61994J0202

Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'8 febbraio 1996. - Procedimento penale a carico di Godefridus van der Feesten. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Gerechtshof 's-Hertogenbosch - Paesi Bassi. - Direttiva del Consiglio 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici - Campo di applicazione - Specie protetta - Applicazione della direttiva ad una sottospecie che non vive naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri. - Causa C-202/94.

raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-00355


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


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Ambiente ° Conservazione degli uccelli selvatici ° Direttiva 79/409 ° Sfera d' applicazione ° Sottospecie che, diversamente dalla specie corrispondente o da altre sottospecie di questa, vivono naturalmente allo stato selvatico soltanto fuori del territorio europeo della Comunità ° Inclusione

(Direttiva del Consiglio 79/409, art. 1)

Massima


La direttiva 79/409, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, si applica alle sottospecie di uccelli che vivono naturalmente allo stato selvatico soltanto al di fuori del territorio europeo degli Stati membri se la specie cui appartengono o altre sottospecie di questa vivono naturalmente allo stato selvatico nel detto territorio.

Infatti, in primo luogo risulta sia dal secondo e dal terzo 'considerando' e dall' art. 1 della direttiva, sia dalla direttiva nel suo complesso che questa mira alla efficace protezione dell' avifauna europea e che tale protezione si basa sulla nozione di specie, la quale comprende, nella tassonomia aviaria, tutte le suddivisioni di una specie, quali le razze e le sottospecie. In secondo luogo, considerato che la nozione di sottospecie non si fonda su criteri distintivi così rigorosi ed oggettivi come quelli impiegati allo scopo di delimitare le specie tra loro, se la sfera di applicazione della direttiva si limitasse alle sottospecie viventi nel territorio europeo e non si estendesse alle sottospecie non europee, sarebbe difficile applicare la direttiva negli Stati membri e si rischierebbe pertanto di causare un' applicazione non uniforme della medesima nella Comunità.

Inoltre, se le sottospecie non europee potessero essere liberamente introdotte nella Comunità, non si potrebbe escludere il rischio che sottospecie esotiche siano lasciate allo stato libero, con la conseguenza di una modifica artificiale dell' avifauna naturale della Comunità. Ciò è incompatibile con l' obiettivo della conservazione degli equilibri biologici, quale risulta dal secondo 'considerando' della direttiva.

Parti


Nel procedimento C-202/94,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dal Gerechtshof di 's-Hertogenbosch (Paesi Bassi), nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro

Godefridus van der Feesten,

domanda vertente sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1),

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dai signori J.-P. Puissochet, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida e C. Gulmann (relatore), giudici,

avvocato generale: N. Fennelly

cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere

viste le osservazioni scritte presentate:

° per l' Openbaar Ministerie, dal signor J.J.M. van der Kaaden, avvocato generale presso il Gerechtshof di 's-Hertogenbosch;

° per il governo olandese, dal signor A. Bos, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

° per il governo francese, dalla signora C. de Salins, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor J.-L. Falconi, segretario degli affari esteri presso la medesima direzione, in qualità di agenti;

° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor M.H. van der Woude, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali del signor van der Feesten, con l' avv. J. Wouters, del foro di Middelburg, del governo olandese, rappresentato dal signor J.S. van den Oosterkamp, consigliere giuridico aggiunto al ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo francese, rappresentato dal signor J.-M. Belorgey, incaricato di missione presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor J.-L. Pons, "administrateur civil" presso il ministero dell' Ambiente, nonché della Commissione, rappresentata dal signor H. van der Woude, assistito dalla signora S. Bouche, amministratore presso la Commissione, in qualità di esperto, all' udienza del 14 settembre 1995,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 26 ottobre 1995,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 5 luglio 1994, pervenuta in cancelleria l' 11 luglio 1994, il Gerechtshof di 's-Hertogenbosch ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, tre questioni pregiudiziali sull' interpretazione degli artt. 1, n. 1, e 14, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1; in prosieguo: la "direttiva").

2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di un procedimento penale pendente dinanzi al detto giudice nei confronti del signor van der Feesten in forza della Vogelwet (legge sugli uccelli) del 31 dicembre 1936. Questi, vedendosi sequestrare nel suo domicilio una partita di uccelli appartenenti alla sottospecie Carduelis carduelis caniceps o cardellino a testa grigia, importati dalla Danimarca, ha fatto opposizione contro tale provvedimento allo scopo di ottenerne la restituzione.

3 Dagli atti di causa emerge che la Vogelwet vieta, salvo eccezioni, di detenere, proporre per l' acquisto, acquistare, offrire in vendita, vendere, consegnare, trasportare, proporre di trasportare, importare, far transitare o esportare dal territorio olandese gli uccelli appartenenti ad una delle specie che vivono allo stato selvatico in Europa o prodotti ottenuti a partire da tali uccelli.

4 La direttiva, ed in particolar modo gli artt. 5 e 6, dispone che sono vietati, in linea generale e fatte salve determinate eccezioni, la detenzione ed il commercio di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il Trattato.

5 Nell' ordinanza di rinvio il giudice nazionale espone che il Carduelis carduelis o cardellino è esso stesso, e per il tramite di numerose sue sottospecie, una specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il Trattato. Invece, secondo tale giudice, il Carduelis carduelis caniceps è una sottospecie vivente naturalmente allo stato selvatico solo al di fuori del territorio europeo in parola.

6 Nutrendo dubbi sul punto se la normativa olandese, in forza della quale la partita di uccelli controversa à stata sequestrata, abbia attuato in modo corretto la direttiva, il giudice a quo ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

"1) Se sia compatibile con il tenore e/o la portata della direttiva 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, come più volte in seguito modificata, e in particolare con l' art. 1, n. 1, e con l' art. 14 della stessa, una normativa nazionale che tutela (ai sensi della direttiva) uccelli i quali, a quanto risulta, appartengono ad una sottospecie che in quanto tale non vive naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri, per il solo motivo che invece la specie (principale) e/o altre sottospecie di quest' ultima vivono naturalmente allo stato selvatico in quel territorio o nel territorio dello Stato membro interessato.

2) Se per la soluzione della prima questione rilevi la circostanza che le autorità dello Stato membro interessato competenti in materia possano affermare che, per il giudice del procedimento penale in questione pur dotato delle necessarie cognizioni tecniche, è impossibile o molto difficile distinguere gli uccelli della sottospecie in esame da altri esemplari della medesima specie (principale) o di altre sottospecie di quest' ultima o ancora di altre specie o sottospecie.

3) Qualora si dovesse giudicare che trattasi di una misura più rigorosa ai sensi dell' art. 14 della direttiva, se sia determinante il fatto che gli uccelli di quella determinata sottospecie che si trovano nello Stato membro interessato siano stati importati da un altro Stato membro che poteva adottare un' identica misura rigorosa, ma che nella fattispecie, al momento dei fatti di causa, non l' ha/aveva (ancora) adottata".

Sulla prima questione

7 Con la prima questione il giudice nazionale intende accertare se la direttiva sia applicabile alle sottospecie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico solo al di fuori del territorio europeo degli Stati membri, nel caso in cui la specie alla quale appartengono queste ultime o altre sottospecie della medesima specie vivano naturalmente allo stato selvatico nel territorio in questione.

8 Va preliminarmente rilevato che, a tenore del secondo e del terzo 'considerando' della direttiva,

"(...) per molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri si registra una diminuzione, in certi casi rapidissima, della popolazione e che tale diminuzione rappresenta un serio pericolo per la conservazione dell' ambiente naturale, in particolare poiché minaccia gli equilibri biologici;

(...) l' efficace protezione degli uccelli [segnatamente delle specie migratrici, che costituiscono la maggior parte del patrimonio aviario comune] è un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni".

9 Circa il campo di applicazione della direttiva, l' art. 1, n. 1, di quest' ultima dispone che "la presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il Trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento".

10 Sia da tali 'considerando' sia dall' art. 1 della direttiva e, più generalmente, da quest' ultima considerata nel suo complesso discende che essa intende realizzare una protezione efficace dell' avifauna europea e che questa protezione si fonda sulla nozione di specie.

11 Nella tassonomia aviaria la nozione di specie include, per definizione, tutte le suddivisioni della medesima, quali le razze e le sottospecie. Pertanto un individuo di una sottospecie apparterrà sempre alla specie in cui rientra la sottospecie in questione.

12 Se si suppone che il campo di applicazione della direttiva sia definito in rapporto alla nozione tassonomica di specie, ne consegue che, nel caso in cui una sottospecie vive naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il Trattato, la specie cui appartiene tale sottospecie va considerata come una specie europea e, quindi, tutte le altre sottospecie della specie in questione, ivi comprese quelle non europee, rientrano nel campo di applicazione della direttiva.

13 Va osservato in proposito che, se la nozione di specie copre un' entità biologica la cui definizione scientifica è ampiamente riconosciuta e poggia su caratteri facenti parte del patrimonio genetico degli individui della specie in questione, lo stesso non vale per la nozione di sottospecie. Questa designa infatti una popolazione che, all' interno di una specie, si distingue da altre popolazioni della medesima specie grazie a criteri quali la morfologia, l' habitat o il comportamento degli individui che ne fanno parte.

14 A sostegno di tali considerazioni va ricordato che, come hanno rilevato il governo francese e la Commissione, gli individui nati da accoppiamenti fra individui di specie diverse sono generalmente sterili, mentre sono fecondi gli individui prodotti da accoppiamenti fra individui appartenenti a sottospecie della stessa specie.

15 Appare dunque che la nozione di sottospecie non si fonda su criteri distintivi così rigorosi ed oggettivi come quelli impiegati allo scopo di delimitare le specie tra loro. Non è pertanto insolito che sussistano divergenze in seno alla comunità scientifica circa la possibilità di isolare e distinguere determinate sottospecie le une dalle altre.

16 Discende dalle considerazioni precedenti che, se il campo di applicazione della direttiva si limitasse alle sottospecie viventi nel territorio europeo e non si estendesse alle sottospecie non europee, sarebbe difficile, come hanno affermato in sostanza i governi francese e olandese nonché la Commissione, applicare la direttiva negli Stati membri e si rischierebbe pertanto di causare un' applicazione non uniforme della medesima nella Comunità. Un risultato siffatto, da un lato, sarebbe contrario all' obiettivo di una protezione efficace dell' avifauna e, dall' altro, potrebbe condurre a distorsioni di concorrenza all' interno della Comunità.

17 Va peraltro messo in evidenza che, se le sottospecie non europee potessero essere liberamente introdotte nella Comunità, non si potrebbe escludere il rischio, sottolineato in particolare dal governo francese e dalla Commissione, che sottospecie esotiche siano lasciate allo stato libero, con la conseguenza di una modifica artificiale dell' avifauna naturale della Comunità. Ciò è incompatibile con l' obiettivo della conservazione degli equilibri biologici, così come risulta dal secondo 'considerando' della direttiva.

18 Alla luce di quanto esposto la prima questione va risolta nel senso che la direttiva è applicabile alle sottospecie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico solo al di fuori del territorio europeo degli Stati membri, nel caso in cui la specie alla quale esse appartengono o altre sottospecie di quest' ultima vivano naturalmente allo stato selvatico nel territorio in parola.

Sulle altre questioni

19 Tenuto conto della soluzione data alla prima questione, la seconda e la terza questione sono divenute prive di oggetto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

20 Le spese sostenute dai governi olandese e francese nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Gerechtshof te 's-Hertogenbosch con ordinanza 5 luglio 1994, dichiara:

La direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è applicabile alle sottospecie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico solo al di fuori del territorio europeo degli Stati membri, nel caso in cui la specie alla quale esse appartengono o altre sottospecie di quest' ultima vivano naturalmente allo stato selvatico nel territorio in parola.


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