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Document 52016PC0272

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce l’“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide , per l’identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione)

COM/2016/0272 final - 2016/0132 (COD)

Bruxelles, 4.5.2016

COM(2016) 272 final

2016/0132(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce l’“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide , per l’identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

“Eurodac” è stato istituito con regolamento (CE) n. 2725/2000 1 per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino. Nel giugno 2013 il Consiglio e il Parlamento europeo avevano presentato una prima proposta di rifusione 2 volta alla modifica del regolamento Eurodac, che ha migliorato il funzionamento dell’Eurodac e stabilito rigorose condizioni per l’accesso da parte delle autorità di contrasto ai fini di prevenzione, accertamento e indagine sui reati gravi e reati di terrorismo.

Dalla sua istituzione, Eurodac ha conseguito in modo soddisfacente l’obiettivo che consiste nel fornire prove dattiloscopiche che consentono di determinare lo Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata nell’Unione. Il suo obiettivo principale è sempre stato quello di contribuire all’attuazione del regolamento (UE) n. 604/2013 3 (“il regolamento Dublino”); insieme, questi due strumenti costituiscono ciò che viene comunemente denominato “sistema Dublino”.

All’apice della crisi migratoria e dei rifugiati nel 2015, alcuni Stati membri sono stati sopraffatti dalle dimensioni del compito consistente nel rilevare le impronte digitali di tutte le persone che arrivavano in maniera irregolare alle frontiere esterne dell’UE, e che successivamente transitavano nel loro territorio per dirigersi verso la destinazione di loro scelta. In tale situazione, alcuni Stati membri non hanno ottemperato all’obbligo di rilevamento delle impronte digitali ai sensi del regolamento Eurodac vigente. La comunicazione della Commissione “Agenda europea sulla migrazione” 4 del 13 maggio 2015 osserva che “gli Stati membri devono anche attuare pienamente le norme sul rilevamento delle impronte digitali dei migranti alle frontiere”. Ciò ha indotto la Commissione, nel maggio 2015, a fornire orientamenti per facilitare il rilevamento sistematico delle impronte digitali, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, anche attraverso una cooperazione pratica e lo scambio di buone pratiche 5 . La Commissione ha anche preso in considerazione l’uso di altri identificatori biometrici per Eurodac, quali il riconoscimento facciale e la raccolta di fotografie digitali, per ovviare alle difficoltà incontrate da alcuni Stati membri nel rilevare le impronte digitali ai fini dell’Eurodac.

Contemporaneamente, gli Stati membri il cui territorio non è situato alle frontiere esterne hanno avvertito la crescente necessità di dover conservare e confrontare le informazioni sui migranti trovati in condizione di soggiorno irregolare nel loro territorio, in particolare se non avevano presentato domanda di asilo. A causa di questa situazione migliaia di migranti rimangono “invisibili” in Europa, tra cui migliaia di minori non accompagnati – una situazione che facilita i successivi movimenti secondari e il soggiorno irregolare all’interno dell’UE. Contromisure di ampia portata si rendevano evidentemente necessarie per far fronte al fenomeno della migrazione illegale, sia quella presente nel territorio dell’Unione sia quella diretta verso l’UE.

La proposta della Commissione che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne dell’UE per entrare nel suo territorio dopo aver ottenuto un visto per un soggiorno di breve durata nell’UE consentirà agli Stati membri di individuare i cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell’Unione pur essendovi entrati legalmente 6 . Tuttavia non esiste alcun sistema capace di individuare i cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare che entrano nell’UE in modo irregolare alle frontiere esterne e l’attuale sistema Eurodac – la banca dati ideale per la raccolta di tali informazioni – ha il solo obiettivo di verificare se è stata presentata domanda di asilo in più di uno Stato membro dell’UE.

Nella sua comunicazione “Verso una riforma del sistema europeo comune di asilo e il rafforzamento delle possibilità di immigrazione legale in Europa” 7 , del 6 aprile 2016, la Commissione ha stabilito che era prioritario proporre una riforma del regolamento Dublino e istituire un sistema sostenibile ed equo per la determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo, che garantisse un elevato livello di solidarietà e un’equa ripartizione delle responsabilità tra Stati membri proponendo un meccanismo correttivo di assegnazione. In questo contesto, la Commissione ha ritenuto che l’Eurodac dovrebbe essere rafforzato per rispecchiare i cambiamenti apportati al meccanismo di Dublino e continuare a fornire i dati relativi alle impronte digitali necessari al suo funzionamento. È stata anche esaminata la possibilità che l’Eurodac contribuisca alla lotta contro la migrazione irregolare conservando i dati relativi alle impronte digitali di tutte le categorie e consentendo di eseguire confronti con i dati registrati a tal fine.

Per questo motivo, la proposta modifica l’attuale regolamento (UE) n. 603/2013 (regolamento Eurodac) e ne estende l’ambito di applicazione ai fini dell’individuazione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e di coloro che sono entrati nell’Unione europea in maniera irregolare alle frontiere esterne, affinché gli Stati membri possano utilizzare tali informazioni per rilasciare a un cittadino di paese terzo nuovi documenti in vista del suo rimpatrio.

Facilitare l’identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare facendo ricorso ai dati biometrici contribuirebbe a migliorare l’efficacia della politica di rimpatrio dell’UE, soprattutto per quanto concerne i migranti irregolari che utilizzano mezzi fraudolenti per evitare di essere identificati e vanificare il rilascio di nuovi documenti. La disponibilità di dati e informazioni sui cittadini di paesi terzi sprovvisti di documenti d’identità o senza motivo legittimo di soggiorno nell’UE, e le cui impronte digitali sono state rilevate in un altro Stato membro, permetterebbe di accelerare le procedure di identificazione e di rilascio di nuovi documenti nel caso in cui cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare siano fermati e sottoposti a rilevamento delle impronte digitali in un altro Stato membro, il che contribuirebbe a ridurre la durata delle necessarie procedure di rimpatrio e di riammissione, compreso il periodo di trattenimento amministrativo dei migranti irregolari in vista del loro allontanamento, e a combattere il furto d’identità. Inoltre, essa consentirebbe di individuare il paese di transito dei migranti irregolari e, di conseguenza, facilitarne la riammissione in tali paesi. Inoltre, in base alle informazioni sui movimenti dei migranti irregolari nell’UE, le autorità nazionali potrebbero valutare in modo più accurato la situazione individuale dei migranti irregolari, ad esempio il rischio che possano tentare la fuga, nel corso delle procedure di rimpatrio e di riammissione.

Un numero senza precedenti di minori, migranti e rifugiati, è arrivato in Europa nel 2015 e gli Stati membri hanno incontrato grosse difficoltà a ricavare cifre precise relative ai minori non accompagnati o separati dalle loro famiglie, in quanto le procedure di registrazione formale in alcuni Stati membri non ne consentono sempre l’identificazione all’atto dell’attraversamento della frontiera. L’attuale crisi migratoria e dei rifugiati ha suscitato, da parte di membri del Parlamento europeo, organizzazioni non governative, organizzazioni internazionali e Stati membri, profondi interrogativi sulle modalità atte a salvaguardare e proteggere i minori non accompagnati. La protezione dei minori, e soprattutto la sparizione di minori provenienti da un paese terzo, è diventata un’ulteriore fonte di preoccupazione nella crisi che si è innescata all’interno dell’UE 8 .

Fin dalla sua istituzione, Eurodac ha sempre registrato le impronte digitali dei minori a partire dall’età di 14 anni, e ciò può consentire di identificare un minore non accompagnato non appena viene presentata una domanda di asilo all’interno dell’UE. Tuttavia, dato l’evidente aumento del traffico di minori di età inferiore a 14 anni verso l’UE e al suo interno, sembra essere ancora più necessario raccogliere ai fini dell’Eurodac elementi biometrici dei minori a partire da un’età inferiore, per facilitarne l’identificazione e verificare se tali informazioni possono anche contribuire a stabilire dei legami familiari o nei confronti di un tutore soggiornante in un altro Stato membro.

Molti Stati membri registrano i dati biometrici dei minori di 14 anni ai fini del rilascio del visto, del passaporto, del permesso di soggiorno biometrico e del controllo dell’immigrazione in generale. Viene pertanto proposto che le impronte digitali dei minori ai fini dell’Eurodac siano rilevate a partire dall’età di sei anni – età alla quale gli studi dimostrano che il riconoscimento delle impronte digitali può avvenire con un livello sufficiente di precisione.

Sarà inoltre necessario conservare le informazioni relative a cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare o fermati mentre attraversano in modo irregolare la frontiera esterna dell’UE per un periodo più lungo di quanto attualmente autorizzato. Un periodo di conservazione di 18 mesi è il massimo autorizzato dal regolamento attuale per le persone fermate alla frontiera esterna, mentre non è conservato nessun dato di quanti sono trovati in situazione di soggiorno irregolare in uno Stato membro. Ciò è dovuto al fatto che l’attuale regolamento Eurodac non mira a conservare le informazioni sui migranti irregolari più a lungo di quanto sia necessario per determinare il primo paese di ingresso, ai sensi del regolamento Dublino, qualora una domanda d’asilo sia stata presentata in un secondo Stato membro. Tenuto conto dell’estensione dell’ambito di applicazione di Eurodac per finalità più vaste in materia di migrazione, è necessario conservare più a lungo tali dati, in modo da poter monitorare adeguatamente i movimenti secondari all’interno dell’UE, in particolare nei casi in cui un migrante irregolare cerchi in ogni modo di passare inosservato. Un periodo di cinque anni è considerato adeguato a tali fini, e la durata di conservazione dei dati sarebbe così allineata a quella di altre banche dati dell’UE nel settore “Giustizia e affari interni” (GAI) e alla durata del divieto di ingresso che può essere deciso nei confronti di un migrante irregolare ai sensi della direttiva “rimpatri” 9 .

La presente proposta consente inoltre di condividere informazioni sull’identità di un migrante irregolare con un paese terzo, ma soltanto laddove tale scambio sia necessario a fini di rimpatrio. La riammissione nei paesi di origine dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare e il rilascio agli stessi di nuovi documenti comportano uno scambio di informazioni su tali persone con le autorità del paese in questione quando è necessario procurare loro un documento di viaggio. Pertanto, la presente proposta consente di condividere i dati su tale base, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati. La condivisione di informazioni relative alla presentazione di una domanda di asilo all’interno dell’UE è rigorosamente vietata, perché ciò rischierebbe di compromettere la sicurezza del richiedente asilo la cui domanda è stata respinta e di comportare una violazione dei suoi diritti fondamentali.

Si propone inoltre che gli Stati membri possano rilevare un ulteriore dato biometrico – l’immagine del volto – e lo conservino nel sistema centrale, assieme ad altri dati personali, al fine di ridurre la necessità di infrastrutture di comunicazione supplementari tra gli Stati membri per condividere le informazioni sui migranti irregolari che non hanno chiesto asilo. La raccolta delle immagini del volto costituirà la premessa per introdurre sistemi di riconoscimento facciale in futuro e consentirà di allineare l’Eurodac agli altri sistemi, ad esempio il sistema di ingresso/uscita. Prima che sia aggiunto al sistema centrale, eu-LISA dovrebbe effettuare uno studio preliminare sul software di riconoscimento facciale per valutarne precisione e affidabilità.

Nella sua comunicazione “Sistemi d’informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza” 10 , la Commissione mette in evidenza la necessità di migliorare l’interoperabilità dei sistemi di informazione, come obiettivo a lungo termine individuato anche dal Consiglio europeo e dal Consiglio. La comunicazione propone di istituire un gruppo di esperti in materia di interoperabilità dei sistemi di informazione e di affrontare gli aspetti giuridici, tecnici e operativi delle diverse opzioni per l’interoperabilità dei sistemi di informazione per la gestione delle frontiere e la sicurezza. La presente proposta è in linea con l’obiettivo della comunicazione, in quanto istituisce Eurodac in modo da permetterne la futura interoperabilità con altri sistemi di informazione, ove necessario e in modo proporzionato. A tal fine, e con il sostegno del gruppo di esperti sui sistemi di informazione e l’interoperabilità, la Commissione valuterà la necessità e la proporzionalità di predisporre l’interoperabilità con il sistema d’informazione Schengen (SIS) e il sistema d’informazione visti (VIS). In tale contesto, e in linea con la comunicazione, la Commissione esaminerà l’eventuale necessità di rivedere il quadro giuridico in materia di accesso all’Eurodac a fini di contrasto.

La proposta mantiene la possibilità dell’accesso al sistema centrale a fini di contrasto e consentirà alle autorità di contrasto e a Europol di accedere a tutte le informazioni conservate nel sistema e, in futuro, di effettuare ricerche a partire dall’immagine del volto.

Coerenza con le altre normative dell’Unione

La presente proposta è strettamente collegata ad altre politiche dell’Unione e le integra:

(a)il sistema europeo comune di asilo, in quanto assicura l’applicazione effettiva del regolamento Dublino mediante prove dattiloscopiche per contribuire a determinare lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo;

(b)un’efficace politica di rimpatrio dell’UE, in modo da contribuire al sistema dell’UE per il rimpatrio dei migranti irregolari e a rafforzarlo. Ciò è essenziale per mantenere la fiducia dei cittadini nei confronti del sistema di asilo dell’UE e l’assistenza alle persone che necessitano di protezione internazionale. L’aumento del tasso di rimpatrio dei migranti irregolari deve essere accompagnato da una parallela intensificazione degli sforzi dell’UE di proteggere coloro che ne hanno bisogno;

(c)la sicurezza interna, come è stato sottolineato nell’agenda europea sulla sicurezza 11 , al fine di prevenire, individuare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi, consentendo alle autorità di contrasto e ad Europol di trattare i dati personali di persone sospettate di coinvolgimento in atti di terrorismo o in reati gravi;

(d)le squadre europee di guardie costiere e di frontiera, per quanto concerne la possibilità di rilevare e trasmettere i dati relativi alle impronte digitali e alle immagini del volto di richiedenti asilo e migranti irregolari a Eurodac per conto di uno Stato membro ai fini della gestione efficace dei controlli alle frontiere esterne;

(e)la protezione dei dati, nella misura in cui tale proposta deve assicurare la tutela dei diritti fondamentali al rispetto della vita privata di coloro i cui dati personali sono trattati nell’Eurodac.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Per quanto concerne i criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo o di protezione sussidiaria, la base giuridica della presente proposta di rifusione è l’articolo 78, paragrafo 2, lettera e), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) - articolo che corrisponde alla base giuridica della proposta originale (articolo 63, paragrafo 1, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea. La proposta ha inoltre come base giuridica l’articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del TFUE per quanto riguarda gli elementi di identificazione di un cittadino di paese terzo o un apolide in condizione di soggiorno irregolare ai fini delle misure nel settore dell’immigrazione clandestina e del soggiorno irregolare, compresi l’allontanamento e il rimpatrio, da un lato, e l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del TFUE per quanto attiene agli elementi connessi alla raccolta, all’archiviazione, al trattamento, all’analisi e allo scambio delle pertinenti informazioni a scopo di contrasto. Infine, l’articolo 88, paragrafo 2, lettera a), del TFUE funge da base giuridica per quanto concerne il campo di azione e i compiti di Europol, compresi la raccolta, l’archiviazione, il trattamento, l’analisi e lo scambio di informazioni.

Geometria variabile

Il Regno Unito e l’Irlanda sono vincolati dal regolamento (UE) n. 603/2013, avendo notificato che intendono partecipare alla sua adozione e applicazione a norma del pertinente protocollo.

A norma del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda, detti Stati membri possono decidere di partecipare all’adozione della presente proposta. Tale opzione resta valida anche dopo l’adozione della proposta.

A norma del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato UE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma del titolo V del TFUE, ad eccezione delle “misure che determinano quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, o delle misure relative all’instaurazione di un modello uniforme di visti”. Di conseguenza, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, che non la vincola né è ad essa applicabile. Tuttavia, poiché la Danimarca applica l’attuale regolamento Eurodac a seguito di un accordo internazionale 12 concluso con l’UE nel 2006, essa dovrà notificare alla Commissione, conformemente all’articolo 3 dell’accordo, la decisione di attuare o no il contenuto delle modifiche adottate.

Conseguenze della proposta sugli Stati non membri dell’UE associati al sistema di Dublino

Parallelamente all’associazione di vari paesi terzi all’acquis di Schengen, la Comunità ha concluso o sta concludendo con questi stessi paesi accordi di associazione all’acquis di Dublino/Eurodac:

accordo di associazione dell’Islanda e della Norvegia, concluso nel 2001 13 ;

accordo di associazione della Svizzera, concluso il 28 febbraio 2008 14 ;

protocollo di associazione del Liechtenstein, concluso il 18 giugno 2011 15 .

Per stabilire diritti e obblighi tra la Danimarca – che è stata associata, come illustrato sopra, all’acquis Dublino/Eurodac tramite un accordo internazionale – e i paesi associati di cui sopra, sono stati conclusi altri due strumenti tra la Comunità e i paesi associati 16 .

In conformità dei tre accordi citati, i paesi associati accettano l’acquis di Dublino/Eurodac e i relativi sviluppi, senza eccezioni. Pur non partecipando all’adozione di atti che modificano l’acquis di Dublino o si basano su di esso (quindi neanche alla presente proposta), tali paesi devono notificare alla Commissione entro un termine stabilito se decidono di accettare o no il contenuto di tali atti una volta approvati dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Qualora la Norvegia, l’Islanda, la Svizzera o il Liechtenstein non accettino un atto che modifica l’acquis di Dublino/Eurodac o si basa su di esso, si applica la “clausola ghigliottina” e pertanto i rispettivi accordi cessano di avere effetto, a meno che il comitato misto istituito dagli accordi decida altrimenti all’unanimità.

L’ambito di applicazione dei citati accordi di associazione con l’Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein e del parallelo accordo con la Danimarca non include la consultazione dell’Eurodac a fini di contrasto. Pertanto quando sarà adottato il presente regolamento (rifusione) sarà necessario assicurare che gli accordi complementari con tali Stati associati che desiderano partecipare siano stati firmati e conclusi.

L’attuale proposta stabilisce che il confronto dei dati relativi alle impronte digitali tramite l’Eurodac possa essere effettuato soltanto dopo che le banche dati nazionali di impronte digitali e i sistemi automatizzati nazionali di identificazione mediante impronte digitali di altri Stati membri, ai sensi della decisione 2008/615/GAI del Consiglio (accordi di Prüm), ha dato risultato negativo. Di conseguenza, gli Stati membri che non hanno applicato tale decisione del Consiglio e non possono effettuare un controllo a norma degli accordi di Prüm non possono neppure effettuare un controllo Eurodac a fini di contrasto. Analogamente, gli Stati associati che non hanno applicato gli accordi di Prüm o non partecipano ad essi non possono condurre tale controllo Eurodac.

Sussidiarietà

L’iniziativa proposta costituisce un ulteriore sviluppo del regolamento Dublino e della politica dell’UE in materia di migrazione e mira a garantire che le regole comuni in materia di acquisizione ai fini dell’Eurodac dei dati relativi alle impronte digitali e all’immagine del volto di cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare siano applicate nello stesso modo in tutti gli Stati membri. Istituisce uno strumento atto a fornire all’Unione europea informazioni sul numero di cittadini di paesi terzi che entrano nel suo territorio in maniera irregolare e chiedono asilo, il che è fondamentale per elaborare una politica in materia di migrazione e visti che sia sostenibile e fondata su elementi concreti. Essa garantisce inoltre l’accesso delle autorità di contrasto all’Eurodac, in modo tempestivo, preciso, sicuro e efficiente in termini di costi per individuare i cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare che sono sospettati (o vittime) di terrorismo o di reati gravi.

La presente proposta sarà inoltre di aiuto agli Stati membri nell’individuare cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e di quelli che sono entrati nell’Unione europea in maniera irregolare alle frontiere esterne, affinché gli Stati membri possano utilizzare tali informazioni per rilasciare nuovi documenti a un cittadino di paese terzo in vista del suo rimpatrio.

Dato il carattere transnazionale dei problemi connessi all’asilo e alla protezione dei rifugiati, l’UE si trova nella posizione ideale per proporre soluzioni, nell’ambito del sistema comune europeo di asilo, ai problemi attinenti al regolamento Eurodac.

Una modifica del regolamento Eurodac si rende necessaria anche per aggiungervi un’altra finalità, ossia permettere l’accesso a fini di controllo dell’immigrazione clandestina e i movimenti secondari di migranti in soggiorno irregolare all’interno dell’UE. Quest’obiettivo non può essere sufficientemente realizzato dai soli Stati membri.

Proporzionalità

Ai sensi dell’articolo 5 del trattato sull’Unione europea, l’azione dell’Unione si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. La forma prescelta per quest’azione dell’Unione deve permettere di raggiungere l’obiettivo della proposta e di attuarla il più efficacemente possibile.

La proposta, formulata in base ai principi del rispetto della vita privata fin dalla progettazione, è proporzionata sotto il profilo del diritto alla protezione dei dati personali, in quanto non impone la raccolta e la conservazione di dati più numerosi e per una durata superiore di quanto strettamente necessario per permettere al sistema di funzionare e conseguire i suoi obiettivi. Saranno inoltre previsti e attuati tutti i meccanismi e tutte le salvaguardie richiesti per un’efficace protezione dei diritti fondamentali dei viaggiatori, in particolare la protezione della loro vita privata e dei loro dati personali.

Non saranno necessari ulteriori processi o armonizzazioni a livello dell’UE affinché il sistema funzioni: pertanto la misura proposta è proporzionata, dato che si limita a quanto è necessario in termini di azione a livello dell’UE per conseguire gli obiettivi stabiliti.

Scelta dell’atto giuridico

Anche la proposta di rifusione assumerà la forma di un regolamento. La presente proposta intende consolidare e rafforzare un sistema centralizzato che permetterà agli Stati membri di cooperare tra loro e che richiederà un’architettura e norme di funzionamento comuni. Inoltre, essa stabilisce norme uniformi per tutti gli Stati membri concernenti l’accesso al sistema anche a fini di contrasto. Il regolamento è quindi l’unico strumento giuridico che si presti a tale scopo.

3.CONSULTAZIONI CON I PORTATORI D’INTERESSI

Nel preparare la presente proposta, la Commissione ha fatto riferimento alle discussioni che si sono tenute regolarmente in sede di Consiglio europeo e di Consiglio dei ministri e di Parlamento europeo sulle misure necessarie per affrontare la crisi migratoria, e in particolare sulla riforma del regolamento Dublino, che è intrinsecamente collegato a Eurodac. La Commissione ha riflettuto sulle esigenze degli Stati membri emerse nel corso della crisi dei rifugiati e migranti.

In particolare, nelle conclusioni del 25-26 giugno 2015 il Consiglio europeo ha chiesto il rafforzamento della gestione delle frontiere esterne dell’Unione, per contenere meglio i crescenti flussi migratori illegali 17 . In occasione di una nuova riunione dei capi di Stato o di governo dell’ottobre 2015, il Consiglio europeo ha concluso che gli Stati membri devono rafforzare l’attuazione della direttiva sul rimpatrio e provvedere a identificare, registrare e sottoporre al rilevamento delle impronte digitali tutte le persone arrivate negli “hotspot”, e nel contempo assicurare la ricollocazione e i rimpatri 18 . Nel marzo 2016 il Consiglio europeo ha inoltre ribadito che saranno portati avanti anche i lavori sulla futura architettura della politica di migrazione dell’UE, compreso il regolamento Dublino 19 .

La Commissione ha inoltre consultato in via informale il garante europeo della protezione dei dati sui nuovi elementi della presente proposta che sono soggetti al nuovo quadro giuridico sulla protezione dei dati.

Diritti fondamentali

Il regolamento proposto incide sui diritti fondamentali, in particolare il diritto alla dignità umana (articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea); la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato (articolo 5); il diritto alla libertà e alla sicurezza (articolo 6), il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7), il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), il diritto di asilo (articolo 18) e alla protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione (articolo 19), il diritto di non discriminazione (articolo 21), i diritti del minore (articolo 24) e il diritto a un ricorso effettivo (articolo 47).

L’attuazione di Eurodac opera nel senso della proibizione della schiavitù e del lavoro forzato e a favore del diritto alla libertà e alla sicurezza. Un’identificazione migliore e più accurata (grazie all’uso dei dati biometrici) dei cittadini di paesi terzi che attraversano la frontiera esterna dell’UE contribuisce a individuare i casi di frode d’identità, tratta di esseri umani (specialmente di minori) e criminalità transfrontaliera, contribuendo così alla lotta contro il traffico e la tratta di esseri umani e migliorando così la sicurezza dei cittadini presenti nello spazio o nel territorio dell’Unione.

Inoltre, la proposta contribuisce positivamente alla protezione dei diritti dei minori e del diritto al rispetto della vita familiare. Molti richiedenti protezione internazionale e cittadini di paesi terzi che raggiungono in modo irregolare il territorio dell’Unione europea viaggiano con le famiglie, e in molti casi con bambini molto piccoli. Il fatto di poter identificare i minori mediante le impronte digitali e l’immagine del volto e faciliterà l’identificazione futura nel caso in cui siano separati dalle loro famiglie, consentendo agli Stati membri di ripercorrere i loro spostamenti quando la corrispondenza di un’impronta digitale ne indica la presenza in un altro Stato membro. Oltre a migliorare la protezione dei minori non accompagnati che non sempre chiedono formalmente protezione internazionale e che fuggono dagli istituti di accoglienza o dai servizi di assistenza all’infanzia ai quali sono stati affidati.

L’obbligo del rilevamento delle impronte digitali è eseguito nel pieno rispetto del diritto al rispetto della dignità umana e dei diritti del minore. La proposta ribadisce l’obbligo degli Stati membri di assicurare che la procedura di rilevamento delle impronte digitali e dell’immagine del volto sia stabilita e applicata in conformità delle prassi nazionali dello Stato membro interessato e in conformità delle salvaguardie previste dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Le sanzioni comminate a coloro che non si sottopongono all’obbligo del rilevamento delle impronte digitali devono essere conformi al principio di proporzionalità. In particolare, la proposta dispone espressamente che in questo contesto è opportuno ricorrere al trattenimento soltanto come strumento di ultima istanza, se necessario per determinare o verificare l’identità di un cittadino di paese terzo. Per quanto riguarda i minori, il rilevamento delle impronte digitali, in particolare nel caso di bambini piccoli, dovrebbe essere eseguito in modo adatto ai minori e tenendo conto delle loro specificità. Specifiche disposizioni prevedono altresì che nessuna sanzione amministrativa possa essere presa nei confronti di un minore che abbia fondati motivi per non sottoporsi al rilevamento delle impronte digitali o dell’immagine del volto e impongono alle autorità di uno Stato membro di deferire il minore all’autorità nazionale per la tutela dell’infanzia qualora sospettino che possa insorgere un problema di protezione del minore a seguito del suo rifiuto di sottoporsi al rilevamento delle impronte digitali, o che il minore possa avere polpastrelli o mani danneggiate.

L’attuazione della proposta lascia impregiudicati i diritti dei richiedenti e beneficiari di protezione internazionale, in particolare per quanto riguarda la protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione, anche nel contesto dei trasferimenti di dati personali a paesi terzi.

Come stipulato dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, eventuali limitazioni all’esercizio del diritto alla protezione dei dati personali devono essere appropriate per raggiungere l’obiettivo stabilito e limitarsi a quanto è necessario per conseguirlo. Anche la Convenzione europea dei diritti dell’uomo riconosce all’articolo 8, paragrafo 2, che l’ingerenza di una autorità pubblica nel diritto al rispetto della vita privata può essere giustificata se necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza o alla prevenzione dei reati, come nel caso dell’attuale proposta. La proposta prevede l’accesso all’Eurodac a fini di prevenzione, accertamento o indagine relativi a reati di terrorismo e altre forme gravi di criminalità, per identificare i cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne e per accedere ai dati sui loro viaggi precedenti. Dette garanzie comprendono anche il diritto di accedere ai dati personali e il diritto di rettificarli o cancellarli. La limitazione del periodo di conservazione dei dati di cui al capitolo 1 della presente relazione contribuisce anch’essa al rispetto dei dati personali in quanto diritto fondamentale.

La proposta prevede l’accesso all’EES a fini di prevenzione, accertamento o indagine in relazione a reati di terrorismo e altre forme gravi di criminalità, per identificare i cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne e per accedere ai dati sui loro spostamenti all’interno dell’Unione. Inoltre, le autorità di contrasto designate possono chiedere l’accesso ai dati dell’Eurodac soltanto qualora esistano fondati motivi per ritenere che tale accesso contribuisca in misura sostanziale alla prevenzione, all’accertamento o all’indagine sul reato in questione. Tali richieste sono verificare da un’autorità di contrasto designata, la quale controlla che siano rispettate le rigorose condizioni per chiedere l’accesso all’EES a fini di contrasto.

La proposta stabilisce inoltre misure rigorose in materia di sicurezza dei dati per garantire la sicurezza dei dati personali trattati, e prevede una supervisione delle operazioni di trattamento da parte di autorità di controllo indipendenti e l’obbligo di documentare tutte le ricerche effettuate. La proposta dispone inoltre che i trattamenti di tutti i dati personali eseguiti dalle autorità di contrasto degli Stati membri, una volta estratti dall’Eurodac, sono soggetti alla nuova direttiva sulla protezione dei dati relativa al trattamento di dati personali a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio. La proposta stabilisce rigorose norme di accesso all’Eurodac e le necessarie garanzie. Essa stabilisce inoltre i diritti individuali di accesso, rettifica, cancellazione e ricorso, in particolare il diritto a un ricorso giurisdizionale e il controllo delle operazioni di trattamento dei dati da parte di autorità pubbliche indipendenti. Pertanto la proposta è pienamente conforme alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare per quanto riguarda il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, e all’articolo 16 del TFUE, che sancisce il diritto di ogni persona alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta comporta una modifica tecnica del sistema centrale dell’Eurodac diretta a permettere il confronto per tutte e tre le categorie di dati e per lo stoccaggio di tutte e tre le categorie di dati. Ulteriori funzioni quali la conservazione dei dati anagrafici fianco a fianco di un’immagine del volto richiederà più modifiche al sistema centrale

La scheda finanziaria allegata alla presente proposta riflette questo cambiamento.

Il costo stimato di 29 872 milioni di euro comprende i costi per l’ammodernamento tecnico e un maggiore stoccaggio e la produttività del sistema centrale. Comprende inoltre i servizi di tecnologia dell’informazione, il software e l’hardware e coprirebbe la personalizzazione e aggiornamento per consentire ricerche per tutte le categorie di dati ai fini sia dell’asilo sia dell’immigrazione clandestina. Tiene conto inoltre dei costi aggiuntivi di personale necessari per eu-LISA.

5.ALTRI ELEMENTI

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

- Estendere l’ambito di applicazione di Eurodac a fini di rimpatrio (articolo 1, paragrafo 1, lettera b)): l’ambito di applicazione del nuovo regolamento Eurodac è stato ampliato per includervi la possibilità che gli Stati membri conservino e consultino dati appartenenti a cittadini di paesi terzi o apolidi che non sono richiedenti protezione internazionale di modo che possano essere identificati a fini di rimpatrio e riammissione. Una nuova base giuridica, l’articolo 79, paragrafo 2, lettera c), è stata aggiunta a tal fine. Eurodac diventa così una banca dati che svolge finalità più ampie in materia di immigrazione e non solo quella di garantire l’effettiva attuazione del regolamento Dublino III, sebbene tale funzione continui ad essere importante. Attualmente Eurodac confronta solo i dati dattiloscopici dei migranti irregolari e dei richiedenti protezione internazionale con i dati in rilevati a fini di asilo, perché tale è la natura della banca dati attuale. Non viene svolto alcun confronto tra i dati dattiloscopici dei migranti irregolari rilevati alle frontiere esterne e i dati dattiloscopici di cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nel territorio di uno Stato membro.

Estendere l’ambito di applicazione di Eurodac consentirà alle autorità competenti per l’immigrazione di uno Stato membro di trasmettere e confrontare i dati relativi ai cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare che non chiedono asilo e che potrebbero spostarsi all’interno dell’Unione europea senza essere rintracciati. Le informazioni ottenute in caso di riscontro positivo (“hit”) possono aiutare le competenti autorità degli Stati membri nel loro compito di individuare i cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente sul loro territorio a fini di rimpatrio. Possono anche fornire preziosi elementi di prova in vista del rilascio di nuovi documenti a fini di riammissione.

- Garantire la preminenza della procedura di Dublino (articolo 15, paragrafo 4, e articolo 16, paragrafo 5): è stata inserita una disposizione al fine di assicurare che, qualora un riscontro positivo delle impronte digitali indichi che è stata presentata una domanda di asilo nell’Unione europea, lo Stato membro che ha effettuato la ricerca assicuri che venga espletata sistematicamente la procedura di Dublino e non una procedura di rimpatrio dell’interessato. Lo scopo è che, in caso di riscontri positivi multipli nel sistema centrale riguardanti la stessa persona, lo Stato membro che ha consultato la banca dati Eurodac non abbia alcun dubbio circa la procedura corretta da seguire e che nessun richiedente protezione internazionale sia rimpatriato nel paese d’origine o in un paese terzo in violazione del principio di non respingimento. Per questo motivo è stata introdotto il concetto di “gerarchia dei riscontri positivi”.

- Obbligo di rilevamento delle impronte digitali e dell’immagine del volto (articolo 2): la proposta stabilisce un chiaro obbligo, per gli Stati membri, di adottare e trasmettere le impronte digitali e un’immagine del volto delle persone delle tre categorie considerate e assicura che essi impongano tale obbligo ai richiedenti protezione internazionale, ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi in modo che essi ne siano a conoscenza. L’obbligo di rilevamento delle impronte digitali è sempre esistito e le persone interessate ne sono informate mediante un opuscolo informativo a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 603/2013. Lo stesso articolo permette anche agli Stati membri di introdurre sanzioni, in conformità con il loro diritto interno, nei confronti di coloro che rifiutano di fornire l’immagine del volto o di assoggettarsi alla procedura di rilevamento delle impronte digitali, applicando, se del caso, le indicazioni contenute nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sull’attuazione del regolamento Eurodac, che definisce un approccio basato sulle migliori prassi che gli Stati membri dovrebbero seguire per ottenere impronte digitali 20 . Tuttavia, sono state stabilite nuove disposizioni al fine di garantire che il rilevamento delle impronte digitali e dell’immagine del volto di minori, in particolare di bambini piccoli, sia eseguito in modo adeguato ai minori stessi e che tenga conto delle loro specificità. Tali disposizioni garantiscono altresì che un minore non sia soggetto ad alcuna sanzione amministrativa se rifiuta, in presenza di fondati motivi, di sottoporsi al rilevamento delle impronte digitali o dell’immagine del volto. Qualora ritengano che a seguito di tale rifiuto possa insorgere un problema relativo alla protezione dei minori, o quando i polpastrelli o le mani del minore siano danneggiati, le autorità dello Stato membro devono indirizzarlo all’autorità nazionale per la tutela dell’infanzia.

- Conservazione dei dati personali delle persone interessate (articoli 12, 13 e 14): finora Eurodac ha trattato solo le impronte digitali e non è stato registrato alcun altro dato personale, tranne il sesso. La nuova proposta consente attualmente la conservazione dei dati personali dei soggetti, quali il nome, l’età, la data di nascita, la cittadinanza e gli estremi dei documenti d’identità, nonché un’immagine del volto. La conservazione dei dati personali a fini di immigrazione e asilo consentirà alle autorità di individuare facilmente una persona, senza dover chiedere tali informazioni direttamente a un altro Stato membro. I dati personali possono essere estratti dal sistema centrale soltanto sulla base di un riscontro positivo o negativo (“hit” o “no hit”). Si tratta di proteggere il diritto di accesso a tali dati; pertanto, se non esiste corrispondenza con l’immagine del volto o le impronte digitali, non si otterrà alcun dato personale.

Ai fini del regolamento di Dublino, devono essere aggiornate in Eurodac le nuove informazioni relative allo Stato membro che diventa competente per l’esame di una domanda d’asilo dopo l’assegnazione di un richiedente a un altro Stato membro. Ciò consentirà di chiarire, a seguito di un riscontro positivo delle impronte digitali, qual è lo Stato membro competente ai sensi del regolamento di Dublino (rifusione), se il richiedente si rende irreperibile o presenta domanda di asilo in un altro Stato membro a seguito di una procedura di assegnazione.

- Identificatori biometrici (articoli 2, 15 e 16): l’attuale regolamento Eurodac prevede solo il confronto dei dati relativi alle impronte digitali. Nel 2015 l’agenda europea sulla migrazione ha suggerito la possibilità di aggiungere altri identificatori biometrici alla banca dati Eurodac al fine di sormontare alcune difficoltà che gli Stati membri incontrano quando i polpastrelli delle persone interessate sono danneggiate o il processo di rilevamento delle impronte digitali non viene rispettato 21 . La presente proposta impone agli Stati membri l’obbligo di registrare l’immagine del volto della persona interessata ai fini della trasmissione al sistema centrale e comprende disposizioni per effettuare confronti fra le impronte digitali e l’immagine del volto, da un lato, e dell’immagine del volto separatamente, in presenza di determinate condizioni. L’inserimento delle immagini del volto nel sistema centrale consentirà in futuro di effettuare ricerche utilizzando un software di riconoscimento del volto.

Gli Stati membri continueranno a rilevare le impronte digitali delle dieci dita mediante pressione delle dita sia piatte sia rollate. Questo metodo si applicherà anche alle persone in soggiorno irregolare in uno Stato membro poiché, per consentire dei confronti precisi, la stessa serie di impronte digitali sarà necessaria per le tre categorie di persone.

- Confronto e trasmissione di tutte le categorie di dati (articoli 15 e 16): mentre in applicazione del regolamento (UE) n. 603/2013 venivano registrate solo due categorie di impronte digitali e una ricerca poteva essere effettuata soltanto mediante raffronto con i dati relativi alle impronte digitali dei richiedenti protezione internazionale, ora i dati relativi alle impronte digitali e alle immagini del volto delle tre categorie di dati saranno registrati e potranno essere oggetto di confronto. Le autorità competenti in materia di immigrazione di uno Stato membro potranno accertare se un cittadino di paese terzo che soggiorna irregolarmente in uno Stato membro ha presentato domanda di asilo, o è entrato nel territorio dell’UE attraversando la frontiera esterna in modo irregolare. Analogamente, uno Stato membro potrà verificare se una persona fermata mentre attraversava clandestinamente la frontiera esterna ha già soggiornato in modo irregolare in un altro Stato membro. Estendere il campo della ricerca consente di studiare l’andamento dei movimenti secondari irregolari su tutto il territorio dell’Unione europea, e può portare a stabilire l’identità della persona interessata in assenza di documenti d’identità validi.

- Abbassamento dell’età minima per il rilevamento delle impronte digitali a sei anni (articoli 10, 13 e 14): in passato, l’età minima per il rilevamento delle impronte digitali era di 14 anni. Lo studio condotto dal Centro comune di ricerca della Commissione sul tema del riconoscimento delle impronte digitali dei minori 22  indica che le impronte digitali di minori di età a partire da sei anni possono essere utilizzate con modalità di ricerca automatizzata delle corrispondenze, come in Eurodac, a condizione che siano state adottati sufficienti accorgimenti per ottenere immagini di buona qualità.

Peraltro, molti Stati membri rilevano le impronte digitali dei minori di età inferiore ai sei anni per fini nazionali, ad esempio il rilascio di un permesso di soggiorno o di un passaporto biometrico.

Molti richiedenti protezione internazionale e cittadini di paesi terzi che entrano in modo irregolare nel territorio dell’Unione europea si spostano con la famiglia e, in molti casi, con bambini molto piccoli. Poter identificare i minori mediante le impronte digitali e l’immagine del volto ne faciliterà l’identificazione futura nel caso siano separati dalla loro famiglia, consentendo agli Stati membri di reperire i loro spostamenti quando la corrispondenza di un’impronta digitale ne indica la presenza in un altro Stato membro. Migliorerà inoltre la protezione dei minori non accompagnati che non sempre chiedono formalmente protezione internazionale e che fuggono dagli istituti di accoglienza o dai servizi sociali di assistenza all’infanzia ai quali sono stati affidati. Nell’ambito dell’attuale quadro giuridico e tecnico la loro identità non può essere accertata. Il sistema Eurodac potrebbe quindi servire a registrare i minori provenienti da paesi terzi trovati sprovvisti di documenti all’interno dell’UE, al fine di facilitarne il controllo ed evitare che cadano vittima di sfruttamento.

- Conservazione dei dati (articolo 17): il periodo di conservazione dei dati dei richiedenti protezione internazionale resta invariato a 10 anni, al fine di garantire che gli Stati membri possano seguire i movimenti secondari all’interno dell’Unione europea dopo il riconoscimento dello status di protezione internazionale se la persona interessata non è autorizzata a soggiornare in un altro Stato membro. Poiché il regolamento Dublino (rifusione) includerà nel suo ambito di applicazione i beneficiari di protezione internazionale, questi dati possono ora essere utilizzati per trasferire nuovamente i rifugiati o i beneficiari dello status di protezione sussidiaria nello Stato membro che ha accordato loro protezione.

I dati relativi alle impronte digitali dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare che non chiedono asilo saranno conservati per un periodo di cinque anni. Ciò è dovuto al fatto che Eurodac non è più soltanto una banca dati relativa ai richiedenti asilo, e conservare i dati per un periodo di tempo più lungo è necessario per assicurare un adeguato monitoraggio dell’immigrazione clandestina e dei movimenti secondari all’interno e in direzione dell’UE. Tale periodo è allineato con il periodo massimo per un divieto d’ingresso deciso nei confronti di una persona a fini di gestione della migrazione a norma dell’articolo 11 della direttiva 2008/115/CE (“rimpatri”), con il periodo di conservazione dei dati relativi a un visto (articolo 23 del regolamento VIS) e con la durata prevista per la conservazione dei dati nel sistema di ingressi/uscite (EES) (articolo 31 del regolamento EES).

- Cancellazione anticipata dei dati (articolo 18): rimane invariata la cancellazione anticipata dei dati per i richiedenti protezione internazionale, i cittadini di paesi terzi o gli apolidi in soggiorno irregolare ai quali è concessa la cittadinanza. Se tali persone hanno ottenuto la cittadinanza di uno Stato membro, i dati conservati nel sistema centrale vengono cancellati anticipatamente, giacché non rientrano più nell’ambito di applicazione di Eurodac.

Non vi sarà più alcuna cancellazione anticipata dei dati relativi a cittadini di paesi terzi o apolidi in soggiorno irregolare cui è stato rilasciato un titolo di soggiorno o che hanno lasciato il territorio dell’Unione europea. È infatti necessario conservare tali dati per il caso in cui una persona in possesso di un documento di soggiorno (che in genere conferisce un’autorizzazione limitata) scaduto continui a soggiornare nell’UE oltretermine, o nel caso in cui un cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare che abbia fatto ritorno nel paese terzo tenti di rientrare nuovamente nell’UE in modo irregolare.

- Contrassegno dei dati di cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare (articolo 19, paragrafi 4 e 5): ai sensi del regolamento Eurodac attuale, i dati relativi ai cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare che non presentano domanda di asilo all’interno dell’Unione europea sono cancellati anticipatamente non appena ottenuto un documento di soggiorno. La proposta introduce modifiche affinché tali dati siano contrassegnati anziché cancellati anticipatamente, di modo che, quando effettua una ricerca nella banca dati Eurodac e ottiene un riscontro positivo contrassegnato, uno Stato membro possa immediatamente concludere che al cittadino di paese terzo già soggiornante in modo irregolare è stato rilasciato un documento di soggiorno da un altro Stato membro. In tal caso potrebbe essere possibile, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva rimpatri, rinviare la persona allo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno.

L’accesso a fini di contrasto ai dati riguardanti i richiedenti protezione internazionale è bloccato dopo tre anni; per contro, non sarà bloccato l’accesso a fini di contrasto a dati riguardanti i cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare che non presentano domanda di protezione internazionale ai quali è stato concesso un documento di soggiorno temporaneo. Ciò al fine di garantire che se un documento di soggiorno scade prima della fine del periodo di conservazione dei dati di cinque anni, i dati sono ancora consultabili. I dati appartenenti ai richiedenti asilo continueranno ad essere trattati in maniera diversa sotto questo aspetto, dato che i richiedenti asilo hanno maggiori probabilità di ottenere un rinnovo del loro permesso di soggiorno in qualità di beneficiari di protezione internazionale o di un permesso di soggiorno di lungo periodo.

- Condivisione delle informazioni ottenute dall’Eurodac con i paesi terzi (articolo 38): l’attuale regolamento vieta rigorosamente la condivisione di informazioni con un paese terzo, un’organizzazione internazionale o un soggetto di diritto privato. L’allargamento dell’ambito di applicazione di Eurodac per assistere gli Stati membri nell’identificazione di un cittadino di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e nel rilascio di nuovi documenti ai fini del rimpatrio e riammissione implica necessariamente una condivisione di dati con un paese terzo in determinate circostanze – ai soli fini, legittimi, del rimpatrio. Pertanto è stata aggiunta una disposizione specifica per consentire lo scambio di dati con paesi terzi a fini di rimpatrio, nel rispetto di condizioni estremamente rigorose. Essa vieta inoltre rigorosamente che un paese terzo, al quale non si applica il regolamento di Dublino, consulti la banca dati Eurodac, o che uno Stato membro possa fare controlli nella banca dati per conto di un paese terzo. L’aggiunta di tale disposizione sulla condivisione di dati con paesi terzi armonizza il funzionamento di Eurodac con quello di altre banche dati, quali il VIS e il sistema di entrata/uscita, che contengono disposizioni analoghe per la condivisione di informazioni a fini di rimpatrio.

- Accesso delle autorità di contrasto e di Europol (articolo 20, paragrafo 3): modifiche minori sono state apportate alle disposizioni relative all’accesso a fini di contrasto affinché tutte e tre le categorie di dati conservati nel sistema centrale possano essere confrontate quando una ricerca è eseguita da un’autorità di contrasto e per consentire in futuro una ricerca basata su un’immagine del volto.

- Autorizzazione del rilevamento delle impronte digitali da parte delle guardie costiere e di frontiera europee e degli esperti nazionali dell’EASO (articolo 10, paragrafo 3 e articolo 13, paragrafo 7): la proposta consente, a discrezione degli Stati membri, all’agenzia europea della guardia di frontiera [e guardia costiera] e agli esperti nazionali in materia di asilo distaccati in uno Stato nell’ambito dell’EASO di rilevare e trasmettere le impronte digitali di Eurodac per conto di tale Stato membro. La proposta limita tali funzioni ai settori autorizzati in tal senso dai mandati di entrambe le agenzie (vale a dire alla frontiera esterna per coloro che entrano illegalmente e per i richiedenti asilo).

- Statistiche (articolo 9): al fine di consentire una maggiore trasparenza dei dati Eurodac, sono state apportate modifiche al tipo di statistiche pubblicate e alla frequenza di pubblicazione da parte di eu-LISA. Sono state inserite nuove disposizioni per permettere che i dati statistici ottenuti dall’Eurodac siano condivisi con i pertinenti servizi del settore “Giustizia e affari interni” a scopo di analisi e ricerca. Le statistiche prodotte da eu-LISA a tale scopo non possono contenere nome, data di nascita, o altri dati personali che permetterebbero di identificare una persona. Le modifiche sono state introdotte per consentire alla Commissione di chiedere dati statistici ad hoc da parte di eu-LISA.

- Architettura e gestione operativa del sistema centrale (articoli 4 e 5): sono state apportate modifiche all’infrastruttura di comunicazione di modo che il sistema centrale possa utilizzare la rete EuroDomain, che consentirà di realizzare notevoli economie di scala. Anche la gestione operativa di DubliNet, come distinta infrastruttura di comunicazione ai fini del regolamento Dublino, è stata integrata nell’architettura del sistema e garantirà il trasferimento della sua gestione finanziaria e operativa a eu-LISA, che attualmente è responsabile solo della sua gestione operativa in base a un memorandum d’intesa con la Commissione (DG HOME).

- Informazioni su falsi riscontri positivi (articolo 26, paragrafo 6): gli Stati membri saranno ora tenuti a informare solo eu-LISA del fatto che un falso riscontro positivo è stato ricevuto dal sistema centrale e a fornire le pertinenti informazioni a eu-LISA in modo che possa scollegare i dati del falso “hit” dalla banca dati. In futuro, l’agenzia eu-LISA elaborerà statistiche sul numero di falsi riscontri positivi, in modo che non sia più necessario informare direttamente la Commissione di un risultato di questo tipo.

- Utilizzo di dati personali reali a fini di analisi (articolo 5, paragrafo 1): in occasione dei test del sistema centrale Eurodac, eu-LISA è stata costretta a ricorrere a “dati fittizi” per l’ambiente di prova e per testare le nuove tecnologie, e i risultati non sono stati buoni. La proposta consente l’uso di dati personali reali in occasione della verifica del sistema centrale a fini di diagnostica e riparazione, nonché l’utilizzo di nuove tecnologie e tecniche, nel rispetto di condizioni molto rigorose e del principio di anonimizzazione dei dati ai fini della prova e vietandone l’utilizzo per un’identificazione individuale.

ê 603/2013 (adattato)

2016/0132 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce l’“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide Ö , per l’identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare Õ e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 78, paragrafo 2, lettera e), Ö l’articolo 79, paragrafo 2, lettera c), Õ l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 88, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del garante europeo della protezione dei dati,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

ê 603/2013 considerando 1 (adattato)

(1)È necessario apportare una serie di modifiche sostanziali al regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’11 dicembre 2000, che istituisce l’“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino 23 e al regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l’“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino 24  Ö regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 25  Õ. È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla rifusione di tali Ö tale Õ regolamentoi.

ê 603/2013 considerando 2

(2)Una politica comune nel settore dell’asilo, che preveda un sistema europeo comune di asilo, costituisce un elemento fondamentale dell’obiettivo dell’Unione europea relativo alla progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano protezione internazionale nell’Unione.

ê 603/2013 considerando 3 (adattato)

(3) Il 4 novembre 2004 il Consiglio europeo ha adottato il programma dell’Aia, che ha fissato gli obiettivi da conseguire nel periodo 2005-2010 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il patto europeo sull’immigrazione e l’asilo, approvato dal Consiglio europeo del 15-16 ottobre 2008, ha chiesto il completamento dell’istituzione del sistema europeo comune di asilo introducendo una procedura unica, che preveda garanzie comuni e uno status uniforme per i rifugiati e per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria.

ê 603/2013 considerando 4 (adattato)

(4)Ai fini dell’applicazione del regolamento (UE) n. […/…] 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 26 , del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide 27 , è necessario determinare l’identità dei richiedenti protezione internazionale e delle persone fermate in relazione all’attraversamento irregolare delle frontiere esterne dell’Unione. È inoltre auspicabile, ai fini di un’efficace applicazione del regolamento (UE) n. […/…] e, in particolare, dell’articolo […] e dell’articolo […]) consentire a ciascuno Stato membro di accertare se un cittadino di un paese terzo o un apolide trovato in condizionei di soggiorno irregolare nel suo territorio abbia presentato domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro.

ê 603/2013 considerando 5 (adattato)

ð nuovo

(5)Costituendo le impronte digitali ð i dati biometrici ï un elemento importante per la determinazione dell’identità esatta di tali persone, occorre istituire un sistema per il confronto dei dati relativi alle loro impronte digitali ð e all’immagine del volto ï.

ê 603/2013 considerando 6

ð nuovo

(6)A tal fine, è necessario istituire un sistema denominato ‘Eurodac’, comprendente un sistema centrale, che gestirà una banca dati centrale informatizzata di dati relativi alle impronte digitali ð e all’immagine del volto ï , e i mezzi telematici necessari per le trasmissioni tra gli Stati membri e il sistema centrale (“infrastruttura di comunicazione”).

ò nuovo

(7)Ai fini dell’applicazione e dell’attuazione del regolamento (UE) n. [.../...] è altresì necessario assicurare che esista una distinta infrastruttura di comunicazione sicura mediante la quale le autorità competenti per l’asilo dello Stato membro possano scambiare informazioni sui richiedenti protezione internazionale. Tale strumento elettronico sicuro di trasmissione è denominato “DubliNet” e dovrebbe essere gestito e amministrato da eu-LISA.

ê 603/2013 considerando 7 (adattato)

(8)Il programma dell’Aia ha sollecitato il miglioramento dell’accesso agli archivi di dati esistenti nell’Unione. Inoltre, il programma di Stoccolma ha auspicato una raccolta di dati ben mirata e uno sviluppo dello scambio di informazioni e dei relativi strumenti, dettato dalle esigenze in materia di applicazione della legge.

ò nuovo

(9)Nel 2015 la crisi dei rifugiati e dei migranti ha portato alla luce le difficoltà che alcuni Stati membri incontrano nel rilevamento delle impronte digitali dei cittadini di paesi terzi o apolidi in condizione di soggiorno irregolare che hanno tentato di eludere le procedure di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale. Nella sua comunicazione del 13 maggio 2015 intitolata “Agenda europea sulla migrazione” 28 , la Commissione osservava che “[g]li Stati membri devono anche attuare pienamente le norme sul rilevamento delle impronte digitali dei migranti alle frontiere e si proponeva inoltre di valutare possibili modalità per consentire l’uso di un maggior numero di identificatori biometrici nel sistema Eurodac (ad esempio tecniche di riconoscimento facciale mediante fotografie digitali)”.

(10)Per aiutare gli Stati membri a superare le difficoltà relative al mancato rispetto del processo di rilevamento delle impronte digitali, il presente regolamento consente parimenti, in ultima istanza, il confronto dell’immagine del volto senza le impronte digitali, quando risulti impossibile rilevare le impronte digitali del cittadino di paese terzo o dell’apolide perché i polpastrelli sono danneggiati, intenzionalmente o no, o amputati. Quando i motivi del mancato rispetto del processo di rilevamento dattiloscopico non sono connessi alle condizioni dei polpastrelli dell’interessato, gli Stati membri devono esperire tutti i tentativi volti a rilevare le impronte digitali di detta persona prima di poter procedere a un confronto mediante la sola immagine del volto. Il ricorso all’immagine del volto in combinazione con i dati dattiloscopici consente di ridurre il numero di impronte digitali registrate, pur garantendo il medesimo risultato in termini di accuratezza dell’identificazione.

(11)Il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno diritto di soggiornare nell’Unione, effettuato nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto dell’Unione e del diritto internazionale, in particolare gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell’uomo, e in conformità con le disposizioni della direttiva 2008/115/CE 29 , costituisce un aspetto fondamentale dell’azione complessiva intrapresa per affrontare la questione della migrazione e in particolare per ridurre e scoraggiare il fenomeno della migrazione irregolare. È necessario rafforzare l’efficacia del sistema europeo di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare al fine di mantenere la fiducia dei cittadini nei confronti del sistema di migrazione e di asilo dell’Unione, azione che dovrebbe andare di pari passo con gli sforzi volti a proteggere le persone bisognose di protezione.

(12)Le autorità nazionali negli Stati membri incontrano difficoltà nell’identificare i cittadini di paesi terzi in condizione di soggiorno irregolare che ricorrono a sotterfugi per evitare di essere identificati e per vanificare le procedure di rilascio di nuovi documenti in vista del loro rimpatrio e della loro riammissione. È pertanto essenziale assicurare che le informazioni sui cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno nell’UE è irregolare siano raccolte e trasmesse a Eurodac e confrontate con quelle raccolte e trasmesse con lo scopo di stabilire l’identità dei richiedenti protezione internazionale e dei cittadini di paesi terzi fermati in occasione dell’attraversamento irregolare di una frontiera esterna dell’Unione, al fine di facilitare la loro identificazione e il rilascio di nuovi documenti e di assicurarne il rimpatrio e la riammissione, e per ridurre il rischio di usurpazione d’identità. Il metodo proposto dovrebbe inoltre contribuire a ridurre la durata delle procedure amministrative necessarie per procedere al rimpatrio e alla riammissione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, compreso il periodo durante il quale essi possono essere posti in detenzione amministrativa in attesa dell’allontanamento. Tale metodo dovrebbe inoltre consentire di identificare i paesi terzi di transito nei quali può essere riammesso il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare.

(13)Nelle sue conclusioni dell’8 ottobre 2015 sul futuro della politica in materia di rimpatrio, il Consiglio ha approvato l’iniziativa annunciata dalla Commissione volta a studiare la possibilità di estendere l’ambito di applicazione e l’oggetto dell’Eurodac in modo da consentire l’uso dei dati a fini di rimpatrio 30 . Gli Stati membri dovrebbero disporre degli strumenti necessari per intercettare la migrazione illegale verso l’Unione e i movimenti secondari all’interno nell’Unione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. È pertanto necessario che le autorità designate degli Stati membri abbiano accesso ai dati Eurodac per svolgere confronti, nel rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento.

(14)Nella sua comunicazione “Sistemi d’informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza” 31 , la Commissione mette in evidenza la necessità di migliorare l’interoperabilità dei sistemi di informazione, quale obiettivo a lungo termine individuato anche dal Consiglio europeo e dal Consiglio. La comunicazione propone di istituire un gruppo di esperti in materia di interoperabilità dei sistemi di informazione che esamini la fattibilità giuridica e tecnica dell’interoperabilità dei sistemi di informazione per la gestione delle frontiere e la sicurezza. Detto gruppo dovrebbe valutare la necessità e la proporzionalità di istituire l’interoperabilità con il sistema d’informazione Schengen (SIS) e il sistema d’informazione visti (VIS), così come la necessità di rivedere il quadro giuridico in materia di accesso ai dati Eurodac a fini di contrasto.

ê 603/2013 considerando 8

(15)Nella lotta al terrorismo e ad altri reati gravi è essenziale che le autorità di contrasto dispongano delle informazioni più complete e aggiornate possibili per poter svolgere i loro compiti. Le informazioni contenute nell’Eurodac sono necessarie a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo di cui alla decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo 32 , o di altri reati gravi di cui alla decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri 33 . È pertanto necessario che i dati dell’Eurodac siano messi a disposizione delle autorità designate dagli Stati membri e dell’Ufficio europeo di polizia (Europol) a fini di confronto, nel rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento.

ê 603/2013 considerando 9

(16)I poteri conferiti alle autorità di contrasto di accedere all’Eurodac dovrebbero lasciare impregiudicato il diritto di un richiedente protezione internazionale di vedere esaminata la propria domanda a tempo debito conformemente al diritto vigente. Inoltre, anche l’eventuale seguito dato dopo aver ottenuto unariscontro positivorisposta pertinente” dall’Eurodac dovrebbe lasciare impregiudicato tale diritto.

ê 603/2013 considerando 10

(17)La Commissione, nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 24 novembre 2005, concernente il miglioramento dell’efficienza e l’incremento dell’interoperabilità e delle sinergie tra le banche dati europee nel settore della giustizia e degli affari interni, ritiene che le autorità incaricate della sicurezza interna potrebbero accedere all’Eurodac in casi ben definiti, qualora vi sia il fondato sospetto che l’autore di un reato di terrorismo o altro reato grave abbia presentato domanda di protezione internazionale. In detta comunicazione la Commissione dichiara inoltre che, ai fini del rispetto del principio di proporzionalità, occorre che l’Eurodac sia interrogato a questo scopo soltanto quando prevalga l’interesse della sicurezza pubblica, vale a dire qualora il reato o l’atto terroristico del quale si cerca di identificare l’autore sia così riprovevole da giustificare l’interrogazione di una banca dati contenente dati relativi a persone con la fedina penale pulita, e conclude che i limiti che le autorità responsabili della sicurezza interna devono rispettare per poter consultare l’Eurodac devono pertanto essere sempre molto più elevati rispetto a quelli fissati per l’interrogazione di banche dati giudiziarie.

ê 603/2013 considerando 11

(18)Inoltre, Europol svolge un ruolo fondamentale nell’ambito della cooperazione tra le autorità degli Stati membri nel settore dell’investigazione di reati transfrontalieri, contribuendo alla prevenzione, all’analisi e all’indagine di attività criminali su scala europea. Pertanto, anche Europol dovrebbe avere accesso all’Eurodac nel quadro dei suoi compiti e in conformità della decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (Europol) 34 .

ê 603/2013 considerando 12

(19)Le richieste di confronto con i dati Eurodac da parte di Europol dovrebbero essere autorizzate unicamente in casi specifici, in circostanze ben definite e sotto rigide condizioni.

ê 603/2013 considerando 13 (adattato)

ð nuovo

(20)Poiché l’Eurodac è stato originariamente istituito per agevolare l’applicazione della convenzione di Dublino, l’accesso all’Eurodac al fine di prevenire, accertare o indagare reati di terrorismo o altri reati gravi costituisce una nuova finalità rispetto a quella iniziale, nonché un’ingerenza nel diritto fondamentale al rispetto della vita privata di coloro i cui dati personali sono trattati nell’Eurodac. ð A norma dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ï uUn’ingerenza di questo tipo deve essere prevista dalla legge, che deve essere formulata con precisione sufficiente a consentire all’individuo di adeguare il proprio comportamento, e deve tutelare dall’arbitrarietà e indicare con sufficiente chiarezza il potere discrezionale conferito alle autorità competenti e il modo in cui tale potere è esercitato. In una società democratica Qqualunque ingerenza deve essere necessaria ð per rispondere effettivamente a finalità di ï per proteggere un interesse ð generale ï legittimo e proporzionato e deve essere commisurata all’obiettivo legittimo che intende perseguire.

ê 603/2013 considerando 14

(21)La finalità iniziale dell’istituzione dell’Eurodac non rendeva necessario prevedere la possibilità di chiedere confronti con la banca dati sulla base di un’impronta digitale latente, vale a dire di una traccia dattiloscopica rilevabile sul luogo del reato; tale possibilità è tuttavia fondamentale nel settore della cooperazione di polizia. La possibilità di confrontare un’impronta digitale latente con i dati relativi alle impronte digitali conservati nell’Eurodac, nei casi in cui si può ragionevolmente ritenere che l’autore o la vittima di un reato possano rientrare in una delle categorie contemplate dal presente regolamento, rappresenta, per le autorità designate dagli Stati membri, uno strumento utilissimo per la prevenzione, l’accertamento o l’indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, quando per esempio l’unica prova disponibile sul luogo del reato consiste nelle impronte latenti.

ê 603/2013 considerando 15

(22)Il presente regolamento stabilisce altresì le condizioni alle quali dovrebbero essere autorizzate le richieste di confronto dei dati relativi alle impronte digitali con i dati Eurodac a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, e le garanzie necessarie per assicurare la tutela del diritto fondamentale al rispetto della vita privata di coloro i cui dati personali sono trattati nell’Eurodac. Il rigore di dette condizioni rispecchia il fatto che la banca dati Eurodac registra i dati relativi alle impronte digitali di persone che non si presume abbiano commesso un reato di terrorismo o un altro reato grave.

ê 603/2013 considerando 16 (adattato)

(23)Per assicurare la parità di trattamento di tutti i richiedenti e beneficiari di protezione internazionale, e per garantire la coerenza con l’acquis dell’Unione vigente in materia di asilo, in particolare con la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta 35 , e con il regolamento (UE) n. […/…], è opportuno estendere l’ambito di applicazione idel presente regolamento al fine di includervi Ö include nel suo ambito di applicazione Õ i richiedenti protezione sussidiaria e i le persone aventi titolo a beneficiare di tale protezione.

ê 603/2013 considerando 17 (adattato)

ð nuovo

(24)È altresì necessario invitare gli Stati membri a rilevare e trasmettere tempestivamente i dati relativi alle impronte digitali di tutti i richiedenti protezione internazionale e di tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che vengano fermati in relazione all’attraversamento irregolare di una frontiera esterna di uno Stato membro ð o che si trovino in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro ï, qualora costoro abbiano almeno 14 ð sei ï anni.

ò nuovo

(25)Per rafforzare la protezione dei minori non accompagnati che non hanno presentato domanda di protezione internazionale e dei minori che rischiano di essere separati dalle loro famiglie, è altresì necessario rilevarne le impronte digitali e l’immagine del volto e memorizzare tali dati nel sistema centrale, al fine di determinare l’identità del minore e aiutare uno Stato membro a rintracciare i familiari o reperire i legami che tali minori possono avere con un altro Stato membro. Stabilire un legame di parentela costituisce un aspetto essenziale per ricostituire l’unità del nucleo familiare e ciò deve essere strettamente connesso alla determinazione dell’interesse superiore del minore e, in definitiva, alla determinazione di una soluzione duratura.

(26)L’interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente per gli Stati membri quando attuano il presente regolamento. Qualora stabilisca che i dati Eurodac si riferiscono a un minore, lo Stato membro richiedente può utilizzare tali dati a fini di contrasto soltanto nel rispetto della propria legislazione applicabile ai minori e conformemente all’obbligo di considerare in primo luogo l’interesse superiore del minore.

ê 603/2013 considerando 18 (adattato)

ð nuovo

(27)È necessario dettare disposizioni precise in ordine alla trasmissione al sistema centrale dei dati relativi a tali impronte digitali ð e immagini del volto ï , alla registrazione, nel sistema centrale, dei dati suddetti e di altri dati Ö personali Õ pertinenti, alla loro memorizzazione, al loro confronto con altri dati relativi a impronte digitali ð e immagini del volto ï , nonché in ordine alla trasmissione dei risultati di tali confronti e al contrassegno ed alla cancellazione dei dati registrati. Dette disposizioni possono differire ed essere specificamente adattate per quanto riguarda altre categorie di cittadini di paesi terzi o apolidi.

ê 603/2013 considerando 19 (adattato)

ð nuovo

(28)Gli Stati membri dovrebbero assicurare la trasmissione di dati relativi alle impronte digitali ð e all’immagine del volto ï di qualità adeguata ai fini del confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali ð e dell’immagine del volto ï . È opportuno che tutte le autorità aventi diritto di accesso all’Eurodac investano in idonee iniziative di formazione e nelle necessarie attrezzature tecniche. Le autorità aventi diritto di accesso all’Eurodac dovrebbero comunicare all’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, scurezza e giustizia, istituita dal regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 36 , (l’“Agenzia” Ö eu-LISA Õ ) le difficoltà specifiche incontrate con riguardo alla qualità dei dati, onde consentire di porvi rimedio.

ê 603/2013 considerando 20

ð nuovo

(29)Il fatto che sia temporaneamente o permanentemente impossibile rilevare e/o trasmettere i dati relativi alle impronte digitali ð e all’immagine del volto ï di una persona, per ragioni quali la qualità insufficiente dei dati ai fini di un confronto adeguato, problemi tecnici o motivi connessi alla tutela della salute, o che la persona interessata sia priva della capacità o della possibilità di far rilevare le proprie impronte digitali ð o l’immagine del volto ï a causa di circostanze che esulano dal suo controllo, non influisce negativamente sull’esame o sulla decisione concernenti la domanda di protezione internazionale presentata da tale persona.

ò nuovo

(30)Gli Stati membri dovrebbero fare riferimento al documento di lavoro dei servizi della Commissione sull’attuazione del regolamento Eurodac in merito all’obbligo di rilevamento delle impronte digitali, adottato dal Consiglio il 20 luglio 2015 37 , che definisce un approccio fondato sulle migliori prassi per il rilevamento delle impronte digitali dei cittadini di paesi terzi in condizione di soggiorno irregolare. Se la legislazione nazionale di uno Stato membro consente, come ultima istanza, il rilevamento forzato o coatto delle impronte digitali, tali misure devono rispettare pienamente la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. I cittadini di paesi terzi che sono considerati persone vulnerabili e i minori non dovrebbero essere costretti a fornire le loro impronte digitali e l’immagine del volto, salvo in casi debitamente giustificati che siano ammessi dalla legislazione nazionale.

ê 603/2013 considerando 21 (adattato)

ð nuovo

(31)È opportuno che i riscontri positivile risposte pertinenti ottenutie dall’Eurodac siano verificatie da un esperto avente una formazione specifica in dattiloscopia in modo da garantire l’esatta determinazione della competenza ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 ð , la corretta identificazione del cittadino di paese terzo o dell’apolide ï e la corretta identificazione dell’autore presunto o della vittima di un reato i cui dati potrebbero figurare nell’Eurodac. ð È necessario inoltre verificare i riscontri positivi ottenuti dall’Eurodac a partire dalle immagini del volto qualora sussista il dubbio che il risultato non sia riferito alla medesima persona. ï

ê 603/2013 considerando 22 (adattato)

ð nuovo

(32)I cittadini di paesi terzi e gli apolidi che hanno presentato domanda di protezione internazionale in uno Stato membro possono avere la possibilità ð tentare ï di chiedere protezione internazionale per vari anni ancora in un altro Stato membro. Pertanto, il periodo massimo durante il quale le impronte digitali ð e l’immagine del volto ï dovrebbero essere conservate dal sistema centrale dovrebbe essere piuttosto lungo. Dato che la maggior parte dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi che hanno soggiornato nell’Unione per vari anni avranno ottenuto uno status giuridico definito ovvero avranno persino acquisito la cittadinanza di uno Stato membro al termine di tale periodo, si ritiene che dieci anni costituiscano un periodo ragionevole per la conservazione dei dati relativi alle impronte digitali ð e all’immagine del volto ï .

ò nuovo

(33)Al fine di prevenire e controllare efficacemente i movimenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi o di apolidi che non hanno diritto di soggiornare nell’Unione, e di adottare le misure necessarie per dare effettiva esecuzione al rimpatrio e alla riammissione verso i paesi terzi a norma della direttiva 2008/115/CE 38 e per far rispettare il diritto alla protezione dei dati personali, occorre considerare un periodo di cinque anni come periodo necessario di conservazione dei dati relativi alle impronte digitali e all’immagine del volto.

ê 603/2013 considerando 23

ð nuovo

(34)Il periodo di conservazione dovrebbe essere ridotto in talune situazioni particolari in cui non vi sia necessità di conservare i dati dattiloscopici ð e relativi all’immagine del volto ï ð e tutti gli altri dati personali ï così a lungo. I dati dattiloscopici ð e relativi all’immagine del volto ï ð e tutti gli altri dati personali di un cittadino di paese terzo ï dovrebbero essere cancellati non appena i cittadini di paesi terzi e gli apolidi cui tali dati si riferiscono acquisiscono la cittadinanza di uno Stato membro.

ê 603/2013 considerando 24

ð nuovo

(35)È opportuno conservare i dati di coloro le cui impronte digitali ð e l’immagine del volto ï sono state inizialmente registrate nell’Eurodac al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale e ai quali è stata riconosciuta la protezione in uno Stato membro, al fine di consentire il confronto di detti dati con quelli registrati al momento della presentazione di una domanda di protezione internazionale.

ê 603/2013 considerando 25 (adattato)

(36)L’agenzia Ö eu-LISA Õ è stata incaricata di svolgere i compiti della Commissione relativi alla gestione operativa dell’Eurodac ai sensi del presente regolamento, nonché di determinati aspetti dell’infrastruttura di comunicazione a decorrere dalla data in cui l’agenzia Ö eu-LISA Õ è entrata in funzione, il 1o dicembre 2012. L’agenzia dovrebbe assumere i compiti ad essa conferiti dal presente regolamento e le disposizioni in materia del regolamento (UE) n. 1077/2011 dovrebbero essere modificate di conseguenza. Inoltre, Europol dovrebbe beneficiare dello status di osservatore alle riunioni del consiglio di amministrazione dell’agenziaÖ di eu-LISA Õ quando è all’ordine del giorno una questione relativa all’applicazione del presente regolamento riguardante l’accesso per la consultazione dell’Eurodac da parte delle autorità designate dagli Stati membri e di Europol a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi. È opportuno che Europol possa nominare un rappresentante in seno al gruppo consultivo Eurodac dell’agenziaÖ di eu-LISA Õ.

ê 603/2013 considerando 26

The Staff Regulations of Officials of the European Union (Staff Regulations of Officials) and the Conditions of Employment of Other Servants of the European Union (‘Conditions of Employment’), laid down in Regulation (EEC, Euratom, ECSC) No 259/68 of the Council 39 (together referred to as the ‘Staff Regulations’) should apply to all staff working in the Agency on matters pertaining to this Regulation.

ê 603/2013 considerando 27 (adattato)

(37)È necessario precisare chiaramente le competenze rispettive della Commissione e dell’agenzia Ö di eu-LISA Õ , nei riguardi del sistema centrale e dell’infrastruttura di comunicazione, e degli Stati membri, per quanto concerne il trattamento, la sicurezza, l’accesso e la rettifica dei dati registrati.

ê 603/2013 considerando 28

(38)È necessario designare le autorità competenti degli Stati membri e il punto di accesso nazionale attraverso i quali sono inoltrate le richieste di confronto con i dati Eurodac, e conservare un elenco delle unità operative in seno alle autorità designate autorizzate a chiedere tale confronto ai fini specifici della prevenzione, dell’accertamento o dell’indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi.

ê 603/2013 considerando 29

(39)Le richieste di confronto con i dati conservati nel sistema centrale dovrebbero essere presentate dalle unità operative in seno alle autorità designate al punto di accesso nazionale attraverso l’autorità di verifica e dovrebbero essere motivate. Le unità operative in seno alle autorità designate che sono autorizzate a chiedere i confronti con i dati Eurodac non dovrebbero agire in qualità di autorità di verifica. Le autorità di verifica dovrebbero agire in piena indipendenza rispetto alle autorità designate e dovrebbero assicurare, in modo indipendente, l’assoluta conformità alle condizioni di accesso previste nel presente regolamento, per poi trasmettere la richiesta di confronto, senza comunicare le ragioni della medesima, al sistema centrale attraverso il punto di accesso nazionale, previa verifica del rispetto di tutte le condizioni di accesso. In casi eccezionali di urgenza in cui sia necessario un accesso tempestivo per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o altri reati gravi, l’autorità di verifica dovrebbe trattare la richiesta immediatamente ed effettuare la verifica a posteriori.

ê 603/2013 considerando 30

(40)L’autorità designata e l’autorità di verifica possono far parte della stessa organizzazione se il diritto nazionale lo consente, ma l’autorità di verifica dovrebbe agire con indipendenza quando svolge i propri compiti ai sensi del presente regolamento.

ê 603/2013 considerando 31

(41)Ai fini della protezione dei dati personali e per escludere confronti sistematici, che dovrebbero essere vietati, il trattamento dei dati Eurodac dovrebbe avvenire solo in casi specifici e quando necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi. Costituisce un caso specifico il fatto che la richiesta di confronto sia connessa a un evento specifico e concreto o a un pericolo specifico e concreto associato a un reato di terrorismo o a un altro reato grave, oppure a persone specifiche nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che intendano commettere o abbiano commesso un tale reato. Un altro caso specifico è quello in cui la richiesta di confronto è connessa a una persona che è vittima di un reato di terrorismo o altro reato grave. Le autorità designate ed Europol dovrebbero pertanto chiedere un confronto con Eurodac soltanto quando hanno fondati motivi per ritenere che tale confronto fornisca informazioni che contribuiranno in modo sostanziale alla prevenzione, all’accertamento o all’indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.

ê 603/2013 considerando 32

(42)Inoltre, l’accesso dovrebbe essere consentito soltanto a condizione che i confronti con le banche dati nazionali d’identificazione dattiloscopica degli Stati membri e con i sistemi automatizzati d’identificazione dattiloscopica di tutti gli altri Stati membri ai sensi della decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera 40 , non consentano di stabilire l’identità della persona interessata. Tale condizione richiede che lo Stato membro richiedente esegua confronti con i sistemi automatizzati d’identificazione dattiloscopica di tutti gli altri Stati membri ai sensi della decisione 2008/615/GAI che sono tecnicamente disponibili, a meno che detto Stato membro non possa dimostrare che esistono fondati motivi per ritenere che ciò non consentirebbe di stabilire l’identità della persona interessata. Tali fondati motivi esistono in particolare quando il caso specifico non presenta alcun legame operativo o investigativo con un dato Stato membro. Tale condizione richiede la preventiva attuazione giuridica e tecnica della decisione 2008/615/GAI da parte dello Stato membro richiedente nel campo dei dati relativi alle impronte digitali, poiché non dovrebbe essere consentito svolgere un controllo nell’ambito dell’Eurodac a fini di contrasto senza aver prima adottato le disposizioni di cui sopra.

ê 603/2013 considerando 33

(43)Prima di cercare sull’Eurodac le autorità designate dovrebbero inoltre, purché siano soddisfatte le condizioni per un confronto, consultare il sistema di informazione visti ai sensi della decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi 41 .

ê 603/2013 considerando 34

(44)Ai fini di un confronto e di uno scambio di dati personali efficaci, gli Stati membri dovrebbero attuare e applicare pienamente gli accordi internazionali esistenti nonché il diritto dell’Unione in materia di scambio di dati personali già in vigore, in particolare la decisione 2008/615/GAI.

ê 603/2013 considerando 35 (adattato)

L’interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente per gli Stati membri in sede di attuazione del presente regolamento. Qualora lo Stato membro richiedente stabilisca che i dati Eurodac si riferiscono a un minore, tali dati possono essere utilizzati soltanto a fini di contrasto dallo Stato membro richiedente nel rispetto del proprio diritto applicabile ai minori e conformemente all’obbligo di considerare in primo luogo l’interesse superiore del minore.

ê 603/2013 considerando 36

(45)Mentre la responsabilità extracontrattuale dell’Unione in relazione alle attività del sistema Eurodac sarà disciplinata dalle pertinenti disposizioni del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), è necessario dettare regole specifiche per la responsabilità extracontrattuale degli Stati membri in relazione al funzionamento del sistema.

ê 603/2013 considerando 37 (adattato)

ð nuovo

(46)Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’istituzione di un sistema per il confronto dei dati relativi alle impronte digitali ð e all’immagine del volto ï come supporto all’attuazione della politica Ö in materia Õ di asilo Ö e immigrazione Õ dell’Unione, non può, per sua stessa natura, essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

ê 603/2013 considerando 38 (adattato)

ð nuovo

(47)[La direttiva [2016/…/…] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 42 , si applica al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri in applicazione del presente regolamento, a meno che tale trattamento sia effettuato dalle autorità designate o dalle Ö competenti Õ autorità di verifica degli Stati membri a fini di prevenzione, accertamento ,o indagine ð o perseguimento ï di reati di terrorismo o di altri reati gravi ð incluse la salvaguardia dalle minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse ï .

ê 603/2013 considerando 39 (adattato)

ð nuovo

(48)Ö Le disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva [2016/…/…] del Parlamento europeo e del Consiglio [del … 2016] concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati si applicano Õ aiI trattamenti di dati personali effettuati dalle autorità degli Stati membri a fini di prevenzione, accertamento ,o indagine ð o perseguimento ï di reati di terrorismo o di altri reati gravi in conformità del presente regolamento dovrebbero essere soggetti a standard di protezione dei dati personali ai sensi del rispettivo diritto nazionale conformi alla decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale 43 .

ê 603/2013 considerando 40 (adattato)

ð nuovo

(49)I principi sanciti ð Le norme stabilite dal regolamento ï dalla direttiva [2016/…/…]95/46/CE in tema di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, in particolare il loro diritto alla Ö protezione dei dati di carattere personale che le riguardano Õ tutela della vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali, andrebbero ð precisate per quanto attiene alle responsabilità in materia di trattamento dei dati, alla salvaguardia dei diritti degli interessati e al controllo della protezione dei dati ï rafforzati o chiariti, in particolare in rapporto ad alcuni settori.

ê 603/2013 considerando 41

ð nuovo

(50)È opportuno vietare il trasferimento dei dati personali ottenuti da uno Stato membro o da Europol ai sensi del presente regolamento dal sistema centrale a qualunque paese terzo, organizzazione internazionale o soggetto di diritto privato con sede nell’Unione o fuori di essa, onde garantire il diritto di asilo e tutelare i richiedenti protezione internazionale dalla divulgazione dei loro dati a paesi terzi. Ciò significa che gli Stati membri non dovrebbero trasferire informazioni ottenute dal sistema centrale concernenti: ð il nome o i nomi; la data di nascita; la cittadinanza; ï lo Stato membro o gli Stati membri d’origine ð o lo Stato membro di assegnazione; gli estremi del documento d’identità o di viaggio ï ; il luogo e la data in cui è stata presentata la domanda di protezione internazionale; il numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d’origine; la data di rilevamento delle impronte digitali nonché la data in cui lo Stato membro o gli Stati membri hanno trasmesso i dati all’Eurodac; l’identificativo utente dell’operatore; e qualunque informazione relativa a un trasferimento dell’interessato ai sensi del [regolamento (UE) n. 604/2013]. Tale divieto non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di trasferire tali dati a paesi terzi cui si applica [il regolamento (UE) n. 604/2013] [ð in conformità, rispettivamente, del regolamento (UE) [2016/…] e delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva [2016/…/…/UE] ï], in modo che gli Stati membri possano cooperare con quei paesi terzi ai fini del presente regolamento.

ò nuovo

(51)In singoli casi, le informazioni ottenute dal sistema centrale possono essere condivise con un paese terzo al fine di agevolare l’identificazione di un cittadino di paese terzo in vista del suo rimpatrio. La condivisione di dati personali deve essere soggetta a condizioni rigorose. Ove tali informazioni sono condivise, non deve essere comunicata ad un paese terzo alcuna informazione riguardante il fatto che una domanda di protezione internazionale è stata presentata da un cittadino di paese terzo se il paese nel quale la persona sarà riammessa è anche il suo paese di origine o un altro paese terzo di riammissione. Qualsiasi trasferimento di dati verso un paese terzo per l’identificazione di un cittadino di paese terzo deve essere conforme alle disposizioni del capo V del regolamento (UE) [2016/...].

ê 603/2013 considerando 42

(52)Le autorità nazionali di controllo dovrebbero vigilare sulla liceità del trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri, mentre l’autorità di controllo istituita dalla decisione 2009/371/GAI dovrebbe vigilare sulla liceità delle attività di trattamento dei dati eseguite da Europol.

ê 603/2013 considerando 43

(53)Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché alla libera circolazione di tali dati 44 , in particolare gli articoli 21 e 22 sulla riservatezza e sulla sicurezza del trattamento, si applica al trattamento dei dati personali effettuato da istituzioni, organi e organismi dell’Unione in applicazione del presente regolamento. Occorre tuttavia precisare taluni punti per quanto concerne la responsabilità in materia di trattamento dei dati e il controllo della protezione degli stessi, tenendo presente che la protezione dei dati è un fattore chiave per il successo operativo dell’Eurodac e che la sicurezza dei dati, l’alta qualità tecnica e la legittimità della consultazione sono elementi essenziali per assicurare il regolare e corretto funzionamento dell’Eurodac nonché per facilitare l’applicazione del [regolamento (UE) n. 604/2013].

ê 603/2013 considerando 44 (adattato)

ð nuovo

(54)L’interessato dovrebbe essere informato ð , in particolare, ï dello scopo per cui i suoi dati saranno trattati nell’ambito dell’Eurodac nonché ricevere una descrizione delle finalità del regolamento (UE) […/…]n. 604/2013 e dell’uso che le autorità di contrasto possono fare dei suoi dati.

ê 603/2013 considerando 45

(55)È opportuno che le autorità nazionali di controllo verifichino la liceità del trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri e che il garante europeo della protezione dei dati, di cui al regolamento (CE) n. 45/2001, controlli le attività delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione attinenti al trattamento dei dati personali effettuato ai sensi del presente regolamento.

ò nuovo

(56)Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 45/2001 ed ha espresso un parere il [...].

ê 603/2013 considerando 46

(57)Gli Stati membri, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero garantire che le autorità di controllo nazionali ed europee siano in grado di controllare adeguatamente l’uso dei dati Eurodac e l’accesso ai medesimi.

ê 603/2013 considerando 47 (adattato)

(58)È opportuno controllare e valutare l’attività dell’Eurodac a intervalli regolari, onde stabilire, fra l’altro, se l’accesso a fini di contrasto determini una discriminazione indiretta nei confronti dei richiedenti protezione internazionale, come indicato nella valutazione della Commissione in merito alla conformità del presente regolamento con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (“la Carta”). L’agenzia Ö eu-LISA Õ dovrebbe trasmettere annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle attività del sistema centrale.

ê 603/2013 considerando 48

ð nuovo

(59)Gli Stati membri dovrebbero istituire un sistema di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per punire il trattamento ð illecito ï dei dati inseriti nel sistema centrale con finalità contrarie a quelle dell’Eurodac.

ê 603/2013 considerando 49

(60)È necessario che gli Stati membri siano informati della situazione di determinate procedure di asilo onde facilitare un’adeguata applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013.

ê 603/2013 considerando 50

(61)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti segnatamente nella Carta. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto della protezione dei dati personali e del diritto di richiedere protezione internazionale nonché promuovere l’applicazione degli articoli 8 e 18 della Carta. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere applicato di conseguenza.

ê 603/2013 considerando 51

(62)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

ê 603/2013 considerando 52 (adattato)

A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.

ê 603/2013 considerando 53 (adattato)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

ò nuovo

(63)[A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.] OPPURE

(64)[A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all’adozione del presente regolamento, non sono da esso vincolati né sono soggetti alla sua applicazione.] OPPURE

(65)[A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(66)A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, (con lettera del ...) l’Irlanda ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.] OPPURE

(67)A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, (con lettera del ...) il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.

(68)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

ê 603/2013 considerando 54 (adattato)

(69)È opportuno far coincidere l’ambito di applicazione territoriale del presente regolamento con quello del regolamento (UE) n. […/…]604/2013,

ê 603/2013 (adattato)

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Scopo dell’“Eurodac”

1. È istituito un sistema denominato “Eurodac”, allo scopo di: 

a)concorrere alla determinazione dello Stato membro competente, ai sensi del regolamento (UE) n. […/…]604/2013, per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, e di facilitare inoltre l’applicazione del regolamento (UE) n. […/…]604/2013 secondo le condizioni stabilite dal presente regolamento;.

ò nuovo

b) facilitare il controllo dell’immigrazione illegale verso l’Unione e dei movimenti secondari all’interno dell’Unione e l’identificazione dei cittadini di paesi terzi in condizione di soggiorno irregolare al fine di stabilire le opportune misure che gli Stati membri devono adottare, compresi l’allontanamento e il rimpatrio delle persone in condizione di soggiorno irregolare.

ê 603/2013 (adattato)

ð nuovo

2. c)Il presente regolamento stabilirsce inoltre le condizioni per le richieste di confronto dei dati relativi alle impronte digitali ð e all’immagine del volto ï con i dati conservati nel sistema centrale, presentate dalle autorità designate degli Stati membri e dall’Ufficio europeo di polizia (Europol) a fini di contrasto ð per la prevenzione, l’accertamento, l’indagine o il perseguimento di reati di terrorismo o di altri reati gravi ï .

23. Fatto salvo il trattamento dei dati destinati all’Eurodac da parte dello Stato membro d’origine in banche dati istituite ai sensi del proprio diritto nazionale, i dati relativi alle impronte digitali e gli altri dati personali possono essere trattati nell’Eurodac solo per gli scopi previsti dal presente regolamento e [dall’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento UE n. 604/2013].

ò nuovo

Articolo 2

Obbligo di rilevare le impronte digitali e l’immagine del volto

1. Gli Stati membri sono tenuti a rilevare le impronte digitali e l’immagine del volto delle persone di cui all’articolo 10, paragrafo 1, all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento, impongono all’interessato l’obbligo di fornire le proprie impronte digitali e l’immagine del volto e lo informano in merito a norma dell’articolo 30 del presente regolamento.

2. Il rilevamento delle impronte digitali e dell’immagine del volto dei minori di età superiore ai sei anni è effettuato con modalità adatte ai minori e che tengano conto delle loro sensibilità, da funzionari specificamente formati per registrare le impronte digitali e l’immagine del volto dei minori. Il minore è informato in modo consono alla sua età mediante opuscoli e/o infografici e/o dimostrazioni concepite in modo specifico per spiegare loro la procedura di rilevamento delle impronte digitali e dell’immagine del volto; il minore è accompagnato da una persona adulta responsabile, tutore o rappresentante, al momento del rilevamento delle impronte digitali e dell’immagine del volto. In qualsiasi momento gli Stati membri devono rispettare la dignità e l’integrità fisica del minore nel corso della procedura di rilevamento delle impronte digitali e dell’immagine del volto.

3. Gli Stati membri possono prevedere sanzioni amministrative, conformemente al loro diritto nazionale, per la mancata osservanza del processo di rilevamento delle impronte digitali e dell’immagine del volto di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. In tale contesto, è opportuno ricorrere al trattenimento soltanto come strumento di ultima istanza, per determinare o verificare l’identità di un cittadino di paese terzo.

4. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, laddove la registrazione delle impronte digitali o dell’immagine del volto di un cittadino di paese terzo considerato persona vulnerabile o di un minore non sia possibile a causa dello stato dei suoi polpastrelli o del suo volto, le autorità dello Stato membro non possono applicare sanzioni per costringere la persona a sottoporsi al rilevamento delle impronte digitali o dell’immagine del volto. Uno Stato membro può cercare di rilevare nuovamente le impronte digitali o l’immagine del volto di un minore o di una persona vulnerabile che rifiuta di ottemperare a tale obbligo, se il motivo del suo rifiuto non è riconducibile allo stato dei polpastrelli o del volto o allo stato di salute della persona, e se il nuovo tentativo è debitamente giustificato. Quando un minore, in particolare se non accompagnato o se separato dalla sua famiglia, rifiuta di fornire le impronte digitali o l’immagine del volto e ci sono ragionevoli motivi di ritenere che sussistano rischi per la sua salvaguardia o protezione, è indirizzato ai servizi nazionali per la protezione dell’infanzia e/o ai meccanismi nazionali di riferimento.

ê 603/2013

ð nuovo

5. La procedura di rilevamento delle impronte digitali ð e dell’immagine del volto ï è stabilita e applicata in conformità delle prassi nazionali dello Stato membro interessato e in conformità delle salvaguardie previste dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

Articolo 32

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) “richiedente protezione internazionale”: il cittadino di un paese terzo o l’apolide che abbia manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale ai sensi dell’articolo 2, lettera h), della direttiva 2011/95/UE, sulla quale non sia stata ancora adottata una decisione definitiva;

b) “Stato membro d’origine”:

i) in relazione alle persone di cui all’articolo 109, paragrafo 1, lo Stato membro che trasmette i dati personali al sistema centrale e che riceve i risultati del confronto;

ii) in relazione alle persone di cui all’articolo 1314, paragrafo 1, lo Stato membro che trasmette i dati personali al sistema centrale ð e che riceve i risultati del confronto ï ;

   iii) in relazione alle persone di cui all’articolo 1417, paragrafo 1, lo Stato membro che trasmette idetti dati personali al sistema centrale e che riceve i risultati del confronto;

ò nuovo

c) “cittadino di paese terzo”: qualsiasi persona che non è un cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del trattato e che non è cittadino di uno Stato che partecipa al presente regolamento in virtù di un accordo con l’Unione europea;

ò nuovo

d) “soggiorno irregolare”: la presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di paese terzo che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d’ingresso di cui all’articolo 5 del codice frontiere Schengen o altre condizioni d’ingresso, soggiorno o residenza in tale Stato membro;

ê 603/2013 (adattato)

ð nuovo

ec) “beneficiario di protezione internazionale”: il cittadino di un paese terzo o l’apolide al quale è stato riconosciuto il diritto alla protezione internazionale quale definita all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2011/95/UE;

fd) “riscontro positivorisposta pertinente”: la corrispondenza constatata o le corrispondenze constatate dal sistema centrale, sulla base di un confronto, tra i dati relativi alle impronte digitali registrati nella banca dati centrale informatizzata e quelli trasmessi da uno Stato membro relativi a una persona, fatto salvo l’obbligo degli Stati membri di controllare immediatamente l’esito del confronto a norma dell’articolo 2625, paragrafo 4;

ge) “punto di accesso nazionale”: il sistema nazionale designato per comunicare con il sistema centrale;

hf) “agenzia” Ö eu-LISA Õ : l’agenzia Ö europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, Õ istituita con regolamento (UE) n. 1077/2011;

ig) “Europol”: l’Ufficio europeo di polizia istituito con decisione 2009/371/GAI;

jh) “dati Eurodac”: tutti i dati conservati nel sistema centrale conformemente all’articolo 1211 ð , all’articolo 13, paragrafo 2, ï e all’articolo 14, paragrafo 2;

ki) “contrasto”: la prevenzione, l’accertamento o l’indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi;

lj) “reati di terrorismo”: i reati che, ai sensi del diritto nazionale, corrispondono o sono equivalenti a quelli di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI;

mk) “reati gravi”: le forme di reato che corrispondono o sono equivalenti a quelle di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, se punibili conformemente al diritto nazionale con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni;

nl) “dati relativi alle impronte digitali”: i dati ð relativi alle impressioni piatte e rollate delle ï sulle impronte digitali di tutte le ð dieci dita, se presenti ï dita o almeno degli indici e, qualora queste ultime non fossero disponibili, sulle impronte di tutte le altre dita, oppure un’impronta digitale latente;.

ò nuovo

o) “immagine del volto”: le immagini digitalizzate del volto caratterizzate da risoluzione e qualità sufficienti per essere utilizzate in un confronto automatizzato di dati biometrici;

ê 603/2013 (adattato)

ð nuovo

2. I termini definiti nell’articolo […]2 della direttiva [2016/…/UE]95/46/CE hanno lo stesso significato nel presente regolamento, nella misura in cui i dati personali siano trattati dalle autorità degli Stati membri ai fini di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.

3. Salvo diverse disposizioni, i termini definiti nell’articolo […]2 del regolamento (UE) n. […/…]604/2013 hanno lo stesso significato nel presente regolamento.

4. I termini definiti nell’articolo […]2 della direttiva [2016/…/UE]decisione quadro 2008/977/GAI hanno lo stesso significato nel presente regolamento laddove i dati personali siano trattati dalle Ö competenti Õ autorità degli Stati membri ai fini di cui all’articolo 1, paragrafo 12, lettera c), del presente regolamento.

Articolo 43

Architettura del sistema e principi di base

1. L’Eurodac consta di:

a) una banca dati centrale informatizzata per le impronte digitali (“sistema centrale”) costituita da:

i) un’unità centrale,

ii) un piano e un sistema di continuità operativa;

b) un’infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e gli Stati membri, dotata di una rete virtuale cifrata dedicata ai ð un canale di comunicazione sicuro e cifrato per i ï dati Eurodac (“infrastruttura di comunicazione”).

ò nuovo

2. L’infrastruttura di comunicazione dell’Eurodac utilizza la rete esistente dei “servizi transeuropei sicuri per la comunicazione telematica tra amministrazioni” (TESTA). Una distinta rete virtuale privata, riservata all’Eurodac, è istituita sulla rete virtuale privata TESTA esistente per garantire la separazione logica dei dati Eurodac da altri dati.

ê 603/2013

32. Ciascuno Stato membro dispone di un unico punto di accesso nazionale.

43. I dati riguardanti le persone di cui agli articoli 109, paragrafo 1, 1314, paragrafo 1, e 1417, paragrafo 1, sono trattati dal sistema centrale per conto dello Stato membro d’origine alle condizioni indicate nel presente regolamento e sono tenuti separati con mezzi tecnici adeguati.

54. Le norme cui è soggetto l’Eurodac si applicano anche alle operazioni effettuate dagli Stati membri dal momento della trasmissione dei dati al sistema centrale fino all’utilizzazione dei risultati del confronto.

ê 603/2013 (adattato)

Articolo 54

Gestione operativa

1. L’agenzia Ö eu-LISA Õ è responsabile della gestione operativa dell’Eurodac.

La gestione operativa dell’Eurodac consiste nell’insieme dei compiti necessari a garantire un funzionamento dell’Eurodac 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, ai sensi del presente regolamento, e comprende in particolare la manutenzione e gli adeguamenti tecnici necessari a garantire che il sistema funzioni a un livello di qualità operativa soddisfacente, specialmente per quanto riguarda il tempo richiesto per l’interrogazione del sistema centrale. Sono elaborati un piano e un sistema di continuità operativa che tengono conto delleprendono in considerazione le esigenze di manutenzione e deii periodi di inattività del sistema imprevisti, incluso l’impatto delle misure per la continuità operativa sulla protezione e sulla sicurezza dei dati.

Ö 2. Õ In cooperazione con gli Stati membri, l’agenzia Ö eu-LISA Õ provvede a che in qualsiasi momento siano utilizzate, previa analisi costi/benefici, le migliori e più sicure tecnologie e tecniche disponibili per il sistema centrale.

ò nuovo

2. eu-LISA è autorizzata a utilizzare dati personali reali provenienti dal sistema di produzione Eurodac a fini di prova nei seguenti casi:

a) per stabilire la diagnosi ed effettuare la riparazione in caso di guasti rilevati nel sistema centrale; e

b) per sperimentare nuove tecnologie e tecniche pertinenti intese a migliorare le prestazioni del sistema centrale o la trasmissione dei dati al sistema.

In tal caso, le misure di sicurezza, il controllo dell’accesso e le registrazioni effettuate nell’ambiente di prova sono identici a quelli previsti per il sistema di produzione dell’Eurodac. I dati personali reali adottati per la sperimentazione sono resi anonimi in modo tale che le persone titolari di tali dati non siano più identificabili.

ê 603/2013 (adattato)

32. L’agenzia Ö eu-LISA Õ è responsabile dei seguenti compiti relativi all’infrastruttura di comunicazione:

a) controllo;

b) sicurezza;

c) coordinamento delle relazioni tra gli Stati membri e il gestore.

43. La Commissione è responsabile di tutti i compiti relativi all’infrastruttura di comunicazione diversi da quelli di cui al paragrafo 2, in particolare:

a) l’esecuzione del bilancio;

b) acquisizione e rinnovo;

c) aspetti contrattuali.

ò nuovo

5. eu-LISA gestisce e amministra anche un canale sicuro di trasmissione elettronica separato tra le autorità degli Stati membri, denominato rete di comunicazione “DubliNet” e istituito in applicazione dell’[articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003] per le finalità stabilite agli articoli 32, 33 e 46 del regolamento (UE) n. [.../...].

ê 603/2013 (adattato)

ð nuovo

64. Fatto salvo l’articolo 17 dello statuto dei funzionari, l’agenzia Ö eu-LISA Õ applica norme adeguate in materia di segreto professionale o altri doveri di riservatezza equivalenti a tutti i membri del proprio personale che devono lavorare con i dati Eurodac. Questo obbligo vincola tale personale anche dopo che abbia lasciato l’incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine i suoi compiti.

Articolo 65

Autorità designate degli Stati membri a fini di contrasto

1. Ai fini di cui all’articolo 1, paragrafo 12, lettera c), gli Stati membri designano le autorità autorizzate a chiedere il confronto con i dati Eurodac a norma del presente regolamento. Le autorità designate sono le autorità degli Stati membri responsabili della prevenzione, dell’accertamento o dell’indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi. Le autorità designate non includono le agenzie o le unità esclusivamente responsabili delle attività di intelligence concernenti la sicurezza nazionale.

2. Ciascuno Stato membro conserva un elenco delle autorità designate.

3. Ciascuno Stato membro conserva un elenco delle unità operative in seno alle autorità designate che possono chiedere il confronto con i dati Eurodac attraverso il punto di accesso nazionale.

Articolo 76

Autorità di verifica degli Stati membri a fini di contrasto

1. Ai fini di cui all’articolo 1, paragrafo 12, lettera c), ciascuno Stato membro designa un’autorità nazionale unica o un’unità di tale autorità affinché eserciti le funzioni di autorità di verifica. L’autorità di verifica è l’autorità dello Stato membro responsabile della prevenzione, dell’accertamento o dell’indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi.

L’autorità designata e l’autorità di verifica possono far parte della stessa organizzazione se il diritto nazionale lo consente, ma l’autorità di verifica agisce indipendentemente nello svolgimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento. L’autorità di verifica è distinta dalle unità operative di cui all’articolo 65, paragrafo 3, e non riceve istruzioni dalle stesse in merito al risultato della verifica.

Gli Stati membri possono designare più di un’autorità di verifica al fine di rispecchiare le proprie strutture organizzative e amministrative, conformemente ai rispettivi obblighi costituzionali o giuridici.

2. Compete all’autorità di verifica garantire il rispetto delle condizioni per la richiesta di confronto delle impronte digitali con i dati Eurodac.

Soltanto il personale debitamente autorizzato dell’autorità di verifica è autorizzato a ricevere e a trasmettere una richiesta di accesso all’Eurodac ai sensi dell’articolo 19.

Soltanto l’autorità di verifica è autorizzata a trasmettere le richieste di confronto delle impronte digitali ð e dell’immagine del volto ï al punto di accesso nazionale.

Articolo 87

Europol

1. Ai fini di cui all’articolo 1, paragrafo 12, lettera c), Europol designa un’unità specializzata composta di funzionari di Europol autorizzati ad agire in qualità di autorità di verifica, che agisce in piena indipendenza rispetto all’autorità designata di cui al paragrafo 2 del presente articolo quando svolge i propri compiti ai sensi del presente regolamento, e non riceve istruzioni dall’autorità designata in merito al risultato della verifica. Compete all’unità assicurarsi che siano rispettate le condizioni per la richiesta di confronto delle impronte digitali ð e delle immagini del volto ï con i dati Eurodac. Europol, di concerto con ciascuno Stato membro, designa il punto di accesso nazionale di quello Stato membro che comunica al sistema centrale le sue richieste di confronto dei dati relativi alle impronte digitali ð e all’immagine del volto ï .

2. Ai fini di cui all’articolo 1, paragrafo 12, lettera c), Europol designa un’unità operativa autorizzata a chiedere il confronto con i dati Eurodac attraverso il suo punto di accesso nazionale. L’autorità designata è un’unità operativa di Europol competente per la raccolta, la conservazione, l’elaborazione, l’analisi e lo scambio di informazioni al fine di sostenere e potenziare l’azione degli Stati membri nel campo della prevenzione, dell’accertamento o dell’indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi che sono di competenza di Europol.

Articolo 98

Statistiche

1. Ogni ð mese ï tre mesi l’agenzia Ö eu-LISA Õ elabora una statistica sull’attività del sistema centrale da cui risultano in particolare:

a) il numero dei dati trasmessi relativi alle persone di cui all’articolo 109, paragrafo 1, all’articolo 1314, paragrafo 1, e all’articolo 1417, paragrafo 1;

b) il numero deidelle riscontri positivirisposte pertinenti riguardanti i richiedenti protezione internazionale Ö le persone di cui all’articolo 10, paragrafo 1, Õ che hanno presentato domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro Ö in un momento successivo Õð e che sono state fermate in relazione all’attraversamento irregolare di una frontiera esterna o sono state trovate in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro ï ;

c) il numero deidelle riscontri positivirisposte pertinenti riguardanti le persone di cui all’articolo 1314, paragrafo 1, che hanno presentato domanda di protezione internazionale in un momento successivo ð e che sono state fermate in relazione all’attraversamento irregolare di una frontiera esterna o sono state trovate in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro ï;

d) il numero deidelle riscontri positivirisposte pertinenti riguardanti le persone di cui all’articolo 1417, paragrafo 1, che hanno presentato in precedenza domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro ð e che sono state fermate in relazione all’attraversamento irregolare di una frontiera esterna o sono state trovate in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro ï;

e) il numero dei dati relativi alle impronte digitali che il sistema centrale ha dovuto richiedere più di una volta agli Stati membri di origine, in quanto i dati relativi alle impronte digitali trasmessi inizialmente non erano idonei al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali;

f) il numero delle serie di dati con contrassegno e senza contrassegno, congelate e sbloccate in conformità dell’articolo 1918, paragrafoi 1 e 3 ð dell’articolo 17, paragrafi 2, 3 e 4 ï;

g) il numero deidelle riscontri positivirisposte pertinenti riguardanti le persone di cui all’articolo 1918, paragrafio 1 ð e 4 ï , per le quali erano statie registratie riscontri positivirisposte pertinenti ai sensi delle lettere b) ð , c) ï e d) del presente articolo;

h) il numero di richieste e di riscontri positivirisposte pertinenti di cui all’articolo 2120, paragrafo 1;

i) il numero di richieste e di riscontri positivirisposte pertinenti di cui all’articolo 2221, paragrafo 1.

ò nuovo

j) il numero di richieste presentate per le persone di cui all’articolo 31;

h) il numero di riscontri positivi ricevuti dal sistema centrale in conformità dell’articolo 26, paragrafo 6.

ê 603/2013 (adattato)

ð nuovo

2. ð I dati statistici mensili relativi alle persone di cui al paragrafo 1, lettere da a) a h), sono pubblicati e resi pubblici ogni mese. ï Alla fine di ogni anno viene elaborata ð  eu-LISA pubblica e rende pubblica ï una statistica Ö annuale Õ ð relativa alle persone di cui al paragrafo 1, lettere da a) a h) ï in cui sono sintetizzati i dati delle statistiche trimestrali relative all’anno in questione e da cui risulta il numero delle persone nei cui confronti sono state constatate risposte pertinenti, ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) e d). La statistica contiene dati separati per ciascuno Stato membro. I risultati sono resi pubblici.

ò nuovo

3. Su richiesta della Commissione, eu-LISA le fornisce statistiche su aspetti specifici a fini di ricerca e analisi, senza consentire l’identificazione individuale, così come la possibilità di elaborare statistiche periodiche a norma del paragrafo 1. Tali statistiche sono condivise con altre agenzie del settore “Giustizia e affari interni”, se pertinenti per l’esecuzione dei loro compiti.

ê 603/2013 (adattato)

ð nuovo

CAPO II

RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 109

Rilevamento, Ö e Õ trasmissione e confronto delle Ö dei dati relativi alle Õ impronte digitali Ö e all’immagine del volto Õ

1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita ð e dell’immagine del volto ï di ogni richiedente protezione internazionale di età non inferiore a 14 ð sei ï anni, non appena possibile e in ogni caso entro 72 ore dalla presentazione della domanda di protezione internazionale ai sensi dell’articolo [21, paragrafo 2,] del regolamento (UE) n. 604/2013, e trasmette tali dati al sistema centrale insieme ai dati di cui all’articolo 1211, lettere da b) a g) ð c) a n) ï , del presente regolamento.

L’inosservanza del termine di 72 ore non dispensa gli Stati membri dal rilevare e trasmettere le impronte digitali al sistema centrale. Quando lo stato dei polpastrelli non consente di effettuare un rilevamento delle impronte di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell’articolo 2625, lo Stato membro d’origine provvede a rilevare nuovamente le impronte digitali del richiedente e le ritrasmette quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal buon esito del rilevamento.

2. In deroga al paragrafo 1, quando non è possibile rilevare le impronte digitali ð e l’immagine del volto ï di un richiedente protezione internazionale a causa di provvedimenti che ne tutelano la salute o per motivi di salute pubblica, gli Stati membri rilevano e inviano tali impronte digitali ð e l’immagine del volto ï quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal momento in cui tali motivi di salute sono venuti meno.

Nel caso di gravi problemi tecnici gli Stati membri possono prorogare di ulteriori 48 ore al massimo il termine di 72 ore di cui al paragrafo 1, al fine di attuare i piani di continuità nazionali.

3. I dati relativi alle impronte digitali di cui all’articolo 11, lettera a), trasmessi da qualsiasi Stato membro, a eccezione dei dati trasmessi a norma dell’articolo 10, lettera b), sono automaticamente confrontati con i dati relativi alle impronte digitali trasmessi da altri Stati membri e già registrati nel sistema centrale.

4. Il sistema centrale provvede affinché, su richiesta di uno Stato membro, il confronto di cui al paragrafo 3 venga effettuato con i dati relativi alle impronte digitali trasmessi precedentemente dallo stesso Stato membro, oltre che con i dati trasmessi dagli altri Stati membri.

5. Il sistema centrale trasmette automaticamente la risposta pertinente o il risultato negativo del confronto allo Stato membro d’origine. In caso di risposta pertinente vengono trasmessi, per tutte le serie di dati corrispondenti alla risposta pertinente, i dati di cui all’articolo 11, lettere da a) a k), insieme al contrassegno di cui all’articolo 18, paragrafo 1, se applicabile.

ò nuovo

3. I dati relativi alle impronte digitali possono anche essere rilevati e trasmessi dai membri delle squadre europee di guardia di frontiera [e di guardia costiera] o da esperti degli Stati membri in materia di asilo nell’adempimento dei compiti e nell’esercizio dei poteri di cui al [regolamento relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione n. 2005/267/CE del Consiglio] e [al regolamento (UE) n. 439/2010].

ê 603/2013 (adattato)

ð nuovo

Articolo 1110

Informazioni sullo status dell’interessato

Le seguenti informazioni sono inviate al sistema centrale e ivi conservate in conformità dell’articolo 1712, paragrafo 1, ai fini della trasmissione di cui all’articolo 9, paragrafo 5 ð agli articoli 15 e 16 ï :

a) quando un richiedente protezione internazionale, o altro richiedente di cui all’articolo 2118, paragrafo 1, ð lettere b), c), ï lettera d) ð o e) ï , del regolamento (UE) n. […/…]604/2013, giunge nello Stato membro competente in seguito a un trasferimento effettuato in forza di una decisione che acconsente a una richiesta di ð notifica di ï ripresa in carico di cui all’articolo 2625 dello stesso, lo Stato membro competente aggiorna i dati registrati in conformità dell’articolo 1211 del presente regolamento relativi all’interessato, aggiungendo la data di arrivo;

b) quando un richiedente protezione internazionale giunge nello Stato membro competente in seguito a un trasferimento effettuato in forza di una decisione che acconsente a una richiesta di presa in carico di cui all’articolo 22 ð 24 ï del regolamento (UE) n. […/…]604/2013, lo Stato membro competente invia i dati registrati in conformità dell’articolo 1211 del presente regolamento relativi all’interessato, e include la data di arrivo;

ò nuovo

c) quando un richiedente protezione internazionale arriva nello Stato membro di assegnazione a norma dell’articolo 34 del regolamento (UE) n. [.../...], detto Stato membro trasmette una serie di dati registrati in conformità dell’articolo 12 del presente regolamento relativi all’interessato, includendovi la data di arrivo e indicando che è lo Stato membro di assegnazione;

ê 603/2013 (adattato)

ð nuovo

c) non appena stabilisce che l’interessato, i cui dati sono stati registrati nell’Eurodac ai sensi dell’articolo 11 del presente regolamento, ha lasciato il territorio degli Stati membri, lo Stato membro d’origine aggiorna i dati registrati ai sensi dell’articolo 11 del presente regolamento relativi all’interessato, aggiungendo la data in cui questi ha lasciato il territorio, in modo da agevolare l’applicazione dell’articolo 19, paragrafo 2, e dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 604/2013;

d) non appena si assicura che l’interessato, i cui dati sono stati registrati nell’Eurodac ai sensi dell’articolo 1211 del presente regolamento, ha lasciato il territorio degli Stati membri per effetto di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento emessi da quello Stato membro a seguito del ritiro o del rigetto della domanda di protezione internazionale come previsto all’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 604/2013, lo Stato membro d’origine aggiorna i dati registrati ai sensi dell’articolo 1211 del presente regolamento relativi all’interessato, aggiungendo la data di allontanamento o la data in cui questi ha lasciato il territorio;

e) lo Stato membro che diventa competente ai sensi dell’articolo 17 ð 19 ï , paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […/…]604/2013 aggiorna i dati registrati ai sensi dell’articolo 1211 del presente regolamento relativi al richiedente protezione internazionale, aggiungendo la data in cui è stata presa la decisione di esaminare la domanda.

Articolo 1211

Registrazione dei dati

Nel sistema centrale sono registrati unicamente i seguenti dati:

a) dati relativi alle impronte digitali;

ò nuovo

b) immagine del volto;

c) cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e “alias”, che possono essere registrati a parte;

d) cittadinanza o cittadinanze;

e) luogo e data di nascita;

ê 603/2013

fb) Stato membro d’origine, luogo e giorno in cui è stata presentata la domanda di protezione internazionale; nei casi di cui all’articolo 1110, lettera b), la data della domanda corrisponde alla data inserita dallo Stato membro che ha provveduto al trasferimento del richiedente;

gc) sesso;

ò nuovo

h) tipo e numero, codice a tre lettere del paese di rilascio e validità del documento di identità o di viaggio;

ê 603/2013

id) numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d’origine;

ò nuovo

j) numero unico di domanda di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. [.../...];

k) Stato membro di assegnazione conformemente all’articolo 11, lettera c);

ê 603/2013 (adattato)

ð nuovo

le) data di rilevamento delle impronte digitali ð e/o dell’immagine del volto ï ;

mf) data della trasmissione dei dati al sistema centrale;

ng) identificativo utente dell’operatore;

oh) nei casi di cui all’articolo 1110, lettera a)a) o b), la data di arrivo dell’interessato in seguito a trasferimento;

Ö p) nei casi di cui all’articolo 1110, lettera a) o b), la data di arrivo dell’interessato in seguito a trasferimento; Õ

ò nuovo

q) nei casi di cui all’articolo 11, lettera c), la data di arrivo dell’interessato in seguito a trasferimento;

ê 603/2013 (adattato)

ð nuovo

i) nei casi di cui all’articolo 10, lettera c), la data in cui l’interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri;

rj) nei casi di cui all’articolo 1110, lettera d), la data in cui l’interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri o ne è stato allontanato;

sk) nei casi di cui all’articolo 1110, lettera e), la data in cui è stata presa la decisione di esaminare la domanda.

CAPO III

CITTADINI DI PAESI TERZI O APOLIDI FERMATI IN RELAZIONE ALL’ATTRAVERSAMENTO IRREGOLARE DI UNA FRONTIERA ESTERNA

Articolo 1314

Rilevamento e trasmissione di dati relativi alle impronte digitali Ö e all’immagine del volto Õ

1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita ð e dell’immagine del volto ï di cittadini di paesi terzi o apolidi di età non inferiore a 14 ð sei ï anni, che siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all’attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti o che rimangano fisicamente nel territorio degli Stati membri e che non siano in stato di custodia, reclusione o trattenimento per tutto il periodo che va dal fermo all’allontanamento sulla base di una decisione di respingimento.

2. Lo Stato membro interessato trasmette quanto prima e in ogni caso entro 72 ore dopo la data del fermo al sistema centrale i seguenti dati relativi ai cittadini di paesi terzi o apolidi di cui al paragrafo 1 non respinti:

a) dati relativi alle impronte digitali;

ò nuovo

b) immagine del volto;

c) cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e “alias”, che possono essere registrati a parte;

d) cittadinanza o cittadinanze;

e) luogo e data di nascita;

ê 603/2013

fb) Stato membro d’origine, luogo e data del fermo;

gc) sesso;

ò nuovo

h) tipo e numero, codice a tre lettere del paese di rilascio e validità del documento di identità o di viaggio;

ê 603/2013

ð nuovo

id) numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d’origine;

je) data di rilevamento delle impronte digitali ð e/o dell’immagine del volto ï ;

kf) data della trasmissione dei dati al sistema centrale;

lg) identificativo utente dell’operatore;.

ò nuovo

m) nei casi di cui al paragrafo 6, la data in cui l’interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri o ne è stato allontanato.

ê 603/2013

ð nuovo

3. In deroga al paragrafo 2, i dati di cui al medesimo paragrafo 2 relativi alle persone fermate ai sensi del paragrafo 1 che rimangono fisicamente nel territorio dello Stato membro ma sono in stato di custodia, reclusione o trattenimento dal momento del fermo per oltre 72 ore, sono trasmessi prima della loro liberazione.

4. L’inosservanza del termine di 72 ore di cui al paragrafo 2 del presente articolo non dispensa gli Stati membri dal rilevare e trasmettere le impronte digitali al sistema centrale. Quando lo stato dei polpastrelli non consente di effettuare un rilevamento delle impronte di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell’articolo 2625, lo Stato membro d’origine provvede a rilevare nuovamente le impronte digitali delle persone fermate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e le ritrasmette quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal buon esito del rilevamento.

5. In deroga al paragrafo 1, quando non è possibile rilevare le impronte digitali ð e l’immagine del volto ï della persona fermata a causa di provvedimenti che ne tutelano la salute o per motivi di salute pubblica, lo Stato membro interessato rileva e invia dette impronte digitali ð e l’immagine del volto ï quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal momento in cui tali motivi di salute sono venuti meno.

Nel caso di gravi problemi tecnici gli Stati membri possono prorogare di ulteriori 48 ore al massimo il termine di 72 ore di cui al paragrafo 2 al fine di attuare i piani di continuità nazionali.

ò nuovo

6. Non appena si assicura che l’interessato, i cui dati sono stati registrati nell’Eurodac in conformità del paragrafo 1, ha lasciato il territorio degli Stati membri per effetto di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento, lo Stato membro d’origine aggiorna i dati registrati in conformità del paragrafo 2 relativi all’interessato, aggiungendo la data di allontanamento o la data in cui questi ha lasciato il territorio.

7. I dati relativi alle impronte digitali possono anche essere rilevati e trasmessi dai membri delle squadre europee di guardia di frontiera [e di guardia costiera] nell’adempimento dei compiti e nell’esercizio dei poteri di cui al [regolamento relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione n. 2005/267/CE del Consiglio].

ê 603/2013 (adattato)

Articolo 15

Registrazione dei dati

1. Sono registrati nel sistema centrale i dati di cui all’articolo 14, paragrafo 2.

Fatto salvo l’articolo 8, i dati trasmessi al sistema centrale ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, sono registrati unicamente ai fini del confronto con i dati relativi ai richiedenti protezione internazionale trasmessi successivamente allo stesso sistema centrale e ai fini di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Il sistema centrale non confronta i dati trasmessigli ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, con dati già registrati nel sistema centrale né con i dati che gli vengono successivamente trasmessi ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2.

2. Ai fini del confronto dei dati relativi ai richiedenti protezione internazionale trasmessi successivamente al sistema centrale con i dati di cui al paragrafo 1, si applicano le procedure di cui all’articolo 9, paragrafi 3 e 5, e all’articolo 25, paragrafo 4.

Articolo 16

Conservazione dei dati

1. Ciascuna serie di dati riguardanti i cittadini di paesi terzi o gli apolidi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, è conservata nel sistema centrale per 18 mesi a decorrere dal rilevamento delle loro impronte digitali. Decorso tale termine, tali dati sono cancellati automaticamente dal sistema centrale.

2. I dati relativi ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, sono cancellati immediatamente dal sistema centrale a norma dell’articolo 28, paragrafo 3, non appena lo Stato membro d’origine, prima che scada il termine di 18 mesi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, viene a conoscenza di una delle seguenti circostanze:

a) al cittadino di un paese terzo o all’apolide è stato rilasciato un titolo di soggiorno;

b) il cittadino di un paese terzo o l’apolide ha lasciato il territorio degli Stati membri;

c) il cittadino di un paese terzo o l’apolide ha acquisito la cittadinanza di uno Stato membro.

3. Il sistema centrale informa, quanto prima e in ogni caso entro un periodo non superiore a 72 ore, tutti gli Stati membri d’origine della cancellazione, a cura di un altro Stato membro d’origine per i motivi di cui al paragrafo 2, lettera a) o b), del presente articolo, di dati che hanno generato una risposta pertinente con i dati da quelli trasmessi riguardanti persone di cui all’articolo 14, paragrafo 1.

4. Il sistema centrale informa, quanto prima e in ogni caso entro un periodo non superiore a 72 ore, tutti gli Stati membri d’origine della cancellazione, a cura di un altro Stato membro d’origine per il motivo di cui al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo, di dati che hanno generato una risposta pertinente con i dati da quelli trasmessi riguardanti persone di cui all’articolo 9, paragrafo 1, o 14, paragrafo 1.

CAPO IV

CITTADINI DI PAESI TERZI O APOLIDI SOGGIORNANTI IRREGOLARMENTE IN UNO STATO MEMBRO

Articolo 1417

Confronto Ö , rilevamento e trasmissione Õ dei dati relativi alle impronte digitali Ö e all’immagine del volto Õ

1. Al fine di stabilire se un cittadino di un paese terzo o un apolide soggiornante irregolarmente nel suo territorio abbia precedentemente presentato una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro, ciascuno Stato membro può trasmettere al sistema centrale qualsiasi dato relativo alle impronte digitali eventualmente rilevate di tale cittadino di paese terzo o apolide, purché di età non inferiore a 14 anni, insieme al numero di riferimento assegnato.

Di norma, la verifica dell’avvenuta presentazione di una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro ha luogo quando:

a) il cittadino di un paese terzo o l’apolide dichiara di avere presentato una domanda di protezione internazionale, ma non indica lo Stato membro in cui l’ha presentata;

b) il cittadino di un paese terzo o l’apolide non chiede protezione internazionale ma rifiuta di essere rimpatriato nel suo paese di origine affermando che vi si troverebbe in pericolo; oppure

c) il cittadino di un paese terzo o l’apolide cerca di evitare l’allontanamento con altri mezzi, rifiutandosi di cooperare alla propria identificazione, in particolare non esibendo alcun documento di identità oppure esibendo documenti falsi.

2. Quando partecipano alla procedura di cui al paragrafo 1, gli Stati membri trasmettono al sistema centrale i dati relativi alle impronte di tutte le dita o almeno degli indici e, qualora queste ultime non fossero disponibili, alle impronte di tutte le altre dita dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi di cui al paragrafo 1.

ò nuovo

1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita e dell’immagine del volto di cittadini di paesi terzi o apolidi di età non inferiore a sei anni che siano trovati in condizione di soggiorno irregolare nel suo territorio.

2. Lo Stato membro interessato trasmette al sistema centrale quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore dalla data del fermo, i seguenti dati relativi ai cittadini di paesi terzi o apolidi di cui al paragrafo 1:

a) dati relativi alle impronte digitali;

b) immagine del volto;

c) cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e “alias”, che possono essere registrati a parte;

d) cittadinanza o cittadinanze;

e) luogo e data di nascita;

f) Stato membro d’origine, luogo e data del fermo;

g) sesso;

h) tipo e numero, codice a tre lettere del paese di rilascio e validità del documento di identità o di viaggio;

i) numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d’origine;

j) data di rilevamento delle impronte digitali e/o dell’immagine del volto;

k) data della trasmissione dei dati al sistema centrale;

l) identificativo utente dell’operatore;

m) nei casi di cui al paragrafo 6, la data in cui l’interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri o ne è stato allontanato.

ê 603/2013 (adattato)

ð nuovo

3. I dati relativi alle impronte digitali dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi di cui al paragrafo 1 sono trasmessi al sistema centrale esclusivamente ai fini del confronto ð e confrontati ï con i dati relativi alle impronte digitali dei richiedenti protezione internazionale Ö delle persone sottoposte a rilevamento delle impronte digitali ai fini dell’articolo 109, paragrafo 1, dell’articolo 1314, paragrafo 1, e dell’articolo 1417, paragrafo 1,Õ trasmessi da altri Stati membri e già registrati nel sistema centrale.

I dati relativi alle impronte digitali di detti cittadini di paesi terzi o apolidi non sono registrati nel sistema centrale né sono confrontati con i dati trasmessi al sistema centrale ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2.

ò nuovo

4. L’inosservanza del termine di 72 ore di cui al paragrafo 3 del presente articolo non dispensa gli Stati membri dal rilevare e trasmettere le impronte digitali al sistema centrale. Quando lo stato dei polpastrelli non consente di effettuare un rilevamento delle impronte di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell’articolo 26, lo Stato membro d’origine provvede a rilevare nuovamente le impronte digitali delle persone fermate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e le ritrasmette quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal buon esito del rilevamento.

5. In deroga al paragrafo 1, quando non è possibile rilevare le impronte digitali e l’immagine del volto della persona fermata a causa di provvedimenti che ne tutelano la salute o per motivi di salute pubblica, lo Stato membro interessato rileva e invia dette impronte digitali e l’immagine del volto quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal momento in cui tali motivi di salute sono venuti meno.

Nel caso di gravi problemi tecnici gli Stati membri possono prorogare di ulteriori 48 ore al massimo il termine di 72 ore di cui al paragrafo 1, al fine di attuare i piani di continuità nazionali.

6. Non appena si assicura che l’interessato, i cui dati sono stati registrati nell’Eurodac in conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento, ha lasciato il territorio degli Stati membri per effetto di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento, lo Stato membro d’origine aggiorna i dati registrati in conformità del paragrafo 2 relativi all’interessato, aggiungendo la data di allontanamento o la data in cui questi ha lasciato il territorio.

ê 603/2013 (adattato)

ð nuovo

4.Una volta trasmessi i risultati del confronto dei dati relativi alle impronte digitali allo Stato membro d’origine, la registrazione della ricerca è conservata dal sistema centrale esclusivamente ai fini di cui all’articolo 28. Gli Stati membri o il sistema centrale non possono conservare alcuna altra registrazione della ricerca per fini diversi.

5. Ai fini del confronto dei dati relativi alle impronte digitali trasmessi a norma del presente articolo con i dati relativi alle impronte digitali dei richiedenti protezione internazionale trasmessi da altri Stati membri e già registrati presso il sistema centrale, si applicano le procedure di cui all’articolo 9, paragrafi 3 e 5, e all’articolo 25, paragrafo 4.

CAPO V

Ö PROCEDURA DI CONFRONTO DEI DATI DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DEI CITTADINI DI PAESI TERZI FERMATI IN RELAZIONE ALL’ATTRAVERSAMENTO IRREGOLARE DI UNA FRONTIERA ESTERNA O SOGGIORNANTI IRREGOLARMENTE NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO Õ

Articolo 15

Ö Confronto delle impronte digitali e dell’immagine del volto Õ

13. I dati relativi alle impronte digitali ð e all’immagine del volto ï di cui all’articolo 11, lettera a), trasmessi da qualsiasi Stato membro, a eccezione dei dati trasmessi a norma dell’articolo 1110, letterea b) ð e c), ï , sono automaticamente confrontati con i dati relativi alle impronte digitali trasmessi da altri Stati membri e già registrati nel sistema centrale Ö a norma dell’articolo 109, paragrafo 1, dell’articolo 1314, paragrafo 1 e dell’articolo 1417, paragrafo 1 Õ .

24. Il sistema centrale provvede affinché, su richiesta di uno Stato membro, il confronto di cui al paragrafo 13 Ö del presente articolo Õ venga effettuato con i dati relativi alle impronte digitali ð e all’immagine del volto ï trasmessi precedentemente dallo stesso Stato membro, oltre che con i dati Ö relativi alle impronte digitali Õ ð e all’immagine del volto ï trasmessi dagli altri Stati membri.

35. Il sistema centrale trasmette automaticamente il riscontro positivola risposta pertinente o il risultato negativo del confronto allo Stato membro d’origine ð in applicazione delle procedure stabilite nell’articolo 26, paragrafo 4 ï . In caso di riscontro positivorisposta pertinente vengono trasmessi, per tutte le serie di dati corrispondenti al riscontro positivoalla risposta pertinente, i dati di cui all’articolo 11, lettere da a) a k) ð all’articolo 12, all’articolo 13, paragrafo 2, e all’articolo 14, paragrafo 2, ï , insieme al contrassegno di cui all’articolo 1918, paragrafio 1 ð e 4 ï , se applicabile. ð In caso di risultato negativo, i dati di cui all’articolo 12, all’articolo 13, paragrafo 2, e all’articolo 14, paragrafo 2, non sono trasmessi. ï

ò nuovo

4. Quando uno Stato membro riceve dall’Eurodac la prova di un riscontro positivo che può aiutarlo ad ottemperare ai propri obblighi a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), tale prova prevale su qualsiasi altro riscontro positivo ricevuto.

ò nuovo

Articolo 16

Confronto dei dati relativi all’immagine del volto

(2)Quando lo stato dei polpastrelli non consente un rilevamento delle impronte digitali di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell’articolo 26, o quando la persona di cui all’articolo 10, paragrafo 1, all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 14, paragrafo 1, si rifiuta di sottoporsi al rilevamento delle impronte digitali, lo Stato membro può procedere, in ultima istanza, ad un raffronto dei dati relativi all’immagine del volto.

(3)I dati relativi all’immagine del volto e i dati relativi al sesso dell’interessato possono essere confrontati automaticamente con i dati relativi all’immagine del volto e i dati personali relativi al sesso dell’interessato trasmessi da altri Stati membri e già conservati nel sistema centrale ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, dell’articolo 13, paragrafo 1, e dell’articolo 14, paragrafo 1, ad eccezione dei dati trasmessi a norma dell’articolo 11, lettere b) e c).

(4)Il sistema centrale provvede affinché, su richiesta di uno Stato membro, il confronto di cui al paragrafo 1 del presente articolo venga effettuato con i dati relativi all’immagine del volto trasmessi precedentemente dallo stesso Stato membro, oltre che con i dati relativi all’immagine del volto trasmessi da altri Stati membri.

(5)Il sistema centrale trasmette automaticamente il riscontro positivo o il risultato negativo del confronto allo Stato membro d’origine in applicazione delle procedure di cui all’articolo 26, paragrafo 4. In caso di riscontro positivo vengono trasmessi, per tutte le serie di dati corrispondenti al riscontro positivo, i dati di cui all’articolo 12, all’articolo 13, paragrafo 2, e all’articolo 14, paragrafo 2, insieme al contrassegno di cui all’articolo 17, paragrafi 1 e 4, se applicabile. Se si riceve un risultato negativo, i dati di cui all’articolo 12, all’articolo 13, paragrafo 2, e all’articolo 14, paragrafo 2, non sono trasmessi.

(6)Quando uno Stato membro riceve dall’Eurodac la prova di un riscontro positivo che può aiutarlo ad ottemperare ai propri obblighi a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), tale prova prevale su qualsiasi altro riscontro positivo ricevuto.

ê 603/2013 (adattato)

CAPO VIV

BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE Ö CONSERVAZIONE, CANCELLAZIONE ANTICIPATA E CONTRASSEGNO DEI DATI Õ

Articolo 1712

Conservazione dei dati

1. Ö Per le finalità di cui all’articolo 10, paragrafo 1, Õ cCiascuna serie di dati Ö relativa a un richiedente protezione internazionale, Õ di cui all’articolo 1211, è conservata presso il sistema centrale per dieci anni a decorrere dalla data alla quale le impronte sono state rilevate.

ò nuovo

2. Per le finalità indicate nell’articolo 13, paragrafo 1, ciascuna serie di dati relativa a un cittadino di paese terzo o apolide, indicata nell’articolo 13, paragrafo 2, è conservata presso il sistema centrale per cinque anni a decorrere dalla data alla quale le impronte sono state rilevate.

3. Per le finalità indicate nell’articolo 14, paragrafo 1, ciascuna serie di dati relativa a un cittadino di paese terzo o apolide, indicata nell’articolo 14, paragrafo 2, è conservata presso il sistema centrale per cinque anni a decorrere dalla data alla quale le impronte sono state rilevate.

ê 603/2013 (adattato)

ð nuovo

4. Decorsio il termine Ö i periodi di conservazione dei dati Õ di cui ail paragrafio ð da ï 1 ð a 3 ï Ö del presente articolo Õ , i dati Ö dell’interessato Õ sono cancellati automaticamente dal sistema centrale.

Articolo 1813

Cancellazione anticipata dei dati

1. I dati riguardanti le persone che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro prima della scadenza del periodo di cui all’articolo 1712, paragrafio 1, ð 2 o 3, ï sono cancellati dal sistema centrale, a norma dell’articolo 2827, paragrafo 4, non appena lo Stato membro d’origine viene a conoscenza che gli interessati hanno acquisito tale cittadinanza.

2. Il sistema centrale informa, quanto prima e in ogni caso entro un periodo non superiore a 72 ore, tutti gli Stati membri d’origine della cancellazione, a cura di un altro Stato membro d’origine, dei dati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo che hanno generato una riscontro positivorisposta pertinente con i dati da quelli trasmessi riguardanti persone di cui all’articolo 109, paragrafo 1, o all’articolo 1314, paragrafo 1 ð, o all’articolo 14, paragrafo 1 ï .

Articolo 1918

Contrassegno dei dati

1. Ai fini di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), lo Stato membro d’origine che ha concesso protezione internazionale a un richiedente protezione internazionale i cui dati siano stati precedentemente registrati nel sistema centrale conformemente all’articolo 1211 contrassegna a fini di contrasto i relativi dati nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale definiti Ö da eu-LISA Õ dall’agenzia. Il contrassegno è conservato nel sistema centrale ai sensi dell’articolo 12 17, paragrafo 1, ai fini della trasmissione di cui all’articolo 9, paragrafo 5 ð 15 ï . Il sistema centrale informa ð quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore, ï tutti gli Stati membri d’origine del contrassegno apposto da un altro Stato membro d’origine ai dati che hanno generato una riscontro positivorisposta pertinente con i dati da essi trasmessi riguardanti persone di cui all’articolo 109, paragrafo 1, o all’articolo 1314, paragrafo 1 ð o all’articolo 14, paragrafo 1 ï . Detti Stati membri d’origine contrassegnano a loro volta le serie di dati corrispondenti.

2. I dati dei beneficiari di protezione internazionale conservati nel sistema centrale e contrassegnati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo sono resi disponibili per il confronto a fini di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c)2, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data in cui all’interessato è stata concessa la protezione internazionale.

In caso di riscontro positivorisposta pertinente, il sistema centrale trasmette i dati di cui all’articolo 1211, lettere da a) a k) ð b) a s) ï , per tutte le serie di dati corrispondenti al riscontro positivoalla risposta pertinente. Il sistema centrale non trasmette il contrassegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Al termine del periodo di tre anni, il sistema centrale blocca automaticamente la trasmissione di tali dati nel caso di richieste di confronto presentate a fini di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c)2; i dati restano invece disponibili per il confronto ai fini di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), fino al momento della loro cancellazione. I dati bloccati non sono trasmessi e, in caso di riscontro positivorisposta pertinente, il sistema centrale comunica allo Stato membro richiedente un risultato negativo.

3. Lo Stato membro d’origine rimuove il contrassegno precedentemente apposto ai dati di un cittadino di un paese terzo o di un apolide oppure sblocca i dati precedentemente bloccati conformemente ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo se lo status dell’interessato è revocato o è cessato, oppure se ne viene rifiutato il rinnovo ai sensi degli articoli [14 o 19 della direttiva 2011/95/UE].

ò nuovo

4. Ai fini di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), lo Stato membro d’origine che ha concesso un titolo di soggiorno a un cittadino di paese terzo o apolide in condizione di soggiorno irregolare i cui dati siano stati precedentemente registrati nel sistema centrale conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, e all’articolo 14, paragrafo 2, contrassegna i relativi dati nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale definiti da eu-LISA. Il contrassegno è conservato nel sistema centrale ai sensi dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, ai fini della trasmissione di cui agli articoli 15 e 16. Il sistema centrale informa quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore, tutti gli Stati membri d’origine del contrassegno apposto da un altro Stato membro d’origine ai dati che hanno generato un riscontro positivo con i dati da essi trasmessi riguardanti persone di cui all’articolo 13, paragrafo 1, o all’articolo 14, paragrafo 1. Detti Stati membri d’origine contrassegnano a loro volta le serie di dati corrispondenti.

5. I dati dei cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare conservati nel sistema centrale e contrassegnati ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo sono resi disponibili per il confronto a fini di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), fino alla loro cancellazione automatica dal sistema centrale in conformità dell’articolo 17, paragrafo 4.

ê 603/2013 (adattato)

ð nuovo

CAPO VIIVI

PROCEDURA PER IL CONFRONTO E LA TRASMISSIONE DEI DATI A FINI DI CONTRASTO

Articolo 2019

Procedura per il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con i dati Eurodac

1. Ai fini di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c)2, le autorità designate di cui agli articoli 65, paragrafo 1, e 87, paragrafo 2, possono presentare all’autorità di verifica una richiesta motivata in formato elettronico ai sensi dell’articolo 2120, paragrafo 1, unitamente al numero di riferimento da loro utilizzato, affinché siano trasmessi al sistema centrale, a fini di confronto, dati relativi alle impronte digitali ð e all’immagine del volto ï attraverso il punto di accesso nazionale. Ricevuta tale richiesta, l’autorità di verifica controlla se ricorrono tutte le condizioni per richiedere un confronto di cui all’articolo 2120 o all’articolo 2221, a seconda dei casi.

2. Se ricorrono tutte le condizioni per richiedere un confronto di cui all’articolo 2120 o all’articolo 2221, l’autorità di verifica trasmette la richiesta al punto di accesso nazionale che la trasmette, ai sensi ð degli articoli 15 e 16 ï dell’articolo 9, paragrafi 3 e 5, al sistema centrale per il confronto con i dati Ö relativi alle impronte digitali Õ ð e all’immagine del volto ï trasmessi al sistema centrale a norma all’articolo 109, paragrafo 1, o all’articolo 1314, paragrafo 1 ð, e all’articolo 14, paragrafo 1 ï .

ò nuovo

3. Un confronto tra un’immagine del volto e altri dati relativi ad immagini del volto conservati nel sistema centrale ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), può essere effettuato a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, qualora tali dati siano disponibili al momento in cui viene fatta una richiesta elettronica motivata ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1.

ê 603/2013 (adattato)

ð nuovo

43. In casi eccezionali di urgenza ove sia necessario per prevenire un pericolo imminente associato a reati di terrorismo o ad altri reati gravi, l’autorità di verifica può trasmettere al punto di accesso nazionale i dati relativi alle impronte digitali per un confronto immediato appena ricevuta la richiesta da un’autorità designata e verificare solo a posteriori se siano rispettate tutte le condizioni per richiedere un confronto di cui all’articolo 2120 o all’articolo 2221, compresa l’effettiva sussistenza di un caso eccezionale di urgenza. La verifica a posteriori ha luogo senza indebiti ritardi previo trattamento della richiesta.

54. Se con una verifica a posteriori si accerta che l’accesso ai dati Eurodac non era giustificato, tutte le autorità che hanno avuto accesso a tali dati cancellano le informazioni comunicate dall’Eurodac e ne informano l’autorità di verifica.

Articolo 2120

Condizioni per l’accesso delle autorità designate all’Eurodac

1. Ai fini di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c)2, le autorità designate possono presentare una richiesta motivata in formato elettronico per il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con i dati conservati nel sistema centrale nei limiti delle loro competenze, soltanto se il confronto con le seguenti banche dati non ha consentito di stabilire l’identità dell’interessato:

le banche nazionali dei dati dattiloscopici;

i sistemi automatizzati d’identificazione dattiloscopica di tutti gli altri Stati membri ai sensi della decisione 2008/615/GAI, qualora il confronto sia tecnicamente disponibile, a meno che non sussistano fondati motivi per ritenere che un confronto con tali sistemi non consentirebbe di stabilire l’identità dell’interessato. Tali fondati motivi sono inclusi nella richiesta motivata di confronto con i dati Eurodac presentata in formato elettronico dall’autorità designata all’autorità di verifica; e

il sistema di informazione visti, purché siano soddisfatte le condizioni per il confronto previste dalla decisione 2008/633/GAI;

e se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni nel loro insieme:

a) il confronto è necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, vale a dire esiste un interesse prevalente di sicurezza pubblica tale da rendere proporzionata l’interrogazione della banca dati;

b) il confronto è necessario in un caso specifico (vale a dire non si eseguono confronti sistematici); e

c) esistono fondati motivi per ritenere che il confronto contribuisca in misura sostanziale alla prevenzione, all’accertamentoindividuazione o all’indagine suall’investigazione di uno dei reati in questione. Tali fondati motivi ricorrono in particolare laddove sussista il sospetto fondato che l’autore presunto o effettivo oppure la vittima di un reato di terrorismo o di un altro reato grave rientri in una delle categorie contemplate dal presente regolamento.

2. Le richieste di confronto con i dati Eurodac sono limitate alla ricerca dei dati relativi alle impronte digitali ð e all’immagine del volto ï .

Articolo 2221

Condizioni per l’accesso di Europol all’Eurodac

1. Ai fini di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c)2, l’autorità designata da Europol può presentare una richiesta motivata in formato elettronico per il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con i dati conservati nel sistema centrale nei limiti del mandato di Europol ove ciò sia necessario per l’adempimento delle funzioni di Europol, soltanto se il confronto con i dati relativi alle impronte digitali conservati nei sistemi di trattamento delle informazioni tecnicamente e giuridicamente accessibili da Europol non ha consentito di stabilire l’identità dell’interessato, e se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni nel loro insieme:

a) il confronto è necessario per sostenere e rafforzare l’azione degli Stati membri in materia di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi che sono di competenza di Europol, ossia esiste un interesse prevalente di sicurezza pubblica tale da rendere proporzionata la ricerca della banca dati;

b) il confronto è necessario in un caso specifico (vale a dire non si eseguono confronti sistematici); e

c) esistono fondati motivi per ritenere che il confronto contribuisca in misura sostanziale alla prevenzione, all’accertamentoindividuazione o all’indagineinvestigazione sudi uno dei reati in questione. Tali fondati motivi ricorrono in particolare laddove sussista il sospetto fondato che l’autore presunto o effettivo oppure la vittima di un reato di terrorismo o di un altro reato grave rientri in una delle categorie contemplate dal presente regolamento.

2. Le richieste di confronto con i dati Eurodac sono limitate al confronto dei dati relativi alle impronte digitali ð e all’immagine del volto ï .

3. Il trattamento delle informazioni ottenute da Europol mediante il confronto con i dati Eurodac è soggetto all’autorizzazione dello Stato membro d’origine. Tale autorizzazione è ottenuta attraverso l’unità nazionale Europol dello Stato membro.

Articolo 2322

Comunicazione tra le autorità designate, le autorità di verifica e i punti di accesso nazionali

1. Fatto salvo l’articolo 2726, tutte le comunicazioni tra le autorità designate, le autorità di verifica e i punti di accesso nazionali sono sicure e avvengono per via elettronica.

2. Ai fini di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c)2, le impronte digitali vengono digitalizzate dagli Stati membri e trasmesse nel formato dei dati indicato Ö stabilito Õ ð dal documento comune sul controllo delle interfacce ï nell’allegato I, in modo che i dati possano essere confrontati dal sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali.

CAPO VIIIVII

TRATTAMENTO, PROTEZIONE DEI DATI E RESPONSABILITÀ

Articolo 2423

Responsabilità in materia di trattamento dei dati

1. Lo Stato membro d’origine è tenuto a garantire:

a) la liceità del rilevamento delle impronte digitali ð e dell’immagine del volto ï ;

b) la liceità della trasmissione al sistema centrale dei dati relativi alle impronte digitali e degli altri dati di cui all’articolo 1211, all’articolo 1314, paragrafo 2, e all’articolo 1417, paragrafo 2;

c) l’esattezza e l’attualità dei dati al momento della trasmissione al sistema centrale;

d) ferma restando la responsabilità Ö di eu-LISA Õ dell’agenzia, la liceità della registrazione, della conservazione, della rettifica e della cancellazione dei dati nel sistema centrale;

e) la liceità del trattamento dei risultati del confronto dei dati relativi alle impronte digitali ð e all’immagine del volto ï trasmessi dal sistema centrale.

2. A norma dell’articolo 3634, lo Stato membro d’origine garantisce la sicurezza dei dati di cui al paragrafo 1 prima e durante la trasmissione al sistema centrale, nonché la sicurezza dei dati che esso riceve da quest’ultimo.

3. Lo Stato membro d’origine è responsabile dell’identificazione definitiva dei dati ai sensi dell’articolo 2625, paragrafo 4.

4. L’agenzia Ö eu-LISA Õ provvede affinché il sistema centrale operi ai sensi delle disposizioni del presente regolamento. In particolare, l’agenzia Ö eu-LISA Õ :

a) adotta le misure necessarie affinché le persone che lavorano con il sistema centrale non trattino i dati ivi registrati per scopi diversi da quelli dell’Eurodac, quali definiti all’articolo 1;

b) adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza del sistema centrale a norma dell’articolo 3634;

c) fatte salve le competenze del garante europeo della protezione dei dati, garantisce che solo le persone autorizzate a lavorare con il sistema centrale abbiano accesso ai dati ivi registrati.

L’agenzia Ö eu-LISA Õ comunica al Parlamento europeo e al Consiglio, nonché al garante europeo della protezione dei dati, le misure adottate ai sensi del primo comma.

Articolo 2524

Trasmissione

1. Le impronte digitali vengono digitalizzate e trasmesse nel formato dei dati Ö stabilito Õ ð dal documento comune sul controllo delle interfacce ï di cui all’allegato I. Se necessario al funzionamento efficace del sistema centrale, l’agenzia Ö eu-LISA Õ definisce i requisiti tecnici per la trasmissione del formato dei dati da parte degli Stati membri al sistema centrale e viceversa. L’agenzia Ö eu-LISA Õ assicura che i dati relativi alle impronte digitali ð e all’immagine del volto ï trasmessi dagli Stati membri possano essere confrontati dal sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali ð e dell’immagine del volto ï .

2. Gli Stati membri trasmettono i dati di cui all’articolo 1211, all’articolo 1314, paragrafo 2, e all’articolo 1417, paragrafo 2, per via elettronica. I dati di cui all’articolo 12,11 e all’articolo 1314, paragrafo 2 ð, e all’articolo 14, paragrafo 2 ï , sono automaticamente registrati nel sistema centrale. Se necessario al funzionamento efficace del sistema centrale, l’agenzia Ö eu-LISA Õ definisce i requisiti tecnici per assicurare che i dati possano essere adeguatamente trasmessi per via elettronica dagli Stati membri al sistema centrale e viceversa.

3. Il numero di riferimento di cui all’articolo 12, lettera i)11, lettera d), all’articolo 13, paragrafo 2, lettera i)14, paragrafo 2, lettera d), all’articolo 1417, paragrafo 1 ð 2, lettera i) ï , e all’articolo 2019, paragrafo 1, rende possibile l’attribuzione univoca dei dati a una persona e allo Stato membro che trasmette i dati. Esso inoltre rende possibile asserire se tali dati si riferiscono a una persona di cui agli articoli 109, paragrafo 1, 1314, paragrafo 1, o 1417, paragrafo 1.

4. Il numero di riferimento inizia con la lettera o le lettere di identificazione che contraddistinguono lo Stato membro che ha trasmesso i dati, conformemente alla norma di cui all’allegato I. La lettera o le lettere di identificazione sono seguite dal codice che identifica la categoria di persone o di richieste. I dati relativi alle persone di cui all’articolo 109, paragrafo 1, sono contrassegnati da “1”, quelli relativi alle persone di cui all’articolo 1314, paragrafo 1, da “2”, quelli relativi alle persone di cui all’articolo 1417, paragrafo 1, da “3”, quelli relativi alle richieste di cui all’articolo 2120 da “4”, quelli relativi alle richieste di cui all’articolo 2221 da “5” e quelli relativi alle richieste di cui all’articolo 3029 da “9”.

5. L’agenzia Ö eu-LISA Õ definisce le procedure tecniche necessarie affinché gli Stati membri assicurino il ricevimento di dati univoci da parte del sistema centrale.

6 Il sistema centrale conferma il più rapidamente possibile il ricevimento dei dati trasmessi. A tal fine l’agenzia Ö eu-LISA Õ definisce i requisiti tecnici necessari ad assicurare che agli Stati membri sia fornita, se richiesta, la ricevuta di conferma.

Articolo 2625

Effettuazione dei confronti e trasmissione dei risultati

1. Gli Stati membri assicurano la trasmissione di dati relativi alle impronte digitali di qualità adeguata al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali ð e dell’immagine del volto ï . L’agenzia Ö eu-LISA Õ definisce la qualità adeguata dei dati relativi alle impronte digitali trasmessi, se necessario ad assicurare che i risultati del confronto effettuato dal sistema centrale raggiungano un livello molto elevato di accuratezza. Il sistema centrale verifica, non appena possibile, la qualità dei dati relativi alle impronte digitali ð e all’immagine del volto ï trasmessi. Qualora essi non siano idonei al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali ð e dell’immagine del volto ï , il sistema centrale informa lo Stato membro interessato. Detto Stato membro trasmette dati relativi alle impronte digitali ð e all’immagine del volto ï qualitativamente adeguati usando lo stesso numero di riferimento dei precedenti dati.

2. Il sistema centrale effettua i confronti seguendo l’ordine di arrivo delle richieste. Ogni richiesta è esaminata entro 24 ore. Uno Stato membro può chiedere che, per motivi di diritto interno, i confronti ritenuti particolarmente urgenti siano effettuati entro un’ora. Qualora questi tempi non possano essere rispettati a causa di circostanze che esulano dalla responsabilità dell’agenzia Ö di eu-LISA Õ , il sistema centrale esamina la richiesta in via prioritaria non appena dette circostanze sono venute meno. In tali casi, se necessario ad assicurare il funzionamento efficace del sistema centrale, l’agenzia Ö eu-LISA Õ definisce i criteri per assicurare che le richieste siano esaminate in via prioritaria.

3. L’agenzia Ö eu-LISA Õ , se necessario ad assicurare il funzionamento efficace del sistema centrale, definisce le procedure operative per l’elaborazione dei dati ricevuti e per la trasmissione del risultato del confronto.

4. Il risultato del confronto Ö dei dati relativi alle impronte digitali eseguito conformemente all’articolo 15 Õ è immediatamente controllato nello Stato membro ricevente da un esperto in dattiloscopia, quale definito ai sensi delle disposizioni nazionali, avente una formazione specifica per quanto concerne i tipi di confronti di impronte digitali di cui al presente regolamento. Ai fini di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento, l’identificazione definitiva è effettuata dallo Stato membro d’origine in collaborazione con gli altri Stati membri interessati, a norma dell’articolo 34 del regolamento (UE) n. 604/2013.

ò nuovo

5. Il risultato del confronto dei dati relativi all’immagine del volto eseguito conformemente all’articolo 16 è immediatamente controllato e verificato nello Stato membro ricevente. Ai fini di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento, l’identificazione definitiva è effettuata dallo Stato membro d’origine in collaborazione con gli altri Stati membri interessati.

ê 603/2013 (adattato)

ð nuovo

Le informazioni pervenute dal sistema centrale riguardanti dati comunque ritenuti inattendibili sono cancellate non appena ne sia stata accertata l’inattendibilità.

65. Se l’identificazione definitiva ai sensi del paragrafo 4 rivela che il risultato del confronto ricevuto dal sistema centrale non corrisponde ai dati relativi alle impronte digitali ð e all’immagine del volto ï inviati per il confronto, gli Stati membri cancellano immediatamente il risultato del confronto e comunicano questa circostanza alla Commissione e all’agenzia Ö a eu-LISA Õ quanto prima e in ogni caso entro tre giorni lavorativi ð trasmettendo il numero di riferimento dello Stato membro di origine e il numero di riferimento dello Stato membro che ha ricevuto il risultato ï .

Articolo 2726

Comunicazione tra gli Stati membri e il sistema centrale

I dati trasmessi dagli Stati membri al sistema centrale e viceversa utilizzano l’infrastruttura di comunicazione. L’agenzia Ö eu-LISA Õ , se necessario ad assicurare il funzionamento efficace del sistema centrale, definisce le procedure tecniche necessarie all’utilizzo dell’infrastruttura di comunicazione.

Articolo 2827

Accesso ai dati registrati nell’Eurodac e loro rettifica o cancellazione

1. Lo Stato membro d’origine ha accesso ai dati da esso trasmessi che sono registrati nel sistema centrale, ai sensi del presente regolamento.

Nessuno Stato membro può consultare i dati trasmessi da un altro Stato membro né può ricevere tali dati, ad eccezione di quelli risultanti dal confronto di cui all’articolo 9, paragrafo 5 ð agli articoli 15 e 16 ï .

2. Le autorità degli Stati membri che, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, hanno accesso ai dati registrati nel sistema centrale sono designate da ciascuno Stato membro ai fini di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b). Tale designazione indica la specifica unità competente a svolgere i compiti connessi all’applicazione del presente regolamento. Ogni Stato membro comunica senza indugio alla Commissione e all’agenzia Ö a eu-LISA Õ l’elenco di dette unità e le relative modifiche. L’agenzia Ö eu-LISA Õ pubblica l’elenco consolidato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Qualora l’elenco subisca modifiche, l’agenzia Ö eu-LISA Õ pubblica online una volta all’anno un elenco consolidato aggiornato.

3. Fatte salve le cancellazioni effettuate a norma dell’articolo ð 18 ï 12, paragrafo 2, o dell’articolo 16, paragrafo 1, soltanto lo Stato membro d’origine ha il diritto di modificare i dati che ha trasmesso al sistema centrale, rettificandoli o integrandoli, ovvero cancellandoli.

4. Se uno Stato membro o l’agenzia Ö eu-LISA Õ è in possesso di indizi dai quali risulta che dati registrati nel sistema centrale sono di fatto inesatti, ne avvisa quanto prima lo Stato membro d’origine ð , fatta salva la comunicazione di una violazione dei dati personali conformemente all’articolo [33…] del regolamento (UE) [2016/…] ï .

Se uno Stato membro è in possesso di indizi dai quali risulta che nel sistema centrale sono stati registrati dati in violazione del presente regolamento, ne avvisa quanto prima l’agenzia Ö eu-LISA Õ , la Commissione e lo Stato membro d’origine. Quest’ultimo controlla i dati in questione e, ove necessario, li modifica o cancella senza indugio.

5. L’agenzia Ö eu-LISA Õ non trasferisce né rende disponibili alle autorità di un paese terzo i dati registrati nel sistema centrale. Tale divieto non è applicabile ai trasferimenti dei suddetti dati verso i paesi terzi cui si applica il regolamento (UE) […/…]n. 604/2013.

Articolo 2928

Conservazione delle registrazioni

1. L’agenzia Ö eu-LISA Õ conserva le registrazioni di tutti i trattamenti dei dati avvenuti nel sistema centrale. Le registrazioni indicano lo scopo, la data e la durata dell’accesso, i dati trasmessi, i dati impiegati per l’interrogazione e il nome dell’unità che ha inserito o estratto i dati, nonché le persone responsabili.

2. Le registrazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere utilizzate esclusivamente per controllare, a fini di protezione dei dati, l’ammissibilità del trattamento dei dati, nonché per garantire la sicurezza dei dati ai sensi dell’articolo 34. Le registrazioni devono essere protette da adeguate misure contro l’accesso non autorizzato e sono cancellate un anno dopo la scadenza del periodo di conservazione di cui all’articolo ð 17 ï 12, paragrafo 1, e all’articolo 16, paragrafo 1, a meno che non siano necessarie per procedure di controllo già avviate.

3. Ai fini di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), ciascuno Stato membro adotta, in relazione al proprio sistema nazionale, le misure necessarie per conseguire gli obiettivi enunciati ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Ciascuno Stato membro conserva altresì le registrazioni del personale debitamente autorizzato ad inserire e ad estrarre i dati.

Articolo 3029

Diritti Ö d’informazione Õ dell’interessato

1. Lo Stato membro d’origine provvede a informare la persona di cui all’articoloagli articoli 109, paragrafo 1, all’articolo 1314, paragrafo 1, o all’articolo 1417, paragrafo 1, per iscritto e se necessario oralmente, in una lingua che la persona comprende o che ragionevolmente si suppone a lei comprensibile ð e in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro ï :

a) dell’identità del titolareresponsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva […/…/UE]95/46/CE ed eventualmente del suo rappresentante ð e gli estremi del responsabile della protezione dei dati ï ;

b) dello scopo per cui i suoi dati saranno trattati nell’Eurodac, compresa una descrizione delle finalità del regolamento (UE) […/…]n. 604/2013, conformemente all’articolo ð 6 ï 4 dello stesso, nonché una spiegazione, in forma intelligibile e con un linguaggio semplice e chiaro, del fatto che è ammesso l’accesso degli Stati membri e di Europol all’Eurodac a fini di contrasto;

c) dei destinatari ð o delle categorie di destinatari ï dei dati;

d) riguardo alla persona di cui all’articolo 109, paragrafo 1, o all’articolo 1314, paragrafo 1 ð , o all’articolo 14, paragrafo 1 ï , dell’esistenza di un obbligo di rilevamento delle sue impronte digitali;

ò nuovo

e) del periodo di conservazione dei dati conformemente all’articolo 17;

ê 603/2013 (adattato)

ð nuovo

fe) Ö dell’esistenza Õ del diritto di ð chiedere al titolare del trattamento l’ ï accesso ai dati che la riguardano e del diritto di chiedere che i dati inesatti che la riguardano siano rettificati ð e che i dati personali incompleti siano completati ï o che i dati Ö personali Õ che la riguardano trattati illecitamente siano cancellati, nonché del diritto di ottenere informazioni sulle procedure da seguire per esercitare tali diritti, compresi gli estremi del titolareresponsabile del trattamento e delle autorità nazionali di controllo di cui all’articolo 3230, paragrafo 1;.

ò nuovo

   g) del diritto di proporre ricorso dinanzi a un’autorità di controllo.

ê 603/2013 (adattato)

ð nuovo

2. Per quanto riguarda la persona di cui all’articolo 109, paragrafo 1, o all’articolo 1314, paragrafo 1, ð e all’articolo 14, paragrafo 1, ï le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono fornite all’atto del rilevamento delle sue impronte digitali.

Per quanto riguarda la persona di cui all’articolo 17, paragrafo 1, le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono fornite al più tardi quando i dati che la concernono sono trasmessi al sistema centrale. Questo obbligo non sussiste nei casi in cui fornire dette informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato.

Se una persona soggetta all’articoloi 109, paragrafo 1, all’articolo 1314, paragrafo 1, e all’articolo 1417, paragrafo 1, è un minore, gli Stati membri provvedono a comunicare le informazioni in modo consono alla sua età.

3. È redatto un opuscolo comune contenente quanto meno le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all’articolo ð 6, paragrafo 2 ï 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) […/…]n. 604/2013, secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 2, di detto regolamento.

L’opuscolo è scritto in modo chiaro e semplice, ð in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, e ï in una lingua che la persona interessata comprende o che o che ragionevolmente si suppone a lei comprensibile.

L’opuscolo è realizzato in modo da consentire agli Stati membri di completarlo con informazioni aggiuntive specifiche per ciascuno Stato membro. Tali informazioni specifiche includono quanto meno i diritti dell’interessato, la possibilità di ricevere assistenza ð informazioni ï da parte delle autorità nazionali di controllo nonché gli estremi dell’ufficio del titolareresponsabile del trattamento ð , del responsabile della protezione dei dati  ï e delle autorità nazionali di controllo.

Articolo 31

Ö Diritto di accesso, rettifica e cancellazione dei dati personali Õ

14. Ai fini di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento in ciascuno Stato membro gli interessati possono, secondo le leggi, i regolamenti e le procedure di tale Stato, esercitare i diritti di cui all’articolo 12 della direttiva 95/46/CE ð i diritti di accesso, rettifica e cancellazione dell’interessato sono esercitati in conformità del capo III del regolamento (UE) [2016/…] e applicati come stabilito nel presente articolo ï .

Ö 2. Il diritto di accesso degli Õ Gli interessati Ö in ciascuno Stato membro Õ hanno Ö include Õ il diritto di ottenere la comunicazione dei dati a essi relativi registrati nel sistema centrale e dello Stato membro che li ha trasmessi al sistema centrale, fermo restando l’obbligo di fornire altre informazioni ai sensi dell’articolo 12, lettera a), della direttiva 95/46/CE. L’accesso ai dati può essere autorizzato soltanto da uno Stato membro.

5. Ai fini di cui all’articolo 1, paragrafo 1, in ciascuno Stato membro tutti gli interessati possono chiedere che i dati di fatto inesatti siano rettificati o che i dati registrati illecitamente siano cancellati. La rettifica e la cancellazione sono effettuate senza eccessivo indugio dallo Stato membro che ha trasmesso i dati, secondo le proprie leggi, regolamenti e procedure.

26. Ai fini di cui all’articolo 1, paragrafo 1, Sse i diritti di rettifica e di cancellazione sono esercitati in uno Stato membro diverso da quello o da quelli che hanno trasmesso i dati, le autorità di detto Stato membro prendono contatto con le autorità dello Stato membro o degli Stati membri che hanno trasmesso i dati affinché questi verifichino l’esattezza dei dati, nonché la liceità della loro trasmissione e registrazione nel sistema centrale.

37. Ai fini di cui all’articolo 1, paragrafo 1, Qqualora risulti che i dati registrati nel sistema centrale sono di fatto inesatti o vi sono stati registrati illecitamente, lo Stato membro che li ha trasmessi li rettifica o li cancella a norma dell’articolo 2827, paragrafo 3. Lo Stato membro conferma per iscritto agli interessati, senza eccessivo indugio, di aver adottato le opportune misure per Ö correggere, Õ rettificare ð , completare, ï o cancellare ð o limitare il trattamento dei ï i dati che li riguardano.

48. Ai fini di cui all’articolo 1, paragrafo 1, Oove contesti che i dati registrati nel sistema centrale sono di fatto inesatti o vi sono stati registrati illecitamente, lo Stato membro che li ha trasmessi indica per iscritto agli interessati, senza eccessivo indugio, i motivi per cui rifiuta di rettificare o cancellare i dati in questione.

Lo Stato membro fornisce agli interessati anche le informazioni relative alle azioni che possono avviare se non accettano le spiegazioni fornite. Queste comprendono le modalità per proporre ricorso o se del caso presentare denuncia dinanzi alle autorità competenti o agli organi giurisdizionali di detto Stato membro, nonché l’assistenza finanziaria o di altro tipo disponibile secondo le leggi, i regolamenti e le procedure di tale Stato membro.

59. Ogni richiesta Ö di accesso, rettifica o cancellazione Õ a norma dei paragrafi 14 e 25 Ö del presente articolo Õ , contiene tutti i particolari necessari per l’identificazione dell’interessato, comprese le impronte digitali. Questi dati sono utilizzati unicamente ai fini dell’esercizio dei diritti Ö dell’interessato Õ di cui ai paragrafi 14 e 25 e sono cancellati subito dopo.

610. Le autorità competenti degli Stati membri collaborano attivamente fra di loro per rendere rapidamente effettivo l’esercizio dei diritti Ö di rettifica e cancellazione Õ di cui ai paragrafi 5, 6 e 7Ö dell’interessato Õ.

711. Se una persona chiede l’accesso aila comunicazione dei dati che la riguardano in conformità del paragrafo 4, l’autorità competente conserva una registrazione della richiesta e delle modalità della sua presentazione sotto forma di documento scritto, che mette senza indugio a disposizione delle autorità nazionali di controllo.

12. Ai fini di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, in ciascuno Stato membro l’autorità nazionale di controllo assiste l’interessato, su sua richiesta, nell’esercizio dei suoi diritti, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE.

813. Ai fini di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, Ll’autorità nazionale di controllo dello Stato membro che ha trasmesso i dati e l’autorità nazionale di controllo dello Stato membro in cui l’interessato si trova gli prestano assistenza e Ö forniscono Õ , a richiesta, consulenza nell’ Ö informazioni sull’ Õ esercizio dei suoi diritti di ð chiedere al titolare del trattamento l’accesso, la ï rettifica ð , il completamento, ï o di la cancellazione ð o la limitazione del trattamento ï Ö dei dati personali che lo riguardano Õ . Le autorità nazionali di controllo dei due Stati cooperano a tal fine ð in conformità del capo VII del regolamento (UE) [2016/…] ï . Le richieste di assistenza possono essere rivolte all’autorità nazionale di controllo dello Stato membro in cui l’interessato si trova, che le trasmette all’autorità dello Stato membro che ha trasmesso i dati.

14. In ciascuno Stato membro qualsiasi persona alla quale sia stato rifiutato il diritto di accesso di cui al paragrafo 4 può proporre ricorso o, se del caso, può presentare denuncia dinanzi alle autorità competenti o agli organi giurisdizionali di detto Stato secondo le leggi, i regolamenti e le procedure di detto Stato.

15. Chiunque può, secondo le leggi, i regolamenti e le procedure dello Stato membro che ha trasmesso i dati, proporre ricorso o, se del caso, presentare denuncia dinanzi alle autorità competenti o agli organi giurisdizionali di detto Stato in merito ai dati che lo riguardano e che sono registrati nel sistema centrale, al fine di esercitare i suoi diritti ai sensi del paragrafo 5. Alle autorità nazionali di controllo è fatto obbligo di prestare assistenza e, a richiesta, consulenza all’interessato, ai sensi del paragrafo 13, per tutto l’iter processuale.

Articolo 3230

Vigilanza dell’autorità nazionale di controllo

1. Ai fini di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento Cciascuno Stato membro dispone che l’autorità o le autorità nazionali di controllo Ö di ciascuno Stato membro Õ designate a norma dell’articolo ð 41 ï 28, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE ð di cui all’articolo [46, paragrafo 1] del regolamento (UE) [2016/…] ï controllino in modo indipendente, secondo il proprio diritto interno, che il trattamento dei dati a carattere personale da parte dello Stato membro in questione Ö per le finalità stabilite nell’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) Õ , nonché la loro trasmissione al sistema centrale avvengano lecitamente e ai sensi del presente regolamento.

2. Ogni Stato membro garantisce che la rispettiva autorità nazionale di controllo possa avvalersi della consulenza di persone in possesso di adeguate conoscenze in materia di dati relativi alle impronte digitali.

Articolo 3331

Vigilanza del garante europeo della protezione dei dati

1. Il garante europeo della protezione dei dati controlla che tutte le attività di trattamento dei dati personali relative all’Eurodac, in particolare da parte Ö di eu-LISA Õ dell’agenzia, siano effettuate ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 e del presente regolamento.

2. Il garante europeo della protezione dei dati provvede affinché almeno ogni tre anni sia svolto un controllo delle attività di trattamento dei dati personali effettuate Ö da eu-LISA Õ dall’agenzia, conformemente alle norme di revisione contabile internazionali. Una relazione su tale controllo è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, Ö a eu-LISA Õ all’agenzia e alle autorità nazionali di controllo. Ö A eu-LISA Õ All’agenzia è data la possibilità di presentare osservazioni prima dell’adozione della relazione.

Articolo 3432

Cooperazione tra le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati

1. Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, cooperano attivamente nell’ambito delle rispettive responsabilità e assicurano la vigilanza coordinata dell’Eurodac.

2. Gli Stati membri provvedono affinché, ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 133, paragrafo 2, ogni anno un organo indipendente svolga un controllo del trattamento dei dati personali a fini di cui all’articolo 1, paragrafo 12, lettera c), inclusa l’analisi di un campione di richieste motivate in formato elettronico.

Il controllo è accluso alla relazione annuale degli Stati membri di cui all’articolo 42, paragrafo 840, paragrafo 7.

3. Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, se necessario, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, si scambiano informazioni pertinenti, si assistono vicendevolmente nello svolgimento di revisioni e ispezioni, esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, studiano problemi inerenti all’esercizio di una vigilanza indipendente o all’esercizio dei diritti delle persone cui i dati si riferiscono, elaborano proposte armonizzate per soluzioni congiunte di eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritti di protezione dei dati, se necessario.

4. Al fine di cui al paragrafo 3, le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati si riuniscono almeno due volte l’anno. I costi di tali riunioni e la gestione delle stesse sono a carico del garante europeo della protezione dei dati. Nella prima riunione è adottato un regolamento interno. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente, se necessario. Ogni due anni è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e all’agenzia Ö a eu-LISA Õ una relazione congiunta sulle attività svolte.

Articolo 3533

Protezione dei dati personali a fini di contrasto

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché le disposizioni adottate a norma del diritto nazionale in applicazione della decisione quadro 2008/977/GAI siano altresì applicabili al trattamento dei dati personali effettuato dalle proprie autorità nazionali a fini di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.

12. Ö La o Õ lLe autorità nazionali di controllo Ö di ciascuno Stato membro di cui all’articolo [39, paragrafo 1,] della direttiva [2016/…/UE] Õ designate a norma della decisione quadro 2008/977/GAI controllano la liceità del trattamento dei dati personali effettuato ai sensi del presente regolamento dagli Stati membri ai fini di cui all’articolo 1, paragrafo 12, lettera c), del presente regolamento, nonché la trasmissione di tali dati all’Eurodac e dall’Eurodac.

23. Il trattamento dei dati personali da parte di Europol ai sensi del presente regolamento è effettuato conformemente alla decisione 2009/371/GAI ed è sottoposto al controllo di un garante della protezione dei dati esterno e indipendente. Al trattamento dei dati personali da parte di Europol a norma del presente regolamento si applicano pertanto gli articoli 30, 31 e 32 di detta decisione. Il garante della protezione dei dati esterno e indipendente assicura che i diritti della persona non siano violati.

34. I dati personali ottenuti ai sensi del presente regolamento dall’Eurodac ai fini di cui all’articolo 1, paragrafo 12, lettera c), sono trattati soltanto a fini di prevenzione, accertamento o indagine nel quadro del caso specifico in relazione al quale i dati sono stati richiesti da uno Stato membro o da Europol.

45. Ö Fatti salvi gli articoli [23 e 24] della direttiva [2016/…/UE], Õ iIl sistema centrale, le autorità designate e di verifica ed Europol conservano la registrazione relativa alle ricerche onde permettere alle autorità nazionali di protezione dei dati e al garante europeo della protezione dei dati di verificare la conformità del trattamento dei dati alle norme dell’Unione in materia di protezione dei dati, in particolare al fine di conservare registrazioni che permettano di preparare le relazioni annuali di cui all’articolo 42, paragrafo 840, paragrafo 7. Qualora l’obiettivo sia diverso da tali fini, i dati personali e la registrazione relativa alla ricerca sono cancellati da tutti gli archivi nazionali e da quelli di Europol dopo un mese, salvo se necessari ai fini di specifiche indagini penali per le quali i dati sono stati richiesti da quello Stato membro o da Europol.

Articolo 3634

Sicurezza dei dati

1. Lo Stato membro d’origine garantisce la sicurezza dei dati prima e nel corso della trasmissione al sistema centrale.

2. Ciascuno Stato membro, in relazione a tutti i dati trattati dalle proprie autorità competenti a norma del presente regolamento, adotta le misure necessarie, compreso un piano di sicurezza, al fine di:

a) proteggere fisicamente i dati, tra l’altro mediante l’elaborazione di piani di emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;

b) negare alle persone non autorizzate l’accesso ð alle attrezzature usate per il trattamento di dati personali e ï alle strutture nazionali nelle quali lo Stato membro effettua operazioni ai fini dell’Eurodac ( ð attrezzature, controllo dell’accesso e ï controlli all’ingresso delle strutture);

c) impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dei supporti di dati);

d) impedire che siano inseriti dati senza autorizzazione e che sia presa visione, senza autorizzazione, di dati personali memorizzati o che essi siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo della conservazione);

ò nuovo

e) impedire che persone non autorizzate utilizzino sistemi di trattamento automatizzato di dati mediante attrezzature per la trasmissione di dati (controllo dell’utente);

ê 603/2013 (adattato)

fe) impedire che i dati siano trattati nell’Eurodac senza autorizzazione e che i dati trattati nell’Eurodac siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell’inserimento dei dati);

gf) garantire che le persone autorizzate ad accedere all’Eurodac abbiano accesso soltanto ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso, ricorrendo all’identificativo utente individuale e unico e utilizzando esclusivamente modalità di accesso riservato (controllo dell’accesso ai dati);

hg) garantire che tutte le autorità con diritto di accesso all’Eurodac creino profili che descrivano le funzioni e le responsabilità delle persone autorizzate ad accedere ai dati e ad inserire, aggiornare, cancellare e consultare i dati, e mettano senza indugio tali profili, come pure ogni altra informazione pertinente che dette autorità possano richiedere a fini di controllo, a disposizione delle autorità nazionali di controllo di cui Ö al capo VI del regolamento (UE) [2016/…] Õ e all’articolo Ö […] della direttiva [2016/…/UE] Õ 28 della direttiva 95/46/CE e all’articolo 25 della decisione quadro 2008/977/GAI, su richiesta di queste ultime (profili personali);

ih) garantire la possibilità di verificare e stabilire a quali organismi possano essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature di comunicazione dei dati (controllo della comunicazione);

ji) garantire che sia possibile verificare e stabilire quali dati siano stati trattati nell’Eurodac, quando, da chi e per quale scopo (controllo della registrazione dei dati);

kj) impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che all’atto della trasmissione di dati personali dall’Eurodac o verso l’Eurodac, oppure durante il trasporto dei supporti di dati, tali dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati Ö soppressi Õ senza autorizzazione (controllo del trasporto);

ò nuovo

l) garantire che, in caso di guasto, i sistemi utilizzati possano essere ripristinati immediatamente (riparazione);

m) garantire che le funzioni del sistema non siano difettose, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati immediatamente (affidabilità) e che i dati memorizzati non possano essere falsati da un errore di funzionamento del sistema (autenticità);

ê 603/2013 (adattato)

ð nuovo

nk) controllare l’efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure di carattere organizzativo relative al controllo interno per garantire l’osservanza del presente regolamento (autocontrollo) e per individuare automaticamente entro 24 ore qualsiasi evento pertinente si verifichi nell’applicazione delle misure di cui alle lettere da b) a j) ð k) ï che possa indicare il verificarsi di un incidente di sicurezza.

3. Gli Stati membri informano Ö eu-LISA Õ l’agenzia degli incidenti di sicurezza rilevati nei propri sistemi ð fatte salve la notifica e la comunicazione di una violazione dei dati personali a norma degli [articoli 31 e 32] del regolamento (UE) [2016/…] e degli [articoli 28 e 29] rispettivamente ï . L’agenzia Ö eu-LISA Õ informa gli Stati membri, Europol e il garante europeo della protezione dei dati su incidenti di sicurezza. Gli Stati membri interessati, l’agenzia Ö eu-LISA Õ ed Europol collaborano in caso di tali incidenti.

4. L’agenzia Ö eu-LISA Õ adotta le misure necessarie per conseguire gli obiettivi enunciati al paragrafo 2 per quanto riguarda il funzionamento dell’Eurodac, compresa l’adozione di un piano di sicurezza.

Articolo 3735

Divieto di trasferire dati a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti di diritto privato

1. I dati personali provenienti dal sistema centrale, trasmessi a uno Stato membro o ad Europol ai sensi del presente regolamento, non sono trasferiti a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti di diritto privato stabiliti all’interno o all’esterno dell’Unione, né sono messi a loro disposizione. Questo divieto si applica altresì al trattamento ulteriore di tali dati effettuato a livello nazionale o tra Stati membri ai sensi [dell’articolo […]2, lettera b), della direttiva [2016/…/UE]decisione quadro 2008/977/GAI].

2. I dati personali provenienti da uno Stato membro e scambiati tra Stati membri in seguito a un riscontro positivo ottenuto a fini di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c)2, non sono trasferiti a paesi terzi se sussiste un grave rischio Ö effettivo Õ che, a causa di tale trasferimento, l’interessato sia sottoposto a torture, pene o trattamenti disumani o degradanti o qualsiasi altra violazione dei diritti fondamentali.

ò nuovo

3. Nessuna informazione circa il fatto che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata in uno Stato membro è divulgata a un paese terzo con riferimento alle persone di cui all’articolo 10, paragrafo 1, in particolare se detto paese è anche il paese di origine del richiedente.

ê 603/2013 (adattato)

ð nuovo

43. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano il diritto degli Stati membri di trasferire tali dati ð , in conformità rispettivamente del capo V del regolamento (UE) [2016/…] e delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della direttiva [2016/…/UE],ï a paesi terzi cui si applica il regolamento (UE) […/…]n. 604/2013.

ò nuovo

Articolo 38

Trasferimento di dati a paesi terzi a fini di rimpatrio

1. In deroga all’articolo 37 del presente regolamento, i dati personali relativi alle persone di cui all’articolo 10, paragrafo 1, all’articolo 13, paragrafo 2, e all’articolo 14, paragrafo 1, ottenuti da uno Stato membro in seguito a un riscontro positivo ai fini di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) o b), possono essere trasferiti o messi a disposizione di un paese terzo conformemente all’articolo 46 del regolamento (UE) [2016/...], se necessario per provare l’identità di cittadini di paesi terzi in vista del rimpatrio, soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il paese terzo esplicitamente accetta di utilizzare i dati limitatamente ai fini per i quali sono stati trasmessi e a quanto legittimo e necessario per garantire la finalità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e di cancellare tali dati quando non è più giustificato conservarli;

b) lo Stato membro di origine che ha inserito i dati nel sistema centrale ha dato il suo consenso e l’ interessato è informato del fatto che i suoi dati personali potranno essere condivisi con le autorità di un paese terzo.

2. Nessuna informazione circa il fatto che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata in uno Stato membro è divulgata a un paese terzo con riferimento alle persone di cui all’articolo 10, paragrafo 1, in particolare se detto paese è anche il paese di origine del richiedente.

3. Un paese terzo non ha accesso diretto al sistema centrale per confrontare o trasmettere i dati relativi alle impronte digitali o altri dati personali di un cittadino di paese terzo o apolide e tale accesso non gli è accordato da alcun punto di accesso nazionale di uno Stato membro.

ê 603/2013 (adattato)

ð nuovo

Articolo 3936

Registrazione e documentazione

1. Gli Stati membri ed Europol provvedono affinché tutte le operazioni di trattamento dei dati derivanti dalle richieste di confronto con i dati Eurodac a fini di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c)2, siano registrate o documentate per verificare l’ammissibilità della richiesta, per controllare la liceità del trattamento dei dati, l’integrità e la sicurezza dei dati, e ai fini dell’autocontrollo.

2. Il registro o la documentazione indicano in ogni caso:

a) lo scopo esatto della richiesta di confronto, compresa la forma di reato di terrorismo o altro reato grave in questione e, per Europol, lo scopo esatto della richiesta di confronto;

b) i fondati motivi addotti per giustificare, conformemente all’articolo 2120, paragrafo 1, del presente regolamento, il mancato confronto con altri Stati membri di cui alla decisione 2008/615/GAI;

c) il riferimento del fascicolo nazionale;

d) la data e l’ora esatta della richiesta di confronto inviata al sistema centrale dal punto di accesso nazionale;

e) l’autorità che ha chiesto l’accesso per il confronto e il responsabile che ha presentato la richiesta ed elaborato i dati;

f) se è stata esperita la procedura d’urgenza di cui all’articolo 20, paragrafo 419, paragrafo 3, e la decisione presa in merito alla verifica a posteriori;

g) i dati usati per il confronto;

h) conformemente alle disposizioni nazionali o alla decisione 2009/371/GAI, l’identificazione del funzionario che ha effettuato la consultazione e del funzionario che ha ordinato di consultare i dati o di fornirli.

3. Le registrazioni e i documenti sono usati solo ai fini del controllo della liceità del trattamento dei dati e per garantire l’integrità e la sicurezza dei dati. Soltanto le registrazioni che non contengono dati personali possono essere usate ai fini del controllo e della valutazione di cui all’articolo 4240. Le autorità nazionali di controllo competenti a verificare l’ammissibilità della richiesta e controllare la liceità del trattamento dei dati, l’integrità e la sicurezza dei dati, hanno accesso a tali registrazioni, su loro richiesta, per l’adempimento delle loro funzioni Ö dei loro compiti Õ .

Articolo 4037

Risarcimento dei danni

1. Le persone e gli Stati membri che hanno subito un danno Ö materiale o immateriale Õ in conseguenza di un trattamento illecito di dati o di qualsiasi altro atto incompatibile con il presente regolamento hanno diritto di ottenere un risarcimento dallo Stato membro responsabile del pregiudizio. Lo Stato membro è esonerato in tutto o in parte da tale responsabilità se prova che l’evento dannoso non gli è Ö in alcun modo Õ imputabile.

2. Ogni Stato membro è responsabile per i danni causati al sistema centrale in caso di inosservanza da parte sua degli obblighi derivanti dal presente regolamento, tranne nel caso e nei limiti in cui l’agenzia Ö eu-LISA Õ o un altro Stato membro abbia omesso di adottare misure ragionevolmente idonee ad evitare i danni o a minimizzarne gli effetti.

3. Le azioni proposte contro uno Stato membro per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dalle leggi dello Stato membro convenuto ð in conformità degli articoli [75 e 76] del regolamento (UE) [2016/…] e degli articoli [52 e 53] della direttiva [2016/…/UE] ï .

CAPO VIII

MODIFICHE AL REGOLAMENTO (UE) N. 1077/2011

Articolo 38

Modifiche del regolamento (UE) n. 1077/2011

Il regolamento (UE) n. 1077/2011 è cosi modificato:

1) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

“Articolo 5

Compiti relativi a Eurodac

Con riguardo a Eurodac, l’agenzia svolge:

a) i compiti attribuiti all’agenzia conformemente al regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l’“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto 45 ; e

b) i compiti relativi alla formazione sull’uso tecnico di Eurodac.””

2) l’articolo 12, paragrafo 1, è così modificato:

a) le lettere u) e v) sono sostituite dalle seguenti:

“u) adotta la relazione annuale sulle attività del sistema centrale di Eurodac conformemente all’articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 603/2013;

v) presenta osservazioni sulle relazioni del garante europeo della protezione dei dati relative ai controlli di cui all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (CE n. 1987/2006, all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008 e all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 603/2013 e assicura adeguato seguito a tali controlli”;”

b) la lettera x) è sostituita dalla seguente:

“x) elabora statistiche sulle attività del sistema centrale di Eurodac conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 603/2013;”;”

c) la lettera z) è sostituita dalla seguente:

“z) provvede alla pubblicazione annuale dell’elenco delle unità conformemente all’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 603/2013”;”

3) all’articolo 15, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4. Europol e Eurojust possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori quando sono all’ordine del giorno questioni concernenti il SIS II, in relazione all’applicazione della decisione 2007/533/GAI. Europol può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore anche quando sono all’ordine del giorno questioni concernenti il VIS, in relazione all’applicazione della decisione 2008/633/GAI, o questioni concernenti Eurodac, in relazione all’applicazione del regolamento (UE) n. 603/2013”;”

4) l’articolo 17 è così modificato:

a) al paragrafo 5, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

“g) fatto salvo l’articolo 17 dello statuto, stabilisce le clausole di riservatezza per conformarsi, rispettivamente, all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1987/2006, dell’articolo 17 della decisione 2007/533/GAI, all’articolo 26, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 767/2008 e all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 603/2013;”;”

b) al paragrafo 6, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

“i) relazioni sul funzionamento tecnico di ogni sistema IT su larga scala di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera t), e la relazione annuale sulle attività del sistema centrale di Eurodac di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera u), sulla base dei risultati del controllo e della valutazione.”;”

5) all’articolo 19, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Sia Europol che Eurojust possono nominare un rappresentante in seno al gruppo consultivo SIS II. Europol può nominare anche un rappresentante in seno ai gruppi consultivi VIS ed Eurodac.”.”

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 4139

Spese

1. Le spese connesse all’istituzione e alla gestione del sistema centrale e dell’infrastruttura di comunicazione sono a carico del bilancio generale dell’Unione europea.

2. Le spese per i punti di accesso nazionali, incluse quelle per il loro collegamento con il sistema centrale, sono a carico dei singoli Stati membri.

3. Gli Stati membri ed Europol istituiscono e mantengono a loro spese l’infrastruttura tecnica necessaria all’attuazione del presente regolamento e si fanno carico degli oneri derivanti dalle richieste di confronto con i dati Eurodac a fini di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c)2.

Articolo 4240

Relazione annuale, monitoraggio e valutazione

1. L’agenzia Ö eu-LISA Õ trasmette annualmente al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al garante europeo della protezione dei dati una relazione sull’attività del sistema centrale, nella quale esamina tra l’altro il suo funzionamento tecnico e la sua sicurezza. La relazione annuale contiene anche informazioni sulla gestione e le prestazioni dell’Eurodac, misurate sulla base di indicatori quantitativi predeterminati per gli obiettivi di cui al paragrafo 2.

2. L’agenzia Ö eu-LISA Õ provvede affinché vengano attivate procedure atte a monitorare il funzionamento del sistema centrale in rapporto a determinati obiettivi di produzione, economicità e qualità del servizio.

3. Ai fini della manutenzione tecnica, delle relazioni e delle statistiche, l’agenzia Ö eu-LISA Õ ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti i trattamenti effettuati nel sistema centrale.

ò nuovo

4. Entro il [2020], eu-LISA condurrà uno studio sulla fattibilità tecnica di aggiungere il software di riconoscimento facciale al sistema centrale ai fini del confronto delle immagini del volto. Lo studio dovrà valutare l’attendibilità e l’accuratezza dei risultati ottenuti da sistemi di riconoscimento facciale per scopi diversi da quelli dell’Eurodac e formulerà tutte le necessarie raccomandazioni prima dell’introduzione delle tecnologie di riconoscimento facciale nel sistema centrale.

ê 603/2013 (adattato)

ð nuovo

54. Entro 20 luglio 2018 ð […] ï , e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta una valutazione complessiva dell’Eurodac, nella quale analizza i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e l’impatto sui diritti fondamentali, onde stabilire, fra l’altro, se l’accesso a fini di contrasto provochi una discriminazione indiretta delle persone contemplate dal presente regolamento, valuta se continuino a sussistere i motivi che ne avevano giustificato l’istituzione e studia le eventuali implicazioni per la sua futura attività, formulando, se del caso, le raccomandazioni necessarie. La Commissione trasmette la valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

65. Gli Stati membri forniscono all’agenzia Ö a eu-LISA Õ e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni annuali di cui al paragrafo 1.

76. L’agenzia Ö eu-LISA Õ , gli Stati membri ed Europol forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di valutazione di cui al paragrafo 54. Tali informazioni non mettono a repentaglio i metodi di lavoro o non comprendono indicazioni sulle fonti, sui membri del personale o sulle indagini delle autorità designate.

87. Nel rispetto delle disposizioni del diritto nazionale relative alla pubblicazione di informazioni sensibili, gli Stati membri ed Europol predispongono ciascuno una relazione annuale sull’efficacia del confronto dei dati relativi alle impronte digitali con i dati Eurodac a fini di contrasto, in cui figurino informazioni e statistiche su:

la finalità precisa del confronto, compreso il tipo di reato di terrorismo o altro reato grave,

i motivi di ragionevole sospetto,

i ragionevoli motivi addotti per giustificare il mancato confronto con altri Stati membri di cui alla decisione 2008/615/GAI, conformemente all’articolo 2120, paragrafo 1, del presente regolamento,

il numero di richieste di confronto,

il numero e il tipo di casi in cui si è giunti a un’identificazione, e

la necessità di trattare casi eccezionali d’urgenza, compresi i casi in cui l’autorità di verifica non ha confermato l’urgenza dopo la verifica a posteriori.

Le relazioni annuali degli Stati membri e di Europol sono trasmesse alla Commissione entro il 30 giugno dell’anno successivo.

98. Sulla base delle relazioni degli Stati membri e di Europol di cui al paragrafo 87 e oltre alla valutazione complessiva di cui al paragrafo 54, la Commissione predispone una relazione annuale sull’accesso all’Eurodac a fini di contrasto e la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al garante europeo della protezione dei dati.

Articolo 4341

Sanzioni

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che ogni trattamento dei dati inseriti nel sistema centrale contrario ai fini dell’Eurodac quali definiti all’articolo 1 sia passibile di sanzioni, anche a carattere amministrativo e/o penale in conformità della legislazione nazionale, che siano effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 4442

Applicazione territoriale

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai territori a cui non si applica [il regolamento (UE) n. 604/2013].

Articolo 4543

Notifica delle autorità designate e delle autorità di verifica

1. Entro 20 ottobre 2013 ð […] ï gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità designate, le unità operative di cui all’articolo 65, paragrafo 3, e la sua autorità di verifica e notificano senza indugio le eventuali modifiche.

2. Entro 20 ottobre 2013 ð […] ï Europol notifica alla Commissione la sua autorità designata, la sua autorità di verifica e il punto di accesso nazionale designato e notifica senza indugio le eventuali modifiche.

3. La Commissione pubblica annualmente le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e attraverso una pubblicazione elettronica che è disponibile online e tempestivamente aggiornata.

Articolo 44

Disposizione transitoria

I dati bloccati nel sistema centrale ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2725/2000 sono sbloccati e contrassegnati ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del presente regolamento al 20 luglio 2015.

Articolo 4645

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 2725/2000 e il regolamento (CE) n. 407/2002 sono Ö (UE) n. 603/2013 è Õ abrogatoi con effetto dal 20 luglio 2015 ð […] ï .

I riferimenti ai regolamenti abrogati vanno intesi come riferimenti al presente regolamento e letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III.

Articolo 4746

Entrata in vigore e decorrenza dell’applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere da 20 luglio 2015 ð […] ï .

ò nuovo

L’articolo 2, paragrafo 2, l’articolo 32, l’articolo 32 e, per le finalità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), l’articolo 28, paragrafo 4, e gli articoli 30 e 37 si applicano a decorrere dalla data di cui all’articolo 91, paragrafo 2, del regolamento (UE) [.../2016]. Fino a tale data si applicano l’articolo 2, paragrafo 2, l’articolo 27, paragrafo 4, e gli articoli 29, 30 e 35 del regolamento (UE) n. 603/2013.

L’articolo 2, paragrafo 4, l’articolo 35, e, per le finalità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 28, paragrafo 4, e gli articoli 30, 37 e 40 si applicano a decorrere dalla data di cui all’articolo 62, paragrafo 1, della direttiva [2016/.../UE]. Fino a tale data si applicano l’articolo 2, paragrafo 4, l’articolo 27, paragrafo 4, e gli articoli 29, 33, 35 e 37 del regolamento (UE) n. 603/2013.

Il confronto delle immagini del volto mediante software di riconoscimento facciale di cui agli articoli 15 e 16 del presente regolamento si applica a decorrere dalla data in cui la tecnologia di riconoscimento facciale sarà introdotta nel sistema centrale. Il software di riconoscimento facciale sarà introdotto nel sistema centrale [due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. Fino a tale data, le immagini del volto sono conservate nel sistema centrale nella serie di dati relativi all’interessato e trasmessi a uno Stato membro a seguito del confronto delle impronte digitali che ha dato un riscontro positivo.

ê 603/2013 (adattato)

ð nuovo

Gli Stati membri notificano alla Commissione e all’agenzia Ö a eu-LISA Õ di aver espletato i preparativi tecnici necessari per trasmettere i dati al sistema centrale Ö in applicazione degli articoli XX-XX Õ , quanto prima e in ogni caso non oltre 20 luglio 2015 ð […] ï .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

ê 603/2013 (nuovo)

ALLEGATO I

Formato dei dati e modulo per le impronte digitali

Formato per lo scambio dei dati relativi alle impronte digitali

È stabilito il seguente formato per lo scambio di dati relativi alle impronte digitali:

ANSI/NIST-ITL 1a-1997, Ver.3, giugno 2001 (INT-1) e qualsiasi altro futuro sviluppo di questo standard.

Norma per le lettere che contraddistinguono lo Stato membro

Si applica la seguente norma ISO: ISO 3166 – codice di 2 lettere.

ê 603/2013 (adattato)

ALLEGATO II

Regolamenti abrogati (di cui all’articolo 45)

Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio

(GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio

(GU L 62 del 5.3.2002 pag. 1.)

_____________

ê 603/2013 (adattato)

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 2725/2000

Il presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 2, primo comma, lettera c)

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, lettere da b) a e)

Articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d)

Articolo 2, paragrafo 1, lettere da e) a j)

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 3, lettere da a) a e)

Articolo 8, paragrafo 1, lettere da a) a e)

Articolo 8, paragrafo 1, lettere da f) a i)

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1, e articolo 3, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 25, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a f)

Articolo 11, lettere da a) a f)

Articolo 11, lettere da g) a k)

Articolo 5, paragrafo 1, lettere g) e h)

Articolo 6

Articolo 12

Articolo 7

Articolo 13

Articolo 8

Articolo 14

Articolo 9

Articolo 15

Articolo 10

Articolo 16

Articolo 11, paragrafi da 1 a 3

Articolo 17, paragrafi da 1 a 3

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafo 5

Articolo 11, paragrafo 5

Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 12

Articolo 18

Articolo 13

Articolo 23

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 27

Articolo 16

Articolo 28, paragrafi 1 e 2

Articolo 28, paragrafo 3

Articolo 17

Articolo 37

Articolo 18

Articolo 29, paragrafi 1, 2, da 4 a 10 e da 12 a 15

Articolo 29, paragrafi 3 e 11

Articolo 19

Articolo 30

Articoli da 31 a 36

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 39, paragrafi 1 e 2

Articolo 22

Articolo 23

Articolo 24, paragrafi 1 e 2

Articolo 40, paragrafi 1 e 2

Articolo 40, paragrafi da 3 a 8

Articolo 25

Articolo 41

Articolo 26

Articolo 42

Articoli da 43 a 45

Articolo 27

Articolo 46

Regolamento (CE) n. 407/2002

Il presente regolamento

Articolo 2

Articolo 24

Articolo 3

Articolo 25, paragrafi da 1 a 3

Articolo 25, paragrafi 4 e 5

Articolo 4

Articolo 26

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 3

Allegato I

Allegato I

Allegato II

é

ALLEGATO

Tavola di concordanza

Regolamento (UE) n. 603/2013

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 1, paragrafo 3

-

-

Articolo 1, paragrafo 3

-

Articolo 2, paragrafi da 1 a 4

Articolo 2, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 3, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b)

-

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera g)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera g)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera h)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera h)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera i)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera i)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera j)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera j)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera k)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera k)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera l)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera l)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera m)

-

Articolo 3, paragrafo 1, lettera n)

-

Articolo 3, paragrafo 1, lettera 0)

Articolo 2, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 3, paragrafi da 1 a 4

Articolo 4, paragrafi da 1 a 4

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 5

-

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 1, primo e secondo comma

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8, paragrafo 1, lettere da a) a i)

Articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a i)

-

Articolo 9, paragrafo 1, lettere j) e h)

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 2

-

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 3

-

Articolo 9, paragrafo 4

-

Articolo 9, paragrafo 5

-

-

Articolo 10, paragrafo 6

Articolo 10, lettere a) e b)

Articolo 11, lettere a) e b)

Articolo 10, lettera c)

Articolo 11, lettera c)

Articolo 10, lettera d)

Articolo 11, lettera d)

Articolo 10 , lettera e)

Articolo 11, lettera e)

Articolo 11, lettera a)

Articolo 12, lettera a)

Articolo 11, lettera b)

Articolo 12, lettera b)

Articolo 11, lettera c)

Articolo 12, lettera c)

Articolo 11, lettera d)

Articolo 12, lettera d)

Articolo 11, lettera e)

Articolo 12, lettera e)

Articolo 11, lettera f)

Articolo 12 , lettera f)

Articolo 11, lettera g)

Articolo 12, lettera g)

Articolo 11, lettera h)

Articolo 12, lettera h)

Articolo 11, lettera i)

Articolo 12, lettera i)

Articolo 11, lettera j)

Articolo 12, lettera j)

Articolo 11 , lettera k)

Articolo 12, lettera k)

-

Articolo 12, lettera l)

-

Articolo 12, lettera m)

-

Articolo 12, lettera n)

-

Articolo 12, lettera 0)

-

Articolo 12, lettera p)

-

Articolo , lettera q)

-

Articolo 12, lettera r)

-

Articolo 12, lettera s)

Articolo 12

-

Articolo 13

-

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 13, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 14, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 13, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 14, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 13, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 14, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 13, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 14, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 13, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 14, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 13, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 14, paragrafo 2, lettera g)

Articolo 13, paragrafo 2, lettera g)

-

Articolo 13, paragrafo 2, lettera h)

-

Articolo 13, paragrafo 2, lettera i)

-

Articolo 13, paragrafo 2, lettera j)

-

Articolo 13, paragrafo 2, lettera k)

-

Articolo 13, paragrafo 2, lettera l)

-

Articolo 13, paragrafo 2, lettera m)

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 14, paragrafo 5

Articolo 13, paragrafo 5

-

Articolo 13, paragrafo 6

-

Articolo 13, paragrafo 7

-

Articolo 15

-

Articolo 16

-

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 1, lettera a)

-

Articolo 17, paragrafo 1, lettera b)

-

Articolo 17, lettera 1, lettera c)

-

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 2

-

Articolo 14, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 14, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 14, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 14, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 14, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 14, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 14, paragrafo 2, lettera g)

Articolo 14, paragrafo 2, lettera h)

Articolo 14, paragrafo 2, lettera i)

Articolo 14, paragrafo 2, lettera j)

Articolo 14, paragrafo 2, lettera k)

Articolo 14, paragrafo 2, lettera l)

Articolo 14, paragrafo 2, lettera m)

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafo 5

Articolo 14, paragrafo 5

-

Articolo 14, paragrafo 6

-

Articolo 15, paragrafo 1

-

Articolo 15, paragrafo 2

-

Articolo 15, paragrafo 3

-

Articolo 15, paragrafo 4

-

Articolo 16, paragrafi da 1 a 5

-

Articolo 17, paragrafo 1

-

Articolo 17, paragrafo 2

-

Articolo 17, paragrafo 3

-

Articolo 17, paragrafo 4

-

Articolo 18, paragrafo 1

-

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 3

Articolo 19, paragrafo 3

-

Articolo 19, paragrafo 4

-

Articolo 19, paragrafo 5

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 3

Articolo 20, paragrafo 3

Articolo 19, paragrafo 4

Articolo 20, paragrafo 4

-

Articolo 20, paragrafo 5

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 1, lettere da a) a c)

Articolo 21, lettere da a) a c)

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 1, lettere da a) a c)

Articolo 22, paragrafo 1, lettere da a) a c)

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 3

Articolo 22, paragrafo 3

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 1, lettere da a) a e)

Articolo 24, paragrafo 1, lettere da a) a e)

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 24, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafo 4, lettere da a) a c)

Articolo 24, paragrafo 4, lettere da a) a c)

Articolo 24

Articolo 25

Articolo 25, paragrafi da 1 a 5

Articolo 26, paragrafi da 1 a 6

-

Articolo 26, paragrafo 6

Articolo 26

Articolo 27

Articolo 27

Articolo 28

Articolo 28

Articolo 29

Articolo 29, paragrafo 1, lettere da a) a e)

Articolo 30 , paragrafo 1, lettere da a) a e)

-

Articolo 30, paragrafo 1, lettera f)

-

Articolo 30, paragrafo 1, lettera g)

Articolo 29, paragrafo 2

Articolo 30, paragrafo 2

Articolo 29, paragrafo 3

Articolo 30, paragrafo 3

Articolo 29, paragrafi da 4 a 15

-

-

Articolo 31, paragrafo 1

-

Articolo 31, paragrafo 2

-

Articolo 31, paragrafo 3

-

Articolo 31, paragrafo 4

-

Articolo 31, paragrafo 5

-

Articolo 31, paragrafo 6

-

Articolo 31, paragrafo 7

-

Articolo 31, paragrafo 8

Articolo 30

Articolo 32

Articolo 31

Articolo 33

Articolo 32

Articolo 34

Articolo 33, paragrafo 1

Articolo 35, paragrafo 1

Articolo 33, paragrafo 2

Articolo 35, paragrafo 2

Articolo 33, paragrafo 3

Articolo 35, paragrafo 3

Articolo 33, paragrafo 4

Articolo 35, paragrafo 4

Articolo 33, paragrafo 5

-

Articolo 34, paragrafo 1

Articolo 36, paragrafo 1

Articolo 34, paragrafo 2, lettere da a) a k)

Articolo 36, paragrafo 2 lettere da a) a k)

-

Articolo 36, paragrafo 2, lettere da a) a n)

Articolo 34, paragrafo 3

Articolo 36, paragrafo 3

Articolo 34, paragrafo 4

Articolo 36, paragrafo 4

Articolo 35, paragrafo 1

Articolo 37, paragrafo 1

Articolo 35, paragrafo 2

Articolo 37, paragrafo 2

Articolo 35, paragrafo 3

Articolo 37, paragrafo 3

-

Articolo 37, paragrafo 4

-

Articolo 38, paragrafo 1

-

Articolo 38, paragrafo 2

-

Articolo 38, paragrafo 3

Articolo 36, paragrafo 1

Articolo 39, paragrafo 1

Articolo 36, paragrafo 2, lettere da a) a h)

Articolo 39, paragrafo 2 lettere da a) a h)

Articolo 36 , paragrafo 3

Articolo 39, paragrafo 3

Articolo 37

Articolo 40

Articolo 38

-

Articolo 39

Articolo 41

Articolo 40, paragrafo 1

Articolo 42, paragrafo 1

Articolo 40, paragrafo 2

Articolo 42, paragrafo 2

Articolo 40, paragrafo 3

Articolo 42, paragrafo 3

Articolo 40, paragrafo 4

Articolo 42, paragrafo 4

Articolo 40, paragrafo 5

Articolo 42, paragrafo 5

Articolo 40, paragrafo 6

Articolo 42, paragrafo 6

Articolo 40, paragrafo 7

Articolo 42, paragrafo 7

Articolo 40, paragrafo 8

Articolo 42, paragrafo 8

-

Articolo 42, paragrafo 9

Articolo 41

Articolo 43

Articolo 42

Articolo 44

Articolo 43

Articolo 45

Articolo 44

-

Articolo 45

Articolo 46

Articolo 46

Articolo 47

Allegato I

Allegato I

Allegato II

-

Allegato III

Allegato II



SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce l’“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del [regolamento (UE) n. 604/2013] che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l’identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione)

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 46  

Settore: Migrazione e affari interni (titolo 18)

Attività: Asilo e migrazione

1.3.Natura della proposta/iniziativa

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria 47  

⌧ La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente 

 La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Nell’agenda europea sulla migrazione (COM(2015)240 final), la Commissione ha annunciato che intende procedere a una valutazione del sistema Dublino e determinare se sia necessario rivederne i parametri giuridici per conseguire una più equa distribuzione dei richiedenti asilo in Europa. La Commissione ha inoltre proposto di esaminare la possibilità di aggiungere altri identificatori biometrici a Eurodac, quali l’immagine del volto e l’utilizzo di software per il riconoscimento facciale.

La crisi dei rifugiati ha messo in luce notevoli carenze strutturali e insufficienze nella concezione e attuazione delle politica europea in materia di asilo e migrazione, compresi i sistemi Dublino e Eurodac, che hanno indotto molti a chiederne una riforma.

Il 6 aprile 2016, nella sua comunicazione “Verso una riforma del sistema europeo comune di asilo e il rafforzamento delle possibilità di immigrazione legale in Europa” (COM(2016)197) la Commissione ha stabilito che fosse prioritario proporre una riforma del regolamento Dublino e istituire un sistema sostenibile ed equo per la determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo, che garantisse un elevato livello di solidarietà e un’equa ripartizione delle responsabilità tra Stati membri e ha proposto di istituire un meccanismo correttivo di attribuzione.

In questo contesto, la Commissione ha ritenuto che l’Eurodac dovesse essere rafforzato per rispecchiare i cambiamenti nel meccanismo di Dublino e assicurare che esso continui a fornire i dati relativi alle impronte digitali di cui ha bisogno per funzionare. È stato inoltre considerato che l’Eurodac possa contribuire alla lotta contro la migrazione irregolare conservando i dati relativi alle impronte digitali di tutte le categorie e che consenta di effettuare confronti con i dati registrati a tal fine.

1.4.2.Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico 1 del piano annuale di gestione della DG HOME: Rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna;

Attività ABM/ABB interessate: Attività 18 03: Asilo e migrazione

Obiettivo specifico 1: Evoluzione del sistema funzionale di Eurodac

Obiettivo specifico 2: Potenziamento della capacità della banca dati Eurodac

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La proposta sarà intesa a migliorare l’identificazione di cittadini di paesi terzi irregolari all’interno dell’Unione, nonché a garantire l’effettiva attuazione del regolamento di Dublino rivisto, fornendo elementi di prova relativi alle impronte digitali al fine di determinare lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale.

La proposta intende aiutare gli Stati membri ad assicurare che la domanda presentata da un richiedente protezione internazionale sarà esaminata da un solo Stato membro e ridurrà le possibilità di abuso del sistema di asilo prevenendo la pratica opportunistica dell’“asylum shopping” all’interno dell’UE.

Gli Stati membri beneficeranno anche del fatto di poter identificare cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell’UE, conservando i loro dati personali e indicando il primo paese attraverso il quale sono entrati o nel quale potrebbero anche soggiornare in condizione irregolare. Le informazioni registrate a livello di UE aiuteranno, a loro volta uno Stato membro a fornire nuovi documenti a un cittadino di paese terzo al fine del suo rimpatrio verso il paese d’origine o in un paese terzo in cui sia riammesso.

Molti richiedenti protezione internazionale e cittadini di paesi terzi che entrano in modo irregolare nel territorio dell’Unione europea si spostano con la famiglia e, in molti casi, con bambini molto piccoli. Poter identificare i minori mediante le impronte digitali e l’immagine del volto ne faciliterà l’identificazione futura nel caso siano separati dalla loro famiglia, consentendo agli Stati membri di reperire i loro spostamenti quando la corrispondenza di un’impronta digitale ne indica la presenza in un altro Stato membro. Migliorerà inoltre la protezione dei minori non accompagnati che non sempre chiedono formalmente protezione internazionale e che fuggono dagli istituti di accoglienza o dai servizi sociali di assistenza all’infanzia ai quali sono stati affidati. Nell’ambito dell’attuale quadro giuridico e tecnico la loro identità non può essere accertata. Il sistema Eurodac potrebbe quindi servire a registrare i minori provenienti da paesi terzi trovati sprovvisti di documenti all’interno dell’UE, al fine di facilitarne il controllo ed evitare che cadano vittima di sfruttamento.

1.4.4.Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l’attuazione della proposta/iniziativa.

Durante il potenziamento del sistema centrale

Una volta approvato il progetto di proposta e adottate le specifiche tecniche, il sistema centrale Eurodac (rifusione) sarà potenziato in termini di capacità e velocità di trasmissione dei dati dai punti di accesso nazionali degli Stati membri. eu-LISA coordinerà la gestione del progetto di potenziamento del sistema centrale e dei sistemi nazionali a livello dell’UE e l’integrazione dell’interfaccia nazionale uniforme (NUI) attuata dagli Stati membri a livello nazionale.

Obiettivo specifico: Il sistema dovrà essere pronto ad entrare in funzione quando il regolamento di Dublino modificato entrerà in vigore.

Indicatore: Ai fini dell’entrata in funzione del sistema, eu-LISA dovrà aver comunicato il completamento del collaudo generale del sistema centrale Eurodac, che sarà effettuato dall’agenzia in cooperazione con gli Stati membri.

Compiti successivi all’entrata in servizio del nuovo sistema centrale

una volta entrato in funzione il sistema Eurodac, eu-LISA provvede affinché vengano attivati sistemi atti a monitorare il funzionamento del sistema centrale in rapporto a determinati obiettivi. eu-LISA trasmette al termine di ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sull’attività del sistema centrale, nella quale esamina tra l’altro il suo funzionamento tecnico e la sua sicurezza. La relazione annuale contiene anche informazioni sulla gestione e le prestazioni dell’Eurodac, misurate sulla base di indicatori quantitativi predeterminati per i suoi obiettivi.

Entro il 2020, eu-LISA dovrebbe condurre uno studio sulla fattibilità tecnica di aggiungere il software di riconoscimento facciale al sistema centrale che assicuri risultati accurati e affidabili a seguito di un confronto dei dati relativi all’immagine del volto.

Entro il 20 luglio 2018, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta una valutazione complessiva dell’Eurodac, nella quale analizza i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e l’impatto sui diritti fondamentali, onde stabilire, fra l’altro, se l’accesso a fini di contrasto provochi una discriminazione indiretta delle persone contemplate dal presente regolamento, valuta se continuino a sussistere i motivi che ne avevano giustificato l’istituzione e studia le eventuali implicazioni per la sua futura attività, formulando, se del caso, le raccomandazioni necessarie. La Commissione trasmette la valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Ciascuno Stato membro, così come Europol, redige una relazione annuale sull’efficacia del confronto dei dati relativi alle impronte digitali con i dati Eurodac a fini di contrasto, in cui figurino informazioni e statistiche sul numero di consultazioni effettuate e il numero di riscontri positivi (hit) ricevuti.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Obblighi nel breve e lungo termine

1) Determinare lo Stato membro competente in applicazione della proposta di regolamento Dublino modificato.

2) Controllare l’identità dei cittadini di paesi terzi che entrano nell’UE e vi soggiornano in condizioni irregolari, ai fini del rilascio di nuovi documenti a scopo di rimpatrio e identificare i cittadini vulnerabili di paesi terzi, quali i minori che spesso sono vittime di traffico di esseri umani.

3) Potenziare la lotta contro la criminalità internazionale, il terrorismo e altre minacce alla sicurezza.

1.5.2.Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea

Nessuno Stato membro è in grado da solo di affrontare il problema dell’immigrazione irregolare o trattare tutte le domande di asilo presentate nell’UE. Come si è potuto osservare nell’UE da molti anni, una persona può entrare nell’UE attraversando le frontiere esterne ma senza dichiararsi presso un determinato valico di frontiera. Ciò si è verificato soprattutto nel periodo 2014-2015 in cui oltre un milione di migranti irregolari sono arrivati nell’Unione attraverso le rotte del Mediterraneo centrale e meridionale. Analogamente, nel 2015 si sono registrati movimenti successivi dai paesi situati alle frontiere esterne verso altri Stati membri. Il controllo del rispetto delle norme e delle procedure dell’UE, quali la procedura Dublino, non può essere pertanto realizzato dagli Stati membri da soli. In uno spazio senza frontiere interne, la lotta contro l’immigrazione irregolare deve essere condotta in comune. Ne consegue che l’Unione europea si trova in una posizione migliore, rispetto agli Stati membri, per prendere le misure appropriate.

L’uso dei tre sistemi IT su larga scala esistenti (SIS, VIS ed Eurodac) migliora la gestione delle frontiere. Migliori informazioni sui movimenti transfrontalieri dei cittadini di paesi terzi a livello dell’UE formeranno una base fattuale per lo sviluppo e l’adeguamento della politica migratoria dell’UE. Pertanto, una modifica del regolamento Eurodac si rende necessaria anche per aggiungere un’altra finalità alla normativa, ossia permettere l’accesso a fini di controllo dell’immigrazione illegale e dei movimenti secondari di migranti in soggiorno irregolare all’interno dell’UE. Tale obiettivo non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri da soli, poiché una modifica di questo tipo può essere proposta solo dalla Commissione.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

I principali insegnamenti tratti dal potenziamento del sistema centrale a seguito dell’adozione del primo regolamento di rifusione Eurodac 48 sono stati l’importanza di una gestione anticipata dei progetti da parte degli Stati membri e la necessità di assicurare che il progetto di miglioramento del collegamento nazionale sia gestito per tappe. Nonostante il rigido calendario di gestione del progetto stabilito da eu-LISA sia per l’aggiornamento del sistema centrale sia per i collegamenti nazionali degli Stati membri, alcuni Stati membri non sono riusciti, o hanno rischiato di non riuscire, a collegarsi con il sistema centrale entro il 20 luglio 2015 (due anni dopo l’adozione del regolamento).

Nel seminario sugli insegnamenti tratti in seguito all’ammodernamento del sistema centrale nel 2015, gli Stati membri hanno anche segnalato la necessità di una fase “rodaggio” del prossimo aggiornamento del sistema centrale in modo da assicurare che tutti gli Stati membri possano riuscire a connettersi al sistema centrale nei termini stabiliti.

Sono state trovate soluzioni alternative per gli Stati membri che erano in ritardo con la connessione al sistema centrale nel 2015. Tra l’altro eu-LISA ha messo a disposizione di uno Stato membro una soluzione National Access Point/ Fingerprint Image Transmission (NAP/FIT), che è stata utilizzata per le simulazioni di prova effettuate dall’agenzia, in quanto lo Stato membro in questione non aveva programmato i finanziamenti necessari per avviare l’appalto subito dopo l’adozione del regolamento Eurodac. Altri due Stati membri hanno dovuto ricorrere a una soluzione “interna” per il loro collegamento prima di installare la soluzione NAP/FIT, realizzata a seguito di appalto pubblico.

Un contratto quadro per la fornitura di funzionalità e dei servizi di manutenzione per il sistema Eurodac è stato sottoscritto da eu-LISA con un contraente esterno. Molti Stati membri si sono avvalsi di tale contratto quadro per ottenere una soluzione NAP/FIT standardizzata, il che si ritiene abbia apportato risparmi di costi ed evitato la necessità di avviare procedure nazionali di aggiudicazione degli appalti. Un contratto quadro di questo tipo dovrebbe essere riesaminato per il futuro potenziamento.

1.5.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

La proposta va intesa come seguito del regolamento Dublino 49 , delle comunicazioni della Commissione “Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all’Europa” 50 , e “Sistemi informatici per le frontiere e la sicurezza più solidi ed intelligenti” 51 , e congiuntamente al Fondo per le frontiere esterne 52 (elemento dell’MFF) e al regolamento istitutivo di eu-LISA 53 .

All’interno della Commissione, la DG HOME è la direzione generale responsabile dell’istituzione del sistema Eurodac.

1.6.Durata e incidenza finanziaria

 Proposta/iniziativa di durata limitata

   Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

 Proposta/iniziativa di durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal 2017 al 2020.

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 54  

 gestione centralizzata da parte della Commissione:

⌧ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell’Unione;

   agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

◻ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

⌧ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209;

◻ a organismi di diritto pubblico;

◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all’attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Osservazioni

La Commissione sarà responsabile della gestione globale dell’azione ed eu-LISA sarà responsabile dello sviluppo, del funzionamento e della manutenzione del sistema.

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Le disposizioni sul monitoraggio e sulla valutazione del sistema Eurodac, previste all’articolo 40 della proposta, sono le seguenti.

Relazione annuale: monitoraggio e valutazione

1. eu-LISA trasmette annualmente al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al garante europeo della protezione dei dati una relazione sull’attività del sistema centrale, nella quale ne esamina, tra l’altro, il funzionamento tecnico e la sicurezza. La relazione annuale contiene anche informazioni sulla gestione e le prestazioni dell’Eurodac, misurate sulla base di indicatori quantitativi predeterminati per gli obiettivi di cui al paragrafo 2.

2. eu-LISA provvede affinché vengano attivate procedure atte a monitorare il funzionamento del sistema centrale in relazione a determinati obiettivi di produzione, economicità e qualità del servizio.

3. Ai fini della manutenzione tecnica, delle relazioni e delle statistiche, eu-LISA ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti i trattamenti effettuati nel sistema centrale.

3a.    Entro il [2020], eu-LISA condurrà uno studio sulla fattibilità tecnica di aggiungere il software di riconoscimento facciale al sistema centrale ai fini del confronto delle immagini del volto. Lo studio dovrà valutare l’attendibilità e l’accuratezza dei risultati ottenuti da un sistema di riconoscimento facciale per scopi diversi da quelli dell’Eurodac e formulerà tutte le necessarie raccomandazioni prima dell’introduzione delle tecnologie di riconoscimento facciale nel sistema centrale.

4. Entro XX/XX/XX, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta una valutazione complessiva dell’Eurodac, nella quale analizza i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e l’impatto sui diritti fondamentali, onde stabilire, fra l’altro, se l’accesso a fini di contrasto provochi una discriminazione indiretta delle persone contemplate dal presente regolamento, valuta se continuino a sussistere i motivi che ne avevano giustificato l’istituzione e studia le eventuali implicazioni per la sua futura attività, formulando, se del caso, le raccomandazioni necessarie. La Commissione trasmette la valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Gli Stati membri forniscono a eu-LISA e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni annuali di cui al paragrafo 1.

6. eu-LISA, gli Stati membri ed Europol forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di valutazione di cui al paragrafo 4. Tali informazioni non compromettono i metodi di lavoro e non comprendono indicazioni sulle fonti, sui membri del personale o sulle indagini delle autorità designate.

7. Nel rispetto delle disposizioni del diritto nazionale relative alla pubblicazione di informazioni sensibili, gli Stati membri ed Europol predispongono ciascuno una relazione annuale sull’efficacia del confronto dei dati relativi alle impronte digitali con i dati Eurodac a fini di contrasto, in cui figurino informazioni e statistiche su:

   la finalità precisa del confronto, compreso il tipo di reato di terrorismo o altro reato grave,

   i motivi di ragionevole sospetto,

   i ragionevoli motivi addotti per giustificare il mancato confronto con altri Stati membri di cui alla decisione 2008/615/GAI, conformemente all’articolo 20, paragrafo 1, del presente regolamento,

   il numero di richieste di confronto,

   il numero e il tipo di casi in cui si è giunti a un’identificazione, e

   la necessità di trattare casi eccezionali d’urgenza, compresi i casi in cui l’autorità di verifica non ha confermato l’urgenza dopo la verifica a posteriori.

Le relazioni annuali degli Stati membri e di Europol sono trasmesse alla Commissione entro il 30 giugno dell’anno successivo.

8. Sulla base delle relazioni degli Stati membri e di Europol di cui al paragrafo 7 e oltre alla valutazione complessiva di cui al paragrafo 4, la Commissione predispone una relazione annuale sull’accesso all’Eurodac a fini di contrasto e la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al garante europeo della protezione dei dati.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Rischi individuati

Sono stati individuati i seguenti rischi:

1) le difficoltà di eu-LISA per gestire lo sviluppo di questo sistema in parallelo allo sviluppo relativo ad altri sistemi più complessi (sistema entrata/uscita, AFIS per il SIS II, VIS, ecc.) che hanno luogo nello stesso periodo.

2) l’aggiornamento di Eurodac deve essere integrato ai sistemi informatici nazionali, che devono essere completamente allineati ai requisiti centrali. Le discussioni con gli Stati membri al fine di garantire l’uniformità nell’utilizzo del sistema rischiano di ritardare lo sviluppo.

2.2.2.Modalità di controllo previste

I conti dell’agenzia saranno soggetti all’approvazione della Corte dei conti e alla procedura di discarico. Il servizio di audit interno della Commissione svolgerà i suoi controlli contabili in cooperazione con il revisore interno dell’agenzia.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Le misure previste per combattere le frodi, previste all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1077/2011, sono le seguenti:

1. ai fini della lotta contro la frode, la corruzione ed altri atti illeciti si applica il regolamento (CE) n. 1073/1999;

2. l’agenzia aderisce all’accordo interistituzionale relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta immediatamente le opportune disposizioni, applicabili a tutto il suo personale;

3. le decisioni concernenti il finanziamento e i relativi accordi e strumenti di attuazione stabiliscono espressamente che la Corte dei conti e l’OLAF possono svolgere, se necessario, controlli in loco presso i beneficiari dei finanziamenti dell’agenzia e gli agenti responsabili della loro assegnazione.

Conformemente a tale disposizione, il 28 giugno 2012 è stata adottata la decisione del consiglio di amministrazione dell’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia relativa ai termini e alle condizioni delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari degli interessi finanziari dell’Unione.

Si applicherà la strategia della DG HOME in materia di prevenzione e individuazione delle frodi.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio esistenti

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Contributo

Rubrica 3 - Sicurezza e cittadinanza

Diss./Non diss. 55

di paesi EFTA 56

di paesi candidati 57

di paesi terzi

ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

3

18.0303 - Banca dati europea delle impronte digitali (Eurodac)

Diss.

NO

NO

NO

NO

3

18.0207 - Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell’informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (eu-LISA)

Diss.

NO

NO

Sì*

NO

* eu-LISA riceve contributi provenienti dai paesi associati all’accordo di Schengen (NO, IS, CH, LI)

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

3

Sicurezza e cittadinanza

eu-LISA

Anno 2017 58

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

Titolo 1: Spese per il personale

Impegni

(1)

0,268

0,268

0,268

0,268

1,072

Pagamenti

(2)

0,268

0,268

0,268

0,268

1,072

Titolo 2: Spesa per infrastrutture e spesa di funzionamento

Impegni

(1a)

0

0

0

0

0

Pagamenti

(2 a)

0

0

0

0

0

Titolo 3: Spese operative*

Impegni

(3 a)

11,330

11,870

5,600

0

28,800

Pagamenti

(3b)

7,931

8,309

3,920

8,640

28,800

TOTALE degli stanziamenti per eu-LISA

Impegni

= 1 + 1a + 3a

11,598

12,138

5,868

0,268

29,872

Pagamenti

=2+2a

+3b

8,199

8,577

4,188

8,908

29,872

* La valutazione d’impatto condotta da eu-LISA prevede un progressivo aumento dell’intensità del traffico come negli ultimi mesi del 2015 prima della chiusura delle frontiere lungo la rotta dei Balcani occidentali.

* I potenziali costi per gli aggiornamenti e il funzionamento del sistema di DubliNet sono inclusi nel totale del titolo 3.



Rubrica del quadro finanziario pluriennale

5

“Spese amministrative”

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

DG: Migrazione e affari interni

• Risorse umane

0,402

0,402

0,402

0,402

1,608

• Altre spese amministrative

TOTALE DG Migrazione e affari interni

Stanziamenti

0,402

0,402

0,402

0,402

1,608

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,402

0,402

0,402

0,402

1,608

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 2017 59

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5
del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

12,000

12,540

6,270

0,670

31,480

Pagamenti

8,601

8,979

4,590

9,310

31,480

Non vi sono costi relativi a Europol in quanto Europol accede a Eurodac tramite l’interfaccia nazionale olandese di Eurodac.

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti di eu-LISA

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 60

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

Obiettivo specifico n. 1 61 di evoluzione del sistema Eurodac funzionale

- Risultato

Contraente*

0,130

0,670

0

0

0,800

Totale parziale dell’obiettivo specifico 1

0.130

0,670

0

0

0,800

Obiettivo specifico n. 2 Potenziamento della capacità della banca dati Eurodac

- Risultato

Hardware, software * *

11,200

11,200

5,600

0

28,000

Totale parziale dell’obiettivo specifico 2

11,200

11,200

5,600

0

28,000

Costo totale

11,330

11,870

5,600

0

28,800

* Tutte le spese contrattuali per gli aggiornamenti funzionali sono ripartite tra i primi 2 anni, con la maggior parte del bilancio assegnato al 2º anno (previa accettazione)

* * I pagamento per la capacità sono ripartiti su 3 anni, come segue: 20%, 40%, 40%
Incidenza prevista sugli stanziamenti di eu-LISA

3.2.2.1.Sintesi

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.

   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 2017 62

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

Funzionari (gradi AD)

0,268

0,268

0,268

0,268

1,072

Funzionari (gradi AST)

Agenti contrattuali

Agenti temporanei

Esperti nazionali distaccati

TOTALE

0,268

0,268

0,268

0,268

1,072

Impatto previsto sul personale (ETP supplementari) — Organigramma di eu-LISA

Posti (tabella dell’organico)

2017

2018

2019

2020

Comunicazione di partenza 63

115

113

113

113

Posti aggiuntivi

2

2

2

2

Posti aggiuntivi EES

14

14

14

14

TOTALE

131

129

129

129

Le assunzioni sono previste per gennaio 2017. Tutto il personale deve essere disponibile all’inizio del 2017 al fine di consentire lo sviluppo in tempo utile al fine di garantire l’entrata in funzione di Eurodac nel 2017. I 2 nuovi agenti temporanei (AT) sono necessari per coprire il fabbisogno sia per l’attuazione del progetto che per attività di supporto operativo e di manutenzione dopo la messa in produzione. Le risorse saranno impiegate:

per sostenere l’attuazione del progetto come membri del team di progetto, compresi: la definizione di requisiti e specifiche tecniche, la cooperazione e il sostegno agli Stati membri nella fase di attuazione, gli aggiornamenti del documento di controllo dell’interfaccia (ICD), il monitoraggio delle forniture contrattuali, delle attività di collaudo del progetto (incluso il coordinamento del collaudo negli Stati membri), la consegna della documentazione e gli aggiornamenti, ecc.;

per sostenere le attività di transizione necessarie per la messa in funzione del sistema in collaborazione con il contraente (follow-up, aggiornamenti del processo operativo, corsi di formazione (comprese le attività di formazione degli Stati membri) ecc.;

il sostegno a lungo termine delle attività, la definizione delle specifiche, i preparativi contrattuali in caso di riorganizzazione del sistema (ad es. in caso di riconoscimento dell’immagine) o nel caso in cui sia necessario modificare il nuovo contratto di mantenimento del funzionamento operativo (MWO) di Eurodac in modo da includere ulteriori modifiche tecniche e di bilancio;

per mettere in pratica il sostegno di secondo livello dopo l’entrata in funzionamento (OEI), nel corso della manutenzione e delle operazioni in via continuativa.

Giova notare che le due nuove risorse (ETP AT) agiranno in aggiunta della capacità interna del gruppo che sarà utilizzata per il progetto/contrattuale e finanziario/attività operative. L’impiego di due agenti temporanei consentirà di assicurare la necessaria durata e continuità ai contratti e garantire così la continuità operativa e l’impiego del medesimo personale specializzato per le attività di sostegno operativo dopo la conclusione del progetto. Inoltre, le attività di supporto operativo richiedono l’accesso all’ambiente di produzione che non può essere assegnato ad appaltatori o agenti esterni.

3.2.2.2.Fabbisogno previsto di risorse umane per la DG di riferimento

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in valore intero (o al massimo con un decimale)

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei)

18 01 01 01 (Sede centrale e uffici delle Rappresentanze della Commissione)

0,402

0,402

0,402

0,402

1,608

XX 01 01 02 (nelle delegazioni)

XX 01 05 01 (ricerca indiretta)

10 01 05 01 (ricerca diretta)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: FTE) 64

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)

XX 01 04 aa 65

- nella sede centrale 66

- nelle delegazioni

XX 01 05 02 (AC, END, INT – Ricerca indiretta)

10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

0,402

0,402

0,402

0,402

1,608

18 è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Vari compiti relativi a Eurodac, ad esempio nel contesto del parere della Commissione sul programma di lavoro annuale e monitoraggio della sua attuazione, la supervisione della preparazione del bilancio dell’agenzia e il controllo dell’esecuzione, che aiutano l’agenzia a espletare le sue attività in linea con le politiche dell’UE, anche attraverso la partecipazione alle riunioni di esperti, ecc.

Personale esterno

La descrizione del calcolo dei costi per un equivalente a tempo pieno deve figurare nell’allegato V, sezione 3.

3.2.3.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

   La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.    La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

   La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale 67 .

3.2.4.Partecipazione di terzi al finanziamento

⌧ La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

   La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

Specificare l’organismo di cofinanziamento 

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati



3.3.Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

sulle risorse proprie

sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 68

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

Art. …

0,492

0,516

0,243

0,536

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate.

Il bilancio comprende un contributo dei paesi associati alle misure relative a Eurodac, come stabilito nei rispettivi accordi*. Le stime fornite sono meramente indicative e si basano sui calcoli delle entrate per l’attuazione del sistema Eurodac provenienti dagli Stati che attualmente versano al bilancio generale dell’Unione europea (pagamenti utilizzati) un contributo annuo calcolato in proporzione al prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti per i relativi esercizi finanziari. Il calcolo si basa sui dati EUROSTAT del giugno 2015, che possono variare notevolmente a seconda della situazione economica degli Stati partecipanti.

* Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia (GU L 93 del 3.4.2001, pag. 40).

Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 5).

Protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 39).

Protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (2006/0257, concluso il 24.10.2008, non ancora pubblicato nella GU) e protocollo all’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia (GU L 93 del 3.4.2001).

(1) GU L 62 del 5.3.2002, pag. 1.
(2) GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1.
(3) GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.
(4) COM(2015) 240 final del 13.5.2015.
(5) Documento di lavoro dei servizi della Commissione sull’attuazione del regolamento Eurodac in merito all’obbligo di rilevamento delle impronte digitali (SWD(2015) 150 final del 27.5.2015).
(6) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 1077/2011 (COM(2016) 194 final del 6.4.2016).
(7) COM(2016) 197 final.
(8) Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, Dibattito sulla sorte di 10 000 minori rifugiati scomparsi, riunione del 21.4.2016.
(9) GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.
(10) COM(2016) 205 final.
(11) COM(2015) 185 final.
(12) Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell’Unione europea e in merito a “Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 66 dell’8.3.2006).
(13) Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia (GU L 93 del 3.4.2001, pag. 40).
(14) Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 5).
(15) Protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 39).
(16) Protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (2006/0257, concluso il 24.10.2008, non ancora pubblicato nella GU) e protocollo all’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia (GU L 93 del 3.4.2001).
(17) EUCO 22/15 del 26.6.2015.
(18) EUCO 26/15 del 15.10.2015.
(19) EUCO 12/16 del 18.3.2016.
(20) SWD (2015) 150 final.
(21) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda europea sulla sicurezza, COM(2015) 240 final del 13.5.2015, pag. 13.
(22) Fingerprint Recognition for children (Relazione EUR 26193 EN; ISBN 978-92-79-33390-3).
(23) GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1.
(24) GU L 62 del 5.3.2002, pag. 1.
(25) Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l’“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).
(26) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).
(27) Cfr. la pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale.
(28) COM(2015) 240 final del 13.5.2015.
(29) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).
(30) Piano d’azione dell’UE sul rimpatrio (COM(2015) 453 final).
(31) COM(2016) 205 final.
(32) GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.
(33) GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.
(34) Decisione del Consiglio 2009/371/GAI, del 6 aprile 2009, che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37).
(35) Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).
(36) GU L 286 dell’1.11.2011, pag. 1.
(37) SWD(2015) 150 final del 27.5.2015.
(38) GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.
(39) OJ L 56, 4.3.1968, p. 1.
(40) Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008 , sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).
(41) Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008 , relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129).
(42) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(43) GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.
(44) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(45) GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1.
(46) ABM: activity-based management (gestione per attività) – ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).
(47) A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(48) GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1.
(49) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).
(50) COM(2016) 197 final.
(51) COM(2016) 205 final.
(52) Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).
(53) Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Articolo 1, paragrafo 3: “L’agenzia può inoltre essere incaricata della preparazione, dello sviluppo e della gestione operativa di sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia diversi da quelli di cui al paragrafo 2, solo se così previsto dai pertinenti strumenti legislativi...”. (GU L 286 dell’1.11.2011, pag. 1).
(54) Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(55) Diss.= Stanziamenti dissociati / Non-diss.= Stanziamenti non dissociati
(56) EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(57) Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(58) L’anno N è l’anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(59) L’anno N è l’anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(60) I risultati si riferiscono ai prodotti e servizi che saranno forniti (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruite…).
(61) Come descritto nella sezione 1.4.2. “Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate”.
(62) L’anno N è l’anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(63) COM(2013) 519 final: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Programmazione delle risorse umane e finanziarie per le agenzie decentrate nel periodo 2014-2020.
(64) AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).
(65) Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”).
(66) Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).
(67) Cfr. gli articoli 11 e 17 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.
(68) Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25 % per spese di riscossione.
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