52011PC0126


Titolo e riferimento

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi

/* COM/2011/0126 def. - CNS 2011/0059 */

Testo

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
html html html html html html html html html   html html html html html html html html html html html html html
pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf   pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf
doc doc doc doc doc doc doc doc doc   doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc

Date

Classificazione

Altre informazioni

Procedimento

Relazioni tra i documenti

Testo

Doppia visualizzazione: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV

[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 16.3.2011

COM(2011) 126 definitivo

2011/0059 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi

{COM(2011) 125 definitivo}{COM(2011) 127 definitivo}{SEC(2011) 327 definitivo}{SEC(2011) 328 definitivo}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1 Contesto generale

L’articolo 67, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede che l’Unione realizzi uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici. Ai sensi del paragrafo 4 dello stesso articolo, l’Unione facilita l’accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile. L’articolo 81 dello trattato menziona poi espressamente misure volte a garantire “il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione” e “la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione”. Su questa base sono già stati adottati vari strumenti, in particolare il regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, che però non includono nel loro campo di applicazione i regimi patrimoniali tra coniugi.

L’adozione di uno strumento europeo in materia di regimi patrimoniali tra coniugi era già prevista nelle priorità del piano d’azione di Vienna del 1998. Il 30 novembre 2000 il Consiglio adottava il progetto di programma di misure relative all’attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale[1], in cui prevedeva l’elaborazione di uno strumento sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di “regimi patrimoniali tra coniugi e conseguenze patrimoniali della separazione di coppie non sposate”. Il programma dell’Aia[2] adottato dal Consiglio europeo del 4 e 5 novembre 2004, nell'attribuire priorità fondamentale all’attuazione del programma di reciproco riconoscimento del 2000, invitava la Commissione a presentare un libro verde “sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale fra coniugi, compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco”, sottolineando la necessità di mettere a punto entro il 2011 uno strumento in questo settore.

Secondo il programma di Stoccolma adottato dal Consiglio europeo l’11 dicembre 2009, si dovrebbe estendere il riconoscimento reciproco ai regimi patrimoniali tra coniugi e alle conseguenze patrimoniali delle separazioni.

Nella “Relazione 2010 sulla cittadinanza dell’Unione - Eliminare gli ostacoli all’esercizio dei diritti dei cittadini dell’Unione”[3], adottata il 27 ottobre 2010, la Commissione individua nell’incertezza sui diritti di proprietà delle coppie internazionali uno dei principali ostacoli con cui tuttora si scontrano i cittadini nella vita quotidiana quando esercitano i diritti riconosciuti loro dall’UE oltre le frontiere nazionali, e per porre rimedio a questo problema annuncia l’adozione, nel 2011, di una proposta di strumento legislativo che consenta alle coppie internazionali (sposate o registrate) di sapere con maggiore facilità qual è l’autorità giurisdizionale competente e quali le leggi applicabili ai loro diritti di proprietà.

1.2. Motivazione e obiettivi della proposta

La crescente mobilità delle persone in uno spazio senza frontiere interne ha portato a un aumento significativo delle unioni tra cittadini di Stati membri diversi e alla presenza di queste coppie in uno Stato membro di cui non sono cittadini, situazioni a cui spesso s’accompagna l’acquisizione di beni situati nel territorio di più Stati dell’Unione. Uno studio realizzato nel 2003 dal consorzio ASSER-UCL[4] ha messo in luce l’importanza del fenomeno delle coppie internazionali nell’Unione e le difficoltà pratiche e giuridiche che queste coppie devono affrontare tanto nella gestione quotidiana dei loro beni quanto al momento della divisione del patrimonio in seguito a separazione personale o alla morte di un partner. Le difficoltà spesso dipendono dalla grande difformità delle norme applicabili – sia di diritto sostanziale che di diritto internazionale privato – in materia di effetti patrimoniali del matrimonio.

Considerate le caratteristiche proprie del matrimonio e dell’unione registrata nonché le diverse conseguenze giuridiche di queste due forme di unione, la Commissione presenta due distinte proposte di regolamento: una relativa alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, l’altra alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.

La presente proposta mira a creare un quadro normativo chiaro nell’Unione europea che determini l’autorità giurisdizionale competente e la legge applicabile in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, e a facilitare la circolazione delle decisioni e degli atti tra gli Stati membri.

2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI – VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

Ha preceduto la preparazione della presente proposta un’ampia consultazione degli Stati membri, delle altre istituzioni e dei cittadini. A seguito dello studio del 2003, il 17 luglio 2006 la Commissione ha pubblicato un libro verde sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale dei coniugi, compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco[5], che ha dato l’avvio ad una vasta consultazione in questo settore. Per elaborare la proposta la Commissione ha istituito un gruppo di esperti denominato “PRM/III”, composto da membri dei diversi ambiti professionali interessati in rappresentanza delle diverse culture giuridiche europee. Tra il 2008 e il 2010 il gruppo si è riunito cinque volte. Il 28 settembre 2009 la Commissione ha organizzato un’audizione pubblica durante la quale i partecipanti – circa un centinaio – hanno confermato l’esigenza di uno strumento dell’Unione in materia di regimi patrimoniali tra coniugi che disciplini in particolare la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni. Il 23 marzo 2010 si è tenuta una riunione con gli esperti nazionali per discutere le grandi linee della proposta in preparazione.

Da ultimo, la Commissione ha realizzato una valutazione d’impatto comune per le due proposte di regolamento riguardanti, rispettivamente, i regimi patrimoniali tra coniugi e gli effetti patrimoniali delle unioni registrate, di seguito allegata.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Base giuridica

La presente proposta si basa sull’articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che conferisce al Consiglio la competenza per stabilire misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali, previa consultazione del Parlamento europeo.

La materia dei regimi patrimoniali tra coniugi presuppone l’esistenza di un rapporto di famiglia tra gli interessati. In effetti, pur riguardando i rapporti patrimoniali dei coniugi tra loro e con terzi, il regime patrimoniale tra coniugi è così intrinsecamente connesso al matrimonio da rientrare nel diritto di famiglia: esiste solo se c’è matrimonio e cessa con il suo scioglimento (per morte di un coniuge, divorzio o separazione personale).

La proposta mira a istituire un corpus completo di norme di diritto internazionale privato applicabili ai regimi patrimoniali tra coniugi e riguarda quindi la competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi. Le sue norme si applicano solo in situazioni aventi carattere transnazionale.

3.2. Principio di sussidiarietà

Gli obiettivi della proposta possono essere conseguiti soltanto tramite norme comuni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, che devono essere identiche onde garantire ai cittadini certezza del diritto e prevedibilità. L’azione unilaterale degli Stati membri sarebbe quindi contraria a tale obiettivo. Nel settore esistono due convenzioni internazionali della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato: la convenzione del 17 luglio 1905 concernente i conflitti di leggi relativi agli effetti del matrimonio sui diritti e doveri dei coniugi nei loro rapporti personali e sui loro beni, e la convenzione del 14 marzo 1978 sulla legge applicabile ai regimi patrimoniali tra coniugi, che però soltanto tre Stati membri hanno ratificato e che non danno soluzioni commisurate ai problemi messi in luce dalla presente proposta, la cui entità emerge tanto dallo studio d’impatto che dalla consultazione pubblica. Per la natura e la portata dei problemi incontrati dai cittadini, gli obiettivi possono essere conseguiti soltanto a livello di Unione.

3.3. Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità poiché si limita rigorosamente a quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi. Essa non armonizza le discipline dei regimi patrimoniali tra coniugi degli Stati membri né incide sugli aspetti fiscali della liquidazione dei regimi patrimoniali tra coniugi degli Stati membri. Non comporterà oneri finanziari né amministrativi per i cittadini, e l’onere supplementare a carico delle autorità nazionali interessate sarà molto limitato.

3.4. Impatto sui diritti fondamentali

Conformemente alla strategia per un’attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea[6], la Commissione ha verificato che la proposta rispetti i diritti sanciti dalla Carta.

La proposta non pregiudica il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, né il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia secondo le leggi nazionali, previsti rispettivamente dagli articoli 7 e 9 della Carta.

Il diritto di proprietà di cui all’articolo 17 della Carta risulta rafforzato. La prevedibilità della legge applicabile all’insieme dei beni della coppia permetterà infatti ai coniugi di godere effettivamente del diritto di proprietà.

La Commissione ha inoltre verificato che la proposta tenga conto dell’articolo 21 che vieta qualsiasi forma di discriminazione.

Da ultimo, le disposizioni proposte migliorano l’accesso alla giustizia nell’Unione per i cittadini, in particolare per le coppie sposate, e facilitano l’attuazione dell’articolo 47 della Carta che garantisce il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Grazie a criteri obiettivi per determinare l’autorità giurisdizionale competente sono evitati i procedimenti paralleli e la “corsa in tribunale” ad opera della parte più attiva.

3.5. Scelta dello strumento

La certezza del diritto e la prevedibilità esigono norme chiare e uniformi, e impongono quindi la scelta del regolamento. Le norme proposte in materia di competenza, legge applicabile e circolazione delle decisioni sono dettagliate e precise e non necessitano il recepimento a livello nazionale. Gli obiettivi della certezza del diritto e della prevedibilità sarebbero compromessi se gli Stati membri avessero un margine di discrezionalità nell’attuare le norme.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO, SEMPLIFICAZIONE E COERENZA CON LE ALTRE POLITICHE DELL’UNIONE

4.1. Incidenza sul bilancio

Nessuna

4.2. Semplificazione

L’armonizzazione delle norme sulla competenza semplificherà di molto i procedimenti in quanto consentirà di determinare secondo norme comuni l’autorità giurisdizionale competente a conoscere di una controversia in materia di regimi patrimoniali tra coniugi. Se l’autorità giurisdizionale investita di un procedimento di divorzio, separazione personale, annullamento del matrimonio o successione in applicazione degli strumenti esistenti o futuri dell’Unione è competente anche per eventuali procedimenti riguardanti il regime patrimoniale tra coniugi, i cittadini avranno a che fare con una stessa autorità giurisdizionale per tutti gli aspetti della loro situazione.

L’armonizzazione delle norme sui conflitti di leggi semplificherà a sua volta di molto i procedimenti in quanto consentirà di determinare la legge applicabile in base a un insieme unico di norme che andrà a sostituire le norme nazionali sui conflitti di leggi vigenti negli Stati membri.

Infine, le norme proposte in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni faciliteranno la circolazione delle decisioni tra gli Stati membri.

4.3. Coerenza con le altre politiche dell’Unione

La presente proposta fa parte del processo avviato dalla Commissione per eliminare gli ostacoli con cui si scontrano i cittadini nella vita quotidiana quando esercitano i diritti riconosciuti loro dall’UE, come enunciato nella richiamata relazione del 2010 sulla cittadinanza dell’Unione.

5. COMMENTO AGLI ARTICOLI

5.1. Capo I: campo di applicazione e definizioni

Articolo 1

La nozione di regime patrimoniale tra coniugi deve essere interpretata autonomamente come comprensiva degli aspetti inerenti tanto alla gestione quotidiana dei beni dei coniugi quanto alla liquidazione del regime patrimoniale in seguito a separazione personale o morte di un coniuge.

Nel determinare i settori interessati dal futuro strumento si è ritenuto preferibile elencare in modo esaustivo le materie cui non si applica. Le materie già trattate da regolamenti vigenti nell’Unione, come le obbligazioni alimentari[7] – nello specifico tra coniugi – e le questioni relative alla validità e agli effetti delle liberalità[8], non rientrano quindi nel campo di applicazione del regolamento. Sono altresì escluse le questioni inerenti al diritto delle successioni.

Il regolamento non pregiudica la natura dei diritti reali, la qualificazione dei beni e dei diritti e la determinazione delle prerogative del titolare di tali diritti.

È inoltre esclusa dal campo di applicazione del regolamento la pubblicità dei diritti reali, in particolare il funzionamento dei registri immobiliari e gli effetti dell’iscrizione ovvero della mancata iscrizione in tali registri.

Articolo 2

Per motivi di coerenza e per facilitare la comprensione e l’applicazione, alcune definizioni delle nozioni del presente regolamento sono mutuate da altri strumenti dell’Unione applicabili o in fase di negoziazione.

Inoltre, la definizione di “autorità giurisdizionale” è formulata in modo da includere le autorità e le persone che esercitano le loro funzioni su delega o designazione di un’autorità giurisdizionale, e da permettere l’assimilazione degli atti formati da tali autorità alle decisioni giudiziarie per quanto riguarda il riconoscimento e l’esecuzione in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati formati.

5.2. Capo II: competenza

I procedimenti giudiziari in materia di regimi patrimoniali tra coniugi spesso riguardano la liquidazione del regime patrimoniale in seguito a cessazione della vita matrimoniale, per morte di un coniuge o separazione personale.

Obiettivo del regolamento è fare in modo che i cittadini possano proporre le varie domande correlate alle autorità giurisdizionali di uno stesso Stato membro. Per questo esso uniforma le norme sulla competenza delle autorità giurisdizionali chiamate a conoscere degli aspetti patrimoniali delle unioni alle norme vigenti o previste negli altri strumenti dell’UE.

Articolo 3

Affinché, in caso di morte di un coniuge, l’autorità giurisdizionale adita possa conoscere sia della successione del coniuge premorto sia della liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi, l’articolo prevede che l’autorità giurisdizionale competente in materia di successioni e testamenti ai sensi della proposta di regolamento relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, sia competente anche per la liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi derivante dall’apertura della successione o del testamento.

Articolo 4

Analogamente, l’autorità giurisdizionale competente a conoscere del divorzio, dell’annullamento del matrimonio o della separazione personale ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003 potrà, se i coniugi lo concordano, conoscere anche della liquidazione del regime patrimoniale correlata al procedimento di separazione, e di altre questioni inerenti al regime patrimoniale sorte a seguito di tale procedimento.

Articolo 5

L’articolo contiene norme sulla competenza proprie, applicabili indipendentemente dalla successione o separazione personale (ad esempio, cambiamento del regime patrimoniale su istanza dei coniugi). Un elenco gerarchico di criteri di collegamento permette di determinare lo Stato membro le cui autorità giurisdizionali sono competenti a conoscere di tali procedimenti in materia di regime patrimoniale tra coniugi.

I criteri proposti sono: la residenza abituale comune dei coniugi, l’ultima residenza abituale comune se un coniuge vi risiede ancora o la residenza abituale del convenuto. Questi criteri sono ampiamente diffusi e spesso coincidono con il luogo in cui si trovano i beni dei coniugi.

Articolo 6

Quando dai precedenti articoli non discende la competenza di nessuno Stato membro, in virtù di questo articolo sarà possibile determinare lo Stato membro le cui autorità giurisdizionali conosceranno del procedimento a titolo di deroga. L’articolo garantisce infatti l’accesso alla giustizia ai coniugi e ai terzi interessati qualora uno o più beni di uno o entrambi i coniugi siano situati nel territorio di quello Stato membro, o qualora entrambi i coniugi abbiano la cittadinanza di quello Stato membro.

5.3. Capo III: legge applicabile

Articolo 15

Il regolamento opta per un regime unitario: l’insieme dei beni dei coniugi è assoggettato ad un’unica legge, la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi.

Gli immobili occupano una posizione di rilievo nel patrimonio dei coniugi. Una possibilità è che siano assoggettati alla legge dello Stato in cui si trovano ( lex rei sitae ), il che equivarrebbe ad autorizzare un certo “frazionamento” della legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi. Questa soluzione però può dare adito a difficoltà, specie al momento della liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi, in quanto comporta una rottura poco auspicabile dell’unità del regime patrimoniale (mentre il passivo resterebbe unitario) e l’applicazione di leggi distinte ai vari beni che lo compongono. Il regolamento prevede quindi che la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi, sia essa designata dai coniugi o, in mancanza di scelta, determinata dalle altre disposizioni, si applichi alla totalità dei beni dei coniugi, mobili o immobili, a prescindere dal luogo in cui si trovano.

Articolo 16

Nel corso delle consultazioni è emerso un ampio consenso a che le parti godano di una certa libertà nel designare la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi. La possibilità che i coniugi scelgano tale legge deve essere delimitata, onde evitare che ne venga scelta una che ha un collegamento tenue con la realtà o l’evoluzione della situazione della coppia, ed essere riconducibile alla legge della residenza abituale o della cittadinanza di uno dei coniugi o nubendi.

Articolo 17

Poiché nella maggior parte degli Stati membri la maggioranza dei coniugi non sceglie espressamente la legge applicabile al loro regime patrimoniale, è importante prevedere disposizioni comuni a tutti gli Stati membri che permettano di determinare la legge applicabile in queste situazioni. Grazie a un elenco gerarchico di criteri di collegamento oggettivi è possibile identificare la legge applicabile, assicurando così la prevedibilità per i coniugi e i terzi. Questi criteri conciliano le esigenze della vita reale di una coppia, ad esempio fissare la prima residenza abituale comune, con la necessità di poter determinare agevolmente la legge applicabile al regime patrimoniale.

Articolo 18

In aggiunta alla possibilità riconosciuta ai coniugi di scegliere la legge applicabile al momento della celebrazione del matrimonio (articolo 16), questo articolo autorizza la scelta anche nel corso della vita matrimoniale. Analogamente, i coniugi che hanno scelto la legge applicabile al momento della celebrazione del matrimonio possono decidere, in un momento successivo, di cambiarla e di sceglierne un’altra.

A chiedere di cambiare la legge applicabile devono essere i coniugi. Le disposizioni del regolamento non prevedono un cambiamento automatico della legge applicabile senza l’espressa volontà delle parti o senza che queste siano informate, onde evitare la benché minima incertezza giuridica.

Inoltre, per impedire che il cambiamento della legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi abbia effetti indesiderati per i coniugi, il cambiamento produce effetti solo per il futuro, a meno che i coniugi decidano espressamente di attribuirgli efficacia retroattiva.

È garantita la protezione dei diritti dei terzi i cui interessi possano risultare lesi da eventuali cambiamenti del regime patrimoniale tra coniugi. Il regolamento prevede infatti che gli effetti del cambiamento del regime patrimoniale tra coniugi siano limitati alle parti e non pregiudichino i diritti dei terzi.

Articoli 19-20

Queste disposizioni contengono le norme riguardanti le modalità formali di scelta della legge applicabile e la forma del contratto di matrimonio e mirano a contribuire alla protezione delle categorie vulnerabili. Nella coppia, la parte vulnerabile spesso è la moglie.

Articolo 22

Per tenere conto delle norme nazionali, in particolare della protezione della casa familiare, l’articolo permette agli Stati membri di disapplicare la legge straniera in favore della propria. Pertanto, onde garantire la protezione della casa familiare, lo Stato membro in cui questa si trova potrà imporre le proprie norme sulla protezione della casa familiare. A titolo eccezionale, potrà poi applicare in via preferenziale la propria legge a chiunque viva sul suo territorio, anziché la legge normalmente applicabile o la legge del contratto di matrimonio concluso in un altro Stato membro.

5.4. Capo IV: riconoscimento, esecutività ed esecuzione

La proposta prevede la libera circolazione delle decisioni, degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie in materia di regimi patrimoniali tra coniugi. Mette quindi in atto il principio del riconoscimento reciproco sulla base della fiducia reciproca derivante dall’integrazione degli Stati membri nell’Unione europea.

Questa libera circolazione si realizza attraverso una procedura uniforme per il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni, degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie emessi in un altro Stato membro, che sostituisce le procedure nazionali attualmente vigenti nei vari Stati membri. Parimenti, i motivi di diniego del riconoscimento o dell’esecuzione sono armonizzati a livello europeo e sono ridotti al minimo indispensabile, e sostituiscono i molteplici e spesso più ampi motivi attualmente esistenti a livello nazionale.

Decisioni

Le norme proposte in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni si allineano a quelle proposte in materia di successioni e rinviano quindi alla procedura di exequatur esistente in materia civile e commerciale. Di conseguenza, qualsiasi decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta negli altri Stati membri senza procedure particolari. Per far eseguire la decisione, l’interessato dovrà avviare una procedura uniforme nello Stato dell’esecuzione che gli consentirà di ottenere una dichiarazione di esecutività. La procedura è unilaterale e si limita, in una prima fase, a una verifica dei documenti. Solo in una fase successiva, qualora venga proposta opposizione, il giudice procederà ad esaminare gli eventuali motivi di diniego, i quali garantiscono a loro volta una protezione adeguata dei diritti dell’opponente.

Queste norme rappresentano un importante passo avanti rispetto alla situazione attuale. Oggi come oggi infatti disciplinano il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni il diritto nazionale degli Stati membri o gli accordi bilaterali conclusi tra alcuni Stati membri. Attualmente quindi le procedure, i documenti per ottenere la dichiarazione di esecutività e i motivi di diniego dell’esecuzione delle decisioni straniere variano a seconda dello Stato membro interessato.

Come già precisato, il presente regolamento costituisce una prima misura in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e riguarda il diritto di famiglia (vedi punto 3.1). In questo contesto specifico la libera circolazione delle decisioni è soggetta all’attuale procedura d’exequatur prevista dal regolamento Bruxelles I[9].

Tuttavia si potrebbe prevedere, come già accade in altri settori, di sopprimere le procedure intermedie (exequatur) in una fase ulteriore, dopo aver valutato le norme contenute nel presente regolamento e lo sviluppo della cooperazione giudiziaria in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e nelle materie connesse, in particolare nell’ambito del regolamento Bruxelles II bis[10].

Gli atti redatti da autorità che esercitano le loro funzioni su delega o designazione, conformemente alla definizione di “autorità giurisdizionale” di cui all’articolo 2 del presente regolamento, saranno assimilati alle decisioni e rientreranno quindi nel campo di applicazione delle disposizioni sul riconoscimento e sull’esecuzione previste in questo capo.

Atti pubblici

Alla luce dell’importanza pratica degli atti pubblici in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e onde garantire la coerenza del presente regolamento con gli altri strumenti dell’Unione, è opportuno che il presente regolamento assicuri il riconoscimento degli atti pubblici ai fini della loro libera circolazione.

Il riconoscimento comporta che tali atti godono, quanto al contenuto dell’atto registrato e ai fatti che vi sono riportati, dello stesso valore probatorio e della stessa presunzione di autenticità e dell’efficacia esecutiva che hanno nel paese d’origine.

5.5. Capo V: opponibilità a terzi

Queste disposizioni sono concepite in modo da conciliare l’esigenza di certezza del diritto per i coniugi con l’esigenza di proteggere i terzi dall’applicazione di una norma che non potevano conoscere o prevedere. È quindi lasciata agli Stati membri la facoltà di disporre, per gli atti tra un coniuge e un terzo uno dei quali risieda sul loro territorio, che il coniuge possa valersi delle norme del suo regime patrimoniale tra coniugi solo se questo è stato reso pubblico nello Stato membro interessato o se il terzo ne era a conoscenza o avrebbe dovuto esserlo.

2011/0059 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo[11],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[12],

visto il parere del Comitato delle regioni[13],

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1) L’Unione europea si prefigge di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Al fine di una progressiva istituzione di tale spazio, l’Unione deve adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali.

(2) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha avallato il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e altre decisioni delle autorità giudiziarie quale pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia civile, invitando il Consiglio e la Commissione ad adottare un programma di misure per l’attuazione di tale principio.

(3) Il 30 novembre 2000 il Consiglio ha adottato il progetto di programma di misure relative all’attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale[14]. Il programma ravvisa nelle misure relative all’armonizzazione delle norme sui conflitti di legge gli strumenti che facilitano il reciproco riconoscimento delle decisioni, e prevede l’elaborazione di uno o più strumenti sul reciproco riconoscimento in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e conseguenze patrimoniali della separazione di coppie non sposate.

(4) Il Consiglio europeo riunitosi a Bruxelles il 4 e 5 novembre 2004 ha adottato un nuovo programma, dal titolo “Programma dell’Aia: rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell’Unione europea”[15]. In questo programma il Consiglio invitava la Commissione a presentare un libro verde sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale fra coniugi, compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco, sottolineando la necessità di mettere a punto entro il 2011 uno strumento in questo settore.

(5) Il 17 luglio 2006 la Commissione ha adottato il libro verde sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale dei coniugi, compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco[16]. Questo libro verde ha dato l’avvio ad una vasta consultazione sulle difficoltà che devono affrontare le coppie in un contesto europeo al momento della divisione del patrimonio comune, e sugli strumenti giuridici per porvi rimedio.

(6) Il programma di Stoccolma del dicembre 2009, che fissa le priorità in materia di giustizia libertà e sicurezza per il periodo 2010-2014[17], dichiara che si dovrebbe estendere il riconoscimento reciproco ai regimi patrimoniali tra coniugi e alle conseguenze patrimoniali delle separazioni.

(7) Nella “Relazione 2010 sulla cittadinanza dell’Unione - Eliminare gli ostacoli all’esercizio dei diritti dei cittadini dell’Unione”[18], adottata il 27 ottobre 2010, la Commissione ha annunciato l’intenzione di adottare una proposta di strumento legislativo che permetta di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle persone, in particolare le difficoltà incontrate dalle coppie nella gestione o nella divisione dei loro beni.

(8) Al fine di garantire la certezza del diritto per le coppie sposate quanto ai loro beni e una certa prevedibilità, è opportuno riunire in un solo strumento tutte le norme applicabili ai regimi patrimoniali tra coniugi.

(9) Per conseguire gli obiettivi voluti, il presente regolamento raggruppa in un unico strumento le disposizioni sulla competenza giurisdizionale, sulla legge applicabile, sul riconoscimento e sull’esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici, e sull’opponibilità a terzi dei regimi patrimoniali tra coniugi.

(10) Il presente regolamento disciplina le questioni correlate ai regimi patrimoniali tra coniugi e non riguarda la nozione di “matrimonio”, che è definita dal diritto interno degli Stati membri.

(11) È opportuno che il campo di applicazione del presente regolamento si estenda a tutti gli aspetti civili dei regimi patrimoniali tra coniugi, riguardanti tanto la gestione quotidiana dei beni dei coniugi quanto la liquidazione del regime patrimoniale in seguito a separazione personale o morte di un coniuge.

(12) Le obbligazioni alimentari tra coniugi, essendo disciplinate dal regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari[19], devono essere escluse dal campo di applicazione del presente regolamento, analogamente agli aspetti relativi alla validità e agli effetti delle liberalità, disciplinati con regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)[20].

(13) Devono altresì esulare dal campo di applicazione del presente regolamento gli aspetti inerenti alla natura dei diritti reali eventualmente contemplati dagli ordinamenti nazionali, e quelli connessi alla pubblicità di tali diritti, già esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. .../... [del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo] [21]. Le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui si trova un bene di uno o di entrambi i coniugi possono quindi adottare misure di diritto sostanziale relative, in particolare, alla trascrizione della trasmissione di quel bene nei pubblici registri immobiliari, qualora la legge di quello Stato membro lo preveda.

(14) Per tener conto della crescente mobilità delle coppie durante la vita matrimoniale e favorire una buona amministrazione della giustizia, le norme sulla competenza di cui al presente regolamento dispongono che a trattare le questioni relative al regime patrimoniale tra coniugi, compresa la sua liquidazione, correlate a un procedimento di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio siano le autorità giurisdizionali dello Stato membro competenti a conoscere di quel procedimento di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000[22].

(15) Per gli stessi motivi, è opportuno che a trattare le questioni relative al regime patrimoniale tra coniugi correlate alla morte di un coniuge sia l’autorità giurisdizionale competente a conoscere della successione del coniuge premorto, ai sensi del regolamento (UE) n. …/… [del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo] .

(16) Qualora le questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi non siano correlate a un procedimento di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio né alla morte di un coniuge, i coniugi possono decidere di investire di tali questioni le autorità giurisdizionali dello Stato membro la cui legge hanno scelto come legge applicabile al loro regime patrimoniale. La decisione è espressa mediante accordo tra i coniugi, stipulabile in qualsiasi momento, anche nel corso del procedimento.

(17) Il presente regolamento deve permettere di determinare la competenza territoriale delle autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle questioni relative al regime patrimoniale tra coniugi indipendentemente dalla separazione personale o dalla morte di un coniuge, e prevedere in particolare un forum necessitatis al fine di prevenire situazioni di diniego di giustizia.

(18) Il buon funzionamento della giustizia presuppone che negli Stati membri non vengano emesse decisioni incompatibili. A tal fine il presente regolamento deve prevedere norme generali di procedura mutuandole dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale[23].

(19) Per agevolare ai coniugi la gestione dei beni, il presente regolamento consentirà loro di scegliere la legge applicabile al loro patrimonio, indipendentemente dalla natura o dall’ubicazione dei beni, tra le leggi che presentano uno stretto collegamento con i coniugi in ragione della residenza o della cittadinanza di ciascuno. Sarà possibile scegliere in qualsiasi momento, all’atto della celebrazione del matrimonio o nel corso del matrimonio.

(20) La legge scelta dai coniugi per disciplinare gli effetti patrimoniali del matrimonio o, in mancanza di scelta, la legge determinata in base ai criteri di collegamento deve applicarsi anche se non è la legge di uno Stato membro. Per agevolare alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro l’applicazione della legge di un altro Stato membro, la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio del 28 maggio 2001[24], potrà intervenire per informare le autorità giurisdizionali sul contenuto della legge straniera.

(21) In mancanza di scelta della legge applicabile, onde conciliare la prevedibilità con l’esigenza di certezza del diritto e le esigenze della vita reale di una coppia, il presente regolamento deve introdurre norme di conflitto armonizzate basate su una serie di criteri di collegamento successivi, che permettano di designare la legge applicabile all’insieme dei beni dei coniugi. Il primo criterio dovrebbe essere la prima residenza abituale comune dei coniugi dopo il matrimonio, ancor prima della legge della cittadinanza comune dei coniugi al momento del matrimonio. Se nessuno di questi criteri risulta soddisfatto, ossia in mancanza di prima residenza abituale comune o in caso di doppia cittadinanza comune dei coniugi al momento del matrimonio, si dovrebbe applicare come terzo criterio la legge dello Stato con cui i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto, tenuto conto di tutte le circostanze, in particolare del luogo di celebrazione del matrimonio, fermo restando che tali collegamenti stretti andrebbero considerati con riferimento al momento della celebrazione del matrimonio.

(22) Laddove il concetto di “cittadinanza” serve a determinare la legge applicabile, occorre considerare che alcuni Stati, il cui ordinamento giuridico è basato sulla common law , utilizzano il concetto di “domicile” e non già quello di “cittadinanza” come criterio di collegamento.

(23) Al fine di garantire la certezza del diritto dei negozi giuridici e impedire che sia cambiata la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi senza che i coniugi ne siano a conoscenza, non potrà esservi cambiamento di quest’ultima senza manifestazione espressa della volontà delle parti. Il cambiamento deciso dai coniugi non potrà avere efficacia retroattiva, salvo che i coniugi l’abbiano espressamente stipulato. In ogni caso, non potrà pregiudicare i diritti dei terzi e la validità degli atti anteriori.

(24) Considerata l’importanza della scelta della legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi, il regolamento deve introdurre alcune garanzie affinché i coniugi o nubendi siano consapevoli delle conseguenze della loro scelta. Questa dovrà essere effettuata nella forma prescritta per il contratto di matrimonio dalla legge dello Stato scelto o dalla legge dello Stato in cui è redatto l’atto, e dovrà come minimo essere formulata per iscritto, datata e firmata da entrambi i coniugi. Dovranno inoltre essere rispettati gli eventuali requisiti formali supplementari previsti dalla legge dello Stato scelto o dalla legge dello Stato in cui è redatto l’atto per la validità, la pubblicità o la registrazione di tali contratti.

(25) In presenza di circostanze eccezionali, per ragioni di interesse pubblico le autorità giurisdizionali degli Stati membri devono poter disapplicare la legge straniera qualora la sua applicazione in una precisa fattispecie risultasse manifestamente contraria all’ordine pubblico del foro. Tuttavia, alle autorità giurisdizionali non dovrà essere consentito di avvalersi dell’eccezione di ordine pubblico per disapplicare la legge di un altro Stato, né di rifiutare di riconoscere o eseguire la decisione, l’atto pubblico o la transazione giudiziaria emessi in un altro Stato, qualora l’applicazione dell’eccezione di ordine pubblico violi la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare l’articolo 21 che vieta qualsiasi forma di discriminazione.

(26) Poiché in alcuni Stati coesistono due o più sistemi giuridici o complessi di norme per le materie disciplinate dal presente regolamento, è opportuno prevedere in quale misura le disposizioni del presente regolamento si applicano nelle differenti unità territoriali di tali Stati.

(27) Poiché il riconoscimento reciproco delle decisioni emesse negli Stati membri è uno degli obiettivi perseguiti dal presente regolamento, questo deve prevedere norme relative al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni mutuandole dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 44/2001 e adattandole, ove necessario, alle specifiche esigenze della materia oggetto del presente regolamento.

(28) Per tenere conto delle diverse modalità di disciplinare le questioni relative ai regimi patrimoniali tra coniugi negli Stati membri, il presente regolamento deve assicurare il riconoscimento e l’esecuzione degli atti pubblici. Tuttavia, gli atti pubblici non possono essere assimilati alle decisioni giudiziarie per quanto concerne il loro riconoscimento. In conseguenza del riconoscimento, gli atti pubblici godono dello stesso valore probatorio quanto al contenuto dell’atto e degli stessi effetti che nello Stato membro d’origine, nonché di una presunzione di validità che può venir meno in caso di contestazione.

(29) Se la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi deve regolare i rapporti giuridici tra un coniuge e un terzo, per tutelare quest’ultimo occorre che le condizioni di opponibilità della legge applicabile siano disciplinate dalla legge dello Stato membro in cui si trova la residenza abituale del coniuge o del terzo. La legge di tale Stato membro potrebbe quindi prevedere che il coniuge opponga al terzo la legge del regime patrimoniale solo se ricorrono le condizioni di registrazione o di pubblicità previste da quello Stato membro, salvo che il terzo conosca o debba conoscere la legge applicabile al regime patrimoniale.

(30) In conseguenza degli impegni internazionali sottoscritti dagli Stati membri, il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni internazionali di cui uno o più di essi sono parti al momento della sua adozione. La coerenza con gli obiettivi generali del presente regolamento esige tuttavia che, tra gli Stati membri, esso prevalga sulle convenzioni.

(31) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia garantire la libera circolazione delle persone nell’Unione europea, permettere ai coniugi di organizzare i rapporti patrimoniali tra loro e con terzi durante la vita matrimoniale e al momento della liquidazione del regime patrimoniale, aumentare la prevedibilità e la certezza del diritto, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(32) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente gli articoli 7, 9, 17, 21 e 47 relativi, rispettivamente, al diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, al diritto di sposarsi e di costituire una famiglia secondo le leggi nazionali, al diritto di proprietà, al divieto di qualsiasi forma di discriminazione e al diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Gli organi giurisdizionali degli Stati membri devono applicare il presente regolamento nel rispetto di tali diritti e principi.

(33) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, [detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento]/[e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all’adozione del presente regolamento, non sono da esso vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione].

(34) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Campo d ’applicazione e definizioni

Articolo 1 Campo d’applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai regimi patrimoniali tra coniugi.

Esso non si applica, in particolare, alle materie fiscali, doganali e amministrative.

2. Nel presente regolamento per “Stato membro” si intendono tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca[, del Regno Unito e dell’Irlanda].

3. Sono esclusi dal campo d’applicazione del presente regolamento:

a) la capacità dei coniugi;

b) le obbligazioni alimentari;

c) le liberalità tra coniugi;

d) i diritti successori del coniuge superstite;

e) le società tra coniugi;

f) la natura dei diritti reali e la pubblicità di tali diritti.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) “regime patrimoniale tra coniugi”: l’insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei coniugi tra loro e con terzi;

b) “contratto di matrimonio”: qualsiasi accordo con cui i coniugi organizzano i rapporti patrimoniali tra loro e con terzi;

c) “atto pubblico”: qualsiasi documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico nello Stato membro d’origine e la cui autenticità:

i) riguardi la firma e il contenuto dell’atto pubblico, e

ii) sia stata attestata da un’autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata;

d) “decisione”: a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione in materia di regime patrimoniale tra coniugi emessa da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, ordinanza, sentenza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;

e) “Stato membro d’origine”: lo Stato membro in cui, a seconda dei casi, è stata emessa la decisione, è stato concluso il contratto di matrimonio, è stato formato l’atto pubblico, è stata approvata la transazione giudiziaria o è stato effettuato l’atto di divisione del patrimonio comune o qualunque altro atto effettuato dinanzi o ad opera dell’autorità giudiziaria o altra autorità da quella delegata o designata;

f) “Stato membro richiesto”: lo Stato membro in cui vengono richiesti il riconoscimento e/o l’esecuzione della decisione, del contratto di matrimonio, dell’atto pubblico, della transazione giudiziaria, dell’atto di divisione del patrimonio comune o di qualunque altro atto effettuato dinanzi o ad opera dell’autorità giudiziaria o altra autorità da quella delegata o designata;

g) “autorità giurisdizionale”: l’autorità giudiziaria competente degli Stati membri che eserciti una funzione giurisdizionale in materia di regime patrimoniale tra coniugi o altra autorità non giudiziaria o persona che, su delega o designazione di un’autorità giudiziaria degli Stati membri, eserciti funzioni di competenza delle autorità giurisdizionali ai sensi del presente regolamento;

h) “transazione giudiziaria”: la transazione in materia di regime patrimoniale tra coniugi approvata dall’autorità giurisdizionale o conclusa dinanzi all’autorità giurisdizionale nel corso di un procedimento.

Capo II

Competenza

Articolo 3 Competenza in caso di morte di un coniuge

Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro investite di una domanda riguardante la successione di un coniuge ai sensi del regolamento (UE) n. …/… [del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo] sono altresì competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi correlate alla domanda.

Articolo 4 Competenza in caso di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio

Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro investite di una domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003 sono altresì competenti, se sussiste accordo dei coniugi, a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi correlate alla domanda.

L’accordo può essere concluso in qualsiasi momento, anche nel corso del procedimento. Se è concluso prima del procedimento, deve essere formulato per iscritto, datato e firmato da entrambe le parti.

In mancanza di accordo dei coniugi, la competenza è disciplinata dall’articolo 5 e seguenti.

Articolo 5 Altre competenze

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 3 e 4, sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi le autorità giurisdizionali dello Stato membro:

a) della residenza abituale comune dei coniugi o, in mancanza,

b) dell’ultima residenza abituale comune dei coniugi se uno dei due vi risiede ancora o, in mancanza,

c) della residenza abituale del convenuto o, in mancanza,

d) della cittadinanza dei coniugi o, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, del loro “domicile” comune.

2. I coniugi possono concordare di attribuire la competenza a decidere sulle questioni inerenti al loro regime patrimoniale alle autorità giurisdizionali dello Stato membro la cui legge hanno scelto come legge applicabile al loro regime patrimoniale, ai sensi degli articoli 16 e 18.

L’accordo può essere concluso in qualsiasi momento, anche nel corso del procedimento. Se è concluso prima del procedimento, deve essere formulato per iscritto, datato e firmato da entrambe le parti.

Articolo 6 Competenza sussidiaria

Se nessuna autorità giurisdizionale è competente ai sensi degli articoli 3, 4 e 5, sono competenti le autorità giurisdizionali di uno Stato membro nella misura in cui uno o più beni di uno o entrambi i coniugi sono situati nel suo territorio, nel qual caso l’autorità giurisdizionale si pronuncerà solo sul quel bene o su quei beni.

Articolo 7 Forum necessitatis

Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro possono, in via eccezionale e purché la causa presenti un collegamento sufficiente con quello Stato membro, conoscere di una controversia in materia di regime patrimoniale tra coniugi se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo.

Articolo 8 Competenza in caso di domanda riconvenzionale

L’autorità giurisdizionale adita ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 o 7, dinanzi alla quale il procedimento è pendente, è altresì competente a esaminare la domanda riconvenzionale in quanto essa rientri nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

Articolo 9 Adizione di un’autorità giurisdizionale

L’autorità giurisdizionale si considera adita:

a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l’autorità giurisdizionale, a condizione che il ricorrente non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l’atto fosse notificato o comunicato al convenuto, o

b) qualora l’atto debba essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l’autorità giurisdizionale, alla data della sua ricezione da parte dell’autorità incaricata della notificazione o comunicazione, a condizione che il ricorrente non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l’atto fosse depositato presso l’autorità giurisdizionale.

Articolo 10 Verifica della competenza

L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro investita di una controversia in materia di regime patrimoniale tra coniugi per la quale non è competente in base al presente regolamento dichiara d’ufficio la propria incompetenza.

Articolo 11 Verifica della ricevibilità

1. Se il convenuto che ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato diverso dallo Stato membro in cui è stata proposta l’azione non compare, l’autorità giurisdizionale competente sospende il procedimento finché non sia accertato che il convenuto è stato messo nelle condizioni di ricevere la domanda giudiziale o atto equivalente in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese o che sono stati effettuati tutti gli adempimenti in tal senso.

2. In luogo delle disposizioni del paragrafo 1 si applica l’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione negli Stati membri di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale[25], qualora sia stato necessario trasmettere da uno Stato membro a un altro la domanda giudiziale o un atto equivalente a norma di tale regolamento.

3. Ove non siano applicabili le disposizioni del regolamento (CE) n. 1393/2007, si applica l’articolo 15 della convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere all’estero la domanda giudiziale o un atto equivalente a norma di tale convenzione.

Articolo 12 Litispendenza

1. Qualora davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale adita in precedenza.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, l’autorità giurisdizionale adita per prima accerta la propria competenza entro sei mesi, salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali. Su istanza di qualunque altra autorità giurisdizionale investita della controversia, l’autorità giurisdizionale adita per prima comunica all’altra autorità giurisdizionale la data in cui è stata adita e se ha accertato la competenza o quando prevede di farlo.

3. Ove sia accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale adita per prima, l’autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore della prima.

Articolo 13 Connessione

1. Ove più cause connesse siano pendenti dinanzi ad autorità giurisdizionali di diversi Stati membri, l’autorità giurisdizionale successivamente adita può sospendere il procedimento.

2. Se tali cause sono pendenti dinanzi ad autorità giurisdizionali di primo grado, l’autorità giurisdizionale successivamente adita può parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che l’autorità giurisdizionale adita per prima sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.

3. Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e una decisione uniche per evitare soluzioni tra loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente.

Articolo 14 Provvedimenti provvisori e cautelari

I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti alle autorità giurisdizionali di tale Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro.

Capo III

Legge applicabile

Articolo 15 Unità della legge applicabile

La legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 si applica alla totalità dei beni dei coniugi.

Articolo 16 Scelta della legge applicabile

I coniugi o nubendi possono scegliere la legge applicabile al loro regime patrimoniale purché si tratti di una delle seguenti leggi:

a) la legge dello Stato della residenza abituale comune dei coniugi o nubendi, o

b) la legge dello Stato della residenza abituale di uno dei coniugi o nubendi al momento della scelta, o

c) la legge di uno Stato di cui uno dei coniugi o nubendi è cittadino al momento della scelta.

Articolo 17 Determinazione della legge applicabile in mancanza di scelta

1. In mancanza di scelta dei coniugi, la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi è:

a) la legge dello Stato della prima residenza abituale comune dei coniugi dopo il matrimonio o, in mancanza,

b) la legge dello Stato della cittadinanza comune dei coniugi al momento del matrimonio o, in mancanza,

c) la legge dello Stato con cui i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto, tenuto conto di tutte le circostanze, in particolare del luogo di celebrazione del matrimonio.

2. Le disposizioni del paragrafo 1, lettera b), non si applicano se i coniugi hanno più di una cittadinanza comune.

Articolo 18 Cambiamento della legge applicabile

I coniugi possono in qualsiasi momento nel corso del matrimonio assoggettare il loro regime patrimoniale a una legge diversa da quella fino ad allora applicabile. Possono designare soltanto una delle seguenti leggi:

a) la legge dello Stato della residenza abituale di uno dei coniugi al momento della scelta;

b) la legge di uno Stato di cui uno dei coniugi è cittadino al momento della scelta.

Salvo espressa volontà contraria dei coniugi, il cambiamento della legge applicabile al loro regime patrimoniale deciso nel corso del matrimonio ha effetti solo per il futuro.

Se i coniugi convengono di attribuire efficacia retroattiva al cambiamento della legge applicabile, la retroattività non pregiudica la validità degli atti conclusi anteriormente ai sensi della legge fino ad allora applicabile, né i diritti dei terzi derivanti dalla legge anteriormente applicabile.

Articolo 19 Modalità formali di scelta della legge applicabile

1. La scelta della legge applicabile è effettuata nella forma prescritta per il contratto di matrimonio dalla legge applicabile dello Stato scelto ovvero dalla legge dello Stato in cui è redatto l’atto.

2. Nonostante il paragrafo 1, la scelta è come minimo espressa, è formulata per iscritto, datata e firmata da entrambi i coniugi.

3. Se la legge dello Stato membro in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale comune al momento della scelta di cui al paragrafo 1 prevede requisiti di forma supplementari per il contratto di matrimonio, si applicano tali requisiti.

Articolo 20 Legge applicabile alla forma del contratto di matrimonio

1. La forma del contratto di matrimonio è quella prescritta dalla legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi ovvero dalla legge dello Stato in cui è redatto il contratto.

2. Nonostante il paragrafo 1, il contratto di matrimonio è come minimo redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi.

3. Se la legge dello Stato membro in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale comune al momento della conclusione del contratto di matrimonio prevede requisiti di forma supplementari per il contratto, si applicano tali requisiti.

Articolo 21 Carattere universale della norma di conflitto

La legge determinata secondo le disposizioni del presente capo si applica anche se non è la legge di uno Stato membro.

Articolo 22 Norme di applicazione necessaria

Le disposizioni del presente regolamento non ostano all’applicazione delle norme il cui rispetto è ritenuto cruciale da uno Stato membro per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d’applicazione, qualunque sia la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi secondo il presente regolamento.

Articolo 23 Ordine pubblico del foro

L’applicazione di una norma della legge designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del foro.

Articolo 24 Esclusione del rinvio

Quando prescrive l’applicazione della legge di uno Stato, il presente regolamento si riferisce alle norme giuridiche in vigore in quello Stato, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.

Articolo 25 Stati con due o più sistemi giuridici — conflitti territoriali di leggi

Ove uno Stato si componga di più unità territoriali, ciascuna con il proprio sistema giuridico o complesso di norme per materie disciplinate dal presente regolamento:

a) ogni riferimento alla legge di tale Stato è inteso, ai fini della determinazione della legge applicabile ai sensi del presente regolamento, come riferimento alla legge in vigore nell’unità territoriale pertinente;

b) ogni riferimento alla residenza abituale in quello Stato è inteso come riferimento alla residenza abituale in un’unità territoriale;

c) ogni riferimento alla cittadinanza è inteso come riferimento all’appartenenza all’unità territoriale determinata dalla legge di detto Stato o, in mancanza di norme pertinenti, all’unità territoriale scelta dalle parti o, in mancanza di scelta, all’unità territoriale con la quale il coniuge o i coniugi hanno il legame più stretto.

Capo IV

Riconoscimento, esecutività ed esecuzione

Sezione 1

DECISIONI

SOTTOSEZIONE 1

Riconoscimento

Articolo 26 Riconoscimento delle decisioni

1. Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che siano necessari ulteriori procedimenti.

2. In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale di una decisione può far accertare, secondo il procedimento di cui agli articoli [da 38 a 56] del regolamento (CE) n. 44/2001, che la decisione deve essere riconosciuta.

3. Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, tale autorità giurisdizionale è competente al riguardo.

Articolo 27 Motivi di diniego del riconoscimento di una decisione

Le decisioni non sono riconosciute:

a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto;

b) se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione;

c) se sono in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;

d) se sono in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale decisione presenta le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto.

Articolo 28 Divieto di riesame della competenza dell’autorità giurisdizionale d’origine

1. Non si può procedere al riesame della competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro d’origine.

2. Il criterio dell’ordine pubblico di cui all’articolo 23 non si applica alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 3 a 8.

Articolo 29 Divieto di riesame del merito

In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.

Articolo 30 Sospensione del procedimento

L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro dinanzi alla quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario.

Sottosezione 2

Esecuzione

Articolo 31 Decisioni esecutive

Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite negli altri Stati membri in conformità degli articoli [da 38 a 56 e dell’articolo 58] del regolamento (CE) n. 44/2001.

Sezione 2

ATTI PUBBLICI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE

Articolo 32 Riconoscimento degli atti pubblici

1. Gli atti pubblici formati in uno Stato membro sono riconosciuti negli altri Stati membri, salvo contestazione della validità secondo la legge applicabile e a condizione che il riconoscimento non sia manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto.

2. In conseguenza del riconoscimento, gli atti pubblici godono dello stesso valore probatorio quanto al contenuto dell’atto e di una presunzione semplice di validità.

Articolo 33 Esecutività degli atti pubblici

1. Gli atti pubblici formati ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro sono, su istanza di parte, dichiarati esecutivi in un altro Stato membro conformemente alla procedura contemplata agli articoli [da 38 a 57] del regolamento (CE) n. 44/2001.

2. L’autorità giurisdizionale alla quale l’istanza è proposta ai sensi degli articoli [43 e 44] del regolamento (CE) n. 44/2001 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l’esecuzione dell’atto pubblico è manifestamente contraria all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto.

Articolo 34 Riconoscimento ed esecutività delle transazioni giudiziarie

Le transazioni giudiziarie aventi efficacia esecutiva nello Stato membro d’origine sono riconosciute e dichiarate esecutive in un altro Stato membro su istanza di qualsiasi parte interessata, alle stesse condizioni previste per gli atti pubblici. L’autorità giurisdizionale alla quale l’istanza è proposta ai sensi dell’articolo [42 o dell’articolo 44] del regolamento (CE) n. 44/2001 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l’esecuzione della transazione giudiziaria è manifestamente contraria all’ordine pubblico dello Stato membro dell’esecuzione.

Capo V

Opponibilità a terzi

Articolo 35 Opponibilità a terzi

1. Gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi sui rapporti giuridici tra un coniuge e un terzo sono disciplinati dalla legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi in virtù del presente regolamento.

2. Tuttavia, la legge di uno Stato membro può prevedere che il coniuge non possa opporre a un terzo la legge applicabile qualora uno dei coniugi o il terzo abbia la propria residenza abituale sul territorio di quello Stato membro e non siano state rispettate le condizioni di pubblicità o registrazione previste dalla legge di quello Stato membro, salvo che il terzo conosca o debba conoscere la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi.

3. La legge dello Stato membro in cui si trova un immobile può prevedere una norma analoga a quella prevista dal paragrafo 2 per i rapporti giuridici tra un coniuge e un terzo relativi a tale immobile.

Capo VI

Disposizioni generali e finali

Articolo 36 Relazioni con le convenzioni internazionali in vigore

1. Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione delle convenzioni bilaterali o multilaterali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell’adozione del presente regolamento e che riguardano materie ivi disciplinate, fatti salvi gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù dell’articolo 351 del trattato.

2. Nonostante il paragrafo 1, il presente regolamento prevale, tra gli Stati membri, sulle convenzioni che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento e di cui sono parte gli Stati membri.

Articolo 37 Informazioni messe a disposizione dei cittadini e delle autorità competenti

1. Entro il […] gli Stati membri comunicano alla Commissione nella lingua o nelle lingue ufficiali ritenute idonee:

a) una descrizione dell’ordinamento giuridico e delle procedure nazionali in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, e i testi pertinenti;

b) le disposizioni nazionali relative all’opponibilità a terzi ai sensi dell’articolo 35, paragrafi 2 e 3.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali disposizioni.

3. La Commissione rende pubblicamente accessibili le informazioni comunicate conformemente ai paragrafi 1 e 2 con mezzi appropriati, in particolare tramite il sito Internet multilingue della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

Articolo 38 Clausola di revisione

1. Entro il [cinque anni dalla data di applicazione …] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull’applicazione del presente regolamento. Tale relazione è corredata, se del caso, di opportune proposte di modifica.

2. A tal fine gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni pertinenti in ordine all’applicazione del presente regolamento da parte delle rispettive autorità giurisdizionali.

Articolo 39 Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni dei capi II e IV del presente regolamento si applicano ai procedimenti avviati, agli atti pubblici formati, alle transazioni giudiziarie concluse e alle decisioni emesse dopo la data della sua applicazione.

2. Tuttavia, se il procedimento nello Stato membro di origine è stato avviato prima della data di applicazione del presente regolamento, le decisioni emesse dopo tale data sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo IV se le norme sulla competenza applicate sono conformi a quelle stabilite dalle disposizioni del capo II.

3. Le disposizioni del capo III sono applicabili solo ai coniugi che hanno contratto matrimonio o che hanno designato la legge applicabile al loro regime patrimoniale dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 40 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

2. Il presente regolamento si applica dal [un anno dopo la data di entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a […], […]

Per il Consiglio

Il presidente

[1] GU C 12 del 15.1.2001, pag.1.

[2] GU C 53 del 3.3.2005, pag.1.

[3] COM(2010) 603 definitivo.

[4] Vedi Etude sur les régimes matrimoniaux des couples mariés et sur le patrimoine des couples non mariés dans le droit international privé et dans le droit interne des États membres de l’Union , Consortium ASSER-UCL, http://europa.eu.int/comm/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm

[5] COM(2006) 400 definitivo.

[6] Comunicazione della Commissione del 19.10.2010 (COM(2010) 573 definitivo).

[7] Disciplinate con regolamento (CE) n. 4/2009 (GU L 7 del 10.1.2009, pag.1).

[8] Disciplinate con regolamento (CE) n. 593/2008 (GU L 177 del 4.7.2008, pag.6).

[9] GU L 12 del 16.1. 2001, pag. 1.

[10] Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003).

[11] GU C […] del […], pag. […].

[12] GU C […] del […], pag. […].

[13] GU C […] del […], pag. […].

[14] GU C 12 del 15.1.2001, pag.1.

[15] GU C 53 del 3.3.2005, pag.1.

[16] COM(2006) 400 definitivo.

[17] GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

[18] COM(2010) 603 definitivo.

[19] GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.

[20] GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.

[21] GU C […] del […], pag. […].

[22] GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1.

[23] GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

[24] GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

[25] GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79.

In alto

Gestito dall'Ufficio delle pubblicazioni