Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio - Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso
/* COM/2009/0665 def. */
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[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |
Bruxelles, 2.12.2009
COM(2009)665 definitivo
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso
1. Dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il 1° dicembre 2009, il Parlamento europeo e il Consiglio si troveranno a doversi pronunciare su proposte che la Commissione ha presentato, sulla scorta dei trattati, prima di quella data e che attualmente si trovano in stadi diversi della procedura legislativa o non legislativa[1].
L'entrata in vigore del trattato di Lisbona avrà, per queste proposte pendenti, conseguenze di diversa natura.
1. Gli articoli del trattato sull'Unione europea e del trattato istitutivo della Comunità europea formanti la o le basi giuridiche di tutte le proposte fondate su detti trattati vengono rinumerati . Al riguardo, la rinumerazione degli articoli del trattato avviene automaticamente a norma dell'articolo 5 del trattato di Lisbona, in conformità delle tavole di concordanza che figurano in allegato al trattato medesimo.In concreto ciascuna istituzione, per quel che la riguarda, deve applicare la nuova numerazione nei documenti che stila dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona.
2. La procedura decisionale differirà per un certo numero di proposte pendenti. Il trattato di Lisbona prevede segnatamente di estendere a una serie di casi nuovi la cosiddetta procedura di "codecisione", chiamata d'ora in poi "procedura legislativa ordinaria", e di applicare la nuova procedura d'approvazione in particolare per la conclusione degli accordi internazionali.Queste nuove procedure vanno applicate a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona.
3. Per un numero relativamente limitato di proposte, le modifiche apportate dal trattato di Lisbona comportano una modifica della base giuridica che trascende il mero cambio di numerazione. Con la presente comunicazione, la Commissione procede alla modifica formale di tali proposte ( allegato 1 ).
4. Per alcune proposte, il trattato di Lisbona ha profondamente rimaneggiato il quadro giuridico .Si tratta di proposte presentate dalla Commissione nell'ambito del titolo VI del trattato sull'Unione europea, che d'ora in poi ricadono nella sfera del titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Per tali proposte non è possibile limitarsi a sostituire la base giuridica attuale con una nuova, tenuto conto della natura e della portata degli atti in questione.Queste proposte, ormai "superate", sono formalmente oggetto di ritiro e in massima parte verranno quanto prima sostituite con proposte nuove ( allegato 2 ).
5. Da ultimo, in ordine ai disavanzi eccessivi, la Commissione trasforma formalmente in proposte le proprie raccomandazioni, formulate nel quadro dell'articolo 126, paragrafo 6 TFUE, ex-articolo 104, paragrafo 6 TCE ( allegato 3 ).
2. La Commissione ha stilato un inventario indicativo delle proposte pendenti che aveva presentato prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona ( allegato 4) . Le basi giuridiche diverse da quelle del trattato CE e del trattato di Lisbona non vengono riprese in assenza di modifica. Detto inventario indica per ciascuna proposta le ripercussioni che l'entrata in vigore del trattato di Lisbona comporta. I tipi di procedure figurano nell'allegato 5 .
[1] La terminologia usata tiene conto dei concetti di procedura legislativa e di procedura non legislativa sancita dal trattato di Lisbona. La presente comunicazione tratta delle procedure legislative ordinarie e speciali, nonché delle procedure non legislative avviate su basi giuridiche contenute nei trattati. Essa non si riferisce a procedure riguardanti atti di esecuzione o atti delegati.
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