9.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 46/36


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) l’11 dicembre 2014 — Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides/Mostafa Lounani

(Causa C-573/14)

(2015/C 046/43)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Convenuto: Mostafa Lounani

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 12, paragrafo 2, punto c), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (1), debba essere interpretato nel senso che esso implica necessariamente, affinché la clausola di esclusione da esso prevista possa essere applicata, che il richiedente asilo sia stato condannato per uno dei reati terroristici previsti dall’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (2), che è stata recepita in Belgio con legge del 19 dicembre 2003 relativa ai reati terroristici.

2)

In caso di risposta negativa, se fatti come quelli menzionati al punto 5.9.2. della sentenza impugnata n. 96.933 del Conseil du contentieux des étrangers, pronunciata il 12 febbraio 2013, che sono imputati alla parte avversa nella sentenza del tribunal correctionnel di Bruxelles del 16 febbraio 2006, e per i quali la stessa è stata condannata per la sua partecipazione a un’organizzazione terroristica, possano essere considerati atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, punto c), della citata direttiva 2004/83/CE.

3)

Se, nell’ambito dell’esame dell’esclusione di un richiedente la protezione internazionale a causa della sua partecipazione a un’organizzazione terroristica, la condanna in quanto membro dirigente di un’organizzazione terroristica, che dichiari che il richiedente la protezione internazionale non aveva commesso, né tentato di commettere, né minacciato di commettere un atto terroristico, sia sufficiente per constatare l’esistenza di un atto di partecipazione o di istigazione, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2004/83/CE, imputabile al richiedente, o se sia necessario procedere a un esame individuale dei fatti di causa e dimostrare la partecipazione alla commissione di un reato terroristico o l’istigazione a un reato terroristico definito dall’articolo 1 della decisione quadro 2002/475/GAI del 13 giugno 2002 sulla lotta contro il terrorismo.

4)

Se, nell’ambito dell’esame dell’esclusione di un richiedente la protezione internazionale a causa della sua partecipazione a un’organizzazione terroristica, eventualmente in qualità di membro dirigente, l’atto di istigazione o di partecipazione, previsto dall’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2004/83/CE, debba essere relativo alla commissione di un reato terroristico come definito dall’articolo 1 della decisione quadro 2002/475/GAI del 13 giugno 2002 sulla lotta contro il terrorismo o possa essere relativo alla partecipazione a un gruppo terroristico, previsto dall’articolo 2 di tale decisione quadro.

5)

Se, in materia di terrorismo, l’esclusione dalla protezione internazionale, prevista dall’articolo 12, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2004/83/CE, sia possibile in assenza della commissione, istigazione o partecipazione a un atto violento, di natura particolarmente crudele, quale previsto dall’articolo 1 della decisione quadro 2002/475/GAI del 13 giugno 2002 sulla lotta contro il terrorismo.


(1)  GU L 304, pag. 12.

(2)  GU L 164, pag. 3.