12.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 142/43


Ricorso proposto il 28 febbraio 2014 — Yingli Energy (China) e a./Consiglio

(Causa T-160/14)

2014/C 142/56

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Yingli Energy (China) Co. Ltd (Baoding, Cina); Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd (Baoding); Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd (Haikou, Cina); Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd (Hengshui, Cina); Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd (Tianjin, Cina); Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd (Baoding); Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd (Baoding); Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Technology Co. Ltd (Pechino, Cina); Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd (Pechino); Yingli Green Energy Europe (Düsseldorf, Germania); Yingli Green Energy South East Europe GmbH (Grünwald, Germania); Yingli Green Energy France SAS (Lione, Francia); Yingli Green Energy Spain, SL (La Moraleja, Spagna); Yingli Green Energy Italia Srl (Roma, Italia); and Yingli Green Energy International AG (Kloten, Svizzera) (rappresentanti: A. Willems, S. De Knop e J. Charles, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile il ricorso;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325, pag. 1), in quanto si applica alle ricorrenti;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sette motivi.

1.

Con il primo motivo, esse asseriscono che imponendo misure antidumping sui moduli fotovoltaici in silicio cristallino e sulle loro componenti essenziali provenienti dalla Repubblica popolare cinese, laddove l’avviso di apertura d’inchiesta menzionava soltanto moduli fotovoltaici in silicio cristallino e loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, le istituzioni hanno violato gli articoli 5, paragrafo 10, e 5, paragrafo 11, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1225/2009 (1).

2.

Con il secondo motivo, esse asseriscono che imponendo misure antidumping su moduli fotovoltaici in silicio cristallino e su loro componenti essenziali che non erano soggetti ad un'inchiesta antidumping, le istituzioni hanno violato gli articoli 1 e 17 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1225/2009.

3.

Con il terzo motivo, esse asseriscono che applicando la metodologia di un'economia diversa dall'economia di mercato per calcolare il margine di dumping di prodotti derivanti da paesi aventi un'economia di mercato, le istituzioni hanno violato l'articolo 2 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1225/2009.

4.

Con il quarto motivo, esse asseriscono che svolgendo una singola inchiesta per due distinti prodotti (cioè i moduli fotovoltaici in silicio cristallino e le celle), le istituzioni hanno violato l'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1225/2009.

5.

Con il quinto motivo, esse asseriscono che, determinando l'economia di mercato delle ricorrenti più di tre mesi dopo l'inizio dell'inchiesta e dopo aver ricevuto tutte le informazioni necessarie a calcolare i margini di dumping, le istituzioni hanno violato l'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) del Consiglio n. 1225/2009.

6.

Con il sesto motivo, esse asseriscono che, venendo meno all'obbligo di quantificare separatamente il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, causato sia dalle importazioni oggetto di dumping, sia da altri fattori noti e, di conseguenza, imponendo un’aliquota di dazio eccessivo rispetto a quanto necessario per eliminare il pregiudizio provocato dalle importazioni oggetto di dumping a danno dell'industria dell'Unione, le istituzioni hanno violato gli articoli 3 e 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1225/2009.

7.

Con il settimo motivo, esse asseriscono che le istituzioni, omettendo di comunicare i fatti essenziali e le considerazioni sulla base delle quali intendevano imporre misure antidumping definitive, hanno violato l'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1225/2009.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio n. 1225/2009, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).