52012SC0278


Titolo e riferimento

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D’IMPATTO che accompagna il documento Progetto di proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe

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DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SINTESI DELLA VALUTAZIONE D’IMPATTO

che accompagna il documento

Progetto di proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe

1.           Definizione del problema

1.1.        Perché l’inefficacia della prevenzione dell'uso per scopi illeciti dell’anidride acetica rappresenta un problema?

I precursori di droghe sono sostanze chimiche utilizzate legalmente in un’ampia gamma di settori, ma che possono anche essere impropriamente usati per la fabbricazione illecita di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope. Per impedirne il dirottamento dal commercio legale alla produzione illecita di sostanze stupefacenti è stato introdotto uno specifico quadro regolamentare (a livello sia internazionale[1] che unionale[2]) che permette di individuare le transazioni sospette.

Negli ultimi anni l’inefficacia della prevenzione dell'uso per scopi illeciti dell’anidride acetica (AA), il maggiore precursore impiegato nella produzione di eroina, è stata ravvisata come il principale problema nell’ambito della legislazione applicabile nel mercato interno in materia di precursori di droghe[3]. L’AA deviata dal commercio legale in Europa è dirottata in Afghanistan, che a livello globale è la principale fonte di eroina, di cui l’Europa consuma da sola quasi il 20%.

Le cause del problema e le sue conseguenze sono illustrate nel seguente grafico:

CAUSA || PROBLEMA || CONSEGUENZE DIRETTE || CONSEGUENZE INDIRETTE

Nel 2008 sono state sequestrate o intercettate nell'UE 241 tonnellate di AA, un quantitativo che sarebbe stato sufficiente a produrre circa 150-223 tonnellate di eroina, il che corrisponde approssimativamente al 50% della produzione annua di eroina in Afghanistan. Benché le statistiche del 2009-2010 mostrino un drastico calo delle intercettazioni e dei sequestri di AA nell’UE[4], numerosi Stati membri e l’Organo internazionale per il controllo degli stupefacenti (INCB) temono che i meccanismi del regolamento (CE) n. 273/2004 non siano sufficienti per garantire il controllo dell’AA.

1.2.        Soggetti interessati

Gli Stati membri sono direttamente interessati sia perché sono costretti ad avviare azioni di contrasto sia perché devono sostenere i costi sanitari collegati al consumo di eroina. Occorre inoltre considerare gli ingenti costi dei reati legati agli stupefacenti commessi ai danni della popolazione.

I cittadini dell’Unione europea sono direttamente interessati sia in quanto potenziali consumatori di eroina prodotta con l’AA dirottata, sia perché sono esposti ai reati legati al consumo e al traffico di stupefacenti.

Le imprese che producono o commercializzano AA possono essere al centro di (tentate) azioni di dirottamento della sostanza in qualsiasi fase della produzione o dello smercio della stessa. Sono pertanto costrette ad assicurare i loro stabilimenti e processi operativi contro i furti e, inoltre, sono tenute a registrare gli stabilimenti di produzione presso le autorità oltre che a vigilare in maniera critica l’utilizzo della sostanza da parte dei loro clienti in conformità con lo scopo legittimo dichiarato[5]. Eventuali transazioni sospette devono essere notificate alle autorità. Gli utilizzatori finali (che acquistano l’AA solo a scopo produttivo) hanno obblighi più limitati: non devono cioè registrarsi ma sono soltanto tenuti a fornire una dichiarazione dell’acquirente al momento di effettuare un ordine.

2.           Analisi di sussidiarietà

Il regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe si basa sull’articolo 114 TFUE (ex articolo 95 TCE). Il regolamento fissa requisiti comuni per il monitoraggio e il controllo del commercio dei precursori di droghe, allo scopo di garantire il libero scambio lecito di tali sostanze chimiche nell’UE. Sebbene l’articolo 10 del regolamento imponga agli Stati membri l’obbligo di adottare le misure nazionali necessarie per consentire alle autorità competenti di espletare i propri compiti di controllo e monitoraggio, ogni revisione generale del meccanismo di controllo e monitoraggio dovrebbe essere adottata a livello europeo, in modo da non ostacolare indebitamente il commercio lecito di precursori di droghe nell’UE.

3.           Obiettivi

Obiettivi generali

· Contribuire alla lotta mondiale contro il traffico illecito di stupefacenti. La prevenzione della deviazione dei precursori di droghe è un importante elemento che permette all’UE di adempiere agli obblighi cui è soggetta in forza dell’articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1988.

· Garantire un adeguato funzionamento del mercato interno dei precursori di droghe, provvedendo affinché gli operatori siano soggetti a norme armonizzate all’interno dell’UE, evitando al tempo stesso un inutile onere amministrativo per le imprese oltre che per le autorità competenti.

Obiettivi specifici

· Prevenire i tentativi di dirottamento all’interno del mercato interno dell’UE, riducendo quindi il quantitativo di AA dirottata dall’UE ai fini della produzione di droghe illecite, in particolare l’eroina.

· Evitare distorsioni del mercato connesse al controllo non armonizzato dei precursori di droghe all’interno dell’UE, anche per contenere i costi degli operatori che partecipano alla catena di valore dei precursori di droghe.

Obiettivi operativi

· Ridurre i tentativi di dirottamento e i sequestri nell’UE.

· Introdurre norme uniformi, efficaci ed efficienti in materia di controlli dei precursori di stupefacenti nel mercato interno dell’UE.

4.           Opzioni

Opzione 1: nessuna azione: la legislazione dell’UE rimane invariata (opzione di base)

Il regolamento (CE) n. 273/2004 non sarà modificato. La Commissione e gli Stati membri continueranno a impegnarsi per migliorare l’applicazione delle norme attuali. Gli Stati membri potrebbero adottare ulteriori norme a livello nazionale, se ciò dovesse apparire necessario ai sensi dell’articolo 10 del regolamento, previa notifica e valutazione in conformità della direttiva 98/34/CE.

Opzione 2: maggiori obblighi di segnalazione

Sarebbero introdotti ulteriori obblighi di segnalazione per gli operatori, che permetterebbero agli Stati membri di condurre ispezioni più mirate e di ottimizzare altre attività di contrasto grazie alle più approfondite conoscenze disponibili. Due opzioni secondarie potrebbero essere attuate, separatamente o in maniera combinata: a) aumentare la frequenza e b) ampliare la portata delle segnalazioni.

Opzione 3: maggiori obblighi in capo agli operatori per quanto concerne le dichiarazioni rilasciate dagli utilizzatori finali (acquirenti)

Gli operatori non sarebbero autorizzati a commerciare sostanze classificate della categoria 2, a meno che la dichiarazione dell’acquirente allegata a un ordine non sia stata interamente compilata e gli operatori non abbiano verificato che l’ordine effettuato dall’utilizzatore finale è giustificato da motivi reali. Se del caso, gli operatori dovrebbero coinvolgere le autorità di competenza. La verifica delle informazioni dovrebbe essere documentata. Inoltre, una copia della dichiarazione dell’acquirente dovrebbe accompagnare le sostanze acquistate. Questa opzione potrebbe essere ulteriormente rafforzata riducendo o abolendo la soglia delle quantità minime previste dall’articolo 6 del regolamento. Si potrebbero individuare due opzioni secondarie: gli obblighi potrebbero riguardare soltanto l’AA (a) oppure tutte le sostanze della categoria 2 (b).

Opzione 4: obbligo degli operatori di notificare sistematicamente nuovi utilizzatori finali alle autorità a scopo di verifica

Gli operatori che immettono sul mercato sostanze classificate della categoria 2 sarebbero tenuti a notificare sistematicamente alle autorità tutti gli ordini provenienti dagli utilizzatori finali che sono nuovi acquirenti e sarebbero autorizzati a consegnare tali sostanze soltanto dopo aver ottenuto il beneplacito delle autorità. Le autorità verificherebbero la legittimità dei motivi degli utilizzatori finali, se necessario in collaborazione con le autorità di un altro Stato membro. Questa opzione potrebbe essere ulteriormente rafforzata riducendo o abolendo la soglia delle quantità minime previste dall’articolo 6 del regolamento. Si potrebbero individuare due opzioni secondarie: gli obblighi potrebbero riguardare soltanto l’AA (a) oppure tutte le sostanze della categoria 2 (b).

Opzione 5: registrazione obbligatoria degli utilizzatori finali e maggiori obblighi in materia di registrazione

Gli utilizzatori finali delle sostanze classificate della categoria 2 avrebbero l’obbligo di registrarsi. Il numero di registrazione dovrebbe figurare in tutte le dichiarazioni degli acquirenti, così da permettere agli operatori di verificare che gli ordini siano leciti. Prima della registrazione le autorità dovrebbero controllare le attività degli utilizzatori finali, al fine di certificare il numero di registrazione. La legislazione europea specificherebbe più nel dettaglio i criteri e le condizioni per la concessione, il rifiuto e il ritiro della registrazione degli utilizzatori finali (e degli operatori in generale). L’opzione potrebbe essere rinforzata riducendo o abolendo la soglia dei quantitativi minimi prevista dall’articolo 6 del regolamento e/o prevedere esenzioni per talune categorie di utilizzatori finali come le università o gli istituti di ricerca. Si potrebbero individuare due opzioni secondarie: gli obblighi potrebbero riguardare soltanto l’AA (a) oppure tutte le sostanze della categoria 2 (b).

Opzione 6: trasferire l’AA dalla categoria 2 alla categoria 1

L’AA sarebbe trasferita dalla categoria 2 alla categoria 1, il che implicherebbe che tutti i soggetti che commercializzano e utilizzano l’AA dovrebbero ottenere una licenza prima di entrare in possesso dell’AA o di immettere l’AA sul mercato, e dovrebbero soddisfare tutti gli altri requisiti degli operatori in possesso di licenza.

5.           Valutazione degli impatti

Sono stati quantificati i costi derivanti dall’accresciuto onere amministrativo implicito per ciascuna opzione; tali costi figurano nella tabella comparativa della sezione 6. I vantaggi sono descritti sotto il profilo qualitativo.

5.1.        Opzione 1: nessuna azione

A livello europeo non si prevedono ulteriori oneri amministrativi a carico delle imprese o delle autorità competenti, ma si dovrebbe tener conto di un incremento degli oneri amministrativi a livello nazionale nell’eventualità in cui gli Stati membri decidessero di introdurre misure nazionali a integrazione di quelle europee.

In termini di efficacia della prevenzione della deviazione, le statistiche recenti riferite ai sequestri e alle spedizioni intercettate dimostrano una chiara inversione di tendenza, il che farebbe supporre che i tentativi di rafforzare l’applicazione della legislazione hanno già migliorato in maniera tangibile l’efficacia della legislazione attuale in termini di prevenzione della deviazione.

Al tempo stesso, tuttavia, i punti deboli individuati nel regolamento (CE) n. 273/2004 verrebbero ignorati, anche se l’applicazione potenziata della legislazione potrebbe contribuire a rimediare ad alcuni di essi. Gli Stati membri continuerebbero a intravedere la necessità di adottare ulteriori misure a livello nazionale per irrobustire il controllo del commercio dei precursori di drogh[6]. Ciò potrebbe essere controproducente rispetto all’obiettivo di preservare il mercato interno. Infine, non sarebbe possibile mettere a tacere le critiche mosse all’UE a livello internazionale (condivise peraltro da alcuni Stati membri) per la sua “inattività” nonostante i ripetuti inviti a intensificare il controllo della legislazione del mercato interno.

5.2.        Opzione 2: rafforzamento degli obblighi di segnalazione

In termini di efficacia della prevenzione della deviazione, le autorità competenti potrebbero aspettarsi un miglioramento delle proprie conoscenze dei flussi di scambi legali. Ciò permetterebbe loro di identificare più facilmente le forme di scambio anomale, dietro alle quali potrebbe nascondersi un tentativo di dirottamento. Tuttavia, per poter trovare corrispondenze nei dati relativi agli scambi di tutti gli operatori dell’UE sarebbe necessario raccogliere enormi quantitativi di informazioni e confrontarle attraverso le frontiere interne dell’Unione. Persino questo controllo incrociato a livello unionale potrebbe comunque risultare inefficace, poiché soltanto lo 0,2% della produzione complessiva di AA è dirottato, per cui un approccio generico volto a “verificare tutte le transazioni” appare meno promettente rispetto all’attivazione di interventi mirati basati sui rischi.

Gli Stati membri potrebbero continuare a ritenere necessario adottare ulteriori misure a livello nazionale per irrobustire il controllo del commercio dei precursori di droghe. Ciò potrebbe essere controproducente rispetto all’obiettivo di evitare la frammentazione del mercato interno.

5.3.        Opzione 3: maggiori obblighi in capo agli operatori per quanto concerne le dichiarazioni rilasciate dagli utilizzatori finali (clienti)

Il calcolo dei costi per questa opzione prevede 2 scenari (riportati nella tabella riassuntiva della sezione 6). Nello scenario 1, sin dall’inizio gli operatori potrebbero interagire soltanto con gli acquirenti a loro noti, già sottoposti in precedenza ai controlli degli operatori stessi. Pertanto, l’obbligo principale di cui all’opzione 3, vale a dire la verifica della dichiarazione dell’acquirente, sarebbe considerato al 100% un’attività “ordinaria”. L’unico onere amministrativo aggiuntivo deriverebbe dall’invio di una copia della dichiarazione dell’acquirente alle autorità competenti. Gli operatori sarebbero in grado di verificare personalmente i propri clienti, cosicché non si prevedono oneri supplementari per le autorità.

Nello scenario 2, poiché il 30% degli operatori non ottempera ancora in maniera scrupolosa ai propri obblighi, costoro si vedrebbero costretti ad accrescere il proprio impegno. Inoltre, si ritiene che per il 10% circa di tutte le dichiarazioni degli acquirenti sarebbe necessaria un’ulteriore verifica da parte delle autorità, dal momento che gli operatori non sono in grado di effettuare controlli completi autonomamente.

Quanto all’efficacia della prevenzione della deviazione, l’opzione 3 aumenterebbe la responsabilità degli operatori nella scelta degli acquirenti. Sebbene gli operatori diligenti conducano già le verifiche necessarie, una riformulazione del testo giuridico renderebbe gli operatori più vigili e accrescerebbe il numero di casi in cui gli operatori deciderebbero di rivolgersi alle autorità.

I vantaggi per il mercato interno sarebbero probabilmente analoghi all’opzione 1: gli Stati membri potrebbero continuare a ritenere necessario adottare misure aggiuntive a livello nazionale per irrobustire il controllo del commercio di precursori di droghe, il che andrebbe a scapito del mercato interno.

5.4.        Opzione 4: obbligo degli operatori di notificare sistematicamente alle autorità ogni nuovo utilizzatore finale a scopo di verifica

In termini di efficacia della prevenzione della deviazione, l’opzione 4 indirizzerebbe le attività degli operatori verso nuovi acquirenti, in particolare coloro che dichiarano di essere utilizzatori finali ma privi di un numero di registrazione, per i quali è difficile verificare l’autenticità dell’interesse a fare un ordine. Una notifica sistematica alle autorità di tutti i nuovi acquirenti permetterebbe a queste ultime di condurre tutte le verifiche del caso. Se necessario, le autorità potrebbero vietare e/o monitorare le forniture. Tuttavia, il trasferimento delle responsabilità alle autorità, cui spetterebbe la decisione finale sui potenziali nuovi rapporti di lavoro, potrebbe inibire la vigilanza degli operatori.

Poiché l’opzione 4 comporterebbe un aumento delle conoscenze in possesso delle autorità riguardo agli utilizzatori finali, in tutta probabilità essa ridurrebbe la necessità per gli Stati membri di adottare misure supplementari a livello nazionale. Qualcuno però potrebbe ancora considerare l’opzione 4 insufficiente e quindi introdurre misure di controllo aggiuntive, con conseguenti effetti negativi per il mercato interno.

5.5.        Opzione 5: registrazione obbligatoria degli utilizzatori finali e rafforzamento dei requisiti per quanto concerne la registrazione

In termini di efficacia della prevenzione della deviazione, la registrazione permetterebbe agli Stati membri di appurare l’autenticità dell’interesse degli utilizzatori finali verso il prodotto in questione prima che sia effettuato un ordine. Gli operatori sarebbero così in grado di verificare più agevolmente i propri clienti, dal momento che la dichiarazione dell’acquirente conterrebbe un numero di registrazione ufficiale.

L’opzione 5 comporterebbe un notevole aumento delle conoscenze in possesso delle autorità riguardo a tutti gli utilizzatori finali e ciò ridurrebbe enormemente la probabilità che gli Stati membri considerino necessario adottare misure supplementari a livello nazionale. L’opzione 5 sarebbe quindi estremamente efficace nel preservare il mercato interno.

5.6.        Opzione 6: trasferire l’AA dalla categoria 2 alla categoria 1

Per quanto concerne l’efficacia della prevenzione della deviazione, si prevedono vantaggi analoghi o superiori rispetto all’opzione 5, poiché tutti gli utilizzatori finali e gli operatori dell’AA sarebbero soggetti al rigoroso regime di autorizzazione posto sotto il controllo diretto delle autorità. Sarebbe inoltre fortemente ridotta la probabilità che gli Stati membri debbano adottare misure aggiuntive a livello nazionale, il che renderebbe l’opzione 6 estremamente efficace nel preservare il mercato interno.

6.           Confronto delle opzioni

Nella tabella 1[7] figurano le informazioni relative ai vantaggi attesi (in termini di efficacia nel raggiungimento degli obiettivi operatori) e ai costi di ciascuna opzione (secondaria).

Le opzioni 4a e 5a presentano il miglior rapporto costi/benefici. L’opzione 4a offre i risultati più vantaggiosi dal punto di vista dei costi totali calcolati per le autorità e le imprese considerate assieme. Tuttavia, se si escludono i costi una tantum dovuti alla registrazione di tutti gli utilizzatori finali esistenti di cui all’opzione 5a, le differenze a livello di spese annue correnti sono meno pronunciate: l’opzione 5a è meno onerosa per le imprese, mentre l’opzione 4a è meno gravosa per le autorità.

Oltre a una diminuzione delle spese annue sostenute dalle imprese, l’opzione 5a è stata votata dalla maggior parte degli Stati membri nel corso delle consultazioni con le parti interessate. L’opzione 5a oltretutto risponderebbe meglio alle critiche mosse all’UE a livello internazionale per l’assenza di un controllo sistematico degli utilizzatori finali dell’AA nel territorio dell’Unione.

In considerazione dei costi relativamente bassi dell’una e dell’altra opzione rispetto al valore di mercato complessivo della produzione europea di AA, non si prevede un impatto tangibile sulla competitività dell’industria europea.[8]

Tabella 1: TABELLA COMPARATIVA DEI COSTI E DEI BENEFICI

Opzione || Benefici/Efficacia || Costi per le imprese || Costi per le autorità || Costi totali

Prevenire la deviazione || Preservare il mercato interno

1 || 0 || 0 || € 0 Rischio di frammentazione del mercato || € 0 || € 0

2 || 2a || 0 || 0 || € 5,6 Mio/anno || € 1 Mio/anno || € 6,6 Mio/anno

|| 2b || 0 || 0 || € 1,5 Mio/anno || € 0,3 Mio/anno || € 1,8 Mio/anno

|| 2a+2b || 0 || 0 || € 11,4 Mio/anno || € 2,1 Mio/anno || € 12,5 Mio/anno

3 || 3a (solo AA) || + || 0 || Scen. 1 (100% attività ordinaria): Scen. 2: (70% attività ordinaria): || € 0,2 Mio/anno € 4,7 Mio/anno || Scen. 1: (nessun coinvolgimento delle autorità) Scen. 2: (coinvolgimento delle autorità nel 10% dei casi) || € 0 € 0,2 Mio/anno || Scen. 1: Scen. 2: || € 0,2 Mio/anno € 4,9 Mio/anno

|| 3b || + || 0 || Scen. 1: Scen. 2: || € 1 Mio/anno € 26,3 Mio/anno || Scen. 1: Scen. 2: || € 0 € 1,2 Mio/anno || Scen. 1: Scen. 2: || € 1 Mio/anno € 27,5 Mio/anno

4 || 4a (solo AA) || +[+] || ++ || € 0,04 Mio/anno || € 0,005 Mio/anno || € 0,05 Mio/anno

|| 4b || +[+] || ++ || € 0,5 Mio/anno || € 0,03 Mio /anno || € 0,53 Mio/anno

5 || 5a (solo AA) || ++ || +++ || Scen. alt.: (tasse di registrazione per le imprese) || € 0,16 Mio + € 0,01 Mio/anno € 0,55 anno + € 0,06 Mio/anno || Scen. alt.: || € 0,39 Mio +€ 0,05 Mio/anno € 0 || Scen. alt.: || € 0,55 Mio + € 0,06 Mio/anno € 0,55 Mio + € 0,06 Mio/anno

|| 5b || ++ || +++ || Scen. alt.: (tasse di registrazione per le imprese) || € 0,5 Mio + €0,07 Mio/anno € 2,3 Mio + € 0,3 Mio/anno || Scen. alt.: || € 1,8 Mio + € 0,2 Mio/anno € 0 || Scen. alt.: || € 2,3 Mio + € 0,3 Mio/anno € 2,3 Mio + € 0,3 Mio/anno

6 || (solo AA) || +++ || +++ || [o: commercio est. incl. Scen. alt.:(costi di licenze per le imprese) || € 0,3 Mio + € 0,2 Mio/anno + 0,5 Mio/anno] € 2,0 Mio + € 0,3 [o + 0,9] Mio/anno || [o: commercio est. incl. Scen. alt.: || € 1,7 Mio + € 0,1 Mio/anno + 0,4 Mio/anno] € 0 || [o comm. est. incl. Scen. alt.: || € 2,0 Mio + € 0,3 Mio/anno + 0,9 Mio/anno] € 2,0 Mio + € 0,3 [o + 0,9] Mio/anno

Le opzioni preferite avrebbero conseguenze sulle PMI che operano con l’AA prevalentemente in qualità di utilizzatori finali. Durante le consultazioni, l’opzione 5 è stata scelta come seconda opzione preferita (dopo l’opzione che prevede il mantenimento dello status quo). Questo dato conferma la presente analisi che l’opzione 5 sarebbe la meno gravosa per le imprese.

Nessuna delle opzioni scelte contempla una generale esclusione delle microimprese, poiché tale eventualità offrirebbe la possibilità di eludere facilmente i controlli della legislazione. Tuttavia, le microimprese beneficiano delle soglie già fissate dalla legislazione[9]. Infine, l’opzione 5a prevedrebbe una protezione specifica per le micro-PMI per impedire agli Stati membri di imporre costi di registrazione alle micro-PMI[10] a copertura delle proprie spese.

7.           Monitoraggio e valutazione

Commissione:

· Raccolta, analisi e comunicazione delle statistiche annuali degli Stati membri relative ai sequestri e alle spedizioni intercettate.

· Monitoraggio della legislazione integrativa introdotta dagli Stati membri a livello nazionale.

· Sostegno nell’applicazione del regolamento modificato (aggiornamento delle linee guida esistenti, strumento di e-learning, documento con Domande e risposte frequenti, ecc.).

· Lancio di una banca dati attualmente in fase di elaborazione per semplificare la raccolta e l’analisi delle informazioni statistiche.

· A distanza di cinque anni dall’adozione delle modifiche legislative: una valutazione della legislazione modificata sarà condotta previa consultazione con gli Stati membri e le parti interessate.

Stati membri:

· Attività di monitoraggio in corso sulla corretta applicazione della legislazione.

[1]               Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, disponibile al seguente indirizzo: http://www.incb.org/incb/convention_1988.html

[2]               Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, e articolo 32 del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio relativo all’applicazione e al funzionamento della legislazione comunitaria in materia di controllo e monitoraggio del commercio dei precursori di droghe.

[3]               Relazione della Commissione relativa al funzionamento della legislazione dell’UE in materia di precursori di droghe (COM(2009)709 definitivo), disponibili al seguente indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0709:FIN:it:PDF

[4]               33 tonnellate nel 2009 e 21 tonnellate nel 2010.

[5]               L’AA è impiegata legalmente come agente acetilante nell’industria fotografica e farmaceutica. Viene usata per produrre plastiche, tessuti, coloranti, agenti fotochimici, profumi, esplosivi e l’aspirina.

[6]               Ad esempio: Belgio, Italia e Ungheria impongono ai propri operatori di notificare alle autorità ogni transazione con l’AA prima di evadere un ordine.

[7]               I costi totali riportati nella tabella corrispondono alla somma delle singole componenti esatte. Pertanto non collimano pienamente con i totali delle componenti (arrotondate) in questa tabella.

[8]               I costi totali abbinati di ciascuna opzione (0,05 milioni di EUR per l’opzione 4a e 0,06 milioni di EUR per l’opzione 5a) sono estremamente limitati rispetto al valore complessivo del mercato europeo dell’AA (> 257 milioni di EUR/anno). Al confronto anche il costo una tantum di 0,16 milioni di EUR per le imprese e di 0,29 milioni di EUR per le autorità risulta basso.

[9]               L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 273/2004 stabilisce che le imprese che vendono/acquistano AA in quantità inferiore al volume annuo di 100 l sono escluse dalla maggior parte degli obblighi previsti dalla legislazione.

[10]             Gli effetti di un potenziale trasferimento delle spese delle autorità alle imprese sono stati calcolati nell’ambito dell’opzione 5 come “scenario alternativo”.

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