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Document 52016PC0465

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)

COM/2016/0465 final - 2016/0222 (COD)

Bruxelles, 13.7.2016

COM(2016) 465 final

2016/0222(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)


RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

Contesto e motivi della proposta

L’Unione europea sta elaborando una politica migratoria integrata, sostenibile e olistica, basata sulla solidarietà e sull’equa ripartizione delle responsabilità, che possa funzionare efficacemente sia nei periodi di calma che in tempi di crisi. Dall’adozione dell’agenda europea sulla migrazione 1 la Commissione europea si adopera per mettere in atto misure che raccolgano le sfide immediate e a lungo termine per una gestione efficace e globale dei flussi migratori.

Il sistema europeo comune di asilo si basa su norme che determinano lo Stato membro competente per l’esame delle domande di protezione internazionale (e ricomprendono una banca dati per le impronte digitali dei richiedenti asilo) e su norme comuni in materia di procedure di asilo, condizioni di accoglienza e riconoscimento e protezione dei beneficiari di protezione internazionale. L’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo aiuta gli Stati membri ad attuare il sistema europeo comune di asilo.

Nonostante gli importanti sviluppi del sistema europeo comune di asilo, sussistono ancora notevoli disparità tra gli Stati membri per quanto riguarda i tipi di procedure usate, le condizioni di accoglienza disposte per i richiedenti, i tassi di riconoscimento e il tipo di protezione concessa ai beneficiari di protezione internazionale. Tali divergenze contribuiscono ai movimenti secondari e alla caccia all’asilo più vantaggioso, creano fattori di attrazione e in ultima analisi una ripartizione diseguale tra gli Stati membri della responsabilità di offrire protezione a chi ne ha bisogno.

I recenti arrivi di massa hanno dimostrato che l’Europa ha bisogno di un sistema di asilo efficace ed efficiente, in grado di garantire una condivisione equa e sostenibile della responsabilità tra gli Stati membri, di fornire condizioni di accoglienza sufficienti e dignitose in tutta l’UE, di trattare rapidamente ed efficacemente le domande di asilo presentate nell’UE e di garantire decisioni di qualità affinché le persone bisognose di protezione internazionale di fatto la ottengano. Nel contempo l’UE deve far fronte a movimenti irregolari e pericolosi e debellare il modello operativo dei trafficanti. A tal fine occorre, da un lato, che le domande di asilo di coloro che non hanno diritto alla protezione internazionale siano trattate con celerità e che questi migranti siano rimpatriati rapidamente, e, dall’altro, che siano create vie di accesso all’UE sicure e legali per le persone provenienti da paesi terzi che hanno bisogno di protezione. Ciò rientra anche in un più ampio partenariato con i paesi di origine e di transito prioritari.

Il 6 aprile 2016 la Commissione ha esposto le sue priorità per una riforma strutturale del quadro europeo in materia di asilo e migrazione nella comunicazione “Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all’Europa” 2 , illustrando varie iniziative per una politica di asilo europea più umana, equa ed efficace e per gestire meglio la migrazione regolare.

Il 4 maggio 2016 la Commissione ha presentato una prima serie di proposte di riforma del sistema europeo comune di asilo, conformemente alle tre priorità individuate nella citata comunicazione: istituire un sistema Dublino sostenibile ed equo per determinare lo Stato membro competente per l’esame delle domande di asilo 3 ; rafforzare il sistema Eurodac per monitorare meglio i movimenti secondari e agevolare la lotta contro la migrazione irregolare 4 ; istituire una vera e propria Agenzia europea per l’asilo onde garantire il buon funzionamento del sistema europeo comune di asilo 5 . Queste proposte sono i primi elementi costitutivi della riforma della struttura del sistema europeo comune di asilo.

Con questo secondo pacchetto la Commissione completa la riforma del sistema europeo comune di asilo adottando quattro proposte aggiuntive: una proposta che sostituisce la direttiva procedure 6 con un regolamento che armonizza i diversi regimi procedurali degli Stati membri e crea una vera e propria procedura comune; una proposta che sostituisce la direttiva qualifiche 7 con un regolamento 8 che fissa norme uniformi per il riconoscimento delle persone bisognose di protezione e i diritti concessi ai beneficiari di protezione internazionale; una proposta di revisione della direttiva accoglienza 9 volta ad armonizzare ulteriormente le condizioni di accoglienza nell’UE, aumentare le prospettive di integrazione dei richiedenti e ridurre i movimenti secondari; una proposta di quadro strutturato dell’Unione in materia di reinsediamento con cui la Commissione dà seguito all’impegno di potenziare le vie legali di accesso all’UE annunciato il 6 aprile 2016, passando a un approccio più gestito alla protezione internazionale nell’UE che garantisca canali di accesso ordinati e sicuri a quanti ne hanno bisogno, onde ridurre progressivamente gli incentivi agli arrivi irregolari 10 .

Tali proposte sono parti indispensabili della riforma globale del sistema europeo comune di asilo e sono strettamente collegate tra loro. Con questa seconda fase di proposte legislative volte a riformare l’acquis in materia di asilo, sono ora sul tavolo tutti gli elementi di un sistema europeo comune di asilo solido, coerente e integrato, basato su norme comuni e armonizzate al contempo efficaci e protettive, pienamente in linea con la convenzione di Ginevra.

Il sistema europeo comune di asilo che si sta sviluppando è al tempo stesso efficace e protettivo e mira a garantire la piena convergenza dei sistemi nazionali, riducendo gli incentivi ai movimenti secondari, rafforzando la fiducia reciproca tra gli Stati membri e consentendo nel complesso il buon funzionamento del sistema Dublino.

Garantisce che, ovunque si trovino nell’UE, i richiedenti asilo siano trattati in modo equo e adeguato. Fornisce gli strumenti necessari per la rapida identificazione delle persone effettivamente bisognose di protezione internazionale e il rimpatrio di chi non ha bisogno di protezione. È generoso verso le categorie più vulnerabili e rigoroso nei confronti dei potenziali abusi, sempre nel rispetto dei diritti fondamentali. È infine economicamente conveniente e sufficientemente flessibile da adattarsi alle complesse sfide che si pongono agli Stati membri in questo ambito.

Obiettivi della proposta

Nell’ambito di questa seconda serie di riforme della politica in materia di asilo, la Commissione propone una rifusione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale 11 .

La direttiva sulle condizioni di accoglienza stabilisce un livello minimo di armonizzazione delle norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nell’UE. Le condizioni di accoglienza tuttavia variano tuttora considerevolmente tra gli Stati membri, sia in termini di organizzazione del sistema di accoglienza che in termini di standard offerti ai richiedenti.

La crisi migratoria ha messo in evidenza la necessità di garantire una maggiore coerenza nelle condizioni di accoglienza in tutta l’UE e la necessità di una migliore preparazione degli Stati membri per far fronte a un numero sproporzionato di migranti. Esistono notevoli differenze nel livello delle condizioni di accoglienza fornite dagli Stati membri. Alcuni Stati membri registrano problemi persistenti nel garantire gli standard di accoglienza necessari per un trattamento dignitoso dei richiedenti, mentre in altri paesi gli standard sono più elevati. Ciò ha contribuito a movimenti secondari e ha esercitato pressioni soprattutto su alcuni Stati membri.

Alla luce di quanto esposto, la presente proposta mira a:

(1)perseguire un’ulteriore armonizzare delle condizioni di accoglienza nell’Unione. In tal modo, da un lato si garantirebbe che i richiedenti ricevano un trattamento dignitoso in tutta l’UE, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei diritti del minore, anche negli Stati membri che hanno incontrato difficoltà persistenti nell’assicurare tale trattamento dignitoso e, dall’altro, si ridurrebbero gli incentivi per i richiedenti a spostarsi in modo irregolare verso l’UE e al suo interno, in particolare verso gli Stati membri che offrono un livello generalmente elevato di condizioni di accoglienza. La proposta contribuirà inoltre a una più equa distribuzione dei richiedenti asilo tra gli Stati membri. A tal fine, gli Stati membri dovranno tener conto delle norme operative e degli indicatori sulle condizioni di accoglienza elaborati a livello dell’UE e dovranno altresì disporre di piani di emergenza in grado di garantire l’adeguata accoglienza dei richiedenti nel caso di un afflusso sproporzionato di richiedenti;

(2)ridurre gli incentivi ai movimenti secondari. Per garantire una gestione ordinata dei flussi migratori, facilitare la determinazione dello Stato membro competente e evitare i movimenti secondari, è essenziale che i richiedenti rimangano nello Stato membro competente per la loro domanda e che non si rendano irreperibili. Tale obbligo imposto ai richiedenti è previsto dalla proposta di riforma del regolamento Dublino. L’introduzione di restrizioni più mirate relative alla libertà di circolazione dei richiedenti e di severe conseguenze in caso di mancata osservanza di tali restrizioni contribuirà ad una più efficace sorveglianza del luogo in cui si trovano i richiedenti. Una maggiore armonizzazione delle possibilità di stabilire un determinato luogo di residenza per i richiedenti, di imporre obblighi di informazione e di fornire condizioni materiali di accoglienza solo in natura è necessaria anche per creare una situazione più prevedibile per i richiedenti, garantire che questi siano localizzati in qualsiasi Stato membro si trovino e introdurre un deterrente alla fuga. Ciò si applica, in particolare, a tre situazioni: quando il richiedente non ha chiesto protezione internazionale nello Stato membro di primo ingresso irregolare o d’ingresso legale; quando il richiedente è fuggito dallo Stato membro in cui è tenuto ad essere presente; quando il richiedente è stato rinviato nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente dopo essere fuggito in un altro Stato membro;

(3)aumentare l’autosufficienza dei richiedenti e le possibili prospettive di integrazione. Fatta eccezione per i richiedenti le cui domande presentano un’alta probabilità di essere respinte, i richiedenti dovrebbero, quanto più rapidamente possibile, essere autorizzati a lavorare e percepire un reddito proprio, anche se l’esame della loro domanda è ancora in corso. Ciò contribuisce a ridurre la loro dipendenza e consente migliori prospettive di integrazione di coloro ai quali sarà alla fine concessa la protezione. Il termine per l’accesso al mercato del lavoro dovrebbe essere pertanto ridotto da un massimo di nove mesi a un massimo di sei mesi dalla presentazione della domanda. In questo modo si allinea l’accesso dei richiedenti al mercato del lavoro con la durata della procedura d’esame nel merito. Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati a garantire l’accesso al mercato del lavoro entro tre mesi dalla presentazione della domanda, qualora la domanda sia verosimilmente fondata. L’accesso al mercato del lavoro deve avvenire nel pieno rispetto delle norme del mercato del lavoro, che dovrebbero anche contribuire ad evitare distorsioni di tale mercato. Ridurre ulteriormente le ampie divergenze attualmente esistenti tra le norme degli Stati membri in materia di accesso al mercato del lavoro è essenziale per ridurre la ricerca opportunistica dello Stato che offre maggiori opportunità di occupazione e gli incentivi ai movimenti secondari.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta di rifusione della direttiva accoglienza è pienamente coerente con le prime proposte volte a riformare il sistema europeo comune di asilo, presentate il 4 maggio 2016, e con le proposte di riforma della direttiva procedure e della direttiva qualifiche, che prevedono la trasformazione delle direttive in regolamenti, nonché con la proposta di un quadro strutturato dell’Unione per il reinsediamento.

Secondo la proposta di rifusione del regolamento Dublino III, il richiedente che non si trova nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente non dovrebbe aver diritto di ricevere tutte le condizioni materiali di accoglienza previste dalla presente direttiva. In tal modo, la proposta di riforma del regolamento Dublino incide sull’applicazione della direttiva accoglienza; si rende pertanto necessario apportare le corrispondenti modifiche alla presente direttiva, come effettivamente proposte.

La proposta di rifusione del regolamento Dublino III si riferisce anche al fatto che tutti i richiedenti, indipendentemente dal luogo in cui si trovano, hanno diritto all’assistenza sanitaria d’urgenza. In pratica, gli Stati membri ritengono generalmente che il trattamento essenziale delle malattie, compresi i gravi disturbi mentali, previsto nel quadro della direttiva accoglienza, corrisponda alla nozione di “assistenza sanitaria d’urgenza”. Alla luce di quanto esposto, la presente proposta è pienamente coerente con la proposta di rifusione del regolamento Dublino III.

Sulla base del lavoro già avviato dall’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO), l’Agenzia dell’Unione europea per asilo effettuerà il monitoraggio e la valutazione degli Stati membri in materia di sistemi di asilo e di accoglienza.

La proposta di rifusione della direttiva accoglienza assicurerà che i richiedenti asilo siano disponibili durante l’intera procedura di asilo, al fine di garantire una valutazione tempestiva ed efficace delle loro domande e contribuirà quindi a un’efficace attuazione delle proposte di regolamento procedure e di regolamento qualifiche.

Coerenza con le altre normative dell’Unione

La presente proposta è coerente con la politica globale di lungo termine per una migliore gestione della migrazione quale esposta dalla Commissione nell’agenda europea sulla migrazione 12 , che ha trasformato gli orientamenti politici del presidente Juncker in una serie di iniziative coerenti e sinergiche basate su quattro pilastri: i) ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare; ii) rendere sicure le frontiere esterne dell’Unione e salvare vite umane; iii) una politica di asilo forte e iv) una nuova politica di migrazione legale.

La presente proposta, che dà ulteriore attuazione dell’agenda europea sulla migrazione relativamente all’obiettivo di rafforzare la politica di asilo dell’Unione, dovrebbe essere considerata parte della più ampia politica dell’UE volta a creare un sistema solido ed efficace per una gestione sostenibile della migrazione per il futuro, che sia equo per le società di accoglienza e i cittadini dell’Unione e per i cittadini di paesi terzi interessati e i paesi di origine e transito.

BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La presente proposta costituisce una rifusione della direttiva accoglienza e dovrebbe pertanto essere adottata con la medesima base giuridica, cioè l’articolo 78, paragrafo 2, lettera f), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), seguendo la procedura legislativa ordinaria.

Geometria variabile

A norma del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al TFUE, detti Stati membri possono decidere di partecipare all’adozione e all’applicazione di misure volte ad istituire un sistema europeo comune di asilo.

Al riguardo, il Regno Unito ha notificato la sua decisione di partecipare all’adozione e all’applicazione della direttiva 2003/9/CE e la sua decisione di non partecipare all’adozione della direttiva 2013/33/UE. L’Irlanda ha deciso di non partecipare all’adozione della direttiva 2003/9/CE né all’adozione della direttiva 2013/33/UE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 2003/9/CE si applicano al Regno Unito, mentre le disposizioni della direttiva attuale non si applicano né al Regno Unito né all’Irlanda.

La posizione del Regno Unito e dell’Irlanda per quanto riguarda le direttive precedenti non pregiudica la loro eventuale partecipazione all’adozione e all’applicazione della nuova direttiva. La partecipazione del Regno Unito e dell’Irlanda sarà determinata nel corso dei negoziati e in conformità con il citato protocollo n. 21.

Conformemente al protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la direttiva 2003/9/CE e la direttiva 2013/33/UE non sono vincolanti per la Danimarca e la Danimarca non è soggetta alla loro applicazione.

Sussidiarietà

Sebbene l’adozione delle direttive 2003/9/CE e 2013/33/UE abbia permesso di conseguire un elevato livello di armonizzazione, le condizioni di accoglienza variano ancora notevolmente tra gli Stati membri. Le grandi differenze nelle condizioni di accoglienza tra gli Stati membri e la mancanza di norme operative per un trattamento dignitoso dei richiedenti contribuiscono a una ricerca opportunistica dello Stato che offre le migliori condizioni di accoglienza e ai movimenti secondari dei richiedenti asilo all’interno dell’UE ed esercitano grande pressione soprattutto su alcuni Stati membri. Una maggiore parità di condizioni di accoglienza stabilita a un livello adeguato in tutti gli Stati membri contribuirà a un trattamento più dignitoso e a una distribuzione più equa dei richiedenti asilo in tutta l’UE. Una nuova azione dell’UE è pertanto necessaria per garantire un livello sufficiente di armonizzazione e conseguire gli obiettivi stabiliti.

Proporzionalità

Le proposte di modifica della direttiva accoglienza sono limitate e mirate a perseguire l’obiettivo di garantire il trattamento dignitoso dei richiedenti in tutta l’UE, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei diritti del minore, e ridurre gli incentivi inerenti all’integrazione e all’accoglienza che spingono i migranti a spostarsi in modo irregolare verso l’UE e al suo interno, tenendo conto nel contempo delle notevoli differenze nelle condizioni sociali ed economiche degli Stati membri.

Le modifiche della direttiva accoglienza riguardano soltanto i settori in cui una maggiore armonizzazione avrà un’incidenza significativa, ad esempio le disposizioni concernenti le condizioni materiali di accoglienza, le misure intese a garantire che i richiedenti restino a disposizione delle autorità competenti e che non si rendano irreperibili e i diritti e gli obblighi inerenti all’effettiva integrazione dei richiedenti nelle società di accoglienza degli Stati membri.

La proposta chiarisce che, in tutti i casi in cui uno Stato membro decide di limitare la libertà di circolazione di un richiedente, porlo in stato di trattenimento o imporgli di sostenere o di contribuire a sostenere le condizioni materiali di accoglienza, lo Stato membro deve tenere conto della situazione specifica della persona interessata, comprese le eventuali esigenze di accoglienza particolari, oltreché del principio di proporzionalità.

Scelta dell’atto giuridico

La rifusione della direttiva accoglienza, assieme ad un mandato più ampio per l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo al fine di promuovere un’applicazione pratica uniforme delle norme di accoglienza, è considerata sufficiente per conseguire gli obiettivi di armonizzare maggiormente le condizioni di accoglienza degli Stati membri e le prospettive di integrazione dei richiedenti e ridurre gli incentivi connessi alle condizioni di accoglienza che spingono i migranti a spostarsi in modo irregolare verso l’UE e al suo interno. Date le attuali differenze significative delle condizioni sociali ed economiche degli Stati membri, non si ritiene possibile o auspicabile armonizzare pienamente le condizioni di accoglienza degli Stati membri.

CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E ASSUNZIONE E USO DI PERIZIE

Consultazione delle parti interessate

Con la comunicazione del 6 aprile 2016 “Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all’Europa”, la Commissione ha avviato un ampio dibattito. Dalla sua adozione, hanno avuto luogo scambi di opinioni sulle iniziative ivi proposte, sia al Parlamento europeo (in seno alla commissione LIBE, il 21 aprile 2016) sia al Consiglio. La comunicazione ha inoltre formato oggetto di ampie discussioni tra i partner sociali, le ONG specializzate, le organizzazioni internazionali e altri portatori d’interessi.

Nel maggio 2016 la Commissione ha consultato gli Stati membri e altri portatori d’interessi (comprese le ONG e le organizzazioni internazionali, come l’UNHCR) sulle sue principali idee di riforma, illustrate in un documento di discussione. Nel giugno 2016 ha avuto uno scambio informale di opinioni con il Parlamento europeo. Tutte le parti consultate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni scritte. Le principali conclusioni della consultazione mirata dei portatori d’interessi sono riassunte di seguito:

proseguire l’armonizzazione delle condizioni di accoglienza nell’Unione: la maggior parte degli Stati membri si è espressa a favore di un’ulteriore armonizzazione delle condizioni di accoglienza nell’UE. Tra le altre parti consultate, alcuni portatori d’interessi, tra cui alcuni rappresentanti del Parlamento europeo, hanno tuttavia messo in guardia sul fatto che un’ulteriore armonizzazione potrebbe portare a un indesiderato calo degli standard di accoglienza, e hanno sottolineato la necessità di rispettare i diritti fondamentali e gli obblighi internazionali. Tutti i portatori d’interessi concordano sul fatto che gli Stati membri devono essere autorizzati ad accordare ai richiedenti condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla direttiva accoglienza. È stata inoltre messa in evidenza l’ambiguità del significato dell’espressione “livello di vita dignitoso” figurante nella direttiva accoglienza. A questo proposito, le norme operative e gli indicatori sulle condizioni di accoglienza nell’UE, che l’EASO ha iniziato a elaborare su iniziativa della Commissione, hanno ricevuto ampio sostegno, così come la necessità di intensificare il monitoraggio, l’esecuzione e la pianificazione di emergenza;

ridurre gli incentivi ai movimenti secondari connessi alle condizioni di accoglienza: gli Stati membri hanno in generale accolto positivamente l’idea di un approccio più armonizzato delle misure, quali le restrizioni alla libertà di circolazione dei richiedenti asilo, per garantire che i richiedenti restino a disposizione delle autorità competenti e non si rendano irreperibili. Mentre un certo numero di Stati membri ha convenuto che le condizioni materiali di accoglienza devono essere subordinate al soggiorno nello Stato membro in cui il richiedente è tenuto ad essere presente, gli Stati membri sono più divisi sulla possibilità che, in alcuni casi, le condizioni materiali di accoglienza debbano essere fornite solo in natura. Altri portatori d’interessi, compresi alcuni rappresentanti del Parlamento europeo, hanno messo in dubbio l’utilità di tali misure e considerato che gli incentivi che inducono i richiedenti a rimanere nello Stato membro conseguirebbero lo stesso obiettivo in modo più efficace (ricongiungimento familiare, accesso al mercato del lavoro, ecc.);

aumentare le prospettive di integrazione dei richiedenti: la maggioranza dei portatori d’interessi, in particolare gli Stati membri e i rappresentanti del Parlamento europeo, hanno convenuto che sarebbe opportuno rivedere la disposizione della direttiva accoglienza che concerne le condizioni di accesso dei richiedenti al mercato del lavoro quale mezzo per migliorare le prospettive di integrazione dei richiedenti. Alcuni Stati membri hanno recentemente sperimentato con successo la riduzione dei tempi di accesso al mercato del lavoro. Secondo alcuni portatori d’interessi, armonizzare e ridurre i tempi di accesso al mercato del lavoro è importante, ma non vanno sopravvalutati gli effetti, in quanto esistono altre barriere significative all’accesso effettivo (compreso il riconoscimento delle qualifiche, in particolare per i richiedenti che non dispongono di documenti);

introdurre un parametro di riferimento dell’UE per stabilire il livello di sostegno finanziario fornito ai richiedenti: la maggior parte dei portatori d’interessi si è mostrata restia a introdurre un parametro di riferimento comune a livello dell’UE per stabilire il livello di sostegno finanziario fornito ai richiedenti. Questa possibilità è stata comunque attentamente valutata, giungendo alla conclusione che non è possibile introdurre un parametro di riferimento comune, principalmente perché: a) la maggior parte degli Stati membri fornisce condizioni materiali di accoglienza non sempre sotto forma di sostegno finanziario, ma in natura o attraverso una combinazione di sostegno finanziario e prestazioni in natura; e b) il sostegno finanziario attualmente fornito ai richiedenti, nella maggior parte dei casi, è molto inferiore a tutti i possibili parametri di riferimento o soglie esaminati (soglia di rischio di povertà, soglia di grave privazione materiale e soglia minima di reddito). L’armonizzazione dei livelli di sostegno comporterebbe pertanto un aumento del livello di sostegno in vari Stati membri, in alcuni casi in modo piuttosto significativo, in particolare in quegli Stati membri che presentano già un livello comparabilmente elevato di sostegno e, in taluni casi, potrebbe determinare un trattamento più favorevole per i richiedenti rispetto ai cittadini degli Stati membri che si trovano in stato di indigenza o che sono altrimenti economicamente svantaggiati.

Assunzione e uso di perizie

L’EASO è stato incaricato di elaborare le norme operative e gli indicatori sulle condizioni di accoglienza. Si propone che gli Stati membri tengano conto di tali norme operative e indicatori al momento di porre in atto opportuni meccanismi di orientamento, sorveglianza e controllo delle loro condizioni di accoglienza. Ai fini dell’elaborazione di norme operative e indicatori, nella primavera 2016 l’EASO ha effettuato una ricognizione delle condizioni di accoglienza, nell’ambito della quale gli Stati membri hanno fornito informazioni dettagliate sul loro approccio alla fornitura delle condizioni di accoglienza. La relativa relazione, alla quale hanno contribuito 26 Stati membri e Stati associati 13 , è servita da base per l’elaborazione della presente proposta. I risultati pertinenti della relazione possono essere riassunti come segue:

armonizzare ulteriormente le condizioni di accoglienza nell’Unione: la definizione delle condizioni materiali di accoglienza varia considerevolmente da uno Stato membro all’altro; in alcuni Stati membri tale definizione è piuttosto limitata mentre in altri va ben al di là di quanto prescritto dalla direttiva accoglienza e comprende anche gli articoli sanitari. La maggior parte degli Stati membri offre una combinazione di diverse forme di condizioni materiali di accoglienza, ad esempio in natura o in forma di sussidi economici o buoni. In alcuni Stati membri le condizioni materiali di accoglienza sono fornite soltanto in natura. Le modalità di concessione delle condizioni materiali di accoglienza variano in funzione di quanto è fornito (alloggio, vitto, vestiario, ecc.) o delle persone alle quali sono fornite (i richiedenti con esigenze di accoglienza particolari e fase della procedura di asilo);

ridurre gli incentivi ai movimenti secondari connessi alle condizioni di accoglienza: la maggior parte degli Stati membri non limita la circolazione dei richiedenti a determinati settori ma consente loro di circolare liberamente all’interno del loro territorio. Alcuni Stati membri assegnano tuttavia un particolare luogo di soggiorno ai richiedenti, in genere ai fini dell’organizzazione del sistema di accoglienza. Essi tengono generalmente conto della popolazione, della situazione sociale ed economica, della capacità dei centri di accoglienza e delle esigenze dei singoli richiedenti. La maggior parte degli Stati membri subordina la concessione delle condizioni materiali di accoglienza alla permanenza dei richiedenti in un determinato luogo, di solito limitando la fornitura delle condizioni materiali di accoglienza ai centri di accoglienza. Gli Stati membri inoltre spesso impongono ai richiedenti di segnalare la loro presenza al fine di monitorarne la permanenza nel luogo assegnato. Tali obblighi di segnalazione della presenza sono utilizzati sia quando i richiedenti risiedono in un centro di accoglienza sia quando dispongono di un alloggio privato. Le pratiche e i motivi per ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza variano notevolmente tra gli Stati membri. Uno dei motivi più frequenti è l’abbandono da parte dei richiedenti del luogo di soggiorno loro assegnato;

rafforzare le prospettive di integrazione dei richiedenti: quasi tutti gli Stati membri forniscono al richiedente l’accesso al mercato del lavoro durante la procedura di asilo. Tuttavia, il lasso di tempo che deve intercorrere prima che l’accesso al lavoro sia concesso varia notevolmente da uno Stato membro all’altro (entro un mese in alcuni Stati membri, dopo nove mesi in altri). La maggior parte degli Stati membri non applica alcuna restrizione specifica per quanto riguarda l’accesso dei richiedenti al mercato del lavoro. Solo pochi Stati membri procedono ad un’analisi del mercato del lavoro.

Inoltre, dopo l’adozione della direttiva accoglienza nel 2013 la Commissione ha organizzato una serie di riunioni del comitato di contatto per discutere con gli esperti degli Stati membri le problematiche che gli Stati membri devono affrontare nel recepimento e nell’attuazione della direttiva. Anche le conclusioni raggiunte nei comitati di contatto hanno informato l’attuale proposta.

Diritti

La presente proposta è stata oggetto di un esame approfondito inteso a garantirne la piena compatibilità con i diritti fondamentali e i principi generali del diritto dell’Unione, sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e risultanti dagli obblighi derivanti dal diritto internazionale.

Le modifiche proposte alla direttiva accoglienza sottolineano l’obbligo per gli Stati membri di tener conto delle norme operative e degli indicatori relativi alle condizioni di accoglienza elaborati a livello UE per il monitoraggio e il controllo dei loro sistemi di accoglienza. La proposta precisa inoltre che i richiedenti hanno, in ogni caso, diritto a beneficiare dell’assistenza sanitaria a norma della direttiva accoglienza e a un livello di vita dignitoso.

La proposta garantisce che le condizioni di accoglienza siano adattate alla situazione specifica dei minori, accompagnati o no dalla famiglia, con particolare riguardo alla loro sicurezza e all’assistenza fisica e psicologica, e siano fornite in modo tale incoraggiarne lo sviluppo generale. La proposta tiene conto anche degli obblighi degli Stati ai sensi della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul) 14 .

Il principio di non discriminazione è rafforzato obbligando gli Stati membri a trattare i richiedenti che hanno ottenuto l’accesso al mercato del lavoro alla stregua dei loro cittadini per quanto riguarda le condizioni di lavoro, la libertà di associazione e di adesione, l’istruzione e la formazione professionale, il riconoscimento delle qualifiche professionali e la sicurezza sociale.

La proposta sottolinea che gli Stati membri, al momento di valutare le risorse del richiedente, quando richiedono al richiedente di sostenere o di contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza o ne richiedono il rimborso, debbano rispettare il principio di proporzionalità e tenere conto del comportamento individuale e delle circostanze particolari del richiedente e della necessità di rispettarne la dignità e integrità personale, comprese le esigenze di accoglienza particolari.

Tutte le decisioni che limitano la libertà di circolazione del richiedente devono essere prese in modo obiettivo e imparziale, sulla base del comportamento individuale e delle circostanze particolari dell’interessato, tenendo in debito conto il principio di proporzionalità. Il richiedente deve essere informato immediatamente per iscritto, in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile, dell’adozione di tale decisione, dei motivi su cui si basa, nonché delle procedure di ricorso.

Il trattenimento ai sensi della direttiva accoglienza continua a essere giustificato solo se risulta necessario e sulla base di una valutazione caso per caso, e sempre che altre misure alternative meno coercitive non possano essere applicate in maniera efficace. Tutte le garanzie già previste nell’attuale direttiva in materia di trattenimento rimangono invariate. Occorre prestare particolare attenzione a garantire che la durata del trattenimento sia proporzionata e che il trattenimento cessi non appena decade il motivo che lo ha determinato ai sensi della direttiva. La proposta è inoltre pienamente coerente con l’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, interpretata alla luce dell’articolo 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e con la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte europea dei diritti dell’uomo. In applicazione dell’articolo 37 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, in linea di principio, i minori non dovrebbero essere trattenuti.

INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta non comporta alcun onere finanziario o amministrativo per l’Unione europea e pertanto non incide sul suo bilancio.

ALTRI ELEMENTI

Piani di attuazione e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La Commissione presenta una relazione sull’applicazione della direttiva al Parlamento europeo e al Consiglio entro tre anni dalla sua entrata in vigore e, in seguito, ogni cinque anni e propone, se del caso, le modifiche necessarie. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per l’adempimento del suo obbligo di presentare relazioni.

In linea con la proposta della Commissione di regolamento relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo, l’Agenzia dovrà inoltre monitorare e valutare i sistemi di asilo e di accoglienza degli Stati membri.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Sono qui illustrate solo le disposizioni modificate dalla presente proposta.

1.Proseguire l’armonizzazione delle condizioni di accoglienza nell’UE

Ambito di applicazione: come regola generale, la direttiva accoglienza è applicabile a tutti i cittadini di paesi terzi e agli apolidi che chiedono protezione internazionale nel territorio di uno Stato membro, purché siano autorizzati a soggiornare in tale territorio in qualità di richiedenti, e non appena la chiedono.

Viene introdotta un’eccezione per i casi in cui un richiedente si trova irregolarmente in uno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto a essere presente. In tal caso, il richiedente non può beneficiare delle condizioni materiali di accoglienza, della scolarizzazione e dell’istruzione dei minori, né dell’occupazione e della formazione professionale. La proposta precisa che i richiedenti avranno comunque sempre diritto all’assistenza sanitaria e a un livello di vita dignitoso, nel rispetto dei diritti fondamentali, che copra la sussistenza e le esigenze di base in termini di sicurezza fisica, dignità e relazioni interpersonali (articolo 17 bis). Tuttavia, al fine di garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali del minore, gli Stati membri devono fornire ai minori l’accesso ad adeguate attività educative in attesa del trasferimento verso lo Stato membro competente.

La proposta precisa che il diritto a un trattamento dignitoso si applica anche in situazioni in cui uno Stato membro applica in via eccezionale, in casi debitamente giustificati, norme diverse in materia di condizioni materiali di accoglienza rispetto a quanto previsto dalla direttiva accoglienza. La proposta prevede anche che gli Stati membri informino la Commissione e l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo quando ricorrono a tali misure eccezionali e quando vi pongono termine (articolo 17, paragrafo 9).

La definizione di familiari è ampliata e include i vincoli familiari che si sono formati dopo che il richiedente ha lasciato il paese di origine ma prima dell’arrivo sul territorio dello Stato membro (articolo 2, paragrafo 3). Ciò riflette la realtà attuale delle migrazioni: i richiedenti rimangono spesso per lunghi periodi di tempo al di fuori del loro paese di origine prima di raggiungere l’UE, ad esempio nei campi profughi. La proroga dovrebbe ridurre il rischio di movimenti irregolari o di fuga delle persone contemplate dall’estensione delle norme.

La proposta impone agli Stati membri di tener conto, nel monitorare e controllare i loro sistemi di accoglienza, delle norme operative e degli indicatori relativi alle condizioni di accoglienza attualmente in corso di elaborazione da parte dell’EASO (articolo 27). L’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo sarà assistita dalla rete delle autorità degli Stati membri preposte all’accoglienza nell’attuazione dei suoi compiti ai sensi della presente proposta, compresa l’elaborazione di modelli, strumenti pratici, indicatori e orientamenti.

La proposta impone agli Stati membri di predisporre e aggiornare periodicamente piani di emergenza contenenti le misure da adottare per garantire un’adeguata accoglienza dei richiedenti nei casi in cui lo Stato membro debba far fronte a un numero sproporzionato di richiedenti (articolo 28). La proposta prevede anche che gli Stati membri informino la Commissione e l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo ogniqualvolta il loro piano di emergenza venga attivato. Il monitoraggio e la valutazione dei piani di emergenza deve avvenire in conformità della procedura di monitoraggio e di valutazione degli Stati membri in materia di sistemi di asilo e accoglienza, che deve essere attuata dall’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo.

La proposta precisa che le persone con esigenze di accoglienza particolari sono persone che necessitano di speciali garanzie per poter godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti dalla direttiva accoglienza, a prescindere dal fatto che tali persone siano considerate vulnerabili (articolo 2, paragrafo 13). La proposta include anche norme più dettagliate per valutare, determinare, documentare e soddisfare le esigenze di accoglienza particolari dei richiedenti il più presto possibile e nel corso di tutto il periodo di accoglienza, tra cui la necessità che il personale delle autorità competenti riceva una formazione continua e adeguata e l’obbligo di indirizzare determinati richiedenti a un medico o uno psicologo per un’ulteriore valutazione. È precisato che la valutazione può essere integrata nelle procedure nazionali esistenti o nella valutazione effettuata per individuare i richiedenti con esigenze procedurali particolari (articolo 21).

La proposta introduce un termine più breve - cinque giorni lavorativi dal momento in cui è chiesta la protezione – entro il quale gli Stati membri devono designare un tutore incaricato di assistere e rappresentare un minore non accompagnato. Si propone inoltre che il numero di minori non accompagnati di cui i tutori possono essere responsabili non deve essere tale da impedire loro di assolvere ai propri compiti. Gli Stati membri devono controllare che i tutori svolgano adeguatamente i loro compiti ed esaminare le denunce presentate da minori non accompagnati nei confronti del loro tutore. Il tutore designato ai sensi del proposto regolamento procedure può esercitare i compiti di tutore ai sensi della presente proposta (articolo 23).

2.Ridurre gli incentivi ai movimenti secondari all’interno dell’UE connessi alle condizioni di accoglienza

La proposta impone agli Stati membri di informare i richiedenti, utilizzando un modello comune, quanto prima possibile e al più tardi al momento della presentazione della loro domanda, dei benefici e degli obblighi che i richiedenti devono rispettare in relazione alle condizioni di accoglienza, comprese le circostanze in cui la concessione delle condizioni materiali di accoglienza può essere limitata (articolo 5).

La proposta non modifica il fatto che i richiedenti possono, in linea di principio, circolare liberamente nel territorio dello Stato membro o all’interno di una zona loro assegnata da detto Stato membro (articolo 7, paragrafo 1).

Tuttavia, per motivi di interesse pubblico o di ordine pubblico, al fine del trattamento rapido e del controllo efficace della domanda di protezione internazionale, del trattamento rapido e del controllo efficace della procedura volta a determinare lo Stato membro competente a norma del regolamento Dublino o al fine di evitare efficacemente che il richiedente si renda irreperibile, la proposta prevede che gli Stati membri, ove necessario, impongano ai richiedenti la permanenza in un determinato luogo, quale un centro di accoglienza, una casa, un appartamento, un albergo o un’altra struttura atta ad accogliere i richiedenti. Tale decisione può essere necessaria, in particolare, nei casi in cui il richiedente non abbia rispettato i suoi obblighi, in uno dei seguenti modi:

il richiedente non ha chiesto la protezione internazionale nello Stato membro di primo ingresso irregolare o d’ingresso legale. I richiedenti non hanno il diritto di scegliere lo Stato membro in cui chiedere protezione. Il richiedente deve chiedere la protezione internazionale nello Stato membro di primo ingresso irregolare o nello Stato membro di ingresso legale. I richiedenti che non ottemperano a tale obbligo avranno, a seguito della determinazione dello Stato membro competente ai sensi del regolamento Dublino, meno probabilità di essere autorizzati a soggiornare nello Stato membro in cui hanno chiesto la protezione, che si suppone sia lo Stato membro di loro scelta, e di conseguenza è più probabile che si rendano irreperibili;

il richiedente è fuggito dallo Stato membro in cui è tenuto a essere presente. Il richiedente è tenuto a essere presente nello Stato membro in cui ha chiesto la protezione internazionale o nello Stato membro in cui è stato trasferito conformemente al regolamento di Dublino. Nel caso in cui il richiedente sia fuggito da tale Stato membro e, senza autorizzazione, si sia recato in un altro Stato membro, è indispensabile, al fine di garantire l’efficacia del sistema europeo comune di asilo, che il richiedente sia rinviato rapidamente nello Stato membro competente. Fino al momento di tale rinvio, vi è il rischio che il richiedente tenti la fuga, pertanto il suo luogo di permanenza dovrebbe essere attentamente monitorato;

il richiedente è stato rinviato nello Stato membro in cui è tenuto a essere presente dopo essere fuggito in un altro Stato membro. Il fatto che un richiedente sia già fuggito in un altro Stato membro è un elemento importante da considerare al momento di valutare se sussiste il rischio di fuga. Al fine di assicurare che il richiedente non si renda nuovamente irreperibile e resti a disposizione delle autorità competenti, il luogo in cui si trova dovrebbe essere attentamente monitorato.

Nel caso in cui il richiedente abbia diritto alle condizioni materiali di accoglienza, anche queste devono essere subordinate alla permanenza del richiedente in tale luogo specifico (articolo 7, paragrafo 2).

La proposta impone inoltre agli Stati membri di obbligare, se necessario, il richiedente a manifestare regolarmente la sua presenza alle autorità qualora vi siano motivi per ritenere che sussista il rischio che il richiedente possa tentare la fuga (articolo 7, paragrafo 3).

Considerate le gravi conseguenze previste nel caso di fuga o di accertata esistenza di un rischio di fuga, la proposta definisce la fuga in modo da ricomprendere tanto l’azione deliberata volta ad evitare le procedure di asilo quanto la circostanza di fatto di non rimanere a disposizione delle autorità competenti, anche lasciando il territorio in cui si è tenuti ad essere presenti (articolo 2, paragrafo 10). Il rischio di fuga è definito come il fatto che vi sia motivo di ritenere, nel caso individuale e sulla base di criteri obiettivi definiti dal diritto nazionale, che il richiedente possa tentare la fuga, in linea con la definizione contenuta nel regolamento Dublino III (articolo 2, paragrafo 11) 15 .

È esplicitamente indicato che tutte le decisioni che limitano la libertà di circolazione del richiedente devono essere basate sulla particolare situazione della persona interessata, tenendo conto delle esigenze di accoglienza particolari del richiedente e del principio di proporzionalità. Viene precisato che il richiedente deve essere debitamente informato di tali decisioni e delle conseguenze della loro inosservanza (articolo 7, paragrafi 7-8).

Si precisa che gli Stati membri dovrebbero rilasciare ai richiedenti un documento di viaggio soltanto quando sussistano gravi ragioni umanitarie. La proposta aggiunge che possono essere rilasciati documenti di viaggio anche per altri motivi imperativi, ad esempio quando i richiedenti hanno ottenuto l’accesso al mercato del lavoro e sono obbligati a viaggiare per motivi professionali. Non dovrebbero essere rilasciati documenti di viaggio al di fuori di queste circostanze eccezionali. Il periodo di validità del documento di viaggio deve essere limitato alla finalità e alla durata necessaria per il motivo del rilascio (articolo 6). L’obbligo per gli Stati membri di fornire ai richiedenti un documento attestante la loro identità è stato inserito all’articolo 29 della proposta di regolamento procedure.

La definizione di condizioni materiali di accoglienza è ampliata per includere altri beni non alimentari di prima necessità, il che rispecchia le condizioni materiali di accoglienza già fornite in molti Stati membri e sottolinea l’importanza di tali prodotti non alimentari, quali gli articoli sanitari (articolo 2, punto 7).

La proposta precisa che alloggio, vitto, vestiario e altri beni non alimentari di prima necessità non possono essere ridotti o revocati. Soltanto i sussidi giornalieri possono, in determinate circostanze, essere ridotti o, in casi eccezionali debitamente motivati, revocati. Qualora alloggio, vitto, vestiario e altri beni non alimentari di prima necessità siano forniti in forma di sussidi economici, tali sussidi possono, in talune circostanze, essere sostituiti da condizioni di accoglienza in natura (articolo 19, paragrafo 1).

Sono stati aggiunti quattro nuovi casi di riduzione o di modifica della forma delle condizioni materiali di accoglienza. Le condizioni materiali di accoglienza possono essere ridotte o modificate se il richiedente: ha violato gravemente le norme del centro di accoglienza o si è comportato in modo gravemente violento; non ha rispettato l’obbligo di chiedere protezione internazionale nello Stato membro di primo ingresso irregolare o di ingresso legale; è stato rinviato nello Stato membro competente dopo essere fuggito in un altro Stato membro; oppure non ha partecipato alle misure obbligatorie di integrazione (articolo 19, paragrafo 1).

Per contrastare i movimenti secondari e le fughe dei richiedenti, è stato aggiunto un motivo supplementare di trattenimento. Qualora a un richiedente sia stato imposto di risiedere un determinato luogo ma questi non abbia rispettato tale obbligo, e nel caso in cui esista un rischio persistente che il richiedente possa fuggire, il richiedente può essere trattenuto al fine di garantire l’adempimento dell’obbligo di risiedere in un determinato luogo (articolo 8, paragrafo 3, lettera c)). Come nel caso del trattenimento per qualsiasi altro motivo previsto dalla direttiva accoglienza, il trattenimento è giustificato soltanto ove risulti necessario e sulla base di una valutazione caso per caso e se altre misure alternative meno coercitive non possono essere applicate in maniera efficace. Tutte le garanzie già previste nell’attuale direttiva accoglienza sul trattenimento rimangono invariate. Occorre tuttavia agire con grande cautela per garantire che la durata del trattenimento sia proporzionata e che il trattenimento cessi non appena vengano meno i motivi per ritenere che il richiedente possa non soddisfare l’obbligo che gli incombe. Il richiedente deve inoltre essere informato dell’obbligo in questione e delle conseguenze del mancato adempimento.

3.Rafforzare le prospettive di integrazione dei richiedenti nell’UE — accesso al mercato del lavoro

La proposta riduce il termine per l’accesso al mercato del lavoro da un massimo di nove mesi a un massimo di sei mesi a decorrere dalla data in cui è stata presentata la domanda di protezione internazionale, se non è stata presa una decisione amministrativa sulla domanda a norma della proposta di regolamento procedure e se il ritardo non può essere attribuito al richiedente (articolo 15, paragrafo 1, primo comma). In tal modo l’accesso dei richiedenti al mercato del lavoro è allineato alla normale durata della procedura d’esame nel merito in conformità della proposta di regolamento procedure. Non appena un richiedente ottiene l’accesso al mercato del lavoro, tale fatto deve essere indicato in modo specifico sul suo documento di identità (articolo 15, paragrafo 5).

Un accesso più rapido al mercato del lavoro contribuisce ad aumentare le prospettive di integrazione dei richiedenti e riduce i costi di accoglienza, in particolare nei casi in cui la protezione internazionale sarà verosimilmente accordata. La proposta consente pertanto agli Stati membri di concedere un accesso più rapido. Gli Stati membri sono incoraggiati ad accordare l’accesso entro tre mesi dalla presentazione della domanda, qualora la domanda sia verosimilmente fondata, segnatamente quando è stata data priorità all’esame della domanda per questo motivo.

D’altro canto, la proposta esclude dall’accesso al mercato del lavoro i richiedenti che probabilmente non saranno riconosciuti beneficiari di protezione internazionale a motivo del fatto che le loro domande sono verosimilmente infondate (articolo 15, paragrafo 1, secondo comma). Rientra in questa categoria il richiedente la cui domanda è in corso di esame nel merito nell’ambito di una procedura accelerata perché ha omesso elementi di fatto pertinenti, ha reso dichiarazioni o fornito informazioni o documentazione manifestamente falsi, ha presentato una domanda solo per ritardare o impedire una decisione di rimpatrio, proviene da un paese di origine sicuro o è considerato, per gravi motivi, un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico a norma della proposta di regolamento procedure.

La proposta precisa che l’accesso al mercato del lavoro, una volta accordato, deve essere effettivo. Se esistono circostanze che ostacolano effettivamente la ricerca di occupazione del richiedente, l’accesso non dovrebbe essere considerato effettivo. Analisi del mercato del lavoro utilizzate per privilegiare i cittadini nazionali o altri cittadini dell’Unione, o cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nello Stato membro interessato non dovrebbero ostacolare l’effettivo accesso dei richiedenti al mercato del lavoro (articolo 15).

La proposta prevede che, una volta concesso l’accesso al mercato del lavoro, i richiedenti abbiano diritto a un insieme comune di diritti, basato sulla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro, analogamente agli altri cittadini di paesi terzi che lavorano nell’Unione (ad esempio a norma della direttiva sul permesso unico 16 e della direttiva sui lavoratori stagionali 17 ). La proposta afferma espressamente che il diritto alla parità di trattamento non dà origine ad un diritto di soggiorno dei richiedenti nei casi in cui la domanda di protezione internazionale è stata respinta (articolo 15, paragrafo 3).

Nelle condizioni di lavoro indicate dalla proposta rientrano quanto meno la retribuzione e il licenziamento, le prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro, l’orario di lavoro e le ferie, in considerazione dei contratti collettivi in vigore. La proposta conferisce inoltre ai richiedenti la parità di trattamento per quanto riguarda la libertà di associazione e di adesione, l’istruzione e la formazione professionale, il riconoscimento delle qualifiche professionali e la sicurezza sociale (articolo 15, paragrafo 3).

La proposta prevede la possibilità di limitare la parità di trattamento in materia di istruzione e formazione professionale all’istruzione e alla formazione direttamente connesse a una specifica attività lavorativa. I settori della sicurezza sociale sono definiti dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale 18 . La proposta consente altresì di limitare la parità di trattamento dei richiedenti per quanto concerne gli assegni familiari e i sussidi di disoccupazione. I richiedenti disoccupati hanno diritto a beneficiare delle condizioni di accoglienza previste dalla presente direttiva (articolo 15, paragrafo 3).

ê 2013/33/UE

2016/0222 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 78, paragrafo 2, lettera f),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 19 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 20 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

ê 2013/33/UE considerando 1 (adattato)

(1)È necessario apportare una serie di modifiche sostanziali alla direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri 21  Ö 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio Õ . È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla rifusione di tale direttiva.

ê 2013/33/UE considerando 2 (adattato)

(2)Una politica comune nel settore dell’asilo, che preveda un sistema europeo comune di asilo, Ö basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, Õ costituisce un elemento fondamentale dell’obiettivo dell’Unione europea relativo alla progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell’Unione Ö, con la conseguente affermazione del principio di «non respingimento» (non-refoulementÕ. Tale politica dovrebbe essere governata dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario.

ò nuovo

(3)Il sistema europeo comune di asilo è basato su un sistema di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti protezione internazionale e su norme comuni riguardanti le procedure di asilo, le condizioni e le procedure di accoglienza e i diritti dei beneficiari di protezione internazionale. Nonostante gli importanti progressi compiuti nello sviluppo del sistema europeo comune di asilo, sussistono ancora disparità significative tra gli Stati membri per quanto riguarda i tipi di procedure usate, le condizioni di accoglienza offerte ai richiedenti, i tassi di riconoscimento e il tipo di protezione concessa ai beneficiari di protezione internazionale. Tali divergenze sono fattori determinanti dei movimenti secondari e compromettono l’obiettivo di garantire che tutti i richiedenti siano trattati in modo uniforme dovunque presentino domanda nell’Unione.

ê 2013/33/UE considerando 3 (adattato)

(3)    Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all’istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 («convenzione di Ginevra»), affermando così il principio di «non respingimento» (non-refoulement). La prima fase del sistema europeo comune di asilo è stata completata con l’adozione dei pertinenti strumenti giuridici, tra cui la direttiva 2003/9/CE, previsti dai trattati.

ê 2013/33/UE considerando 4 (adattato)

(4)    Nella riunione del 4 novembre 2004 il Consiglio europeo ha adottato il programma dell’Aia, determinando gli obiettivi da conseguire nel periodo 2005-2010 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al riguardo, il programma dell’Aia invitava la Commissione europea a concludere la valutazione degli strumenti giuridici adottati nella prima fase e a sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio gli strumenti e le misure relativi alla seconda fase.

ê 2013/33/UE (adattato)

(5)    Nella riunione del 10-11 dicembre 2009 il Consiglio europeo ha adottato il programma di Stoccolma, ribadendo il suo impegno per il raggiungimento dell’obiettivo di istituire, entro il 2012, uno spazio comune di protezione e solidarietà basato su una procedura comune in materia d’asilo e su uno status uniforme per coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale, fondato su norme elevate in materia di protezione e su procedure eque ed efficaci. Il programma di Stoccolma reputa inoltre essenziale che agli interessati, indipendentemente dallo Stato membro in cui è presentata la domanda di protezione internazionale, sia riservato un trattamento di livello equivalente quanto alle condizioni di accoglienza.

ò nuovo

(4)Nella comunicazione del 6 aprile 2016 «Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all’Europa» 22 , la Commissione ha sottolineato la necessità di rafforzare e armonizzare ulteriormente il sistema europeo comune di asilo. Inoltre ha proposto una serie di opzioni per migliorarlo, e segnatamente: istituire un sistema sostenibile ed equo per determinare lo Stato membro competente per l’esame delle domande di protezione internazionale, rafforzare il sistema Eurodac, conseguire una maggiore convergenza nel sistema di asilo dell’UE, prevenire i movimenti secondari all’interno dell’Unione e definire un nuovo mandato per l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo. Tale comunicazione risponde agli inviti del Consiglio europeo del 18 e 19 febbraio 2016 23 e del 17 e 18 marzo 2016 24 a compiere progressi nella riforma del quadro esistente dell’UE, così da assicurare una politica in materia di asilo umana ed efficiente. La comunicazione propone inoltre una modalità d’azione conforme all’approccio olistico alla migrazione descritto dal Parlamento europeo nella relazione di propria iniziativa del 12 aprile 2016.

(5)Le condizioni di accoglienza variano tuttora considerevolmente tra gli Stati membri, sia in termini di organizzazione del sistema di accoglienza che in termini di standard offerti ai richiedenti. I persistenti problemi incontrati, in alcuni Stati membri, nel garantire il rispetto delle norme di accoglienza necessarie a un trattamento dignitoso dei richiedenti hanno contribuito all’onere sproporzionato che gli Stati membri con elevati standard di accoglienza si sono trovati a sostenere, con la conseguenza che questi ultimi subiscono ora pressioni volte ad abbassare tali standard. Condizioni di accoglienza più simili, stabilite a un livello adeguato per tutti gli Stati membri, contribuiranno a un trattamento più dignitoso e a una distribuzione più equa dei richiedenti asilo in tutta l’UE.

ê 2013/33/UE considerando 6 (adattato)

(6)È opportuno mobilitare le risorse del Fondo europeo per i rifugiati Ö asilo, migrazione e integrazione Õ e dell’Ufficio europeo di sostegno Ö dell’Agenzia dell’Unione europea Õ per l’asilo, per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri nell’attuazione delle norme stabilite nella seconda fase del sistema europeo comune di asilo Ö presente direttiva Õ e, in particolare, a quegli Stati membri i cui sistemi di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa, per lo più, della loro situazione geografica o demografica.

ê 2013/33/UE considerando 7 (adattato)

(7)    Alla luce dei risultati delle valutazioni effettuate dell’attuazione degli strumenti della prima fase, è opportuno in questa fase ribadire i principi che ispirano la direttiva 2003/9/CE al fine di migliorare le condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale («richiedenti»).

ê 2013/33/UE considerando 8

ð nuovo

(7)Per assicurare la parità di trattamento dei richiedenti nell’Unione, la presente direttiva dovrebbe applicarsi in tutte le fasi e a tutti i tipi di procedure relative alla domanda di protezione internazionale, in tutti i luoghi e i centri di accoglienza dei richiedenti e purché essi siano autorizzati a soggiornare nel territorio degli Stati membri in qualità di richiedenti. ð È necessario chiarire che le condizioni materiali di accoglienza vanno accordate ai richiedenti dal momento in cui la persona esprime la sua intenzione di chiedere protezione internazionale ai funzionari dell’autorità accertante, nonché ai funzionari di altre autorità designate come competenti per la ricezione e la registrazione delle domande o che assistono l’autorità accertante nel ricevere tali domande in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure].ï

ò nuovo

(8)Se si trova in uno Stato membro diverso da quello nel quale è tenuto ad essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], il richiedente non dovrebbe avere diritto alle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 14 a 17.

ê 2013/33/UE considerando 10

(9)Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti.

ê 2013/33/UE considerando 11 e 12 (adattato)

(10)È opportuno adottare norme Ö condizioni uniformi Õ in materia di accoglienza dei richiedenti che siano sufficienti a garantire loro un livello di vita dignitoso e condizioni di vita analoghe in tutti gli Stati membri. L’armonizzazione delle condizioni di accoglienza dei richiedenti dovrebbe contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti dovuti alla diversità delle condizioni di accoglienza.

ò nuovo

(11)Affinché i richiedenti siano consapevoli delle conseguenze in cui incorrono se si rendono irreperibili, è opportuno che gli Stati membri li informino in modo uniforme, il più presto possibile e al più tardi al momento della presentazione della loro domanda, di tutti gli obblighi ai quali devono conformarsi in relazione alle condizioni di accoglienza, comprese le circostanze in cui la concessione delle condizioni materiali di accoglienza può essere limitata, così come di tutti i benefici accordati.

ê 2013/33/UE considerando 13 (adattato)

(13)    Per assicurare la parità di trattamento tra tutti coloro che chiedono protezione internazionale e per garantire la coerenza con il vigente acquis dell’Unione sull’asilo, in particolare con la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta 25 , è opportuno ampliare l’ambito di applicazione della presente direttiva per estenderlo ai richiedenti protezione sussidiaria.

ò nuovo

(12)L’esistenza di norme dell’UE armonizzate relative ai documenti da rilasciare ai richiedenti renderà più difficile per i richiedenti spostarsi senza autorizzazione all’interno dell’Unione. Occorre chiarire che gli Stati membri dovrebbero rilasciare un documento di viaggio ai richiedenti soltanto quando sussistano gravi ragioni umanitarie o altri motivi imperativi. La validità del documento di viaggio dovrebbe essere limitata alla finalità e alla durata necessaria in relazione ai motivi per i quali il documento è stato rilasciato. Gravi ragioni umanitarie possono essere addotte, ad esempio, quando un richiedente abbia necessità di recarsi in un altro Stato membro per un trattamento medico o per far visita ai parenti in casi particolari, quali una grave malattia, il matrimonio o il funerale di un parente stretto. Altri motivi imperativi potrebbero includere il caso in cui i richiedenti asilo che hanno ottenuto accesso al mercato del lavoro sono tenuti a viaggiare per motivi professionali, quello di richiedenti che devono viaggiare nell’ambito di programmi di studio o ancora il caso di minori che viaggiano con la famiglia affidataria.

(13)Un richiedente non ha diritto di scegliere lo Stato membro in cui presentare domanda. Egli è tenuto a chiedere protezione internazionale nello Stato membro del suo primo ingresso o, in caso di presenza regolare, nello Stato membro di soggiorno o di residenza. Un richiedente che non abbia rispettato tale obbligo ha meno probabilità, in seguito alla determinazione dello Stato membro competente ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], di essere autorizzato a soggiornare nello Stato membro in cui ha fatto domanda, ed è pertanto più probabile che cerchi di fuggire. Il luogo in cui si trova deve pertanto essere attentamente sorvegliato.

(14)I richiedenti sono tenuti ad essere presenti nello Stato membro in cui hanno presentato domanda o nello Stato membro in cui sono trasferiti a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino]. Qualora un richiedente sia fuggito da tale Stato membro e, senza autorizzazione, si sia recato in un altro Stato membro, è indispensabile, al fine di garantire un sistema europeo comune di asilo efficace, che il richiedente sia rinviato rapidamente nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente. Fino al momento di tale trasferimento, c’è il rischio che il richiedente possa rendersi irreperibile ed è quindi opportuno sorvegliare attentamente il luogo in cui si trova.

(15)Il fatto che un richiedente sia già fuggito in precedenza in un altro Stato membro è un elemento importante da considerare nel valutare il rischio che si renda irreperibile. Al fine di assicurare che il richiedente non fugga nuovamente e resti a disposizione delle autorità competenti, una volta che questi sia stato rinviato nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente è opportuno sorvegliare attentamente il luogo in cui si trova.

(16)Per motivi di interesse pubblico o di ordine pubblico, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda di protezione internazionale, per il trattamento rapido e il controllo efficace della procedura di determinazione dello Stato membro competente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], o al fine di prevenire efficacemente la fuga del richiedente, gli Stati membri dovrebbero, se necessario, stabilire la residenza del richiedente in un luogo determinato, ad esempio un centro di accoglienza, una casa privata, un appartamento, un albergo o altra struttura atta ad ospitare i richiedenti asilo. Siffatta decisione può essere necessaria per prevenire efficacemente la fuga del richiedente, in particolare nel caso in cui questi non abbia ottemperato all’obbligo di presentare domanda nello Stato membro del primo ingresso regolare o irregolare, o all’obbligo di rimanere nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente, o nel caso in cui il richiedente sia stato rinviato nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente dopo essere fuggito in un altro Stato membro. Se il richiedente ha diritto di fruire di condizioni materiali di accoglienza, esse dovrebbero essere subordinate anche all’obbligo di risiedere in tale luogo specifico.

(17)Qualora vi siano motivi per ritenere che un richiedente possa rendersi irreperibile, lo Stato membro dovrebbe obbligarlo a presentarsi alle autorità competenti con la necessaria frequenza, al fine di verificarne la presenza in loco. Per dissuadere i richiedenti dal fuggire, gli Stati membri dovrebbero inoltre poter concedere le condizioni materiali di accoglienza, qualora il richiedente ne abbia diritto, solo in natura.

(18)È necessario che tutte le decisioni che limitano la libertà di circolazione del richiedente si basino sul comportamento individuale e sulla particolare situazione della persona interessata, tenendo conto delle esigenze di accoglienza particolari del richiedente e del principio di proporzionalità. I richiedenti devono essere debitamente informati di tali decisioni e delle conseguenze della mancata osservanza.

(19)In considerazione delle gravi conseguenze in cui possono incorrere i richiedenti che sono fuggiti o che sono considerati a rischio di fuga, il significato di “fuga” dovrebbe essere definito in modo da ricomprendervi sia un’azione deliberata volta ad evitare le procedure di asilo applicabili, sia il fatto di non rimanere a disposizione delle autorità competenti, anche lasciando il territorio in cui si è tenuti ad essere presenti.

ê 2013/33/UE considerando 15

ð nuovo

(20)Il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere regolato in conformità al principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale, in particolare in conformità agli obblighi giuridici internazionali degli Stati membri, e all’articolo 31 della convenzione di Ginevra. I richiedenti possono essere trattenuti soltanto nelle circostanze eccezionali definite molto chiaramente nella presente direttiva e in base ai principi di necessità e proporzionalità per quanto riguarda sia le modalità che le finalità di tale trattenimento. ð È necessario che il trattenimento dei richiedenti ai sensi della presente direttiva sia disposto esclusivamente per iscritto dall’autorità giurisdizionale o amministrativa, indicandone la motivazione, compreso il caso in cui la persona è già in stato di trattenimento al momento della domanda di protezione internazionale. ï Il richiedente in stato di trattenimento dovrebbe godere effettivamente delle necessarie garanzie procedurali, quali il diritto a un ricorso giudiziario dinanzi a un’autorità giurisdizionale nazionale.

ò nuovo

(21)Se la residenza di un richiedente è stata stabilita in un determinato luogo, ma l’interessato non si è ancora conformato a tale obbligo, deve sussistere un rischio comprovato di fuga perché il richiedente possa essere trattenuto. In tutti i casi, occorre provvedere con particolare attenzione a che la durata del trattenimento sia proporzionata e termini non appena l’obbligo imposto al richiedente è stato assolto o non sussistono più motivi di ritenere che l’obbligo non verrà assolto. Il richiedente deve, inoltre, essere stato informato dell’obbligo in questione e delle eventuali conseguenze della mancata osservanza.

ê 2013/33/UE considerando 16

(22)Per quanto riguarda le procedure amministrative correlate ai motivi di trattenimento, la nozione di «debita diligenza» richiede per lo meno che gli Stati membri adottino misure concrete e significative per assicurare che il tempo necessario per verificare i motivi di trattenimento sia il più breve possibile e che vi sia una prospettiva reale che tale verifica possa essere effettuata con successo il più rapidamente possibile. Il trattenimento non dovrebbe superare il tempo ragionevolmente necessario per completare le procedure pertinenti.

ê 2013/33/UE considerando 17

(23)I motivi di trattenimento stabiliti nella presente direttiva lasciano impregiudicati altri motivi di trattenimento, compresi quelli che rientrano nell’ambito dei procedimenti penali, applicabili conformemente alla legislazione nazionale, non correlati alla domanda di protezione internazionale presentata dal cittadino di un paese terzo o dall’apolide.

ê 2013/33/UE

ð nuovo

(24)È opportuno che i richiedenti che si trovano in stato di trattenimento siano trattati nel pieno rispetto della dignità umana e che la loro accoglienza sia configurata specificamente per rispondere alle loro esigenze in tale situazione. In particolare, gli Stati membri dovrebbero assicurare l’applicazione ð dell’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e ï dell’articolo 37 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989.

ê 2013/33/UE considerando 19

(25)In alcuni casi può risultare impossibile, nella pratica, assicurare immediatamente il rispetto di determinate garanzie di accoglienza nel quadro del trattenimento, ad esempio a causa della situazione geografica o della struttura specifica del centro di trattenimento. È tuttavia opportuno che qualsiasi deroga a tali garanzie sia temporanea e sia applicata solo nelle circostanze eccezionali previste dalla presente direttiva. Le deroghe dovrebbero applicarsi solo in circostanze eccezionali e dovrebbero essere debitamente giustificate, tenendo conto delle circostanze di ogni singolo caso, tra cui il livello di gravità della deroga, la sua durata e i suoi effetti sul richiedente interessato.

ê 2013/33/UE considerando 20

(26)Al fine di meglio garantire l’integrità fisica e psicologica dei richiedenti, è opportuno che il ricorso al trattenimento sia l’ultima risorsa e possa essere applicato solo dopo che tutte le misure non detentive alternative al trattenimento sono state debitamente prese in considerazione. Ogni eventuale misura alternativa al trattenimento deve rispettare i diritti umani fondamentali dei richiedenti.

ê 2013/33/UE considerando 21

(27)Al fine di assicurare il rispetto di garanzie procedurali che prevedano la possibilità di contattare le organizzazioni o i gruppi di persone che forniscono assistenza legale, è opportuno che siano fornite informazioni su tali organizzazioni e gruppi di persone.

ê 2013/33/UE considerando 22

(28)Nel decidere le disposizioni in materia di alloggio, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto l’interesse superiore del minore, nonché le situazioni particolari del richiedente nel caso in cui questi è dipendente da familiari o da altri parenti stretti quali fratelli minori non sposati già presenti nello Stato membro.

ê 2013/33/UE considerando 14

(29)L’accoglienza di persone portatrici di particolari esigenze di accoglienza particolari dovrebbe essere la prima preoccupazione per le autorità nazionali affinché tale accoglienza sia configurata specificamente per rispondere alle loro speciali esigenze in materia.

ê 2013/33/UE considerando 9

ð nuovo

(30)Nell’applicare la presente direttiva gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la direttiva rispetti pienamente i principi dell’interesse superiore del minore e dell’unità familiare, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, rispettivamente. ð È necessario adattare le condizioni di accoglienza alla situazione specifica dei minori, sia non accompagnati che con la famiglia, con particolare riguardo alla loro sicurezza e all’assistenza emotiva e fisica, fornendole in modo tale da favorire il loro sviluppo generale. ï

ò nuovo

(31)È necessario che gli Stati membri provvedano affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria, comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie, compresi gravi disturbi mentali. Per rispondere alle preoccupazioni di sanità pubblica per quanto riguarda la prevenzione delle malattie e la tutela della salute dei singoli richiedenti, l’accesso dei richiedenti alle cure sanitarie dovrebbe comprendere anche trattamenti medici a carattere preventivo, come le vaccinazioni. Gli Stati membri possono disporre che i richiedenti siano sottoposti a esame medico per ragioni di sanità pubblica. I risultati di esami medici non dovrebbero influenzare la valutazione delle domande di protezione internazionale, che dovrebbero essere sempre effettuate in modo obiettivo e imparziale e su base individuale, in linea con il regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure].

(32)Il diritto del richiedente alle condizioni materiali di accoglienza previste dalla presente direttiva può essere ridotto in determinate circostanze, ad esempio nei casi in cui un richiedente sia fuggito dallo Stato membro nel quale è tenuto ad essere presente recandosi in un altro Stato membro. Tuttavia, occorre che gli Stati membri assicurino in ogni caso ai richiedenti l’accesso all’assistenza sanitaria e standard di vita dignitosi conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, in particolare provvedendo alla sussistenza e alle necessità basilari del richiedente in termini di sicurezza fisica e dignità e in termini di relazioni interpersonali, tenendo in debito conto l’intrinseca vulnerabilità della persona in quanto richiedente protezione internazionale e quella della sua famiglia o del suo tutore. Debita attenzione va accordata a richiedenti con esigenze di accoglienza particolari. Occorre tener conto delle esigenze specifiche dei minori, in particolare per quanto riguarda il rispetto del diritto del minore all’istruzione e l’accesso all’assistenza sanitaria. Quando il minore si trova in uno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto ad essere presente, gli Stati membri dovrebbero garantire che abbia accesso ad adeguate attività educative in attesa del trasferimento verso lo Stato membro competente. È necessario tener conto delle esigenze specifiche delle donne richiedenti asilo che sono state vittime di violenze di genere, anche assicurando loro l’accesso, nelle varie fasi della procedura di asilo, alle cure mediche, all’assistenza legale, così come ad un’adeguata assistenza post-traumatica e al sostegno psicosociale.

(33)L’ambito di applicazione della definizione di «familiare» dovrebbe riflettere la realtà delle attuali tendenze migratorie, secondo le quali spesso i richiedenti arrivano nel territorio degli Stati membri dopo avere trascorso un lungo periodo di tempo in transito. La definizione dovrebbe pertanto includere le famiglie costituitesi al di fuori del paese di origine, ma prima dell’arrivo sul territorio degli Stati membri.

ê 2013/33/UE considerando 23

ð nuovo

(34)Per favorire l’autosufficienza dei richiedenti e ridurre le ampie divergenze esistenti tra gli Stati membri, è essenziale stabilire norme chiare sull’accesso dei richiedenti al mercato del lavoro ðe provvedere a che tale accesso sia efficace, non imponendo condizioni che in pratica impediscono al richiedente la ricerca di un’occupazione. I test del mercato del lavoro utilizzati per dare priorità ai cittadini nazionali o ad altri cittadini dell’Unione, o a cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nello Stato membro interessato, non dovrebbero ostacolare l’effettivo accesso dei richiedenti al mercato del lavoro e dovrebbero essere applicati senza ledere il principio della preferenza per i cittadini dell’Unione enunciato nelle pertinenti disposizioni degli atti di adesione applicabili. ï .

ò nuovo

(35)Il periodo di tempo massimo per l’accesso al mercato del lavoro dovrebbe essere commisurato alla durata della procedura d’esame nel merito. Al fine di aumentare le prospettive di integrazione e l’autosufficienza dei richiedenti, è incoraggiato un accesso precoce al mercato del lavoro qualora la domanda sia verosimilmente fondata, segnatamente quando l’esame di tale domanda ha ricevuto priorità a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure]. Gli Stati membri dovrebbero pertanto considerare la possibilità di ridurre il più possibile tale periodo di tempo affinché i richiedenti asilo abbiano accesso al mercato del lavoro al più tardi entro tre mesi dalla data in cui è stata presentata la domanda, qualora la domanda sia verosimilmente fondata. Gli Stati membri non dovrebbero invece consentire l’accesso al mercato del lavoro ai richiedenti la cui domanda di protezione internazionale è verosimilmente infondata e per la quale si applica una procedura di esame accelerata.

(36)Una volta ottenuto l’accesso al mercato del lavoro, i richiedenti dovrebbero aver diritto a un insieme comune di diritti, basato sulla parità di trattamento con i cittadini nazionali. Le condizioni di lavoro dovrebbero contemplare quanto meno la retribuzione e il licenziamento, gli obblighi sanitari e di sicurezza sul luogo di lavoro, l’orario di lavoro e le ferie, alla luce dei contratti collettivi in vigore. I richiedenti dovrebbero anche beneficiare della parità di trattamento per quanto riguarda la libertà di associazione e di adesione a organizzazioni, l’istruzione e la formazione professionale, il riconoscimento delle qualifiche professionali e la previdenza sociale.

(37)Uno Stato membro dovrebbe riconoscere le qualifiche professionali acquisite da un richiedente in un altro Stato membro nello stesso modo di quelle dei cittadini dell’Unione e dovrebbe prendere in considerazione le qualifiche acquisite in un paese terzo conformemente alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 . Andrebbero contemplate anche misure speciali per risolvere efficacemente le difficoltà pratiche incontrate dai richiedenti nel far autenticare i loro diplomi, certificati o altri titoli stranieri, dovute in particolare alla mancanza di prove documentali e di mezzi per sostenere le spese delle procedure di riconoscimento.

(38)Va applicata la definizione dei settori di sicurezza sociale utilizzata nel regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 .

(39)A motivo della possibile natura temporanea del soggiorno dei richiedenti e fatto salvo il regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri dovrebbero poter escludere gli assegni familiari e di disoccupazione dal principio della parità di trattamento tra i richiedenti e i cittadini nazionali, e dovrebbero poter limitare l’applicazione della parità di trattamento per quanto concerne l’istruzione e la formazione professionale. Può essere inoltre limitato il diritto alla libertà di associazione e di adesione ad organizzazioni, escludendo i richiedenti dalla partecipazione alla gestione di determinati organismi e dall’esercizio di una carica pubblica.

(40)Il diritto dell’Unione non limita la facoltà degli Stati membri di organizzare i rispettivi regimi di sicurezza sociale. In mancanza di armonizzazione a livello di Unione, spetta a ciascuno Stato membro stabilire le condizioni per la concessione delle prestazioni di sicurezza sociale nonché l’importo di tali prestazioni e il periodo durante il quale sono concesse. Tuttavia, nell’esercitare tale facoltà gli Stati membri devono conformarsi al diritto dell’Unione.

ê 2013/33/UE (adattato)

ð nuovo

(41)Per garantire che il sostegno ð le condizioni ï materialie ð di accoglienza ï forniteo ai richiedenti sia Ö siano Õ conformie ai principi stabiliti dalla presente direttiva, è necessario ð precisare la natura di tali condizioni, ivi compresi non solo l’alloggio, il vitto e il vestiario, ma anche beni non alimentari di prima necessità, quali articoli sanitari. È altresì necessario ï che gli Stati membri ne determinino il livello ð delle condizioni materiali di accoglienza fornite sotto forma di sussidi economici o buoni ï in base aia pertinenti riferimenti appropriati ð applicati per garantire standard di vita adeguati ai cittadini nazionali, quali sussidi integrativi al reddito minimo, pensioni minime, indennità di disoccupazione e prestazioni di assistenza sociale ï . Ciò non implica che le prestazioni concesse debbano essere identiche a quelle previste per i cittadini dello Stato in questione. Gli Stati membri possono prevedere un trattamento meno favorevole per i richiedenti rispetto ai propri cittadini secondo quanto disposto dalla presente direttiva.

ê 2013/33/UE considerando 25 (adattato)

ð nuovo

(42)ð Per limitare le possibilità di abuso del sistema di accoglienza, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di fornire condizioni materiali di accoglienza solo nella misura in cui i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti per provvedere a se stessi. Quando valutano le risorse del richiedente e gli impongono di sostenere o di contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza, gli Stati membri dovrebbero rispettare il principio di proporzionalità e tener conto delle circostanze individuali del richiedente e della necessità di rispettare la sua dignità o integrità personale, comprese le esigenze di accoglienza particolari. I richiedenti non dovrebbero essere obbligati a sostenere i costi delle cure sanitarie loro necessarie, né a contribuirvi. ï La possibilità di abuso del sistema di accoglienza dovrebbe essere contrastata Ö anche Õ specificando le circostanze in cui le condizioni materiali di accoglienza dei richiedenti ð l’alloggio, il vitto e il vestiario, ma anche beni non alimentari di prima necessità, quali articoli sanitari, sotto forma di sussidi economici o buoni possono essere sostituiti da condizioni di accoglienza fornite in natura e le circostanze in cui il sussidio giornaliero ï puòpossono essere ridottoe o revocatoe, pur garantendo nel contempo un livello di vita dignitoso a tutti i richiedenti.

ê 2013/33/UE considerando 26

ð nuovo

(43)ð Occorre che gli Stati membri mettano in atto adeguate misure di orientamento, monitoraggio e controllo delle loro condizioni di accoglienza. Al fine di garantire condizioni di vita analoghe, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a prendere in considerazione, nei loro sistemi di monitoraggio e controllo, le norme operative sulle condizioni di accoglienza e gli indicatori specifici elaborati da [l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo / l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo]. ï È opportuno assicurare l’efficienza dei sistemi nazionali di accoglienza e la cooperazione tra gli Stati membri nel settore dell’accoglienza dei richiedenti ð anche per il tramite della rete delle autorità di accoglienza dell’Unione istituita da [l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo / l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo] ï.

ê 2013/33/UE considerando 27

(44)È opportuno incoraggiare un appropriato coordinamento tra le autorità competenti per quanto riguarda l’accoglienza dei richiedenti, e pertanto promuovere relazioni armoniose tra le comunità locali e i centri di accoglienza.

ò nuovo

(45)L’esperienza dimostra che la pianificazione di emergenza è necessaria per assicurare un’adeguata accoglienza dei richiedenti nei casi in cui gli Stati membri devono far fronte a un numero sproporzionato di richiedenti protezione internazionale. È necessario monitorare e valutare periodicamente se le misure previste nei piani di emergenza degli Stati membri siano adeguate.

ê 2013/33/UE considerando 28

(46)Gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli per i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che chiedano la protezione internazionale in uno Stato membro.

ê 2013/33/UE considerando 29 (adattato)

(47)In tale ottica, Ggli Stati membri sono inoltre invitati ad applicare le disposizioni della presente direttiva in relazione ai procedimenti di esame delle domande intese a conseguire una protezione diversa da quella conferita ai sensi del regolamento (UE) XXXX/XXX [regolamento qualifiche]della direttiva 2011/95/UE.

ê 2013/33/UE considerando 30

ð nuovo

(48)L’attuazione della presente direttiva dovrebbe formare oggetto di periodiche valutazioni. ð Gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione le informazioni necessarie per permetterle di adempiere ai propri obblighi in materia di rendicontazione. ï

ê 2013/33/UE considerando 31 (adattato)

(49)Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire l’istituzione di norme relative Ö alle condizioni Õ di all’accoglienza dei richiedenti negli Stati membri, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti della presente direttiva, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

ê 2013/33/UE considerando 32

(50)Conformemente alla dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi 28 , gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

ê 2013/33/UE (adattato)

(33)    A norma degli articoli 1, 2 e 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e fatto salvo l’articolo 4 di detto protocollo, il Regno Unito e l’Irlanda non partecipano all’adozione della presente direttiva e non sono da essa vincolati né soggetti alla sua applicazione.

ò nuovo

(51)[A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione della presente direttiva.]

OPPURE

(51) [A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all’adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati né sono soggetti alla sua applicazione.]

OPPURE

(51) [A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(52) A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, (con lettera del ...) l’Irlanda ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione della presente direttiva.]

OPPURE

(51) [A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, (con lettera del ...) il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione della presente direttiva.

(52) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.]

ê 2013/33/UE considerando 34

(52)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione.

ê 2013/33/UE considerando 35

(53)La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, la presente direttiva intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana nonché promuovere l’applicazione degli articoli 1, 4, 6, 7, 18, 21, 24 e 47 della Carta e deve essere attuata di conseguenza.

ê 2013/33/UE considerando 36 (adattato)

(54)L’obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che rappresentano una modifica sostanziale rispetto alla Ö precedente Õ direttiva 2003/9/CE. L’obbligo di recepire le disposizioni rimaste immutate deriva da detta Ö dalla precedente Õ direttiva.

ê 2013/33/UE considerando 37 (adattato)

(55)La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno della direttiva 2003/9/CE, di cui all’allegato III, parte B,

ê 2013/33/UE (adattato)

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

Ö OGGETTO Õ SCOPO, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Scopo

La presente direttiva stabilisce norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale («richiedenti») negli Stati membri.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1a)«domanda di protezione internazionale»: la domanda di protezione internazionale quale definita all’articolo 2, lettera h) [4, paragrafo 2, lettera a)], del regolamento (UE) XXX/XXX 29 [regolamento procedure]della direttiva 2011/95/UE;

ê 2013/33/UE

ð nuovo

2b)«richiedente»: ð il richiedente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure] ï il cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;

3c) «familiari»: ð i familiari ai sensi dell’articolo 2, punto 9, del regolamento (UE) XXX/XXX 30 [regolamento qualifiche]; ï i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente, purché essa sia già costituita nel paese di origine, che si trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale:

il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile con il richiedente, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della legge sui cittadini di paesi terzi,

i figli minori delle coppie di cui al primo trattino o del richiedente, a condizione che non siano coniugati e, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale,

il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il richiedente in base alla legge o alla prassi dello Stato membro interessato, nei casi in cui detto richiedente è minore e non coniugato,

4d)«minore»: ð il minore ai sensi dell’articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] ï il cittadino di un paese terzo o l’apolide d’età inferiore agli anni diciotto;

5e)«minore non accompagnato»: ð il minore non accompagnato ai sensi dell’articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] ï il minore che entri nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;

ê 2013/33/UE

6f)«condizioni di accoglienza»: il complesso delle misure garantite dagli Stati membri a favore dei richiedenti ai sensi della presente direttiva;

ê 2013/33/UE

ð nuovo

7g)«condizioni materiali di accoglienza»: le condizioni di accoglienza che includono alloggio, vitto e vestiario, ð e altri beni non alimentari di prima necessità che corrispondano alle esigenze dei richiedenti nelle loro specifiche condizioni di accoglienza, quali articoli sanitari, ï forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni, o una combinazione delle tre possibilità, nonché un sussidio per le spese giornaliere;

ê 2013/33/UE

8h)«trattenimento»: il confinamento del richiedente, da parte di uno Stato membro, in un luogo determinato, che lo priva della libertà di circolazione;

9i)«centro di accoglienza»: qualsiasi struttura destinata all’alloggiamento collettivo di richiedenti;

ò nuovo

10)“fuga”: l’azione con la quale il richiedente asilo, al fine di evitare procedure di asilo, lasci il territorio in cui è tenuto ad essere presente in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino] o non rimanga a disposizione delle competenti autorità o del giudice;

11) “rischio di fuga”: la sussistenza in un caso individuale di motivi, basati su criteri obiettivi definiti dalla normativa nazionale, per ritenere che un richiedente possa tentare la fuga;

ê 2013/33/UE (adattato)

ð nuovo

12j)« Ö tutore Õ rappresentante»: ð la persona ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure] ï la persona o l’organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare il minore non accompagnato nelle procedure previste dalla presente direttiva, allo scopo di garantirne l’interesse superiore del minore ed esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario. L’organizzazione designata come rappresentante nomina una persona responsabile di assolverne le funzioni nei confronti del minore non accompagnato, in conformità della presente direttiva;

13k)«richiedente con esigenze di accoglienza particolari»: Ö il richiedente Õ una persona vulnerabile ai sensi dell’articolo 21, che necessita di garanzie particolari per godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva ð, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, quali le vittime di mutilazioni genitali femminili ï .

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di paesi terzi e agli apolidi che manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale nel territorio di uno Stato membro Ö degli Stati membri Õ , comprese la frontiera Ö esterna Õ , le acque territoriali o le zone di transito, purché siano autorizzati a soggiornare in tale territorio in qualità di richiedenti, nonché ai familiari, se inclusi nella domanda di protezione internazionale ai sensi del diritto nazionale.

2. La presente direttiva non si applica alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri.

3. La presente direttiva non si applica quando si applicano le disposizioni della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi 31 .

4. Gli Stati membri possono decidere di applicare la presente direttiva in relazione a procedimenti di esame di domande intese a ottenere forme di protezione diverse da quella conferita dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche]dalla direttiva 2011/95/UE.

Articolo 4

Disposizioni più favorevoli

Gli Stati membri possono stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti e deidi parenti stretti Ö a loro carico Õ dei richiedenti presenti nello stesso Stato membro quando siano a loro carico, oppure per motivi umanitari, purché tali disposizioni siano compatibili con la presente direttiva.

ê 2013/33/UE

ð nuovo

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CONDIZIONI DI ACCOGLIENZA

Articolo 5

Informazione

1.Gli Stati membri informano i richiedenti, entro un termine ragionevole non superiore a quindici giorni dopo la ð quanto prima e al più tardi all’atto della ï presentazione della domanda di protezione internazionale, almeno di qualsiasi beneficio riconosciuto e degli obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza ð. Essi precisano nelle informazioni fornite che il richiedente non ha diritto alle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 14 a 17 della presente direttiva, come previsto all’articolo 17 bis, in nessuno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto ad essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino]ï .

Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti siano informati sulle organizzazioni o sui gruppi di persone che forniscono specifica assistenza legale e sulle organizzazioni che possono aiutarli o informarli riguardo alle condizioni di accoglienza disponibili, compresa l’assistenza sanitaria.

2.Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite per iscritto ð utilizzando un modello elaborato dall’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo ï e in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. Se ð necessario ï del caso, tali informazioni possono ð sono ï anche essere fornite oralmente ð e adattate alle esigenze dei minori ï .

ê 2013/33/UE (adattato)

ð nuovo

Articolo 6

Documentazione Ö Documenti di viaggio Õ

1.Gli Stati membri provvedono affinché, entro tre giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale, ai richiedenti sia rilasciato un documento nominativo che certifichi lo status di richiedente o che attesti che il richiedente è autorizzato a soggiornare nel territorio dello Stato membro nel periodo in cui la domanda è pendente o in esame.

Per i titolari che non possono circolare liberamente in tutto il territorio dello Stato membro o in una parte di esso, il documento attesta altresì questa situazione.

2.Gli Stati membri possono escludere l’applicazione del presente articolo quando il richiedente è in stato di trattenimento e durante l’esame della domanda di protezione internazionale presentata alla frontiera o nel contesto di un procedimento volto a determinare se il richiedente abbia il diritto di entrare nel territorio di uno Stato membro. In determinati casi, durante l’esame della domanda di protezione internazionale, gli Stati membri possono rilasciare ai richiedenti altre prove documentali equivalenti al documento di cui al paragrafo 1.

3.Il documento di cui al paragrafo 1 non certifica necessariamente l’identità del richiedente.

4.Gli Stati membri adottano le misure necessarie per rilasciare ai richiedenti il documento di cui al paragrafo 1, che deve essere valido finché sono autorizzati a restare nel territorio dello Stato membro interessato.

5.Gli Stati membri possono fornisconore ai richiedenti un documento di viaggio ð soltanto ï quando sussistano gravi ragioni umanitarie ð o altri motivi imperativi ï che ne rendano necessaria la presenza in un altro Stato. ð La validità del documento di viaggio è limitata alla finalità e alla durata necessaria in relazione ai motivi per i quali il documento è stato rilasciato. ï

6.Gli Stati membri non esigono documenti inutili o sproporzionati né impongono altri requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti conferiti dalla presente direttiva, per il solo fatto che chiedono protezione internazionale.

ê 2013/33/UE

Articolo 7

Residenza e libera circolazione

1.I richiedenti possono circolare liberamente nel territorio dello Stato membro ospitante o nell’area loro assegnata da tale Stato membro. L’area assegnata non pregiudica la sfera inalienabile della vita privata e permette un campo d’azione sufficiente a garantire l’accesso a tutti i benefici della presente direttiva.

ê 2013/33/UE (adattato)

ð nuovo

2. Gli Stati membri possono stabilire ð stabiliscono se necessario ï un luogo ð specifico ï di residenza per il richiedente, per Ö uno dei seguenti Õ motivi:

a)di pubblico interesse, Ö o Õ ordine pubblico o,; 

b)ove necessario, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda di protezione internazionale;.

ò nuovo

c)per il trattamento rapido e il controllo efficace della procedura di determinazione dello Stato membro competente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino];

d) per prevenire efficacemente che il richiedente si renda irreperibile, in particolare:

se il richiedente non ha rispettato l’obbligo di presentare domanda nello Stato membro del primo ingresso di cui all’articolo [4, paragrafo 1,] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino] e si è recato senza un’adeguata giustificazione in un altro Stato membro nel quale ha presentato domanda di asilo; o

se il richiedente è tenuto ad essere presente in un altro Stato membro a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino]; o

se il richiedente è stato rinviato nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente a norma del regolamento (UE) n. XXX/XXX [regolamento Dublino] dopo essere fuggito in un altro Stato membro.

In tali casi, la concessione delle condizioni materiali di accoglienza è subordinata all’effettiva residenza del richiedente in tale luogo specifico.

3. Qualora vi siano motivi per ritenere che un richiedente possa tentare la fuga, gli Stati membri, se necessario, gli impongono di segnalare la sua presenza alle autorità competenti o di comparire personalmente dinanzi alle stesse, senza indugio o in una data specifica, tutte le volte che sia necessario per prevenire efficacemente che il richiedente si renda irreperibile.

ê 2013/33/UE (adattato)

4. Gli Stati membri prevedono la possibilità di concedere ai richiedenti un permesso temporaneo di allontanarsi dal Ö loro Õ luogo di residenza di cui ai paragrafi 2 e 3 e/o dall’area assegnata di cui al paragrafo 1. Le decisioni sono adottate caso per caso, in modo obiettivo ed imparziale Ö nel merito del singolo caso, Õ e sono motivate qualora siano negative.

Il richiedente non necessita di permesso per presentarsi dinanzi alle autorità e ai giudici se è necessaria la sua comparizione.

ê 2013/33/UE (adattato)

ð nuovo

5. Gli Stati membri fanno obbligo ai richiedenti di comunicare il loro ð luogo di residenza o ï indirizzo ð, o un recapito telefonico al quale possono essere contattati, ï alle autorità competenti e di notificare loro con la massima tempestività qualsiasi sua ð loro ï successiva modificazione.

ê 2013/33/UE (adattato)

63.Gli Stati membri possono subordinare la concessione delle condizioni materiali d’accoglienza all’effettiva residenza del richiedente in un determinato luogo, da determinarsi dagli Stati membri. Tale decisione, che può essere di carattere generale, è adottata caso per caso e definita dalla diritto nazionale.

ò nuovo

7. Le decisioni di cui al presente articolo sono basate sul comportamento individuale e sulla specifica situazione della persona interessata, anche per quanto riguarda i richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, e tenendo debitamente conto del principio di proporzionalità.

8. Gli Stati membri indicano i motivi di fatto e, se del caso, di diritto di ogni decisione adottata a norma del presente articolo. I richiedenti sono informati immediatamente per iscritto, in una lingua che essi comprendono o che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile, dell’adozione di una siffatta decisione, delle procedure per impugnare la decisione ai sensi dell’articolo 25 e delle conseguenze dell’inosservanza degli obblighi imposti dalla stessa.

ê 2013/33/UE (adattato)

Articolo 8

Trattenimento

1. Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo fatto di essere un richiedente ai sensi della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale 32 .

ê 2013/33/UE

2. Ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso, gli Stati membri possono trattenere il richiedente, salvo se non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive.

3. Un richiedente può essere trattenuto soltanto:

a) per determinarne o verificarne l’identità o la cittadinanza;

b) per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero ottenersi senza il trattenimento, in particolare se sussiste il rischio di fuga del richiedente;

ò nuovo

c) al fine di assicurare il rispetto degli obblighi giuridici imposti al richiedente con decisione individuale a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, nei casi in cui il richiedente non ha rispettato tali obblighi e sussiste il rischio che si renda irreperibile;

ê 2013/33/UE

ð nuovo

dc) per decidere, nel contesto di una proceduraimento ð di frontiera in conformità dell’articolo [41] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure] ï , sul diritto del richiedente di entrare nel territorio;

ê 2013/33/UE

ed) quando la persona è trattenuta nell’ambito di una procedura di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 33 , al fine di preparare il rimpatrio e/o effettuare l’allontanamento e lo Stato membro interessato può comprovare, in base a criteri obiettivi, tra cui il fatto che la persona in questione abbia già avuto l’opportunità di accedere alla procedura di asilo, che vi sono fondati motivi per ritenere che la persona abbia manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione della decisione di rimpatrio;

fe) quando lo impongono motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico;

gf) conformemente all’articolo 2928 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide 34 XXX/XXX [regolamento Dublino].

ê 2013/33/UE

ð nuovo

ð Tutti ï iI ð suesposti ï motivi di trattenimento sono specificati nel diritto nazionale.

ê 2013/33/UE

4. Gli Stati membri provvedono affinché il diritto nazionale contempli le disposizioni alternative al trattenimento, come l’obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria o l’obbligo di dimorare in un luogo assegnato.

Articolo 9

Garanzie per i richiedenti trattenuti

1. Un richiedente è trattenuto solo per un periodo il più breve possibile ed è mantenuto in stato di trattenimento soltanto fintantoché sussistono i motivi di cui all’articolo 8, paragrafo 3.

Gli adempimenti amministrativi inerenti ai motivi di trattenimento di cui all’articolo 8, paragrafo 3, sono espletati con la debita diligenza. I ritardi nelle procedure amministrative non imputabili al richiedente non giustificano un prolungamento del trattenimento.

2. Il trattenimento dei richiedenti è disposto per iscritto dall’autorità giurisdizionale o amministrativa. Il provvedimento di trattenimento precisa le motivazioni di fatto e di diritto sulle quasi si basa.

3. Se il trattenimento è disposto dall’autorità amministrativa, gli Stati membri assicurano una rapida verifica in sede giudiziaria, d’ufficio e/o su domanda del richiedente, della legittimità del trattenimento. Se effettuata d’ufficio, tale verifica è disposta il più rapidamente possibile a partire dall’inizio del trattenimento stesso. Se effettuata su domanda del richiedente, è disposta il più rapidamente possibile dopo l’avvio del relativo procedimento. A tal fine, gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale il termine entro il quale effettuare la verifica in sede giudiziaria d’ufficio e/o su domanda del richiedente.

Se in seguito a una verifica in sede giudiziaria il trattenimento è ritenuto illegittimo, il richiedente interessato è rilasciato immediatamente.

4. I richiedenti trattenuti sono informati immediatamente per iscritto, in una lingua che essi comprendono o che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile, delle ragioni del trattenimento e delle procedure previste dal diritto nazionale per contestare il provvedimento di trattenimento, nonché della possibilità di accesso gratuito all’assistenza e/o alla rappresentanza legali.

5. Il provvedimento di trattenimento è riesaminato da un’autorità giurisdizionale a intervalli ragionevoli, d’ufficio e/o su richiesta del richiedente in questione, in particolare nel caso di periodi di trattenimento prolungati, qualora si verifichino circostanze o emergano nuove informazioni che possano mettere in discussione la legittimità del trattenimento.

6. Nei casi di verifica in sede giudiziaria del provvedimento di trattenimento di cui al paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti abbiano accesso gratuito all’assistenza e alla rappresentanza legali. Ciò comprende, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali necessari e la partecipazione all’udienza dinanzi alle autorità giurisdizionali a nome del richiedente.

L’assistenza e la rappresentanza legali gratuite sono prestate da persone adeguatamente qualificate, autorizzate o riconosciute ai sensi del diritto nazionale, i cui interessi non contrastano o non possono potenzialmente contrastare con quelli del richiedente.

7. Gli Stati membri possono anche disporre che l’assistenza e la rappresentanza legali gratuite siano concesse:

a) soltanto a chi non disponga delle risorse necessarie; e/o

b) soltanto mediante i servizi forniti da avvocati o altri consulenti legali che sono specificamente designati dal diritto nazionale ad assistere e rappresentare i richiedenti.

8. Gli Stati membri possono altresì:

a) imporre limiti monetari e/o temporali alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite, purché essi non restringano arbitrariamente l’assistenza e la rappresentanza legali;

b) prevedere, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il trattamento concesso ai richiedenti non sia più favorevole di quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell’assistenza legale.

9. Gli Stati membri possono esigere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute, allorché vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o se la decisione di accordare tali prestazioni è stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente.

10. Le modalità di accesso all’assistenza e alla rappresentanza legali sono stabilite dal diritto nazionale.

Articolo 10

Condizioni di trattenimento

1. Il trattenimento dei richiedenti ha luogo, di regola, in appositi centri di trattenimento. Lo Stato membro che non possa ospitare il richiedente in un apposito centro di trattenimento e sia obbligato a sistemarlo in un istituto penitenziario, provvede affinché il richiedente trattenuto sia tenuto separato dai detenuti ordinari e siano applicate le condizioni di trattenimento previste dalla presente direttiva.

Per quanto possibile, i richiedenti sono tenuti separati dai cittadini di paesi terzi che non hanno presentato domanda di protezione internazionale.

Quando i richiedenti non possono essere tenuti separati da altri cittadini di paesi terzi, lo Stato membro interessato provvede affinché siano applicate le condizioni di trattenimento previste dalla presente direttiva.

2. I richiedenti trattenuti hanno accesso a spazi all’aria aperta.

3. Gli Stati membri garantiscono ai rappresentanti dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) la possibilità di comunicare con i richiedenti e di rendere loro visita in condizioni che rispettano la vita privata. Tale possibilità si applica alle organizzazioni che operano nel territorio dello Stato membro interessato per conto dell’UNHCR, conformemente a un accordo con detto Stato membro.

4. Gli Stati membri garantiscono ai familiari, avvocati o consulenti legali e rappresentanti di organizzazioni non governative competenti riconosciute dallo Stato membro interessato la possibilità di comunicare con i richiedenti e di rendere loro visita in condizioni che rispettano la vita privata. Possono essere imposte limitazioni all’accesso al centro di trattenimento soltanto se obiettivamente necessarie, in virtù del diritto nazionale, per la sicurezza, l’ordine pubblico o la gestione amministrativa del centro di trattenimento, e purché non restringano drasticamente o rendano impossibile l’accesso.

5. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti trattenuti siano sistematicamente informati delle norme vigenti nel centro e dei loro diritti e obblighi in una lingua che essi comprendono o che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile. Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo in casi debitamente giustificati e per un periodo ragionevole di durata più breve possibile, qualora i richiedenti siano trattenuti in un posto di frontiera o in una zona di transito. Tale deroga non si applica nei casi di cui all’articolo 4143 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure]della direttiva 2013/32/UE.

ê 2013/33/UE (adattato)

ð nuovo

Articolo 11

Trattenimento di persone vulnerabili e di richiedenti con esigenze di accoglienza particolari

1. Lo stato di salute, anche mentale, dei richiedenti trattenuti che sono persone vulnerabili ð hanno esigenze di accoglienza particolari ï costituisce la preoccupazione principale delle autorità nazionali.

Alle persone vulnerabili ð Ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari ï trattenutie gli Stati membri assicurano controlli periodici e sostegno adeguato tenendo conto della loro particolare situazione, anche dal punto di vista sanitario.

ê 2013/33/UE

2. I minori sono trattenuti solo come misura di ultima ratioultima risorsa e dopo aver accertato che misure alternative meno coercitive non possono essere applicate in maniera efficace. A tale trattenimento deve farsi ricorso per un periodo di durata più breve possibile ed è fatto il possibile perché siano rilasciati e ospitati in alloggi idonei per i minori.

ê 2013/33/UE (adattato)

ð nuovo

L’interesse superiore del minore, come prescritto Ö di cui Õ all’articolo 2223, paragrafo 2, deve essere una considerazione preminente per gli Stati membri.

I minori trattenuti devono ð vedere assicurato il loro diritto all’istruzione e ï potere avere la possibilità di svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e attività ricreative consone alla loro età.

ê 2013/33/UE

3. I minori non accompagnati sono trattenuti solo in circostanze eccezionali. È fatto il possibile affinché i minori non accompagnati trattenuti siano rilasciati il più rapidamente possibile.

I minori non accompagnati non sono mai trattenuti in istituti penitenziari.

ê 2013/33/UE (adattato)

ð nuovo

Per quanto possibile, ai minori non accompagnati deve essere fornita una sistemazione in istituti dotati di personale e strutture consoni a soddisfare Ö che tenga conto Õ ð dei diritti e ï dellele esigenze di persone della loro età Ö e in strutture Õ ð consone ai minori non accompagnati ï .

ê 2013/33/UE

Ai minori non accompagnati trattenuti gli Stati membri garantiscono una sistemazione separata dagli adulti.

4. Alle famiglie trattenute è fornita una sistemazione separata che ne tuteli l’intimità.

5. Alle richiedenti trattenute gli Stati membri garantiscono una sistemazione separata dai richiedenti uomini, salvo che si tratti di familiari e che tutti gli interessati vi acconsentano.

Si possono applicare eccezioni al primo comma anche per l’uso degli spazi comuni destinati ad attività ricreative o sociali, compresa la fornitura dei pasti.

6. In casi debitamente giustificati e per un periodo ragionevole di durata più breve possibile, gli Stati membri possono derogare al paragrafo 2, terzo comma, al paragrafo 4 e al paragrafo 5, primo comma, se il richiedente è trattenuto in un posto di frontiera o in una zona di transito, fatti salvi i casi di cui all’articolo 43 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure]della direttiva 2013/32/UE.

Articolo 12

Nucleo familiare

Quando provvedono ad alloggiare il richiedente, gli Stati membri adottano misure idonee a mantenere nella misura del possibile l’unità del nucleo familiare presente nel loro territorio. Tali misure sono applicate con il consenso del richiedente.

Articolo 13

Esami medici

Gli Stati membri possono disporre che i richiedenti siano sottoposti a esame medico per ragioni di sanità pubblica.

Articolo 14

Scolarizzazione e istruzione dei minori

1. Gli Stati membri consentono ai figli minori di richiedenti e ai richiedenti minori di accedere al sistema educativo a condizioni simili a quelle dei propri cittadini, finché non sia concretamente eseguito un provvedimento di espulsione nei confronti loro o dei loro genitori. Tale istruzione può essere impartita nei centri di accoglienza.

Gli Stati membri interessati possono stabilire che tale accesso sia limitato al sistema educativo pubblico.

Gli Stati membri non revocano la possibilità di accedere all’istruzione secondaria per il solo fatto che il minore abbia raggiunto la maggiore età.

2. L’accesso al sistema educativo non è differito di oltre tre mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale da parte o per conto del minore.

Sono impartiti corsi di preparazione, anche di lingua, ai minori, se necessari per agevolarne l’accesso e la partecipazione al sistema educativo come stabilito al paragrafo 1.

3. Qualora l’accesso al sistema educativo previsto al paragrafo 1 non sia possibile a causa della situazione specifica del minore, lo Stato membro interessato offre altre modalità d’insegnamento conformemente al proprio diritto e alla propria prassi nazionali.

ê 2013/33/UE

ð nuovo

Articolo 15

Lavoro

1. Gli Stati membri garantiscono l’accesso dei richiedenti al mercato del lavoro entro nove ð sei ï mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale nei casi in cui l’autorità competente non abbia adottato una decisione in primo grado ð amministrativa ï e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente.

ò nuovo

Se lo Stato membro ha accelerato l’esame nel merito di una domanda di protezione internazionale conformemente [all’articolo 40, paragrafo 1, lettere da a) a f),] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure], l’accesso al mercato del lavoro non è concesso.

ê 2013/33/UE (adattato)

ð nuovo

2. Gli Stati membri decidono a quali condizioni è concesso al richiedente l’accesso al mercato del lavoro conformemente al diritto nazionale, senza limitare indebitamente tale Ö assicurano che Õ ð i richiedenti a cui è stato accordato l’accesso al mercato del lavoro a norma del paragrafo 1 abbiano effettivo ï accesso ð al mercato del lavoro ï.

Per ragioni connesse alle politiche del mercato del lavoro, gli Stati membri possono dare la precedenza ð accertare se un posto vacante possa essere occupato da cittadini dello Stato membro interessato o da altri ï ai cittadini dell’Unione e ai cittadini degli Stati parti dell’accordo sullo spazio economico europeo, nonché ai Ö o da Õ cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare Ö in tale Stato membro Õ .

ò nuovo

3.Gli Stati membri garantiscono ai richiedenti un trattamento pari a quello riservato ai cittadini nazionali per quanto concerne:

a)le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento, le ferie e i giorni festivi, nonché le prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro;

b)la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;

c)l’istruzione e la formazione professionale, escludendo le borse e i prestiti concessi a fini di studio e di mantenimento o altre sovvenzioni e prestiti concernenti l’istruzione secondaria e superiore e la formazione professionale;

d)il riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli di formazione nel contesto delle procedure esistenti in materia di riconoscimento delle qualifiche acquisite all’estero, agevolando nel contempo, per quanto possibile, il pieno accesso di quanti sono incapaci di fornire prove documentali delle loro qualifiche a sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento dell’apprendimento precedente;

e)i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004.

Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento dei richiedenti:

i) in applicazione della lettera b) del presente paragrafo, escludendoli dalla partecipazione alla gestione di organismi di diritto pubblico e dall’esercizio di una carica pubblica;

ii) in applicazione della lettera c) del presente paragrafo, per quanto riguarda l’istruzione e la formazione professionale direttamente collegata a un’attività lavorativa specifica;

iii) in applicazione della lettera e) del presente paragrafo, escludendo gli assegni familiari e di disoccupazione, fatto salvo il regolamento (UE) n. 1231/2010.

Il diritto alla parità di trattamento non può dar luogo ad un diritto di soggiorno in casi in cui il diritto di rimanere si estingua in conseguenza di una decisione adottata conformemente al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure].

ê 2013/33/UE

43.L’accesso al mercato del lavoro non è revocato durante i procedimenti di ricorso, quando un ricorso presentato avverso una decisione negativa adottata in esito ad un procedimento ordinario abbia effetto sospensivo, fino al momento della notifica della decisione negativa sul ricorso.

ò nuovo

5. Se i richiedenti hanno ottenuto l’accesso al mercato del lavoro conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché il documento del richiedente di cui all’articolo [29] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure] attesti che il richiedente è autorizzato a svolgere un’attività lavorativa lucrativa.

ê 2013/33/UE

Articolo 16

Formazione professionale

1.Gli Stati membri possono autorizzare l’accesso dei richiedenti alla formazione professionale indipendentemente dal fatto che abbiano accesso al mercato del lavoro.

2.L’accesso alla formazione professionale collegata a un contratto di lavoro è subordinato alla possibilità, per il richiedente, di accedere al mercato del lavoro conformemente all’articolo 15.

ê 2013/33/UE (adattato)

ð nuovo

Articolo 1617

Disposizioni generali relative alle condizioni materiali di accoglienza e all’assistenza sanitaria

1. Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti abbiano accesso alle condizioni materiali d’accoglienza nel ð dal ï momento in cui manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale ð in conformità dell’articolo [25] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure] ï .

ê 2013/33/UE

2. Gli Stati membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza assicurino un’adeguata qualità di vita che garantisca il sostentamento dei richiedenti e ne tuteli la salute fisica e mentale.

ê 2013/33/UE (adattato)

ð nuovo

Gli Stati membri provvedono a che la qualità di vita sia adeguata alla specifica situazione delle persone vulnerabili ð dei richiedenti con esigenze di accoglienza particolari ï , ai sensi dell’articolo 21, nonché alla situazione delle persone che si trovano in stato di trattenimento.

3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione di tutte le condizioni materiali d’accoglienza e dell’assistenza sanitaria, o di parte delle stesse, alla condizione che i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità della vita adeguata per la loro salute, nonché ad assicurare il loro sostentamento.

4. Gli Stati membri possono obbligare i richiedenti a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e dell’assistenza sanitaria previsti nella presente direttiva, ai sensi di cui aldel paragrafo 3, qualora i richiedenti dispongano di sufficienti risorse, ad esempio qualora siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo.

Qualora emerga che un richiedente disponeva di mezzi sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di accoglienza e l’assistenza sanitaria all’epoca in cui tali esigenze essenziali sono state soddisfatte, gli Stati membri possono chiedere al richiedente un rimborso.

ò nuovo

5. Quando valutano le risorse del richiedente, quando impongono a un richiedente di sostenere o di contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e quando chiedono al richiedente un rimborso a norma del paragrafo 4, gli Stati membri rispettano il principio di proporzionalità. Gli Stati membri tengono altresì conto delle circostanze individuali del richiedente e della necessità di rispettare la sua dignità o integrità personale, comprese le sue esigenze di accoglienza particolari. In tutti i casi, gli Stati membri provvedono affinché il richiedente disponga di un tenore di vita che ne garantisca il sostentamento e ne tuteli la salute fisica e mentale.

ê 2013/33/UE

ð nuovo

65.Qualora gli Stati membri forniscano le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici o buoni, l’ammontare dei medesimi è fissato sulla base del livello o dei livelli stabiliti dallo Stato membro interessato, secondo la legge o la prassi, in modo da garantire una qualità di vita adeguata ai propri cittadini. Gli Stati membri possono accordare ai richiedenti un trattamento meno favorevole di quello che accordano ai loro cittadini, in particolare nei casi in cui un sostegno materiale è parzialmente fornito in natura o quando il livello o i livelli, applicati ai cittadini, sono intesi ad assicurare un tenore di vita più elevato di quello prescritto per i richiedenti ai sensi della presente direttiva. ð Gli Stati membri informano la Commissione e l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo dei livelli di riferimento applicati dal diritto o dalla prassi nazionale al fine di determinare il livello dell’assistenza finanziaria accordata ai richiedenti a norma del presente paragrafo. ï

ê 2013/33/UE (adattato)

ð nuovo

Articolo 1718

Modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza

1. Nel caso in cui l’alloggio è fornito in natura, esso dovrebbe essere ð garantisce una qualità di vita adeguata ed è ï concesso in una delle seguenti forme oppure mediante una combinazione delle stesse:

a)in locali utilizzati per alloggiare i richiedenti durante l’esame della domanda di protezione internazionale presentata alla frontiera o in zone di transito;

b)in centri di accoglienza che garantiscano una qualità di vita adeguata;

c)in case private, appartamenti, alberghi o altre strutture atte a garantire un alloggio per i richiedenti.

ê 2013/33/UE

2. Fatte salve le condizioni specifiche di trattenimento di cui agli articoli 10 e 11, in relazione agli alloggi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché:

a)sia garantita ai richiedenti la tutela della vita familiare;

b)i richiedenti abbiano la possibilità di comunicare con i parenti, gli avvocati o i consulenti legali, i rappresentanti dell’UNHCR e altri organismi e organizzazioni nazionali, internazionali e non governativi competenti;

c)ai familiari, agli avvocati o ai consulenti legali, nonché ai rappresentanti dell’UNHCR e di organizzazioni non governative competenti riconosciute dallo Stato membro interessato, sia consentito l’accesso al fine di assistere i richiedenti. Possono essere previste limitazioni dell’accesso soltanto per la sicurezza dei locali e dei richiedenti.

ê 2013/33/UE

ð nuovo

3. ð Quando forniscono condizioni materiali di accoglienza, ï gGli Stati membri tengono conto delle differenze di genere e di età e della situazione delle persone ð dei richiedenti ï con esigenze particolari all’interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

4. ð Quando forniscono un alloggio, ï gGli Stati membri adottano le misure opportune per prevenire la violenza e la violenza di genere in particolare, compresa la violenza sessuale e le molestie, all’interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

ê 2013/33/UE

5. Gli Stati membri provvedono, per quanto possibile, a che i richiedenti che sono adulti dipendenti con particolari esigenze di accoglienza particolari siano alloggiati insieme a parenti stretti adulti già presenti nel medesimo Stato membro e che sono responsabili nei loro confronti in base alla legge o alla prassi dello Stato membro interessato.

6. Gli Stati membri provvedono a che i trasferimenti di richiedenti da una struttura alloggiativa a un’altra avvengano soltanto se necessari. Gli Stati membri dispongono che i richiedenti possano informare i loro avvocati o consulenti legali del trasferimento e del loro nuovo indirizzo.

ê 2013/33/UE

ð nuovo

7. Le persone ð che forniscono condizioni materiali di accoglienza, compresi coloro ï che lavorano nei centri di accoglienza, ricevono una formazione adeguata e sono soggette alle norme in materia di riservatezza previste dal diritto nazionale, in ordine alle informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso della loro attività.

ê 2013/33/UE

8. Gli Stati membri possono coinvolgere i richiedenti nella gestione delle risorse materiali e degli aspetti non materiali della vita nei centri attraverso comitati o consigli consultivi rappresentativi delle persone residenti.

9. In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono stabilire in via eccezionale modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza diverse da quelle previste nel presente articolo, per un periodo ragionevole e di durata più breve possibile, qualora:

a)sia richiesta una valutazione delle esigenze specifiche del richiedente, ai sensi dell’articolo 2122,

b)le capacità di alloggio normalmente disponibili siano temporaneamente esaurite.

ê 2013/33/UE (adattato)

ð nuovo

Siffatte diverse condizioni soddisfano comunque ð assicurano ï Ö in tutte le circostanze Õ ð l’assistenza sanitaria in conformità dell’articolo 18 e un livello di vita dignitoso a tutti i richiedenti ï le esigenze essenziali.

ò nuovo

Quando decide di ricorrere a tali misure eccezionali, lo Stato membro in questione ne informa la Commissione e l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo. Esso informa altresì la Commissione e l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo non appena i motivi per applicare tali misure eccezionali hanno cessato di esistere.

Articolo 17 bis

Condizioni di accoglienza in uno Stato membro diverso da quello in cui il richiedente è tenuto ad essere presente

1.Il richiedente non ha diritto alle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 14 a 17 in nessuno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto ad essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino].

2.Gli Stati membri assicurano un livello di vita dignitoso a tutti i richiedenti.

3.In attesa del trasferimento, ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], del minore verso lo Stato membro competente, gli Stati membri provvedono a che abbia accesso ad adeguate attività educative.

ê 2013/33/UE (adattato)

ð nuovo

Articolo 1819

Assistenza sanitaria

1. Gli Stati membri provvedono affinché ð, indipendentemente dal luogo in cui devono essere presenti in base al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], ï i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie e Ö , compresi Õ idi gravi disturbi mentali.

ê 2013/33/UE

2. Gli Stati membri forniscono la necessaria assistenza medica, o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica.

ê 2013/33/UE (adattato)

ð nuovo

CAPO III

Ö SOSTITUZIONE, Õ RIDUZIONE O REVOCA DELLE CONDIZIONI MATERIALI DI ACCOGLIENZA

Articolo 1920

Ö Sostituzione, Õ rRiduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza

1. ð Nei confronti dei richiedenti che sono tenuti ad essere presenti sul loro territorio in base al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], ï gGli Stati membri possono ð , nelle situazioni descritte al paragrafo 2 ï: 

ò nuovo

a)sostituire alloggio, vitto, vestiario e altri beni non alimentari di prima necessità forniti in forma di sussidi economici o buoni, con condizioni materiali di accoglienza in natura; oppure

ê 2013/33/UE (adattato)

ð nuovo

ba) ridurre o, in casi eccezionali debitamente motivati, revocare le condizioni materiali di accoglienza ð il sussidio per le spese giornaliere. ï 

2.Ö Il paragrafo 1 si applica Õ qualora il richiedente:

a)lasci il luogo di residenza determinato dall’autorità competente senza informare tali autorità, oppure, ove richiesto, senza permesso ð, o si renda irreperibile ï ; o

b)contravvenga all’obbligo di presentarsi alle autorità o alla richiesta di fornire informazioni o di comparire per un colloquio personale concernente la procedura d’asilo durante un periodo di tempo ragionevole stabilito dal diritto nazionale; o

c)abbia presentato una domanda reiterata quale definita all’articolo [4, paragrafo 2, lettera i),] 2, lettera q), del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure]della direttiva 2013/32/UE. ; o

Ö d) abbia occultato risorse finanziarie, beneficiando in tal modo indebitamente delle condizioni materiali di accoglienza; o Õ

ò nuovo

e)abbia gravemente violato le norme del centro di accoglienza o si sia comportato in modo gravemente violento; o

f)ometta di partecipare a misure obbligatorie di integrazione; o

g)non abbia rispettato l’obbligo di cui all’articolo [4, paragrafo 1,] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino] e si sia recato senza un’adeguata giustificazione in un altro Stato membro nel quale abbia presentato la domanda di asilo; o

h)sia stato rinviato dopo essere fuggito in un altro Stato membro.

ê 2013/33/UE (adattato)

ð nuovo

In relazione ai casi di cui alle lettere a) e b), se il richiedente viene rintracciato o si presenta volontariamente all’autorità competente, viene adottata una decisione debitamente motivata, basata sulle ragioni della scomparsa, nel ripristino della concessione di tutte le condizioni materiali di accoglienza ð sostituite, ï revocate o ridotte o di una parte di esse.

2.Gli Stati membri possono inoltre ridurre le condizioni materiali di accoglienza quando possono accertare che il richiedente, senza un giustificato motivo, non ha presentato la domanda di protezione internazionale non appena ciò era ragionevolmente fattibile dopo il suo arrivo in tale Stato membro.

3.Gli Stati membri possono ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza qualora un richiedente abbia occultato risorse finanziarie, beneficiando in tal modo indebitamente delle condizioni materiali di accoglienza.

4.Gli Stati membri possono prevedere sanzioni applicabili alle gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché ai comportamenti gravemente violenti.

35. Le decisioni di ð sostituire, ï ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza o le sanzioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, sono adottate in modo individuale, obiettivo e imparziale Ö nel merito del caso individuale Õ e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto concerne le persone contemplate all’articolo 21 ð i richiedenti con esigenze di accoglienza particolari ï , tenendo conto del principio di proporzionalità. Gli Stati membri assicurano in qualsiasi circostanza l’accesso all’assistenza sanitaria ai sensi dell’articolo 1819 e garantiscono un tenore di vita dignitoso per tutti i richiedenti.

46.Gli Stati membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza non siano revocate o ridotte prima che sia adottata una decisione ai sensi del paragrafo 35.

CAPO IV

DISPOSIZIONI A FAVORE DELLE PERSONE VULNERABILI Ö DEI RICHIEDENTI CON ESIGENZE DI ACCOGLIENZA PARTICOLARI Õ

Articolo 2021

Principio generale Ö Richiedenti con esigenze di accoglienza particolari Õ

Nelle misure nazionali di attuazione della presente direttiva, gli Stati membri tengono conto della specifica situazione ð dei richiedenti con esigenze di accoglienza particolari ï di persone vulnerabili quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta degli esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, quali le vittime di mutilazioni genitali femminili.

Articolo 2122

Valutazione delle esigenze di accoglienza particolari delle persone vulnerabili

1. Al fine di applicare efficacemente l’articolo 2021, gli Stati membri valutano ð sistematicamente ï se il richiedente abbia esigenze di accoglienza particolari e precisano la natura delle stesse.

Tale valutazione è avviata ð quanto prima ï entro un termine ragionevole dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale e può essere integrata nelle procedure nazionali esistenti ð o nella valutazione di cui all’articolo [19] del regolamento XXX/XXX [regolamento procedure] ï . Gli Stati membri provvedono affinché tali esigenze di accoglienza particolari siano affrontate, secondo le disposizioni della presente direttiva, anche se si manifestano in una fase successiva della procedura di asilo.

ê 2013/33/UE

Gli Stati membri assicurano che il sostegno fornito ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari ai sensi della presente direttiva tenga conto delle loro esigenze di accoglienza particolari durante l’intera procedura di asilo e provvedono a un appropriato controllo della loro situazione.

ò nuovo

2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché il personale dell’autorità di cui all’articolo 26:

a)sia formato e continui ad essere formato per individuare i primi segnali indicanti che un richiedente ha esigenze di accoglienza particolari e per rispondere a tali esigenze, una volta individuate;

b)inserisca nel fascicolo del richiedente informazioni riguardanti le sue esigenze di accoglienza particolari, con l’indicazione dei segnali di cui alla lettera a) nonché raccomandazioni per il tipo di sostegno di cui il richiedente può aver bisogno;

c)indirizzi il richiedente verso un medico o uno psicologo perché ne esamini più approfonditamente lo stato fisico e psicologico se vi è motivo di ritenere che sia stato vittima di tortura, stupro o altra forma grave di violenza psicologica, fisica o sessuale e che questo possa incidere sulle sue esigenze di accoglienza; e

d)prenda in considerazione il risultato di tale esame nel decidere il tipo di sostegno particolare in termini di accoglienza che può essere concesso al richiedente.

ê 2013/33/UE

ð nuovo

32.La valutazione di cui al paragrafo 1 non deve assumere la forma di una procedura amministrativa.

43. Solo le persone vulnerabili ai sensi dell’articolo 21 ð i richiedenti con esigenze di accoglienza particolari ï possono essere considerate come persone con esigenze di accoglienza particolari e possono pertanto beneficiare del sostegno particolare previsto conformemente alla presente direttiva.

ê 2013/33/UE

ð nuovo

54. La valutazione di cui al paragrafo 1 non pregiudica la valutazione delle esigenze di protezione internazionale di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche]alla direttiva 2011/95/UE.

Articolo 2223

Minori

1. L’interesse superiore del minore costituisce un criterio fondamentale nell’attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva concernenti i minori. Gli Stati membri assicurano un livello di vita adeguato allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del minore.

2. Nel valutare l’interesse superiore del minore, gli Stati membri tengono debito conto, in particolare, dei seguenti fattori:

a)la possibilità di ricongiungimento familiare;

b)il benessere e lo sviluppo sociale del minore, con particolare riguardo ai trascorsi del minore;

c)le considerazioni in ordine all’incolumità e alla sicurezza, in particolare se sussiste il rischio che il minore sia vittima della tratta di esseri umani;

d)l’opinione del minore, secondo la sua età e maturità.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i minori possano svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e le attività ricreative consone alla loro età, all’interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui all’articolo 1718, paragrafo 1, lettere a) e b), e attività all’aria aperta.

4. Gli Stati membri garantiscono l’accesso ai servizi di riabilitazione per i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, inumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato e assicurano che siano predisposte, ove necessario, appropriate misure di assistenza psichica e una consulenza qualificata.

ê 2013/33/UE (adattato)

ð nuovo

5. Gli Stati membri provvedono, affinché i figli minori dei richiedenti e i richiedenti minori siano alloggiati assieme ai loro genitori, i fratelli minori non coniugati o agli adulti che ne abbiano la responsabilità responsabili per loro Ö e per i fratelli minori non coniugati, per legge Õ o per la prassi dello Stato membro interessato, purché sia nell’interesse superiore dei minori in questione.

64. Le persone che si occupano di minori ð, compresi i minori ï non accompagnati ð , non hanno precedenti accertati di reati che coinvolgano minori ï hanno ricevuto e continuano a ricevonoere una specifica Ö e continua Õ formazione in merito ð ai diritti e ï alle particolari esigenze ð dei minori non accompagnati, comprese le norme di protezione dei minori eventualmente applicabili, ï degli stessi e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all’obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante l’attività da loro svolta.

ê 2013/33/UE (adattato)

ð nuovo

Articolo 2324

Minori non accompagnati

1. Gli Stati membri adottano quanto prima ð, e comunque entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui il minore non accompagnato fa domanda di protezione internazionale, ï misure atte ad assicurare che un rappresentante Ö tutore Õ rappresenti e assista il minore non accompagnato per consentirgli di godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti dalla presente direttiva. ð Il tutore nominato in conformità dell’articolo [22] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure] può svolgere tali compiti. ï Il minore non accompagnato è immediatamente informato della nomina del Ö tutore Õ rappresentante. Ö Quando un’organizzazione è nominata tutore, essa designa una persona responsabile per assolvere i doveri di tutore nei confronti del minore non accompagnato, conformemente alla presente direttiva. Õ Il rappresentante Ö tutore Õ svolge i suoi doveri in conformità del principio dell’interesse superiore del minore, come prescrive l’articolo 2223, paragrafo 2, e possiede le competenze necessarie a tale scopo ð e non ha precedenti accertati di reati che coinvolgano minori ï . Al fine di assicurare il benessere e lo sviluppo sociale del minore di cui all’articolo 2223, paragrafo 2, lettera b), la persona che funge da rappresentante Ö tutore Õ è sostituita solo in caso di necessità. Le organizzazioni o gli individui i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato non sono ammissibili ad assumere il ruolo di ð nominati tutori ï rappresentanti.

Le autorità competenti effettuano periodiche verifiche, anche per quanto riguarda la disponibilità dei mezzi necessari per rappresentare il minore non accompagnato.

ò nuovo

Gli Stati membri provvedono affinché a uno stesso tutore non sia affidato simultaneamente un numero sproporzionato di minori non accompagnati, per non impedirgli di esercitare la sua funzione in modo efficace. Gli Stati membri nominano soggetti o persone incaricati di controllare, a cadenza regolare, che i tutori svolgano i loro compiti in modo soddisfacente. Detti soggetti o persone sono competenti anche per esaminare le denunce presentate da minori non accompagnati nei confronti del loro tutore.

ê 2013/33/UE

2. I minori non accompagnati che presentano domanda di protezione internazionale, dal momento in cui entrano nel territorio dello Stato membro in cui la domanda di protezione internazionale è stata presentata o è esaminata sino al momento in cui ne debbono uscire, sono alloggiati:

a)presso familiari adulti;

b)presso una famiglia affidataria;

c)in centri di accoglienza che dispongano di specifiche strutture per i minori;

d)in altri alloggi idonei per i minori.

Gli Stati membri possono alloggiare i minori non accompagnati che abbiano compiuto i 16 anni in centri di accoglienza per adulti richiedenti, se è nel loro interesse superiore, come prescrive l’articolo 2223, paragrafo 2.

Per quanto possibile i fratelli sono alloggiati insieme, tenendo conto dell’interesse superiore del minore in questione e, in particolare, della sua età e del grado di maturità. I cambi di residenza di minori non accompagnati sono limitati al minimo.

3. Gli Stati membri iniziano a rintracciare quanto prima i familiari del minore non accompagnato, se necessario con l’assistenza di organizzazioni internazionali o altre organizzazioni competenti, non appena sia manifestata la volontà di chiedere la protezione internazionale, sempre tutelandone l’interesse superiore. Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l’integrità del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel paese di origine, la raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni relative a queste persone sono effettuate in via confidenziale, in modo da non mettere in pericolo la loro sicurezza.

ê 2013/33/UE

ð nuovo

Articolo 2425

Vittime di tortura e di violenza

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone che hanno subito ð violenze di genere, ï torture, stupri o altri gravi atti di violenza ricevano il necessario trattamento per il danno provocato da tali atti, e accedano in particolare ad assistenza o cure mediche e psicologiche appropriate.

ê 2013/33/UE

2. Le persone che si occupano delle vittime di torture, stupri o altri gravi atti di violenza hanno ricevuto e continuano a ricevere una specifica formazione in merito alle esigenze delle stesse e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all’obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza nello svolgimento della loro attività.

ê 2013/33/UE

ð nuovo

CAPO V

MEZZI DI RICORSO

Articolo 2526

Mezzi di ricorso

1. Gli Stati membri garantiscono che le decisioni relative alla concessione, ð alla sostituzione, ï alla revoca o alla riduzione di benefici ai sensi della presente direttiva o le decisioni adottate ai sensi dell’articolo 7 che riguardano individualmente i richiedenti possano essere impugnate secondo le modalità stabilite dal diritto nazionale. Almeno in ultimo grado è garantita la possibilità di ricorso o riesame, in fatto e in diritto, dinanzi a un’autorità giurisdizionale.

ê 2013/33/UE

2. Nei casi di ricorso o riesame dinanzi a un’autorità giurisdizionale di cui al paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono l’accesso gratuito all’assistenza e alla rappresentanza legali su richiesta, nella misura in cui tale assistenza e rappresentanza legali sono necessarie per garantire l’accesso effettivo alla giustizia. Ciò include, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali necessari e la partecipazione all’udienza dinanzi alle autorità giurisdizionali a nome del richiedente.

L’assistenza e la rappresentanza legali gratuite sono fornite da persone adeguatamente qualificate, autorizzate o riconosciute ai sensi del diritto nazionale, i cui interessi non contrastano o non possono potenzialmente contrastare con quelli del richiedente.

3. Gli Stati membri possono anche disporre che l’assistenza e la rappresentanza legali gratuite siano concesse:

a)soltanto a chi non disponga delle risorse necessarie; e/o

b)soltanto mediante i servizi forniti da avvocati o altri consulenti legali che sono specificamente designati dal diritto nazionale ad assistere e rappresentare i richiedenti.

Gli Stati membri possono disporre che l’assistenza e la rappresentanza legali gratuite non siano accordate se un’autorità competente ritiene che il ricorso o la revisione non abbiano prospettive concrete di successo. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che l’assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e che non sia ostacolato l’accesso effettivo del richiedente alla giustizia.

4. Gli Stati membri possono altresì:

a)imporre limiti monetari e/o temporali alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite, purché essi non costituiscano restrizioni arbitrarie all’assistenza e alla rappresentanza legali;

b)prevedere, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il trattamento concesso ai richiedenti non sia più favorevole di quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell’assistenza legale.

5. Gli Stati membri possono esigere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute, allorché vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o se la decisione di accordare tali prestazioni è stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente.

6. Le modalità di accesso all’assistenza e alla rappresentanza legali sono stabilite dal diritto nazionale.

CAPO VI

AZIONI VOLTE A MIGLIORARE L’EFFICIENZA DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA

Articolo 2627

Autorità competenti

Gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità responsabili dell’esecuzione degli obblighi risultanti dalla presente direttiva. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi cambiamento in ordine alle autorità designate.

ê 2013/33/UE

ð nuovo

Articolo 2728

Sistema di orientamento, sorveglianza e controllo

1. Gli Stati membri, nel debito rispetto della loro struttura costituzionale, mettono in atto opportuni meccanismi con cui assicurare adeguate misure di orientamento, sorveglianza e controllo del livello delle condizioni di accoglienza. ð Gli Stati membri tengono conto [delle norme operative sulle condizioni di accoglienza e degli indicatori elaborati dall’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo / dall’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo] e di altre norme operative e altri indicatori e orientamenti sulle condizioni di accoglienza stabiliti a norma dell’articolo [12] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo].ï

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti informazioni usando il modulo di cui all’allegato I entro il 20 luglio 2016 ð I sistemi di accoglienza degli Stati membri sono monitorati e valutati in applicazione della procedura di cui al [capo 5] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo]ï .

ò nuovo

Articolo 28

Pianificazione di emergenza

1. Ciascuno Stato membro redige un piano di emergenza contenente le misure da adottare per garantire un’adeguata accoglienza dei richiedenti conformemente alla presente direttiva nei casi in cui debba far fronte a un numero sproporzionato di richiedenti protezione internazionale. Per richiedenti protezione internazionale si intendono quelli tenuti ad essere presenti sul suo territorio, inclusi coloro per i quali lo Stato membro è responsabile in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], tenuto conto del meccanismo correttivo di assegnazione di cui al capo VII di tale regolamento.

2. Il primo piano di emergenza è completato, utilizzando un modello che sarà elaborato dall’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo, e comunicato a detta Agenzia al più tardi entro il [6 mesi dopo l’entrata in vigore della presente direttiva]. Successivamente, una versione aggiornata del piano di emergenza è trasmessa all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo ogni due anni. Gli Stati membri informano la Commissione e l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo ogniqualvolta il proprio piano di emergenza è attivato.

3.I piani di emergenza e, in particolare l’adeguatezza delle misure adottate in base ai piani, sono monitorati e valutati in applicazione della procedura di cui al [capo 5] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo].

ê 2013/33/UE (adattato)

ð nuovo

Articolo 29

Personale e risorse

1. Gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire che le autorità competenti e le organizzazioni che danno attuazione alla presente direttiva abbiano ricevuto la necessaria formazione di base riguardo alle esigenze dei richiedenti di entrambi i sessi. ð A tal fine, gli Stati membri integrano il programma europeo in materia di asilo sviluppato dall’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo nella formazione del proprio personale in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo].ï

2. Gli Stati membri stanziano le risorse necessarie per le misure nazionali di attuazione della presente direttiva.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

Ö Monitoraggio e valutazione Õ Relazioni

Entro il 20 luglio 2017 ð [tre anni dall’entrata in vigore della presente direttiva] ï Ö e successivamente almeno ogni cinque anni, Õ la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva, proponendo all’occorrenza le necessarie modifiche.

Gli Stati membri trasmettono ð alla Commissione, su sua richiesta, ï alla Commissione tutte le informazioni utili Ö necessarie Õ ai fini della relazione entro il 20 luglio 2016 ð [due anni dall’entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni cinque anni ï .

Successivamente alla prima relazione, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio almeno ogni cinque anni sull’applicazione della presente direttiva.

Articolo 31

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 1 a 12, da 14 a 28 e 30 e all’allegato I Ö 1 a 8, 11, da 15 a 25 e da 27 a 30 Õ entro il 20 luglio 2015 Ö [sei mesi dall’entrata in vigore della presente direttiva Õ . Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì un’indicazione da cui risulti che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento nonché la formulazione di detta indicazione sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.

Articolo 32

Abrogazione

La direttiva 2003/9/CE Ö 2013/33/UE Õ è abrogata per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva con effetto dal 21 luglio 2015 Ö giorno successivo alla data indicata all’articolo 31, paragrafo 1, primo comma] Õ , fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno di cui all’allegato III, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IIIII.

Articolo 33

Entrata in vigore e applicazione

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gli articoli 13 e 29 si applicano dal 21 luglio 2015.

Articolo 34

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente aiin conformità dei trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

ê 2013/33/UE

ALLEGATO I

Modulo per la comunicazione, a cura degli Stati membri, delle informazioni di cui all’articolo 28, paragrafo 2

Trascorsa la data di cui all’articolo 28, paragrafo 2, le informazioni a cura degli Stati membri devono essere ripresentate alla Commissione se una modifica sostanziale nel diritto o nella prassi nazionale rende necessario sostituirle.

1.Sulla base dell’articolo 2, lettera k), e dell’articolo 22, indicare le varie fasi di identificazione delle persone con particolari esigenze di accoglienza, specificando il momento in cui tale identificazione ha inizio e come vengono affrontate di conseguenza tali esigenze, in particolare per quanto riguarda i minori non accompagnati, le vittime di tortura, stupro o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale e le vittime della tratta di esseri umani.

2.Fornire informazioni complete su tipo, denominazione e formato dei documenti di cui all’articolo 6.

3.Con riferimento all’articolo 15, indicare in quale misura l’accesso dei richiedenti al mercato del lavoro è subordinato a determinate condizioni e descrivere tali limitazioni in dettaglio.

4.Con riferimento all’articolo 2, lettera g), descrivere in che modo sono fornite le condizioni materiali di accoglienza (vale a dire in natura, in denaro, in buoni o in una combinazione di questi elementi) e indicare l’importo del sussidio per le spese giornaliere versato ai richiedenti.

5.Ove opportuno, con riferimento all’articolo 17, paragrafo 5, illustrare il criterio o i criteri di riferimento applicati per diritto o prassi nazionali per determinare il livello di assistenza finanziaria accordata ai richiedenti. Se i richiedenti sono trattati in modo meno favorevole rispetto ai cittadini nazionali, spiegarne i motivi.

ê 2013/33/UE (adattato)

ALLEGATO III

PARTE A

Direttiva abrogata

(cfr. articolo 32)

Direttiva 2003/9/CE del Consiglio

GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18.

PARTE B

Termine di recepimento nel diritto interno

(di cui all’articolo 3132)

Direttiva

Termine del recepimento

2003/9/CE

6 febbraio 2005

Ö 2013/33/UE Õ

Ö 20 luglio 2015 Õ

_____________

ê 2013/33/UE (adattato)

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Direttiva 2003/9/CE

La presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, lettera c)

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, lettera d), frase introduttiva

Articolo 2, lettera c), frase introduttiva

Articolo 2, lettera d), punto i)

Articolo 2, lettera c), primo trattino

Articolo 2, lettera d), punto ii)

Articolo 2, lettera c), secondo trattino

Articolo 2, lettera c), terzo trattino

Articolo 2, lettere e), f) e g)

Articolo 2, lettera d)

Articolo 2, lettera h)

Articolo 2, lettera e)

Articolo 2, lettera i)

Articolo 2, lettera f)

Articolo 2, lettera j)

Articolo 2, lettera g)

Articolo 2, lettera k)

Articolo 2, lettera h)

Articolo 2, lettera l)

Articolo 2, lettera i)

Articolo 2, lettera j)

Articolo 2, lettera k)

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6, paragrafi da 1 a 5

Articolo 6, paragrafi da 1 a 5

Articolo 6, paragrafo 6

Articolo 7, paragrafi 1 e 2

Articolo 7, paragrafi 1 e 2

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafi da 4 a 6

Articolo 7, paragrafi da 3 a 5

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 8

Articolo 12

Articolo 9

Articolo 13

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 2, primo comma

Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 12

Articolo 16

Articolo 13, paragrafi da 1 a 4

Articolo 17, paragrafi da 1 a 4

Articolo 13, paragrafo 5

Articolo 17, paragrafo 5

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva, lettere a) e b)

Articolo 18, paragrafo 2, frase introduttiva, lettere a) e b)

Articolo 14, paragrafo 7

Articolo 18, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 18, paragrafo 4

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 18, paragrafo 5

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 18, paragrafo 6

Articolo 14, paragrafo 5

Articolo 18, paragrafo 7

Articolo 14, paragrafo 6

Articolo 18, paragrafo 8

Articolo 14, paragrafo 8, primo comma, frase introduttiva, primo trattino

Articolo 18, paragrafo 9, primo comma, frase introduttiva, lettera a)

Articolo 14, paragrafo 8, primo comma, secondo trattino

Articolo 14, paragrafo 8, primo comma, terzo trattino

Articolo 18, paragrafo 9, primo comma, lettera b)

Articolo 14, paragrafo 8, primo comma, quarto trattino

Articolo 14, paragrafo 8, secondo comma

Articolo 18, paragrafo 9, secondo comma

Articolo 15

Articolo 19

Articolo 16, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 20, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 16, paragrafo 1, lettera a), primo comma, primo, secondo e terzo trattino

Articolo 20, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera a), secondo comma

Articolo 20, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 16, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafi 2 e 3

Articolo 16, paragrafi da 3 a 5

Articolo 20, paragrafi da 4 a 6

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 21

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 22

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafi 2 e 3

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 4

Articolo 23, paragrafo 5

Articolo 19

Articolo 24

Articolo 20

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 25, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 26, paragrafi da 2 a 5

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 26, paragrafo 6

Articolo 22

Articolo 27

Articolo 23

Articolo 28, paragrafo 1

Articolo 28, paragrafo 2

Articolo 24

Articolo 29

Articolo 25

Articolo 30

Articolo 26

Articolo 31

Articolo 32

Articolo 27

Articolo 33, primo comma

Articolo 33, secondo comma

Articolo 28

Articolo 34

Allegato I

Allegato II

Allegato III

é

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Direttiva 2013/33/UE

La presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, lettera d)

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, lettera e)

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 2, lettera f)

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 2, lettera g)

Articolo 2, paragrafo 7

Articolo 2, lettera h)

Articolo 2, paragrafo 8

Articolo 2, lettera i)

Articolo 2, paragrafo 9

Articolo 2, paragrafo 10)

Articolo 2, paragrafo 11

Articolo 2, lettera j)

Articolo 2, paragrafo 12

Articolo 2, lettera k)

Articolo 2, paragrafo 13

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6, paragrafi da 1 a 4

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 6

Articolo 6, paragrafo 6

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2, primo comma

Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 6

Articolo 7, paragrafi da 4 a 5

Articolo 7, paragrafi da 4 a 5

Articolo 7, paragrafi da 7-a 8

Articolo 8, paragrafi da 1 a 2

Articolo 8, paragrafi da 1 a 2

Articolo 8, paragrafo 3, lettere a) e b)

Articolo 8, paragrafo 3, lettere a) b)

Articolo 8, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 8, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 8, paragrafo 3, lettera d)

Articolo 8, paragrafo 3, lettera d)

Articolo 8, paragrafo 3, lettera e)

Articolo 8, paragrafo 3, lettera e)

Articolo 8, paragrafo 3, lettera f)

Articolo 8, paragrafo 3, lettera f)

Articolo 8, paragrafo 3, lettera g)

Articolo 8, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 4

Articoli 9

Articoli 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 14

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 1, primo comma

Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 15, paragrafo 5

Articolo 16

Articolo 17, paragrafi da 1 a 4

Articolo 16, paragrafi da 1 a 4

Articolo 16, paragrafo 5

Articolo 17, paragrafo 5

Articolo 16, paragrafo 6

Articolo 18, paragrafi da 1 a 8

Articolo 17, paragrafi da 1 a 8

Articolo 18, paragrafo 9, primo e secondo comma

Articolo 17, paragrafo 9, primo e secondo comma

Articolo 17, paragrafo 9, terzo comma

Articolo 17 bis

Articolo 19

Articolo 18

Articolo 20, frase introduttiva

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 1, primo comma, lettere a)-c)

Articolo 19, paragrafo 2, primo comma,
lettere a)-c)

Articolo 19, paragrafo 2, primo comma,
lettera e)-h)

Articolo 20, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 19, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 3

Articolo 19, paragrafo 2, primo comma, lettera d)

Articolo 20, paragrafo 4

Articolo 20, paragrafo 5

Articolo 19, paragrafo 3

Articolo 20, paragrafo 6

Articolo 19, paragrafo 4

Articolo 21

Articolo 20

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 22, paragrafi da 2 a 4

Articolo 21, paragrafi da 3 a 5

Articolo 23, paragrafi da 1 a 5

Articolo 22, paragrafi da 1 a 5

Articolo 22, paragrafo 6

Articolo 24, paragrafo 1, primo comma

Articolo 23, paragrafo 1, primo comma

Articolo 24, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 23, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 24, paragrafi da 2 a 3

Articolo 23, paragrafi da 2 a 3

Articolo 24, paragrafo 4

Articolo 22, paragrafo 6

Articolo 25

Articolo 24

Articolo 26

Articolo 25

Articolo 27

Articolo 26

Articolo 28

Articolo 27

Articolo 28

Articolo 29

Articolo 29

Articolo 30, paragrafi da 1 a 2

Articolo 30, paragrafi da 1 a 2

Articolo 30, paragrafo 3

Articolo 31

Articolo 31

Articolo 32

Articolo 32

Articolo 33, paragrafo 1

Articolo 33

Articolo 33, paragrafo 2

Articolo 34

Articolo 34

Allegato I

Allegato II

Allegato I

Allegato III

Allegato II

_____________

(1) COM(2015) 240 final.
(2) COM(2016) 197 final.
(3) COM(2016) 270 final.
(4) COM(2016) 272 final.
(5) COM(2016) 271 final.
(6) GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60.
(7) GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.
(8) GU L [...] del [...], pag. [...].
(9) GU L [...] del [...], pag. [...].
(10) GU L [...] del [...], pag. [...].
(11) GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96.
(12) COM(2015) 240 final.
(13) Belgio, Bulgaria, Svizzera, Repubblica ceca, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia.
(14) Al fine di fornire un livello adeguato di protezione alle donne vittime di violenza di genere e alla luce delle proposte della Commissione di decisioni del Consiglio relative alla firma e alla conclusione della convenzione di Istanbul, è opportuno adottare un approccio che tenga conto delle specificità di genere nell’interpretare ed applicare la presente direttiva.
(15) GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.
(16) GU L 343 del 23.12.2011, pag. 1.
(17) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 375.
(18) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 18.
(19) GU C […] del […], pag. […].
(20) GU C […] del […], pag. […].
(21) GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18.
(22) COM(2016)197 final.
(23) EUCO del 19.2.2016, SN 1/16.
(24) EUCO 12/1/16.
(25) GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.
(26) Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).
(27) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).
(28) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
(29) GU C […] del […], pag. […].
(30) GU C […] del […], pag. […].
(31) Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).
(32) Cfr. pag. 60 della presente Gazzetta ufficiale.
(33) Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).
(34) Cfr. pag. 31 della presente Gazzetta ufficiale.
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