52010PC0344


Titolo e riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi da Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti

/* COM/2010/0344 def. - COD 2010/0197 */

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Bruxelles, 7.7.2010

COM(2010)344 definitivo

2010/0197 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi da Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il TFUE") attribuisce all'Unione europea la competenza esclusiva in materia di investimenti diretti esteri nel quadro della politica commerciale comune (articolo 207, paragrafo 1, e articolo 3, paragrafo 1, lettera e)). Conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del TFUE, solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in un settore di esclusiva competenza dell'Unione.

Prima dell'entrata in vigore del TFUE gli Stati membri hanno concluso più di 1000 accordi bilaterali in materia di investimenti con paesi terzi, concernenti, in parte o interamente, gli investimenti diretti esteri. Tali accordi comprendono i trattati bilaterali in materia di investimento che forniscono tra l'altro garanzie sulle condizioni d'investimento negli Stati membri e nei paesi terzi, sotto forma di impegni specifici vincolanti a norma del diritto internazionale.

Secondo il diritto internazionale pubblico, gli accordi restano vincolanti per gli Stati membri; tuttavia, in seguito all'entrata in vigore del TFUE, gli accordi conclusi dagli Stati membri in materia di investimenti e gli impegni assunti nel quadro degli stessi devono essere considerati nell'ottica della competenza esclusiva dell'UE in materia di investimenti diretti esteri.

In assenza di un regime transitorio esplicitamente previsto dal TFUE che chiarisca lo status degli accordi conclusi dagli Stati membri, la presente proposta di regolamento del Consiglio e del Parlamento intende autorizzare il mantenimento di tutti gli accordi sugli investimenti attualmente in vigore tra Stati membri e paesi terzi; essa offre, pertanto, una garanzia esplicita di certezza del diritto per quanto riguarda le condizioni in cui operano degli investitori.

Il regolamento proposto risponde all'esigenza di dare gradualmente attuazione alle disposizioni introdotte dal TFUE, in modo simile a quanto è avvenuto con l'introduzione della politica commerciale comune negli anni 60[1], e permette di formulare e di elaborare progressivamente una politica dell'UE in materia di investimenti, che corrisponda in egual misura agli interessi di tutti gli investitori e di tutti gli investimenti.

In considerazione del fatto che gli Stati membri possono essere tenuti a modificare o ritenere necessario modificare gli accordi in materia di investimenti, in particolare per renderli conformi agli obblighi prescritti dal trattato, la proposta stabilisce inoltre un quadro procedurale e le condizioni in base ai quali gli Stati membri sono autorizzati ad avviare negoziati con paesi terzi al fine di modificare un accordo bilaterale esistente in materia di investimenti. Tale quadro consentirà inoltre agli Stati membri di negoziare e concludere, alle condizioni previste dalla proposta, un nuovo accordo bilaterale in materia di investimenti con i paesi terzi. Data la competenza esclusiva dell'Unione in materia di investimenti diretti esteri e dato che sarà progressivamente attuata una politica degli investimenti dell'UE, la procedura stabilita nella presente proposta deve essere considerata una misura transitoria eccezionale.

Il presente regolamento riguarda unicamente gli aspetti transitori della gestione della nuova competenza dell'UE in materia di investimenti. Gli obiettivi, i criteri e il contenuto della nuova politica degli investimenti dell'UE, da definire sulla base della nuova competenza esclusiva in materia di investimenti diretti esteri, non sono oggetto del presente regolamento, bensì di una comunicazione distinta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, che sarà adottata contemporaneamente alla presente proposta di regolamento.

2. OPZIONI POLITICHE E CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

Per realizzare l'obiettivo di cui sopra la Commissione ha valutato una serie di opzioni, senza tuttavia procedere ad una valutazione d'impatto formale, data la natura particolare della materia. Il 25 gennaio 2010 si è tenuta a Bruxelles una riunione con gli esperti degli Stati membri per esaminare lo status degli accordi bilaterali conclusi tra gli Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti.

L'eventuale incompatibilità con il diritto dell'UE degli accordi conclusi dagli Stati membri in materia di investimenti può essere oggetto di discussioni. La Commissione ritiene che debba essere evitata qualsivoglia incertezza giuridica sullo status e sulla validità di questi accordi, che potrebbe nuocere alle attività d'investimento e agli investitori dell'UE all'estero o agli investimenti e investitori esteri negli Stati membri. Una simile incertezza contrasta, infatti, con il principio fondamentale della protezione degli investimenti, che consiste nel garantire la certezza del diritto per quanto concerne il comportamento dei paesi ospitanti. Alla luce della situazione che si è venuta a creare dall'entrata in vigore del TFUE, un intervento rapido e deciso è da preferire all'inazione o a una reazione tardiva.

La certezza del diritto necessaria per garantire gli accordi di investimento bilaterali non potrebbe essere assicurata da strumenti giuridici non vincolanti, quali una dichiarazione dei servizi della Commissione o del Collegio sullo status e sulla validità di tali accordi. Per questa ragione, l'opzione privilegiata è quella dello strumento giuridico.

La presente proposta mantiene lo status quo e offre una soluzione transitoria autorizzando il mantenimento in vigore di accordi bilaterali in materia di investimenti conclusi tra Stati membri e paesi terzi. Gli effetti principali di questa proposta consistono nell'evitare gravi ripercussioni, cioè il rischio di erosione dei diritti e dei vantaggi di cui beneficiano gli investitori e gli investimenti nel quadro di accordi internazionali in materia di investimenti. A questo proposito sono considerati molto più gravi gli effetti di un mancato intervento che non quelli della misura proposta, neutrali in quanto mantengono lo status quo.

L'autorizzazione prevista nella presente proposta non pregiudica i contorni di una futura politica degli investimenti dell'UE, né comporta il rischio che gli accordi in questione pregiudichino l'esercizio della competenza dell'Unione. L'autorizzazione concessa può del resto essere revocata secondo le procedure specificate. Tale procedura tiene inoltre conto dell'obbligo degli Stati membri di eliminare negli accordi esistenti eventuali incompatibilità con il TFUE, come disposto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

L'obiettivo della presente proposta consiste nell'autorizzare il mantenimento in vigore degli accordi internazionali in materia di investimenti stipulati tra Stati membri e paesi terzi e nel fissare le condizioni e un quadro procedurale per la negoziazione e la conclusione di tali accordi da parte degli Stati membri.

Il capo I definisce l'oggetto e il campo d'applicazione del regolamento. L'articolo 1 precisa che il regolamento ha per oggetto gli accordi conclusi tra Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti.

Il capo II definisce le condizioni alle quali è autorizzato il mantenimento in vigore degli accordi bilaterali esistenti conclusi tra Stati membri e paesi terzi.

L'articolo 2 prescrive che gli Stati membri debbano notificare alla Commissione tutti gli accordi che essi intendono mantenere secondo le modalità e le condizioni fissate dal presente regolamento. L'articolo 2 si applica anche agli accordi che sono stati conclusi ma non sono ancora entrati in vigore.

L'articolo 3 autorizza il mantenimento in vigore, dall'entrata in vigore del regolamento, di tutti gli accordi esistenti tra Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti, notificati dagli Stati membri. L'autorizzazione lascia impregiudicati gli obblighi derivanti per gli Stati membri dal diritto dell'Unione[2].

L'articolo 4 dispone la pubblicazione annuale nella Gazzetta ufficiale di tutti gli accordi notificati, per dar modo a tutte le parti interessate di essere informate dell'esatta portata giuridica del regolamento.

L'articolo 5 prevede l'esame degli accordi notificati. L'esame individuerà gli aspetti quantitativi e qualitativi degli accordi in vigore, nonché gli eventuali ostacoli che essi potrebbero costituire per l'attuazione della politica commerciale comune. La Commissione valuterà, in particolare, se gli accordi o le disposizioni ivi contenuti violano il diritto dell'Unione, pregiudicano i negoziati o gli accordi conclusi tra l'Unione e paesi terzi sugli investimenti o compromettono l'esito delle politiche dell'Unione in materia di investimenti, in particolare della politica commerciale comune. Entro i cinque anni successivi all'entrata in vigore del regolamento, la Commissione presenterà una relazione basata sulla revisione degli accordi e le eventuali raccomandazioni sulla sospensione dell'applicazione o sulla modifica delle disposizioni del capo II.

L'articolo 6 specifica le condizioni alle quali può essere revocata l'autorizzazione concessa in base alle disposizioni del capo II. La revoca dell'autorizzazione può rivelarsi necessaria per uno o più accordi conclusi con un paese terzo quando questi accordi confliggono con il diritto dell'Unione. Inoltre, l'autorizzazione può essere revocata se un accordo coincide in parte o in tutto con un accordo vigente tra l'Unione e lo stesso paese terzo, e quest'ultimo accordo non affronta specificatamente la questione della sovrapposizione. Supponiamo, ad esempio, il caso in cui l'Unione concluda un accordo di libero scambio con un paese terzo contenente disposizioni relative agli investimenti e sei Stati membri abbiano firmato un accordo con disposizioni simili in materia. Se l'accordo concluso dall'UE con il paese terzo non prevede la sostituzione dei sei accordi vigenti tra gli Stati membri e il paese terzo, si applica il disposto dell'articolo 6. In una comunicazione adottata parallelamente alla presente proposta, la Commissione ha esposto le sue opinioni circa la politica degli investimenti internazionali che essa intende perseguire e indica i paesi con i quali prevede di negoziare, in una fase iniziale, accordi in materia di investimenti. Infine, l'autorizzazione a concludere uno o più accordi può essere revocata laddove un accordo comprometta l'esito delle politiche dell'Unione in materia di investimenti, in particolare della politica commerciale comune (ad esempio quando l'esistenza di accordi interferisca con la volontà di un paese terzo a negoziare con l'Unione) o qualora il Consiglio non abbia adottato una decisione in merito all'apertura di negoziati in materia di investimenti entro un anno dalla presentazione di una raccomandazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 3, del trattato. L'articolo 6 prevede che Commissione e Stato membro o Stati membri interessati si consultino per affrontare le questioni che potrebbero dar luogo ad una revoca dell'autorizzazione.

Il capo III riguarda la modifica degli accordi esistenti e la conclusione di nuovi accordi. Il quadro procedurale proposto si basa sul meccanismo di autorizzazione definito dal regolamento (CE) n. 662/2009, del 13 luglio 2009, che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi tra Stati membri e paesi terzi su particolari materie concernenti la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali e dal regolamento (CE) n. 664/2009, del 7 luglio 2009, che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi tra Stati membri e paesi terzi riguardanti la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari, e la legge applicabile in materia di obbligazioni alimentari [3].

L'articolo 7 stabilisce il quadro generale in cui gli Stati membri possono concludere o modificare gli accordi bilaterali in materia di investimenti.

L'articolo 8 dispone che gli Stati membri notifichino alla Commissione la loro intenzione di modificare un accordo bilaterale esistente o di concluderne uno nuovo con un paese terzo. Gli Stati membri sono tenuti a fornire tutta la documentazione pertinente alla rinegoziazione o negoziazione di un accordo, che potrà essere messa a disposizione di altri Stati membri e del Parlamento europeo nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

L'articolo 9 precisa i motivi sostanziali in base ai quali la Commissione può rifiutare l'avvio di negoziati formali da parte degli Stati membri, in particolare nel caso in cui l'iniziativa di uno Stato membro rischia di compromettere gli obiettivi dei negoziati o della politica dell'UE. La Commissione può disporre che lo Stato membro inserisca in un negoziato clausole appropriate concernenti, ad esempio: a) la denuncia di un accordo in caso di conclusione di un ulteriore accordo concluso tra l'Unione, o l'Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e lo stesso paese terzo, dall'altro (ad esempio, le clausole di denuncia o di sostituzione previste all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 662/2009, b) le disposizioni in materia di trasferimenti o c) il trattamento della nazione più favorita al fine di assicurare parità di trattamento a tutti gli investitori dell'UE nel paese terzo interessato.

L'articolo 10 impone agli Stati membri di informare costantemente la Commissione dei negoziati o nuovi negoziati autorizzati. Inoltre, affinché vi sia piena trasparenza e coerenza con la politica dell'Unione relativa agli investimenti, la Commissione può chiedere di partecipare in qualità di osservatore ai negoziati in materia di investimenti tra Stati membri e paesi terzi.

L'articolo 11 riguarda la conclusione del processo di negoziazione e prevede le modalità e le condizioni alle quali gli Stati membri possono essere autorizzati a sottoscrivere e a concludere un accordo. Successivamente alla notifica dell'accordo, che deve essere sottoposto all'esame della Commissione prima della firma, quest'ultima verifica che l'accordo non comprometta negoziati dell'UE in materia di investimenti imminenti o in corso o non sia in contrasto con gli obblighi derivanti dal diritto europeo, compresi quelli di cui alla parte terza, capo 4 del titolo IV del TFUE.

L'articolo 12 prevede il riesame delle autorizzazioni concesse in base alle disposizioni del capo III del regolamento. Esaminando gli aspetti quantitativi e qualitativi dei negoziati e degli accordi autorizzati, la Commissione valuterà se sia opportuno continuare ad applicare le disposizioni del capo III. La relazione ed eventuali raccomandazioni per sospendere l'applicazione delle disposizioni di detto capo o per modificarle saranno presentate entro i cinque anni successivi all'entrata in vigore del regolamento.

Il capo IV definisce gli obblighi di condotta degli Stati membri per quanto riguarda gli accordi oggetto del presente regolamento.

L'articolo 13 dispone che gli Stati membri forniscano informazioni sulle riunioni organizzate nel quadro degli accordi in questione. Inoltre, gli Stati membri sono tenuti ad informare immediatamente la Commissione di ogni richiesta di risoluzione delle controversie presentata nei loro confronti ai termini dei loro accordi e a cooperare con la Commissione per quanto riguarda l'attivazione dei meccanismi di risoluzione nei confronti di un'altra parte terza di tali accordi, o dei meccanismi di consultazione nel quadro di un accordo.

L'articolo 14 prevede che gli Stati membri possano indicare se le informazioni fornite conformemente agli articoli 8 e 11 debbano considerarsi riservate e se possano essere condivise con altri Stati membri.

L'articolo 15 istituisce un nuovo comitato incaricato di assistere la Commissione nella gestione del regolamento e ne stabilisce le modalità di funzionamento. Questa disposizione potrà essere modificata per renderla conforme al regolamento che sarà adottato, in applicazione dell'articolo 291 del TFUE, sulle modalità di controllo dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[4]. Nel caso in cui la presente proposta sia adottata prima dell'entrata in vigore del regolamento sul controllo dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, è previsto che i riferimenti in essa contenuti siano intesi, con l'entrata in vigore di tale regolamento, come riferimenti a quest'ultimo.[5].

L'articolo 16 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, il che significa che il capo II si applica agli accordi in vigore prima di tale data.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio UE.

2010/0197 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi da Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, gli investimenti diretti esteri figurano nell'elenco delle questioni attinenti alla politica commerciale comune. In base all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato"), l'Unione dispone di una competenza esclusiva in materia di politica commerciale comune. Di conseguenza, soltanto l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale ambito. Gli Stati membri possono farlo solo se autorizzati dall'Unione, secondo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato.

(2) Inoltre, la parte terza, capo 4 del titolo IV del trattato definisce norme comuni in materia di circolazione dei capitali tra gli Stati membri e i paesi terzi, inclusi movimenti di capitali in relazione ad investimenti. Gli accordi internazionali in materia di investimenti esteri conclusi dagli Stati membri possono interferire con tali norme.

(3) All'entrata in vigore del trattato di Lisbona, gli Stati membri dell'Unione hanno mantenuto in vigore numerosi accordi bilaterali conclusi con paesi terzi in materia di investimenti. Il trattato non contiene disposizioni transitorie esplicite per tali accordi, che rientrano ora nella competenza esclusiva dell'Unione. Inoltre, alcuni di tali accordi possono comprendere disposizioni che interferiscono con le norme comuni relative alla circolazione dei capitali di cui alla parte terza, capo 4 del titolo IV del trattato.

(4) Anche se, secondo il diritto internazionale pubblico, gli accordi bilaterali restano vincolanti per gli Stati membri e anche se saranno sostituiti progressivamente dagli accordi che saranno conclusi dall'Unione in questa materia, è opportuno definire le condizioni alle quali possono essere mantenuti in vigore e i loro rapporti con le politiche dell'Unione attinenti agli investimenti, in particolare con la politica commerciale comune. Tali rapporti sono destinati ad evolvere via via che l'Unione eserciterà la propria competenza.

(5) Nell'interesse degli investitori dell'UE e dei loro investimenti nei paesi terzi, nonché nell'interesse degli Stati membri che ospitano investitori e investimenti esteri, devono essere mantenuti in vigore gli accordi bilaterali che definiscono e garantiscono le condizioni d'investimento.

(6) Il presente regolamento stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri sono autorizzati a mantenere in vigore o a disporre l'entrata in vigore di accordi internazionali in materia di investimenti.

(7) Il presente regolamento stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri sono autorizzati a modificare o concludere accordi internazionali in materia di investimenti.

(8) Dal momento che l'autorizzazione a mantenere in vigore, modificare o concludere gli accordi oggetto del presente regolamento riguarda una materia di competenza esclusiva dell'Unione, deve essere considerata una misura eccezionale. L'autorizzazione lascia salva l'applicazione dell'articolo 258 del trattato per quanto riguarda le violazioni degli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù dei trattati, diverse da quelle relative alle incompatibilità derivanti dalla ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri.

(9) Gli Stati membri sono tenuti[6] ad adottare le misure necessarie per eliminare eventuali incompatibilità con il diritto dell'Unione dei trattati bilaterali in materia di investimenti conclusi con i paesi terzi.

(10) La Commissione deve poter revocare un'autorizzazione se un accordo, indipendentemente dalle incompatibilità derivanti dalla ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri, confligge con il diritto dell'Unione. L'autorizzazione può essere revocata anche se un accordo vigente tra l'Unione e un paese terzo contiene disposizioni in materia di investimenti simili a quelle di un accordo di uno Stato membro. Inoltre, alcune autorizzazioni possono essere revocate per garantire che gli accordi degli Stati membri non costituiscano un ostacolo allo sviluppo e all'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di investimenti, in particolare delle misure autonome della politica commerciale comune. Infine, esiste la possibilità di revocare un'autorizzazione se il Consiglio non adotta una decisione circa l'autorizzazione ad aprire negoziati in materia di investimenti entro un anno dalla presentazione di una raccomandazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 3, del trattato.

(11) L'autorizzazione a modificare o concludere accordi prevista dal presente regolamento permette, in particolare, agli Stati membri di risolvere eventuali incompatibilità tra i loro accordi internazionali in materia di investimenti e il diritto dell'Unione, diverse dalle incompatibilità derivanti dalla ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri.

(12) Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione delle disposizioni dei capi II e III dello stesso. Tale relazione deve, tra l'altro, esaminare la necessità di prorogare l'applicazione di dette disposizioni. Se la relazione ne raccomanda la sospensione o la modifica, occorre corredarla di una proposta legislativa appropriata. Gli accordi bilaterali conclusi dagli Stati membri con paesi terzi restano vincolanti per le parti in forza del diritto internazionale pubblico, a meno che non siano sostituiti da un accordo dell'Unione in materia di investimenti o che non siano stati denunciati per altre ragioni.

(13) Gli accordi autorizzati in virtù del presente regolamento o le autorizzazioni ad avviare negoziati per modificare un accordo bilaterale esistente con un paese terzo o concluderne uno nuovo non dovrebbero in alcun caso costituire un ostacolo all'attuazione delle misure dell'Unione in materia di investimenti, in particolare della politica commerciale comune.

(14) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione devono provvedere affinché le informazioni indicate come riservate siano trattate in conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione[7].

(15) Il presente regolamento non deve applicarsi agli accordi conclusi tra gli Stati membri in materia di investimenti.

(16) È necessario prevedere disposizioni per garantire che gli accordi mantenuti in vigore in virtù del presente regolamento rimangano applicabili, anche per quanto riguarda la risoluzione delle controversie, nel rispetto della competenza esclusiva dell'Unione.

(17) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[8],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Campo d'applicazione

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce i termini, le condizioni e la procedura secondo cui gli Stati membri sono autorizzati a mantenere in vigore, modificare o concludere accordi bilaterali in materia di investimenti con i paesi terzi.

CAPO II

Autorizzazione a mantenere in vigore gli accordi

Articolo 2

Notifica alla Commissione

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri notificano alla Commissione tutti gli accordi bilaterali conclusi con paesi terzi in materia di investimenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, che desiderano mantenere o fare entrare in vigore in conformità a quanto disposto dal presente capo. La notifica contiene una copia di tali accordi bilaterali.

Articolo 3

Autorizzazione a mantenere in vigore gli accordi

Nonostante le competenze dell'Unione in materia di investimenti e fatti salvi altri obblighi incombenti agli Stati membri in forza del diritto dell'Unione, gli Stati membri sono autorizzati, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del trattato, a mantenere in vigore gli accordi bilaterali in materia di investimenti che sono stati notificati in conformità dell'articolo 2 del presente regolamento.

Articolo 4

Pubblicazione

1. Ogni dodici mesi la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un elenco degli accordi notificati a norma dell'articolo 2 o dell'articolo 11, paragrafo 7.

2. La prima pubblicazione dell'elenco di accordi di cui al paragrafo 1 ha luogo entro i tre mesi successivi al termine fissato per le notifiche ai sensi dell'articolo 2.

Articolo 5

Esame

1. La Commissione esamina gli accordi notificati ai sensi dell'articolo 2, valutando, in particolare, se gli accordi:

a) sono incompatibili con il diritto dell'Unione per ragioni diverse da quelle derivanti dalla ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri,

b) coincidono in parte o del tutto con un accordo vigente tra l'Unione e il paese terzo in questione e quest'ultimo accordo non affronta specificatamente la questione della sovrapposizione o

c) costituiscono un ostacolo allo sviluppo e all'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di investimenti, in particolare della politica commerciale comune.

2. Tra la Commissione e lo Stato membro notificante può avere luogo una consultazione, su richiesta dello Stato membro o su iniziativa della Commissione, per facilitare l'esame di cui al paragrafo 1.

3. Entro i cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione delle disposizioni del presente capo, nella quale valuta la necessità di continuare ad applicare tali disposizioni, tenendo conto dei risultati dell'esame di cui al paragrafo 1.

4. Se la relazione di cui al paragrafo 3 raccomanda di sospendere l'applicazione delle disposizioni del presente capo o di modificarle, essa è accompagnata da una proposta legislativa appropriata.

Articolo 6

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 3 può essere revocata se:

a) l'accordo è incompatibile con il diritto dell'Unione per ragioni diverse da quelle derivanti dalla ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri,

b) l'accordo coincide in parte o del tutto con un accordo vigente tra l'Unione e il paese terzo in questione e se quest'ultimo accordo non affronta specificatamente la questione della sovrapposizione,

c) l'accordo costituisce un ostacolo allo sviluppo e all'attuazione delle politiche dell'Unione relative agli investimenti, in particolare della politica commerciale comune o

d) il Consiglio non ha adottato una decisione in merito all'apertura di negoziati ai fini della conclusione di un accordo che coincide in parte o in tutto con un accordo notificato a norma dell'articolo 2, entro un anno dalla presentazione di una raccomandazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 3, del trattato.

2. Se la Commissione ritiene che sussistano validi motivi per revocare l'autorizzazione di cui all'articolo 3, trasmette allo Stato membro interessato un parere motivato sulle misure che dovranno essere adottate per conformarsi alle prescrizioni di cui al paragrafo 1. Tra la Commissione e lo Stato membro interessato hanno luogo consultazioni in merito.

3. Tra la Commissione e gli Stati membri i cui accordi costituiscono, o rischiano di costituire, un ostacolo all'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di investimenti, in particolare della politica commerciale comune, hanno luogo consultazioni per stabilire come eliminare un ostacolo o un eventuale ostacolo all'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di investimenti, in particolare della politica commerciale comune.

4. Se le consultazioni di cui al paragrafo 2 non permettono di trovare una soluzione, la Commissione revoca l'autorizzazione per l'accordo in questione. La Commissione prende una decisione circa la revoca dell'autorizzazione in conformità della procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e chiede allo Stato membro di adottare le misure appropriate e, se necessario, di denunciare l'accordo in questione.

5. In caso di revoca dell'autorizzazione, la Commissione cancella l'accordo dall'elenco di cui all'articolo 4.

CAPO III

Autorizzazione a modificare o concludere accordi

Articolo 7

Autorizzazione a modificare o concludere accordi

Alle condizioni di cui agli articoli da 8 a 12, uno Stato membro è autorizzato ad avviare negoziati al fine di modificare un accordo esistente con un paese terzo in materia di investimenti o di concluderne uno nuovo.

Articolo 8

Notifica alla Commissione

1. Lo Stato membro che intende avviare negoziati con un paese terzo al fine di modificare un accordo esistente in materia di investimenti o di concluderne uno nuovo, ne dà notifica per iscritto alla Commissione.

2. La notifica è corredata della documentazione pertinente nonché di indicazioni relative alle disposizioni che saranno oggetto di negoziati, alle finalità dei negoziati e ad ogni altra informazione pertinente. In caso di modifica di un accordo esistente, la notifica indica le disposizioni che dovranno essere rinegoziate.

3. La Commissione mette a disposizione degli altri Stati membri tale notifica e, su richiesta, la documentazione d'accompagnamento, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 14.

4. La notifica di cui al paragrafo 1 è trasmessa almeno cinque mesi civili prima dell'inizio dei negoziati formali con il paese terzo interessato.

5. Se le informazioni trasmesse dallo Stato membro non sono sufficienti ai fini dell'autorizzazione all'avvio di negoziati formali conformemente all'articolo 9, la Commissione può richiedere informazioni supplementari.

Articolo 9

Autorizzazione ad a prire negoziati formali

1. La Commissione autorizza l'apertura di negoziati formali salvo nel caso in cui concluda che l'apertura dei negoziati:

a) sarebbe incompatibile con il diritto dell'Unione per ragioni diverse da quelle derivanti dalla ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri,

b) comprometterebbe gli obiettivi di negoziati in corso o imminenti tra l'Unione e il paese terzo interessato o

c) costituirebbe un ostacolo allo sviluppo e all'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di investimenti, in particolare della politica commerciale comune.

2. Nel quadro dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere allo Stato membro di includere in tali negoziati le clausole appropriate.

3. Le decisioni relative all'autorizzazione di cui al paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2. La Commissione prende la sua decisione entro un termine di 90 giorni dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 8. Se sono necessarie informazioni supplementari per prendere una decisione, il termine di 90 giorni inizia a decorrere dalla data di ricevimento di tali informazioni.

Articolo 10

Partecipazione della Commissione ai negoziati

La Commissione è tenuta al corrente dell'andamento e dei risultati delle varie fasi dei negoziati in materia di investimenti tra lo Stato membro e il paese terzo e può chiedere di prendervi parte.

Articolo 11

Autorizzazione a firmare e concludere un accordo

1. Prima di firmare un accordo, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione i risultati dei negoziati e le trasmette il testo dell'accordo.

2. L'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 riguarda anche gli accordi che sono stati negoziati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ma che non sono ancora stati conclusi e non sono pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 2.

3. Ricevuta la notifica, la Commissione valuta se l'accordo negoziato:

a) non è incompatibile con il diritto dell'Unione per ragioni diverse da quelle derivanti dalla ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri,

b) non compromette gli obiettivi di negoziati in corso o imminenti tra l'Unione e il paese terzo interessato,

c) non compromette lo sviluppo e l'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di investimenti, in particolare della politica commerciale comune o

d) non confligge, ove si applichi, con il disposto dell'articolo 9, paragrafo 2.

4. Se la Commissione ritiene che i negoziati abbiano prodotto un accordo non rispondente ai requisiti di cui al paragrafo 3, lo Stato membro non è autorizzato a firmare e a concludere l'accordo.

5. Se la Commissione ritiene che i negoziati abbiano prodotto un accordo rispondente ai requisiti di cui al paragrafo 3, lo Stato membro è autorizzato a firmare e a concludere l'accordo.

6. Le decisioni di cui ai paragrafi 4 e 5 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2. La Commissione prende la sua decisione entro 90 giorni dal ricevimento delle notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2. Se sono necessarie informazioni supplementari per prendere la decisione, il termine di 90 giorni decorre dalla data di ricevimento di tali informazioni.

7. Se un'autorizzazione è stata concessa a norma del paragrafo 5, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione la conclusione e l'entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 12

Riesame

1. Entro i cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione delle disposizioni del presente capo, nella quale valuta la necessità di continuare ad applicare tali disposizioni.

2. La relazione di cui al paragrafo 1 contiene una visione d'insieme delle autorizzazioni richieste e concesse a norma delle disposizioni del presente capo.

3. Se la relazione di cui al paragrafo 1 raccomanda di sospendere l'applicazione delle disposizioni del presente capo o di modificarle, è accompagnata da una proposta legislativa appropriata.

CAPO IV

Disposizioni finali

Articolo 13

Condotta degli Stati membri per quanto riguarda gli accordi con un paese terzo

1. Per quanto riguarda gli accordi che rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento, lo Stato membro interessato informa senza indugio la Commissione di tutte le riunioni che hanno luogo in applicazione delle disposizioni dell'accordo. Alla Commissione sono forniti l'ordine del giorno e tutte le informazioni utili alla comprensione delle questioni discusse. La Commissione può richiedere ulteriori informazioni allo Stato membro interessato. Qualora una questione oggetto di esame possa influire sull'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di investimenti, in particolare della politica commerciale comune, la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di adottare una posizione nel merito.

2. Per quanto riguarda tutti gli accordi che rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento, lo Stato membro interessato informa senza indugio la Commissione di qualsiasi osservazione ricevuta circa l'incompatibilità di una data misura con i termini dell'accordo. Lo Stato membro informa inoltre immediatamente la Commissione di ogni richiesta di risoluzione di controversie presentata nel quadro dell'accordo. Lo Stato membro e la Commissione cooperano pienamente e adottano tutte le misure necessarie per assicurare un'efficace difesa, ivi compresa, se del caso, la partecipazione della Commissione alla procedura.

3. Per quanto riguarda tutti gli accordi che rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento, lo Stato membro interessato deve ottenere l'approvazione della Commissione prima di attivare i meccanismi per la risoluzione delle controversie previsti nell'accordo e, su richiesta della Commissione, attiva tali meccanismi, che comprendono consultazioni con l'altra parte dell'accordo e la risoluzione delle controversie qualora previste dall'accordo. Lo Stato membro e la Commissione cooperano pienamente allo svolgimento delle procedure nell'ambito di tali meccanismi, il che può comprendere, se del caso, la partecipazione della Commissione alle procedure stesse.

Articolo 14

Trattamento riservato

Quando notificano alla Commissione i negoziati e le loro risultanze conformemente agli articoli 8 e 11, gli Stati membri possono specificare se le informazioni fornite debbano considerarsi riservate e se possano essere condivise con altri Stati membri.

Articolo 15

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato consultivo per la gestione delle disposizioni transitorie relative ad accordi internazionali in materia di investimenti.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

[1] Decisione del Consiglio del 9 ottobre 1961 relativa all'uniformazione della durata degli accordi commerciali con i paesi terzi e decisione 69/494/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1969, concernente la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi comunitari.

[2] Per la recente giurisprudenza si vedano le sentenze C-205/06 e C-249/06 del 3 marzo 2009 e la sentenza C-118/07 del 19 novembre 2009, nelle quali la Corte di giustizia dell'Unione europea ha ritenuto che alcune misure specifiche previste da trattati bilaterali in materia di investimenti conclusi da Austria, Svezia e Finlandia erano incompatibili con il trattato CE e che gli Stati membri interessati non avevano preso le misure del caso per eliminare tali incongruenze. Clausole dello stesso tipo o simili figurano in altri trattati bilaterali in materia di investimenti antecedenti o successivi all'adesione all'Unione. Nelle sue sentenze, la Corte ha invitato la Commissione a svolgere un ruolo di mediazione nella materia.

[3] GU L 200/52 del 31 luglio 2009, pagg. 25 e 46.

[4] Vedasi la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, COM (2010) 83 definitivo, del 9 marzo 2010.

[5] Vedasi l'articolo 10 della suindicata proposta della Commissione.

[6] Per la giurisprudenza recente si vedano le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause C-205/06, Commissione contro Austria, C-249/06, Commissione contro Svezia, e C-118/07, Commissione contro Finlandia.

[7] GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

[8] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

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