Causa C‑295/10

Genovaitė Valčiukienė e altri

contro

Pakruojo rajono savivaldybė e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vyriausiasis administracinis teismas)

«Direttiva 2001/42/CE — Valutazione degli effetti di taluni piani e programmi sull’ambiente — Piani che determinano l’uso di piccole aree a livello locale — Art. 3, n. 3 — Documenti di pianificazione del territorio a livello locale riguardanti un unico oggetto di attività economica — Valutazione a norma della direttiva 2001/42/CE esclusa dal diritto nazionale — Potere discrezionale degli Stati membri — Art. 3, n. 5 — Relazione con la direttiva 85/337/CEE — Art. 11, nn. 1 e 2, della direttiva 2001/42/CE»

Massime della sentenza

1.        Ambiente — Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente — Direttiva 2001/42 — Ambito di applicazione — Piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente — Potere discrezionale degli Stati membri — Portata e limiti

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/42, art. 3, nn. 2, 3 e 5)

2.        Ambiente — Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente — Direttiva 2001/42 — Obbligo di effettuare una valutazione ambientale fatto salvo quanto previsto da altre disposizioni del diritto dell’Unione — Limiti

(Direttiva del Consiglio 85/337; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/42, artt. 11, nn. 1 e 2)

1.        Il margine discrezionale di cui gli Stati membri dispongono in forza dell’art. 3, n. 5, della direttiva 2001/42, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, per determinare taluni tipi di piani che potrebbero avere effetti significativi sull’ambiente trova i suoi limiti nell’obbligo enunciato all’art. 3, n. 3, di detta direttiva, letto in combinato disposto con il n. 2 dello stesso articolo, di sottoporre ad una valutazione ambientale i piani che potrebbero avere effetti significativi sull’ambiente, segnatamente per le loro caratteristiche, il loro impatto e le zone che potrebbero esserne coinvolte.

Quindi, lo Stato membro che dovesse fissare un criterio avente come conseguenza che, in pratica, la totalità di una categoria di piani resterebbe a priori sottratta all’obbligo di valutazione ambientale eccederebbe il margine di discrezionalità di cui dispone ai sensi dell’art. 3, n. 5, della direttiva 2001/42, letto in combinato disposto con i nn. 2 e 3 dello stesso articolo, a meno che la totalità dei piani esclusi potesse considerarsi, sulla base di criteri pertinenti come, in particolare, il loro oggetto, l’estensione del terreno cui si riferiscono o la sensibilità degli spazi naturali di cui trattasi, come inidonea a produrre un impatto ambientale significativo.

Considerati tali presupposti, l’art. 3, n. 5, della direttiva 2001/42, letto in combinato disposto con l’art. 3, n. 3, della stessa, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che prevede in modo generale e senza esame caso per caso che una valutazione a norma di tale direttiva non debba essere realizzata allorché piani che determinano l’uso di piccole aree a livello locale riguardano un unico oggetto di attività economica. Infatti, detto criterio non è idoneo a consentire di valutare se un piano abbia o no effetti significativi sull’ambiente.

(v. punti 46-48, 54, dispositivo 1)

2.        L’art. 11, nn. 1 e 2, della direttiva 2001/42, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, deve essere interpretato nel senso che una valutazione ambientale effettuata a norma della direttiva 85/337, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 97/11, non dispensa dall’obbligo di procedere a tale valutazione in forza della direttiva 2001/42.

Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se una valutazione che sia stata effettuata a norma della direttiva 85/337, come modificata, possa essere considerata espressione di una procedura coordinata o comune e se questa soddisfi già tutte le prescrizioni della direttiva 2001/42. Se così fosse, non vi sarebbe allora più alcun obbligo di effettuare una nuova valutazione in forza di quest’ultima direttiva.

Inoltre, l’art. 11, n. 2, della direttiva 2001/42 non obbliga gli Stati membri a prevedere, nel loro ordinamento giuridico interno, procedure coordinate o comuni che soddisfino le prescrizioni delle direttive 2001/42 e 85/337.

(v. punti 63, 66, dispositivo 2-3)







SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

22 settembre 2011 (*)

«Direttiva 2001/42/CE – Valutazione degli effetti di taluni piani e programmi sull’ambiente – Piani che determinano l’uso di piccole aree a livello locale – Art. 3, n. 3 – Documenti di pianificazione del territorio a livello locale riguardanti un unico oggetto di attività economica – Valutazione a norma della direttiva 2001/42/CE esclusa dal diritto nazionale – Potere discrezionale degli Stati membri – Art. 3, n. 5 – Relazione con la direttiva 85/337/CEE – Art. 11, nn. 1 e 2, della direttiva 2001/42/CE»

Nel procedimento C‑295/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Vyriausiasis administracinis teismas (Lituania), con decisione 13 maggio 2010, pervenuta in cancelleria il 15 giugno 2010, nella causa

Genovaitė Valčiukienė,

Julija Pekelienė,

Lietuvos žaliųjų judėjimas,

Petras Girinskis,

Laurynas Arimantas Lašas

contro

Pakruojo rajono savivaldybė,

Šiaulių visuomenės sveikatos centras,

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas,

con l’intervento di:

Sofita UAB,

Oltas UAB,

Šiaulių apskrities viršininko administracija,

Rimvydas Gasparavičius,

Rimantas Pašakinskas,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann, L. Bay Larsen (relatore), dalle sig.re C. Toader e A. Prechal, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra K. Sztranc-Sławiczek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 maggio 2011,

considerate le osservazioni presentate:

–        per le sig.re Valčiukienė e Pekelienė, il Lietuvos žaliųjų judėjimas nonché per i sigg. Girinskis e Arimantas Lašas, dall’avv. S. Dambrauskas, advokatas;

–        per il governo lituano, dal sig. D. Kriaučiūnas e dalla sig.ra J. Balčiūnaitė, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, dal sig. P. Oliver e dalla sig.ra A. Steiblytė, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’intepretazione dell’art. 3, nn. 2, lett. a), 3 e 5, nonché dell’art. 11, nn. 1 e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197, pag. 30).

2        Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia che vede le sig.re Valčiukienė e Pekelienė, il Lietuvos žaliųjų judėjimas (Il movimento dei Verdi di Lituania), nonché i sigg.ri Girinskis e Arimantas Lašas contrapposti alla Pakruojo rajono savivaldybė (Consiglio regionale di Pakruojas), al Šiaulių visuomenės sveikatos centras (Centro sanitario pubblico di Šiauliai) ed al Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas (Servizio regionale di tutela dell’ambiente di Šiauliai) segnatamente in merito a due decisioni 23 marzo e 20 aprile 2006, mediante le quali il Pakruojo rajono savivaldybė ha approvato due piani dettagliati che regolamentano, ciascuno, la costruzione di un complesso immobiliare destinato all’allevamento intensivo avente la capacità di 4 000 suini, nonché la destinazione delle superfici dei due terreni destinati ad accogliere tali due complessi.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 La direttiva 2001/42

3        I ‘considerando’ 10‑12 e 19 della direttiva 2001/42 così prevedono:

«10)      Tutti i piani e i programmi preparati per vari settori e che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati [(GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (GU L 73, pag. 5; in prosieguo: la “direttiva 85/337”)], (…) potrebbero avere effetti significativi sull’ambiente e dovrebbero di norma essere oggetto di una valutazione ambientale sistematica. Quando determinano l’uso di piccole aree a livello locale (…), essi dovrebbero essere valutati soltanto se gli Stati membri stabiliscono che potrebbero avere effetti significativi sull’ambiente.

11)      Altri piani e programmi che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti possono non avere effetti significativi sull’ambiente in tutti i casi e dovrebbero essere valutati soltanto se gli Stati membri stabiliscono che potrebbero avere tali effetti.

12)      Gli Stati membri, nel decidere, dovrebbero tener conto dei pertinenti criteri fissati nella presente direttiva.

(...)

19)      Qualora l’obbligo di effettuare una valutazione dell’impatto ambientale risulti contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative comunitarie quali la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici [GU L 103, pag. 1], la direttiva 92/43/CEE [del Consiglio 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7)], o la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque [GU L 337, pag. 1], gli Stati membri, al fine di evitare duplicazioni della valutazione, possono prevedere procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa comunitaria».

4        Ai sensi dell’art. 1 della direttiva 2001/42, quest’ultima ha l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi finalizzati a promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente.

5        L’art. 2 della direttiva 2001/42 così dispone:

«Ai fini della presente direttiva:

a)      per “piani e programmi” s’intendono i piani e i programmi (…) nonché le loro modifiche:

–      che sono elaborati e/o adottati da un’autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un’autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e

–      che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

b)      per “valutazione ambientale” s’intende l’elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione a norma degli articoli da 4 a 9;

(...)».

6        Ai sensi dell’art. 3 di detta direttiva:

«1.      I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi sull’ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9.

2.      Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi,

a)      che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva [85/337] (…),

(...)

3.      Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale (…), la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull’ambiente.

(...)

5.      Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull’ambiente attraverso l’esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all’allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull’ambiente rientrino nell’ambito di applicazione della presente direttiva.

(...)».

7        L’art. 11 della direttiva 2001/42, intitolato «Relazione con le altre disposizioni della normativa comunitaria» così dispone ai suoi nn. 1 e 2:

«1.      La valutazione ambientale effettuata ai sensi della presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva [85/337] e qualsiasi altra disposizione della normativa comunitaria.

2.      Per i piani e i programmi in merito ai quali l’obbligo di effettuare una valutazione dell’impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative comunitarie, gli Stati membri possono prevedere procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa comunitaria, tra l’altro al fine di evitare duplicazioni della valutazione».

8        L’allegato II della direttiva 2001/42 indica i criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all’art. 3, n. 5.

 La direttiva 85/337

9        Ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva 85/337, i progetti elencati nel suo allegato I sono sottoposti a una valutazione, fatti salvi casi eccezionalmente esenti in base all’art. 2, n. 3, della direttiva medesima.

10      Il punto 17 dell’allegato I della direttiva 85/337 riguarda gli impianti destinati all’allevamento intensivo di suini con più di 3 000 posti per suini da produzione.

11      L’art. 4, n. 2, della direttiva 85/337 così prevede:

«Fatto salvo il paragrafo 3 dell’articolo 2 per i progetti elencati nell’allegato II gli Stati membri determinano, mediante

a)      un esame del progetto caso per caso

o

b)      soglie o criteri fissati dagli Stati membri,

se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.

Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b)».

 Diritto nazionale

 La legge sulla tutela dell’ambiente

12      Ai sensi dell’art. 1, punti 10, 17 e 18, della legge sulla tutela dell’ambiente (Aplinkos apsaugos įstatymas), come modificata dalla legge 19 febbraio 2004 (Žin., 2004, n. 36-1179; in prosieguo: la «legge sulla tutela dell’ambiente»), ai fini della medesima si intende per:

«10)      valutazione di impatto ambientale, il processo diretto a identificare, definire e valutare l’impatto ambientale potenziale di un’attività economica pianificata;

(...)

17)      valutazione strategica degli effetti ambientali, il processo di identificazione, definizione e valutazione delle potenziali conseguenze ambientali dell’attuazione di determinati piani e programmi, nel corso del quale devono essere redatti documenti riguardanti la valutazione strategica degli effetti sull’ambiente, devono essere svolte consultazioni, tenendo conto dei risultati della valutazione e delle consultazioni prima che sia adottato e/o approvato qualsiasi piano o programma, e devono essere fornite informazioni in merito alla decisione sull’adozione e/o l’approvazione del piano o programma;

18)      piani e programmi, i documenti relativi alla pianificazione a livello nazionale, regionale e locale [(...) i documenti di pianificazione territoriale (...)] che vengono preparati, approvati e/o adottati ai sensi della legislazione in vigore oppure in conformità con i poteri di attuazione delle autorità amministrative pubbliche e la cui attuazione può avere un impatto ambientale significativo, incluse le modifiche, in tutto o in parte, di tali piani e programmi».

13      L’art. 27, n. 1, di detta legge prevede che i piani e i programmi la cui attuazione possa avere un significativo impatto sull’ambiente devono essere preparati e attuati in conformità a tale legge e alle altre disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano la valutazione strategica degli effetti sull’ambiente, la pianificazione territoriale e il monitoraggio ambientale.

 La legge sulla pianificazione territoriale

14      Dall’art. 4, n. 3, punto 4, della legge sulla pianificazione territoriale (Teritorijų planavimo įstatymas), come modificata dalla legge 15 gennaio 2004 (Žin., 2004, n. 21‑617; in prosieguo: la «legge sulla pianificazione territoriale»), risulta che i piani dettagliati, del tipo di quelli contestati nella causa principale, sono documenti relativi alla pianificazione del territorio a livello locale.

15      L’art. 25, n. 4, di tale legge prevede che, nel caso in cui venga redatto un piano dettagliato, la valutazione strategica degli effetti ambientali di tale documento di pianificazione territoriale deve essere effettuata soltanto nel caso in cui ciò sia disposto dalla legge o da altri provvedimenti regolamentari o amministrativi.

 Il decreto 18 agosto 2004, n. 967

16      Le disposizioni della direttiva 2001/42 sono state attuate nel diritto lituano, segnatamente, mediante il decreto del governo della Repubblica di Lituania 18 agosto 2004, n. 967, che fissa la normativa quadro sulla procedura per la valutazione strategica degli effetti dei piani e dei programmi sull’ambiente (Nutarimas dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo) (Žin., 2004, n. 130‑4650) (in prosieguo: la «normativa quadro fissata dal decreto n. 967»).

17      Il punto 7.1 della normativa quadro fissata dal decreto n. 967 prevede che una valutazione strategica deve essere obbligatoriamente svolta nel caso in cui vengano preparati piani o programmi per determinare la destinazione dei suoli o la pianificazione del territorio e per stabilire il contesto di realizzazione di progetti di attività economica contemplati negli allegati 1 o 2 della legge sulla valutazione dell’impatto ambientale di un’attività economica pianificata (Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas), come modificata dalla legge 21 giugno 2005 (Žin., 2005, n. 84‑3105; in prosieguo: la «legge sulla valutazione dell’impatto ambientale di un’attività economica pianificata»).

18      Il punto 3.4 della normativa quadro fissata dal decreto n. 967 prevede tuttavia che quest’ultima non si applichi all’elaborazione ed all’approvazione di «documenti di pianificazione territoriale in cui è contemplato un unico oggetto di attività economica».

19      Il decreto 18 agosto 2004, n. 967, è stato abrogato dal decreto del governo della Repubblica di Lituania 27 aprile 2011, n. 467 (Žin., 2011, n. 50), che annulla il punto 3.4 della normativa quadro fissata dal decreto n. 967 con effetto dal 1° maggio 2001.

 La legge sulla valutazione dell’impatto ambientale di un’attività economica pianificata

20      La legge sulla valutazione dell’impatto ambientale di un’attività economica pianificata è segnatamente diretta a dare attuazione alla direttiva 85/337.

21      Al punto 1.1 dell’allegato 1 di detta legge figura l’«allevamento dei suini (più di 900 scrofe; più di 3 000 altri suini)».

 Causa principale e questioni pregiudiziali

22      Con decisione 24 marzo 2005, la Pakruojo rajono savivaldybė ha approvato la proposta della Saerimner UAB intesa a costruire fino ad undici complessi immobiliari destinati all’allevamento di suini sul territorio del distretto di Pakruojas.

23      Il 2 3 febbraio 2006, la Pakruojo rajono savivaldybė ha autorizzato la Sofita UAB e la Oltas UAB, la cui società controllante è la Saerimner UAB, ad ordinare piani dettagliati relativi alla costruzione di due complessi immobiliari destinati all’allevamento intensivo aventi la capacità di 4 000 suini in due località nelle vicinanze del comune di Klovainiai, che è situato nel distretto di Pakruojas.

24      Con due decisioni 23 marzo e 20 aprile 2006, la Pakruojo rajono savivaldybė ha approvato tali piani dettagliati che disciplinano allo stesso modo la costruzione di detti complessi, idonei ad ospitare ciascuno 4 000 suini e comprendenti un serbatoio di 10 000 m3 per il letame, nonché la destinazione delle superfici dei due terreni che devono accogliere tali complessi.

25      Mediante i detti piani dettagliati, è stato definito l’uso del territorio a livello locale. A titolo dell’art. 4, n. 3, punto 4, della legge sulla pianificazione territoriale, siffatti piani dettagliati costituiscono documenti relativi alla pianificazione del territorio a livello locale.

26      I ricorrenti nella causa principale hanno contestato dinanzi al Šiaulių apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Šiauliai), in particolare, la legittimità di queste due decisioni di approvazione, sostenendo che le autorità competenti avrebbero dovuto effettuare una valutazione strategica dell’impatto sull’ambiente ai sensi dell’art. 1, punto 17, della legge sulla tutela dell’ambiente.

27      Con sentenza 21 febbraio 2009, detto tribunale respingeva il ricorso perché infondato.

28      Esso ha osservato che, secondo il diritto nazionale, e segnatamente secondo il punto 3.4 della normativa quadro fissata dal decreto n. 967, la procedura di valutazione strategica dell’impatto ambientale non si applica a documenti di pianificazione territoriale che, come i due piani dettagliati contestati, contemplano un unico oggetto di attività economica.

29      Esso ha precisato che, nella fattispecie, soltanto la legge sulla valutazione dell’impatto ambientale di un’attività economica pianificata doveva, come del resto era avvenuto, essere applicata. Così, per l’attività economica progettata dalle società di cui trattasi era stata realizzata soltanto una procedura di valutazione dell’impatto ambientale ai sensi dell’art. 1, punto 10, della legge sulla tutela dell’ambiente.

30      Detto tribunale ha pertanto respinto l’argomento proposto dai ricorrenti nella causa principale secondo cui sarebbe stato necessario procedere anche ad una valutazione strategica degli effetti ambientali.

31      Nell’appello da esse interposto dinanzi al giudice del rinvio, i ricorrenti nella causa principale hanno fatto osservare che, secondo l’art. 16 della legge sul pianificazione territoriale, qualora non siano stati redatti documenti relativi alla pianificazione generale del territorio, le autorità incaricate della pianificazione territoriale sono tenute, anteriormente all’elaborazione di un progetto, a redigere un piano e a procedere ad una valutazione strategica degli effetti di tale progetto sull’ambiente.

32      Con riferimento al punto 3.4 della normativa quadro fissata dal decreto n. 967, essi hanno in sostanza affermato che i piani approvati con le decisioni 23 marzo e 20 aprile 2006 non possono essere qualificati come piani riguardanti un unico oggetto di attività economica ai sensi del diritto nazionale. Ciò non corrisponderebbe alla realtà e, di conseguenza, si sarebbe dovuto procedere a una valutazione strategica degli effetti ambientali.

33      Il giudice del rinvio ha considerato che la disciplina nazionale applicabile alla data dei fatti di cui alla causa principale non imponesse di effettuare una valutazione strategica degli effetti ambientali dei due piani contestati. Tuttavia, alla luce del fatto che tale disciplina costituiva attuazione della direttiva 2001/42, detto giudice ha manifestato dubbi in merito alla questione se essa fosse compatibile con tale direttiva.

34      Di conseguenza, il Vyriausiasis administracinis teismas (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se una disposizione come quella prevista dalla normativa della Repubblica di Lituania, in particolare al punto 3.4 della [normativa quadro fissata dal decreto (…) n. 967] (…), secondo la quale, nel caso di documenti relativi alla pianificazione territoriale a livello locale nei quali si faccia riferimento a un unico oggetto di attività economica, non si procede a una valutazione strategica degli effetti ambientali, possa essere considerata come una determinazione dei tipi di piani e programmi ai sensi dell’art. 3, n. 5, della direttiva 2001/42 (…).

2)      Se le disposizioni del diritto nazionale applicabili nella presente causa, ai sensi delle quali, senza che sia stabilita in ciascun caso specifico la potenziale rilevanza degli effetti sull’ambiente, non occorre procedere a una valutazione strategica degli effetti ambientali di documenti di pianificazione territoriale relativi all’uso di piccole aree a livello locale, come quelli di cui al caso di specie, allorché in tali documenti si fa riferimento ad un unico oggetto di attività economica, siano compatibili con le prescrizioni di cui all’art. 3, nn. 2, lett. a), 3 e 5, della direttiva 2001/42.

3)      Se le disposizioni della direttiva 2001/42, segnatamente il suo art. 11, n. 1, debbano essere interpretate nel senso che, in circostanze come quelle del caso di specie, quando viene effettuata una valutazione di impatto ambientale a norma della direttiva 85/337 (…), le prescrizioni di cui alla direttiva 2001/42 non sono applicabili.

4)      Se l’ambito di applicazione dell’art. 11, n. 2, della direttiva 2001/42 ricomprenda la direttiva 85/337.

5)      Qualora la quarta questione debba essere risolta in senso affermativo, se il fatto che una valutazione sia stata effettuata a norma della direttiva 85/337 comporti che l’obbligo di effettuare una valutazione degli effetti sull’ambiente in conformità delle prescrizioni della direttiva 2001/42, in una situazione come quella del caso di specie, debba essere considerato costitutivo di una duplicazione della valutazione ai sensi dell’art. 11, n. 2, della direttiva 2001/42.

6)      Qualora la quinta questione debba essere risolta in senso affermativo, se la direttiva 2001/42, segnatamente il suo art. 11, n. 2, imponga agli Stati membri l’obbligo di introdurre nel diritto nazionale procedure comuni o coordinate volte a disciplinare la valutazione che dev’essere effettuata in conformità delle prescrizioni della direttiva 2001/42 e della direttiva 85/337, allo scopo di evitare una duplicazione della valutazione».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima e sulla seconda questione

35      Occorre precisare preliminarmente che dall’ordinanza di rinvio risulta che i «piani dettagliati» di cui trattasi nella causa principale sono «documenti relativi alla pianificazione territoriale a livello locale» ai sensi dei punti 3.4 e 7.1 della normativa quadro fissata dal decreto n. 967. Tali documenti costituiscono «piani e programmi» ai sensi dell’art. 1, punto 18, della legge sulla tutela dell’ambiente. I piani contestati nella causa principale sono stati approvati anteriormente alla redazione dei piani relativi alla pianificazione territoriale generale.

36      Alla luce di tali osservazioni preliminari, occorre considerare che il giudice del rinvio, con le dette prime due questioni, che vanno esaminate congiuntamente, chiede sostanzialmente se l’art. 3, nn. 2, lett. a), 3 e 5, della direttiva 2001/42 debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, la quale preveda che una valutazione in base a tale direttiva non debba essere realizzata qualora i piani che determinano l’uso di piccole aree a livello locale riguardino un unico oggetto di attività economica.

37      Come risulta dall’art. 1 della direttiva 2001/42, l’obiettivo essenziale della medesima consiste nel sottoporre i piani e i programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente ad una valutazione ambientale nel corso della loro elaborazione ed anteriormente alla loro adozione.

38      Occorre anzitutto osservare che piani come quelli contestati nella causa principale sono previsti all’art. 3, n. 2, lett. a), della direttiva 2001/42, che per essi, fatto salvo il n. 3 dello stesso articolo, è obbligatorio effettuare una valutazione ambientale e che, in concreto, essi definiscono, come risulta dalla decisione di rinvio, il quadro in cui l’attuazione di progetti come quelli previsti al punto 17 dell’allegato I della direttiva 85/337 potrà essere autorizzata.

39      Al riguardo, l’art. 3, n. 2, lett. a), della direttiva 2001/42 deve essere interpretato nel senso che riguarda anche il piano che, in un unico settore, stabilisca il quadro per un progetto avente un unico oggetto di attività economica.

40      Il dettato di tale art. 3, n. 2, lett. a), letto alla luce del decimo ‘considerando’ della direttiva 2001/42, non permette di affermare che il suo ambito d’applicazione debba limitarsi ai piani e ai programmi che stabiliscono il quadro di progetti relativi a più oggetti in uno o più dei settori ai quali detta disposizione fa riferimento.

41      Peraltro, i termini «tutti i piani e i programmi preparati per vari settori» che compaiono in tale ‘considerando’ confermano che l’art. 3, n. 2, lett. a), di tale direttiva riguarda tutti i piani e i programmi elaborati per ciascuno dei settori che esso menziona, ivi incluso il settore della pianificazione del territorio rurale considerato isolatamente, e non soltanto i piani e i programmi preparati contemporaneamente per più settori di tale genere.

42      Poiché i settori interessati sono tutti molto ampi, ogni altra interpretazione avrebbe la conseguenza di limitare notevolmente l’ambito di applicazione di detta disposizione e di compromettere così il conseguimento dell’obiettivo essenziale della direttiva 2001/42. Siffatta interpretazione avrebbe la conseguenza che progetti di grande portata potrebbero essere esclusi dalla sfera di tale direttiva qualora riguardassero un’unica attività economica.

43      Occorre poi constatare che i piani di cui trattasi nella causa principale possono rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 3, n. 3, della direttiva 2001/42, a tenore del quale i piani che determinano l’uso di piccole aree a livello locale sono obbligatoriamente assoggettati ad una valutazione soltanto se gli Stati membri «determinano che essi possono avere effetti significativi sull’ambiente».

44      Gli Stati membri, in applicazione dell’art. 3, n. 5, della direttiva 2001/42, determinano, per i piani del genere di quelli di cui alla causa principale, vuoi effettuando un esame caso per caso, vuoi specificando i tipi di piani e programmi, se detti piani possono avere effetti significativi sull’ambiente che richiedono una valutazione in base alla detta direttiva. Secondo questa stessa disposizione, gli Stati membri possono anche decidere di combinare i due metodi di esame.

45      Occorre precisare al riguardo che i meccanismi di esame dei piani menzionati all’art. 3, n. 5, della direttiva 2001/42 hanno lo scopo di facilitare la determinazione dei piani che è obbligatorio valutare perché potrebbero avere effetti significativi sull’ambiente.

46      Il margine discrezionale di cui gli Stati membri dispongono in forza dell’art. 3, n. 5, della direttiva 2001/42 per determinare taluni tipi di piani che potrebbero avere effetti significativi sull’ambiente trova i suoi limiti nell’obbligo enunciato all’art. 3, n. 3, di detta direttiva, letto in combinato disposto con il n. 2 dello stesso articolo, di sottoporre ad una valutazione ambientale i piani che potrebbero avere effetti significativi sull’ambiente, segnatamente per le loro caratteristiche, il loro impatto e le zone che potrebbero esserne coinvolte.

47      Conseguentemente, lo Stato membro che dovesse fissare un criterio avente come conseguenza che, in pratica, la totalità di una categoria di piani resterebbe a priori sottratta all’obbligo di valutazione ambientale eccederebbe il margine di discrezionalità di cui dispone ai sensi dell’art. 3, n. 5, della direttiva 2001/42, letto in combinato disposto con i nn. 2 e 3 dello stesso articolo, a meno che la totalità dei piani esclusi potesse considerarsi, sulla base di criteri pertinenti come, in particolare, il loro oggetto, l’estensione del terreno cui si riferiscono o la sensibilità degli spazi naturali di cui trattasi, come inidonea a produrre un impatto ambientale significativo (v. in tal senso, per quanto riguarda il margine di discrezionalità che l’art. 4, n. 2, della direttiva 85/337 concede agli Stati membri, sentenza 16 luglio 2009, causa C‑427/07, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I‑6277, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

48      Non rientra in tale ipotesi il criterio secondo cui il documento di pianificazione di cui trattasi riguarda un unico oggetto di attività economica. Siffatto criterio, oltre ad essere in contrasto con l’art. 3, n. 2, lett. a), della direttiva 2001/42, non è neppure idoneo a consentire di valutare se un piano abbia o no «effetti significativi» sull’ambiente.

49      La formulazione poco precisa del punto 3.4 della normativa quadro fissata dal decreto n. 967 può peraltro creare difficoltà nello stabilire con chiarezza l’estensione della categoria di piani che le autorità competenti possono considerare come piani aventi «un unico oggetto di attività economica».

50      È tuttavia necessario osservare che una disposizione nazionale come tale punto 3.4 ha l’effetto di sottrarre ad una valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 1, punto 17, della legge sulla tutela dell’ambiente tutti i piani in cui è contemplato un solo oggetto d’attività economica, come i complessi per l’ingrasso dei suini di cui al punto 17 dell’allegato I della direttiva 85/337, sebbene non si possa escludere l’ipotesi che un esame dei piani coperti da tale disposizione riveli effetti significativi sull’ambiente.

51      Non è pertanto possibile ritenere, sulla base di una valutazione complessiva, che tutti i piani esclusi da una disposizione nazionale come il punto 3.4 della normativa quadro fissata dal decreto n. 967 non possano avere effetti significativi sull’ambiente.

52      Peraltro, anche se diversi piani dovessero rientrare nell’ambito di applicazione di tale disposizione senza avere effetti significativi sull’ambiente, non è possibile, senza una valutazione complessiva, considerare che lo stesso accadrebbe per quanto riguarda gli effetti cumulativi di tali piani.

53      Occorre infine constatare che regole del genere di cui al punto 3.4 della normativa quadro fissata dal decreto n. 967 non soltanto pregiudicano l’obiettivo della direttiva 2001/42 e, segnatamente, l’art. 3, nn. 2, 3 e 5, della medesima, che è diretto a non sottrarre alla valutazione di impatto ambientale alcun piano che possa avere effetti significativi sull’ambiente, ma inoltre non garantiscono affatto che le autorità competenti terranno conto dei criteri fissati all’allegato II della direttiva 2001/42, come esige appunto l’art. 3, n. 5, seconda frase, di detta direttiva allo scopo di assicurare che tutti i piani che possono avere significativi effetti sull’ambiente ricadano nel suo ambito di applicazione.

54      Occorre conseguentemente risolvere la prima e la seconda questione dichiarando che l’art. 3, n. 5, della direttiva 2001/42, letto in combinato disposto con l’art. 3, n. 3, della stessa, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che prevede in modo tanto generale e senza esame caso per caso che una valutazione a norma della detta direttiva non debba essere realizzata allorché piani che determinano l’uso di piccole aree a livello locale riguardano un unico oggetto di attività economica.

 Sulla terza, quarta e quinta questione

55      Con dette questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’art. 11, nn. 1 e 2, della direttiva 2001/42 debba essere interpretato nel senso che la valutazione ambientale effettuata ai sensi della direttiva 85/337 dispensi dall’obbligo di procedere a tale valutazione a norma della direttiva 2001/42.

56      Per rispondere a tale questione occorre ricordare che, come risulta dalla decisione di rinvio, nel corso dell’elaborazione dei piani dettagliati contestati nella causa principale, non è stata realizzata alcuna valutazione in base alla direttiva 2001/42.

57      Ai sensi del testo stesso dell’art. 11, n. 1, della direttiva 2001/42, la valutazione ambientale svolta ai sensi di tale direttiva non pregiudica le disposizioni della direttiva 85/337.

58      Ne deriva che una valutazione ambientale svolta in base alla direttiva 85/337 si aggiunge, qualora le sue disposizioni lo richiedano, a quella effettuata ai sensi della direttiva 2001/42.

59      Allo stesso modo, una valutazione degli effetti sull’ambiente svolta ai sensi della direttiva 85/337 non pregiudica le prescrizioni specificamente contenute nella direttiva 2001/42 e non può dispensare dall’obbligo di effettuare la valutazione ambientale che quest’ultima direttiva esige allo scopo di rispondere ad aspetti di carattere ambientale ad essa propri.

60      Poiché le valutazioni realizzate in conformità alle direttive 2001/42 e 85/337 differiscono sotto diversi punti di vista, è necessario applicare cumulativamente le prescrizioni di tali due direttive.

61      Al riguardo va osservato che, nell’ipotesi in cui lo Stato membro interessato abbia previsto una procedura coordinata o comune, dall’art. 11, n. 2, della direttiva 2001/42 risulta che, nel contesto di tale procedura, è obbligatorio verificare che la valutazione d’impatto ambientale sia stata realizzata in conformità all’insieme delle disposizioni contenute nelle diverse direttive applicabili.

62      In tal contesto, spetta al giudice del rinvio verificare se la valutazione che nella causa principale è stata effettuata ai sensi della direttiva 85/337 possa essere considerata come espressione di una procedura coordinata o comune e se questa soddisfi già tutte le prescrizioni della direttiva 2001/42. Se ciò dovesse verificarsi, non sussisterebbe allora più alcun obbligo di effettuare una nuova valutazione in forza di quest’ultima direttiva.

63      Alla luce di tali considerazioni, occorre pertanto risolvere le questioni terza, quarta e quinta dichiarando che l’art. 11, nn. 1 e 2, della direttiva 2001/42 deve essere interpretato nel senso che una valutazione ambientale effettuata a norma della direttiva 85/337 non dispensa dall’obbligo di procedere a una tale valutazione in forza della direttiva 2001/42. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se una valutazione che sia stata effettuata a norma della direttiva 85/337 possa essere considerata espressione di una procedura coordinata o comune e se questa soddisfi già tutte le prescrizioni della direttiva 2001/42. Se così fosse, non vi sarebbe allora più alcun obbligo di effettuare una nuova valutazione in forza di quest’ultima direttiva.

 Sulla sesta questione

64      Con tale questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’art. 11, n. 2, della direttiva 2001/42 debba essere interpretato nel senso che obbliga gli Stati membri a prevedere, nel loro ordinamento giuridico interno, procedure coordinate o comuni che soddisfino le prescrizioni delle direttive 2001/42 e 85/337.

65      Dalla formulazione stessa dell’art. 11, n. 2, della direttiva 2001/42 nonché dal suo diciannovesimo ‘considerando’ risulta che gli Stati membri non sono affatto obbligati a prevedere procedure coordinate o comuni per i piani e i programmi per i quali l’obbligo di effettuare una valutazione di impatto ambientale deriva allo stesso tempo dalla direttiva 2001/42 e da altre direttive.

66      Di conseguenza, occorre risolvere la sesta questione dichiarando che l’art. 11, n. 2, della direttiva 2001/42 deve essere interpretato nel senso che non obbliga gli Stati membri a prevedere, nel loro ordinamento giuridico interno, procedure coordinate o comuni che soddisfino le prescrizioni delle direttive 2001/42 e 85/337.

 Sulle spese

67      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1)      L’art. 3, n. 5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, letto in combinato disposto con l’art. 3, n. 3, della stessa, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che prevede in modo tanto generale e senza esame caso per caso che una valutazione a norma di tale direttiva non debba essere realizzata allorché i piani che determinano l’uso di piccole aree a livello locale riguardano un unico oggetto di attività economica.

2)      L’art. 11, nn. 1 e 2, della direttiva 2001/42 deve essere interpretato nel senso che una valutazione ambientale effettuata a norma della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, non dispensa dall’obbligo di procedere a una tale valutazione in forza della direttiva 2001/42. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se una valutazione che sia stata effettuata a norma della direttiva 85/337, come modificata, possa essere considerata espressione di una procedura coordinata o comune e se questa soddisfi già tutte le prescrizioni della direttiva 2001/42. Se così fosse, non vi sarebbe allora più alcun obbligo di effettuare una nuova valutazione in forza di quest’ultima direttiva.

3)      L’art. 11, n. 2, della direttiva 2001/42 deve essere interpretato nel senso che non obbliga gli Stati membri a prevedere, nel loro ordinamento giuridico interno, procedure coordinate o comuni che soddisfino le prescrizioni delle direttive 2001/42 e 85/337, come modificata.

Firme


* Lingua processuale: il lituano.