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Document 52009DC0538

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Verso l’integrazione della sorveglianza marittima: un sistema comune per la condivisione delle informazioni sul settore marittimo dell’UE {SEC(2009) 1341}

/* COM/2009/0538 def. */

52009DC0538

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Verso l’integrazione della sorveglianza marittima: un sistema comune per la condivisione delle informazioni sul settore marittimo dell’UE {SEC(2009) 1341} /* COM/2009/0538 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 15.10.2009

COM(2009) 538 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

Verso l ’integrazione della sorveglianza marittima: un sistema comune per la condivisione delle informazioni sul settore marittimo dell’UE

{SEC(2009) 1341}

Verso l ’INTEGRAZIONE DELLA SORVEGLIANZA MARITTIMA:

UN SISTEMA COMUNE PER LA CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI SUL SETTORE MARITTIMO DELL ’UE

INTRODUZIONE

Nella Comunicazione sulla politica marittima integrata per l’Unione europea la Commissione europea si è impegnata a provvedere “alla realizzazione di un sistema di sorveglianza maggiormente integrato per riunire i sistemi di monitoraggio e di localizzazione esistenti che vengono attualmente utilizzati per garantire la sicurezza e la protezione in mare, la tutela dell’ambiente marino, il controllo della pesca, il controllo delle frontiere esterne e altre attività rivolte all’applicazione della legge .”[1].

Il Consiglio “Affari generali” dell’8 dicembre 2008 ha invitato la Commissione ad attivarsi a favore dell’interoperabilità dei sistemi nazionali e comunitari al fine di ottimizzare il rapporto costo-efficacia delle operazioni di sorveglianza marittima. Questo approccio inteso a rafforzare l’integrazione della sorveglianza marittima ha trovato conferma nel programma per lo sviluppo di un sistema europeo di controllo delle frontiere (EUROSUR), che prevede la graduale creazione di un sistema comune per la condivisione delle informazioni sul settore marittimo dell’UE[2], nonché nel recente aggiornamento del sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione[3].

Scopo della sorveglianza marittima integrata è ottenere un quadro della situazione con riguardo alle attività in mare che esercitano un impatto sulla sicurezza e la protezione marittima, sul controllo delle frontiere, sull’ambiente marino, sul controllo della pesca, sugli interessi economici e commerciali dell’Unione europea nonché sull’applicazione della legge in generale e sulla difesa al fine di facilitare la presa di decisioni appropriate.

La conoscenza della situazione marittima consiste nella comprensione effettiva delle attività associate al settore marittimo che potrebbero avere un impatto sulla sicurezza, sulla protezione, sull’economia o sull’ambiente dell’Unione europea e dei suoi Stati membri. Elaborata sulla base di esigenze e diritti degli utilizzatori chiaramente definiti, tale conoscenza è finalizzata ad aiutare le autorità responsabili delle attività di monitoraggio e di sorveglianza ad evitare e a gestire in maniera globale le situazioni, gli eventi e le azioni connesse al settore marittimo dell’UE.

Il settore marittimo dell’UE comprende le acque territoriali degli Stati membri dell’UE, le zone economiche esclusive e le piattaforme continentali definite dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 nonché tutte le attività marittime che vi si svolgono, sul letto del mare, a livello sottomarino, in superficie e al di sopra della superficie, in impianti, navi merci, imbarcazioni di piccole dimensioni e navi battenti bandiera dell’UE o in qualche modo legate all’UE mediante un vincolo di proprietà o di gestione. Oltre a quanto sopra indicato, esso comprende anche tutte le zone di ricerca e soccorso e le zone di operazioni designate per un’operazione marittima UE da un’autorità civile o militare[4].

È chiara la necessità di condividere le informazioni relative alla sorveglianza marittima. Le diverse autorità settoriali incaricate del monitoraggio e della sorveglianza delle azioni in mare raccolgono dati e informazioni operative a partire dai quali elaborano, per proprio uso, il quadro più accurato possibile della loro conoscenza della situazione marittima. Poiché i dati non vengono scambiati, per numerose comunità di utilizzatori questo quadro non comprende al momento informazioni complementari raccolte da altri utenti settoriali. La messa a punto dei mezzi necessari per consentire tale scambio di dati e informazioni dovrebbe migliorare il quadro globale dei diversi utenti, rendendo così più efficace l’intervento delle autorità degli Stati membri e incrementando il rapporto costo-efficacia.

Obiettivo della presente comunicazione è esporre i principi guida per l’elaborazione di un sistema comune per la condivisione delle informazioni sul settore marittimo dell’UE e avviare il processo che porterà alla sua attuazione. Per conseguire tale obiettivo è necessario rafforzare il coordinamento e la coerenza fra la Commissione europea, gli Stati membri e gli interlocutori che il settore europeo della difesa avrà eventualmente indicato a tale scopo.

SFIDE

I problemi che attualmente pone l’elaborazione di un sistema comune per la condivisione delle informazioni sul settore marittimo dell’UE sono i seguenti.

Molteplicità delle comunità di utenti e di operatori : sia a livello nazionale che a livello comunitario le autorità nazionali responsabili della difesa, del controllo alle frontiere, delle dogane, dell’inquinamento marino, del controllo della pesca, della sicurezza e protezione in mare, della gestione del traffico navale, della risposta ad incidenti e calamità, della ricerca e soccorso e dell’applicazione della legge raccolgono informazioni per finalità proprie.

Sebbene esistano i mezzi tecnologici per condividere tali informazioni in maniera utile, la maggior parte dei dati necessari per acquisire questa conoscenza della situazione marittima viene ancora raccolta a livello nazionale, comunitario e internazionale mediante numerosi sistemi settoriali.

In alcuni casi le autorità responsabili ignorano che informazioni simili sono raccolte da altri sistemi e autorità, ma anche quando sono a conoscenza di questo fatto, non sono in grado di scambiarsi reciprocamente le informazioni in quanto solo alcune comunità di utilizzatori dispongono delle norme, degli accordi e delle politiche necessari allo scambio di dati.

Diversità di quadri giuridici : le diverse attività di sorveglianza marittima rientrano nel campo di applicazione di ciascuno dei tre pilastri dell’UE. I sistemi di sorveglianza sono stati elaborati sulla base di normative settoriali internazionali e comunitarie. A prescindere dal quadro comunitario esistente, nulla dovrebbe impedire agli Stati membri di integrare le rispettive attività di sorveglianza marittima.

Minacce transfrontaliere : le minacce cui devono far fronte gli Stati membri del settore marittimo dell’UE richiedono spesso un approccio transnazionale e talvolta transettoriale rafforzato, in particolare per quanto riguarda l’alto mare.

Disposizioni giuridiche specifiche : la normativa internazionale e comunitaria disciplina le attività di sorveglianza marittima in alto mare e con riguardo al trattamento dei dati personali, confidenziali o riservati.

CAMPO D’APPLICAZIONE

Considerate le sfide sopra esposte, il processo di definizione e di attuazione del sistema comune per la condivisione delle informazioni potrà avere successo solo con la piena consultazione e il coordinamento di tutte le comunità di utenti e di operatori interessate e nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà. Ove opportuno, i paesi terzi confinanti dovrebbero essere coinvolti.

Le diverse componenti del sistema comune per la condivisione delle informazioni vanno intese come segue:

- “sistema” : si riferisce ai sistemi d’informazione settoriali interconnessi che consentono agli utilizzatori di creare il loro quadro specifico della situazione, rendendoli in grado di individuare tendenze e rilevare anomalie e minacce;

- “comune” : poiché le informazioni sono destinate ad essere condivise fra le diverse comunità di utenti, i dati utilizzati a questo fine dovrebbero essere raccolti solo una volta;

- “condivisione” : significa che ogni comunità riceve, ma anche fornisce informazioni sulla base di norme e procedure precedentemente definite;

- “informazioni” : devono consentire all’utilizzatore di elaborare una conoscenza della situazione che risponda alle proprie esigenze. Le informazioni, che possono prevenire da una pluralità di comunità di utilizzatori, devono essere identificabili, accessibili, comprensibili e fruibili. Esse devono essere trattate nel rispetto delle misure di sicurezza adeguate.

La creazione del sistema comune per la condivisione delle informazioni dovrebbe garantire i vantaggi seguenti.

Interoperabilità : vanno individuati i mezzi e le modalità che consentano lo scambio di informazioni fra i sistemi settoriali già operativi[5] e quelli in fase di elaborazione da parte dell’Unione europea e dei suoi Stati membri con il sostegno delle agenzie UE quali EMSA, CFCA, FRONTEX e EDA[6]. È pertanto necessario sviluppare le norme, i collegamenti, i processi e le procedure non tecnici esistenti e metterne a punto di nuovi per consentire la condivisione delle informazioni e la protezione delle informazioni condivise sulla base di diritti di accesso convenuti. Un altro vantaggio dovrebbe essere una maggiore interoperabilità fra i sistemi settoriali all’interno di uno Stato membro.

Miglioramento della conoscenza della situazione : le informazioni ottenute tramite questo sistema dovrebbero migliorare considerevolmente la conoscenza della situazione nell’UE e negli Stati membri.

Efficienza : questo sistema dovrebbe inoltre contribuire a unificare gli sforzi delle entità che presentano interessi marittimi, evitando che le stesse informazioni vengano raccolte più volte e riducendo così notevolmente i costi per tutte le parti interessate. Col tempo si potrebbe elaborare un approccio plurifunzionale nell’utilizzo di strumenti e risorse di sorveglianza di diverse comunità di utenti.

Sussidiarietà : la grande maggioranza delle attività di monitoraggio e sorveglianza in mare sono svolte sotto la responsabilità degli Stati membri. Secondo il principio di sussidiarietà, gli Stati membri sono tenuti a coordinare la raccolta e la verifica delle informazioni raccolte da tutte le loro agenzie, amministrazioni e operatori nazionali, di preferenza tramite un meccanismo unico di coordinamento nazionale. Ove opportuno, gli Stati membri amministreranno anche i diritti di accesso dei terzi, qualificheranno i livelli di sicurezza delle informazioni e dei dati e approveranno e controlleranno la diffusione selettiva e i meccanismi di sicurezza dei dati.

PRINCIPI GUIDA PER L’ELABORAZIONE DI UN SISTEMA COMUNE PER LA CONDIVISIONE DI INFORMAZIONI SUL SETTORE MARITTIMO DELL’UE

Principio 1: un approccio che colleghi fra loro tutte le comunità di utilizzatori

Il sistema comune per la condivisione delle informazioni dovrebbe consentire alle autorità degli Stati membri di utilizzare in modo più efficace le informazioni relative alla sorveglianza marittima. È opportuno che norme e standard comuni siano elaborati a livello comunitario per ottimizzare lo scambio di informazioni fra le diverse comunità di utilizzatori. Ciascuna di queste comunità dovrebbe avere la possibilità di fornire e/o ricevere informazioni a livello nazionale provenienti da sistemi e meccanismi di sicurezza internazionali[7], regionali[8], comunitari[9], militari[10] e interni[11], sulla base delle esigenze del momento, in linea con le condizioni di utilizzo e i diritti di accesso degli utilizzatori predefiniti, al fine di elaborare un quadro della situazione rispondente ai propri criteri.

Aspetti da considerare

1. Un sistema flessibile per la condivisione delle informazioni : il sistema comune per la condivisione delle informazioni deve essere sufficientemente sicuro, ma al tempo stesso abbastanza flessibile da adattarsi alle nuove esigenze e situazioni degli utilizzatori. Questa constatazione mette in evidenza la necessità che ciascuna comunità di utilizzatori partecipante al sistema comune per la condivisione delle informazioni possa avere accesso a quante più informazioni possibile in modo da elaborare il quadro della situazione che meglio risponda alle proprie esigenze operative. Tale necessità è stata ad esempio individuata nelle operazioni congiunte Frontex per prevenire attività illegali alle frontiere esterne meridionali dell’UE.

2. Un accesso a informazioni complete per migliorare il processo decisionale : la capacità decisionale può essere migliorata solo con il contributo di tutte le comunità. Ad esempio, lo scambio di informazioni deve avvenire in entrambe le direzioni fra le autorità civili e le forze di difesa nel rispetto delle norme per la sicurezza delle informazioni.

Raccomandazioni

3. Evitare la duplicazione dei dati : i dati relativi al monitoraggio del traffico devono essere diffusi solo una volta mediante il sistema Safe-Sea-Net[12]. Questi stessi dati potrebbero poi essere messi a disposizione di tutti gli utilizzatori riconosciuti, compreso il settore della difesa, conformemente al quadro giuridico UE esistente o alle sue eventuali modifiche.

4. Interoperabilità fra le comunità degli utilizzatori dell’UE : affinché le forze armate dell’UE possano sostenere il settore civile nell’ambito della sicurezza e della protezione in mare, compresi gli interventi di gestione delle calamità, è necessario migliorare l’interoperabilità e il collegamento di tutti i partecipanti a livello nazionale.

5. Coordinamento nazionale : la gestione delle questioni inerenti alla sorveglianza marittima va migliorata in primo luogo a livello nazionale. A tal fine si raccomanda che le autorità che fungono già da centri di informazione settoriali servano da interfacce nel sistema comune per la condivisione delle informazioni.

6. Cooperazione internazionale e regionale : parallelamente alla creazione di interfacce fra i diversi sistemi di sorveglianza marittima all’interno dell’UE, occorre esaminare con attenzione la possibilità di condividere determinati elementi di informazione con i paesi terzi. In tal caso si devono prendere in considerazione le questioni legate alla sicurezza e alla reciprocità di tali informazioni. I cinque bacini marittimi regionali (Mar Baltico, Mare del Nord, Oceano Atlantico, Mar Mediterraneo e Mar Nero) e le regioni ultraperiferiche costituiscono una vasta zona esposta a minacce specifiche, per rispondere adeguatamente alle quali sono necessari ulteriori sforzi.

Principio 2: elaborare un quadro tecnico per l’interoperabilità e l’integrazione futura

Il modo migliore per creare un sistema comune per la condivisione delle informazioni sul settore marittimo dell’UE consiste nel definire un quadro tecnico non gerarchico per i sistemi di monitoraggio e sorveglianza marittima. Una tale struttura dovrebbe essere concepita come uno spazio di interazione fra diversi livelli di informazione che sia efficace dal punto di vista economico e allo stesso tempo consenta agli utilizzatori di migliorare il quadro della situazione. L’architettura del sistema deve permettere fra l’altro di raccogliere, fondere, analizzare, diffondere e gestire dati al livello di decentramento adeguato, in funzione delle preoccupazioni in materia di sicurezza (ad es., nel caso di comunicazioni riservate) e in conformità con la regolamentazione in materia di protezione dei dati, con le norme internazionali e i requisiti di funzionamento. Occorre utilizzare i sistemi esistenti nel modo più efficace.

Aspetti da considerare

7. Interoperabilità e interconnessione dei sistemi : invece di riunire tutte le informazioni in un’unica banca dati, ciascuna comunità di utilizzatori dovrebbe rendere i propri dati accessibili ad altre comunità di utilizzatori che ne hanno bisogno e sono autorizzate a riceverli. In tal modo ciascuna comunità di utilizzatori, in funzione delle proprie esigenze, diventerà editore delle proprie informazioni e destinataria delle informazioni pubblicate da altre comunità di utilizzatori. L’architettura dovrebbe rendere l’informazione fruibile mediante norme comuni e affidabile per gli utilizzatori che ne sono destinatari, garantendo nel contempo l’accesso unicamente agli utenti autorizzati.

8. Utilizzo di un sistema comunitario : per alcune categorie di informazioni è più facile e conveniente dal punto di vista economico raccogliere e diffondere i dati in modo centralizzato. Il sistema comunitario SafeSeaNet dovrebbe essere impiegato da tutte le comunità di utilizzatori interessate ed essere ulteriormente sviluppato per fungere da piattaforma principale per lo scambio di informazioni sul settore marittimo dell’UE con riguardo alle notifiche di entrata in porto e di partenza dal porto, alle notifiche di merci pericolose, alle notifiche di sicurezza marittima, a informazioni su incidenti, ai dati provenienti dai sistemi AIS e LRIT e ai dati relativi al monitoraggio dell’inquinamento. La Commissione, assistita dal gruppo direttivo di alto livello SafeSeaNet, è responsabile della gestione e dell’evoluzione di questo sistema in conformità alla direttiva 2002/59/CE.

9. Utilizzo di sistemi settoriali per la condivisione di informazioni riservate : per alcune categorie di informazioni, come i dati riservati o sensibili sotto il profilo della sicurezza (ad es., le comunicazioni riservate in materia di sicurezza interna e difesa), è tuttavia necessario adottare un approccio settoriale per tutelare gli interessi di sicurezza delle comunità di utilizzatori o dei destinatari interessati. In linea di massima, tali informazioni devono essere scambiate in funzione delle esigenze del momento solo all’interno della comunità di utilizzatori interessata. Qualora sia necessario ed appropriato, tali informazioni possono essere condivise con altre comunità di utilizzatori o destinatari a livello nazionale, in conformità alla normativa vigente, nonché con altri Stati membri che utilizzano sistemi comunitari.

10. Approcci regionali : spetta agli Stati membri valutare l’opportunità di approntare i mezzi per elaborare un quadro comune delle attività legali e illegali in mare che contribuirebbe a una migliore capacità di reazione a livello regionale.

Raccomandazioni

11. Quadro tecnico : questa struttura, che dovrà tener pienamente conto delle competenze delle autorità nazionali stabilite dalla normativa nazionale e comunitaria, deve essere concepita come uno spazio di interconnessione di diversi livelli di informazione basato sull’interoperabilità e su norme comuni ed efficace dal punto di vista dei costi. Tale struttura dovrà offrire agli utilizzatori la migliore soluzione tecnica per l’accesso alle informazioni, strumenti efficaci per l’estrazione dei dati, processi di correlazione e criteri armonizzati per il rilevamento di modelli normali e anomali. A tale fine è necessario convenire modelli di interoperabilità e norme sul trattamento dei dati nonché stabilire linee di comunicazione sicure fra i diversi utilizzatori dei dati sulla base di diritti di accesso predefiniti.

Esempio di livelli di informazione (non gerarchici):

[pic]

La raccolta, fusione, analisi e diffusione delle informazioni potrebbero essere effettuate come segue:

- raccolta : l’utilizzo da parte di tutti degli stessi strumenti (attrezzature terrestri, satelliti, sensori) può evitare che una stessa informazione sia raccolta più volte, ad es., autorità militari e civili;

- fusione : la fusione dei dati può colmare lacune informative e ridurre l’incertezza relativa a informazioni provenienti da fonti diverse;

- analisi : l’analisi dei dati sensibili sotto il profilo della sicurezza dovrebbe essere effettuata separatamente;

- diffusione : le informazioni adeguate dovrebbero essere trasmesse al decisore adeguato al momento opportuno. L’accesso alle informazioni richiede gli opportuni permessi.

- Interoperabilità e norme comuni : l’architettura richiede inoltre la migliore soluzione tecnica per la sincronizzazione dei servizi, la qualità dei dati e i metodi standard per lo scambio di terminologia e di dati sulla base delle migliori pratiche. Questo aspetto è di importanza fondamentale per garantire coerenza tra le azioni dell’UE e quelle intraprese dai paesi vicini, in particolare nei mari regionali condivisi.

- Agenzie dell’Unione europea : le agenzie dell’UE svolgono un ruolo importante di sostegno e di coordinamento all’interno della rispettiva comunità di utilizzatori. Ove necessario, esse potrebbero servire anche da centri per lo scambio di informazioni.

Principio 3: scambio di informazioni fra autorità civili e militari

Le informazioni relative alla sorveglianza dovrebbero essere condivise fra le autorità civili e militari per evitare doppioni ed essere efficaci sotto il profilo dei costi. Pur riconoscendo che tali autorità hanno finalità e mandati distinti, occorre tuttavia stabilire norme e procedure comuni per l’accesso alle informazioni e per l’utilizzo delle stesse al fine di garantire uno scambio bidirezionale dei dati.

Aspetti da considerare

12. Nell’ambito delle missioni e delle competenze delle autorità nazionali, regionali o internazionali, stabilite dalla normativa nazionale e comunitaria, il sostegno delle forze militari degli Stati membri al settore civile negli interventi di sicurezza marittima e di sicurezza interna è essenziale e richiede un miglioramento dell’interoperabilità e del collegamento fra tutte le parti interessate. Nello stesso modo i dati provenienti dal settore civile possono rivelarsi utili per alcune operazioni militari.

13. L’applicazione della normativa nazionale e comunitaria rende necessaria l’adozione di norme e la costituzione di capacità per operare in alto mare. Operazioni tecniche come la raccolta e l’analisi di immagini satellitari ad alta risoluzione, i pattugliamenti aerei, l’utilizzo di piattaforme non abitate, il rilevamento e l’analisi dei suoni subacquei, che finora erano state di competenza della difesa, sono considerate sempre più importanti a fini civili. Per contro, le comunità di utilizzatori civili possono fornire al settore della difesa un aiuto notevole per l’elaborazione del quadro della situazione aeronavale ( Recognized Maritime Picture ) fornendo informazioni ottenute nell’ambito del sistema comune per la condivisione delle informazioni.

Raccomandazioni

14. Rafforzamento del coordinamento : per conseguire i suddetti obiettivi tramite la creazione del sistema comune per la condivisione delle informazioni è necessario stabilire uno stretto coordinamento fra la Commissione europea, gli Stati membri e gli interlocutori che il settore europeo della difesa avrà eventualmente indicato a tale scopo. Questo coordinamento rafforzato sarà tradotto in orientamenti politici nel pieno rispetto del quadro giuridico di ciascuna comunità di utilizzatori.

15. Utilizzo più efficace degli strumenti di sorveglianza nelle comunità : gli utenti civili e militari autorizzati dovrebbero essere in grado di richiedere e ricevere dati ottenuti dagli strumenti di sorveglianza europei ai fini della sorveglianza marittima. Sul piano tecnico questo rende necessario definire norme comuni per la condivisione, la compilazione e la presentazione di queste informazioni ai singoli utenti, se necessario.

16. Dati di origine spaziale : l’Europa si è impegnata a sviluppare la propria capacità operativa per l’osservazione della Terra tramite il programma di monitoraggio globale per l’ambiente e la sicurezza (GMES). Sfruttando le possibilità offerte dallo spazio sarà possibile migliorare la conoscenza della situazione marittima e coadiuvare così le operazioni svolte dalle autorità civili e militari, come il controllo del traffico marittimo, il monitoraggio dell’inquinamento marino e la lotta alle attività illegali in mare. L’impiego delle osservazioni spaziali per monitorare l’inquinamento marino fa già parte del sistema CleanSeaNet gestito dall’EMSA. Tali questioni sono affrontate anche nell’ambito del GMES, contribuendo così all’elaborazione di applicazioni di sicurezza nei campi della sorveglianza delle frontiere esterne marittime dell’UE e del sostegno all’azione esterna dell’UE.

Principio 4: disposizioni giuridiche specifiche

Occorre individuare nella legislazione comunitaria e nazionale gli ostacoli allo scambio di dati relativi al monitoraggio e alla sorveglianza ai fini della creazione di un sistema comune per la condivisione delle informazioni. Al momento dell’eliminazione di tali ostacoli si dovranno tenere nella debita considerazione, in conformità al diritto nazionale e internazionale, il rispetto della riservatezza dei dati, i problemi connessi ai diritti di proprietà intellettuale, la protezione dei dati personali nonché la proprietà dei dati.

Aspetti da considerare

17. Trattamento dei dati personali : le varie attività indicate nelle sezioni precedenti possono comportare il trattamento di dati a carattere personale. Nell’ambito del sistema per la condivisione delle informazioni è necessario rispettare i principi della normativa relativa alla protezione dei dati a carattere personale nell’Unione europea[13]. I dati personali devono essere raccolti per un fine legittimo e utilizzati e trasferiti per un fine compatibile con quello per cui sono stati inizialmente raccolti.

18. Requisiti di riservatezza : sembra che una quantità significativa di dati relativi alla sorveglianza e alla comunicazione nel settore marittimo sia riservata (sotto il profilo commerciale) o da trattare come tale. L’ostacolo principale per quanto riguarda la riservatezza è costituito dalla natura esplicita delle disposizioni in materia contenute in alcuni degli strumenti fondamentali di monitoraggio e sorveglianza. Ne consegue che, ai fini del trattamento e del trasferimento di questo tipo di dati, è necessario verificare che i destinatari degli stessi siano vincolati da obblighi di riservatezza e di segreto professionale, come attualmente previsto dalle disposizioni del sistema LRIT.

19. Condivisione dei dati civili/militari : nella prospettiva di uno scambio di dati e di informazioni fra diverse autorità (comprese le autorità militari) occorre esaminare in modo approfondito come si può garantire l’integrità delle informazioni riservate, dei dati commerciali confidenziali e delle informazioni relative a indagini penali nonché la protezione dei dati personali.

Raccomandazioni

20. Al fine di garantire la certezza del diritto per tutte le parti interessate si propone di assoggettare qualsiasi meccanismo destinato allo scambio transfrontaliero di dati provenienti da diverse banche dati esistenti, in funzione delle esigenze del momento, a un quadro giuridico chiaro che, a seconda delle necessità e tenendo conto delle disposizioni giuridiche vigenti e dei sistemi operativi a livello UE, definisca almeno la natura dei dati di cui trattasi, le competenze dei fornitori di dati, le finalità (e i metodi) dello scambio e i potenziali destinatari dei dati e contenga le necessarie garanzie per quanto riguarda la riservatezza e la sicurezza di (alcuni) dati e la protezione dei dati personali.

21. Il trattamento dei dati personali a fini militari, di sicurezza dello Stato e di applicazione del diritto penale resta per il momento al di fuori del quadro giuridico generale per la protezione dei dati. La protezione dei dati può tuttavia essere regolamentata caso per caso nell’ambito di strumenti giuridici specifici sia a livello comunitario che nazionale[14]. Ulteriori garanzie saranno pertanto richieste qualora si intenda effettuare uno scambio di dati a carattere personale fra autorità che rientrano nel campo di applicazione del quadro giuridico vigente per la protezione dei dati (ad es., autorità di pesca) e autorità (attualmente) escluse da tale campo di applicazione (ad es., autorità militari o di sicurezza dello Stato).

LE PROSPETTIVE

Come spiegato più sopra, i principi guida per l’elaborazione di un sistema comune per la condivisione delle informazioni sul settore marittimo dell’UE sono intesi a suscitare una riflessione a livello comunitario e nazionale. Questo processo dovrà coinvolgere tutte le comunità di utilizzatori in modo da individuare chiaramente le loro esigenze e le opzioni strategiche necessarie a soddisfarle. A questo fine i servizi della Commissione collaborano con il gruppo di esperti dell’Agenzia europea per la difesa ( Wise Pen Team ) nell’ambito del loro mandato di elaborare una relazione sulla sorveglianza marittima.

In tale contesto si propone di istituire una cooperazione permanente e strutturata fra i diversi interessati dei settori civili e militari degli Stati membri al fine di reperire soluzioni innovative nell’ambito del quadro giuridico esistente. Tale coordinamento potrebbe contribuire a migliorare l’interoperabilità e il collegamento fra i sistemi civili e militari esistenti.

Si propone che i lavori di creazione del sistema comune per la condivisione delle informazioni si svolgano nell’ambito del gruppo di esperti degli Stati membri sull’integrazione della sorveglianza marittima, compatibilmente con altri lavori in corso nei gruppi settoriali e nei comitati e nei limiti delle rispettive competenze. Il gruppo tratterebbe in particolare della struttura del sistema per lo scambio di informazioni fra i diversi sistemi settoriali tenendo conto dei quadri giuridici esistenti ed esaminando gli ostacoli procedurali e tecnologici alla condivisione delle informazioni.

La creazione del sistema comune per lo scambio delle informazioni non deve in alcun modo impedire lo sviluppo di sistemi di informazione settoriali esistenti o allo stadio di progetto, né la loro evoluzione, purché si tenga conto dell’esigenza di interoperabilità che rende possibile uno scambio di informazioni con altri sistemi interessati.

Seguendo un approccio iterativo, i principi guida potranno essere riveduti in particolare alla luce degli esiti dei tre progetti descritti di seguito, che saranno realizzati per valutare la capacità degli utilizzatori di diversi Stati membri e di diverse comunità di utilizzatori di scambiare informazioni:

22. Progetto pilota sull’integrazione della sorveglianza marittima nel Mar Mediterraneo e nei suoi approcci atlantici[15]. Scopo di questo progetto di durata biennale è verificare la capacità di sei Stati membri di questa regione di scambiare informazioni relative alla sorveglianza nel campo del controllo delle frontiere, della lotta al traffico di narcotici e al terrorismo, della lotta al contrabbando di merci illegali e della prevenzione dell’inquinamento marino. Il progetto dovrebbe avere inizio alla fine del 2009.

23. Progetto pilota sull’integrazione della sorveglianza marittima nei bacini marittimi dell’Europa del Nord[16], con obiettivi e durata simili a quelli del succitato progetto pilota nel Mediterraneo.

24. Nell’ambito del programma di lavoro 2010 del Settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo (tema sicurezza) è stato pubblicato un invito a presentare proposte per un programma dimostrativo finalizzato all’integrazione, alla convalida e alla dimostrazione su larga scala di una soluzione del tipo “sistemi di sistemi” applicabile alla sorveglianza delle frontiere marittime. I principali aspetti trattati sono il rilevamento delle piccole imbarcazioni, la fusione di informazioni per individuare le anomalie, l’interoperabilità e l’accessibilità. La soluzione proposta sarà verificata in una zona selezionata della frontiera marittima esterna al fine di indicare la via da seguire – dal punto di vista tecnico – per lo sviluppo del sistema comune per la condivisione delle informazioni sul settore marittimo dell’UE. Inoltre, nell’ambito del Settimo programma quadro (tema spazio) è stato pubblicato un invito a presentare proposte per lo sviluppo di servizi GMES preoperativi destinati alla sorveglianza marittima.

Un elenco di ulteriori iniziative comunitarie relative all’integrazione della sorveglianza marittima figura in un documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato alla presente comunicazione.

CONCLUSIONI

Un approccio integrato alla sorveglianza marittima dovrebbe consentire alle autorità responsabili delle attività marittime di svolgere i loro compiti in modo più efficace grazie al maggior numero di strumenti e informazioni a loro disposizione. In tal modo dovrebbe essere possibile aumentare l’efficienza delle operazioni e ridurre i costi operativi. Quando si considera la necessità crescente di rilevare, identificare, seguire e intercettare le persone coinvolte, fra l’altro, in attività di immigrazione clandestina e di pesca illegale nonché di evitare gli incidenti in mare, proteggere l’ambiente e facilitare il commercio, le economie potenziali a livello dell’UE risultano significative. I benefici che deriveranno da questo processo avranno ripercussioni positive sulla sicurezza nazionale, sulla sicurezza e protezione marittima, sulla tutela dell’ambiente marino, sul controllo delle frontiere e, in generale, sull’applicazione della legge.

La Commissione invita pertanto il Consiglio, il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni a:

- approvare gli obiettivi presentati nell’ambito della presente comunicazione;

- sostenere l’approccio proposto nel quadro dei rispettivi ambiti di responsabilità.

[1] COM(2007) 575 definitivo del 10.10.2007.

[2] COM(2008) 68 definitivo del 13.2.2008, pag. 9.

[3] Direttiva 2009/17/CE recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione, GU L 131 del 28.5.2009, pag. 101. Pertinente è anche il regolamento (CE) n. 725/2004, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali, GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6.

[4] Nonostante tutte le zone comprese nel settore marittimo dell’UE abbiano un impatto diretto o indiretto sulla politica e sugli interessi dell’UE, non tutte sono di competenza dell’UE.

[5] Ad es., SafeSeaNet, CleanseaNet e EU LRIT Data Centre gestiti da EMSA.

[6] Un glossario dei termini e degli acronimi figura in un documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente comunicazione.

[7] Ad es., AIS, LRIT.

[8] Ad es., BSRBCC, BSBC.

[9] Ad es., SafeSeaNet, EU LRIT Data Centre, CleanSeaNet, VMS, EUROSUR.

[10] Ad es., MSSIS, VR-MTC, SUCBAS.

[11] Ad es., MAOC-N, CeCLAD e sistema d’informazione FRONTEX.

[12] Direttiva 2002/59/CE del Consiglio, modificata dalla direttiva 2009/17/CE, articolo 22 bis .

[13] Direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31) e le disposizioni nazionali di applicazione; regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1); Convenzione del Consiglio d’Europa per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali del 28 gennaio 1981 (ETS 108). La Convenzione è integrata dal protocollo supplementare alla Convenzione sulle autorità di controllo e i flussi di dati transfrontalieri (ETS 181, 8 novembre 2001) e dalla raccomandazione n. R(87) 15 del Consiglio d’Europa, del 17 settembre 1987, relativa all’utilizzo dei dati personali nel settore della polizia.

[14] Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60).

[15] Invito a presentare proposte MARE/2008/13.

[16] Invito a presentare proposte MARE/2009/41.

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