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Document 52011DC0047

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Seconda relazione sull'attuazione e sul funzionamento del regime di traffico frontaliero locale introdotto con regolamento (CE) n. 1931/2006

/* COM/2011/0047 def. */

52011DC0047

/* COM/2011/0047 def. */ COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Seconda relazione sull'attuazione e sul funzionamento del regime di traffico frontaliero locale introdotto con regolamento (CE) n. 1931/2006


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 9.2.2011

COM(2011) 47 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Seconda relazione sull'attuazione e sul funzionamento del regime di traffico frontaliero locale introdotto con regolamento (CE) n. 1931/2006

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONEAL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Seconda relazione sull'attuazione e sul funzionamento del regime di traffico frontaliero locale introdotto con regolamento (CE) n. 1931/2006

1. INTRODUZIONE

Il regolamento del 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri[1], ammette per i residenti frontalieri una deroga alle regole generali relative ai controlli alle frontiere previste dal codice frontiere Schengen, al fine di evitare che vengano a crearsi ostacoli al commercio, agli scambi sociali e culturali e alla cooperazione regionale tra Stati vicini, e autorizza gli Stati membri a concludere accordi bilaterali con i paesi terzi limitrofi, purché tali accordi risultino totalmente conformi alle disposizioni in materia di traffico frontaliero locale stabilite dal regolamento stesso.

Nella prima relazione sul funzionamento del regime di traffico frontaliero locale[2], la Commissione concludeva: " con l'aumento del numero di accordi attuati nella pratica saranno progressivamente disponibili informazioni più esaustive. La Commissione è pronta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una nuova relazione sull'attuazione e sul funzionamento del regime di traffico frontaliero locale nella seconda metà del 2010 ".

La Commissione ha chiesto agli Stati membri informazioni sull'applicazione e sugli effetti del regime di traffico frontaliero locale. La presente relazione è stata redatta sulla base delle risposte date da diciotto Stati membri; sei Stati membri (NL, IT, CZ, EL, CY e BG) non hanno risposto. Gli Stati membri che non hanno frontiere esterne, o che non intendono concludere accordi di traffico frontaliero locale, non hanno comunque formulato osservazioni generali sull'attuazione e sul funzionamento del regime.

2. CONSULTAZIONI FONDATE SULL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO SUL TRAFFICO FRONTALIERO LOCALE

La presente sezione contiene un aggiornamento sulla situazione relativa agli accordi bilaterali conclusi dopo la prima relazione, presentata nel luglio 2009.

2.1. Accordi in vigore

Da quando è stato adottato il regolamento sono entrati in vigore tre accordi di traffico frontaliero locale: Ungheria-Ucraina nel gennaio 2008, Slovacchia-Ucraina nel settembre 2008, Polonia-Ucraina nel luglio 2009 e Romania-Moldova nell'ottobre 2010. Soltanto quest'ultimo è pienamente conforme al regolamento: gli altri prevedono zone di frontiera che superano i limiti previsti (HU-UA, SK-UA, anche se in una zona limitata), oppure richiedono un'assicurazione sanitaria di viaggio contraria al regolamento (PL-UA).

Inoltre, tra Slovenia e Croazia vige dal 2001 un accordo bilaterale di cooperazione nell'ambito del traffico frontaliero che è incompatibile con il regolamento per alcuni aspetti importanti[3]. La Commissione ha invitato a più riprese la Slovenia a modificare l'accordo per renderlo conforme al regolamento, ma non ha ricevuto informazioni su modifiche di tal genere né sulle scadenze per l'attuazione di eventuali modifiche.

L'accordo tra Austria e Liechtenstein è destinato a scadere, poiché il Liechtenstein sta per entrare nello spazio Schengen.

2.2. Accordi che entreranno in vigore prossimamente

- Polonia-Bielorussia

La Commissione è stata consultata su un progetto di accordo e ha dichiarato che l'assicurazione sanitaria di viaggio richiesta per l'attraversamento delle frontiere non era compatibile con il regolamento. Inoltre, in mancanza di una mappa della zona di frontiera della Bielorussia, era impossibile valutare se fosse conforme al regolamento. Il progetto di accordo non è stato modificato e la Polonia e la Bielorussia lo hanno firmato il 12 febbraio 2010. In entrambi i paesi sono in corso le procedure di ratifica dell'accordo, che dovrebbe entrare in vigore all'inizio del 2011.

- Lettonia-Bielorussia

Nel agosto del 2009 è stato trasmesso alla Commissione, per consultazione, un progetto di accordo tra la Lettonia e la Bielorussia. La Commissione ha riscontrato due aspetti incompatibili con il regolamento: il requisito del possesso dell'assicurazione sanitaria di viaggio e la mancanza della condizione obbligatoria di comprovare lo status di residenti frontalieri e il sussistere di motivazioni legittime per attraversare di frequente la frontiera. Nel dicembre 2010 la Lettonia ha comunicato alla Commissione che l'accordo era stato firmato il 23 agosto 2010 e di averlo ratificato nell'ottobre 2010. Il progetto di accordo non è stato modificato.

- Lituania–Bielorussia

La Commissione, consultata in merito a un progetto di accordo, lo ha giudicato compatibile con il regolamento. Lituania e Bielorussia lo hanno firmato il 20 ottobre 2010. Le procedure di ratifica sono in corso e l'accordo dovrebbe entrare in vigore nel 2011.

- Norvegia-Federazione russa

La Commissione, consultata in merito al progetto di accordo, lo ha giudicato compatibile con il regolamento. La Norvegia e la Federazione hanno firmato l'accordo il 2 novembre 2010. Le procedure di ratifica sono in corso e l'accordo dovrebbe entrare in vigore nel 2011.

2.3. Altre consultazioni

La Commissione è stata consultata in merito a progetti di accordo tra la Lettonia e la Federazione russa, tra la Lituania e la Federazione russa e tra la Romania e l'Ucraina. Gli accordi sono risultati compatibili con il regolamento ma non sono ancora stati firmati.

Nell'ottobre 2008 la Commissione ha formulato osservazioni sui progetti di accordo tra la Bulgaria e la Serbia e tra la Bulgaria e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, ma in seguito non è stata più consultata al riguardo.

3. FUNZIONAMENTO PRATICO DEL REGIME DI TRAFFICO FRONTALIERO LOCALE

3.1. Misure di agevolazione applicate dagli Stati membri negli accordi bilaterali

Nella prima relazione, la Commissione riscontrava che gli accordi di traffico frontaliero locale prevedono condizioni più restrittive di quelle che ammette il regolamento sul traffico frontaliero locale. Constatava inoltre che nessuno degli accordi in vigore o di quelli firmati fa ricorso all'intera gamma di misure di agevolazione. Da allora non si sono verificati cambiamenti tali da modificare tale valutazione.

In particolare, si riscontrano restrizioni per quanto riguarda la durata massima autorizzata del soggiorno nell'UE: mentre il regolamento prevede che il soggiorno in uno Stato membro possa durare al massimo tre mesi entro un certo periodo, alcuni accordi o progetti di accordo riducono la durata massima a 15 giorni entro un determinato periodo, o a 90 giorni a semestre. Tre accordi impongono l'obbligo di risiedere nella zona di frontiera da almeno tre anni, gli altri un periodo di residenza di solo un anno, conformemente al regolamento. Infine, il lasciapassare per traffico frontaliero locale non è rilasciato gratuitamente, come permette il regolamento, ma è soggetto a diritti compresi tra 20 e 35 EUR.

3.2. Ricorso agli accordi bilaterali da parte dei residenti frontalieri

Per valutare il modo in cui i cittadini si avvalgono degli accordi di traffico frontaliero locale, la Commissione ha invitato gli Stati membri a comunicarle il numero di lasciapassare rilasciati in rapporto con la popolazione totale ammissibile, il numero di domande respinte e i motivi del rifiuto, la durata del soggiorno e il numero di abusi e di revoche.

3.2.1. Numero di lasciapassare rilasciati

Numero di lasciapassare | Periodo[4] | Popolazione totale ammissibile | Lasciapassare rilasciati in rapporto alla popolazione ammissibile |

Ungheria | 58 055 | 1/2008- 5/2010 | 400 000 – 450 000 | circa il 13% |

Polonia | 31 652 | 7/2009– 3/2010 | 1,2 milioni | circa il 2,7% |

Slovacchia | 1 106 | 9/2008 -6/2010 | 415 000 | circa lo 0,3% |

Romania | 20 308 | 10/2010-12/2010 | 1,2 milioni | circa il 2% |

Slovenia | 15 623 lasciapassare attualmente validi | 250 000 | circa il 6,2% |

Si registra una partecipazione elevata degli abitanti delle zone limitrofe alla Romania, a causa dei forti legami con la Moldova, e delle zone limitrofe all'Ungheria, in cui la maggior parte della popolazione appartiene alla minoranza etnica ungherese e ha forti legami con l'Ungheria. Le popolazioni che vivono lungo le frontiere della Slovenia e della Polonia ricorrono in misura minore ai lasciapassare e le popolazioni residenti lungo la frontiera slovacca sono quelle che li utilizzano meno in assoluto.

3.2.2. Domande respinte

L' Ungheria ha respinto 838 domande dal dicembre 2007 al maggio 2010, unicamente sulla base di segnalazioni nel SIS o di divieti di ingresso e soggiorno nel paese. La Polonia ha respinto 272 domande nel periodo intercorso tra il luglio 2009 e il marzo 2010, principalmente in base a segnalazioni nel SIS, ma anche perché le persone in questione disponevano di lasciapassare ancora validi. La Slovacchia ha respinto 169 domande nel periodo dal settembre 2008 al giugno 2010, soprattutto perché i richiedenti non fornivano motivazioni economiche legittime per attraversare di frequente la frontiera, come richiesto dal regolamento. La Romania ha respinto 972 domande dall'ottobre al dicembre 2010, principalmente perché i richiedenti non fornivano motivazioni legittime per attraversare di frequente la frontiera o si riteneva che presentassero rischi dal punto di vista dell'immigrazione irregolare.

La percentuale delle domande respinte varia dunque dal 13 % (SK) al 4,7 % (RO), all'1,4 % (HU), allo 0,85 % (PL) e può essere considerata relativamente elevata in Slovacchia, bassa in Romania e molto bassa negli altri due Stati membri. Le ragioni principali per cui le domande vengono respinte sono le segnalazioni nel SIS o l'incapacità dei richiedenti di fornire motivazioni legittime per attraversare le frontiere di frequente.

La Slovenia ha comunicato alla Commissione di non aver respinto formalmente alcuna domanda: alcuni richiedenti hanno invece ritirato la domanda dopo avere appreso di non essere conformi alle condizioni.

3.2.3. Durata del soggiorno e numero di attraversamenti delle frontiere

Il regolamento sul traffico frontaliero locale autorizza un soggiorno ininterrotto di un massimo di tre mesi. Poiché questa disposizione è stata oggetto di discussioni durante i negoziati del 2006, la Commissione era interessata a ricevere informazioni sulla durata dei soggiorni dei titolari di lasciapassare in ciascun paese. Dato che il regolamento non prevede che siano apposti timbri sul lasciapassare, è stato ovviamente impossibile ottenere questa informazione confrontando i timbri di ingresso e di uscita.

Per verificare che i titolari di lasciapassare per traffico frontaliero locale rispettino la regola dei tre mesi, Ungheria, Polonia, Slovacchia e Romania si avvalgono dei sistemi nazionali di ingresso e uscita, che consentono di calcolare la durata del soggiorno: questi Stati membri sono stati perciò in grado di fornire utili informazioni sul numero di persone che hanno attraversato le frontiere e sulla durata media del soggiorno.

L' Ungheria non dispone di informazioni dettagliate sul numero di attraversamenti, ma constata che i lasciapassare sono usati, nella pratica, giornalmente o ogni due giorni, con un soggiorno medio di un solo giorno. Nel periodo dal luglio 2009 al febbraio 2010 vi sono stati circa 1 550 000 attraversamenti con lasciapassare per traffico frontaliero locale. In termini di durata complessiva del soggiorno entro sei mesi dal primo ingresso, i titolari del lasciapassare soggiornano quasi sempre per l'intero periodo massimo di tre mesi.

La Polonia ha registrato 883 696 attraversamenti in regime di traffico frontaliero locale nel periodo tra il luglio 2009 e l'aprile 2010, con una tendenza all'aumento. Il numero medio di ingressi in Polonia per ogni lasciapassare è 20,4 e il soggiorno medio è di circa sei ore.

La Slovacchia ha riferito che i titolari di lasciapassare per traffico frontaliero locale soggiornano di solito per uno o due giorni.

La Romania non ha trasmesso dati sulla durata del soggiorno e sul numero di persone che hanno effettivamente attraversato le frontiere.

La Slovenia non dispone di informazioni precise sulla frequenza degli attraversamenti in regime di traffico frontaliero locale. I titolari di lasciapassare sono autorizzati a soggiornare fino a sette giorni consecutivi nella zona di frontiera designata, ma la maggior parte di essi ritorna entro lo stesso giorno o il giorno seguente.

Da questi dati risulta chiaramente che i titolari di lasciapassare attraversano le rispettive frontiere molto regolarmente, per soggiornare appena poche ore o uno o due giorni alla volta. Il regime, dove viene applicato, soddisfa pertanto il suo obiettivo di consentire gli scambi e la cooperazione tra Stati vicini e facilita realmente la vita alle persone che abitano nelle zone di frontiera.

3.2.4. Casi di abuso e revoche di lasciapassare

L' Ungheria ha inflitto ammende a 16 cittadini ucraini che avevano superato la durata massima consentita del soggiorno nel periodo tra gennaio e aprile del 2010, e ha rifiutato l'ingresso in 1231 casi perché i richiedenti avevano già soggiornato per tre mesi entro un semestre. Sono stati revocati due lasciapassare nel 2009 e quattro nei primi cinque mesi del 2010. Inoltre, 18 lasciapassare sono stati giudicati non validi poiché ai titolari era stato vietato l'ingresso e il soggiorno in Ungheria dopo il rilascio del lasciapassare.

La Polonia ha individuato 15 casi di abuso nel periodo dal luglio 2009 all'aprile 2010, riguardanti nove persone che soggiornavano fuori dalla zona di traffico frontaliero, cinque che si erano trattenute oltre la scadenza del periodo autorizzato e un caso di coinvolgimento illegale in attività economiche in Polonia. Tali casi di abuso hanno dato luogo a decisioni di allontanamento dalla Polonia e di revoca dei lasciapassare. Dal luglio 2009 al marzo 2010, sono state prese 39 decisioni di revoca del lasciapassare, pari all'1% del numero totale di lasciapassare rilasciati in quel periodo.

La Slovacchia ha scoperto un solo caso di abuso nel periodo dal settembre 2008 al giugno 2010: l'interessato è stato allontanato. Nello stesso periodo sono stati revocati 11 lasciapassare.

La Slovenia ha individuato 11 casi di abuso nel 2009, comprendenti contrabbando, immigrazione illegale e soggiorni al di fuori della zona di frontiera designata. Le sanzioni si basano sulla legislazione nazionale e comprendono il sequestro temporaneo del lasciapassare.

L' Austria ha riferito un solo caso di abuso di lasciapassare per traffico frontaliero locale, rilasciato dalla Slovacchia a un cittadino ucraino. Inoltre, funzionari austriaci che partecipavano a operazioni congiunte hanno scoperto vari casi di abuso (soggiorno oltre i termini consentiti) da parte di cittadini ucraini titolari di lasciapassare rilasciati dall'Ungheria. Altri Stati membri[5] non hanno individuato alcun caso di abuso.

La Slovacchia riferisce inoltre di cittadini ucraini che utilizzavano lasciapassare per attraversare frontiere interne (HU-SK, PL-SK) e dichiara di avere preso i necessari provvedimenti. La Commissione ritiene che gli attraversamenti interni non violino il regime di traffico frontaliero locale, purché le persone interessate soggiornino all'interno delle rispettive zone frontaliere.

La Romania ha individuato 27 casi di abuso tra l'ottobre e il dicembre 2010, in seguito ai quali sono stati revocati 22 lasciapassare e sono state adottate cinque decisioni di rimpatrio.

Dai dati esposti sopra, la Commissione conclude che sono relativamente pochi gli abusi commessi nell'ambito dell'applicazione pratica degli accordi di traffico frontaliero locale. In particolare, non vi sono prove che i titolari di lasciapassare si rechino sistematicamente in altri Stati membri in violazione delle regole.

4. QUESTIONI SPECIFICHE EMERSE DALLA PRECEDENTE RELAZIONE

4.1. Definizione della zona di frontiera

4.1.1. Considerazioni generali

La Polonia[6] ha chiesto di modificare nel regolamento la definizione di zona di frontiera[7], sostenendo che l'attuale definizione conduce alla divisione di zone integrate ed esclude centri politici ed economici.

La definizione della zona di frontiera ammissibile è stata uno dei punti più difficili della discussione del progetto di regolamento sul traffico frontaliero locale, svoltasi nel 2006. Se era necessario agevolare i movimenti transfrontalieri, non andavano infatti dimenticate le esigenze di sicurezza dell'intero spazio Schengen, poiché il regime di traffico frontaliero locale costituisce una deroga alle norme generali che regolano l'attraversamento delle frontiere esterne.

La Commissione ha manifestato l'intenzione di discutere se la definizione della zona di frontiera fosse abbastanza flessibile, ma non è stata intavolata alcuna discussione in proposito e nessuno Stato membro, a parte la Polonia, ha chiesto che fosse modificata tale definizione nelle risposte al questionario su cui si basa la presente relazione. Uno degli Stati membri ritiene anzi che la definizione non debba essere modificata e che la Commissione debba controllare attentamente che gli accordi bilaterali rispettino il regolamento, specialmente per quanto riguarda la designazione della zona di frontiera.

La Commissione conclude pertanto che l'attuale definizione della zona di frontiera (come zona di 30 km che eccezionalmente si può ampliare fino a 50 km) rimanga un buon compromesso.

4.1.2. La regione di Kaliningrad

La regione di Kaliningrad della Federazione russa è divenuta un'enclave nell'UE in conseguenza dell'ampliamento del 2004. Ha una popolazione di almeno un milione di abitanti, di cui circa 430 000 vivono nella capitale Kaliningrad.

Negli ultimi mesi la Polonia[8] (non solo unilateralmente, ma anche insieme alla Federazione russa[9]) ha chiesto di introdurre nel regolamento sul traffico frontaliero locale modifiche mirate alla situazione specifica della regione di Kaliningrad.

La Polonia sostiene che applicando alla lettera il regolamento si dividerebbe il distretto di Kaliningrad in tre zone, una coperta dall'accordo sul traffico frontaliero locale con la Polonia, una da un accordo con la Lituania e una non coperta da accordi in quanto al di fuori della zona di frontiera. Chiede pertanto che il regolamento sia modificato per consentire l'inclusione dell'intero distretto di Kaliningrad.

La Commissione rammenta agli Stati membri che l'UE ha adottato negli ultimi anni una serie di iniziative concrete che dimostrano l'intenzione di agevolare gli spostamenti di coloro che risiedono a Kaliningrad. Tra queste figurano il documento di transito agevolato (FTD) e il documento di transito ferroviario agevolato (FRTD)[10], che hanno semplificato i viaggi tra Kaliningrad e la Russia continentale, e l'accordo UE-Russia di facilitazione del rilascio dei visti del 2007[11], che agevola il rilascio di visti per soggiorni di breve durata a tutti i cittadini russi che viaggiano in paesi dello spazio Schengen. La Commissione ha raccomandato di rinegoziare l'accordo di facilitazione del visto per migliorarne il funzionamento e per introdurre ulteriori facilitazioni a favore di tutti i cittadini, compresi i residenti a Kaliningrad.

Tuttavia, data la posizione specifica di Kaliningrad, la Commissione ritiene che si giustifichi una modifica del regolamento sul traffico frontaliero locale, destinata a consentire che l'intero distretto di Kaliningrad sia considerato zona di frontiera. Ciò impedirebbe una divisione artificiale della regione, a causa della quale alcuni abitanti non godrebbero delle agevolazioni per il traffico frontaliero locale, e permetterebbe inoltre di migliorare la cooperazione regionale. La Commissione è quindi disposta a discutere di tale modifica con gli Stati membri e il Parlamento europeo.

Nel frattempo, la Commissione incoraggia la Polonia e la Federazione russa da un lato, la Lituania e la Federazione russa dall'altro, a concludere accordi bilaterali secondo i termini previsti dall'attuale regolamento, il che faciliterebbe immediatamente gli spostamenti dei residenti a Kaliningrad, e consiglia loro caldamente di non concludere accordi che non rispettino i termini del regolamento.

4.2. Assicurazione sanitaria di viaggio

Dal 2008 la Polonia chiede inoltre una modifica che consenta di richiedere ai titolari di lasciapassare per traffico frontaliero locale il possesso di un'assicurazione sanitaria. Di fatto, tutti gli accordi negoziati dalla Polonia impongono già tale requisito. La preoccupazione è che, in mancanza di assicurazione, i titolari di lasciapassare per traffico frontaliero locale attraversino le frontiere soltanto per usufruire di cure mediche urgenti.

Nella prima relazione sull'attuazione del regolamento, la Commissione ha affermato che il requisito di un'assicurazione sanitaria di viaggio è incompatibile con il regolamento sul traffico frontaliero locale. Né l'articolo 4, né l'articolo 9, che hanno lo scopo di agevolare i viaggi semplificando le condizioni d'ingresso e di rilascio del lasciapassare per il traffico frontaliero locale e che escludono in particolare la necessità di dimostrare che si dispone di mezzi di sussistenza, prevedono la possibilità di imporre un'assicurazione sanitaria di viaggio. Inoltre, è vero che il codice dei visti impone ai richiedenti il visto di disporre di un'assicurazione sanitaria, ma i titolari di lasciapassare per traffico frontaliero locale sono esplicitamente esenti dall'obbligo del visto. Infine, gli Stati membri i cui accordi di traffico frontaliero locale (in conformità con il regolamento) non impongono il requisito di un'assicurazione sanitaria di viaggio non hanno comunicato casi in cui titolari di lasciapassare per traffico frontaliero locale privi di assicurazione sanitaria abbiano approfittato di cure mediche urgenti durante i soggiorni sul loro territorio.

Di conseguenza, la Commissione ribadisce la sua posizione: occorre valutare altre soluzioni, ad esempio un accordo bilaterale tra gli Stati membri e il paese terzo interessato che preveda un rimborso delle eventuali spese mediche.

5. CONCLUSIONI

Da quando è entrato in funzione il regime di traffico frontaliero locale, quattro anni fa, sono entrati in vigore soltanto quattro accordi di traffico frontaliero locale negoziati a norma del regolamento. Nei prossimi mesi, tuttavia, dovrebbero entrare in vigore altri tre accordi: tra la Polonia e la Bielorussia, tra la Lituania e la Bielorussia e tra la Norvegia e la Russia. Ciò dimostra che i paesi interessati considerano il regime utile per incentivare il commercio transfrontaliero, gli scambi sociali e culturali e la cooperazione regionale.

Dalle informazioni relativamente limitate a sua disposizione, la Commissione conclude che il regime di traffico frontaliero locale sta funzionando bene nella pratica, in quanto semplifica notevolmente la vita alle persone che vivono vicino alle frontiere esterne terrestri e i casi di abuso dimostrati sono scarsi.

La Commissione ritiene pertanto che il regolamento sul traffico frontaliero locale costituisca un giusto mezzo tra le agevolazioni e le esigenze di sicurezza dell'intero spazio Schengen. Di conseguenza, non prevede attualmente di modificare il regolamento, né per introdurre una diversa definizione della zona di frontiera, né per introdurre il requisito dell'assicurazione sanitaria. La Commissione invita quindi gli Stati membri i cui accordi non siano conformi al regolamento di modificarli, secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento stesso. Se tali accordi non verranno modificati, la Commissione dovrà far uso dei poteri che le conferisce il trattato per garantire un'attuazione coerente e corretta della legislazione dell'UE.

Nel caso specifico di Kaliningrad, la Commissione è favorevole a modificare il regolamento sul traffico frontaliero locale in modo che copra l'intero distretto di Kaliningrad, se la discussione tra gli Stati membri e il Parlamento europeo darà esito favorevole a tale soluzione.

[1] Regolamento (CE) n. 1931/2006 del 20 dicembre 2006 (GU L 29 del 3.2.2007, pag. 3).

[2] COM (2009) 383 definitivo, del 24 luglio 2009.

[3] Per i dettagli si veda la prima relazione sul regime di traffico frontaliero locale, COM (2009) 383, pagg. 6-7.

[4] I periodi differiscono in funzione delle date di entrata in vigore degli accordi.

[5] BE, CH, DE, EE, ES, FR, LT, LV, MT, NO, PT e SE.

[6] L'ultimo intervento della Polonia è una lettera del Ministro degli Affari esteri Sikorski e del Ministro degli Affari interni e dell'Amministrazione Miller, inviata agli Stati membri e alla Commissione nel settembre 2010.

[7] L'articolo 3, punto 2, del regolamento recita: ""zona di frontiera": la zona che si estende per non più di 30 chilometri oltre la frontiera. Gli Stati interessati precisano nei loro accordi bilaterali di cui all'articolo 13, i distretti amministrativi locali da considerarsi come zona di frontiera. La porzione di distretto che si situi a più di 30 chilometri - ma non oltre i 50 - dalla linea di frontiera è da considerarsi parte della zona di frontiera".

[8] Lettera del Ministro degli Affari esteri Sikorski e del Ministro degli Affari interni e dell'Amministrazione Miller, inviata agli Stati membri e alla Commissione nel settembre 2010.

[9] Dichiarazione dei Ministri degli Affari esteri polacco e russo, Sikorski e Lavrov, sul funzionamento delle regole del traffico frontaliero locale per quanto riguarda la regione di Kaliningrad della Federazione russa e i territori limitrofi della Repubblica di Polonia, del 6 aprile 2010.

[10] Regolamento (CE) n. 693/2003 del 14 aprile 2003, GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8.

[11] GU L 129 del 17.5.2007, pag. 27.

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