52011PC0759


Titolo e riferimento

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il programma "Giustizia" per il periodo 2014-2020

/* COM/2011/0759 definitivo - 2011/0369 (COD) */

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RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Come confermato dal programma di Stoccolma, lo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia resta una priorità per l’Unione europea. Nonostante i significativi progressi già realizzati in questo campo, la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale è ancora insufficiente. Nell’era post-Lisbona e in seguito all’abolizione del terzo pilastro, il settore della giustizia sta crescendo attivamente per far fronte a tutti gli impegni. Ne sono strumenti primari sia le misure di natura legislativa e strategica che la loro coerente attuazione. Il finanziamento può contribuire allo sviluppo di questo settore attraverso un sostegno all’elaborazione delle norme e delle politiche oltre alla promozione della loro messa in atto.

Come previsto nella comunicazione sulla revisione del bilancio dell’Unione europea[1], gli attuali strumenti di finanziamento e meccanismi di esecuzione sono stati riesaminati, allo scopo di garantire che siano orientati chiaramente verso la produzione di valore aggiunto europeo e di soddisfare l'esigenza di una loro razionalizzazione e semplificazione. Per superare i problemi derivanti dalla complessità delle strutture dei programmi e dalla loro moltiplicazione, la Commissione ha identificato, nel documento “Un bilancio per la strategia Europa 2020”[2], la necessità di un bilancio più semplice e trasparente. Il settore della giustizia è stato menzionato come esempio della frammentazione esistente, su cui occorre intervenire.

In questo quadro il programma "Giustizia" si pone, in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione, come successore di tre programmi attuali:

- Giustizia civile (JCIV),

- Giustizia penale (JPEN),

- Prevenzione e informazione in materia di droga (DPIP).

Mentre il programma di prevenzione e informazione in materia di droga aveva come base giuridica disposizioni in materia di sanità pubblica e comprendeva quindi considerazioni di ordine sanitario, segnatamente la riduzione dei danni alla salute connessi all'uso di droghe, il programma Giustizia segue un approccio alla lotta anti-droga impostato sulla prevenzione della criminalità. Nel quadro del nuovo programma, i finanziamenti destinati alla lotta contro la droga si concentreranno sul traffico illecito, che rappresenta una delle sfere di criminalità in cui il legislatore europeo può stabilire, ai sensi dell'articolo 83 del TFUE, norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni, nonché su altre attività illecite sempre connesse alla droga.

La fusione di questi programmi, tutti basati su norme della parte III, titolo V, del TFUE, consentirà un approccio globale al finanziamento in questo campo ed una più efficace assegnazione dei fondi per questioni di carattere orizzontale, come la formazione.

L’obiettivo generale della presente proposta è contribuire alla creazione di un autentico spazio di giustizia attraverso la promozione della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale. A tal fine, la presente proposta intende promuovere l’applicazione efficace, completa e coerente della normativa dell’Unione nei settori della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, permettere un accesso più rapido alla giustizia e prevenire e ridurre la domanda e l'offerta di droga.

Ciò può essere ottenuto favorendo la formazione e la sensibilizzazione, potenziando le reti e facilitando la cooperazione transnazionale. L'Unione europea deve inoltre dotarsi di una solida base analitica a sostegno del processo di elaborazione delle politiche e delle norme nel settore della giustizia.

2.           RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

2.1.        Consultazione delle parti interessate

Una consultazione pubblica sui futuri finanziamenti nel campo della giustizia, dei diritti fondamentali e dell'uguaglianza dopo il 2013[3] è stata avviata il 20 aprile 2011 e per due mesi è rimasta accessibile a tutte le persone e a tutti gli organismi interessati. Sono state raccolte 187 risposte provenienti dalla maggioranza degli Stati membri, in gran parte da ONG.

Gli interpellati hanno valutato positivamente gli obiettivi dei programmi e confermato l'esigenza di finanziare i settori in questione; hanno riconosciuto il valore aggiunto europeo e non hanno identificato alcun settore in cui sia opportuno interrompere i finanziamenti. Hanno d'altra parte rilevato l'esigenza di semplificare e migliorare, e hanno accolto favorevolmente la maggior parte delle misure proposte, compresa la riduzione del numero di programmi e la semplificazione delle procedure.

Gli interessati si sono detti favorevoli a finanziare attività quali lo scambio di buone prassi, la formazione dei professionisti, l'informazione e la sensibilizzazione, il sostegno alle reti, gli studi, ecc. Tutti i tipi di attività approvati dagli interpellati sono previsti esplicitamente nell'articolo 6 della proposta. Sono state infine approvate le proposte della Commissione circa gli attori più adeguati a ricevere i finanziamenti e i tipi di meccanismi di finanziamento a cui ricorrere.

2.2.        Valutazione d'impatto

È stata svolta una sola valutazione d'impatto sui futuri finanziamenti per l'intero settore della giustizia, dei diritti e dell'uguaglianza, che attualmente comprende sei programmi[4]. La valutazione riguarda sia la proposta relativa al programma "Giustizia", sia quella sul programma "Diritti e cittadinanza". Si basa sulle valutazioni intermedie degli attuali programmi[5], che hanno confermato l'efficacia e l'efficienza generale dei programmi stessi ma hanno anche indicato qualche carenza e un certo margine di miglioramento. Sono state analizzate le tre opzioni di seguito esposte.

Opzione A: mantenere sei programmi e affrontare alcuni dei problemi rilevati modificando la gestione interna dei programmi stessi. Migliorando la gestione e favorendo forti sinergie tra i programmi si risolverebbero alcune difficoltà, ma non si eliminerebbe la causa principale dei problemi, cioè l'elevato numero di programmi, e pertanto si otterrebbero vantaggi limitati.

Opzione B: mantenere tutte le misure previste dall'opzione A e in più fondere gli attuali sei programmi in due soli programmi. Questa opzione consentirebbe maggiore flessibilità nell'uso dei fondi e nella gestione delle priorità politiche annuali. Aumenterebbe la semplificazione (sia per i beneficiari, sia per l'amministrazione) e l'efficienza dei programmi, grazie a una significativa riduzione delle procedure necessarie. Migliorerebbe anche l'efficacia, poiché nell'ambito di due soli programmi sarebbe più semplice evitare la frammentazione e la dispersione delle risorse. Con il diminuire delle procedure si ridurrebbero gli oneri amministrativi e ciò permetterebbe di liberare risorse umane, che sarebbero impiegate per attività dirette a migliorare l'efficacia dei programmi (divulgazione dei risultati, monitoraggio, informazione ecc.).

Opzione C: attuare un solo programma. Questa opzione risolverebbe tutti i problemi causati dalla molteplicità degli strumenti giuridici e dall'aumento degli oneri amministrativi che comporta la gestione di molteplici programmi. Tuttavia, i vincoli giuridici impedirebbero di estendere la portata del programma fino a soddisfare le esigenze di finanziamento di tutti i settori strategici: sarebbe necessario scegliere tra il settore della giustizia e quello dei diritti e della cittadinanza. Pur avendo la massima incidenza in termini di gestione, questa opzione non permetterebbe di affrontare adeguatamente le priorità e le esigenze dell'intero settore.

Secondo quanto risulta dall'analisi e dal confronto tra le opzioni, l'opzione preferita è quella che prevede l'esecuzione di due programmi che coprirebbero le esigenze di finanziamento di tutti i settori strategici (opzione B). Rispetto allo status quo, l'opzione B presenta chiari vantaggi e nessun inconveniente. L'opzione A non è altrettanto vantaggiosa e la C non è idonea poiché permette di coprire solo parzialmente i settori strategici.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La presente proposta si basa sull’articolo 81, paragrafi 1 e 2, sull'articolo 82, paragrafo 1 e sull'articolo 84 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il combinato disposto degli articoli 81 e 82 consente un approccio globale per sostenere lo sviluppo della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, specialmente per quanto riguarda questioni trasversali che interessano entrambi i settori della giustizia.

L’articolo 84 prevede che possano essere stabilite misure per incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità. Il programma non intende occuparsi dell'intero settore della prevenzione della criminalità, ma solo del campo della lotta alla droga. Esso mira all’adozione di un approccio globale per contrastare la domanda e l’offerta di droga, includendo il finanziamento a sostegno degli Stati membri per la cooperazione transnazionale in materia di contrasto.

Le azioni di finanziamento proposte rispettano i principi del valore aggiunto europeo e della sussidiarietà. I finanziamenti a carico del bilancio dell'Unione si concentrano su attività i cui obiettivi non possono essere conseguiti in maniera sufficiente dagli Stati membri da soli, e in cui l'intervento dell'Unione presenta un valore aggiunto rispetto agli interventi dei singoli Stati membri. Le attività contemplate dal presente regolamento contribuiscono a un'applicazione efficace dell'acquis sviluppando la fiducia reciproca tra gli Stati membri, aumentando la cooperazione transfrontaliera e il lavoro di rete, e consentendo un'applicazione corretta e coerente del diritto dell'Unione in tutto il suo territorio. L'Unione europea si trova in una posizione più favorevole rispetto agli Stati membri per affrontare situazioni transnazionali e creare una piattaforma europea per l'apprendimento reciproco. Sarà promossa una solida base analitica per il sostegno e lo sviluppo delle politiche. L'intervento dell'Unione europea permette di svolgere coerentemente tali attività in tutto il suo territorio e produce economie di scala.

La proposta ottempera al principio di proporzionalità in quanto si limita al minimo richiesto per il conseguimento del citato obiettivo a livello europeo e non va oltre quanto è necessario a tale scopo.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La dotazione finanziaria per l’esecuzione del programma "Giustizia", per il periodo che va dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 è pari a 472 milioni di euro (prezzi correnti).

5.           PRINCIPALI ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

L'impostazione proposta combina la semplificazione delle procedure di finanziamento, richiesta da tutte le parti coinvolte, con un approccio più orientato ai risultati. Se ne illustrano qui di seguito le principali caratteristiche.

- La proposta definisce gli obiettivi generali e specifici perseguiti dal programma (articoli 4 e 5) e i settori d’intervento su cui il programma si concentrerà (articolo 6). Gli obiettivi generali e specifici stabiliscono la portata del programma (settori strategici), mentre i tipi di azioni, definiti in funzione dei finanziamenti, sono applicabili a tutti i settori strategici e precisano, secondo un approccio orizzontale, i risultati ottenibili grazie ai finanziamenti, indicando al contempo i settori in cui il finanziamento può presentare un reale valore aggiunto per il conseguimento degli obiettivi. Nell'attuare il presente regolamento, la Commissione stabilirà ogni anno le priorità di finanziamento di ciascun settore. Il programma può ricorrere a tutti gli strumenti finanziari previsti dal regolamento finanziario. La partecipazione è aperta a tutte le persone giuridiche aventi la loro sede legale negli Stati membri o in un paese terzo che partecipa al programma, senza che vi siano altre limitazioni per l'accesso al medesimo. Questa struttura consente di semplificare il programma e di orientarlo meglio in funzione delle esigenze e delle evoluzioni del settore strategico. Fornisce inoltre un contesto stabile per la valutazione, poiché gli obiettivi specifici sono direttamente legati ad indicatori per la valutazione, che restano coerenti per l'intera durata del programma e che saranno monitorati e valutati periodicamente. Si propone di non destinare importi specifici ai singoli settori all'interno del programma, per aumentare la flessibilità e migliorare l'esecuzione del programma stesso.

- La partecipazione di paesi terzi è limitata al SEE, ai paesi in via di adesione e ai paesi candidati effettivi e potenziali. Altri paesi terzi, in particolare quelli in cui trova applicazione la politica europea di vicinato, possono essere associati alle azioni del programma, qualora ciò sia utile alla loro realizzazione.

- Le priorità del programma per ciascun anno saranno definite in un programma di lavoro annuale. Poiché implica scelte strategiche, l'adozione del programma di lavoro annuale è subordinata al parere espresso da un comitato di Stati membri secondo la procedura consultiva.

- Ai fini dell’attuazione del programma, è facoltà della Commissione incaricare, sulla base di un’analisi costi/benefici, un’agenzia esecutiva esistente come previsto dal regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari.

La nozione di “magistrati e operatori giudiziari”

La formazione giudiziaria di magistrati e operatori giudiziari è un elemento fondamentale delle politiche nel campo della giustizia. Essa rafforza la fiducia reciproca fra Stati membri, professionisti del diritto e cittadini. La comunicazione della Commissione “Alimentare la fiducia in una giustizia europea: una nuova dimensione per la formazione giudiziaria europea” definisce obiettivi concreti in materia di formazione da realizzare entro il 2020[6]. L’articolo 81, paragrafo 2, lettera h), e l’articolo 82, paragrafo 1, lettera c), del TFUE fanno esplicito riferimento a "magistrati" e "operatori giudiziari". Conformemente a quanto descritto nella comunicazione della Commissione, pur esercitando una professione autonoma, gli avvocati costituiscono parte integrante e necessaria dell’attività giudiziaria e svolgono un ruolo chiave nell’applicazione del diritto dell’Unione. Per quanto riguarda i notai, in diversi Stati membri essi svolgono mansioni importanti in campo giudiziario, contribuendo a loro volta all’attuazione del diritto dell’Unione. Tenuto conto del loro spirito e dei loro scopi, dette disposizioni del trattato si intendono ricomprendere anche le due succitate professioni.

2011/0369 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma "Giustizia" per il periodo 2014-2020

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81, paragrafi 1 e 2, l’articolo 82, paragrafo 1 e l’articolo 84,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Il trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui le persone siano libere di circolare. A tal fine, l’Unione può adottare misure per sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, nonché promuovere e sostenere l’azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità, in particolare per prevenire e ridurre la domanda e l’offerta di droga.

(2) Il programma di Stoccolma[7] ribadisce la priorità di sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e annovera tra le sue priorità politiche la realizzazione di un'Europa del diritto e della giustizia. L’intervento finanziario è riconosciuto come uno degli strumenti determinanti per il successo dell'attuazione delle priorità politiche fissate dal programma di Stoccolma.

(3) La comunicazione della Commissione “Europa 2020”[8] definisce una strategia per la crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. È opportuno che si sviluppi uno spazio di giustizia funzionante, in cui siano eliminati gli ostacoli ai procedimenti giudiziari transfrontalieri e all’accesso alla giustizia in situazioni transnazionali, essendo ciò un fattore chiave per sostenere e promuovere gli obiettivi specifici e le iniziative faro della strategia Europa 2020.

(4) L’esperienza acquisita negli interventi a livello di Unione ha mostrato che il conseguimento di tali obiettivi richiede, nella pratica, la combinazione di vari strumenti tra cui la legislazione, le iniziative strategiche e il finanziamento. Quest’ultimo costituisce uno strumento cruciale che completa le misure legislative e dovrebbe pertanto essere istituito un programma di finanziamento.

(5) La comunicazione della Commissione “Un bilancio per l’Europa 2020”[9] sottolinea la necessità di razionalizzare e semplificare i finanziamenti dell’Unione europea. Una semplificazione sostanziale e una gestione efficiente dei finanziamenti possono essere ottenute attraverso la riduzione del numero dei programmi e la razionalizzazione, semplificazione e armonizzazione di norme e procedure relative al finanziamento.

(6) In risposta all'esigenza di semplificazione ed efficiente gestione delle risorse, il presente regolamento stabilisce che il programma “Giustizia” debba provvedere alla continuazione e allo sviluppo di attività svolte in passato nell’ambito di tre programmi, definiti rispettivamente: dalla decisione n. 1149/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 settembre 2007, che istituisce il programma specifico "Giustizia civile" per il periodo 2007-2013 come parte del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia"[10]; dalla decisione del Consiglio 2007/126/GAI, del 12 febbraio 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico “Giustizia penale”[11], quale parte del programma generale “Diritti fondamentali e giustizia”; e dalla decisione n. 1150/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 settembre 2007 che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico "Prevenzione e informazione in materia di droga" nell’ambito del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia"[12].

(7) Mentre il programma di prevenzione e informazione in materia di droga aveva come base giuridica disposizioni in materia di sanità pubblica e comprendeva quindi considerazioni di ordine sanitario, segnatamente la riduzione dei danni alla salute connessi all'uso di droghe, è opportuno che il programma Giustizia segua un approccio alla lotta anti-droga impostato sulla prevenzione della criminalità. È auspicabile che, nel quadro del nuovo programma, i finanziamenti destinati alla lotta contro la droga si concentrino sul traffico illegale e su altre attività illecite connesse alla droga.

(8) Nelle comunicazioni della Commissione “La revisione del bilancio dell'Unione europea”[13] e “Un bilancio per la strategia Europa 2020” si sottolinea altresì l’importanza di concentrare i finanziamenti su attività che presentino un evidente valore aggiunto europeo, ossia in cui l’intervento dell’Unione possa apportare un valore aggiuntivo rispetto all’azione isolata degli Stati membri. Le azioni disciplinate dal presente regolamento dovrebbero contribuire alla creazione di uno spazio di giustizia, promuovendo il principio del mutuo riconoscimento, sviluppando la fiducia reciproca tra gli Stati membri, incrementando la cooperazione e il lavoro di rete transfrontalieri e conseguendo una corretta, coerente ed uniforme applicazione del diritto dell’Unione. È auspicabile che il finanziamento delle attività contribuisca altresì a diffondere una migliore e più efficace conoscenza del diritto e delle politiche dell’Unione da parte di tutti i soggetti interessati, e fornisca una base analitica solida per il sostegno e lo sviluppo delle politiche e delle norme dell’Unione. L'intervento dell'Unione europea permette di svolgere tali azioni coerentemente in tutto il suo territorio e produce economie di scala. Inoltre, l'Unione si trova in una posizione più favorevole rispetto agli Stati membri per affrontare situazioni transnazionali e per creare una piattaforma europea per l'apprendimento reciproco.

(9) Nel campo delle droghe, la domanda e l'offerta costituiscono una minaccia reale che gli Stati membri non sono in grado, da soli, di contrastare in modo sostenibile. È opportuno che l’intervento dell’Unione nel quadro del presente regolamento sostenga le azioni degli Stati membri per prevenire e ridurre a domanda l’offerta di droga, in particolare incoraggiando la cooperazione transnazionale in materia di contrasto.

(10) Al fine di applicare il principio di sana gestione finanziaria, è opportuno che il presente regolamento preveda strumenti adeguati per valutare la sua efficacia. A questo scopo, è auspicabile che esso definisca obiettivi di carattere generale e specifico. Per misurare il conseguimento di detti obiettivi specifici, occorre definire una serie di indicatori validi per l'intera durata del programma.

(11) Il presente regolamento istituisce, per il programma pluriennale, una dotazione finanziaria che deve costituire, per l’autorità di bilancio durante la procedura annuale di bilancio, il riferimento privilegiato ai sensi del punto 17 dell’accordo interistituzionale del XX tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria.

(12) È necessario che il presente regolamento sia attuato nel pieno rispetto del regolamento (UE, Euratom) n. xx/xx, del xx, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione europea, impiegando, in particolare, gli strumenti di semplificazione da questo introdotti. Inoltre, è opportuno che i criteri per individuare le azioni da finanziare mirino a conferire le risorse finanziarie disponibili alle azioni che sono in grado di generare il maggior impatto possibile rispetto all'obiettivo perseguito.

(13) Con riguardo all’adozione dei programmi di lavoro annuali, è opportuno che siano conferite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[14]. Dati gli importi annuali interessati, le implicazioni per il bilancio possono considerarsi non sostanziali; pertanto, è opportuno che si applichi la procedura consultiva.

(14) Al fine di garantire una distribuzione efficiente delle risorse del bilancio dell’Unione, è auspicabile che siano ricercate coerenza, complementarietà e sinergie tra i programmi di finanziamento a sostegno di settori strategici che presentano stretti legami tra loro, in particolare tra il programma “Diritti e cittadinanza” istituito dal regolamento (UE) n. x/xx, del xx[15], lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione della criminalità e la lotta contro reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata istituito dal regolamento (UE) n. xx/xx, del xx[16], il programma “Salute per la crescita” istituito dal regolamento (UE) n. xx/xx del xx[17], il programma “Erasmus per tutti” istituito dal regolamento (UE) n. xx/xx del xx[18], il programma quadro “Orizzonte 2020” istituito dal regolamento n. xx/xx del xx[19], e lo strumento di assistenza preadesione istituito dal regolamento n. xx/xx del xx[20].

(15) In conformità degli articoli 8 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il programma dovrebbe favorire il consolidamento del principio della parità tra donne e uomini e sostenere obiettivi di lotta alla discriminazione nell'ambito di tutte le sue attività. È opportuno svolgere periodicamente monitoraggi e valutazioni per esaminare il modo in cui, nelle attività del programma, si affrontano le questioni relative alla parità tra donne e uomini e alla lotta contro la discriminazione.

(16) Gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati durante l’intero ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, ivi comprese la prevenzione, l’individuazione e l’investigazione degli illeciti, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni. È necessario che l’Ufficio europeo anti-frode (OLAF) sia autorizzato ad effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96[21], per accertare casi di frode, corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a finanziamenti nell’ambito del programma.

(17) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, segnatamente contribuire alla creazione di uno spazio europeo di giustizia, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(18) [A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento] OPPURE [Fatto salvo l'articolo 4 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito e l’Irlanda non partecipano all'adozione e all'applicazione del presente regolamento, non sono da esso vincolati né sono soggetti alla sua applicazione][22].

(19) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Istituzione e durata del programma

1.           Il presente regolamento istituisce il programma dell’Unione europea sulla giustizia, di seguito denominato “il programma”.

2.           Il programma è istituito per il periodo che va dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)           “Stati membri”: gli Stati membri ad eccezione della [Danimarca] OPPURE [Danimarca, del Regno Unito e dell’Irlanda, fatto salvo l’articolo 4 del protocollo n. 21];

b)           “magistrati e operatori giudiziari”: i giudici, i magistrati delle procure, gli avvocati, i procuratori legali, i notai, gli ausiliari di giustizia, gli ufficiali giudiziari, gli interpreti presso i tribunali e i membri di altre professioni connesse alla giustizia.

Articolo 3 Valore aggiunto europeo

Il programma finanzia azioni con un valore aggiunto europeo. A tal fine, la Commissione assicura che le azioni selezionate ai fini del finanziamento siano destinate a produrre risultati con un valore aggiunto europeo e verifica se tale valore aggiunto europeo sia effettivamente realizzato attraverso i risultati finali delle azioni finanziate dal programma.

Articolo 4 Obiettivo generale

L’obiettivo generale del programma è contribuire alla creazione di uno spazio europeo di giustizia attraverso la promozione della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.

Articolo 5 Obiettivi specifici

Al fine di conseguire l’obiettivo generale di cui all’articolo 4, il programma prevede i seguenti obiettivi specifici:

a)      promuovere l’applicazione efficace, completa e coerente della normativa dell’Unione nei settori della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.

         L’indicatore per misurare il conseguimento di tale obiettivo è, in particolare, il numero di casi di cooperazione transfrontaliera.

b)      facilitare l’accesso alla giustizia.

         L’indicatore per misurare il conseguimento di tale obiettivo è, in particolare, la percezione a livello europeo dell’accesso alla giustizia;

c)      prevenire la domanda di droga riducendone al contempo l’offerta.

         L’indicatore per misurare il conseguimento di tale obiettivo è, in particolare, il numero di casi di cooperazione transfrontaliera.

In tutte le sue attività il programma mira a promuovere la parità tra uomini e donne e a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.

Articolo 6 Azioni

1.           Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4 e all’articolo 5, le azioni del programma si concentrano sui settori d’intervento di seguito elencati:

a)      incrementare la sensibilizzazione del pubblico e la conoscenza del diritto e delle politiche dell’Unione;

b)      sostenere l'attuazione del diritto dell'Unione negli Stati membri;

c)      promuovere la cooperazione transnazionale e potenziare la conoscenza e la fiducia reciproche;

d)      migliorare la conoscenza e la comprensione di eventuali problemi che incidono sul buon funzionamento di uno spazio europeo di giustizia, allo scopo di garantire che l’elaborazione delle politiche e delle norme sia fondata su dati concreti.

2.         Il programma finanzia, fra l'altro, i seguenti tipi di azione:

(a) attività di analisi, come la raccolta di dati e statistiche; elaborazione di metodologie e, se del caso, di indicatori o criteri di riferimento comuni; studi, ricerche, analisi e indagini; valutazioni e valutazioni d’impatto; elaborazione e pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico; monitoraggio e valutazione del recepimento e dell'applicazione del diritto dell’Unione e dell’attuazione delle sue politiche; convegni, seminari, riunioni di esperti, conferenze;

(b) attività di formazione per i magistrati e gli operatori giudiziari, come scambi di personale, convegni, seminari, eventi di formazione per formatori, sviluppo di moduli di formazione online o di altro tipo;

(c) attività di apprendimento reciproco, cooperazione, sensibilizzazione e divulgazione, quali: individuazione e scambio di buone prassi, approcci ed esperienze innovativi, organizzazione di valutazioni a pari livello e di apprendimento reciproco; organizzazione di conferenze e seminari; organizzazione di campagne di sensibilizzazione e d’informazione, di campagne ed eventi mediatici, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione europea; raccolta e pubblicazione di materiali al fine di divulgare informazioni e risultati relativi al programma; sviluppo, gestione e aggiornamento di sistemi e strumenti che utilizzano le tecnologie della comunicazione e dell’informazione;

(d) sostegno alle principali parti coinvolte, come gli Stati membri nella fase di attuazione delle norme e delle politiche dell’Unione; sostegno a importanti reti di livello europeo la cui attività è legata al conseguimento degli obiettivi del programma; lavoro di rete a livello europeo tra enti e organizzazioni specializzati, autorità nazionali, regionali e locali; finanziamento di reti di esperti; finanziamento di osservatori a livello europeo.

Articolo 7 Partecipazione

1.           L’accesso al programma è aperto a tutti gli organismi e le entità pubblici e/o privati ed entità aventi la propria sede legale:

a)      negli Stati membri;

b)      nei paesi EFTA membri del SEE, conformemente alle condizioni previste dall'accordo SEE;

c)      nei paesi in via di adesione e nei paesi candidati effettivi e potenziali, conformemente ai principi e condizioni generali sanciti dagli accordi quadro conclusi con detti paesi in merito alla loro partecipazione ai programmi dell’Unione;

d)      in Danimarca, sulla base di un accordo internazionale.

2.           Organismi ed entità pubblici e/o privati ed entità aventi la propria sede legale in altri paesi terzi, in particolare in quelli in cui si applica la politica europea di vicinato, possono essere associati alle azioni del programma, qualora ciò sia utile alla loro realizzazione.

3.           Nell’ambito del programma, la Commissione può cooperare con organizzazioni internazionali che operano nei settori interessati dal programma, quali il Consiglio d’Europa, l’Organizzazione delle Nazioni Unite e la Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato. L’accesso al programma è aperto a tali organizzazioni internazionali.

Articolo 8 Dotazione di bilancio

1.           La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma è pari a 472 milioni di euro.

2.           La dotazione finanziaria del programma può coprire anche costi relativi ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione, necessarie alla gestione del programma e al conseguimento dei suoi obiettivi; in particolare, studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa quella istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione europea, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del presente regolamento, spese legate a reti informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio delle informazioni, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del programma.

3.           L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali disponibili entro i limiti del quadro finanziario pluriennale istituito dal regolamento (UE, Euratom) n. xx/xx del Consiglio, del xx, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

Articolo 9 Misure di esecuzione

1.           La Commissione attua il sostegno finanziario dell'Unione a norma del regolamento (UE, Euratom) n. xx/xx, del xx, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione europea.

2.           Al fine di attuare il programma, la Commissione adotta programmi di lavoro annuali nella forma di atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura consultiva di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

3.           I programmi di lavoro annuali definiscono le misure necessarie alla loro attuazione, le priorità relative agli inviti a presentare proposte e tutti gli altri elementi previsti dal regolamento (UE, Euratom) n. xx/xx, del xx, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione europea.

Articolo 10 Procedura di comitato

1.           La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.           Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 11 Complementarità

1.           La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, assicura la coerenza complessiva, la complementarità e le sinergie con altri strumenti dell’Unione, tra cui il programma “Diritti e cittadinanza”, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione della criminalità e la lotta contro reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, il programma “Salute per la crescita”, il programma “Erasmus per tutti”, il programma quadro “Orizzonte 2020” e lo strumento di assistenza preadesione.

2.           Le risorse del programma possono essere messe in comune con quelle di altri strumenti dell'Unione, in particolare il programma "Diritti e cittadinanza", per realizzare azioni che rispondano agli obiettivi di entrambi i programmi. Un’azione per la quale sono state stanziate risorse del programma può ottenere la concessione di fondi anche dal programma “Diritti e cittadinanza”, a condizione che il finanziamento non copra le stesse voci di spesa.

Articolo 12 Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.           La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate nell’ambito del presente regolamento, gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.           La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell'ambito del presente regolamento.

              L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o contratti relativi ai finanziamenti stessi.

              Fatti salvi il primo e il secondo comma, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni e decisioni di sovvenzione e i contratti conclusi in applicazione del presente regolamento devono abilitare espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l’OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto.

Articolo 13 Monitoraggio e valutazione

1.           La Commissione monitora periodicamente il programma al fine di seguire l’attuazione delle azioni intraprese nell’ambito di questo nei settori d’intervento di cui all’articolo 6, paragrafo 1, nonché il conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 5. Tale monitoraggio costituirà anche un mezzo per valutare il modo in cui, nell’ambito delle attività del programma, sono state affrontate questioni di uguaglianza di genere e antidiscriminazione. Laddove opportuno, gli indicatori dovrebbero essere disaggregati per sesso, età e disabilità.

2.           La Commissione fornisce al Parlamento europeo e al Consiglio:

a) al più tardi entro la metà del 2018, una relazione di valutazione intermedia;

b) una relazione di valutazione ex post.

3.           La valutazione intermedia riferisce in merito al conseguimento degli obiettivi del programma, all'efficienza dell'utilizzo delle risorse e al valore aggiunto europeo, al fine di determinare se il finanziamento nei settori ricompresi dal programma debba essere rinnovato, modificato o sospeso dopo il 2020. La valutazione specifica anche se sia opportuna una semplificazione del programma, se questo abbia una coerenza interna ed esterna e se tutti i suoi obiettivi continuino a essere pertinenti. Essa tiene conto dei risultati delle valutazioni ex post dei programmi di cui all’articolo 14.

4.           La valutazione ex post riferisce quanto all’impatto a lungo termine del programma e alla sostenibilità dei suoi effetti, allo scopo di fornire elementi per una eventuale decisione in merito ad un programma successivo.

Articolo 14 Misure transitorie

Le azioni avviate prima del 1° gennaio 2014 in virtù della decisione n. 1149/2007/CE, della decisione 2007/126/GAI o della decisione n. 1150/2007/CE restano disciplinate dalle disposizioni delle decisioni citate sino al loro completamento. Per quanto riguarda tali azioni, i riferimenti ai comitati contenuti agli articoli 10 e 11 della decisione n. 1149/2007/CE, all’articolo 9 della decisione 2007/126/GAI e all’articolo 10 della decisione n. 1150/2007/CE sono interpretati come riferimenti al comitato previsto all’articolo 10 del presente regolamento.

Articolo 15 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

ALLEGATO

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

              1.1.    Denominazione della proposta/iniziativa

              1.2.    Settore politico interessato nella struttura ABM/ABB

              1.3.    Natura della proposta/iniziativa

              1.4.    Obiettivi

              1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa

              1.6.    Durata e incidenza finanziaria

              1.7.    Modalità di gestione previste

2.           MISURE DI GESTIONE

              2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e comunicazione

              2.2.    Sistema di gestione e di controllo

              2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

              3.1.    Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

              3.2.    Incidenza prevista sulle spese

              3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

              3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

              3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

              3.2.4. Compatibilità con l’attuale quadro finanziario pluriennale

              3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

              3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA 1.1. Denominazione della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "Giustizia" per il periodo 2014-2020.

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[23]

Titolo 33 - Giustizia

1.3. Natura della proposta/iniziativa

þ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[24]

¨ La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente

¨ La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione

1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Il programma contribuisce alla creazione di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, in particolare di uno spazio europeo di giustizia, promuovendo la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale. Uno spazio di giustizia funzionante, in cui siano eliminati gli ostacoli ai procedimenti giudiziari transfrontalieri, sosterrà e promuoverà altresì gli obiettivi specifici e le iniziative faro della strategia Europa 2020.

1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivi specifici

Al fine di conseguire l’obiettivo generale di contribuire alla creazione di uno spazio europeo di giustizia, il programma persegue i seguenti obiettivi specifici:

a)       promuovere l’applicazione efficace, completa e coerente della normativa dell’Unione nei settori della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale;

b)       facilitare l’accesso alla giustizia;

c)       prevenire e ridurre la domanda e l’offerta di droga.

Attività AMB/ABB interessate

ABB 33 03 e 33 04.

1.4.3. Risultati ed effetti previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La proposta contribuirà all’applicazione dell’acquis, consentendo a cittadini e imprese dell’Unione di trarre pieno vantaggio dalla legislazione vigente. Essi avranno maggior consapevolezza dei propri diritti e gli Stati membri e gli interessati potranno disporre di strumenti migliori per scambiare informazioni sulle migliori prassi e cooperare fra loro. Gli effetti della proposta sui beneficiari/gruppi interessati sono descritti più approfonditamente nella sezione 4.1.2 della valutazione d’impatto.

Inoltre, le modifiche ai programmi di finanziamento proposte avranno un chiaro effetto positivo sui processi nel cui ambito sarà gestito il sostegno finanziario. Innanzitutto, sarà adottato un approccio integrato fra i vari programmi relativamente alle procedure di domanda, alla documentazione richiesta e ai sistemi informatici da utilizzare: questo rappresenterà di per sé un concreto risparmio di tempo, dal momento che molti dei soggetti attivi nei settori che rientrano in diversi degli attuali programmi non dovranno più soddisfare requisiti divergenti e potranno concentrarsi maggiormente sull’elaborazione di proposte di rilievo, dal punto di vista sia del contenuto che della qualità.

Inoltre, grazie ad una procedura unica di selezione dei progetti armonizzata e semplificata, i tempi tra la presentazione delle domande e il momento in cui i risultati vengono resi noti verranno significativamente ridotti, permettendo alle organizzazioni richiedenti di ridurre il margine temporale di incertezza. Questo comporterà l’ulteriore vantaggio di ridurre i tempi tra l'elaborazione dei progetti e il loro avvio, rispondendo in modo molto più efficace ai bisogni concreti cui i progetti mirano a dare risposta, in linea con le priorità strategiche dell’Unione.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

Gli indicatori per misurare il conseguimento degli obiettivi specifici suindicati sono, tra gli altri, il numero di casi di cooperazione transfrontaliera [lettere a) e c)] e la percezione a livello europeo dell’accesso alla giustizia [lettera b)].

La DG Giustizia non è in possesso di sufficienti informazioni sulla situazione attuale per definire in modo adeguato obiettivi di lungo o medio periodo, ma prima che inizi l’attuazione del programma tenterà di raccogliere maggiori informazioni al riguardo in modo da poter fissare parametri e traguardi.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità che vanno soddisfatte a breve e lungo termine

Se da un lato la legislazione è uno strumento fondamentale per conseguire gli obiettivi dell'Unione nel settore della giustizia, dall'altro essa deve essere integrata da altri tipi di strumenti. In tale contesto, il finanziamento svolge un ruolo importante. In particolare, i finanziamenti dovrebbero rafforzare l’efficacia della legislazione incrementando la conoscenza, la consapevolezza e la capacità di cittadini, professionisti e portatori d’interessi, sostenendo:

l'informazione e la sensibilizzazione del pubblico, anche tramite campagne nazionali ed europee per informare i cittadini circa i loro diritti, quali garantiti dal diritto dell'Unione, e i mezzi per farli valere nella pratica;

la formazione e lo sviluppo delle capacità per le professioni giuridiche (come giudici e procuratori) ed altri operatori del settore, allo scopo di fornire loro gli strumenti per applicare efficacemente in concreto i diritti garantiti dall’Unione e le sue politiche.

Il finanziamento è decisivo anche per la promozione della cooperazione a livello transnazionale e per lo sviluppo della fiducia reciproca attraverso:

il consolidamento delle reti, ossia di organizzazioni a livello di Unione che agevolino la preparazione di future iniziative in questo settore e ne promuovano l'applicazione uniforme in Europa;

la cooperazione transnazionale in materia di contrasto, ad esempio mediante l'istituzione di sistemi di allarme per i minori scomparsi, o il coordinamento della cooperazione antidroga a livello operativo e transfrontaliero.

Il finanziamento dovrebbe inoltre sostenere

la ricerca, l’analisi ed altre attività di supporto, per fornire al legislatore informazioni chiare e dettagliate sui problemi e sulla situazione sul campo. I risultati di dette attività contribuiscono all’elaborazione e attuazione delle politiche dell’Unione e assicurano che queste siano fondate su dati concreti, siano indirizzate in modo appropriato e ben strutturate.

1.5.2. Valore aggiunto dell’ 'intervento dell'UE

I finanziamenti sulla base del programma “Giustizia” si concentrano su attività in cui l’intervento dell’Unione può apportare un valore aggiunto rispetto all’azione dei singoli Stati membri. Le attività contemplate dal presente regolamento contribuiscono a un'applicazione efficace dell'acquis sviluppando la fiducia reciproca tra gli Stati membri, aumentando la cooperazione transfrontaliera e il lavoro di rete, e consentendo un'applicazione corretta e coerente del diritto dell'Unione in tutto il suo territorio. Solo un intervento a livello di Unione può produrre attività coordinate in grado di coprire tutti gli Stati membri. L'Unione europea si trova in una posizione più favorevole rispetto agli Stati membri per affrontare situazioni transnazionali e creare una piattaforma europea per l'apprendimento reciproco. In assenza del supporto dell’Unione, i soggetti interessati tenderebbero ad affrontare problemi analoghi in modo frammentario e scoordinato; la collaborazione e l'interconnessione tra di loro permetterà invece di diffondere le migliori prassi, in particolare impostazioni innovative ed integrate, in più Stati membri. I partecipanti a queste iniziative fungeranno quindi da elemento moltiplicatore nei rispettivi ambiti professionali e contribuiranno ad una più vasta divulgazione di tali migliori pratiche all'interno del loro Stato membro.

Sarà promossa una solida base analitica per il sostegno e lo sviluppo delle politiche. L'intervento dell'Unione europea permette di svolgere coerentemente tali attività in tutto il suo territorio e produce economie di scala. Un sostegno finanziario a livello nazionale non produrrebbe gli stessi risultati, ma solo un approccio frammentario e limitato che non risponderebbe ai bisogni dell’intera Unione europea.

1.5.3. Principali insegnamenti tratti da esperienze simili

Le relazioni intermedie presentate per gli attuali programmi nel settore della giustizia hanno confermato l'efficacia generale dei programmi stessi, ma hanno anche evidenziato una serie di criticità quali una certa dispersione dei fondi ("saupoudrage") fra tanti progetti di portata modesta e ad impatto limitato. Malgrado l'assegnazione dei finanziamenti ad una moltitudine di progetti, la distribuzione geografica delle organizzazioni destinatarie dei fondi non risulta equilibrata. Come confermato dalle relazioni intermedie, occorrerebbe fare di più per distribuire e sfruttare meglio i risultati e i prodotti delle attività finanziate. Migliorare la divulgazione significa migliorare la valutazione e il monitoraggio: le valutazioni intermedie e la consultazione pubblica hanno mostrato come, dal punto di vista dell’efficienza, le procedure che i richiedenti devono seguire risultino macchinose e burocratiche. Dal punto di vista amministrativo, la moltiplicazione delle procedure per i vari programmi grava la Commissione di un considerevole onere, a scapito poi della rapidità delle procedure stesse. La fusione dei programmi intende apportare una soluzione a tale problema e creare sinergie fra i programmi stessi.

1.5.4. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Il programma mira a creare sinergie, coerenza e complementarità con altri strumenti dell’Unione, tra cui i programmi nel settore degli affari interni, della salute e tutela dei consumatori, dell’educazione e della ricerca. Sarà evitata la duplicazione delle attività nel quadro di detti programmi, e per realizzare obiettivi comuni potranno essere messe in comune le risorse del programma Giustizia e del programma Diritti e cittadinanza.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

þ Proposta/iniziativa di durata limitata

– þ  Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dall’1.1.2014 al 31.12.2020

– þ  Incidenza finanziaria dal 2014 al 2020 e oltre

¨ Proposta/iniziativa a durata illimitata

– Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,

– seguito da un funzionamento a ritmo regolare.

1.7. Modalità di gestione previste[25]

þ Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione.

þ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

– þ  agenzie esecutive

– þ  organismi creati dalle Comunità[26]

– ¨  organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico

– ¨  persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

¨ Gestione concorrente con gli Stati membri

¨ Gestione decentrata con paesi terzi

þ Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (come precisato di seguito)

Se è indicata più di una modalità di gestione, fornire ulteriori precisazioni alla voce “Osservazioni”.

Osservazioni

Nella relazione è prevista la possibilità di utilizzare un’agenzia esecutiva esistente per l’attuazione totale o parziale del programma. Non è stata ancora adottata alcuna decisione al riguardo, né è stata condotta alcuna analisi costi-benefici, ma l’opzione dovrebbe rimanere aperta.

Un’altra opzione che al momento non è sfruttata ma potrebbe essere utilizzata in futuro è la gestione congiunta. Essa riguarda in particolare le organizzazioni internazionali menzionate all'articolo 7, paragrafo 2: il Consiglio d’Europa, l'Organizzazione delle Nazioni Unite e la Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.

2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e comunicazione

Precisare la frequenza e le condizioni.

La proposta comprende obblighi di monitoraggio e valutazione: verrà monitorato il conseguimento degli obiettivi specifici sulla base degli indicatori definiti nella proposta su base annuale.

Inoltre, entro la metà del 2018 la Commissione predisporrà una relazione di valutazione intermedia sulla realizzazione degli obiettivi del programma, sull’efficienza dell’utilizzo delle risorse e il relativo valore aggiunto europeo. In seguito alla conclusione del programma, sarà effettuata una valutazione ex-post dell’incidenza sul più lungo termine degli effetti del programma e della loro sostenibilità.

2.2. Sistema di gestione e di controllo 2.2.1. Rischi individuati

Nei suoi programmi di spesa la DG Giustizia non rileva particolari rischi di errore. Ciò trova conferma nella ricorrente assenza di riscontri significativi nelle relazioni annuali della Corte dei conti, così come nella mancanza, nelle relazioni di attività annuali della DG Giustizia (già DG JLS) degli ultimi anni, di un tasso di errore residuale al di sopra del 2% (ad eccezione di un unico caso riscontrato nel programma Daphne del 2009).

I maggiori rischi rilevati sono:

- rischio di un basso livello qualitativo dei progetti selezionati e della relativa attuazione tecnica, che riducono l'incidenza dei programmi, a causa di procedure di selezione inadeguate, mancanza di competenza o monitoraggio insufficiente;

- rischio di un uso inefficiente o anti-economico dei fondi concessi, nel caso sia di sovvenzioni (difficoltà di rimborsare le spese ammissibili effettive e possibilità limitate di verificare le spese ammissibili su base documentale) che di gare di appalto (numero talvolta limitato di operatori economici con la necessaria conoscenza specializzata, da cui deriva l’impossibilità di comparare i prezzi delle offerte);

- rischio connesso alla capacità di organizzazioni (soprattutto) piccole di controllare le spese e di garantire la trasparenza delle operazioni svolte;

- rischio di reputazione per la Commissione qualora vengano scoperte frodi o attività illecite; a causa del vasto numero di contraenti e beneficiari eterogenei e spesso di piccole dimensioni, ciascuno dei quali applica i propri sistemi di controllo, la Commissione può fare affidamento solo parzialmente su detti sistemi di controllo interno di terzi.

Molti di questi rischi dovrebbero essere ridotti grazie a proposte più mirate e all'uso di elementi semplificati inclusi nella revisione triennale del regolamento finanziario.

2.2.2. Modalità di controllo previste

Descrizione del sistema di controllo interno

Il sistema di controllo previsto per il futuro programma è la continuazione del sistema attuale. Esso si fonda su diversi elementi costitutivi: la vigilanza sulle operazioni da parte dell’unità di gestione del programma, il controllo ex-ante (verifica finanziaria) da parte dell'unità Bilancio e controllo, il comitato interno per gli appalti (JPC, comitato per gli appalti Giustizia), i controlli ex-post per le sovvenzioni e le revisioni contabili da parte della struttura di audit interno e/o da parte del servizio di audit interno.

Tutte le operazioni (salvo i prefinanziamenti a basso rischio) sono soggette ad una verifica da parte dell’unità di gestione del programma e ad una verifica finanziaria da parte dell’unità Bilancio e controllo. Per quanto riguarda le sovvenzioni, le richieste di rimborso delle spese sono attentamente verificate e vengono richiesti documenti giustificativi ove necessario, sulla base di una valutazione del rischio. Tutte le procedure di gara aperte o ristrette e tutte le procedure negoziate di un importo superiore a 60 000 euro sono passate al vaglio dal comitato interno per gli appalti per i controlli precedenti l’adozione della decisione.

Il settore dei controlli ex-post applica una “strategia della rilevazione” mirante ad individuare il maggior numero possibile di anomalie al fine di recuperare somme indebitamente pagate. In base a tale strategia, le revisioni contabili sono svolte su un campione di progetti selezionati quasi esclusivamente sulla base di un’analisi dei rischi.

Costi e benefici dei controlli

Secondo nostre stime, una percentuale tra il 50 ed il 70% di tutto il personale impegnato nella gestione degli attuali programmi finanziari svolge funzioni di controllo in senso ampio (dalla selezione dei beneficiari/contraenti all’attuazione dei risultati delle revisioni contabili). Ciò corrisponde ad un importo tra i 2,1 milioni di euro (50% dei costi per le risorse umane relativi al 2014 definiti alla sezione 3.2.3) e i 3,2 milioni di euro (70% dei costi per le risorse umane relativi al 2020 definiti alla sezione 3.2.3). Inoltre, l’esternalizzazione delle revisioni contabili ex-post genera costi per importi che vanno dai 75 000 ai 100 000 euro l'anno, finanziati a partire da stanziamenti di supporto amministrativo. Detti costi rappresentano tra il 6 e il 3% della dotazione di bilancio totale del programma, in diminuzione sull’arco dei sette anni in ragione del fatto che gli stanziamenti annuali aumentano in maniera sostanziale tra il 2014 e il 2020, mentre i costi legati ai controlli restano piuttosto stabili.

Grazie a tale combinazione di controlli ex-ante ed ex-post, di controlli documentari e revisioni contabili sul posto, negli ultimi anni il tasso di errore residuale medio quantificabile è stato inferiore al 2%, con la sola eccezione del programma Daphne nel 2009 che ha fatto riscontrare un tasso di errore leggermente superiore al 2% e per il quale nell’anno successivo sono stati aumentati i controlli ex-post sul posto. Tali controlli hanno individuato e corretto i restanti errori nella popolazione in questione e, pertanto, il sistema di controllo interno così come i relativi costi sono considerati, da parte della DG Giustizia, adeguati al raggiungimento di un tasso di errore minimo.

Tuttavia, in questo quadro la DG Giustizia continuerà a sondare le possibilità di rafforzare la gestione ed aumentare la semplificazione. Con la riduzione del numero di programmi saranno applicate norme e procedure armonizzate, che ridurranno il rischio di errore. Inoltre, saranno utilizzati il più possibile gli strumenti di semplificazione messi a disposizione dalla revisione triennale del regolamento finanziario, data la loro vocazione alla riduzione dell'onere amministrativo per i beneficiari, e producendo quindi al contempo una riduzione dei rischi di errore nonché dell'onere amministrativo della Commissione.

Sintesi della natura ed intensità dei controlli (attuali).

Sintesi dei controlli || Importo Mio EUR || Numero di beneficiari/ transazione (% del totale) || Livello *(valutazione 1-4) || Copertura (% del valore)

Controlli ex-ante di tutte le transazioni finanziarie || N/D || 100% || 1-4, su base del rischio e del tipo di transazione || 100%

Controlli, da parte del comitato per gli appalti Giustizia, delle decisioni di aggiudicazione || N/D || 100% delle procedure di aggiudicazione al di sopra di EUR 125 000 e delle procedure negoziate al di sopra di EUR 60 000 || 4 || 100% delle procedure di aggiudicazione al di sopra di EUR 125 000 e delle procedure negoziate al di sopra di EUR 60 000

Controlli ex-post sui pagamenti finali delle sovvenzioni || N/D || Minimo 10% || 4 || Tra 5 e 10%

*Livello dei controlli:

1. Controllo amministrativo/aritmetico senza riferimento alla documentazione sottostante

2. Controllo con riferimento a informazioni probatorie che comprendono un elemento di supervisione indipendente (ad es. certificato di revisione contabile o altro tipo di verifica), ma senza riferimento alla documentazione sottostante.

3. Controllo con riferimento a informazioni probatorie completamente indipendenti (ad es. banca dati che giustifica alcuni elementi della denuncia, valutazione da parte di terzi o della Commissione delle principali realizzazioni, ecc.)

4. Controllo con riferimento alla documentazione sottostante disponibile nella fase del processo in questione, in merito a tutte le entrate e le uscite (ad es. timesheet, fatture, verifiche materiali, ecc.) e con accesso alla stessa; ossia, controllo caratterizzato da un'intensità di verifica delle transazioni pari a quella dei controlli svolti dalla Corte dei conti nel quadro della dichiarazione di affidabilità (DAS).

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e protezione esistenti o previste.

Sono già in funzione, o saranno adottate per il futuro programma "Giustizia", varie misure intese a prevenire frodi e irregolarità. La proposta contiene all’articolo 12 una disposizione sulla tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea. Conformemente alla strategia antifrode della Commissione, adottata nel giugno 2011, la DG Giustizia sta elaborando una strategia contro la frode che copra l’intero ciclo di spesa, tenuto conto della proporzionalità e del rapporto tra costi e benefici delle misure da attuare, e che si sviluppi lungo due direttrici: la prevenzione, sulla base di controlli efficaci, e qualora vengano rilevate frodi o irregolarità, la risposta appropriata nella forma del recupero delle somme indebitamente pagate e, se del caso, di sanzioni proporzionate e dissuasive. La strategia antifrode descrive il sistema dei controlli ex-ante ed ex-post, fondato su un meccanismo di “cartellini rossi” (red flags) e specifica le procedure che il personale è tenuto a seguire in caso di rilevazione di frodi o irregolarità, e fornisce altresì informazioni sugli accordi operativi con l’OLAF.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA 3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

· Nuove linee di bilancio richieste

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero [Rubrica……………………………..] || SD/SND || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

[3…] || [33 01 04.YY] [Programma Giustizia] || [SND] || SI || SI || SI[27] || NO

[3…] || [33 YY YY YY] [Programma Giustizia] || [SD] || SI || SI || SI || NO

|| || || || || ||

3.2. Incidenza prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

milioni di EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero || [Rubrica 3 - Sicurezza e cittadinanza]

DG: Giustizia || || || Anno 2014[28] || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Oltre il 2020 || TOTALE

Ÿ Stanziamenti operativi || || || || || || || || ||

Numero della linea di bilancio – 33 xx xx || Impegni || (1) || 45,800 || 52,800 || 59,300 || 66,300 || 73,800 || 80,800 || 84,800 || || 463,600

Pagamenti || (2) || 18,300 || 30,400 || 43,600 || 53,700 || 64,400 || 71,500 || 77,100 || 104,600 || 463,600

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[29] || || || || || || || || ||

Numero della linea di bilancio 33 01 04 yy* || || (3) || 1,200 || 1,200 || 1,200 || 1,200 || 1,200 || 1,200 || 1,200 || || 8,400

TOTALE degli stanziamenti per la DG GIUSTIZIA || Impegni || =1+1a +3 || 47,000 || 54,000 || 60,500 || 67,500 || 75,000 || 82,000 || 86,000 || || 472,000

Pagamenti || =2+2a +3 || 19,500 || 31,600 || 44,800 || 54,900 || 65,600 || 72,700 || 78,300 || 104,600 || 472,000

È facoltà della Commissione prevedere di esternalizzare (parzialmente) l’attuazione del programma ad agenzie esecutive esistenti. Gli importi e le imputazioni saranno adattate ove necessario sulla base dei risultati del processo di esternalizzazione.

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 45,800 || 52,800 || 59,300 || 66,300 || 73,800 || 80,800 || 84,800 || || 463,600

Pagamenti || (5) || 18,300 || 30,400 || 43,600 || 53,700 || 64,400 || 71,500 || 77,100 || 104,600 || 463,600

Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || 1,200 || 1,200 || 1,200 || 1,200 || 1,200 || 1,200 || 1,200 || || 8,400

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 3 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 47,000 || 54,000 || 60,500 || 67,500 || 75,000 || 82,000 || 86,000 || || 472,000

Pagamenti || =5+ 6 || 19,500 || 31,600 || 44,800 || 54,900 || 65,600 || 72,700 || 78,300 || 104,600 || 472,000

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || “Spese amministrative”

milioni di EUR (al terzo decimale)

|| Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Oltre il 2020 || TOTALE

DG: GIUSTIZIA ||

Ÿ Risorse umane || 4,185 || 4,247 || 4,165 || 4,254 || 4,344 || 4,433 || 4,522 || || 30,150

Ÿ Altre spese amministrative || 0,054 || 0,055 || 0,056 || 0,057 || 0,059 || 0,060 || 0,061 || || 0,402

TOTALE DG GIUSTIZIA || Stanziamenti || 4,239 || 4,302 || 4,221 || 4,311 || 4,403 || 4,493 || 4,583 || || 30,552

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 4,239 || 4,302 || 4,221 || 4,311 || 4,403 || 4,493 || 4,583 || || 30,552

milioni di EUR (al terzo decimale)

|| Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Oltre il 2020 || TOTALE

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 51,239 || 58,302 || 64,721 || 71,811 || 79,403 || 86,493 || 90,583 || || 502,552

Pagamenti || 23,739 || 35,902 || 49,021 || 59,211 || 70,003 || 77,193 || 82,883 || 104,600 || 502,552

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi

– þ  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito: la DG Giustizia non è in grado di fornire una lista esaustiva di tutti i risultati da realizzare mediante l'intervento finanziario nel quadro del programma, i rispettivi costi e cifre, come richiesto dalla presente sezione. Non vi sono attualmente strumenti statistici che consentano di elaborare medie di costi sulla base dei programmi attuali, e una definizione così precisa sarebbe contraria al principio secondo cui il futuro programma deve consentire sufficiente flessibilità per soddisfare le priorità politiche tra il 2014 e il 2020. Si elencano comunque qui di seguito, in modo non esaustivo, i risultati attesi.

- numero di soggetti nel gruppo di riferimento che hanno beneficiato di attività di sensibilizzazione;

- numero di magistrati e di operatori giudiziari che, nei gruppi di riferimento, hanno beneficiato di attività di formazione;

- numero di professionisti del diritto che partecipano tra l'altro al lavoro di rete, a scambi e visite di studio;

- numero di casi di cooperazione transnazionale, anche mediante l’uso di strumenti informatici e procedure europee;

- iniziative concepite sulla base di valutazioni, valutazioni d’impatto e alimentate dall’apporto di vaste consultazioni di portatori d’interessi ed esperti;

- numero di valutazioni e valutazioni d'impatto svolte a seguito dell'attuazione del programma;

Stanziamenti di impegno in milioni di EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE

RISULTATI

Tipo di risultato[30] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Totale totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1[31]: || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Totale parziale Obiettivo specifico 1 || || || || || || || || || || || || || || || ||

OBIETTIVO SPECIFICO 2… || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Totale parziale Obiettivo specifico 2 || || || || || || || || || || || || || || || ||

COSTO TOTALE || || || || || || || || || || || || || || || ||

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi

– þ  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

milioni di EUR (al terzo decimale)

|| Anno 2014[32] || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

Risorse umane || 4,185 || 4,247 || 4,165 || 4,254 || 4,344 || 4,433 || 4,522 || 30,150

Altre spese amministrative || 0,054 || 0,055 || 0,056 || 0,057 || 0,059 || 0,060 || 0,061 || 0,402

Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 4,239 || 4,302 || 4,221 || 4,311 || 4,403 || 4,493 || 4,583 || 30,552

Esclusa la RUBRICA 5[33] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

Risorse umane || || || || || || || ||

Altre spese di natura amministrativa || 1,200 || 1,200 || 1,200 || 1,200 || 1,200 || 1,200 || 1,200 || 8,400

Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 1,200 || 1,200 || 1,200 || 1,200 || 1,200 || 1,200 || 1,200 || 8,400

TOTALE || 5,439 || 5,502 || 5,421 || 5,511 || 5,603 || 5,693 || 5,783 || 38,952

È facoltà della Commissione prevedere di esternalizzare (parzialmente) l’attuazione del programma ad agenzie esecutive esistenti. Gli importi e le imputazioni saranno adattate ove necessario sulla base dei risultati del processo di esternalizzazione.

3.2.3.2.  Fabbisogno previsto di risorse umane

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane

– þ  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima espressa in unità equivalenti a tempo pieno

|| Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020

Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei in equivalenti a tempo pieno: (ETP)

33 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 30,75 || 30,75 || 29,75 || 29,75 || 29,75 || 29,75 || 29,75

XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || ||

XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || ||

10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || ||

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: (ETP)[34]

33 01 02 01 (AC, INT, END della dotazione globale) || 0,5 || 0,5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || ||

XX 01 04 yy[35] || - in sede[36] || || || || || ||

- nelle delegazioni || || || || || ||

XX 01 05 02 (AC, INT, END — Ricerca indiretta) || || || || || || ||

10 01 05 02 (AC, INT, END – Ricerca diretta) || || || || || || ||

Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || ||

TOTALE || 31,25 || 31,25 || 29,75 || 29,75 || 29,75 || 29,75 || 29,75

33 è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Gli importi e le imputazioni saranno adattati in base ai risultati del processo di esternalizzazione previsto.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei || Le mansioni da svolgere comprendono tutte le funzioni necessarie alla gestione di un programma finanziario, quali: - fornire informazioni utili per la procedura di bilancio; - preparare i programmi di lavoro annuali/le decisioni di finanziamento, stabilendo le priorità annuali; - gestire gli inviti a presentare proposte e i bandi di gara e le successive procedure di selezione; - comunicare con i soggetti interessati (beneficiari potenziali/effettivi, Stati membri, ecc.); - gestire progetti, dal punto di vista operativo e finanziario; - eseguire controlli, come sopra descritto (verifica ex ante, comitato per gli appalti, revisione contabile ex post, audit interno); - contabilità; - sviluppo e gestione di strumenti informatici per la gestione delle sovvenzioni; - monitoraggio e rendicontazione sul conseguimento degli obiettivi, comprese le relazioni annuali di attività (AAR) e le relazioni degli ordinatori sottodelegati (AOS).

Personale esterno || Le mansioni sono simili a quelle affidate a funzionari ed agenti temporanei, salvo per quelle che non possono essere svolte da personale esterno

3.2.4. Compatibilità con l’attuale quadro finanziario pluriennale

– þ  La proposta/iniziativa è compatibile con il prossimo quadro finanziario pluriennale.

– ¨  La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

– ¨  La proposta/iniziativa richiede l'attivazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[37].

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

– þ  La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi.

– ¨  La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Incidenza prevista sulle entrate

– ¨  La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.

– þ  La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

¨         sulle risorse proprie

þ         sulle entrate varie

milioni di EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[38]

Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020

Articolo 6xxxx…………. || || || || || || || ||

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[33 yyyyyy…] Linea delle entrate

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

Le entrate non sono note in questa fase e dipenderanno dalla partecipazione dei paesi candidati al programma.

[1]               Comunicazione sulla revisione del bilancio dell'Unione europea, COM (2010) 700 definitivo del 19.10.2010.

[2]               Documento di lavoro dei servizi della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020: l'attuale sistema di finanziamento, le sfide future, i risultati della consultazione delle parti interessate e possibili opzioni per i principali problemi orizzontali e settoriali", SEC(2011) 868 definitivo, che accompagna la comunicazione "Un bilancio per la strategia Europa 2020", COM(2011) 500 definitivo del 29.6.2011.

[3]               http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/news_consulting_0010_en.htm

[4]               Si tratta dei programmi "Giustizia civile" (JCIV), "Giustizia penale" (JPEN), "Diritti fondamentali e cittadinanza" (FRC), Daphne III (DAP), prevenzione e informazione in materia di droga (DPIP) e delle sezioni "diversità e lotta contro la discriminazione" e "parità fra uomini e donne" del programma per l'occupazione e la solidarietà sociale (Progress).

[5]               Relazione intermedia di valutazione sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del programma di finanziamento "Giustizia civile", COM(2011) 351 definitivo del 15.6.2011; relazione intermedia di valutazione del programma "Giustizia penale", COM(2011) 255 definitivo dell'11.5.2011; relazione sulla valutazione intermedia del programma "Diritti fondamentali e cittadinanza" per il periodo 2007-2013, COM(2011) 249 definitivo del 5.5.2011; relazione di valutazione intermedia del programma "Daphne III" 2007-2013, COM(2011) 254 definitivo dell'11.5.2011; relazione di valutazione intermedia del programma specifico "Prevenzione e informazione in materia di droga" (DPIP) 2007-2013 , COM(2011) 246 definitivo del 5.5.2011.

[6]               Comunicazione della Commissione del 13.9.2011, COM(2011) 551 definitivo.

[7]               GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

[8]               COM(2010) 2020 definitivo del 3.3.2010

[9]               COM(2011) 500 definitivo del 29.6.2011.

[10]             GU L 257 del 3.10.2007, pag. 16.

[11]             GU L 58 del 24.2.2007, pag. 13.

[12]             GU L 257 del 3.10.2007, pag. 23.

[13]             COM(2010) 700 definitivo del 19.10.2010.

[14]             GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

[15]             GU L xx del xx.xx.xx, pag. xx.

[16]             GU L xx del xx.xx.xx, pag. xx.

[17]             GU L xx del xx.xx.xx, pag. xx.

[18]             GU L xx del xx.xx.xx, pag. xx.

[19]             GU L xx del xx.xx.xx, pag. xx.

[20]             GU L xx del xx.xx.xx, pag. xx.

[21]             GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

[22]             Il testo finale di questo considerando del regolamento dipenderà dalla concreta posizione del Regno Unito e dell’Irlanda adottata a norma delle disposizioni del protocollo n. 21.

[23]             ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).

[24]             Secondo la definizione di cui all'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

[25]             Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[26]             A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

[27]             Eventualmente la Danimarca.

[28]             L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

[29]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'Unione (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[30]             I risultati si riferiscono ai prodotti e servizi che saranno forniti (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruite, ecc.).

[31]             Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici…"

[32]             L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

[33]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'Unione (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[34]             CA = Agente contrattuale (Contract Agent); INT = intérimaires; JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation). LA = Agente locale (Local Agent); SNE = Esperto nazionale distaccato (Seconded National Expert).

[35]             Entro il massimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

[36]             Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

[37]             Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

[38]             Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.

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