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Document 52011XG1210(01)

Conclusioni del Consiglio, del 27 ottobre 2011 , sulla formazione giudiziaria europea

OJ C 361, 10.12.2011, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 361/7


Conclusioni del Consiglio, del 27 ottobre 2011, sulla formazione giudiziaria europea

2011/C 361/03

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA:

a)

richiamandosi all'articolo 81, paragrafo 2, lettera h), e all'articolo 82, paragrafo 1, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che per la prima volta stabilisce una competenza specifica per il «sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari» in materia civile e penale;

b)

richiamandosi al programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini, in cui si è sottolineato che, «per promuovere un'autentica cultura europea in materia giudiziaria e di applicazione delle legge, è essenziale intensificare la formazione relativa alle tematiche connesse all'UE e renderla sistematicamente accessibile per tutte le professioni coinvolte nell'attuazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia»;

c)

rammentando la risoluzione del Consiglio relativa alla formazione dei giudici, dei procuratori e degli operatori giudiziari nell'Unione europea (2008/C 299/01);

d)

rammentando la risoluzione del Parlamento europeo, del 9 luglio 2008, sul ruolo del giudice nazionale nel sistema giudiziario europeo (2009/C 294 E/06),

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA:

1.

Accoglie con favore la comunicazione della Commissione intitolata «Alimentare la fiducia in una giustizia europea: una nuova dimensione per la formazione giudiziaria europea» (1), in cui si sottolinea l'importanza di migliorare la conoscenza del diritto dell'UE e la fiducia reciproca tra gli operatori del diritto per assicurare un'efficace attuazione del diritto dell'Unione ed un'agile cooperazione giudiziari a transfrontaliera in tutti gli Stati membri.

2.

Sottolinea il contributo che la formazione giudiziaria europea potrebbe dare allo sviluppo di un'autentica cultura giuridica europea, basata sul rispetto dei diversi sistemi e tradizioni giuridiche degli Stati membri.

3.

Sostiene vigorosamente la realizzazione di ulteriori sforzi per la formazione di giudici, procuratori ed altri operatori giudiziari nel diritto europeo e nella sua applicazione.

4.

Accoglie con favore l'agevolazione della formazione di altri operatori del diritto, compresi gli ufficiali giudiziari, i notai e gli avvocati.

5.

Sottolinea che la formazione non dovrebbe compromettere l'indipendenza delle professioni forensi.

6.

Ritiene che la qualità della formazione sia il principale criterio di valutazione della formazione e accoglie con favore l'intenzione della Commissione di concentrarsi su settori prioritari, tenendo in considerazione le priorità politiche dell'UE e la complessità degli strumenti specifici. Si dovrebbe altresì tener conto di aspetti attinenti al rapporto costo/efficacia.

7.

Condivide la necessità di sfruttare le strutture, le istituzioni e le reti esistenti, in particolare la rete europea di formazione giudiziaria (REFG).

8.

Plaude al riconoscimento del ruolo cruciale svolto dalle strutture di formazione nazionali destinate a giudici, procuratori e altre figure professionali in ambito forense e accoglie con favore il fatto che la Commissione accenni al ruolo della cooperazione regionale nell'elaborazione di migliori pratiche e di nuovi metodi di apprendimento.

9.

Il Consiglio invita gli Stati membri:

a fare decisamente in modo che la formazione sull'acquis dell'Unione sia sistematicamente accessibile agli operatori del diritto attraverso una formazione iniziale e una formazione continua, per riflettere il modo in cui il diritto dell'Unione e la legislazione nazionale interagiscono e influenzano la loro pratica quotidiana,

a fare decisamente in modo che gli operatori del diritto, in particolare i giudici e i procuratori, abbiano la possibilità di avvalersi di almeno una settimana di formazione sull'acquis e gli strumenti dell'Unione durante la loro carriera,

a incoraggiare le organizzazioni professionali nazionali di operatori del diritto a promuovere tra i propri membri la partecipazione ad attività di formazione continua,

a sostenere i rispettivi organi preposti alla formazione di giudici, procuratori e operatori giudiziari nello sforzo di espandere la formazione in diritto dell'Unione europea e sui sistemi giuridici nazionali, e di renderla disponibile a livello locale, regionale e nazionale,

ad incoraggiare le strutture nazionali di formazione in ambito giudiziario a condividere con la Commissione su base annuale, possibilmente mediante la REFG, informazioni sulle attività di formazione in diritto dell'UE disponibili e sul numero di operatori che vi hanno preso parte,

a stimolare le organizzazioni professionali nazionali in ambito giuridico ad informare la Commissione, tramite le relative organizzazioni a livello europeo, sulle attività di formazione in diritto dell'UE disponibili e sul numero di operatori che vi hanno preso parte.

10.

Il Consiglio invita la Commissione a:

prendere spunto dall'articolo 81, paragrafo 2, lettera h), e dall'articolo 82, paragrafo 1, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare, per individuare e valutare soluzioni a livello europeo, compresi regimi di formazione europea per tutte le figure professionali interessate,

a trarre profitto dai punti di forza delle strutture, degli attori e delle reti esistenti, sia nazionali che europee, come gli istituti di formazione giudiziaria e la REFG, e invita la Commissione a fornire loro ulteriore supporto, tenendo conto al contempo di specifiche esigenze nazionali e del valore aggiunto della cooperazione regionale,

ad avviare un nuovo programma di scambio per giudici e procuratori di nuova nomina in modo da far sì che si impegnino del tutto nella dimensione europea del loro ruolo sin dall'inizio e per consentire loro di fare esperienza diretta del concreto funzionamento del sistema giuridico di altri Stati membri; tale nuovo programma di scambio integrerà gli attuali regimi di scambio per giudici e procuratori con maggior esperienza,

ad ampliare ulteriormente il portale europeo della giustizia elettronica quale strumento di sviluppo della formazione giudiziaria europea,

a semplificare ulteriormente le procedure amministrative di accesso ai programmi finanziari europei e, nell'ambito di questi ultimi, rendere disponibili fondi supplementari per la formazione giudiziaria europea,

ad avvalersi del forum europeo sulla giustizia per dar seguito all'attuazione della comunicazione e per promuovere scambi di migliori pratiche,

a prendere in considerazione di presentare annualmente una relazione sulla formazione giudiziaria europea sulla base di qualunque contributo ricevuto dalla REFG e dai suoi membri, e dalle organizzazioni professionali nazionali in ambito giuridico a livello nazionale e di Unione europea.

11.

Il Consiglio incoraggia i paesi candidati e potenziali candidati a firmare i memorandum d'intesa per partecipare ai programmi finanziari dell'Unione europea nel settore della giustizia, in conformità con le condizioni previste in tali programmi, al fine di assicurare un loro effettiva partecipazione ai progetti di formazione giudiziaria europea.


(1)  COM(2011) 551 definitivo.


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