Ordinanza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione ampliata) del 16 giugno 1998. - Comunidad Autónoma de Cantabria contro Consiglio dell'Unione europea. - Aiuti di Stato - Costruzione navale - Regolamento che instaura un regime di deroga - Cantieri navali in ristrutturazione - Ricorso di un ente regionale - Ricevibilità. - Causa T-238/97.
raccolta della giurisprudenza 1998 pagina II-02271
Ricorso d'annullamento - Persone fisiche e giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Regolamento del Consiglio relativo agli aiuti a favore di taluni cantieri in ristrutturazione - Ricorso di un'autorità regionale di uno Stato membro in ragione della presenza, nel suo territorio, di un cantiere navale nominativamente designato dal regolamento - Irricevibilità
(Trattato CE, art. 173, secondo e quarto comma; regolamento del Consiglio n. 1013/97)
Anche se un cantiere navale sia nominativamente identificato dal regolamento n. 1013/97, mediante il quale il Consiglio conferisce alla Commissione il potere di adottare decisioni che hanno per destinatari i governi di taluni Stati membri, decisioni che autorizzano, a determinate condizioni, il versamento di nuovi aiuti a favore di taluni cantieri navali situati nei rispettivi territori di detti Stati, l'autorità regionale nel cui territorio è situato il cantiere navale di cui si tratta non è legittimata ad impugnare detto regolamento.
Tale autorità non può invocare, infatti, il secondo comma dell'art. 173 del Trattato, dal momento che risulta chiaramente dall'economia generale del Trattato che la nozione di Stato membro, ai sensi delle disposizioni relative ai ricorsi giurisdizionali, comprende le sole autorità di governo degli Stati membri delle Comunità europee e non può estendersi agli esecutivi di regioni o di comunità autonome, indipendentemente dalla portata delle competenze attribuite a questi ultimi.
Qualora tale autorità abbia la personalità giuridica richiesta per potere agire in forza dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, l'interesse generale che essa può avere, in quanto terzo, a ottenere un risultato favorevole per la prosperità economica di una impresa determinata e, di conseguenza, per il livello dell'occupazione nella regione geografica dove essa esercita le sue attività non sarebbe, di per sé, sufficiente a ritenere che essa è individualmente interessata ai sensi dell'art. 173, quarto comma, dalle disposizioni del regolamento di cui si tratta.
Tale autorità non è direttamente riguardata dalle disposizioni del regolamento impugnato. Infatti, l'adozione di questo non potrebbe, di per sé sola, comportare le conseguenze sul livello dell'occupazione nella regione e le ripercussioni socioeconomiche da essa allegate. Il verificarsi di tali conseguenze presupporrebbe necessariamente l'adozione, in primo luogo, di una decisione della Commissione che autorizzi il versamento degli aiuti, a condizione che non si proceda alle trasformazioni navali nel cantiere navale situato nella regione di cui si tratta e, successivamente, l'adozione da parte di quest'ultima di misure autonome rispetto a questa decisione, vale a dire misure di licenziamento.