SENTENZA DELLA CORTE (nona sezione)

18 luglio 2013 ( *1 )

«Tutela dei consumatori — Regolamento (CE) n. 1924/2006 — Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari — Articolo 2, paragrafo 2, punto 6 — Nozione di “indicazione relativa alla riduzione di un rischio di malattia” — Articolo 28, paragrafo 2 — Prodotti recanti denominazioni commerciali o marchi di fabbrica — Misure transitorie»

Nella causa C-299/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca), con decisione del 10 maggio 2012, pervenuta in cancelleria il 18 giugno 2012, nel procedimento

Green – Swan Pharmaceuticals CR, a.s.

contro

Státní zemědělská a potravinářská inspekce, ústřední inspektorát,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da J. Malenovský, presidente di sezione, M. Safjan (relatore) e da A. Prechal, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo ceco, da M. Smolek e S. Šindelková, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da S. Grünheid e P. Němečková, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 2, paragrafo 2, punto 6, e 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404, pag. 9, e rettificativo GU 2007, L 12, pag. 3), come modificato dal regolamento (UE) n. 116/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010 (GU L 37, pag. 16; in prosieguo: il «regolamento n. 1924/2006»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone Green – Swan Pharmaceuticals CR, a.s. (in prosieguo: «Green – Swan Pharmaceuticals») e la Státní zemědělská a potravinářská inspekce, ústřední inspektorát (Ufficio di ispezione centrale dell’autorità nazionale di controllo agroalimentare) riguardo alla qualificazione di un’indicazione riportata sulla confezione di un integratore alimentare.

Contesto normativo

La normativa dell’Unione

3

L’articolo 1, paragrafi da 1 a 3, del regolamento n. 1924/2006 prevede quanto segue:

«1.   Il presente regolamento armonizza le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri concernenti le indicazioni nutrizionali e sulla salute, al fine di garantire l’efficace funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un elevato livello di tutela dei consumatori.

2.   Il presente regolamento si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in comunicazioni commerciali, sia nell’etichettatura sia nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari forniti al consumatore finale.

(...)

3.   Un marchio, denominazione commerciale o denominazione di fantasia riportato sull’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto alimentare che può essere interpretato come indicazione nutrizionale o sulla salute può essere utilizzato senza essere soggetto alle procedure di autorizzazione previste dal presente regolamento a condizione che l’etichettatura, presentazione o pubblicità rechino anche una corrispondente indicazione nutrizionale o sulla salute conforme alle disposizioni del presente regolamento».

4

L’articolo 2 di tale regolamento contiene le seguenti definizioni:

«1.   Ai fini del presente regolamento:

(...)

2.   Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1)

“indicazione”: qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatorio in base alla legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma, che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche;

(...)

5)

“indicazioni sulla salute”: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra un[a] categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute;

6)

“indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia”: qualunque indicazione sulla salute che affermi, suggerisca o sottintenda che il consumo di una categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti riduce significativamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana;

(...)».

5

L’articolo 3 di tale regolamento, rubricato «Principi generali per tutte le indicazioni», così dispone:

«Le indicazioni nutrizionali e sulla salute possono essere impiegate nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari immessi sul mercato comunitario solo se conformi alle disposizioni del presente regolamento.

(...)».

6

Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, dello stesso regolamento:

«Le indicazioni sulla salute sono vietate, a meno che non siano conformi ai requisiti generali del capo II [contenente gli articoli da 3 a 7] e ai requisiti specifici del presente capo e non siano autorizzate a norma del presente regolamento e incluse nell’elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14».

7

L’articolo 14, del regolamento n. 1924/2006, rubricato «Indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia e indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini», così prevede al paragrafo 1:

«In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/13/CE, le seguenti indicazioni possono essere fornite qualora ne sia stato autorizzato, secondo la procedura di cui agli articoli 15, 16, 17 e 19 del presente regolamento, l’inserimento in un elenco comunitario di tali indicazioni consentite unitamente a tutte le condizioni necessarie per il loro impiego:

a)

Indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia;

(...)».

8

L’articolo 20 di tale regolamento, relativo al registro comunitario è del seguente tenore:

«1.   La Commissione istituisce e tiene aggiornato un registro comunitario delle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, in seguito denominato “il registro”.

2.   Il registro contiene quanto segue:

a)

le indicazioni nutrizionali e le relative condizioni di applicazione di cui all’allegato;

b)

le limitazioni adottate a norma dell’articolo 4, paragrafo 5;

c)

le indicazioni sulla salute autorizzate e le relative condizioni di applicazione di cui all’articolo 13, paragrafi 3 e 5, all’articolo 14, paragrafo 1, all’articolo 19, paragrafo 2, all’articolo 21, all’articolo 24, paragrafo 2 e all’articolo 28, paragrafo 6 e le misure nazionali di cui all’articolo 23, paragrafo 3;

d)

un elenco delle indicazioni sulla salute respinte e il motivo del rigetto.

(...)

3.   Il registro è accessibile al pubblico».

9

L’articolo 28 del suddetto regolamento, rubricato «Misure transitorie», stabilisce, al paragrafo 2, quanto segue:

«I prodotti recanti denominazioni commerciali o marchi di fabbrica esistenti anteriormente al 1o gennaio 2005 e non conformi al presente regolamento possono continuare ad essere commercializzati fino al 19 gennaio 2022. Trascorso tale periodo, si applicano le disposizioni del presente regolamento».

La normativa ceca

10

L’articolo 17, paragrafo 2, della legge n. 110/1997 Sb. sui prodotti alimentari e i tabacchi di modifica e integrazione di altre leggi collegate (zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů), nella versione applicabile alla controversia principale, dispone che un operatore del settore alimentare commette un illecito amministrativo quando:

«a)

viene meno all’obbligo di rispettare le prescrizioni per la sicurezza degli alimenti posto dalle norme delle Comunità (...) direttamente applicabili che dettano prescrizioni in materia di alimenti, oppure

b)

con altra condotta, diversa rispetto a quella menzionata alla lettera a), viene meno all’obbligo posto dalle norme delle Comunità (...) direttamente applicabili che dettano prescrizioni in materia di alimenti».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11

Dalla decisione di rinvio emerge che Green – Swan Pharmaceuticals ha immesso nel mercato ceco, prima del 1o gennaio 2005, un integratore alimentare denominato «GS Merilin». Tale integratore era in commercio con una comunicazione riportata sulla confezione del seguente tenore: «il preparato contiene inoltre calcio e vitamina D3, che aiutano a ridurre il rischio di sviluppare osteoporosi e fratture». Il marchio nazionale GS Merilin è stato peraltro registrato nella Repubblica ceca il 29 ottobre 2003.

12

Con decisione del 10 novembre 2010, l’Inspektorát Státní zemědělské a potravinářské inspekce ha ritenuto che Green – Swan Pharmaceuticals (autorità nazionale per il controllo agroalimentare) avesse apposto sulla confezione dell’integratore alimentare GS Merilin indicazioni sulla salute in violazione dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1924/2006. Tale autorità ne ha dedotto che detta società aveva commesso l’illecito amministrativo di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), della legge n. 110/1997 Sb., nella versione applicabile alla controversia principale, e l’ha condannata a pagare un’ammenda del valore di 200000 CZK.

13

Green – Swan Pharmaceuticals ha formato un’opposizione contro tale decisione dello Inspektorát Státní zemědělské a potravinářské inspekce, sostenendo, in particolare, che la comunicazione riportata sulla confezione dell’integratore alimentare GS Merilin non poteva essere considerata come una «indicazione», ai sensi del regolamento n. 1924/2006. Con decisione del 14 febbraio 2011, la Státní zemědělská a potravinářská inspekce, ústřední inspektorát ha respinto tale opposizione.

14

Green – Swan Pharmaceuticals ha formato un ricorso contro quest’ultima decisione dinanzi al Krajský soud v Brně (Corte regionale di Brno). Essa ha fatto valere, in particolare, che all’integratore alimentare GS Merilin doveva applicarsi l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 in virtù del fatto che tale disposizione si riferisce ai prodotti in quanto tali e non ai marchi di fabbrica o alle denominazioni commerciali che designano tali prodotti. La ricorrente ha invocato anche l’articolo 2, paragrafo 2, punto 6, dello stesso regolamento, rilevando che, nel caso di specie, la comunicazione riportata sulla confezione dell’integratore alimentare GS Merilin non menziona né adombra una «significativa» riduzione di un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana.

15

Con sentenza del 21 settembre 2011, il Krajský soud v Brně ha respinto il ricorso di Green – Swan Pharmaceuticals. Tale giudice ha ritenuto che la comunicazione riportata sulla confezione dell’integratore alimentare GS Merilin è un’indicazione sulla salute ai sensi del regolamento n. 1924/2006, e che, per quanto riguarda le indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia, possono essere impiegate nell’etichettatura e nella presentazione dei prodotti alimentari, solo quelle che sono state approvate dalla Commissione, alle condizioni previste dall’articolo 14 dello stesso regolamento.

16

Green – Swan Pharmaceuticals ha proposto appello contro tale decisione del Krajský soud v Brně davanti al Nejvyšší správní soud sostenendo nuovamente che l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 permetteva la commercializzazione dell’integratore alimentare in oggetto dal momento che tale disposizione si riferiva ai prodotti in quanto tali. Al riguardo, tale società ha rilevato la differenza di redazione tra la suddetta disposizione e l’articolo 1, paragrafo 3, dello stesso regolamento che si riferisce al marchio di fabbrica e alla denominazione commerciale che possono essere considerati come un’indicazione nutrizionale o sulla salute. All’integratore alimentare GS Merilin non si applicherebbe il regime di cui a detto regolamento fino al 19 gennaio 2022. Siffatta società ha ugualmente fatto valere che il Krajský soud v Brně avrebbe dovuto verificare se l’indicazione riportata sulla confezione dell’integratore alimentare GS Merilin sottintendesse una riduzione «significativa» del rischio di malattia, tenuto conto della formulazione dell’articolo 2, paragrafo 2, punto 6, del regolamento n. 1924/2006.

17

Il giudice di rinvio ritiene che un’indicazione sulla salute non deve necessariamente contenere la parola «significativamente» né un’espressione di significato equivalente per poter essere considerata una «indicazione relativa alla riduzione di un rischio di una malattia». In caso contrario, la scelta di una formulazione leggermente diversa permetterebbe di sottrarsi all’applicazione dell’articolo 14 del regolamento n. 1924/2006.

18

Inoltre, un prodotto alimentare corredato di un’indicazione sulla salute che affermi o suggerisca effetti significativi sulla riduzione di un rischio di malattia non sarebbe percepito, dal punto di vista del consumatore medio, come avente un valore aggiunto rispetto a un prodotto che non presenti siffatta sfumatura. In tal senso, il registro delle indicazioni nutrizionali e di salute riguardanti i prodotti alimentari, come previsto dall’articolo 20 del regolamento n. 1924/2006, mostrerebbe come le indicazioni sulla salute relative alla riduzione di un rischio di malattia già esaminate dall’Autorità europea per la sicurezza degli alimenti e approvate dalla Commissione non contengano né il termine «significativamente», né nessun altro termine di significato equivalente.

19

Peraltro, il giudice del rinvio ritiene che l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 non sia applicabile al procedimento principale perché l’indicazione in questione non è né un marchio di fabbrica né una denominazione commerciale ai sensi di tale disposizione. Detto giudice aggiunge che, anche ammettendo che tale norma fosse applicabile, l’interpretazione secondo cui essa esclude dall’ambito di applicazione di tale regolamento tutti i prodotti esistenti prima del 1o gennaio 2005 sarebbe priva di senso, poiché detto regolamento disciplina l’etichettatura dei prodotti alimentari.

20

È in tale contesto che il Nejvyšší správní soud ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se costituisca un’indicazione relativa alla riduzione di un rischio di malattia, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, punto 6, del regolamento (...) n. 1924/2006 (...) la seguente indicazione sulla salute: “Il preparato contiene inoltre calcio e vitamina D3, che aiutano a ridurre il rischio di sviluppare osteoporosi e fratture”, nonostante che da essa non risulti espressamente che il consumo di detto prodotto riduca significativamente un rischio di sviluppare tale malattia umana.

2)

Se la nozione di “denominazione commerciale o di marchio di fabbrica” di cui all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (...) n. 1924/2006 (...), comprenda anche le comunicazioni commerciali riportate sulla confezione del prodotto.

3)

Se la disposizione transitoria menzionata all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (...) n. 1924/2006 (...) possa essere interpretata nel senso che essa si riferisce a (tutti) gli alimenti esistenti prima del 1o gennaio 2005 oppure nel senso che essa si riferisce agli alimenti protetti da un marchio di fabbrica o da una denominazione commerciale e che esistevano già in quanto tali prima di tale data».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

21

Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 2, punto 6, del regolamento n. 1924/2006 debba essere interpretato nel senso che, per poter essere qualificata come «indicazione sulla riduzione di un rischio di una malattia» ai sensi di tale disposizione, un’indicazione sulla salute deve necessariamente menzionare esplicitamente che il consumo di una categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti riduce «significativamente» un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana.

22

In limine, occorre ricordare che, un’«indicazione sulla salute», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, punto 5, del regolamento n. 1924/2006, viene definita in base al rapporto che deve esistere tra un alimento o uno dei suoi componenti, da una parte, e la salute, dall’altra, e siffatta definizione non fornisce alcuna precisazione né in ordine al carattere diretto o indiretto, che tale rapporto deve avere, né in ordine alla sua intensità o alla sua durata, con la conseguenza che il termine «rapporto» va inteso in senso ampio (v. sentenza del 6 settembre 2012, Deutsches Weintor, C-544/10, punto 34).

23

Tra le indicazioni sulla salute l’articolo 2, paragrafo 2, punto 6, del regolamento n. 1924/2006 definisce l’«indicazione relativa alla riduzione di un rischio di malattia» come «qualunque indicazione sulla salute che affermi, suggerisca o sottintenda che il consumo di una categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti riduce significativamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana».

24

Dall’uso dei verbi «suggerisca o sottintenda» discende che la qualificazione di «indicazione relativa alla riduzione di un rischio di una malattia», ai sensi di detta disposizione, non esige che tale indicazione specifichi esplicitamente che il consumo di un prodotto alimentare riduce significativamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana. È sufficiente che tale indicazione possa produrre, nel consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, l’impressione che tale riduzione sia significativa.

25

Al riguardo, occorre rilevare che l’uso di una formulazione categorica in base alla quale il consumo del prodotto alimentare in questione riduce – o contribuisce a ridurre – un tale fattore di rischio può ingenerare, in tale consumatore, l’impressione di una riduzione significativa di detto rischio. Pertanto, come suggerisce il giudice di rinvio, per poter essere considerata «indicazione relativa alla riduzione di un rischio di malattia», un’indicazione sulla salute come quella controversa nel procedimento principale, non deve necessariamente contenere il termine «significativamente» o un termine avente lo stesso significato.

26

Occorre quindi rispondere alla prima questione che l’articolo 2, paragrafo 2, punto 6, del regolamento n. 1924/2006 deve essere interpretato nel senso che, per essere qualificata come «indicazione sulla riduzione di un rischio di una malattia» ai sensi di tale disposizione, un’indicazione sulla salute non deve necessariamente menzionare esplicitamente che il consumo di una categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti riduce «significativamente» un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana.

Sulla seconda questione

27

Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 debba essere interpretato nel senso che una comunicazione di carattere commerciale riportata sulla confezione di un prodotto alimentare possa costituire un marchio di fabbrica o una denominazione commerciale ai sensi di tale disposizione.

28

Secondo l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, i prodotti recanti denominazioni commerciali o marchi di fabbrica esistenti anteriormente al 1o gennaio 2005 e non conformi a detto regolamento possono continuare ad essere commercializzati fino al 19 gennaio 2022.

29

Peraltro, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 2, il regolamento n. 1924/2006 si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in comunicazioni commerciali, sia nell’etichettatura, sia nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari forniti al consumatore finale.

30

Inoltre, come enunciato all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006, un marchio o una denominazione commerciale nonché, del resto, una denominazione di fantasia riportati sull’etichettatura o nella presentazione di un prodotto alimentare possono costituire un’indicazione sulla salute.

31

Orbene, come fa rilevare la Commissione, pur se le comunicazioni di carattere commerciale non possono, di regola, essere considerate come marchi di fabbrica o denominazioni commerciali, non può escludersi che una comunicazione siffatta, riportata sulla confezione di un prodotto alimentare, costituisca nel contempo un marchio di fabbrica o una denominazione commerciale. Ciò premesso, tale comunicazione può essere costitutiva di tale marchio o di tale denominazione soltanto se è tutelata, in quanto tale, ai sensi della legislazione applicabile. È compito del giudice nazionale verificare, considerati tutti gli elementi di fatto e di diritto del caso di cui è investito, se siffatta comunicazione costituisca effettivamente un marchio o una denominazione così tutelati.

32

Di conseguenza, occorre rispondere alla seconda questione che l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 deve essere interpretato nel senso che una comunicazione di carattere commerciale riportata sulla confezione di un prodotto alimentare può costituire un marchio di fabbrica o una denominazione commerciale ai sensi di tale disposizione, a condizione che essa sia tutelata in quanto marchio o denominazione commerciale dalla legislazione applicabile. È compito del giudice nazionale verificare, alla luce di tutti gli elementi di fatto e di diritto del caso di cui è investito, se siffatta comunicazione costituisca effettivamente un marchio di fabbrica o una denominazione commerciale così tutelati.

Sulla terza questione

33

Con la terza questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 debba essere interpretato nel senso che esso si riferisce a tutti gli alimenti esistenti prima del 1o gennaio 2005, oppure nel senso che esso si riferisce agli alimenti protetti da un marchio di fabbrica o da una denominazione commerciale e che esistevano in tale forma già prima di tale data.

34

Anzitutto, occorre ricordare che il regolamento n. 1924/2006 ha come oggetto non i prodotti alimentari stessi ma le indicazioni nutrizionali e di salute riguardanti tali prodotti.

35

Così, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006, un marchio o una denominazione commerciale riportati sull’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto alimentare che possono essere interpretati come indicazione nutrizionale o sulla salute possono essere utilizzati senza essere soggetti alle procedure di autorizzazione previste da tale regolamento, a condizione che l’etichettatura, presentazione o pubblicità rechino anche una corrispondente indicazione nutrizionale o sulla salute conforme alle disposizioni del presente regolamento.

36

Come fanno valere il governo ceco e la Commissione, l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, che istituisce una misura derogatoria e transitoria, si riferisce soltanto a un marchio di fabbrica o a una denominazione commerciale esistenti prima del 1o gennaio 2005 e che possono essere considerati un’indicazione nutrizionale o sulla salute ai sensi di tale regolamento. I prodotti alimentari recanti siffatto marchio di fabbrica o siffatta denominazione commerciale possono continuare ad essere commercializzati fino al 19 gennaio 2022.

37

Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione che l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 deve essere interpretato nel senso che esso si riferisce soltanto ai prodotti alimentari recanti un marchio di fabbrica o una denominazione commerciale che devono essere considerati come indicazione nutrizionale o sulla salute ai sensi di tale regolamento e che, in tale forma, esistevano prima del 1o gennaio 2005.

Sulle spese

38

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 2, paragrafo 2, punto 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, come modificato dal regolamento (UE) n. 116/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, deve essere interpretato nel senso che, per essere qualificata come «indicazione sulla riduzione di un rischio di una malattia» ai sensi di tale disposizione, un’indicazione sulla salute non deve necessariamente menzionare esplicitamente che il consumo di una categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti riduce «significativamente» un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana.

 

2)

L’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, come modificato dal regolamento n. 116/2010, deve essere interpretato nel senso che una comunicazione di carattere commerciale riportata sulla confezione di un prodotto alimentare può costituire un marchio di fabbrica o una denominazione commerciale ai sensi di tale disposizione, a condizione che essa sia tutelata in quanto marchio o denominazione dalla legislazione applicabile. È compito del giudice nazionale verificare, alla luce di tutti gli elementi di fatto e di diritto del caso di cui è investito, se tale comunicazione costituisca effettivamente un marchio di fabbrica o una denominazione commerciale così tutelati.

 

3)

L’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, come modificato dal regolamento n. 116/2010, deve essere interpretato nel senso che esso si riferisce soltanto ai prodotti alimentari recanti un marchio di fabbrica o una denominazione commerciale che devono essere considerati come indicazione nutrizionale o sulla salute ai sensi di tale regolamento e che, in tale forma, esistevano prima del 1o gennaio 2005.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il ceco.