Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 dicembre 1995. - Amministrazione delle finanze dello Stato contro Chiquita Italia SpA. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale di Trieste - Italia. - Effetto diretto di norme contenute nel GATT e nelle Convenzioni di Lomé - Tributi interni. - Causa C-469/93.
raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-04533
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Accordi internazionali ° GATT ° Possibilità dei singoli di farne valere le disposizioni per opporsi all' applicazione di norme nazionali incompatibili ° Insussistenza
(Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio)
2. Accordi internazionali ° Quarta convenzione ACP-CEE di Lomé ° Possibilità dei singoli di farne valere talune disposizioni per opporsi all' applicazione di norme nazionali incompatibili
(Quarta convenzione ACP-CEE di Lomé del 15 dicembre 1989)
3. Accordi internazionali ° Quarta convenzione ACP-CEE di Lomé ° Disposizioni in materia di cooperazione commerciale ° Regime generale degli scambi ° Tributi interni discriminatori ° Insussistenza di un divieto ° Aumento di un dazio preesistente, del tipo dell' imposta nazionale italiana di consumo sulle banane fresche ° Incompatibilità con il protocollo n. 5 e con le convenzioni precedenti ° Possibilità dei singoli di avvalersene ° Presupposti
(Quarta convenzione ACP-CEE di Lomé del 15 dicembre 1989, artt. 169, n. 1, 177, n. 2 e protocollo n. 5; prima, seconda e terza convenzione ACP-CEE di Lomé, rispettivamente, del 28 febbraio 1975, 31 ottobre 1979 e 8 dicembre 1984)
1. L' accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio non contiene disposizioni atte a conferire ai singoli diritti di cui questi si possano valere dinanzi ai giudici nazionali per opporsi all' applicazione di norme nazionali incompatibili. Ostano infatti all' attribuzione di siffatti diritti le peculiarità di tale accordo, caratterizzato dalla grande flessibilità delle sue disposizioni, in ispecie di quelle relative alla possibilità di deroghe, ai provvedimenti ammessi in caso di difficoltà eccezionali e alla composizione delle controversie fra i contraenti.
2. La quarta convenzione ACP-CEE, come le convenzioni ACP-CEE che l' hanno preceduta e le convenzioni di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio, può contenere disposizioni atte a conferire ai singoli diritti di cui questi si possono valere dinanzi ai giudici nazionali per opporsi all' applicazione di norme nazionali incompatibili. In proposito, il fatto che tali convenzioni siano caratterizzate da un notevolissimo squilibrio negli impegni sottoscritti dalle parti contraenti, squilibrio che rientra nella logica stessa del loro carattere specifico, non osta al riconoscimento nell' ordinamento giuridico comunitario dell' effetto diretto di talune loro disposizioni.
3. La quarta convenzione ACP-CEE, che non contiene norme che vietino esplicitamente tributi interni discriminatori, non può essere interpretata nel senso che essa prevede comunque un divieto del genere mediante il suo art. 177, n. 2, che vieta l' uso, a fini protezionistici, di provvedimenti diversi dalle misure di salvaguardia che esso stesso autorizza, o mediante il suo art. 169, n. 1, che vieta l' applicazione di restrizioni quantitative e di misure di effetto equivalente. Come risulta infatti da un' interpretazione sistematica della convenzione, le parti contraenti non hanno inteso disciplinare la sorte dei tributi interni nell' ambito del regime generale degli scambi istituito.
Tuttavia, se il detto regime generale non osta ad un tributo interno sulle banane originarie degli Stati ACP, come l' imposta nazionale di consumo sulle banane fresche introdotta nell' ordinamento italiano dalla legge n. 986/64, gli aumenti di cui tale imposta è stata oggetto sono in contrasto con l' art. 1 del protocollo n. 5 relativo alle banane, allegato alla quarta convenzione. Il detto articolo, infatti, secondo il quale per le esportazioni di banane nei mercati della Comunità nessuno Stato ACP è posto in una situazione meno favorevole di quella passata o presente per quanto concerne l' accesso ai suoi mercati tradizionali ed i vantaggi di cui fruisce sui medesimi, introduce nella convenzione una clausola di standstill e costituisce una disposizione particolare che, in conformità al principio "lex specialis derogat generali", introduce un regime diverso da quello istituito per gli altri prodotti originari degli Stati ACP.
Atteso che tale articolo è redatto in termini chiari, precisi e incondizionati e trova riscontro nelle prime tre convenzioni ACP-CEE, gli operatori economici possono far valere le convenzioni ACP-CEE per opporsi a tali aumenti, qualora siano successivi al 1 aprile 1976, data di entrata in vigore della prima convenzione ACP-CEE, e qualora abbiano l' effetto di porre le esportazioni di banane in una situazione meno favorevole di quella precedente.
Nel procedimento C-469/93,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dal Tribunale di Trieste nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Amministrazione delle finanze dello Stato
e
Chiquita Italia SpA,
domanda vertente sull' interpretazione dell' Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio nonché delle convenzioni ACP-CEE stipulate a Lomé tra gli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico e la Comunità economica europea,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, G. Hirsch, F.A. Schockweiler, P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray (relatore), giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la Chiquita Italia SpA, dagli avv.ti Luigi R. Bianchi, Enzo Volli, Paolo Volli e Guido Greco, del foro di Milano;
° per il governo italiano, dal professor Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Sergio Laporta, avvocato dello Stato;
° per il governo francese, dal signor Nicolas Eybalin, segretario degli Affari esteri presso la direzione degli Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore della stessa direzione, in qualità di agenti;
° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Eugenio de March, consigliere giuridico, e Theofanis Christoforou, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della Chiquita Italia SpA, rappresentata dall' avv. Guido Greco, del governo italiano, rappresentato dalla signora Maria Gabriella Mangia, avvocato dello Stato, e della Commissione, rappresentata dal signor Antonio Aresu, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, all' udienza del 12 gennaio 1995,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 16 febbraio 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ordinanza 10 novembre 1993, pervenuta in cancelleria il 16 dicembre seguente, il Tribunale di Trieste ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, diverse questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione dell' Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (in prosieguo: il "GATT") nonché delle convenzioni ACP-CEE sottoscritte a Lomé fra gli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico e la Comunità economica europea (in prosieguo: le "convenzioni ACP-CEE").
2 Le dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra l' Amministrazione delle finanze dello Stato e la società Chiquita Italia (in prosieguo: la "Chiquita Italia").
3 La legge italiana 9 ottobre 1964, n. 986 (in prosieguo: la "legge italiana"), ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 1965, un' imposta sulle banane fresche, successivamente aumentata più volte.
4 Con sentenza 7 maggio 1987, causa 193/85, Co-Frutta (Racc. pag. 2085), la Corte ha dichiarato che l' art. 95, secondo comma, del Trattato CEE non consente di istituire un' imposta di consumo che colpisca talune frutta importate qualora essa sia suscettibile di proteggere la produzione nazionale di frutta. Ha dichiarato altresì che l' art. 95 riguarda tutti i prodotti provenienti da altri Stati membri, ivi compresi i prodotti originari di paesi terzi che si trovino in libera pratica negli Stati membri.
5 Analogamente, la Corte ha dichiarato, con sentenza anch' essa pronunciata il 7 maggio 1987, causa 184/85, Commissione/Italia (Racc. pag. 2013, punto 15), che la Repubblica italiana, avendo istituito e mantenuto in vigore un' imposta di consumo sulle banane fresche applicabile alle banane originarie di altri Stati membri, era venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dall' art. 95, secondo comma, del Trattato.
6 Infatti la Corte ha ritenuto, in primo luogo, che detta imposta costituisse un' imposizione interna, in quanto faceva parte di un sistema generale di tributi interni che colpivano sistematicamente categorie di prodotti secondo criteri obiettivi, applicati indipendentemente dall' origine dei prodotti. Ha dichiarato, in secondo luogo, che tale imposta costituiva un provvedimento protezionistico ai sensi dell' art. 95, secondo comma, in quanto atta a proteggere la produzione nazionale di frutta.
7 Richiamandosi alle citate sentenze, la Chiquita Italia, con ricorsi proposti il 2 aprile e il 25 maggio 1990, ha chiesto al Pretore di Trieste di ingiungere all' Amministrazione italiana di autorizzarla ad introdurre in Italia partite di banane provenienti dalla Colombia, dall' Honduras e da Santa Lucia senza versare l' imposta di consumo istituita dalla legge italiana, essendo quest' ultima incompatibile con il diritto comunitario.
8 Il Pretore di Trieste ha accolto le dette domande.
9 Il 18 settembre 1990, il ministero delle Finanze ha proposto due domande dinanzi al Tribunale di Trieste dirette a far dichiarare la legittimità dell' imposta controversa e della sua riscossione. Essa avrebbe dovuto infatti essere considerata illegittima soltanto nei confronti delle banane originarie di altri Stati membri o di quelle che vi si trovassero in libera pratica, ma non con riferimento alle banane provenienti direttamente da paesi terzi.
10 Con legge 29 dicembre 1990, n. 428 (supplemento a GURI del 12 gennaio 1991), l' imposta italiana di consumo sulle banane è stata abolita. Come si evince dall' ordinanza di rinvio, tuttavia, tale legge non ha effetto retroattivo.
11 In pendenza del procedimento dinanzi al Tribunale di Trieste, la Corte ha pronunciato la sentenza 9 giugno 1992, cause riunite da C-228/90 a C-234/90, C-339/90 e C-353/90, Simba e a. (Racc. pag. I-3713), vertente anch' essa sull' importazione in Italia di banane provenienti direttamente da Stati terzi.
12 La Corte ha confermato in tale sentenza che la controversa imposta di consumo costituiva un tributo interno ai sensi dell' art. 95 del Trattato. Ha poi ricordato (punto 14) che tale norma si applica solo ai prodotti importati da altri Stati membri, e non si estende ai prodotti importati direttamente da Stati terzi.
13 La Corte ha tuttavia dichiarato (punto 19) che, anche se il Trattato non contiene di per sé disposizioni che vietino eventuali discriminazioni nell' applicazione di tributi interni ai prodotti importati direttamente da paesi terzi, si deve tenere conto degli accordi internazionali conclusi dalla Comunità con i paesi terzi d' origine delle partite di banane e che, eventualmente, contengono clausole tali da influire sulla soluzione delle cause principali.
14 La Corte ha rilevato altresì (punto 20) che, ai sensi dell' art. 139, n. 2, della terza Convenzione ACP-CEE, la Comunità e i suoi Stati membri si sono impegnati, a titolo del regime generale degli scambi, a non utilizzare misure protezionistiche nei confronti dei prodotti importati dagli Stati ACP.
15 Ha rammentato inoltre (punto 21) la natura protezionistica di un tributo quale l' imposta nazionale di consumo nei confronti della produzione nazionale di frutta da tavola dello Stato membro di cui trattasi.
16 Ha dichiarato tuttavia (punto 22) che spetta ai giudici nazionali, eventualmente dopo aver sottoposto alla Corte questioni pregiudiziali sulla loro interpretazione, determinare se le disposizioni degli accordi internazionali siano di natura tale da vietare effettivamente la riscossione da parte di uno Stato membro di un tributo come l' imposta di consumo sulle partite di banane fresche importate direttamente dagli Stati terzi interessati.
17 La Corte ha sottolineato infine (punto 28) che, nel caso in cui i giudici nazionali fossero indotti a ritenere una legge nazionale, che istituisce un tributo quale l' imposta nazionale di consumo, incompatibile con le disposizioni del diritto comunitario convenzionale che conferiscono diritti ai singoli, gli interessati non sarebbero tenuti a versare tale tributo.
18 A seguito di tale sentenza, la società Chiquita Italia ha versato l' imposta di consumo sulle banane importate dall' Honduras. Persiste invece nel rifiuto di pagare l' imposta per quanto riguarda le importazioni provenienti dalla Colombia e da Santa Lucia, in quanto essa sarebbe in contrasto, sul punto, con l' art. III del GATT e con talune norme delle Convenzioni ACP-CEE.
19 Ritenendo che la soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente dipendesse dall' interpretazione del GATT e delle Convenzioni di Lomé, il giudice nazionale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se, tenuto conto della decisione della Corte in data 9 giugno 1992 in cause riunite da C-228/90 a C-234/90, C-339/90 e C-353/90, con particolare riferimento alla valenza del diritto comunitario convenzionale, dall' accordo GATT e dalle convenzioni intervenute tra gli Stati ACP e CEE sono conferiti diritti ai singoli, azionabili presso gli Stati aderenti, e, in caso di violazione, derivi per il giudice nazionale l' obbligo di disapplicare la norma interna, con detto accordo o tali convenzioni confliggente ed incompatibile.
2) Se, in caso di risposta positiva, un tributo interno, quale l' imposta di consumo sulle banane fresche istituita dall' Italia con legge n. 986/1964 e modificata con legge n. 873/1982, già applicata a detti prodotti importati da paesi terzi aderenti al GATT od alle convenzioni tra Stati ACP e CEE, sia in contrasto con dette norme comunitarie convenzionali e, per l' effetto, debba essere disapplicata dal giudice nazionale".
20 Poiché il giudice a quo non ha precisato a quale Convenzione ACP-CEE intenda riferirsi, occorre preliminarmente individuare quale delle quattro Convenzioni ACP-CEE trovi applicazione nel caso di specie.
21 Va rilevato in proposito che le importazioni che hanno dato luogo alla riscossione dell' imposta qui controversa sono state effettuate a decorrere dal mese di aprile del 1990.
22 Orbene, le norme richiamate dalle diverse parti che sono intervenute nel procedimento sono contenute nella terza parte, titolo I, della quarta convenzione ACP-CEE, sottoscritta a Lomé il 15 dicembre 1989 (GU 1991, L 229, pag. 1), o nel protocollo n. 5 relativo alle banane (GU 1991, L 229, pag. 213), entrambi entrati in vigore il 1 marzo 1990 (art. 2 della decisione del Consiglio dei ministri ACP-CEE 27 febbraio 1990, n. 2, relativa alle misure transitorie applicabili a decorrere dal 1 marzo 1990).
23 Considerato quanto sopra, occorre pertanto fare riferimento soltanto alla quarta convenzione ACP-CEE.
Sulla prima questione
24 Con la prima questione, il giudice di rinvio chiede in sostanza se il GATT e la quarta convenzione ACP-CEE possano contenere norme atte a conferire ai singoli diritti di cui questi si possano valere dinanzi ai giudici nazionali per opporsi all' applicazione di norme nazionali incompatibili.
25 Come risulta in proposito da una giurisprudenza costante della Corte, la verifica dell' effetto diretto di norme contenute in un accordo concluso dalla Comunità con i paesi terzi passa invariabilmente attraverso l' analisi dello spirito, della struttura e della lettera dell' accordo stesso (v., in particolare, sentenza 12 dicembre 1972, cause riunite 21/72-24/72, International Fruit Company e a., Racc. pag. 1219).
26 Per quanto riguarda il GATT, va rilevato che la Corte, in diverse occasioni e da ultimo nella sentenza 5 ottobre 1994, causa C-280/93, Germania/Consiglio (Racc. pag. I-4973, punto 106), ha dichiarato che tale accordo, fondato, ai sensi del suo preambolo, sul principio di negoziati avviati su "una base di reciprocità e vantaggi mutui", è caratterizzato dalla grande flessibilità delle sue disposizioni, in ispecie di quelle relative alla possibilità di deroghe, ai provvedimenti ammessi in caso di difficoltà eccezionali ed alla composizione delle controversie fra i contraenti.
27 La Corte ha sottolineato (punto 107) che tali misure comprendono, per la composizione delle controversie, a seconda dei casi, le richieste o proposte scritte da "esaminare con comprensione", gli accertamenti eventualmente seguiti da raccomandazioni, deliberazioni o decisioni delle parti contraenti, ivi compresa quella di autorizzare determinati contraenti a sospendere, nei confronti di altri, l' applicazione di qualsiasi concessione od altro obbligo derivante dal GATT, e infine, in caso di siffatta sospensione, la facoltà dell' interessato di recedere dall' accordo stesso.
28 La Corte ha rilevato altresì (punto 108) che, per il caso in cui, in seguito ad un impegno assunto in forza del GATT o ad una concessione relativa ad una preferenza, determinati produttori subiscano o rischino di subire un danno grave, l' art. XIX autorizza il contraente a sospendere unilateralmente l' efficacia dell' impegno come pure a revocare o modificare la concessione, sia dopo aver sentito tutti gli altri contraenti senza essere giunti ad un accordo con gli interessati, sia anche, in caso di urgenza ed in via provvisoria, senza averli sentiti (v. sentenze International Fruit Company e a., citata, punti 21, 25 e 26, 24 ottobre 1973, causa 9/73, Schlueter, Racc. pag. 1135, punto 29, 16 marzo 1983, causa 266/81, SIOT, Racc. pag. 731, punto 28, e cause riunite 267/81-269/81, SPI e SAMI, Racc. pag. 801, punto 23).
29 Queste peculiarità ostano pertanto a che un singolo possa valersi delle norme del GATT dinanzi ai giudici nazionali di uno Stato membro per opporsi all' applicazione di norme nazionali.
30 Per quanto riguarda la quarta convenzione ACP-CEE, il governo italiano ritiene che essa, così come il GATT, non possa contenere disposizioni atte a conferire ai singoli diritti di cui questi si possano valere dinanzi ai giudici nazionali, in considerazione degli obiettivi e dei principi generali della convenzione stessa, intesa a promuovere lo sviluppo economico, culturale e sociale degli Stati ACP.
31 Va rilevato in proposito che la quarta convenzione ACP-CEE, proprio come, d' altronde, le Convenzioni ACP-CEE che l' hanno preceduta e le convenzioni di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio, non ha la stessa natura del GATT, quale descritta nei punti 26-29 della presente sentenza.
32 Queste convenzioni sono caratterizzate da un notevolissimo squilibrio negli impegni sottoscritti dalle parti contraenti. Esse perseguono infatti la finalità generale di promuovere lo sviluppo economico e sociale degli Stati terzi che vi aderiscono, per mezzo, in particolare, di un miglioramento delle condizioni di accesso al mercato comunitario dei loro prodotti. Occorre chiedersi in proposito se tale squilibrio escluda che talune delle loro disposizioni possano avere effetto diretto.
33 Le convenzioni di cui trattasi costituiscono infatti un prolungamento del regime di associazione inizialmente predisposto in via unilaterale dal Trattato CEE.
34 Orbene, nella sentenza 5 febbraio 1976, causa 87/75, Bresciani (Racc. pag. 129), la Corte ha dichiarato, con riferimento alla seconda convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio, firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969 (GU 1970, L 282, pag. 1) ° la quale ha preceduto le convenzioni ACP-CEE °, che (punto 23) tale squilibrio tra gli obblighi della Comunità e quelli degli Stati associati, conforme alla logica del carattere specifico della convenzione, non è di ostacolo al riconoscimento, da parte della Comunità, dell' effetto diretto di talune disposizioni ivi contenute.
35 Si deve quindi considerare che la quarta convenzione ACP-CEE può contenere disposizioni atte a conferire ai singoli diritti di cui questi si possono valere dinanzi ai giudici nazionali.
36 Questa conclusione non viene smentita dall' argomento del governo italiano secondo il quale la quarta convenzione ACP-CEE prevede un procedimento particolare per dirimere le controversie tra le parti contraenti; anche la seconda convenzione di Yaoundé, infatti, prevedeva all' art. 53 un sistema simile, e nondimeno la Corte, nella citata sentenza, ha riconosciuto l' effetto diretto di talune sue disposizioni.
37 Alla luce di quanto precede, la prima questione dev' essere risolta nel senso che il GATT non contiene disposizioni atte a conferire ai singoli diritti di cui questi si possano valere dinanzi ai giudici nazionali per opporsi all' applicazione di norme nazionali incompatibili, mentre la quarta convenzione ACP-CEE può contenere disposizioni del genere.
Sulla seconda questione
38 Con la seconda questione, il giudice di rinvio intende sapere sostanzialmente se talune norme del GATT o della quarta convenzione ACP-CEE possano essere interpretate nel senso che ostano a che un tributo interno quale quello previsto dalla legge italiana n. 986/64, modificata dalla legge n. 873/92, si applichi a prodotti importati da Stati terzi che abbiano aderito a tali convenzioni.
39 Alla luce della soluzione fornita in ordine alle disposizioni del GATT, questa seconda questione dev' essere affrontata soltanto con riferimento alle disposizioni della quarta convenzione ACP-CEE.
40 Va sottolineato preliminarmente che le norme della quarta convenzione ACP-CEE costituiscono, fin dalla loro entrata in vigore, parte integrante dell' ordinamento comunitario.
41 La Chiquita Italia afferma che l' art. 177, n. 2, della quarta convenzione ACP-CEE dev' essere letto come l' art. 95 del Trattato CE e pertanto, proprio come a tale norma, gli deve essere riconosciuto un effetto diretto.
42 Questa tesi non è condivisibile. Si deve infatti rilevare anzitutto che la quarta convenzione ACP-CEE non contiene norme che facciano esplicito riferimento a tributi interni. Infatti, se è vero che la convenzione contiene, agli artt. 168, n. 1, e 169, n. 1, norme equiparabili agli artt. 9, 12 e 30 del Trattato CE, tuttavia non è stata prevista alcuna disposizione equiparabile all' art. 95 del Trattato CE, che si riferisca specificamente ai tributi interni.
43 Come ha giustamente rilevato il governo italiano, se la Comunità e gli Stati ACP avessero inteso disciplinare il problema dei tributi interni nell' ambito del regime generale degli scambi istituito dalla convenzione, avrebbero appositamente adottato una norma modellata sull' art. 95 del Trattato CE.
44 Occorre rilevare inoltre che l' art. 177, n. 2, della quarta convenzione ACP-CEE non può essere estrapolato dal suo contesto. Esso si integra infatti in una norma dedicata alle misure di salvaguardia che possono essere adottate nel caso di gravi perturbazioni in un settore dell' attività economica della Comunità oppure di uno o più Stati membri, ovvero nel caso di rischio di deterioramento di un settore, determinati dall' applicazione del regime generale degli scambi istituito dalla convenzione.
45 Si deve pertanto ritenere che, se le parti della convenzione avessero voluto perseguire lo scopo indicato dalla Chiquita Italia, avrebbero collocato tale norma sullo stesso piano delle disposizioni della convenzione corrispondenti agli artt. 9, 12 e 30 del Trattato CE, e non si sarebbero limitate ad integrarla in un articolo relativo alle misure di salvaguardia.
46 Occorre infine rilevare, come ha fatto l' avvocato generale al paragrafo 37 delle sue conclusioni, che la seconda convenzione di Yaoundé, precedente le convenzioni di Lomé, conteneva all' articolo 5 una norma redatta in termini simili a quelli utilizzati dall' art. 95, n. 1, del Trattato CE, secondo la quale:
"Fatte salve le disposizioni particolari previste nella presente convenzione, ciascuna parte contraente si astiene dall' adottare misure o dall' introdurre pratiche fiscali interne atte a provocare direttamente o indirettamente una discriminazione fra i propri prodotti e i prodotti similari originari delle altre parti contraenti".
47 La circostanza che una disposizione del genere non sia stata poi ripresa nel "Regime generale degli scambi" delle convenzioni di Lomé attesta la volontà delle parti della convenzione di escluderla dall' ambito di applicazione del regime.
48 La convenuta nella causa principale deduce inoltre, in subordine, che nella fattispecie può trovare applicazione l' art. 169, n. 1, della quarta convenzione ACP-CEE, secondo il quale la Comunità non applica all' importazione dei prodotti originari degli Stati ACP restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente.
49 Essa sottolinea infatti che tale articolo corrisponde all' art. 30 del Trattato CE. Ebbene, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 22 settembre 1988, causa 45/87, Commissione/Irlanda (Racc. pag. 4929, punto 16), l' art. 30 del Trattato ha lo scopo di eliminare tutti i provvedimenti degli Stati membri che ostacolano le correnti di importazione nel commercio intracomunitario, sia che tali provvedimenti riguardino direttamente la circolazione delle merci importate, sia che essi abbiano indirettamente l' effetto di ostacolare lo smercio dei prodotti provenienti da altri Stati membri. Il fatto che taluni di questi ostacoli debbano essere esaminati "alla luce di norme specifiche del Trattato, come l' art. 95 in materia di discriminazione fiscale, non infirma assolutamente il carattere generale dei divieti contenuti nell' art. 30".
50 Secondo la Chiquita Italia, qualora la Corte ritenesse che la quarta convenzione ACP-CEE sia priva di disposizioni corrispondenti all' art. 95 del Trattato CE, dovrebbe allora trovare applicazione l' art. 169, n. 1, della convenzione, trattandosi, come nel caso dell' art. 30 del Trattato CE, di una lex generalis cui si dovrebbe fare riferimento in mancanza di disposizioni specifiche.
51 La tesi propugnata dalla Chiquita Italia presuppone che tanto il Trattato CE quanto la quarta convenzione ACP-CEE siano volti a garantire una libera circolazione delle merci esente da qualunque ostacolo, ivi compresi quelli derivanti dai tributi interni discriminatori.
52 Questo ragionamento non è condivisibile. Come risulta infatti da una giurisprudenza costante, l' estensione dell' interpretazione di una norma del Trattato ad una norma, redatta in termini analoghi, simili o addirittura identici, contenuta in un accordo concluso dalla Comunità con un paese terzo dipende in particolare dallo scopo perseguito da ciascuna di queste disposizioni nel proprio ambito, e il raffronto tra obiettivi e contesto dell' accordo, da un lato, e quelli del Trattato, dall' altro, assume al riguardo notevole importanza (v., in particolare, sentenza 1 luglio 1993, causa C-312/91, Metalsa, Racc. pag. I-3751, punto 11).
53 Orbene, come già dimostrato, in mancanza di disposizioni specifiche relative ai tributi interni, si deve ritenere che le parti della convenzione non abbiano inteso disciplinare la sorte di tali tributi nell' ambito del regime generale degli scambi che è stato predisposto.
54 Nel corso della trattazione orale, la Chiquita Italia ha richiamato altresì l' art. 1 del protocollo n. 5 relativo alle banane, secondo il quale "per le esportazioni di banane nei mercati della Comunità, nessuno Stato ACP è posto in una situazione meno favorevole di quella passata o presente per quanto concerne l' accesso ai suoi mercati tradizionali ed i vantaggi di cui fruisce sui medesimi".
55 A parere della Chiquita Italia, questa norma sarebbe una clausola di "standstill" direttamente efficace. Orbene, tale clausola compariva già nella prima convenzione ACP-CEE, entrata in vigore il 1 aprile 1976 (GU 1976, L 25, pag. 1). E' stata poi mantenuta nella seconda, terza e quarta convenzione di Lomé. Essa potrebbe dunque legittimamente essere invocata per opporsi agli aumenti dell' imposta italiana sopravvenuti dopo il 1 aprile 1976.
56 Il governo italiano, da parte sua, ritiene che, benché la norma di cui trattasi contenga effettivamente un obbligo di standstill per quanto riguarda le attuali condizioni d' accesso delle banane ACP ai loro mercati tradizionali, essa non può tuttavia trovare applicazione per quanto riguarda l' imposta italiana, varata nel 1964, vale a dire prima dell' entrata in vigore della quarta convenzione ACP-CEE.
57 Occorre rilevare anzitutto che, contrariamente alle altre disposizioni del protocollo n. 5 relativo alle banane, l' art. 1 è redatto in termini chiari, precisi e incondizionati, cosicché può essere invocato direttamente dai singoli.
58 Si deve tuttavia accertare se tale norma possa essere fatta valere nei confronti degli aumenti di un tributo interno quale l' imposta italiana di consumo sulle banane.
59 Va rilevato che l' art. 1 del protocollo n. 5 relativo alle banane assume la forma di una clausola di standstill. In altre parole, esso mira a garantire l' accesso delle banane provenienti dagli Stati ACP ai loro mercati tradizionali a condizioni e secondo modalità che non siano meno favorevoli di quelle vigenti al momento della sua entrata in vigore. Questa garanzia d' accesso giova tuttavia alle banane provenienti dagli Stati ACP soltanto fino a concorrenza dei quantitativi importati al momento dell' entrata in vigore della disposizione.
60 Orbene, è indiscutibile che tale clausola di standstill osta agli aumenti di un tributo quale quello di cui trattasi. Aumenti del genere determinano infatti incrementi di prezzo per le banane interessate e, conseguentemente, ne rendono più difficile lo smercio sul mercato di cui trattasi.
61 Né giova dedurre che il settore dei tributi interni è stato escluso dal Regime generale degli scambi predisposto dal titolo I, capitolo 1, della terza parte della quarta convenzione ACP-CEE. L' art. 183 della convenzione, che fa rinvio al protocollo banane, si trova infatti nel capitolo 2 del titolo I della terza parte della quarta convenzione, intitolato "impegni speciali per il rum e le banane". Si tratta quindi di una norma specifica che, in conformità al principio "lex specialis derogat generali", può perfettamente prevedere un regime diverso da quello istituito per gli altri prodotti originari degli Stati ACP.
62 Occorre rilevare infine che le prime tre convenzioni ACP-CEE recavano tutte una clausola di standstill redatta in termini analoghi a quelli utilizzati dall' art. 1 del protocollo n. 5 relativo alle banane.
63 Tenuto conto del fatto che la prima convenzione ACP-CEE è entrata in vigore il 1 aprile 1976, se ne deve concludere che le convenzioni ACP-CEE ostano ad aumenti di un tributo interno sulle banane originarie degli Stati ACP quale l' imposta italiana di consumo, qualora tali aumenti siano successivi al 1 aprile 1976 e abbiano l' effetto di porre le esportazioni di banane in una situazione meno favorevole di quella precedente per quanto riguarda l' accesso ai loro mercati tradizionali ed i vantaggi di cui fruiscono sui medesimi.
Sulle spese
64 Le spese sostenute dai governi italiano e francese, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunale di Trieste con ordinanza 10 novembre 1993, dichiara:
1) L' Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio non contiene disposizioni atte a conferire ai singoli diritti di cui questi si possano valere dinanzi ai giudici nazionali per opporsi all' applicazione di norme nazionali incompatibili. La quarta convenzione ACP-CEE può contenere disposizioni del genere.
2) Le convenzioni ACP-CEE ostano agli aumenti di un tributo interno sulle banane originarie degli Stati ACP quale l' imposta italiana di consumo qualora tali aumenti siano successivi al 1 aprile 1976 e abbiano l' effetto di porre le esportazioni di banane in una situazione meno favorevole di quella precedente per quanto riguarda l' accesso ai loro mercati tradizionali ed i vantaggi di cui fruiscono sui medesimi.