SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

19 luglio 2012 ( *1 )

«Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza in materia di contratti individuali di lavoro — Contratto concluso con un’ambasciata di uno Stato terzo — Immunità dello Stato datore di lavoro — Nozione di “succursale, agenzia o qualsiasi altra sede d’attività” ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2 — Compatibilità di un accordo attributivo di competenza ai giudici dello Stato terzo con l’articolo 21»

Nella causa C-154/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Germania), con decisione del 23 marzo 2011, pervenuta in cancelleria il 29 marzo 2011, nel procedimento

Ahmed Mahamdia

contro

Repubblica algerina democratica e popolare,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, presidenti di sezione, dal sig. A. Rosas, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Levits, A. Ó Caoimh, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, A. Arabadjiev, dalla sig.ra C. Toader (relatore) e dal sig. C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

viste le osservazioni scritte presentate:

per la Repubblica algerina democratica e popolare, da B. Blankenhorn, Rechtsanwalt;

per il governo spagnolo, da S. Centeno Huerta, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da M. Wilderspin e A.-M. Rouchaud-Joët, in qualità di agenti;

per la Confederazione svizzera, da D. Klingele, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 maggio 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 18, paragrafo 2, e 21 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2

Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il sig. Mahamdia, impiegato presso l’ambasciata della Repubblica algerina democratica e popolare con sede a Berlino (Germania), e il suo datore di lavoro.

Contesto normativo

Il diritto internazionale

La Convenzione di Vienna

3

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, conclusa a Vienna il 18 aprile 1961:

«Le funzioni d’una missione diplomatica consistono segnatamente nel:

a)

rappresentare lo Stato accreditante presso lo Stato accreditatario;

b)

proteggere nello Stato accreditatario gli interessi dello Stato accreditante e dei cittadini di questo, nei limiti ammessi dal diritto internazionale;

c)

negoziare con il governo dello Stato accreditatario;

d)

informarsi, con ogni mezzo lecito, delle condizioni e dell’evoluzione degli avvenimenti nello Stato accreditatario e fare rapporto a tale riguardo allo Stato accreditante;

e)

promuovere le relazioni amichevoli e sviluppare le relazioni economiche, culturali e scientifiche tra lo Stato accreditante e lo Stato accreditatario».

Il diritto dell’Unione

Il regolamento n. 44/2001

4

Il secondo considerando del regolamento n. 44/2001 così recita:

«Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale (…)».

5

I considerando ottavo e nono di tale regolamento, attinenti alle disposizioni applicabili ai convenuti domiciliati in uno Stato terzo, sono formulati come segue:

«(8)

Le controversie alle quali si applica il presente regolamento devono presentare elementi di collegamento con il territorio degli Stati membri vincolati dal regolamento stesso. Le norme comuni in materia di competenza giurisdizionale devono quindi, in linea di principio, applicarsi nei casi in cui il convenuto è domiciliato in uno di tali Stati.

(9)

I convenuti non domiciliati in uno Stato membro sono generalmente soggetti alle norme nazionali in materia di competenza vigenti nel territorio dello Stato membro del giudice adito e i convenuti domiciliati in uno Stato membro non vincolato dal presente regolamento devono continuare ad essere soggetti alla [Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle convenzioni successive relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale Convenzione (in prosieguo: la “Convenzione di Bruxelles”)]».

6

Il tredicesimo considerando del citato regolamento, riguardante, in particolare, le norme sulla competenza in materia di contratti di lavoro individuali, è formulato come segue:

«Nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali».

7

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 definisce l’ambito di applicazione ratione materiae di quest’ultimo nel seguente modo:

«Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa».

8

Per quanto riguarda le azioni giudiziarie proposte nei confronti di una persona domiciliata in uno Stato terzo, l’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento prevede quanto segue:

«Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato membro, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato membro, dalla legge di tale Stato, salva l’applicazione degli articoli 22 e 23».

9

L’articolo 5, punto 5, del citato regolamento stabilisce che una persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro «qualora si tratti di controversia concernente l’esercizio di una succursale, di un’agenzia o di qualsiasi altra sede d’attività, davanti al giudice del luogo in cui essa è situata».

10

La sezione 5 del capitolo II del regolamento n. 44/2001, composta dagli articoli 18-21, sancisce le norme sulla competenza relative alle controversie aventi ad oggetto contratti individuali di lavoro.

11

L’articolo 18 del regolamento n. 44/2001 ha il seguente tenore:

«1.   Salvi l’articolo 4 e l’articolo 5, punto 5, la competenza in materia di contratti individuali di lavoro è disciplinata dalla presente sezione.

2.   Qualora un lavoratore concluda un contratto individuale di lavoro con un datore di lavoro che non sia domiciliato in uno Stato membro ma possieda una succursale, un’agenzia o qualsiasi altra sede d’attività in uno Stato membro, il datore di lavoro è considerato, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest’ultimo Stato».

12

L’articolo 19 di tale regolamento prevede quanto segue:

«Il datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto:

1)

davanti ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato o

2)

in un altro Stato membro:

a)

davanti al giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quello dell’ultimo luogo in cui la svolgeva abitualmente, o

b)

qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti al giudice del luogo in cui è o era situata la sede d’attività presso la quale è stato assunto».

13

L’articolo 21 del citato regolamento è formulato come segue:

«Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione:

1)

posteriore al sorgere della controversia, o

2)

che consenta al lavoratore di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione».

Il diritto tedesco

14

L’articolo 25 della Costituzione della Repubblica federale tedesca (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland) prevede quanto segue:

«Le norme generali del diritto internazionale sono parte integrante del diritto federale. Esse prevalgono sulle leggi e fanno sorgere diritti e doveri immediati per gli abitanti del territorio federale».

15

L’articolo 18 della legge sull’ordinamento giudiziario (Gerichtsverfassungsgesetz), nella versione pubblicata il 9 maggio 1975, prevede quanto segue:

«I membri delle missioni diplomatiche istituite nell’ambito di applicazione della presente legge, i loro familiari e i loro collaboratori domestici non sono soggetti, in conformità alla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche, alla giurisdizione delle autorità giudiziarie tedesche (…)».

16

L’articolo 20 della legge sull’ordinamento giudiziario è formulato come segue:

«1.   La giurisdizione delle autorità giudiziarie tedesche non si estende neanche ai rappresentanti di altri Stati e ai loro accompagnatori, che si trovino, su invito ufficiale della Repubblica federale di Germania, [nel suo territorio e rientrino] nell’ambito di applicazione della presente legge.

2.   Per il resto, la giurisdizione delle autorità giudiziarie tedesche non si estende neanche a persone diverse da quelle menzionate al comma 1 e agli articoli 18 e 19, qualora tali persone siano ad essa sottratte ai sensi delle norme generali del diritto internazionale, in forza di accordi internazionali o di altre disposizioni di legge».

17

L’articolo 38 del codice di procedura civile tedesco (Zivilprozessordnung), nella versione pubblicata il 5 dicembre 2005, intitolata «Clausole attributive di competenza autorizzate», al suo paragrafo 2 dispone quanto segue:

«Può inoltre essere pattuita la competenza di un giudice di primo grado qualora almeno una delle parti del contratto non disponga di un foro generale nel territorio tedesco. L’accordo deve essere concluso per iscritto oppure oralmente con accettazione scritta (…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

18

Il sig. Mahamdia, di nazionalità algerina e tedesca, è residente in Germania. Egli ha concluso, il 1o settembre 2002, con il Ministero degli Affari esteri della Repubblica algerina democratica e popolare, un contratto di agente contrattuale, della durata di un anno rinnovabile, per lo svolgimento delle mansioni di conducente di automobili presso l’ambasciata di tale Stato situata a Berlino.

19

Tale contratto, redatto in lingua francese, contiene una clausola attributiva di competenza che è formulata come segue:

«VI. Risoluzione delle controversie

Per qualsiasi divergenza o controversia derivante dal presente contratto hanno competenza esclusiva gli organi giurisdizionali algerini».

20

Emerge dalla decisione di rinvio che il sig. Mahamdia, nell’esercizio delle sue funzioni, era tenuto a condurre ospiti, collaboratori e, ad interim, anche l’ambasciatore. Inoltre, doveva consegnare la corrispondenza dell’ambasciata alle autorità tedesche e all’ufficio postale. La valigia diplomatica veniva ricevuta ovvero inoltrata da un altro impiegato dell’ambasciata, il quale veniva egli stesso condotto dal sig. Mahamdia. Emerge anche da tale decisione che fra le parti è controverso, invece, se quest’ultimo prestasse anche servizi come interprete.

21

Il 9 agosto 2007, il sig. Mahamdia ha presentato ricorso contro la Repubblica algerina democratica e popolare dinanzi all’Arbeitsgericht Berlin chiedendo la retribuzione delle ore di straordinario che egli sosteneva di aver effettuato dal 2005 al 2007.

22

Il 29 agosto 2007, con lettera dell’incaricato d’affari dell’ambasciata, il sig. Mahamdia è stato licenziato a decorrere dal 30 settembre 2007.

23

Il ricorrente ha quindi presentato, dinanzi all’Arbeitsgericht Berlin, una domanda aggiuntiva alla sua domanda principale, con la quale, da un lato, ha contestato la liceità della risoluzione del suo contratto di lavoro e, dall’altro, ha chiesto il pagamento di un’indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento, nonché la reintegrazione nel suo posto di lavoro fino alla soluzione della controversia.

24

Nell’ambito del procedimento avente ad oggetto il licenziamento, la Repubblica algerina democratica e popolare ha sollevato un’eccezione di incompetenza dei giudici tedeschi, invocando sia le norme internazionali sull’immunità dalla giurisdizione sia la clausola attributiva di competenza che compare nel contratto di lavoro.

25

Con sentenza del 2 luglio 2008 l’Arbeitsgericht Berlin ha accolto tale eccezione ed ha quindi rigettato la domanda del sig. Mahamdia. Tale giudice ha considerato che, conformemente alle norme di diritto internazionale, gli Stati godono dell’immunità dalla giurisdizione nell’esercizio dei loro pubblici poteri e che le attività del ricorrente, le quali avevano un nesso funzionale con le attività diplomatiche dell’ambasciata, non erano soggette alla competenza dei giudici tedeschi.

26

Il ricorrente ha proposto appello dinanzi al Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg che, con sentenza del 14 gennaio 2009, ha annullato parzialmente la decisione dell’Arbeitsgericht Berlin.

27

Esso ha rilevato che, poiché il ricorrente era autista presso l’ambasciata, le sue attività non rientravano nell’ambito dell’esercizio di poteri pubblici dello Stato convenuto, bensì costituivano un’attività ausiliaria rispetto all’esercizio della sovranità di quest’ultimo. Pertanto, la Repubblica algerina democratica e popolare non godrebbe, in tale controversia, di alcuna immunità. Inoltre, esso ha considerato che i giudici tedeschi erano competenti a conoscere della citata controversia, dal momento che l’ambasciata costituiva una «sede d’attività» ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001. Pertanto, sarebbero applicabili le norme sancite nell’articolo 19 di tale regolamento. A questo proposito esso ha sottolineato che, se è vero che una «sede d’attività» è normalmente un luogo di svolgimento di attività commerciali, l’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 poteva applicarsi ad un’ambasciata dal momento che, da un lato, tale regolamento non conteneva alcuna disposizione in forza della quale le rappresentanze diplomatiche degli Stati sarebbero escluse dall’ambito di applicazione di quest’ultimo e, dall’altro, un’ambasciata dispone di un direttivo proprio, il quale conclude autonomamente contratti, ivi compresi quelli in materia civile, quali i contratti di lavoro.

28

Il Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg ha parimenti escluso l’applicazione della clausola attributiva di competenza prevista nel contratto di lavoro di cui trattasi. Esso ha considerato che quest’ultima non soddisfaceva le condizioni stabilite nell’articolo 21 del regolamento n. 44/2001, dato che era stata pattuita anteriormente al sorgere della controversia e rinviava il lavoratore esclusivamente dinanzi ai giudici algerini.

29

La Repubblica algerina democratica e popolare ha presentato un ricorso in cassazione («Revision») dinanzi al Bundesarbeitsgericht, basandosi sia sull’immunità dalla giurisdizione di cui essa dovrebbe beneficiare sia sulla citata clausola attributiva di competenza.

30

Con sentenza del 1o luglio 2010, il Bundesarbeitsgericht ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa dinanzi al Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg. Il Bundesarbeitsgericht ha, in particolare, invitato il giudice a quo a qualificare, sulla base degli elementi di prova prodotti, le attività del ricorrente in via principale, segnatamente quelle relative alle funzioni di interprete, al fine di stabilire se queste ultime potessero essere considerate funzioni rientranti nell’esercizio della sovranità dello Stato convenuto in via principale. Inoltre, nel caso in cui fosse emerso dall’istruzione che tale Stato non godrebbe dell’immunità dalla giurisdizione, esso ha invitato il Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg a determinare il giudice competente a dirimere la controversia principale prendendo, segnatamente, in considerazione l’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001, nonché l’articolo 7 della Convenzione europea sull’immunità degli Stati, elaborata presso il Consiglio d’Europa e aperta alla firma degli Stati a Basilea il 16 maggio 1972.

31

Per quanto riguarda la legge applicabile al contratto di cui trattasi in via principale, il Bundesarbeitsgericht ha deciso che il giudice dell’appello dovesse esaminare se, in assenza di una scelta esplicita operata dalle parti, queste ultime avessero implicitamente accettato la legge algerina come legge applicabile al contratto. A tale proposito, potrebbero costituire indizi elementi quali la lingua del contratto, l’origine del ricorrente o la natura delle sue attività.

32

Nella sua decisione di rinvio, il Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg considera che, conformemente all’articolo 25 della Costituzione tedesca, gli Stati possono opporre l’immunità dalla giurisdizione unicamente in controversie che riguardano l’esercizio della loro sovranità. Orbene, secondo la giurisprudenza del Bundesarbeitsgericht, le controversie in materia di diritto del lavoro tra i dipendenti di un’ambasciata e lo Stato interessato rientrano nella competenza giurisdizionale dei giudici tedeschi qualora il lavoratore non abbia svolto, per lo Stato che lo impiega, attività rientranti tra le funzioni sovrane di tale Stato.

33

Nel caso di specie, il giudice del rinvio «presume» che il sig. Mahamdia non abbia svolto siffatte attività, dal momento che la Repubblica algerina democratica e popolare non ha fornito la prova della partecipazione di quest’ultimo allo svolgimento delle citate funzioni.

34

Tale giudice considera, inoltre, che la competenza giurisdizionale dei giudici tedeschi deriva dagli articoli 18 e 19 del regolamento n. 44/2001, ma che, ai fini dell’applicazione di tali articoli, occorre stabilire se un’ambasciata costituisca una «succursale, agenzia o qualsiasi altra sede d’attività», ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, di tale regolamento. Infatti, solo in un caso del genere la Repubblica algerina democratica e popolare potrebbe essere considerata un datore di lavoro avente domicilio in uno Stato membro.

35

Inoltre, in tal caso, conformemente all’articolo 21, punto 2, del regolamento n. 44/2001, la clausola attributiva di competenza contenuta nel contratto di cui trattasi nella causa principale non sarebbe applicabile, in linea di principio, al fine di escludere la competenza dei giudici tedeschi.

36

Sulla base di tali considerazioni, il Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’ambasciata – situata in uno Stato membro – di uno Stato che non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento [n. 44/2001] (...) costituisca una “succursale, un’agenzia o qualsiasi altra sede d’attività” ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, di tale regolamento (…).

Nel caso in cui la Corte risolva affermativamente la prima questione:

2)

se una clausola attributiva di competenza, pattuita anteriormente al sorgere della controversia, possa fondare la competenza di un giudice situato al di fuori dell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, qualora tale clausola comporti il venir meno della competenza sussistente in forza degli articoli 18 e 19 del regolamento n. 44/2001».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

37

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che un’ambasciata costituisce una «sede d’attività» ai sensi di tale disposizione e se, di conseguenza, tale regolamento sia applicabile ai fini della determinazione del giudice competente a conoscere di un ricorso proposto contro uno Stato terzo da un impiegato di un’ambasciata di quest’ultimo situata in uno Stato membro.

38

Occorre rilevare, in via preliminare, che il regolamento n. 44/2001, il quale stabilisce le norme per determinare la competenza dei giudici degli Stati membri, si applica a tutte le controversie in materia civile e commerciale ad eccezione di talune materie espressamente indicate da tale medesimo regolamento. Come emerge dal punto 10 della presente sentenza, la sezione 5 del capitolo II di quest’ultimo, composta degli articoli 18-21, sancisce le norme sulla competenza relative alle controversie aventi ad oggetto contratti individuali di lavoro.

39

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione territoriale del regolamento n. 44/2001, emerge dal secondo considerando di quest’ultimo e dal parere 1/03, del 7 febbraio 2006 (Racc. pag. I-1145, punto 143), che tale regolamento mira ad unificare le norme di competenza degli Stati membri non solo per controversie interne all’Unione, ma anche per quelle che presentino un elemento di estraneità, al fine di eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno che possono derivare dalle disparità tra le normative nazionali esistenti in materia.

40

Infatti, il regolamento n. 44/2001, in particolare il suo capitolo II, nel quale è inserito l’articolo 18, contiene un insieme di disposizioni che formano un sistema globale e si applicano non solo ai rapporti tra vari Stati membri, ma anche ai rapporti tra uno Stato membro ed uno Stato terzo (v. parere 1/03, cit., punto 144).

41

In particolare, l’articolo 18, paragrafo 2, del citato regolamento prevede che, qualora un lavoratore concluda un contratto di lavoro con un datore di lavoro che sia domiciliato fuori dal territorio dell’Unione europea, ma possieda una succursale, un’agenzia o qualsiasi altra sede d’attività in uno Stato membro, tale datore di lavoro è considerato, per la determinazione del giudice competente, come avente domicilio nel territorio di quest’ultimo Stato.

42

Per garantire la piena efficacia di tale regolamento e, segnatamente, del citato articolo 18, le nozioni giuridiche in esso contenute devono essere interpretate considerandole autonome, e perciò comuni all’insieme degli Stati (v., in tal senso, per quanto riguarda l’interpretazione della Convenzione di Bruxelles, in particolare, sentenza del 22 novembre 1978, Somafer, 33/78, Racc. pag. 2183, punto 8).

43

In particolare, al fine di determinare gli elementi che caratterizzano le nozioni di «succursale», di «agenzia» e di «qualsiasi altra sede d’attività», contenute nell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001, in assenza d’indicazioni nel testo del regolamento, occorre prendere in considerazione lo scopo di tale disposizione.

44

Per le controversie relative ai contratti di lavoro, la sezione 5 del capitolo II del regolamento n. 44/2001 enuncia una serie di norme che, come emerge dal tredicesimo considerando di tale regolamento, perseguono lo scopo di tutelare la parte contraente più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2008, Glaxosmithkline e Laboratoires Glaxosmithkline, causa C-462/06, Racc. pag. I-3965, punto 17).

45

Esse consentono in particolare al lavoratore di convenire in giudizio il suo datore di lavoro dinanzi al giudice che egli considera più vicino ai propri interessi, riconoscendogli la legittimazione ad agire dinanzi al giudice dello Stato nel quale ha il suo domicilio o dello Stato in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o ancora di quello in cui è la sede d’attività del datore di lavoro. Le disposizioni della citata sezione limitano parimenti la possibilità di scelta del foro da parte del datore di lavoro che agisce contro il lavoratore nonché la possibilità di derogare alle norme sulla competenza sancite dal regolamento.

46

Come emerge dalla giurisprudenza della Corte Come emerge dalla giurisprudenza della Corte sulle norme di competenza in materia di contratti di lavoro contenute nella Convenzione di Bruxelles (v. sentenze del 26 maggio 1982, Ivenel, 133/81, Racc. pag. 1891, punto 14; del 13 luglio 1993, Mulox IBC, C-125/92, Racc. pag. I-4075, punto 18; del 9 gennaio 1997, Rutten, C-383/95, Racc. pag. I-57, punto 22, e del 10 aprile 2003, Pugliese, C-437/00, Racc. pag. I-3573, punto 18), le disposizioni della sezione 5 del capitolo II del regolamento n. 44/2001 devono essere interpretate tenendo in debito conto la necessità di garantire un’adeguata tutela al lavoratore in quanto parte contraente più debole.

47

Inoltre, per garantire la continuità tra tale regolamento e la Convenzione di Bruxelles, le nozioni di «succursale», «agenzia» e di «qualsiasi altra sede d’attività» ivi contenute devono essere interpretate secondo i criteri indicati dalla Corte nella sua giurisprudenza sull’articolo 5, punto 5, di tale Convenzione di Bruxelles, che contiene le medesime nozioni e sancisce le norme di competenza speciale relative alle controversie vertenti sulla gestione di una sede secondaria di un’impresa. Tale disposizione è peraltro riprodotta letteralmente nell’articolo 5, punto 5, del regolamento n. 44/2001.

48

Interpretando le citate nozioni di «succursale», di «agenzia» e di «qualsiasi altra sede d’attività», la Corte ha identificato due criteri per determinare se un’azione giudiziaria relativa alla gestione di una di tali categorie di attività sia ricollegabile ad uno Stato membro. In primo luogo, la nozione di «succursale», di «agenzia» o di «qualsiasi altra sede d’attività» presuppone l’esistenza di un centro operativo che si manifesti in modo duraturo verso l’esterno come un’estensione di una casa madre. Tale centro deve essere provvisto di direzione e attrezzato in modo da poter trattare affari con terzi, di guisa che questi sono dispensati dal rivolgersi direttamente alla casa madre (v. sentenza del 18 marzo 1981, Blanckaert & Willems, 139/80, Racc. pag. I-819, punto 11). In secondo luogo, la controversia deve riguardare gli atti relativi alla gestione di tali enti o gli impegni assunti da questi ultimi in nome della casa madre e che devono essere adempiuti nello Stato in cui essi sono stabiliti (v., in tal senso, sentenza Somafer, cit., punto 13).

49

Nella controversia principale occorre rammentare, in via preliminare, che le funzioni di un’ambasciata, come emerge dall’articolo 3 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, consistono essenzialmente nel rappresentare lo Stato accreditante, nel proteggere gli interessi di quest’ultimo e nel promuovere le relazioni con lo Stato accreditatario. Nell’esercizio di tali funzioni l’ambasciata, come ogni altro ente pubblico, può agire iure gestionis e divenire titolare di diritti ed obblighi di natura civile, a seguito, in particolare, della conclusione di contratti di diritto privato. Ciò avviene qualora essa concluda contratti di lavoro con persone che non svolgono funzioni rientranti nell’esercizio dei pubblici poteri.

50

Per quanto riguarda il primo criterio menzionato nel punto 48 della presente sentenza, occorre rilevare che un’ambasciata può essere assimilata ad un centro operativo che si manifesta in modo duraturo verso l’esterno e che contribuisce all’identificazione e alla rappresentanza dello Stato da cui essa promana.

51

Per quanto riguarda il secondo criterio menzionato nel citato punto della sentenza, è evidente che l’oggetto della controversia principale, vale a dire una contestazione nell’ambito dei rapporti di lavoro, presenta un collegamento sufficiente con il funzionamento dell’ambasciata di cui trattasi per quanto riguarda la gestione del suo personale menzionato nel citato punto della sentenza.

52

Pertanto, trattandosi di contratti di lavoro conclusi da un’ambasciata in nome dello Stato, quest’ultima costituisce una «sede d’attività» ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001, qualora le funzioni dei lavoratori con i quali essa ha concluso tali contratti siano collegate all’attività di gestione svolta dall’ambasciata nello Stato accreditatario.

53

Dinanzi ai giudici tedeschi nonché nelle sue osservazioni presentate durante il presente procedimento pregiudiziale, la Repubblica algerina democratica e popolare ha sostenuto che riconoscere la competenza di una giurisdizione dello Stato accreditatario di un’ambasciata porterebbe a disconoscere le norme di diritto internazionale consuetudinario sull’immunità dalla giurisdizione e che, tenuto conto di tali norme, il regolamento n. 44/2001, in particolare il suo articolo 18, non sarebbe applicabile in una controversia come quella di cui al procedimento principale.

54

A tale proposito occorre rilevare che taluni principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti in materia di immunità giurisdizionale escludono che uno Stato possa essere convenuto in giudizio dinanzi ai tribunali di un altro Stato in una controversia come quella principale. Una siffatta immunità dalla giurisdizione degli Stati è sancita nel diritto internazionale e si fonda sul principio par in parem non habet imperium, in quanto uno Stato non può essere soggetto alla giurisdizione di un altro Stato.

55

Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale nei paragrafi 17-23 delle sue conclusioni, allo stato attuale della prassi internazionale, tale immunità non ha valore assoluto, ma è generalmente riconosciuta qualora la controversia riguardi atti rientranti nel potere di sovranità, esercitati iure imperii. Essa può essere, per contro, esclusa se il ricorso giurisdizionale verte su atti compiuti iure gestionis, i quali non rientrano nell’esercizio di pubblici poteri.

56

Pertanto, alla luce del contenuto del citato principio di diritto internazionale consuetudinario sull’immunità giurisdizionale degli Stati, occorre considerare che esso non osta all’applicazione del regolamento n. 44/2001 in una controversia, come quella principale, nella quale un lavoratore chiede il versamento di indennità e impugna la risoluzione del contratto di lavoro che ha concluso con uno Stato, qualora il giudice adito constati che le funzioni esercitate da tale lavoratore non rientrano nell’esercizio di pubblici poteri o nel caso in cui l’azione giudiziaria non rischi di interferire con gli interessi dello Stato in materia di sicurezza. Sulla base di tale constatazione, il giudice investito di una controversia come quella principale può anche considerare che tale controversia rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 44/2001.

57

Emerge da quanto precede che si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che un’ambasciata di uno Stato terzo situata nel territorio di uno Stato membro costituisce una «sede d’attività» ai sensi di tale disposizione, in una controversia relativa ad un contratto di lavoro concluso da quest’ultima in nome dello Stato accreditante, qualora le funzioni svolte dal lavoratore non rientrino nell’esercizio dei pubblici poteri. Spetta al giudice nazionale adito determinare la natura esatta delle funzioni svolte dal lavoratore.

Sulla seconda questione

58

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 21, punto 2, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che un accordo attributivo di competenza concluso anteriormente al sorgere di una controversia rientri in tale disposizione, qualora il citato accordo riconosca la competenza esclusiva ad un giudice situato al di fuori dell’ambito di applicazione di tale regolamento, escludendo la competenza fondata sulle norme speciali degli articoli 18 e 19 di tale regolamento.

59

La Repubblica algerina democratica e popolare considera che il citato articolo 21 non osti a che, mediante una clausola contenuta in un contratto di lavoro, le parti attribuiscano al giudice di uno Stato terzo la competenza a conoscere delle controversie vertenti su tale contratto. Nel caso di specie, tale scelta non comporterebbe alcuno svantaggio per il lavoratore e coinciderebbe con la volontà delle parti contraenti di assoggettare il contratto al diritto di tale medesimo Stato.

60

Come emerge dal tredicesimo considerando del regolamento n. 44/2001, lo scopo di tali norme speciali della sezione 5 del capitolo II è di garantire una tutela adeguata al lavoratore. Secondo la giurisprudenza della Corte, rammentata al punto 46 della presente sentenza, tale scopo deve essere preso in considerazione nell’interpretazione di tali norme.

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L’articolo 21 del regolamento n. 44/2001 limita la possibilità per le parti di un contratto di lavoro di concludere un accordo attributivo di competenza. Quindi, un siffatto accordo deve essere stato concluso successivamente al sorgere della controversia o, qualora sia pattuito precedentemente, deve consentire al lavoratore di adire giudici diversi da quelli ai quali le citate norme attribuiscono la competenza.

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Tenuto conto dello scopo dell’articolo 21 del regolamento n. 44/2001, quest’ultima condizione, come rilevato dall’avvocato generale nei paragrafi 58 e 59 delle sue conclusioni, deve essere intesa nel senso che un siffatto accordo, pattuito precedentemente al sorgere della controversia, deve attribuire la competenza a conoscere dell’azione proposta dal lavoratore a fori aggiuntivi rispetto a quelli previsti dagli articoli 18 e 19 del regolamento n. 44/2001. Tale accordo ha dunque per effetto non di escludere la competenza di questi ultimi, bensì di estendere la possibilità per il lavoratore di scegliere tra diversi giudici competenti.

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Inoltre, emerge dalla formulazione del citato articolo 21 del regolamento n. 44/2001 che gli accordi attributivi di competenza possono «consentire» al lavoratore di adire un giudice diverso da quelli indicati nei suoi articoli 18 e 19. Ne consegue che tale disposizione non può essere interpretata nel senso che una clausola attributiva di competenza potrebbe applicarsi in modo esclusivo e impedire, in tal modo, al lavoratore di adire i giudici che sono competenti a titolo dei citati articoli 18 e 19.

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Infatti, l’obiettivo di tutelare il lavoratore, in quanto parte contraente più debole, rammentato nei punti 44 e 46 della presente sentenza, non potrebbe essere conseguito se i fori previsti dai citati articoli 18 e 19, al fine di garantire tale tutela, potessero essere esclusi da una clausola attributiva di competenza pattuita anteriormente al sorgere della controversia.

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Peraltro, non emerge né dalla formulazione né dallo scopo dell’articolo 21 del regolamento n. 44/2001 che un siffatto accordo non possa attribuire la competenza ai giudici di uno Stato terzo, a condizione che esso non escluda quella riconosciuta sulla base degli articoli del regolamento.

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Emerge da quanto suesposto che occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 21, punto 2, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che un accordo attributivo di competenza, pattuito anteriormente al sorgere di una controversia, rientra in tale disposizione nei limiti in cui esso offre la possibilità al lavoratore di adire, oltre ai giudici normalmente competenti in applicazione delle norme speciali degli articoli 18 e 19 di tale regolamento, altri giudici, ivi compresi, se del caso, giudici situati al di fuori dell’Unione.

Sulle spese

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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un’ambasciata di uno Stato terzo situata nel territorio di uno Stato membro costituisce una «sede d’attività» ai sensi di tale disposizione, in una controversia relativa ad un contratto di lavoro concluso da quest’ultima in nome dello Stato accreditante, qualora le funzioni svolte dal lavoratore non rientrino nell’esercizio dei pubblici poteri. Spetta al giudice nazionale adito determinare la natura esatta delle funzioni svolte dal lavoratore.

 

2)

L’articolo 21, punto 2, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che un accordo attributivo di competenza, pattuito anteriormente al sorgere di una controversia, rientra in tale disposizione nei limiti in cui esso offre la possibilità al lavoratore di adire, oltre ai giudici normalmente competenti in applicazione delle norme speciali degli articoli 18 e 19 di tale regolamento, altri giudici, ivi compresi, se del caso, giudici situati al di fuori dell’Unione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.