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Document 52016PC0270

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione)

COM/2016/0270 final - 2016/0133 (COD)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/04/2021

Bruxelles, 4.5.2016

COM(2016) 270 final

2016/0133(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L’Unione europea si sta impegnando per giungere a un approccio più sostenibile alla gestione della migrazione, nei confronti sia di coloro che necessitano di protezione internazionale, sia di coloro che si spostano per altri motivi. Lo scopo è porre fine ai movimenti irregolari e pericolosi dei migranti e al modello operativo dei trafficanti, e sostituirli con vie di accesso all’UE sicure e legali per coloro che hanno bisogno di protezione. La protezione nella regione di partenza e il reinsediamento nell’UE dovrebbero diventare il modello per il futuro, e sono il miglior modo per tutelare gli interessi e la sicurezza dei rifugiati.

Nel frattempo resta probabile che a breve e medio termine continuino ad arrivare migranti alle frontiere esterne dell’Unione. Chi non chiede protezione internazionale andrebbe rimpatriato. Chi invece chiede asilo dovrebbe poter contare su un trattamento efficace della sua domanda, su strutture di accoglienza dignitose e misure di sostegno nello Stato membro competente nel corso del procedimento e anche in seguito, se la domanda risulta fondata.

L’esperienza recente mostra comunque che arrivi incontrollati su larga scala sottopongono a pressioni eccessive i sistemi di asilo degli Stati membri, conducendo a una crescente inosservanza delle regole. Sono in atto i primi tentativi di affrontare il problema e riprendere il controllo della situazione applicando le norme vigenti sulla gestione delle frontiere Schengen e sull’asilo e intensificando la cooperazione con paesi terzi strategici, in particolare la Turchia. La situazione ha tuttavia messo in luce carenze più basilari nella concezione delle norme europee in materia di asilo, che ne minano l’efficacia e non permettono una ripartizione sostenibile delle responsabilità: è questo ora il problema da risolvere.

Il 6 aprile 2016 la Commissione ha esposto le sue priorità per il miglioramento del sistema europeo comune di asilo (CEAS) nella comunicazione “Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all’Europa” 1 , annunciando l’intenzione di riformare progressivamente l’attuale quadro dell’Unione in materia di asilo per stabilire un sistema sostenibile ed equo di determinazione dello Stato membro competente per l’esame delle domande di asilo, rafforzare il sistema Eurodac, ottenere una maggiore convergenza nel sistema di asilo, impedire i movimenti secondari ed ampliare il mandato dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO). La necessità della riforma è stata ampiamente riconosciuta, fra l’altro dal Parlamento europeo 2 e dal Consiglio europeo 3 .

La presente proposta di riforma del regolamento Dublino III fa parte della prima mandata di proposte legislative che realizzeranno una riforma approfondita del CEAS. Questo primo pacchetto comprende anche una proposta di rifusione del regolamento Eurodac e una proposta relativa all’istituzione di un’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo. La proposta su Eurodac comprende le modifiche necessarie per adeguare il sistema alle norme proposte per il regolamento Dublino, in linea con il suo obiettivo primario di contribuire all’attuazione di tale regolamento. Eurodac diventerà anche una banca dati per finalità più ampie nel settore dell’immigrazione, agevolando il rimpatrio e la lotta contro la migrazione irregolare.

La proposta relativa a un’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo mira a migliorare l’attuazione e il funzionamento del CEAS sulla base del lavoro compiuto dall’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo e a trasformare quest’ultimo in un’agenzia, incaricata di agevolare il funzionamento del CEAS, di assicurare la convergenza nella valutazione delle domande di protezione internazionale in tutta l’Unione e di sorvegliare l’applicazione operativa e tecnica del diritto dell’Unione.

Seguirà una seconda fase di proposte legislative per la riforma delle direttive sulle procedure di asilo e sulle qualifiche, nonché di quella sulle condizioni di accoglienza, per garantire una riforma completa di tutte le componenti del sistema di asilo dell’UE, evitando fra l’altro che il meccanismo Dublino sia perturbato da abusi e dalla caccia all’asilo più vantaggioso (asylum shopping) da parte di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale. Occorre in particolare accelerare e rendere più convergenti le procedure di asilo, definire norme più uniformi sulle procedure e sui diritti da offrire ai beneficiari di protezione internazionale e adeguare le condizioni di accoglienza, per aumentare quanto più possibile l’armonizzazione tra gli Stati membri.

Come indicato nella comunicazione del 6 aprile, la crisi dei migranti e dei rifugiati ha fatto emergere notevoli carenze e punti deboli nella concezione e nell’attuazione del sistema europeo di asilo, e specialmente delle norme Dublino. L’attuale sistema Dublino non è stato concepito per garantire una distribuzione sostenibile delle responsabilità nei confronti dei richiedenti in tutta l’Unione. Di conseguenza, attualmente pochi Stati membri si trovano a gestire la stragrande maggioranza dei richiedenti asilo in arrivo nell’Unione, il che sottopone a pressione le capacità dei loro sistemi di asilo e incoraggia una certa inosservanza delle norme dell’UE. In più l’efficacia del sistema Dublino è compromessa da una serie di norme complesse e contestabili sulla determinazione della competenza, e dalla lunghezza delle procedure. Questo vale soprattutto per le attuali norme che prevedono un trasferimento della competenza tra Stati membri dopo un certo periodo. Inoltre, in mancanza di disposizioni chiare sugli obblighi dei richiedenti e sulle conseguenze del mancato rispetto di tali obblighi, l’attuale sistema si presta spesso ad abusi da parte dei richiedenti stessi.

Gli obiettivi del regolamento Dublino – garantire che i richiedenti asilo accedano rapidamente a una procedura di asilo e che una domanda sia esaminata nel merito da un unico Stato membro chiaramente determinato – rimangono validi. È però chiaro che occorre riformare il sistema Dublino, sia per semplificarlo e renderlo più efficace nella pratica, sia per metterlo in condizioni tali da poter reagire a situazioni in cui i sistemi di asilo degli Stati membri subiscano pressioni sproporzionate.

La presente proposta è una rifusione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (“regolamento Dublino III”).

La proposta ha le seguenti finalità specifiche:

aumentare la capacità del sistema di determinare in modo efficiente ed efficace un solo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale; in particolare la proposta elimina la clausola sulla cessazione della competenza e abbrevia nettamente i termini per l’invio delle richieste, il ricevimento delle risposte e l’esecuzione dei trasferimenti tra gli Stati membri;

permettere un’equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, completando il sistema vigente con un meccanismo correttivo di assegnazione, che si attiverebbe automaticamente qualora alcuni Stati membri dovessero affrontare un numero sproporzionato di domande di asilo;

scoraggiare gli abusi e impedire i movimenti secondari dei richiedenti all’interno dell’UE, in particolare stabilendo chiaramente che questi ultimi devono presentare domanda nello Stato membro di primo ingresso e rimanere nello Stato membro designato come competente; ciò implica anche conseguenze proporzionate di ordine procedurale e materiale in caso di mancato rispetto di tali obblighi.

Consultazioni mirate del Parlamento europeo e degli Stati membri, anche sulla base della comunicazione del 6 aprile, nonché con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e la società civile, hanno confermato che esistono pareri divergenti quanto alla natura e alla portata della riforma del regolamento Dublino 4 . In tale contesto la Commissione ha valutato attentamente gli argomenti presentati ed è giunta alla conclusione che gli attuali criteri del sistema Dublino vanno mantenuti, ma integrati da un meccanismo correttivo di assegnazione inteso ad alleviare la pressione sproporzionata a carico di certi Stati membri. Nel contempo il nuovo regime Dublino sarà basato su un sistema di riferimento europeo fin dall’inizio della sua attuazione, grazie a un meccanismo correttivo di solidarietà che sarà attivato automaticamente non appena uno Stato membro si trovi ad affrontare un carico sproporzionato.

Sono introdotti anche altri cambiamenti fondamentali destinati a scoraggiare gli abusi e impedire i movimenti secondari dei richiedenti all’interno dell’UE.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Il sistema Dublino è il fondamento del sistema europeo comune di asilo: determina quale sia lo Stato membro competente per una domanda di asilo e opera mediante gli strumenti giuridici e politici del settore dell’asilo, in particolare le procedure di asilo, le norme per la qualifica di beneficiario di protezione internazionale, le condizioni di accoglienza, la ricollocazione e il reinsediamento.

La scarsa attuazione della legislazione dell’UE in materia di asilo impedisce di progredire. È quindi prioritario fare in modo che gli Stati membri attuino pienamente e prontamente il diritto dell’Unione. Negli ultimi anni in particolare la Commissione ha collaborato con le autorità greche per provvedere in via prioritaria a normalizzare la situazione dopo la sospensione dei trasferimenti Dublino nel 2010. A tale scopo il 10 febbraio 2016 la Commissione ha rivolto una raccomandazione alla Grecia 5 sulle misure che il paese doveva adottare con urgenza in vista della ripresa dei trasferimenti ex regolamento Dublino.

La presente proposta fa parte di un pacchetto di proposte di riforma di altri elementi del sistema Dublino che garantirà la coerenza delle disposizioni in questo settore. La proposta di riforma del regolamento Eurodac prevede le modifiche necessarie per riflettere quelle proposte nel regolamento Dublino e per contribuire a controllare meglio la migrazione irregolare. La Commissione propone inoltre di istituire un’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo che sostenga il funzionamento del sistema europeo comune di asilo, compreso il meccanismo Dublino riveduto.

In risposta alla situazione di crisi in Grecia e in Italia, il Consiglio ha adottato nel settembre 2015 due decisioni sulla ricollocazione 6 , che saranno applicate fino al settembre 2017. Si tratta di una risposta di emergenza ad hoc, temporanea, alla situazione di questi due Stati membri che sperimentavano afflussi di migranti senza precedenti e che dovevano essere sollevati di parte del loro carico: la competenza per alcuni richiedenti asilo è stata trasferita dall’Italia e dalla Grecia ad altri Stati membri. La Commissione ha presentato due relazioni sull’attuazione di entrambe le decisioni 7 .

Per offrire una soluzione strutturale a tali situazioni di crisi, la Commissione ha proposto nel settembre 2015 un meccanismo di ricollocazione di crisi 8 da attivarsi tramite un atto delegato che determinasse anche il numero di persone da ricollocare. La presente proposta introduce un meccanismo correttivo di assegnazione da attivare automaticamente; il suo obiettivo è quindi simile a quello della proposta della Commissione del settembre 2015, che la Commissione potrebbe decidere di ritirare in funzione degli esiti delle discussioni sulla presente proposta.

La presente proposta prevede inoltre nuove norme per determinare lo Stato membro competente per l’esame di una domanda presentata da un minore non accompagnato; in particolare stabilisce che, in mancanza di parenti, la competenza spetta allo Stato membro in cui è stata presentata la prima domanda, a meno che ciò non vada contro l’interesse superiore del minore. Questa regola permetterà una rapida determinazione dello Stato membro competente e quindi un rapido accesso alla procedura per questo gruppo vulnerabile di richiedenti, anche grazie al proposto abbreviamento dei termini. Dato che tale norma differisce da quanto previsto nella proposta della Commissione del giugno 2014 9 , la Commissione intende ritirare quest’ultima, sulla quale è stato finora impossibile raggiungere un accordo.

Coerenza con le altre normative dell’Unione

La presente proposta è coerente con la politica globale a lungo termine per una migliore gestione della migrazione, presentata dalla Commissione nell’agenda europea sulla migrazione 10 , che ha sviluppato gli orientamenti politici del presidente Juncker in una serie di iniziative coerenti e complementari basate su quattro pilastri: ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare, rendere sicure le frontiere esterne e salvare vite umane, attuare una politica forte in materia di asilo e definire una nuova politica di migrazione legale. La presente proposta, che continua ad attuare l’agenda europea sulla migrazione per quanto riguarda l’obiettivo di rafforzare la politica di asilo dell’Unione, va inquadrata nel contesto della politica dell’UE volta a costruire un sistema solido ed efficace per una gestione sostenibile della migrazione per il futuro, che sia giusta tanto nei confronti delle società di accoglienza e dei cittadini dell’Unione, quanto nei confronti dei cittadini di paesi terzi e dei paesi di origine e di transito.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La presente proposta rifonde il regolamento (UE) n. 604/2013 e dovrebbe pertanto essere adottata sulla stessa base giuridica, cioè l’articolo 78, paragrafo 2, lettera e), del TFUE, secondo la procedura legislativa ordinaria.

Geometria variabile

Il Regno Unito e l’Irlanda sono vincolati dal regolamento (UE) n. 604/2013, avendo notificato che desiderano partecipare alla sua adozione e applicazione a norma del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al TUE e al TFUE.

A norma del protocollo il Regno Unito e l’Irlanda possono decidere di partecipare all’adozione della presente proposta o decidere di avvalersi di tale opzione dopo la sua adozione.

Ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma del titolo V del TFUE (ad eccezione delle “misure che determinano quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri” e delle “misure relative all’instaurazione di un modello uniforme per i visti”). Tuttavia, poiché applica l’attuale regolamento Dublino in seguito a un accordo internazionale concluso con la Comunità europea nel 2006 11 , dovrà comunque notificare alla Commissione, conformemente all’articolo 3 dell’accordo, se decide o meno di attuare il contenuto del regolamento modificato.

La partecipazione del Regno Unito, dell’Irlanda e della Danimarca alle disposizioni previste dalla presente proposta di rifusione del regolamento (UE) n. 604/2013 sarà stabilita nel corso dei negoziati conformemente ai protocolli. In virtù di questi, in particolare, il Regno Unito e l’Irlanda hanno facoltà di associarsi a iniziative nel settore della libertà, sicurezza e giustizia, ma possono scegliere di non associarvisi, senza tuttavia ostacolarne il funzionamento.

Conseguenze della proposta sugli Stati non membri dell’UE associati al sistema Dublino

Parallelamente all’associazione di vari paesi terzi all’acquis di Schengen, la Comunità ha concluso con questi stessi paesi accordi di associazione all’acquis di Dublino/Eurodac:

- l’accordo di associazione dell’Islanda e della Norvegia, concluso nel 2001;

- l’accordo di associazione della Svizzera, concluso il 28 febbraio 2008;

- il protocollo di associazione del Liechtenstein, concluso il 7 marzo 2011.

Per stabilire diritti e obblighi tra la Danimarca – che è stata associata, come illustrato sopra, all’acquis Dublino/Eurodac con un accordo internazionale – e i paesi associati di cui sopra, sono stati conclusi altri due strumenti tra l’Unione e i paesi associati 12 .

In conformità dei tre accordi citati, i paesi associati accettano l’acquis Dublino/Eurodac e i relativi sviluppi senza eccezioni. Pur non partecipando all’adozione di atti che modificano l’acquis di Dublino o si basano su di esso (quindi neanche alla presente proposta), tali paesi devono notificare alla Commissione entro un termine stabilito se decidono di accettare o meno il contenuto di tali atti una volta approvati dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Qualora la Norvegia, l’Islanda, la Svizzera o il Liechtenstein non accettino un atto che modifica l’acquis Dublino/Eurodac o si basa su di esso, i rispettivi accordi cessano di avere efficacia, a meno che il comitato misto/congiunto istituito dagli accordi decida altrimenti all’unanimità.

Sussidiarietà

Il titolo V del TFUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, conferisce all’Unione europea determinate competenze in questo settore, da esercitarsi in conformità dell’articolo 5 del trattato sull’Unione europea, ossia se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

La proposta razionalizza le attuali norme Dublino e le completa con un nuovo meccanismo correttivo di assegnazione, per definire un sistema che permetta di affrontare situazioni in cui i sistemi di asilo degli Stati membri subiscono una pressione sproporzionata.

L’obiettivo è ottenere un’equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, alleviando il peso sproporzionato a carico di uno solo e distribuendolo tra gli altri. Per definizione ciò richiede un intervento dell’UE. Inoltre la proposta intende garantire la corretta applicazione del sistema Dublino nei momenti di crisi e frenare i movimenti secondari dei cittadini di paesi terzi tra gli Stati membri, problemi per loro natura transnazionali. È evidente che le iniziative prese singolarmente dagli Stati membri non possono rispondere in modo soddisfacente all’esigenza di un approccio comune dell’UE per un problema comune.

Proporzionalità

Per quanto riguarda la razionalizzazione delle norme Dublino, i cambiamenti proposti si limitano a quanto necessario per consentire il funzionamento efficace del sistema, in relazione sia al rapido accesso dei richiedenti alla procedura di concessione della protezione internazionale, sia alla capacità delle amministrazioni degli Stati membri di applicare il sistema.

Per quanto attiene all’introduzione di un nuovo meccanismo correttivo di assegnazione, nella versione attuale il regolamento (UE) n. 604/2013 non prevede strumenti che consentano di reagire in misura sufficiente a situazioni di estrema pressione sui sistemi di asilo degli Stati membri. Le disposizioni sul meccanismo correttivo di assegnazione introdotte dalla proposta cercano appunto di colmare questa lacuna e non vanno oltre quanto necessario per raggiungere l’obiettivo di sanare la situazione.

Scelta dell’atto giuridico

Dato che l’attuale meccanismo Dublino è stato istituito con regolamento, lo stesso atto giuridico è utilizzato per razionalizzarlo e completarlo con un meccanismo correttivo di assegnazione.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Nell’agenda europea sulla migrazione la Commissione, nell’incitare gli Stati membri ad applicare pienamente il regolamento Dublino III e l’acquis vigente in materia di asilo, annunciava una valutazione e un’eventuale revisione del regolamento nel 2016. Sulla base di tale impegno ha commissionato studi esterni per la valutazione del sistema Dublino 13 , nel corso della quale ha esaminato l’efficacia, l’efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto europeo del regolamento Dublino III, verificando in quale misura risponda ai suoi obiettivi, alle esigenze politiche generali dell’UE e a quelle dei portatori di interessi 14 . La valutazione comprende uno studio approfondito sull’attuazione pratica del regolamento Dublino III negli Stati membri 15 . Le principali constatazioni sono esposte qui di seguito.

3.1. La pertinenza del regolamento Dublino III

Il sistema Dublino è un elemento fondamentale dell’acquis dell’UE in materia di asilo e il suo obiettivo rimane valido. È essenziale disporre di uno strumento dell’UE per stabilire criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda, finché esisteranno nell’Unione sistemi di asilo nazionali distinti. Senza tale strumento gli Stati membri dovrebbero fare affidamento su accordi ad hoc come nei tempi precedenti il regolamento Dublino, il che renderebbe estremamente difficile la determinazione della competenza tra Stati membri. La valutazione ha concluso che nessuno strumento nazionale né bilaterale potrebbe esercitare lo stesso effetto globale, e pertanto senza di esso non sarebbe possibile gestire domande di protezione internazionale che non siano soggette a una particolare giurisdizione nazionale. Sono emerse opinioni diverse riguardo all’effettiva incidenza del regolamento, che dovrebbe garantire al richiedente un rapido accesso alle procedure di asilo e condurre a una strategia di lungo termine in grado di scoraggiare le domande multiple: questo renderebbe più efficiente il sistema di asilo, prevenendo gli abusi e riducendo i costi complessivi.

3.2 Attuazione del regolamento

Questioni generali

Il problema principale emerso dalla valutazione è la mancanza di un’attuazione coerente e corretta nei vari Stati membri. Si è concluso che il modo in cui il regolamento Dublino III è stato concepito presenta una serie di carenze che rendono più difficile conseguire i suoi obiettivi fondamentali. La gerarchia dei criteri stabilita dal regolamento Dublino III non tiene conto delle capacità degli Stati membri, né mira a equilibrare gli sforzi. Il metodo di determinazione della competenza ritarda l’accesso alla procedura di asilo. Con l’attuale sistema i richiedenti possono aspettare fino a 10 mesi (in caso di richiesta di “ripresa in carico”) o 11 mesi (in caso di richiesta di “presa in carico”) prima che inizi l’esame della loro domanda di protezione internazionale. Ciò compromette la finalità del regolamento, ossia permettere al richiedente di accedere rapidamente alla procedura di asilo.

Risulta inoltre chiaro che il regolamento Dublino III non è stato concepito per far fronte a situazioni di pressione sproporzionata, non si prefigge l’obiettivo di un’equa ripartizione delle responsabilità e non affronta la distribuzione sproporzionata dei richiedenti tra gli Stati membri. Queste caratteristiche sono diventate particolarmente evidenti in alcuni Stati membri che hanno sperimentato difficoltà nell’applicare il regolamento in questo contesto: la registrazione dei richiedenti asilo non era sempre effettuata, le procedure erano ritardate e le capacità interne non erano sufficienti per gestire i casi tempestivamente.

Garanzie e salvaguardie procedurali

Le informazioni sulla procedura Dublino fornite al richiedente variano molto: circa la metà degli Stati membri partecipanti ha riferito che vengono fornite “informazioni generali”, il che potrebbe essere insufficiente per rispettare gli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 1. I dati raccolti sembrano inoltre indicare che in un manipolo di Stati membri non vengono date informazioni o le informazioni non sono aggiornate.

Il colloquio personale è una prassi standard per determinare la competenza in quasi tutti gli Stati membri, ma in alcuni dei paesi sovraccarichi la carenza di capacità ha impedito alle autorità di svolgere sistematicamente tali colloqui. Se viene omesso il colloquio, al richiedente viene generalmente permesso di presentare informazioni sotto altre forme. Molti Stati membri hanno riferito che i colloqui subivano gravi ritardi a causa del forte afflusso di migranti.

Le interpretazioni della nozione di interesse superiore del minore sono divergenti, il che ha provocato talvolta problemi di comunicazione e sfiducia tra gli Stati membri. Sono stati inoltre riscontrati problemi pratici nel processo di nomina di un rappresentante per il minore, specialmente a causa dell’intensità dei flussi. Il problema tuttavia permea un po’ tutta la procedura di asilo.

Criteri di determinazione dello Stato membro competente ed elementi di prova

I criteri più spesso applicati come motivi di trasferimento sono quelli relativi ai documenti e all’ingresso (articoli 12 e 13), il che ha addossato una parte notevole della responsabilità agli Stati membri lungo le frontiere esterne; di conseguenza, alcuni richiedenti si sono sottratti al rilevamento delle impronte digitali, il che ha contribuito ai movimenti secondari.

Vari Stati membri hanno indicato che le interpretazioni della nozione di prova accettabile da parte delle autorità del paese di destinazione aumentavano in misura irragionevole l’onere della prova a carico del paese di partenza. I dati di Eurodac e del sistema di informazione visti (VIS) sono accettati come prove da quasi tutti gli Stati membri e sono anzi le prove più spesso invocate per determinare la competenza. I dati ottenuti tramite i colloqui non erano generalmente considerati prove sufficienti. Le clausole discrezionali e le disposizioni sulle persone a carico (articoli 16 e 17), che riguardano i casi umanitari, sono usate raramente, tranne che in pochi Stati membri.

 

I criteri relativi ai legami familiari sono usati con minore frequenza, soprattutto per la difficoltà di rintracciare i familiari o di ottenere prove di legami familiari. Le prove accettate in relazione a tali criteri variano fortemente da uno Stato membro all’altro, ma un requisito principale è per lo più costituito dalle prove documentali (come il certificato di nascita o di matrimonio), che spesso il richiedente asilo trova difficile presentare. Le ampie divergenze riguardo a ciò che viene considerato prova accettabile dei legami familiari rendono difficile determinare la competenza e rallentano le procedure. Questo potrebbe costituire un fattore di spinta dei movimenti secondari, inducendo i richiedenti a tentare di spostarsi altrove.

Procedure di presa in carico e ripresa in carico

Il numero di richieste di “ripresa in carico” risulta notevolmente superiore a quello delle richieste di “presa in carico”. Tra il 2008 e il 2014 il 72% delle richieste emesse nel quadro del regolamento Dublino è costituito da richieste di ripresa in carico, contro il 28% di richieste di presa in carico. Analogamente il 74% delle richieste Dublino ricevute sono richieste di ripresa in carico, contro il 26% di richieste di presa in carico. Le scadenze stabilite per la presentazione delle richieste e per la risposta sono generalmente rispettate in tutti gli Stati membri, ma l’intenso flusso di migranti ha aumentato la pressione a carico delle amministrazioni competenti per l’asilo, prolungando i tempi di risposta in alcuni Stati membri. Ciò ha comportato anche un aumento delle richieste incomplete, che rischiano di dare luogo a rigetti e disaccordi, e ha influenzato la prassi dell’“accettazione automatica”, per cui alcuni paesi che si trovano a gestire un gran numero di casi evitano deliberatamente di rispondere alle richieste entro i termini.

Nel 2014 le richieste di presa in carico e ripresa in carico sono state in tutto 84 586, circa il 13% del totale delle domande di asilo presentate nell’UE, con una diminuzione rispetto agli anni precedenti. Il 33% di tutte le richieste risulta respinto dallo Stato membro destinatario, il che sembra indicare che con l’entrata in vigore del regolamento Dublino III nel 2014 gli Stati membri hanno avuto maggiori difficoltà a raggiungere un consenso in materia di competenza. Nel 2014 solo un quarto circa del numero totale di richieste di presa e ripresa in carico è effettivamente terminato con un trasferimento fisico delle persone in questione. Questi numeri contenuti denotano problemi nell’applicazione pratica del regolamento Dublino III ma possono trovare parziale giustificazione nei ritardi di trasferimento, che non sono rispecchiati nei dati annuali usati per la valutazione. Un’altra ragione importante della bassa percentuale di trasferimenti, come confermato da molti Stati membri, è l’alto tasso di fuga durante le procedure Dublino, con conseguente trasferimento di competenze tra Stati membri. 

Esecuzione dei trasferimenti

I tempi di esecuzione dei trasferimenti sono molto variabili. L’efficienza della procedura dipende dalle capacità e dalle risorse delle unità incaricate di eseguire i trasferimenti, dal fatto che le modalità siano dipese da un’autorità separata, dal numero di casi, dal grado di cooperazione del richiedente e dalla possibilità di rintracciarlo. Una delle ragioni addotte per i ritardi è la proroga dei termini prevista all’articolo 29, paragrafo 2. 20 Stati membri attribuiscono i ritardi anzitutto alla fuga del richiedente, fattore che permette di prolungare a 18 mesi il termine per il trasferimento. La prassi del trattenimento, cui 21 paesi su 31 dichiarano di ricorrere spesso, varia notevolmente secondo la fase della procedura: alcune autorità dispongono il trattenimento fin dall’inizio della procedura Dublino, altri soltanto dopo che lo Stato membro competente ha accettato la richiesta di trasferimento. Queste prassi divergenti creano incertezza giuridica e problemi pratici. Inoltre 13 Stati membri sottolineano che i trasferimenti sono in genere poco efficaci, indicando che “spesso” si osservano movimenti secondari in seguito al completamento di un trasferimento.

Ricorsi

In tutti gli Stati membri sono disponibili mezzi di ricorso avverso una decisione di trasferimento. Gli Stati membri privilegiano i ricorsi giurisdizionali, per lo più dinanzi a tribunali amministrativi. Nel procedimento di ricorso tutti gli Stati membri prevedono termini entro i quali il richiedente può esercitare il diritto a un ricorso effettivo, anche se l’interpretazione della nozione di “termine ragionevole” varia ampiamente, da tre a 60 giorni. In caso di ricorso alcuni Stati membri automaticamente sospendono il trasferimento, mentre altri applicano l’articolo 27, paragrafo 3, lettera c), in virtù del quale spetta all’interessato chiedere la sospensione.

 

Cooperazione amministrativa

Tutti gli Stati membri dichiarano di ricorrere spesso alla rete telematica protetta DubliNet per lo scambio di informazioni e solo in circostanze eccezionali a canali di informazione informali. Per facilitare ulteriormente l’efficace applicazione del regolamento Dublino III, molti Stati membri hanno concluso tra loro accordi amministrativi come previsto all’articolo 36. Finora, però, nessuno Stato membro ha fatto ricorso alla procedura di conciliazione di cui all’articolo 37, perché gli eventuali disaccordi si risolvono in modo informale.

Meccanismo di allerta rapido e di preparazione

Il meccanismo di allerta rapido e di preparazione non è mai stato attuato finora. Alcuni Stati membri dichiarano che le condizioni di attivazione del meccanismo non si sono mai verificate, altri invece che è difficile raggiungere un accordo politico sull’attivazione del meccanismo in mancanza di criteri e indicatori chiari per misurare la pressione. Tale procedura è inoltre giudicata lunga e complicata. Misure di sostegno alternative hanno altresì contribuito ad alleviare la pressione, rendendo probabilmente inutile il meccanismo. L’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo è citato come esempio di un sostegno che rende superflua l’attivazione del meccanismo, aiutando a prevenire o a gestire le crisi nel settore della protezione internazionale.

3.3 Realizzare gli obiettivi del regolamento Dublino III

I risultati principali dello studio esterno sulla valutazione del regolamento Dublino III si possono riassumere come segue.

Impedire che i richiedenti presentino domande multiple, riducendo così i movimenti secondari

Malgrado il regolamento si prefigga di ridurre i movimenti secondari, le domande multiple di asilo rimangono un problema comune nell’UE. Nel 2014 il 24% dei richiedenti aveva già presentato in precedenza domande in altri Stati membri, il che indica che il regolamento ha avuto poco o nessun effetto sul conseguimento di tale obiettivo. Il regolamento sembra poi aver contribuito, contrariamente alle intenzioni, ad aumentare l’incidenza di altri tipi di movimenti secondari, poiché le differenze tra i regimi nazionali in termini di qualità dei sistemi di asilo e di accoglienza persistono e incoraggiano i movimenti secondari.

Garantire una distribuzione equa dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale tra gli Stati membri

Il regolamento Dublino III ha un’incidenza limitata sulla distribuzione dei richiedenti nell’UE, dato che il bilancio netto dei trasferimenti nelle procedure Dublino rasenta lo zero. Quando uno Stato membro riceve e trasferisce numeri analoghi di richiedenti, le loro richieste in entrata e in uscita si annullano a vicenda, il che indica che l’effetto ridistributivo del regolamento Dublino III è scarso o inesistente. I motivi sembrano essere la gerarchia dei criteri, che non tiene conto delle capacità degli Stati membri; la responsabilità sproporzionata attribuita agli Stati membri lungo le frontiere esterne, a causa della prevalente applicazione del criterio del paese di primo ingresso; il basso numero di trasferimenti effettivi, che indica che i richiedenti sono in grado di presentare la domanda nel paese da loro scelto, concentrando l’onere della competenza sulle destinazioni più desiderabili. Questo risulta evidente dalle cifre del 2014, anno in cui il 70% del totale delle domande di asilo presentate per la prima volta sono state introdotte in soli cinque Stati membri.

Il costo ragionevole, in termini di risorse finanziarie e umane, sostenuto per attuare il regolamento Dublino III

Il costo diretto e indiretto delle attività collegate al regolamento Dublino sostenuto nel 2014 in Europa è stimato a circa 1 miliardo di euro. La mancanza di tale meccanismo comporterebbe costi ancora più elevati per gli Stati dell’UE e del SEE, ma dalla valutazione emerge che il regolamento Dublino III in generale manca di efficienza. I termini giuridicamente previsti per trasferire un richiedente sono lunghi e il tasso dei trasferimenti effettivi è basso: entrambi questi fattori hanno un’implicazione finanziaria significativa sui costi indiretti e sull’efficienza generale del sistema. Nel tentativo di impedire la fuga dei richiedenti, alcuni Stati membri sostengono costi di trattenimento molto elevati. Le fughe generano altri costi indiretti e riducono l’efficienza del sistema. La mancata attuazione pratica di trasferimenti e rimpatri dei richiedenti la cui domanda è stata respinta genera elevati costi sociali legati alla migrazione irregolare. Si calcola che nell’UE potrebbe ancora soggiornare irregolarmente fino al 42% dei richiedenti non effettivamente trasferiti nel quadro del sistema Dublino.

È molto verosimile che l’attuale sistema rimanga insostenibile nel contesto della persistente pressione migratoria. L’effettiva sospensione dei trasferimenti Dublino verso la Grecia a partire dal 2011 si è rivelata una carenza particolarmente grave del sistema, soprattutto a causa del gran numero di migranti giunti in Grecia negli ultimi mesi.

3.4Consultazioni dei portatori di interessi

Oltre alla valutazione esterna la Commissione ha concluso consultazioni mirate con i coordinatori dei gruppi politici della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo, con gli Stati membri e con altre parti interessate.

I coordinatori di gruppi politici della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo sono stati consultati sulla base di un documento di riflessione e dei risultati preliminari della valutazione esterna del regolamento Dublino. In generale è stato espresso ampio sostegno nei confronti di una riforma fondamentale del sistema Dublino ed è stato riconosciuto che lo status quo non era sostenibile. Alcuni hanno promosso la formulazione di criteri obiettivi per determinare la competenza, anche sotto forma di una chiave di distribuzione, mentre altri hanno sottolineato l’importanza di tenere conto delle preferenze/caratteristiche del richiedente, nonostante la difficoltà di farlo in modo obiettivo, equo e funzionante.

Gli Stati membri, consultati sulla base degli stessi documenti, hanno convenuto che l’attuale regolamento è troppo complesso e comporta un eccesso di regolamentazione, il che ne rende difficile l’applicazione per le amministrazioni. Le modifiche introdotte con la riforma del 2013 (Dublino III) conferiscono ai richiedenti maggiori diritti che, in caso di abuso, rischiano di vanificare l’intero sistema. I movimenti secondari sono stati citati come il principale problema di attuazione. La discussione sull’eventuale necessità di trasformare Dublino III in uno strumento di ripartizione delle responsabilità, modificando la sua attuale natura di puro strumento di assegnazione delle competenze, ha confermato l’esistenza di due visioni principali: alcuni Stati membri hanno chiesto un sistema permanente di condivisione degli oneri tramite una chiave di distribuzione, mentre altri si sono dichiarati favorevoli a mantenere e razionalizzare il sistema attuale, compreso il criterio dell’ingresso irregolare.

Sono state espresse opinioni divergenti sulla possibilità di tenere conto delle preferenze dei richiedenti: alcuni hanno dichiarato che le preferenze non possono essere completamente ignorate, in quanto ciò causerebbe inevitabilmente movimenti secondari, altri si sono espressi decisamente contro questa ipotesi, sostenendo che occorre stabilire criteri chiari e obiettivi e che l’aggiunta di preferenze richiederebbe complicate valutazioni caso per caso. Inoltre gli Stati membri hanno ricordato che i richiedenti cercano protezione internazionale o fuggono da persecuzioni e che pertanto non si dovrebbe offrire loro troppe possibilità di scegliere il paese definitivo di asilo, dato che la logica del regolamento Dublino non è quella di un regime di migrazione (economica).

Sono stati consultati anche altri portatori di interessi quali l’UNHCR e le organizzazioni non governative che operano nel settore dell’asilo, che hanno convenuto che l’attuale regolamento Dublino III è gravemente carente sulla logica di fondo – il criterio dell’ingresso irregolare da applicare automaticamente in primo luogo – e che la situazione pratica degli ultimi mesi ha evidenziato la necessità di una riforma fondamentale. L’opinione generale è che occorre tener conto delle preferenze o caratteristiche dei richiedenti per determinare lo Stato membro competente, se lo scopo è favorire l’integrazione e ridurre i movimenti secondari. Analogamente occorre ampliare il criterio relativo ai familiari. Molti hanno sottolineato l’esigenza di progredire verso una parità di condizioni tra tutti gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le condizioni di accoglienza e le procedure.

3.5Diritti fondamentali

La proposta è pienamente compatibile con i diritti fondamentali e i principi generali del diritto dell’Unione europea e del diritto internazionale.

In particolare, informare meglio i richiedenti asilo sull’applicazione del regolamento e sui loro diritti e obblighi in materia, da un lato consentirebbe loro di difendere meglio i loro diritti, dall’altro contribuirebbe a diminuire il livello dei movimenti secondari poiché i richiedenti asilo sarebbero più motivati a rispettare il sistema. Sarà reso più efficace il diritto a un ricorso giurisdizionale, specificando la portata del ricorso e armonizzando i termini entro cui vanno prese le decisioni. Il ricorso avrà inoltre un effetto sospensivo automatico.

Saranno rafforzati il diritto alla libertà e la libera circolazione, riducendo i termini entro i quali una persona può essere trattenuta nei casi eccezionali prescritti dal regolamento e solo se ciò è in linea con i principi della necessità e della proporzionalità.

Sarà altresì rafforzato il diritto al ricongiungimento familiare, in particolare ampliando la portata del regolamento per includere i fratelli e le famiglie formate nei paesi di transito.

Saranno inoltre rafforzati i diritti dei minori non accompagnati, definendo meglio il principio dell’interesse superiore del minore e stabilendo un meccanismo per determinare la competenza sulla base di tale interesse in tutte le circostanze che implicano il trasferimento di un minore.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

L’importo totale delle risorse finanziarie per sostenere l’applicazione della presente proposta ammonta a 1 828,6 milioni di EUR per il periodo 2017-2020. Tale somma coprirebbe i costi di trasferimento una volta attivato il meccanismo correttivo di assegnazione a beneficio di uno Stato membro, l’istituzione e il funzionamento del sistema informatico per la registrazione e la ripartizione automatica dei richiedenti asilo, ma anche il sostegno allo sviluppo della necessaria capacità di accoglienza, sia per l’infrastruttura sia per le spese di funzionamento, in particolare negli Stati membri che finora hanno dovuto gestire un numero contenuto di richiedenti asilo.

Il fabbisogno finanziario è compatibile con l’attuale quadro finanziario pluriennale e può implicare il ricorso a strumenti speciali ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 16 .

5.ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA DELLE SINGOLE DISPOSIZIONI DELLA PROPOSTA

La proposta mantiene il collegamento tra la competenza nel settore dell’asilo e il rispetto, da parte degli Stati membri, dei loro obblighi di protezione delle frontiere esterne, con eccezioni intese a tutelare l’unità familiare e l’interesse superiore del minore. Sono sostanzialmente mantenuti anche gli attuali criteri per l’attribuzione della competenza ma con alcune modifiche mirate, destinate soprattutto a rafforzare l’unità familiare nell’ambito del regolamento Dublino ampliando la definizione di famiglia.

Le principali modifiche proposte mirano, da un lato, a migliorare l’efficienza del sistema, specialmente mantenendo stabile la competenza di un determinato Stato membro per l’esame di una domanda, una volta appurata la competenza; dall’altro, a limitare i movimenti secondari, soprattutto sopprimendo le norme sul trasferimento della competenza tra Stati membri.

Viene a completare il sistema un nuovo meccanismo correttivo di assegnazione basato su una chiave di riferimento, che permette di adeguare la ripartizione dei richiedenti in alcune circostanze. Sarà così possibile gestire situazioni in cui i sistemi di asilo degli Stati membri subiscono pressioni sproporzionate, grazie a un metodo adeguato di ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri.

I. Razionalizzare il regolamento Dublino e aumentarne l’efficienza

Per fare in modo che la procedura Dublino funzioni senza ostacoli e in modo sostenibile, che realizzi l’obiettivo di un rapido accesso alla procedura di esame e alla protezione per chi ne ha bisogno e scoraggi i movimenti secondari, sono proposte varie modifiche, tra cui quelle illustrate qui di seguito.

È introdotto un nuovo obbligo, secondo cui il richiedente deve presentare la domanda nello Stato membro in cui è entrato per la prima volta irregolarmente oppure, se soggiorna già legalmente in uno Stato membro, in quest’ultimo. Gli obiettivi sono garantire una gestione ordinata dei flussi, facilitare la determinazione dello Stato membro competente e prevenire i movimenti secondari. Questa modifica mette in evidenza il fatto che il richiedente non ha il diritto di scegliere lo Stato membro in cui presentare la domanda, né lo Stato membro competente per l’esame della sua domanda. In caso di mancato rispetto di questo nuovo obbligo, lo Stato membro deve esaminare la domanda con procedura accelerata. Inoltre il richiedente potrà godere dei diritti alle condizioni materiali di accoglienza solo nel luogo in cui è tenuto a soggiornare.

Prima dell’avvio del processo di determinazione dello Stato membro competente, il regolamento introduce l’obbligo, a carico dello Stato membro in cui è presentata la domanda, di verificare se la domanda sia inammissibile in ragione del fatto che il richiedente proviene da un primo paese di asilo o da un paese terzo sicuro, nel qual caso il richiedente sarà rinviato nel primo paese di asilo o nel paese terzo sicuro e lo Stato membro che ha provveduto alla verifica dell’inammissibilità sarà considerato competente per la domanda. Lo Stato membro in cui è presentata la domanda deve inoltre verificare se il richiedente provenga da un paese di origine sicuro o se corra rischi relativi alla sicurezza, nel qual caso tale Stato membro sarà competente e dovrà esaminare la domanda con procedura accelerata.

Il regolamento introduce una regola per cui lo Stato membro che ha esaminato la domanda in qualità di Stato membro competente rimane competente anche per l’esame di ulteriori dichiarazioni e domande della persona in questione. Ciò rafforza la nuova regola per cui un solo Stato membro è e rimane competente per l’esame di una domanda e i criteri di competenza vengono applicati una sola volta.

Il requisito della cooperazione dei richiedenti è rafforzato per garantire un rapido accesso alle procedure di determinazione dello status e il corretto funzionamento del sistema, e per impedire l’elusione delle norme, in particolare la fuga. Il regolamento stabilisce obblighi proporzionati a carico del richiedente riguardo alla presentazione tempestiva di qualsiasi elemento e informazione pertinente per la determinazione dello Stato membro competente e anche riguardo alla cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri. Indica inoltre esplicitamente che i richiedenti sono tenuti a essere presenti e a disposizione delle autorità dello Stato membro competente e a rispettare la decisione di trasferimento. Il mancato adempimento degli obblighi giuridici stabiliti dal regolamento avrà conseguenze procedurali proporzionate a carico del richiedente, come la non accettazione di informazioni presentate con ritardo ingiustificato.

Il regolamento amplia la portata delle informazioni da presentare ai richiedenti. Il colloquio personale serve a facilitare il processo di determinazione dello Stato membro competente, aiutando a raccogliere tutte le informazioni necessarie. Non dovrebbe però comportare un ritardo della procedura quando il richiedente si è reso irreperibile o quando sono state già presentate informazioni sufficienti.

La norma relativa alla gerarchia dei criteri per la determinazione delle competenze prevede esplicitamente che i criteri devono essere applicati una sola volta. Ciò significa che, a partire dalla seconda domanda, le regole sulla riammissione (ripresa in carico) si applicheranno senza eccezione. La regola per cui i criteri devono essere determinati sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda per la prima volta in uno Stato membro si applica adesso a tutti i criteri, compresi quelli relativi ai familiari e ai minori. Un termine chiaro per la presentazione delle informazioni pertinenti permetterà di eseguire rapidamente la valutazione e la decisione.

La definizione di familiari è ampliata in due modi: 1) includendo fratelli e sorelle del richiedente, 2) includendo i vincoli di parentela che si sono formati dopo la partenza dal paese di origine ma prima dell’arrivo nel territorio dello Stato membro. I fratelli costituiscono una categoria piuttosto circoscritta ma importante, per la quale è relativamente semplice provare e verificare il vincolo di parentela e quindi il rischio di abusi è basso. L’ampliamento della definizione per contemplare le famiglie formatesi durante il transito riflette fenomeni migratori recenti quali le lunghe permanenze fuori dal paese di origine prima di raggiungere l’UE, ad esempio nei campi profughi. Ampliando la definizione in tali modi dovrebbe ridursi il rischio di movimenti irregolari o fughe per le persone contemplate dalle nuove regole.

È proposta una serie di modifiche per razionalizzare i criteri di competenza previsti agli articoli 14, 15 e 16. All’articolo 14 è stato chiarito il criterio della competenza relativa ai visti e ai titoli di soggiorno. All’articolo 15 sull’ingresso irregolare, sono state soppresse la clausola che prevede la cessazione della competenza a 12 mesi dall’ingresso irregolare e la clausola, complicata e soggetta a difficoltà di dimostrazione, relativa al soggiorno irregolare. Quanto al criterio dell’ingresso in esenzione dal visto, è eliminata l’eccezione relativa agli ingressi successivi in uno Stato membro nel quale il richiedente non ha l’obbligo di presentare un visto di ingresso, secondo il principio per cui lo Stato membro di primo ingresso dovrebbe in linea di principio essere competente, nonché al fine di impedire movimenti secondari ingiustificati dopo l’ingresso. La portata della clausola discrezionale viene ridotta, per garantire che sia usata solo per ragioni umanitarie in relazione alla famiglia allargata.

Il regolamento modificato stabilisce termini più brevi per le varie tappe della procedura Dublino, per abbreviare la procedura di determinazione e consentire un accesso più rapido del richiedente alla procedura di asilo. Ciò riguarda i termini per la presentazione di una richiesta di presa in carico e per la risposta alla medesima, per la notifica di una ripresa in carico e per una decisione di trasferimento. In conseguenza della riduzione dei termini è stata abolita la procedura di urgenza.

La scadenza di un termine non comporterà più un trasferimento della competenza tra Stati membri (fatta eccezione per il termine per rispondere alle richieste di presa in carico). Tali trasferimenti sembrano aver incoraggiato l’elusione delle norme, ostacolando la procedura. Secondo la nuova regola, invece, una volta stabilito come competente, uno Stato membro rimane competente.

Le richieste di ripresa in carico sono state trasformate in semplici notifiche di ripresa in carico, poiché è chiaro qual è lo Stato membro competente e non è più prevista la possibilità di trasferire la competenza. Tali notifiche non richiedono risposta ma una conferma immediata del ricevimento. Si tratterà di uno strumento molto utile per contrastare i movimenti secondari, considerando l’attuale prevalenza delle richieste di ripresa in carico su quelle di presa in carico.

Collegate a questa norma sono le conseguenze procedurali dell’esame della domanda dopo un trasferimento ai fini della presa in carico. Sono state modificate le regole sul modo in cui lo Stato membro competente deve esaminare la domanda dopo la ripresa in carico, al fine di scoraggiare e sanzionare i movimenti secondari.

È stato aggiunto l’obbligo per lo Stato membro competente di riprendere in carico un beneficiario di protezione internazionale che abbia presentato domanda o sia presente irregolarmente in un altro Stato membro. Tale obbligo conferirà agli Stati membri lo strumento giuridico necessario per eseguire i trasferimenti ai fini della ripresa in carico, che è importante per limitare i movimenti secondari.

Le regole sui mezzi di impugnazione sono state adeguate per accelerare notevolmente e armonizzare il procedimento di ricorso. Oltre a fissare termini brevi specifici, si è stabilito che il ricorso sospenda automaticamente il trasferimento. È stato introdotto un nuovo mezzo di impugnazione per i casi in cui non è stata adottata alcuna decisione di trasferimento e il richiedente dichiara che un familiare o, in caso di minori, un altro parente, è legalmente presente in un altro Stato membro. 

La procedura di conciliazione come meccanismo di risoluzione delle controversie non è mai stata utilizzata formalmente da quando è stata prevista dalla convenzione di Dublino del 1990 (benché in forma lievemente diversa); pertanto sembra superflua e andrebbe abolita.

Si propone che gli obiettivi dell’attuale meccanismo di allerta rapido e di preparazione siano ripresi dalla nuova Agenzia dell’Unione europea per l’asilo, come stabilito, in particolare, nel capo 5 su monitoraggio e valutazione e nel capo 6 sull’assistenza operativa e tecnica della proposta relativa all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo. Tale meccanismo sarà quindi eliminato dal regolamento Dublino.

È istituita una rete di unità Dublino, con l’aiuto dell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo, per favorire la cooperazione pratica e la condivisione di informazioni su tutte le questioni connesse all’applicazione del regolamento, compreso lo sviluppo di strumenti pratici e orientamenti.

Per i minori non accompagnati la proposta prevede chiaramente la competenza dello Stato membro in cui il minore ha presentato per la prima volta una domanda di protezione internazionale, salvo se si dimostri che ciò non corrisponde all’interesse superiore del minore. Questa regola permetterà una rapida determinazione dello Stato membro competente e quindi un rapido accesso alla procedura per questo gruppo vulnerabile di richiedenti, anche grazie al proposto abbreviamento dei termini.

La disposizione sulle garanzie per i minori non accompagnati è adeguata per rendere più operativa la valutazione del loro interesse superiore: prima di trasferire un minore non accompagnato in un altro Stato membro, lo Stato membro che lo trasferisce si accerta che lo Stato membro che lo accoglie prenda immediatamente le misure necessarie previste dalla direttiva procedure e dalla direttiva accoglienza. È inoltre previsto che qualsiasi decisione di trasferimento di un minore non accompagnato debba essere preceduta da una valutazione del suo interesse superiore, che dev’essere eseguita rapidamente da personale qualificato.

II. Meccanismo correttivo di assegnazione

Il regolamento di rifusione stabilisce un meccanismo correttivo per garantire un’equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e il rapido accesso dei richiedenti alle procedure di concessione della protezione internazionale, in situazioni in cui uno Stato membro debba affrontare un numero sproporzionato di domande di protezione internazionale per le quali è competente in virtù del regolamento stesso. Tale meccanismo dovrebbe attenuare sproporzioni significative nella distribuzione delle domande di asilo tra gli Stati membri, derivanti dall’applicazione dei criteri di competenza.

Sistema di registrazione e controllo

È stabilito un sistema automatizzato che consentirà la registrazione di tutte le domande e il monitoraggio della quota attribuita a ciascuno Stato membro sul totale delle domande. L’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) sarà incaricata dello sviluppo e del funzionamento tecnico del sistema. Appena ricevuta una domanda, lo Stato membro la registrerà nel sistema automatizzato che registrerà ogni domanda con un numero unico. Non appena uno Stato membro sarà designato come Stato membro competente, verrà inserito nel sistema. Il sistema automatizzato indicherà inoltre in tempo reale il numero totale di domande presentate in tutta l’UE e per Stato membro, nonché - una volta determinato lo Stato membro competente - il numero di domande che ogni Stato membro deve esaminare in qualità di Stato membro competente e la percentuale che tale numero rappresenta rispetto agli altri Stati membri. Il sistema indicherà inoltre il numero di persone effettivamente reinsediate da ciascuno Stato membro.

Attivazione del meccanismo correttivo di assegnazione

Il numero di domande per cui un determinato Stato membro è competente e il numero di persone effettivamente reinsediate da tale Stato membro costituiscono la base per il calcolo della rispettiva quota. Il calcolo comprende le domande per cui uno Stato membro sarebbe competente in base alla verifica dell’inammissibilità, al criterio del paese di origine sicuro e a motivi di sicurezza. Il calcolo verrà effettuato su base annua continuativa, ossia in qualsiasi momento, in funzione del numero di nuove domande per cui uno Stato membro è stato designato come competente nel sistema nel corso dell’anno precedente e del numero di persone effettivamente reinsediate. Il sistema calcola ininterrottamente la percentuale di domande per cui ciascuno Stato membro è stato designato come competente e la confronta con la percentuale di riferimento in base a una chiave di riferimento fondata su due criteri, ciascuno dei quali vale per il 50%: la popolazione e il PIL totale di uno Stato membro.

L’applicazione del meccanismo correttivo a beneficio di uno Stato membro è attivata automaticamente quando il numero di domande di protezione internazionale per cui uno Stato membro è competente supera il 150% della cifra individuata nella chiave di riferimento.

Assegnazione delle domande tramite una chiave di riferimento e cessazione del meccanismo

Dal momento in cui viene attivato il meccanismo, tutte le nuove domande presentate nello Stato membro che subisce la pressione sproporzionata, dopo il controllo di ammissibilità ma prima del controllo Dublino, sono assegnate agli Stati membri che presentano un numero di domande per le quali sono competenti inferiore al numero indicato nella chiave di riferimento; le domande sono distribuite in modo proporzionato tra tali Stati membri, in base alla chiave di riferimento. Non vengono assegnate altre domande a uno Stato membro se il numero di domande per le quali è competente supera la cifra indicata nella chiave di riferimento.

L’assegnazione continua fintantoché lo Stato membro che subisce la pressione sproporzionata continua a superare il 150% della sua cifra di riferimento.

I familiari a cui si applica la procedura di assegnazione sono attribuiti allo stesso Stato membro: il meccanismo correttivo di assegnazione non dovrebbe causare la separazione dei familiari.

Solidarietà finanziaria

Uno Stato membro a cui sono assegnate domande può decidere di astenersi temporaneamente dalla partecipazione al meccanismo correttivo, per un periodo di dodici mesi. Tale Stato membro inserisce l’informazione nel sistema automatizzato e la comunica agli altri Stati membri, alla Commissione e all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo. In seguito i richiedenti che sarebbero stati assegnati a tale Stato membro sono invece assegnati agli altri Stati membri. Lo Stato membro che temporaneamente non partecipa all’assegnazione correttiva deve versare un contributo di solidarietà di 250 000 EUR per richiedente allo Stato membro che è stato designato come competente per l’esame di tali domande. La Commissione dovrà adottare un atto di esecuzione che specifichi le modalità pratiche per l’attuazione del meccanismo del contributo di solidarietà. L’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo controllerà e riferirà alla Commissione su base annuale in merito all’applicazione del meccanismo di solidarietà finanziaria.

Procedura nello Stato membro che procede al trasferimento e nello Stato membro di assegnazione

Lo Stato membro che beneficia del meccanismo correttivo trasferisce il richiedente allo Stato membro a cui è stato assegnato e trasmette anche le sue impronte digitali per consentire la verifica di sicurezza in quest’ultimo Stato membro. Lo scopo è impedire eventuali ostacoli all’assegnazione, come quelli sperimentati durante l’esecuzione delle decisioni di ricollocazione. A trasferimento avvenuto, lo Stato membro di assegnazione procederà al controllo Dublino per verificare se si applichino al richiedente criteri primari, quali la presenza di familiari in un altro Stato membro. In tal caso il richiedente è trasferito allo Stato membro che ne assume di conseguenza la competenza.

Clausola di revisione

La Commissione dovrà riesaminare il funzionamento del meccanismo correttivo di assegnazione 18 mesi dopo l’entrata in vigore del regolamento e in seguito ogni anno, per valutare se tale meccanismo consegua l’obiettivo di garantire un’equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e di alleviare le pressioni sproporzionate a carico di alcuni Stati membri.

In particolare la Commissione verificherà che la soglia di attivazione e cessazione dell’assegnazione correttiva garantisca realmente un’equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e il rapido accesso dei richiedenti alle procedure di protezione internazionale, in situazioni in cui uno Stato membro deve affrontare un numero sproporzionato di domande di protezione internazionale per le quali è competente in virtù del regolamento stesso.

ê 604/2013

2016/0133 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 78, paragrafo 2, lettera e),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

ê 604/2013 considerando 1 (adattato)

(1)È necessario apportare una serie di modifiche sostanziali al regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo 17  Ö regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 18  Õ . È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla rifusione di tale regolamento.

ê 604/2013 considerando 2

(2)Una politica comune nel settore dell’asilo, che preveda un sistema europeo comune di asilo (CEAS), costituisce un elemento fondamentale dell’obiettivo dell’Unione europea di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell’Unione.

ê 604/2013 considerando 3

(3)Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha deciso di lavorare all’istituzione di undel CEAS basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 (“convenzione di Ginevra”), garantendo in tal modo che nessuno sia rinviato in un paese nel quale rischia di essere nuovamente esposto alla persecuzione, in ottemperanza al principio di “non respingimento” (non-refoulement). Sotto tale profilo, e senza pregiudizio dei criteri di competenza definiti nel presente regolamento, gli Stati membri, tutti rispettosi del principio di non respingimento, sono considerati Stati sicuri per i cittadini di paesi terzi.

ê 604/2013 considerando 4

(4)Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il CEAS dovrebbe prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo.

ê 604/2013 considerando 5

(5)Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale.

ê 604/2013 considerando 6

(6)Si è ora completata la prima fase dei lavori per l’istituzione di un CEAS che dovrebbe portare, a più lungo termine, all’instaurazione di una procedura comune e a uno status uniforme valido in tutta l’Unione per coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale. Il 4 novembre 2004 il Consiglio europeo ha adottato il programma dell’Aia, fissando gli obiettivi da conseguire nel periodo 2005-2010 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al riguardo, il programma dell’Aia ha invitato la Commissione a concludere la valutazione degli strumenti giuridici adottati nella prima fase e a sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio gli strumenti e le misure relativi alla seconda fase in vista della loro adozione entro il 2010.

ê 604/2013 considerando 7

ð nuovo

(7)Nel programma di Stoccolma il Consiglio europeo ha ribadito il suo impegno per il raggiungimento dell’obiettivo di istituire, entro il 2012, uno spazio comune di protezione e solidarietà per coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale, ai sensi dell’articolo 78 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Ha inoltre sottolineato che il sistema di Dublino resta una pietra miliare nella costruzione del CEAS, poiché ripartisce con chiarezza tra gli Stati membri la competenza per l’esame delle domande di protezione internazionale. ð Nel maggio 2015 la Commissione ha dichiarato, nell’agenda europea sulla migrazione, che avrebbe intrapreso la valutazione del regolamento Dublino e, se necessario, avrebbe presentato una proposta di revisione, in particolare per ottenere una più equa distribuzione dei richiedenti asilo in Europa ï . 

ê 604/2013 considerando 8

(8)Le risorse dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO), istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dovrebbero essere disponibili per fornire sostegno adeguato agli uffici competenti degli Stati membri responsabili dell’attuazione del presente regolamento. In particolare, l’EASO dovrebbe prevedere misure di solidarietà, quali il gruppo d’intervento in materia d’asilo con le squadre di sostegno per l’asilo, per fornire assistenza agli Stati membri che sono sottoposti a pressione particolare e in cui i richiedenti protezione internazionale (“richiedenti”) non possono beneficiare di standard adeguati, in particolare con riguardo all’accoglienza e alla protezione.

ò nuovo

(9)L’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo dovrebbe fornire sostegno adeguato per l’attuazione del presente regolamento, in particolare stabilendo la chiave di riferimento per la distribuzione dei richiedenti asilo in base al meccanismo correttivo di assegnazione e adeguando ogni anno le cifre per determinare la chiave di riferimento e la chiave di riferimento stessa sulla base dei dati di Eurostat.

ê 604/2013 considerando 9 (adattato)

ð nuovo

(10)Alla luce dei risultati delle valutazioni effettuate dell’attuazione Ö del regolamento (UE) n. 604/2013 Õ degli strumenti della prima fase, è opportuno in questa fase ribadire i principi che ispirano il regolamento (CE) n. 343/2003 (UE) n. 604/2013, apportando i miglioramenti necessari, in vista dell’esperienza acquisita, a migliorare l’efficienza del sistema di Dublino e la protezione offerta ai richiedenti nel contesto di tale sistema. Dato che il buon funzionamento del sistema di Dublino è fondamentale per il CEAS, i suoi principi e il suo funzionamento dovrebbero essere periodicamente riesaminati parallelamente all’introduzione di altre componenti del CEAS e di altri strumenti di solidarietà dell’Unione. Dovrebbe essere previsto un “controllo di qualità” completo sotto forma di esame fattuale, che contempli gli effetti giuridici, economici e sociali del sistema di Dublino, comprese le sue ripercussioni sui diritti fondamentali. ðSulla base di tali valutazioni e in consultazione con gli Stati membri, il Parlamento europeo e altri portatori di interessi, è inoltre opportuno che il regolamento stabilisca le misure necessarie per distribuire equamente tra gli Stati membri la responsabilità delle domande di protezione internazionale, in particolare per evitare che alcuni Stati membri debbano sostenere un onere sproporzionato. ï

ê 604/2013 considerando 10

(11)Per assicurare la parità di trattamento di tutti i richiedenti e beneficiari di protezione internazionale e la coerenza con l’attuale acquis dell’Unione in materia di asilo, in particolare con la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta 20 , l’ambito di applicazione del presente regolamento comprende i richiedenti protezione sussidiaria e le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria.

ò nuovo

(12)Per assicurare che i beneficiari di protezione internazionale che entrano nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente senza soddisfare le condizioni di soggiorno in detto Stato membro siano ripresi in carico dallo Stato membro competente, è necessario che l’ambito di applicazione del presente regolamento comprenda i beneficiari di protezione internazionale.

ê 604/2013 considerando 11

(13)La direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale 21 , dovrebbe applicarsi alla procedura di determinazione dello Stato membro competente disciplinata dal presente regolamento, fatti salvi i limiti nell’applicazione di detta direttiva.

ê 604/2013 considerando 12

(14)La direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale 22 , dovrebbe integrare e lasciare impregiudicate le disposizioni relative alle garanzie procedurali disciplinate dal presente regolamento, fatti salvi i limiti nell’applicazione di detta direttiva.

ê 604/2013 considerando 13

(15)Conformemente alla Convenzione della Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’interesse superiore del minore dovrebbe costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri nell’applicazione del presente regolamento. Nel valutare l’interesse superiore del minore gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto in particolare del benessere e dello sviluppo sociale del minore, delle considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, nonché del parere del minore in funzione dell’età o della maturità del medesimo, compreso il suo contesto di origine. È opportuno inoltre che siano fissate specifiche garanzie procedurali per i minori non accompagnati, in considerazione della loro particolare vulnerabilità.

ê 604/2013 considerando 14

(16)Conformemente alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il rispetto della vita familiare dovrebbe costituire un criterio fondamentale nell’applicazione, da parte degli Stati membri, del presente regolamento.

ò nuovo

(17)Per evitare il trasferimento da uno Stato membro a un altro di richiedenti le cui domande sono inammissibili o che verosimilmente non necessitano di protezione internazionale o che rappresentano un pericolo per la sicurezza, è necessario garantire che lo Stato membro in cui è presentata per la prima volta la domanda ne verifichi l’ammissibilità in relazione al primo paese di asilo e al paese terzo sicuro ed esamini con procedure accelerate le domande presentate da richiedenti provenienti da un paese di origine sicuro indicato nell’elenco dell’UE e da richiedenti che presentano problemi di sicurezza.

ê 604/2013 considerando 15

(18)Il trattamento congiunto delle domande di protezione internazionale degli appartenenti alla stessa famiglia da parte di un unico Stato membro consente di garantire un esame approfondito delle domande, la coerenza delle decisioni adottate nei loro confronti e di non separare i membri di una stessa famiglia.

ò nuovo

(19)La definizione di “familiari” ai fini del presente regolamento dovrebbe ricomprendere i fratelli e le sorelle del richiedente. Riunire i fratelli e le sorelle è di particolare importanza per migliorare le opportunità di integrazione dei richiedenti e ridurre i movimenti secondari. La definizione di “familiari” dovrebbe inoltre tenere conto, nella sua portata, della realtà delle attuali tendenze migratorie per cui spesso i richiedenti giungono nel territorio degli Stati membri dopo un lungo periodo di transito. La definizione dovrebbe quindi ricomprendere le famiglie formatesi al di fuori del paese di origine ma prima dell’arrivo nel territorio degli Stati membri. Tale estensione, circoscritta e mirata, della definizione dovrebbe contribuire a ridurre gli incentivi ad alcuni movimenti secondari dei richiedenti asilo all’interno dell’UE.

ê 604/2013 considerando 16

ð nuovo

(20)Per garantire il pieno rispetto del principio dell’unità familiare e dell’interesse superiore del minore, è opportuno che il sussistere di una relazione di dipendenza tra un richiedente e suo figlio, fratello o genitore, a motivo della sua gravidanza o maternità, del suo stato di salute o dell’età avanzata, costituisca un criterio di competenza vincolante. Analogamente è opportuno che anche la presenza in un altro Stato membro di un familiare o parente che possa occuparsene costituisca un criterio di competenza vincolante quando il richiedente è un minore non accompagnato. ð Per scoraggiare i movimenti secondari dei minori non accompagnati, che non sono nel loro interesse superiore, in mancanza di un familiare o altro parente lo Stato membro competente dovrebbe essere quello in cui il minore non accompagnato ha presentato la prima domanda di protezione internazionale, salvo se si dimostri che ciò non è nell’interesse superiore del minore. Prima di trasferire un minore non accompagnato in un altro Stato membro, lo Stato membro che provvede al trasferimento dovrebbe accertarsi che l’altro Stato membro prenda tutte le misure necessarie e appropriate per garantirne l’adeguata protezione, in particolare che nomini tempestivamente uno o più rappresentanti incaricati di vigilare al rispetto di tutti i diritti di cui gode il minore. È opportuno che preceda l’eventuale decisione di trasferire il minore non accompagnato una valutazione del suo interesse superiore svolta da personale che possiede le qualifiche e le competenze necessarie. ï

ê 604/2013 considerando 17 (adattato)

ð nuovo

(21)ð Il fatto che uno Stato membro assuma la competenza per l’esame di una domanda presentatagli laddove tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti dal presente regolamento può compromettere l’efficacia e la sostenibilità del sistema e dovrebbe costituire un’eccezione. ï Ö Di conseguenza Õ Uuno Stato membro dovrebbe poter derogare ai criteri di competenza, ed esaminare una domanda di protezione internazionale presentata in quello o in un altro Stato membro anche se tale esame non è di sua competenza secondo i criteri vincolanti stabiliti nel presente regolamento, in particolare ð soltanto ï per motivi umanitari e caritatevoli, ð in particolare per ragioni familiari, prima che sia stato determinato lo Stato membro competente ï al fine di consentire il ricongiungimento di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela ed esaminare una domanda di protezione internazionale presentata in quello o in un altro Stato membro, anche se tale esame non è di sua competenza secondo i criteri vincolanti stabiliti nel presente regolamento.

ò nuovo

(22)Per assicurare che siano realizzati gli obiettivi del presente regolamento e per rimuovere gli ostacoli alla sua applicazione, in particolare per evitare fughe e movimenti secondari tra gli Stati membri, occorre stabilire nel contesto della procedura chiari obblighi in capo al richiedente, di cui questi debba essere debitamente informato in tempo utile. La violazione di tali obblighi giuridici dovrebbe comportare conseguenze procedurali adeguate e proporzionate a carico del richiedente e conseguenze adeguate e proporzionate sulle sue condizioni di accoglienza. Conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, lo Stato membro in cui si trova il richiedente dovrebbe in ogni caso accertarsi che ne siano soddisfatte le esigenze materiali immediate.

ê 604/2013 considerando 18 (adattato)

ð nuovo

(23)È opportuno organizzare un colloquio personale con il richiedente al fine di agevolare la determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale ð,  a meno che il richiedente sia fuggito o le informazioni da lui fornite siano sufficienti per determinare lo Stato membro competente ï. Non appena sia presentata la domanda di protezione internazionale, il richiedente dovrebbe essere informato Ö in particolare Õ dell’applicazione del presente regolamento, ð del fatto che non può scegliere lo Stato membro che esaminerà la sua domanda di asilo, degli obblighi che gli spettano in virtù del presente regolamento e delle conseguenze del mancato rispetto di tali obblighi ï e della possibilità, nel corso del colloquio, di fornire informazioni sulla presenza negli Stati membri di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela, al fine di agevolare il processo di determinazione dello Stato membro competente.

ê 604/2013 considerando 19

ð nuovo

(24)Al fine di assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati, si dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso lo Stato membro competente, ai sensi, in particolare, dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. ð Il diritto a un ricorso effettivo dovrebbe essere previsto anche in situazioni in cui non è stata adottata alcuna decisione di trasferimento ma il richiedente sostiene che la competenza appartiene a un altro Stato membro in quanto lì vive un suo familiare o, nel caso di un minore non accompagnato, un suo parente. ï Al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale è opportuno che un ricorso effettivo avverso tali decisioni verta tanto sull’esame dell’applicazione del presente regolamento quanto sull’esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito. ð La portata di tale ricorso effettivo dovrebbe limitarsi a una valutazione del rischio che sussista violazione dei diritti fondamentali del richiedente al rispetto della vita familiare, dei diritti del minore o della proibizione di trattamenti inumani o degradanti. ï

ò nuovo

(25)È opportuno che lo Stato membro determinato come competente ai sensi del presente regolamento rimanga competente per l’esame di ogni singola domanda del richiedente in questione, comprese eventuali domande reiterate, conformemente agli articoli 40, 41 e 42 della direttiva 2013/32/UE, a prescindere dal fatto che il richiedente abbia lasciato il territorio degli Stati membri o ne sia stato allontanato. Le disposizioni del regolamento (UE) n. 604/2013 che prevedevano la cessazione della competenza in determinate circostanze, compreso quando, trascorso un certo lasso di tempo, scade il termine per eseguire il trasferimento, hanno creato un incentivo alla fuga e devono quindi essere soppresse.

(26)Per garantire una rapida determinazione della competenza e una rapida distribuzione dei richiedenti protezione internazionale tra gli Stati membri, è opportuno razionalizzare e abbreviare quanto possibile i termini per presentare le richieste di presa in carico e rispondere a tali richieste, per notificare la ripresa in carico e per eseguire i trasferimenti, nonché per presentare ricorso e decidere sul ricorso.

ê 604/2013 considerando 20

(27)Il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere regolato in conformità del principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale. Il trattenimento dovrebbe essere quanto più breve possibile e dovrebbe essere soggetto ai principi di necessità e proporzionalità. In particolare, il trattenimento dei richiedenti deve essere conforme all’articolo 31 della convenzione di Ginevra. Le procedure previste dal presente regolamento con riguardo alla persona trattenuta dovrebbero essere applicate in modo prioritario, entro i termini più brevi possibili. Per quanto concerne le garanzie generali che disciplinano il trattenimento, così come le condizioni di trattenimento, gli Stati membri dovrebbero, se del caso, applicare le disposizioni della direttiva 2013/33/UE anche alle persone trattenute sulla base del presente regolamento.

ê 604/2013 considerando 21

(28)Carenze o collassi dei sistemi di asilo, spesso aggravati da particolari pressioni, o a cui contribuiscono particolari pressioni alle quali detti sistemi sono sottoposti, possono mettere a repentaglio il regolare funzionamento del sistema istituito ai sensi del presente regolamento, con conseguente possibile rischio di violazione dei diritti dei richiedenti previsti dall’acquis dell’Unione in materia di asilo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, da altri diritti umani internazionali e dai diritti dei rifugiati.

ò nuovo

(29)L’adeguata registrazione di tutte le domande di asilo nell’UE con un numero unico per domanda dovrebbe contribuire a individuare le domande multiple e impedire i movimenti secondari e la caccia all’asilo (asylum shopping). È opportuno istituire un sistema automatizzato per facilitare l’applicazione del presente regolamento. Tale sistema dovrebbe consentire di registrare le domande di asilo presentate nell’UE, di controllare efficacemente la quota di domande ricevute da ogni Stato membro e di verificare che il meccanismo correttivo di assegnazione sia applicato correttamente.

(30)È opportuno incaricare l’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia istituita con regolamento (UE) n. 1077/2011 23 della preparazione, dello sviluppo e della gestione operativa del sistema centrale e dell’infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e le infrastrutture nazionali.

ê 604/2013 considerando 22

ð nuovo

(31)Per garantire una solida cooperazione nell’ambito del presente regolamento e per sviluppare la fiducia reciproca tra Stati membri con riguardo alla politica in materia di asilo, è opportuno istituire un meccanismo di allerta rapido, di preparazione e di gestione in caso di crisi nel settore dell’asilo atto a prevenire un deterioramento o il collasso dei sistemi di asilo, in cui l’EASO svolga un ruolo determinante avvalendosi delle sue competenze ai sensi del regolamento (UE) n. 439/2010. Tale meccanismo dovrebbe assicurare che l’Unione sia avvisata il prima possibile qualora si tema che sia messo a repentaglio il corretto funzionamento del sistema istituito dal presente regolamento a causa di una particolare pressione sui sistemi di asilo di uno o più Stati membri e/o di loro carenze. Tale processo consentirebbe all’Unione di promuovere misure preventive in una fase precoce e di prestare la debita attenzione politica a tali situazioni. La solidarietà, che è un elemento cardine del CEAS, va di pari passo con la fiducia reciproca. Attraverso il rafforzamento della fiducia, il meccanismo di allerta rapido, preparazione e gestione di crisi nel settore dell’asilo potrebbe migliorare l’indirizzo delle misure concrete di solidarietà reale e pratica verso gli Stati membri, allo scopo di assistere gli Stati membri colpiti in generale e i richiedenti in particolare. Ai sensi dell’articolo 80 TFUE del trattato, ogniqualvolta necessario, gli atti dell’Unione dovrebbero contenere misure appropriate ai fini dell’applicazione del principio di solidarietà., ð È opportuno istituire un meccanismo correttivo di assegnazione per garantire un’equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e il rapido accesso dei richiedenti alle procedure di protezione internazionale in situazioni in cui uno Stato membro debba affrontare un numero sproporzionato di domande di protezione internazionale per le quali è competente in virtù del presente regolamento. ï e il meccanismo dovrebbe essere accompagnato da questo tipo di misure. Le conclusioni su un quadro comune per una reale e concreta solidarietà nei confronti degli Stati membri i cui sistemi di asilo subiscono particolari pressioni anche a causa di flussi migratori misti, adottate dal Consiglio l’ 8 marzo 2012, prevedono uno “strumentario” composto di misure esistenti e di possibili nuove misure di cui si dovrebbe tener conto nell’ambito di un meccanismo di allerta rapido, di preparazione e di gestione delle crisi.

ò nuovo

(32)È opportuno applicare una chiave basata sulla popolazione complessiva e sull’economia degli Stati membri come punto di riferimento nel funzionamento del meccanismo correttivo di assegnazione, in associazione a una soglia, affinché il meccanismo funzioni come mezzo per assistere gli Stati membri soggetti a una pressione sproporzionata. L’applicazione dell’assegnazione correttiva a vantaggio di uno Stato membro dovrebbe attivarsi automaticamente quando il numero di domande di protezione internazionale per cui uno Stato membro è competente supera il 150% della cifra indicata nella chiave di riferimento. Per tenere conto degli sforzi complessivi di ogni Stato membro, ai fini del calcolo occorre aggiungere il numero di persone effettivamente reinsediate in detto Stato membro al numero di domande di protezione internazionale presentate.

(33)Quando si applica il meccanismo di assegnazione, i richiedenti che presentano domanda nello Stato membro beneficiario dovrebbero essere assegnati agli Stati membri che figurano al di sotto della rispettiva quota di domande secondo la chiave di riferimento ad essi applicata. Occorre predisporre norme adeguate per i casi in cui un richiedente può per gravi ragioni essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico, specialmente norme relative allo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri competenti in materia di asilo. Dopo il trasferimento lo Stato membro di assegnazione dovrebbe determinare lo Stato membro competente e diventare competente per l’esame della domanda, salvo se la competenza spetta a un altro Stato membro in base ai criteri di competenza prevalenti, in particolare legati alla presenza di familiari.

(34)Secondo il meccanismo di assegnazione i costi di trasferimento di un richiedente nello Stato membro di assegnazione dovrebbero essere rimborsati dal bilancio dell’UE.

(35)Uno Stato membro di assegnazione può decidere di non accettare per un periodo di dodici mesi i richiedenti assegnatigli, nel qual caso è opportuno che inserisca l’informazione nel sistema automatizzato e la trasmetta agli altri Stati membri, alla Commissione e all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo. In seguito la sua quota di richiedenti dovrebbe essere ridistribuita tra gli altri Stati membri. Lo Stato membro che temporaneamente non partecipa all’assegnazione correttiva dovrebbe versare un contributo di solidarietà di 250 000 EUR per ciascun richiedente non accettato allo Stato membro designato in sua vece come competente per l’esame delle domande. La Commissione dovrebbe stabilire le modalità pratiche per l’attuazione del meccanismo del contributo di solidarietà mediante atto di esecuzione. L’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo controllerà e riferirà alla Commissione su base annuale in merito all’applicazione del meccanismo di solidarietà finanziaria.

ê 604/2013 considerando 22

È opportuno che gli Stati membri collaborino con l’EASO nella raccolta d’informazioni riguardanti la loro capacità di gestire pressioni particolari sui rispettivi sistemi di asilo e di accoglienza, in particolare nell’ambito dell’applicazione del presente regolamento. L’EASO dovrebbe riferire periodicamente sulle informazioni raccolte ai sensi del regolamento (UE) n. 439/2010.

ê 604/2013 considerando 24

(36)Ai sensi del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione 24 i trasferimenti verso lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale possono avvenire su base volontaria, sotto forma di partenza controllata o sotto scorta. Gli Stati membri dovrebbero promuovere i trasferimenti volontari fornendo al richiedente informazioni adeguate e garantire che i trasferimenti controllati o sotto scorta siano svolti in maniera umana, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana, nonché nell’interesse superiore del minore e tenendo nella massima considerazione l’evoluzione della pertinente giurisprudenza, in particolare per quanto riguarda i trasferimenti per motivi umanitari.

ê 604/2013 considerando 25

(37)La progressiva instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, entro il quale è garantita la libera circolazione delle persone in forza del TFUE e la definizione di politiche dell’Unione relative alle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini dei paesi terzi, compresi gli sforzi comuni per la gestione delle frontiere esterne, rende necessario instaurare un equilibrio tra i criteri di competenza in uno spirito di solidarietà.

ò nuovo

(38)Al trattamento dei dati personali operato dagli Stati membri a norma del presente regolamento si applica il [regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) .../2016] a partire dalla data ivi stabilita; fino a quella data si applica la direttiva 95/46/CE. Gli Stati membri dovrebbero attuare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è eseguito a norma del richiamato regolamento e delle disposizioni che ne specificano i requisiti nel presente regolamento. In particolare tali misure dovrebbero garantire la sicurezza dei dati personali trattati nell’ambito del presente regolamento e soprattutto evitare l’accesso o la divulgazione illeciti o non autorizzati, l’alterazione o la perdita dei dati personali trattati. L’autorità o le autorità di controllo di ciascuno Stato membro dovrebbero controllare che le autorità interessate svolgano legalmente il trattamento dei dati personali, compresa la trasmissione da e verso il sistema automatizzato e la trasmissione alle autorità competenti per i controlli di sicurezza.

(39)Il trattamento dei dati personali a opera dell’Agenzia europea per l’asilo dovrebbe essere soggetto alla sorveglianza del garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 e delle disposizioni sulla protezione dei dati previste dalla [proposta di regolamento relativo all’Agenzia europea per l’asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010].

ê 604/2013 considerando 26 (adattato)

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 25 , si applica al trattamento dei dati personali operato dagli Stati membri a norma del presente regolamento.

ê 604/2013 considerando 27

Lo scambio dei dati personali di un richiedente, compresi i dati sensibili sul suo stato di salute, effettuato prima di un trasferimento, permetteranno alle autorità competenti in materia di asilo di prestare un’assistenza adeguata ai richiedenti e di assicurare la continuità della protezione e dei diritti concessi. È opportuno prevedere specifiche disposizioni che garantiscano la protezione dei dati relativi ai richiedenti che si trovano in detta situazione, ai sensi della direttiva 95/46/CE.

ê 604/2013 considerando 28

(40)Si può facilitare l’attuazione del presente regolamento e rafforzarne l’efficacia attraverso accordi bilaterali tra Stati membri volti a migliorare le comunicazioni tra i servizi competenti, ridurre le scadenze procedurali o semplificare il trattamento delle richieste di prendere o riprendere in carico i richiedenti o stabilire le modalità per l’esecuzione dei trasferimenti.

ê 604/2013 considerando 29

(41)È opportuno garantire la continuità tra il meccanismo di determinazione dello Stato competente istituito dal regolamento (CE) n. 343/2003 (UE) n. 604/2013 e quello previsto dal presente regolamento. Inoltre, occorre garantire la coerenza tra il presente regolamento e il regolamento [proposta di rifusione del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio], del 26 giugno 2013, che istituisce l’“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e sulle richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto 26 .

ò nuovo

(42)È opportuno istituire una rete di autorità competenti degli Stati membri che con l’aiuto dell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo favorisca la cooperazione pratica e la condivisione di informazioni su tutte le questioni connesse all’applicazione del regolamento, compreso lo sviluppo di strumenti pratici e orientamenti.

ê 604/2013 considerando 30

(43)Il funzionamento del sistema Eurodac, quale istituito dal regolamento [proposta di rifusione del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio], dovrebbe facilitare l’applicazione del presente regolamento.

ê 604/2013 considerando 31

(44)Il funzionamento del sistema di informazione visti previsto dal regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata 27 , in particolare l’attuazione dei suoi articoli 21 e 22, dovrebbe facilitare l’applicazione del presente regolamento.

ê 604/2013 considerando 32

(45)Per quanto riguarda il trattamento di persone che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi che a essi derivano dagli strumenti giuridici internazionali, compresa la pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

ê 604/2013 considerando 33

(46)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione 28 .

ê 604/2013 considerando 34

ð nuovo

(47)Si dovrebbe far ricorso alla procedura di esame per l’adozione di un opuscolo comune su Dublino/Eurodac, nonché di un opuscolo specifico per i minori non accompagnati; di un formulario uniforme per lo scambio di informazioni pertinenti su minori non accompagnati; di condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni su minori e persone a carico; di condizioni uniformi per la predisposizione e la trasmissione di richieste di presa in carico e ð notifiche ï di ripresa in carico; di due elenchi in cui figurano elementi di prova e prove circostanziate pertinenti e la periodica revisione degli stessi; di un lasciapassare; di condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni su trasferimenti; di un formulario per lo scambio di dati prima di un trasferimento; di un certificato sanitario comune; di condizioni uniformi e modalità pratiche per lo scambio di informazioni sui dati sanitari di una persona prima di un trasferimento e di linee di comunicazione elettronica sicure per la trasmissione di richieste.

ê 604/2013 considerando 35 (adattato)

(48)Al fine di prevedere norme complementari, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo all’identificazione dei familiari, fratelli o parenti di un minore non accompagnato; ai criteri per accertare l’esistenza di legami familiari comprovati; ai criteri per valutare la capacità di un parente di occuparsi di un minore non accompagnato, anche nei casi in cui i familiari, fratelli o parenti del minore non accompagnato soggiornino in più di uno Stato membro; agli elementi per valutare un vincolo di dipendenza; ai criteri per valutare la capacità di una persona di occuparsi di una persona a carico e gli elementi di cui tener conto per valutare l’impossibilità di viaggiare per un periodo di tempo significativo. Nell’esercizio dei suoi poteri di adottare atti delegati, la Commissione non va al di là dell’ambito del superiore interesse del minore previsto nell’articolo 6, paragrafo 3, articolo 8 del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti Ö, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 Õ. Ö In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. Õ Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

ê 604/2013 considerando 36

(49)Nell’applicazione del presente regolamento, compresa la preparazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe consultare esperti, tra gli altri, di tutte le autorità nazionali pertinenti.

ê 604/2013 considerando 37

(50)Le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 (UE) n. 604/2013 sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 1560/2003. È opportuno integrare alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1560/2003, come modificato dal regolamento (UE) n. 118/2014, nel presente regolamento, a fini di chiarezza o perché possono contribuire a un obiettivo generale. In particolare è importante, sia per gli Stati membri che per i richiedenti interessati, che sia disposto un meccanismo generale per la composizione delle eventuali divergenze tra gli Stati membri sull’applicazione di una disposizione del presente regolamento. È quindi giustificato inserire nel presente regolamento il meccanismo di composizione delle controversie sulla clausola umanitaria previsto dal regolamento (CE) n. 1560/2003, ed estenderne l’ambito di applicazione a tutto il presente regolamento.

ê 604/2013 considerando 38

(51)Per essere efficacemente controllata, l’applicazione del presente regolamento deve formare oggetto di periodiche valutazioni.

ò nuovo

(52)Per valutare se il meccanismo correttivo di assegnazione previsto dal presente regolamento consegua gli obiettivi di garantire un’equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e di alleviare la pressione sproporzionata a carico di alcuni Stati membri, la Commissione dovrebbe riesaminare il funzionamento del meccanismo e in particolare verificare che la soglia per l’attivazione e la cessazione dell’assegnazione correttiva garantisca realmente un’equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e il rapido accesso dei richiedenti alle procedure di concessione della protezione internazionale in situazioni in cui uno Stato membro debba affrontare un numero sproporzionato di domande di protezione internazionale per le quali è competente in virtù del presente regolamento.

ê 604/2013 considerando 39

(53)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto del diritto d’asilo garantito dall’articolo 18 della Carta, nonché dei diritti riconosciuti ai sensi degli articoli 1, 4, 7, 24 e 47 della stessa. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere applicato di conseguenza.

ê 604/2013 considerando 40

(54)Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’introduzione di criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

ê 604/2013 considerando 41

A norma dell’articolo 3 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.

ò nuovo

(55)[A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.]

OPPURE

(56)[A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all’adozione del presente regolamento, non sono da esso vincolati né sono soggetti alla sua applicazione.]

OPPURE

(53)[ A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(54) A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, (con lettera del...) l’Irlanda ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.]

OPPURE

(53) A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, (con lettera del...) il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.

(54) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.]

ê 604/2013 considerando 42

(57)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

ê 604/2013 (adattato)

ð nuovo

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione delloÖ unico Õ Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (“Stato membro competente”).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) “cittadino di un paese terzo”: qualsiasi persona che non è un cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, TFUE e che non è cittadino di uno Stato che partecipa al presente regolamento in virtù di un accordo con l’Unione europea;

b) “domanda di protezione internazionale”: la domanda di protezione internazionale quale definita all’articolo 2, lettera h), della direttiva 2011/95/UE;

c) “richiedente”: il cittadino di un paese terzo o l’apolide che abbia manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;

d) “esame di una domanda di protezione internazionale”: l’insieme delle misure d’esame, le decisioni o le sentenze pronunciate dalle autorità competenti su una domanda di protezione internazionale conformemente alla direttiva 2013/32/UE e alla direttiva 2011/95/UE ad eccezione delle procedure volte a determinare quale sia lo Stato competente in applicazione del presente regolamento;

e) “ritiro di una domanda di protezione internazionale”: l’azione con la quale il richiedente mette termine, esplicitamente o tacitamente, alle procedure avviate con la presentazione della sua domanda di protezione internazionale, conformemente alla direttiva 2013/32/UE;

f) “beneficiario di protezione internazionale”: il cittadino di un paese terzo o l’apolide al quale è stato riconosciuto il diritto alla protezione internazionale ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2011/95/UE;

g) “familiari”: i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente, purché essa sia già costituita ð prima che il richiedente arrivi nel territorio degli Stati membri ï nel paese di origine, che si trovano nel territorio degli Stati membri:

il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato assimilino la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi,

i figli minori delle coppie di cui al primo trattino o del richiedente, a condizione che non siano coniugati e indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale,

se il richiedente è minore e non coniugato, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il richiedente in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova l’adulto,

se il beneficiario di protezione internazionale è minore e non coniugato, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il beneficiario in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova il beneficiario;,

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i fratelli e le sorelle del richiedente;

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h) “parenti”: la zia o lo zio, il nonno o la nonna adulti del richiedente che si trovino nel territorio di uno Stato membro, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia figlio legittimo, naturale o adottivo secondo le definizioni del diritto nazionale;

i) “minore”: il cittadino di un paese terzo o l’apolide di età inferiore agli anni diciotto;

j) “minore non accompagnato”: il minore che entra nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;

k) “rappresentante”: la persona o l’organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di garantirne l’interesse superiore e di esercitare la capacità giuridica di agire per suo conto, ove necessario. L’organizzazione designata come rappresentante nomina una persona responsabile di assolvere le sue funzioni nei confronti del minore, ai sensi del presente regolamento;

l) “titolo di soggiorno”: qualsiasi permesso rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che autorizza il soggiorno di un cittadino di un paese terzo o di un apolide nel suo territorio, compresi i documenti che consentono all’interessato di soggiornare nel territorio nazionale nell’ambito di un regime di protezione temporanea o fino a quando avranno termine le circostanze che ostano all’esecuzione di un provvedimento di allontanamento, ad eccezione dei visti e delle autorizzazioni di soggiorno rilasciati nel periodo necessario a determinare lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento o durante l’esame di una domanda di protezione internazionale o di una richiesta di permesso di soggiorno;

m) “visto”: l’autorizzazione o la decisione di uno Stato membro necessaria per il transito o per l’ingresso ai fini di soggiorno in tale Stato membro o in diversi Stati membri. La natura del visto è illustrata dalle seguenti definizioni:

“visto per soggiorno di lunga durata”: l’autorizzazione o la decisione, emessa da uno degli Stati membri conformemente al suo diritto interno o al diritto dell’Unione, necessaria per l’ingresso ai fini di un soggiorno nel territorio di tale Stato membro per una durata superiore ai tre mesi,

“visto per soggiorno di breve durata”: l’autorizzazione o la decisione emessa da uno Stato membro ai fini del transito o di un soggiorno previsto nel territorio di uno o più o tutti gli Stati membri la cui durata non sia superiore a tre mesi su un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del primo ingresso nel territorio degli Stati membri,

“visto di transito aeroportuale”: visto valido per il transito nelle zone internazionali di transito di uno o più aeroporti degli Stati membri;

   n) “rischio di fuga”: la sussistenza in un caso individuale di motivi basati su criteri obiettivi definiti dalla legge per ritenere che un richiedente o un cittadino di un paese terzo o un apolide oggetto di una procedura di trasferimento possa fuggire.;

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o) “Stato membro beneficiario”: lo Stato membro che beneficia del meccanismo correttivo di assegnazione di cui al capo VII e che procede ad assegnare il richiedente;

p) “Stato membro di assegnazione”: lo Stato membro al quale un richiedente viene assegnato in base al meccanismo di assegnazione di cui al capo VII;

q) “persona reinsediata”: la persona soggetta al processo di reinsediamento mediante il quale, su richiesta dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (“UNHCR”) motivata da bisogno di protezione internazionale, cittadini di paesi terzi sono trasferiti da un paese terzo a uno Stato membro in cui sono autorizzati a soggiornare in virtù di uno dei seguenti status:

i) “status di rifugiato” ai sensi dell’articolo 2, lettera e), della direttiva 2011/95/UE;

ii) “status di protezione sussidiaria” ai sensi dell’articolo 2, lettera g), della direttiva 2011/95/UE, oppure

iii) qualsiasi altro status che offra, ai sensi del diritto nazionale e dell’Unione, diritti e vantaggi analoghi a quelli offerti dagli status di cui ai punti i) e ii);

r) “Agenzia dell’Unione europea per l’asilo”: l’agenzia istituita con regolamento (UE) [proposta di regolamento relativo all’Agenzia europea per l’asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010].

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CAPO II

PRINCIPI GENERALI E GARANZIE

Articolo 3

Accesso alla procedura di esame di una domanda di protezione internazionale

1. Gli Stati membri esaminano qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e nelle zone di transito. Una domanda d’asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III.

2. Quando lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata.

Qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.

Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento a norma del presente paragrafo verso un altro Stato membro designato in base ai criteri di cui al capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.

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3. Ogni Stato membro mantiene la possibilità di inviare un richiedente in un paese terzo sicuro, nel rispetto delle norme e delle garanzie previste dalla direttiva 2013/32/UE.

3.   Prima di applicare i criteri per determinare lo Stato membro competente a norma dei capi III e IV, il primo Stato membro in cui è stata presentata la domanda di protezione internazionale:

a) esamina se la domanda di protezione internazionale sia inammissibile ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 2013/32/UE, quando un paese che non è uno Stato membro è considerato primo paese di asilo o paese terzo sicuro per il richiedente, e

b) esamina la domanda con procedura accelerata ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 8, della direttiva 2013/32/UE, quando si applicano i seguenti motivi:

i) il richiedente è cittadino di paese terzo, o un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in un paese terzo, designato quale paese di origine sicuro nell’elenco comune dell’UE di paesi di origine sicuri stabilito con regolamento [proposta COM (2015) 452 del 9 settembre 2015], oppure

ii) il richiedente può, per gravi ragioni, essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico dello Stato membro, ovvero è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale.

4. Lo Stato membro che giudica inammissibile una domanda o esamina una domanda con procedura accelerata ai sensi del paragrafo 3 è considerato Stato membro competente.

5. Lo Stato membro che ha esaminato una domanda di protezione internazionale, anche nei casi di cui al paragrafo 3, è competente per l’esame di ogni ulteriore dichiarazione o domanda reiterata di tale richiedente, conformemente agli articoli 40, 41 e 42 della direttiva 2013/32/UE, a prescindere dal fatto che il richiedente abbia lasciato il territorio degli Stati membri o ne sia stato allontanato.

Articolo 4

Obblighi del richiedente

1. La persona entrata illegalmente nel territorio degli Stati membri che intenda chiedere la protezione internazionale presenta la domanda nello Stato membro del primo ingresso. Se legalmente presente in uno Stato membro, la persona che intende chiedere la protezione internazionale presenta la domanda in quello Stato membro.

2. Il richiedente trasmette il prima possibile, e al più tardi in occasione del colloquio di cui all’articolo 7, ogni elemento e informazione pertinente per la determinazione dello Stato membro competente e collabora con le autorità competenti degli Stati membri.

3. Il richiedente:

a)    si conforma alla decisione di trasferimento notificatagli conformemente all’articolo 27, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 38, lettera b);

b)    è presente e a disposizione delle autorità competenti nello Stato membro in cui ha presentato la domanda o nello Stato membro in cui è trasferito, a seconda dei casi.

Articolo 5

Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi

1. Se il richiedente non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lo Stato membro competente in forza del presente regolamento esamina la domanda con procedura accelerata ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 8, della direttiva 2013/32/UE.

2. Lo Stato membro in cui il richiedente deve essere presente prosegue le procedure di determinazione dello Stato membro competente anche se il richiedente lascia il suo territorio senza autorizzazione o non è altrimenti a disposizione delle autorità competenti di detto Stato membro.

3. Durante le procedure previste dal presente regolamento il richiedente non ha diritto alle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 14 a 19 della direttiva 2013/33/UE, ad eccezione dell’assistenza sanitaria di urgenza, in Stati membri diversi da quello in cui deve essere presente.

4. Le autorità competenti tengono conto degli elementi e delle informazioni pertinenti per la determinazione dello Stato membro competente solo nella misura in cui siano stati presentati entro il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 2.

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Articolo 4 6

Diritto di informazione

1. Non appena sia presentata una domanda di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 20 21, paragrafo 2, in uno Stato membro, le autorità competenti dello stesso informano il richiedente dell’applicazione del presente regolamento ð e degli obblighi di cui all’articolo 4, nonché delle conseguenze del mancato rispetto di tali obblighi di cui all’articolo 5 ï, specificando in particolare:

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a) che il diritto di chiedere protezione internazionale non implica per il richiedente la possibilità di scegliere lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale;

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ab) le finalità del presente regolamento e le conseguenze dell’eventuale presentazione di un’altra domanda in uno Stato membro diverso, nonché le conseguenze dello spostarsi da uno Stato membro all’altro ð del fatto di lasciare lo Stato membro in cui deve essere presente ï durante le fasi in cui si determina lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento e in cui è esaminata la domanda di protezione internazionale ð , in particolare del fatto che il richiedente non ha diritto alle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 14 a 19 della direttiva 2013/33/UE in Stati membri diversi da quello in cui deve essere presente, ad eccezione dell’assistenza sanitaria di urgenza ï ;

bc) i criteri ð e le procedure ï di determinazione dello Stato membro competente, la gerarchia di tali criteri nelle varie fasi della procedura e la loro durata, compreso il fatto che una domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro può comportare che tale Stato membro diventi competente ai sensi del presente regolamento anche se tale competenza non si basi su tali criteri;

cd) il colloquio personale ai sensi dell’articolo 5 7 e la possibilità ð l’obbligo ï di presentare ð e comprovare ï informazioni relative alla presenza di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela negli Stati membri, compresi i modi in cui il richiedente può presentare tali informazioni;

de) la possibilità di impugnare una decisione di trasferimento e, ove applicabile, di chiedere la sospensione del trasferimento ð entro sette giorni dalla notifica, e il fatto che tale impugnazione è limitata a una valutazione di eventuali violazioni dell’articolo 3, paragrafo 2, in relazione all’esistenza di un rischio di trattamento inumano o degradante, o degli articoli da 10 a 13 e dell’articolo 18 ï;

ef) il fatto che le autorità competenti degli Stati membri ð e l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo trattano i dati personali del richiedente anche per ï possono scambiarsi dati relativi al richiedenteche lo riguardano al solo scopo di rispettare i loro obblighi derivanti dal presente regolamento;

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g) le categorie di dati personali in questione;

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fh) il diritto di accesso ai propri dati e il diritto di chiedere che tali dati siano rettificati se inesatti o che siano cancellati se trattati illecitamente, nonché le procedure da seguire per esercitare tali diritti, compresi gli estremi delle autorità di cui all’articolo 35 e delle autorità nazionali garanti per la protezione dei dati personali che sono responsabili in merito alla tutela dei dati personali ð, e gli estremi del responsabile della protezione dei dati; ï .

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i) ove applicabile, la procedura di ricollocazione di cui al capo VII.

ê 604/2013 (adattato)

ð nuovo

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite al richiedente per iscritto in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. A questo fine gli Stati membri si avvalgono dell’opuscolo comune redatto conformemente al paragrafo 3.

Ove necessario per la corretta comprensione del richiedente, le informazioni sono fornite anche oralmente, ad esempio in relazione con il colloquio personale di cui all’articolo 5 7.

3. La Commissione, mediante atti di esecuzione, redige un opuscolo comune, nonché un apposito opuscolo per i minori non accompagnati, contenenti quanto meno le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Detto opuscolo comune contiene anche informazioni riguardanti l’applicazione del regolamento (UE) [proposta di rifusione del regolamento (UE) n. 603/2013] e, in particolare, lo scopo per il quale i dati di un richiedente possono essere trattati nell’ambito di Eurodac. L’opuscolo comune è realizzato in modo da consentire agli Stati membri di completarlo con informazioni aggiuntive specifiche per ciascuno Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 44 56, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 5 7

Colloquio personale

1. Al fine di agevolare la procedura di determinazione dello Stato membro competente, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione effettua un colloquio personale con il richiedente ð , a meno che questi sia fuggito o che le informazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, siano sufficienti per determinare lo Stato membro competente ï . Il colloquio permette anche la corretta comprensione delle informazioni fornite al richiedente ai sensi dell’articolo 4 6.

2. Il colloquio personale può non essere effettuato qualora:

a) il richiedente sia fuggito; o

b) dopo aver ricevuto le informazioni di cui all’articolo 4, il richiedente abbia già fornito informazioni pertinenti per determinare lo Stato membro competente in altro modo. Gli Stati membri che non effettuano il colloquio offrono al richiedente l’opportunità di presentare ogni altra informazione pertinente per determinare correttamente lo Stato membro competente prima che sia adottata la decisione di trasferire il richiedente verso lo Stato membro competente ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1.

32. Il colloquio personale si svolge in tempo utile e, in ogni caso, prima che sia adottata la decisione di trasferire il richiedente verso lo Stato membro competente ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1 ð sia presentata una richiesta di presa in carico ai sensi dell’articolo 24 ï .

43. Il colloquio personale è effettuato in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile e nella quale questi è in grado di comunicare. Ove necessario, gli Stati membri si avvalgono di un interprete che sia in grado di garantire una comunicazione adeguata tra il richiedente e la persona che effettua il colloquio personale.

54. Il colloquio personale si svolge in condizioni tali da garantire un’adeguata riservatezza. Esso è condotto da una persona qualificata a norma del diritto nazionale.

65. Lo Stato membro che effettua il colloquio personale redige una sintesi scritta dello stesso che contenga almeno le principali informazioni fornite dal richiedente durante il colloquio. Tale sintesi può assumere la forma di una relazione o di un modulo standard. Lo Stato membro provvede affinché il richiedente e/o l’avvocato o altro consulente legale che rappresenta il richiedente abbiano tempestivamente accesso alla sintesi.

Articolo 6 8

Garanzie per i minori

1. L’interesse superiore del minore deve costituire un criterio fondamentale nell’attuazione, da parte degli Stati membri, di tutte le procedure previste dal presente regolamento.

2. Ö Ogni Õ Gli Statoi membroi ð nel quale deve essere presente il minore non accompagnato ï provvedeono affinché un rappresentante lo rappresenti e/o assista un minore non accompagnato in tutte le Ö nelle pertinenti Õ procedure previste dal presente regolamento. Il rappresentante possiede le qualifiche e le competenze necessarie ad assicurare che durante le procedure svolte ai sensi del presente regolamento sia tenuto in considerazione l’interesse superiore del minore. Tale rappresentante ha accesso al contenuto dei documenti pertinenti della pratica del richiedente, compreso l’apposito opuscolo per i minori non accompagnati.

Il presente paragrafo lascia impregiudicate le pertinenti disposizioni dell’articolo 25 della direttiva 2013/32/UE.

3. Nel valutare l’interesse superiore del minore, gli Stati membri cooperano strettamente tra loro e tengono debito conto, in particolare, dei seguenti fattori:

a) le possibilità di ricongiungimento familiare;

b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore;

c) le considerazioni di sicurezza, in particolare se sussiste un rischio che il minore sia vittima della tratta di esseri umani;

d) l’opinione del minore, secondo la sua età e maturità.

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4. Prima di trasferire un minore non accompagnato nello Stato membro competente o, se del caso, nello Stato membro di assegnazione, lo Stato membro che provvede al trasferimento si accerta che lo Stato membro competente o lo Stato membro di assegnazione adotti immediatamente le misure di cui agli articoli da 14 a 24 della direttiva 2013/33/UE e all’articolo 25 della direttiva 2013/32/UE. Precede qualsiasi decisione di trasferimento di un minore non accompagnato una valutazione del suo interesse superiore. La valutazione è basata sui fattori elencati al paragrafo 3. La valutazione è eseguita prontamente da personale che possiede le qualifiche e le competenze necessarie ad assicurare che sia tenuto in considerazione l’interesse superiore del minore.

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45. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8 10, lo Stato membro in cui il minore non accompagnato ha presentato una domanda di protezione internazionale adotta il prima possibile opportune disposizioni per identificare i familiari, i fratelli o i parenti del minore non accompagnato nel territorio degli Stati membri, sempre tutelando l’interesse superiore del minore.

A tal fine, detto Stato membro può chiedere l’assistenza di organizzazioni internazionali o altre organizzazioni pertinenti e può agevolare l’accesso del minore agli uffici che svolgono attività identificative presso dette organizzazioni.

Il personale delle autorità competenti di cui all’articolo 35 47 che tratta domande relative a minori non accompagnati ha ricevuto e continua a ricevere una specifica formazione in merito alle particolari esigenze dei minori.

56. Al fine di facilitare l’azione appropriata per l’identificazione dei familiari, fratelli o parenti del minore non accompagnato che soggiornano nel territorio di un altro Stato membro ai sensi del paragrafo 4 5 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione compreso un formulario uniforme per lo scambio di informazioni pertinenti tra Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 44 56, paragrafo 2.

CAPO III

CRITERI PER DETERMINARE LO STATO MEMBRO COMPETENTE

Articolo 7 9

Gerarchia dei criteri

1. I criteri per la determinazione dello Stato membro competente si applicano ð una sola volta, ï nell’ordine nel quale sono definiti dal presente capo.

2. La determinazione dello Stato membro competente in applicazione dei criteri definiti dal presente capo avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale per la prima volta in uno Stato membro.

3. Ai fini dell’applicazione dei criteri di cui agli articoli 8, 10 e 16, gli Stati membri tengono conto di qualsiasi elemento di prova disponibile per quanto riguarda la presenza nel territorio di uno Stato membro, di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela con il richiedente, a condizione che tali prove siano prodotte prima che un altro Stato membro accolga la richiesta di presa o ripresa in carico dell’interessato ai sensi, rispettivamente, degli articoli 22 e 25, e che le precedenti domande di protezione internazionale del richiedente non siano state ancora oggetto di una prima decisione sul merito.

Articolo 8 10

Minori

Ö 1. Se il richiedente è un minore non accompagnato, si applicano soltanto i criteri stabiliti al presente articolo, nell’ordine in cui sono elencati nei paragrafi da 2 a 5. Õ

12. Se il richiedente è un minore non accompagnato, èÈ competente lo Stato membro nel quale si trova legalmente un familiare o un fratello del minore non accompagnato, purché ciò sia nell’interesse superiore del minore. Se il richiedente è un minore coniugato il cui coniuge non è legalmente presente nel territorio degli Stati membri, lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui si trova legalmente il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il minore, per legge o per prassi di detto Stato membro, o un fratello se legalmente presente.

23. Laddove il richiedente sia un minore non accompagnato che ha abbia un parente presente legalmente in un altro Stato membro e qualora sia accertato in base a un esame individuale che il parente può occuparsi di lui/lei, detto Stato membro provvede al ricongiungimento del minore con il(i) parente(i) Ö o i parenti Õ ed è lo Stato membro competente, purché ciò sia nell’interesse superiore del minore.

34. Se familiari, fratelli o parenti di cui ai paragrafi 1 2 e 2 3 soggiornano in più di uno Stato membro, lo Stato membro competente è determinato sulla base dell’interesse superiore del minore non accompagnato.

45. In mancanza di un familiare, di un fratello o di un parente di cui ai paragrafi 1 2 e 2 3, è competente lo Stato membro in cui il minore non accompagnato ha presentato ð per la prima volta ï la domanda di protezione internazionale, purché ciò sia Ö salvo se si dimostri che ciò non è Õ nell’interesse superiore del minore.

56. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 45 57 riguardo all’identificazione di familiari, fratelli o parenti del minore non accompagnato; ai criteri per accertare l’esistenza di legami familiari comprovati e ai criteri per valutare la capacità di un parente di occuparsi del minore non accompagnato anche nei casi in cui familiari, fratelli o parenti del minore non accompagnato soggiornino in più di uno Stato membro. Nell’esercizio del suo potere di adottare atti delegati, la Commissione non eccede l’ambito del superiore interesse del minore previsto nell’articolo 6 8, paragrafo 3.

67. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 44 56, paragrafo 2.

Articolo 9 11

Familiari beneficiari di protezione internazionale

Se un familiare del richiedente, a prescindere dal fatto che la famiglia fosse già costituita nel paese di origine, è stato autorizzato a soggiornare in qualità di beneficiario di protezione internazionale in uno Stato membro, tale Stato membro è competente per l’esame della domanda di protezione internazionale, purché gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.

Articolo 10 12

Familiari richiedenti protezione internazionale

Se un familiare di un richiedente ha presentato in uno Stato membro una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata adottata una prima decisione di merito, l’esame della domanda di protezione internazionale compete a detto Stato membro, sempre che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.

Articolo 11 13

Procedura familiare

Quando diversi familiari e/o fratelli minori non coniugati presentano una domanda di protezione internazionale nel medesimo Stato membro simultaneamente, o in date sufficientemente ravvicinate perché le procedure di determinazione dello Stato competente possano essere svolte congiuntamente, e se l’applicazione dei criteri enunciati nel presente regolamento porterebbe a trattarle separatamente, la determinazione dello Stato competente si basa sulle seguenti disposizioni:

a) è competente per l’esame delle domande di protezione internazionale di tutti i familiari e/o di fratelli minori non coniugati lo Stato membro che i criteri designano come competente per prendere in carico il maggior numero di essi;

b) negli altri casi, è competente lo Stato membro che i criteri designano come competente per l’esame della domanda del più anziano di essi.

Articolo 12 14

Rilascio di titoli di soggiorno o visti

1. Se il richiedente è titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità ð o di un titolo di soggiorno scaduto meno di due anni prima della presentazione della prima domanda ï , lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato tale titolo.

2. Se il richiedente è titolare di un visto in corso di validità ð o di un visto scaduto meno di sei mesi prima della presentazione della prima domanda ï, lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato il visto, a meno che il visto non sia stato rilasciato per conto di un altro Stato membro nel quadro di un accordo di rappresentanza ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti 29 . In tal caso, l’esame della domanda di protezione internazionale compete allo Stato membro rappresentato the Member State.

3. Se il richiedente è titolare di più titoli di soggiorno o visti in corso di validità, rilasciati da vari Stati membri, lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale è, nell’ordine:

a) lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno che conferisce il diritto di soggiorno più lungo o, se la validità temporale è identica, lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno la cui scadenza è più lontana;

b) lo Stato membro che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana, quando i visti sono di analoga natura;

c) quando si tratta di visti di natura diversa, lo Stato membro che ha rilasciato il visto di validità più lunga o, in caso di validità identica, lo Stato membro che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana.

4. Se il richiedente è titolare soltanto di uno o più titoli di soggiorno scaduti da meno di due anni o di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l’ingresso nel territorio di uno Stato membro, si applicano i paragrafi 1, 2 e 3 fino a che il richiedente non abbia lasciato i territori degli Stati membri.

Qualora il richiedente sia titolare di uno o più titoli di soggiorno scaduti da oltre due anni o di uno o più visti scaduti da oltre sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l’ingresso nel territorio di uno Stato membro e non abbia lasciato i territori degli Stati membri, è competente lo Stato membro in cui è presentata la domanda di protezione internazionale.

54. Il fatto che il titolo di soggiorno o il visto sia stato rilasciato ad un cittadino di un paese terzo che ha declinato una identità falsa o usurpata o dietro presentazione di documenti falsificati, contraffatti o non validi non osta all’attribuzione della competenza allo Stato membro che lo ha rilasciato. Tuttavia, lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno o il visto non è competente se può dimostrare che la frode è avvenuta successivamente al rilascio del titolo o del visto.

Articolo 13 15

Ingresso e/o soggiorno

1. Quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all’articolo 22, paragrafo 3, 25, paragrafo 4, del presente regolamento, inclusi i dati di cui al regolamento [proposta di rifusione del regolamento (UE) n. 603/2013], che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l’esame della domanda di protezione internazionale. Detta responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera.

2. Quando uno Stato membro non può o non può più essere ritenuto responsabile ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all’articolo 22, paragrafo 3, che il richiedente - entrato illegalmente nei territori degli Stati membri o del quale non si possano accertare le circostanze dell’ingresso - ha soggiornato per un periodo continuato di almeno cinque mesi in uno Stato membro prima di presentare domanda di protezione internazionale, detto Stato membro è competente per l’esame della domanda di protezione internazionale.

Se il richiedente ha soggiornato per periodi di almeno cinque mesi in vari Stati membri, lo Stato membro in cui ha soggiornato più di recente è competente per l’esame della domanda di protezione internazionale.

Articolo 14 16

Ingresso con esenzione dal visto

1. Se un cittadino di un paese terzo o un apolide entra nel territorio di uno Stato membro in cui è dispensato dal visto, l’esame della domanda di protezione internazionale compete in questo caso a tale Stato membro.

2. Il principio di cui al paragrafo 1 non si applica se il cittadino di un paese terzo o l’apolide presenta la domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro in cui è parimenti dispensato dal visto per l’ingresso nel suo territorio. In questo caso tale altro Stato membro è competente per l’esame della domanda di protezione internazionale.

Articolo 15 17

Domanda nella zona internazionale di transito di un aeroporto

Quando la volontà di chiedere la protezione internazionale è manifestata nella zona internazionale di transito di un aeroporto di uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, detto Stato membro è competente per l’esame della domanda.

CAPO IV

PERSONE A CARICO E CLAUSOLE DISCREZIONALI

Articolo 16 18

Persone a carico

1. Laddove a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia grave, grave disabilità o età avanzata un richiedente sia dipendente dall’assistenza del figlio, del fratello o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri o laddove un figlio, un fratello o un genitore legalmente residente in uno degli Stati membri sia dipendente dall’assistenza del richiedente, gli Stati membri lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con tale figlio, fratello o genitore, a condizione che i legami familiari esistessero nel paese d’origine, che il figlio, il fratello, il genitore o il richiedente siano in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.

2. Se il figlio, il fratello o il genitore di cui al paragrafo 1 risiede legalmente in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova il richiedente, lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui il figlio, il fratello e o il genitore risiede legalmente, a meno che la salute del richiedente non impedisca allo stesso, per un periodo di tempo significativo, di recarsi in detto Stato membro. In tal caso, lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui si trova il richiedente. Detto Stato membro non è soggetto all’obbligo di condurre il figlio, il fratello o il genitore del richiedente nel suo territorio.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 45 57 riguardo agli elementi di cui tenere conto per valutare il vincolo di dipendenza, ai criteri per accertare l’esistenza di legami familiari comprovati, ai criteri per valutare la capacità della persona in questione di occuparsi della persona a carico e agli elementi di cui tenere conto per valutare l’impossibilità di viaggiare per un periodo di tempo significativo.

4. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni tra Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 44 56, paragrafo 2.

Articolo 17 19

Clausole discrezionali

1. In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, ð e soltanto se nessuno Stato membro è stato determinato come competente ï , ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide ð basata su motivi familiari relativi a membri della famiglia allargata non contemplati all’articolo 2, lettera g) ï, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento.

Lo Stato membro che decide di esaminare una domanda di protezione internazionale ai sensi del presente paragrafo diventa lo Stato membro competente e assume gli obblighi connessi a tale competenza. Se applicabile, esso ne informa, utilizzando la rete telematica “DubliNet” istituita a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003, lo Stato membro precedentemente competente, lo Stato membro che ha in corso la procedura volta a determinare lo Stato membro competente o quello al quale è stato chiesto di prendere o riprendere in carico il richiedente.

Lo Stato membro che diventa competente ai sensi del presente paragrafo lo indica immediatamente nell’Eurodac ai sensi del regolamento [proposta di rifusione del regolamento (UE) n. 603/2013], aggiungendo la data in cui è stata adottata la decisione di esaminare la domanda.

2. Lo Stato membro nel quale è manifestata la volontà di chiedere la protezione internazionale e che procede alla determinazione dello Stato membro competente, o lo Stato membro competente, può, in ogni momento prima che ð sia determinata la competenza ï sia adottata una prima decisione sul merito, chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico un richiedente al fine di procedere al ricongiungimento di persone legate da qualsiasi vincolo di parentela, per ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari o culturali, anche se tale altro Stato membro non è competente ai sensi dei criteri definiti agli articoli da 8 10 a 11 13 e 16 18. Le persone interessate debbono esprimere il loro consenso per iscritto.

La richiesta di presa in carico consta di tutti gli elementi a disposizione dello Stato membro richiedente che consentano allo Stato membro richiesto di valutare la situazione.

Lo Stato richiesto provvede a ogni necessaria verifica per esaminare i motivi umanitari invocati e risponde allo Stato membro richiedente entro due ð un ï mesei dal ricevimento della richiesta avvalendosi della rete telematica “DubliNet” istituita a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003. L’eventuale risposta di rifiuto della richiesta deve essere motivata.

Se lo Stato membro richiesto accetta tale richiesta, la competenza dell’esame della domanda gli è trasferita.

CAPO V

OBBLIGHI DELLO STATO MEMBRO COMPETENTE

Articolo 18 20

Obblighi dello Stato membro competente

1. Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a:

a) prendere in carico, alle condizioni specificate negli articoli 21 24, 22 25 e 29 30, il richiedente che ha presentato domanda in un altro Stato membro;

b) riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 26 24, 25 e 29 30, il richiedente la cui domanda è in corso d’esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno;

c) riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 26 24, 25 e 29 30, un cittadino di un paese terzo o un apolide che ha ritirato la sua domanda in corso d’esame e che ha presentato una domanda in un altro Stato membro o che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno;

d) riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 26 24, 25 e 29 30, un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno.;

ò nuovo

e) riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 26 e 30, un beneficiario di protezione internazionale che ha presentato domanda in uno Stato membro diverso da quello competente che ha accordato lo status di protezione, o che si trova nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente che ha accordato tale protezione senza un titolo di soggiorno.

2. Nella situazione di cui al paragrafo 1, lettera a), lo Stato membro competente esamina o porta a termine l’esame della domanda di protezione internazionale.

3. Nella situazione di cui al paragrafo 1, lettera b), lo Stato membro competente esamina o porta a termine l’esame della domanda di protezione internazionale con procedura accelerata ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 8, della direttiva 2013/32/UE.

4. Nella situazione di cui al paragrafo 1, lettera c), lo Stato membro competente tratta ogni ulteriore dichiarazione o nuova domanda del richiedente quale domanda reiterata ai sensi della direttiva 2013/32/UE.

5. Nella situazione di cui al paragrafo 1, lettera d), la decisione di respingere la domanda adottata dall’autorità competente dello Stato membro competente non è più impugnabile nell’ambito del capo V della direttiva 2013/32/UE.

6. Se uno Stato membro rilascia al richiedente un titolo di soggiorno, gli obblighi previsti al paragrafo 1 ricadono su detto Stato membro.

7. Lo Stato membro competente indica la propria competenza nel documento elettronico di cui all’articolo 22, paragrafo 2.

ê 604/2013 (adattato)

ð nuovo

2. Per quanto riguarda i casi che rientrano nell’ambito di applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), lo Stato membro competente esamina o porta a termine l’esame della domanda di protezione internazionale presentata dal richiedente.

Nei casi che rientrano nell’ambito di applicazione del paragrafo 1, lettera c), qualora lo Stato membro competente abbia interrotto l’esame di una domanda in seguito al ritiro di quest’ultima da parte del richiedente, prima di una decisione sul merito di primo grado, detto Stato membro provvede affinché al richiedente sia concesso il diritto di chiedere che l’esame della domanda sia portato a termine o di presentare una nuova domanda di protezione internazionale, che non sarà trattata come domanda reiterata di cui alla direttiva 2013/32/UE. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché l’esame della domanda sia portato a termine.

Nei casi che rientrano nell’ambito di applicazione del paragrafo 1, lettera d), qualora la domanda sia stata respinta solo in primo grado, lo Stato membro competente assicura che l’interessato abbia o abbia avuto la possibilità di ricorrere a un mezzo di impugnazione efficace ai sensi dell’articolo 46 della direttiva 2013/32/UE.

Articolo 19

Cessazione delle competenze

1. Se uno Stato membro rilascia al richiedente un titolo di soggiorno, gli obblighi previsti all’articolo 18, paragrafo 1, ricadono su detto Stato membro.

2. Gli obblighi di cui all’articolo 18, paragrafo 1, vengono meno se lo Stato membro competente può stabilire, quando gli viene chiesto di prendere o riprendere in carico un richiedente o un’altra persona ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), che l’interessato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che l’interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente.

La domanda presentata dopo il periodo di assenza di cui al primo comma è considerata una nuova domanda e dà inizio a un nuovo procedimento di determinazione dello Stato membro competente.

3. Gli obblighi di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere c) e d), vengono meno se lo Stato membro competente può stabilire, quando gli viene chiesto di riprendere in carico un richiedente o un’altra persona ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), che l’interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri conformemente a una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento emessa da quello Stato membro a seguito del ritiro o del rigetto della domanda.

La domanda presentata dopo che avuto luogo un allontanamento effettivo è considerata una nuova domanda e dà inizio a un nuovo procedimento di determinazione dello Stato membro competente.

CAPO VI

PROCEDURE DI PRESA IN CARICO E RIPRESA IN CARICO

SEZIONE I

Avvio della procedura

Articolo 20 21

Avvio della procedura

1. La procedura di determinazione dello Stato membro competente è avviata non appena una domanda di protezione internazionale è presentata per la prima volta in uno Stato membro ð , purché lo Stato membro della prima domanda non sia già Stato membro competente a norma dell’articolo 3, paragrafo 4 o 5 ï .

2. La domanda di protezione internazionale si considera presentata non appena le autorità competenti dello Stato membro interessato ricevono un formulario presentato dal richiedente o un verbale redatto dalle autorità. Nel caso di domanda non scritta, il periodo che intercorre dalla dichiarazione di volontà e la stesura del relativo verbale deve essere quanto più breve possibile.

3. Ai fini del presente regolamento, la situazione di un minore che accompagna il richiedente e risponde alla definizione di familiare, è indissociabile da quella del suo familiare e rientra nella competenza dello Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale del suddetto familiare, anche se il minore non è personalmente un richiedente, purché ciò sia nell’interesse superiore del minore. Lo stesso trattamento è riservato ai figli nati dopo che i richiedenti sono giunti nel territorio degli Stati membri senza che sia necessario cominciare una nuova procedura di presa in carico degli stessi.

4. Quando una domanda di protezione internazionale è presentata alle autorità competenti di uno Stato membro da un richiedente che si trova nel territorio di un altro Stato membro, la determinazione dello Stato membro competente spetta allo Stato membro nel cui territorio si trova il richiedente. Tale Stato membro è informato tempestivamente della presenza del richiedente dallo Stato membro che ha ricevuto la domanda di protezione internazionale e, ai fini del presente regolamento, è considerato lo Stato nel quale la domanda è stata presentata.

Il richiedente è informato per iscritto di tale modifica nello Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione e della data alla quale essa è avvenuta.

5. Lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli articoli 23, 26 24, 25 e 29 30 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o ha presentato colà una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente.

Tale obbligo viene meno qualora lo Stato membro tenuto a portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente possa stabilire che il richiedente ha lasciato nel frattempo il territorio degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi o che un altro Stato membro gli ha rilasciato un titolo di soggiorno.

La domanda presentata dopo il periodo di assenza di cui al secondo comma è considerata una nuova domanda e dà inizio a una nuova procedura di determinazione dello Stato membro competente.

ò nuovo

SEZIONE II

Registrazione delle domande e monitoraggio

Articolo 22

Registrazione

1. Lo Stato membro in cui è presentata una domanda di protezione internazionale inserisce le seguenti informazioni nel sistema automatizzato di cui all’articolo 44, paragrafo 1, entro il termine di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento [proposta di regolamento che rifonde il regolamento (UE) n. 603/2013]:

a) che è stata presentata domanda;

b) ove applicabile, i collegamenti alle domande di familiari o parenti che viaggiano insieme;

c) il numero di riferimento di cui all’articolo 12, lettera i), del regolamento [proposta di rifusione del regolamento (UE) n. 603/2013].

2. Una volta inserite le informazioni a norma del paragrafo 1, il sistema automatizzato di cui all’articolo 44 registra ogni domanda con un numero unico di domanda, crea un documento elettronico per ciascuna e comunica il numero unico allo Stato membro in cui è stata presentata la domanda.

3. Gli Stati membri trasmettono all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo informazioni sul numero di cittadini di paesi terzi effettivamente reinsediati su base settimanale. L’Agenzia convalida tali informazioni e inserisce i dati nel sistema automatizzato.

4. Se un riscontro positivo in Eurodac rivela che il richiedente aveva già presentato domanda di protezione internazionale prima di lasciare il territorio degli Stati membri o di esserne allontanato, lo Stato membro in cui è presentata la nuova domanda indica anche quale fosse lo Stato membro competente per l’esame della precedente domanda.

5. Lo Stato membro in cui è presentata la domanda consulta il VIS a norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 767/2008. Se un riscontro positivo nel VIS rivela che il richiedente è titolare di un visto in corso di validità o di un visto scaduto meno di sei mesi prima della presentazione della prima domanda, lo Stato membro indica il numero di domanda di visto e lo Stato membro la cui autorità ha rilasciato o prorogato il visto, e se il visto è stato rilasciato per conto di un altro Stato membro.

Articolo 23

Informazioni nel sistema automatizzato

1. Il sistema automatizzato di cui all’articolo 44, paragrafo 1, indica in tempo reale:

a)    il numero totale di domande presentate nell’Unione;

b)    il numero effettivo di domande presentate in ogni Stato membro;

c)    il numero di cittadini di paesi terzi reinsediati da ogni Stato membro;

d)    il numero effettivo di domande che ogni Stato membro deve esaminare in qualità di Stato membro competente;

e)    la quota spettante a ciascuno Stato membro secondo la chiave di riferimento di cui all’articolo 35.

2. Nel documento elettronico di cui all’articolo 22, paragrafo 2, sono registrate soltanto le seguenti informazioni:

a)    il numero unico di domanda di cui all’articolo 22, paragrafo 2;

b)    il collegamento alle domande di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 22, paragrafo 4;

c)    il numero di riferimento di cui all’articolo 12, lettera i), del regolamento [proposta di rifusione del regolamento (UE) n. 603/2013];

d)    l’esistenza di una segnalazione in seguito alla verifica di sicurezza di cui all’articolo 40;

e)    lo Stato membro competente;

f)    in caso di indicazione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 4, di precedente domanda di protezione internazionale presentata dallo stesso richiedente, lo Stato membro competente per la precedente domanda;

g)    in caso di indicazione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 5, di visto rilasciato al richiedente, lo Stato membro che ha rilasciato o prorogato il visto o per conto del quale è stato rilasciato il visto, e il numero della domanda di visto;

h)    quando si applica il meccanismo di assegnazione di cui al capo VII, le informazioni di cui all’articolo 36, paragrafo 4, e all’articolo 39, lettera h).

3. Su comunicazione dello Stato membro competente in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 7, e dell’articolo 22, paragrafo 3, il sistema automatizzato di cui all’articolo 44, paragrafo 1, conta la domanda e il cittadino di paese terzo effettivamente reinsediato nel calcolo della quota spettante a quello Stato membro.

4. I documenti elettronici sono automaticamente cancellati una volta scaduto il termine fissato all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento [proposta di rifusione del regolamento (UE) n. 603/2013].

ê 604/2013 (adattato)

ð nuovo

SEZIONE II III

Procedure per le richieste di presa in carico

Articolo 21 24

Presentazione di una richiesta di presa in carico

 1. Lo Stato membro che ha ricevuto una domanda di protezione internazionale e ritiene che un altro Stato membro sia competente per l’esame della stessa può chiedere ð chiede ï a tale Stato membro di prendere in carico il richiedente quanto prima e, al più tardi, entro tre ð un ï mesie dopo la presentazione della domanda ai sensi dell’articolo 20 21, paragrafo 2.

In deroga al primo comma, nel caso di una riscontro positivorisposta pertinente di Eurodac con dati registrati ai sensi dell’articolo 13 del regolamento [proposta di rifusione del regolamento (UE) n. 603/2013] ð o di un riscontro positivo del VIS con dati registrati ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 767/2008 ï, la richiesta è inviata entro due mesi ð settimane ï dal ricevimento della riscontro positivorisposta pertinente ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, di tale regolamento.

Se la richiesta di prendere in carico un richiedente non è formulata entro i termini previsti al primo e al secondo comma, la competenza dell’esame della domanda di protezione internazionale spetta allo Stato membro al quale la domanda è stata presentata.

2. Lo Stato membro richiedente può sollecitare una risposta urgente nei casi in cui la domanda di protezione internazionale sia stata presentata a seguito di un rifiuto d’ingresso o di soggiorno, di un arresto per soggiorno irregolare, della notificazione o dell’esecuzione di un provvedimento di allontanamento.

La richiesta riporta i motivi che giustificano una risposta urgente e il termine entro il quale tale risposta è attesa. Tale termine è pari ad almeno una settimana.

32. Nei casi di cui ail paragrafio 1 e 2, la richiesta di presa in carico da parte di un altro Stato membro è effettuata utilizzando un formulario uniforme e accludendo elementi di prova o circostanze indiziarie quali descritti nei due elenchi dell’articolo 22, paragrafo 3 25, paragrafo 4, e/o elementi pertinenti tratti dalla dichiarazione del richiedente, che permettano alle autorità dello Stato richiesto di verificare la competenza di questo in base ai criteri definiti dal presente regolamento.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi relative alla preparazione e alla presentazione delle richieste di presa in carico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 44 56, paragrafo 2.

Articolo 22 25

Risposta a una richiesta di presa in carico

1. Lo Stato membro richiesto procede alle verifiche necessarie e delibera sulla richiesta di presa in carico di un richiedente entro due ð un ï mesie a decorrere dal ricevimento della richiesta.

ò nuovo

2. In deroga al paragrafo 1, nel caso di un riscontro positivo di Eurodac con dati registrati ai sensi dell’articolo 13 del regolamento [proposta di rifusione del regolamento (UE) n. 603/2013] o di un riscontro positivo del VIS con dati registrati ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 767/2008, lo Stato membro richiesto delibera sulla richiesta entro due settimane a decorrere dal ricevimento della richiesta.

ê 604/2013 (adattato)

ð nuovo

23. Nella procedura di determinazione dello Stato membro competente, sono utilizzati elementi di prova e circostanze indiziarie.

34. La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce e riesamina periodicamente due elenchi nei quali figurano gli elementi di prova e le circostanze indiziarie pertinenti conformemente ai criteri di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 44 56, paragrafo 2.

a) Prove:

i) si tratta di prove formali che determinano la competenza ai sensi del presente regolamento, finché non siano confutate da prove contrarie;

ii) gli Stati membri forniscono al comitato di cui all’articolo 44 56 modelli dei diversi tipi di documenti amministrativi, conformemente alla tipologia stabilita nell’elenco di prove formali;

b) circostanze indiziarie:

i) si tratta di elementi indicativi che, pur essendo oppugnabili, possono essere sufficienti, in alcuni casi, a seconda del valore probatorio ad essi attribuito;

ii) il loro valore probatorio, in relazione alla competenza per l’esecuzione della procedura di protezione internazionale, è esaminato caso per caso.

45. Il requisito della prova non deve andare oltre quanto necessario ai fini della corretta applicazione del presente regolamento.

56. In mancanza di prove formali, lo Stato membro richiesto si dichiara competente se le circostanze indiziarie sono coerenti, verificabili e sufficientemente particolareggiate per stabilire la competenza.

6. Se lo Stato membro richiedente ha invocato l’urgenza, conformemente alle disposizioni dell’articolo 21, paragrafo 2, lo Stato membro richiesto compie ogni sforzo al fine di rispettare il termine indicato. In casi eccezionali, quando è possibile dimostrare che l’esame di una richiesta ai fini della presa in carico di un richiedente è particolarmente complessa, lo Stato membro richiesto può fornire la sua risposta dopo il termine richiesto, ma comunque entro un mese. In tali situazioni lo Stato membro richiesto deve comunicare la propria decisione di differire la risposta allo Stato richiedente entro il termine originariamente richiesto.

7. La mancata risposta ð Se lo Stato membro richiesto non si oppone alla richiesta ï entro la scadenza del termine di due mesi ð un mese ï citato al paragrafo 1 e di quello di un mese citato al paragrafo 6 ð con una risposta debitamente motivata, oppure, se applicabile, entro la scadenza del termine di due settimane citato al paragrafo 2, ciò ï equivale all’accettazione della richiesta e comporta l’obbligo di prendere in carico la persona, compreso l’obbligo di prendere disposizioni appropriate all’arrivo della stessa.

SEZIONE III IV

Procedure per le richieste Ö notifiche Õ di ripresa in carico

Articolo 23 26

Presentazione di una Ö notifica Õ richiesta di ripresa in carico qualora sia stata presentata una nuova domanda nello Stato membro richiedente

1. Uno Stato membro presso il quale una persona Ö Nella situazione Õ di cui all’articolo 18 20, paragrafo 1, lettera b), c), o d) ð o e) ï, abbia presentato una nuova domanda di protezione internazionale che ritenga che un altro Ö lo Stato membro nel quale la persona è presente Õ sia competente ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 5, e dell’articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) o d), può chiedere all’altro Stato membro di riprendere a carico tale persona ð effettua una notifica di ripresa in carico entro due settimane dal ricevimento del riscontro positivo di Eurodac e trasferisce la persona allo Stato membro competente ï .

2. Una richiesta di ripresa in carico è presentata quanto prima e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della risposta pertinente Eurodac ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 603/2013.

Se la richiesta di ripresa in carico è basata su prove diverse dai dati ottenuti dal sistema Eurodac, essa è inviata allo Stato membro richiesto entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2.

3. Se la richiesta di ripresa in carico non è presentata entro i termini prescritti al paragrafo 2, la competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale spetta allo Stato membro in cui la nuova domanda è stata presentata.

42. Una richiesta ð notifica ï di ripresa in carico è effettuata utilizzando un formulario uniforme e comprende elementi di prova o circostanze indiziarie che figurano nelle due liste di cui all’articolo 22, paragrafo 3, 25, paragrafo 4, e/o elementi pertinenti tratti dalle dichiarazioni dell’interessato, che permettano alle autorità dello Stato membro richiesto di verificare se è competente sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento.

ò nuovo

3. Lo Stato membro competente conferma senza indugi di aver ricevuto la notifica allo Stato membro che l’ha effettuata.

ê 604/2013

ð nuovo

4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per la preparazione e la presentazione delle ð notifiche ï richieste di ripresa in carico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 44 56, paragrafo 2.

Articolo 24

Presentazione di una richiesta di ripresa in carico qualora non sia stata presentata una nuova domanda nello Stato membro richiedente

1. Uno Stato membro sul cui territorio una persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) o d), soggiorna senza un titolo di soggiorno e presso cui non è stata presentata una nuova domanda di protezione internazionale che ritenga che un altro Stato membro sia competente ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 5, e dell’articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) o d), può chiedere all’altro Stato membro di riprendere in carico tale persona.

2. In deroga all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 30 , ove uno Stato membro sul cui territorio una persona soggiorna senza un titolo di soggiorno decida di consultare il sistema Eurodac ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 603/2013, la richiesta di ripresa in carico di una persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere b) o c), del presente regolamento o di una persona di cui al suo articolo 18, paragrafo 1, lettera d), la cui domanda di protezione internazionale non è stata respinta con una decisione definitiva è presentata quanto prima e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della risposta pertinente Eurodac ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 603/2013.

Se la richiesta di ripresa in carico è basata su prove diverse dai dati ottenuti dal sistema Eurodac, essa è inviata allo Stato membro richiesto entro tre mesi dalla data in cui lo Stato membro richiedente apprende che un altro Stato membro può essere competente per detta persona.

3. Se la richiesta di ripresa in carico non è presentata entro i termini prescritti al paragrafo 2, lo Stato membro sul cui territorio l’interessato soggiorna senza titolo di soggiorno gli offre la possibilità di presentare una nuova domanda.

4. Qualora una persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento, la cui domanda di protezione internazionale sia stata respinta con decisione definitiva in uno Stato membro, si trovi nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno, quest’ultimo Stato membro può chiedere al primo Stato membro di riprendere in carico l’interessato o di avviare una procedura di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115/CE.

Se il secondo Stato membro decide di chiedere al primo Stato membro di riprendere in carico l’interessato, non si applicano le norme previste dalla direttiva 2008/15/CE.

5.  La richiesta di ripresa in carico della persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) o d), è effettuata utilizzando un formulario uniforme e comprende elementi di prova o circostanze indiziarie che figurano nei due elenchi di cui all’articolo 22, paragrafo 3, e/o elementi pertinenti tratti dalle dichiarazioni dell’interessato, che permettano alle autorità dello Stato membro richiesto di verificare se è competente sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento.

La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce e riesamina periodicamente i due elenchi nei quali figurano gli elementi di prova e le circostanze indiziarie pertinenti conformemente ai criteri di cui all’articolo 22, paragrafo 3, lettere a) e b), e adotta condizioni uniformi per la preparazione e la presentazione delle richieste di ripresa in carico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 44, paragrafo 2.

Articolo 25

Risposta a una richiesta di ripresa in carico

1. Lo Stato membro richiesto procede alle verifiche necessarie e decide in merito alla richiesta di ripresa in carico dell’interessato quanto prima e in ogni caso entro il termine di un mese dalla data in cui perviene la richiesta. Quando la richiesta è basata su dati ottenuti dal sistema Eurodac, tale termine è ridotto a due settimane.

2. L’assenza di risposta entro la scadenza del termine di un mese o di due settimane previsto al paragrafo 1 equivale all’accettazione della richiesta e comporta l’obbligo di riprendere in carico l’interessato, compreso l’obbligo di adottare disposizioni appropriate all’arrivo dello stesso.

SEZIONE IV V

Garanzie procedurali

Articolo 26 27

Notifica di una decisione di trasferimento

1. Quando lo Stato membro richiesto accetta di prendere o riprendere in carico un richiedente o un’altra persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d),  lo Stato membro richiedente notifica all’interessato ð tempestivamente al richiedente per iscritto, ï la decisione di trasferirlo verso lo Stato membro competente e, se del caso, di non esaminare la sua domanda di protezione internazionale.

ò nuovo

2. Quando il richiedente o altra persona di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), d) o e), dev’essere ripreso in carico, lo Stato membro in cui l’interessato è presente gli notifica per iscritto, senza indebito ritardo, la decisione di trasferirlo verso lo Stato membro competente.

ê 604/2013 (adattato)

ð nuovo

3. Se l’interessato è rappresentato da un avvocato o un altro consulente legale, gli Stati membri possono scegliere di notificare la decisione a tale avvocato o consulente legale invece che all’interessato e, se del caso, comunicare la decisione all’interessato.

24. La decisione di cui ali paragrafoi 1 ð e 2 ï contiene informazioni sui mezzi di impugnazione disponibili, compreso quello sul diritto di chiedere l’effetto sospensivo, ove applicabile, e sui termini per esperirli e sui termini relativi all’esecuzione del trasferimento, e contiene, se necessario, le informazioni relative al luogo e alla data in cui l’interessato deve presentarsi, nel caso in cui si rechi nello Stato membro competente con i propri mezzi.

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle persone o sugli enti che possono fornire assistenza legale all’interessato siano comunicate a quest’ultimo unitamente alla decisione di cui ali paragrafoi 1 ð e 2 ï, sempre che non siano già state comunicate in precedenza.

35. Qualora l’interessato non sia assistito o rappresentato da un avvocato o da un altro consulente legale, gli Stati membri lo informano dei principali elementi della decisione, e in ogni caso dei mezzi di impugnazione disponibili e dei termini per esperirli, in una lingua che il richiedente capisce o che è ragionevole supporre possa capire.

Articolo 27 28

Mezzi di impugnazione

1. Il richiedente o altra persona di cui all’articolo  18 20, paragrafo 1, lettera c), o d) ð o e), ï  ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale.

2. Gli Stati membri stabiliscono un termine ragionevole ð di sette giorni a decorrere dalla notifica di una decisione di trasferimento ï entro il quale l’interessato può esercitare il diritto a un ricorso effettivo ai sensi del paragrafo 1.

3. Ai fini di Per i ricorsi avverso decisioni di trasferimento o di le revisioni delle medesime, gli Stati membri prevedono nel proprio diritto nazionale: ð l’organo giurisdizionale decide entro un termine di 15 giorni sul merito dei ricorsi o delle revisioni. Non è ammesso alcun trasferimento prima che sia adottata la decisione sul ricorso o sulla revisione. ï

a) che il ricorso o la revisione conferisca all’interessato il diritto di rimanere nello Stato membro interessato in attesa dell’esito del ricorso o della revisione; o

b) che il trasferimento sia automaticamente sospeso e che tale sospensione scada dopo un determinato periodo di tempo ragionevole durante il quale un organo giurisdizionale ha adottato, dopo un esame attento e rigoroso, la decisione di concedere un effetto sospensivo al ricorso o alla revisione; o

c) che all’interessato sia offerta la possibilità di chiedere, entro un termine ragionevole, all’organo giurisdizionale di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione della medesima. Gli Stati membri assicurano un ricorso effettivo sospendendo il trasferimento fino all’adozione della decisione sulla prima richiesta di sospensione. La decisione sulla sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento è adottata entro un termine ragionevole, permettendo nel contempo un esame attento e rigoroso della richiesta di sospensione. La decisione di non sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento deve essere motivata.

4. Gli Stati membri possono disporre che le autorità competenti possano decidere d’ufficio di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione.

ò nuovo

4. La portata del ricorso effettivo di cui al paragrafo 1 si limita alla valutazione di eventuali violazioni dell’articolo 3, paragrafo 2, in relazione all’esistenza di un rischio di trattamento inumano o degradante, o degli articoli da 10 a 13 e dell’articolo 18.

5. Qualora non venga adottata la decisione di trasferimento di cui al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano un ricorso effettivo dinanzi a un organo giurisdizionale per i casi in cui il richiedente dichiari che un familiare o, per un minore non accompagnato, un parente è presente legalmente in uno Stato membro diverso da quello che ne esamina la domanda di protezione internazionale, e ritenga pertanto che l’altro Stato membro sia competente per l’esame della domanda.

ê 604/2013

ð nuovo

56. Gli Stati membri assicurano l’accesso dell’interessato all’assistenza legale nonché, se necessario, all’assistenza linguistica.

67. Gli Stati membri provvedono affinché l’assistenza legale sia, a richiesta, concessa gratuitamente all’interessato che non può assumersene i costi. Gli Stati membri possono prevedere, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il trattamento concesso ai richiedenti non sia più favorevole di quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell’assistenza legale.

Senza limitare in modo arbitrario l’accesso all’assistenza legale, gli Stati membri possono prevedere che non sia concessa l’assistenza e la rappresentanza legali gratuite quando l’autorità competente o l’organo giurisdizionale ritengono che il ricorso o la revisione non abbiano prospettive concrete di successo.

Se la decisione di non concedere gratuitamente l’assistenza e la rappresentanza legale ai sensi di tale paragrafo è adottata da un’autorità diversa da un organo giurisdizionale, gli Stati membri prevedono il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un organo giurisdizionale avverso tale decisione. ð Qualora la decisione sia impugnata, tale impugnazione è parte integrante del ricorso di cui al paragrafo 1. ï

Nel soddisfare i requisiti di cui al presente paragrafo, gli Stati membri garantiscono che l’assistenza e la rappresentanza legale non sia oggetto di restrizioni arbitrarie e che non sia ostacolato l’accesso del richiedente alla giustizia.

L’assistenza legale comprende almeno la preparazione dei documenti procedurali richiesti e la rappresentanza dinanzi all’autorità giudiziaria e può essere limitata ad avvocati o consulenti che sono specificamente designati dal diritto nazionale a fornire assistenza e rappresentanza.

Le modalità di accesso all’assistenza legale sono stabilite dal diritto nazionale.

SEZIONE V VI

Trattenimento ai fini del trasferimento

Articolo 28 29

Trattenimento

1. Gli Stati membri non possono trattenere una persona per il solo motivo che sia oggetto della procedura stabilita dal presente regolamento.

2. Ove sussista un rischio notevole di fuga, gli Stati membri possono trattenere l’interessato al fine di assicurare le procedure di trasferimento a norma del presente regolamento, sulla base di una valutazione caso per caso e solo se il trattenimento è proporzionale e se non possano essere applicate efficacemente altre misure alternative meno coercitive.

3. Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile e non supera il tempo ragionevolmente necessario agli adempimenti amministrativi previsti da espletare con la dovuta diligenza per eseguire il trasferimento a norma del presente regolamento.

Qualora una persona sia trattenuta a norma del presente articolo, il periodo per presentare una richiesta di presa o ripresa in carico ð o una notifica di ripresa in carico ï non può superare un mese ð due settimane ï dalla presentazione della domanda. Lo Stato membro che esegue la procedura a norma del presente regolamento chiede una risposta urgente in tali casi ð su una richiesta di presa in carico ï . Tale risposta è fornita entro due ð una ï settimanae dal ricevimento della richiesta ð di presa in carico ï. L’assenza di risposta entro due ð una ï settimanae equivale all’accettazione della richiesta ð di presa in carico ï e comporta l’obbligo di prendere o di riprendere in carico la persona, compreso l’obbligo di adottare disposizioni appropriate all’arrivo della stessa.

Qualora una persona sia trattenuta a norma del presente articolo, il trasferimento di tale persona dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente deve avvenire non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei ð quattro ï settimane ð dalla decisione definitiva di trasferimento ï dall’accettazione implicita o esplicita della richiesta da parte di un altro Stato membro di prendere o di riprendere in carico l’interessato o dal momento in cui il ricorso o la revisione non hanno più effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3.

Quando lo Stato membro richiedente non rispetta i termini per la presentazione di una richiesta di presa o ripresa in carico ð o per la notifica di ripresa in carico ï o qualora il trasferimento non avvenga entro il termine di  sei ð quattro ï settimane di cui al terzo comma, la persona non è più trattenuta. Gli articoli 21 24, 23, 26 24 e 29 30 continuano ad applicarsi di conseguenza.

4. Per quanto riguarda le condizioni per il trattenimento delle persone e le garanzie applicabili alle persone trattenute, al fine di assicurare le procedure di trasferimento verso lo Stato membro competente, si applicano gli articoli 9, 10 e 11 della direttiva 2013/33/UE.

SEZIONE VI VII

Trasferimenti

Articolo 29 30

Modalità e termini

ò nuovo

1. Lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione e la cui richiesta di presa in carico ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), è stata accettata, o che ha effettuato una notifica di ripresa in carico a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettere da b) a e), adotta una decisione di trasferimento entro una settimana a decorrere dall’accettazione o dalla notifica e trasferisce il richiedente o l’interessato verso lo Stato membro competente.

ê 604/2013 (adattato)

ð nuovo

Il trasferimento del richiedente o di altra persona ai sensi dell’articolo 18 20, paragrafo 1, lettera c), or d) ð o e) ï, dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente  avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro ð quattro settimane dalla decisione definitiva di trasferimento ï sei mesi a decorrere dall’accettazione della richiesta di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l’interessato, o della decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3.

Se i trasferimenti verso lo Stato membro competente avvengono sotto forma di partenza controllata o sotto scorta, gli Stati membri garantiscono che siano svolti in modo umano e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana.

Se necessario, lo Stato membro richiedente rilascia al richiedente un lasciapassare. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il modello del lasciapassare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 44 56, paragrafo 2.

Lo Stato membro competente informa lo Stato membro richiedente dell’arrivo a destinazione dell’interessato o, eventualmente, del fatto che il medesimo non si è presentato nei termini prescritti.

2. Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico l’interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente. Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell’interessato, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora questi sia fuggito.

32. Se una persona è stata trasferita erroneamente o se la decisione di trasferimento è riformata in appello o in seguito a revisione dopo l’esecuzione del trasferimento, lo Stato membro che ha provveduto al trasferimento lo riprende in carico immediatamente.

43. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, in particolare nel caso di trasferimenti differiti o ritardati, di trasferimenti a seguito di accettazione automatica, trasferimenti di minori o persone a carico e di trasferimenti sorvegliati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 44 56, paragrafo 2.

Articolo 30 31

Costi del trasferimento

1.  I costi del trasferimento di un richiedente o altra persona di cui all’articolo 18 20, paragrafo 1, lettera c), o d) ð o e) ï, verso lo Stato membro competente sono a carico dello Stato membro che provvede al trasferimento.

2. Se l’interessato deve essere trasferito in uno Stato membro a seguito di un trasferimento erroneo o perché la decisione di trasferimento è stata riformata in appello o in seguito a revisione dopo l’esecuzione del trasferimento, i costi di tale rinvio sono a carico dello Stato membro che ha inizialmente provveduto al trasferimento.

3. I costi del trasferimento non sono imputabili alle persone da trasferire a norma del presente regolamento.

Articolo 31 32

Scambio di informazioni utili prima del trasferimento

1. Lo Stato membro che provvede al trasferimento di un richiedente o di un’altra persona di cui all’articolo 18 20, paragrafo 1, lettera c) o d), comunica allo Stato membro competente i dati personali relativi alla persona da trasferire che sono Ö adeguati Õ idonei, pertinenti e non-eccessivi ð limitati a quanto necessario ï al solo fine di garantire che le autorità competenti conformemente al diritto nazionale dello Stato membro competente siano in grado di fornire all’interessato un’assistenza adeguata, comprese le cure mediche immediate richieste per la salvaguardia dei suoi interessi vitali, e di garantire la continuità della protezione e dei diritti concessi dal presente regolamento e da altri strumenti giuridici pertinenti in materia di asilo. Tali dati sono comunicati allo Stato membro competente entro un periodo ragionevole prima del trasferimento, al fine di garantire che le sue autorità competenti conformemente al diritto nazionale dispongano di un lasso di tempo sufficiente per adottare le misure necessarie.

2. Nella misura in cui l’autorità competente dispone delle pertinenti informazioni conformemente al diritto nazionale, lo Stato membro che effettua il trasferimento trasmette allo Stato membro competente qualsiasi informazione che ritiene necessaria per tutelare i diritti e le esigenze specifiche immediate della persona da trasferire, in particolare:

a) qualsiasi misura immediata che lo Stato membro competente deve adottare onde far sì che siano adeguatamente soddisfatte le esigenze particolari della persona da trasferire, comprese eventuali cure mediche immediate che possono essere richieste;

b) gli eventuali estremi di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela nello Stato membro destinatario;

c) nel caso dei minori, informazioni sulla loro istruzione;

d) una stima dell’età di un richiedente.

3. Lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo avviene unicamente tra autorità notificate alla Commissione ai sensi dell’articolo 35 47 del presente regolamento tramite la rete telematica “DubliNet” istituita a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate soltanto per le finalità previste dal paragrafo 1 del presente articolo e non sono oggetto di ulteriore trattamento.

4. Al fine di agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, la Commissione redige, mediante atti di esecuzione, un formulario uniforme per il trasferimento dei dati richiesti ai sensi del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 44 56, paragrafo 2.

5. Allo scambio di informazioni a norma del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 34, paragrafi 8 a 12 ð 46, paragrafo 8 ï.

Articolo 32 33

Scambio di dati sanitari prima di un trasferimento

1. Al solo scopo di somministrare assistenza medica o terapie, in particolare a disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, minori e persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, lo Stato membro che provvede al trasferimento comunica, qualora la competente autorità ne disponga conformemente al diritto nazionale, informazioni allo Stato membro competente su eventuali esigenze specifiche della persona da trasferire, ivi compresi, in determinati casi, dati sullo stato di salute fisica e mentale di tale persona. Dette informazioni sono trasferite in un certificato sanitario comune con i necessari documenti acclusi. Lo Stato membro competente assicura che si provveda adeguatamente a tali esigenze specifiche, prestando in particolare cure mediche essenziali.

La Commissione redige, mediante atti di esecuzione, il certificato sanitario comune. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 44 56, paragrafo 2.

2. Lo Stato membro che provvede al trasferimento trasmette allo Stato membro competente le informazioni di cui al paragrafo 1 soltanto previo consenso esplicito del richiedente e/o del suo rappresentante o, se il richiedente si trova nell’incapacità fisica o giuridica di dare il proprio consenso, quando tale trasmissione è necessaria ð per proteggere la pubblica sicurezza e la sanità pubblica, ï Ö o, se il richiedente si trova nell’incapacità fisica o giuridica di dare il proprio consenso, Õ per la salvaguardia degli interessi vitali del richiedente o di un’altra persona. Il mancato consenso, compreso un rifiuto del consenso, non osta al trasferimento.

3. Il trattamento dei dati personali sanitari di cui al paragrafo 1 è effettuato unicamente da un professionista della sanità che è tenuto al segreto professionale ai sensi del diritto nazionale o di norme stabilite da organismi nazionali competenti, o da altra persona soggetta a un equivalente obbligo di segretezza professionale.

4. Lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo avviene unicamente tra professionisti della sanità o altre persone di cui al paragrafo 3. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate soltanto per le finalità previste al paragrafo 1 e non sono oggetto di ulteriore trattamento.

5. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi e modalità pratiche per lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 44 56, paragrafo 2.

6. Allo scambio di informazioni a norma del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 34, paragrafi da 8 a 12 ð 46, paragrafo 8 ï.

Articolo 33

Meccanismo di allerta rapido, di preparazione e di gestione delle crisi

1. Qualora, sulla base in particolare delle informazioni ottenute dall’EASO a norma del regolamento (UE) n. 439/2010, la Commissione stabilisca che l’applicazione del presente regolamento può essere ostacolata da un rischio comprovato di speciale pressione sul sistema di asilo di uno Stato membro e/o da problemi nel funzionamento del sistema di asilo di uno Stato membro, in cooperazione con l’EASO, rivolge raccomandazioni a tale Stato membro invitandolo a redigere un piano d’azione preventivo.

Lo Stato membro interessato informa il Consiglio e la Commissione della sua intenzione di presentare un piano d’azione preventivo al fine di porre rimedio alla pressione e/o ai problemi nel funzionamento del sistema di asilo pur garantendo la protezione dei diritti fondamentali dei richiedenti la protezione internazionale.

Uno Stato membro può redigere, su propria discrezione e iniziativa, un piano d’azione preventivo e procedere alle revisioni successive del medesimo. Nell’elaborare tale piano, lo Stato membro può chiedere l’assistenza della Commissione, di altri Stati membri, dell’EASO e di altre agenzie pertinenti dell’Unione.

2. Quando è redatto un piano d’azione preventivo, lo Stato membro interessato lo sottopone unitamente alle relazioni periodiche sull’attuazione del medesimo al Consiglio e alla Commissione. Quest’ultima informa pertanto il Parlamento europeo in merito agli elementi principali del piano d’azione preventivo. La Commissione presenta le relazioni sull’attuazione del piano al Consiglio e le trasmette al Parlamento europeo.

Lo Stato membro interessato adotta tutte le misure appropriate per affrontare la situazione di speciale pressione sul suo sistema di asilo o per assicurare che le carenze individuate siano risolte prima del deteriorarsi della situazione. Qualora il piano d’azione preventivo contenga misure intese a porre rimedio alla speciale pressione sul sistema di asilo di uno Stato membro che può ostacolare l’applicazione di tale regolamento, la Commissione chiede il parere dell’EASO prima di riferire al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Qualora la Commissione stabilisca, sulla base dell’analisi dell’EASO, che l’attuazione del piano d’azione preventivo non abbia posto rimedio alle carenze individuate o vi siano gravi rischi che la situazione in materia di asilo nello Stato membro interessato diventi critica, alla quale è improbabile porre rimedio con un piano d’azione preventivo, essa, in cooperazione con l’EASO, se del caso, può chiedere allo Stato membro interessato di redigere un piano d’azione per la gestione delle crisi e, ove necessario, provvedere alle revisioni del medesimo. Per tutta la durata del processo il piano d’azione per la gestione delle crisi assicurerà il rispetto dell’acquis in materia di asilo dell’Unione, in particolare dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione internazionale.

In seguito alla richiesta di redigere un piano d’azione per la gestione delle crisi, lo Stato membro interessato, in cooperazione con la Commissione e l’EASO, interviene tempestivamente e al più tardi entro tre mesi dalla richiesta.

Lo Stato membro interessato sottopone il suo piano d’azione per la gestione delle crisi e, almeno ogni tre mesi, una relazione sull’attuazione del medesimo alla Commissione e agli altri soggetti interessati pertinenti, come, se del caso, l’EASO.

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio del piano d’azione per la gestione delle crisi, delle eventuali revisioni e dell’attuazione del medesimo. In tali relazioni lo Stato membro interessato riferisce sui dati per controllare il rispetto del piano d’azione per la gestione delle crisi, quali la durata della procedura, le condizioni di trattenimento e la capacità di accoglienza in relazione all’afflusso di richiedenti.

4. Per tutta la durata del meccanismo di allerta rapido, di preparazione e di gestione delle crisi di cui al presente articolo il Consiglio segue la situazione da vicino e può chiedere maggiori informazioni e fornire orientamenti politici, in particolare per quanto riguarda l’urgenza e la gravità della situazione e, pertanto, l’esigenza per uno Stato membro di redigere o un piano d’azione preventivo o, se necessario, un piano d’azione per la gestione delle crisi. Per tutta la durata del processo il Parlamento europeo e il Consiglio possono esaminare e fornire orientamenti in merito a eventuali misure di solidarietà che ritengano opportune.

ò nuovo

CAPO VII

Meccanismo correttivo di assegnazione

Articolo 34

Principio generale

1. Il meccanismo di assegnazione di cui al presente capo si applica a beneficio di uno Stato membro che si trovi ad affrontare un numero sproporzionato di domande di protezione internazionale per le quali è lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento.

2. Il paragrafo 1 si applica quando il sistema automatizzato di cui all’articolo 44, paragrafo 1, indica che il numero di domande di protezione internazionale per le quali uno Stato membro è competente secondo i criteri di cui al capo III, articolo 3, paragrafo 2 o 3, e articoli 18 e 19, aggiunto al numero di persone effettivamente reinsediate, supera il 150% del numero di riferimento per tale Stato membro, determinato dalla chiave di cui all’articolo 35.

3. Il numero di riferimento di uno Stato membro è determinato mediante l’applicazione della chiave di cui all’articolo 35 al numero totale di domande e al numero totale di persone reinsediate che i rispettivi Stati membri competenti hanno inserito nel sistema automatizzato nel corso dei 12 mesi precedenti.

4. Il sistema automatizzato informa gli Stati membri, la Commissione e l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo, una volta a settimana, delle quote spettanti a ogni Stato membro sul totale delle domande per le quali è lo Stato membro competente.

5. Il sistema automatizzato controlla ininterrottamente se uno degli Stati membri supera la soglia di cui al paragrafo 2 e, se ciò avviene, ne informa gli Stati membri e la Commissione, indicando il numero delle domande che superano tale soglia.

6. Al momento della notifica di cui al paragrafo 5, si applica il meccanismo di assegnazione.

Articolo 35

Chiave di riferimento

1. Ai fini del meccanismo correttivo, il numero di riferimento di ciascuno Stato membro è determinato per mezzo di una chiave.

2. La chiave di riferimento di cui al paragrafo 1 si basa sui seguenti criteri relativi a ciascuno Stato membro, secondo dati forniti da Eurostat:

a)    popolazione complessiva (50 %);

b)    PIL totale (50%).

3. I criteri di cui al paragrafo 2 si applicano mediante la formula indicata nell’allegato I.

4. Stabilisce la chiave di riferimento l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo, che ogni anno adegua le cifre dei criteri e la chiave di riferimento di cui al paragrafo 2 in base ai dati forniti da Eurostat.

Articolo 36

Applicazione della chiave di riferimento

1. Quando è raggiunta la soglia di cui all’articolo 34, paragrafo 2, il sistema automatizzato di cui all’articolo 44, paragrafo 1, applica la chiave di riferimento di cui all’articolo 35 agli Stati membri che presentano un numero di domande per le quali sono competenti inferiore alla quota loro spettante a norma dell’articolo 35, paragrafo 1, e ne informa gli Stati membri.

2. I richiedenti che hanno presentato domanda nello Stato membro beneficiario dopo la notifica dell’assegnazione di cui all’articolo 34, paragrafo 5, sono assegnati agli Stati membri di cui al paragrafo 1, i quali determinano lo Stato membro competente.

3. Le domande dichiarate inammissibili o esaminate con procedura accelerata ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, non sono soggette ad assegnazione.

4. In base all’applicazione della chiave di riferimento a norma del paragrafo 1, il sistema automatizzato di cui all’articolo 44, paragrafo 1, indica lo Stato membro di assegnazione e comunica tale informazione, entro 72 ore dalla registrazione di cui all’articolo 22, paragrafo 1, allo Stato membro beneficiario e allo Stato membro di assegnazione, e inserisce lo Stato membro di assegnazione nel documento elettronico di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 37

Solidarietà finanziaria

1. Allo scadere del periodo di tre mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento e di ogni successivo periodo di 12 mesi, uno Stato membro può indicare nel sistema automatizzato che temporaneamente non parteciperà al meccanismo correttivo di assegnazione di cui al capo VII in quanto Stato membro di assegnazione, e trasmette tale informazione agli Stati membri, alla Commissione e all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo.

2. In tal caso durante il periodo di dodici mesi in questione il sistema automatizzato di cui all’articolo 44, paragrafo 1, applica la chiave di riferimento agli Stati membri che presentano un numero di domande per le quali sono competenti, inferiore alla quota loro spettante a norma dell’articolo 35, paragrafo 1, ad eccezione dello Stato membro che ha trasmesso detta informazione e dello Stato membro beneficiario. Il sistema automatizzato di cui all’articolo 44, paragrafo 1, conta ogni domanda che sarebbe stata altrimenti assegnata allo Stato membro che ha trasmesso detta informazione a norma dell’articolo 36, paragrafo 4, nel calcolo della quota spettante a quello Stato membro.

3. Allo scadere del periodo di 12 mesi di cui al paragrafo 2, il sistema automatizzato comunica allo Stato membro che non partecipa al meccanismo correttivo di assegnazione il numero di richiedenti per i quali sarebbe stato altrimenti lo Stato membro di assegnazione. Tale Stato membro versa quindi un contributo di solidarietà pari a 250 000 EUR per ciascun richiedente che gli sarebbe stato altrimenti assegnato durante il periodo di 12 mesi. Il contributo di solidarietà è versato allo Stato membro determinato come competente per l’esame di quelle domande.

4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione in conformità del procedimento di esame di cui all’articolo 56, per definire le modalità di esecuzione del paragrafo 3.

5. L’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo controlla l’applicazione del meccanismo di solidarietà finanziaria e riferisce alla Commissione su base annuale.

Articolo 38

Obblighi dello Stato membro beneficiario

Lo Stato membro beneficiario: 

a)    entro una settimana dalla comunicazione di cui all’articolo 36, paragrafo 4, adotta la decisione di trasferire il richiedente nello Stato membro di assegnazione, salvo se lo Stato membro beneficiario può accettare, entro lo stesso termine, la competenza per l’esame della domanda secondo i criteri di cui agli articoli da 10 a 13 e all’articolo 18;

b)    notifica tempestivamente al richiedente la decisione di trasferirlo nello Stato membro di assegnazione;

c)    trasferisce il richiedente nello Stato membro di assegnazione entro quattro settimane dalla decisione definitiva di trasferimento.

Articolo 39

Obblighi dello Stato membro di assegnazione

Lo Stato membro di assegnazione:

a)    conferma allo Stato membro beneficiario il ricevimento della comunicazione di assegnazione e indica l’autorità competente alla quale dovrà presentarsi il richiedente a trasferimento avvenuto;

b)    informa lo Stato membro beneficiario dell’arrivo a destinazione del richiedente o del fatto che il medesimo non si è presentato nei termini prescritti;

c)    accoglie il richiedente e svolge, se del caso, il colloquio personale ai sensi dell’articolo 7;

d)    esamina la domanda di protezione internazionale in quanto Stato membro competente, salvo che, secondo i criteri di cui agli articoli da 10 a 13 e da 16 a 18, un altro Stato membro sia competente per l’esame della domanda;

e)    qualora, secondo i criteri di cui agli articoli da 10 a 13 e da 16 a 18, un altro Stato membro sia competente per l’esame della domanda, chiede all’altro Stato membro di prendere in carico il richiedente;

f)    se del caso comunica allo Stato membro competente il trasferimento del richiedente in quello Stato membro;

g)    se del caso trasferisce il richiedente nello Stato membro competente;

h)    se del caso segnala nel documento elettronico di cui all’articolo 23, paragrafo 2, che esaminerà la domanda di protezione internazionale in qualità di Stato membro competente.

Articolo 40

Scambio di informazioni pertinenti per la verifica di sicurezza

1. Quando è adottata una decisione di trasferimento ai sensi dell’articolo 38, lettera a), lo Stato membro beneficiario trasmette allo Stato membro di assegnazione, contestualmente e all’unico scopo di verificare se il richiedente possa per gravi motivi essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico, i dati relativi alle sue impronte digitali rilevate in conformità del regolamento (proposta di rifusione del regolamento (UE) n. 603/2013).

2. Qualora in seguito a una verifica di sicurezza le informazioni su un richiedente rivelino che questi può, per gravi motivi, essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico, le informazioni sulla natura della segnalazione sono trasmesse alle autorità di contrasto dello Stato membro beneficiario e non sono comunicate tramite i canali di comunicazione elettronica di cui all’articolo 47, paragrafo 4.

Lo Stato membro di assegnazione informa lo Stato membro beneficiario dell’esistenza di tale segnalazione, specificando quali autorità di contrasto siano state pienamente informate nello Stato membro di presentazione della domanda, e registra l’esistenza della segnalazione nel sistema automatizzato ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), entro una settimana dal ricevimento delle impronte digitali.

3. Qualora dalla verifica di sicurezza risulti che il richiedente può, per gravi motivi, essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico, lo Stato membro beneficiario in cui è presentata la domanda è lo Stato membro competente ed esamina la domanda con procedura accelerata ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 8, della direttiva 2013/32/UE.

4. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate soltanto per le finalità previste al paragrafo 1 e non sono oggetto di ulteriore trattamento.

Articolo 41

Procedura di assegnazione

1. Si applicano mutatis mutandis il capo V e il capo VI, sezioni da II a VII.

2. I familiari a cui si applica la procedura di assegnazione sono assegnati allo stesso Stato membro.

Articolo 42

Costi del trasferimento per assegnazione

Per i costi di trasferimento di un richiedente nello Stato membro di assegnazione, lo Stato membro beneficiario riceve una somma forfettaria di 500 EUR per persona trasferita a norma dell’articolo 38, lettera c). Tale sostegno finanziario è attuato applicando le procedure di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 516/2014.

Articolo 43

Cessazione dell’assegnazione correttiva

Non appena il numero di domande presentate nello Stato membro beneficiario per le quali è anche lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento scende sotto al 150% della quota che gli spetta in virtù dell’articolo 35, paragrafo 1, il sistema automatizzato ne informa gli Stati membri e la Commissione.

Al momento della notifica di cui al paragrafo 2, cessa l’applicazione dell’assegnazione correttiva per tale Stato membro.

ê 604/2013

CAPO VII VIII

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

ò nuovo

Articolo 44

Sistema automatizzato per la registrazione, il monitoraggio e il meccanismo di assegnazione

1. È istituito un sistema automatizzato per la registrazione e il monitoraggio della quota di domande di protezione internazionale a norma dell’articolo 22 e per l’applicazione del meccanismo di assegnazione di cui al capo VII.

2. Il sistema automatizzato è costituito dal sistema centrale e dall’infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e le infrastrutture nazionali.

3. L’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia istituita con regolamento (UE) n. 1077/2011 è competente per la preparazione, lo sviluppo e la gestione operativa del sistema centrale e dell’infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e le infrastrutture nazionali.

4. Gli Stati membri sviluppano e gestiscono le infrastrutture nazionali.

Articolo 45

Accesso al sistema automatizzato

1. Le autorità competenti in materia di asilo degli Stati membri di cui all’articolo 47 possono accedere al sistema automatizzato di cui all’articolo 44, paragrafo 1, per inserirvi le informazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 7, all’articolo 22, paragrafi 1, 4 e 5, all’articolo 37, paragrafo 1, e all’articolo 39, lettera h).

2. L’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo può accedere al sistema automatizzato per inserire e adeguare la chiave di riferimento a norma dell’articolo 35, paragrafo 4, e per inserire le informazioni di cui all’articolo 22, paragrafo 3.

3. Ai fini del presente regolamento e del regolamento [proposta di rifusione del regolamento (UE) n. 603/2013] le informazioni di cui all’articolo 23, paragrafo 2, all’articolo 36, paragrafo 4, e all’articolo 39, lettera h), sono accessibili a scopo di consultazione soltanto alle autorità competenti in materia di asilo degli Stati membri di cui all’articolo 47.

4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi e modalità pratiche per l’inserimento e la consultazione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 56, paragrafo 2.

ê 604/2013 (adattato)

ð nuovo

Articolo 34 46

Scambio di informazioni

1. Ciascuno Stato membro comunica allo Stato membro che ne faccia richiesta i dati di carattere personale riguardanti il richiedente che sono Ö adeguati Õ idonei, pertinenti e non eccessivi ð limitati a quanto necessario ï ai fini:

a) della determinazione dello Stato membro competente;

b) dell’esame della domanda di protezione internazionale;

c) dell’attuazione di qualsiasi obbligo derivante dal presente regolamento.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono riguardare soltanto:

a) i dati relativi all’identificazione del richiedente e, eventualmente, dei suoi familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela (cognome, nome e, eventualmente, cognome precedente; soprannomi o pseudonimi; cittadinanza, attuale e precedente, data e luogo di nascita);

b) i documenti d’identità e di viaggio (riferimento, periodo di validità, date di rilascio, autorità di rilascio, luogo di rilascio ecc.);

c) gli altri elementi necessari per stabilire l’identità del richiedente, comprese le impronte digitali trattate ð del richiedente rilevate dallo Stato membro, in particolare ai fini dell’articolo 40, ï a norma del regolamento [proposta di rifusione del regolamento (UE) n. 603/2013];

d) i luoghi di soggiorno e gli itinerari di viaggio;

e) i titoli di soggiorno o i visti rilasciati da uno Stato membro;

f) il luogo nel quale la domanda è stata presentata;

g) la data di presentazione di un’eventuale domanda di protezione internazionale precedente, la data di presentazione della domanda attuale, lo stato di avanzamento della procedura e l’eventuale decisione adottata.

3. Inoltre, e sempre che ciò sia necessario ai fini dell’esame della domanda di protezione internazionale, lo Stato membro competente può chiedere a un altro Stato membro di comunicargli le ragioni invocate dal richiedente a sostegno della sua domanda e le ragioni dell’eventuale decisione adottata nei suoi confronti. L’altro Stato membro può rifiutare di dare seguito alla richiesta se la comunicazione delle informazioni può ledere i suoi interessi fondamentali o la protezione delle libertà e dei diritti fondamentali della persona interessata o di terzi. In ogni caso, la comunicazione di dette informazioni è subordinata al consenso scritto del richiedente protezione internazionale, ottenuto dallo Stato membro richiedente. In tal caso, il richiedente deve conoscere le informazioni specifiche alla cui comunicazione acconsente.

4. Qualsiasi richiesta di informazioni può essere inviata soltanto nel contesto di una specifica domanda di protezione internazionale. Essa è motivata e, quando ha per oggetto la verifica dell’esistenza di un criterio che potrebbe determinare la competenza dello Stato membro richiesto, indica su quale indizio, comprese le informazioni pertinenti, provenienti da fonti affidabili, sulle modalità e sui mezzi con cui i richiedenti entrano nei territori degli Stati membri, o elemento circostanziato e verificabile delle dichiarazioni del richiedente essa si fonda, fermo restando che tali informazioni pertinenti provenienti da fonti affidabili non sono di per sé sufficienti a determinare la responsabilità e la competenza di uno Stato membro ai sensi del presente regolamento, ma che possono contribuire alla valutazione degli ulteriori indizi relativi a un singolo richiedente.

5. Lo Stato membro richiesto è tenuto a rispondere entro cinque ð due ï settimane. Eventuali ritardi devono essere debitamente giustificati. Il mancato rispetto del termine di cinque ð due ï settimane non dispensa lo Stato membro richiesto dall’obbligo di rispondere. Se dalla ricerca svolta dallo Stato membro richiesto che non abbia rispettato il termine massimo emergono informazioni che ne dimostrano la competenza, tale Stato membro non può invocare la scadenza dei termini previsti agli articoli 21, 23 e 24 come motivo per rifiutare di conformarsi alla richiesta di presa o ripresa in carico. In questo caso i termini di cui agli articoli all’articolo 21, 24 23 e 24 per la presentazione di una richiesta di presa o ripresa in carico sono prorogati di un periodo equivalente al ritardo della risposta da parte dello Stato membro.

6. Lo scambio di informazioni avviene dietro richiesta di uno Stato membro e può avere luogo soltanto tra le autorità di cui lo Stato membro ha dato comunicazione alla Commissione ai sensi dell’articolo 35 47, paragrafo 1.

7. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate soltanto ai fini previsti al paragrafo 1. In ciascuno Stato membro, tali informazioni possono, secondo la loro natura e secondo la competenza dell’autorità destinataria, essere comunicate soltanto alle autorità e giurisdizioni incaricate:

a) della determinazione dello Stato membro competente;

b) dell’esame della domanda di protezione internazionale;

c) dell’attuazione di qualsiasi obbligo derivante dal presente regolamento.

8. Lo Stato membro che trasmette i dati ne garantisce l’esattezza e l’aggiornamento. Se risulta che ha trasmesso dati inesatti o che non avrebbero dovuto essere trasmessi, gli Stati membri destinatari ne sono informati immediatamente. Essi sono tenuti a rettificare tali informazioni o a cancellarle.

9. Il richiedente ha il diritto, dietro richiesta, di conoscere i dati trattati che lo riguardano.

Se il richiedente constata che i dati sono stati trattati in violazione del presente regolamento o della direttiva 95/46/CE, soprattutto perché essi sono incompleti o inesatti, ha il diritto di ottenerne la rettifica o la cancellazione.

L’autorità che effettua la rettifica o la cancellazione dei dati ne dà comunicazione, a seconda dei casi, allo Stato membro emittente o destinatario delle informazioni.

Il richiedente ha il diritto di proporre ricorso o presentare un reclamo alle autorità o agli organi giurisdizionali competenti dello Stato membro che gli ha negato il diritto di accedere ai dati che lo riguardano o di ottenerne la rettifica o la cancellazione.

108. In ciascuno Stato membro interessato è fatta menzione, nel fascicolo intestato alla persona interessata e/o in un registro, della trasmissione e della ricezione delle informazioni scambiate.

11. I dati scambiati sono conservati per una durata non superiore a quanto necessario ai fini per i quali sono scambiati.

12. Se i dati non sono trattati automaticamente o non sono contenuti o non sono destinati ad essere inseriti in un archivio, ciascuno Stato membro adotta misure idonee per garantire il rispetto del presente articolo mediante idonei mezzi di controllo.

Articolo 35 47

Autorità competenti e risorse

1. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le specifiche autorità responsabili dell’esecuzione degli obblighi risultanti dal presente regolamento e gli eventuali cambiamenti in ordine alle autorità designate. Gli Stati membri provvedono affinché tali autorità dispongano delle risorse necessarie per lo svolgimento dei loro compiti e in particolare per rispondere entro i termini previsti alle richieste di informazione, alle richieste di presa in carico, e alle richieste di ripresa in carico ð alle notifiche di ripresa in carico e, ove applicabile, per adempiere i loro obblighi derivanti dal meccanismo di assegnazione ï dei richiedenti.

2. La Commissione pubblica un elenco consolidato delle autorità di cui al paragrafo 1 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In caso di cambiamenti, la Commissione pubblica una volta all’anno un elenco consolidato aggiornato.

3. Le autorità di cui al paragrafo 1 ricevono la necessaria formazione in merito all’applicazione del presente regolamento.

4. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, linee di comunicazione elettronica sicure tra le autorità di cui al paragrafo 1 ð e tra dette autorità e l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo ï, per inviare ð informazioni, dati relativi alle impronte digitali rilevate a norma del regolamento [proposta di rifusione del regolamento (UE) n.  603/2013]ï richieste, ð notifiche, ï risposte e tutta la corrispondenza scritta e per garantire che il mittente riceva automaticamente un avviso di ricevimento per via elettronica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 44 56, paragrafo 2.

Articolo 36 48

Disposizioni amministrative

1. Gli Stati membri possono concludere tra loro accordi amministrativi bilaterali relativi alle modalità pratiche di esecuzione del presente regolamento, al fine di facilitarne l’attuazione e aumentarne l’efficacia. Detti accordi possono avere per oggetto:

a) scambi di ufficiali di collegamento;

b) una semplificazione delle procedure e un accorciamento dei termini applicabili alla trasmissione e all’esame delle richieste di presa in carico o di ripresa in carico dei richiedenti.

2. Gli Stati membri possono anche mantenere gli accordi amministrativi conclusi ai sensi del regolamento (CE) n. 343/2003 ð e del regolamento (UE) n. 604/2013 ï. Qualora tali accordi non siano compatibili con il presente regolamento, gli Stati membri interessati li modificano in modo da eliminare le incompatibilità constatate.

3. Prima di concludere o modificare un accordo di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri interessati consultano la Commissione riguardo alla sua compatibilità con il presente regolamento.

4. Qualora la Commissione ritenga che un accordo di cui al paragrafo 1, lettera b), sia incompatibile con il presente regolamento, lo notifica agli Stati membri interessati entro un periodo ragionevole. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti appropriati per modificare l’accordo in questione entro un termine ragionevole in modo da eliminare le incompatibilità constatate.

5. Gli Stati membri notificano alla Commissione tutti gli accordi di cui al paragrafo 1 e le relative denunce e modifiche.

ò nuovo

Articolo 49

Rete di unità Dublino

L’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo organizza e promuove le attività di una rete delle autorità competenti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, per rafforzare la cooperazione pratica e lo scambio di informazioni su tutte le questioni inerenti all’applicazione del presente regolamento, compreso lo sviluppo di strumenti pratici e orientamenti.

ê 604/2013 (adattato)

ð nuovo

CAPO VIII

CONCILIAZIONE

Articolo 37

Conciliazione

1. In caso di disaccordo persistente su qualsiasi aspetto dell’applicazione del presente regolamento, gli Stati membri possono avvalersi della procedura di conciliazione di cui al paragrafo 2.

2. La procedura di conciliazione è iniziata a domanda di uno degli Stati membri in disaccordo con richiesta indirizzata al presidente del comitato istituito dall’articolo 44. Accettando di ricorrere al procedimento di conciliazione, gli Stati membri interessati si impegnano a tenere in massima considerazione la soluzione che sarà proposta.

Il presidente del comitato designa tre membri del comitato, in rappresentanza di tre Stati membri estranei alla controversia. Questi ricevono per iscritto o oralmente le argomentazioni delle parti e, previa deliberazione, propongono una soluzione entro il termine di un mese, mettendola eventualmente ai voti.

Il presidente del comitato o il suo supplente presiede le deliberazioni. Il presidente può esprimere la sua opinione ma non partecipa al voto.

Che sia adottata o respinta dalle parti, la soluzione proposta è definitiva e non può formare oggetto di riesame.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 38 50

Sicurezza e protezione dei dati

1. Gli Stati membri adottano tutte le Ö attuano Õ misure Ö tecniche e organizzative Õ appropriate per garantire la sicurezza dei dati personali trasmessi ð trattati a norma del presente regolamento ï e, in particolare, per evitare Ö prevenire Õ l’accesso o la divulgazione illeciti o non autorizzati, l’alterazione o la perdita dei dati personali trattati.

Ciascuno Stato membro provvede affinché l’autorità nazionale o le autorità di nazionali di controllo designate ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE sorvegli in modo indipendente, conformemente al rispettivo diritto interno, la legittimità del trattamento, ai sensi del presente regolamento, dei dati personali da parte dello Stato membro in questione.

ò nuovo

2. L’autorità o le autorità competenti di ciascuno Stato membro controllano la liceità del trattamento dei dati personali a opera delle autorità di cui all’articolo 47 dello Stato membro in questione, compresa la trasmissione dal e verso il sistema automatizzato di cui all’articolo 44, paragrafo 1, e la trasmissione alle autorità competenti per l’esecuzione dei controlli di cui all’articolo 40.

3. Il trattamento dei dati personali a opera dell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo è soggetto alla sorveglianza del garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 e delle disposizioni sulla protezione dei dati previste dalla [proposta di regolamento relativo all’Agenzia europea per l’asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010].

ê 604/2013 (adattato)

ð nuovo

Articolo 39 51

Riservatezza

Gli Stati membri garantiscono che le autorità di cui all’articolo 35 47 vincolate dalle norme in materia di riservatezza previste nel proprio diritto interno, relativamente a tutte le informazioni ottenute nel corso del loro lavoro.

Articolo 40 52

Sanzioni

Gli Stati membri Ö stabiliscono le norme in materia di Õ adottano le misure necessarie per garantire che qualsiasi abuso dei dati trattati ai sensi del presente regolamento sia passibile di sanzioni, anche a carattere amministrativo e/o penale conformemente al diritto nazionale, ð applicabili alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantire che siano attuate. Le sanzioni previste devono essere ï che siano effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 41 53

Disposizioni transitorie

Quando la domanda è stata presentata dopo [il primo giorno successivo all’entrata in vigore del presente regolamento] la data di cui all’articolo 49, secondo comma, i fatti che potrebbero determinare la competenza di uno Stato membro in virtù delle disposizioni del presente regolamento sono presi in considerazione anche se precedenti a tale data, a esclusione di quelli indicati all’articolo 13, paragrafo 2.

ò nuovo

In deroga all’articolo 34, paragrafo 2, nei primi tre mesi successivi all’entrata in vigore del presente regolamento non viene attivato il meccanismo correttivo di assegnazione. In deroga all’articolo 34, paragrafo 3, scaduti tre mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento e fino allo scadere di un anno da tale data, il periodo di riferimento è il periodo trascorso dall’entrata in vigore del presente regolamento.

ê 604/2013

Articolo 42 54

Calcolo dei termini

I termini previsti dal presente regolamento si calcolano nel modo seguente:

a) se un termine espresso in giorni, in settimane o in mesi deve essere calcolato dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è incluso nel termine;

b) un termine espresso in settimane o in mesi scade con lo spirare del giorno che, nell’ultima settimana o nell’ultimo mese ha lo stesso nome o lo stesso numero del giorno in cui si è verificato l’evento o è stato compiuto l’atto a partire dai quali il termine deve essere calcolato. Se in un termine espresso in mesi il giorno determinato per la sua scadenza manca nell’ultimo mese, il termine scade con lo spirare dell’ultimo giorno di detto mese;

c) i termini comprendono i sabati, le domeniche e i giorni festivi legali nello Stato membro interessato.

Articolo 43 55

Ambito di applicazione territoriale

Per quanto riguarda la Repubblica francese, il presente regolamento si applica soltanto al suo territorio europeo.

Articolo 44 56

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Se il comitato non esprime un parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 45 57

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 8, paragrafo 5, 10, paragrafo 6, e 16 18, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di 5cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di 5cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui agli articoli 8, paragrafo 5, 10, paragrafo 6, e 16 18, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

ê 604/2013 (adattato)

Ö4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.Õ

ê 604/2013

45. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

ê 604/2013 (adattato)

ð nuovo

56. L’atto delegato adottato ai sensi degli articoli 8, paragrafo 5, 10, paragrafo 6, e 16 18, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di quattro ð due ï mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 46 58

Ö Revisione, Õ cControllo e valutazione

Entro [18 mesi dall’entrata in vigore] e in seguito ogni anno, la Commissione riesamina il funzionamento del meccanismo correttivo di assegnazione di cui al capo VII e in particolare le soglie stabilite all’articolo 34, paragrafo 2, e all’articolo 43.

Entro ð [tre anni dall’entrata in vigore] ï il 21 luglio 2016, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento, proponendo all’occorrenza le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione qualsiasi informazione utile per la stesura della relazione al più tardi sei mesi prima di detta data.

Successivamente alla presentazione di tale relazione, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione del presente regolamento contemporaneamente alla presentazione delle relazioni sull’attuazione del sistema Eurodac di cui all’articolo 40 42 del regolamento [proposta di rifusione del regolamento (UE) n. 603/2013].

Articolo 47 59

Statistiche

1. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 826/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio , dell’ 11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale 31 , gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche sull’applicazione del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 1560/2003.

ò nuovo

2. L’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo pubblica con cadenza trimestrale le informazioni trasmesse a norma dell’articolo 34, paragrafo 4.

ê 604/2013 (adattato)

ð nuovo

Articolo 48 60

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 343/2003 Ö (UE) n. 604/2013 Õ è abrogato ð per gli Stati membri vincolati dal presente regolamento, per quanto riguarda i loro obblighi e le loro relazioni reciprocheï.

L’articolo 11, paragrafo 1, e gli articoli 13, 14 e 17 del regolamento (CE) n. 1560/2003 sono abrogati.

I riferimenti al regolamento abrogato o agli articoli abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno lettisi leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

Articolo 49 61

Entrata in vigore e decorrenza dell’applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica alle domande di protezione internazionale presentate a partire dal primo giorno [Ö successivo alla sua entrata in vigore Õ del sesto mese successivo alla sua entrata in vigore e, da tale data, si applica ad ogni richiesta di presa in carico o di ripresa in carico di richiedenti indipendentemente dalla data di presentazione della domanda. Per le domande presentate prima di tale data, lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale è individuato conformemente ai criteri enunciati nel regolamento (CE) n. 343/2003(UE) n. 604/2013.

I riferimenti nel presente regolamento al regolamento (UE) n. 603/2013, alla direttiva 2013/32/UE e alla direttiva 2013/33/UE si intendono fatti, fino alle date della loro applicazione, rispettivamente al regolamento (CE) n. 2725/2000 32 , alla direttiva 2003/9/CE 33 e alla direttiva 2005/85/CE 34 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

ê 604/2013 (adattato)

ALLEGATO I

Regolamenti abrogati (di cui all’articolo 48)

Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio

(GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, unicamente l’articolo 11, paragrafo 1, e gli articoli 13, 14 e 17

 (GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3)

ê 604/2013 (adattato)

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 343/2003

Il presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, lettera c)

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, lettera d)

Articolo 2, lettera c)

Articolo 2, lettera e)

Articolo 2, lettera d)

Articolo 2, lettera f)

Articolo 2, lettera e)

Articolo 2, lettera g)

Articolo 2, lettera f)

Articolo 2, lettera h)

Articolo 2, lettera i)

Articolo 2, lettera h)

Articolo 2, lettera j)

Articolo 2, lettera i)

Articolo 2, lettera g)

Articolo 2, lettera k)

Articolo 2, lettere j) e (k)

Articolo 2, lettere l) e m)

Articolo 2, lettera n)

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a f)

Articolo 4, paragrafi 2 e 3

Articolo 4, paragrafi da 1 a 5

Articolo 20, paragrafi da 1 a 5

Articolo 20, paragrafo 5, terzo comma

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 6, primo comma

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 6, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 7

Articolo 9

Articolo 8

Articolo 10

Articolo 9

Articolo 12

Articolo 10

Articolo 13

Articolo 11

Articolo 14

Articolo 12

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 13

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 14

Articolo 11

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 2, primo comma

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafo 2, quarto comma

Articolo 15, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafi 5 e 6 e articolo 16, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 18, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 18, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 18, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 18, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 19, paragrafo 2, primo comma

Articolo 19, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 16, paragrafo 4

Articolo 19, paragrafo 3

Articolo 19, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 17

Articolo 21

Articolo 18

Articolo 22

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 26, paragrafo 2 e Articolo 27, paragrafo 1

Articolo 27, paragrafi da 2 a 6

Articolo 19, paragrafo 3

Articolo 29, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 4

Articolo 29, paragrafo 2

Articolo 29, paragrafo 3

Articolo 19, paragrafo 5

Articolo 29, paragrafo 4

Articolo 20, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafo 4

Articolo 20, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 23, paragrafo 5, primo comma

Articolo 24

Articolo 20, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 25, paragrafo 2

Articolo 20, , paragrafo 1, lettera d)

Articolo 29, paragrafo 1, primo comma

Articolo 20, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 26, paragrafo 1 e 2, Articolo 27, paragrafo 1, Articolo 29, paragrafo 1, secondo e terzo comma

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 29, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 20, paragrafo 4

Articolo 29, paragrafo 4

Articolo 28

Articolo 30

Articolo 31

Articolo 32

Articolo 33

Articolo 21, paragrafi da 1 a 9

Articolo 34, , paragrafi da 1 a 9, commi da primo a terzo

Articolo 34, paragrafo 9, quarto comma

Articolo 21, paragrafi da 10 a 12

Articolo 34, paragrafi da 10 a 12

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 35, paragrafo 1

Articolo 35, paragrafo 2

Articolo 35, paragrafo 3

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 35, paragrafo 4

Articolo 23

Articolo 36

Articolo 37

Articolo 40

Articolo 24, paragrafo 1

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 41

Articolo 24, paragrafo 3

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 42

Articolo 25, paragrafo 2

Articolo 26

Articolo 43

Articolo 27, paragrafi 1 e 2

Articolo 44, paragrafi 1 e 2

Articolo 27, paragrafo 3

Articolo 45

Articolo 28

Articolo 46

Articolo 47

Articolo 48

Articolo 29

Articolo 49



Regolamento (CE) n. 1560/2003

Il presente regolamento

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 13 paragrafo 1

Articolo 17 paragrafo 2, primo comma

Articolo 13 paragrafo 2

Articolo 17 paragrafo 2, secondo comma

Articolo 13 paragrafo 3

Articolo 17 paragrafo 2, terzo comma

Articolo 13 paragrafo 4

Articolo 17 paragrafo 2, primo comma

Articolo 14

Articolo 37

Articolo 17 paragrafo 1

Articoli 9, 10, articolo 17 paragrafo 2, primo comma

Articolo 17 paragrafo 2

Articolo 34 paragrafo 3



é

ALLEGATO I

Formula per la chiave di riferimento a norma dell’articolo 35 del regolamento:

 

Effetto popolazioneSM = 35

Effetto PILSM = 36

QuotaSM = 50% effetto popolazioneSM + 50% effetto PILSM



ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (UE) n. 604/2013

Il presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, lettere da a) a n)

Articolo 2, lettere da a) a n)

-

Articolo 2, lettere o), p), q) e r)

Articolo 3, paragrafi 1 e 2

Articolo 3, paragrafi 1 e 2

Articolo 3, paragrafo 3

-

-

Articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5

-

Articolo 4 and 5

Articolo 4, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 6, paragrafo 1, frase introduttiva

-

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera f)

-

Articolo 6, paragrafo 1, lettera g)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera h)

-

Articolo 6, paragrafo 1, lettera i)

Articolo 4, paragrafi 2 e 3

Articolo 6, paragrafi 2 e 3

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

-

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 6

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 8 paragrafi 1, 2 e 3

-

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 6

Articolo 7, paragrafi 1 e 2

Articolo 9, paragrafi 1 e 2

Articolo 7, paragrafo 3

-

-

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 10, paragrafo 6

Articolo 8, paragrafo 6

Articolo 10, paragrafo 7

Articolo 9

Articolo 11

Articolo 10

Articolo 12

Articolo 11

Articolo 13

Articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 12, paragrafo 4

-

Articolo 12, paragrafo 5

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 15

Articolo 13, paragrafo 2

-

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 16

Articolo 14, paragrafo 2

-

Articolo 15

Articolo 17

Articolo 16

Articolo 18

Articolo 17

Articolo 19

Articolo 18, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 20, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 18, paragrafo 1, lettere da a) a d)

Articolo 20, paragrafo 1, lettere da a) a d)

-

Articolo 20, , paragrafo 1, lettera e)

-

Articolo 20, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 e 7

Articolo 18, paragrafo 2

-

Articolo 19

-

Articolo 20, paragrafi 1, 2, 3 e 4

Articolo 21, paragrafi 1, 2, 3 e 4

Articolo 20, paragrafo 5, primo comma

Articolo 21, paragrafo 5, primo comma

Articolo 20, paragrafo 5, secondo e terzo comma

-

-

Articolo 22

-

Articolo 23

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 24, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 2

-

Articolo 21, paragrafo 3

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 25, paragrafo 1

-

Articolo 25, paragrafo 2

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 25, paragrafo 3

Articolo 22, paragrafo 3

Articolo 25, paragrafo 4

Articolo 22, paragrafo 4

Articolo 25, paragrafo 5

Articolo 22, paragrafo 5

Articolo 25, paragrafo 6

Articolo 22, paragrafo 6

-

Articolo 22, paragrafo 7

Articolo 25, paragrafo 7

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 2

-

Articolo 23, paragrafo 3

-

Articolo 23, paragrafo 4

Articolo 26, paragrafo 2

-

Articolo 26, paragrafo 3

-

Articolo 26, paragrafo 4

Articolo 24

-

Articolo 25

-

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 27, paragrafi 1 e 3

-

Articolo 27, paragrafo 2

Articolo 26, paragrafo 3

Articolo 27, paragrafo 4

Articolo 27, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 27, paragrafo 4

-

-

Articolo 28, paragrafo 4

-

Articolo 28, paragrafo 5

Articolo 27, paragrafo 5

Articolo 28, paragrafo 6

Articolo 27, paragrafo 6

Articolo 28, paragrafo 7

Articolo 28

Articolo 29

Articolo 29, paragrafo 1

Articolo 30, paragrafo 1

Articolo 29, paragrafo 2

-

Articolo 29, paragrafo 3

Articolo 30, paragrafo 2

Articolo 29, paragrafo 4

Articolo 30, paragrafo 3

Articolo 30

Articolo 31

Articolo 31

Articolo 32

Articolo 32

Articolo 33

Articolo 33

-

-

Articolo 34

-

Articolo 35

-

Articolo 36

-

Articolo 37

-

Articolo 38

-

Articolo 39

-

Articolo 40

-

Articolo 41

-

Articolo 42

-

Articolo 43

-

Articolo 44

-

Articolo 45

Articolo 34, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7

Articolo 46, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7

Articolo 34, paragrafo 8

-

Articolo 34, paragrafo 9

-

Articolo 34, paragrafo 10

Articolo 46, paragrafo 8

Articolo 34, paragrafo 11

-

Articolo 34, paragrafo 12

-

Articolo 35

Articolo 47

Articolo 36, paragrafi 1 e 2

Articolo 48, paragrafi 1 e 2

Articolo 36, paragrafo 3

-

Articolo 36, paragrafo 4

-

Articolo 36, paragrafo 5

-

-

Articolo 49

Articolo 37

-

Articolo 38, paragrafo 1, primo comma

Articolo 50, paragrafo 1

Articolo 38, paragrafo 1, secondo comma

-

-

Articolo 50, paragrafo 2

-

Articolo 50, paragrafo 3

Articolo 39

Articolo 51

Articolo 40

Articolo 52

Articolo 41

Articolo 53, primo comma

-

Articolo 53, secondo comma

Articolo 42

Articolo 54

Articolo 43

Articolo 55

Articolo 44

Articolo 56

Articolo 45, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 57, paragrafi 1, 2 e 3

-

Articolo 57, paragrafo 4

Articolo 45, paragrafo 4

Articolo 57, paragrafo 5

Articolo 45, paragrafo 5

Articolo 57, paragrafo 6

Articolo 46

Articolo 58

Articolo 47

Articolo 59

-

Articolo 59, paragrafo 2

Articolo 48

Articolo 60

Articolo 49

Articolo 61

Allegato I

-

Allegato II

-

-

Allegato I

-

Allegato II



SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione)

Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 37  

18 – Migrazione e affari interni

Natura della proposta/iniziativa

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione 

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria 38  

 La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente 

 La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione 

Obiettivi

Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Nell’agenda europea sulla migrazione (COM(2015)240 final) la Commissione ha annunciato che avrebbe valutato il sistema Dublino e avrebbe stabilito se fosse necessaria una revisione dei parametri giuridici di tale sistema per ottenere una distribuzione più equa dei richiedenti asilo in Europa.

La crisi ha fatto emergere notevoli carenze strutturali e punti deboli nella concezione e nell’attuazione della politica europea in materia di asilo e migrazione, compreso il sistema Dublino, che non è stato concepito per assicurare una ripartizione sostenibile delle responsabilità nei confronti dei richiedenti asilo in tutta l’UE. Come è stato osservato nelle conclusioni del Consiglio europeo del 18-19 febbraio 2016 e in quelle del 17-18 marzo 2016, è tempo di compiere progressi nella riforma del quadro esistente nell’UE, così da assicurare una politica di asilo umana ed efficiente.

Il 6 aprile 2016, nella sua comunicazione “Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all’Europa” (COM(2016) 197 final), la Commissione ha dichiarato che è prioritario stabilire un sistema sostenibile ed equo di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo, garantendo un alto livello di solidarietà e un’equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri mediante un’equa assegnazione dei richiedenti. Si è quindi impegnata a modificare il regolamento Dublino, razionalizzandolo e completandolo con un meccanismo correttivo di equità oppure passando a un nuovo sistema basato su una chiave di distribuzione.

Un’equa assegnazione dei richiedenti asilo modificherebbe in misura significativa l’attuale panorama finanziario; occorrerebbe sostenere lo sviluppo delle capacità di accoglienza, in termini sia di infrastruttura che di spese di funzionamento, specialmente negli Stati membri che finora non hanno dovuto gestire un numero elevato di richiedenti.

Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico [indicare il numero]

1.3: Rafforzare la protezione e la solidarietà

Attività ABM/ABB interessate

18.03 – Asilo e migrazione

Rendere più efficiente ed efficace il sistema di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro da un cittadino di paese terzo.

Aumentare la solidarietà e la condivisione delle responsabilità tra gli Stati membri.


Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

L’aumento di efficienza ed efficacia di un regolamento Dublino razionalizzato, funzionante anche in casi di forti afflussi di cittadini di paesi terzi, sarà vantaggioso tanto per gli Stati membri quanto per l’Unione europea nel suo insieme. Gli Stati membri che devono trattare un numero sproporzionato di domande per le quali sono competenti potranno contare su un meccanismo correttivo di assegnazione, che allevierà la particolare pressione a loro carico e consentirà loro di gestire le domande in arretrato.

I richiedenti protezione internazionale trarranno vantaggio da un sistema più efficiente e rapido di determinazione dello Stato membro competente, che permetterà un accesso più veloce alla procedura di asilo e farà sì che la domanda sia esaminata nel merito da un unico Stato membro chiaramente determinato.

Si prevede un aumento della capacità di accoglienza, soprattutto negli Stati membri che finora non hanno dovuto affrontare un numero elevato di richiedenti asilo. Inoltre, gli Stati membri saranno aiutati nella fornitura di prodotti alimentari e assistenza di base ai richiedenti asilo trasferiti.

Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l’attuazione della proposta/iniziativa.

Creazione e funzionamento del sistema automatizzato entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Numero di trasferimenti di richiedenti protezione internazionale.

Numero di posti di accoglienza parzialmente finanziati dalle risorse aggiuntive da assegnare al Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) per l’attuazione della presente proposta nel periodo 2017-2020.

Numero di richiedenti asilo trasferiti ogni anno con assistenza grazie alle risorse aggiuntive da assegnare all’AMIF per l’attuazione della presente proposta.

Motivazione della proposta/iniziativa

Necessità nel breve e lungo termine

La proposta ha i seguenti obiettivi:

   aumentare la capacità del sistema Dublino di determinare in modo efficiente ed efficace lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale, razionalizzando i criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente;

   contribuire a evitare i movimenti secondari nell’UE, fra l’altro scoraggiando gli abusi e la caccia all’asilo più vantaggioso (asylum shopping);

   assicurare un alto grado di solidarietà e un’equa ripartizione delle responsabilità istituendo un meccanismo correttivo di assegnazione da attivarsi quando uno Stato membro riceve un numero sproporzionato di domande del cui esame è competente.

Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea

Stabilire i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide è un compito tale da non poter essere realizzato dai soli Stati membri, ma soltanto a livello di Unione.

Il valore aggiunto della presente proposta consiste nel razionalizzare e rendere più efficace l’attuale regolamento Dublino e nell’istituire un meccanismo correttivo di equità da applicarsi a uno Stato membro che subisca una pressione sproporzionata.

Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

La valutazione della Commissione ha concluso che l’attuale sistema Dublino non è soddisfacente e dev’essere razionalizzato e reso più efficiente con una serie di modifiche.

Il sistema Dublino non è stato concepito come strumento di solidarietà e di ripartizione delle responsabilità: la crisi migratoria ha messo in luce questa carenza, che impone di introdurre nella presente proposta un sistema correttivo di assegnazione.

Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

1. Costi di trasferimento

Secondo la presente proposta, lo Stato membro che effettua il trasferimento nello Stato membro di assegnazione ha diritto a una somma forfettaria di 500 EUR per persona trasferita, che dev’essere versata dall’AMIF nell’ambito della gestione concorrente.

L’AMIF prevede già la possibilità di trasferire richiedenti protezione internazionale nel quadro del programma nazionale di ciascuno Stato membro, su base volontaria (articoli 7 e 18 del regolamento (UE) n. 516/2014).

In virtù delle decisioni del Consiglio (1523/2015 e 1601/2015) che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia, entro il 26 settembre 2017 dovrebbero essere trasferiti 160 000 cittadini di paesi terzi. La presente proposta non incide sull’attuazione di tali decisioni.

Saranno istituiti meccanismi adeguati per accrescere le sinergie ed evitare sovrapposizioni tra la nuova proposta e gli strumenti già esistenti.

2. Creazione e manutenzione tecnica di un sistema informatico automatizzato per l’assegnazione dei richiedenti asilo

L’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) sarà incaricata della preparazione, dello sviluppo e della gestione operativa del sistema informatico automatizzato per l’assegnazione dei richiedenti asilo.

3. Aumento della capacità di accoglienza

Per sostenere l’attuazione del presente regolamento occorre aumentare la capacità di accoglienza, soprattutto negli Stati membri che finora non hanno dovuto affrontare un numero elevato di richiedenti asilo.

4. Fornitura di prodotti alimentari e servizi di base ai richiedenti asilo trasferiti

Per favorire l’attuazione del presente regolamento occorre sostenere la fornitura di prodotti alimentari e servizi di base ai richiedenti asilo trasferiti.


Durata e incidenza finanziaria

 Proposta/iniziativa di durata limitata

   Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   Incidenza finanziaria dal 2016 al 2020

 Proposta/iniziativa di durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal 2017 al 2020

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

Modalità di gestione previste

 Gestione diretta a opera della Commissione

◻ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell’Unione;

◻ a opera delle agenzie esecutive.

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;

◻ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

✓ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

◻ a organismi di diritto pubblico;

◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all’attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”.

Osservazioni

I trasferimenti e il sostegno alla capacità di accoglienza e alle spese di funzionamento saranno a carico dell’AMIF in gestione concorrente.

La creazione e la manutenzione tecnica del sistema IT saranno affidate a eu-LISA (gestione indiretta) e i relativi costi sono coperti nel quadro della presente proposta.

MISURE DI GESTIONE

Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Entro due anni dall’entrata in vigore del regolamento, la Commissione dovrebbe riferire al Parlamento europeo e al Consiglio sulla sua applicazione e, se opportuno, proporre le modifiche necessarie. Al massimo sei mesi prima di tale scadenza, gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione ogni informazione utile alla preparazione di tale relazione.

Una volta presentata la relazione, la Commissione deve riferire al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione del regolamento contestualmente alla presentazione delle relazioni sull’attuazione del sistema Eurodac previsto (articolo 40 del regolamento (UE) n. 603/2013).

Per la gestione concorrente è già in vigore un quadro coerente ed efficiente di rendiconto, monitoraggio e valutazione. Per ogni programma nazionale, gli Stati membri sono tenuti a istituire un comitato di monitoraggio al quale la Commissione può partecipare con funzioni consultive.

Ogni anno gli Stati membri riferiranno sull’attuazione del programma pluriennale. Tali relazioni costituiscono una condizione preliminare per i pagamenti annuali nel quadro della procedura di liquidazione dei conti di cui al regolamento (UE) n. 514/2014.

Entro il 30 giugno 2018, in conformità dell’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 514/2014, la Commissione presenterà una relazione di valutazione intermedia sull’attuazione dell’AMIF, che riguarderà anche l’attuazione delle risorse finanziarie rese disponibili dal presente regolamento.

Inoltre la Commissione presenterà entro il 30 giugno 2024 una relazione di valutazione ex post sugli effetti dell’attuazione dell’AMIF sullo sviluppo dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, riguardante anche il sistema europeo comune di asilo.

Per la creazione e la manutenzione tecnica del sistema informatico (gestione indiretta), eu-LISA riferirà a scadenze regolari in merito ai progressi compiuti. L’agenzia è soggetta a obblighi di monitoraggio e rendiconto periodici. Entro il 31 marzo di ogni anno, il consiglio di amministrazione dell’agenzia adotterà la relazione annuale di attività consolidata dell’agenzia per l’anno precedente ed entro il 15 giugno la trasmetterà al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti. La relazione sarà pubblicata. Ogni tre anni la Commissione svolgerà una valutazione in base ai criteri previsti dalle sue linee guida, esaminando in particolare l’incidenza, l’efficacia e l’efficienza delle prestazioni dell’agenzia e le sue prassi di lavoro in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti. La valutazione esaminerà in particolare l’eventuale necessità di modificare il mandato dell’agenzia e le implicazioni finanziarie di tale modifica.

Sistema di gestione e di controllo

Rischi individuati

I programmi di spesa della DG HOME non hanno presentato ad oggi un significativo rischio di errori. Ciò è confermato dalla continuativa assenza di riscontri significativi nelle relazioni annuali della Corte dei conti, nonché dall’assenza di un tasso di errore residuo superiore al 2% negli ultimi anni nelle relazioni annuali di attività della DG HOME.

Il sistema di gestione e di controllo segue i criteri generali definiti per i fondi del quadro strategico comune ed è pienamente conforme alle disposizioni del regolamento finanziario.

La programmazione pluriennale e la relativa liquidazione annuale dei conti sulla base dei pagamenti effettuati dall’autorità responsabile allinea i periodi di ammissibilità con i conti annuali della Commissione.

I controlli sul posto saranno effettuati nell’ambito dei controlli di primo livello, ossia dall’autorità responsabile, a sostegno della sua dichiarazione annuale di affidabilità della gestione.

L’uso di somme forfettarie (opzione semplificata in materia di costi) per i trasferimenti ridurrà ulteriormente gli errori delle autorità competenti nell’attuazione della presente proposta.

Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

Oltre ad applicare tutti i meccanismi regolamentari di controllo, la DG HOME applicherà la sua strategia antifrode, adottata il 9 aprile 2013. Tale strategia è stata elaborata in linea con la nuova strategia antifrode della Commissione (CAFS) adottata il 24 giugno 2011, per assicurare, fra l’altro, che i controlli antifrode interni siano pienamente allineati con la CAFS e che l’approccio alla gestione del rischio di frode sia finalizzato a individuare i settori a rischio e a trovare risposte adeguate.

Inoltre, il 4 novembre 2015 la DG HOME ha adottato una strategia di audit per la parte di gestione concorrente dell’AMIF e del Fondo Sicurezza interna (ISF), e attualmente sta elaborando una strategia di controllo per la gestione concorrente di AMIF e ISF, che comprenderà tutti i controlli necessari per gestire i programmi nazionali nell’ambito di tali fondi.

Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

Costi di controllo trascurabili e rischio di errore molto basso.

Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Per quanto riguarda la gestione condivisa, in conformità dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 514/2014 gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure efficaci di prevenzione delle frodi, proporzionate ai rischi di fronde individuati.

Per quanto riguarda la gestione indiretta, le misure di lotta antifrode sono stabilite all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1077/2011, che recita:

1. Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione ed altri atti illeciti si applica il regolamento (CE) n. 1073/1999.

2. L’agenzia aderisce all’accordo interistituzionale relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta immediatamente le opportune disposizioni, applicabili a tutto il personale dell’agenzia.

3. Le decisioni concernenti il finanziamento e i correlati accordi e strumenti di attuazione stabiliscono espressamente che la Corte dei conti e l’OLAF possono svolgere, se necessario, controlli in loco presso i beneficiari dei finanziamenti dell’agenzia e gli agenti responsabili della loro assegnazione.

Conformemente a tale disposizione, il consiglio di amministrazione dell’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ha adottato il 28 giugno 2012 la decisione relativa ai termini e alle condizioni delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione.

Si applica inoltre la strategia antifrode della Commissione.

INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio esistenti

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Partecipazione

3 Sicurezza e cittadinanza

Diss./Non diss. 39 .

di paesi EFTA 40

di paesi candidati 41

di paesi terzi

ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

18.030101 - Rafforzamento e sviluppo del sistema europeo comune di asilo, miglioramento della solidarietà e della condivisione della responsabilità tra gli Stati membri

Diss.

NO

NO

SÌ*

18.0207 - Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Diss.

NO

NO

SÌ*

NO

* eventuale contributo dei paesi associati Schengen qualora partecipino al nuovo sistema Dublino

Incidenza prevista sulle spese

Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale 

Numero

3 Sicurezza e cittadinanza

COMMISSIONE

Anno2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Anni successivi

TOTALE

• Stanziamenti operativi

Numero della linea di bilancio 18.030101

Impegni

(1)

445

460

460

460

1825

Pagamenti

(2)

33,3

261,35

457,35

460

613

1825

Numero della linea di bilancio 18.0207

Impegni

(1a)

1,750

0,983

0,135

0,735

3,603

Pagamenti

(2a)

1,750

0,983

0,135

0,735

3,603

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici 42  

Numero della linea di bilancio

(3)

TOTALE degli stanziamenti
per la COMMISSIONE

Impegni

=1+1a +3

446,75

460,983

460,135

460,735

1828,603

Pagamenti

=2+2a

+3

35,05

262,333

457,485

460,735

613

1828,603



TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 3
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+ 6

446,75

460,983

460,135

460,735

1828,603

Pagamenti

=5+ 6

35,05

262,333

457,485

460,735

613

1828,603

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

• TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

(4)

Pagamenti

(5)

• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 4
del quadro finanziario pluriennale

(importo di riferimento)

Impegni

=4+ 6

446,75

460,983

460,135

460,735

1828,603

Pagamenti

=5+ 6

35,05

262,333

457,485

460,735

613

1828,603





Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

5

“Spese amministrative”

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

COMMISSIONE

•Risorse umane

0,536

0,536

0,536

0,536

2 144

•Altre spese amministrative

0,06

0,06

0,03

0,03

0,18

TOTALE

Stanziamenti

0,596

0,596

0,566

0,566

2,324

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,596

0,596

0,566

0,566

2,324

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Anni successivi

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 5
del quadro finanziario pluriennale
 

Impegni

447,346

461,579

460,701

461,301

1830,927    

Pagamenti

35,646

262,929

458,051

460735,566

613

1830,927

Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Anno 2021

TOTALE

RISULTATI

Tipo 43

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 44

- Risultato

Sistema IT e manutenzione

n/a

1

1,750

1

0,983

1

0,135

1

0,735

3,603

- Risultato

Trasferimenti

0,0005

150000

75

200000

100

200000

100

200000

100

375

- Risultato

Posti di accoglienza

0,002

50000

100

100

- Risultato

Spese di funzionamento

0,0018

150000

270

200000

360

200000

360

200000

360

1350

COSTO TOTALE

446,75

460,983

460,135

460,735

1828,603

Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

Sintesi

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.

   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE



RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

0,536

0,536

0,536

0,536

2 144

Altre spese amministrative

0,06

0,06

0,03

0,03

0,18

Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale

0,596

0,596

0,566

0,566

2,324

Esclusa la RUBRICA 5 45 del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese di natura amministrativa

Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

0,596

0,596

0,566

0,566

2,324

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell’azione e/o riassegnati all’interno della stessa DG, integrati dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.    

1.1.1.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

• Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei)

18 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

4

4

4

4

XX 01 01 02 (nelle delegazioni)

XX 01 05 01 (ricerca indiretta)

10 01 05 01 (ricerca diretta)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 46

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)

XX 01 04 yy  47

- in sede

- nelle delegazioni

XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta)

10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

4

4

4

4

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Sostegno, trattamento e monitoraggio delle attività relative all’attuazione della presente proposta, specialmente al trasferimento dei richiedenti protezione internazionale.

Personale esterno

N/A

Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

   Il fabbisogno finanziario è compatibile con l’attuale quadro finanziario pluriennale e può implicare il ricorso a strumenti speciali ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 48 .

   La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[…]

   La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[…]

Partecipazione di terzi al finanziamento

✓ La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

✓ La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito*:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l’organismo di cofinanziamento 

pm

pm

pm

pm

pm

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati

pm

pm

pm

pm

pm


* eventuale contributo dei paesi associati Schengen qualora partecipino al nuovo sistema Dublino

(1) COM(2016)197 final.
(2) Si vedano ad esempio le risoluzioni del Parlamento europeo del 12 aprile 2016 sulla situazione nel Mediterraneo e sulla necessità di un approccio olistico dell’UE alla migrazione (2015/2095(INI)), e del 10 settembre 2015 sulla migrazione e sui rifugiati in Europa (2015/2833(RSP).
(3) EUCO 19.2.2016, SN 16/16.
(4) Si veda al successivo punto 3.4, “Consultazione dei portatori di interessi”.
(5) C(2016) 871 final.
(6) Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, e decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015.
(7) COM (2016)165 e COM (2016) 222.
(8) COM (2015) 450 final.
(9) COM (2014) 382 final.
(10) COM(2015) 240.
(11) Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell’Unione europea e in merito a “Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 66 dell’8.3.2006, pag. 38).
(12) Protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, concluso il 24 ottobre 2008 (L 161 del 24.6.2009, pag. 8), e protocollo dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia (GU L 93 del 3.4.2001).
(13) Le relazioni di valutazione e attuazione sono disponibili sul seguente sito: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/examination-of-applicants/index_en.htm.
(14) La valutazione si è basata su ricerche documentali, analisi quantitative e consultazioni con consulenti giuridici/politici in 19 Stati membri (BE, BG, CH, CY, EL, FR, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, NO, PL, RO, SE, SI, SK). Le informazioni dagli altri 12 Stati partecipanti al regolamento Dublino III non sono pervenute in tempo per essere incluse nella relazione.
(15) È stata consultata una vasta gamma di portatori di interessi, tra cui: unità Dublino nelle amministrazioni nazionali competenti in materia di asilo, consulenti giuridici/politici, ONG, avvocati/rappresentanti legali, autorità competenti per il ricorso e la revisione, autorità di contrasto, autorità competenti per il trattenimento, richiedenti e/o beneficiari di protezione internazionale. Sono state condotte in tutto 142 interviste. Sono state svolte visite in loco in 15 Stati membri (AT, BE, DE, EL, FR, HU, LU, IT, MT, NL, NO, PL, SE, UK, CH) e interviste telefoniche in 16 Stati membri (BG, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, HR, IE, LT, LV, PT, RO, SI, SK, LI).
(16) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).
(17) GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.
(18) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).
(19) GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11.
(20) Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).
(21) Cfr. pagina 96 della presente Gazzetta ufficiale. Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96).
(22) Cfr. pagina 60 della presente Gazzetta ufficiale. Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).
(23) Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell’1.11.2011, pag. 1).
(24) GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3.
(25) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(26) Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l’ «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).
(27) Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata  (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).
(28) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(29) Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).
(30) GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.
(31) Regolamento (CE) n. 826/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale  (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23).
(32) Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’11 dicembre 2000, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1).
(33) Direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18).
(34) Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13).
(35) Per tre Stati membri, la partecipazione dipende dall’esercizio dei diritti previsto dai pertinenti protocolli e da altri strumenti.
(36) Per tre Stati membri, la partecipazione dipende dall’esercizio dei diritti previsto dai pertinenti protocolli e da altri strumenti.
(37) ABM: activity-based management (gestione per attività) - ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).
(38) A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(39) Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(40) EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(41) Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(42) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(43) I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(44) Come descritto nella sezione 1.4.2. “Obiettivi specifici...”
(45) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(46) AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED =giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).
(47) Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”).
(48) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).
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