CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

NILS WAHL

presentate il 12 dicembre 2013 ( 1 )

Causa C‑470/12

Pohotovosť s. r. o.

contro

Miroslav Vašuta

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Svidník (Slovacchia)]

«Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Esecuzione forzata di un lodo arbitrale — Diritto di intervento di un’associazione per la tutela dei consumatori — Rinvio pregiudiziale — “Rinuncia” all’azione di esecuzione forzata da parte del ricorrente nel procedimento principale — Mantenimento della domanda da parte del giudice del rinvio — Competenza della Corte»

1. 

Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, l’Okresný súd Svidník (tribunale dipartimentale di Svidník) (Slovacchia) chiede l’interpretazione di un certo numero di disposizioni della direttiva 93/13/CEE ( 2 ), lette in combinato disposto con gli articoli 38 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ( 3 ), per stabilire se, ai fini del perseguimento di un elevato grado di tutela dei consumatori sancito dal diritto dell’Unione, le associazioni per la difesa dei consumatori debbano avere diritto di intervenire nell’esecuzione forzata di un lodo arbitrale.

2. 

Oltre al problema di merito formalmente sottoposto alla Corte, occorre chiedersi anche se quest’ultima sia ancora competente a pronunciarsi. Infatti, alla luce del corso del procedimento nazionale afferente alla vertenza principale e relativo a una rinuncia agli atti della ricorrente e in considerazione della probabile definizione della causa che ha dato luogo alla domanda di pronuncia pregiudiziale, occorre preliminarmente stabilire se la Corte sia ancora tenuta a pronunciarsi, fermo restando che il giudice del rinvio non ha, ad oggi, formalmente ritirato tale domanda.

3. 

Nonostante i dubbi che possono legittimamente nutrirsi sulla questione se si debba ancora dar luogo a una pronuncia e malgrado la mancanza di informazioni fornite dal giudice del rinvio, ritengo che lo spirito di collaborazione che deve animare il procedimento di rinvio pregiudiziale debba, in definitiva, condurre la Corte a non negare la propria competenza. Nel merito, ritengo che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, l’effettività della tutela dei consumatori non sia compromessa né da una norma di diritto nazionale che nega a un’associazione per la difesa dei diritti dei consumatori di intervenire in un procedimento di esecuzione forzata di un lodo arbitrale, né da una norma di diritto nazionale che autorizzi tale intervento.

I – Contesto normativo

A – Direttiva 93/13

4.

A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

5.

L’articolo 7 della direttiva di cui trattasi così dispone:

«1.   Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori.

2.   I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che permettano a persone o organizzazioni, che a norma del diritto nazionale abbiano un interesse legittimo a tutelare i consumatori, di adire, a seconda del diritto nazionale, le autorità giudiziarie o gli organi amministrativi competenti affinché stabiliscano se le clausole contrattuali, redatte per un impiego generalizzato, abbiano carattere abusivo ed applichino mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di siffatte clausole.

3.   Nel rispetto della legislazione nazionale, i ricorsi menzionati al paragrafo 2 possono essere diretti, separatamente o in comune, contro più professionisti dello stesso settore economico o associazioni di professionisti che utilizzano o raccomandano l’inserzione delle stesse clausole contrattuali generali o di clausole simili».

6.

L’articolo 8 della direttiva 93/13 stabilisce quanto segue:

«Gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più severe, compatibili con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore».

B – Diritto slovacco

7.

L’articolo 93 del codice di procedura civile, nella versione applicabile ai fatti oggetto del procedimento principale, così dispone:

«1)   La persona avente un interesse giuridico in merito all’esito del procedimento può intervenire a sostegno delle conclusioni del ricorrente o del convenuto, a condizione che non si tratti di un procedimento di divorzio o di un procedimento vertente sulla validità di un matrimonio o volto a verificarne l’esistenza.

2)   Può intervenire a sostegno delle conclusioni del ricorrente o del convenuto anche la persona giuridica la cui attività consista nella tutela dei diritti ai sensi di una disposizione speciale.

(...)».

8.

L’articolo 251, paragrafo 4, del suddetto codice dispone quanto segue:

«L’applicazione delle decisioni e la procedura esecutiva ai sensi della normativa speciale (...) sono disciplinate dalle parti che precedono, salvo diversa previsione di detta normativa speciale. Si statuisce, tuttavia, sempre mediante ordinanza».

9.

L’articolo 37, paragrafo 1, del codice delle esecuzioni, nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: il «codice delle esecuzioni»), dispone quanto segue:

«Sono parti nel procedimento il creditore e il debitore; terzi soggetti sono autorizzati a intervenire solo nella fase del procedimento in relazione alla quale la presente legge riconosce loro la qualità di parte. Quando il giudice si pronuncia sulle spese dell’esecuzione anche l’ufficiale giudiziario incaricato è parte del procedimento».

10.

A norma dell’articolo 25, paragrafi 1 e 2, della legge n. 250/2007 sulla tutela dei consumatori, un’associazione può presentare un ricorso in materia di protezione dei diritti dei consumatori dinanzi a un organo amministrativo o giurisdizionale o può essere parte del procedimento se tali obiettivi rappresentano l’oggetto principale della sua attività o se essa è inserita in una lista di soggetti autorizzati dalla commissione nazionale, fermo restando il diritto del Tribunale di verificare se tale soggetto sia autorizzato in ogni caso a proporre un ricorso. Un’associazione può, d’altro canto, sulla base di un mandato, rappresentare un consumatore nei procedimenti dinanzi agli organi dello Stato vertenti sull’esercizio dei suoi diritti, ivi compreso il risarcimento del danno arrecato dalla violazione dei diritti del consumatore.

II – Fatti e questioni pregiudiziali

11.

I fatti all’origine della controversia, come sommariamente esposti dal giudice del rinvio, possono essere descritti come segue.

12.

La Pohotovosť s.r.o. (in prosieguo: la «Pohotovosť»), ricorrente nel procedimento principale, ha concesso un credito al consumo al sig. Vašuta, convenuto nel procedimento principale ( 4 ).

13.

Per ragioni che non sono indicate, con lodo arbitrale dello Stály rozhodcovský súd (Corte arbitrale permanente) del 9 dicembre 2010, è stato ingiunto al sig. Vašuta di rimborsare un importo non precisato alla suddetta società. In base alle informazioni fornite dal giudice del rinvio, tale lodo arbitrale è divenuto definitivo ed esecutivo.

14.

La Pohotovosť, da parte sua, ha quindi presentato all’ufficiale giudiziario competente una domanda di esecuzione in conformità delle vigenti disposizioni del diritto slovacco. Il 25 marzo 2011, l’ufficiale giudiziario ha chiesto all’Okresný súd Svidník l’autorizzazione a dare esecuzione al lodo arbitrale di cui trattasi. Il 29 giugno seguente tale giudice ha deciso che non vi era ragione di dar seguito al procedimento nella parte relativa al recupero degli interessi di mora e non ha accordato all’ufficiale giudiziario il rimborso delle spese esecutive relative a tale parte.

15.

Il 9 settembre 2011, la Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS (associazione per la tutela dei consumatori HOOS, in prosieguo: l’«associazione HOOS») ha chiesto di intervenire nel procedimento esecutivo. Nel merito, essa sosteneva in particolare che l’ufficiale giudiziario, che sarebbe stato legato in passato alla Pohotovost’ da un rapporto di lavoro, era venuto meno al suo dovere di imparzialità e che era inoltre necessario sospendere il suddetto procedimento.

16.

Il 27 marzo 2012 la Pohotovosť ha, da parte sua, chiesto che l’associazione HOOS non fosse autorizzata a intervenire nel procedimento, posto che tale possibilità non era prevista dal codice delle esecuzioni.

17.

Il 24 maggio 2012 il giudice del rinvio, con ordinanza emessa dal funzionario del Tribunale di grado più elevato ( 5 ), ha dichiarato l’irricevibilità dell’atto di intervento della suddetta associazione nel procedimento esecutivo e ha contemporaneamente respinto le domande da essa presentate.

18.

Il 18 giugno 2012 l’associazione HOOS ha presentato ricorso avverso la suddetta ordinanza dinanzi al medesimo giudice del rinvio. Essa ha sostenuto che il sig. Vašuta non era stato sufficientemente informato e che il giudice non gli aveva riconosciuto d’ufficio un’adeguata tutela contro una clausola compromissoria abusiva e non aveva tratto le conseguenze di diritto dalla mancata indicazione del tasso annuale effettivo globale (TAEG) nel contratto di credito al consumo. Secondo tale associazione, il giudice del rinvio non avrebbe applicato correttamente la giurisprudenza ( 6 ).

19.

È in tale contesto che l’Okresný súd Svidník ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se gli articoli 6, paragrafo 1, 7, paragrafo 1, e 8 della direttiva 93/13 (...) letti in combinato disposto con gli articoli 47 e 38 della Carta debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione di diritto nazionale, quale l’articolo 37, paragrafi 1 e 3, del codice delle esecuzioni, che non consente a un’associazione per la tutela dei diritti dei consumatori di intervenire nel procedimento esecutivo.

2)

Qualora la risposta alla prima domanda sia nel senso che la suddetta disposizione normativa non è in contrasto con il diritto [dell’Unione], se le disposizioni di cui all’articolo 37, paragrafi 1 e 3, del codice delle esecuzioni debbano essere interpretate nel senso che non ostano a che un giudice nazionale, in base agli articoli 6, paragrafo 1, 7, paragrafo 1, e 8 [di detta direttiva] riconosca a un’associazione per la tutela dei diritti dei consumatori la qualità di interveniente nel procedimento esecutivo».

III – Analisi

A – Sulla questione se la Corte sia chiamata a pronunciarsi

20.

Tenuto conto degli sviluppi che sono stati portati a conoscenza della Corte e che si riferiscono essenzialmente alla presunta rinuncia alla domanda di esecuzione forzata contro il sig. Vašuta, sviluppi di cui darò conto più nel dettaglio nel prosieguo, è ragionevole chiedersi se la Corte sia ancora competente a pronunciarsi sulle questioni pregiudiziali che le sono state sottoposte.

21.

Anzitutto e sulla scia di quanto ho già avuto occasione di osservare ( 7 ), ritengo necessario che la Corte mantenga una posizione relativamente restrittiva quanto al suo ambito di competenza.

22.

Di certo, secondo una giurisprudenza costante, il giudice nazionale ricopre la posizione migliore per valutare, alla luce delle peculiarità della causa, tanto la necessità di tale rinvio pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza, quanto la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte ( 8 ).

23.

In tal senso, mi sembra normale assimilare l’esame dell’esistenza di una controversia effettivamente pendente dinanzi al giudice del rinvio, da cui dipende la competenza della Corte, alla valutazione della rilevanza intrinseca delle questioni sottoposte, la quale si riferisce, da parte sua, all’utilità delle risposte ai fini della definizione della controversia di cui al procedimento principale.

24.

Orbene, se è pur vero che si può agevolmente ammettere che l’effetto utile delle questioni può essere presunto, è ben più difficile concludere che la Corte, dal momento in cui è adita, sia tenuta, salvo casi eccezionali, a dichiararsi competente. Per definizione, una competenza, e in particolare quella della Corte, non può essere presunta, ma deve essere accertata.

25.

Ne consegue che, diversamente da una certa elasticità che deve, a mio avviso, caratterizzare la valutazione della rilevanza intrinseca delle questioni sottoposte, problematica questa sulla quale ritornerò nella seconda parte delle presenti conclusioni, la Corte deve essere più attenta quando si tratta di valutare l’esistenza stessa di una controversia.

26.

Tale esistenza è un presupposto essenziale della competenza della Corte, che può, o se del caso addirittura deve, essere sollevata d’ufficio ( 9 ).

27.

D’altronde, secondo una giurisprudenza consolidata, la legittimazione dei giudici nazionali ad adire la Corte in via pregiudiziale presuppone la pendenza dinanzi ad essi di un’effettiva controversia, nell’ambito della quale è ad essi richiesta una pronuncia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale ( 10 ). La Corte non è quindi competente a conoscere del rinvio pregiudiziale qualora, al momento in cui esso viene effettuato, il giudizio dinanzi al giudice a quo sia ormai concluso ( 11 ). La ratio del rinvio pregiudiziale, e quindi della competenza della Corte, consiste non nell’esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche ( 12 ), bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia. Se quest’ultima è definita, viene meno anche la necessità di risolvere le questioni pregiudiziali.

28.

Tali indicazioni, che sono state ricordate ancora una volta di recente ( 13 ), non hanno solo un valore di ordine pratico, nel senso che possono, in definitiva, contribuire a razionalizzare il flusso delle cause di cui la Corte è chiamata a conoscere. Esse contribuiscono a definire il ruolo affidato alla Corte in materia, una competenza giurisdizionale interpretativa che non può essere esercitata in modo astratto, ma deve necessariamente ricollegarsi a una questione realmente insorta nell’ambito del procedimento principale. In caso contrario, sussisterebbe un alto rischio che la Corte s’inserisca in un dibattito giuridico che è, alla fin fine, privo di ogni collegamento con l’interpretazione del diritto dell’Unione ( 14 ). Da tali principi discende necessariamente che la Corte non deve pronunciarsi qualora risulti che le questioni sottoposte nell’ambito di un rinvio pregiudiziale non sono collegate a una reale controversia.

29.

Spetta innegabilmente al giudice del rinvio accertare che il rinvio sia collegato a una controversia effettivamente pendente dinanzi ad esso. Secondo la formulazione utilizzata nella sentenza Foglia ( 15 ), è indispensabile che i giudici nazionali chiariscano, nel caso in cui non risultino inequivocabilmente dal fascicolo, i motivi per i quali essi ritengono necessaria alla definizione della controversia la soluzione delle questioni da loro proposte. L’obbligo della Corte di rispettare le competenze proprie del giudice nazionale implica altresì che il giudice nazionale tenga presente la funzione specifica di cui la Corte è investita in materia pregiudiziale. La Corte ha così concluso, anche di recente, che essa non era tenuta a pronunciarsi in un caso in cui il giudice del rinvio, malgrado l’invito che gli era stato rivolto, aveva mantenuto la sua domanda di pronuncia pregiudiziale omettendo di prendere posizione sugli effetti di uno sviluppo o di un evento di cui la Corte aveva avuto conoscenza in relazione tanto alla decisione di intervenire nel procedimento principale quanto alla rilevanza delle questioni pregiudiziali ai fini della risoluzione della controversia oggetto del procedimento principale ( 16 ).

30.

Ci si chiede quale conclusione occorra trarre da tali principi nel caso di specie.

31.

Riassumendo, la Corte si trova di fronte a una situazione particolare, caratterizzata dai seguenti due elementi.

32.

Da un lato, la Pohotovosť, con le sue osservazioni scritte depositate a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, ha in particolare informato la Corte di aver presentato al giudice del rinvio, il 14 novembre 2012, una memoria con la quale essa ha ritirato integralmente la sua domanda di esecuzione e gli ha così chiesto di «sospendere» l’esecuzione. Nelle sue osservazioni la Pohotovosť evidenziava che il giudice del rinvio era tenuto, ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, lettera c), del codice delle esecuzioni, a pronunciarsi sulla rinuncia al suo ricorso dichiarando concluso il procedimento esecutivo e che, in ogni caso, posto che la controversia nel procedimento principale si era estinta, la Corte dovrebbe dichiarare il non luogo a provvedere sulla domanda di pronuncia pregiudiziale in esame.

33.

Dall’altro, il giudice del rinvio, invitato dalla Corte a confermare se, alla luce dell’annunciato atto di desistenza, esso fosse ancora investito della causa nell’ambito della quale aveva inizialmente presentato la sua domanda di pronuncia pregiudiziale e se, in tale prospettiva, esso intendesse mantenere tale domanda, si è limitato, con lettera del 2 luglio 2013, a dichiarare che la causa era ancora pendente e che, per tale ragione, esso manteneva in effetti la propria domanda. Tale giudice ha integrato le suddette informazioni con lettera pervenuta alla Corte il 10 settembre 2013, con cui precisava di essere effettivamente venuto a conoscenza di una domanda della Pohotovost’ diretta alla «sospensione» ( 17 ) del procedimento esecutivo e che gli atti, d’altra parte, si trovavano dinanzi al Krajský súd v Prešove (corte regionale di Prešov), investito di un’impugnazione proposta avverso la decisione che dispone il rinvio pregiudiziale in esame.

34.

È certamente del tutto sorprendente e deplorevole che il giudice del rinvio non abbia, anzitutto, ritenuto necessario informare la Corte dell’incidente procedurale verificatosi poco più di un mese dopo l’introduzione del presente rinvio pregiudiziale, e che, dopo l’invito della Corte, esso non abbia indicato le ragioni precise per cui riteneva che la causa oggetto del procedimento principale fosse ancora pendente, nonostante risulti sussistere un rapporto di assoluta dipendenza tra il procedimento esecutivo svolto a livello nazionale e il presente rinvio pregiudiziale.

35.

Ci si poteva infatti attendere, in considerazione dello spirito di collaborazione che deve improntare i rapporti tra la Corte e i giudici nazionali ( 18 ), che, in una tale situazione e dopo essere stato interrogato dalla Corte su tale aspetto, il giudice del rinvio fornisse indicazioni sulle conseguenze giuridiche che una tale rinuncia comporta per la sua funzione al fine di giustificare la necessità di una risposta pregiudiziale per la definizione della causa dinanzi ad esso pendente e, in tal modo, la competenza della Corte.

36.

Tuttavia, quando, come nel caso di specie, la valutazione delle conseguenze di un incidente di procedura sull’esistenza stessa di una controversia appare dubbia, tale dubbio deve in qualche modo andare a vantaggio del giudice del rinvio. In tal senso, la Corte si è in più occasioni sforzata, al fine di prevenire ogni ostacolo alla buona cooperazione tra essa e i giudici nazionali, di fare affidamento sulla valutazione del giudice nazionale ( 19 ).

37.

Non si deve inoltre dimenticare che, nel quadro del procedimento di rinvio pregiudiziale, nel quale si instaura un dialogo da giudice a giudice, è il giudice nazionale a rappresentare l’interlocutore privilegiato della Corte. Nelle circostanze del caso di specie, sarebbe inopportuno attenersi all’informazione fornita da una delle parti del procedimento principale per riconoscere che la causa di cui trattasi in tale procedimento è ormai del tutto destituita di oggetto ( 20 ) e che la Corte, di conseguenza, è incompetente.

38.

Alla luce dello spirito di cooperazione e fiducia reciproca che deve animare le relazioni tra i giudici nazionali e la Corte, ritengo quindi che, nonostante tutto, la Corte debba fidarsi della conclusione cui è pervenuto il giudice del rinvio e non possa, pertanto, negare la propria competenza.

B – Sulle questioni pregiudiziali

39.

Occorre, in via preliminare, esaminare la pertinenza intrinseca e, di conseguenza, la ricevibilità delle questioni pregiudiziali, fermo restando che i governi slovacco e tedesco hanno manifestato seri dubbi a tal proposito nelle loro osservazioni scritte.

40.

I suddetti governi hanno affermato in sostanza che il giudice del rinvio non aveva specificato le ragioni per cui le disposizioni richiamate della direttiva 93/13 presentassero un legame con il procedimento principale e, quindi, in che misura la risposta della Corte fosse necessaria ai fini della risoluzione di detta controversia. Il giudice del rinvio non richiederebbe indicazioni collegate alla valutazione di eventuali clausole contrattuali abusive, ma mirerebbe a sottoporre a un controllo talune norme di procedura nazionali che non sono oggetto di armonizzazione da parte della suddetta direttiva. Il governo slovacco aggiunge inoltre che la seconda questione, con cui il giudice del rinvio chiede alla Corte di prendere posizione su talune disposizioni di diritto nazionale, deve in ogni caso essere dichiarata irricevibile.

41.

Da parte mia, ritengo che benché gli interrogativi sollevati in merito alla ricevibilità delle questioni sottoposte siano del tutto comprensibili, la Corte debba, per quanto possibile e in linea con lo spirito di cooperazione che deve animare il procedimento di rinvio pregiudiziale, sforzarsi di fornire al giudice del rinvio una risposta utile.

42.

Orbene, non si può escludere che le questioni sottoposte, ricollocate nel contesto del procedimento principale, possano, se analizzate nel loro insieme e dopo essere state in parte riformulate, risultare rilevanti.

43.

Con le sue due questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio, più che chiedere l’interpretazione delle disposizioni della direttiva 93/13, lette alla luce della Carta, sembra infatti voler sapere se le disposizioni di diritto nazionale che non riconoscono alle associazioni per la tutela dei consumatori un diritto di intervenire nell’ambito di un procedimento di esecuzione di un lodo arbitrale compromettano, in modo o in un altro, l’effettività del sistema di protezione conferita ai consumatori contro le clausole abusive.

44.

A questo proposito, dalla decisione di rinvio risulta che, nel quadro del procedimento principale, l’associazione HOOS chiedeva di essere autorizzata a intervenire nel procedimento di esecuzione avviato dalla Pohotovost’ nei confronti del sig. Vašuta in quanto essa riteneva segnatamente che il giudice del rinvio, con la sua decisione di sospendere il procedimento di esecuzione soltanto in parte e di autorizzare l’esecuzione quanto al resto, non avesse accordato d’ufficio al consumatore una protezione adeguata rispetto a una clausola compromissoria abusiva e non avesse tratto tutte le conseguenze di legge dalla mancata indicazione del TAEG nel contratto di credito al consumo.

45.

Alla luce del carattere processuale che hanno assunto le cause vertenti sull’interpretazione della direttiva 93/13, si possono peraltro facilmente comprendere le esitazioni del giudice del rinvio. Lo testimoniano in particolare le decisioni sul punto citate dal giudice del rinvio ( 21 ), e più in generale quelle della giurisprudenza della Corte nella materia considerata, che, pur richiamando il principio dell’autonomia procedurale, lo ha circoscritto rispetto ai principi di effettività e di equivalenza ( 22 ).

46.

Ritengo pertanto che occorra riformulare leggermente le questioni sottoposte come volte a stabilire se il diritto dell’Unione, e in particolare il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13, imponga o al contrario escluda che un’associazione per la tutela dei consumatori venga autorizzata a intervenire in un procedimento di esecuzione di un lodo arbitrale.

47.

Ciò premesso, esporrò nel prosieguo i motivi per cui, in linea con la posizione sostenuta dai governi slovacco e tedesco, nonché dalla Commissione europea, ritengo che la questione del diritto d’intervento delle associazioni per la tutela dei consumatori nelle singole controversie non sia direttamente o indirettamente disciplinata dal diritto dell’Unione. Dopo aver illustrato le ragioni per cui le disposizioni della direttiva 93/13, e più in generale il diritto dell’Unione, non ostano a una norma di diritto nazionale che escluda l’intervento di un’associazione dei consumatori (titolo 1 supra), indicherò perché nulla, viceversa, osta a che una disposizione nazionale o un giudice nazionale ammettano un siffatto intervento (titolo 2 supra).

1. La direttiva 93/13 non osta a una disposizione di diritto nazionale che escluda l’intervento di un’associazione dei consumatori

48.

Occorre innanzitutto osservare che, in effetti, le disposizioni della direttiva 93/13, e in particolare quelle menzionate dal giudice del rinvio, non contengono alcuna indicazione circa l’eventuale diritto di un’associazione per la tutela dei consumatori di essere autorizzata a intervenire nelle controversie individuali, in generale ( 23 ), e nei procedimenti di esecuzione di un lodo arbitrale, in particolare.

49.

In termini più generali, la direttiva 93/13, che attua un’armonizzazione minima, non procede all’armonizzazione dei mezzi processuali messi a disposizione di tali associazioni ( 24 ).

50.

Resta tuttavia da stabilire se il perseguimento degli obiettivi previsti dalla direttiva 93/13, in particolare quelli menzionati negli articoli 6 e 7 della stessa, debba indirettamente condurre a riconoscere un siffatto diritto con riferimento al principio di effettività, l’unico discusso nel caso di specie.

51.

Ricordo che, secondo una giurisprudenza costante, il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 poggia sul presupposto che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative sia il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni preventivamente predisposte dal professionista, senza poter influire sul contenuto delle stesse ( 25 ).

52.

Tenuto conto della situazione di svantaggio in cui si trova il consumatore, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 prevede che le clausole abusive non vincolino il consumatore. Come risulta dalla giurisprudenza, si tratta di una norma imperativa che mira a sostituire all’equilibrio formale che il contratto istituisce fra i diritti e gli obblighi delle parti un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l’uguaglianza delle parti stesse ( 26 ).

53.

La Corte ha anche evidenziato come, per garantire la tutela voluta dalla direttiva 93/13, la disuguaglianza tra il consumatore e il professionista possa essere riequilibrata solo grazie a un intervento positivo, esterno al rapporto contrattuale ( 27 ).

54.

Dall’esame della giurisprudenza della Corte relativa alla suddetta direttiva 93/13 risulta, a mio avviso, chiaramente che l’«intervento esterno» di cui si discute consiste in primis in quello del giudice chiamato a dirimere la controversia, e ciò a prescindere dalla natura di quest’ultima o dalla fase processuale in cui esso interviene. Infatti, l’obbligo per il giudice di esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola in un contratto sottoposto al suo esame ( 28 ) costituisce un mezzo idoneo al conseguimento tanto dell’obiettivo fissato dall’articolo 6 della direttiva 93/13, che è quello di impedire che il consumatore sia vincolato da una clausola abusiva, quanto dell’obiettivo dell’articolo 7 della medesima direttiva, dato che tale esame può avere un effetto dissuasivo e, pertanto, contribuire a far cessare l’inserimento di clausole abusive nei contratti conclusi tra un professionista e i consumatori ( 29 ).

55.

Dalla giurisprudenza si evince chiaramente, a mio avviso, che, in una fattispecie come quella controversa nel procedimento principale, un tale intervento tocca al giudice investito di un procedimento di esecuzione di un lodo arbitrale definitivo. Come ha sottolineato la Corte, ove un giudice nazionale investito di una domanda per l’esecuzione forzata di un lodo arbitrale definitivo debba, secondo le norme procedurali interne, valutare d’ufficio la contrarietà di una clausola compromissoria con le norme nazionali d’ordine pubblico, egli è parimenti tenuto a valutare d’ufficio il carattere abusivo di tale clausola alla luce dell’articolo 6 della suddetta direttiva, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine ( 30 ).

56.

È tale intervento del giudice a garantire pienamente l’efficacia della protezione dei consumatori rispetto alle clausole contrattuali abusive poiché, in mancanza di accordo delle parti, solo tale giudice è in linea di principio legittimato a constatare la nullità o a rivedere il contenuto di una clausola abusiva.

57.

In base alle informazioni fornite dal governo slovacco, una lettura combinata degli articoli 2 e 45, paragrafo 1, lettera c), della legge n. 244/2002 sulla procedura di arbitrato, come modificata, obbligherebbe il giudice dell’esecuzione a pronunciare d’ufficio il non luogo a procedere all’esecuzione in talune ipotesi, in particolare quando il lodo arbitrale impone a una parte una prestazione materialmente impossibile da adempiere. Il giudice del rinvio sarebbe quindi non soltanto tenuto a esaminare il carattere abusivo delle clausole del contratto di credito controverso ma potrebbe anche dichiarare il non luogo a procedere con l’esecuzione ( 31 ).

58.

Dalla decisione di rinvio risulta peraltro chiaramente che il giudice del rinvio, chiamato a intervenire prima dell’avvio dell’esecuzione del lodo arbitrale, non ha mancato di rilevare e sanzionare la clausola abusiva relativa agli interessi di mora ( 32 ), ma che esso non sembra aver ritenuto necessario rilevare d’ufficio il carattere abusivo della clausola compromissoria contenuta nel contratto concluso tra le parti del procedimento principale ( 33 ).

59.

Alla luce di tale considerazione, ho difficoltà a comprendere in che modo l’intervento dell’associazione dei consumatori avrebbe potuto garantire l’effettività della protezione dei consumatori derivante dalla direttiva 93/13. Un siffatto intervento non può agevolare o obbligare il giudice a valutare il carattere abusivo delle clausole contrattuali controverse.

60.

Benché il ruolo che le associazioni per la tutela dei consumatori possono svolgere nel perseguire gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 93/13 non vada in alcun modo negato, esso si inserisce, come risulta dal ventitreesimo considerando di tale direttiva, a un livello e in una prospettiva ben diversa da quello che il giudice è chiamato a svolgere. Le azioni inibitorie dirette delle persone o degli enti aventi un interesse legittimo a proteggere gli interessi dei consumatori rivestono, in linea di principio, natura preventiva e finalità dissuasiva, indipendenti da qualsiasi conflitto individuale concreto ( 34 ).

61.

La Corte ha così ricordato che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 obbliga gli Stati membri ad assicurare che mezzi adeguati ed efficaci esistano al fine di far cessare l’utilizzo delle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e che, a tal proposito, risulta dal paragrafo 2 di tale disposizione che detti mezzi comprendono la possibilità per persone o enti che abbiano un interesse legittimo a tutelare i consumatori di adire le autorità giudiziarie perché queste accertino se clausole redatte per un uso generalizzato presentino un carattere abusivo e, eventualmente, ne vietino l’utilizzo ( 35 ).

62.

Tali disposizioni impongono agli Stati membri di permettere alle associazioni per la tutela dei consumatori di presentare in proprio ricorsi contro le clausole abusive in ragione del loro interesse legittimo. Per contro, la direttiva 93/13, cosi come peraltro gli atti che disciplinano i provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori ( 36 ), non contiene norme volte a disciplinare il ruolo che può o deve essere riconosciuto alle associazioni per la tutela dei consumatori nell’ambito di singole controversie che coinvolgono un consumatore.

63.

Ne consegue che una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, non disconosce l’efficacia degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 93/13 per il fatto di non prevedere la possibilità per un’associazione per la tutela dei consumatori di intervenire in un procedimento di esecuzione di una decisione giudiziaria o di un lodo arbitrale definitivo.

64.

Occorre peraltro aggiungere che, in applicazione della normativa controversa nel procedimento principale, un’associazione può rappresentare direttamente un tale consumatore nell’ambito di ogni procedimento, anche in quelli esecutivi, in forza di un mandato rilasciato da quest’ultimo. Quanto all’ipotesi che un tale consumatore non sia informato del procedimento che lo riguarda, una situazione siffatta non può indurre a interpretare il principio di effettività nel senso di esigere, in una simile fattispecie, il riconoscimento a un’associazione per la tutela dei consumatori di un diritto di intervenire nel procedimento per sopperire alla mancata difesa di tale consumatore, posto che il principio di effettività non impone di supplire integralmente alla completa passività del consumatore interessato ( 37 ).

65.

Resta ancora da esaminare se le disposizioni della Carta menzionate dal giudice del rinvio possano incidere su detta conclusione.

66.

Per quanto attiene anzitutto all’articolo 38 della Carta, che prevede che «[n]elle politiche dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori», ritengo che, pur non figurando tra gli esempi citati nelle spiegazioni relative alla Carta ( 38 ), detto articolo, che non si riferisce in alcun modo a una situazione giuridica soggettiva direttamente definita, sancisca un principio e non un diritto ( 39 ) e possa quindi essere invocato, in conformità dell’articolo 52, paragrafo 5, della Carta, solo ai fini dell’interpretazione e del controllo di legalità degli atti legislativi dell’Unione, nel caso di specie, della direttiva 93/13.

67.

Orbene, anche se la direttiva 93/13 riconosce alle associazioni per la tutela dei consumatori un interesse legittimo a proteggere i consumatori ricorrendo alle autorità giudiziarie affinché queste accertino se clausole redatte per un uso generalizzato presentino un carattere abusivo e, eventualmente, ne vietino l’utilizzo, essa non sancisce il diritto di tali associazioni di intervenire nelle controversie individuali che coinvolgano tali consumatori e, a tal riguardo, l’articolo 38 della Carta non può imporre di interpretare la direttiva di cui trattasi nel senso di riconoscere un tale diritto.

68.

Per quanto riguarda l’articolo 47 della Carta, ricordo che esso prevede un diritto a un ricorso effettivo e l’accesso a un giudice imparziale, il che implica, a seconda dei casi, la concessione a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti del patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

69.

Orbene, nella misura in cui, come ho ricordato supra, la direttiva 93/13 esige, nell’ambito delle controversie che coinvolgono un professionista e un consumatore, un intervento positivo ed esterno alle parti del contratto del giudice investito di tali controversie, mi sembra difficile sostenere che il rifiuto di ammettere l’intervento di un’associazione a sostegno di un consumatore in una controversia che oppone quest’ultimo a un professionista costituisca una violazione del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo di tale consumatore come garantito dal suddetto articolo 47. Inoltre, l’intervento di un’associazione per la tutela dei consumatori non può neppure essere assimilato al patrocinio a spese dello Stato che deve essere concesso, in taluni casi, a chi non dispone di risorse sufficienti, a norma del paragrafo 4 del suddetto articolo 47.

70.

Per quanto attiene poi alla possibilità per un’associazione per la tutela dei consumatori di invocare in tale contesto il medesimo articolo 47, occorre osservare che la mancata autorizzazione del suo intervento in un procedimento che coinvolge un consumatore non lede il suo diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo per la difesa dei suoi diritti in quanto associazione di tale tipo, in particolare i suoi diritti di azione collettiva riconosciuti dall’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 93/13.

2. La direttiva 93/13 non esclude che sia riconosciuto un diritto di intervento alle associazioni per la tutela dei consumatori

71.

Per contro, ritengo che, posto che la direttiva 93/13 compie un’armonizzazione minima, gli Stati membri possono, in conformità del suo articolo 8, adottare o mantenere, nel settore da disciplinato da detta direttiva, disposizioni più severe, compatibili con il Trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore e che una disposizione di diritto nazionale, come l’articolo 93, paragrafo 2, del codice di procedura civile slovacco, può riconoscere alle associazioni per la tutela dei consumatori il diritto di intervenire nei procedimenti civili nel merito a sostegno dei consumatori. Allo stesso modo, dette disposizioni non dovrebbero ostare a che il giudice ammetta, qualora il consumatore vi acconsenta, l’intervento di un’associazione per la tutela dei consumatori in un procedimento di esecuzione di un lodo arbitrale.

72.

Un siffatto intervento può essere considerato infatti come inteso a realizzare la protezione dei consumatori, quale prevista in particolare dalla direttiva 93/13, ammettendo in tal modo un intervento aggiuntivo, non previsto da detta direttiva, rispetto all’intervento positivo esterno del giudice come da essa imposto. Come osservato dall’associazione HOOS, l’intervento delle associazioni di consumatori può condurre a richiamare l’attenzione del giudice su talune pratiche nazionali o sulle clausole che non sono state ritenute abusive da altri giudici nazionali.

73.

L’intervento delle associazioni di consumatori in una procedimento di esecuzione, nella misura in cui le modalità e le condizioni della sua ammissione non sono meno favorevoli rispetto a quelle applicabili a situazioni equiparabili di diritto interno, dovrebbe inoltre essere considerato pienamente conforme al principio di equivalenza. Per restare al procedimento principale, risulta che la questione dell’intervento delle associazioni per la tutela dei consumatori riguarda, in forza dell’articolo 37, paragrafo 1, del codice delle esecuzioni, l’insieme dei soggetti che intendono intervenire in qualsiasi procedimento esecutivo, a prescindere dalla loro qualifica o dal settore interessato.

74.

Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo di rispondere al giudice del rinvio che la protezione accordata ai consumatori dalla direttiva 93/13, letta in combinato disposto con gli articoli 38 e 47 della Carta, deve essere interpretata nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, essa non osta a una disposizione di diritto nazionale che non permette a un’associazione per la tutela dei consumatori di intervenire in un procedimento di esecuzione forzata di un lodo arbitrale. Dette disposizioni non ostano neppure a che il giudice ammetta l’intervento di un’associazione siffatta in un procedimento di esecuzione di un lodo arbitrale.

IV – Conclusione

75.

Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sottoposte dall’Okresný súd Svidník come segue:

La protezione accordata ai consumatori dalla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in particolare dai suoi articoli 6, paragrafo 1, 7, paragrafo 1, e 8, letta in combinato disposto con gli articoli 38 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretata nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, essa non osta a una disposizione di diritto nazionale che non permette a un’associazione per la tutela dei consumatori di intervenire in un procedimento di esecuzione forzata di un lodo arbitrale. Dette disposizioni non ostano neppure a che il giudice ammetta l’intervento di un’associazione siffatta in un procedimento di esecuzione di un lodo arbitrale.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) Direttiva del Consiglio del 5 aprile 1993 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

( 3 ) In prosieguo: la «Carta».

( 4 ) In base alle informazioni di cui sono venuto a conoscenza dopo l’esame del fascicolo del procedimento nazionale, tale contratto sarebbe stato concluso nel corso del 2010.

( 5 ) Si tratta della qualifica indicata nella decisione di rinvio. In base ad essa, non è possibile stabilire se il funzionario sia o meno un magistrato.

( 6 ) Essa si riferisce alla sentenza del 6 ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C-40/08, Racc. pag. I-9579), e all’ordinanza del 16 novembre 2010, Pohotovosť (C-76/10, Racc. pag. I-11557).

( 7 ) V. le mie conclusioni nella causa Macinský e Macinská (C‑482/12) pendente dinanzi alla Corte.

( 8 ) Sentenze del 21 ottobre 2010, Padawan (C-467/08, Racc. pag. I-10055, punti 21 e segg. e la giurisprudenza citata), e del 9 dicembre 2010, Fluxys (C-241/09, Racc. pag. I-12773, punto 28).

( 9 ) V., in particolare, sentenza dell’11 settembre 2008, UGT‑Rioja e a. (da C-428/06 a C-434/06, Racc. pag. I-6747, punto 40), e ordinanza del 22 ottobre 2012, Šujetová (C‑252/11).

( 10 ) V., in questo senso, sentenza del 20 gennaio 2005, García Blanco (C-225/02, Racc. pag. I-523, punto 27), e ordinanza del 24 marzo 2009, Nationale Loterij (C-525/06, Racc. pag. I-2197, punti 10 e 11).

( 11 ) Sentenze del 21 aprile 1988, Pardini (338/85, Racc. pag. 2041, punto 11), e del 4 ottobre 1991, Society for the Protection of Unborn Children Ireland (C-159/90, Racc. pag. I-4685, punto 12).

( 12 ) Sentenza del 7 novembre 2013, Romeo (C‑313/12, punto 40 e giurisprudenza citata).

( 13 ) V. ordinanza Šujetová, cit. (punti da 27 a 32), e sentenza del 24 ottobre 2013, Stoilov i Ko (C‑180/12, punti 39, 44 e 46).

( 14 ) Nel caso, ad esempio, del procedimento principale, dalla lettura delle osservazioni scritte risulta, infatti, che i giudici slovacchi interpretano in modo divergente le disposizioni del codice di procedura civile e del codice delle esecuzioni relative al diritto delle associazioni per la tutela dei consumatori di intervenire nei procedimenti di esecuzione. A ciò si aggiungano i sospetti di parzialità delle persone coinvolte nel procedimento di esecuzione, nel caso di specie l’ufficiale giudiziario incaricato dell’esecuzione (v. paragrafo 15 delle presenti conclusioni).

( 15 ) Sentenza del 16 dicembre 1981, (244/80, Racc. pag. 3045; punti 17 e 20).

( 16 ) Si tratta della situazione presentatasi nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 27 giugno 2013, Di Donna (C‑492/11, punto 28). V. altresì in questo senso la sentenza Stoilov i Ko, cit., punti 39, 44 e 46.

( 17 ) Il giudice del rinvio ha tuttavia riferito che la suddetta domanda gli sarebbe stata notificata il 27 dicembre 2012.

( 18 ) In tal senso, occorre ricordare che il punto 30 delle raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2012, C 338, pag. 1), indica espressamente che nell’interesse di un corretto svolgimento del procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte e al fine di preservarne l’effetto utile, spetta al giudice del rinvio rendere noto alla Corte qualsiasi incidente di procedura che possa influire sul procedimento pregiudiziale.

( 19 ) V., in tal senso, in particolare, sentenze del 16 gennaio 1974, Rheinmühlen‑Düsseldorf (166/73, Racc. pag. 33, punto 4), e del 16 dicembre 2008, Cartesio (C-210/06, Racc. pag. I-9641, punto 96).

( 20 ) Sotto questo profilo, il procedimento principale si differenzia da quello che ha dato luogo all’ordinanza Šujetová, cit., intervenuta direttamente a fronte della rinuncia della sig.ra Šujetová, beneficiaria della protezione derivante dalla direttiva 93/13, e non di un’informazione proveniente dalla sola società creditrice.

( 21 ) Nella sentenza Asturcom Telecomunicaciones, cit., si discuteva di una domanda per l’esecuzione forzata di un lodo arbitrale che aveva acquisito autorità di cosa giudicata, emesso in assenza del consumatore, e dell’obbligo del giudice dell’esecuzione di valutare d’ufficio il carattere abusivo della clausola compromissoria. L’ordinanza Pohotovosť, cit., precisa, sulla scia di tale sentenza, l’obbligo del giudice dell’esecuzione di valutare d’ufficio il carattere abusivo della penalità contenuta nel contratto di credito.

( 22 ) V., in particolare, sentenze del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10), e del 14 marzo 2013, Aziz (C‑415/11).

( 23 ) Tale questione è distinta da quella delle azioni di difesa di cui possono avvalersi le associazioni (v. paragrafi 59 e seguenti delle presenti conclusioni).

( 24 ) V. paragrafo 19 delle conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi del 5 settembre 2013 nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 5 dicembre 2013, Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León (C‑413/12).

( 25 ) Sentenze del 27 giugno 2000, Océano Grupo Editorial e Salvat Editores (da C-240/98 a C-244/98, Racc. pag. I-4941, punto 25); del 26 ottobre 2006, Mostaza Claro (C-168/05, Racc. pag. I-10421, punto 25), e ordinanza Pohotovost’, cit., punto 37.

( 26 ) Sentenze Mostaza Claro, cit., punto 36; del 4 giugno 2009, Pannon GSM (C-243/08, Racc. pag. I-4713, punto 25), e ordinanza Pohotovost’, cit., punto 38.

( 27 ) Sentenze citate Océano Grupo Editorial e Salvat Editores (punto 27); Mostaza Claro (punto 26); Asturcom Telecomunicaciones (punto 31), e ordinanza Pohotovost’, cit., punto 39.

( 28 ) V., in particolare, sentenze citate Banco Español de Crédito (punti da 42 a 44), e Aziz (punti 46 e 47).

( 29 ) Sentenze del 21 novembre 2002, Cofidis (C-473/00, Racc. pag. I-10875, punto 32), e Mostaza Claro, cit., punto 27, nonché ordinanza Pohotovost’, cit., punto 41.

( 30 ) V., in tal senso, sentenze citate Pannon GSM (punto 32); Asturcom Telecomunicaciones (punto 53) e ordinanza Pohotovost’, cit., punto 51.

( 31 ) Ricordo che nell’ordinanza Pohotovost’, cit., punti 40 e 41, la Corte aveva già fornito importanti precisazioni sulle possibilità offerte al giudice in presenza di contratti che non indicano il TAEG.

( 32 ) Esso ha così stabilito, il 29 giugno 2011, che non occorreva dar seguito al procedimento nella parte relativa al recupero degli interessi moratori al tasso giornaliero dello 0,25% calcolati su un importo di EUR 309 a partire dall’8 luglio 2010 e sino alla data del pagamento, né riconoscere il rimborso delle spese di esecuzione relative a tale parte.

( 33 ) L’allegato della direttiva 93/13 che contiene un elenco indicativo delle clausole che possono essere dichiarate abusive indica, al suo punto 1, lettera q), le clausole che hanno per oggetto o per effetto di «sopprimere o limitare l’esercizio di azioni legali o vie di ricorso del consumatore, in particolare obbligando il consumatore a rivolgersi esclusivamente a una giurisdizione di arbitrato non disciplinata da disposizioni giuridiche, limitando indebitamente i mezzi di prova a disposizione del consumatore o imponendogli un onere della prova che, ai sensi della legislazione applicabile, incomberebbe a un’altra parte del contratto».

( 34 ) Sentenza del 26 aprile 2012, Invitel (C‑472/10, punto 37 e giurisprudenza citata). V. altresì il paragrafo 12 delle conclusioni dell’avvocato generale Geelhoed nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 9 settembre 2004, Commissione/Spagna (C-70/03, Racc. pag. I-7999).

( 35 ) Sentenza Invitel, cit., punti 35 e 36 e giurisprudenza citata.

( 36 ) È interessante in effetti osservare che neppure la direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU L 110, pag. 30), e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304, pag. 64), prevedono la possibilità per un’associazione di consumatori di intervenire in una controversia individuale.

( 37 ) V., in tal senso, sentenza Asturcom Telecomunicaciones, cit., punto 47.

( 38 ) Le spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU 2007, C 303, pag. 17) citano, quali esempi di principi riconosciuti nella Carta, gli articoli 25, 26 e 37.

( 39 ) Sulla distinzione tra «diritti» e «principi» e le condizioni necessarie per invocare questi ultimi, si rinvia ai paragrafi 43 e segg, segnatamente, delle conclusioni dell’avvocato generale Cruz Villalón nella causa Association de médiation sociale (C‑176/12), attualmente pendente dinanzi alla Corte.