CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

Presentate il 10 maggio 2005 (1)

Cause riunite C-465/02 e C-466/02

Repubblica federale di Germania

e

Regno di Danimarca

contro

Commissione delle Comunità europee

 

«Agricoltura – Indicazioni geografiche e denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari – Denominazione “feta” – Denominazioni generiche – Denominazioni tradizionali – Validità del regolamento (CE) n. 1892/2002»






Indice


I – Introduzione

II – Contesto normativo: la tutela comunitaria delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine

A – Antecedenti

B – I primi passi della legislazione comunitaria

C – La normativa comunitaria attuale

1. I prodotti vitivinicoli

2. I prodotti agricoli e alimentari

D – Il regolamento nº2081/92

1. Le nozioni di denominazione di origine e di indicazione geografica

2. Le denominazioni non registrabili

3. La procedura di registrazione

E – Il regolamento n. 1107/96

III – Esame della giurisprudenza della Corte di giustizia

A – Concettualizzazione come diritti di proprietà industriale e commerciale

B – L’obiettivo della tutela

C – Il regolamento di base

1. Ambito di applicazione

2. Estensione della tutela

3. La registrazione e i suoi effetti

4. Corollario

IV – Antefatti delle controversie

A – Il primo inserimento della denominazione «feta» nel regolamento n. 1107/96 

B – La sentenza «feta»

C – Il secondo inserimento della «feta» nel regolamento n. 1107/96, in forza del regolamento n. 1829/2002

D – La causa «Canadane Cheese e Kouri»

V – I ricorsi di annullamento

A – Sulla ricevibilità dei ricorsi di annullamento

B – Motivi di carattere formale

1. Violazione dei termini e del regime linguistico

2. Motivazione insufficiente

C – Motivi di merito

1. «feta» come denominazione generica

2. La «feta» come denominazione tradizionale

VI – Sulle spese

VII – Conclusione

I –    Introduzione

1.     Il presente ricorso di annullamento ripropone alla Corte la discussione in merito alla legittimità dell’inserimento del nome «feta» nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche della Comunità europea.

2.     Tale questione è stata discussa in passato nell’ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata e poi ritirata dal Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato della Repubblica ellenica), in occasione della quale presentai le mie conclusioni del 24 giugno 1997 (2), e altresì nell’ambito di un altro ricorso di annullamento, conclusosi con una sentenza (3) che annullò la detta registrazione per motivi formali, senza peraltro verificare se la denominazione in oggetto avesse carattere «generico» o potesse essere considerata «tradizionale» ai sensi della disposizione applicabile.

3.     In un momento successivo, la Commissione ha avviato una serie di iniziative volte a colmare le carenze poste in rilievo dalla suddetta pronuncia giurisdizionale, e mediante il regolamento (CE) n. 1829/2002 (4) ha inserito nuovamente il vocabolo «feta» nel Registro delle denominazioni di origine protette, decisione contro la quale i governi di Germania e di Danimarca hanno entrambi proposto ricorsi di annullamento.

4.     Nelle presenti conclusioni, propongo di analizzare il contesto normativo e la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia, prima di passare all’esposizione dei fatti all’origine della lite e di esaminare i motivi di annullamento.

II – Contesto normativo: la tutela comunitaria delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine

A –    Antecedenti

5.     Già nella Bibbia troviamo un primo riferimento ad una denominazione di origine, quando si narra della costruzione del tempio di Gerusalemme, promesso dal re Davide a Yahvé, progetto per il quale Jiram, re di Tiro e Sidone, abbatté una quantità di cedri del Libano su richiesta di Salomone, il cui palazzo fu poi edificato con tanto di quel legname di cedro, da diventare noto come la «Foresta del Libano», poiché aveva quattro file di colonne di questo pregiato legno; Salomone aveva altresì rivestito di cedro il vestibolo del trono «ove rendeva giustizia, cioè il Vestibolo della Giustizia» (5). A prescindere dai nomi o dai simboli, la menzione della provenienza geografica ha probabilmente costituito uno dei primi metodi di identificazione utilizzati per distinguere le persone e le cose dai loro simili (6). Esistono numerose testimonianze del fatto che, fin dai tempi antichi, taluni prodotti originari di determinate zone godessero di prestigio e di una buona reputazione. Autori classici come Erodoto, Aristotele o Platone esprimono l’apprezzamento dei greci per il bronzo di Corinto, il marmo della Frigia e di Paro, il vasellame di Atene, le statuine in terracotta di Thisbe, i profumi d’Arabia o i vini di Naxos, di Rodi e di Corinto (7). Nell’Eneide, Virgilio narra che Eléno regalò ad Enea «lavori ch’avea d’oro e d’avorio apparecchiati, e gran masse d’argento e gran vaselli di dodonéo metallo» (8) e include tra i regali di Andromaca ad Ascanio «arnesi d’oro guarniti e ricamati e drappi e giubbe di moresco lavoro, e altri degni di lui vestiti e fregi, e ricca elarga copia di biancherie (...)» (9). Orazio ha arricchito la sua opera con un’autentica compilazione di denominazioni geografiche romane, mettendo in guardia contro le mistificazioni (10).

6.     Il nesso tra gli oggetti e la loro provenienza non implicava una distinzione tra i prodotti presenti in natura e quelli che erano frutto dell’intervento dell’uomo, né si collegava ad una nozione precisa o obbediva ad una qualsiasi disposizione normativa (11).

7.     Lo stesso accadeva nel Medio Evo. In un frammento di Alceo si citano le spade di Calcide, dalla lama corta e l’impugnatura lunga, che prendevano il nome dal luogo di fabbricazione (12). In tale epoca si nota una certa confusione tra i marchi degli artigiani ed i contrassegni posti ad indicare l’origine della merce in osservanza dell’obbligo gravante sui membri di un raggruppamento di rendere identificabili le loro creazioni, a pena di esclusione. Di conseguenza, compaiono due tipi di contrassegno: quello della corporazione (signum collegii) e quello appartenente a ciascun autore (signum privati) (13). In tale modo si certificava che nell’elaborazione del prodotto erano state rispettate alcune condizioni, ciò che indirettamente tutelava anche il luogo di produzione.

8.     La Rivoluzione francese ha soppresso le corporazioni e ripristinato la piena libertà di commercio, eliminando la maggior parte delle suddette pratiche protezionistiche, ma non tutte, dato che nella prima metà del secolo XIX esistevano regole dirette a promuovere le specialità prodotte da alcune popolazioni, come il sapone di Marsiglia, l’acciaio della Westfalia e della Renania o la forgiatura dell’Austria (14).

9.     A partire da quel momento, alcune nazioni hanno iniziato ad adottare provvedimenti diretti a reprimere le frodi sulla provenienza dei prodotti, naturali o manufatti, in particolare in ambito vinicolo (15). Si tentava di proteggere il consumatore, garantendo l’autenticità del prodotto, e l’imprenditore, contro l’indebita imitazione dei suoi prodotti (16). In epoca successiva è stato elaborato un sistema di protezione che dava valore autonomo alla denominazione di origine, simile al regime istituito per i segni distintivi delle merci.

10.   Nel frattempo, nella letteratura e nella cultura europee continuano a fiorire i riferimenti all’origine di taluni prodotti, diretti a esaltarne la comprovata qualità o le peculiari caratteristiche. Nel Don Chisciotte, il Cervantes menziona i fusi di Guadarrama (17), alcuni prodotti alimentari come i ceci di Martos (18), i francolini di Milano, i fagiani di Roma, la vitella di Sorrento, le pernici di Morón o le oche di Lavajo (19), e ancora, il sapone napoletano (20) e certe stoffe, come il panno di Cuenca e il cosiddetto «límiste» di Segovia (21); Lope de Vega elogia una gonna francese (22) e menziona le calzature di Cuenca (23) e i piatti di Talavera (24); nell’Amleto, principe di Danimarca, Shakespeare allude al vino del Reno, con cui brinda il re (25), e alla scommessa tra Claudio e Laerte, che hanno messo in palio sei cavalli berberi contro sei spade e pugnali francesi (26); Proust tesse gli elogi di un dessert, per accompagnare il quale meriterebbe stappare bottiglie di Porto (27) e descrive l’incontro, nell’Hotel di Balbec, tra il narratore e la duchessa di Guermantes, avvolta nella bruma di un abito di crespo di Cina color grigio (28); e infine Carpentier, fedele espressione della cultura europea nel continente americano, scrive dei vini di Bordeaux (29), dei cappelli di paglia italiani (30), delle bambole francesi e italiane, e del «whisky» scozzese (31).

11.   Attualmente, l’individuazione degli oggetti avviene attraverso la loro messa in vendita con il marchio proprio di ciascun produttore; tuttavia, in molte occasioni, i prodotti vengono individuati anche grazie all’indicazione del luogo di fabbricazione. In un mondo dominato da simboli, in cui lo sviluppo degli scambi commerciali offre all’utente molteplici alternative, il segno distintivo si rivela un elemento decisivo al momento di effettuare una scelta; da ciò deriva il suo interesse economico.

B –    I primi passi della legislazione comunitaria

12.   Il Trattato CE non dedica alcuna disposizione alle indicazioni geografiche. All’epoca della sua approvazione, gli ordinamenti nazionali, in conseguenza della evoluzione sopra descritta, tutelavano le indicazioni geografiche in modo differente. Mentre alcuni paesi offrivano garanzie di carattere generale, mediante norme atte a reprimere la concorrenza sleale –particolarmente, attraverso il principio della veridicità–, altri, come la Francia o la Spagna, prevedevano un regime specifico, parallelo a quello delineato per alcuni casi peculiari, che si caratterizzava per il fatto di distinguere l’«indicazione della provenienza» dalla «denominazione di origine» (32).

13.   L’esistenza di modalità di tutela cosi differenti all’interno dell’Unione genera tensioni con le libertà fondamentali, giacché il riconoscimento di un diritto d’uso esclusivo su un nome incide sul transito delle merci considerate (33). Tale impatto, tuttavia, è espressamente riconosciuto nel testo fondamentale: sebbene gli artt. 28 e 29 CE vietino le restrizioni quantitative all’importazione e all’esportazione, nonché le misure di effetto equivalente, l’art. 30 avverte che tali disposizioni lasciano impregiudicate le restrizioni giustificate, inter alia, da motivi inerenti alla «tutela della proprietà industriale e commerciale» (34); tuttavia, la competenza degli Stati membri nel definire i contorni di tali restrizioni scompare non appena la Comunità si assume il compito di armonizzare il settore, con l’obiettivo di assicurarne la tutela. In ogni caso, come espongo nei paragrafi che seguono, è spettato alla Corte di giustizia il compito di definire entro quali termini tale forma di proprietà potesse prevalere sulla libera circolazione dei beni.

14.   La necessità di modulare gli effetti dell’art. 28 CE in questo ambito è stata espressa con la direttiva della Commissione 22 dicembre 1969, 70/50/CEE, relativa alla soppressione delle misure d’effetto equivalente a restrizioni quantitative non contemplate da altre disposizioni prese in virtù del Trattato CEE (35), in cui si menzionano le restrizioni che riservano ai soli prodotti nazionali denominazioni che non costituiscono né denominazioni di origine né indicazioni di provenienza [art. 2, lett. s)]. Ciò significa, a contrario, che non vengono escluse le restrizioni che ricadano in uno dei detti concetti.

15.   In epoca posteriore, la direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (36), ha previsto la possibilità che le autorità di ciascuno Stato membro vietino il commercio dei detti prodotti per motivi attinenti alla tutela della proprietà industriale e commerciale, all’indicazione di provenienza, alla denominazione d’origine ed alla repressione della concorrenza sleale (art. 15, n. 2).

C –    La normativa comunitaria attuale

16.   In un primo momento, l’interesse comunitario si è limitato all’ambito vitivinicolo, venendo esteso più tardi al settore agricolo ed a quello alimentare, sebbene in futuro possa coprire ulteriori settori (37), come sembra anticipare il nono ‘considerando’ del regolamento del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081 (in prosieguo: il «regolamento di base»), relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari (38), quando restringe il suo campo d’applicazione ai prodotti «in ordine ai quali esiste un nesso fra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica; tuttavia (...), detto campo d'applicazione potrebbe essere esteso ad altri prodotti (...)» (39).

1.      I prodotti vitivinicoli

17.   I vini, i mosti ed i succhi d’uva sono stati inclusi nell’allegato II del Trattato, nell’elenco dei prodotti in relazione ai quali doveva essere elaborata una politica agricola comune. Tale circostanza spiega perché, cosi presto, con il regolamento (CEE) del Consiglio 4 aprile 1962, n. 24, relativo alla graduale attuazione di un’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (40), siano stati posti principi di base in questo settore e sia stata prevista l’elaborazione di norme per i vini «di qualità prodotti in determinate regioni».

18.   Attualmente, il regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1493, che ha instaurato l’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, funge da pilastro della regolamentazione in materia (41), fatte salve alcune disposizioni specifiche disseminate in svariati settori (42).

19.   In base alla premessa che «la designazione, la denominazione e la presentazione dei prodotti [ivi] disciplinati possono avere effetti significativi sulle prospettive di commercializzazione degli stessi», il regolamento dedica una parte del suo contenuto a «prevedere l’uso obbligatorio di determinati termini che consentano di identificare il prodotto » e a «fornire ai consumatori alcune informazioni importanti, nonché l’uso facoltativo di altre indicazioni soggette a norme comunitarie o fatte salve le disposizioni relative alla prevenzione di pratiche fraudolente » (cinquantesimo ‘considerando’). A termini dell’art. 47, n. 1, tra gli obiettivi del regolamento figurano la tutela dei legittimi interessi dei consumatori [lett. a)] e dei produttori [lett. b)], il buon funzionamento del mercato interno [lett. c)] e lo sviluppo dei prodotti di qualità [lett. d)].

20.   Quanto al resto, il regime cosi profilato viene completato da leggi specifiche adottate dai singoli Stati membri.

2.      I prodotti agricoli e alimentari

21.   Si è dovuto attendere l’inizio degli anni novanta del secolo scorso prima che la Comunità si dotasse di uno statuto recante la disciplina dell’uso di termini geografici per indicare altri beni, e in particolare, i prodotti agricoli e alimentari; infatti, se in un primo momento l’avvento della menzionata direttiva 79/112 sull’etichettatura era sembrato un intervento adeguato per tutelare l’acquirente contro il rischio di frode (43), successivamente ci si rese conto che non era cosi, poiché c’erano altri interessi in gioco. La direttiva rappresentava un buon complemento, ma non tutelava le indicazioni geografiche né proteggeva l’acquirente in modo efficace (44).

22.   L’esigenza di evitare nuovi ostacoli agli scambi commerciali e al contempo di predisporre strumenti idonei a proteggere adeguatamente il consumatore ed il produttore si è integrata nell’obiettivo di mettere in atto una politica comunitaria di qualità (45), al fine di completare le lacune individuate in materia, già messe in evidenza dalla Corte di giustizia (46).

23.   Nel corso di tale successiva riflessione furono lanciati numerosi suggerimenti, come, tra gli altri, quello di garantire ampia protezione i vocaboli che identificavano i luoghi di origine degli alimenti (47). La Commissione ha lavorato su questa linea (48) e anche il Parlamento ha contribuito in tal senso con alcuni interventi (49).

24.   Di questo passo, il Consiglio, avendo approvato la proposta presentata nel febbraio 1991, il 14 luglio 1992 ha adottato il citato regolamento n. 2081/92 (50), che reca la disciplina fondamentale in questa materia. A differenza del settore vitivinicolo, il regime cosi instaurato si incentra sulla nozione di denominazione di origine, avallata con la prescritta registrazione, posto che la tutela viene garantita unicamente su iscrizione in un apposito registro (51).

D –    Il regolamento nº2081/92

25.   Il preambolo menziona alcune iniziative che costituiscono la ratio del regolamento: favorire la diversificazione della produzione agricola, promuovere i prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche e fornire ai consumatori informazioni chiare e certe sulla provenienza dei loro acquisti. Riconoscendo i risultati soddisfacenti raggiunti dagli Stati membri i cui ordinamenti tutelavano le denominazioni di origine controllata (quinto ‘considerando’) e altresì le disparità esistenti in materia, si segnala che «(…) un quadro normativo comunitario recante un regime di protezione favorirà la diffusione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine poiché garantirà, tramite un’impostazione più uniforme, condizioni di concorrenza uguali tra i produttori dei prodotti che beneficiano di siffatte diciture, ciò che farà aumentare la credibilità dei prodotti in questione agli occhi dei consumatori» (sesto ‘considerando’).

26.   La tutela offerta è di notevole ampiezza, visto che, a tenore dell’art. 13, la denominazione registrata impedisce: a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione; b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata; c) indicazioni false di qualsiasi genere relativamente alla provenienza, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti, e d) qualsiasi altra prassi che possa indurre il pubblico in errore sulla vera origine dei prodotti.

27.   Insomma, come ho esposto nelle conclusioni relative alla causa Canadane Cheese e Kouri, la tutela giuridica delle denominazioni geografiche «conferisce il monopolio collettivo dell’utilizzazione commerciale di queste denominazioni geografiche a un gruppo determinato di produttori, che ne fruiscono in virtù del luogo in cui sono stabiliti, a differenza del marchio, che può essere utilizzato solo dal titolare» (52). Essa presuppone una ricompensa per lo sforzo compiuto dal proprietario collettivo del titolo che, avendo elaborato gli oggetti in un determinato modo, ottiene che i suoi prodotti acquisiscano una reputazione degna di ricevere tutela mediante questa forma di proprietà industriale. La tutela evita che vengano arrecati danni finanziari a titolari del segno, impedendo, inoltre, un arricchimento illegittimo da parte di altre persone.

28.   Tuttavia, i progressi raggiunti sul piano internazionale uniti al desiderio di dare un orientamento uniforme alle legislazioni nazionali hanno fatto sì che la tutela non si limiti alle denominazioni di origine tipiche, ma che si estenda, sia pure con minore intensità, alle indicazioni geografiche, concetti questi due sui quali occorre soffermarsi, ai fini della soluzione delle cause di annullamento in esame. Dobbiamo altresì riflettere sulle voci che non possono essere registrate e sulla procedura di iscrizione nel registro.

1.      Le nozioni di denominazione di origine e di indicazione geografica

29.   L’art. 2 descrive ciò che, ai fini del regolamento di base, debba intendersi per l’una e per l’altra nozione. Il n. 2 delinea un profilo iniziale, che viene ampliato nei successivi nn. 3 e 4.

a)      Definizione di base

30.   A termini del n. 2:

a)      La denominazione di origine contempla «il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:

–       originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e

–       la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell’area geografica delimitata» (53).

b)      L’indicazione geografica si collega al «nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare

–       originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e

–       di cui una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica possa essere attribuita all’origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell’area geografica determinata».

31.   Pertanto, non viene tutelata qualsiasi denominazione, ma soltanto quelle che presentano un duplice vincolo, sotto il profilo territoriale e qualitativo, tra il prodotto, da un lato, e il luogo di origine, dall’altro. Il nesso qualitativo serve, del resto, per distinguere la denominazione di origine dall’indicazione geografica, in quanto il legame con l’ambiente è meno intenso con riferimento alla seconda nozione (54).

i)      Il vincolo geografico

32.   Tanto l’uno quanto l’altro concetto richiedono il collegamento diretto con un luogo. Tale elemento del rapporto non viene delimitato con riguardo al perimetro minimo, giacché il riferimento ad un «luogo determinato» comprende anche la più piccola porzione di territorio, come una parte di una valle, il pendio di una montagna o le rive di un fiume.

33.   Per contro, vi è un limite per quanto riguarda l’estensione massima del luogo, imposto con l’espressione «paese», unità territoriale che è oggetto di tutela solo «in casi eccezionali». In via di principio, oseremmo dire che tale possibilità sia stata pensata per gli Stati membri con una superficie ridotta (55). Ma se fosse cosi, lo stesso regolamento lo avrebbe indicato (56), dovendosi pertanto considerare possibile che, qualora siano soddisfatti i requisiti prescritti, vengano tutelate designazioni di grande estensione, incluse quelle che comprendono un’intera nazione (57).

34.   Occorre insistere sulla possibilità che una denominazione di origine si riferisca ad un intero territorio, volendo dire, con ciò, che alcune disposizioni nazionali o internazionali non prevedono limiti (58). Al contrario, talune norme comunitarie, come quelle citate a proposito del settore vitivinicolo, esprimono il carattere straordinario di un riferimento cosi ampio (59).

35.   E’ certamente vero che una designazione relativa ad uno Stato intero potrebbe venire accusata di protezionismo, nei limiti in cui i prodotti di tale Stato otterrebbero vantaggi per il solo fatto di essere stati elaborati nel suo territorio. Tuttavia, l’intenzione del regolamento, che considera «eccezionali» questi casi, denota la rarità delle situazioni in cui le caratteristiche di una merce appaiono connesse con i fattori naturali e umani di un paese intero (60), circostanza questa, che si verifica più facilmente nel caso degli Stati di piccole dimensioni, ma che non osta all’applicazione della suddetta disposizione ad altre situazioni. In linea con tale ragionamento, possiamo menzionare, ad esempio, l’iscrizione della «Svezia» (61) o quella dei «Salamini italiani alla cacciatora» (62).

ii)    Il vincolo qualitativo

36.   Tale requisito esige che il prodotto possieda una qualità o delle caratteristiche che lo distinguono da altri prodotti dello stesso genere, che siano dovute a particolari condizioni del suo ambiente originario, come il clima o la vegetazione.

37.   Tuttavia il carattere speciale è dovuto, generalmente, a più di una ragione, e, talvolta, scaturisce da una combinazione di esse. La citata disposizione menziona i fattori «naturali e umani» (63). Sebbene l’uso della congiunzione «e» riveli che ambedue i fattori sono necessari, nulla impedisce che, d’abitudine, uno dei due prevalga, di guisa che, nella maggior parte dei casi, quando le peculiarità del prodotto risultano dall’influenza dei fattori naturali, esse vengono tutelate attraverso la denominazione d’origine, e quando i tratti distintivi derivino soprattutto dall’intervento umano, mediante l’indicazione geografica (64).

b)      Concetti equiparati alle denominazioni di origine

38.   L’art. 2, nn. 3 e 4 amplia la nozione delle denominazioni di origine aggiungendo le denominazioni tradizionali ed altre denominazioni con connotazioni fisiche.

i)      Le denominazioni tradizionali

39.   Normalmente, i segni distintivi di carattere territoriale recano il nome di una città, di una località, di una zona o regione più o meno estesa. Tuttavia, sul mercato esistono altri segni di maggiore portata che non evocano direttamente ed inequivocabilmente l’origine commerciale di un prodotto, ma la suggeriscono in forma indiretta. Cosi accade con i termini tradizionali, che non alludono direttamente ad un luogo, ma che tuttavia sono idonei a designare la provenienza di una merce, poiché generano nella mente del consumatore un processo di associazione con una certa località (65).

40.   A tenore dell’art. 2, n. 3, alcune denominazioni tradizionali, geografiche o d’altro genere, che designano un prodotto agricolo o alimentare originario di una regione o di un luogo determinato, allorché soddisfano i requisiti di cui al n. 2, lett. a), secondo trattino, sono equiparate alle denominazioni d’origine (66).

41.   In tali denominazioni, ammesse anche in altri settori come quello vitivinicolo (67), il vincolo geografico sparisce, sebbene l’associazione con una circoscrizione concreta dalla quale provengono determinate caratteristiche rimanga un elemento fondamentale. Si tratta di casi anomali −«alcune denominazioni», indica la disposizione–, che soddisfano le condizioni essenziali del concetto al quale sono equiparate.

42.   A differenza di altri settori, in cui la tutela viene accordata solo in relazione agli appellativi espressamente menzionati, questo regime offre una tutela generale a prodotti agricoli o alimentari, originari di «una regione o di un luogo determinato», a condizione che la loro qualità o le loro caratteristiche siano dovute principalmente o esclusivamente all’ambiente geografico, comprensivo dei fattori sia naturali sia umani, la cui raccolta, trasformazione ed elaborazione vengano realizzate nel territorio delimitato.

ii)    Altre designazioni geografiche

43.   L’art. 2, n. 4, estende la tutela al caso in cui le materie prime dei prodotti in questione provengano da un’area geografica più ampia della zona di trasformazione o diversa da essa, purché: la zona di produzione delle materie prime sia delimitata, sussistano condizioni particolari per la produzione delle materie prime ed esista un regime di controllo atto a garantire l’osservanza di dette condizioni.

44.   Rientrano in questo gruppo i casi in cui un prodotto è identificato da una denominazione di origine ma non proviene dalle località designate (68).

2.      Le denominazioni non registrabili

45.   L’art. 3 opera una delimitazione negativa, impedendo la registrazione di determinate denominazioni, come quelle generiche e quelle che possono indurre in errore quanto alla vera origine del prodotto.

a)      Le denominazioni generiche

46.   Accogliendo un divieto classico, applicato dalle autorità nazionali e riconosciuto dalla Corte di giustizia (69), il n. 1 della suddetta disposizione vieta la registrazione delle «denominazioni divenute generiche». Tale disposizione viene completata dal disposto dell’art. 17, n. 2, che esclude dalla registrazione anche «le denominazioni generiche», anche quando siano giuridicamente protette nei paesi membri della Comunità o sancite dall’uso, negli Stati membri in cui non viga un sistema di protezione.

47.   Tale impedimento alla registrazione si giustifica in base alla considerazione che le dette denominazioni hanno cessato di svolgere la loro funzione essenziale, avendo perduto il nesso con la zona di origine, e non caratterizzano più il prodotto in sé e per sé, in quanto originario di un determinato luogo, ma sono diventate descrittive di un genere o di un gruppo di oggetti (70).

48.   Lo stesso regolamento di base, riflettendo la consapevolezza delle difficoltà derivanti dal suddetto divieto, fornisce alcune indicazioni per delimitarne la portata. Da una parte, stabilisce che «[a]i fini del presente regolamento, si intende per “denominazione divenuta generica” il nome di un prodotto agricolo o alimentare che, pur collegato col nome del luogo o della regione in cui il prodotto (...) è stato inizialmente ottenuto o commercializzato,è divenuto, nel linguaggio corrente, il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare». Dall’altra, esso aggiunge che «[p]er determinare se una denominazione sia divenuta generica o meno, si tiene conto di tutti i fattori, in particolare:

–       della situazione esistente nello Stato membro in cui il nome ha la sua origine o nelle zone di consumo,

–       della situazione esistente in altri Stati membri,

–       delle pertinenti legislazioni nazionali o comunitarie».

49.   Non si esaurisce qui la cautela, poiché lo stesso art. 3 dispone che il Consiglio, anteriormente all’entrata in vigore del regolamento, elabori e approvi un elenco non esauriente, indicativo delle denominazioni dei prodotti agricoli o alimentari che rientrano nel campo di applicazione del regolamento, e che sono considerati come denominazione divenuta generica ai sensi del n. 1, non potendo pertanto essere registrati. Tuttavia, alla data di lettura delle presenti conclusioni, tale compito non è stato ancora portato a termine.

b)      Le denominazioni che inducono in errore

50.   L’art. 3, n. 2, impedisce la registrazione di una denominazione che sia in conflitto con il nome «di una varietà vegetale o di una razza animale, e possa, pertanto, indurre il pubblico in errore quanto alla vera origine del prodotto».

3.      La procedura di registrazione

51.   Come nel caso degli altri diritti di proprietà industriale, la protezione del segno distintivo di un prodotto agricolo o alimentare è subordinata all’iscrizione in un registro, operazione, questa, che ha carattere costitutivo e persegue obiettivi analoghi a quelli propri del marchio comunitario (71), a differenza di ciò che avviene nel settore vitivinicolo.

52.   Poiché si tratta dell’unico strumento di protezione di tali segni nella Comunità, il suddetto obbligo di registrazione, come risulta dall’art. 17, n. 3, deve essere rispettato anche con riguardo a quei nomi che, anteriormente all’entrata in vigore del regolamento di base, erano protetti dagli ordinamenti nazionali o sanciti dall’uso in quegli Stati che avevano adottato un altro sistema. La registrazione può essere ottenuta seguendo una procedura normale o semplificata.

a)      La procedura normale

53.   Comprende due fasi consecutive: la prima si svolge dinanzi al governo nazionale e la seconda dinanzi alla Commissione. Quest’ultimo stadio comprende la verifica, eventualmente l’opposizione, e la decisione in merito alla registrazione.

54.   Ai fini dei ricorsi di annullamento in esame, occorre rilevare unicamente che l’art. 15 del regolamento di base (72) istituisce un comitato – in appresso: il «comitato di regolamentazione»–, cui viene sottoposto un progetto sul quale è chiamato a formulare un parere. A questo punto si presentano due alternative: se vi è accordo, il progetto viene approvato; in caso contrario, il progetto viene sottoposto senza indugio al Consiglio. A quest’ultima ipotesi viene equiparata la mancata adozione del parere da parte del suddetto comitato, imputabile, nella maggior parte dei casi, all’impossibilità di raggiungere un numero di voti sufficiente in seno al comitato. Se il Consiglio, per una ragione qualsiasi, non si pronuncia nel termine di tre mesi, «la Commissione adotta le misure proposte».

b)      La procedura semplificata

55.   Accanto a tale procedura, l’art. 17 ne prevedeva un’altra – tale disposizione è stata soppressa dal regolamento n. 692/2003, citato poc’anzi– semplificata, al fine di evitare che denominazioni già protette negli ordinamenti giuridici interni andassero incontro agli stessi ostacoli e agli stessi ritardi delle denominazioni nuove.

56.   Tale procedura semplificata comprendeva i seguenti passaggi: a) gli Stati membri, entro il termine di sei mesi a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento, comunicavano alla Commissione quali denominazioni desideravano far registrare tra quelle giuridicamente protette – o, negli Stati membri in cui non vigeva un sistema di protezione, le denominazioni sancite dall’uso –; e b) la Commissione provvedeva alla registrazione, secondo la procedura di cui all’art. 15, delle denominazioni conformi agli artt. 2 e 4; l’art. 7 non era applicabile, essendo escluse dalla registrazione «le denominazioni generiche» (73).

c)      Il comitato scientifico

57.   Siffatto sistema, a prescindere dalla procedura che viene seguita, richiede spesso un esame di problemi spiccatamente tecnici. Al fine di ottenere consulenze su tali questioni, la Commissione ha istituito, con la decisione 21 dicembre 1992 (74), un comitato scientifico, formato da personalità scientifiche altamente qualificate, con il compito di esaminare gli elementi che definiscono le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine, le eccezioni e il carattere generico, nonché di valutare la dimensione tradizionale di un bene ed i criteri relativi al rischio di indurre il consumatore in errore in caso di conflitto.

E –    Il regolamento n. 1107/96

58.   In seguito alle comunicazioni di cui all’art. 17 del regolamento di base, il 12 giugno 1996 la Commissione ha adottato il citato regolamento n. 1107/96 (75), per dare pubblicità alle registrazioni effettuate in ambito comunitario. L’art. 1 stabilisce che «[l]e denominazioni figuranti nell’allegato sono registrate quali indicazioni geografiche protette (...) o denominazioni di origine protette (...)».

59.   Il suddetto allegato è stato modificato e completato varie volte, normalmente allo scopo di inserire qualche voce (76). Ed è proprio l’impugnazione di uno dei nomi inseriti in tale allegato che ha dato luogo ai ricorsi in discussione nel presente procedimento.

III – Esame della giurisprudenza della Corte di giustizia

60.   Lo studio della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia è particolarmente importante per l’esame delle nozioni in oggetto, nonché per capire la finalità della protezione elargita ed il significato del regolamento di base.

A –    Concettualizzazione come diritti di proprietà industriale e commerciale

61.   Nella sentenza Dassonville (77) la Corte si è occupata per la prima volta delle indicazioni di provenienza, sebbene in via incidentale, nell’ambito di un procedimento pregiudiziale vertente sull’interpretazione degli ex artt. 30, 31, 32, 33, 36 e 85 del Trattato, in relazione al fatto che il Belgio richiedeva un certificato ufficiale rilasciato dal governo del paese di esportazione per i prodotti recanti denominazioni di origine. Dopo aver dato una definizione delle misure di effetto equivalente (punto 5), la Corte ha dichiarato che, fintantoché non fosse stato istituito un regime comunitario che garantisse ai consumatori l’autenticità della denominazione di origine di un prodotto, gli Stati membri potevano adottare provvedimenti ragionevoli, non discriminatori né restrittivi, che evitassero comportamenti sleali (punti 6 e 7).

62.   La sentenza Sekt-Weinbrand, citata supra, ha affrontato tale problema in forma più diretta, nell’ottica della libera circolazione delle merci. La Commissione considerava che la Germania, riservando le denominazioni «Sekt» e «Weinbrand» ai vini ed ai brandies di produzione nazionale e la denominazione «Prädikatsekt» ai vini spumanti prodotti nel paese a partire da una determinata percentuale di uve tedesche, aveva violato il principio della libera circolazione delle merci. In tale senso si è espressa anche la Corte, la quale ha affermato che, sebbene il Trattato non si opponga alla facoltà degli Stati di adottare provvedimenti in materia, esso nondimeno vieta l’introduzione di nuove condizioni arbitrarie ed ingiustificate che producano effetti equivalenti alle restrizioni quantitative, ciò che si verifica allorché il legislatore nazionale attribuisce la tutela propria delle indicazioni di provenienza a denominazioni che non risultano tali, come i nomi che, in quel momento, hanno meramente un carattere generico.

63.   Tale sentenza ha riconosciuto che una restrizione della libera circolazione delle merci si giustifica in base all’esigenza di proteggere le denominazioni di origine, nei limiti in cui queste ultime difendono gli interessi dei produttori dalla concorrenza sleale ed evitano che i consumatori vengano tratti in inganno da indicazioni fallaci (punto 7). La sentenza Cassis de Dijon (78) ha menzionato di nuovo la «lealtà dei negozi commerciali » e la «difesa dei consumatori» come ragioni valide per giustificare la suddetta restrizione.

64.   Tuttavia, tali ragioni non figurano tra quelle enunciate all’art. 30 CE, che non possono essere «estese a casi diversi da quelli ivi tassativamente previsti» (79), dovendosi interpretare restrittivamente (80). Da tale affermazione sono sorti dubbi sull’applicabilità della suddetta disposizione ai termini che designano la provenienza di un bene.

65.   La maggior parte della dottrina si è orientata verso la sua inclusione concetto di proprietà industriale e commerciale menzionato dalla norma (81). A tale proposito, si invocava la Convenzione dell’Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883 (82), il cui art. 1, n. 2 menzionava, insieme ai brevetti e ai marchi, le «indicazioni di provenienza o denominazioni di origine».

66.   La sentenza Delhaize e Le Lion (83) ha assunto tale orientamento quando ha esaminato la possibilità di imbottigliare un vino in un luogo diverso da quello di preparazione; in tale occasione è stato affermato che negare tale possibilità costituiva una misura vietata, giustificabile solo in base ad «esigenze inerenti alla tutela della proprietà industriale e commerciale, ai sensi dell’art. 36 del Trattato [divenuto, in seguito a modifica, art. 30 CE], solo qualora siano necessarie per garantire che la denominazione di origine risponda al suo specifico scopo» (punto 16). La stessa posizione è stata mantenuta nelle sentenze Exportur (84) e Belgio/Spagna (85); a tenore di quest’ultima «le denominazioni di origine rientrano nel campo dei diritti di proprietà industriale e commerciale. La normativa pertinente tutela i beneficiari contro l’uso illegittimo delle dette denominazioni da parte di terzi che intendano profittare della reputazione da esse acquisita. Tali denominazioni sono dirette a garantire che il prodotto cui sono attribuite provenga da una zona geografica determinata e possieda talune caratteristiche particolari» (punto 54). Tali argomentazioni sono state riprodotte nelle sentenze Ravil e Consorzio del Prosciutto di Parma (86) e Salumificio S. Rita (87).

B –    L’obiettivo della tutela

67.   La sentenza Sekt-Weinbrand, citata in precedenza, ha precisato che la funzione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche consiste nell’informare e garantire che il prodotto designato «possiede in effetti qualità e caratteristiche intimamente connesse alla zona di provenienza » (punto 7). Tale dottrina presupponeva la condizione di un duplice collegamento, geografico e qualitativo (88), esplicitato nel regolamento di base, e sul quale ha insistito anche la citata sentenza Delhaize e Le Lion.

68.   La sentenza Belgio/Spagna, anch’essa citata, ha fatto leva sulla reputazione del prodotto presso i consumatori, che può essere utilizzata dai fabbricanti per attrarre la clientela. Tale sentenza spiega che «la reputazione delle denominazioni di origine dipende dall’immagine di cui queste godono presso i consumatori. A sua volta tale immagine dipende, essenzialmente, dalle caratteristiche particolari e, in generale, dalla qualità del prodotto. È quest’ultima, in definitiva, che costituisce il fondamento della reputazione del prodotto» (punto 56).

69.   L’inquadramento nella proprietà industriale e commerciale apre una nuova prospettiva per il patrimonio dei titolari, che si fonda sulla rinomanza, manifesta o implicita, dei loro prodotti (89), e li tutela contro l’usurpazione di chi pretenda utilizzare un titolo senza fondamento giuridico. In altre parole, implica l’attribuzione di un monopolio d’uso. Su questa linea, la sentenza Keurkoop (90) ha affermato che la tutela  della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell’art. 30 CE ha lo scopo di «definire i diritti di esclusiva peculiari di tale proprietà » (punto 14).

70.   Tuttavia, la tutela di quelle che sono considerate indicazioni di provenienza geografica semplici, secondo quanto si evince dalla sentenza Warsteiner Brauerie (91) e, in modo più esplicito, dalla citata sentenza CMA, non deriva dalla proprietà industriale o commerciale, ma discende, eventualmente, dalla protezione del consumatore. Il punto 26 di quest’ultima sentenza respinge l’argomento secondo cui «la disciplina controversa sarebbe giustificata ai sensi dell’art. 36 del Trattato CE (...) in quanto beneficiante della deroga relativa alla tutela della proprietà industriale e commerciale, poiché il marchio CMA rappresenterebbe una semplice indicazione di provenienza geografica».

C –    Il regolamento di base

71.   La Corte di giustizia ha esaminato il regolamento n. 2081/1992 in varie occasioni. Un tentativo di sistematizzazione della giurisprudenza in materia consente di distinguere pronunce relative al suo ambito di applicazione, all’estensione della tutela comunitaria, nonché all’iscrizione e ai suoi effetti, al fine di ottenere una visione generale al riguardo.

1.      Ambito di applicazione

72.   La sentenza Italiana/Commissione (92) ha precisato, nell’ambito di un ricorso in cui veniva impugnato il regolamento relativo alle norme commerciali dell’olio di oliva (93), che i criteri definiti dal regolamento di base «si riferiscono ad aree geografiche delimitate ed omogenee e non si possono trasformare in regole generali, applicabili quali che siano l’estensione e l’eterogeneità delle zone coinvolte», senza pertanto potersi trarre «un principio generale in base al quale l’origine dei vari prodotti agricoli debba essere inderogabilmente e uniformemente fissata in funzione della zona geografica in cui questi ultimi sono coltivati» (punto 24).

73.   Per di più, come ha affermato la sentenza Budéjovický Budvar (94), l’ambito di applicazione del regolamento di base «dipende essenzialmente dalla natura della denominazione, nel senso che si limita a quelle designazioni relative ad un prodotto per il quale esiste un nesso particolare tra le sue caratteristiche e la sua origine geografica, nonché dalla portata comunitaria della tutela conferita».

74.   In maniera più concreta, la sentenza Pistre e a., di cui mi sono già occupato, rispondendo ad una questione pregiudiziale sollevata dalla Cour de cassation francese, relativa all’uso dell’espressione «montagna» per i prodotti agricoli e alimentari, ha messo in evidenza come sia necessario un nesso tra la qualità e le caratteristiche dei prodotti, da un lato, e l’ambiente fisico, dall’altro. Tale nesso non sussiste nel caso della suddetta parola che, per lo più, suggerisce all’acquirente qualità che si collegano solo in modo astratto alle zone di montagna, e non ad un luogo, a una regione o ad un paese.

75.   In ogni caso, come risulta da quest’ultima sentenza, al di fuori del campo di applicazione del regolamento di base, gli Stati mantengono la facoltà di disciplinare l’uso delle indicazioni geografiche all’interno dei loro confini. La sentenza Warsteiner Brauerie, anch’essa citata supra, ha suggellato tale criterio in relazione alle indicazioni semplici, dichiarando che il diritto comunitario «non osta all’applicazione di una normativa nazionale che proibisca l’uso ingannevole di una indicazione di origine geografica che non implica nessun rapporto tra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica» (punto 54). La sentenza Budéjovický Budvar, poc’anzi ricordata, ha ribadito questo principio.

2.      Estensione della tutela

76.   La sentenza Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola (95) ha indicato, da un lato, che allo stato attuale del diritto comunitario il principio della libera circolazione delle merci non osta all’emanazione, da parte di uno Stato membro, dei provvedimenti che gli competono al fine di garantire la tutela delle denominazioni di origine registrate. Essa ha aggiunto, dall’altro lato, che la tutela elargita dal regolamento di base è estesa a qualsiasi evocazione, anche se l’origine del prodotto è indicata, comprendendo perciò le ipotesi in cui il termine utilizzato incorpori una parte di una denominazione protetta, a prescindere dalla presenza di un rischio di confusione (punti 25 e 26).

77.   Orbene, tra la fabbricazione e la commercializzazione di un prodotto intervengono generalmente varie fasi, per cui le sentenze Ravil e Consorzio del Prosciutto di Parma e Salumificio S. Rita, citate poc’anzi, si sono pronunciate in merito alla possibilità che le operazioni di grattugia e di confezionamento di un formaggio, cosi come l’affettamento di un prosciutto, vengano effettuate in zone diverse dal luogo di produzione. Ambedue le sentenze hanno confermato che né un obbligo di informare i consumatori del fatto che tali operazioni siano avvenute in luoghi distinti da quello di produzione, né i controlli effettuati al di fuori della zona di produzione sono sufficienti a tutelare l’obiettivo delle denominazioni di origine (96).

3.      La registrazione e i suoi effetti

78.   Le sentenze Chiciak e Fol (97) e Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, già citata in precedenza, si sono pronunciate sul carattere obbligatorio della registrazione; in particolare, la seconda sentenza ha richiamato la prima per negare la possibilità che la tutela concessa ad una denominazione da un’amministrazione nazionale continui a sussistere dopo la registrazione della medesima da parte della Commissione, sebbene di portata superiore rispetto a quella europea (punto 18).

79.   A sua volta, la sentenza Chiciak e Fol ha definito gli effetti della registrazione, allorché ha esaminato la possibilità di modificare unilateralmente un nome registrato in conformità della procedura semplificata di cui all’art. 17 del regolamento di base. La Corte ha respinto tale possibilità, interpretando la suddetta disposizione «nel senso che, dopo l’entrata in vigore del regolamento, uno Stato membro non può, adottando disposizioni nazionali, modificare una denominazione d'origine per la quale ha chiesto la registrazione conformemente all'art. 17 e non può proteggerla a livello nazionale» (punto 33).

80.   In relazione alle conseguenze della registrazione occorre ricordare anche la sentenza Bigi (98). In tale controversia occorreva accertare se un formaggio grattugiato potesse essere venduto con il nome di «parmesan» fuori dall’Italia, –paese in cui lo stesso viene prodotto e che vieta l’uso di tale designazione–, per il fatto che tale prodotto non corrisponde al disciplinare del «Parmigiano Reggiano». La risposta della Corte è stata molto chiara. A partire dal momento in cui uno Stato membro richiede la registrazione di una denominazione mediante la procedura semplificata, i prodotti non conformi al disciplinare corrispondente a tale denominazione non possono essere legalmente immessi in commercio sul suo territorio; per di più, dopo che una denominazione sia stata registrata, il regime derogatorio previsto dall’art. 13, n. 2, del regolamento di base vale unicamente per i prodotti non originari dello Stato della denominazione di origine protetta.

81.   Su un altro piano, l’impugnazione di uno dei provvedimenti di modifica del regolamento n. 1107/96, che incorporava «Spreewälder Gurken» tra le indicazioni geografiche protette (99), ha permesso alla Corte di giustizia di pronunciarsi, nella sentenza Carl Kühne e a. (100), in merito alla ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e la Commissione durante la procedura di registrazione, delineando la nozione di denominazione «sancita dall’uso» di cui all’art. 17 del regolamento di base. Quanto al primo aspetto, la Corte ha affermato che una ripartizione delle competenze si spiega con la circostanza che la registrazione presuppone la verifica «che un certo numero di requisiti [siano] soddisfatti, il che richiede, in larga parte, conoscenze approfondite di elementi particolari dello Stato membro interessato, elementi che possono essere meglio verificati dalle autorità competenti di tale Stato» (punto 53), mentre alla Commissione spetta verificare, da un lato, «che il disciplinare che accompagna la domanda sia conforme all’art. 4 del regolamento», vale a dire, che esso contenga gli elementi richiesti e che tali elementi non siano viziati da errori manifesti, e dall’altro, «sulla base degli elementi contenuti nel disciplinare, che la denominazione soddisfi i requisiti di cui all’art. 2, n. 2, lett. a) o lett. b)», del medesimo regolamento (punto 54). Con riguardo al secondo punto, la Corte ha constatato che valutare se un termine sia stato sancito dall’uso rientra tra le verifiche che devono essere svolte dalle autorità nazionali, eventualmente sotto il controllo dei giudici nazionali, prima che la domanda di registrazione sia comunicata alla Commissione (punto 60).

4.      Corollario

82.   Tutte le pronunce appena richiamate riflettono la tendenza manifesta della normativa europea, che vuole valorizzare la qualità dei prodotti nell’ambito della politica agricola comune, preservandone la reputazione, come riconoscono espressamente le citate sentenze Ravil e Consorzio del Prosciutto di Parma e Salumificio S. Rit (101), le quali hanno identificato una duplice finalità delle denominazioni di origine: garantire l’autenticità del prodotto designato e impedire l’uso illegittimo delle denominazioni, e al contempo tutelare la proprietà industriale e commerciale che, in relazione al principio della libera circolazione delle merci, acquista sempre più importanza.

IV – Antefatti delle controversie

A –    Il primo inserimento della denominazione «feta» nel regolamento n. 1107/96 (102)

83.   Il 21 gennaio 1994 le autorità elleniche chiedevano alla Commissione, conformemente all’art. 17, n. 1, del regolamento di base, di procedere alla registrazione del nome «feta», corrispondente ad una varietà di formaggio, come denominazione di origine protetta. Il fascicolo di accompagnamento conteneva una serie di informazioni relative all’origine geografica della materia prima utilizzata nella fabbricazione del prodotto, alle condizioni naturali caratterizzanti la regione di produzione, alle specie e alle razze animali dalle quali si ottiene il latte impiegato, alle caratteristiche qualitative del latte, ai metodi di fabbricazione del formaggio e alle sue caratteristiche.

84.   Veniva accluso il testo del decreto ministeriale 11 gennaio 1994, n. 313025/1994, del Ministero dell’agricoltura (103), relativo al riconoscimento di tale denominazione in ambito nazionale.

–       Ai sensi dell’art. 1, n. 1, di tale decreto «la denominazione “feta” è riconosciuta come denominazione d’origine protetta (DOP) per il formaggio bianco conservato in salamoia, tradizionalmente prodotto in Grecia, in particolare nelle regioni menzionate al n. 2 del presente articolo, con latte di pecora o una mescola di quest’ultimo con latte caprino».

–       A termini dell’art. 1, n. 2, il latte utilizzato per la produzione della feta deve provenire «esclusivamente dalla regioni di Macedonia, Tracia, Epiro, Tessaglia, Grecia centrale, Peloponneso e dal dipartimento (Nomos) di Lesbo».

–       Nelle altre disposizioni del decreto sono definiti i requisiti che devono essere soddisfatti dal latte, il processo di fabbricazione, le principali caratteristiche del formaggio, in particolare qualitative, organolettiche e gustative, nonché le indicazioni obbligatorie che devono figurare nella confezione.

–       L’art. 6, n. 2, vieta la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la messa in circolazione e lo smercio con la denominazione «feta» dei formaggi non rispondenti ai requisiti fissati nel decreto.

85.   La Commissione, dinanzi alla necessità di procedere con la massima cautela, nel 1994 ha incaricato Eurobarometro di effettuare un sondaggio presso 12 800 cittadini, a conclusione del quale è stato adottata la relazione finale del 24 ottobre 1994:

–       Mediamente, un cittadino dell’Unione europea su cinque ha sentito parlare della denominazione in oggetto o ha visto la sua rappresentazione grafica. In due Stati, vale a dire, la Repubblica ellenica e il Regno di Danimarca, quasi tutti la conoscono.

–       Tra le persone che la identificano, una maggioranza la associa ad un formaggio ed una buona parte precisa che ha origine greca.

–       Su quattro persone che conoscono la «feta», tre precisano che essa evoca un paese o una regione con cui il prodotto ha una qualche relazione.

–       Tra le persone che hanno visto o sentito parlare della detta denominazione, il 37,2% ritiene trattarsi di un nome comune, – percentuale che in Danimarca raggiunge il 63% –, mentre il 35,2% lo considera un prodotto d’origine – in Grecia il 52% degli intervistati è di questa opinione −. Il resto degli intervistati non si pronuncia.

–       Infine, i pareri degli intervistati risultano ampiamente discordanti in merito alla domanda se si tratti di un prodotto generico o di un prodotto d’origine. Tra coloro che reagiscono spontaneamente al nome e indicano che si tratta di un formaggio, il 50% dichiara trattarsi di un prodotto con un’origine determinata, mentre il 47% lo considera una denominazione comune.

86.   Il comitato scientifico ha emesso un parere il 15 novembre 1994, nel quale, con quattro voti favorevoli e tre contrari, indicava che, tenuto conto dei dati forniti, venivano soddisfatti i requisiti per la registrazione ai sensi, in particolare, dell’art. 2, n. 3, del regolamento di base. Il comitato ha inoltre dichiarato, stavolta all’unanimità, che il termine in oggetto non presentava un carattere generico.

87.   Il 19 gennaio 1996 la Commissione ha approvato un elenco di denominazioni, tra cui «feta», idonee alla registrazione conformemente all’art. 17 della citata norma. Il comitato di regolamentazione non si è pronunciato entro il termine assegnatogli; la proposta veniva sottoposta al Consiglio il 6 marzo 1996, ma neppure tale istituzione si pronunciò nei tre mesi previsti al riguardo.

88.   Il 12 giugno 1996, la Commissione ha adottato il regolamento n. 1107/96, che inseriva la «feta» nella parte A dell’allegato, «Prodotti elencati nell’allegato II del Trattato destinati all’alimentazione umana», rubrica «formaggi», paese «Grecia», quale denominazione di origine protetta («DOP»).

89.   I governi di Danimarca, Germania e Francia hanno impugnato tale registrazione nei rispettivi ricorsi di annullamento presentati dinanzi alla Corte di giustizia.

B –    La sentenza «feta»

90.   Tale sentenza ha posto fine alle tre controversie, «annullando il regolamento (CE) della Commissione 12 giugno 1996, n. 1107, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’art. 17 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92, nella parte in cui dispone la registrazione della denominazione «feta» quale denominazione di origine protetta».

91.   I ricorrenti avevano dedotto sostanzialmente due motivi, relativi all’art. 2, n. 3 e all’art. 3, n. 1, del regolamento di base. Con il primo motivo, essi eccepivano l’insussistenza dei requisiti necessari per la registrazione, riscontrabile ogni volta in cui l’alimento designato non risulti originario di una regione o di un determinato luogo o non possieda una qualità o caratteristiche dovute fondamentalmente o esclusivamente dall’ambiente fisico dal quale proviene, comprensivo dei suoi fattori naturali e umani. Con il secondo motivo, sostenevano che la denominazione era generica, e in quanto tale non registrabile.

92.   La Corte di giustizia ha iniziato l’esame da quest’ultima questione, poiché il divieto di registrazione si applica a tutte le denominazioni, incluse quelle che soddisfano i requisiti fissati per il conferimento della tutela (punto 52).

93.   Dopo aver preso atto delle osservazioni degli Stati ricorrenti, da un lato (punti 53-64), e della Commissione e della Grecia, dall’altro – che, come nel presente procedimento, era intervenuta sostenendo la legittimità del regolamento impugnato – (punti 65-77), la Corte ha esposto il suo giudizio, all’interno del quale si evidenziano i seguenti punti:

–       Il divieto di registrazione contenuto nell’art. 3 del regolamento di base si applica anche «alle denominazioni che sono sempre state generiche» (punto 80).

–       A fronte degli argomenti addotti in proposito da taluni governi «vuoi in sede di compilazione della proposta di elenco delle denominazioni generiche (…), vuoi nell’ambito del procedimento di adozione del regolamento controverso», rivestono grande importanza «le osservazioni» formulate dalla Commissione prima e durante la presentazione della domanda (punti 82-86).

–       L’esame di tali osservazioni rivela che la detta istituzione ha «minimizzato l’importanza da attribuire alla situazione esistente negli Stati membri diversi da quello di origine ed ha negato qualsiasi rilevanza alle loro legislazioni nazionali» (punto 87), fattori che, insieme alla situazione esistente nello Stato membro dal quale il nome ha origine e nelle zone di consumo, figurano espressamente all’art. 3, n. 1 (punto 88).

–       In linea con quanto esposto nel precedente punto, a tenore dell’art. 7, n. 4, secondo trattino «il fatto che la registrazione di una denominazione (...) possa pregiudicare l’esistenza dei prodotti che si trovano legalmente sul mercato, costituisce motivo di ricevibilità di una dichiarazione d’opposizione da parte di un altro Stato membro», circostanza che, sebbene sia espressamente prevista solo in relazione alla procedura di registrazione normale, produce effetti anche nell’ambito della procedura semplificata, in quanto si deve tener conto «delle prassi corrette tradizionalmente seguite e degli effettivi rischi di confusione » (punti 91-94).

–       Occorre inoltre tener conto della concorrenza dei prodotti che sono legalmente posti sul mercato con tale denominazione in Stati membri diversi da quello di origine che richiede la registrazione (punto 96).

–       Nel caso controverso non si è avuto riguardo al fatto che la denominazione contestata «fosse utilizzata da lungo tempo in alcuni Stati diversi dalla Repubblica ellenica» (punto 101).

94.   Gli elementi esposti poc’anzi hanno portato la Corte a concludere che la Commissione non aveva correttamente preso in considerazione «il complesso dei fattori di cui l’art. 3, n. 1, del regolamento [di base] le imponeva di tener conto», ed hanno perciò determinato la summenzionata decisione di annullamento.

95.   La sentenza non ha esaminato i presupposti sostanziali necessari per la registrazione – e, in particolare, non si è pronunciata sull’asserito carattere generico del termine –, ma ha semplicemente valutato l’analisi effettuata dalla Commissione, giudicandola incompleta. Né ha verificato se sussistevano i requisiti formali prescritti per le denominazioni tradizionali.

C –    Il secondo inserimento della «feta» nel regolamento n. 1107/96, in forza del regolamento n. 1829/2002

96.   In esecuzione della sentenza appena commentata, il regolamento n. 1070/1999 ha eliminato la denominazione «feta» dal registro comunitario.

97.   Tuttavia, tenuto conto delle ragioni dell’annullamento, la Commissione decise di valutare, in maniera esaustiva e aggiornata, la situazione esistente nella Comunità per quanto riguardava la produzione, il consumo e la conoscenza della «feta»; a tal fine, il 15 ottobre 1999, inoltrò un questionario a tutti gli Stati membri, sul quale conviene soffermarsi, nonostante abbia un valore indicativo (104).

a)      Per quanto riguarda l’elaborazione del formaggio, solo la Grecia – dal 1935 – e la Danimarca – dal 1963 – dispongono di una normativa specifica al riguardo (105), sebbene anche la Germania e la Francia lo producano:

–       La Grecia ne produceva 115 000 tonnellate, quasi interamente destinate al mercato interno.

–       La Danimarca raggiungeva le 27 640 tonnellate nel 1998, dirette fondamentalmente all’esportazione.

–       La Germania ha iniziato a produrre questo formaggio nel 1972, con una quantità che oscillava tra le 19 757 e le 39 201 tonnellate, inizialmente consumate da immigrati, ma poi destinate al commercio estero.

–       La Francia ha cominciato a produrre la feta nel 1931, arrivando fino a 19 964 tonnellate, che, per tre quarti, vengono vendute ad altri paesi (106).

Occorre mettere in rilievo che, se i greci impiegano unicamente latte di pecora o una mescolanza di latte di pecora e di capra, i danesi e i tedeschi utilizzano quasi esclusivamente latte vaccino, mentre i francesi si servono del latte di pecora e, in minor misura, del latte vaccino.

b)      Per quanto concerne l’entità del consumo, pur con alcune riserve espresse al riguardo (107), risulta che il 92% del formaggio in oggetto era consumato nella Repubblica ellenica al momento della sua adesione alla Comunità, percentuale che, in epoca successiva, è scesa al 73%, in conseguenza di un aumento del consumo in altri paesi. Analizzando il consumo annuo pro capite si ottengono i seguenti dati:

–       In Spagna, Lussemburgo, Portogallo, Italia e Paesi Bassi, è inferiore o pari a 0,010 kg. (intorno allo 0,08% del consumo comunitario totale).

–       In Irlanda, nel Regno Unito, Austria, Francia, Svezia, Belgio e Finlandia, oscilla tra 0,040 e 0,150 kg. (dallo 0,32% all'1,22%).

–       In Germania è di 0,290 kg. (pari al 2,36%).

–       In Danimarca si colloca sui 0,700 kg. (ossia il5%).

–       La Grecia raggiunge i 10,500 Kg. (l’85,64%).

c)      Dalla prospettiva dei consumatori sembra che, in via generale, essi tendano ad associare la «feta» al mondo ellenico, secondo quanto si desume dai riferimenti contenuti nell’etichetta di questo formaggio (108), nelle pubblicazioni e nei messaggi pubblicitari.

98.   Tali informazioni sono state inoltrate al comitato scientifico che, in data 24 aprile 2001, ha adottato all’unanimità un parere (109), in cui conclude che la suddetta denominazione non è generica, per i seguenti motivi:

a)      la produzione e il consumo di «feta» si concentrano in massima parte in Grecia, paese che ricorre all’uso di una materia prima e ad un metodo di elaborazione diversi da quelli usati negli altri Stati membri, ed occupa una posizione dominante nel mercato unico; nella maggior parte dei paesi che non sono produttori o consumatori questo formaggio, la detta denominazione non viene usata, pertanto non può essere considerata un nome comune;

b)      agli occhi del consumatore, la parola «feta» evoca concretamente l’origine greca;

c)      nei paesi che dispongono di una normativa specifica su questo prodotto, si notano differenze rilevanti sul piano tecnico; il fatto che la denominazione «feta» sia utilizzata nella nomenclatura doganale comune o nella normativa comunitaria relativa alle restituzioni all’esportazione non è pertinente nel contesto considerato.

99.   Sulla base delle informazioni in suo possesso, la Commissione ha proposto che la denominazione «feta» tornasse a beneficiare di tutela (110). Il comitato di regolamentazione non si è pronunciato nel termine all’uopo fissato dal suo presidente. La proposta è stata trasmessa al Consiglio che ha lasciato passare tre mesi senza pronunciarsi.

100. In tale contesto, il regolamento n. 1829/2002 ha disposto l’iscrizione della feta come denominazione di origine protetta nel registro previsto all’art. 6, n. 3, del regolamento di base «poiché non è risultata generica » (trentaquattresimo ‘considerando’) e costituisce «una denominazione tradizionale non geografica» (trentacinquesimo ‘considerando’).

D –    La causa «Canadane Cheese e Kouri»

101. In tale procedimento pregiudiziale la Corte di giustizia è stata sul punto di pronunciarsi sulle misure adottate dal governo greco per tutelare la «feta», descritte in precedenza. Non lo ha fatto perché, avendo il giudice del rinvio ritirato le questioni, non le è rimasto altro da fare se non disporre la cancellazione dal ruolo con ordinanza 8 agosto 1997.

102. Ritengo sia opportuno ricordare, anche se a grandi linee, i contenuti di quella causa e le considerazioni che ho espresso nelle conclusioni ivi presentate.

103. Sebbene già in precedenza esistessero talune pratiche ed una normativa restrittiva (111), il governo greco ha cominciato a regolamentare progressivamente le condizioni di preparazione e di distribuzione del formaggio «feta» con il decreto ministeriale n. 2109/1988 (112), dei ministri dell’economia e dell’agricoltura, ed ha proseguito con altri decreti emanati dagli stessi due Ministeri, il nº 688/1989 (113) ed il n. 565/1991 (114), che hanno modificato le disposizioni di cui all’art. 83 del Codice alimentare, come del resto ha fatto anche il decreto ministeriale n. 313025/1994, ricordato supra.

104. In applicazione della suddetta normativa le autorità elleniche vietarono la vendita con la denominazione «feta» di una partita di formaggio importato dalla Danimarca. L’impresa danese Canadane Cheese Trading AMBA e l’impresa greca Adelfi G. Kouri AEVE impugnarono tale divieto, nonché la condizione imposta per l’immissione sul mercato, che obbligava ad usare l’espressione «formaggio bianco in salamoia della Danimarca, a base di latte di mucca pastorizzato» (paragrafi 1-6 delle conclusioni). Nell’ambito dei successivi ricorsi, il Consiglio di Stato ha proposto alla Corte di giustizia tre questioni in via pregiudiziale (paragrafo 7), chiedendo di precisare se una normativa nazionale che vieta di porre in commercio in un paese della Comunità, sotto la denominazione di vendita «feta», un formaggio legalmente prodotto e posto in commercio in un altro Stato membro con la stessa denominazione, costituisse una misura di effetto equivalente contraria al diritto comunitario e, in caso affermativo, se tale misura potesse essere in qualche modo giustificata (paragrafo 46).

105. Nelle conclusioni ho richiamato le modalità di fabbricazione e di commercializzazione di tale formaggio all’interno della Comunità (paragrafi 9-19), descrivendo in dettaglio come si svolge il processo di produzione in Grecia e indicando le principali qualità del formaggio: il colore bianco naturale, il sapore e l’odore caratteristici (leggermente acido, salato e grasso) e la tessitura compatta (paragrafi 15 e 16). Con altrettanti dettagli ho descritto la legislazione nazionale relativa alla «feta» (paragrafi 20-25). Tenuto conto del fatto che il regolamento di base non era entrato in vigore all’epoca dei fatti, mi sono attenuto alla giurisprudenza della Corte di giustizia e alle norme comunitarie sulle denominazioni di vendita dei prodotti; rispetto a quest’ultimo punto, ho proposto la seguente tipologia:

a)      le denominazioni comunitarie (paragrafo 27), comprendenti i cosiddetti «euroalimenti» –ad esempio il miele o la cioccolata– che si distribuiscono senza restrizioni;

b)      le denominazioni generiche (paragrafi 28-34), nomi comuni utilizzati per designare i prodotti agricoli o alimentari, che fanno parte del patrimonio culturale e gastronomico generale, e che possono in via di principio essere utilizzate da qualsiasi produttore. Come esempi, ho citato le parole «aceto», «gin», «birra», «pasta», «yogurt», il formaggio «Edam», e ancora «formaggi», «salumi» e «pane»;

c)      le denominazioni geografiche (paragrafi 35-44), che designano prodotti alimentari facendo riferimento alla loro provenienza da una zona geografica determinata. La provenienza viene evocata in modo diretto, quando è incluso un riferimento preciso («Formaggio Manchego», «prosciutto di Parma», «Faba Asturiana» o «Camembert della Normandia») o indiretto, quando non contiene alcun toponimo («Formaggio Tetilla», «Reblochon», «Grappa», «Ouzo», «Cava»).

106. L’esame di merito delle questioni pregiudiziali richiedeva anzitutto di verificare se le norme controverse costituissero una misura d’effetto equivalente, contraria all’art. 30 del Trattato CE. In caso affermativo, si doveva poi analizzare se tale misura fosse giustificata.

a)      Avendo analizzato la normativa nazionale alla luce della giurisprudenza, conclusi che si trattava di una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitiva, come quelle menzionate dal Trattato (paragrafi 47-49).

b)      Di conseguenza, dovevo verificare se tale restrizione rientrasse nello stesso art. 30 o, eventualmente, potesse ricadere nell’ambito dell’art. 36, ambedue del Trattato CE:

–       Per dimostrare la tutela che viene garantita dalla protezione dei consumatori e dalla salvaguardia della lealtà dei negozi commerciali, ho analizzato le similitudini e le differenze tra i formaggi greco e danese, in relazione alla composizione ed al metodo di fabbricazione (paragrafi 61 e 62), alla situazione normativa internazionale (paragrafo 63), alla normativa e alle aspettative dei consumatori del paese di importazione (paragrafo 64) e infine, in relazione agli altri Stati membri (paragrafo 65), ed alla normativa comunitaria (paragrafo 66). A corollario di tale analisi ho concluso che non esistevano differenze sostanziali tra i due prodotti; gli obiettivi della protezione dei consumatori e della lealtà dei negozi commerciali potevano essere conseguiti con un’etichettatura adeguata (paragrafi 67 e 68).

–       Per contro, con la premessa che l’analisi prendeva come riferimento l’ordinamento giuridico ellenico, ho esposto che i diritti di proprietà industriale e commerciale giustificavano la detta restrizione, giacché la designazione «feta», in Grecia, risponde alle condizioni poste in rilievo dalla sentenza Exportur: a) indica, in modo indiretto, l’origine del formaggio che viene commercializzato con tale denominazione (paragrafo 73); b) garantisce un cibo con determinate caratteristiche e con una qualità che gli conferisce una grande reputazione tra i consumatori di questo paese (paragrafi 74 e 75); c) è protetta dal diritto interno (paragrafo 76); e d) tale denominazione non ha subito un processo di erosione irreversibile in tale Stato che l'abbia fatta diventare generica (paragrafo 77).

107. Le suddette ragioni mi indussero a proporre alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali che le erano state sottoposte nel seguente modo:

«1)      La normativa di uno Stato membro che vieta l’immissione in commercio, sotto la denominazione di vendita “feta”, di un formaggio legalmente prodotto e immesso in commercio sotto la stessa denominazione in un altro Stato membro costituisce una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa, contraria all’art. 30 del Trattato CE.

2)      La normativa di uno Stato membro che riserva la denominazione “feta” ai prodotti nazionali non può essere giustificata da motivi attinenti alla tutela dei consumatori, né alla salvaguardia della lealtà dei negozi commerciali.

3)      La normativa di uno Stato membro diretta a tutelare diritti che costituiscono l’oggetto specifico di una denominazione geografica, quale la denominazione “feta”, trova motivo nella tutela della proprietà industriale e commerciale, prevista dall’art. 36 del Trattato».

V –    I ricorsi di annullamento

108. Germania e Danimarca chiedono l’annullamento del regolamento n. 1829/2002 (115); Francia e Regno Unito sono intervenuti a sostegno di tali ricorsi. La Commissione difende la conformità al diritto di tale normativa, sostenuta dalla Grecia che, nelle sue osservazioni, eccepisce, tra l’altro, l’irricevibilità dei ricorsi, che sarebbero stati presentati tardivamente.

109. Nel ricorso presentato dalla Germania si invocano alcune cause di nullità di carattere formale, il cui esame deve precedere quello dei motivi di merito, che, come nel caso del ricorso proposto dalla Danimarca, coincidono sostanzialmente con quelli dedotti nelle cause decise con sentenza 16 marzo 1999, già commentata nei paragrafi precedenti. Vale a dire, che la denominazione «feta» è generica e non soddisfa le condizioni richieste per poter essere considerata tradizionale e quindi per beneficiare della copertura conferita dal regolamento di base.

110. All’udienza del 15 febbraio 2005 sono intervenuti, per svolgere osservazioni orali, i rappresentanti della Germania, della Danimarca, della Francia, della Grecia e della Commissione.

A –    Sulla ricevibilità dei ricorsi di annullamento

111. Il governo greco eccepisce che, nel momento in cui sono stati presentati gli atti introduttivi, il 30 dicembre 2002, erano già trascorsi i due mesi previsti dall’art. 230 CE, n. 5, poiché il regolamento era stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del precedente 15 ottobre.

112. Tale eccezione non può essere accolta, poiché il termine fissato dal Trattato per impugnare una disposizione dev’essere calcolato conformemente al regime descritto dall’art. 81 del regolamento di procedura (116), il cui n. 1 prescrive che «quando il termine per l’impugnazione di un atto di un’istituzione decorre dalla data della pubblicazione dell’atto, tale termine dev’essere calcolato, ai sensi dell’art. 80, paragrafo 1, lettera a) a partire dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione dell’atto nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea»; e il n. 2 aggiunge che «i termini processuali sono aumentati di un termine fofettario in ragione della distanza di dieci giorni».

113. Per quanto riguarda i ricorsi in esame, a tenore di tali disposizioni l’inizio dei due mesi decorre, pertanto, non dal 15 ma dal 30 ottobre, di modo che, in quanto i ricorrenti hanno adito la Cancelleria della Corte di giustizia il 30 dicembre, i ricorsi sono stati depositati in tempo utile.

114. Di conseguenza, l’eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso dev’essere respinta.

B –    Motivi di carattere formale

115. La Germania fa valere alcuni motivi di annullamento di carattere secondario, come la violazione del regolamento che fissa il regime interno del Comitato di regolamentazione e il regolamento che stabilisce il regime linguistico della Comunità (117), nonché la motivazione insufficiente.

1.      Violazione dei termini e del regime linguistico

116. Il governo tedesco allega che la riunione del comitato di regolamentazione del 20 novembre 2001 era stata convocata il 9 novembre precedente con un messaggio di posta elettronica accompagnato da allegati unicamente in lingua inglese e francese, dei quali non è stata fornita la traduzione nonostante le lamentele espresse in proposito.

117. Esso eccepisce, quindi, che la convocazione era avvenuta con meno di quattordici giorni di anticipo (118), e senza che venissero fornite copie degli allegati tradotti in tutte le lingue. La Commissione non nega tali fatti, ma dissente quanto alle loro conseguenze giuridiche.

118. Nell'esaminare tale questione, occorre tenere a mente che la forma non costituisce un fine di per sé. Questa tesi appare ancor più plausibile quando si constati che, in assenza dei vizi denunciati, il risultato finale sarebbe rimasto lo stesso (119).

119. Non si può ignorare che, come risulta dagli atti, nella riunione del 20 novembre 2001, erano state scambiate soltanto delle opinioni sul fascicolo «feta» e su una sintesi delle risposte all’indagine della Commissione. Nella riunione del 16 maggio 2002 è stata discussa e votata la proposta di regolamento (120).

120. Tali elementi ci consentono di distinguere la fattispecie dal caso deciso con la sentenza Germania/Commissione (121), invocata dalla ricorrente, in cui i vizi di forma accertati dalla Corte di giustizia che determinarono, alla fine, l’annullamento dell’atto impugnato, si erano prodotti nella riunione in cui era stata discussa la proposta. Al punto 32, che riassume il giudizio della Corte, si legge «(…) l’adozione del parere del comitato permanente per la costruzione in violazione dell’obbligo di procedere a questa doppia spedizione entro il termine stabilito e omettendo di rinviare il voto, nonostante la richiesta formulata in tal senso da uno Stato membro, è viziata da un’inosservanza delle forme sostanziali che comporta la nullità della decisione impugnata».

121. Nelle conclusioni che ho presentato in quella causa, ho tracciato una distinzione, conforme al contenuto del regolamento interno del suddetto comitato, tra i casi che riguardano la comunicazione di documenti di lavoro in generale o preparatori di una riunione e i casi in cui si discute l’adozione di una determinata disposizione. In entrambi i casi sono importanti le forme, ma solo nel secondo rivestono carattere sostanziale, e rispetto ad esso, quindi, esplica pienamente i suoi effetti l’obbligo sancito dall’art. 3 del regolamento n. 1, secondo cui i testi delle istituzioni devono essere redatti nella lingua dello Stato al quale sono diretti.

122. Seguendo adesso tale ragionamento, si capisce come le irregolarità che riguardano l’incontro interlocutorio del 20 novembre 2001 non sono sostanziali e, pertanto, non comportano la nullità del regolamento impugnato, che è stato proposto in una riunione posteriore, sulla quale non risulta che le dette irregolarità abbiano minimamente inciso. Non sembra neppure probabile che la riduzione dei giorni trascorsi tra la convocazione e lo svolgimento della riunione, o ancora, che la mancata traduzione del parere del comitato scientifico e dei risultati dell’indagine abbiano leso i diritti della difesa.

123. Per di più, anche qualora tali errori fossero stati evitati, difficilmente si sarebbe raggiunto un risultato diverso nella successiva pronuncia del comitato di regolamentazione sulla proposta della Commissione. Al contrario, sembra logico pensare che la soluzione sarebbe stata identica – mancato raggiungimento della maggioranza dei voti –; l’annullamento del regolamento impugnato comporterebbe un ripristino della situazione vigente al momento in cui si sono prodotte le irregolarità, per cui, una volta sanate queste ultime, probabilmente si otterrebbero gli stessi risultati.

124. In questi termini deve essere interpretato il decimo ‘considerando’ del regolamento contestato, quando assicura che le informazioni ricevute sono state raccolte in una sintesi globale dalla Commissione e dagli Stati membri, i quali hanno avuto la possibilità di apportare correzioni e modifiche alla sintesi. La nullità non può discendere dalla circostanza che quest’ultima affermazione risulti parzialmente errata.

2.      Motivazione insufficiente

125. Nelle conclusioni che ho presentato nella causa Portogallo/Commissione (122) ho indicato che la motivazione di una atto «costituisce un elemento essenziale» (123) e il corrispondente obbligo è prescritto sia nell’interesse dei ricorrenti che per fornire alla Corte gli elementi necessari per esercitare in pieno il suo controllo (124). La giurisprudenza ha inoltre affermato che tale obbligo ha lo scopo di far apparire in forma chiara e non equivoca l’argomentazione dell’istituzione comunitaria da cui emana l’atto considerato, onde consentire agli interessati di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato e alla Corte di esercitare il proprio controllo; tuttavia la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, e si deve tenere conto, non solo del tenore letterale della decisione, ma anche del suo contesto, nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (125) (paragrafo 83).

126. Nel regolamento controverso la Commissione spiega come, su richiesta delle autorità elleniche, aveva accordato la registrazione della denominazione «feta», sebbene poi abbia ordinato la sua soppressione, in seguito alla sentenza 16 marzo 1999 (‘considerando’ dal primo al quinto). Essa menziona poi il questionario trasmesso agli Stati membri al fine di acquisire una valutazione con riguardo alla produzione, al consumo e, in via generale, al grado di conoscenza di tale denominazione da parte del consumatore comunitario, descrivendo e commentando il contenuto dell’indagine (‘considerando’ dal sesto al ventesimo). Subito dopo, la detta istituzione cita il parere emesso dal comitato scientifico, e ne riporta la parte finale (‘considerando’ dal ventiduesimo al trentaduesimo). Più avanti, essa considera «che l’analisi globale esaustiva dell’insieme dei dati di ordine giuridico, storico, culturale, politico, sociale, economico, scientifico e tecnico comunicati dagli Stati membri o desunti dalle indagini avviate o commissionate dalla Commissione permette di considerare in particolare che non è soddisfatto alcuno dei criteri di cui all’art. 3 del regolamento (CEE) n. 2081/92 che permettono di stabilire se una denominazione sia divenuta generica» (trentatreesimo ‘considerando’), ma che, al contrario, la denominazione «feta» costituisce una denominazione tradizionale non geografica, insistendo in maniera piuttosto dettagliata sui fattori naturali e umani che intervengono nella creazione del formaggio da essa designato (‘considerando’ dal trentatreesimo al trentaseiesimo). Infine, la Commissione ricorda che il disciplinare di produzione comprende tutti gli elementi prescritti (trentasettesimo ‘considerando’), esprime la necessità di modificare il regolamento n. 1107/96 (trentottesimo ‘considerando’) e ricorda altresì la procedura all’uopo seguita (trentanovesimo ‘considerando’).

127. Da quanto precede si deduce la presenza di una motivazione sufficiente. Si può obiettare sull’ampiezza o sul contenuto dei ragionamenti formulati, tuttavia una critica di tal genere non inficia la validità della giustificazione addotta in relazione alla registrazione accordata.

C –    Motivi di merito

128. Nell’esame dei motivi di annullamento che sono stati dedotti in relazione al merito è opportuno attenersi all’ordine proposto dalla Corte di giustizia nella sentenza 16 marzo 1999, analizzando, in primo luogo, se la denominazione «feta» possa considerarsi generica, per poi verificare se si tratti di una denominazione tradizionale (126).

1.      «feta» come denominazione generica

129. E’ opportuno soffermarsi sul termine «generico», prima di prendere in considerazione i fattori indicati dal regolamento per definire tale termine e di applicarli al caso in esame.

a)      Sul carattere «generico»

130. Il carattere generico si addice a ciò che è comune a varie specie, incluse le condizioni proprie di una determinata classe o famiglia che ne definiscono la natura o le qualità. Questo è il caso, per esempio del termine «arancia», che si applica a tutti i frutti che presentano determinate proprietà quanto alla forma, al colore, all’odore e al sapore, in base alle quali si distinguono da qualsiasi altro frutto (127).

131. Tale carattere può essere dovuto alla stessa denominazione – qualora sia sempre stata generica – ovvero ad una sua progressiva generalizzazione. Si tratta di nomi che non hanno mai avuto o hanno perso la funzione indicativa, e che pertanto non consentono di operare una distinzione in base al luogo dal quale provengono.

132. Nonostante il fatto che la giurisprudenza non fornisca alcuna definizione di ciò che debba intendersi per «denominazione generica» (128), l’applicazione di tale concetto ai prodotti alimentari presuppone che al suo interno ricadano, come ho rilevato nelle mie conclusioni relative alla causa Canadane Cheese e Kouri, quelle denominazioni «che fanno parte del patrimonio culturale e gastronomico generale, e che possono in via di principio essere utilizzate da qualsiasi produttore» (paragrafo 28). In tal senso, il detto concetto comprende anche le denominazioni che non si collegano alla fabbricazione di un prodotto in un determinato luogo e, di conseguenza, alla provenienza dello stesso, ma solo alle sue proprietà, legate alla circostanza che sono stati seguiti procedimenti di fabbricazione assai simili (129).

133. Allo stesso modo, il concetto di denominazione generica comprende altre espressioni che in origine avevano un significato geografico e lo hanno perduto per effetto di un processo di volgarizzazione, ciò che implica che non sono piú idonee a caratterizzare un prodotto in base ad una determinata origine, di guisa che il loro utilizzo non è riservato alle imprese situate nella regione corrispondente.

134. La causa della popolarizzazione di una denominazione è generalmente (130) legata al fatto che alcuni produttori non stabiliti nel luogo dal quale essa proviene cominciano ad usarla, da sola o accompagnata da un vocabolo «dislocalizzatore» − in quest’ultimo caso il processo rallenta –. In molte occasioni, l’uso della denominazione inizia in zone che hanno ospitato grandi flussi migratori, in conseguenza del fatto che taluni industriali riprendono nel paese di accoglienza un’attività già esercitata nel paese di origine, ovvero per soddisfare la domanda degli ultimi arrivati, desiderosi di sfruttare i loro piatti tradizionali; in ambedue i casi essi agiscono deliberatamente allo scopo di approfittare della reputazione di cui il prodotto già gode. Man mano che il nesso geografico si attenua, l’uso prosegue in buona fede, con la convinzione che le denominazioni di cui trattasi indichino solamente una classe di prodotti dotati di determinate caratteristiche. Il processo di conversione è completo quando la denominazione descrive un intero genere e viene utilizzata liberamente.

135. Un ulteriore elemento che incide in tale processo è l’atteggiamento passivo degli interessati. Una marca si indebolisce per effetto dell’inerzia dei singoli e delle autorità di fronte al suo impiego abusivo, mentre si rinforza qualora vi sia una reazione tempestiva. Però non si deve dimenticare che i mezzi di difesa scarseggiano sia a causa della penuria di disposizioni, assenti fino a tempi assai recenti, sia per l’apatia dei giudici nazionali (131).

b)      Criteri di definizione

136. Il sistema disegnato dal regolamento di base attribuisce alla Commissione la competenza a valutare il carattere generico di una denominazione, compito che essa assolve conformemente al procedimento descritto in precedenza, dopo aver sentito il comitato scientifico. Tale compito spetta anche al Consiglio, sebbene in misura minore, giacché, come ho già indicato, l’art. 3, n. 3, del suddetto regolamento lo obbliga ad elaborare un elenco di voci appartenenti a tale categoria che designano prodotti agricoli o alimentari.

137. Tale organizzazione non impedisce di esercitare pienamente un controllo giurisdizionale a posteriori sulla legittimità della decisione. Non si chiede che la Corte di giustizia si sostituisca alla Commissione ed esamini i possibili motivi non di diritto che hanno determinato l’iscrizione di una voce nell’elenco, bensì che essa accerti la conformità al diritto di tale iscrizione (132).

138. Il problema nasce dal fatto che si tratta di un concetto giuridico indeterminato, i cui contorni vengono precisati caso per caso e, inoltre, perché l’iscrizione di una denominazione di origine, «in quanto [essa] esprime la realtà storica, culturale, giuridica ed economica» collegata al prodotto (133), risulta tanto più difficile quanto più si considera popolare e quanto più frequentemente viene utilizzata.

139. Il regolamento di base riconosce che, nella maggior parte dei casi, la definizione è un compito arduo e complicato. Per renderlo più accessibile, esso delinea due modalità operative: la redazione di un elenco di denominazioni divenute generiche (art. 3, n. 3) e l’indicazione di alcuni criteri di valutazione della genericità (art. 3, n. 1) (134).

140. Come ho detto in precedenza, ancora non è stato raggiunto un accordo per l’approvazione di un elenco di denominazioni la cui registrazione è vietata in quanto sono generiche (135), il che rivela la difficoltà del compito, motivo per il quale riveste particolare importanza l’altro meccanismo di individuazione, che, per il solo fatto di esistere, dimostra che non si può definire il carattere «generico» come l’opposto di «esclusivo» (136).

141. Inoltre, per poter operare la suddetta definizione, occorre tener conto di «tutti i fattori», e in «particolare», di tre: la situazione nel paese dal quale proviene la denominazione di cui trattasi e nelle zone di consumo, la situazione esistente negli altri Stati membri e le pertinenti disposizioni nazionali o comunitarie. Peraltro, non si esclude l'applicazione di altri criteri.

i)      La situazione nello Stato membro in cui il nome ha la sua origine e nelle zone di consumo

142. Questo titolo comprende due diverse componenti: la posizione del prodotto alimentare nel luogo in cui è apparso per la prima volta, e la posizione che lo stesso occupa nel luogo in cui viene consumato, senza che le due zone debbano necessariamente coincidere.

–       La situazione nello Stato di origine

143. La sentenza Exportur, ricordata supra, aveva posto in rilievo l’importanza di questo criterio, precisando che la tutela di un segno si estende al territorio di un altro paese della Comunità soltanto quando continua ad essere valida nel paese di origine. Tuttavia, per poter valutare tale circostanza, occorre prendere in considerazione, oltre alle misure di salvaguardia, anche altre componenti, come ad esempio, l’importanza della produzione e del consumo, la percezione degli abitanti e l’interesse dimostrato al riguardo.

144. Dal fascicolo risulta che i greci pensano unanimemente che il vocabolo «feta» designi un alimento tradizionale proprio, prodotto con un determinato latte attraverso un procedimento specifico. Giungiamo ad una stessa conclusione se ci atteniamo ai dati forniti dalla Commissione.

145. I ricorrenti non negano questi fatti, ma pongono l’accento su altri fattori che, senza dubbio, rivestono particolare importanza, dal momento che non si tratta di estendere la tutela di determinate denominazioni da una nazione ad un’altra, bensì di offrire una copertura giuridica comune in tutti gli Stati membri.

–       La situazione nelle zone di consumo

146. È scontato precisare che, mentre inizialmente la clientela di un prodotto si forma nel luogo di fabbricazione, con la successiva diffusione nelle altre zone, l’iniziale identificazione si perde. Spesso un prodotto può essere acquistato in luoghi assai diversi, che non coincidono con quelli di produzione o di origine. Da ciò deriva l’importanza che riveste la percezione del simbolo in questi paesi, al fine di valutare la genericità di una denominazione.

147. L’espressione «zone di consumo» si riferisce ai consumatori. La dottrina ha segnalato l’importanza dell’opinione di questi agenti al momento di definire giuridicamente la denominazione (137), giacché rappresentano gli interpreti ultimi del significato che quest’ultima assume nel mercato. Tuttavia, nei casi che ci occupano, ancor prima della protezione dei consumatori, si discute dei diritti di proprietà industriale e commerciale garantiti dal Trattato.

148. In primo luogo, sembra doversi tenere conto del solo territorio comunitario. Con riguardo alla «feta», si è detto che tale prodotto viene elaborato e commercializzato anche nei Balcani. Poiché l’art. 3 del regolamento di base impone di ponderare «tutti» i fattori che incidono sulla qualificazione, per il momento possiamo limitare la verifica alla situazione esistente entro i confini della Comunità, mentre la situazione nei paesi terzi verrà esaminata più avanti.

149. D’altra parte, tra le zone in cui viene acquistato il prodotto dobbiamo includere quelle di provenienza se, come in questo caso, coincidono. Perciò non si può trascurare l’opinione dei cittadini greci, presso i quali il prodotto in questione gode di un’ottima reputazione, il che aiuta gli imprenditori a mantenere una clientela molto importante.

150. In base a quest’ottica pluralista, risulta che i consumatori di tale paese identificano la «feta» con un prodotto nazionale e che gran parte dei consumatori degli altri Stati membri collega tale prodotto alla Grecia ogni volta in cui sull’etichetta venga ricordata, in modo esplicito o implicito, la cultura ellenica, sebbene in casi eccezionali si trovino etichette, libri, riviste o altri attestati che non riportano tale collegamento.

ii)    La situazione negli altri Stati membri della Comunità

151. Non si richiede che il prodotto venga consumato in tutti i luoghi, per cui il fattore in oggetto si proietta in due ambiti. Da un lato, la situazione generale nei paesi diversi da quello che rivendica la denominazione; dall’altro, gli altri i paesi in cui viene prodotto l’alimento di cui trattasi.

–       La situazione generale negli altri Stati

152. Con riguardo al primo ambito summenzionato, se ci atteniamo ai dati raccolti da Eurobarometro e ai risultati dell’indagine condotta dalla Commissione, si ha l’impressione che, analogamente a quanto succede nelle zone di consumo, in cui l’espressione «feta» è conosciuta, i cittadini e il vario materiale pubblicitario la associano alla cultura ellenica. Non è cosi in Danimarca e in Germania, né in Francia, benché in minor misura, il che si spiega poiché le regioni di questi paesi vantano un’importante produzione di questo formaggio, aspetto, questo, che verrà esaminato nei paragrafi che seguono.

153. Occorre, peraltro, riflettere su un dato: una persona su cinque intervistate conosce il vocabolo in oggetto; se questo fosse divenuto generico non sarebbe stato identificato da un numero maggiore di intervistati? Si ricordi che qui è in gioco la tutela dei diritti di proprietà industriale e commerciale nella Comunità intera, e non solo nelle aree in cui attualmente si produce e si consuma il suddetto formaggio, giacché è probabile che in futuro il suo acquisto si diffonda. In altre parole, la generalizzazione di un nome deve risultare da più parti, dovendosi escludere una limitazione spaziale alle popolazioni interessate allo sfruttamento commerciale del prodotto in questione.

–       La situazione negli Stati membri che producono la «feta»

154. In relazione a questo secondo ambito, la sentenza «feta» ha messo in rilievo la necessità di considerare se esistano prodotti che sono stati posti in commercio con la stessa denominazione in Stati membri diversi da quello di origine (punto 96).

155. Al riguardo, la Corte di giustizia ha invocato l’art. 7, n. 4, secondo trattino, del regolamento di base, che annovera tale circostanza fra le cause di opposizione alla registrazione. Tuttavia, l’applicazione di tale disposizione è limitata alle registrazioni che seguono la procedura normale (138), mentre nel presente caso si tratta di un vocabolo già protetto da disposizioni nazionali, per il quale si richiede la protezione comunitaria attraverso la procedura semplificata. Sono, pertanto, situazioni diverse.

156. Alla luce di quanto esposto in precedenza, ritengo che il rilievo contenuto nella suddetta sentenza intenda porre in risalto una circostanza – la situazione nelle altre zone – non già per darle un primato sulle altre, ma per evitare che venga sottovalutata, come aveva fatto la Commissione in un primo momento. In tal senso si modula l’idea esposta nella sentenza: giacché, altrimenti, si accetterebbe, senz'altro, la teoria dell’inerzia, dimostrando scarsa sensibilità per il problema derivante dalla mancanza di tutela giuridica sofferto da molte imprese prima dell’entrata in vigore del citato regolamento, sottoponendo queste ultime ad un grave rischio, giacché verrebbe facilitato un processo di volgarizzazione per il solo fatto che terzi non autorizzati potrebbero usurpare il nome considerato; andremmo cioè in senso contrario alla giurisprudenza anteriore, in quanto la sentenza SMW Winzersekt, citata supra, in relazione alla tutela delle denominazioni dei vini, aveva considerato essenziale, al fine di realizzare l’obiettivo perseguito dalle denominazioni di origine «(…) che il produttore non possa trarre profitto, per i propri prodotti, dalla reputazione commerciale conseguita dai produttori di altre regioni per prodotti simili (…)»; e che «(…) il consumatore finale ottenga informazioni tanto esatte quanto necessarie ai fini di una corretta valutazione dei prodotti di cui trattasi»; infine, attribuire un’importanza maggiore al suddetto fattore avrebbe l’effetto di penalizzare quelle merci che, per una specifica dinamica commerciale, vengono vendute in altri luoghi poco tempo dopo essere apparse su un mercato determinato, dato che le imprese concorrenti, grazie ai ritrovati delle nuove tecnologie, le imiterebbero e ne userebbero il nome.

157. In somma, il riferimento alla legittima messa in commercio di prodotti con la stessa denominazione dev’essere interpretato alla luce del regime di protezione delineato. Siffatta percezione globale significa soltanto che, nei casi come quello in esame, non possiamo ignorare la situazione esistente negli altri Stati membri. In nessun modo essa può bastare, di per sé, ad ostacolare la registrazione richiesta a norma dell’art. 17 del regolamento di base.

158. Incentrando la discussione sulla circostanza poc’anzi ricordata, si constata che sotto la denominazione «feta» viene confezionato un formaggio, specialmente in Danimarca, in Germania e in Francia, senza usare la stessa varietà di latte né lo stesso metodo di preparazione utilizzati in Grecia.

159. Con riguardo a quest’ultimo aspetto, è utile riassumere il contenuto dei paragrafi 61 e 62 delle conclusioni relative alla causa Canadane Cheese e Kouri:

a)      L’uso dell’una o dell’altra varietà di latte fa sì che, in quanto il latte di pecora ed il latte di capra possiedono caratteristiche chimiche e organilettiche diverse dal latte di mucca, si riscontrino le seguenti differenze nel risultato:

–       l’impiego del latte di pecora dà al formaggio un colore bianco puro, mentre nell’altro caso si ha un colore bianco giallastro, che può venire trasformato solo con l’ausilio di sostanze chimiche.

–       La feta prodotta con latte di pecora ha un sapore grasso, salato e lievemente acido, e presenta un aroma assai forte, di cui è privo il formaggio ottenuto con latte di mucca che, oltre tutto, ha un sapore più dolce.

–       Quando si usa il latte vaccino il prodotto presenta meno buchi del formaggio ottenuto con latte di pecora, poiché la salamoia non agisce nella stessa maniera sui due formaggi.

b)      Sebbene l’ultrafiltrazione permetta una maturazione più rapida formaggio, perché il siero del latte viene eliminato prima che si formi la cagliata, non sembra tuttavia che il diverso metodo di produzione abbia un impatto significativo.

iii) Le legislazioni nazionali e comunitarie pertinenti

160. Il regolamento di base impone di tener conto delle disposizioni vigenti negli Stati membri e nella Comunità.

–       Le disposizioni nazionali

161. Il riferimento alle disposizioni interne significa che occorre verificare se la denominazione sia protetta nel paese di origine e negli altri Stati, a prescindere dal fatturato che da essa deriva. Occorre qui ricordare un aspetto cui abbiamo già accennato in precedenza: in epoca anteriore all’adozione della normativa comunitaria, la maggioranza dei popoli non poteva contare su una struttura giuridica posta a tutela delle denominazioni geografiche, il che, in un certo senso, relativizza l’importanza di questo fattore.

162. Sotto questo aspetto, le disposizioni dell’ordinamento ellenico degli anni ottanta si limitano a sancire per scritto un uso tradizionale del segno, che risale a vari secoli addietro, e a disciplinare la preparazione e la commercializzazione della «feta».

163. Disposizioni relative a tale prodotto alimentare sono state adottate anche in Danimarca –nei Paesi Bassi sono esistite per un breve periodo–, senza tuttavia porre restrizioni al commercio, poiché sarebbe contraddittorio tutelare una denominazione di cui si sostiene la genericità.

164. Occorre inoltre segnalare che l’Austria riserva la detta denominazione al formaggio proveniente dalla Grecia in forza di un accordo bilaterale stipulato il 20 giugno 1972, già citato.

–       La normativa comunitaria

165. In tale ambito, sono stati menzionati come elementi utili per valutare la volgarizzazione di una denominazione, sia la nomenclatura combinata utilizzata per la Tariffa Doganale Comune, sia la regolamentazione delle restituzioni all’esportazione.

166. Tuttavia, in considerazione delle finalità perseguite, non possiamo considerare tali elementi dei criteri di delimitazione in materia di proprietà industriale (139). Lo stesso dicasi per le norme emanate nel settore della politica agricola comune per sostenere alcuni prezzi. L’approvazione e l’applicazione di tali disposizioni non servono a valutare se il destinatario utilizzi legittimamente una denominazione specifica. Al massimo, si potrebbe attribuire a tali norme un effetto orientativo, ma in nessun caso decisivo.

167. Un esempio servirà a chiarire gli effetti di una rigida applicazione della nomenclatura combinata (140). Il «Mozartkugeln» è una famosa specialità austriaca di marzapane e torroncino ricoperta di cioccolato al latte. Se tale prodotto venisse considerato come un derivato del cioccolato, sebbene ne contenga una porzione minima, rimarrebbe escluso dal regolamento di base, in quanto non è incluso nell’allegato I del Trattato; se invece venisse considerato un pasticcino, figurerebbe nella relazione dell’allegato I del regolamento di base, sebbene contenga una percentuale di cioccolato.

iv)    Altri fattori

168. Si tenga presente l’obbligo di prendere in considerazione «tutti i fattori» pertinenti. La dottrina ne ha indicati alcuni: l’impiego della denominazione in testi di riferimento come dizionari, opuscoli di viaggio o guide gastronomiche (141); il fatturato realizzato all’interno e all’esterno dell’area delimitata o di quella cui in via di principio si collega la denominazione (142); la classificazione come denominazione generica contenuta in un trattato internazionale ratificato almeno da uno Stato membro (143).

169. Nella fattispecie, potremmo porre l’accento su due fattori in particolare: la situazione nelle zone extracomunitarie ed il fattore temporale.

–       La situazione negli Stati terzi

170. L’esigenza di accertare la situazione nelle zone che si trovano al di fuori della Comunità deriva dal riferimento alle «zone di consumo» di cui all’art. 3, n. 1, del regolamento di base, nonché dall’art. 12, che prevede l’applicazione delle sue disposizioni «ai prodotti agricoli o alimentari provenienti da un paese terzo», purché vengano rispettate alcune condizioni.

171. Nel presente ricorso di annullamento non si nega il fatto che in altre regioni europee vengono prodotti formaggi bianchi in salamoia simili alla «feta», come accade, per esempio, in Bulgaria. Varietà simili alla feta si producono anche in Iran ed in Arabia Saudita, con l’impiego di latte di pecora, e altresì negli Stati Uniti ed in Nuova Zelanda, paesi in cui viene normalmente utilizzato il latte vaccino (144).

172. Pertanto, la percezione di tali paesi serve da parametro per delimitare correttamente il vocabolo, anche se non si deve sovrastimare la sua importanza a causa dell’obiettivo di tutela che è in gioco, fermo restando che, come succede con altre denominazioni, l’uso del detto vocabolo può venir esteso geograficamente attraverso accordi internazionali (145).

–       La situazione nel tempo

173. Anche quando la situazione nello Stato membro che chiede la registrazione sembri far riferimento al momento attuale, la memoria del passato incide sulla percezione della genericità del nome, e serve fondamentalmente a verificare se lo stesso sia sempre stato comune. La prospettiva storica assume grande importanza nel presente caso.

174. Ricordando quanto ho esposto nelle conclusioni relative alla causa Canadane Cheese e Kouri, occorre sottolineare che il termine «feta» proviene dall’italiano «fetta», che significa trancio. E’ stato introdotto in Grecia sotto l’influenza veneziana nel corso del XIX secolo per designare il formaggio bianco tradizionale in salamoia, fabbricato fin dai tempi antichi in gran parte di questo paese e in altre zone dei Balcani.

Nell’Odissea di Omero si narra che Polifemo « (…) Fatto, le agnelle, assiso e le belanti capre mugnea, tutto serbando il rito. E a questa i parti mettea sotto, e a quella. Mezzo il candido latte insieme strinse, e sui canestri d’intrecciato vinco collocollo ammontato (…)» (146). In tal modo Polifemo faceva i formaggi che Ulisse ed i suoi uomini trovarono nella grotta in cui il ciclope viveva. E’ probabile che Polifemo, impiegando tale metodo per fare il formaggio, cosi prossimo a quello seguito tradizionalmente nella Grecia di oggi, fosse ignaro dei problemi di ordine giuridico che la libera circolazione di questo prodotto avrebbe comportato verso la fine del XX secolo, non solo per l’impossibilità di prevedere con ventisette secoli di anticipo i complicati stratagemmi delle denominazioni di origine, ma anche per la sua stessa natura, poiché i ciclopi sono descritti come “esseri” ben lontani da qualsiasi idea di giustizia e di libertà (147). Sempre nell’Odissea si narra come nei tempi antichi dei Pandáridi, i potenti cicloni rapirono le figlie dopo che gli dei avevano ucciso i loro genitori e come la splendida Venere «le nutrì di dolce miele, di vin soave e di rappreso latte» (148).

Un altro poema omerico, l’Ilíade, testimonia l’importanza di tale formaggio nella Grecia dell’VIII secolo avanti Cristo (149).

La «feta» si ottiene con latte di pecora o con una mescolanza di latte di pecora e di capra, attraverso un metodo di sgocciolatura naturale senza alcuna pressione. Le autorità elleniche non hanno provveduto a disciplinare la produzione di tale formaggio fino al 1988, quando già ne erano comparse numerose varietà a livello locale o regionale (paragrafi 14-16 delle conclusioni).

175. L’assenza di specificazioni tecniche a livello internazionale ha fatto sí che fossero messi a punto, in vari paesi, metodi di produzione diversi, più moderni e competitivi; all’inizio tale produzione era destinata a soddisfare la domanda da parte degli immigrati greci –come hanno ammesso i rappresentanti della Germania e della Francia all’udienza. Nella seconda metà del XX secolo in Danimarca, in Germania e nei Paesi Bassi si comincia a produrre un formaggio, venduto sotto la stessa denominazione, che viene ottenuto con latte vaccino e con un metodo di lavorazione industriale, detto di ultrafiltrazione. In Francia si produce un formaggio con tale denominazione utilizzando latte vaccino e, in alcune zone di questo paese, come la Corsica o alcune regioni del Massiccio centrale, lo stesso formaggio è prodotto con latte di pecora ­ sebbene, in queste ultime regioni, il latte di pecora venga usato per smaltire le eccedenze di questo latte non utilizzate per la produzione di formaggio «Roquefort» (paragrafo 17 delle dette conclusioni).

176. Perché mai tali commercianti decidono di chiamare «feta» il formaggio bianco in salamoia prodotto con latte vaccino? Senza alcun dubbio per attribuirgli un nome che significa qualcosa tra i consumatori. Insomma, come ha affermato la Commissione durante l’udienza, si è cercata una denominazione che fosse capace di incrementare le vendite (150).

c)      La valutazione dei criteri e le relative conseguenze

177. Il regolamento di base non ordina gerarchicamente le condizioni pertinenti alla valutazione della genericità di un segno, per cui non è chiaro se qualcuna debba avere la priorità sulle altre.

178. La sentenza Exportur, più volte citata, che è stata pronunciata prima dell’entrata in vigore del detto regolamento, si è mostrata incline a dare maggior peso alla situazione esistente nel paese di origine, dottrina accettata anche nelle conclusioni relative alla causa Canadane Cheese e Kouri (151).

179. Nonostante ciò, la sentenza «feta», già commentata, ha modificato tale giurisprudenza, con il proposito di non sminuire l’importanza di nessuno dei fattori espressamente enunciati nel regolamento (152), con particolare riguardo alla situazione negli altri Stati membri. Perciò non esiste alcun ordine di priorità, talché tutti i fattori devono essere presi in considerazione – essendo anche possibile valutare fattori aggiuntivi –; e nulla osta a che, in sede di tale valutazione, si attribuisca motivatamente maggior importanza ad uno di essi, dato che, avendo tali fattori un carattere strumentale finalizzato alla determinazione di un concetto giuridico indefinito, la loro importanza appare subordinata alla capacità di realizzare tale obiettivo.

180. In tale ordine di idee, ci si chiede se vi sia stata una trasformazione del vocabolo «feta», che abbia allargato il suo significato per designare un’intera famiglia di formaggi, a prescindere dalla loro origine, dal metodo di produzione degli stessi e dai loro ingredienti.

181. In aggiunta all’analisi specifica di ogni singolo fattore, occorre necessariamente effettuare una valutazione congiunta di tutti i fattori, che comprenda:

–       tutti gli antecedenti, prossimi e remoti, in quanto, in situazioni come la fattispecie, la prospettiva storica riveste un’importanza fondamentale;

–       gli argomenti di fatto e di diritto addotti dalle parti, nonché le prove addotte al processo con riguardo alla registrazione impugnata;

–       il parere del comitato scientifico, formulato da esperti altamente qualificati (art. 3 della decisione che lo ha istituito, citata supra) (153),

–       il sondaggio di opinione effettuato all’epoca e le risposte al questionario della Commissione (154).

182. Sulla base di tutti questi elementi si giunge alla conclusione che non vi è stata una generalizzazione della denominazione controversia in ambito comunitario – e neppure in Grecia, come ho rilevato nelle conclusioni Canadane Cheese e Kouri –, giacché il vocabolo «feta» viene associato inevitabilmente ad un alimento specifico: il formaggio prodotto in un’ampia zona all’interno di tale paese, con latte di pecora o con una mescola di latte di pecora e di capra, utilizzando un metodo naturale e artigianale di sgocciolatura senza pressione.

183. Negare il monopolio del nome, anche nei casi in cui il detto alimento può venir prodotto con le stesse caratteristiche in un altro luogo, equivale a privare l’inventore del suo diritto di brevetto per il fatto che un’altra persona ottiene un prodotto simile dopo che sia stata registrata l’invenzione (155).

2.      La «feta» come denominazione tradizionale

184. Se la Corte accogliesse le suesposte riflessioni ed escludesse il carattere generico della denominazione «feta», si dovrebbe allora proseguire l’esame alla luce dell’art. 2, n. 3, del regolamento di base, che autorizza a considerare come denominazioni di origine «alcune denominazioni tradizionali geografiche o meno, che designano un prodotto agricolo o alimentare originario di una regione o di un luogo determinato, che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 2, lettera a), secondo trattino».

185. La parola «feta» non allude direttamente a nessun luogo in particolare, motivo per cui è necessario verificare se soddisfi i requisiti prescritti per le denominazioni geografiche, vale a dire: se si tratti di una denominazione tradizionale, se si riferisca ad un alimento originario di una regione o di un luogo, se le sue qualità o caratteristiche siano dovute fondamentalmente o esclusivamente all’ambiente geografico, e altresì se la sua produzione, trasformazione ed elaborazione si realizzino in un’area geografica delimitata, al fine di ottenere un determinato risultato finale.

a)      Il carattere tradizionale della denominazione

186. La tradizione evoca la trasmissione di generazione in generazione di notizie, dottrine, storie, riti e costumi. Si giudicano tradizionali quei comportamenti che poggiano su idee, norme o abitudini del passato.

187. A tenore delle suesposte considerazioni sulla percezione nel tempo, non vi sono dubbi sul fatto che il vocabolo «feta» raduna le caratteristiche precise per potersi qualificare come «tradizionale» agli effetti della citata disposizione. Tuttavia, tale apprezzamento, da solo, non basta per ottenere la registrazione. Devono infatti sussistere tutti gli altri requisiti enunciati.

b)      La designazione di un alimento originario di determinate zone geografiche

188. Come ho affermato nelle conclusioni relative alla causa Canadane Cheese e Kouri, del pari alle indicazioni «grappa», «ouzo» o «cava», che evocano indirettamente un’origine italiana, ellenica o spagnola, legata ad alcune zone, senza però contenere il toponimo corrispondente, la denominazione «feta» viene associata ad un formaggio che si produce in Grecia, a prescindere dalla circostanza che la parola «fetta» derivi etimologicamente dall’italiano (paragrafo 73).

189. Il problema nasce dal fatto che generalmente si collega la provenienza con «il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese» (art. 2, n. 2, del regolamento di base), mentre in questo caso ci si riferisce ad un prodotto o alimento originario –si noti che non dice «esclusivamente originario» – «di una regione o di un determinato luogo» (art. 2, n. 3 dello stesso regolamento), poiché la «feta» si lega a gran parte della Grecia, sia storicamente, sia al momento attuale (156).

190. Per risolvere tali difficoltà, propongo di riflettere su alcuni punti:

a)      Il n. 2 del suddetto articolo si applica alle indicazioni geografiche dirette, richiedendo pertanto un nesso con un territorio che può eccezionalmente comprendere un intero paese. Il n. 3 contempla invece le denominazioni indirette, poiché collega con l’ambiente geografico il prodotto e non il sostantivo. Perciò, i due paragrafi contemplano situazioni diverse.

b)      Sarebbe un controsenso associare una delimitazione geografica ad una denominazione tradizionale, giacché la stessa disposizione esclude ogni riferimento territoriale, che manca nella maggior parte dei casi.

c)      Il n. 3 omette il riferimento ad «un paese», particolare dal quale i ricorrenti deducono che una denominazione tradizionale non possa abbracciare tale estensione. Tuttavia, è possibile anche un’altra interpretazione: l’assenza del riferimento significa che non esiste un limite della massima estensione territoriale. Un’interpretazione contraria può impedire di considerare «regioni» zone appartenenti a diversi Stati o, addirittura, a due o più Stati (157). Ciò che importa è che il prodotto alimentare, non il suo nome, si colleghi ad uno spazio delimitato, per evitare il problema dell’indeterminatezza geografica.

d)      In fine, sembra vi sia un consenso generale quanto al fatto che la nozione di «regione» impiegata dal legislatore comunitario non coincide con l’accezione amministrativa del termine (158).

191. Alla luce di tali riflessioni, si deve riconoscere che la parola «feta», come nome di un formaggio oriundo di un ambito geografico esteso, ma concreto, soddisfa la condizione prescritta. È irrilevante l’estensione dell’area dalla quale tale formaggio proviene; determinante è invece il fatto che tale area presenti le condizioni idonee a contraddistinguere il detto alimento.

192. Siffatta tesi non contraddice la dottrina enunciata con la sentenza CMA, citata precedentemente, in cui il giudice comunitario, al punto 27, dopo aver ricordato come, nella sentenza Exportur, la Corte avesse riconosciuto che la tutela delle indicazioni geografiche «[potesse], a certe condizioni, rientrare nell’ambito della tutela della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell’art. 36 del Trattato», ha considerato che una disciplina come quella in base alla quale la Germania aveva concesso il marchio di qualità a prodotti fabbricati sul suo territorio che possedevano determinati requisiti, non poteva essere considerata un’indicazione geografica giustificabile ai sensi del citato art. 36 del Trattato. Da tale estratto della giurisprudenza non si ricava, in linea di massima, la conclusione che un’indicazione di provenienza non possa coprire un intero paese; inoltre, nel presente caso si discute di una denominazione tradizionale avente caratteristiche diverse da quelle che erano oggetto di discussione nella sentenza CMA.

c)      La causa della qualità o delle caratteristiche della «feta» e la delimitazione geografica della sua produzione, trasformazione ed elaborazione

193. Per quanto riguarda le denominazioni tradizionali, l’art. 2, n. 3, del regolamento di base, rinvia al n. 2, lett. a), secondo trattino, il quale richiede che la qualità o le caratteristiche di un prodotto siano dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico comprensivo dei suoi fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell’area delimitata. Tale condizione risponde alla necessità che esista un nesso ben definito tra un determinato prodotto ed il territorio dal quale proviene, che si concretizza nei due requisiti indicati dal comma appena riportato.

i)      La qualità derivante dall’ambiente geografico

194. Pertanto, qualora si riconoscesse che il vocabolo «feta» designa un formaggio che viene elaborato in un ambito geografico preciso, rimarrebbe da dimostrare la sussistenza dei suddetti requisiti, relativi alla qualità ed alle proprietà della «feta».

195. Nel presente procedimento si invocano, come agenti responsabili delle caratteristiche speciali di siffatto formaggio, il clima della zona di produzione, la ricchezza e la diversità della sua vegetazione, il latte utilizzato per la sua produzione, munto da pecore e capre allevate secondo un’inveterata tradizione, oltre ad una specifica preparazione affidata ad artigiani esperti che seguono il metodo di sgocciolatura naturale, senza pressione.

196. La constatazione di un vincolo tra tali elementi e le caratteristiche del prodotto richiede una valutazione complessiva, che prenda in considerazione tutti i suddetti fattori, ponendone in risalto la combinazione, al fine di ricavarne un’impressione generale (159).

197. Di conseguenza, a differenza di quanto sostengono i ricorrenti, la qualità e le caratteristiche del formaggio «feta» derivano dall’ambiente greco nel quale il detto prodotto viene confezionato, poiché è stata accertata l’esistenza di un nesso sostanziale tra il colore, l’odore, la tessitura, il sapore, la composizione e le proprietà intrinseche di tale formaggio, da un lato, e l’ambiente naturale in cui nasce, la cultura in cui è radicato e il metodo tradizionale di elaborazione seguito in Grecia, dall’altro.

198. La suddetta affermazione non può essere inficiata dalle eventuali differenze tra il formaggio proveniente da una o da un’altra regione della Grecia, né dall’assenza di uniformità con riguardo ad altri aspetti come quello orografico o quello della qualità dei pascoli, poiché prevalgono le caratteristiche comuni e gli elementi catalizzatori di base coincidono. Proprio la delimitazione criticata dai ricorrenti corrobora quest’idea, visto che è stata esclusa la superficie insulare della Repubblica ellenica, ad eccezione del «nomos» di Lesbo (160). Sotto questo profilo, le pecore e le capre della Tracia e della Tessaglia sono molto simili tra loro, mentre presentano notevoli differenze rispetto alle pecore e capre scozzesi, francesi e spagnole; qualcosa di simile può dirsi a proposito del foraggio di cui tali animali si nutrono, delle montagne o dei prati in cui pascolano, del clima di cui beneficiano e delle altre condizioni che intervengono nella creazione di questo prodotto. Mi torna in mente la novella Palomar di Italo Calvino, in cui si narra in maniera mirabile l’esperienza del protagonista in un negozio di Parigi: «dietro ogni formaggio c’è un pascolo d’un diverso verde sotto un diverso cielo: prati incrostati di sale che le maree di Normandia depositano ogni sera; prati profumati d’aromi al sole ventoso di Provenza; ci sono diversi armenti con le loro stabulazioni e transumanze; ci sono segreti di lavorazione tramandati nei secoli. Questo negozio è un museo: il signor Palomar, visitandolo sente, come al Louvre, dietro ogni oggetto esposto, la presenza della civiltà che gli ha dato forma e che da esso prende forma» (161).

ii)    La produzione, la trasformazione e l’elaborazione in un’area geografica delimitata

199. La condizione che impone che il processo di fabbricazione del prodotto di cui trattasi avvenga interamente in un’area geografica delimitata non si estende al nome del prodotto, che può essere privo di qualsiasi connotazione geografica.

200. Si cerca di impedire che, scomponendo le fasi di fabbricazione o associandole a luoghi indeterminati, si affievolisca il vincolo con l’ambiente geografico.

201. Nel caso della «feta» difficilmente si potrebbe dubitare della sussistenza di questa condizione, che è imposta dalla legislazione greca, benché con qualche sfumatura, quando la regione in cui viene confezionato il detto formaggio ha confini più ampi dell’area delimitata per l’ottenimento della materia prima. Si noti che è stata ridotta la zona di origine del latte impiegato, che deve provenire da animali di razza autoctona, allevati con metodi tradizionali e nutriti con i pascoli delle zone autorizzate. Tuttavia, tale dissociazione non è particolarmente rilevante, giacché il regolamento di base non richiede un’identità territoriale completa, ma permette un’organizzazione delle circoscrizioni in cerchi concentrici, purché siano perfettamente definiti.

202. L’entità della superficie interessata non sembra un elemento imprescindibile, poiché nulla vieta che essa copra l’intero territorio peninsulare ellenico, sebbene questo possa provocare alcune differenze nel prodotto; l’elemento chiave consiste nella condizione che le diverse fasi del processo di fabbricazione si svolgano in un’area precisa, fatto che è stato dimostrato nel presente caso.

d)      Conseguenze

203. L’analisi esposta nei paragrafi che precedono suggella l’esattezza in diritto del regolamento impugnato, quando qualifica la parola «feta» come termine che designa un formaggio originario di una parte consistente della Grecia, avente qualità e caratteristiche che si devono essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico e la cui produzione, trasformazione o elaborazione avvengono in un’area delimitata.

204. L’ampiezza dell’area di produzione fa sì che esistano alcune varietà di «feta», ma tutte si presentano sostanzialmente omogenee poiché possiedono elementi comuni che rafforzano la loro particolare natura.

205. Dalle considerazioni che precedono si evince che il nome «feta» non è generico, giacché soddisfa i requisiti che rendono una denominazione tradizionale assimilabile ad una denominazione di origine e meritevole di protezione in tutto il territorio comunitario, in quanto manifestazione della proprietà industriale e commerciale. Di conseguenza, occorre respingere i motivi di annullamento dedotti nel presente procedimento, confermando la validità delle disposizioni impugnate.

VI – Sulle spese

206. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, gli Stati soccombenti, poiché la Commissione ne ha fatto domanda, sono condannati a sopportare le proprie spese e quelle della detta istituzione. Conformemente al n. 4 della stessa disposizione, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese.

VII – Conclusione

207. A tenore delle suesposte considerazioni, propongo che la Corte di giustizia voglia:

1)         respingere i ricorsi di annullamento proposti dalla Repubblica federale di Germania e dal Regno di Danimarca contro il regolamento (CE) della Commissione 14 ottobre 2002, n. 1829, che modifica l’allegato del regolamento (CE) nº 1107/96 della Commissione per quanto riguarda la denominazione «feta»;

2)         condannare gli Stati ricorrenti a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione;

3)         dichiarare che la Repubblica francese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Repubblica ellenica sopporteranno le proprie spese.


1 – Lingua originale: lo spagnolo.


2  – Causa C‑317/95, Canadane Cheese Trading e Kouri (Racc. pag. I‑4681).


3  – Sentenza 16 marzo 1999, cause riunite C-289/96, C-293/96 e C-299/96, Danimarca, Germania e Francia/Commissione, nota come «Feta» (Racc. pag. I‑1541).


4  – Regolamento (CE) 14 ottobre 2002, n. 1829, che modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione per quanto riguarda la denominazione «Feta» (GU L 277, pag. 10).


5  – La Sacra Bibbia, Libro primo dei Re, capitoli 5, 6 e 7. Sempre nella Bibbia si menzionano prodotti di notoria qualità, che si distinguono in base all’origine geografica, come i tori di Basán, area settentrionale nella valle del Giordano, ove si allevavano esemplari particolarmente robusti e feroci (Libro dei Salmi, 21.13); l’argento battuto e laminato di Tarsi e l’oro di Ofir (Geremia, Lamentazioni 10, 9), e le vigne di Engàddi (Cantico dei cantici, 1, primo poema, versetto 14).


6  – Harte Bavendamm, H., «Geographical Indications and Trademarks: Harmony or Conflict», in Symposium on the International Protection of Geographical Indications, Somerset West, South Africa, September 1 and 2, OMPI, Ginevra, 1999, pag. 59.


7  – Riferimenti raccolti da Cortés Martín, J.M., in La protección de las indicaciones geográficas en el comercio internacional y comunitario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 2003, pagg. 25 e 26.


8  – Virgilio, l’Eneide (libro III) [per la versione in italiano, si può consultare l’Eneide, Ed. Paravia, commenti di A. Bacchielli, Torino, 1963]. Dodona era una località dell’Epiro dove si trovava un oracolo di Zeus; vi si fabbricavano vaselli che venivano usati per la divinazione, che consisteva nell’interpretazione del rumore provocato dal vento che agitava i vaselli appesi ai rami di una grande quercia.


9  – Ibidem, libro III.


10  – «Chi non distingue la porpora di Tiro o le pelli che assorbono il vermiglio di Aquino non correrà mai sulla propria pelle un pericolo piú imminente e piú realistico dell’incapacità di distinguere il vero dal falso », Orazio, Epístola X; XVII, Odi I, XXI y XXIX.6, citazione tratta da Plaisant, M. e Jacq, F., Traité de noms et appellations d´origine, Librairies Techniques, Parigi, 1974, pag. 1 [traduzione libera].


11  – Sebbene risulti che a Roma venissero garantite alcune forme di tutela mediante la Lex Cornelia de Falsis, che tutelava il commerciante contro l’usurpazione del marchio attraverso l’esercizio di una actio iniarium o di una actio doli. V. Franceschelli, R., Trattato di Diritto Industriale, Giuffrè, Milano, 1973, pag. 77 e segg.


12  – Ferragio, G.M., «Denominazione di origine, indicazione di provenienza e d´intorni», in Rivista di Diritto Industriale, 1990, n. 2, pag. 224 e segg.


13  – In alcuni casi, il marchio collettivo del prodotto consisteva nell’iniziale del nome della cittadina in cui veniva fabbricato ovvero dei suoi blasoni: la lettera A contrassegnava i tappeti di Audernarde; una B identificava le merci provenienti da Bruxelles; due E addossate, i prodotti di Enghien. V. Cortés Martín, J.M., op. cit., pag. 27, nota 8, che cita Braun, A., Nouveau traité des marques de fabrique et de commerce, droit belge, droit international et droit comparé, Bruxelles, pagg. XXIII-XXIV.


14  – Coiné, H., Derecho privado europeo, volume 2, «El siglo XIX», Fundación Cultural del Notariado, Madrid, 1996, pagg. 213-214, menziona la seta lavorata nella città di Lione, i tessuti di lino di Bielfield e le falci di Erzberg, in Stiria.


15  – In conseguenza di un’epidemia di fillossera che colpì i vigneti tra seconda metà del secolo XIX e l’inizio del XX secolo. v., In tal senso, Girardeu, J.M., «The Use of Geographical Indications in a Collective Marketing Strategy: The Example of Cognac», in Symposium (…), op. cit., pag. 70.


16  – Tale orientamento si ravvisa nella legge francese 1° agosto 1905, sulla repressione delle frodi nella vendita delle merci e della falsificazione dei prodotti agricoli e alimentari, sebbene sia stato soltanto l’approvazione delle leggi volte a tutelare prodotti specifici –come la legge 26 luglio 1925, che ha posto la tutela della denominazione «Roquefort»– e con i regolamenti orizzontali relativi ad alcune classi di beni− cosi la legge 30 luglio 1935, che ha istituito la tutela delle denominazioni di origine nel settore vinicolo–, che si è ottenuta una certa difesa del prodotto considerato su base individuale. In Spagna, lo Statuto del Vino, approvato con Regio decreto 8 settembre 1932, riconosce l’autonomia della denominazione di origine come segno distintivo.


17  – de Cervantes, M., Don Chisciotte de la Mancia, Garzanti ed., 1981 (prima parte, capitolo IV); l’autore menziona tali attrezzi di legno utilizzati per filare, con cui si attorcigliava il filo e si dipanava il filato, che godevano di grande prestigio se erano stati realizzati con legno di faggio della sierra di Guadarrama


18  – Ibidem, seconda parte, capitolo XXXVIII.


19  – Ibidem, seconda parte, capitolo XLIX.


20  – Ibidem, seconda parte, capitolo XXXII.


21  – Ibidem, seconda parte, capitolo XXX.


22  – Lope de Vega, Il Cavaliere di Olmedo, Garzanti, 2004 (atto primo, verso 103).


23  – Lope de Vega, Peribáñez e il commendatore di Ocaña, Rizzoli, 2003 (atto I, scena XIII, verso 677).


24  – Ibidem (atto I, scena XIII, verso 739).


25  – Shakespeare, William, Amleto, principe di Danimarca, Garzanti ed., 1991 (atto I, scena IV).


26  – Ibidem, atto V, scena II.


27  – Proust, M., Alla ricerca del tempo perduto, volume III, “Sodoma e Gomorra”, Mondadori (Collana i Meridiani), 1989.


28  – Ibidem, volume III, «La prigioniera».


29  – Carpentier, Alejo, La consagración de la primavera, Siglo XXI de España Editores, 7ª edizione, Madrid, 1979, III parte, capitolo 18, pag. 219.


30  – Ibidem, VII parte, capitolo 35, pag. 463.


31  – Ibidem, VII parte, capitolo 36, pag. 480. Inoltre, in tale racconto, l’autore narra che uno dei suoi personaggi, Teresa, possedeva la rara abilità di fiutare «qualsiasi imbroglio o truffa nell’acquisto di caviali, la provenienza del foie-gras, o l’autenticità dei vini di marche prestigiose e di grande annata». Questa donna redarguisce il suo cuoco con le seguenti parole: «Tu sai bene che i miei compatrioti non sanno nulla di millesimi, perché per loro una coca cola o una pepsi cola fa lo stesso; però non seccarmi con le tue bottiglie di Mouton-Rotschild riempite di vino rosso di Galizia. E la prossima volta che ti azzardi a spacciarmi uno champagne di seconda categoria per un Dom Perignon, ti rispedisco in Francia (…)» [(III parte, capitolo 18, pag. 219) [Traduzione libera].


32  – Maroño Gargallo, M.M., La protección jurídica de las denominaciones de origen en los Derechos español y comunitario, Marcial Pons, Madrid, 2002, pag. 176.


33  – «I diritti di proprietà industriale conferiscono un diritto di esclusiva per quanto riguarda un intero mercato, inteso come ambito territoriale in cui esiste la libera circolazione delle merci (...); quando il mercato si allarga, diventando sopranazionale, senza che a tale nuovo ambito venga adattata l’esclusiva garantita dai diritti di proprietà industriale, si genera inevitabilmente un conflitto (...)». Bercovitz, A., «La propiedad industrial e intelectual en el Derecho comunitario», in AA.VV., Tratado de Derecho Comunitario Europeo, tomo II, Civitas, Madrid, 1986, pag. 532 (Traduzione libera).


34  – Anche l’art. III‑154 del Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa (GU 2004, C 310, pag. 1) include la proprietà industriale e commerciale tra i motivi che giustificano l’imposizione di divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione o al transito delle merci.


35  – GU 1970, L 13 (pag. 29).


36  – GU 1979, L 33 (pag. 1). In termini analoghi si esprime l’art. 18, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109, pag. 29), che ha modificato la normativa precedente.


37  – Tutto dipenderà da quale concetto sarà prevalente: se il concetto tradizionale, volto a tutelare i prodotti le cui caratteristiche specifiche siano essenzialmente dovute ai fattori naturali della zona di origine, ovvero un concetto più ampio, che prescinda da tali peculiarità. In tal senso, non si scarta l’ipotesi che vengano tutelate denominazioni di origine di altri beni. Cosí Pellicer, R., «Primeros pasos de una política comunitaria de defensa de la calidad de los productos alimenticios. Reglamento sobre la “especificidad” y Reglamento sobre denominaciones de origen e indicaciones geográficas», in Gaceta Jurídica, B-83 e B-84, maggio 1993, pagg. 13 e 15, rispettivamente (in particolare, B‑84 pag. 16).


38  – GU L 208, pag. 1.


39  – Il regolamento (CE) del Consiglio 8 aprile 2003, n. 692, che modifica il regolamento (CE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 99, pag. 1), segue, benché timidamente, questa direzione, indicando che «per rispondere alle attese di taluni produttori, risulta inoltre necessario ampliare l’elenco di prodotti agricoli di cui all’allegato II del regolamento (CEE) n. 2081/92. È altresì opportuno includere nell’elenco di cui all’allegato I del suddetto regolamento le derrate derivanti dai prodotti dell’allegato I del trattato sottoposti a lieve trasformazione» (primo ‘considerando’).


40  – GU L 30, pag. 989.


41  – GU L 179, pag. 1. È stato preceduto dal regolamento (CEE) 28 aprile 1970, n. 816 (GU L 99, pag. 1), relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e dal regolamento (CEE) 28 aprile 1970, n. 817 (GU L 99, pag. 20), che ha stabilito disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate. Tali regolamenti sono stati sostituiti, rispettivamente, dai regolamenti (CEE) del Consiglio 5 febbraio 1979, nn. 337 e 338 (GU L 54, pagg. 1 e 48), che, a loro volta, sono stati abrogati con i regolamenti (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, nn. 822 e 823 (GU L 84, pagg. 1 e 59), modificati con il regolamento n. 1493/1999, attualmente in vigore.


42  – In forza del regolamento (CEE) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1576, che stabilisce regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione di bevande spiritose (GU L 160, pag. 1), e altresì del regolamento (CEE) del Consiglio 10 giugno 1991, n. 1601, che stabilisce regole generali analoghe per quanto riguarda i vini aromatizzati, le bevande aromatizzate a base di vino, i cocktails aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU L 149, pag. 1), ai prodotti considerati vengono riservate denominazioni geografiche in esclusiva, con riferimento alla zona nella quale «acquistano il loro carattere e le loro qualità definitive» [rispettivamente, art. 5, n. 3, lett. b), e art. 6, n. 2, lett. b),].


43  – Tale norma, come emerge dall’art. 2, n. 1, lett. a), mira ad evitare che l’acquirente venga tratto in inganno o indotto in confusione dalla dicitura che compare sulle merci. Una misura equivalente nel settore dei vini era costituita dal regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1989, n. 2392, che ha stabilito le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 232, pag. 13), modificato dal citato regolamento n. 1493/1999.


44  – Salignon, G. «La jurisprudence et la réglementation communautaires relatives à la protection des appellations d´origine, des dénominations géographiques et des indications de provenance», Revue du Marché Unique Européen, n. 4, 1994, pag. 107.


45  – Obiettivo che la Commissione aveva annunciato nel 1985 all’interno del Libro verde sul futuro dell’agricoltura europea [Bol-CE 7/8-1985, punti 1.2.1 e segg., e COM (85) 333 def], nonché nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla realizzazione del mercato interno: legislazione comunitaria dei prodotti alimentari [Bol-CE 11-1985, punto 2.1.18 e COM (85) 603 def].


46  – In particolare, nella sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral, nota come «Cassis de Dijon» (Racc. pag. 649), che richiamerò più avanti, nel corso della trattazione.


47  – Tale proposta era contenuta in un Memorándum indirizzato dal governo francese al Consiglio nel gennaio 1988, dal titolo «Contributo alla realizzazione del mercato interno dei prodotti alimentari», in cui, oltre a suggerire l’armonizzazione delle norme relative alla salvaguardia delle denominazioni di origine degli alimenti, si chiedeva alla Commissione di proseguire nell’elaborazione di norme di armonizzazione verticale – in particolare, per i prodotti di base–, di introdurre in ambito comunitario un sistema di riconoscimento delle specialità alimentari che formavano parte delle tradizioni culinarie degli Stati membri, e di prevedere il rilascio di attestazioni di qualità V. Brouwer, O., «Community Protection of Geographical Indications and Specific Character as a Means of Enhancing Foodstuffs Quality», in Common Market Law Review, n. 28‑1991, pag. 618


48  – Per esempio, nella comunicazione del 24 ottobre 1989, in cui la Commissione interpreta le denominazioni di vendita dei prodotti alimentari (GU C 271, pag. 2).


49  – Il Parlamento ha approvato varie risoluzioni, tra le quali si evidenzia quella del 28 aprile 1989, in cui propone di istituire nella Comunità un regime di tutela delle denominazioni di origine, sebbene limitatamente ai formaggi.


50  – Nella stessa data, il Consiglio ha adottato anche il regolamento (CEE) n. 2082/92, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 208, pag. 9), il cui obiettivo mira anch'esso ad instaurare un metodo di diversificazione all’interno del mercato, affinché taluni produttori possano incrementare le vendite o migliorare i propri guadagni, mediante la creazione di un regime tradizionale di iscrizione e di etichettatura per i prodotti che presentano delle specificità controllate, il quale, tuttavia, a differenza delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, non richiede la sussistenza di vincoli tra la produzione o l’elaborazione di un prodotto ed un luogo determinato, coesistendo con le norme nazionali per il rilascio di un’attestazione.


51  – Maroño Gargallo, M.M., op. cit., pag. 217


52  – Citate supra, alla nota 2 (paragrafo 36). Si veda inoltre il paragrafo 42, che elenca le conseguenze cui dà luogo la registrazione ai sensi del regolamento di base.


53  – Tale formula recepisce un concetto della figura giuridica in oggetto simile a quello tradizionalmente contenuto nei testi internazionali e negli ordinamenti nazionali. La formulazione del precetto sopra riportato ricorda la definizione fornita dall’art. 2, n. 1, dell’Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni di origine e sulla loro registrazione internazionale del 31 ottobre 1958, modificato a Stoccolma il 14 luglio 1967 (in Recueil des traités des Nations unies, vol. 923, nº13172, pag. 205). Tale formulazione si avvicina inoltre alla definizione di cui all’art. 79 della legge spagnola 2 dicembre 1970, n. 25 (BOE n. 291), che ha approvato lo statuto dei vigneti, del vino e degli alcolici e a quella di cui all’art. 22 della legge 10 luglio 2003, n. 24 (BOE nº 165), dei vigneti e del vino, che modifica la legge anteriore.


54  – Alcuni autori ritengono che vi sia una differenza solo nel grado, ma non nella sostanza, come Sordelli, L., «Indicazioni geografiche e denominazioni di origine nella disciplina comunitaria», in Diritto Industriale, 1994, pagg. 837 e segg.; altri sostengono che una differenza non appaia in modo nitido; cosi López Benítez, M., Las denominaciones de origen, Cedecs, Cordoba, 1996, pag. 85, opinione, questa, già espressa dal Comitato economico e sociale nel parere del 3 luglio 1991 in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU C 269, pag. 62).


55  – L’atto del Comitato speciale per l’agricoltura n. 7290/92, del 12 giugno 1992, riporta che «la Commissione e il Consiglio dichiarano che, ai fini del disposto di cui all’art. 2, n. 2, il Gran Ducato di Lussemburgo viene considerato un caso eccezionale. Il Consiglio e la Commissione confermano che l’art. 2 del regolamento contempla il marchio nazionale lussemburghese». V. Pellicer, R., op. cit., B‑84, pagg. 16 e 17.


56  – Come aveva all’epoca suggerito il Comitato economico e sociale nel summenzionato parere in merito alla proposta di regolamento.


57  – Quest’ultima possibilità era già stata segnalata dall’avvocato Jacobs nelle conclusioni presentate nella causa definita con sentenza 5 novembre 2002, causa C‑325/00, Commissione/Germania, nota come «CMA» (Racc. pag. I-9977), quando, al paragrafo 40, espone che tale disposizione si applica fondamentale ai casi in cui « l’estensione dello Stato membro in questione sia particolarmente ridotta (ad es. al Lussemburgo) e, forse, ai casi in cui la registrazione di un’indicazione geografica relativa ad un intero paese sia richiesta con riguardo ad un particolare prodotto la cui qualità o rinomanza sia attribuibile a detto Stato membro».


58  – La legge francese 6 luglio 1966 ammette senza restrizioni che il nome di un paese esprima una denominazione di origine. Né si riscontrano limiti relativi alla superficie territoriale all’interno dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che costituisce l’allegato 1.C dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, approvato con decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336, pag. 1). L’art. 22 di tale accordo definisce le indicazioni geografiche come «le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di un membro, di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica». Parimenti, un’assenza di limiti in tal senso si rileva nell’Accordo di Lisbona del 1958, citato, quando vengono definite le denominazioni d’origine.


59  – Cosi si evince dal concetto di «regione determinata» contenuto nell’allegato VI.A del regolamento n. 1493/1999, poc’anzi citato, che si limita ad indicare «un’area o un complesso di aree viticole». In maniera ancor più esplicita, il terzo ‘considerando’ del regolamento n. 1576/89, anch’esso citato supra, enuncia che «(…) la normativa comunitaria deve riservare a determinati territori, tra i quali possono figurare in via eccezionale certi paesi, l'impiego di denominazioni di natura geografica ad essi relative», e prevede, all’art. 5 n. 3, una deroga specifica a favore del Lussemburgo –«marque nationale luxembourgeoise»–.


60  – Cortés Martín, J.M., op. cit., pag. 351. In tale contesto, è stato giustamente rilevato che la probabilità di riscontrare una tale associazione «diminuisce a misura che si estende l'ambito territoriale al quale andrebbe riferita la denominazione» (paragrafo 8 delle conclusioni presentate dall’avvocato generale La Pergola nella causa «feta»).


61  – Regolamento (CE) della Commissione 24 novembre 1997, n. 2325, che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (GU L 322, pag. 33).


62  – Regolamento (CE) della Commissione 7 settembre 2001, n. 1778 che completa l’allegato del regolamento n. 1107/96, cit. nella nota precedente (GU L 240, pag. 6).


63  – L’avvocato generale Cosmas, nel paragrafo 45 delle sue conclusioni presentate nella causa Windsurfing Chiemsee [definita con sentenza 4 maggio 1999, cause riunite C‑108/97 e C‑109/97 (Racc. pag. I‑2779)], ha annoverato, tra i fattori naturali, le materie prime, il suolo e il clima della regione; tra i fattori umani, la concentrazione di imprese simili nella regione, la specializzazione nella fabbricazione di certi prodotti e il mantenimento della qualità a determinati livelli.


64  – Di fatto, buona parte delle acque minerali –in cui prevalgono i fattori naturali– sono state registrate come denominazioni di origine, mentre i prodotti di panetteria, pasticceria o del settore dolciario sono stati registrati come indicazioni geografiche. Occorre tenere presente che il citato regolamento n. 692/2003 ha sottratto le acque minerali naturali e le acque di sorgente dall’ambito di applicazione del regolamento di base, cosicché, trascorsi dieci anni dall’approvazione di quest’ultimo, tali denominazioni cesseranno di figurare nel registro (art. 2).


65  – Fernández Novoa, C., La protección internacional de las denominaciones geográficas de los productos, Tecnos, Madrid, 1970, pag. 3.


66  – La proposta di regolamento (GU C 30, pag. 11) equiparava le denominazioni tradizionali alle indicazioni geografiche. D’altra parte, il fatto di non avere previsto un’estensione a queste ultime è stato considerato da alcuni autori una discriminazione: v. Beier, F.K., e Knaak, R., «The Protection of Direct and Indirect Geographical Indications of Source in Germany and The European Community», in International Review of Industrial Property and Copyright Law, vol. 25-1994, pag. 32; Tilmann, W., «EG-Schutz für Geographische Herkünftsangaben», Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 1992, pag. 833, e Jiménez Blanco, P., Las denominaciones de origen en el Derecho del comercio internacional, Eurolex, Madrid, 1996, pag. 52.


67  – Nell’allegato VI del citato regolamento n. 1493/1999 si indica che le denominazioni «muscadet», «blanquette», «vinho verde», «cava» e «manzanilla» sono riconosciute come nomi delle rispettive regioni, che sono state delimitate e regolamentate dagli Stati membri anteriormente al 1° marzo 1986. Analogamente, il regolamento (CEE) n. 1576/89, anch’esso citato supra, tutela le denominazioni «pacharán», «korn», «kornbrand» e «jägertee».


68  – Tale eccezione è stata introdotta nel regolamento su richiesta del Regno Unito, che voleva iscrivere nel registro il «Formaggio Stilton», la cui lavorazione aveva avuto luogo inizialmente nell’omonima cittadina inglese, sebbene fosse stata poi trasferita in una località vicina, mantenendo il nome con cui il prodotto era conosciuto tradizionalmente.


69  – Sentenza 20 febbraio 1975, causa 12/74, Commissione/Germania, conosciuta come «Sekt‑Weinbrand» (Racc. pag. 181).


70  – Fernández Novoa, C., op. cit., pag. 39; v., inoltre, Mattera, A., El mercado único, sus reglas y su funcionamiento, Civitas, Madrid, 1991, pag. 447.


71  – La cui disciplina è stabilita nel regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 (GU 1994, L 11, pag. 1).


72  – Una nuova redazione di questa disposizione figura nel regolamento (CE) del Consiglio 14 aprile 2003, n. 806, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122, pag. 1).


73  – I dettagli di tale procedura sono stati esposti nella comunicazione della Commissione agli operatori economici interessati dalle denominazioni di origine e dalle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli o alimentari, per quanto attiene alla procedura semplificata di iscrizione nel registro comunitario di cui all’art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (GU C 273, del 9 ottobre 1993, pag. 4). La dottrina ha criticato duramente la mancata previsione di un diritto di opposizione dei soggetti interessati dalla registrazione; v., tra gli altri, Cortés Martín, op. cit., pagg. 386 e 387. A tenore del tredicesimo ‘considerando’ del citato regolamento n. 692/2003, tale mancanza ha determinato – insieme ad altre ragioni – la soppressione della procedura semplificata.


74  – Decisione 21 dicembre 1992, 93/53/CEE, che istituisce un comitato scientifico per le denominazioni d’origine, le indicazioni geografiche e le attestazioni di specificità (GU 1993, L 13, pag. 16), modificata con decisioni 14 giugno 1994, 94/437/CE (GU L 180, pag. 47), e 2 ottobre 1997, 97/656/CE (GU L 277, pag. 30).


75  – Relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento n. 2081/92 (GU L 148, pag. 1).


76  – Regolamenti (CE) della Commissione 1° luglio 1996, n. 1263 (GUL 163, pag. 19); 23 gennaio 1997, n. 123 (GU L 22, pag. 19); 12 giugno 1997, n. 1065 (GU L 156, pag. 5); 20 gennaio 1998, n. 134 (GU L 15, pag. 6); 20 marzo 1998, n. 644 (GU L 87, pag. 8); 17 giugno 1998, n. 1549 (GU L 202, pag. 25); 13 gennaio 1999, n. 83 (GU L 8, pag. 17); 18 marzo 1999, n. 590 (GU L 74, pag. 8); 25 maggio  1999, n. 1070 (GU L 130, pag. 18); 29 ottobre 1999, n. 2317 (GU L 280, pag. 66); 17 aprile 2000, n. 813 (GU L 100, pag. 5); 11 dicembre 2000, n. 2703 (GU L 311, pag. 25); 10 maggio 2001, n. 913 (GU L 129, pag. 8); 28 giugno 2001, n. 1347 (GU L 182, pag. 3); 19 settembre 2003, n. 1660 (GU L 234, pag. 10); i regolamenti già citati 2325/97 e 1778/2001, e, infine, il regolamento 1829/2002, impugnato nel presente procedimento.


77  – Sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74 (Racc. pag. 837).


78  – Sentenza 20 febbraio 1979, citata supra, nota come «Cassis de Dijon», dal nome di un liquore francese alla frutta con una gradazione alcolica compresa tra i 15º e i 20º, la cui vendita era libera in Francia, e che si voleva commercializzare in Germania, dove però veniva richiesta una gradazione alcolica non inferiore ai 25º.


79  – Sentenze 17 giugno 1981, causa 113/80, Commissione/Irlanda (Racc. pag. 1625, punto 7); 9 giugno 1982, causa 95/81, Commissione/Italia (Racc. pag. 2187, punti 20 e 21), e 7 maggio 1997, cause riunite da C-321/94 a C-324/94, Pistre e a. (Racc. pag. I‑2343, punto 52).


80  – Sentenza 19 marzo 1991, causa C-205/89, Commissione/Grecia (Racc. pag. I 1361, punto 9).


81  – Si veda, per esempio, Beier, F.-K., «Propiedad industrial y libre circulación de mercancías en el mercado interior y en el comercio con terceros Estados», in Revista General de Derecho, numero 549, giugno 1990, pag. 4521 e, segnatamente, la nota 31 a pag. 4519; v. inoltre Bercovitz, A., op. cit., pag. 520.


82  – Riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967, Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, n. 11851, pag. 305.


83  – Sentenza 9 giugno 1992, causa C-47/90 (Racc. pag. I-3669).


84  – Sentenza 10 novembre 1992, causa C-3/91 (Racc. pag. I-5529).


85  – Sentenza 16 maggio 2000, causa C-388/95 (Racc. pag. I-3123).


86  – Sentenza 20 maggio 2003, causa C‑469/00 (Racc. pag. I‑5053, punto 49).


87  – Sentenze 20 maggio 2003, causa C‑108/01 (Racc. pag. I-5121, punto 64).


88  – La sussistenza di un duplice collegamento anche per le indicazioni geografiche è stata duramente criticata dalla dottrina. V., tra gli altri, Beier, F.-K., «La nécessité de protéger les indications de provenance et les appellations d´origine dans le Marché Commun. En marge de l´Arret Sekt/Weinbrand de la Cour de Justice des Communautés européennes du 20 février 1975», in Propieté Industrielle, OMPI/BIRPI, 1977,  pag. 160.


89  – Menzionano espressamente la «reputazione», per esempio, le sentenze 23 maggio 1978, causa 102/77, Hoffmann-La Roche (Racc. pag. 1139, punto 7); 11 luglio 1996, cause riunite C-71/94, C-72/94 e C-73/94, Eurim-Pharm (Racc. pag. I‑3603, punto 31) –ambedue relative a marchi comunitari–; 10 novembre 1992, Exportur, cit. (punto 28); o 13 dicembre 1994, causa C-306/93, SMW Winzersekt (Racc. pag. I-5555, punto 25).


90  – Sentenza 14 settembre 1982, causa 144/81 (Racc. pag. 2853).


91  – Sentenza 7 novembre 2000, causa C-312/98 (Racc. pag. I‑9187), che risponde ad una questione pregiudiziale sorta nell’ambito di una controversia avente ad oggetto le etichette applicate sulle bottiglie di una determinata birra.


92  – Sentenza 14 dicembre 2000, causa C-99/99 (Racc. pag. I‑11535).


93  – Reglamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1998, nº 2815 (GU L 349, pag. 56).


94  – Sentenza 18 novembre 2003, causa C-216/01 (non ancora pubblicata in Raccolta).


95  – Sentenza 4 marzo 1999, causa C-87/97 (Racc. pag. I-1301). Tale causa metteva a confronto le denominazioni «Cambozola», formaggio importato in Italia da un altro Stato membro, in cui viene legalmente prodotto, e «Gorgonzola», formaggio italiano la cui denominazione di origine è iscritta nel registro comunitario. La Corte di giustizia ha affermato che, sebbene l’aspetto esteriore di ambedue gli alimenti presenti analogie, sembra legittimo ritenere che vi sia evocazione di una denominazione protetta qualora la parola utilizzata termini con le due medesime sillabe della detta denominazione e ne comporti il medesimo numero di sillabe, risultandone una similarità fonetica ed ottica manifesta tra i due termini.


96  – Poiché i disciplinari delle denominazioni di origine non vengono pubblicati, tali sentenze hanno trattato inoltre la questione della loro opponibilità ai terzi.


97  – Sentenza 9 giugno 1998, cause riunite C-129/97 e C-139/97 (Racc. pag. I‑3315). Nel caso di specie, il governo francese, che aveva registrato la denominazione «époisses de Bourgogne» mediante la procedura semplificata, chiese di modificarla, volendo tutelare solo la denominazione «époisses».


98  – Sentenza 25 giugno 2002, causa C-66/00 (Racc. pag. I-5917).


99  – In forza del regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1999, n. 590, che completa l’allegato del regolamento nº 1107/96, citato supra (GU L 74, pag. 8).


100  – Sentenza 6 dicembre 2001, C-269/99, Carl Kühne e a. (Racc. pag. I‑9517).


101  – L’avvocato generale Alber si era espresso in tal senso nelle sue conclusioni presentate in ambedue i procedimenti (paragrafi 92 e 97, rispettivamente).


102  – V. la descrizione dei fatti contenuta nei punti 22-47 della sentenza «Feta», di cui parlerò dettagliatamente più avanti.


103  – FEK B 8.


104  – La sintesi generale del questionario figura come allegato I al controricorso della Commissione. Il suo valore indicativo viene ricordato nello stesso regolamento n. 1829/2002, citato supra, il cui diciassettesimo ‘considerando’ avverte che «l'assenza di una disciplina regolamentare specifica nella quasi totalità degli Stati membri e la definizione molto generica del termine «feta» figurante nella nomenclatura combinata danno luogo a stime del tutto approssimative e a dati statistici fortemente divergenti nell'ambito di un'analisi incrociata delle risposte trasmesse. È peraltro difficile distinguere, per vari Stati membri, tra produzione e riesportazione, il che può sfociare in statistiche del tutto inattendibili».


105  –      Anche i Paesi Bassi si sono dotati di una regolamentazione simile tra il 1981 ed il 1988. L’Austria riserva il detto termine ai prodotti ellenici in virtù della convenzione stipulata con la Grecia il 20 giugno 1972, in applicazione dell’Accordo bilaterale concluso tra questi due paesi il 5 giugno 1970, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche, delle denominazioni dei prodotti agricoli, artigianali e industriali (BGBI nos 378/1972 e 379/1972; Österreichisches Patentblatt n. 11/1972, del 15 novembre 1972).


106  – La produzione in tale Stato, secondo quanto ha reso noto il suo rappresentate all’udienza, ha raggiunto le 10 325 tonnellate nel 2003 e le 11 200 tonnellate nel 2004.


107  –      Secondo il diciannovesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1829/2002, una valutazione lorda «si è rivelata talvolta inadeguata e ha prodotto risultati aberranti, rendendo impossibile il conteggio delle scorte esistenti, delle quantità riesportate o di altri elementi, da cui risulterebbe addirittura un consumo teoricamente negativo per certi Stati membri ».


108  –      All’udienza è stato dimostrato che etichette recanti tali riferimenti vengono usate dai produttori tedeschi e danesi, come risulta altresì dai documenti prodotti dalla Commissione in allegato al controricorso.


109  – Il cui testo è interamente riportato nell’allegato 3 al controricorso della Commissione. Tali valutazioni sono riprodotte dal trentesimo al trentaduesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1829/2002.


110  – Benché la dottrina sostenga che solo un compromesso avrebbe potuto portare ad una soluzione della controversia. Fluir, A., «Feta als geschützte Ursprungsbezeichnung – eine Leidensgeschichte», in European Law Reporter, 2002, n. 11, pag. 437.


111  – Il decreto ministeriale nº 15294/1987, dei Ministri dell’economia e dell’agricoltura (FEK B 347).


112  – FEK B 892.


113  – FEK B 663.


114  – FEK B 667.


115  – Anche il Tribunale di primo grado ha ricevuto vari ricorsi di questo tipo contro il citato regolamento, da parte della Alpenhain-Camembert-Werk e a. (causa  T-370/02), della Confédération générale des producteurs de lait de brebis et des industriels de Roquefort (causa T‑381/02) e della Arla Foods e a. (causa T‑397/02). L’ordinanza 6 luglio 2004 (non ancora pubblicata in Raccolta), pronunciata nella prima delle cause summenzionate, accogliendo l’eccezione sollevata dalla Commissione, ha dichiarato il ricorso irricevibile in quanto ha ritenuto che l’atto impugnato non riguardasse direttamente le ricorrenti, imprese tedesche dedite alla produzione di formaggio commercializzato sotto il nome «Feta». Le altre due cause sono tuttora pendenti.


116  – Regolamento di procedura della Corte di giustizia, testo consolidato del 19 giugno 1991 (GU L 176, pag. 7), modificato in varie occasioni (ultima pubblicazione ufficiale nella GU C 193, del 14 agosto 2003, pag. 1).


117  – Regolamento del Consiglio 15 aprile 1958, n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU L 1958, 17, pag. 385).


118  – L’art. 3 del regolamento interno-tipo approvato con decisione del Consiglio 1999/468/CE (GU 2001, C 38, pag. 3) prevede che la trasmissione dell’ordine del giorno e dei progetti di provvedimenti nonché degli altri documenti di lavoro sia effettuata 14 giorni prima della data stabilita per la riunione. Si tengano presenti, inoltre, la decisione del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/468/CE, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184, pag. 23), ed il regolamento n. 806/2003, citato supra.


119  – Ho esposto una tesi simile nelle conclusioni presentate nella causa Aalborg Portland e a. (sentenza 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e 219/00 P, non ancora pubblicata in Raccolta), quando ho indicato che occorre procedere all'annullamento dell'atto che definisce un procedimento, «qualora si constati che, se le norme di procedura fossero state rispettate scrupolosamente, il risultato sarebbe stato diverso e comunque più favorevole per l’interessato o se, proprio a causa del difetto di forma non si possa sapere se la decisione sarebbe stata diversa». Aggiungevo, poi, che «i vizi di forma non sono indipendenti dal merito della controversia. Se si annulla una decisione emessa al termine di una procedura viziata da un difetto di forma in quanto, a causa delle irregolarità dell’iter seguito per la sua adozione, essa è errata nel merito, l’annullamento è determinato dall’inesattezza sostanziale della decisione, e non dall’esistenza di un errore di procedura. Il vizio di forma mantiene un proprio ruolo autonomo solo quando a causa della sua presenza non sia possibile formulare un giudizio sulla decisione adottata».


120  – Secondo quanto si legge nel resoconto sommario, in quella riunione non si raggiunse un accordo, poiché la proposta ottenne 47 voti favorevoli, 23 contrari e 17 membri si astennero. Tale documento, come gli altri atti del comitato delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, può essere consultato sul sito www.europa.eu.int/comm/agriculture/minco/regco.


121  – Sentenza 10 febbraio 1998, causa C‑263/95 (Racc, pag. I-441).


122  – Sentenza 11 novembre 2004, causa C‑249/02 (non ancora pubblicata in Raccolta).


123  – Sentenza 23 febbraio 1988, causa 131/86, Regno Unito/Consiglio (Racc. pag. 905, punto 37).


124  – V. sentenza 20 marzo 1959, causa 18/57, Nold KG/Alta Autorità (Racc. pag. 89) e le successive pronunce.


125  – Sentenze 14 febbraio 1990, causa C-350/88, Delacre e a./Commissione (Racc. pag. I-395), e 15 aprile 1997, causa C-22/94, Irish Farmers Association e a. (Racc. pag. I-1809).


126  – Anche nel ricorso della Danimarca viene seguito quest’ordine, mentre il ricorso della Germania inizia dalla discussione del carattere tradizionale della denominazione per affermarne poi il carattere generico.


127  – [È possibile confrontare tale esempio con la definizione di arancia data dal vocabolario della lingua italiana Nicola Zingarelli, dodicesima edizione].


128  – Ciononostante, come ho ricordato nel paragrafo 28 delle citate conclusioni Canadane Cheese e Kouri, la Corte ha considerato tali i sostantivi: «aceto» (sentenza 9 dicembre 1981, causa 193/80, Commissione/Italia, Racc. pag. 3019), «gin» (sentenza 26 novembre 1985, causa 182/84, Miro, Racc. pag. 3731), «birra» (sentenza 12 marzo 1987, causa 178/84, Commissione/Germania, Racc. pag. 1227), «pasta» (sentenze 14 luglio 1988, causa 407/85, Glocken e a., Racc. pag. 4233) e causa 90/86, Zoni (Racc. pag. 4285); «yogurt» (sentenza 14 luglio 1988, causa 298/87, Smanor, Racc. pag. 4489), formaggio «Edam» (sentenza 29 settembre 1988, causa 286/86, Deserbais, Racc. pag. 4907), «formaggi» (sentenze 11 ottobre 1990, causa C-210/89, Commissione/Italia, Racc. pag. I-3697); e 11 ottobre 1990, causa C‑196/89, Nespoli e Crippa, Racc. pag. I-3647), «salumi» (sentenza 13 novembre 1990, causa C‑269/89, Bonfait, Racc. pag. I-4169) e «pane» (sentenze 19 febbraio 1981, causa 130/80, Kelderman, Racc. pag. 527); 14 luglio 1994, causa C‑17/93, Van der Veldt, Racc. pag. I‑3537), e 13 marzo 1997, causa C-385/95, Morellato, Racc. pag. I‑1431).


129  – V. le conclusioni dell’avvocato generale Saggio nella causa Guimont [decisa con sentenza 5 dicembre 2000, causa C-448/98 (Racc. pag. I-10663, paragrafo 11)].


130  – A differenza di quanto accade per i marchi, il regolamento di base non definisce le cause della generalizzazione, il che ha sollevato alcune critiche. V. Lobato García-Miján, L., «La protección de las Denominaciones de origen: estudio del reglamento (CEE) 2081/92», in Estudios de Derecho Mercantil en homenaje al profesor Manuel Brosseta Pont, tomo II, Tirant lo Blanch, Valenza, 1995, pagg. 1985 e segg.. Quanto al processo di volgarizzazione, v. Fernández Novoa, C., op. cit., pag. 42.


131  – Nella giurisprudenza inglese, per esempio, la sentenza 31 luglio 1967 della High Court di Londra (Chancery Division) nella causa «Wine Products Ltd. & others vs. Mackenzie & Co. Ltd & others», ha autorizzato i produttori australiani e sudafricani a utilizzare nel mercato inglese il termine «Jerez» («Sherry»), località spagnola, alla condizione che aggiungessero l’aggettivo «australiano» o «sudafricano» («Australian Sherry» o «South African Sherry»), ritenendo che sarebbe stato ingiusto permettere ai produttori di Jerez di opporsi a tali espressioni, dato che erano a conoscenza di tale uso –si vedano le conclusioni dell’avvocato generale Wagner nella causa Sekt-Weinbrand, citata supra–. Nella giurisprudemza francese, la sentenza 25 agosto 1984 della Cour d´Appel di Montpellier, relativa alle denominazioni «Jijona» e «Alicante», ha suscitato numerosi commenti, allorché è stata esaminata alla luce degli argomenti esposti dalla Corte di giustizia nella sentenza Exportur, citata supra, che è stata pronunciata proprio in un procedimento avente ad oggetto una questione pregiudiziale proposta nell’ambito di quella causa.


132  – Voglio sottolineare, in proposito, l’opinione espressa dall’avvocato generale Léger nel paragrafo 40 delle sue conclusioni relative alla causa Bigi, cit. supra, laddove afferma che «essendo di competenza della Commissione, ai sensi del regolamento, esprimere una valutazione sulla genericità o meno di una denominazione, la Corte non [deve] sostituirsi alla Commissione nella questione che ci occupa. Il ruolo di questa Corte consiste unicamente nell’esercitare un controllo di legittimità sulle decisioni adottate in materia dalla Commissione (o dal Consiglio), conformemente alle disposizioni dell’art. 230 CE». Perciò, dato che questa seconda parte è fuori discussione, ritengo che, quando un atto viene annullato in forza del controllo giurisdizionale effettuato dalla Corte di giustizia in merito al carattere generico di una denominazione, non ci si sostituisca alla Commissione né la si privi delle sue attribuzioni.


133  – Con le parole pronunciate dall’avvocato Léger al paragrafo 50 delle citate conclusioni nella causa Bigi.


134  – Questo sistema dualistico deriva dall’adozione di una soluzione eclettica per far fronte alle differenti concezioni del livello di garanzia all’interno dei diversi Stati membri.


135  – Nei punti da 22 a 28 della sentenza «Feta» si descrive il percorso seguito dalla Commissione nel tentativo di elaborare una proposta di elenco indicativo, non esauriente, delle denominazioni la cui registrazione è vietata poiché sono considerate generiche.


136  – López Escudero, M., «Parmigiano, feta, epoisse y otros manjares en Luxemburgo: las denominaciones geográficas ante el TJCE», in Une Communauté de droit: Festschrift für Gil Carlos Rodríguez Iglesias, BMW-Berliner Wissenschafts-Verlag, 2003, pag. 409 e segg., critica duramente il fatto che, al fine di valutare il carattere non generico di un prodotto, si esiga il collegamento esclusivo con un’area geografica.


137  – V. per esempio, Fernández Novoa, C., op. cit., pag. 46; nella dottrina tedesca, Bussman, K., «Herkunftsangabe oder Gattungsbezeichnung», in Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 1965, pag. 281 e segg.


138  – Procedura che dà luogo all’iscrizione nell’allegato del regolamento (CE) della Commissione 17 dicembre 1996, n. 2400, relativo all’iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento n. 2081/92 (GU L 327, pag. 11), più volte modificato.


139  – In questo senso, v. Cortés Martín, J.M., op. cit., pag. 381.


140  – Tratto da Cortés Martín, J.M., op. cit., nota 1206, pag. 335.


141  – Fernández Novoa, C., op. cit., pag. 43


142  – Rochard, D., «“Rillettes du Mans”, “Rilettes de la Sarthe”: dénominations génériques ou IGP? C´est le juge qui va déguster!», in Revue de Droit Rural, n. 251, 1997, pag. 175.


143  – Rochard, D., op. cit., richiama specificamente la Convenzione di Stresa del 1° giugno 1951 che autorizza le Parti contraenti ad utilizzare le denominazioni figuranti nell’allegato II, sempreché vengano rispettate le regole di fabbricazione e venga indicato il paese di produzione; invece, le denominazioni contenute nell’allegato I possono venire utilizzate solo dai produttori appartenenti alla zona geografica corrispondente. Si deve notare che tale Convenzione –non applicabile alla «Feta»– è stata firmata dalla Danimarca, che l’ha successivamente denunciata, mentre non è stata firmata dalla Grecia.


144  – V. il paragrafo 19 delle conclusioni nella causa Canadane Cheese e Kouri.


145  – In quest’ambito internazionale si veda, per esempio, l’Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Egitto, dall’altra, firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2001 (GU 2004, L 304, pag. 39), e segnatamente, l’art. 37, l’allegato VI e la dichiarazione congiunta su entrambi; l’Accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall’altra, concluso a Bruxelles l’8 dicembre 1997 (GU 2000, L 276, pag. 45), in particolare, all’art. 12; o, infine, l’Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall’altra, firmato a Bruxelles l’8 marzo 1993 (GU L 323, pag. 2).


146  –      Omero, l’Odissea, libro IX, versi 244 –247 [trad. italiana di Ippolito Pindemonte].


147  –      Ibidem, libro IX, «i ciclopi alteri che viven senza leggi » (verso 107); «leggi non han, non radunanze in cui si consulti tra lor » (versi 112 e 113); «su la moglie ciascun regna e sui figli, né l’uno all’altro tanto o quanto guarda » (versi 114 e 115); è un uomo di «forza dotato le gran membra e insieme debil conoscitor di leggi e diritti » (versi 214 e 215).


148  –      Ibidem, libro XX, verso 69.


149  –      Omero (Ilíade, Libro XI, verso 539) narra come Ecamede, dai bei capelli riccioluti, tritasse formaggio caprino sul vino, con una grattugia bronzea, preparando una bevanda per Patroclo e Nestore.


150  – V. O´Connor B., e Kirieeva, I., «What’s in a name?: The Feta cheese saga», in International trade law and regulation, vol. 9, 2003, pagg. 117 e segg.


151  – Tale posizione si conforma all’art. 6 dell’Accordo di Lisbona, citato supra, in contrasto con il disposto di cui all’art. 24, n. 6, dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, anch’esso citato, che privilegia invece la situazione della denominazione nelle zone di consumo.


152  – L’art. 3 del regolamento di base stabilisce espressamente che «(…) per determinare se una denominazione sia divenuta generica o meno, si tiene conto di tutti i fattori, in particolare: – della situazione esistente nello Stato membro in cui il nome ha la sua origine e nelle zone di consumo, – della situazione esistente in altri Stati membri – delle pertinenti legislazioni nazionali o comunitarie (…)».


153  – La Danimarca, benché metta in discussione il parere, tuttavia non fornisce alcun motivo valido che possa screditarlo.


154  – Superata la diffidenza iniziale, l’utilità dei sondaggi di opinione è stata riconosciuta nell’ambito della citata sentenza Windsurfing Chiemsee (punto 53), e della sentenza 16 luglio 1998, causa C-210/96, Gut Springenheide e Tusky (Racc. pag. I‑4657, punto 37). Sebbene entrambe le sentenze si riferiscano al ricorso a tale metodo nell’ambito della tutela dei marchi, e il commento si indirizzi ai giudici nazionali, la dottrina ivi enunciata può essere trasferita all’ambito delle denominazioni di origine ed all’intervento delle istituzioni comunitarie.


155  – Proprio in materia di brevetti, nella sentenza 5 dicembre 1996, cause riunite C-267/95 e C-268/95, Merck e Beecham (Racc. pag. I-6285) si afferma che l’oggetto specifico della proprietà industriale e commerciale in fatto di brevetti «è quello di garantire, in particolare al titolare, per compensare lo sforzo creativo concretatosi nell’invenzione, il diritto esclusivo di valersi di questa per la produzione e la prima immissione in commercio di beni industriali, sia direttamente sia mediante concessione di licenze a terzi, nonché il diritto di opporsi alle contraffazioni » (punto 30).


156  – Le disposizioni elleniche e il disciplinare allegato alla domanda di iscrizione nel Registro comunitario indicano che la produzione è consentita in Macedonia, Tracia, Epiro, Tessaglia, Grecia centrale, Peloponneso –quasi tutta la Grecia continentale – e nel «nomos» – distretto amministrativo – di Lesbo.


157  –      Non dobbiamo perdere di vista il percorso compiuto dall’Unione europea, con i suoi ripetuti allargamenti, che, in alcuni casi, hanno portato ad incorporare paesi con una superficie ridotta. Il fenomeno è destinato a proseguire e potrebbe capitare che la protezione accordata ad un prodotto originario di una zona all’interno dell’attuale territorio comunitario venga estesa in futuro ad altre zone appartenenti ai nuovi Stati membri.


158  –      Lo stesso avvocato generale La Pergola ha condiviso questa opinione nelle sue conclusioni relative alla causa «Feta» (paragrafo 8).


159  – Avevo già fatto un accenno in proposito, nel paragrafo 75 delle conclusioni Canadane Cheese e Kouri, citate più volte, sottolineando che, altrimenti, si «impedirebbe di tutelare numerose denominazioni geografiche, dato che le moderne tecniche di produzione permettono di fabbricare un prodotto in qualsiasi luogo, praticamente senza limitazioni».


160  – Il che significa che quest’isola non viene nemmeno compresa per intero.


161  – Calvino, I., Palomar, Oscar Mondadori, ristampa 2004, pag. 75.