10.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 175/49


Ricorso proposto il 2 aprile 2014 — Regione autonoma della Sardegna/Commissione

(Causa T-219/14)

2014/C 175/68

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Regione autonoma della Sardegna (rappresentanti: T. Ledda, S. Sau, G. Roberti, G. Bellitti e I. Perego, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, in tutto e in parte, la Decisione impugnata nella misura in cui:

ha qualificato la compensazione di servizio pubblico con legge regionale n. 15 del 7 agosto 2012 e l’apporto di capitale deliberato dall'assemblea degli azionisti di Saremar il 15 giugno 2012 come aiuti di Stato;

ha ritenuto che tali misure fossero incompatibili con il mercato interno, disponendone il recupero;

dichiarare, ex art. 277 TFUE, illegittimi e inapplicabili l’art. 4, lett. f) della Decisione 2012/21/UE e il punto 9 della Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011);

condannare la convenuta alle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la Decisione della Commissione europea del 22 gennaio 2014, relativa alle misure di aiuto SA.32014 (2011/C), SA.32015 (2011/C), SA.32016 (2011/C) cui la Regione Sardegna ha dato esecuzione a favore di Saremar. Questa decisione dichiara contrario al mercato interno l’aiuto che la ricorrente avrebbe concesso a Saremar per assicurare la prestazione di un servizio d’interesse generale nel trasporto di cabotaggio tra la Sardegna e il continente, operato nel 2011-2012, volto a massimizzare l’accessibilità economica per l’utenza.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1.

La convenuta avrebbe violato l’art.106, par.2, incorrendo in una erronea valutazione dei fatti ed in un difetto di motivazione, in quanto, oltre ad aver definito in modo non corretto gli OSP di Saremar, non si è limitata ad un apprezzamento del mero errore manifesto, ma ha esercitato un intervento sulla sostanza delle decisioni dello Stato membro, così interferendo con le loro scelte di politica economica e sociale;

2.

La convenuta avrebbe violato l’art. 107, par. 1, TFUE e l’art. 106, par. 2, TFUE ritenendo che, nel caso di specie, non sussistano i requisiti previsti dalla giurisprudenza Altmark. Al riguardo, la Commissione è incorsa in un’erronea valutazione dei fatti ed in un difetto di motivazione, ritenendo inter alia che il mercato presentasse garanzie idonee e sufficienti a soddisfare le esigenze di servizio pubblico individuate dalla Regione;

3.

La convenuta avrebbe altresì violato l’art. 106, par. 2, TFUE, nonché le Decisioni nn. 2005/824/CE e 2012/21/UE, ed è incorsa in una erronea valutazione dei fatti ed in un difetto di motivazione, nella misura in cui (i) ha ritenuto che la Decisione 2005/824/CE non fosse applicabile ratione temporis; (ii) ha, in ogni caso, concluso che i principi stabiliti dalle richiamate decisioni non fossero, nella specie, soddisfatti;

4.

La convenuta sarebbe incorsa in una violazione dell’art. 106, par. 2, TFUE, ed in una erronea valutazione dei fatti ed in un difetto di motivazione, nella misura in cui ha qualificato la società Saremar come un’impresa in difficoltà, ai sensi degli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

5.

La convenuta avrebbe violato l’art. 106, par. 2, TFUE, incorrendo in un erroneo apprezzamento in fatto ed in diritto, in quanto ha ritenuto che le condizioni di compatibilità della misura previste dalla Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011) non fossero soddisfatte;

6.

La convenuta avrebbe infine violato l’art. 107, par. 1, TFUE, ed è incorsa in un erroneo apprezzamento in fatto ed in diritto, in merito alla natura della ricapitalizzazione della società Saremar operata dalla Regione Sardegna, ritenendo che la stessa comportasse un vantaggio per Saremar e fosse comunque non conforme al MEIP.