CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

YVES BOT

presentate il 19 aprile 2012 ( 1 )

Cause riunite C-71/11 e C-99/11

Repubblica federale di Germania

contro

Y (C-71/11),

Z (C-99/11)

[domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesverwaltungsgericht (Germania)]

«Direttiva 2004/83/CE — Norme minime ai fini dell’attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato — Condizioni per la concessione dello status di rifugiato — Articolo 9 — Nozione di “atti di persecuzione” — Esistenza di un timore fondato di essere perseguitato — Violazione grave della libertà di religione — Cittadini pakistani membri della comunità religiosa Ahmadiyya — Atti delle autorità pakistane tesi a limitare il diritto di manifestare la propria religione in pubblico»

1. 

Con le presenti domande di pronuncia pregiudiziale, la Corte è chiamata a definire quali siano gli atti che possono costituire un «atto di persecuzione» nel contesto di una violazione grave della libertà di religione. Si tratta di una questione fondamentale, perché la relativa risposta individua chi, fra i richiedenti asilo, può ottenere lo status di rifugiato e beneficiare di una protezione internazionale ai sensi della direttiva 2004/83/CE ( 2 ).

2. 

Le domande si inseriscono nell’ambito di controversie che oppongono la Bundesrepublik Deutschland, rappresentata dal Bundesministerium des Inneren (Ministero dell’Interno federale), rappresentato a sua volta dal Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Ufficio federale per l’immigrazione e i rifugiati) ( 3 ), a Y (C-71/11) e Z (C-99/11), due cittadini pakistani che chiedono il riconoscimento dello status di rifugiato. Questi ultimi sono membri attivi della comunità Ahmadiyya, che è un movimento riformista dell’Islam, osteggiato da tempo dai musulmani sunniti maggioritari in Pakistan, le cui attività religiose sono severamente limitate dal codice penale pakistano. Y e Z non possono, pertanto, professare la loro fede pubblicamente senza rischiare che tali pratiche siano giudicate blasfeme, capo d’imputazione punibile, secondo le disposizioni di detto codice, con pena detentiva o addirittura con la pena di morte.

3. 

Il Bundesverwaltungsgericht (Germania) pone, in sostanza, alla Corte tre questioni. Chiede, innanzitutto, in che misura un’ingerenza nella libertà di religione, e in particolare nel diritto della persona di vivere apertamente e pienamente la propria fede, possa costituire un «atto di persecuzione» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva.

4. 

Il giudice del rinvio chiede, poi, alla Corte se la nozione di atto di persecuzione debba essere limitata alle sole violazioni che colpiscono un presunto «nucleo essenziale» della libertà di religione.

5. 

Infine, il giudice del rinvio chiede alla Corte se il timore di un rifugiato di essere perseguitato sia fondato, ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva, quando questi, al ritorno nel suo paese d’origine, intenda compiere pratiche religiose che lo esporranno a un pericolo per la sua vita, la sua libertà o la sua incolumità o se, per contro, sia ragionevole esigere che vi rinunci.

I – Il contesto normativo dell’Unione

6.

Il regime europeo comune in materia d’asilo si basa sull’applicazione integrale e in ogni sua componente della Convenzione relativa allo status dei rifugiati ( 4 ) nonché sul rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ( 5 ).

7.

Nell’ambito di detto regime, la direttiva mira a stabilire norme minime e criteri comuni a tutti gli Stati membri per la concessione dello status di rifugiato ai richiedenti asilo, ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione di Ginevra. Gli Stati membri restano, pertanto, liberi di introdurre o di mantenere in vigore disposizioni più favorevoli in ordine alla determinazione dei soggetti che possono essere considerati rifugiati, purché siano compatibili con le disposizioni della direttiva ( 6 ).

8.

L’articolo 2, lettera c), della direttiva, riprendendo gli stessi termini usati nell’articolo 1, sezione A, paragrafo 2, primo comma, della Convenzione di Ginevra, definisce la nozione di «rifugiato» come segue:

«“rifugiato”: cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese (…)».

9.

Gli autori della Convenzione di Ginevra hanno scelto di non definire la nozione di atto di persecuzione. Essa è definita all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva nei termini seguenti:

«Gli atti di persecuzione ai sensi dell’articolo 1A della Convenzione di Ginevra devono:

a)

essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [ ( 7 )]; oppure

b)

costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a)».

10.

L’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva contiene, infine, un elenco non esaustivo di atti che possono rientrare in tale definizione. Tra essi figurano, in particolare, la «violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale», i «provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio», o ancora le «azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie».

11.

Inoltre, l’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva impone l’esistenza di un nesso di causalità fra gli atti di persecuzione e i motivi menzionati all’articolo 10 della stessa. Fra detti motivi, che sono cinque, figura la religione.

12.

A norma dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della direttiva:

«(…)

b)

il termine “religione” include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l’astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte».

II – Le controversie principali e le questioni pregiudiziali

13.

Le domande d’asilo presentate da Y (C-71/11) e da Z (C-99/11) ai sensi dell’articolo 16a, paragrafo 1, della legge fondamentale (Grundgesetz) sono state respinte dal Bundesamt con due decisioni adottate rispettivamente il 4 maggio 2004 e l’8 luglio 2004. Il Bundesamt ha ritenuto che non sussistessero elementi sufficienti per affermare che gli interessati avessero lasciato il loro paese d’origine per il timore fondato di essere perseguitati.

14.

Tuttavia, a seguito delle sentenze pronunciate dal Verwaltungsgericht, l’Oberverwaltungsgericht ha giudicato, con sentenze del 13 novembre 2008, che Y e Z, essendo ahmadi praticanti, sarebbero esposti ad un rischio di persecuzione ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 1, prima frase, della legge relativa al soggiorno, al lavoro e all’integrazione degli stranieri nel territorio federale (Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet), nella versione pubblicata il 25 febbraio 2008 ( 8 ), e che, in caso di ritorno nel paese d’origine, non potrebbero continuare a professare la loro religione pubblicamente senza essere esposti ad un rischio per la loro vita, la loro incolumità e la loro libertà.

15.

Nell’ambito di ciascun procedimento è stato proposto ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al Bundesverwaltungsgericht. Quest’ultimo nutre dubbi quanto all’interpretazione della direttiva, in particolare a motivo di una divergenza giurisprudenziale fra i giudici tedeschi.

16.

Nella decisione di rinvio relativa alla causa C-99/11, il Bundesverwaltungsgericht illustra, quindi, due linee giurisprudenziali ( 9 ). La prima, difesa dal Bundesamt e dal Bundesbeauftragter für Asylangelegenheiten (delegato federale in materia d’asilo), è precedente all’entrata in vigore della direttiva e limita la nozione di persecuzione agli atti che colpiscono il «nucleo essenziale» della libertà di religione o il «minimo religioso vitale» dell’uomo. Siffatto «nucleo essenziale» si compone, da un lato, del diritto di ciascuna persona di scegliere una propria religione o di non farlo e, dall’altro, del diritto di manifestare la propria fede in privato o insieme ai fedeli della propria comunità religiosa ( 10 ). Secondo detta giurisprudenza, le restrizioni alla manifestazione pubblica della fede, quali quelle imposte ai membri della comunità Ahmadiyya, non costituiscono una violazione della libertà di religione sufficientemente grave da configurare un atto di persecuzione, a meno che l’individuo non sia già stato esposto ad una minaccia per la propria vita, incolumità o libertà. In caso contrario, le autorità si aspettano che l’individuo, al suo ritorno nel paese d’origine, si comporti ragionevolmente, astenendosi da qualsiasi manifestazione pubblica della sua fede o limitandola.

17.

La seconda linea giurisprudenziale viene difesa dall’Oberverwaltungsgericht e da altri giudici amministrativi tedeschi a partire dall’entrata in vigore della direttiva. Essa mira a estendere la nozione di persecuzione alle ingerenze nei confronti di alcune pratiche della fede esercitate in pubblico. In quest’ultima ipotesi, potrebbe trattarsi di pratiche che presentano un’importanza particolare per l’individuo e/o costituiscono un elemento centrale della dottrina religiosa.

18.

In questo contesto e al fine di dissipare i propri dubbi, il Bundesverwaltungsgericht ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, che sono formulate in termini pressoché identici nelle cause C-71/11 e C-99/11:

«1)

Se l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (…) debba essere interpretato nel senso che non è ravvisabile un atto di persecuzione nell’accezione della succitata norma in qualunque ingerenza nella libertà di religione che costituisca una violazione dell’articolo 9 della CEDU, e che invece una violazione grave della libertà di religione quale diritto umano fondamentale sussista solo quando ne sia colpito il nucleo essenziale.

2)

Nel caso in cui la questione sub 1 debba essere risolta affermativamente:

a)

Se il nucleo essenziale della libertà di religione sia circoscritto alla professione del proprio credo e alle pratiche religiose nell’ambito domestico e di vicinato, o se sia ravvisabile un atto di persecuzione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (…) anche nel fatto che nel paese di origine l’esercizio della fede in pubblico comporta un pericolo per l’incolumità, la vita o la libertà fisica, cosicché il richiedente vi rinuncia.

b)

Qualora il nucleo essenziale della libertà di religione possa comprendere anche talune pratiche religiose svolte in pubblico:

se, in questo caso, ai fini di una grave violazione della libertà di religione, sia sufficiente che il richiedente percepisca la suddetta pratica della fede come irrinunciabile per se stesso al fine di preservare la propria identità religiosa;

o se, in aggiunta, sia necessario che la comunità religiosa cui il richiedente appartiene consideri la suddetta pratica come un elemento centrale della propria dottrina religiosa,

o se ulteriori restrizioni possano risultare da altre circostanze, ad esempio dalla situazione generale nel paese di origine.

3)

Nel caso in cui la questione sub 1 debba essere risolta affermativamente, se sussista un timore fondato di essere perseguitato nell’accezione dell’articolo 2, lettera c), della direttiva (…), qualora sia accertato che il richiedente, una volta tornato nel paese di origine, compierà talune pratiche religiose – esulanti dal nucleo essenziale – sebbene queste comportino un pericolo per la sua incolumità, vita o libertà fisica, oppure se ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente che rinunci a tali pratiche future».

19.

Hanno presentato osservazioni scritte le parti delle controversie principali, i governi tedesco, francese e olandese nonché la Commissione europea.

III – Analisi

A – Osservazioni preliminari

20.

Ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva, il riconoscimento dello status di rifugiato implica che il cittadino del paese terzo interessato nutra un timore fondato di essere perseguitato  ( 11 ) nel suo paese d’origine per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale.

21.

Per concedere lo status di rifugiato, l’autorità responsabile dell’esame della domanda d’asilo deve quindi pervenire alla conclusione che esiste una persecuzione o un rischio di persecuzione contro l’interessato.

22.

Dal combinato disposto degli articoli 9 e 10 della direttiva risulta che la nozione di persecuzione si compone di due elementi. Il primo è l’elemento materiale. Si tratta dell’«atto di persecuzione» definito all’articolo 9 della direttiva. Detto elemento è determinante perché è alla base del timore dell’individuo e spiega l’impossibilità o il suo rifiuto di avvalersi della protezione del suo paese d’origine. Il secondo è l’elemento intellettuale. Si tratta del movente di cui all’articolo 10 della direttiva per il quale l’atto o l’insieme di atti o di misure è commesso o applicato.

23.

L’autorità responsabile dell’esame della domanda d’asilo deve poi verificare, sulla base di una valutazione dei fatti e delle circostanze concernenti la domanda di protezione internazionale, la fondatezza del timore del rifugiato di essere perseguitato una volta tornato nel suo paese d’origine.

24.

Con le sue questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio invita la Corte a precisare la portata di ciascuno di questi due elementi nel contesto di una domanda d’asilo fondata su una violazione della libertà di religione.

25.

Le implicazioni della risposta alle questioni sollevate dal giudice del rinvio sono evidenti.

26.

Si tratta di stabilire chi, fra i richiedenti asilo, possa temere, a ragione, di essere esposto ad un «atto di persecuzione» in relazione ad una violazione della sua libertà di religione e possa, quindi, ottenere lo status di rifugiato.

27.

Ciò permetterà alla Corte non soltanto di definire criteri di valutazione comuni a tutti gli Stati membri per l’esame individuale di una domanda di protezione internazionale fondata sulla religione, ma anche di sviluppare una base minima, al di sotto della quale gli Stati non potranno rifiutare di riconoscere l’esistenza di un atto di persecuzione contro un richiedente asilo che subisce una grave restrizione dell’esercizio della propria libertà di religione nel suo paese d’origine.

28.

La risposta alle questioni sollevate dal giudice del rinvio sarà guidata dall’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione nell’ambito del regime europeo comune in materia d’asilo. Infatti, va ricordato che l’obiettivo non è di concedere una protezione in tutti i casi in cui una persona non possa esercitare pienamente ed effettivamente, nel suo paese d’origine, le garanzie che le sono riconosciute dalla Carta o dalla CEDU, ma di limitare il riconoscimento dello status di rifugiato alle persone che rischiano di essere esposte ad una negazione grave o ad una violazione sistematica dei loro diritti più essenziali e la cui vita nel loro paese d’origine è divenuta intollerabile.

29.

Di conseguenza, sarà indispensabile distinguere la nozione di atto di persecuzione da qualsiasi altro tipo di provvedimento discriminatorio. Occorrerà, quindi, distinguere la situazione in cui la persona subisce una restrizione o una discriminazione nell’esercizio di uno dei suoi diritti fondamentali ed emigra per motivi di convenienza personale o per migliorare le sue condizioni di vita o il suo status sociale da quella in cui la persona subisce una restrizione talmente grave che rischia di privarlo dei suoi diritti più essenziali senza poter ottenere la protezione del suo paese d’origine.

B – Sulla prima questione

30.

Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte se e, all’occorrenza, in quale misura un atto che limita la libertà di religione, e in particolare il diritto di ciascuno di manifestare la propria fede, costituisca un «atto di persecuzione» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva.

31.

Per rispondere a detta questione mi sembra sia necessario verificare, innanzitutto, se si possa esigere che un individuo limiti taluni aspetti dell’esercizio della sua religione a quello che il giudice del rinvio definisce «nucleo essenziale». Infatti, una risposta affermativa, qualora possibile, avrebbe un’incidenza diretta sull’ambito di applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva.

1. Il diritto alla libertà di religione nell’ambito della direttiva

32.

La libertà di religione è sancita nell’Unione europea dall’articolo 10, paragrafo 1, della Carta. Tale diritto è altresì garantito, negli stessi termini, dall’articolo 9, paragrafo 1, della CEDU. Conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, il significato e la portata di detta libertà devono quindi essere determinati tenendo conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo a tal proposito ( 12 ).

33.

Quest’ultima ritiene che la libertà di religione rappresenti uno dei fondamenti di una società democratica. Secondo detta Corte, si tratta di un elemento essenziale dell’identità dei credenti e della loro concezione della vita nonché di un bene prezioso per gli atei, gli agnostici, gli scettici e gli indifferenti ( 13 ).

34.

Da un lato, la libertà di religione appartiene al foro interno, è la libertà di avere una religione, di non averne o di cambiarla. La nozione di religione è interpretata in senso lato perché, come dimostra l’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, copre le convinzioni teiste, non teiste e ateiste. Riguarda non soltanto le religioni tradizionali, quali le religioni cattolica e musulmana, ma anche le religioni più recenti o minoritarie.

35.

Tale componente della libertà di religione gode di una protezione assoluta.

36.

Dall’altro, la libertà di religione presuppone la libertà di manifestare la propria fede. Quest’ultima può assumere forme estremamente varie perché può essere praticata individualmente o collettivamente, in privato o in pubblico, attraverso il culto, l’insegnamento, le pratiche o il compimento di riti.

37.

Per contro, la libertà di manifestare la propria fede non ha un carattere assoluto. Non protegge qualsiasi atto motivato o ispirato da una religione o da una convinzione e non garantisce sempre il diritto di comportarsi secondo quanto dettato da una convinzione religiosa ( 14 ). Inoltre, può essere oggetto di restrizioni a livello nazionale, alle condizioni espressamente previste dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta e dall’articolo 9, paragrafo 2, della CEDU.

38.

In questo contesto, è possibile discernere nelle religioni un «nucleo essenziale», la cui individuazione spetterebbe alle autorità nazionali sotto il controllo dei giudici nazionali e della Corte adita da questi ultimi in via pregiudiziale, come nel presente procedimento?

39.

Su questo punto, la mia risposta è chiaramente negativa per diverse ragioni.

40.

In primo luogo, siffatto approccio mi sembra contrario al testo degli articoli 9 e 10 della direttiva.

41.

Innanzitutto, a nessuno sfugge come un siffatto esercizio di valutazione, per quanto scrupoloso possa essere chi vi si applicasse, sia esposto, per definizione, al rischio dell’arbitrio. Di qui il rischio, la certezza, di vedere emergere tante concezioni quante sono le persone. Una tale relatività nella definizione di una nozione così essenziale e personale non potrebbe soddisfare l’obiettivo della direttiva, che è la creazione di una base comune identificabile da tutti.

42.

In tal senso, nella citata sentenza Leyla Şahin c. Turchia, relativa al fatto di portare il velo islamico all’Università di Istanbul (Turchia), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha rilevato che «non è possibile distinguere in Europa una concezione uniforme del significato della religione nella società (…) ed il senso o l’impatto degli atti che corrispondono all’espressione pubblica di una convinzione religiosa non sono gli stessi secondo le epoche ed i contesti» ( 15 ). Figuriamoci quindi nelle diverse parti del mondo e nel corso della storia. La religione presuppone non soltanto una convinzione, ma anche l’esistenza di gruppi identitari legati dalla loro razza o dalla loro nazionalità. Mescola tradizioni nazionali e culturali, implica letture radicali, conservatrici o riformiste e abbraccia una vasta gamma di fedi, di riti e di usanze tanto importanti per alcune religioni quanto insignificanti per altre.

43.

Così, il compimento dei riti può comprendere atti cerimoniali associati ad alcune tappe della vita nonché diverse pratiche proprie di questi ultimi, fra cui la costruzione di luoghi di culto, l’impiego di formule e di oggetti rituali, la presentazione di simboli e l’osservanza dei giorni festivi e dei giorni di riposo, nonché costumi quali il rispetto di precetti alimentari, l’uso di indumenti o di copricapo conformi alla propria religione. Inoltre, la pratica e l’insegnamento della religione possono comprendere la libertà di scegliere i propri capi religiosi, i propri sacerdoti ed i propri insegnanti, quella di tenere riunioni, di fondare seminari o scuole religiose, di creare istituzioni caritative, di scrivere, stampare o ancora diffondere pubblicazioni ( 16 ).

44.

Orbene, ciascuno di tali atti rivestirà un’importanza particolare a seconda dei precetti della religione interessata e, nell’ambito di una stessa comunità, a seconda della personalità dell’individuo. È per questo motivo che, per l’ACNUR, le domande d’asilo fondate sulla religione sono le più complesse ( 17 ).

45.

Tutti questi elementi militano, quindi, a favore di un’interpretazione estensiva della libertà di religione che integri l’insieme delle sue componenti, siano esse pubbliche o private, collettive o individuali.

46.

Certo, questo è il motivo per il quale il legislatore dell’Unione, nel testo dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva, ha provveduto a mettere in evidenza che l’atto di persecuzione è un atto materiale la cui natura costituisce il criterio più oggettivo per valutare l’esistenza di una persecuzione, e questo al di là della libertà colpita, allorquando l’atto sarà ispirato da uno dei moventi enunciati all’articolo 10 della direttiva. Se, ad esempio, si decidesse che il «nucleo essenziale» è costituito da quella che ho definito libertà del foro interno, un atto grave che violi detta libertà sarebbe una persecuzione, mentre non lo sarebbe se ne sanzionasse solo la manifestazione esterna. Orbene, questo, a mio avviso, non avrebbe alcun senso.

47.

Poi, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva, fra i diritti fondamentali dell’uomo contraddistingue solo i diritti inderogabili. L’intenzione del legislatore dell’Unione era non tanto di suddividere ulteriormente i diritti tutelati nell’ambito della direttiva, quanto di avere un testo sufficientemente aperto e adattabile per riflettere forme di persecuzione estremamente varie e in costante evoluzione ( 18 ). Ora, adottando siffatta interpretazione, apriremmo la porta a un’applicazione per analogia ad altre libertà e diritti fondamentali e rischieremmo di ridurre la portata della protezione internazionale ben al di là dei termini impiegati dal legislatore dell’Unione.

48.

Infine, nell’ambito delle domande d’asilo fondate sulla religione, è facile constatare che gli elementi materiale e intellettuale della persecuzione di cui rispettivamente agli articoli 9 e 10 della direttiva si confondono. Di conseguenza, non esiste alcun motivo oggettivo per introdurre una distinzione nell’ambito della libertà di religione a seconda che si riferisca all’atto materiale della persecuzione conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva o ne costituisca il motivo di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della direttiva.

49.

In secondo luogo, non esiste nella giurisprudenza della Corte né, in particolare, in quella della Corte europea dei diritti dell’uomo alcun elemento che consenta di sostenere che il «nucleo essenziale» della libertà di religione debba essere limitato al foro interno e alla libertà di manifestarla in privato o insieme ai fedeli della propria comunità religiosa, escludendo così la manifestazione pubblica della religione.

50.

Come ha giudicato la Corte europea dei diritti dell’uomo nella citata sentenza Chiesa metropolitana di Bessarabia e a. c. Moldova, «[l]a testimonianza, con parole e con atti, è legata all’esistenza di convinzioni religiose» ( 19 ). La manifestazione della religione è indissociabile dalla fede e costituisce una componente essenziale della libertà di religione, che si esercita in forma pubblica o privata. Come ha ricordato la Commissione europea dei diritti dell’uomo, l’alternativa «in privato o in pubblico» che si legge nei testi non ha altro significato se non quello di permettere al fedele di manifestare la sua fede in una forma e/o nell’altra e non dev’essere interpretata nel senso che tali forme si escludono reciprocamente o che lasciano una scelta ai poteri pubblici ( 20 ).

51.

Infine, in terzo luogo, se ci si trova in presenza di una persecuzione, espressione che suscita l’immagine di individui vessati, sarà scelto dai seviziatori anche il motivo più insignificante o più futile per infliggere ai fedeli gli atti di violenza che, da soli, per la loro gravità intrinseca cui si aggiunge quella della loro conseguenza, abbinati al motivo invocato, costituiranno il criterio oggettivo della persecuzione. È questo, quindi, il criterio che consentirà di stabilire la soglia di valutazione comune a tutti gli Stati membri voluta dalla direttiva.

52.

Di conseguenza, la persecuzione non è caratterizzata dall’ambito della libertà di religione, ma dalla natura della repressione esercitata sull’interessato e dalla relativa conseguenza.

2. L’atto di persecuzione nel contesto della violazione della libertà di religione

53.

L’atto di persecuzione è definito, come abbiamo visto, all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva. Ai sensi di detta disposizione, deve trattarsi di un atto o di un insieme di misure «sufficientemente gravi», per loro natura o frequenza, da rappresentare una «violazione grave» di un diritto umano fondamentale. Detta nozione è quindi ben definita sulla base di un criterio oggettivo, quello della natura e della gravità intrinseca dell’atto o della situazione vissuta nonché delle conseguenze subite dall’interessato nel suo paese d’origine. Tale elemento è determinante perché deve spiegare, ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva, l’impossibilità o il rifiuto del richiedente asilo di tornare nel suo paese d’origine.

54.

Per individuare l’atto materiale di persecuzione, l’autorità responsabile dell’esame della domanda d’asilo deve quindi valutare la natura della situazione concreta alla quale è esposto l’individuo nel suo paese d’origine quando esercita la propria libertà fondamentale o quando infrange le restrizioni cui essa è soggetta in detto paese.

55.

Per i motivi suesposti, relativi all’obiettivo del regime europeo comune in materia d’asilo, l’atto in questione, a mio avviso, deve rivestire un particolare livello di gravità, tale che la persona interessata non possa legittimamente più vivere né tollerare di vivere nel suo paese d’origine.

56.

Infatti, la persecuzione concretizza un atto di una gravità estrema perché consiste nel negare in modo flagrante e con accanimento i diritti più essenziali della persona umana, a motivo del colore della pelle, della nazionalità, del sesso e degli orientamenti sessuali, delle convinzioni politiche o del credo religioso. Quale che sia la forma che assume e al di là della discriminazione che opera, la persecuzione si accompagna alla negazione della persona umana e fa in modo di escluderla dalla società. Dietro alla persecuzione si profila l’idea di un divieto, il divieto di vivere nella società con altre persone a causa del proprio sesso, il divieto di essere trattati su un piede di parità a causa delle proprie convinzioni o quello di avere accesso alle cure e all’istruzione a causa della propria razza. Tali divieti sottintendono una sanzione, la sanzione di quello che l’individuo è o rappresenta.

57.

È questo il motivo per cui la persecuzione costituisce un reato contro l’umanità ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale ( 21 ) e degli Statuti dei tribunali penali internazionali, quando è esercitata collettivamente e sistematicamente contro una determinata popolazione.

58.

Esercitato individualmente e isolatamente contro una persona, l’atto di persecuzione è una violazione grave e intollerabile della persona umana e in particolare dei suoi diritti più essenziali.

59.

È quanto emerge, del resto, dai lavori preparatori della direttiva.

60.

Già nella sua posizione comune 96/196/GAI ( 22 ), il Consiglio ha definito la nozione di «persecuzione» nel senso che essa riguarda fatti che costituiscono una violazione dei diritti essenziali dell’uomo, per esempio il diritto alla vita, il diritto alla libertà o all’integrità fisica, o che non consentono manifestamente alla persona di continuare a vivere nel suo paese d’origine ( 23 ).

61.

Poi, nel 2002, nell’ambito dei lavori in seno al Consiglio, il legislatore dell’Unione ha fatto riferimento ai diritti fondamentali dell’uomo, insistendo innanzitutto sul «diritto alla vita, [sul] diritto di non essere sottoposto a tortura, [sul] diritto alla libertà e alla sicurezza» prima di prendere in considerazione, a seguito delle riserve espresse da taluni Stati membri, i diritti che non ammettono alcuna deroga ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, della CEDU ( 24 ).

62.

I diritti sanciti da detta disposizione sono i diritti cosiddetti «assoluti» o «inalienabili» di ogni persona. Nessuna limitazione può esser loro apportata, neanche in caso di pericolo pubblico eccezionale. Si tratta del diritto alla vita, del diritto di non essere sottoposti a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti, del diritto di non essere ridotti in schiavitù o servitù, nonché del diritto di non essere arrestati o detenuti arbitrariamente ( 25 ).

63.

Così, allorquando per uno dei motivi indicati all’articolo 10 della direttiva un uomo rischia di essere giustiziato, torturato o incarcerato senza alcun’altra forma di processo o una donna rischia di essere sottoposta a mutilazioni genitali forzate o ridotta allo stato di schiavitù, sussiste già di per sé, manifestamente e incontestabilmente, un atto di persecuzione. La sofferenza rischiata ha, in sé, un carattere grave e irreparabile e l’incapacità di uno Stato di proteggere i suoi cittadini da tali abusi rende indispensabile una protezione internazionale. Gli Stati membri sono quindi tenuti a non rinviare tali persone nel loro paese d’origine, salvo incorrere nella responsabilità a titolo dell’articolo 19, paragrafo 2, della Carta e dell’articolo 21 della direttiva, nonché dei loro obblighi assunti nell’ambito della CEDU ( 26 ).

64.

Quando l’atto di persecuzione consiste in una violazione di un diritto inderogabile, l’esistenza della persecuzione è dimostrata ipso facto allorquando detta violazione è ispirata da motivi di discriminazione religiosa.

65.

Cosa accade quando la persona fonda la sua domanda d’asilo su una violazione della libertà d’esercizio della sua religione, che non è un diritto assoluto di cui all’articolo 15, paragrafo 2, della CEDU?

66.

Mi sembra che anche in tal caso debba essere seguito lo stesso criterio.

67.

La libertà di praticare la propria religione non è un diritto inderogabile, ma costituisce nondimeno un diritto fondamentale e si potrebbe considerare che la limitazione di detto diritto o la sua violazione debbano essere sanzionate anche in caso di violazione lieve.

68.

Ora, tale limitazione ha una natura necessaria all’equilibrio della vita sociale. A tal proposito, la restrizione di una pratica religiosa attraverso una normativa tesa a garantire l’equilibrio fra le pratiche delle diverse religioni esistenti in uno Stato non può costituire un «atto di persecuzione» né una violazione della libertà di religione. Al contrario, una tale normativa viene incontro alla preoccupazione di mantenere un reale pluralismo religioso e di assicurare, in seno a uno Stato di diritto, conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta e all’articolo 9, paragrafo 2, della CEDU, la coesistenza pacifica delle diverse fedi, come si conviene ad una società democratica ( 27 ). Siffatta preoccupazione giustifica il fatto che alcuni divieti siano sanzionati penalmente, a condizione che le sanzioni previste siano proporzionate e decise nel rispetto della garanzia delle libertà individuali, in particolare dei diritti della difesa.

69.

È quindi il livello delle misure e delle sanzioni adottate o che possono essere adottate contro l’interessato che rivelerà una sproporzione, che è il marchio oggettivo della persecuzione, vale a dire una violazione di un diritto inderogabile della persona umana.

70.

In tale contesto, spetterà alle autorità responsabili dell’esame della domanda d’asilo verificare, in concreto, quale sia la norma invocata nel paese d’origine e la pratica repressiva, in senso lato e non soltanto con riguardo alla normativa penale, effettivamente applicata.

71.

L’interpretazione che propongo è conforme a quella seguita dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella decisione di irricevibilità pronunciata nella causa Z. e T. c. Regno Unito ( 28 ).

72.

Detta causa va segnalata perché la questione sottoposta alla Corte europea dei diritti dell’uomo era molto vicina, per non dire identica, a quella che il Bundesverwaltungsgericht solleva nelle sue decisioni di rinvio. Inoltre, è opportuno illustrare la posizione della Corte europea dei diritti dell’uomo perché, come abbiamo visto, la libertà di religione è garantita nella Carta e nella CEDU con gli stessi termini e quindi il significato e la portata di detta libertà devono essere determinati tenendo conto della giurisprudenza di questa stessa Corte.

73.

In detta causa, la Corte europea dei diritti dell’uomo è stata chiamata a decidere se uno Stato contraente possa essere considerato responsabile ai sensi dell’articolo 9 della CEDU quando rifiuta di concedere lo status di rifugiato a un individuo che, al suo ritorno nel paese d’origine, sarebbe privato del diritto di vivere apertamente e liberamente la propria fede. Nel caso di specie, due cittadine pakistane di confessione cristiana sostenevano che al loro ritorno nel loro paese d’origine non avrebbero potuto vivere da cristiane senza rischiare di essere oggetto di un’attenzione ostile o senza dover prendere misure per dissimulare la loro religione. Secondo le richiedenti, esigere da loro, in pratica, un cambiamento di comportamento, dissimulando la loro adesione al cristianesimo e rinunciando alla possibilità di parlare della loro fede e di testimoniarla presso gli altri, equivaleva, in sé, a negare loro il diritto alla libertà di religione.

74.

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha respinto la loro richiesta sulla base di una distinzione fra le garanzie fondamentali sancite dagli articoli da 2 a 6 della CEDU e le altre disposizioni di detta Convenzione.

75.

Essa ha riaffermato che uno Stato contraente può essere considerato responsabile quando una misura di allontanamento dal territorio fa correre a un individuo, una volta tornato nel suo paese d’origine, un rischio effettivo di morire, di essere sottoposto a tortura o di essere detenuto arbitrariamente, o di subire una flagrante negazione di giustizia. Siffatta giurisprudenza poggia sull’importanza fondamentale di dette disposizioni. Ora, la Corte europea dei diritti dell’uomo non ha inteso applicare automaticamente queste considerazioni «imperative» alle altre disposizioni della CEDU perché, sul piano puramente pragmatico, ha aggiunto che «non si può esigere che lo Stato contraente di espulsione rinvii lo straniero unicamente verso un paese le cui condizioni siano pienamente ed effettivamente confacenti a ciascuna delle garanzie legate ai diritti e alle libertà sanciti dalla [CEDU]».

76.

Così, ha rifiutato di estendere detta giurisprudenza all’articolo 9 della CEDU nel caso in cui l’individuo rischia di essere ostacolato nel solo esercizio del culto religioso. Infatti, ha spiegato che, nel caso contrario, questo equivarrebbe ad obbligare gli Stati contraenti «ad agire come i garanti indiretti della libertà di culto per il resto del mondo». È solo in condizioni eccezionali, quando l’interessato corre un «rischio effettivo di violazione manifesta» di questa libertà, che potrebbe essere invocata la responsabilità dello Stato. Orbene, secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, è difficile immaginare una causa in cui una violazione sufficientemente grave di detta libertà non comporti anche un rischio effettivo per l’interessato di morire, di essere sottoposto a tortura e a trattamenti inumani e degradanti, ovvero di subire una flagrante negazione di giustizia o di essere detenuto arbitrariamente.

77.

Di conseguenza, alla luce di detti elementi, ritengo che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva debba essere interpretato nel senso che una violazione grave della libertà di religione può costituire un «atto di persecuzione» quando il richiedente asilo, a causa dell’esercizio di detta libertà o della violazione delle restrizioni cui essa è soggetta nel paese d’origine, corre un rischio effettivo di essere giustiziato o sottoposto a tortura, a trattamenti o pene inumani o degradanti, di essere ridotto in schiavitù o servitù o di essere perseguito o detenuto arbitrariamente.

78.

Ritengo che siffatta interpretazione consenta, da un lato, di definire una base minima comune a tutti gli Stati membri, al di sotto della quale questi ultimi non possono scendere e, dall’altro, conformemente all’articolo 3 della direttiva, di lasciare loro la libertà di introdurre o di mantenere norme più favorevoli purché, tuttavia, compatibili con la direttiva.

79.

Trasponiamo siffatto ragionamento alla situazione dei ricorrenti nella controversia principale.

80.

In Pakistan, dove l’Islam sunnita è la religione di Stato e i suoi adepti rappresentano la maggior parte della popolazione, la comunità Ahmadiyya costituisce una minoranza religiosa, i cui membri sono considerati eretici. Dall’entrata in vigore dell’ordinanza XX, il 28 aprile 1984, la legge sulla blasfemia ha rafforzato gli articoli 295 e 298-A del codice penale pakistano introducendo la pena di morte e la pena detentiva contro ogni individuo che, con parole o scritti, gesti o rappresentazioni visibili, insinuazioni dirette o indirette, insulti il sacro nome del profeta Maometto o i simboli e i luoghi associati all’Islam. Inoltre, in virtù degli articoli 298-B e 298-C di detto codice, è punito con tre anni di reclusione e un’ammenda ogni membro della comunità Ahmadiyya che professi la sua fede in pubblico, la identifichi con quella dell’Islam, ne faccia propaganda, incoraggi le conversioni, utilizzi o prenda a prestito gli epiteti, le descrizioni, i titoli o i saluti associati alla religione musulmana, citi versetti del Corano in pubblico, adotti pratiche associate all’Islam quali i riti funebri o, in qualsiasi altro modo, oltraggi l’Islam.

81.

Alla luce di tali informazioni, i criteri di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva sono soddisfatti. L’elemento intellettuale dell’atto di persecuzione di cui all’articolo 10 della direttiva risiede nel motivo religioso, dato che gli ahmadi, d’altronde, sono chiaramente presi di mira dagli articoli 298-B e 298-C del codice penale pakistano. Quanto all’elemento materiale, è rappresentato da una legislazione di natura penale, ivi comprese le sanzioni che prevede.

82.

Se detta legislazione è effettivamente attuata dalle autorità pakistane – circostanza che spetta all’autorità responsabile dell’esame della domanda d’asilo verificare sulla base dei rapporti regolari emessi dagli Stati e dalle organizzazioni di protezione dei diritti dell’uomo – può raggiungere il livello di una persecuzione.

83.

Infatti, le infrazioni a detta legislazione comportano minacce gravi e intollerabili alla persona umana.

84.

Da un lato, il divieto che essa prevede costituisce una violazione grave della libertà di religione che priva l’individuo di un elemento essenziale della sua personalità. Implica, inoltre, una violazione delle libertà di espressione e di associazione garantite dagli articoli 11 e 12 della Carta e dagli articoli 10 e 11 della CEDU perché, limitando il diritto di manifestare la propria religione pubblicamente, la legislazione nega ai fedeli il diritto di associarsi liberamente e di esprimere il loro convincimento.

85.

Dall’altro, le sanzioni applicate a detto divieto tendono a privare dei suoi diritti più essenziali chiunque persista nella manifestazione della propria fede, minacciandolo con la detenzione o con la pena di morte.

86.

In risposta alla prima questione sottoposta dal giudice del rinvio, ritengo, di conseguenza, che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva debba essere interpretato nel senso che una violazione grave della libertà di religione, quale che sia la componente colpita da tale violazione, può costituire un «atto di persecuzione» quando il richiedente asilo, a motivo dell’esercizio di detta libertà o della violazione delle restrizioni cui essa è soggetta nel suo paese d’origine, corre un rischio effettivo di essere giustiziato o sottoposto a tortura, a trattamenti o pene inumani o degradanti, di essere ridotto in schiavitù o servitù o di essere perseguito o detenuto arbitrariamente.

87.

In questo contesto, e conformemente all’articolo 3 della direttiva, gli Stati membri restano liberi di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli purché siano compatibili con le disposizioni di detta direttiva.

88.

Alla luce della risposta che propongo alla prima questione, ritengo che non occorra esaminare la seconda questione sottoposta dal giudice del rinvio.

C – Sulla terza questione

89.

Con la terza questione il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se il timore del rifugiato di essere perseguitato sia fondato ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva quando questi intende compiere, al suo ritorno nel paese d’origine, atti religiosi che lo esporranno a un pericolo per la sua vita, la sua libertà o la sua incolumità e se, per contro, sia ragionevole esigere da detto individuo che vi rinunci.

90.

Più in concreto, la questione è se si possa interpretare questa disposizione nel senso che il timore del rifugiato di essere perseguitato non è fondato quando questi può evitare un atto di persecuzione nel suo paese d’origine rinunciando a manifestare pubblicamente la sua religione.

91.

Sono fermamente contrario a una tale interpretazione per i motivi che seguono.

92.

In primo luogo, non trova alcun fondamento nel testo della direttiva e in particolare nell’articolo 4.

93.

Nell’ambito di una domanda di protezione internazionale, sappiamo che l’autorità responsabile dell’esame della domanda d’asilo deve verificare, conformemente all’articolo 2, lettera c), della direttiva, se il timore dell’individuo di essere perseguitato una volta tornato nel suo paese d’origine sia fondato. Poiché il sentimento del timore è soggettivo, si tratta di dimostrare la fondatezza del timore tenendo conto di elementi più oggettivi. La valutazione della fondatezza del timore poggerà quindi solo su una valutazione concreta dei rischi ai quali sarà esposto l’interessato una volta tornato nel suo paese d’origine.

94.

Ciò impone una valutazione individuale della domanda di protezione internazionale i cui principi figurano all’articolo 4 della direttiva.

95.

Conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, lettera a), della direttiva, ciò presuppone l’esame di tutte le informazioni disponibili e di tutti i fatti pertinenti relativi alla situazione generale del paese d’origine del richiedente, comprese in particolare le disposizioni legislative del paese d’origine e le relative modalità di applicazione.

96.

Poi, occorre analizzare come l’individuo si comporterà una volta tornato nel suo paese d’origine e in particolare quali siano le attività che intende praticare.

97.

Conformemente all’articolo 4, paragrafi 2, 3, lettere b) – d), e 4, della direttiva, l’autorità responsabile dell’esame della domanda d’asilo deve quindi tenere conto di tutte le informazioni disponibili sul richiedente asilo, in particolare la personalità, il carattere, la situazione personale, la mentalità, l’età nonché i precedenti e le attività che ha o non ha svolto da quando ha lasciato il paese d’origine.

98.

È chiaro che si tratta di informazioni molto concrete, che devono servire soltanto a stabilire se esista un timore fondato che le attività che il richiedente asilo compirà, una volta tornato nel suo paese d’origine, lo esporranno ad un atto di persecuzione. Per contro, nessun elemento di tale disposizione indica che, nella valutazione della fondatezza del timore, occorre tentare di trovare una soluzione che consenta al richiedente asilo di vivere nel suo paese d’origine senza timore di essere esposto a violenze, chiedendogli, in particolare, di rinunciare a taluni dei diritti e delle libertà che gli sono garantiti.

99.

In secondo luogo, siffatta interpretazione non garantisce il rispetto dei diritti fondamentali proclamati dalla Carta, contrariamente a quello che emerge dal decimo considerando della direttiva e da una costante giurisprudenza della Corte.

100.

Da un lato, mi sembra contraria al rispetto dovuto alla dignità umana sancito all’articolo 1 della Carta. Infatti, esigendo dal richiedente asilo che dissimuli, modifichi o rinunci alla manifestazione pubblica della sua fede, gli chiediamo di cambiare quello che può costituire un elemento fondamentale della sua identità, ossia, in qualche modo, di rinnegare se stesso. Orbene, nessuno ha questo diritto.

101.

D’altro lato, detta interpretazione è contraria all’articolo 10 della Carta perché tende a privare l’interessato di un diritto fondamentale che gli è garantito in questa disposizione al di là dei casi espressamente autorizzati dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

102.

Inoltre, adottando detta interpretazione, l’autorità responsabile dell’esame della domanda d’asilo rischierebbe di aggravare una situazione di violazione dei diritti fondamentali di cui il richiedente è già vittima nel suo paese d’origine. Infine, tenderebbe a renderlo in parte responsabile delle violenze che subisce, mentre egli è vittima dell’oppressione.

103.

In terzo luogo, non possiamo ragionevolmente esigere da un richiedente asilo che rinunci a manifestare la sua fede o che dissimuli qualsiasi altro elemento che costituisce la sua identità per evitare di essere perseguitato senza rischiare di vanificare i diritti che la direttiva mira a proteggere e gli obiettivi che mira a perseguire ( 29 ).

104.

Infatti, la persecuzione non cessa di essere tale per il fatto che l’individuo, una volta tornato nel suo paese d’origine, potrebbe mostrare controllo e discrezione nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, dissimulando la sua sessualità e le sue opinioni politiche, celando la sua appartenenza a una comunità o rinunciando alla pratica della sua religione ( 30 ). Se fosse così, la direttiva sarebbe privata del suo effetto utile perché non permetterebbe di proteggere le persone che, scegliendo di esercitare i loro diritti e le loro libertà nel loro paese d’origine, si espongono ad atti di persecuzione. In situazioni come quelle oggetto delle cause principali, ciò equivarrebbe a vanificare i diritti che la direttiva mira a garantire a Y e Z e sui quali è giustamente fondata la loro domanda d’asilo, ossia il diritto di manifestare la loro religione in pubblico senza temere di essere perseguitati.

105.

In quarto luogo, nella materia di cui ci stiamo occupando nulla obbedisce a considerazioni razionali. Come ha giudicato la Corte nella sentenza Salahadin Abdulla e a. ( 31 ), la valutazione dell’importanza del rischio deve essere operata, in tutti i casi, con attenzione e prudenza, poiché si tratta di questioni inerenti all’incolumità della persona umana e alle libertà individuali, questioni che attengono ai valori fondamentali dell’Unione ( 32 ). Ora, esigere da un richiedente asilo che si comporti ragionevolmente quando vive nell’insicurezza e nella paura dell’aggressione o dell’incarcerazione non consente di valutare correttamente il rischio al quale l’individuo sarà esposto. È una scommessa azzardata e il diritto d’asilo non può fondarsi su una tale supposizione. Inoltre, a mio avviso, ciò significherebbe mostrare incoscienza. Infatti, indipendentemente dagli sforzi che l’interessato potrà compiere nel suo modo di vivere in pubblico, nel suo paese d’origine sarà e resterà sempre un eretico, un dissidente o un omosessuale. Orbene, sappiamo che in alcuni paesi tutte le attività, anche le più insignificanti, potranno costituire un pretesto per ogni sorta di soprusi.

106.

Alla luce degli elementi che precedono ritengo, quindi, che l’articolo 2, lettera c), della direttiva debba essere interpretato nel senso che sussiste il timore fondato di essere perseguitato quando il richiedente asilo, una volta tornato nel suo paese d’origine, intenda proseguire le attività religiose che lo espongono a un rischio di persecuzione. In questo contesto e al fine di garantire il rispetto dei diritti fondamentali proclamati dalla Carta, l’autorità responsabile dell’esame della domanda d’asilo non può ragionevolmente esigere da tale richiedente che rinunci a dette attività e, in particolare, alla manifestazione della sua fede.

IV – Conclusione

107.

Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere al Bundesverwaltungsgericht nei termini seguenti:

«1)

L’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, dev’essere interpretato nel senso che una violazione grave della libertà di religione, quale che sia la componente colpita da detta violazione, può costituire un “atto di persecuzione” quando il richiedente asilo, a causa dell’esercizio di detta libertà o della violazione delle restrizioni cui essa è soggetta nel suo paese d’origine, corre un rischio effettivo di essere giustiziato o sottoposto a tortura, a trattamenti o pene inumani o degradanti, di essere ridotto in schiavitù o servitù o di essere perseguito o detenuto arbitrariamente.

Conformemente all’articolo 3 della direttiva 2004/83, gli Stati membri restano liberi di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli purché siano compatibili con le disposizioni della direttiva.

2)

L’articolo 2, lettera c), della direttiva 2004/83 dev’essere interpretato nel senso che sussiste il timore fondato di essere perseguitato quando il richiedente asilo, una volta tornato nel suo paese d’origine, intenda proseguire le attività religiose che lo espongono a un rischio di persecuzione. In questo contesto e al fine di garantire il rispetto dei diritti fondamentali proclamati dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’autorità responsabile dell’esame della domanda d’asilo non può ragionevolmente esigere da tale richiedente che rinunci a dette attività e, in particolare, alla manifestazione della sua fede».


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) Direttiva del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12 e rettifica GU 2005, L 204, pag. 24; in prosieguo: la «direttiva»).

( 3 ) In prosieguo: il «Bundesamt».

( 4 ) Detta Convenzione, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954) (in prosieguo: la «Convenzione di Ginevra»)], è entrata in vigore il 22 aprile 1954 ed è stata completata dal Protocollo relativo allo status dei rifugiati del 31 gennaio 1967, entrato in vigore il 4 ottobre 1967. È interessante menzionare altresì il Manuale delle procedure e dei criteri per la determinazione dello status di rifugiato a titolo della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo status di rifugiato, pubblicato dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), gennaio 1992, disponibile al seguente indirizzo Internet: http://unhcr.org/refworld/docid/3ae6b32b0.html.

( 5 ) In prosieguo: la «Carta». V. articolo 78, paragrafo 1, TFUE, articolo 18 della Carta e decimo considerando della direttiva.

( 6 ) Articolo 3 della direttiva.

( 7 ) Detta Convenzione è stata firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).

( 8 ) BGBl. 2008 I, pag. 162. Detta disposizione prevede che, «[i]n applicazione della Convenzione [di Ginevra], uno straniero non può essere riaccompagnato alla frontiera verso uno Stato nel quale la sua vita o la sua libertà siano minacciate a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o delle sue opinioni politiche».

( 9 ) V., altresì, le osservazioni esposte dal Bundesverwaltungsgericht nella sentenza del 5 marzo 2009 (BVerwG 10 C 51.07), disponibile in lingua inglese sul sito Internet del Bundesverwaltungsgericht (http://www.bverwg.de).

( 10 ) Detta giurisprudenza spiega le osservazioni formulate dalla Repubblica federale di Germania nel corso dei lavori che hanno preceduto l’adozione della direttiva e, in particolare, quelle relative all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b). La Repubblica federale di Germania indica che «la Convenzione di Ginevra protegge la pratica religiosa privata, non quella pubblica» [v. articolo 12, lettera b), del documento n. 7882/02, disponibile sul sito Internet del Consiglio dell’Unione europea].

( 11 ) Il corsivo è mio.

( 12 ) Sentenza del 22 dicembre 2010, DEB (C-279/09, Racc. pag. I-13849, punto 35).

( 13 ) V. Corte eur. D.U., sentenza Chiesa metropolitana di Bessarabia e a. c. Moldova del 13 dicembre 2001, Recueil des arrêts et décisions 2001-XII, §§ 114 e segg., e giurisprudenza ivi citata.

( 14 ) V. Corte eur. D.U., sentenza Leyla Şahin c. Turchia del 10 novembre 2005, Recueil des arrêts et décisions 2005-XI, § 105.

( 15 ) § 109 e giurisprudenza ivi citata.

( 16 ) V. articolo 6 della Dichiarazione sull’eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o sul credo, proclamata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 novembre 1981, e punto 4 dell’osservazione generale n. 22 del Comitato dei diritti dell’uomo concernente l’articolo 18 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato il 16 dicembre 1966 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite ed entrato in vigore il 23 marzo 1976.

( 17 ) V., per informazione, principi direttivi sulla protezione internazionale: domande d’asilo fondate sulla religione ai sensi dell’articolo 1A, paragrafo 2, della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status di rifugiato, documento pubblicato dall’ACNUR il 28 aprile 2004, disponibile all’indirizzo Internet http://www.unhcr.org/refworld/docid/415a9af54.html, nonché osservazione generale n. 22 citata alla nota 16 delle presenti conclusioni.

( 18 ) V. osservazioni della Commissione sull’articolo 11, intitolato «La natura della persecuzione» (attuale articolo 9 della direttiva), nella proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione, presentata dalla Commissione il 12 settembre 2001 [COM(2001) 510 def.].

( 19 ) § 114.

( 20 ) V. Comm. eur. D.U., decisione X. c. Regno Unito del 12 marzo 1981, D.R. 22, pag. 39, § 5.

( 21 ) Detto Statuto è stato adottato a Roma il 17 luglio 1998 ed è entrato in vigore il 1o luglio 2002, Recueil des traités des Nations unies, vol. 2187, n. 38544. All’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), di detto statuto, la nozione di «persecuzione» è definita come «la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all’identità del gruppo o della collettività».

( 22 ) Posizione comune del 4 marzo 1996 definita dal Consiglio in base all’articolo K.3 del Trattato sull’Unione europea relativa all’applicazione armonizzata della definizione del termine «rifugiato» ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati (GU L 63, pag. 2).

( 23 ) Punto 4.

( 24 ) V. documenti nn. 13620/01, 11356/02, 12620/02 e 13648/02 disponibili sul sito Internet del Consiglio.

( 25 ) Tali diritti sono sanciti rispettivamente all’articolo 2, all’articolo 3, all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 7 della CEDU e all’articolo 2, all’articolo 4, all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 49 della Carta.

( 26 ) V. Corte eur. D.U., sentenze Soering c. Regno Unito del 7 luglio 1989, serie A n. 161, §§ 88 e 113; Mamatkoulov e Askarov c. Turchia del 4 febbraio 2005, Recueil des arrêts et décisions 2005-I, § 91; Khodzhayev c. Russia del 12 maggio 2010, §§ da 89 a 105, e Abdulazhon Isakov c. Russia dell’8 luglio 2010, §§ da 106 a 112 e da 120 a 131.

( 27 ) Per un’applicazione di detti principi, v., in particolare, sentenza Leyla Şahin c. Turchia, cit., §§ da 104 a 123 e giurisprudenza ivi citata.

( 28 ) V. Corte eur. D.U., sentenza Z. e T. c. Regno Unito del 28 febbraio 2006, Recueil des arrêts et décisions 2006-III.

( 29 ) Escludo, ovviamente, dalla mia analisi le situazioni in cui i riti religiosi sono particolarmente irragionevoli, quali i sacrifici umani o l’uso di droghe.

( 30 ) V. sentenza della Supreme Court of the United Kingdom (Regno Unito) HJ (Iran) / Secretary of State for the Home Department e HT (Camerun) / Same, [2010] UKSC 31.

( 31 ) Sentenza del 2 marzo 2010 (C-175/08, C-176/08, C-178/08 e C-179/08, Racc. pag. I-1493).

( 32 ) Punto 90.