REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL First report on the impact of the POSEI reform of 2006 {SEC (2010) 1093}
/* COM/2010/0501 final */
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[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |
Bruxelles, 24.9.2010
COM(2010) 501 definitivo
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
Prima relazione sull'impatto della riforma del regime POSEI varata nel 2006
INDICE
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Prima relazione sull'impatto della riforma del regime POSEI varata nel 2006 1
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Prima relazione sull'impatto della riforma del regime POSEI varata nel 2006 3
1. Introduzione 3
2. Storia ed elementi principali del regime 3
3. Base giuridica della relazione 6
4. Impatto della riforma del 2006 6
4.1. Strategia di programmazione e di partenariato 6
4.2. Regime specifico di approvvigionamento 6
4.2.1. Garanzia di approvvigionamento per i prodotti essenziali 6
4.2.2. Compensazione dei costi aggiuntivi 7
4.2.3. Trasmissione del vantaggio all'utilizzatore finale 7
4.2.4. Rispedizione di prodotti trasformati e distorsioni degli scambi commerciali 7
4.2.5. Mantenimento e sviluppo delle attività agricole 8
4.3. Sostegno delle produzioni locali 8
4.3.1. Mantenimento e sviluppo della produzione agricola locale 8
4.3.2. Produzioni di qualità 9
5. Esecuzione finanziaria 9
6. Controllo dell'attuazione del regime POSEI dopo il 2006 10
7. Sviluppi legati al commercio dopo la riforma del 2006 10
7.1. Accordi di partenariato economico (APE) 10
7.2. L'OMC e gli accordi commerciali bilaterali 11
8. Proposte migliorative 12
8.1. Proposte di modifica della legislazione dell'UE 12
8.2. Raccomandazioni agli Stati membri 12
9. Conclusioni 13
SEC(2010) 1093
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
Prima relazione sull'impatto della riforma del regime POSEI varata nel 2006
INTRODUZIONE
L'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riconosce la situazione socioeconomica strutturale delle regioni ultraperiferiche (RUP), aggravata dalla loro grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili e dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo.
L'articolo 349 del TFUE contempla attualmente nove regioni, appartenenti a tre Stati membri:
- Francia: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Barthélemy e Saint Martin;
- Portogallo: gli arcipelaghi delle Azzorre e di Madera;
- Spagna: isole Canarie.
Le caratteristiche e i vincoli specifici di tali regioni rendono necessaria l'adozione di misure specifiche volte in particolare a stabilire condizioni propizie all'applicazione dei trattati e delle politiche comuni in tali territori.
Nell'ambito della politica agricola comune (PAC), le RUP usufruiscono di un regime specifico a sostegno delle produzioni locali e dell'approvvigionamento di prodotti essenziali: si tratta del regime POSEI ( Programmes d'Options Spécifiques à l'Eloignement et l'Insularité - Programmi di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità).
STORIA ED ELEMENTI PRINCIPALI DEL REGIME
Il primo riferimento in ordine di tempo all'istituzione di programmi specifici per le RUP è contenuto in una risoluzione adottata nel 1987 dal Parlamento europeo riguardo ai dipartimenti d'oltremare francesi (DOM)[1]. In base a tale risoluzione, la gravità della situazione di tali territori giustificava e anzi esigeva "un'azione plurisettoriale di sviluppo economico e sociale".
Furono perciò adottate misure specifiche per le RUP nel settore agricolo, rispettivamente nel 1991 per i DOM francesi (POSEIDOM)[2] e nel 1992 per le Canarie (POSEICAN)[3] e le Azzorre e Madera (POSEIMA)[4].
Vennero a tal fine istituiti i principali strumenti del regime POSEI:
1. il regime specifico di approvvigionamento , volto a ridurre i costi di fornitura dei prodotti utilizzati per il consumo quotidiano o come fattori di produzione di alcune derrate alimentari essenziali mediante l'esenzione dai dazi per i prodotti importati direttamente da paesi terzi o attraverso aiuti per i prodotti originari del resto della Comunità, entro il limiti del fabbisogno locale;
2. misure a sostegno delle produzioni locali , dirette a mantenere o a sviluppare alcuni prodotti mediante un sostegno alla loro produzione, trasformazione e/o commercializzazione o la strutturazione delle relative filiere;
3. misure di accompagnamento:
4. disposizioni particolari volte ad adeguare la PAC alle condizioni specifiche delle RUP,
5. deroghe a misure strutturali,
6. un simbolo grafico per far conoscere i prodotti originari delle RUP,
7. misure veterinarie e fitosanitarie.
Nel 2001 il regime POSEI ha subito una riforma[5] che ha modificato il regime specifico di approvvigionamento istituendo i cosiddetti "bilanci previsionali di approvvigionamento", ossia elenchi di prodotti che usufruiscono di tale regime specifico, e intervenendo sulle modalità di calcolo dell'importo dell'aiuto, basando tale calcolo non più sulle restituzioni all'esportazione, bensì sui "costi aggiuntivi" dovuti alla lontananza, all'insularità e alle dimensioni ridotte delle RUP. Sono state introdotte nuove misure di sostegno alle produzioni locali e modificate quelle esistenti; il regime è stato inoltre adattato al nuovo regolamento sullo sviluppo rurale[6].
Nel 2006 è intervenuta una nuova riforma del regime POSEI, dettata soprattutto dall'esigenza di tenere conto degli elementi seguenti:
8. la pubblicazione della comunicazione della Commissione COM(2004) 343[7], che ha adottato una strategia per le RUP finalizzata ad articolare meglio i Fondi dell'UE a favore di tali regioni e a istituire strumenti specifici;
9. la riforma della PAC del 2003 (regolamento (CE) n. 1782/2003[8] riguardante i regimi di sostegno diretto a favore degli agricoltori), che ha impresso un nuovo orientamento alla PAC e ha spianato la strada alla riforma delle organizzazioni comuni di mercato (OCM) alle quali il regime POSEI faceva riferimento;
10. il riconoscimento della rigidità che caratterizzava la gestione dei programmi [COM(2004) 687], che non consentiva di adeguare rapidamente alle esigenze del territorio i bilanci di approvvigionamento e le misure di sostegno delle produzioni locali e ostacolava qualsiasi impostazione di tipo partecipativo.
I tre regolamenti precedenti sono stati pertanto sostituiti da un unico testo, il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione[9].
La riforma del 2006 non ha modificato i principali obiettivi e strumenti del regime. Le principali novità sono state l'adozione di una strategia di programmazione e il trasferimento agli Stati membri della competenza a elaborare e a modificare programmi adatti alle esigenze locali, nonché la loro gestione e il relativo monitoraggio. Tali innovazioni miravano a rendere più flessibile la gestione del regime specifico di approvvigionamento e del sostegno delle produzioni locali nonché a semplificarne le procedure di modifica.
Dopo la sua adozione, il regolamento (CE) n. 247/2006 è stato più volte modificato per tenere conto delle riforme intervenute nel 2006 nei settori dello zucchero e delle banane, della valutazione dello stato di salute della PAC (che ha trasferito al regime POSEI il bilancio corrispondente alle misure di sostegno diretto disciplinate in precedenza dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio) nonché di altri trasferimenti di aiuti diretti intervenuti nel 2007 e nel 2008[10].
Tali modifiche hanno determinato un progressivo aumento della dotazione di bilancio del regime POSEI, come risulta dalla tabella riportata di seguito (articolo 23 del regolamento (CE) n. 247/2006):
PT | 77,9 | 86,98 | 87,08 | 87,18 | 106,21 |
ES | 127,3 | 268,4 | 268,4 | 268,4 | 268,42 |
TOTALE | 331,8 |617,98 |624,88 |628,58 |653,04 | | Oggi i programmi POSEI equivalgono al primo pilastro della PAC per le RUP.
BASE GIURIDICA DELLA RELAZIONE
A norma dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 247/2006, " entro il 31 dicembre 2009 e in seguito ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione generale che illustri l'impatto delle azioni realizzate in esecuzione del presente regolamento, […] eventualmente corredata di opportune proposte ".
La prima relazione a norma del suddetto articolo viene presentata nel 2010 perché la riforma del regime POSEI è stata attuata più tardi di quanto inizialmente previsto (tra la fine del 2006 e la metà del 2007): il lasso di tempo intercorso ha permesso di raccogliere ulteriori elementi utili ai fini della valutazione dell'impatto iniziale della riforma.
In particolare, la presente relazione tiene conto dell'esecuzione finanziaria dei programmi fino all'esercizio 2009, dei dati riguardanti i mercati interessati fino al 2009 e dello studio svolto per la Commissione dalla società di consulenza Oréade-Brèche sulla valutazione delle misure attuate dal 2001 nell'ambito del regime POSEI (di seguito: "lo studio di valutazione"), pubblicato nel febbraio 2010 all'indirizzo: http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/posei/index_fr.htm
IMPATTO DELLA RIFORMA DEL 2006
Strategia di programmazione e di partenariato
Sia gli Stati membri che gli operatori hanno accolto con favore l'ampliamento delle responsabilità e delle competenze delle autorità nazionali e regionali per quanto attiene alla definizione dei programmi e la partecipazione dei soggetti interessati alla elaborazione delle misure.
In particolare, viene giudicato molto positivamente l'aumento della flessibilità, che consente di adattare gradualmente i programmi alle effettive esigenze locali tramite modifiche annue: in un contesto di fragilità dovuto ai rischi di mercato e climatici specifici di queste regioni, tale meccanismo consente di adattare rapidamente le misure di sostegno ai bisogni concreti di ciascun territorio.
Come evidenziato dallo studio di valutazione, la riforma ha migliorato l'efficienza amministrativa (l'aumento della dotazione di bilancio ha generato economie di scala).
L'accresciuto livello di partenariato non ha tuttavia consentito di ridurre gli adempimenti amministrativi: la strategia di programmazione risulta gravosa sia per le autorità nazionali/regionali sia per i servizi della Commissione.
Regime specifico di approvvigionamento
Garanzia di approvvigionamento per i prodotti essenziali
Come risulta dallo studio di valutazione, il regime specifico di approvvigionamento è in grado di soddisfare il fabbisogno dei prodotti selezionati dagli Stati membri o dalle RUP. Esso riveste infatti un ruolo centrale nel:
11. garantire un approvvigionamento regolare mediante la costituzione di scorte;
12. generare la concorrenza con prodotti importati dello stesso tipo, il che si ripercuote sulla stabilità dei prezzi;
13. mantenere le strutture produttive locali:
14. sostenendo la redditività della zootecnia locale;
15. garantendo la sopravvivenza dell'industria agroalimentare locale.
Compensazione dei costi aggiuntivi
Ciascuno Stato membro ha scelto di affrontare in modo diverso la determinazione dei costi aggiuntivi. Secondo le conclusioni dello studio di valutazione, il regime specifico di approvvigionamento consente di compensare i costi aggiuntivi generati dall'approvvigionamento di tutti i prodotti selezionati.
In ragione soprattutto della volatilità dei costi di trasporto, la dotazione del regime specifico di approvvigionamento, limitata da massimali annui, non riesce a coprire tutti gli anni la medesima percentuale dei costi aggiuntivi.
Trasmissione del vantaggio all'utilizzatore finale
Lo studio di valutazione ha rivelato che soltanto in alcuni casi l'utilizzatore finale beneficia del vantaggio del regime, mentre in altri casi è più difficile valutare in che misura ciò avvenga. In linea generale risulta disagevole verificare l'adeguata trasmissione all'utilizzatore finale del vantaggio generato dal regime specifico di approvvigionamento, in particolar modo per i prodotti introdotti in una catena di trasformazione. I relativi controlli competono ai rispettivi Stati membri, che stanno predisponendo sistemi di monitoraggio.
Rispedizione di prodotti trasformati e distorsioni degli scambi commerciali
Come affermato nel considerando 4 del regolamento (CE) n. 247/2006, i quantitativi soggetti al regime specifico di approvvigionamento sono limitati al fabbisogno di approvvigionamento delle RUP per evitare ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno e distorsioni negli scambi dei prodotti interessati. Sono pertanto vietate la spedizione e l'esportazione di tali prodotti dalle RUP. La spedizione o l'esportazione di tali prodotti è tuttavia autorizzata quando il vantaggio economico derivante dal regime specifico di approvvigionamento è restituito o, nel caso dei prodotti trasformati, allo scopo di favorire il commercio su scala regionale o i flussi di scambio tradizionali, a norma dell'articolo 4 del suddetto regolamento.
I quantitativi tradizionali sono stati determinati sulla base dei flussi di scambio medi registrati tra il 1989 e il 1991, ossia prima che entrasse in vigore il regime POSEI. Secondo la Commissione, non è necessario rivedere i quantitativi tradizionali: tale revisione sarebbe contraria all'obiettivo del regime di limitare gli approvvigionamenti al fabbisogno locale e potrebbe determinare distorsioni degli scambi. Sarà tuttavia incoraggiato il commercio tra le RUP di prodotti trasformati soggetti al regime specifico di approvvigionamento.
Mantenimento e sviluppo delle attività agricole
Il regime specifico di approvvigionamento è fondamentale ai fini del mantenimento delle strutture produttive locali in quanto:
- sostiene la redditività della zootecnia locale;
- garantisce la sopravvivenza dell'industria agroalimentare locale.
Il regime specifico di approvvigionamento crea perciò occupazione a livello locale nei settori agricolo e agroalimentare.
D'altra parte, il livello di aiuto determinato per l'approvvigionamento di alcuni prodotti in alcune RUP (ad esempio le carni e i prodotti lattiero-caseari nelle Canarie e a Madera) genera una situazione di concorrenza con la produzione locale dello stesso tipo di prodotti, la quale quindi non riesce a svilupparsi. Spetta agli Stati membri migliorare la distribuzione delle risorse finanziarie per privilegiare le produzioni locali.
Sostegno delle produzioni locali
Mantenimento e sviluppo della produzione agricola locale
Il regime POSEI, studiato in funzione delle condizioni specifiche delle RUP, ha un'importanza fondamentale in quanto riesce, nel peggiore dei casi, a ridurre il declino delle attività agricole. Come illustrato nello studio di valutazione, infatti, esso contribuisce a mantenere la maggior parte delle produzioni e addirittura a svilupparne alcune. La redditività e la competitività di numerosi settori sostenuti dal regime POSEI sono aumentate, anche grazie alle misure complementari di sviluppo rurale.
Dopo la riforma del regime POSEI è aumentato il reddito di praticamente tutti i produttori.
Nel loro complesso le misure POSEI sono state molto efficaci per le esportazioni nei settori delle banane , per quanto riguarda le maggiori regioni produttrici (Canarie, Guadalupa e Martinica), e dello zucchero (Guadalupa, Martinica e Riunione): questi due settori beneficiano di un sostegno di entità elevata, ma danno in cambio buoni risultati in termini di mantenimento del livello produttivo e di reddito, come evidenziato nello studio di valutazione.
Il settore dell'allevamento della Riunione e delle Azzorre ha registrato un incremento della produzione di carni e di latte ; per tali produzioni, tuttavia, non ci sono stati gli stessi risultati positivi in tutte le RUP (le relative misure non sono risultate particolarmente efficaci a Madera e nelle Canarie).
Sono state osservate difficoltà anche per il settore ortofrutticolo dei dipartimenti francesi, dove la penetrazione degli aiuti è limitata dall'obbligo imposto ai produttori di associarsi per ricevere gli aiuti (ciò vale soprattutto per la Guyana); in questo stesso settore, tra i prodotti destinati all'esportazione, si stanno registrando difficoltà anche per gli ananas delle Azzorre e i pomodori delle Canarie.
Per quanto riguarda le banane , sono stati registrati importanti progressi in termini di aumento della redditività con ripercussioni sulla produttività, la qualità e le condizioni ambientali di produzione.
Per quanto riguarda il settore dello zucchero , nei dipartimenti francesi il sostegno consente di controbilanciare gli effetti della riforma settoriale varata nel 2006 al fine di mantenere un livello di prezzi accettabile per i produttori e di garantire la sopravvivenza delle imprese di trasformazione e quindi pari condizioni di concorrenza sul mercato dell'UE. Nonostante il sostegno concesso nell'ambito del regime POSEI, nelle Azzorre il settore dello zucchero incontra tuttavia delle difficoltà, per far fronte alle quali i legislatori hanno adottato una proposta legislativa nel maggio 2010.
Produzioni di qualità
Il regime POSEI, complementare ai programmi di sviluppo rurale, è uno strumento molto utile per sostenere le produzioni locali di qualità in grado di competere con i prodotti importati, che non sono più i soli ad essere presenti sui mercati locali.
Il logo che i prodotti locali destinati all'esportazione possono utilizzare dietro autorizzazione delle autorità competenti nazionali contribuisce a certificare nell'UE la qualità della produzione delle RUP attraverso l'etichettatura dei prodotti.
ESECUZIONE FINANZIARIA
I dati riportati nell'allegato I riguardo all'esecuzione finanziaria dei programmi POSEI dal 2006 al 2008 (esercizi finanziari 2007-2009) evidenziano un incremento nell'utilizzo dei fondi POSEI nel periodo considerato.
In particolare, negli ultimi anni alcune misure hanno esaurito le risorse finanziarie disponibili: tale fenomeno è particolarmente evidente per le misure di diversificazione adottate nei DOM francesi nei settori dell'allevamento e dei prodotti orticoli, che hanno conosciuto uno sviluppo inatteso negli ultimi anni. L'insufficienza di fondi aveva spinto le autorità francesi ad applicare "stabilizzatori" (riduzioni dell'aiuto proporzionali ai fondi mancanti), ma tale esigenza è venuta meno poiché dal 2010 sono stati autorizzati finanziamenti nazionali supplementari.
Dai dati emerge inoltre con evidenza l'esaurimento quasi completo della dotazione annuale di bilancio destinata al regime specifico di approvvigionamento in quasi tutte le RUP. Le dotazioni annuali per il regime specifico di approvvigionamento sono state stabilite nel 2005/2006 per ciascuno Stato membro sulla base dell'esecuzione storica relativa al periodo 2001-2003 (si tratta di dotazioni fisse). Nell'ambito di ciascun programma la situazione può essere migliorata ridistribuendo la dotazione disponibile tra le misure per le quali esistono margini in tal senso. L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 247/2006 consente inoltre agli Stati membri di concedere un finanziamento integrativo per le misure a sostegno delle produzioni locali.
In relazione al regime specifico di approvvigionamento, tuttavia, i massimali fissati all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 247/2006 hanno determinato una certa rigidità: si propone pertanto di autorizzare una ridistribuzione più flessibile delle risorse tra il sostegno delle produzioni locali e il regime specifico di approvvigionamento entro i limiti della dotazione assegnata (cfr. punto 8.1).
CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE DEL REGIME POSEI DOPO IL 2006
I servizi di audit della Commissione hanno svolto indagini sulla liquidazione dei conti nelle Azzorre, a Madera e alla Riunione nel 2008, alle Canarie nel 2008 e nel 2009 nonché in Martinica e in Guadalupa nel 2009.
In generale, gli accertamenti svolti nel corso di tali audit evidenziano un netto miglioramento rispetto agli anni precedenti anche se, con riferimento alla misurazione dei bananeti nell'ambito del programma POSEI per le Canarie, sono emerse lacune che dovranno essere sottoposte a un'indagine più approfondita nell'ambito della liquidazione dei conti.
SVILUPPI LEGATI AL COMMERCIO DOPO LA RIFORMA DEL 2006
Accordi di partenariato economico (APE)
Dal 1º gennaio 2008, gli APE hanno reso possibile l'accesso in esenzione da dazi e contingenti al mercato dell'Unione europea a numerosi paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP). Vari paesi ACP producono derrate destinate all'esportazione che occupano una posizione di primo piano anche nelle esportazioni delle RUP (banane, zucchero, riso, carni e altri prodotti ortofrutticoli): in tale contesto, i prodotti più importanti per le RUP sono lo zucchero e le banane.
Per quanto riguarda le banane , la Commissione ha svolto una valutazione d'impatto prima della riforma della relativa OCM varata nel 2006. Tale valutazione teneva conto delle probabili conseguenze degli APE e ha determinato il trasferimento di una dotazione più elevata dall'OCM banane al regime POSEI. Le importazioni nell'UE di banane ACP hanno registrato un aumento su base annua di quasi il 10% nel 2008 e del 4% nel 2009. Dopo una pesante riduzione della produzione in Martinica e Guadalupa a causa dell'uragano Dean dell'agosto 2007 (cfr. allegato III), la produzione delle RUP ha ripreso a crescere del 2,7% nel 2008 e del 7,4% nel 2009.
Per quanto riguarda lo zucchero , gli APE hanno dato vita a importazioni esenti da dazi e contingenti dal 1º ottobre 2009 (con un meccanismo transitorio di salvaguardia fino al 2015 per i paesi ACP che non sono anche paesi meno sviluppati – PMS). Ciò potrebbe determinare un aumento delle importazioni dai paesi ACP, siano essi PMS o meno; a breve termine, tuttavia, è improbabile che tali importazioni raggiungano il livello di 3,5 Mio di tonnellate previsto ai tempi della riforma dello zucchero del 2006. Gli APE in quanto tali non hanno finora avuto un impatto diretto sul settore dello zucchero nelle RUP.
L'OMC e gli accordi commerciali bilaterali
Di recente l'UE ha concluso accordi bilaterali e multilaterali che modificano le preferenze tariffarie per l'importazione di alcuni prodotti: tali modifiche possono incidere sulla capacità dei produttori delle RUP di competere sul mercato dell'UE. È probabile che tale situazione riguardi il rum, alcuni prodotti ortofrutticoli, lo zucchero di canna e i prodotti trasformati con un contenuto elevato di zucchero di canna interamente ottenuto.
Per quanto riguarda le banane , il 15 dicembre 2009 l'UE ha siglato un accordo con determinati produttori dell'America Latina, noti anche come produttori NPF (nazione più favorita). Tale accordo vincola l'UE a ridurre progressivamente il dazio d'importazione da 176 a 114 EUR/tonnellata nel giro di 7-9 anni. L'UE ha poi concordato ulteriori tagli dei dazi sulle banane, prevedendo di portarli a 75 EUR/tonnellata entro il 2020 in due accordi bilaterali conclusi nella prima metà del 2010, uno con la Colombia e il Perù e l'altro con i paesi dell'America centrale. Un altro importante paese esportatore di banane, l'Ecuador, ha espresso interesse ad aderire all'accordo UE con la Colombia e il Perù.
Dopo la conclusione della disciplina speciale per l'assistenza ( Special Framework of Assistance – SFA) ai fornitori tradizionali ACP, in vigore dal 1999 al 2008 con una dotazione di 375 Mio EUR a favore dei paesi ACP esportatori tradizionali di banane, la Commissione ha proposto di mobilitare fino a 200 Mio EUR nel periodo 2010-2013 a beneficio dei dieci paesi ACP maggiori esportatori di banane attraverso le misure di accompagnamento nel settore bananiero ( Banana Accompanying Measures – BAM) per aiutarli nel necessario processo di adeguamento.
Per i produttori RUP la riforma dell'OCM banane del 2006 ha già tenuto conto in larga misura degli effetti del nuovo contesto commerciale. Nella valutazione d'impatto svolta prima della riforma sono state esaminate le probabili conseguenze di riduzioni tariffarie paragonabili a quelle concordate di recente. Sulla base del fatto che il regime POSEI garantisce ai produttori di banane la totalità dell'importo cui hanno diritto anche se non raggiungono il livello di produzione esattamente corrispondente, la valutazione ha evidenziato che la modifica delle tariffe d'importazione UE, se mantenuta entro determinate soglie, avrebbe un impatto contenuto sulla produzione dell'UE (cfr. allegato IV).
Per accompagnare la riforma del settore delle banane, l'importo trasferito al regime POSEI è stato calcolato sulla media più favorevole di aiuti versati ai produttori di banane nel periodo 2000-2002; a tale importo è stato aggiunto un margine di sicurezza dell'8,4% per tenere conto di una certa variabilità del mercato delle banane in uno scenario di ulteriore liberalizzazione. In realtà, l'aumento della dotazione a disposizione del settore delle banane è stato ben maggiore (del 47% circa) se il confronto viene fatto con la media degli aiuti erogati tra il 2002 e il 2006. Nondimeno, dati i recenti sviluppi del mercato, la Commissione sta monitorando con attenzione l'impatto degli accordi commerciali multilaterali e, se necessario, adotterà gli opportuni provvedimenti per attenuarne gli effetti.
Per quanto attiene allo zucchero , l'eventuale riduzione dei dazi all'importazione e/o l'introduzione di nuovi contingenti tariffari nell'ambito degli attuali negoziati multilaterali del ciclo di Doha potrebbero determinare un eccesso di offerta e influenzare i prezzi all'interno dell'Unione europea. A norma del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione è tenuta a salvaguardare l'equilibrio strutturale del mercato a un prezzo prossimo al prezzo di riferimento. Per affrontare una simile eventualità sono disponibili varie misure di mercato, quali il ritiro o l'ammasso privato, le quali si ripercuotono sulla produzione di zucchero di quota. Le RUP producono però quantitativi di zucchero inferiori alle proprie quote, per cui tali misure avrebbero un impatto limitato.
PROPOSTE MIGLIORATIVE
Proposte di modifica della legislazione dell'UE
Alla luce dello sviluppo del regime negli ultimi anni e della recente entrata in vigore del trattato di Lisbona, si propone di procedere alla rifusione del regolamento (CE) n. 247/2006 per aggiornarne e semplificarne alcune disposizioni e per adeguarlo alle nuove prescrizioni del TFUE.
In particolare, si propone di modificare l'articolo 4, paragrafo 2, per contemplare la possibilità di un libero scambio tra i DOM francesi di prodotti trasformati nell'ambito del regime specifico di approvvigionamento (cfr. punto 4.2.4) .
Si propone inoltre di modificare l' articolo 23, paragrafo 3 , per aumentare i massimali annuali relativi al regime specifico di approvvigionamento per la Francia e il Portogallo (entro i limiti delle dotazioni finanziarie esistenti), onde alleviare la pressione cui è soggetta la parte di dotazione riservata al regime specifico di approvvigionamento e per consentire l'inserimento di altri prodotti nei bilanci previsionali di approvvigionamento delle RUP che ne abbiano necessità senza accrescere la dotazione complessiva (cfr. punto 5).
Infine, per ridurre l' onere amministrativo e lasciare agli Stati membri più tempo per determinare i fabbisogni effettivi e finalizzare un'impostazione strategica per l'anno successivo (cfr. 4.1), la Commissione ha intenzione di modificare l' articolo 49 del regolamento (CE) n. 793/2006 della Commissione posticipando dal 1º agosto al 30 settembre il termine per la presentazione alla Commissione medesima delle modifiche del programma per l'anno successivo. Tali modifiche dovranno essere esaminate dai servizi della Commissione e approvate con una lettera della DG AGRI, a meno che non comportino cambiamenti di notevole entità quale l'introduzione nel programma di una nuova misura (capitolo), nel qual caso dovranno essere presentate entro il 1º agosto e approvate con una decisione della Commissione.
Raccomandazioni agli Stati membri
Gli Stati membri, che stanno predisponendo sistemi di controllo per verificare l'adeguata trasmissione all'utilizzatore finale del vantaggio generato dal regime specifico di approvvigionamento (cfr. punto 4.2.3), sono invitati ad attuare rapidamente tali sistemi di controllo e a darne comunicazione alla Commissione.
Si raccomanda inoltre agli Stati membri di adeguare il livello dell' aiuto relativo al regime specifico di approvvigionamento per le derrate che sono prodotte anche in loco onde privilegiare lo sviluppo della produzione locale (punto 4.2.5).
Si raccomanda agli Stati membri di esaminare in modo approfondito i motivi per i quali alcune misure non hanno conseguito i propri obiettivi (punto 4.3.1) e di migliorare la strategia di sostegno prevista nei loro programmi. La flessibilità che la riforma dà agli Stati membri nella gestione del proprio programma può risultare molto efficace per affrontare situazioni particolari. Per assistere i settori in difficoltà gli Stati membri possono riassegnare la dotazione POSEI nell'ambito del programma e addirittura concedere ulteriori aiuti, anche grazie alle disposizioni più flessibili riguardo agli aiuti di Stato alle RUP (punto 5).
Nel contesto di tali scelte strategiche gli Stati membri dovrebbero privilegiare le misure che favoriscono il mantenimento e la creazione dell' occupazione a livello locale .
Gli Stati membri sono invitati a riferire periodicamente in merito basandosi sugli indicatori chiave che i servizi della Commissione stanno mettendo a punto per permettere una valutazione complessiva dei progressi compiuti dal regime POSEI nel corso degli anni.
Va infine sottolineato che la definizione iniziale dei programmi POSEI richiedeva un' impostazione partecipativa da parte di tutti i soggetti interessati: così dovrebbe essere anche per le modifiche annue dei programmi. La prevista modifica dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 793/2006, posticipando il termine per la loro presentazione (punto 8.1) lascerà più tempo per consultare gli operatori interessati.
CONCLUSIONI
Nei primi anni di attuazione il regime POSEI ha dato risultati positivi in termini di strategia di programmazione (senza dubbio più flessibile e più vicina alle esigenze locali), di garanzia dell'approvvigionamento per i prodotti essenziali riducendo i costi aggiuntivi di fornitura, di sostegno del reddito degli agricoltori delle RUP e di sviluppo di alcuni comparti agricoli.
Sulla scorta dell'attuale analisi della situazione, la Commissione ritiene che la dotazione finanziaria assegnata al POSEI abbia consentito di conseguire gli obiettivi generali del regime.
Gli Stati membri, che hanno un ruolo essenziale nell'attuazione del regime POSEI, dovrebbero riflettere su una riassegnazione più calibrata delle risorse disponibili per sostenere le produzioni e i settori emergenti che hanno incontrato più difficoltà degli altri.
Sia la Commissione che gli Stati membri devono mantenere vivi gli sforzi per attuare al meglio il regime e in particolare per perseguire gli obiettivi dell'autosufficienza alimentare e della diversificazione rispetto ai tradizionali settori produttivi di esportazione, onde assicurare la redditività dell'attività agricola anche in caso di crisi di mercato circoscritte.
Altri obiettivi essenziali da perseguire sono l'occupazione nel settore agricolo, che dovrebbe essere mantenuta e accresciuta ove possibile, la qualità della produzione e la salvaguardia dell'ambiente.
[1] Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 maggio 1987.
[2] Regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio (GU L 356 del 24.12.1991, pag. 1).
[3] Regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio (GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13).
[4] Regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio (GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1).
[5] Regolamenti del Consiglio (CE) n. 1452/2001 (POSEIDOM), (CE) n. 1453/2001 (POSEIMA) e (CE) n. 1454/2001 (POSEICAN) del 28 giugno 2001 (GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11).
[6] Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).
[7] Riveduta e rafforzata dalla comunicazione COM(2008) 642 della Commissione.
[8] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.
[9] GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.
[10] - Regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1) – riforma del settore dello zucchero,
- regolamento (CE) n. 2013/2006 del Consiglio (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13) – riforma del settore delle banane,
- regolamento (CE) n. 1276/2007 della Commissione (GU L 284 del 30.10.2007, pag. 11) – massimali di bilancio per il 2007,
- regolamento (CE) n. 674/2008 della Commissione (GU L 189 del 17.7.2008, pag. 5) – massimali di bilancio per il 2008,
- regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16) – valutazione dello stato di salute.
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