Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione della direttiva 2004/80/Ce del Consiglio relativa all'indennizzo delle vittime di reato [SEC(2009) 495]
/* COM/2009/0170 def. */
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[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |
Bruxelles, 20.4.2009
COM(2009) 170 definitivo
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO
sull'applicazione della direttiva 2004/80/CE del Consiglio relativa all'indennizzo delle vittime di reato
[SEC(2009) 495]
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO
sull'applicazione della direttiva 2004/80/CE del Consiglio relativa all'indennizzo delle vittime di reato
1. INTRODUZIONE
Le vittime di reato nell'Unione europea hanno il diritto di ottenere un indennizzo equo e adeguato per le lesioni subite, indipendentemente dal luogo della Comunità europea in cui il reato è stato commesso. La direttiva 2004/80/CE del Consiglio relativa all'indennizzo delle vittime di reato[1] (in prosieguo: "la direttiva") stabilisce un sistema di cooperazione volto a facilitare alle vittime di reato l'accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere. Il regime opera sulla base dei sistemi degli Stati membri in materia di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori.
Secondo l'articolo 19 della direttiva, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione della direttiva entro il 1° gennaio 2009. La presente relazione ottempera a tale obbligo e concerne il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006[2] e il 31 dicembre 2008[3].
Per preparare la relazione la Commissione ha affidato a un consulente esterno uno studio sull'applicazione della direttiva[4], il cui principale obiettivo era valutare l'attuale stato di attuazione della direttiva in tutti gli Stati membri. Il consulente ha quindi esaminato i seguenti aspetti:
- applicazione della direttiva: valutazione del funzionamento dei sistemi di indennizzo;
- efficacia della direttiva: identificazione di fattori contestuali, disposizioni e procedure (ove presenti) che abbiano comportato difficoltà di attuazione;
- oggetto della legislazione nazionale: analisi comparata dei sistemi di indennizzo degli Stati membri; valutazione della conformità dei sistemi di indennizzo degli Stati membri con le disposizioni della direttiva.
L'applicazione della direttiva è stata inoltre discussa durante una riunione dei punti di contatto centrali designati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 16 della direttiva, organizzata nel quadro della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale e tenutasi il 23 ottobre 2008.
La direttiva e tutte le informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi delle sue disposizioni sono contenute nell'atlante giudiziario europeo in materia civile (in prosieguo: "l'atlante")[5].
2. PRINCIPALI ELEMENTI DELLA DIRETTIVA
L'articolo 1 della direttiva obbliga gli Stati membri ad assicurare che la vittima di un "reato internazionale violento" commesso in uno Stato membro diverso da quello in cui il richiedente l'indennizzo risiede abitualmente abbia diritto a presentare la domanda di indennizzo in quello Stato. L'autorità competente dello Stato membro in cui il richiedente risiede abitualmente ("autorità di assistenza") gli dà assistenza; gli obblighi della suddetta autorità nei confronti della vittima sono stabiliti dagli articoli da 5 a 11 della direttiva. L'autorità di assistenza non compie alcuna valutazione della domanda. Tale valutazione compete all'autorità dello Stato membro ai sensi del quale sistema di indennizzo la vittima ha presentato domanda ("autorità di decisione").
Gli Stati membri sono pertanto tenuti a istituire una o più autorità di assistenza e di decisione e a designare punti di contatto centrali (articoli 3, paragrafi 1 e 2, e articolo 16).
Le autorità di assistenza sono responsabili di quanto segue:
- informare i potenziali richiedenti in merito al sistema di indennizzo (articolo 4);
- assistere i richiedenti nella compilazione della domanda di indennizzo (articolo 5);
- trasmettere la domanda all'autorità di decisione (articolo 6);
- fornire un orientamento al richiedente qualora siano necessari documenti supplementari (articolo 8);
- organizzare un'audizione qualora lo disponga l'autorità di decisione (articolo 9).
Le autorità di decisione sono responsabili di quanto segue:
- accusare ricezione della domanda, designando una persona di contatto competente per la gestione della pratica e indicando i tempi stimati per l'adozione della decisione (articolo 7);
- informare l'autorità di assistenza e il richiedente in merito alla decisione (articolo 10).
L'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva stabilisce che l'accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere opera sulla base dei sistemi nazionali di indennizzo degli Stati membri. Nello specificare gli elementi costitutivi di tali sistemi, l'articolo 12, paragrafo 2, dispone che tutti gli Stati membri "provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime".
Gli Stati membri devono garantire che i potenziali richiedenti abbiano accesso alle informazioni essenziali relative alla possibilità di richiedere un indennizzo (articolo 4). L'indennizzo deve essere erogato dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è stato commesso il reato (articolo 2). Le formalità amministrative devono essere limitate allo stretto indispensabile (articolo 3, paragrafo 3) e occorre utilizzare formulari tipo per la trasmissione delle domande e delle decisioni (articolo 14).
3. APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA
La sezione seguente offre una panoramica dei diversi aspetti dell'applicazione della direttiva, in particolare la notifica delle misure di recepimento, la conformità alla direttiva, l'applicazione e l'efficacia della stessa e i sistemi di indennizzo nazionali di cui all'articolo 12. Sono inoltre illustrate le misure di attuazione previste dal Capo III della direttiva.
3.1. Notifica delle misure di recepimento
Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, gli Stati membri erano tenuti a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 1° gennaio 2006[6][7].
15 Stati membri hanno adottato le misure nazionali di recepimento entro i termini: Bulgaria, Danimarca, Germania, Estonia, Spagna, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Slovenia, Finlandia, Svezia e Regno Unito. All'inizio del 2006 sono pervenute le notifiche di altri sette Stati membri (Belgio, Repubblica ceca, Cipro, Lituania, Ungheria, Portogallo e Slovacchia).
La Commissione ha avviato la procedura d'infrazione di cui all'articolo 226 del trattato CE nei confronti di Grecia, Italia, Lettonia, Malta e Romania per mancata notifica nel 2006-2007. Da quel momento Italia, Lettonia, Malta e Romania hanno comunicato la normativa nazionale di recepimento in ottemperanza ai rispettivi obblighi.
A tutt'oggi la Grecia non ha notificato le misure nazionali di recepimento della direttiva e nel luglio del 2007 è stata condannata dalla Corte di giustizia[8]. Nel 2008 la Commissione ha avviato contro la Grecia la procedura di cui all'articolo 228 del trattato CE, tuttora pendente.
Le misure di recepimento comunicate dagli Stati membri figurano nell'allegato I.
3.2. Conformità alla direttiva
La valutazione della conformità delle misure di recepimento alle disposizioni della direttiva non è ancora ultimata a causa delle notifiche tardive. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, la situazione è la seguente:
Articoli 1-3: tutti gli Stati membri ad eccezione della Grecia e dell'Italia dispongono di sistemi che consentono alle vittime di presentare domanda (articolo 1) e hanno dato attuazione agli articoli 2 e 3 (istituzione di autorità competenti e di procedure amministrative). L'elenco delle autorità competenti è pubblicato nell'atlante[9].
Articolo 4: informazioni relative a misure e metodi sono a disposizione dei potenziali richiedenti dei 20 Stati membri. Questi ultimi hanno diffuso informazioni sui propri sistemi di indennizzo prevalentemente tramite Internet, su siti web nazionali o nell'atlante, realizzando inoltre pieghevoli e opuscoli. Le azioni d'informazione sono descritte nell'allegato 2[10].
Articoli 5-10: sono attualmente disponibili informazioni relative al funzionamento delle procedure di cui agli articoli da 5 a 10 della direttiva, fornite da 12 Stati membri: Repubblica ceca, Danimarca, Irlanda, Spagna, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Portogallo, Finlandia, Svezia e Regno Unito.
Articolo 11: sono 17 gli Stati membri che accettano domande redatte in lingue diverse dalla loro o dalle loro lingue ufficiali. La lingua straniera maggiormente accettata è l'inglese. Spagna, Francia, Lussemburgo, Slovenia e Slovacchia accettano esclusivamente l'uso della loro o delle loro lingue ufficiali. Le informazioni relative alle lingue sono presentate dagli Stati membri nell'allegato 3[11].
3.3. Applicazione ed efficacia della direttiva nella pratica
Per quanto riguarda l'applicazione pratica della direttiva nei diversi Stati membri, sono disponibili soltanto dati incompleti[12]. Il numero delle domande transfrontaliere presentate con l'ausilio dell'autorità di assistenza e quello delle azioni intraprese dall'autorità di decisione sono riportati nella tabella seguente. La conclusione principale è che il numero di casi attestati è estremamente esiguo.
Stato membro | Numero di domande transfrontaliere (in qualità di autorità di assistenza/decisione)[13] |
Belgio | 1 caso/22 casi |
Bulgaria | (dati non ancora disponibili) |
Repubblica ceca | 0 casi/3casi |
Danimarca | 2 casi/2 casi |
Germania | (nessun dato) |
Estonia | 3 casi/4 casi |
Grecia | (non recepita) |
Spagna | (nessun dato per l'autorità di assistenza)/48 casi |
Francia | (nessun dato per l'autorità di assistenza)/28 casi |
Irlanda | 1 caso/31 casi |
Italia | (autorità non presenti) |
Cipro | (nessun dato per l'autorità di assistenza)/2 casi |
Lettonia | 2 casi/1 caso |
Lituania | 3 casi/0 casi |
Lussemburgo | 0 casi/1 caso |
Ungheria | 0 casi/0 casi |
Malta | 0 casi/(nessun dato per l'autorità di decisione) |
Paesi Bassi | 39 casi/3 casi |
Austria | (nessun dato per l'autorità di assistenza)/3 casi |
Polonia | 5 casi/5 casi |
Portogallo | (nessun dato per l'autorità di assistenza)/3 casi |
Romania | 1 caso/0 casi |
Slovenia | 0 casi/1 caso |
Slovacchia | 0 casi/0 casi |
Finlandia | 6 casi/1 caso |
Svezia | 7 casi/14 casi |
Regno Unito | circa 100 casi/(nessun dato per l'autorità di decisione) |
Secondo lo studio, la ragione dell'indisponibilità di dati rilevanti sembra riconducibile al fatto che alcuni Stati membri abbiano attuato la direttiva soltanto di recente. Tra gli ulteriori ostacoli all'attuazione si annoverano la lingua, la mancanza di conoscenza dell'ordinamento giuridico e delle procedure di altri Stati membri, e atteggiamenti diversi in termini di rapidità ed efficienza. Gli intervistati hanno poi osservato che sono pochi i casi conclusi con esito positivo che potrebbero essere condivisi.
Oltre al risultato statistico, è possibile presentare i seguenti principali risultati basati sullo studio.
3.3.1. Efficacia della direttiva
Le autorità di assistenza e di decisione hanno espresso complessivamente un'opinione positiva sul funzionamento dell'attuale sistema e dei punti di contatto centrali, sull'uso dei formulari tipo, delle lingue e delle tecnologie della telecomunicazione. Tuttavia, il tasso di risposta relativamente basso ha sollevato dubbi quanto alla misura in cui gli intervistati abbiano effettivamente fatto uso del sistema.
Nella maggior parte dei casi, le autorità di decisione e di assistenza hanno giudicato efficienti i propri principali interlocutori, e soltanto pochi intervistati hanno espresso critiche nei confronti delle loro controparti ufficiali. Anche i punti di contatto centrali sono stati valutati positivamente.
Tuttavia, riguardo alla procedura i richiedenti sono stati molto meno positivi delle autorità, ritenendo che la procedura di presentazione della domanda fosse complicata e richiedesse tempi eccessivamente lunghi. Le barriere linguistiche e la mancanza d'informazioni e di consulenza legale sono stati ritenuti i problemi principali. Sembra pertanto che, nonostante quanto disposto dall'articolo 11 della direttiva, le barriere linguistiche e la comunicazione in generale costituiscano ancora il problema principale nella procedura di presentazione della domanda.
3.3.2. Carico di lavoro e decisioni
La stima su scala comunitaria del numero approssimativo di domande presentate ai sensi della direttiva durante il periodo a cui la presente relazione si riferisce è molto bassa, come si evince dalla tabella sopra. Eppure ci sono segni di un aumento consistente delle domande, audizioni e richieste d'informazioni tra il 2006 e il 2008. Nonostante sia aumentato il numero delle domande, il tasso di successo è rimasto più o meno invariato (circa il 10%). Secondo lo studio, si è avuto un incremento consistente in termini assoluti sia degli importi richiesti sia di quelli versati. Rispetto agli importi richiesti, la percentuale relativa ai pagamenti varia notevolmente a seconda dell'anno e del luogo.
3.3.3. Organizzazione e comunicazione
Dallo studio emerge che la capacità di esaminare e di trasmettere le domande e le decisioni varia notevolmente all'interno dell'Unione europea. In media, occorrono circa quattro settimane per trasmettere una domanda, e circa due affinché quest'ultima pervenga all'autorità di decisione. Le richieste d'informazioni di aggiornamento possono comportare un'attesa fino a quattro settimane.
L'impiego di tecnologie della telecomunicazione sembra avere contribuito ad un aumento, seppure non consistente, del numero delle audizioni. Le audizioni nel 2006 sono state circa il 10% e quelle nel 2007 circa il 19%. Sono stati riscontrati pochi casi di tele/videoconferenza che hanno causato difficoltà. Una minoranza significativa di autorità di decisione (1/4) si è inoltre dimostrata disponibile ad utilizzare e-mail e fax.
Da ultimo, la maggioranza degli intervistati si è dichiarata soddisfatta dell'uso della lingua. Tuttavia, una consistente minoranza (circa 1/4) ha espresso preoccupazione, e molte sono state le proposte per migliorare la situazione, ad esempio il ricorso a interpreti di lingua madre.
3.3.4. Tasso di abbandono
Sulla base dei dati disponibili nell'ambito dello studio, è probabile che solo un numero relativamente esiguo di vittime abbia presentato domanda di indennizzo transfrontaliero.
Le possibili spiegazioni spaziano dalla disinformazione sull'esistenza dei sistemi, alla riluttanza ad interagire con l'organo incaricato di ricevere le domande (l'autorità di assistenza). Inoltre, anche fattori contestuali quali l'ostacolo della lingua, l'assenza di una fonte d'informazioni centralizzata e il coinvolgimento di due organi possono essere all'origine dell'alto tasso di abbandono nelle fasi di presentazione della domanda[14].
3.4. Sistemi di indennizzo degli Stati membri (Articolo 12)
3.4.1. Esistenza di sistemi di indennizzo nazionali
L'articolo 12 impone innanzitutto l'esistenza negli Stati membri di sistemi nazionali in materia di indennizzo delle vittime di reati internazionali violenti commessi nei rispettivi territori.
Risulta che tutti gli Stati membri ad accezione della Grecia soddisfino tale obbligo.
3.4.2. Eventi criminosi contemplati dai sistemi e "indennizzo equo e adeguato" di cui all'articolo 12
Lo studio e il sito web della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale[15] contengono una notevole quantità di informazioni sui sistemi di indennizzo nazionali. La sezione seguente fornisce una panoramica delle prassi correnti di tali sistemi alla luce di due aspetti essenziali, ossia il problema degli "eventi criminosi" e quello dell'"indennizzo equo e adeguato ".
Tutti gli Stati membri, salvo la Grecia, garantiscono un indennizzo alle vittime di reati internazionali contro la persona. Per quanto concerne i familiari delle vittime di reati internazionali contro la persona che comportano la morte della vittima, il rapporto tra i sistemi che contemplano la lesione mortale e quelli che non la contemplano è di 2 a 1. La maggioranza degli Stati membri esclude le lesioni colpose a danno sia delle vittime sia dei familiari.
La grande maggioranza degli Stati membri prevede un indennizzo per lesioni personali e per decesso. Un'ampia maggioranza include inoltre nei rispettivi sistemi la malattia e il danno psichico.
Nella maggioranza dei casi, le vittime e i loro parenti prossimi possono avere diritto all'indennizzo (qualora si configuri il reato di omicidio).
Tutti gli Stati membri, ad eccezione di due, impongono un termine per la compilazione e la presentazione della domanda di indennizzo, e la maggior parte di essi (3 a 1) prevede la possibilità di prorogare detto termine in presenza di determinate circostanze, riconducibili principalmente alle conseguenze mediche del reato subite dalla vittima.
Per converso, la maggioranza degli Stati membri (2 a 1) non impone alcuna soglia economica minima per l'indennizzo, mentre negli altri il valore minimo di tale soglia varia ampiamente.
Premesso che, per avere diritto all'indennizzo, nessuno dei sistemi impone la conclusione del procedimento penale o l'identificazione dell'autore del reato, quasi tutti prevedono in capo alla vittima l'obbligo di denuncia presso le autorità di polizia. Tuttavia, per quanto riguarda la previsione di un termine entro il quale sporgere denuncia, i sistemi sono equamente suddivisi. E lo sono anche quando impongono un termine, in ordine alla possibilità di prorogarlo o meno.
Quasi tutti i sistemi prevedono che, ove la vittima abbia in qualsiasi modo contribuito alle circostanze in cui è stata lesa, l'indennizzo sia ridotto o la domanda addirittura rifiutata. Per contro, nella maggioranza (4 a 1) dei sistemi, il fatto che la vittima abbia precedenti penali non le preclude la possibilità di accedere a un indennizzo, totale o parziale.
Nell'ambito dell'indagine è stato chiesto agli intervistati se l'indennizzo garantito dai rispettivi sistemi fosse, secondo quanto disposto dalla direttiva, "equo e adeguato". Alla domanda ha risposto meno della metà delle autorità di decisione. Queste hanno dichiarato che i loro sistemi corrispondono alla norma.
Altri quesiti hanno riguardato la valutazione e la misura dell'indennizzo previste dai sistemi. Secondo la maggioranza degli intervistati (2 a 1), la valutazione dell'indennizzo è basata sulle normative nazionali in materia di risarcimento dei danni in caso di lesioni personali o decesso. Alcuni sistemi applicano un meccanismo di liquidazione del danno che fissa un valore economico per specifica lesione.
La stragrande maggioranza dei sistemi prevede, oltre al danno morale, un indennizzo per il danno patrimoniale derivante dalla lesione (ad esempio il lucro cessante), e molti contemplano un indennizzo per invalidità di lungo periodo. Del pari, la maggioranza dei sistemi ammette l'indennizzo delle persone a carico sia per il danno morale (lutto) sia per il danno patrimoniale (perdita dell'indennità di mantenimento).
La maggioranza dei sistemi (4 a 1) impone in ogni caso un limite massimo all'indennizzo globale, ma sono divisi in parti uguali quanto alla possibilità di fissare un massimale alla liquidazione del lucro cessante.
Il richiedente può avvalersi di due ulteriori forme di indennizzo: la prima consiste nell'ottenere il risarcimento dall'autore del reato. La normativa nazionale può prevedere che l'organo incaricato di ricevere le domande sia surrogato nei diritti della vittima costituitasi parte civile contro l'autore del reato. L'indagine ha mostrato che poco più della maggioranza dei sistemi nazionali non impone alle vittime di intraprendere le azioni opportune per ottenere il risarcimento dall'autore del reato. La seconda forma consiste nelle indennità collaterali che possono provenire dallo Stato, dal datore di lavoro del richiedente o da proprie polizze di assicurazione. A questo proposito, gli intervistati concordano sull'opportunità che i sistemi provvedano ad evitare un doppio risarcimento.
Sebbene i sistemi di indennizzo siano complessi e abbiano caratteristiche diverse, tutti gli Stati membri esaminati risultano disporre di un sistema efficace di indennizzo delle vittime di reati internazionali violenti.
Per quanto riguarda il requisito dell'indennizzo equo e adeguato, gli intervistati convengono nel riscontrare negli Stati membri un elevato grado di conformità alla disposizione relativa all'"indennizzo equo e adeguato delle vittime di reati internazionali violenti".
- Tutti gli intervistati hanno affermato che è previsto un indennizzo delle vittime di reati intenzionali contro la persona.
- La maggioranza degli Stati membri esclude le lesioni colpose dai propri sistemi di indennizzo.
- La grande maggioranza degli Stati membri prevede un indennizzo per lesioni personali e per decesso.
- È inoltre condivisa l'opinione secondo cui dovrebbero rientrare nei sistemi la malattia e il danno psichico.
- È ampiamente rispettato lo standard minimo che propone che le vittime e i loro parenti prossimi (qualora si configuri il reato di omicidio) abbiano diritto all'indennizzo.
- Tutte le autorità di decisione tranne due hanno affermato di imporre un termine per la compilazione e la presentazione della domanda di indennizzo.
- Quasi tutti i sistemi prevedono che, ove la vittima abbia contribuito alle circostanze in cui è stata lesa, l'indennizzo sia ridotto o la domanda addirittura rifiutata.
- Una maggioranza consistente ritiene (sebbene ciò non sia proposto nello standard minimo) che alle vittime con precedenti penali non debba, per questa ragione, essere precluso l'indennizzo.
- La stragrande maggioranza dei sistemi prevede l'indennizzo per danni patrimoniali in conseguenza di lesioni, e molti contemplano un indennizzo per invalidità di lungo periodo.
- Alcuni sistemi applicano un meccanismo di liquidazione del danno che fissa un valore economico per specifica lesione.
- La maggioranza dei sistemi impone in ogni caso un limite massimo all'indennizzo globale.
4. DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DI CUI AL CAPO III DELLA DIRETTIVA
L'articolo 13, paragrafo 1, obbliga gli Stati membri a comunicare alla Commissione l'elenco delle autorità di assistenza e di decisione, le lingue di cui all'articolo 11, le informazioni di cui all'articolo 4 e i moduli necessari per fare domanda di indennizzo.
13 Stati membri hanno comunicato le informazioni necessarie: Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Irlanda, Francia, Lettonia, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovacchia, Svezia e Regno Unito. Gli altri Stati devono ancora integrare alcune informazioni.
Su questa base la Commissione ha elaborato un manuale contenente tali dati, secondo quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 2. Il manuale è tradotto in tutte le lingue e pubblicato su Internet, nell'atlante, ed è regolarmente aggiornato in base alle successive aggiunte e modifiche comunicate dagli Stati membri.
I formulari tipo per la trasmissione delle domande e delle decisioni, previsti dall'articolo 14, sono stati predisposti il 19 aprile 2006 con decisione 2006/337/CE della Commissione[16].
I punti di contatto centrali di cui all'articolo 16 si sono riuniti un'unica volta, il 23 ottobre 2008.
5. CONCLUSIONI
Sulla base dei risultati esposti, la Commissione formula le seguenti conclusioni relative all'applicazione della direttiva:
- per quanto concerne i sistemi di indennizzo nazionali, gli Stati membri verosimilmente prevedono un indennizzo equo e adeguato delle vittime di reati internazionali violenti. A tale riguardo, sembra sussistere un elevato grado di conformità negli Stati membri;
- per quanto attiene agli aspetti procedurali della direttiva relativi ai procedimenti transfrontalieri, le autorità di decisione e di assistenza hanno una visione complessivamente positiva del funzionamento dell'attuale sistema, compresi i punti di contatto centrali, l'uso di formulari tipo, le lingue e l'impiego delle tecnologie della telecomunicazione. I richiedenti si esprimono invece in termini nettamente meno positivi per quanto riguarda il procedimento. Molti ritengono che la procedura di presentazione della domanda sia complicata e richieda tempi eccessivamente lunghi, e che le barriere linguistiche e la comunicazione in generale rappresentino l'ostacolo principale all'accesso delle vittime alla procedura.
La Commissione reputa pertanto che il funzionamento della direttiva debba essere migliore con riguardo ai seguenti aspetti della sua applicazione:
- gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per raccogliere dati relativi all'applicazione della direttiva, al fine di poter valutare meglio l'efficienza del procedimento;
- gli Stati membri dovrebbero, per quanto possibile, garantire che i cittadini siano maggiormente informati sulla direttiva e sui sistemi di indennizzo nazionali, in quanto è troppo esiguo il numero dei potenziali richiedenti che sono a conoscenza dei propri diritti;
- gli Stati membri dovrebbero inoltre assicurare che siano rispettate le disposizioni della direttiva relative alla lingua, onde garantire ai richiedenti il massimo grado di efficacia dei procedimenti;
- da ultimo, è importante che elementi chiave dei sistemi di indennizzo nazionali siano chiari e trasparenti. Ciò vale soprattutto per i reati inclusi nei sistemi e le lesioni da quelli previste. L'atlante e il sito web della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale contengono già una notevole quantità di informazioni sui sistemi di indennizzo nazionali. Andrebbe però valutato se sia necessario migliorare ancora le informazioni relative alla direttiva e ai sistemi di indennizzo nazionali divulgate da questi siti.
Data la breve durata del periodo esaminato e la conseguente poca esperienza pratica accumulata sull'applicazione della direttiva, la Commissione non intende proporre modifiche, bensì ritiene che l'attuazione possa migliorare sulla base delle attuali disposizioni. La Commissione eserciterà le competenze conferitele dal trattato per sollecitare gli Stati membri a colmare eventuali lacune.
- [1] GU L 261 del 06.08.2004, pag. 15. Si noti che la base giuridica della direttiva è l'articolo 308 del trattato CE. La direttiva è pertanto applicabile in tutti gli Stati membri, compresa la Danimarca, in cui non sono in vigore i provvedimenti comunitari nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile adottati ai sensi del titolo IV del trattato CE.
[2] L'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva, imponeva agli Stati membri di dare attuazione alla stessa entro e non oltre il 1° gennaio 2006.
[3] Gli allegati alla relazione sono presentati nel documento di lavoro dei servizi della Commissione n.
[4] Matrix Insight: The application of Directive 2004/80/EC relating to compensation to crime victims EMPIRICAL REPORT del 12.12.2008, e Analysis of the application of Directive 2004/80/EC relating to compensation to crime victims SYNTHESIS REPORT del 12.12.2008 (in prosieguo: "lo studio"), consultabile sul sito: http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm.
[5] http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/cv_information_it.htm.
[6] Il termine per la Bulgaria e la Romania scadeva il 31 dicembre 2006.
[7] Vedi documento di lavoro dei servizi della Commissione n.
[8] Sentenza 18 luglio 2007, Causa C-2007/026, Commissione/Grecia.
[9] Le suddette autorità sono inoltre elencate al capitolo 9.2 dell' Analysis of the application of Directive 2004/80/EC relating to compensation to crime victims – SYNTHESIS REPORT , del 12 dicembre 2008.
[10] Vedi documento di lavoro dei servizi della Commissione n.
[11] Vedi documento di lavoro dei servizi della Commissione n.
[12] Nell'indagine effettuata dal consulente esterno, la maggioranza degli intervistati ha scelto di non rispondere ai quesiti riguardanti domande, richieste di informazioni, decisioni, audizioni, ecc. Di conseguenza i dati su scala UE in tali materie risultano approssimativi.
[13] I periodi interessati dai dati disponibili variano. Le cifre si basano sullo studio e sulle informazioni ricevute in occasione dell'incontro dei punti di contatto centrali del 23 ottobre 2008.
[14] Altre ragioni di carattere più generale che spiegano l'abbandono o il ritiro delle domande sono esposte nello studio.
[15] http://ec.europa.eu/civiljustice/comp_crime_victim/comp_crime_victim_gen_it.htm.
[16] GU L 125 del 12.5.2006, pag. 25.
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