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Document 52011DC0125

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Eliminare le incertezze legate ai diritti patrimoniali delle coppie internazionali

/* COM/2011/0125 def. */

52011DC0125

/* COM/2011/0125 def. */ COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Eliminare le incertezze legate ai diritti patrimoniali delle coppie internazionali


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 16.3.2011

COM(2011) 125 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

Eliminare le incertezze legate ai diritti patrimoniali delle coppie internazionali

{COM(2011) 126 definitivo}{COM(2011) 127 definitivo}{SEC(2011) 327 definitivo}{SEC(2011) 328 definitivo}

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

Eliminare le incertezze legate ai diritti patrimoniali delle coppie internazionali

1. INTRODUZIONE

L’obiettivo principale della creazione di uno spazio giudiziario europeo è garantire la certezza del diritto ai cittadini europei e consentire loro di accedere facilmente alla giustizia nelle situazioni transnazionali. L’Unione europea ha adottato vari strumenti a tal fine.

Tuttavia, come evidenzia la relazione 2010 della Commissione sulla cittadinanza dell’Unione del 27 ottobre 2010[1], sussistono ancora numerosi ostacoli al pieno esercizio dei diritti connessi alla cittadinanza dell’Unione, in particolare il diritto alla libera circolazione. Tra gli ostacoli individuati figura l’incertezza in merito ai diritti di proprietà delle coppie internazionali, ossia delle coppie composte, tra l’altro, da cittadini di Stati membri diversi o che vivono in uno Stato membro diverso da quello di origine.

Su un totale approssimativo di 122 milioni di matrimoni nell’Unione, 16 milioni circa (13%) hanno carattere transnazionale. Nel 2007, circa 300 000 dei 2,4 milioni di matrimoni celebrati nell’Unione rientravano in questa categoria; 140 000 dei 1 040 000 divorzi pronunciati nell’UE (13%) riguardavano coppie internazionali; 8 500 unioni registrate internazionali si sono sciolte per separazione personale e 1 266 per morte di un partner.

Nella gestione dei loro beni le coppie internazionali si imbattono spesso in conseguenze impreviste, talvolta negative, dovute alle differenze tra i vari ordinamenti giuridici nazionali.

Quando un’unione si scioglie per divorzio, separazione personale o morte di un partner, la coppia o il partner superstite devono infatti far fronte a varie difficoltà connesse, in particolare, alla divisione dei beni acquisiti durante la vita comune. Si consideri il seguente esempio:

Una coppia greco-ungherese si sposa in Grecia dove trascorre tre anni di vita comune. Successivamente decide di trasferirsi in Ungheria. Là rimane per due anni, dopo di che il matrimonio si scioglie. In base al diritto greco, la liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi è disciplinata dalla legge greca in applicazione della norma di conflitto (essendo il criterio di collegamento la residenza abituale comune dei coniugi al momento del matrimonio ). Al contrario, secondo la norma di conflitto ungherese, la legge regolatrice della liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi è la legge ungherese (essendo il criterio di collegamento la residenza abituale comune dei coniugi al momento del divorzio ).

Come determinare l’autorità giurisdizionale competente a conoscere della liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi? La coppia ha vissuto sia in Grecia che in Ungheria. Saranno competenti le autorità giurisdizionali greche o quelle ungheresi?

In questo esempio, il coniuge ungherese se ritiene che la legge ungherese gli sia più favorevole perché protegge meglio i suoi interessi potrebbe cercare di adire quanto prima il giudice ungherese. Si tratta della cosiddetta “corsa in tribunale”. In base alle norme attualmente in vigore, il coniuge meglio informato può quindi avviare un procedimento e porre l’altro coniuge in una posizione di debolezza.

Le norme vigenti in materia di rapporti patrimoniali delle coppie internazionali non permettono di evitare questa situazione e non offrono la certezza giuridica necessaria alla gestione e alla divisione dei beni della coppia.

2. QUADRO NORMATIVO

L’Unione sta mettendo a punto una politica volta a facilitare la vita dei cittadini, e quindi anche delle coppie internazionali, nelle situazioni transnazionali.

Nel settore del diritto di famiglia sono stati adottati vari strumenti di diritto internazionale privato, tra cui il regolamento “Bruxelles II bis” del 27 novembre 2003[2] e il regolamento “Roma III” del 20 dicembre 2010[3].

Se una coppia internazionale decide di divorziare o separarsi, le norme del regolamento “Bruxelles II bis” permettono ai coniugi di sapere quale sarà l’autorità giurisdizionale competente a decidere del divorzio e il modo in cui la decisione sullo scioglimento del matrimonio potrà circolare da uno Stato membro all’altro ed essere riconosciuta ed eseguita in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata emessa.

Il regolamento “Roma III” integra tali norme consentendo ai coniugi di scegliere la legge applicabile al procedimento di divorzio. Questo regolamento è il frutto di una cooperazione rafforzata[4] nel settore della legge applicabile al divorzio, primo esempio di cooperazione rafforzata.

Tali strumenti aumentano la certezza del diritto, la prevedibilità e la flessibilità a beneficio dei coniugi in caso di procedimenti di divorzio e separazione personale e consentono di determinare, in base a criteri oggettivi, la legge applicabile e l’autorità giurisdizionale competente.

Eppure nessuna disposizione di questi regolamenti disciplina le questioni di diritto internazionale privato relative ai rapporti patrimoniali delle coppie internazionali.

Lo stesso dicasi della proposta di regolamento sulle successioni, in fase di negoziazione[5], che è diretta a consentire ai cittadini residenti nell’Unione europea di organizzare in anticipo la propria successione e assicurare in maniera efficace i diritti degli eredi e degli altri congiunti del defunto, nonché dei creditori della successione. Sono invece esclusi dal suo campo di applicazione gli aspetti relativi alle questioni patrimoniali del matrimonio e dell’unione registrata.

3. ASPETTI PATRIMONIALI: PERCHÉ AGIRE ADESSO

Nel recente “Programma di Stoccolma — Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini”[6], il Consiglio europeo ha chiesto di estendere il riconoscimento reciproco a materie che rivestono un ruolo centrale nella vita di tutti i giorni dei cittadini. Tra queste figurano espressamente le questioni connesse ai regimi patrimoniali tra coniugi e alle conseguenze patrimoniali delle separazioni[7].

Il Parlamento europeo[8] ha dal canto suo sostenuto un’iniziativa della Commissione riguardante i regimi patrimoniali tra coniugi sottolineando che, nel settore della giustizia civile, le priorità devono concentrarsi sul rispetto delle esigenze espresse dai cittadini, semplificando la macchina della giustizia e creando procedure più semplici, più chiare e più accessibili.

Al luglio 2006 risale poi il libro verde sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale dei coniugi, compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco[9], con cui la Commissione ha dato l’avvio a un’ampia consultazione pubblica e il cui esito ha confermato la necessità di disporre di strumenti europei tanto in materia di regimi patrimoniali tra coniugi quanto di effetti patrimoniali delle unioni registrate.

La Commissione ritiene che, se si vuole rispondere pienamente alle aspettative dei cittadini, sia giunto il momento di completare il quadro normativo esistente integrandovi le disposizioni relative ai rapporti patrimoniali. Per questo motivo, e conformemente all’impegno assunto nella relazione 2010 sulla cittadinanza dell’Unione, presenta due proposte che intendono fornire risposte chiare a livello europeo ai problemi incontrati dalle coppie internazionali in questi settori.

4. UN APPROCCIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO PER I CITTADINI

La gestione dei beni dei coniugi durante la vita comune e al momento dello scioglimento dell’unione è disciplinata dal diritto nazionale degli Stati membri.

Il diritto sostanziale in materia di regimi patrimoniali tra coniugi varia da uno Stato membro all’altro, anche se la maggior parte degli Stati membri distingue tra regime legale e regime convenzionale. Il regime legale è quello che si applica quando i coniugi non scelgono altre disposizioni. Se i coniugi fanno una scelta si parla di regime convenzionale.

I beni posseduti o acquisiti dai coniugi sono considerati proprietà o meno di entrambi a seconda delle norme del regime patrimoniale applicabile. Nel regime di comunione dei beni, una parte o l’insieme dei beni posseduti o acquisiti da un coniuge diventano proprietà comune e appartengono quindi ad entrambi i coniugi, mentre nel regime di separazione dei beni i beni appartengono rispettivamente all’uno o all’altro coniuge. Questi principi generali sono applicati in modo diverso dagli Stati membri.

Si ha unione registrata quando due persone legate da comunione di vita vivono in coppia e hanno registrato la loro unione davanti a un’autorità pubblica dello Stato membro in cui risiedono. È un istituto giuridico recente, che esiste ad oggi in quattordici Stati membri[10]. Analogamente al matrimonio, l’unione registrata produce effetti sul patrimonio dei partner, disciplinati dal diritto nazionale. Le differenze tra le disposizioni nazionali sono ancora più marcate rispetto a quelle relative ai regimi patrimoniali tra coniugi.

Come per il diritto sostanziale, anche le norme nazionali di diritto internazionale privato applicabili ai diritti di proprietà delle coppie internazionali variano notevolmente da uno Stato membro all’altro. Questa situazione non garantisce sufficiente certezza del diritto per le coppie che decidono di esercitare il diritto di libera circolazione.

Di fronte a tanta divergenza, si possono delineare tre approcci a livello europeo per assicurare ai cittadini tutta la certezza del diritto di cui hanno bisogno:

- una prima soluzione, già in uso nella pratica, consiste nel lasciare che gli Stati membri trovino soluzioni nel quadro di accordi bilaterali. L’accordo franco-tedesco del febbraio 2010[11] è un esempio. Tuttavia, accordi di questo tipo, per quanto aperti all’adesione degli altri Stati membri (come nel caso dell’accordo franco-tedesco), non possono risolvere tutti i problemi pratici che si presentano né, di conseguenza, dare una risposta europea completa;

- un secondo approccio consisterebbe nell’armonizzare il diritto sostanziale che disciplina gli effetti patrimoniali del matrimonio e dell’unione registrata. Questo approccio è però escluso dai trattati, che non conferiscono all’Unione competenze in questi settori né in relazione alle forme di unione che determinano questi rapporti patrimoniali, ossia il matrimonio e l’unione registrata;

- un terzo approccio, ammesso dai trattati, sarebbe quello di adottare a livello europeo norme di diritto internazionale privato nel settore degli effetti patrimoniali del matrimonio e dell’unione registrata.

Per questo motivo, e come annunciato nel piano d’azione per l’attuazione del programma di Stoccolma del 20 aprile 2010[12], la Commissione propone le seguenti iniziative:

- una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi;

- una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.

Sebbene le due proposte siano molto simili nella struttura e nel contenuto, la Commissione ritiene che sia più facile tenere conto delle specificità di ciascun tipo di unione con due strumenti legislativi distinti anziché con un unico strumento riguardante entrambi i tipi di unione. Il matrimonio e l’unione registrata sono infatti due istituti giuridici diversi nell’UE. Il matrimonio è un istituto di lunga data che esiste in tutti e 27 gli Stati membri. L’unione registrata invece è un istituto più recente che, come già detto, è contemplato soltanto da quattordici Stati membri. Di conseguenza, alcune soluzioni giuridiche proposte sono inevitabilmente diverse per i due istituti.

Inoltre, siccome il matrimonio e l’unione registrata possono, a seconda degli Stati membri, essere stipulati sia da coppie di sesso opposto che da coppie dello stesso sesso, le due proposte sono neutre sotto il profilo del genere[13]. Poiché l’obiettivo comune è dare una risposta giuridica chiara ai problemi delle coppie internazionali in questo settore, il fatto di presentare due strumenti distinti renderà le norme da applicare a ciascun istituto chiare e più facilmente comprensibili per i cittadini e i professionisti del settore.

Tenuto conto del loro stretto legame, le due proposte sono adottate contemporaneamente come pacchetto unico al fine di sottolineare la determinazione della Commissione a facilitare la vita quotidiana delle coppie internazionali, indipendentemente dal fatto che abbiano concluso un matrimonio o un’unione registrata. La Commissione invita il Consiglio a seguire questo approccio globale.

Le due proposte sono neutre sul piano fiscale e non introducono alcuna modifica nel diritto tributario nazionale degli Stati membri.

5. RISPETTO DEI DIRITTI FONDAMENTALI

Conformemente alla strategia per un’attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea[14], la Commissione ha verificato che le due proposte rispettino i diritti sanciti dalla Carta.

Le proposte non pregiudicano il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare né il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia secondo le leggi nazionali, previsti rispettivamente dagli articoli 7 e 9 della Carta.

Il diritto di proprietà di cui all’articolo 17 della Carta risulta rafforzato. La prevedibilità della legge applicabile all’insieme dei beni della coppia permetterà infatti ai coniugi e ai partner di godere effettivamente del diritto di proprietà.

La Commissione ha inoltre verificato che le proposte tengano conto dell’articolo 21 che vieta qualsiasi forma di discriminazione e, a tal fine, si è assicurata che i due testi proposti siano neutri sotto il profilo del genere. Non figura quindi nessuna distinzione fondata sull’orientamento sessuale.

Da ultimo, le disposizioni proposte migliorano l’accesso alla giustizia nell’Unione per i cittadini, in particolare per le coppie sposate e per quelle legate da un’unione registrata. Facilitano l’attuazione dell’articolo 47 della Carta che garantisce il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Grazie a criteri obiettivi per determinare l’autorità giurisdizionale competente sono evitati i procedimenti paralleli e la “corsa in tribunale” ad opera della parte più attiva.

6. CONTENUTO DELLE PROPOSTE

Le proposte della Commissione mirano a rispondere alle seguenti domande:

- qual è l’autorità giurisdizionale competente a conoscere della liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi o tra partner di un'unione registrata?

- qual è la legge applicabile a tale liquidazione?

- la decisione dell’autorità giurisdizionale o di un’altra autorità competente di uno Stato membro è facilmente riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro?

6.1. Determinare l’autorità giudiziaria competente: centralizzazione dei procedimenti e coerenza con l’acquis esistente

Le proposte di regolamento determinano l’autorità giurisdizionale competente a conoscere della liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi o tra partner di un'unione registrata. La Commissione propone di concentrare davanti ad un’unica autorità giurisdizionale i vari procedimenti: procedimento di divorzio, di separazione personale e di liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi.

È inoltre perseguita la coerenza con le norme sulla competenza giurisdizionale vigenti o proposte in altri strumenti legislativi dell’Unione.

In caso di procedimento di divorzio o separazione personale, le autorità giurisdizionali competenti a conoscere di tali procedimenti ai sensi del regolamento “Bruxelles II bis” saranno altresì competenti a conoscere della liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi conseguente al divorzio o alla separazione personale.

Analogamente, in caso di morte di un coniuge o di un partner, l’autorità giurisdizionale competente per la successione[15] sarà competente anche per le questioni riguardanti i regimi patrimoniali tra coniugi e gli effetti patrimoniali delle unioni registrate.

Riunire i procedimenti dinanzi a un’unica autorità giurisdizionale consentirà importanti economie, stimate tra circa 2 000 e 3 000 euro per procedimento, eviterà ai cittadini di dover adire varie autorità giurisdizionali a seconda della materia, ad esempio la liquidazione dell’eredità o la divisione dei beni in caso di scioglimento di un’unione registrata per morte di un partner.

6.2. Determinare la legge applicabile: possibilità di scelta per le parti

Per tener conto delle specificità del matrimonio e dell’unione registrata, è proposto un approccio diverso per ciascun istituto.

Ai coniugi è lasciata la possibilità di scegliere la legge applicabile. Tuttavia, per evitare che scelgano una legge con cui il matrimonio non presenta nessun collegamento, la scelta è limitata alla legge della residenza abituale comune o della cittadinanza. In mancanza di scelta, la proposta prevede un elenco di criteri di collegamento oggettivi che permettono di determinare la legge applicabile.

Queste soluzioni consentono di tener conto della mobilità dei cittadini e di rispettare la volontà dei coniugi garantendo nel contempo la certezza del diritto per ciascun coniuge. In caso di trasferimento della residenza abituale da uno Stato membro a un altro, i coniugi ad esempio potranno cambiare senza problemi la legge applicabile al loro regime patrimoniale. Questo approccio è adottato anche nel recente regolamento “Roma III” sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

Una simile autonomia non è invece riconosciuta ai partner di un’unione registrata. La proposta determina in modo preciso la legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, che è per l’appunto la legge dello Stato in cui l’unione è stata registrata. Poiché l’unione registrata non è riconosciuta da tutti gli Stati membri dell’Unione e le disposizioni degli Stati membri che hanno introdotto questo istituto nel loro ordinamento giuridico variano notevolmente, la proposta rinvia alla legge dello Stato di registrazione.

Questa norma avrà comunque il vantaggio di aumentare la trasparenza nella determinazione della legge applicabile quando una coppia è legata da unione registrata e nella previsione dei possibili effetti patrimoniali in caso di procedimento di separazione.

La Commissione renderà pubblicamente accessibili le informazioni sull’ordinamento giuridico e sulle procedure nazionali in materia di regimi patrimoniali tra coniugi ed effetti patrimoniali delle unioni registrate con mezzi appropriati, in particolare tramite il sito Internet della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale. Saranno rese pubbliche anche le disposizioni nazionali che disciplinano l’opponibilità a terzi.

6.3. Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni: circolazione ed esecuzione rapida delle decisioni nell’Unione

Le disposizioni proposte sul riconoscimento e sull’esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici sono simili a quelle presentate nella proposta di regolamento sulle successioni[16], le quali, a loro volta, sono allineate a quelle vigenti in materia civile e commerciale[17].

L’obiettivo è garantire la libera circolazione delle decisioni all’interno dell’Unione e la loro effettiva esecuzione in una situazione, come l’attuale, in cui ciascuno Stato membro applica le proprie norme nazionali ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni emesse in questa materia.

Le proposte costituiscono le prime misure presentate a livello di Unione nel settore dei rapporti patrimoniali delle coppie internazionali e riguardano un settore rientrante nel diritto di famiglia. Conformemente al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le misure relative al diritto di famiglia sono stabilite dal Consiglio, che delibera all’unanimità. La Commissione ha quindi ritenuto opportuno che lo Stato membro in cui sono chiesti il riconoscimento e l’esecuzione mantenesse un controllo delle decisioni. Di conseguenza, le decisioni emesse in uno Stato membro saranno riconosciute in base a una procedura d’exequatur dinanzi all’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui è chiesta l’esecuzione. La procedura potrebbe riassumersi in una verifica formale dei documenti prodotti dal richiedente, analogamente a quanto avviene attualmente in materia civile e commerciale.

Queste nuove disposizioni rappresentano un progresso considerevole rispetto alla situazione attuale in cui ciascuno Stato membro applica le proprie norme procedurali e i propri motivi di diniego dell’esecuzione delle decisioni straniere, contrastando con ciò la circolazione delle decisioni giudiziarie in questo settore.

In una fase successiva, una volta valutata l’attuazione delle misure proposte e delle disposizioni equivalenti del regolamento “Bruxelles II bis”, la Commissione esaminerà la fattibilità di una procedura più semplice e più automatica.

7. CONCLUSIONI

I due regolamenti proposti dalla Commissione intendono semplificare la vita dei cittadini proprio quando la vita si fa più dura e assolvono agli impegni che la Commissione si è assunta nella relazione sulla cittadinanza dell’Unione.

I nuovi strumenti garantiranno maggiore certezza del diritto alle coppie internazionali, sposate o legate da unione registrata. In caso di scioglimento dell’unione, consentiranno di determinare la legge applicabile alla divisione dei beni e l’autorità giurisdizionale competente. Sarà inoltre garantita la libera circolazione delle decisioni grazie al loro riconoscimento automatico in tutta l’Unione, e la loro esecuzione sarà soggetta a una procedura uniforme semplificata.

Le due proposte, insieme con l’acquis vigente e in corso di negoziazione, integrano quindi l’attuale quadro normativo e garantiscono la coerenza richiesta in materia di cooperazione giudiziaria civile, in particolare di diritto di famiglia. Proprio come le altre misure adottate in questo settore anche i regolamenti proposti non incidono sul diritto sostanziale degli Stati membri relativo ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate. Conformemente ai trattati, infatti, il diritto sostanziale è competenza nazionale.

[1] Relazione 2010 sulla cittadinanza dell’Unione - Eliminare gli ostacoli all’esercizio dei diritti dei cittadini dell’Unione (COM(2010 603).

[2] Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003).

[3] Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (GU L 343 del 29.12.2010, pag. 10).

[4] Gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata sono 14: Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna e Ungheria.

[5] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (COM(2009) 154).

[6] GU C 115 del 4.5.2010.

[7] Avevano evocato tali questioni già dal 1998 il piano d’azione di Vienna (GU C 19 del 23.1.1999) e due anni più tardi il progetto di programma di misure relative all’attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale (GU C 12 del 15.1.2001).

[8] Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2009 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo “Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini” – Programma di Stoccolma, e risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sugli aspetti di diritto civile, diritto commerciale, diritto di famiglia e diritto internazionale privato del Piano d’azione per l’attuazione del Programma di Stoccolma.

[9] Libro verde sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale dei coniugi, compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco (COM(2006) 400) {SEC(2006) 952}.

[10] Belgio, Danimarca, Germania, Finlandia, Francia, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Austria, Paesi Bassi, Repubblica ceca, Regno Unito, Slovenia e Svezia.

[11] Accordo bilaterale tra la Germania e la Francia che istituisce un regime patrimoniale tra coniugi facoltativo di partecipazione agli acquisti, firmato nel febbraio 2010.

[12] COM(2010) 171 definitivo.

[13] Ad esempio, secondo la proposta relativa ai regimi patrimoniali tra coniugi un matrimonio tra persone dello stesso sesso autorizzato ai sensi del diritto portoghese sarà considerato alla stregua di un matrimonio tra persone di sesso diverso. L’unione registrata in Francia può concernere persone di sesso diverso o persone dello stesso sesso; i due tipi di unione rientreranno quindi nel campo di applicazione della proposta relativa agli effetti patrimoniali delle unioni registrate.

[14] Comunicazione della Commissione del 19.10.2010 (COM(2010) 573).

[15] In base al futuro strumento in fase di negoziazione.

[16] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (COM(2009) 154).

[17] Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1). Il 14 dicembre 2010 è stata adottata una proposta di rifusione del regolamento Bruxelles I (COM(2010) 748).

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