52011PC0336


Titolo e riferimento

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

/* COM/2011/0336 def. - COD 2011/0147 */

Testo

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RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

· Motivazione e obiettivi della proposta

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ("FEG") è stato istituito nel 2006, con il regolamento (CE) n. 1927/2006[1], allo scopo di mostrare solidarietà e di offrire assistenza ai lavoratori in esubero a causa dei mutamenti intervenuti nella struttura del commercio mondiale. Mediante il cofinanziamento di misure attive per il mercato del lavoro, il FEG mirava a facilitare il reinserimento professionale dei lavoratori in ambiti, settori, territori o bacini occupazionali colpiti da una grave perturbazione economica. I criteri da soddisfare per beneficiare del sostegno del FEG erano l'esubero di almeno 1 000 dipendenti di un'impresa nell'arco di 4 mesi, compresi i lavoratori in esubero dei fornitori o dei produttori a valle di tale impresa, o nell'arco di 9 mesi in un settore economico definito come divisione della NACE Rev. 2, o in una regione o in due regioni contigue di livello NUTS II. L'importo massimo del contributo finanziario del FEG era pari al 50% dei costi complessivi delle misure attive per il mercato del lavoro e il periodo di attuazione delle misure sovvenzionate dal FEG non poteva superare 12 mesi dalla data della domanda.

Alla luce delle dimensioni della crisi economica e finanziaria e della rapidità con cui si è accentuata nel 2008, la Commissione, nel suo Piano europeo di ripresa economica[2], ha previsto di procedere alla revisione del regolamento (CE) n. 1927/2006. Tale revisione, operata con il regolamento (CE) n. 546/2009[3], era intesa ad ampliare il campo di applicazione del FEG nel quadro della risposta dell'Europa alla crisi e a trasformare il Fondo in uno strumento di intervento rapido e più efficace, in linea con i principi fondamentali di solidarietà e di giustizia sociale. Gli emendamenti comprendevano modifiche permanenti del regolamento (CE) n. 1927/2006, come la riduzione da 1 000 a 500 del numero di lavoratori in esubero per poter presentare una domanda di assistenza a titolo del FEG e una dilatazione da 12 a 24 mesi del periodo di attuazione delle misure sovvenzionate dal Fondo. È stata introdotta inoltre una deroga temporanea allo scopo 1) di ampliare il campo di applicazione del FEG per fornire sostegno ai lavoratori in esubero come conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica (articolo 1, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1927/2006) e 2) di accrescere il livello di cofinanziamento del FEG dal 50% al 65% (articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1927/2006). La deroga temporanea scade il 30 dicembre 2011 e la possibilità di una sua revisione è contenuta nel secondo paragrafo dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1927/2006.

Tra il 1° gennaio 2007 e il 30 aprile 2009 (ossia prima dell'introduzione della deroga in relazione con gli esuberi causati dalla crisi) la Commissione ha ricevuto 15 domande finalizzate a fornire sostegno a 18 430 lavoratori, con un contributo complessivo del FEG pari a EUR 78 776 367.

Dall'entrata in vigore, il 1° maggio 2009, del regolamento (CE) n. 546/2009 recante revisione del regolamento (CE) n. 1927/2006, il numero di domande è notevolmente aumentato come evidenziato in appresso.

Domande di contributo del FEG presentate nel quadro della deroga temporanea in relazione con gli esuberi causati dalla crisi

 Anno || Numero di domande || Numero di lavoratori interessati || Totale dei contributi FEG richiesti (EUR)

2009 || 22 || 19 381 || 99 396 898

2010 || 24 || 25 083 || 115 353 865

Totale || 46 || 44 464 || 214 750 763

Domande di contributo del FEG presentate nel quadro del criterio in relazione con gli esuberi causati dalla globalizzazione del commercio

 Anno || Numero di domande || Numero di lavoratori interessati || Totale dei contributi FEG richiesti (EUR)

2009 || 4 || 6 569 || 25 990 290

2010 || 6 || 3 074 || 17 126 749

Totale || 10 || 9 643 || 43 117 039

Secondo gli Stati membri, a quanto emerge da una consultazione organizzata dalla Commissione, senza la deroga temporanea sarebbe stato impossibile presentare gran parte delle domande in relazione con gli esuberi causati dalla crisi, privando del sostegno del FEG circa 45 000 lavoratori colpiti dalle conseguenze della crisi economica e finanziaria. Inoltre, l'incremento al 65% del tasso di cofinanziamento ha ridotto complessivamente l'onere finanziario delle misure sostenute dal FEG a carico degli Stati membri richiedenti di circa 60 milioni di euro per tutte le domande presentate tra il 1° maggio 2009 e il 31 dicembre 2010[4].

La data di scadenza della deroga temporanea in relazione con gli esuberi causati dalla crisi è stata decisa nel 2009. A quell'epoca, le ultime previsioni economiche della Commissione[5] (autunno 2008) disponibili per l'intera Unione europea (UE) indicavano una graduale ripresa dalla metà del 2009, con una crescita stimata del PIL dello 0,2% nel 2009 e dell'1,1% nel 2010. Per l'occupazione si prevedeva una diminuzione dello 0,5% nel 2009, seguita da un aumento dello 0,1% nel 2010. Il tasso di disoccupazione doveva raggiungere nel 2009 e nel 2010 rispettivamente il 7,8% e l'8,1% della forza lavoro. Rispetto a tali previsioni, la situazione nel 2009 si è rivelata molto peggiore. Il PIL dell'UE è diminuito del 4,2%, mentre l'occupazione è calata dell'1,9% e il tasso di disoccupazione ha raggiunto l'8,9%. Benché sia possibile che la crescita del PIL nel 2010 sia superiore alle previsioni (1,8% circa), l'occupazione è ulteriormente diminuita dello 0,6%, mentre il tasso di disoccupazione ha raggiunto il livello record del 9,6%.

Dalle ultime previsioni economiche della Commissione (primavera 2011) emerge inoltre che le prospettive di una ripresa economica, e in particolare di una ripresa del mercato del lavoro, per il 2011 e il 2012 sono meno rosee di quanto ci si aspettasse nell'autunno del 2008. In particolare ciò vale per la creazione di nuovi posti di lavoro e per il tasso di disoccupazione. Per il 2011 le previsioni di primavera ritengono possibile un leggero aumento dell'occupazione dello 0,4% e un tasso di disoccupazione stabile del 9,5%. Per il 2012 le stesse previsioni indicano che la crescita dell'occupazione resterà inferiore allo 0,7% e che il tasso di disoccupazione si attesterà ancora intorno al 9,1%. Ciò riflette il fatto che la ripresa per quanto riguarda l'occupazione segue normalmente quella del PIL. La situazione relativamente debole del mercato del lavoro[6], nonostante un graduale miglioramento delle prospettive di crescita del Prodotto interno lordo (PIL), dimostra che, in aggiunta agli effetti di un allentamento delle iniziative adottate in risposta alla crisi per alleviarne le conseguenze in termini di disoccupazione, si continua a registrare tra i settori e le imprese un adeguamento strutturale determinato dalla crisi e ci si debbano attendere pertanto ulteriori perdite di posti di lavoro a seguito della chiusura di imprese ancora per un certo periodo di tempo. Di conseguenza, si prevede che un miglioramento più considerevole della situazione dell'occupazione sarà possibile solo dal 2013 in poi.

La prospettiva di una ripresa senza creazione di posti di lavoro è confermata dalla Commissione nella sua "Analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi"[7]. Al fine di evitare il rischio di un ritorno a una crescita senza una creazione di occupazione sufficientemente dinamica, è indispensabile contrastare la disoccupazione ed evitare l'esclusione per lunghi periodi dal mercato del lavoro. Per riavviare i principali motori della crescita sarebbero necessari, oltre a una ridistribuzione del lavoro e del capitale tra i settori e le imprese, incentivi finanziari migliori per passare dalla disoccupazione all'occupazione.

Come osservato dalla Commissione, la crisi ha determinato considerevoli perdite in termini di attività economica, un notevole aumento della disoccupazione, un netto calo della produttività e una grave erosione delle finanze pubbliche. Quello descritto è un contesto particolarmente difficile perché gli Stati membri possano fornire appropriata assistenza a un gran numero di lavoratori contemporaneamente in esubero a causa della crisi. Il mantenimento della maggiorazione al 65% del tasso di cofinanziamento del FEG renderebbe possibile alleviare in qualche misura l'onere gravante sulle finanze pubbliche degli Stati membri.

Le previste ulteriori conseguenze della crisi in termini di chiusure di imprese e la necessità di un consolidamento fiscale degli Stati membri giustificano la proroga della deroga in relazione con gli esuberi causati dalla crisi di cui al regolamento (CE) n. 1927/2006.

Si propone pertanto di prorogare la deroga temporanea in relazione con gli esuberi causati dalla crisi, destinata altrimenti a scadere il 30 dicembre 2011, fino al 31 dicembre 2013, ossia sino al termine del periodo di attuazione del regolamento (CE) n. 1927/2006. Ciò permetterà agli Stati membri di continuare a presentare domande di assistenza a titolo del FEG a favore dei lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria e di beneficiare di un tasso di cofinanziamento del FEG del 65%.

· Contesto generale

Dopo l'introduzione della deroga temporanea in relazione con gli esuberi causati dalla crisi si è registrato un forte incremento del numero di domande di assistenza a titolo del FEG, nonché un aumento del numero di Stati membri che chiedono il sostegno del FEG. Questo dimostra come il ruolo del FEG quale strumento di intervento nel caso di un elevato numero di esuberi causati dalla crisi economica e finanziaria sia fuori discussione.

Nella sua risoluzione sul finanziamento e sul funzionamento del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione del 7 settembre 2010[8] il Parlamento europeo ha chiesto di prorogare la deroga in relazione con gli esuberi causati dalla crisi. Il Parlamento europeo ha giudicato che "sia necessario prorogare fino alla scadenza dell'attuale quadro finanziario pluriennale la deroga introdotta nel giugno 2009 per assistere i lavoratori in esubero a motivo della crisi economica e finanziaria e che, di conseguenza, occorra mantenere il tasso di cofinanziamento al 65%, dal momento che le cause che ne hanno giustificato l'approvazione sono tutt'altro che rimosse".

· Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Il Fondo sociale europeo[9] ("FSE") è stato istituito per contribuire a realizzare le priorità della Comunità riguardo al rafforzamento della coesione economica e sociale, attraverso il miglioramento delle possibilità di occupazione e di impiego e la promozione di una più elevata occupazione e di posti di lavoro di migliore qualità. A tal fine esso sostiene la strategia europea per l'occupazione, nonché le politiche degli Stati membri intese a conseguire la piena occupazione e la qualità e la produttività del lavoro, a promuovere l'inclusione sociale, compreso l'accesso all'occupazione delle persone svantaggiate, e a ridurre le disparità occupazionali a livello nazionale, regionale e locale.

La principale differenza rispetto al FEG sta nel fatto che l'FSE comprende programmi pluriennali tesi a perseguire obiettivi strategici a lungo termine, in particolare la previsione e la gestione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni, con iniziative quali l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Il FEG, al contrario, accorda in un'unica soluzione aiuti individuali e limitati nel tempo direttamente ai lavoratori in esubero a causa degli effetti della globalizzazione del commercio o della crisi economica e finanziaria. Al fine di assicurare un efficace sostegno ai lavoratori colpiti, la durata delle misure di sostegno del FEG e la scelta dello strumento sono basate sulla valutazione se gli esuberi siano da attribuire a un calo eventualmente temporaneo delle attività della pertinente impresa e dei suoi fornitori o di un settore economico o a fattori strutturali permanenti.

· Coerenza con gli altri obiettivi e politiche dell'Unione

Il FEG contribuisce al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, che dovrebbe consentire all'Unione di uscire rafforzata dalla crisi e di far progredire la sua economia verso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, accompagnata da elevati livelli di occupazione, produttività e coesione sociale. Nella comunicazione "Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva"[10], la Commissione ritiene che il FEG possa assumere un ruolo importante nel quadro dell'iniziativa faro "Una politica industriale per l'era della globalizzazione", in particolare in vista di un rapido trasferimento delle competenze verso settori e mercati emergenti ad alto potenziale di crescita.

Essendo finalizzato a promuovere un rapido reinserimento professionale dei lavoratori in esubero a causa degli effetti della globalizzazione o della crisi economica e finanziaria, il FEG dà un valido contributo ai seguenti orientamenti[11] delle politiche occupazionali degli Stati membri:

– orientamento 7: incrementare la partecipazione al mercato del lavoro di donne e uomini, riducendo la disoccupazione strutturale e promuovendo la qualità del lavoro;

– orientamento 8: sviluppare una forza lavoro qualificata rispondente alle esigenze del mercato occupazionale e promuovere l'apprendimento permanente;

– orientamento 10: promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà.

Infine nella sua comunicazione "Nuove competenze per nuovi lavori - Prevedere le esigenze del mercato del lavoro e le competenze professionali e rispondervi"[12], la Commissione ha messo in evidenza la necessità per l'UE, per poter aprire la strada alla ripresa, di rafforzare il capitale umano e l'occupabilità attraverso un miglioramento delle competenze, nonché assicurando una migliore corrispondenza fra le competenze offerte e la domanda del mercato del lavoro. Quali strumenti idonei a promuovere l'occupazione e il reinserimento delle persone nel mercato del lavoro sono stati individuati provvedimenti di attivazione, di riqualificazione professionale e di potenziamento delle capacità professionali. Il cofinanziamento di misure di miglioramento delle competenze costituisce uno degli obiettivi principali del FEG.

· Impatto sui diritti fondamentali

La presente proposta non ha alcuna incidenza sui diritti fondamentali.

2.           ESITO DELLA CONSULTAZIONE CON LE PARTI INTERESSATE

· Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale delle persone che hanno risposto

La Commissione ha consultato gli Stati membri a due riprese: una prima volta, tramite un questionario, il 26 agosto 2010 e una seconda volta in un incontro tenutosi a Porto il 29 e il 30 settembre 2010. Tali consultazioni si proponevano come principale obiettivo di sentire le opinioni degli Stati membri sull'efficacia degli emendamenti in relazione con gli esuberi causati dalla crisi, apportati nel 2009 tramite l'articolo 1, paragrafo 1 bis, e l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1927/2006 e destinati a scadere il 30 dicembre 2011, e sulla necessità di una loro proroga fino al 31 dicembre 2013.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Per quanto concerne la possibilità di presentare domande in relazione ad esuberi che rappresentano la conseguenza diretta della crisi economica e finanziaria mondiale (articolo 1, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1927/2006), dalla consultazione è emerso che, grazie a tali emendamenti, gli Stati membri hanno effettivamente potuto chiedere un sostegno del FEG per i lavoratori in esubero a causa degli effetti della crisi e che è stato possibile prestare l'assistenza del FEG in vista di un loro reinserimento nel mercato del lavoro. La grande maggioranza degli Stati membri ha osservato che tali lavoratori non avrebbero potuto beneficiare di assistenza a titolo del FEG sulla base dei criteri in relazione con gli esuberi causati dalla globalizzazione del commercio. Dalla consultazione è emerso inoltre che gli Stati membri hanno generalmente avuto maggiore facilità a raccogliere elementi e a stabilire un legame dimostrabile tra gli esuberi e la crisi economica e finanziaria, che tra questi e i mutamenti intervenuti nella struttura del commercio mondiale a causa della globalizzazione.

Quanto alla necessità di prorogare sino alla fine del 2013 la deroga in relazione con gli esuberi causati dalla crisi, la grande maggioranza degli Stati membri che hanno espresso la loro opinione ha auspicato di poter continuare ad avere la possibilità di presentare domande di assistenza a fronte di esuberi causati dalla crisi economica e finanziaria mondiale. A sostegno della necessità di una siffatta proroga sono state addotte le esperienze positive acquisite in merito all'incidenza del sostegno del FEG sulla capacità dei lavoratori di essere reinseriti nel mercato del lavoro in una situazione in cui gli effetti della crisi economica si sentiranno dopo il 2011, essendo stati colpiti Stati membri diversi in momenti differenti, con ancora gravi conseguenze per l'occupazione. Si è sostenuto inoltre che una proroga di due anni non pregiudica il futuro al di là della fine del 2013.

Per quanto concerne la possibilità per i richiedenti di beneficiare di un tasso di cofinanziamento del 65% (articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1927/2006), dalla consultazione è emerso che la maggiorazione del tasso di cofinanziamento aveva reso più facile la decisione di chiedere il sostegno del FEG per diversi motivi. L'ulteriore percentuale del 15% ha permesso di corrispondere un equivalente sostegno supplementare ai lavoratori. La differenza tra i tassi dell'FSE e del FEG è stata ridotta per gli Stati membri che hanno potuto ottenere tassi più elevati dall'FSE e che senza tale riduzione non avrebbero presentato alcuna domanda di sostegno a titolo del FEG. Il cofinanziamento nazionale resta un problema, ma, nella misura del 35% anziché del 50%, esso risulta più abbordabile. La grande maggioranza degli Stati membri ha giudicato appropriato il tasso del 65% in tempi di crisi e ha espresso parere favorevole a una proroga sino alla fine del 2013 di un tasso di intervento maggiorato.

Il risultato di tali consultazioni è rispecchiato dagli emendamenti proposti al regolamento (CE) n. 1927/2006.

· Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

· Valutazione dell'impatto

Non è stata richiesta una valutazione d'impatto per tale proposta.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

· Sintesi delle misure proposte

Al fine di prorogare la deroga temporanea a sostegno dei lavoratori in esubero a causa degli effetti della crisi finanziaria ed economica mondiale, la data stabilita nel secondo comma del paragrafo 1 bis dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1927/2006 è sostituita da quella del 31 dicembre 2013. Tale emendamento proroga automaticamente il tasso di cofinanziamento maggiorato del 65% fino alla stessa data, come stabilito all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1927/2006.

· Base giuridica

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma.

· Principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà si applica in quanto la proposta non rientra in un settore di competenza esclusiva dell'Unione europea.

Gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri, bensì possono essere conseguiti soltanto mediante un emendamento del regolamento (CE) n. 1927/2006.

Gli obiettivi di solidarietà contenuti nella proposta possono essere meglio realizzati a livello dell'Unione per le ragioni illustrate qui di seguito.

L'adeguamento ai bisogni dell'attuale situazione economica e finanziaria del FEG - strumento finanziario reso disponibile a livello dell'UE - può essere realizzato soltanto mediante un'iniziativa legislativa adottata a tale livello.

Nel presentare la sua proposta la Commissione si è basata sui bisogni emersi dalla valutazione attualmente in corso della situazione economica e finanziaria degli Stati membri e dalle previsioni economiche per il periodo 2012-2013. Tali previsioni e valutazione differiscono notevolmente da quelle disponibili alla fine del 2008 e all'inizio del 2009, allorché sono stati apportati gli emendamenti del regolamento (CE) n. 1927/2006 in relazione con gli esuberi causati dalla crisi.

La presente proposta è pertanto conforme al principio di sussidiarietà.

· Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi di cui in appresso.

In ottemperanza al principio di proporzionalità, gli emendamenti proposti al regolamento (CE) n. 1927/2006 non vanno al di là di quanto necessario per adeguare il funzionamento del FEG alle attuali previsioni in merito alla crisi economica e finanziaria e al suo impatto sull'occupazione e sui disavanzi degli Stati membri, in quanto 1) salvaguardano la possibilità di chiedere il sostegno del FEG per i lavoratori in esubero a causa della persistenza della crisi economica e finanziaria e 2) assicurano un tasso di cofinanziamento del 65% anziché del 50%.

Tale deroga offre agli Stati membri la possibilità di chiedere il sostegno del FEG per i lavoratori in esubero a causa della crisi allorché può essere stabilito un legame chiaro e dimostrabile tra gli esuberi e la crisi. Ovviamente in caso contrario tale possibilità non sarà utilizzata.

La proposta non impone agli Stati membri oneri amministrativi supplementari rispetto a quelli richiesti dalle attuali disposizioni del regolamento (CE) n. 1927/2006.

· Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo.

Un regolamento è lo strumento giuridico appropriato per modificare un regolamento esistente.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

L'articolo 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[13] stabilisce che il FEG non può superare l'importo annuo massimo di 500 milioni di euro.

Sulla base delle domande di assistenza a titolo del FEG presentate in passato[14], si stima che la proposta proroga della deroga in relazione con gli esuberi causati dalla crisi di cui al regolamento (CE) n. 1927/2006 non dovrebbe superare tale importo annuo massimo. Tali domande ammontavano a 51,8 milioni di euro nel 2007 e a 20,6 milioni di euro nel 2008. Nel 2009 l'importo totale del sostegno del FEG richiesto ha raggiunto i 131,7 milioni di euro, riguardando per il 75% domande in relazione con gli esuberi causati dalla crisi e per il 25% domande in relazione con gli esuberi causati dalla globalizzazione del commercio. Nel 2010 l'importo totale del sostegno del FEG richiesto ha raggiunto i 132,5 milioni di euro. Di questi, l'87% era riconducibile a domande in relazione con gli esuberi causati dalla crisi e il 13% a domande in relazione con gli esuberi causati dalla globalizzazione del commercio.

2011/0147 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[15],

visto il parere del Comitato delle regioni[16],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006[17], ha istituito il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (nel prosieguo "FEG") per permettere all'Unione di fornire assistenza e mostrare solidarietà ai lavoratori in esubero in conseguenza dei mutamenti intervenuti nella struttura del commercio mondiale a causa della globalizzazione.

(2) Nel quadro della risposta alla crisi economica e finanziaria, il regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009[18], ha modificato il regolamento (CE) n. 1927/2006, introducendo in particolare una deroga temporanea finalizzata a estendere il campo di applicazione per far fronte agli esuberi causati dalla crisi e un aumento temporaneo del tasso di cofinanziamento del FEG.

(3) Alla luce dell'attuale situazione economica e finanziaria nell'Unione è opportuno prorogare tale deroga prima della sua scadenza il 30 dicembre 2011.

(4) Occorre modificare, di conseguenza, il regolamento (CE) n. 1927/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 (paragrafo 1 bis) del regolamento (CE) n. 1927/2006,

il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Tale deroga si applica a tutte le domande presentate entro il 31 dicembre 2013."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

              1.1.    Denominazione della proposta/iniziativa

              1.2.    Settori interessati nella struttura ABM/ABB

              1.3.    Natura della proposta/iniziativa

              1.4.    Obiettivi

              1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa

              1.6.    Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria

              1.7.    Modalità di gestione previste

2.           MISURE DI GESTIONE

              2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni da presentare

              2.2.    Sistema di gestione e di controllo

              2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

              3.1.    Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

              3.2.    Incidenza prevista sulle spese

              3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

              3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

              3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

              3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

              3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

              3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA 1.1. Denominazione della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

1.2. Settori interessati nella struttura ABM/ABB[19]

Attività ABB: Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione quale incluso nel Piano di gestione 2010 della DG EMPL

1.3. Natura della proposta/iniziativa

¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[20]

X La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente

¨ La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione

1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

La proposta rientra nell'iniziativa faro "Una politica industriale per l'era della globalizzazione" che fa parte della strategia "Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" della Commissione.

1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico 1: salvaguardare la partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori in esubero a causa di trasformazioni della struttura del commercio mondiale e della crisi economica e finanziaria.

Obiettivo specifico 2: sensibilizzare l'opinione pubblica sul FEG, quale strumento di promozione della solidarietà

Attività AMB/ABB interessate: Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)

1.4.3. Risultati ed effetti previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La proposta consentirà all'Unione europea di continuare a sostenere tramite il FEG, a un tasso di cofinanziamento del 65%, misure attive per il mercato del lavoro a favore dei lavoratori in esubero a causa degli effetti della crisi economica e finanziaria mondiale. Inoltre tale tasso di cofinanziamento andrà a beneficio anche dei lavoratori in esubero a causa degli effetti della globalizzazione del commercio.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

- Numero di domande di contributo del FEG ricevute

- Numero di lavoratori in esubero interessati da misure di assistenza da parte del FEG

- Numero di lavoratori in esubero reinseriti nel mercato del lavoro grazie alle misure sostenute dal FEG

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Alla luce della crisi economica e finanziaria, il regolamento (CE) n. 1927/2006 è stato emendato nel 2009 ed è stata introdotta una deroga temporanea in relazione con gli esuberi causati dalla crisi. Tale deroga scade il 30 dicembre 2011. Secondo le previsioni economiche più recenti, tuttavia, gli effetti della crisi, in particolare l'incidenza negativa della crisi sul ritmo della ristrutturazione, sulla creazione di posti di lavoro e sul tasso di disoccupazione, continueranno a farsi sentire almeno sino alla fine del 2012. La proposta è intesa a consentire al FEG di intervenire a sostegno dei lavoratori in esubero a causa degli effetti della crisi economica e finanziaria mondiale fino al 31 dicembre 2013, a un tasso di intervento del 65%.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

L'intervento dell'UE tramite il FEG va a integrare gli strumenti nazionali disponibili per il reinserimento professionale dei lavoratori in esubero a causa degli effetti della globalizzazione del commercio o della crisi economica e finanziaria mondiale. L'esperienza acquisita finora con il FEG lascia supporre che l'intervento dell'UE permetta di assicurare un maggiore sostegno specifico per un periodo di tempo più lungo, spesso stimolando iniziative che altrimenti non sarebbero possibili senza la partecipazione dell'UE.

1.5.3. Principali insegnamenti tratti da esperienze simili

Si veda quanto descritto nella relazione circa gli sviluppi successivi alla revisione del regolamento (CE) n. 1927/2006.

1.5.4. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Il FEG è coerente e in sinergia con il Fondo sociale europeo.

1.6. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria

– X Proposta/iniziativa di durata limitata

– X  Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal 31 dicembre 2011 fino al 31 dicembre 2013

– ¨  Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

¨ Proposta/iniziativa di durata illimitata

– Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,

– seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste[21]

¨ Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

– ¨  agenzie esecutive

– ¨  organismi creati dalle Comunità[22]

– ¨  organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico

– ¨  persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

X Gestione concorrente con gli Stati membri

¨ Gestione decentrata con paesi terzi

¨ Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Se è indicata più di una modalità, si prega di fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni da presentare

Precisare frequenza e condizioni.

L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1927/2006 stabilisce che la Commissione presenti ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione quantitativa e qualitativa sulle attività svolte ai sensi di tale regolamento nel corso dell'anno precedente. Tale relazione contiene tra l'altro le osservazioni formulate dalla Commissione sulle attività di controllo nel corso dell'anno considerato.

Ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1927/2006, la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, effettuerà prima della fine del 2011 una valutazione intermedia dell'efficacia e della sostenibilità dei risultati ottenuti nel quadro del FEG. Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione dovrà procedere, con l'assistenza di esperti esterni, a una valutazione ex post onde misurare l'impatto del FEG e il suo valore aggiunto.

2.2. Sistema di gestione e di controllo 2.2.1. Rischi individuati

I rischi sono quelli correlati alla gestione concorrente dei Fondi dell'Unione.

2.2.2. Modalità di controllo previste

Le disposizioni applicabili in tema di gestione e di controllo finanziario sono delineate all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1927/2006.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e protezione esistenti e previste.

Le misure volte a prevenire, individuare e rettificare le irregolarità sono descritte all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1927/2006.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA 3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

· Linee di bilancio di spesa esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero [Denominazione…………………...……….] || SD/SND ([23]) || di paesi EFTA[24] || di paesi candidati[25] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

1.1 || 04.0501 Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 04.010414 Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione – Spese di gestione amministrativa 40.0243 Riserva per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione || SND || No || No || No || No

· Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero [Denominazione…………………………..] || SD/SND || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

n.p. || n.p. || […] || Sì/No || Sì/No || Sì/No || Sì/No

3.2. Incidenza prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero ||

DG: EMPL || || || Anno 2012[26] || Anno 2013 || TOTALE

Ÿ Stanziamenti operativi PM || || ||

Numero della linea di bilancio || Impegni || (1) || || ||

Pagamenti || (2) || || ||

Numero della linea di bilancio || Impegni || (1a) || || ||

Pagamenti || (2a) || || ||

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati  dalla dotazione di programmi specifici[27] || || ||

Numero della linea di bilancio || || (3) || || ||

TOTALE degli stanziamenti per la DG EMPL || Impegni || =1+1a +3 || || ||

Pagamenti || =2+2a +3 || || ||

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || ||

Pagamenti || (5) || || ||

Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || ||

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA EMPL del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || || ||

Pagamenti || =5+ 6 || || ||

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || ||

Pagamenti || (5) || || ||

Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || ||

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || || ||

Pagamenti || =5+ 6 || || ||

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || "Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno 2012 || Anno 2013 || TOTALE

DG: EMPL ||

Ÿ Risorse umane || Nessu-na incidenza || Nessu-na incidenza ||

Ÿ Altre spese amministrative || || ||

TOTALE DG EMPL || Stanziamenti || || ||

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || || ||

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno N[28] || Anno N+1 || TOTALE

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || || ||

Pagamenti || || ||

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

– X  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi

– ¨  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno 2012 || Anno 2013 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE ||

Tipo di risultato[29] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale ||

OBIETTIVO SPECIFICO 1[30]: || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || ||

Totale parziale obiettivo specifico 1 || || || || || || || || || || || || ||

OBIETTIVO SPECIFICO 2: || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || ||

Totale parziale obiettivo specifico 2 || || || || || || || || || || || || ||

COSTO TOTALE || || || || || || || || || || || || ||

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi

– X  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa

– ¨  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno 2012 [31] || Anno 2013 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || ||

Risorse umane || || || ||

Altre spese amministrative || || || ||

Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || ||

Esclusa la RUBRICA 5[32] del quadro finanziario pluriennale || || || ||

Risorse umane || || ||

Altre spese di natura amministrativa || || ||

Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || ||

TOTALE || || || || || ||

3.2.3.2.  Fabbisogno previsto di risorse umane

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane

– X  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

|| Anno 2012 || Anno 2013 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || || ||

XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || ||

XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || ||

10 01 05 01 (ricerca diretta) || ||

XX 01 02 01 (AC, INT, END della dotazione globale) || ||

XX 01 02 02 (AC, INT, JED, AL e END nelle delegazioni) || ||

XX 01 04 yy [33] || - in sede[34] || ||

- nelle delegazioni || ||

XX 01 05 02 (AC, INT, END – Ricerca indiretta) || ||

10 01 05 02 (AC, INT, END – Ricerca diretta) || ||

Altre linee di bilancio (specificare) || ||

TOTALE || || || || ||

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere

Funzionari e agenti temporanei ||

Personale esterno ||

3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

– X  La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

– ¨  La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

n.p.

– ¨  La proposta/iniziativa richiede l'attivazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[35].

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

n.p.

3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

– X La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

– La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in milioni di EUR (al terzo decimale)

|| Anno 2012 || Anno 2013 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento || || || || || ||

TOTALE stanziamenti cofinanziati || || || || || ||

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

– X  La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.

– ¨  La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

– ¨         sulle risorse proprie

– ¨         sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || ||

Anno 2012 || Anno 2013 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) ||

Articolo…………. || || || || || || ||

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare le linee di spesa interessate

n.p.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

n.p.

[1]               GU L 48 del 22.2.2008, pag. 82.

[2]               COM(2008) 800 del 26.11.2008.

[3]               GU L 167 del 29.6.2009, pag. 26.

[4]               Escluse le domande ritirate o respinte.

[5]               http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/forecasts_en.htm

[6]               Cfr. nota 5.

[7]               COM(2011) 11 del 12.1.2011.

[8]               Risoluzione del Parlamento europeo (2010/2072/INI).

[9]               Regolamento (CE) n. 1081/2006 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12).

[10]             COM(2010) 2020 del 3.3.2010.

[11]             Decisione del Consiglio, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46).

[12]             COM(2008) 868 del 16.12.2008.

[13]             GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

[14]             Escluse le domande ritirate e respinte.

[15]             GU C…, pag. .

[16]             GU C…, pag. .

[17]             GU L 48 del 22.2.2008, pag. 82.

[18]             GU L 167 del 29.6.2009, pag. 26.

[19]             ABM: Activity Based Management – ABB: Activity Based Budgeting

[20]             A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

[21]             Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[22]             A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

[23]             SD = Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non dissociati

[24]             EFTA: Associazione europea di libero scambio.

[25]             Paesi candidati e, se del caso, paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali.

[26]             L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

[27]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[28]             L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

[29]             I risultati si riferiscono ai prodotti e servizi che saranno forniti (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruite…).

[30]             Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici…"

[31]             L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

[32]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[33]             Sotto il massimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

[34]             Principalmente per Fondi strutturali, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Fondo europeo per la pesca (FEP).

[35]             Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

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