61989J0339

SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 24 GENNAIO 1991. - ALSTHOM ATLANTIQUE SA CONTRO COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MECANIQUE SULZER SA. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS - FRANCIA. - ARTT. 2, 3, LETT. F), 34 E 85, N. 1, DEL TRATTATO CEE - RESPONSABILITA PER PRODOTTI DIFETTOSI. - CAUSA C-339/89.

raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-00107
edizione speciale svedese pagina I-00001
edizione speciale finlandese pagina I-00001


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Concorrenza - Regole comunitarie - Disciplina nazionale sulla responsabilità del venditore per prodotti difettosi più rigorosa di quella in vigore negli altri Stati membri - Compatibilità

((Trattato CEE, artt. 2, 3, lett. f), e 85, n. 1))

2. Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative all' esportazione - Misure di effetto equivalente - Disciplina nazionale sulla responsabilità del venditore per prodotti difettosi più rigorosa di quella in vigore negli altri Stati membri - Ammissibilità

(Trattato CEE, art. 34)

Massima


Il combinato disposto degli artt. 2, 3, lett. f), 34 e 85, n. 1, del Trattato CEE dev' essere interpretato nel senso che non osta all' applicazione della giurisprudenza di uno Stato membro che abbia l' effetto, vietando ai venditori professionali di provare di non aver avuto conoscenza del vizio della merce fornita alla data della consegna della stessa, di impedire ai suddetti venditori di avvalersi delle norme di legge nazionali che consentono loro di limitare la propria responsabilità qualora non siano a conoscenza del vizio, mentre i loro concorrenti degli altri Stati membri possono farlo in base alle norme del loro diritto nazionale.

Infatti, in primo luogo, il disposto dell' art. 2 non può essere fatto valere da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale. In secondo luogo, una giurisprudenza del genere, elaborata per ragioni di tutela dell' acquirente, non può favorire o agevolare la conclusione di accordi contrari all' art. 85. Infine, tale giurisprudenza, applicandosi indistintamente a tutti i rapporti commerciali disciplinati dalla legge nazionale, non ha né per oggetto né per effetto di restringere specificamente, in violazione dell' art. 34, le correnti di esportazione e di favorire così la produzione nazionale o il mercato interno nazionale, dovendosi d' altro canto rilevare che la conclusione di un contratto di compravendita internazionale lascia generalmente la possibilità di scegliere la legge applicabile.

Parti


Nella causa C-339/89,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal de commerce di Parigi nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Alsthom Atlantique SA

e

Compagnie de construction mécanique Sulzer SA,

chiamata in garanzia: Union des assurances de Paris,

domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 2, 3, lett. f), 34 e 85 del Trattato CEE,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai signori T.F. O' Higgins, presidente di sezione, G.F. Mancini e F.A. Schockweiler, giudici,

avvocato generale: W. Van Gerven

cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere

considerate le osservazioni scritte presentate:

- per la Compagnie de construction mécanique Sulzer SA, dall' avv. Michel Normand, del foro di Parigi,

- per l' Union des assurances de Paris, dall' avv. Alain Tinayre, del foro di Parigi,

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J. Currall, membro del servizio giuridico, assistito dal sig. H. Lehman, dipendente pubblico francese messo a disposizione del servizio giuridico della Commissione, in qualità di agenti,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali della Compagnie de construction mécanique Sulzer, con gli avv.ti Normand e Holleaux, del foro di Parigi, della UAP e della Commissione, all' udienza del 2 ottobre 1990,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 14 novembre 1990,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con sentenza 10 maggio 1989, pervenuta nella cancelleria della Corte il 3 novembre successivo, il Tribunal de commerce di Parigi ha proposto, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione degli artt. 2, 3, lett. f), 34 e 85, n. 1, del Trattato CEE.

2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra la società Alsthom Atlantique SA (in prosieguo: la "Alsthom") e la società Compagnie de construction mécanique Sulzer SA (in prosieguo: la "Sulzer"), con la presenza dell' Union des assurances de Paris, chiamata in garanzia della Sulzer, a proposito del cattivo funzionamento dei motori navali forniti dalla Sulzer alla Alsthom e montati su due piroscafi da crociera forniti alla società olandese Holland & America Tours (in prosieguo: la "HAT").

3 Una delle principali questioni dibattute dinanzi al giudice nazionale riguarda l' art. 1643 del codice civile francese, redatto nei seguenti termini:

"Il venditore è responsabile per i vizi occulti, anche ove non ne fosse a conoscenza, a meno che, in questo caso, non abbia convenuto di non essere tenuto ad alcuna garanzia".

4 Con la sua giurisprudenza, la Corte di cassazione francese ha interpretato questa norma nel senso che il fabbricante, o il venditore professionale, è sottomesso ad una presunzione assoluta di conoscenza dei vizi della cosa venduta e che possa sottrarsi a tale presunzione solo nel caso di rapporti contrattuali con un professionista dello stesso settore.

5 Dinanzi al giudice proponente, adito dalla Alsthom che aveva intentato un' azione per la rifusione delle spese sostenute per rimediare ai vizi occulti dei motori venduti dalla Sulzer, quest' ultima ha fatto valere che una giurisprudenza del tipo di quella della Corte di cassazione francese non esiste in nessuno Stato membro e che essa è tale da falsare il gioco della concorrenza e da ostacolare la libera circolazione delle merci.

6 Ritenendo che la controversia sollevi problemi di interpretazione degli artt. 2, 3, lett. f), 34 e 85, n. 1, del Trattato CEE, il Tribunal de commerce di Parigi ha deciso di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

"Se il combinato disposto degli artt. 2 e 3, lett. f), e gli artt. 85, n. 1, e 34 del Trattato di Roma debbano essere interpretati nel senso che vietano l' applicazione della giurisprudenza di uno Stato membro che abbia l' effetto, proibendo ai venditori professionali di provare di non aver avuto conoscenza del vizio della merce fornita alla data della consegna della stessa, di impedire ai suddetti venditori di avvalersi dell' art. 1643 del codice civile francese che consente loro di limitare la propria responsabilità qualora non siano a conoscenza del vizio, così come possono fare i loro concorrenti degli altri Stati membri in base alle norme del loro diritto nazionale".

7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

8 Innanzitutto occorre ricordare che l' art. 2 del Trattato descrive la finalità della Comunità economica europea. Gli obiettivi menzionati da tale norma sono connessi con l' esistenza ed il funzionamento della Comunità e la loro realizzazione dev' essere il risultato dell' instaurazione del mercato comune e del graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri, che sono pure le finalità essenziali perseguite dal Trattato (v., in questo senso, sentenza 29 settembre 1987, Giménez Zaera, punto 10 della motivazione, causa 126/86, Racc. pag. 3697).

9 Questi obiettivi, che hanno ispirato l' istituzione della Comunità, e più in particolare quello di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell' insieme della Comunità, non può avere l' effetto di creare obblighi giuridici a carico degli Stati membri né diritti a vantaggio di privati. Ne risulta che l' art. 2 del Trattato non può essere fatto valere da un privato dinanzi ad un giudice nazionale.

10 La creazione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune, menzionata all' art. 3, lett. f), del Trattato, è un obiettivo precisato in parecchie altre disposizioni relative alle regole di concorrenza (v. in questo senso, in particolare, sentenze 13 febbraio 1979, Hoffmann - La Roche, causa 85/76, Racc. pag. 461, e 9 novembre 1983, Michelin, punto 29 della motivazione, causa 322/81, Racc. pag. 3461), fra cui l' art. 85 del Trattato che vieta gli accordi e le pratiche concordate tra imprese che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all' interno del mercato comune.

11 Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte (v., in particolare, sentenza 1º ottobre 1987, Vereniging van Vlaamse Reisbueaus, punto 10 della motivazione, causa 311/85, Racc. pag. 3801), se gli artt. 85 e 86 del Trattato riguardano il comportamento delle imprese e non provvedimenti adottati dagli organi degli Stati membri, non è men vero che il Trattato impone a questi ultimi di non adottare né mantenere in vigore provvedimenti che possono eliminare l' efficacia pratica di dette disposizioni. Ciò avverrebbe in particolare nell' ipotesi in cui una giurisprudenza nazionale favorisse la stipulazione di intese incompatibili con l' art. 85 del Trattato o ne rafforzasse gli effetti.

12 Per quanto riguarda la presente controversia, va constatato che la presunzione assoluta di conoscenza dei vizi della cosa venduta, a cui il giudice proponente fa riferimento, è stata elaborata dalla giurisprudenza per ragioni di tutela dell' acquirente e non può favorire o agevolare la conclusione di accordi contrari all' art. 85.

13 In forza dell' art. 34 del Trattato, le restrizioni quantitative all' esportazione, come pure tutte le misure di effetto equivalente, sono vietate fra gli Stati membri.

14 Secondo una giurisprudenza costante della Corte (v., da ultimo, sentenza 27 marzo 1990, Spagna / Consiglio, punto 21 della motivazione, causa C-9/89, Racc. pag. I-1383), l' art. 34 del Trattato riguarda solo i provvedimenti che hanno lo scopo o l' effetto di restringere specificamente le correnti di esportazione e di costituire in tal modo una differenza di trattamento fra il commercio interno di uno Stato membro e il suo commercio di esportazione, così da assicurare un vantaggio particolare alla produzione nazionale od al mercato interno, a detrimento della produzione o del commercio di altri Stati membri.

15 Orbene, va constatato che la giurisprudenza della Corte di cassazione francese, di cui è fatta menzione nella presente controversia, si applica indistintamente a tutti i rapporti commerciali disciplinati dalla legge francese e non ha né per oggetto né per effetto di restringere specificamente le correnti di esportazione e di favorire così la produzione nazionale o il mercato interno nazionale. D' altro canto, le parti di un contratto di compravendita internazionale sono in genere libere di determinare la legge da applicare ai loro rapporti contrattuali evitando così di essere soggette alla legge francese.

16 Alla luce di tutte queste considerazioni, la questione pregiudiziale va risolta dichiarando che il combinato disposto degli artt. 2, 3, lett. f), 34 e 85, n. 1, del Trattato CEE dev' essere interpretato nel senso che non osta all' applicazione della giurisprudenza di uno Stato membro che abbia l' effetto, vietando ai venditori professionali di provare di non aver avuto conoscenza del vizio della merce fornita alla data della consegna della stessa, di impedire ai suddetti venditori di avvalersi delle norme di legge nazionali che consentono loro di limitare la propria responsabilità qualora non siano a conoscenza del vizio, così come possono fare i loro concorrenti degli altri Stati membri.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

17 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale a cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Seconda Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal de commerce di Parigi, con sentenza 10 maggio 1989, dichiara:

Il combinato disposto degli artt. 2, 3, lett. f), 34 e 85, n. 1, del Trattato CEE dev' essere interpretato nel senso che non osta all' applicazione della giurisprudenza di uno Stato membro che abbia l' effetto, vietando ai venditori professionali di provare di non aver avuto conoscenza del vizio della merce fornita alla data della consegna della stessa, di impedire ai suddetti venditori di avvalersi delle norme di legge nazionali che consentono loro di limitare la propria responsabilità qualora non siano a conoscenza del vizio, così come possono fare i loro concorrenti degli altri Stati membri.


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