Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 14 giugno 2007 – Commissione / Italia

(Causa C‑82/06)

«Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Rifiuti – Rifiuti pericolosi – Direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE – Obbligo di elaborare e comunicare piani di gestione dei rifiuti»

1.                     Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Determinazione durante il procedimento precontenzioso (Art. 226 CE) (v. punto 14)

2.                     Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri (Art. 249 CE; direttive del Consiglio 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, e 91/689) (v. punti 19, 34-35, 37-39)

3.                     Ricorso per inadempimento – Esame nel merito da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 25)

4.                     Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – Inadempimento – Giustificazione basata sull'ordinamento giuridico interno – Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punto 26)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato – Violazione dell'art. 7 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32), e dell'art. 6 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377, pag. 20) – Obbligo di comunicare i piani di gestione dei rifiuti

Dispositivo

 

Non avendo elaborato:

–       il piano di gestione dei rifiuti per la Provincia di Rimini, conformemente all’art. 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE,

–       i piani di gestione dei rifiuti comprendenti i luoghi o gli impianti adatti per lo smaltimento dei rifiuti per la Regione Lazio, conformemente all’art. 7, n. 1, quarto trattino, della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156,

–       i piani di gestione dei rifiuti per le Regioni Friuli‑Venezia Giulia e Puglia nonché per la Provincia autonoma di Bolzano‑Alto Adige e la Provincia di Rimini, conformemente all’art. 6 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi,

la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tali direttive.

 

La Repubblica italiana è condannata alle spese.