RELAZIONE DELLA COMMISSIONE VENTUNESIMA RELAZIONE ANNUALE SULL’ESECUZIONE DEI FONDI STRUTTURALI (2009) SEC(2010) 1230
/* COM/2010/0587 def. */
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[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |
Bruxelles, 15.10.2010
COM(2010) 565 definitivo
2010/0287 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione di un nuovo Protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l’Unione delle Comore
RELAZIONE
Sulla base del mandato che le è stato conferito dal Consiglio[1], la Commissione europea ha negoziato con l’Unione delle Comore ai fini del rinnovo del Protocollo all’Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l’Unione delle Comore, del 6 ottobre 2006. Al termine dei suddetti negoziati, il 21 maggio 2010 è stato siglato e poi modificato il 16 settembre 2010 con uno scambio di lettere, un nuovo Protocollo che copre un periodo di 3 anni a decorrere dall’adozione della decisione del Consiglio relativa alla firma e all’applicazione provvisoria del suddetto Protocollo e successivo alla scadenza del Protocollo in vigore, il 31 dicembre 2010.
La presente procedura è avviata contemporaneamente alle procedure relative alla decisione del Consiglio recante la firma a nome dell’Unione e l’applicazione provvisoria del Protocollo stesso, nonché al regolamento del Consiglio concernente la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri dell’UE.
Nel definire la sua posizione in sede negoziale, la Commissione si è basata, tra l’altro, sui risultati di una valutazione ex-post effettuata da esperti indipendenti.
L’obiettivo principale del Protocollo di accordo consiste nel definire le possibilità di pesca che si offrono alle navi dell’Unione europea in funzione dell’eccedenza disponibile, nonché il contributo finanziario dovuto a titolo dei diritti di accesso da un lato e del sostegno settoriale dall’altro.
L’obiettivo è quello di proseguire nella cooperazione tra l’Unione europea e l’Unione delle Comore ai fini dell’istituzione di un quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca comoriana, nell’interesse di entrambe le parti.
Il nuovo Protocollo si inserisce nella preoccupazione di entrambe le Parti di rafforzare il partenariato e la cooperazione nel settore della pesca utilizzando il complesso degli strumenti finanziari a disposizione. A questo proposito, si ricorda la necessità di istituire un quadro propizio allo sviluppo degli investimenti in questo settore e alla valorizzazione della produzione della pesca artigianale.
Il contributo finanziario globale del Protocollo pari a 1 845 750 euro per l’intero periodo si basa su: a) un quantitativo di riferimento annuale stabilito a 4 850 tonnellate per 70 navi corrispondente a 315 250 euro all’anno e b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca dell’Unione delle Comore, pari a 300 000 euro all’anno. Tale sostegno risponde agli obiettivi della politica nazionale in materia di pesca.
Per quanto riguarda le possibilità di pesca, saranno autorizzati a pescare 45 tonniere con reti a circuizione e 25 pescherecci con palangari di superficie. Tuttavia, sulla base delle valutazioni annuali dello stato degli stock, tali possibilità di pesca potranno essere corrette verso l’alto o verso il basso, comportando quindi un riesame adeguato del contributo finanziario.
Tenuto conto di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio adotti, mediante decisione, la firma e l’applicazione provvisoria del Protocollo.
2010/0287 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione di un nuovo Protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l’Unione delle Comore
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43 in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione[2],
visto l’accordo del Parlamento europeo[3],
considerando quanto segue:
1. Con il regolamento n. 1563/2006 del Consiglio, la Comunità europea ha concluso un accordo di partenariato nel settore della pesca con l’Unione delle Comore[4].
2. L’Unione europea ha successivamente negoziato con l’Unione delle Comore un nuovo Protocollo all’accordo di partenariato nel settore della pesca, che conferisce alle navi dell’Unione europea delle possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione delle Comore in materia di pesca.
3. In seguito a tali negoziati, il 21 maggio 2010 è stato siglato un Protocollo d’accordo.
4. Con decisione del Consiglio 2010/XXX del …[5], questo nuovo Protocollo è stato oggetto di applicazione provvisoria a decorrere da ….
5. È nell’interesse dell’Unione europea adottare questo nuovo Protocollo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il Protocollo all’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l’Unione delle Comore, siglato il 21 maggio 2010, è approvato, a nome dell’Unione[6].
Il testo del Protocollo è allegato alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a procedere, a nome dell’Unione alla notificazione prevista all’articolo 14 del Protocollo, con l’effetto di impegnare l’Unione europea[7].
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Fatto a Bruxelles, addì
Per il Consiglio
Il presidente
PROTOCOLLO
che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l’Unione delle Comore
Articolo 1 Periodo di applicazione e possibilità di pesca
1. Le possibilità di pesca concesse alle navi dell’Unione europea, per un periodo di 3 anni, a titolo dell’articolo 5 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, sono stabilite come segue:
- tonniere con reti a circuizione: 45 unità
- pescherecci con palangari di superficie: 25 unità.
2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 5, 6, 8 e 9 del presente Protocollo.
Articolo 2 Contributo finanziario – Modalità di pagamento
1. Per il periodo di cui all’articolo 1, il contributo finanziario previsto all’articolo 7 dell’Accordo di partenariato nel settore della pesca è fissato a 1 845 750 euro.
2. Il contributo finanziario comprende:
a) un importo annuale per l’accesso alla ZEE delle Comore di 315 250 euro equivalente ad un quantitativo di riferimento di 4 850 tonnellate all’anno e
b) un importo specifico annuo di 300 000 euro destinato a sostenere l’attuazione della politica settoriale della pesca delle Comore.
3. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente Protocollo e degli articoli 12 e 13 dell’Accordo.
4. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è versato dall’Unione europea in ragione di 615 250 euro all’anno, durante il periodo d’applicazione del presente Protocollo, corrispondenti al totale degli importi annuali di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).
5. Se il volume complessivo delle catture effettuate dalle navi dell’Unione europea nelle acque comoriane supera le 4 850 tonnellate annue, l’importo totale del contributo finanziario annuo sarà aumentato di 65 euro per ogni tonnellata supplementare catturata. Tuttavia l’importo annuo complessivo versato dall’Unione europea non può superare il doppio dell’importo indicato al paragrafo 2, lettera a) (630 500 euro). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi dell’Unione europea superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell’importo annuo complessivo, l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo.
6. Il pagamento avviene entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Protocollo per il primo anno ed entro la ricorrenza anniversaria del Protocollo per gli anni successivi.
7. La destinazione del contributo finanziario di cui al paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva delle autorità comoriane.
8. La totalità del contributo finanziario indicato all’articolo 2, paragrafo 2, del presente Protocollo è versata su un conto unico del Tesoro Pubblico aperto presso la Banca centrale delle Comore.
9. A partire da tale conto unico, l’importo corrispondente al contributo finanziario di cui all’articolo 2, lettera b), verrà trasferito sul conto TR 5006 aperto presso la Banca centrale dal Ministero competente per la pesca.
Articolo 3 Promozione di una pesca sostenibile e responsabile nelle acque comoriane
1. Le Parti concordano nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’Accordo di partenariato nel settore della pesca, entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente Protocollo, un programma settoriale pluriennale e le sue modalità di applicazione, in particolare:
6. gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzato il contributo finanziario di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b);
7. gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini dell’instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dalle Comore nel quadro della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sullo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile o a questo correlate;
8. i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione dei risultati ottenuti su base annuale.
2. Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale deve essere approvata dalle parti nell’ambito della commissione mista.
3. Le Comore decidono ogni anno in merito all’assegnazione, se del caso, di un importo supplementare alla quota del contributo finanziario di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), ai fini dell’attuazione del programma pluriennale. Tale assegnazione deve essere comunicata all’Unione europea.
4. Se la valutazione annuale dei risultati conseguiti nell’attuazione del programma settoriale pluriennale lo giustifica, la Commissione europea si riserva il diritto, previa consultazione della controparte all’interno della commissione mista, di ridurre la quota del contributo finanziario di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del Protocollo, al fine di adeguare a tali risultati l’ammontare destinato all’attuazione del programma.
Articolo 4 Cooperazione scientifica per una pesca responsabile
1. Le Parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque comoriane basata sul principio di non discriminazione tra le diverse flotte che operano in tali acque.
2. Nel periodo di applicazione del presente Protocollo, l’Unione europea e l’Unione delle Comore si adoperano per vigilare sullo stato delle risorse alieutiche nella zona di pesca comoriana.
3. Entrambe le Parti rispettano le raccomandazioni e le risoluzioni della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (CTOI) e si impegnano a promuovere a livello della sottoregione la cooperazione relativa alla pesca responsabile.
4. In conformità all’articolo 4 dell’Accordo, le Parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (CTOI) e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo 9 dell’Accordo per adottare, se del caso a seguito di una riunione scientifica e di comune accordo, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche che interessano le attività delle navi dell’Unione europea.
Articolo 5 Adeguamento di comune accordo delle possibilità di pesca
Le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 possono essere modificate di comune accordo a condizione che le raccomandazioni e le risoluzioni adottate dalla CTOI confermino che tale modifica garantisce la gestione sostenibile delle risorse alieutiche delle Comore. In tal caso il contributo finanziario di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è adeguato proporzionalmente, pro rata temporis. L’importo annuo complessivo del contributo finanziario versato dall’Unione europea non può tuttavia superare il doppio dell’importo indicato all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a).
Articolo 6 Nuove possibilità di pesca
1. Nel caso in cui le navi dell’Unione europea siano interessate ad attività di pesca non contemplate all’articolo 1, le Parti si consultano prima dell’eventuale concessione dell’autorizzazione da parte delle autorità delle Comore. Se del caso, le Parti concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano le modifiche eventualmente necessarie al presente Protocollo e al relativo allegato.
2. Le Parti promuovono la pesca sperimentale. A questo fine e su richiesta di una di esse, le Parti si consultano e stabiliscono caso per caso le specie, le condizioni e qualsiasi altro parametro pertinente.
3. Le Parti effettuano la pesca sperimentale in conformità alla vigente normativa comoriana ed eventualmente secondo le disposizioni amministrative e scientifiche convenute. Le autorizzazioni per l’esercizio della pesca sperimentale sono concesse per periodi massimi di sei mesi.
4. Qualora le Parti ritengano che le campagne sperimentali abbiano dato risultati positivi, le autorità comoriane, nel quadro di una riunione della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’Accordo, possono assegnare alla flotta dell’Unione europea delle possibilità di pesca di nuove specie fino alla scadenza del presente Protocollo. Il contributo finanziario previsto all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del presente Protocollo viene aumentato di conseguenza.
Articolo 7 Condizioni che disciplinano le attività di pesca – clausola di esclusiva
1. Fatto salvo l’articolo 6 dell’Accordo, le navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea possono svolgere attività di pesca nelle acque comoriane soltanto se sono in possesso di una autorizzazione di pesca rilasciata nell’ambito del presente Protocollo e secondo le modalità descritte nell’Allegato al presente Protocollo.
2. Per le categorie di pesca non contemplate dal presente Protocollo e per la pesca sperimentale, le autorità comoriane possono rilasciare autorizzazioni di pesca alle navi dell’Unione europea. La concessione di tali autorizzazioni è tuttavia disciplinata dalla normativa e dai regolamenti dell’Unione delle Comore con l’accordo delle Parti.
Articolo 8
Sospensione e revisione del pagamento del contributo finanziario
1. Il contributo finanziario previsto all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a) e b), può essere riveduto o sospeso previa consultazione condotta all’interno della commissione mista se:
a) circostanze anomale, diverse da fenomeni naturali, impediscono lo svolgimento delle attività di pesca nella ZEE comoriana;
b) a seguito di mutamenti significativi degli orientamenti politici che hanno portato alla conclusione del presente Protocollo, una delle Parti chiede che le disposizioni del Protocollo siano sottoposte a revisione ai fini di una loro eventuale modifica;
c) l’Unione europea constata nelle Comore una violazione degli elementi essenziali e fondamentali dei Diritti umani previsti all’articolo 9 dell’Accordo di Cotonou.
2. L’Unione europea si riserva il diritto di sospendere, del tutto o in parte, il pagamento del contributo finanziario specifico previsto all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente Protocollo:
a) quando i risultati ottenuti non siano conformi alla programmazione in seguito ad una valutazione condotta dalla commissione mista;
b) in caso di non esecuzione di tale contributo finanziario.
3. Il pagamento del contributo finanziario riprende, previi consultazione e accordo delle Parti, dal ripristino della situazione precedente gli avvenimenti menzionati al paragrafo 1 e/o quando i risultati di attuazione finanziaria di cui al paragrafo 2, lo giustifichino.
Articolo 9 Sospensione dell’applicazione del Protocollo
1. L’applicazione del presente Protocollo può essere sospesa su iniziativa di una delle Parti previa consultazione effettuata in sede di commissione mista se:
a) circostanze anomale, diverse da fenomeni naturali, impediscono lo svolgimento delle attività di pesca nella ZEE comoriana;
b) a seguito di mutamenti significativi degli orientamenti politici che hanno portato alla conclusione del presente Protocollo, una delle Parti chiede che le disposizioni del Protocollo siano sottoposte a revisione ai fini di una loro eventuale modifica;
c) l’Unione europea constata nelle Comore una violazione degli elementi essenziali e fondamentali dei Diritti umani previsti all’articolo 9 dell’Accordo di Cotonou;
d) si verifica un mancato pagamento del contributo finanziario previsto all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), da parte dell’Unione europea, per ragioni diverse da quelle previste all’articolo 8 del presente Protocollo;
e) tra le Parti sorge una controversia in merito all’interpretazione del presente Protocollo;
f) una delle Parti non rispetta le disposizioni del presente Protocollo.
2. L’attuazione del Protocollo può essere sospesa su iniziativa di una Parte se la controversia che oppone le Parti è considerata grave e le consultazioni condotte nell’ambito della commissione mista non hanno permesso di raggiungere una composizione amichevole.
3. La sospensione dell’applicazione del Protocollo è subordinata alla notifica della propria intenzione effettuata per iscritto dalla Parte interessata, con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla data prevista di entrata in vigore della sospensione.
4. In caso di sospensione le Parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le Parti raggiungono un’intesa il Protocollo riprende ad essere applicato e l’importo del contributo finanziario è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.
Articolo 10 Disposizioni applicabili del diritto nazionale
1. Le attività delle navi da pesca dell’Unione europea operanti nelle acque comoriane sono disciplinate dalla normativa applicabile nelle Comore, salvo diversa disposizione dell’Accordo di partenariato nel settore della pesca e del presente Protocollo, compresi l’allegato e le relative appendici.
2. Le autorità comoriane informano la Commissione europea in merito a qualsiasi modifica o a eventuali nuove disposizioni legislative concernenti il settore della pesca.
Articolo 11 Durata
Il presente Protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di 3 anni a decorrere dall’applicazione provvisoria, conformemente all’articolo 13, salvo denuncia a norma dell’articolo 12.
Articolo 12 Denuncia
1. In caso di denuncia del presente Protocollo, la parte interessata notifica per iscritto all’altra Parte la propria intenzione di denunciare il Protocollo con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data alla quale la denuncia prende effetto.
2. L’invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l’avvio di consultazioni tra le Parti.
Articolo 13 Applicazione provvisoria
Il presente Protocollo e il suo allegato si applicano in via provvisoria a decorrere dalla data della loro firma.
Articolo 14 Entrata in vigore
Il presente Protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data alla quale le Parti si notificano reciprocamente l’espletamento delle procedure necessarie a questo fine.
ALLEGATO
CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DELLE COMORE DA PARTE DELLE NAVI DELL’UNIONE EUROPEA
CAPO I - FORMALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA
Sezione 1 Rilascio delle autorizzazioni di pesca
1. Possono ottenere una licenza di pesca nelle acque delle Comore soltanto le navi dell’Unione europea che ne hanno diritto.
2. L’armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro interdetto l’esercizio dell’attività di pesca nelle Comore. Essi devono essere in regola nei confronti dell’amministrazione comoriana, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca nelle Comore nell’ambito degli accordi di pesca conclusi con l’Unione europea. Essi devono d’altronde conformarsi alle disposizioni del regolamento n. 1006/2008 sulle autorizzazioni di pesca.
3. Le navi dell’Unione europea che chiedono una licenza di pesca devono essere rappresentate da un agente raccomandatario residente nelle Comore. La domanda di autorizzazione di pesca reca il nome e l’indirizzo di tale raccomandatario.
4. Le autorità competenti dell’Unione europea presentano alle autorità competenti comoriane una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell’accordo almeno 20 giorni prima della data di inizio della validità richiesta.
5. Le domande sono presentate alle autorità comoriane competenti su formulari redatti secondo il modello riportato nell’appendice 1.
6. Ogni domanda di autorizzazione di pesca è accompagnata dai seguenti documenti:
- la prova del pagamento del canone per il periodo di validità della domanda;
- qualsiasi altro documento o attestato previsto dalle disposizioni specifiche applicabili in funzione del tipo di nave in virtù del presente protocollo.
7. Il pagamento del canone è effettuato sul conto indicato dalle autorità comoriane.
8. I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi.
9. Le autorizzazioni di pesca per tutte le navi sono rilasciate dalle competenti autorità comoriane agli armatori o ai loro rappresentanti tramite la Delegazione dell’Unione europea a Maurizio entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione prevista al precedente punto 6.
10. Se, al momento della firma dell’autorizzazione di pesca, gli uffici della Delegazione dell’Unione europea sono chiusi, l’autorizzazione è trasmessa direttamente al raccomandatario della nave, con copia alla Delegazione.
11. L’autorizzazione è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile.
12. Tuttavia, su richiesta dell’Unione europea e in caso di provata forza maggiore, l’autorizzazione di pesca di una nave è sostituita da una nuova autorizzazione a nome di un’altra nave avente caratteristiche simili, senza che debba essere versato un nuovo canone.
13. L’armatore della nave da sostituire, o il suo rappresentante, consegna l’autorizzazione di pesca annullata alle competenti autorità comoriane tramite la Delegazione dell’Unione europea.
14. La data di inizio di validità della nuova autorizzazione è quella alla quale l’armatore consegna l’autorizzazione di pesca annullata alle competenti autorità comoriane. Il trasferimento dell’autorizzazione di pesca è notificato alla Delegazione dell’Unione europea a Maurizio.
15. L’autorizzazione di pesca deve essere sempre conservata a bordo, fatto salvo quanto previsto al capitolo VI, paragrafo 1, del presente allegato.
Sezione 2 Condizioni per le autorizzazioni di pesca - canoni e anticipi
1. Le autorizzazioni di pesca hanno una durata di validità di un anno e sono rinnovabili.
2. Il canone è fissato a 35 euro per tonnellata pescata nelle acque comoriane.
3. Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate previo versamento presso le competenti autorità nazionali dei seguenti importi forfettari:
- 3 700 euro all’anno per tonniera con reti a circuizione, corrispondenti ai canoni dovuti per 106 tonnellate di tonnidi pescati all’anno;
- 2 200 euro all’anno per peschereccio con palangari di superficie, corrispondenti ai canoni dovuti per 63 tonnellate di tonnidi pescati all’anno.
4. Il computo definitivo dei canoni dovuti per la bordata è effettuato dalla Commissione europea entro il 31 luglio dell’anno successivo, sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e confermate dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture negli Stati membri, quali l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement, l’IEO (Instituto Español de Oceanografia) e l’IPIMAR (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar).
5. Detto computo è comunicato contemporaneamente all’autorità competente delle Comore e agli armatori.
6. Gli eventuali pagamenti supplementari saranno effettuati dagli armatori alle competenti autorità comoriane entro il 30 agosto dell’anno successivo, sul conto previsto alla sezione 1, paragrafo 7, del presente capitolo.
7. Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all’ammontare dell’anticipo di cui al punto 3 della presente sezione, l’importo residuo corrispondente non viene rimborsato all’armatore.
Sezione 3 Navi di appoggio
1. Le navi d’appoggio devono essere autorizzate conformemente alle disposizioni e condizioni previste dalla legislazione delle Comore.
2. Non può essere chiesto alcun canone per le autorizzazioni rilasciate alle navi di appoggio. Queste ultime devono battere bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o appartenere ad una società europea.
3. Le autorità competenti comoriane trasmettono periodicamente alla Commissione, per il tramite della Delegazione dell’UE a Maurizio, l’elenco di queste autorizzazioni.
CAPO II – ZONE DI PESCA
Al fine di non nuocere alla pesca artigianale nelle acque comoriane, le navi dell’Unione europea non sono autorizzate a pescare all’interno di una zona di 10 miglia nautiche intorno ad ogni isola, né entro un raggio di 3 miglia nautiche dai dispositivi di concentrazione del pesce collocati dal Ministero delle Comore responsabile della pesca, le cui posizioni geografiche sono state comunicate al rappresentante dell’Unione europea a Maurizio.
Queste disposizioni possono essere rivedute dalla commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo.
CAPO III -MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA
Sezione I Sistema di registrazione delle catture
1. Tutte le navi autorizzate a pescare nelle acque comoriane nell’ambito dell’accordo sono tenute a notificare le rispettive catture al Ministero delle Comore responsabile della pesca, secondo le modalità in appresso specificate:
1.1. le navi europee autorizzate a pescare nelle acque comoriane devono compilare ogni giorno un giornale di bordo della CTOI per la pesca del tonno (Appendici 2 e 3) per ogni viaggio effettuato nelle acque comoriane. Il giornale di bordo deve essere compilato in ogni caso, anche in assenza di catture;
1.2 copie del giornale di bordo della CTOI per la pesca del tonno devono essere inviate anche agli istituti scientifici di cui al capo I, sezione 2, punto 4.
2. Per i periodi nei quali non si trovavano nelle acque delle Comore le navi sono tenute a compilare il giornale di bordo inserendovi la dicitura “fuori ZEE Comore”.
3. I formulari sono compilati in modo leggibile e firmati dal comandante della nave.
4. In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente capo, il governo delle Comore si riserva il diritto di sospendere l’autorizzazione di pesca della nave interessata sino ad espletamento delle necessarie formalità e di applicare all’armatore della nave la sanzione prevista dalla normativa vigente nelle Comore. La Commissione europea ne è informata.
5. Le dichiarazioni comprendono le catture effettuate dalla nave nel corso di ogni bordata. Esse sono trasmesse per via elettronica al Ministero delle Comore responsabile della pesca, con copia alla Commissione europea, al termine di ogni bordata e comunque prima dell’uscita della nave dalle acque comoriane. Ciascuno dei due destinatari trasmette immediatamente alla nave, per via elettronica, un messaggio di avvenuta ricezione, inviandone copia all’altro destinatario.
6. Gli originali su supporto fisico delle dichiarazioni trasmesse per via elettronica nel periodo annuale di validità dell’autorizzazione ai sensi del capo I, sezione 2, punto 1, del presente allegato sono trasmessi al Ministero delle Comore responsabile della pesca entro 45 giorni dal termine dell’ultima bordata effettuata nel suddetto periodo. Copie su supporto fisico sono contemporaneamente trasmesse alla Commissione europea.
7. Le Parti devono adoprarsi per istituire un sistema di dichiarazione delle catture basato esclusivamente su uno scambio elettronico dell’insieme dei dati: esse dovranno quindi prevedere una rapida sostituzione della versione cartacea della dichiarazione delle catture con una versione in formato elettronico.
8. Una volta adottato il sistema di dichiarazione elettronica delle catture e in caso di guasto tecnico di quest’ultimo, le dichiarazioni delle catture verranno effettuate conformemente ai precedenti paragrafi 5 e 6 e ciò fino al ripristino del sistema.
Sezione 2 Comunicazione delle catture: entrata e uscita dalle acque comoriane
1. Ai fini del presente allegato, la durata della bordata di una nave dell’Unione europea è definita come segue:
- il periodo compreso tra un’entrata e un’uscita dalle acque delle Comore, oppure
- il periodo compreso tra un’entrata nelle acque delle Comore e un trasbordo, oppure
- il periodo compreso tra un’entrata nelle acque delle Comore e uno sbarco nelle Comore.
2. Le navi europee notificano, almeno tre ore prima, alle autorità comoriane preposte al controllo della pesca, la propria intenzione di entrare o di uscire dalle acque comoriane.
3. Nel notificare l’entrata e/o l’uscita, ogni nave comunica altresì la propria posizione nonché i quantitativi e le specie delle catture detenute a bordo. Tali comunicazioni verranno effettuate prioritariamente per via elettronica, conformemente al modello che figura all’appendice 4, o alternativamente via fax, con ricevuta di ritorno alla nave. In caso di guasto, le comunicazioni avverranno via radio.
4. Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza aver avvertito le competenti autorità comoriane è considerata una nave sprovvista di autorizzazione di pesca.
5. L’indirizzo di posta elettronica, il numero di fax e di telefono, nonché le coordinate radio sono comunicati al momento del rilascio dell’autorizzazione di pesca.
Sezione 3 Trasbordi e sbarchi
1. Le navi europee che intendono trasbordare o sbarcare catture nelle acque comoriane effettuano tale operazione nella rada dei porti delle Comore.
1.1 Gli armatori di tali navi comunicano alle competenti autorità comoriane, almeno 24 ore prima, le seguenti informazioni:
- il nome delle navi da pesca che effettuano il trasbordo o lo sbarco;
- il nome del cargo vettore;
- il quantitativo di ogni specie da trasbordare o da sbarcare;
- la data del trasbordo o dello sbarco;
- il destinatario delle catture sbarcate.
2. Il trasbordo e lo sbarco sono considerati equivalenti ad un’uscita dalle acque comoriane. Le navi devono pertanto trasmettere alle competenti autorità comoriane le dichiarazioni di cattura e notificare la propria intenzione di proseguire l’attività di pesca oppure di uscire dalle acque comoriane.
3. Nelle acque comoriane è vietata qualsiasi operazione di trasbordo o di sbarco delle catture non prevista ai punti che precedono. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa comoriana in vigore.
Sezione 4 Controllo via satellite
Le navi europee devono essere sorvegliate, tra l’altro, dal sistema di controllo via satellite, senza discriminazioni, conformemente alle disposizioni seguenti.
1. Ai fini del monitoraggio via satellite, le posizioni geografiche dei limiti della zona di pesca delle Comore vengono comunicati ai rappresentanti o agenti degli armatori nonché ai centri di controllo degli Stati di bandiera.
2. Le parti procedono a uno scambio di informazioni relativo agli indirizzi https e alle specifiche utilizzate nelle comunicazioni elettroniche tra i propri centri di controllo conformemente a quanto stabilito ai punti 4 e 6. Queste informazioni comprendono, nella misura del possibile, i nominativi, i numeri di telefono, di telex e di fax e gli indirizzi elettronici che possono essere utilizzati per le comunicazioni generali tra i centri di controllo.
3. La posizione delle navi è determinata con un margine di errore inferiore a 500 m e con un margine di affidabilità del 99%.
4. Ogniqualvolta una nave operante nell’ambito dell’Accordo UE/Comore e soggetta a monitoraggio satellitare in virtù della legislazione dell’Unione europea entra nella zona di pesca delle Comore, il centro di controllo dello Stato di bandiera invia immediatamente, ad intervalli massimi di 2 ore, i successivi rapporti di posizione al Centro di sorveglianza della pesca (CNCSP) delle Comore. Questi messaggi sono identificati come rapporti di posizione.
4.1. La frequenza delle trasmissioni può essere modificata sulla base di un massimo di 30 minuti quando seri elementi di prova dimostrano che la nave si trova in infrazione;
4.2 questi elementi di prova devono essere comunicati dal CNCSP al Centro di controllo dello Stato di bandiera nonché alla Commissione europea, e deve essere allegata la richiesta di modifica della frequenza. Il Centro di controllo dello Stato di bandiera deve quindi inviare i dati al CNCSP delle Comore, in tempo reale, immediatamente dopo aver ricevuto la richiesta;
4.3 il CNCSP delle Comore notifica immediatamente la fine della procedura di ispezione al Centro di controllo dello Stato di bandiera e alla Commissione europea;
4.4 il Centro di controllo dello Stato di bandiera e la Commissione europea devono essere informati del seguito dato ad ogni procedura di ispezione basata su questa richiesta speciale.
5. I messaggi di cui al punto 4 sono trasmessi per via elettronica nel formato https, senza alcun protocollo supplementare. Tali messaggi sono comunicati in tempo reale secondo il formato della tabella che figura nell’appendice 4.
5.1 È vietato alle navi, quando operano nelle acque delle Comore, spegnere l’apparecchio di monitoraggio via satellite.
6. In caso di guasto tecnico o di guasto del sistema di monitoraggio permanente via satellite installato a bordo del peschereccio, il comandante della nave trasmette in tempo utile al Centro di controllo dello Stato di bandiera le informazioni di cui al punto 4. In tal caso, è necessario inviare un rapporto di posizione ogni 4 ore, fintanto che la nave si trova nelle acque delle Comore.
6.1 Detto rapporto di posizione globale comprende i rapporti di posizione orari registrati dal comandante della nave durante queste 4 ore.
6.2 Il Centro di controllo dello Stato di bandiera o la nave stessa invia immediatamente tali messaggi al CNCSP delle Comore.
6.3 In caso di necessità o di dubbi le autorità competenti comoriane possono chiedere, per quanto riguarda una nave in particolare, un complemento di informazioni al Centro di controllo dello Stato di bandiera.
7. L’attrezzatura difettosa deve essere riparata o sostituita al termine della bordata di pesca e comunque entro un termine massimo di un mese. Scaduto tale termine, la nave in questione non potrà effettuare una nuova bordata di pesca finché l’attrezzatura non sarà stata riparata o sostituita.
8. I componenti hardware e software del sistema di monitoraggio delle navi via satellite devono essere a prova di manomissione: non devono poter permettere cioè di introdurre o estrarre false posizioni o consentire la cancellazione manuale dei dati. Il sistema è interamente automatico ed è pienamente operativo in ogni momento, a prescindere dalle condizioni ambientali. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare il dispositivo di monitoraggio satellitare o interferire con esso.
8.1 Il comandante della nave in particolare si accerta che:
- i dati non siano in nessun caso alterati;
- l’antenna o le antenne collegate al dispositivo di monitoraggio via satellite non siano in nessun caso ostruite;
- l’alimentazione elettrica del dispositivo di monitoraggio via satellite non sia in nessun caso interrotta;
- il dispositivo di monitoraggio delle navi non sia stato ritirato dalla nave o dal luogo in cui è stato originariamente installato;
- l’eventuale sostituzione del dispositivo di monitoraggio della nave via satellite viene immediatamente comunicata alle autorità competenti comoriane.
8.2 Qualsiasi violazione degli obblighi summenzionati può comportare la responsabilità del capitano di fronte alle leggi e ai regolamenti delle Comore, a condizione che la nave operi nelle acque comoriane.
9. I Centri di controllo degli Stati di bandiera sorvegliano i movimenti delle loro navi nelle acque comoriane. Qualora il monitoraggio delle navi non avvenga secondo le modalità previste, il CNCSP ne viene immediatamente informato e si applica la procedura prevista al punto 6.
10. I Centri di controllo degli Stati di bandiera e i CNCSP delle Comore devono cooperare per assicurare l’attuazione delle presenti disposizioni. Se il CNCSP constata che lo Stato di bandiera non comunica le informazioni previste al punto 4, l’altra Parte ne viene immediatamente informata. Dal ricevimento della notifica, quest’ultima risponde entro 24 ore informando il CNCSP delle ragioni della mancata trasmissione e indicando un termine ragionevole per conformarsi alle suddette disposizioni. In caso di non ottemperanza entro il termine prescritto, le Parti risolvono la controversia per iscritto o come prevede il punto 14 che segue.
11. I dati relativi alla sorveglianza comunicati all’altra Parte, secondo le presenti disposizioni, sono destinati esclusivamente al controllo e alla sorveglianza, da parte delle autorità comoriane, della flotta dell’Unione europea operante nell’ambito dell’accordo di pesca Unione europea/Comore. In nessun caso tali dati possono essere comunicati a terzi.
12. Le Parti si impegnano a scambiarsi, su richiesta, informazioni sull’attrezzatura utilizzata per il monitoraggio satellitare, al fine di verificare che le varie attrezzature siano pienamente compatibili con le esigenze dell’altra parte ai fini delle presenti disposizioni.
13. Le Parti convengono di rivedere queste disposizioni al momento opportuno, in particolare in caso di malfunzionamento o di anomalia relativi alle navi. Tali casi devono essere notificati dall’autorità competente comoriana allo Stato di bandiera almeno 15 giorni prima della riunione di revisione.
14. Qualsiasi controversia sull’interpretazione o l’applicazione delle presenti disposizioni è oggetto di consultazioni tra le Parti nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo tra l’Unione europea e l’Unione delle Comore.
CAPO IV - IMBARCO DI MARITTIMI
1. Ogni nave dell’Unione europea imbarca a proprie spese, nel corso di una campagna nelle acque delle Comore, almeno un marinaio locale.
2. Gli armatori fanno il possibile per imbarcare ulteriori marinai ACP.
3. Gli armatori hanno la facoltà di scegliere i marinai da imbarcare sulle loro navi tra quelli compresi in un elenco presentato dall’autorità competente delle Comore.
4. L’armatore o un suo rappresentante comunica all’autorità competente delle Comore i nomi dei marinai locali imbarcati a bordo della nave in questione, specificandone la posizione nell’equipaggio.
5. La Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati su navi dell’Unione europea. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.
6. I contratti di lavoro dei marinai locali, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marinai e/o i loro sindacati o rappresentanti di concerto con l’autorità competente delle Comore. Tali contratti garantiscono ai marittimi l’iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un’assicurazione in caso di morte, malattia e infortuni.
7. Il salario dei marittimi ACP è a carico degli armatori. Esso va fissato di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marittimi e/o i loro sindacati o i loro rappresentanti. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marittimi ACP non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi dei rispettivi paesi e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell’OIL.
8. I marinai reclutati dalle navi dell’Unione europea devono presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l’imbarco. Se un marinaio non si presenta alla data e all’ora previste per l’imbarco, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo.
9. In caso di mancato imbarco di marinai locali per ragioni diverse da quelle contemplate al punto precedente, gli armatori delle navi comunitarie in questione sono tenuti a versare, per ogni giorno di bordata nelle acque comoriane, un importo forfettario pari a 20 euro al giorno. Il pagamento di tale somma dovrà essere effettuato entro i limiti fissati al capo I, sezione 2, punto 6, del presente allegato.
10. L’importo in questione, da versare sul conto indicato dalle autorità comoriane, sarà utilizzato per la formazione dei marinai-pescatori locali.
CAPO V - OSSERVATORI
1. Le navi autorizzate a praticare attività di pesca nelle acque delle Comore nell’ambito dell’accordo imbarcano a bordo gli osservatori designati dalle autorità comoriane responsabili della pesca alle condizioni di seguito precisate.
1.1 Su richiesta del Ministero delle Comore responsabile della pesca, le tonniere prendono a bordo un osservatore da questo designato per controllare le catture effettuate nelle acque comoriane.
1.2 L’autorità competente delle Comore redige l’elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore, nonché l’elenco degli osservatori designati per l’imbarco. Tali elenchi sono periodicamente aggiornati. I suddetti elenchi vengono comunicati alla Commissione europea al momento in cui sono redatti e, successivamente, ogni tre mesi, con gli eventuali aggiornamenti.
1.3 L’autorità competente delle Comore comunica agli armatori interessati o ai loro rappresentanti il nome dell’osservatore designato per essere imbarcato a bordo delle rispettive navi; tale comunicazione è effettuata al momento del rilascio dell’autorizzazione o, al più tardi, non oltre il quindicesimo giorno precedente la data prevista dell’imbarco dell’osservatore.
2. La durata della permanenza a bordo dell’osservatore corrisponde a una bordata. Tuttavia, su esplicita richiesta dalle autorità comoriane competenti, tale permanenza a bordo può essere ripartita su diverse bordate in funzione della durata media delle bordate previste per una determinata nave. Tale richiesta è formulata dalle autorità comoriane competenti all’atto della comunicazione del nome dell’osservatore designato per essere imbarcato sulla nave in questione.
3. Le condizioni dell’imbarco dell’osservatore sono stabilite di comune accordo dall’armatore o dal suo rappresentante e dalle autorità comoriane.
4. L’osservatore è imbarcato in un porto scelto dall’armatore, all’inizio della prima bordata nelle acque comoriane successiva alla notifica dell’elenco delle navi designate.
5. Gli armatori interessati comunicano entro due settimane e con un preavviso di dieci giorni le date e i porti delle Comore previsti per l’imbarco degli osservatori.
6. In caso di imbarco in un porto straniero le spese di viaggio dell’osservatore sono a carico dell’armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore delle Comore lascia le acque comoriane, occorre adottare tutte le misure atte a garantire il rimpatrio dell’osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell’armatore.
7. Qualora l’osservatore non si presenti nel luogo e al momento convenuti o nelle dodici ore che seguono, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di prenderlo a bordo.
8. All’osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Esso assolve i compiti di seguito elencati:
8.1 osserva le attività di pesca delle navi;
8.2 verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;
8.3 prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;
8.4 verifica i dati relativi alle catture effettuate nelle acque comoriane riportati nel giornale di bordo;
8.5 verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti delle specie di pesci, crostacei e cefalopodi commercializzabili;
8.6 comunica via radio i dati di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.
9. Il comandante prende tutti i provvedimenti di sua competenza affinché all’osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni.
10 L’osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni, nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di bordo e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all’espletamento dei compiti di sua competenza.
11. Durante la sua permanenza a bordo, l’osservatore
11.1 adotta le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;
11.2 rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.
12. Al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco, l’osservatore redige un rapporto di attività che è trasmesso alle competenti autorità comoriane con copia alla Commissione europea. L’osservatore firma tale rapporto in presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell’osservatore scientifico.
13. Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell’armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, tenuto conto delle possibilità della nave.
14. La retribuzione dell’osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico delle autorità comoriane competenti.
CAPO VI - CONTROLLO
Le navi da pesca europee sono tenute a rispettare le misure e le raccomandazioni adottate dalla Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (CTOI) per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca.
1. Elenco delle navi
1.1 L’Unione europea tiene un elenco aggiornato delle navi per le quali è rilasciata una autorizzazione di pesca in conformità delle disposizioni del presente protocollo. Tale elenco è notificato alle autorità comoriane preposte al controllo della pesca subito dopo essere stato redatto e in occasione di ogni successivo aggiornamento.
1.2 Le navi dell’Unione europea possono essere iscritte nell’elenco di cui al punto che precede non appena ricevuta la comunicazione del pagamento dell’anticipo previsto al capo I, sezione 2, punto 3, del presente allegato. In questo caso l’armatore può ottenere una copia conforme di tale elenco, che sarà conservata a bordo al posto dell’autorizzazione di pesca fino al rilascio di quest’ultima.
2. Procedure di controllo
2.1 I comandanti delle navi dell’Unione europea impegnate in attività di pesca nelle acque comoriane permettono l’accesso a bordo di qualsiasi funzionario delle Comore incaricato dell’ispezione e del controllo delle attività di pesca e lo agevolano nell’esercizio delle sue funzioni.
2.2. La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.
2.3. Al termine di ogni ispezione e controllo è rilasciata copia del rapporto di ispezione al comandante della nave.
2.4. Al fine di agevolare le procedure di ispezione in sicurezza, senza arrecare pregiudizio alla legislazione delle Comore, il fermo deve avvenire in modo che le piattaforme di ispezione e gli ispettori siano identificati in quanto ufficiali autorizzati dalle Comore.
2.5 I comandanti delle navi europee impegnate in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto comoriano consentono agli ispettori delle Comore di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l’operato.
CAPO VII - FERMO
1. Fermo
1.1 Entro un termine massimo di 24 ore le autorità comoriane competenti informano la Commissione europea e lo Stato di bandiera di qualsiasi fermo o sanzione imposti a una nave europea nelle acque comoriane.
1.2 Alla Commissione europea è trasmessa nel contempo una breve relazione sulle circostanze e sui motivi che sono all’origine del fermo.
2. Verbale di fermo
2.1 Dopo che l’autorità competente delle Comore avrà proceduto alla compilazione di un verbale di accertamento, il comandante della nave è tenuto a firmare il verbale in questione.
2.2 Tale firma non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che il comandante può far valere nei confronti dell’infrazione che gli viene contestata.
2.3 Il comandante deve condurre la propria nave nel porto indicato dalle autorità comoriane. In caso di infrazione lieve l’autorità competente delle Comore può autorizzare la nave posta in stato di fermo a proseguire le attività di pesca.
3. Riunione di concertazione in caso di fermo
3.1 Prima di adottare eventuali provvedimenti nei confronti del comandante o dell’equipaggio della nave o di intraprendere qualsiasi azione nei confronti del carico e delle attrezzature della stessa, tranne le misure destinate a preservare le prove relative alla presunta infrazione, si tiene, entro un giorno lavorativo dal ricevimento delle suddette informazioni, una riunione di concertazione tra la Commissione europea e le competenti autorità comoriane, con l’eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato.
3.2 Nel corso di tale concertazione le Parti si scambiano ogni documento o informazione utile atta a chiarire le circostanze dei fatti constatati. L’armatore o il suo rappresentante è informato dell’esito della concertazione e delle eventuali conseguenze del fermo.
4. Risoluzione del fermo
4.1 Prima di avviare un eventuale procedimento legale si cerca di regolare la presunta infrazione nell’ambito di una procedura transattiva. Questa procedura deve concludersi entro tre giorni lavorativi dal fermo.
4.2 In caso di procedura transattiva l’importo dell’ammenda applicata è determinato in conformità alla normativa comoriana. Tale importo deve essere registrato, firmato e inviato alla Commissione europea nonché allo Stato di bandiera.
4.3 Qualora la controversia non abbia potuto essere definita mediante procedura transattiva e venga quindi portata davanti a un organo giudiziario competente, l’armatore deposita presso una banca designata dalle competenti autorità comoriane una cauzione bancaria fissata tenendo conto dei costi che ha comportato il fermo e dell’ammontare delle ammende e dei risarcimenti di cui sono passibili i responsabili dell’infrazione.
4.4 La cauzione bancaria non può essere revocata prima della conclusione del procedimento giudiziario. Essa è svincolata non appena la controversia sia risolta senza condanna. Analogamente, qualora la condanna comporti un’ammenda inferiore alla cauzione depositata, l’importo residuo è sbloccato dalle competenti autorità comoriane.
4.5 Il fermo della nave è revocato e l’equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:
- dopo che siano stati espletati gli obblighi derivanti dalla procedura transattiva, oppure
- dopo il deposito della cauzione bancaria di cui al precedente punto 4.3 e la sua accettazione da parte delle competenti autorità comoriane, in attesa della definizione del procedimento legale.
Appendici
1. Modulo di domanda di autorizzazione di pesca
2. Giornale di bordo tonniere con reti a circuizione
3. Giornale di bordo pescherecci con palangari
4. Modulo di dichiarazione di entrata e uscita dalla zona
5. Comunicazione dei messaggi VMS alle Comore - Rapporto di posizione
Appendice 1
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI PESCA PER UNA NAVE DA PESCA STRANIERA
Nome del richiedente:
………………………………………………………………………………………….
Indirizzo del richiedente:
………………………………………………………………………………………….
Nome e indirizzo del noleggiatore del peschereccio, se diverso dal richiedente:
………………………………………………………………………………………….
Nome e indirizzo del rappresentante (agente) nelle Comore:
………………………………………………………………………………………….
Nome della nave:
………………………………………………………………………………………….
Tipo di nave:
………………………………………………………………………………………….
Paese di immatricolazione:
…………………………………………………………………………………………..
Porto e numero di immatricolazione:
…………………………………………………………………………………………..
Identificazione esterna della nave:
…………………………………………………………………………………………..
Indicativo di chiamata e frequenza:
…………………………………………………………………………………………..
Lunghezza della nave:
…………………………………………………………………………………………..
Larghezza della nave:
…………………………………………………………………………………………..
Tipo e potenza del motore:
…………………………………………………………………………………………..
Stazza lorda della nave:
…………………………………………………………………………………………..
Stazza netta della nave:
…………………………………………………………………………………………..
Numero minimo dei membri d’equipaggio:
…………………………………………………………………………………………..
Tipo di pesca praticata:
…………………………………………………………………………………………..
Specie che si intendono pescare:
…………………………………………………………………………………………..
Periodo di validità richiesto:
…………………………………………………………………………………………..
Il sottoscritto certifica che le informazioni di cui sopra sono esatte.
Data Firma
Appendice 2 MODELLO DI SCHEDE DI PESCA PER TONNIERE CON RETI A CIRCUIZIONE
DEPART / SALIDA / DEPARTURE | ARRIVEE / LLEGADA / ARRIVAL | NAVIRE / BARCO / VESSEL | PATRON / PATRON / MASTER | FEUILLE |
PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH | PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH | HOJA / SHEET N° |
Inizio della registrazione | SR | O | Dato relativo al sistema – indica l’inizio della registrazione |
Destinatario | AD | O | Dato relativo al messaggio – destinatario. Codice ISO Alpha 3 del paese |
Mittente | FS | O | Dato relativo al messaggio – mittente. Codice ISO Alpha 3 del paese |
Tipo di messaggio | TM | O | Dato relativo al messaggio – Tipo di messaggio “POS” |
Indicativo di chiamata | RC | O | Dato relativo alla nave – indicativo internazionale di chiamata della nave |
Numero di riferimento interno della parte contraente | IR | F | Dato relativo alla nave – numero unico della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero) |
Numero di immatricolazione esterno | XR | F | Dato relativo alla nave – numero riportato sulla fiancata della nave |
Stato di bandiera | FS | F | Dato relativo allo Stato di bandiera |
Latitudine | LA | O | Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi e primi N/S GGMM (WGS-84) |
Longitudine | LO | O | Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi e primi E/O GGMM (WGS-84) |
Data | DA | O | Dato relativo alla posizione della nave – data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG) |
Ora | TI | O | Dato relativo alla posizione della nave – ora di registrazione della posizione UTC (OOMM) |
Fine della registrazione | ER | O | Dato relativo al sistema – indica la fine della registrazione |
Serie di caratteri: ISO 8859.1
La trasmissione dei dati è strutturata come segue:
- una doppia barra obliqua (//) e il codice “SR” indicano l’inizio della trasmissione,
- una doppia barra obliqua (//) e un codice indicano l’inizio di un dato,
- una semplice barra obliqua (/) separa il codice dal dato;
- le coppie di dati sono separate da uno spazio;
- il codice “ER” e una doppia barra obliqua (//) alla fine indicano la fine della registrazione.
- I dati facoltativi devono essere inseriti tra l’inizio e la fine della registrazione.
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un nuovo Protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l’Unione delle Comore.
QUADRO ABM/ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ)
11. Pesca e affari marittimi
1103. Pesca internazionale e diritto del mare
LINEE DI BILANCIO
Linee di bilancio:
110301: Accordi internazionali in materia di pesca
11010404: Accordi internazionali in materia di pesca – Spese di gestione amministrativa
Durata dell’azione e dell’incidenza finanziaria:
Il protocollo relativo all’accordo di pesca tra la Comunità europea e l’Unione delle Comore scade il 31 dicembre 2010. Il nuovo protocollo è concluso per un periodo di 3 anni a decorrere dall’entrata in vigore della decisione del Consiglio recante applicazione provvisoria del suddetto Protocollo e successiva allo scadere del Protocollo in vigore, il 31 dicembre 2010.
Il protocollo fissa il contributo finanziario, le categorie e le condizioni delle attività di pesca per le navi dell’Unione europea nelle zone di pesca delle Comore.
SINTESI DELLE RISORSE
Risorse finanziarie
Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)
In mio EUR (al quinto decimale)
Tipo di spesa | Sezione n. | 2011 | 2012 | 2013 | Totale |
Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1 | a | Cfr. note[8] e [9] | 0,61525 | 0, 61525 | 0, 61525 | 1,84575 |
Stanziamenti di pagamento (SP) (SP) | b | Cfr. note8 e9 | 0,61525 | 0, 61525 | 0, 61525 | 1,84575 |
Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND) | 8.2.4 | c | 0,01920 | 0,01920 | 0,05920 | 0,09760 |
Stanziamenti di impegno | a+c | Cfr. note8 e9 | 0,63445 | 0,63445 | 0,67450 | 1,94335 |
Stanziamenti di pagamento | b+c | Cfr. note8 e9 | 0,63445 | 0,63445 | 0,67450 | 1,94335 |
Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5 | d | 0,06710 | 0, 06710 | 0,06710 | 0,20130 |
Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane ed altre spese connesse, non incluse nell’importo di riferimento | 8.2.6 | e | 0,02500 | 0,02500 | 0,02500 | 0,07500 |
Totale SI comprensivo del costo delle risorse umane | a+ c+ d+ e | Cfr. note8 e9 | 0,72655 | 0,72655 | 0,76655 | 2,21965 |
Totale SP comprensivo del costo delle risorse umane | b+ c+ d+ e | Cfr. note8 e9 | 0,72655 | 0,72655 | 0,76655 | 2,21965 |
Cofinanziamento: Nessun cofinanziamento
In mio EUR (al quinto decimale)
Organismo di cofinanziamento | 2011 | 2012 | 2013 | Totale |
f |
TOTAL SI comprensivo di cofinanziamento | a + c + d + e + f | Cfr. note8 e9 | 0,72655 | 0,72655 | 0,76655 | 2,21965 |
Compatibilità con la programmazione finanziaria
X La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.
( La proposta implica una programmazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie.
( La proposta può comportare l’applicazione delle disposizioni dell’Accordo interistituzionale[10] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie).
Incidenza finanziaria sulle entrate
X Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate
( La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:
N.B.: tutte le precisazioni e osservazioni relative al metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate devono figurare in un allegato alla presente scheda finanziaria.
In mio EUR (al quinto decimale)
Prima dell’azione [Anno n - 1] |
Linea di bilancio | Entrate | [Anno n] | Linea di bilancio | Entrate |
a) Entrate in valore assoluto | a) Entrate in valore assoluto |
b) Variazione delle entrate | ( | b) Variazione delle entrate |
(Precisare le pertinenti linee di bilancio delle entrate, aggiungendo alla tabella il numero necessario di righe se l’incidenza riguarda più di una linea di bilancio)
Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.
Fabbisogno annuo | 2011 | 2012 | 2013 |
Totale risorse umane | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
CARATTERISTICHE E OBIETTIVI
Necessità dell’azione a breve e lungo termine
Il protocollo relativo all’accordo di pesca tra la Comunità europea e l’Unione delle Comore scade il 31 dicembre 2010. Il nuovo protocollo dovrebbe coprire il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, a condizione che la procedura relativa all’adozione della decisione del Consiglio recante applicazione provvisoria del protocollo, avviata in parallelo alla presente procedura, sia espletata prima della scadenza del 31 dicembre 2010.
L’obiettivo principale del nuovo protocollo è rafforzare la cooperazione tra l’UE e le Comore al fine di promuovere lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento razionale delle risorse alieutiche nella zona di pesca comoriana. Gli elementi principali del nuovo protocollo sono i seguenti.
- Possibilità di pesca : saranno autorizzate a praticare attività di pesca 45 tonniere con reti a circuizione e 25 tonniere con palangari, per un quantitativo annuo di riferimento di 4 850 tonnellate, secondo la seguente ripartizione (basata sul criterio di ripartizione del precedente protocollo, sulle domande degli Stati membri e sui tassi storici di utilizzazione per Stato membro e per categoria):
( tonniere con reti a circuizione: Francia: 22, Spagna: 22, Italia: 1
( tonniere con palangari: Spagna: 12, Portogallo: 5, Francia: 8
- Contributo finanziario annuo : 615 250 euro
- Anticipi e canoni applicati agli armatori [11]: 35 euro per tonnellata di tonni catturati nella zona di pesca comoriana. Gli anticipi annui sono fissati a 3 700 euro per tonniera con reti a circuizione e a 2 200 euro per tonniera con palangari.
Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea, compatibilità della proposta ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari
Nel caso di questo nuovo protocollo, il mancato intervento dell’UE indurrebbe gli operatori a concludere accordi privati, non necessariamente orientati a una pesca sostenibile. L’Unione europea spera inoltre che con questo protocollo, le Comore continueranno a cooperare efficacemente con l’UE nelle sedi regionali come la Commission des thonidés de l’Océan Indien (CTOI), il South-West Indian Ocean Fisheries Commission (SWIOFC) e il Southern Indian Ocean Fisheries Agreement (SIOFA) per la gestione della pesca in alto mare nell’Oceano Indiano meridionale. I fondi messi a disposizione dal protocollo permetteranno inoltre alle Comore di consolidare e migliorare la loro partecipazione attiva al Piano regionale di sorveglianza della pesca nel sud-ovest dell’Oceano Indiano, finanziato dalla DG MARE e attuato dalla Commissione per l’Oceano Indiano.
Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (GPA) e relativi indicatori
La negoziazione e la conclusione di accordi di pesca con paesi terzi risponde all’obiettivo generale di mantenere e salvaguardare le attività di pesca tradizionali della flotta dell’Unione europea, anche d’altura, e di sviluppare relazioni di partenariato volte a promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche al di fuori delle acque dell’UE, tenendo conto degli aspetti socioeconomici ed ambientali.
Gli indicatori che saranno utilizzati nell’ambito dell’ABM ai fini del controllo dell’applicazione dell’accordo sono i seguenti:
( controllo del tasso di utilizzazione delle possibilità di pesca;
( raccolta e analisi dei dati relativi alle catture e al valore commerciale dell’accordo;
( contributo all’occupazione e al valore aggiunto nell’UE;
( contributo alla stabilizzazione del mercato dell’UE;
( contributo al conseguimento degli obiettivi generali di riduzione della povertà nelle Comore, anche in termini di crescita occupazionale, sviluppo delle infrastrutture e sostegno al bilancio dello Stato;
( numero di riunioni tecniche e di riunioni della commissione mista.
Modalità di attuazione (dati indicativi)
X Gestione centralizzata
X diretta da parte della Commissione
CONTROLLO E VALUTAZIONE
Sistema di controllo
La Commissione (DG MARE, in collaborazione con la Delegazione dell’Unione europea a Maurizio, competente per Maurizio, le Seichelles e le Comore) garantirà una sorveglianza regolare dell’attuazione del protocollo, in particolare sotto il profilo dell’utilizzo da parte degli operatori e dei dati relativi alle catture.
Valutazione
In vista dell’avvio dei negoziati relativi a un nuovo protocollo, nel maggio 2010 è stata realizzata una valutazione circostanziata del protocollo 2005-2010 con la collaborazione di un consorzio di consulenti indipendenti.
Valutazione ex-ante
La valutazione ha permesso di identificare i seguenti elementi di interesse per l’UE.
- L’accordo di pesca con le Comore risponde alle necessità delle flotte europee e potrà contribuire a sostenere l’efficienza economica della filiera della pesca tonniera dell’UE nell’Oceano Indiano.
- Si ritiene che il protocollo d’accordo potrà contribuire all’efficienza economica delle filiere europee, offrendo alle navi e alle filiere dell’Unione europea che ne dipendono un quadro giuridico stabile e una visibilità a medio termine.
Per quanto riguarda gli interessi delle Comore nell’ambito del protocollo, la valutazione ha portato alle seguenti conclusioni.
- L’accordo di pesca potrà contribuire al rafforzamento delle capacità istituzionali del settore della pesca, migliorando la ricerca e le attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza, nonché la formazione e l’efficienza economica del settore della pesca artigianale.
- L’accordo di pesca avrà inoltre un impatto importante sulla stabilità di bilancio e politica del paese.
Oltre al valore commerciale diretto delle catture per le navi considerate, l’accordo potrà generare i seguenti benefici evidenti:
- garanzia di occupazione a bordo dei pescherecci,
- effetto moltiplicatore in termini di occupazione nei porti, nelle aste, negli stabilimenti di trasformazione, nei cantieri navali, nelle imprese di servizi, ecc.,
- apertura di queste possibilità di occupazione in regioni in cui non esistono altre opportunità,
- contributo all’approvvigionamento ittico dell’UE.
- Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea :
L’esistenza di un accordo con l’UE che impone alle due parti un quadro normativo vincolante garantisce la corretta gestione degli stock, obiettivo questo che non sempre gli accordi privati consentono di realizzare.
Inoltre, l’accordo di pesca crea occupazione per i marittimi provenienti dalla UE e dai paesi terzi. L’accordo di pesca assicura una parte importante delle risorse per la politica settoriale della pesca nelle Comore. Esso consente inoltre di potenziare le attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza.
- Rischi e opzioni alternative :
L’adozione di un nuovo protocollo di pesca comporta inevitabilmente un certo numero di rischi: il rischio che lo stanziamento degli importi destinati al finanziamento della politica settoriale della pesca non sia conforme a quanto stabilito (sottoprogrammazione). Per evitare rischi di questo tipo si intende promuovere un dialogo approfondito sulla programmazione e sull’attuazione della politica settoriale.
Stima ex-ante del valore economico dell’accordo e contributo finanziario dell’UE
Il contributo finanziario previsto dal protocollo ammonta a 615 250 euro all’anno per il periodo 2011-2013. Tale importo è composto da una parte relativa ai diritti di accesso alle acque comoriane per le navi dell’UE, pari a 315 250 euro all’anno equivalenti ad un quantitativo di riferimento di 4 850 tonnellate all’anno e di un sostegno allo sviluppo del settore pesca pari a 300 000 euro all’anno.
Il contributo finanziario del protocollo precedente, che ammontava a 390 000 euro all’anno, corrispondeva unicamente all’equivalente dei diritti di pesca, senza alcun sostegno allo sviluppo del settore. L’aggiunta di una dotazione supplementare destinata al sostegno del settore della pesca si traduce quindi in un aumento relativamente importante del contributo finanziario totale del nuovo protocollo rispetto al precedente.
L’aggiunta di questa dotazione supplementare si giustifica sulla base delle necessità delle Comore allo scopo di attuare una politica della pesca sostenibile e responsabile in termini di gestione degli stock e di buona governance del settore.
Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell’esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)
La relazione di valutazione[12] indica che l’accordo contribuisce positivamente alla presenza delle tonniere con reti a circuizione, ma esercita un impatto trascurabile sulla presenza dei pescherecci con palangari. Il contributo dell’accordo alla messa in sicurezza delle attività della flotta dell’UE si rivela importante per il segmento tonniero, anche se le catture possono concentrarsi solo su alcuni mesi dell’anno.
Il nuovo accordo ha tenuto conto di tali raccomandazioni limitando la concessione di autorizzazioni di pesca alla sola categoria tonniera.
Il contributo finanziario destinato all’attuazione delle iniziative adottate nell’ambito della politica settoriale della pesca definita dal governo delle Comore sarà oggetto di un programma settoriale pluriennale concernente quest’appoggio finanziario. Tale programmazione sarà definita nell’ambito di un dialogo approfondito e permanente tra le parti.
Modalità e periodicità delle valutazioni successive
In un’ottica di continuità con lo studio concluso nel maggio 2010 (cfr. punti 6.2.1 e 6.2.3) e al fine di garantire una pesca sostenibile nella regione, ogni rinnovo del protocollo sarà preceduto da una valutazione dell’impatto economico, sociale e ambientale. Gli indicatori elencati al precedente punto 5.3 saranno utilizzati per realizzare una valutazione ex-post.
MISURE ANTIFRODE
L’utilizzazione del contributo finanziario versata dall’UE in virtù dell’accordo è di competenza esclusiva dello Stato terzo sovrano interessato.
La Commissione si impegna tuttavia a promuovere un dialogo politico permanente e una concertazione al fine di migliorare la gestione dell’accordo e rafforzare il contributo dell’UE alla gestione sostenibile delle risorse.
In ogni caso, tutti i pagamenti effettuati dalla Commissione nell’ambito di un accordo di pesca sono soggetti alle norme e alle procedure finanziarie e di bilancio generalmente applicate dalla Commissione. Ciò consente, in particolare, di identificare tutti i conti bancari degli Stati terzi sui quali sono versati gli importi del contributo finanziario.
DETTAGLI SULLE RISORSE
Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari
Stanziamenti di impegno in mio EUR (al quinto decimale)
2011 | 2012 | 2013 | TOTALE |
Azione 1 |
Azione 2 |
2011 | 2012 | 2013 |
Funzionari e agenti temporanei[14] (11 01 01) | A*/AD | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
B*, C*/AST | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Personale finanziato[15] con l’art. 11 01 02 |
Altro personale finanziato[16] con l’art. 11 01 04 04 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
TOTALE | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Descrizione delle mansioni derivanti dall’azione
- Assistere il negoziatore nella preparazione e nella conclusione dei negoziati degli accordi di pesca:
- partecipare ai negoziati con i paesi terzi ai fini della conclusione degli accordi di pesca;
- elaborare progetti di relazioni di valutazione e note sulla strategia di negoziato per il Commissario;
- presentare e difendere la posizione della Commissione nel gruppo di lavoro “Pesca esterna” del Consiglio;
- partecipare alla ricerca di un compromesso con gli Stati membri e integrarlo nel testo finale dell’accordo.
- Controllo dell’attuazione degli accordi:
- garantire il monitoraggio regolare degli accordi di pesca;
- preparare e verificare gli impegni e i pagamenti del contributo finanziario e di eventuali contributi specifici supplementari;
- presentare relazioni periodiche sull’attuazione degli accordi;
- valutare gli accordi: aspetti scientifici e tecnici;
- preparare il progetto di proposta di regolamento e di decisione del Consiglio e redigere il testo dell’accordo;
- avviare e seguire le procedure di adozione.
- Assistenza tecnica:
- definire la posizione della Commissione in sede di commissione mista.
- Relazioni interistituzionali:
- rappresentare la Commissione dinanzi al Consiglio, al Parlamento europeo e agli Stati membri nel corso dei negoziati;
- preparare le risposte alle interrogazioni scritte e orali del Parlamento europeo.
- Consultazione e coordinamento interservizi:
- mantenere contatti con le altre direzioni generali per le questioni relative ai negoziati e alla sorveglianza degli accordi;
- organizzare e dare seguito alle consultazioni interservizi.
- Valutazione:
- partecipare all’aggiornamento della valutazione di impatto;
- analizzare gli obiettivi raggiunti e gli indicatori di valutazione.
Origine delle risorse umane (statutarie)
(Se sono indicate più origini, specificare il numero di posti per origine).
X Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prorogare
( (Posti preassegnati nell’ambito dell’esercizio SPA/PPB (Strategia Politica Annuale/Progetto Preliminare di Bilancio) per l’anno 2011
( Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB
( Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)
( Posti necessari per l’anno n, ma non previsti nell’esercizio SPA/PPB dell’anno considerato
Altre spese amministrative incluse nell’importo di riferimento
(11 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)
In EUR
Linea di bilancio: 11010404 (numero e denominazione) | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE |
1. Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi gli afferenti costi del personale) |
Agenzie esecutive[17] |
Altra assistenza tecnica e amministrativa |
- intra muros[18] | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 57 600 |
- extra muros[19] | 40 000 | 40 000 |
Totale assistenza tecnica e amministrativa | 19 200 | 19 200 | 59 200 | 97 600 |
8.2.5 Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell’importo di riferimento
In EUR
Tipo di risorse umane | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE |
Funzionari e agenti temporanei (11 01 01) | 67 100 | 67 100 | 67 100 | 201 300 |
Personale finanziato con l’art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) |
Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell’importo di riferimento) | 67 100 | 67 100 | 67 100 | 201 300 |
Calcolo – Funzionari e agenti contrattuali
Richiamarsi all’occorrenza al punto 8.2.1
- 1 AD = 122 000 EUR*0,25 = 30 500 EUR
1 AST = 122 000 EUR*0,15 = 18 300 EUR
1 AST = 122 000 EUR*0,15 = 18 300 EUR
Totale parziale: 67 100 EUR (0,0671 mio EUR/anno)
[I costi per l’agente contrattuale alla Delegazione di Maurizio, vale a dire 64 000 EUR*0,3 = 19 200 EUR, sono indicati al punto 8.2.4 dato che fanno parte delle altre spese amministrative incluse nell’importo di riferimento.]
Totale: 86 300 EUR/anno (0,0863 mio EUR/anno)
Calcolo – Personale finanziato con l’art. XX 01 02
Richiamarsi all’occorrenza al punto 8.2.1
8.2.6 Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento
In EUR
2011 | 2012 | 2013 | TOTALE |
11 01 02 11 01 – Missioni | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 45 000 |
11 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 30 000 |
XX 01 02 11 03 – Comitati[20] |
XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze |
XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione |
2. Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) |
3. Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) |
Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell’importo di riferimento) | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 75 000 |
[1] Decisione n. 9180/10 del 10.5.2010.
[2] GU C […] del […], pag. […].
[3] GU C […] del […], pag. […].
[4] Regolamento n. 1563/2006 del Consiglio, del 6 ottobre 2006, GU L 290 del 20.10.2006.
[5] GU C […], […], pag. […].
[6] Il testo del Protocollo nonché la decisione della sua firma sono stati pubblicati nella GU...
[7] La data d’entrata in vigore del Protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dal Segretariato generale del Consiglio.
[8] Il contributo finanziario comprende: a) n importo annuale per l’accesso alla ZEE delle Comore di 315 250 euro pari ad un quantitativo di riferimento di 4 850 tonnellate all’anno e b) n importo specifico di 300 00 euro all’anno per il sostegno all’attuazione della politica settoriale della pesca delle Comore. Se il volume complessivo delle catture effettuate dalle navi dell’Unione europea nelle acque comoriane supera le 4 850 tonnellate annue, l’importo totale del contributo finanziario annuo sarà aumentato di 65 euro per ogni tonnellata supplementare catturata. Tale importo, tuttavia, non può superare 630 00 euro all’anno.
[9] Conformemente al protocollo, le possibilità di pesca possono essere modificate di comune accordo a condizione che le raccomandazioni e le risoluzioni adottate dalla CTOI confermino che tale modifica garantisce la gestione sostenibile delle risorse alieutiche delle Comore. L’aumento del contributo finanziario è tuttavia subordinato alle disponibilità di bilancio.
[10] Cfr. punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale.
[11] Gli anticipi e i canoni a carico degli armatori non incidono sul bilancio comunitario.
[12] Studio di valutazione ex-post del protocollo 2005-2010 e ex-ante del futuro protocollo.
[13] Quale descritto nella sezione 5.3.
[14] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento.
[15] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento.
[16] Il cui costo è incluso nell’importo di riferimento.
[17] Va fatto riferimento alla specifica scheda legislativa relativa alle agenzie esecutive interessate.
[18] Questa spesa riguarda un posto di esperto pesca (agente contrattuale) basato alla Delegazione dell’UE a Maurizio e finanziato dalla linea di bilancio 11010404.
[19] Questa spesa riguarda uno studio di valutazione ex-post del protocollo, cfr. paragrafo 6.2.4.
[20] Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.
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