16.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 336/29


Ricorso proposto il 25 settembre 2013 — Spagna/Commissione

(Causa T-515/13)

2013/C 336/62

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: N. Díaz Abad, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e

condannare alle spese l’istituzione convenuta.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la decisione della Commissione C(2013) 4426 def., del 17 luglio 2013, relativa al regime fiscale applicabile ad alcuni contratti di leasing finanziario, noto anche come regime spagnolo di tax lease [aiuto di stato SA.21233 C/2011 (ex NN/2011, ex CP 137/2006)]. Secondo tale decisione, si deve ritenere che le misure risultanti dall’articolo 115, punto 11, del testo unico della legge relativa all’imposta sulle società (ammortamento anticipato degli attivi locati), dall’applicazione del regime d’imposizione, basato sul tonnellaggio, alle imprese, navi o attività non ammissibili e dall’articolo 50, punto 3, del regolamento sull’imposta sulle società, costituiscano un aiuto di Stato a favore di gruppi di interesse economico incompatibile con il mercato interno.

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107 TFUE, dal momento che non ricorre alcuno dei requisiti per la qualificazione delle misure esaminate nella decisione impugnata come aiuti di Stato, nella misura in cui non esiste alcun elemento di selettività in un vantaggio aperto al complesso dei potenziali investitori di tutti i settori dell’economia, senza imposizione di alcuna previa condizione; nemmeno è falsata la concorrenza né esiste la minaccia che possa esserlo, atteso che non si può ritenere che un vantaggio aperto a tutti senza discriminazione alcuna (né tantomeno per ragioni di nazionalità) favorisca o possa favorire la posizione concorrenziale di determinati settori o imprese a detrimento dei loro concorrenti, dal momento che qualunque investitore poteva partecipare alle strutture denominate SEAF e ottenere i benefici che detto sistema offriva. Come conseguenza di ciò, non è nemmeno pregiudicato il commercio tra gli Stati membri, poiché i membri (o azionisti) di un ente non svolgono alcuna attività nel mercato.

2)

Secondo motivo, invocato in subordine, vertente sulla violazione dei principi di parità di trattamento, di legittimo affidamento e di certezza del diritto, per cui in applicazione dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, non si dovrebbe procedere al recupero degli aiuti.