Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi {SEC(2008) 2767} {SEC(2008) 2768}
/* COM/2008/0727 def. - CNS 2008/0215 */
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[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |
Bruxelles, 13.11.2008
COM(2008) 727 definitivo
2008/0215 (CNS)
Proposta di
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi
{SEC(2008) 2767} {SEC(2008) 2768}
(presentata dalla Commissione)
RELAZIONE
1. INTRODUZIONE
La direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (in appresso la "direttiva") si applica negli Stati membri (SM) dal 1° luglio 2005. Obiettivo ultimo della direttiva, come convenuto al Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000 e alla riunione del Consiglio ECOFIN del 26 e 27 novembre 2000, è permettere che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche, residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro, siano soggetti a un'effettiva imposizione secondo la legislazione del loro Stato di residenza.
Tuttavia, all’entrata in applicazione della direttiva nel 2005, è apparso evidente che era auspicabile apportare ulteriori miglioramenti per tenere conto dell’evoluzione dei prodotti di risparmio e del comportamento degli investitori. Anche i regimi fiscali nazionali assimilano ormai il reddito proveniente da alcuni tipi di prodotti finanziari innovativi agli interessi su crediti. Per tenere conto di tali sviluppi, la direttiva stabilisce che la Commissione presenti al Consiglio ogni tre anni una relazione sul suo funzionamento e, se del caso, proponga le modifiche necessarie alla luce di dette relazioni per garantire un'imposizione effettiva sui redditi da risparmio nonché per eliminare distorsioni indesiderate della concorrenza.
In tale contesto, la Commissione ha presentato una prima relazione al Consiglio il 15 settembre 2008 (COM(2008) 552 definitivo, documento del Consiglio 13124/08 FISC 117) sull’applicazione della direttiva dopo i primi tre anni di funzionamento. La relazione ha attinto dalle consultazioni tenutesi con le amministrazioni fiscali degli Stati membri dell’Unione europea, dai dati da queste forniti relativi ai primi due esercizi fiscali di applicazione, nonché dai risultati ottenuti da un gruppo di esperti istituito dalla Commissione nel 2007 allo scopo di ricevere consulenza dai settori imprenditoriali interessati o suscettibili di essere interessati dalla direttiva.
Come illustrato nella relazione, la direttiva si è dimostrata efficace nei limiti stabiliti dal suo campo di applicazione. Ha avuto, inoltre, effetti positivi indiretti e non misurabili sul rispetto degli obblighi da parte dei contribuenti. Tuttavia, la procedura di esame ha messo in evidenza che l’attuale campo di applicazione della direttiva non è del tutto all’altezza di quanto auspicato nelle conclusioni del Consiglio del 26 e del 27 novembre 2000. In particolare, la relazione ha richiamato l’attenzione sull’esigenza di modifiche riguardo alla definizione di beneficiario effettivo e di agente pagatore, al trattamento degli strumenti finanziari equivalenti a quelli già esplicitamente disciplinati e ad alcuni aspetti procedurali.
Sulla base della relazione, la Commissione propone di modificare la direttiva, tenendo conto dell'onere amministrativo che ciò comporta e dei pareri espressi dalle amministrazioni fiscali degli SM e dal gruppo di esperti, in conformità ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all’articolo 5 del trattato.
2. OSSERVAZIONI SULLE MODIFICHE PROPOSTE ALLA DIRETTIVA
2.1. Articolo 1 della proposta
Le principali modifiche proposte riguardano la definizione di redditi da risparmio, per tenere conto dell'evoluzione dei prodotti di risparmio negli ultimi anni. Tali modifiche sono destinate a coprire non solo i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, ma anche altri redditi, sostanzialmente equivalenti, generati da alcuni prodotti finanziari innovativi e da determinati prodotti di assicurazione vita, assimilabili a prodotti di credito. Se si dovessero attuare soluzioni più ampie intese a garantire lo scambio di informazioni fra le amministrazioni fiscali degli SM dell’UE su tutta la gamma di contratti di assicurazione vita, si potrebbe riesaminare l’esigenza di disciplinare i benefici derivanti da tali prodotti nell’ambito della direttiva.
Si propone inoltre di estendere il campo di applicazione della direttiva per includervi, a determinate condizioni, i pagamenti di interessi percepiti da talune entità e dispositivi giuridici a vantaggio finale di beneficiari effettivi che siano persone fisiche. Infine si suggeriscono anche importanti aggiustamenti alla definizione di "agente pagatore all’atto del ricevimento di un pagamento di interessi", per migliorare l’efficacia di tale meccanismo e la certezza del diritto per gli operatori del mercato.
Modifiche proposte agli articoli 1 e 2 della direttiva
Attualmente gli articoli 1 e 2 trattano esclusivamente i pagamenti di interessi effettuati direttamente a favore di persone fisiche. La modifica proposta all’articolo 1 ha l’unico scopo di allinearlo alla definizione più ampia di pagamento di interessi proposta per l’articolo 6.
Modifiche più rilevanti sono proposte all'articolo 2. Attualmente la direttiva non tratta i pagamenti effettuati a entità e dispositivi giuridici detenuti da persone fisiche. Tale situazione dà alle persone fisiche la possibilità di eludere la direttiva interponendo una persona o dispositivo giuridico.
Un’estensione indiscriminata della direttiva a tutti i pagamenti a entità e dispositivi giuridici stabiliti in altri SM o in giurisdizioni al di fuori della UE non sarebbe una soluzione appropriata.
Una soluzione più efficiente consiste nel chiedere agli agenti pagatori soggetti a obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di utilizzare le informazioni di cui dispongono già nel quadro di tali obblighi, se tali informazioni riguardano il o i beneficiari effettivi reali di un pagamento effettuato a favore di persone o dispositivi giuridici ("approccio della trasparenza"). Gli agenti pagatori UE dovrebbero concentrarsi esclusivamente sulle persone e i dispositivi giuridici stabiliti in giurisdizioni selezionate al di fuori della UE, dove non viene garantita un’imposizione appropriata del reddito da interessi versato a tali persone o dispositivi giuridici. Quando il beneficiario effettivo individuato nel quadro della lotta contro il riciclaggio è una persona fisica residente in un altro SM della UE, il pagamento dovrebbe essere trattato dall'agente pagatore UE come se fosse effettuato direttamente a tale beneficiario effettivo.
Si noti che l’approccio della trasparenza non costituisce l’opzione migliore per individuare il beneficiario effettivo quando gli operatori economici stabiliti nella UE effettuano pagamenti di interessi ad altri operatori economici stabiliti anch’essi nella UE e che rientrano quindi nella definizione di "agente pagatore". Tale situazione potrebbe comportare una moltiplicazione delle responsabilità dell'agente pagatore a diversi livelli della catena dei pagamenti. È per questo che, in casi di tale tipo, una precisazione della definizione e degli obblighi degli agenti pagatori, come proposto riguardo all'articolo 4, sembra offrire una soluzione più affidabile e proporzionata rispetto all’approccio della trasparenza.
Al fine di ridurre le incertezze e l’onere amministrativo per gli agenti pagatori, l’allegato I prevede un elenco di categorie di entità e dispositivi giuridici residenti in giurisdizioni al di fuori della UE che non garantiscono un'imposizione adeguata ed effettiva dei redditi di tali entità e dispositivi. Il nuovo articolo 18 ter definisce procedure per adeguare l’allegato.
Modifiche proposte all’articolo 3 della direttiva
Si propongono tre grandi modifiche dell’articolo 3 per quanto riguarda la residenza del beneficiario effettivo.
La prima consiste nel garantire l’aggiornamento regolare delle informazioni relative all’indirizzo permanente del beneficiario effettivo invitando gli agenti pagatori a fare riferimento alle "informazioni migliori a loro disposizione alla data di pagamento", che comprendono le informazioni richieste a fini di lotta contro il riciclaggio o altre prove da determinare in conformità alle procedure di cui al nuovo articolo 18 ter.
In secondo luogo, si propone di completare l’approccio basato sull’"indirizzo permanente" per determinare la residenza del beneficiario effettivo con uno che dia la priorità a prove ufficiali della residenza fiscale in un paese specifico quando il beneficiario effettivo ha fornito volontariamente tale prova all’agente pagatore. Quanto precede si applica ai certificati di residenza fiscale validi rilasciati negli ultimi tre anni. La modifica è coerente con l’obiettivo finale della direttiva.
In terzo luogo si propone che, quando l’agente pagatore dispone di documenti ufficiali da cui risulti che il beneficiario effettivo ha la residenza fiscale in uno SM diverso da quello in cui ha il suo indirizzo permanente, in virtù di privilegi diplomatici o altre norme internazionali, la residenza applicabile ai fini della direttiva è la residenza fiscale che figura in tali documenti ufficiali.
Modifiche proposte all’articolo 4 della direttiva
La nozione generale di agente pagatore di cui al paragrafo 1 si rivela relativamente ben compresa e non sembra richiedere modifiche di rilievo, a parte chiarire la responsabilità di tali agenti per i pagamenti effettuati ai loro clienti tramite intermediari stabiliti al di fuori della UE. La Federazione bancaria europea, tuttavia, ha sollevato dubbi quanto ai casi eccezionali di ricezione passiva o pagamento passivo, in cui il principio generale secondo cui l’agente pagatore è l’ultimo intermediario nella catena può non essere applicato in modo coerente da tutti gli Stati membri. Attualmente non esistono orientamenti comuni riguardo ai concetti di ricezione passiva o pagamento passivo. Ciò può comportare la duplicazione dei compiti o situazioni in cui nessuno degli operatori economici coinvolti viene considerato l’agente pagatore. Al fine di evitare tale rischio, si propone di introdurre l’obbligo per gli SM di adottare misure appropriate per garantire che le responsabilità degli agenti pagatori riguardo allo stesso pagamento di interessi non si sovrappongano.
Inoltre, in linea con la modifica proposta all’articolo 2 riguardo all’applicazione dell’approccio della trasparenza ai pagamenti a favore di talune entità e dispositivi giuridici stabiliti in paesi terzi, si chiarisce che un pagamento effettuato o attribuito direttamente a un’entità o dispositivo giuridico di cui all’allegato I si considera effettuato o attribuito direttamente al beneficiario effettivo, quale definito nelle disposizioni contro il riciclaggio, dell’entità o dispositivo giuridico.
La nozione di "agente pagatore all'atto del ricevimento", contenuta nei paragrafi originali 2-5, si è rivelata fonte di incertezze e deve essere ulteriormente sviluppata.
Come illustrato in relazione alle modifiche proposte all’articolo 2, un’estensione dell’approccio della trasparenza a tutte le entità stabilite negli SM della UE appare sproporzionata. Tuttavia, la mancanza di meccanismi alternativi che disciplinino i pagamenti a strutture intermedie non tassate nella UE potrebbe incoraggiare le persone fisiche a ricorrere ampiamente a tali strutture per eludere la direttiva. Casi recenti hanno mostrato che un’applicazione incoerente della nozione di "agente pagatore all'atto del ricevimento" apre la via ad abusi e distorsioni. I fondi di investimento disciplinati a livello comunitario, i cui redditi sono presi in considerazione ai fini della direttiva, potrebbero trovarsi di fronte alla concorrenza sleale di altre strutture di investimento intermedie, di fatto escluse dalla definizione principale di agente pagatore di cui all’articolo 4, paragrafo 1, dal momento che i pagamenti da esse effettuati, anche se generati da investimenti in crediti, non sono considerati, dal punto di vista giuridico, come pagamenti di interessi.
Anziché abbandonare il concetto di "agente pagatore all'atto del ricevimento", è opportuno chiarirlo per garantirne un’applicazione uniforme. Obiettivo della modifica proposta è abbandonare l’attuale approccio, in cui l'accento viene posto sull’operatore economico a monte che esegue il pagamento di interessi alle entità interessate, a favore di un approccio basato su una definizione "positiva" delle strutture intermedie tenute ad agire come "agenti pagatori all'atto del ricevimento".
In altri termini, le strutture in questione — compresi i dispositivi giuridici come certi tipi di trust e partnership — devono applicare le disposizioni della direttiva all’atto del ricevimento di pagamenti di interessi provenienti da operatori economici a monte, a prescindere dal luogo di stabilimento dell’operatore (all’interno della UE o al di fuori di essa), se il beneficiario effettivo è una persona fisica residente in un altro Stato membro della UE.
Per evitare distorsioni del mercato, la nuova definizione delle strutture che agiscono da "agenti pagatori all'atto del ricevimento" si basa su elementi sostanziali piuttosto che sulla loro forma giuridica. La modifica proposta favorisce una definizione che comprende tutte le entità e dispositivi giuridici che non sono tassati, almeno sulla parte del loro reddito spettante ai partecipanti non residenti, nel quadro della normativa generale in materia di tassazione diretta applicabile nello Stato membro in cui l’entità o il dispositivo giuridico ha la propria sede di direzione effettiva e può essere considerato stabilito/residente. Sono escluse soltanto le entità e i dispositivi giuridici seguenti:
1. fondi di investimento di cui all’articolo 6 della direttiva;
2. fondi pensionistici e attività derivanti da contratti di assicurazione vita;
3. entità e istituti costituiti esclusivamente a scopi caritativi;
4. strutture di proprietà effettiva condivisa a favore delle quali sono effettuati pagamenti di interessi da un operatore economico che ha identificato tutti i beneficiari effettivi.
Viene introdotto, come allegato III, un elenco "positivo" che include le entità e i dispositivi da considerare "agenti pagatori all'atto del ricevimento" in ciascuno SM. Il nuovo articolo 18 ter proposto stabilisce una procedura per la modifica dell’allegato.
L’opzione offerta all'entità dall’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva, di essere trattata come un fondo di investimento ai fini dell'articolo 6, sarà mantenuta solamente per quelle entità e dispositivi giuridici le cui attività o redditi non siano immediatamente attribuibili ad alcun beneficiario effettivo al momento del ricevimento del pagamento. Qualora non esercitino tale opzione, saranno obbligate ad agire come "agenti pagatori all'atto del ricevimento" e a considerare beneficiari effettivi le persone fisiche che hanno contribuito alle loro attività.
Gli attuali obblighi degli operatori economici "a monte" ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, ultima frase (e dell'articolo 11, paragrafo 5), della direttiva vengono mantenuti esclusivamente per i pagamenti di interessi effettuati a entità e dispositivi giuridici in altri SM che, per quanto riguarda lo SM in cui è situata la sede di direzione effettiva (Stato che, per i dispositivi giuridici, sarà quello in cui ha il suo indirizzo permanente la persona che in via principale ne detiene la titolarità e ne gestisce i beni e i redditi) sono elencati nell’allegato III proposto. Gli Stati membri non devono tuttavia considerare esaustivo tale elenco. È opportuno che essi adottino le misure necessarie per garantire che tutte le entità e dispositivi giuridici diversi da quelli elencati alle lettere (a), (b), (c) e (d) qui sopra, che non sono tassati nel quadro della normativa generale in materia di tassazione diretta e hanno la sede di direzione effettiva sul loro territorio, agiscano come "agenti pagatori all'atto del ricevimento", indipendentemente dal fatto che tali entità o dispositivi giuridici siano inclusi nell’elenco dell’allegato III e a prescindere dalle informazioni effettivamente fornite da operatori economici stranieri a monte.
Modifiche proposte all’articolo 6 della direttiva
La direttiva è volta essenzialmente a garantire la tassazione di redditi da risparmio sotto forma di interessi, che sono tassabili secondo criteri sostanzialmente simili in tutti gli SM. Con l’adozione delle conclusioni del Consiglio del 26 e 27 novembre 2000 sul contenuto essenziale della direttiva, è stato tuttavia ammesso che attenersi a una definizione formale di interessi non sarebbe efficace e potrebbe condurre a distorsioni indesiderate della concorrenza tra l’investimento diretto e indiretto in crediti. Si è pertanto deciso di includere nella definizione non solo il reddito da crediti (in conformità all’articolo 11 del modello di convenzione dell’OCSE sulla doppia imposizione sul reddito e sul patrimonio), ma anche il reddito da interessi ottenuto per il tramite di veicoli di investimento.
La decisione iniziale di escludere tutti i prodotti finanziari innovativi dal campo di applicazione della direttiva (conclusioni del Consiglio del 25 maggio 1999 e del 26-27 novembre 2000) era accompagnata, per le stesse ragioni, da una dichiarazione esplicita secondo la quale tale questione sarebbe stata riesaminata durante la prima revisione della direttiva stessa.
Attualmente la direttiva può essere elusa organizzando le questioni finanziarie in modo tale che determinati redditi restino al di fuori della definizione formale di interessi, benché gli investimenti da cui provengono presentino caratteristiche equivalenti a quelle dei crediti in termini di limitazione del rischio, flessibilità e rendimento convenuto degli investimenti. Pertanto, come chiarito precedentemente in relazione agli articoli 1 e 2, si propone di ridefinire il campo di applicazione della direttiva per includere interessi e redditi sostanzialmente equivalenti derivanti da titoli che, dal punto di vista dell’investitore, possono essere considerati equivalenti a crediti per il fatto che il rischio è noto e non è più elevato di quello dei crediti.
Al fine di consentire agli agenti pagatori di individuare strumenti che rientrino in tale campo di applicazione, e senza adottare soluzioni sofisticate basate su dati che spesso non sono noti agli agenti pagatori (come la composizione dello strumento o il legame fra il suo rendimento e il reddito da crediti), la nuova lettera a bis) proposta all’articolo 6 estende il campo di applicazione della direttiva ai titoli che sono equivalenti a crediti perché l’investitore riceve un utile sul capitale le cui condizioni sono definite alla data di emissione, e riceve anche, alla scadenza dei titoli, almeno il 95% del capitale investito, indipendentemente dal fatto che le attività sottostanti siano composte da crediti.
Parallelamente, si propongono altri aggiustamenti in relazione ai fondi di investimento.
Per quanto riguarda i fondi di investimento stabiliti nella UE, attualmente l’articolo 6 copre unicamente i redditi distribuiti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari autorizzati in conformità alla direttiva 85/611/CEE (OICVM), le cui quote possono essere commercializzate in SM diversi da quello di stabilimento. I redditi distribuiti da organismi d'investimento collettivo o altri fondi o sistemi di investimento collettivo privi di tale autorizzazione (non-OICVM), invece, sono in linea di principio esclusi dal campo di applicazione della direttiva anche se i non-OICVM devono essere registrati presso le autorità di uno SM e sono oggetto di controllo da parte di esse. Tali redditi vengono presi in considerazione solo quando i non-OICVM sono entità prive di personalità giuridica e sono quindi "agenti pagatori all'atto del ricevimento". In pratica, la maggioranza dei non-OICVM senza personalità giuridica scelgono di essere trattati come OICVM. I loro redditi rientrano allora nel campo di applicazione dell’articolo 6, a differenza dei redditi dei non-OICVM con personalità giuridica.
Ne risulta un’asimmetria nel trattamento fra non-OICVM, che non è nell’interesse del mercato interno, né era voluta nelle conclusioni del Consiglio del novembre 2000. Appare pertanto necessario modificare l’articolo 6, paragrafo 1, lettere c) e d), sostituendo il riferimento alla direttiva 85/611/CEE con un riferimento alla registrazione dell’organismo o fondo o sistema di investimento in conformità alle norme di qualsiasi Stato membro. In tal modo le stesse norme si applicherebbero non solo a tutti gli OICVM, ma anche a tutti i non-OICVM, indipendentemente dalla forma giuridica.
Quanto ai fondi stabiliti al di fuori della UE, attualmente non è chiaro se il termine "organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio" preveda tutti i fondi di investimento indipendentemente dal regolamento applicabile e da come vengano collocati presso gli investitori. La direttiva dovrebbe pertanto essere modificata per migliorare la definizione sulla base della definizione di "fondo o sistema di investimento collettivo" stabilita dall’OCSE, che può essere condivisa con paesi al di fuori della UE e può garantire un trattamento adeguato dei redditi da interessi incanalati attraverso questi veicoli.
Si propone anche di completare l’articolo 6, paragrafo 6, al fine di chiarire che, conformemente alle conclusioni del Consiglio del 12 aprile 2005, nel calcolo della percentuale di cui agli altri paragrafi di detto articolo si devono prendere in considerazione sia gli investimenti diretti che quelli indiretti effettuati tramite veicoli collettivi in crediti e titoli.
Per quanto riguarda l’attuale definizione di pagamento di interessi contenuta nella direttiva, alcuni Stati membri ne hanno chiesto un’estensione radicale a qualsivoglia tipo di reddito da investimento, ma attualmente questi pareri non sono largamente condivisi. Per i motivi addotti nella relazione di riesame, la direttiva potrebbe non essere il quadro più adatto per migliorare la cooperazione tra le autorità fiscali sui dividendi o sulle plusvalenze realizzate con strumenti finanziari speculativi che non offrono una protezione sostanziale del capitale. Soluzioni basate esclusivamente sullo scambio di informazioni apparirebbero per altro più appropriate per evitare casi di doppia tassazione ed elusioni di imposta relativi a contratti di assicurazione vita e pensioni, tenuto conto delle differenze che esistono fra i regimi fiscali nazionali applicabili ai contributi versati a tali strumenti e ai benefici che ne derivano. Tuttavia, prima che tali soluzioni basate esclusivamente sullo scambio di informazioni siano pienamente operative nel quadro della direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette[1], appare necessario estendere il campo di applicazione della direttiva ai benefici derivanti da contratti di assicurazione vita direttamente raffrontabili a organismi d'investimento collettivo tenuto conto del fatto che il loro rendimento positivo effettivo, che genera tali benefici, è interamente legato a redditi provenienti da crediti o redditi equivalenti ai sensi della direttiva e che essi non forniscono una copertura significativa contro il rischio biometrico (meno del 5% del capitale investito, espresso come media per tutta la durata del contratto).
Inoltre, l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, e l’articolo 6, paragrafo 8, sono modificati per creare le condizioni per un’applicazione affidabile della regola del paese d’origine . Ciò è necessario per consentire agli agenti pagatori di applicare correttamente la direttiva al reddito derivante da organismi di investimento collettivo stabiliti in altri paesi. Qualsiasi opzione esercitata da un determinato Stato membro per i propri organismi e il calcolo delle percentuali di cui ai paragrafi 1, lettera d), e 6 in base alle norme di attuazione di tale SM diventano vincolanti per tutti gli altri Stati membri.
All’articolo 6, i nuovi paragrafi 9 e 10 prevedono disposizioni di mantenimento dei diritti acquisiti in due casi: in primo luogo, verranno inclusi i redditi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a bis), a condizione che i titoli siano stati emessi per la prima volta al più presto il 1° dicembre 2008; in secondo luogo, verranno inclusi i benefici derivanti da contratti di assicurazione vita di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), a condizione che il contratto sia stato sottoscritto per la prima volta al più presto alla stessa data. Queste disposizioni sono necessarie per garantire un seguito adeguato dei titoli e dei contratti di assicurazione in oggetto da parte degli emittenti e delle società di assicurazione in vista di un loro corretto trattamento da parte degli agenti pagatori a valle.
Modifiche proposte all’articolo 8 della direttiva
All’articolo 8 viene introdotta una serie di modifiche volta a migliorare la qualità delle informazioni comunicate.
In primo luogo, per risolvere le attuali incertezze relative al trattamento dei redditi dei conti congiunti e altri casi di proprietà effettiva condivisa, si chiederebbe esplicitamente agli agenti pagatori di indicare non solo l’identità e la residenza di tutti i beneficiari effettivi interessati, ma anche di precisare se l’importo comunicato per ogni beneficiario effettivo rappresenti l’importo completo, la quota reale spettante al beneficiario effettivo o una quota uguale.
Una seconda modifica è volta a ridurre l’onere amministrativo dello Stato di residenza del beneficiario effettivo sopprimendo le restrizioni attuali previste dall’articolo 8, paragrafo 2, in virtù delle quali l’agente pagatore e lo SM che effettua la comunicazione non sono tenuti a distinguere fra gli importi relativi alla componente di interessi di un pagamento e quelli relativi ai proventi totali della cessione, del riscatto o del rimborso di un titolo. In tal modo risulterà anche più facile misurare l’efficacia della direttiva.
Infine, le informazioni che devono fornire gli agenti pagatori vengono adeguate in conformità alle modifiche proposte agli articoli 2 e 6 della direttiva.
Modifiche proposte all’articolo 11 della direttiva
Le procedure per il prelievo della ritenuta alla fonte durante il periodo transitorio sono modificate in conformità alle modifiche proposte agli articoli 4, 6 e 8 della direttiva.
Modifiche proposte all’articolo 13 della direttiva
Attualmente l’articolo 13 prevede due procedure che consentono al beneficiario di non essere soggetto alla ritenuta alla fonte: la prima si basa su un certificato e la seconda sulla comunicazione volontaria. La procedura che consente al beneficiario effettivo di trasmettere un certificato non fornisce allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo dati direttamente utilizzabili ed è meno pratica per quest’ultimo rispetto alla procedura alternativa di comunicazione volontaria. L’onere aggiuntivo per l’amministrazione fiscale dello Stato dell’agente pagatore derivante dall’applicazione della procedura di comunicazione volontaria è compensato dalla riduzione dell’onere per lo Stato di residenza del beneficiario effettivo. Inoltre, l’applicazione della procedura basata sul certificato può creare problemi di compatibilità con la libera circolazione dei capitali, per esempio perché rende difficile per un cittadino europeo la cui residenza fiscale è al di fuori dell’UE di evitare la ritenuta alla fonte per la quale non può ottenere un credito o un rimborso. Si propone pertanto di modificare l'articolo 13 per ammettere solo la procedura di comunicazione volontaria.
Modifica proposta all’articolo 15 della direttiva
Tenuto conto dell’introduzione dei nuovi allegati, è opportuno modificare il riferimento all’allegato contenente l’elenco delle entità collegate che possono agire come autorità pubbliche o il cui ruolo è riconosciuto da un trattato internazionale.
Modifiche proposte all’articolo 18 della direttiva
Le autorità competenti degli SM sono invitate a fornire alla Commissione le statistiche pertinenti sull’applicazione della direttiva al fine di migliorare la qualità delle informazioni disponibili ai fini dell’elaborazione della relazione che la Commissione deve presentare al Consiglio ogni tre anni.
Proposta di introduzione degli articoli 18 bis e 18 ter nella direttiva
I nuovi articoli 18 bis e 18 ter prevedono procedure per adeguare gli elenchi di cui agli allegati, con l’assistenza di un comitato. Il comitato per la cooperazione amministrativa in materia fiscale fornirà assistenza anche per determinare le informazioni da inserire nei registri centrali contenenti l'identità e la residenza dei beneficiari effettivi che possono essere tenuti da un agente pagatore con attività in diversi Stati membri (la possibilità di disporre di tale registro è stata richiesta da varie categorie di operatori del mercato), nonché per definire gli elenchi di documenti che individuano i beneficiari effettivi e un elenco di fornitori di dati affidabili per quanto riguarda le informazioni necessarie per consentire agli agenti pagatori di trattare in modo adeguato i redditi derivanti da veicoli di investimento collettivo o da titoli specifici. Con l’assistenza del comitato si possono inoltre definire formati e procedure comuni per lo scambio di informazioni, nonché modelli comuni per i certificati e altri documenti utili per la corretta applicazione della direttiva. Si fa riferimento all’articolo 18 ter della decisione del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione con l’assistenza del comitato.
Modifiche proposte in merito agli allegati della direttiva
L’allegato della direttiva attuale diventa allegato IV e i nuovi allegati indicati qui di seguito vengono introdotti principalmente per garantire chiarezza agli agenti pagatori e limitarne l’onere amministrativo (l’allegato V è un elenco di statistiche che gli Stati membri dovranno mettere a disposizione della Commissione conformemente alle conclusioni del Consiglio adottate il 26 maggio 2008):
5. Allegato I: "Elenco delle forme giuridiche delle entità e dei dispositivi giuridici a cui si applica l’articolo 2, paragrafo 3, se sono residenti, poiché vi si trova la loro sede di direzione effettiva, nel territorio di paesi o giurisdizioni specifici";
6. Allegato II: "Elenco degli Stati membri che attribuiscono un numero di codice fiscale, per lo meno su richiesta, a qualsiasi persona fisica con residenza fiscale nel loro territorio, indipendentemente dalla nazionalità";
7. Allegato III: "Elenco indicativo degli "agenti pagatori all'atto del ricevimento" ai sensi delle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 2", e
8. Allegato V: Elenco di elementi da trasmettere a fini statistici".
2.2. Articolo 2 della proposta
Questo articolo fissa il calendario e le condizioni relative al recepimento della direttiva modificativa nel diritto nazionale. Le modifiche dovranno essere applicate nel territorio degli Stati membri a decorrere dal primo giorno del terzo anno di calendario successivo a quello di entrata in vigore della presente direttiva. Le norme di attuazione nazionali dovrebbero essere adottate e pubblicate con sufficiente anticipo per consentire agli agenti pagatori e ad altri operatori del mercato interessati di adeguare le proprie procedure entro la data di entrata in applicazione delle modifiche.
2008/0215 (CNS)
Proposta di
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 94,
vista la proposta della Commissione[2],
visto il parere del Parlamento europeo[3],
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[4],
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2003/48/CE del Consiglio[5] è applicata dagli Stati membri dal 1° luglio 2005 e nei suoi primi tre anni di attuazione è risultata efficace, entro i limiti stabiliti dal suo ambito di applicazione. Dalla prima relazione sull'applicazione della direttiva 2003/48/CE[6] risulta tuttavia che la direttiva non è pienamente all'altezza delle ambizioni espresse nelle conclusioni unanimi del Consiglio ECOFIN del 26 e 27 novembre 2000[7]. In particolare, non sono coperti taluni strumenti finanziari che sono equivalenti a titoli fruttiferi e taluni mezzi indiretti di possesso di titoli fruttiferi.
(2) La direttiva 2003/48/CE si applica soltanto ai pagamenti di interessi effettuati direttamente a favore di persone fisiche. Le persone fisiche residenti nella Comunità possono pertanto eludere la direttiva 2003/48/CE interponendo un’entità o dispositivo giuridico, in particolare stabilito in una giurisdizione in cui non è assicurata la tassazione del reddito versato all’entità o dispositivo. Viste anche le misure antiriciclaggio previste dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo[8], è pertanto opportuno imporre agli agenti pagatori di applicare l'approccio della trasparenza ai pagamenti effettuati a taluni tipi di entità o dispositivi giuridici stabiliti al di fuori della Comunità e di utilizzare le informazioni già a loro disposizione in merito al o ai beneficiari effettivi dell’entità o del dispositivo ai fini dell'applicazione della direttiva 2003/48/CE quando il beneficiario effettivo così identificato è una persona fisica residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l'agente pagatore. Per ridurre le incertezze e gli oneri amministrativi gravanti sugli agenti pagatori, occorre includere in un allegato della direttiva 2003/48/CE un elenco delle entità e dei dispositivi di paesi terzi interessati dalla presente misura.
(3) Per meglio raggiungere l'obiettivo della direttiva 2003/48/CE, occorre migliorare la qualità delle informazioni utilizzate per accertare l'identità e la residenza dei beneficiari effettivi, minimizzando nel contempo qualsiasi onere amministrativo aggiuntivo a carico degli agenti pagatori. È opportuno che questi ultimi utilizzino le informazioni migliori a loro disposizione, compresi i documenti che dimostrano che la residenza fiscale di un individuo è situata in un paese diverso da quello del suo indirizzo permanente. Occorre in particolare agevolare il ricorso da parte degli agenti pagatori ai codici fiscali dei beneficiari effettivi tramite un allegato contenente informazioni su tali codici. È opportuno consentire agli agenti pagatori che abbiano attività in diversi Stati membri di mantenere un registro centrale in cui siano iscritte l'identità e la residenza dei beneficiari effettivi, e stabilire norme comuni che disciplinino le informazioni da includere in tale registro.
(4) Per evitare che la direttiva 2003/48/CE venga elusa incanalando artificialmente un pagamento di redditi tramite un operatore economico stabilito al di fuori della Comunità, occorre chiarire quali siano le responsabilità degli operatori economici comunitari quando sono consapevoli che un pagamento di interessi a un operatore stabilito al di fuori dell'ambito territoriale della direttiva 2003/48/CE va a beneficio di una persona fisica che a loro consta essere residente in un altro Stato membro e che può essere considerata loro cliente. In tali circostanze occorre considerare che tali operatori economici agiscono come agenti pagatori. Ciò aiuterebbe in particolare anche ad impedire un eventuale abuso della rete internazionale degli istituti finanziari (succursali, controllate, associate o holding) per eludere la direttiva 2003/48/CE.
(5) L'esperienza ha dimostrato che è necessaria maggiore chiarezza per quanto concerne l'obbligo di agire come agente pagatore al momento del ricevimento di un pagamento di interessi. In particolare è opportuno identificare chiaramente le strutture intermedie che sono soggette a tale obbligo. Le entità e i dispositivi giuridici che nel quadro della normativa generale in materia di tassazione diretta applicabile nello Stato membro in cui è situata la loro sede di direzione effettiva non sono tassati sul loro reddito o sulla parte del loro reddito spettante a beneficiari non residenti, compresi gli interessi sui risparmi o redditi sostanzialmente equivalenti, dovrebbero applicare le disposizioni della direttiva 2003/48/CE al momento del ricevimento di pagamenti di interessi effettuati da operatori economici a monte. Occorre includere in un allegato un elenco di tali entità o dispositivi giuridici di ciascuno Stato membro.
(6) Dalla prima relazione sull'applicazione della direttiva 2003/48/CE risulta che tale direttiva può essere elusa mediante l'uso di strumenti finanziari che, alla luce del livello di rischio, della flessibilità e del rendimento convenuto, sono equivalenti ai crediti. Occorre pertanto garantire che la direttiva 2003/48/CE copra non soltanto gli interessi ma anche altri redditi sostanzialmente equivalenti.
(7) Analogamente, talune categorie di contratti di assicurazione vita che forniscono una copertura del rischio biometrico molto limitata e il cui rendimento è pienamente connesso al reddito da crediti o a reddito equivalente coperto dalla direttiva 2003/48/CE sono considerati generalmente come prodotti d'investimento al dettaglio sostitutivi degli organismi d'investimento collettivo. Occorre pertanto estendere l'ambito di applicazione della direttiva 2003/48/CE ai redditi versati nell'ambito di tali contratti.
(8) Per quanto riguarda i fondi di investimento stabiliti nella Comunità, la direttiva 2003/48/CE copre attualmente solo i redditi ottenuti tramite organismi di investimento collettivo in valori mobiliari autorizzati conformemente alla direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)[9]. Redditi equivalenti derivanti da non-OICVM rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/48/CE solo quando i non-OICVM sono soggetti senza personalità giuridica e pertanto operano come agenti pagatori al momento del ricevimento di pagamenti di interessi. Per garantire l'applicazione delle stesse norme a tutti gli OICVM e non-OICVM indipendentemente dalla loro forma giuridica, occorre sostituire il riferimento fatto dalla direttiva 2003/48/CE alla direttiva 85/611/CEE con un riferimento alla registrazione dell'organismo o fondo o regime di investimento conformemente alla normativa di qualsiasi Stato membro.
(9) Per quanto riguarda i fondi stabiliti al di fuori della Comunità, è necessario chiarire che la direttiva si applica agli interessi e ai redditi equivalenti di tutti i fondi di investimento, indipendentemente dalla loro forma giuridica e dalle modalità di collocamento presso gli investitori.
(10) Occorre chiarire la definizione di pagamento di interessi per garantire che nel calcolo della percentuale di attività investite in tali strumenti siano presi in considerazione non soltanto gli investimenti diretti in crediti ma anche quelli indiretti. Inoltre, per facilitare l'applicazione della direttiva 2003/48/CE da parte degli agenti pagatori ai redditi derivanti da organismi di investimento collettivo stabiliti in altri paesi occorre chiarire che il trattamento di determinati redditi di tali organismi è disciplinato dalle norme stabilite nello Stato membro nel quale sono stabiliti.
(11) È opportuno migliorare la comunicazione di informazioni da parte degli agenti pagatori per aumentare il valore di tali informazioni per lo Stato di residenza dei beneficiari effettivi, in particolare per quanto riguarda i redditi dei conti congiunti e altri casi di proprietà effettiva condivisa.
(12) Occorre abbandonare la procedura del "certificato" che consente ai beneficiari effettivi con residenza fiscale in uno Stato membro di evitare il prelievo di una ritenuta alla fonte sugli interessi percepiti in un altro Stato membro di cui all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/48/CE, in quanto tale meccanismo consente di ottenere meno informazioni rispetto all’altra procedura, vale a dire la comunicazione volontaria allo Stato di residenza del beneficiario effettivo, ed è più oneroso per i beneficiari effettivi.
(13) È opportuno che gli Stati membri forniscano statistiche utili sull’applicazione della direttiva 2003/48/CE al fine di migliorare la qualità delle informazioni a disposizione della Commissione per la preparazione della relazione sull’applicazione della direttiva, che viene trasmessa ogni tre anni al Consiglio.
(14) Poiché i provvedimenti necessari per l'attuazione della direttiva 2003/48/CE sono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[10], essi vanno adottati applicando la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 di detta decisione.
(15) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 2003/48/CE è così modificata:
( 1 ) All'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i compiti necessari per l'attuazione della presente direttiva siano eseguiti dagli agenti pagatori stabiliti sul loro territorio, a prescindere dal luogo di stabilimento del debitore del credito, o dell'emittente del titolo, che produce il pagamento di interessi."
(2) L’articolo 2 è così modificato:
(a) Il paragrafo 1 è così modificato:
(i) La frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:
"Ai fini della presente direttiva, e fatto salvo il disposto dell’articolo 4, paragrafo 2, per "beneficiario effettivo" si intende qualsiasi persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o qualsiasi persona fisica a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi, a meno che essa dimostri che tale pagamento non è stato percepito o attribuito a suo vantaggio, ossia:"
(ii) La lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) agisce per conto di un'entità o di un dispositivo giuridico e comunica la denominazione, la forma giuridica e l'indirizzo della sede di direzione effettiva dell'entità o, nel caso di un dispositivo giuridico, il nome e l’indirizzo permanente della persona che in via principale ne detiene la titolarità e ne gestisce i beni e i redditi, all'operatore economico che effettua o attribuisce il pagamento di interessi, oppure"
(b) È aggiunto il seguente paragrafo 3:
"3. Quando un operatore economico ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[11] effettua o attribuisce un pagamento di interessi a un’entità o a un dispositivo giuridico corrispondente a quelli di cui all'allegato I, la definizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo include il beneficiario effettivo, quale definito all’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2005/60/CE, di tale entità o dispositivo giuridico."
(3) Gli articoli 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
" Articolo 3
Identità e residenza dei beneficiari effettivi
1. Ciascuno Stato membro con riguardo al proprio territorio adotta le procedure necessarie, assicurandone l'applicazione, per permettere all'agente pagatore di determinare l'identità dei beneficiari effettivi e la loro residenza ai fini degli articoli da 8 a 12.
Tali procedure sono conformi alle norme minime di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. L'agente pagatore determina l'identità del beneficiario effettivo in funzione di norme minime che variano secondo l'inizio delle relazioni tra l'agente pagatore e il beneficiario del pagamento di interessi:
a) per le relazioni contrattuali avviate prima del 1° gennaio 2004, l'agente pagatore determina l’identità del beneficiario effettivo, costituita da nome e indirizzo, utilizzando le informazioni in suo possesso, in particolare a norma della regolamentazione vigente nel suo Stato di stabilimento e della direttiva 2005/60/CE;
b) per le relazioni contrattuali avviate o, in mancanza di relazioni contrattuali, per le transazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2004, l'agente pagatore determina l'identità del beneficiario effettivo costituita dal nome, dall'indirizzo, dal luogo e dalla data di nascita e, se il beneficiario effettivo ha il proprio indirizzo o prova in altro modo di avere la residenza fiscale in uno degli Stati membri di cui all’allegato II, dal codice fiscale o dato equivalente attribuito da tale Stato membro.
I dati di cui alla lettera b) del primo comma vengono determinati sulla base del passaporto o della carta di identità ufficiale o di un altro documento ufficiale di cui all’allegato II presentato dal beneficiario effettivo. I dati di tale tipo che non compaiono sul passaporto, sulla carta di identità ufficiale o sul documento ufficiale vengono stabiliti sulla base di qualsiasi altro documento ufficiale attestante l'identità presentato dal beneficiario effettivo e rilasciato da un'autorità pubblica del paese in cui quest'ultimo ha il proprio indirizzo o prova in altro modo di avere la residenza fiscale.
3. Se il beneficiario effettivo presenta volontariamente un certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità competente di un paese nei tre anni precedenti la data del pagamento, la residenza si considera situata in quel paese. In mancanza di tale certificato, la residenza si considera situata nel paese dove ha l’indirizzo permanente. L’agente pagatore stabilisce l’indirizzo permanente del beneficiario effettivo sulla base delle seguenti norme minime:
a) per le relazioni contrattuali avviate prima del 1° gennaio 2004, l'agente pagatore determina l’indirizzo permanente attuale del beneficiario effettivo utilizzando le informazioni migliori in suo possesso alla data di pagamento, in particolare a norma della regolamentazione vigente nel suo Stato di stabilimento e della direttiva 2005/60/CEE;
b) per le relazioni contrattuali avviate o, in mancanza di relazioni contrattuali, per le transazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2004, l'agente pagatore determina l'indirizzo permanente attuale del beneficiario effettivo sulla base dell'indirizzo che risulta dalle procedure di identificazione di cui al paragrafo 2, lettera b), da aggiornare sulla base dei documenti più recenti in possesso dell’agente pagatore. Tali informazioni vengono aggiornate al più tardi alla scadenza del passaporto, della carta d'identità ufficiale o di qualsiasi altro documento ufficiale attestante l'identità presentato dal beneficiario effettivo.
Per le relazioni contrattuali avviate o, in mancanza di relazioni contrattuali, per le transazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2004, da persone fisiche che presentano un passaporto o una carta d'identità ufficiale o qualsiasi altro documento ufficiale attestante l'identità rilasciati da uno Stato membro e che si dichiarano residenti in un paese terzo, la residenza viene determinata mediante un certificato di residenza fiscale rilasciato nei tre anni precedenti la data del pagamento dall'autorità competente del paese terzo in cui la persona fisica afferma di essere residente. In mancanza di tale certificato, si considera paese di residenza lo Stato membro che ha rilasciato il passaporto o qualsiasi altro documento d'identità ufficiale. Per le persone fisiche sulle quali l'agente pagatore dispone di documentazione ufficiale che dimostra che la loro residenza fiscale è situata in un paese diverso da quello del loro indirizzo permanente a causa di privilegi connessi al loro status diplomatico o ad altre norme convenute a livello internazionale, la residenza viene stabilita mediante la documentazione ufficiale a disposizione dell’agente pagatore.
Articolo 4
Agenti pagatori
1. Ai fini della presente direttiva per "agente pagatore" si intende un operatore economico che effettua un pagamento di interessi quale definito all’articolo 6, paragrafo 1, al beneficiario effettivo o attribuisce tale pagamento di interessi direttamente a favore del beneficiario effettivo. Un pagamento effettuato o attribuito direttamente a un’entità o dispositivo giuridico di cui all’allegato I si considera effettuato o attribuito direttamente al beneficiario effettivo, quale definito all’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2005/60/CE, dell’entità o dispositivo giuridico.
Ai fini del presente paragrafo, è irrilevante se l'operatore economico interessato sia il debitore o l'emittente del credito o del titolo che produce il reddito o l’operatore economico incaricato dal debitore o emittente o dal beneficiario effettivo di pagare il reddito o di attribuire il pagamento del reddito.
Gli Stati membri adottano le misure adeguate per evitare sovrapposizioni fra le responsabilità dell’agente pagatore per quanto riguarda lo stesso pagamento di interessi.
Un operatore economico stabilito in uno Stato membro viene considerato un agente pagatore ai fini della presente direttiva anche quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) effettua un pagamento di interessi quale definito all’articolo 6, paragrafo 1, o attribuisce tale pagamento a un altro operatore economico stabilito al di fuori del territorio di cui all’articolo 7 e al di fuori dell'ambito territoriale degli accordi e delle intese di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e
b) il primo operatore economico dispone di prove secondo cui il secondo operatore economico pagherà il reddito, o attribuirà tale pagamento, direttamente a un beneficiario effettivo che è una persona fisica di cui il primo operatore economico sa che è residente in un altro Stato membro, tenuto conto dell’articolo 3.
Quando sono soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a) e b), un pagamento effettuato o attribuito dal primo operatore economico direttamente al secondo operatore economico si considera effettuato o attribuito dal primo operatore economico direttamente al beneficiario effettivo di cui alla lettera b).
2. Un’entità o dispositivo giuridico non soggetto a imposta sul suo reddito o sulla parte di esso spettante ai partecipanti non residenti, compreso qualsiasi pagamento di interessi, in base alle norme generali di imposizione diretta applicabili nello Stato membro in cui l'entità o dispositivo giuridico ha la sua sede di direzione effettiva, viene considerato un agente pagatore all’atto del ricevimento di un pagamento di interessi o all'attribuzione di tale pagamento.
Ai fini del primo comma, la sede di direzione effettiva di un dispositivo giuridico si considera situata nel paese in cui ha l’indirizzo permanente la persona che in via principale ne detiene la titolarità e ne gestisce i beni e i redditi.
Il pagamento ricevuto o attribuito dall’entità o dispositivo giuridico si considera effettuato o attribuito direttamente a qualsiasi persona fisica cui spettino legalmente le attività o i redditi dell’entità o dispositivo giuridico, o, in assenza di tale persona, effettuato o attribuito direttamente a qualsiasi persona fisica che consti alle persone incaricate di amministrare l’entità o dispositivo giuridico avere direttamente o indirettamente contribuito alle attività dell’entità o dispositivo giuridico interessato.
Dette persone fisiche vengono trattate come beneficiari effettivi del pagamento in conformità agli articoli 2 e 3.
Il presente paragrafo non si applica se l’entità o dispositivo giuridico rientra in uno dei casi seguenti:
a) si tratta di un organismo d'investimento collettivo o di un altro fondo o sistema di investimento collettivo il cui reddito è regolamentato dall'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) e d);
b) serve la gestione delle attività di un fondo pensione o di un’impresa di assicurazione;
c) è riconosciuto, in base alle procedure applicabili nello Stato membro in cui è residente, come destinato esclusivamente a scopi caritativi;
d) costituisce una proprietà effettiva condivisa per cui l’operatore economico che ha effettuato o attribuito il pagamento ha stabilito l’identità e la residenza di tutti i beneficiari effettivi in conformità all'articolo 3 e agisce pertanto come agente pagatore in conformità al paragrafo 1 del presente articolo.
Le categorie di entità e dispositivi giuridici che, a seconda dello Stato membro in cui hanno la sede di direzione effettiva, sono considerati, in tutti i casi fatta eccezione per quelli di cui alle lettere a) - d), agenti pagatori al momento dell’effettuazione o dell'attribuzione di un pagamento di interessi, sono elencate all'allegato III.
Qualsiasi operatore economico che effettua o attribuisce un pagamento di interessi a un’entità o dispositivo giuridico di cui all’elenco che figura nell’allegato III comunica all’autorità competente del suo Stato membro di stabilimento la denominazione e la sede di direzione effettiva dell'entità o, nel caso di un dispositivo giuridico, il nome e l’indirizzo permanente della persona che in via principale ne detiene la titolarità e ne gestisce i beni e i redditi, e l’importo totale degli interessi pagati o attribuiti all’entità o dispositivo giuridico. Se la sede di direzione effettiva dell’entità o del dispositivo giuridico si trova in un altro Stato membro, l’autorità competente trasmette tali informazioni all’autorità competente dell’altro Stato membro.
3. Le entità o i dispositivi giuridici di cui al paragrafo 2 le cui attività o i cui redditi non sono immediatamente attribuibili ad alcun beneficiario effettivo al momento del ricevimento di un pagamento di interessi possono scegliere di essere trattati, ai fini della presente direttiva, come organismi d'investimento collettivo o altri fondi o sistemi di investimento collettivo di cui al paragrafo 2, lettera a).
Se un’entità o dispositivo giuridico esercita tale opzione, lo Stato membro in cui ha la sede di direzione effettiva rilascia un certificato a tale effetto. L’entità o dispositivo giuridico presenta il certificato all’operatore economico che effettua o attribuisce il pagamento di interessi.
Gli Stati membri defniscono norme dettagliate riguardo a questa opzione per le entità e gli istituti giuridici la cui sede di direzione effettiva si trova sul loro territorio e garantiscono che l’entità o il dispositivo giuridico che ha esercitato tale opzione agisca come agente pagatore ai sensi del paragrafo 1, a concorrenza dell’intero importo dei pagamenti di interessi ricevuti, in ogni occasione in cui un beneficiario effettivo ha immediatamente diritto alle sue attività o ai suoi redditi."
(4) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
" Articolo 6
Definizione del pagamento di interessi
1. Ai fini della presente direttiva per "pagamento di interessi" si intende:
a) interessi pagati, o accreditati su un conto, relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi prodotti dalle obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni; le penalità di mora non costituiscono pagamenti di interessi;
a bis) qualsiasi reddito versato, o accreditato su un conto, relativo a titoli di qualsivoglia natura a titolo dei quali l’investitore riceve
i) un utile sul capitale le cui condizioni sono definite alla data di emissione, e
ii) alla scadenza, almeno il 95% del capitale investito;
b) interessi maturati o capitalizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto dei crediti di cui alla lettera a) e qualsivoglia reddito maturato o capitalizzato alla cessione, al rimborso o al riscatto dei titoli di cui alla lettera a bis);
c) redditi derivanti dai pagamenti di cui alle lettere a), a bis) o b) direttamente o tramite un’entità o dispositivo giuridico di cui all’articolo 4, paragrafo 2, distribuiti da:
i) organismi d'investimento collettivo o altri fondi o sistemi di investimento collettivo registrati in conformità alle norme di qualsiasi Stato membro;
ii) entità o dispositivi giuridici che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 4, paragrafo 3;
iii) qualsiasi fondo o sistema di investimento collettivo di cui all’articolo 7, a prescindere dalla forma giuridica di tale fondo o sistema e da qualsiasi restrizione a un gruppo limitato di investitori dell’acquisto, della cessione o del riscatto delle sue partecipazioni o quote;
d) redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote nei seguenti organismi, entità, dispositivi giuridici, fondi o sistemi di investimento, se questi investono, direttamente o indirettamente tramite altri siffatti organismi, entità, dispositivi giuridici, fondi o sistemi di investimento, oltre il 40% delle loro attività in crediti di cui alla lettera a) o in titoli di cui alla lettera a bis):
i) organismi d'investimento collettivo o altri fondi o sistemi di investimento collettivo registrati in conformità alle norme di qualsiasi Stato membro;
ii) entità o dispositivi giuridici che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 4, paragrafo 3;
iii) qualsiasi organismo d'investimento collettivo o altro fondo o sistema di investimento collettivo di cui all’articolo 7, a prescindere dalla forma giuridica di tale fondo o sistema e da qualsiasi restrizione a un gruppo limitato di investitori dell’acquisto, della cessione o del riscatto delle sue partecipazioni o quote;
e) profitti derivanti da contratti di assicurazione vita che prevedano una copertura contro il rischio biometrico che, espressa come media sulla durata del contratto, sia inferiore al 5% del capitale assicurato e il rendimento effettivo dei quali sia interamente legato agli interessi o redditi dei tipi di cui alle lettere a), a bis), b), c) e d); a tale scopo si considerano profitti dei contratti di assicurazione vita qualsiasi differenza fra gli importi erogati a titolo di un contratto di assicurazione vita e la somma di tutti i pagamenti effettuati all’assicuratore a titolo dello stesso contratto.
Tuttavia gli Stati membri possono decidere di includere nella definizione di pagamento di interessi i redditi di cui alla lettera d) solo nella misura in cui tali redditi corrispondano a entrate che, direttamente o indirettamente, derivano da pagamenti di interessi ai sensi delle lettere a), a bis) e b). Qualora uno Stato membro eserciti tale opzione, lo comunica alla Commissione, che pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il fatto che l’opzione è stata esercitata. A decorrere dalla data di pubblicazione l’esercizio dell’opzione è vincolante per gli altri Stati membri.
2. Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettere c) e d), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa la proporzione del reddito derivante da pagamenti di interessi ai sensi delle lettere a), a bis) o b), viene considerato un pagamento di interessi l'importo totale del reddito.
3. Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera d), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa la percentuale delle attività investita in crediti o nei titoli in questione, ovvero in partecipazioni o quote contemplate da detta lettera d), tale percentuale si considera superiore al 40%. Qualora egli non sia in grado di determinare l'importo del reddito realizzato dal beneficiario effettivo, il reddito si considera il prodotto della cessione, del rimborso o del riscatto delle partecipazioni o quote.
4. Quando un pagamento di interessi quale definito al paragrafo 1 viene effettuato a un’entità o dispositivo giuridico di cui all’articolo 4, paragrafo 2, o accreditato su un conto di tale entità o dispositivo giuridico, viene considerato un pagamento di interessi effettuato da tale entità o dispositivo giuridico a condizione che essi non abbiano esercitato l’opzione di cui all’articolo 4, paragrafo 3.
5. Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettere b) e d), gli Stati membri hanno la possibilità di richiedere agli agenti pagatori sul loro territorio l'annualizzazione degli interessi o di altri redditi in questione per un periodo che non può essere superiore a un anno e di considerare gli interessi o gli altri redditi in questione annualizzati come un pagamento di interessi anche se durante tale periodo non hanno luogo cessioni, riscatti o rimborsi.
6. In deroga al paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono decidere di escludere dalla definizione di pagamento di interessi i redditi contemplati da tale disposizione distribuiti da organismi o entità o dispositivi giuridici stabiliti sul loro territorio qualora l'investimento diretto o indiretto di tali entità o dispositivi giuridici in crediti di cui al paragrafo 1, lettera a), o in titoli di cui al paragrafo 1, lettera a bis), non sia stato superiore al 15% delle loro attività.
In deroga al paragrafo 4, gli Stati membri possono decidere di escludere dalla definizione di pagamento di interessi di cui al paragrafo 1 gli interessi pagati o accreditati su un conto di un'entità o dispositivo giuridico di cui all'articolo 4, paragrafo 2, che non abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e che sia stabilito sul loro territorio, qualora l'investimento diretto o indiretto di tale entità o dispositivo giuridico in crediti di cui al paragrafo 1, lettera a), o in titoli di cui al paragrafo 1, lettera a bis), non sia stato superiore al 15% delle loro attività.
Laddove uno Stato membro eserciti una delle opzioni di cui al primo e al secondo comma, o entrambe, ne dà comunicazione alla Commissione.
La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il fatto che l’opzione è stata esercitata. A decorrere dalla data di pubblicazione l’esercizio dell’opzione è vincolante per gli altri Stati membri.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2011 la percentuale di cui al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 3 è pari al 25%.
8. Le percentuali di cui al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 6 sono determinate con riguardo alla politica di investimento esposta nel regolamento del fondo o nei documenti costitutivi degli organismi, delle entità, dei dispositivi giuridici o dei fondi o sistemi di investimento interessati.
Laddove tale regolamento o strumento non definisca una politica di investimento, tali percentuali vengono determinate con riferimento alla composizione effettiva delle attività degli organismi, delle entità, dei dispositivi giuridici o dei fondi o sistemi di investimento interessati, quale risulta dalla media delle attività all’inizio e alla fine dell’ultimo esercizio contabile anteriore alla data in cui l’agente pagatore effettua o attribuisce al beneficiario effettivo il pagamento di interessi. Per organismi, entità, dispositivi giuridici, fondi o sistemi di investimento di nuova costituzione, tale composizione effettiva risulta dalla media delle attività all’inizio dell'esercizio contabile corrente e alla fine dell'ultimo mese anteriore alla data in cui l’agente pagatore effettua o attribuisce al beneficiario effettivo il pagamento di interessi.
La composizione delle attività, misurata in conformità alle norme applicabili nello Stato membro in cui è registrato l’organismo d'investimento collettivo o altro fondo o sistema di investimento collettivo è vincolante per gli altri Stati membri.
9. Il reddito di cui al paragrafo 1, lettera a bis), viene considerato un pagamento di interessi solo nella misura in cui i titoli che producono tale reddito sono stati emessi per la prima volta a decorrere dal 1° dicembre 2008.
10. I profitti dei contratti di assicurazione vita vengono considerati un pagamento di interessi in conformità al paragrafo 1, lettera e), solo nella misura in cui i contratti di assicurazione vita che danno origine a tali profitti sono stati sottoscritti per la prima volta a decorrere dal 1° dicembre 2008."
(5) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
" Articolo 8
Comunicazione di informazioni da parte dell'agente pagatore
1. Allorché il beneficiario effettivo degli interessi è residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l'agente pagatore, le informazioni minime che l'agente pagatore è tenuto a comunicare all'autorità competente del suo Stato membro di stabilimento sono costituite da:
a) identità e residenza del beneficiario effettivo determinate a norma dell’articolo 3 o, nei casi di proprietà effettiva condivisa, identità e residenza di tutti i beneficiari effettivi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1;
b) denominazione e indirizzo dell'agente pagatore;
c) numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, identificazione del credito che produce gli interessi o del contratto di assicurazione vita, del titolo, della partecipazione o della quota che danno origine a tale pagamento;
d) informazioni relative al pagamento di interessi a norma del paragrafo 2.
2. Le informazioni minime che l'agente pagatore è tenuto a comunicare riguardo al pagamento di interessi devono differenziare i pagamenti di interessi secondo le categorie in appresso e indicare:
a) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a): l'importo degli interessi pagati o accreditati;
a bis) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a bis): l'importo di qualsiasi reddito pagato o accreditato;
b) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) o d): l'importo degli interessi o dei redditi contemplati alle lettere in questione o l'intero importo dei proventi della cessione, del riscatto o del rimborso; l’agente pagatore informa l’autorità competente del suo Stato membro di stabilimento quando comunica l’importo pieno dei proventi della cessione, del rimborso o del riscatto;
c) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c): l'importo dei redditi contemplati alla lettera in questione o l'intero importo della distribuzione; l’agente pagatore informa specificamente l’autorità competente del suo Stato membro di stabilimento quando comunica l’importo pieno della distribuzione;
d) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4: l'importo del reddito attribuibile a ciascuno dei beneficiari effettivi che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 1;
e) qualora uno Stato membro eserciti l'opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 5: l’importo degli interessi o degli altri redditi pertinenti annualizzati;
f) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e): il beneficio calcolato in conformità a tale disposizione.
3. Nei casi di proprietà effettiva condivisa, l’agente pagatore informa l’autorità competente del suo Stato membro di stabilimento se l’importo comunicato per ogni beneficiario effettivo è l’importo pieno versato collettivamente ai beneficiari effettivi, la partecipazione effettiva spettante al beneficiario effettivo in questione o una quota uguale.
4. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, gli Stati membri possono consentire agli agenti pagatori di comunicare solo quanto segue:
a) nel caso di pagamenti di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), a bis) e c), l’importo totale dell’interesse o del reddito;
b) nel caso di pagamenti di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e d), l’importo totale dei proventi della cessione, del riscatto o del rimborso relativi a tali pagamenti;
c) nel caso di pagamenti di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), l’importo totale versato a titolo di un contratto di assicurazione vita che dà origine a tali pagamenti.
L’agente pagatore dichiara se l’importo comunicato costituisce un importo di interessi o redditi o l’importo totale dei proventi di una cessione, un riscatto o un rimborso o l’importo totale versato a titolo di un contratto di assicurazione vita."
(6) L’articolo 11 è così modificato:
(a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. L'agente pagatore applica la ritenuta fiscale nel modo seguente:
a) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a): sull'importo degli interessi pagati o accreditati;
a bis) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a bis): sull'importo di qualsiasi reddito pagato o accreditato;
b) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) o d): sull'importo degli interessi o dei redditi contemplati alle lettere in questione o tramite un prelievo di effetto equivalente a carico del beneficiario sull'intero importo dei proventi della cessione, del riscatto o del rimborso;
c) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c): sull'importo dei redditi contemplati alla lettera in questione;
d) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4: sull'importo del reddito attribuibile a ciascuno dei beneficiari effettivi che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 1;
e) qualora uno Stato membro eserciti l'opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 5: sull’importo degli interessi o degli altri redditi pertinenti annualizzati;
f) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e): sul beneficio calcolato in conformità a tale disposizione.
All’atto del trasferimento del gettito derivante dalla ritenuta alla fonte alle autorità competenti del suo Stato membro di stabilimento, l’agente pagatore le informa del numero di beneficiari effettivi interessati dal prelievo di detta ritenuta classificati secondo il rispettivo Stato membro di residenza."
(b) Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
"5. Durante il periodo transitorio, gli Stati membri che prelevano la ritenuta alla fonte possono prevedere che un operatore economico che effettui il pagamento di interessi o attribuisca tale pagamento a un'entità o dispositivo giuridico di cui all'articolo 4, paragrafo 2, che ha la propria sede di direzione effettiva in un altro Stato membro e che è del tipo elencato all’allegato III per tale Stato membro, sia considerato agente pagatore al posto dell'entità o del dispositivo giuridico e prelevi la ritenuta alla fonte su tale reddito, a meno che l'entità o il dispositivo giuridico non abbia formalmente accettato che la sua denominazione, il suo indirizzo e l'importo totale del reddito che gli è pagato o attribuito, siano comunicati a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, settimo comma. Nel caso di dispositivi giuridici la denominazione e l’indirizzo da comunicare sono quelli della persona che in via principale ne detiene la titolarità e ne gestisce i beni e i redditi. "
(7) L'articolo 13 è sostituito dal seguente:
" Articolo 13
Deroga alla procedura della ritenuta alla fonte
Gli Stati membri che prelevano la ritenuta alla fonte in conformità all’articolo 11 garantiscono che un beneficiario effettivo possa chiedere che non venga effettuata alcuna ritenuta alla fonte quando autorizza espressamente l’agente pagatore a comunicare informazioni in conformità al capitolo II; tale autorizzazione copre tutti i pagamenti di interessi effettuati al beneficiario effettivo dall’agente pagatore in questione.
In tal caso, si applica l'articolo 9."
(8) L’articolo 14 è così modificato:
(a) al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:
"Se un pagamento di interessi percepito da un beneficiario effettivo è stato assoggettato a siffatta ritenuta alla fonte nello Stato membro dell'agente pagatore, lo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo accorda a quest'ultimo un credito d'imposta pari all'importo della ritenuta effettuata secondo la legislazione nazionale."
(b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Se, oltre alla ritenuta alla fonte di cui all'articolo 11, un pagamento di interessi percepito da un beneficiario effettivo è stato assoggettato a qualsiasi altro tipo di ritenuta alla fonte e lo Stato membro di residenza fiscale accorda un credito d'imposta per tale ritenuta secondo la legislazione nazionale o ai sensi di convenzioni contro le doppie imposizioni, quest'altra ritenuta viene imputata prima che venga applicata la procedura di cui al paragrafo 2."
(9) All'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, la parola "allegato" è sostituita da "allegato IV".
(10) All'articolo 18 la prima frase è sostituita dalla seguente:
"La Commissione presenta al Consiglio ogni tre anni una relazione sul funzionamento della presente direttiva sulla base delle statistiche di cui all’allegato V, che ogni Stato membro fornisce alla Commissione."
(11) Sono inseriti i seguenti articoli 18 bis e 18 ter:
" Articolo 18 bis
Misure di attuazione
La Commissione, agendo in conformità alla procedura di cui all’articolo 18 ter, paragrafo 2, può adottare misure ai seguenti fini:
1) aggiornare e completare gli allegati;
2) determinare il tipo di informazioni che devono essere contenute in un registro centrale dell’identità e residenza dei beneficiari effettivi, che può essere tenuto da un agente pagatore con attività in diversi Stati membri;
3) determinare i documenti che possono essere impiegati, ai fini dell’articolo 3, dall’agente pagatore per stabilire l’identità e la residenza dei beneficiari effettivi;
4) specificare i fornitori di dati che gli agenti pagatori possono utilizzare per ottenere le informazioni necessarie per il corretto trattamento, ai fini dell’articolo 6, del reddito che proviene dagli organismi d'investimento collettivo o da altri fondi o sistemi di investimento collettivo o titoli specifici;
5) definire formati e procedure operative comuni per lo scambio di informazioni di cui all’articolo 9;
6) definire modelli comuni per i certificati e altri documenti che sono necessari per la corretta applicazione della presente direttiva, o la agevolano, in particolare il certificato di cui all’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, e i documenti emessi negli Stati membri che prelevano la ritenuta alla fonte e utilizzati ai fini dell'articolo 14 dallo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo.
Articolo 18 ter
Comitato
1 . La Commissione è assistita dal comitato per la cooperazione amministrativa in materia fiscale (in appresso "il comitato").
2 . Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 99/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 99/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Oltre a svolgere i compiti di cui al paragrafo 1, il comitato può esaminare le questioni sollevate dal presidente, su iniziativa del presidente stesso o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, concernenti l'applicazione della presente direttiva."
(12) L'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il […], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [primo giorno del terzo anno di calendario successivo a quello di entrata in vigore della presente direttiva].
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di tale riferimento.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
ALLEGATO
L'allegato della direttiva 2003/48/CE è così modificato:
(1) L'allegato attuale diventa "Allegato IV".
(2) Sono inseriti i seguenti allegati I, II e III:
" ALLEGATO I
"Elenco delle forme giuridiche delle entità e dei dispositivi giuridici a cui si applica l’articolo 2, paragrafo 3, poiché la loro sede di direzione effettiva si trova nel territorio di paesi o giurisdizioni specifici
1. Entità o dispositivi giuridici la cui sede di direzione effettiva si trova in un paese o in una giurisdizione al di fuori dell'ambito territoriale della direttiva quale definito all’articolo 7 e diversi da quelli elencati all’articolo 17, paragrafo 2:
Antigua e Barbuda | International business company |
Bahamas | Trust Foundation (Fondazione) International business company |
Bahrein | Financial trust |
Barbados | Trust |
Belize | Trust International business company |
Bermuda | Trust |
Brunei | Trust International business company International trust International Limited Partnership |
Isole Cook | Trust International trust International company (Società internazionale) International partnership |
Costa Rica | Trust |
Gibuti | Società esente Trust (straniero) |
Dominica | Trust International business company |
Figi | Trust |
Polinesia francese | Société (Società) Société de personnes (Società di persone) Société en participation (Associazione in partecipazione) Trust (straniero) |
Guam | Company (Società di capitali) Sole proprietorship (Impresa individuale) Società di persone Trust (straniero) |
Guatemala | Trust Fundación (Fondazione) |
Hong Kong | Trust |
Kiribati | Trust |
Labuan (Malaysia) | Offshore company Malaysian offshore bank, Offshore limited partnership Offshore trust |
Libano | Società che beneficiano del regime delle società offshore |
Macao | Trust Fundação (Fondazione) |
Maldive | Tutte le società di capitali, società di persone e trust stranieri |
Isole Marianne settentrionali | Foreign sales corporation Offshore banking corporation Trust (straniero) |
Isole Marshall | Trust |
Maurizio | Trust Global business company cat. 1 and 2 |
Micronesia | Company (Società) Società di persone Trust (straniero) |
Nauru | Trusts/nominee company Company (Società) Società di persone Impresa individuale Disposizioni testamentarie straniere Patrimonio straniero Altre forme di società negoziate con il governo |
Nuova Caledonia | Société (Società) Société civile (Società civile) Société de personnes (Società di persone) Impresa comune Successione Trust (straniero) |
Niue | Trust International business company |
Panama | Fideicomiso (Trust) Fundación de interés privado (Fondazione) |
Palau | Company (Società) Società di persone Impresa individuale Ufficio di rappresentanza Credit union (Cooperativa finanziaria) Cooperative (Cooperativa) Trust (straniero) |
Filippine | Trust |
Porto Rico | Estate Trust International banking entity |
Saint Kitts e Nevis | Trust Foundation (Fondazione) Società esente |
Saint Lucia | Trust |
Saint Vincent e Grenadine | Trust |
Samoa | Trust International trust International company (Società internazionale) Offshore bank Offshore insurance company International partnership Limited partnership |
Seicelle | Trust International business company |
Singapore | Trust |
Isole Salomone | Company (Società di capitali) Partnership (Società di persone) Trust |
Sudafrica | Trust |
Tonga | Trust |
Tuvalu | Trust Provident fund (Fondo di previdenza) |
Emirati arabi uniti | Trust |
Isole Vergini americane | Trust Società esente |
Uruguay | Trust |
Vanuatu | Trust Società esente International company (Società internazionale) |
2. Entità e dispositivi giuridici la cui sede di direzione effettiva si trova in un paese o una giurisdizione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e ai quali, in attesa dell’adozione da parte del paese o della giurisdizione in questione di disposizioni equivalenti a quelle dell’articolo 4, paragrafo 2, si applica l'articolo 2, paragrafo 3:
Andorra | Trust |
Anguilla | Trust |
Aruba | Stichting (Fondazione) Società che beneficiano del regime delle società offshore |
Isole Vergini britanniche | Trust International business company |
Isole Cayman | Trust Società esente |
Guernsey | Trust Zero tax company (Società soggetta a imposta ad aliquota zero) |
Isola di Man | Trust |
Jersey | Trust |
Liechtenstein | Anstalt (Trust) Stiftung (Fondazione) |
Monaco | Trust Fondation (Fondazione) |
Montserrat | Trust |
Antille olandesi | Trust Stichting (Fondazione) |
San Marino | Trust Fondazione |
Svizzera | Trust Fondazione |
Turks e Caicos | Società esente Limited partnership Trust |
ALLEGATO II
Elenco degli Stati membri che attribuiscono un numero di codice fiscale, per lo meno su richiesta, a qualsiasi persona fisica con residenza fiscale sul loro territorio, indipendentemente dalla nazionalità
STATO MEMBRO | STRUTTURA | FORMATO | PRESENZA DEL NUMERO DI CODICE FISCALE nella documentazione ufficiale |
BE-Belgio | AAMMGG XXX XX | 1 gruppo di 11 cifre. Le prime 6 indicano la data di nascita, le successive 3 sono un numero d’ordine e le ultime due una chiave di controllo | Carta d’identità nazionale Passaporto |
BG - Bulgaria | 9999999999 | 1 gruppo di 10 cifre. L’ultima è una cifra di controllo. Noto come "Numero civile unificato" | Carta d’identità nazionale Passaporto |
CZ-Repubblica ceca | 999999999 9999999999 | 1 gruppo di 9 o 10 cifre. La sesta e la settima cifra possono essere separate da una barra. | Carta d’identità nazionale Passaporto Patente di guida |
DK-Danimarca | GGMMAA-9999 | 1 gruppo di 10 cifre, con un trattino fra la sesta e la settima cifra. | Passaporto |
DE-Germania | 999999999999 | 1 gruppo di massimo 12 cifre. Le cifre possono essere separate da barre. | N[12] |
EE - Estonia | 99999999999 | 1 gruppo di 11 cifre. | Carta d’identità nazionale Passaporto Patente di guida |
IE - Irlanda | 9999999L(W) | 7 cifre seguite da 1 o 2 lettere. Se ci sono 2 lettere, la seconda è una 'W'. La prima è una lettera di controllo calcolata da un algoritmo. | Documento rilasciato dall’amministrazione fiscale (Office of Revenue Commissioners) Documento rilasciato dall’amministrazione degli affari sociali e della famiglia (Office of Social and Family Affairs) |
EL Grecia | 999999999 | 1 gruppo di 9 cifre, 8 "normali" e 1 "di controllo" | N |
ES-Spagna | 1) 99999999A 2) X9999999A M0000001A L0000001A K0000001A 3) E99999999 G99999999 H99999999 | 1) Il numero di codice fiscale standard dei cittadini spagnoli è composto da 9 caratteri: - 8 cifre - 1 lettera di controllo 2) Altri numeri di codice fiscale per categorie specifiche di persone fisiche e cittadini stranieri in possesso di carta di identità spagnola sono composti da una stringa di 9 caratteri: - 1 lettera che descrive la categoria di persona fisica - 7 cifre - 1 lettera di controllo. 3) Per le entità rimanenti, il numero di codice fiscale è composto da: - 1 lettera: E, G o H. - 7 cifre - 1 cifra di controllo finale | Carta d’identità nazionale Passaporto |
IT-Italia | LLLLLL99L99L999L | Il numero di codice fiscale per le persone fisiche è un gruppo alfanumerico di 16 caratteri. | Tessera sanitaria Tessera del codice fiscale |
CY - Cipro | 99999999L | 1 gruppo di 8 cifre e 1 lettera. La lettera alla fine è calcolata come lettera di controllo | N |
LV - Lettonia | GGMMAA99999 "9"9999999999 | 1 gruppo di 11 cifre (GGMMAA: data di nascita) 1 gruppo di 11 cifre (la prima cifra è sempre "9") Rilasciato a persone fisiche che non hanno il numero di codice fiscale "GGMMAA99999". | Passaporto Patente di guida |
LT - Lituania | 99999999999 9999999999 | 1 gruppo di 11 cifre. Il numero di codice fiscale di 10 cifre è per le persone fisiche, che non hanno il numero di codice fiscale a 11 cifre. | Carta d’identità nazionale Passaporto |
HU - Ungheria | 99999999 | Il numero di codice fiscale per le persone fisiche è 1 gruppo di 10 cifre. Il codice per le società è un gruppo di 8 cifre. | N |
MT - Malta | 999L 999999999 | Per le persone fisiche il numero di codice fiscale è il numero della carta di identità. Fra 3 e 7 cifre + lettera ((M, G, A, P, L, H, B o Z). Alle persone che non sono in possesso di una carta di identità maltese il numero di codice fiscale viene rilasciato dall’amministrazione fiscale (Inland Revenue Department). Si tratta di un numero a 9 cifre, di cui le ultime 2 sono cifre di controllo. Tali persone possono chiedere all’autorità competente una carta di identità, che, una volta rilasciata, viene utilizzata come numero di codice fiscale come avviene per i residenti maltesi. | Carta d’identità nazionale Passaporto[13] |
NL - Paesi Bassi | 999999999 | 1 gruppo di 8 o 9 cifre. Se il numero di codice fiscale è costituito da 8 cifre, si deve mettere uno "0" all’inizio. | Carta d’identità nazionale Passaporto Patente di guida |
AT-Austria | 999999999[14] | 1 gruppo di 9 cifre di cui l’ultima è una cifra di controllo. | N[15] |
PL - Polonia | 9999999999 | 1 gruppo di 10 cifre di cui l’ultima, calcolata utilizzando un algoritmo, è una cifra di controllo. | N |
PT-Portogallo | 999999999 | 1 gruppo di 9 cifre di cui l’ultima, calcolata utilizzando un algoritmo, è una cifra di controllo. | N |
RO - Romania | 9999999999999 | 1 gruppo di 13 cifre. La cifra di controllo è calcolata utilizzando un algoritmo. | Carta d’identità nazionale Passaporto |
SI - Slovenia | 99999999 | 1 gruppo di 8 cifre casuali (la prima cifra non può essere 0). L’ottava cifra è un numero di controllo. | N |
SK - Slovacchia | 9999999999 | 1 gruppo di 10 cifre | N |
FI-Finlandia | GGMMAA(+,-,A) 999 (L/9) 9999999-9 | 1 gruppo di 11 caratteri composto come segue: Data di nascita GGMMAA Carattere (+, -, A) Numero individuale 999 Carattere di controllo L/9 Il codice della società è un gruppo di 7 cifre, e 1 lettera di controllo (9999999-L) in cui 9999999 è il numero seriale e L è la lettera di controllo. | Carta d’identità nazionale Passaporto Patente di guida[16] |
SE - Svezia | GGMMAA-NNNX | GGMMAA è la data di nascita; NNN è un numero di nascita; X è una cifra di controllo. Il numero di nascita è dispari per gli uomini e pari per le donne. La cifra di controllo è calcolata automaticamente sulla base della data di nascita e del numero di nascita. | Carta d’identità nazionale Passaporto Patente di guida |
UK – Regno Unito | UTR: 99999 99999 NINO: LL999999(A/B/C/D/spazio) | Nel Regno Unito non esiste un numero di codice fiscale, ma i 2 numeri seguenti, quasi assimilabili: 1. L’UTR (Unique Taxpayer Reference – Riferimento unico del soggetto passivo) composto di solito da 11 caratteri nel seguente formato:1-5 numerici, 6 spazio, 7-11 numerici. 2. Il NINO (National Insurance Number – Numero di previdenza nazionale) composto di solito da 9 caratteri: le posizioni 1 e 2 sono lettere (tranne D, F, I, O, Q, U o V o le combinazioni FY, GB, NK o TN), quelle da 3 a 8 sono cifre, più un carattere finale A, B, C, D, o uno spazio. | Passaporto |
ALLEGATO III
Elenco degli "agenti pagatori all'atto del ricevimento" si sensi dell’articolo 4, paragrafo 2
NOTA INTRODUTTIVA
Sono elencati i trust e dispositivi giuridici simili per gli Stati membri che non dispongono di un regime fiscale nazionale applicabile al reddito percepito per conto di tali dispositivi giuridici dalla persona che in via principale ne detiene la titolarità e ne gestisce i beni e i redditi e che è residente sul loro territorio. L’elenco riguarda trust e dispositivi giuridici simili che hanno la sede di direzione effettiva dei loro beni mobili in tali paesi (residenza del fiduciario principale o altro amministratore responsabile dei beni mobili), indipendentemente dalle leggi in base alle quali tali trust o dispositivi giuridici simili sono stati creati.
Paesi | Elenco di entità e dispositivi | Osservazioni |
Belgio | - Société de droit commun / maatschap (Società di diritto civile o società commerciale priva di personalità giuridica) - Société momentanée / tijdelijke handelsvennootschap (Società priva di personalità giuridica il cui obiettivo è effettuare uno o più operazioni commerciali specifiche) - Société interne / stille handelsvennootschap (Società priva di personalità giuridica mediante cui una o più persone hanno un interesse in operazioni gestite per loro conto da una o più altre persone) - "Trust" o dispositivo giuridico simile | Si vedano gli articoli 46, 47 e 48 del codice belga delle società. Queste "società" (viene indicato il nome in francese e in neerlandese) non hanno personalità giuridica e, dal punto di vista fiscale, è applicabile un approccio della trasparenza. |
Bulgaria | - Drujestvo sys specialna investicionna cel (Società di investimento a scopo specifico) -Investicionno drujestvo (società di investimento, non coperta dall’articolo 6) - "Trust" o dispositivo giuridico simile | Entità esente dall'imposta sul reddito delle società. In Bulgaria i trust possono essere oggetto di emissione pubblica e sono esonerati dall’imposta sul reddito delle società. |
Repubblica ceca | - Veřejná obchodní společnost (ver. obch. spol. o V.O.S.) (Società di persone) - Sdruženi (Associazione) - Družstvo (Cooperativa) - Evropské hospodářské zájmové sdružení (EHZS) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)) - "Trust" o dispositivo giuridico simile |
Danimarca | - Interessentskaber (Società in nome collettivo) - Kommanditselskaber (Società in accomandita semplice) - Partnerselskaber (Società di persone) - Europæisk økonomisk firmagrupper (EØFG) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)) - "Trust" o dispositivo giuridico simile |
Germania | - Gesellschaft bürgerlichen Rechts (Società di diritto civile) - Kommanditgesellschaft — KG, offene Handelsgesellschaft — OHG (Società di persone a finalità commerciale) - Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)) |
Estonia | - Täisühing- TÜ (Società in nome collettivo) - Usaldusühing-UÜ (Società in accomandita semplice) - "Trust" o dispositivo giuridico simile | Le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice sono soggette a imposta come entità separate; tutti i redditi da esse distribuiti sono considerati dividendi (soggetti all’imposta di distribuzione) |
l'Irlanda | - Partnership and investment club (società di persone e club di investimenti) - European economic interest grouping (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)) | I fiduciari residenti irlandesi sono soggetti a imposta sulle entrate del trust. |
Grecia | - Omorrythmos Eteria (OE) (Società in nome collettivo) - Eterorythmos Eteria (EE) (Società in accomandita semplice) - "Trust" o dispositivo giuridico simile | Le società di persone sono soggette all’imposta sul reddito delle società. Tuttavia, fino al 50% dei profitti delle società di persone è tassato in capo ai singoli soci all’aliquota dell'imposta personale. |
Spagna | Entità soggette al sistema di imposizione sulla distribuzione dei profitti: - Sociedad civil con o sin personalidad jurídica (Società di diritto civile con o senza personalità giuridica), - Agrupación europea de interés económico (AEIE) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)) - Herencias yacentes (Successione) - Comunidad de bienes (Proprietà congiunta) - Altre entità prive di personalità giuridica che costituiscono un’unità economica separata o un gruppo di attività separato (articolo 35, paragrafo 4, della Ley General Tributaria). - "Trust" o dispositivo giuridico simile |
Francia | Société en participation (Impresa comune) - Société ou association de fait (Società di fatto) - Indivision (Proprietà congiunta) - "Trust" o dispositivo giuridico simile |
Italia | - Società semplice - Entità non commerciale priva di personalità giuridica - "Trust" o dispositivo giuridico simile | La categoria delle entità trattate come "società semplici" comprende: "società di fatto", che non hanno come obiettivo attività commerciali, e "associazioni" organizzate da artisti o professionisti per l'esercizio della propria arte o professione nel quadro di forme associative prive di personalità giuridica. La categoria delle entità non commerciali prive di personalità giuridica è ampia e può includere vari tipi di organizzazioni: associazioni, consorzi, comitati, organizzazioni senza scopo di lucro e altro. |
Cipro | - Syneterismos (Società di persone) - syndesmos o somatio (Associazione) - Synergatikes (Cooperativa) - "Trust" o dispositivo giuridico simile - Ekswxwria Eteria (Società offshore) | I trust creati nell’ambito della giurisdizione cipriota sono considerati entità trasparenti dal diritto nazionale. |
Lettonia | - Pilnsabiedrība (Società in nome collettivo) - Komandītsabiedrība (Società in accomandita semplice) - Eiropas Ekonomisko interešu grupām (EEIG) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)) - Biedrības un nodibinājumi (Associazione e fondazione) - Lauksaimniecības kooperatīvi (Cooperativa agricola) - "Trust" o dispositivo giuridico simile |
Lituania | - Europos ekonominių interesų grupės (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)) - Asociacija (Associazione) - "Trust" o dispositivo giuridico simile | Gli interessi e le plusvalenze ottenuti dalle associazioni su azioni e obbligazioni sono esonerati dall'imposta sul reddito delle società. |
Lussemburgo | - Société en nom collectif (Società in nome collettivo) - Société en commandite simple (Società in accomandita semplice) - "Trust" o dispositivo giuridico simile |
Ungheria | - "Trust" o dispositivo giuridico simile | Il diritto nazionale ungherese tratta i trust come "entità". |
Malta | - Soċjetà in akomonditia (Società in accomandita) il cui capitale non è diviso in azioni - Arrangement in participation (Associazione in partecipazione) - Investment club (Club di investimento) - Soċjetà Kooperattiva (Società cooperativa) | Le società in accomandita il cui capitale è diviso in azioni sono soggette all'imposta generale sulle società. |
Paesi Bassi | - Vennootschap onder firma (Società in nome collettivo) - Commanditaire vennootschap (Società in accomandita semplice) - Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)) | Le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e i GEIE sono trasparenti a fini fiscali. |
- Vereniging (Associazione) - Stichting (Fondazione) - "Trust" o dispositivo giuridico simile | Verenigingen (associazioni) e stichtingen (fondazioni) sono esenti da imposta se non svolgono attività commerciali. |
Austria | - Personengesellschaft (Società di persone) - Offene Personengesellschaft (Società in nome collettivo) - Kommanditgesellschaft, KG (Società in accomandita semplice) - Gesellschaft nach bürgerlichem Recht, GesBR (Società di diritto civile) - Offene Erwerbsgeselllschaft (OEG) (Società professionale in nome collettivo) - Kommandit-Erwerbsgesellschaft (Società professionale in accomandita semplice) - Stille Gesellschaft (Società dormiente) - Einzelfirma (Società individuale) - Wirtschaftliche Interessenvereinigung (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)) - Privatstiftung (Fondazione privata) - "Trust" o dispositivo giuridico simile | La società di persone è considerata trasparente anche se è vista come un'entità ai fini della contabilizzazione dei profitti. Trattato come una "società di persone" normale. Soggetta a imposta come una società di capitali; il reddito da interessi è tassato a un’aliquota ridotta del 12,5%. |
Polonia | - Spólka jawna (Sp. j.) (Società in nome collettivo) - Spólka komandytowa (Sp. k.) (Società in accomandita semplice) - Spólka komandytowo-akcyjna (S.K.A.) (Società in accomandita per azioni) - Spólka partnerska (Sp. p.) (Società professionale) - Europejskie ugrupowanie interesów gospodarczych (EUIG) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)) - "Trust" o dispositivo giuridico simile |
Portogallo | - Sociedade civil (Società di diritto civile) non costituta in persona giuridica commerciale - Persone giuridiche impegnate in attività professionali determinate in cui tutti i partner sono persone fisiche in possesso di qualifiche nella stessa professione - Agrupamento de Interesse Económico (AIE) (Gruppo nazionale di interesse economico) - Agrupamento Europeu de Interesse Económico (AEIE) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)) - Sociedada gestora de participacoes sociais (SGPS) (Società di partecipazione controllata da un gruppo familiare o interamente posseduta da un massimo di cinque membri) - Herança jacente (Successione), - Associazione priva di personalità giuridica - Società offshore che opera in zone di libero scambio a Madeira o sull’Isola di Santa Maria (Azzorre) - "Trust" o dispositivo giuridico simile | Le società di diritto civile non costitute in persone giuridiche commerciali, le persone giuridiche impegnate in attività professionali determinate, le ACE (tipo di impresa comune con personalità giuridica), i GEIE e le società che detengono attività controllate da un gruppo familiare o interamente possedute da un massimo di cinque membri sono trasparenti sul piano fiscale. Altre società di persone con personalità giuridica sono trattate come società di capitali e soggette a imposta secondo le norme generali sulla fiscalità delle imprese. Le società offshore che operano in zone di libero scambio a Madeira o sull’Isola di Santa Maria (Azzorre) sono esonerate dall’imposta sulle società e dalla ritenuta alla fonte su dividendi, interessi, royalties e pagamenti similari effettuati alla società madre straniera. Gli unici trust ammessi dal diritto portoghese sono quelli creati a titolo di un regime giuridico straniero da pesone giuridiche nell’International Business Centre of Madeira; le attività del trust costituiscono una parte autonoma del patrimonio della persona giuridica che agisce da fiduciario. |
Romania | - Association (Società di persone) - Cooperative (Cooperativa) - "Trust" o dispositivo giuridico simile |
Slovenia | - Samostojni podjetnik (Impresa individuale) - "Trust" o dispositivo giuridico simile |
Slovacchia | - Verejná obchodná spoločnosť (Società in nome collettivo) - Európske združenie hospodárskych záujmov (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)) - Komanditná spoločnosť (Società in accomandita semplice) per quanto riguarda i redditi attribuiti ai soci accomandatari - Združenie (Associazione) - Entità non costituite al fine di condurre affari: associazioni di categoria, associazioni civiche volontarie, Nadácia (fondazioni) - "Trust" o dispositivo giuridico simile | La base imponibile è calcolata prima per la società in accomandita semplice nel suo complesso e quindi ripartita fra i soci accomandatari e i soci accomandanti. Le quote di profitto percepite dai soci accomandatari della società in accomandita semplice sono tassate a livello di tali soci. Il reddito restante dei soci accomandanti è tassato inizialmente a livello della società secondo le norme vigenti per le società di capitali. Il reddito esente include il reddito derivante da attività che costituiscono lo scopo di costituzione dell’organizzazione, fatta eccezione per il reddito soggetto al regime di ritenuta alla fonte. |
Finlandia | - yksityisliike (Impresa non registrata) - avoin yhtiö / öppet bolag (Società di persone) - kommandiittiyhtiö / kommanditbolag (Società in accomandita semplice) - kuolinpesä / dödsbo (Successione) - eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) / europeiska ekonomiska intressegrupperingar (gruppo europeo di interesse economico (GEIE)) - "Trust" o dispositivo giuridico simile |
Svezia | - handelsbolag (Società in nome collettivo) - kommanditbolag (Società in accomandita semplice) - enkelt bolag (Società di persone semplice) - "Trust" o dispositivo giuridico simile |
Regno Unito | - General partnership (Società in nome collettivo) - Limited partnership (Società in accomandita semplice) - Limited liability partnership (Società a responsabilità limitata) - GEIE - Investment club (Club di investimento) in cui i membri hanno diritto a una quota specifica delle attività | Le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società a responsabilità limitata e i GEIE sono trasparenti a fini fiscali. |
(3) È aggiunto il seguente Allegato V:
"ALLEGATO V
Elenco di elementi che gli Stati membri devono trasmettere ogni anno
alla Commissione a fini statistici
1. Elementi economici
1.1. Ritenuta alla fonte
Per l’Austria, il Belgio e il Lussemburgo (finché applicano le disposizioni transitorie di cui al capitolo III), l’importo annuo totale del gettito della ritenuta alla fonte diviso con gli altri Stati membri, ripartito per Stato membro di residenza dei beneficiari effettivi.
Per l’Austria, il Belgio e il Lussemburgo (finché applicano le disposizioni transitorie di cui al capitolo III), l’importo annuo totale del gettito diviso con gli altri Stati membri proveniente dalla ritenuta alla fonte applicata ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5.
All’organizzazione nazionale responsabile della compilazione delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti dovrebbero essere trasmessi anche i dati relativi alle entrate totali provenienti dalla ritenuta alla fonte, ripartite per Stato membro di residenza dei beneficiari effettivi.
1.2. Importo dei pagamenti di interessi/proventi delle cessioni
Per gli Stati membri che scambiano informazioni o hanno optato per il meccanismo di comunicazione volontaria di cui all’articolo 13, l’importo dei pagamenti di interessi all’interno del loro territorio che è oggetto di scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 9, ripartito per Stato membro o territorio dipendente o associato di residenza dei beneficiari effettivi.
Per gli Stati membri che scambiano informazioni o hanno optato per il meccanismo di comunicazione volontaria di cui all’articolo 13, l’importo dei proventi delle cessioni all’interno del loro territorio che è oggetto di scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 9, ripartito per Stato membro o territorio dipendente o associato di residenza dei beneficiari effettivi.
Per gli Stati membri che scambiano informazioni o hanno optato per il meccanismo di comunicazione volontaria, l’importo dei pagamenti di interessi oggetto di scambio di informazioni, ripartito per tipo di pagamento di interessi in conformità alle categorie di cui all’articolo 8, paragrafo 2.
All’organizzazione nazionale responsabile della compilazione delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti dovrebbero essere trasmessi anche i dati relativi agli importi totali dei pagamenti di interessi e dei proventi delle cessioni, ripartiti per Stato membro di residenza dei beneficiari effettivi.
1.3. Beneficiario effettivo
Per tutti gli Stati membri, il numero di beneficiari effettivi residenti in altri Stati membri e territori dipendenti o associati, ripartito per Stato membro o territorio dipendente o associato di residenza.
1.4. Agenti pagatori
Per tutti gli Stati membri, il numero di agenti pagatori (per Stato membro di invio) coinvolti nello scambio di informazioni o nella ritenuta alla fonte ai fini della direttiva.
1.5. Agenti pagatori all'atto del ricevimento
Per tutti gli Stati membri, il numero di agenti pagatori all’atto del ricevimento che hanno ricevuto pagamenti di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4. Ciò riguarda sia gli Stati membri di invio, in cui i pagamenti di interessi sono stati effettuati ad agenti pagatori all’atto del ricevimento la cui sede di direzione effettiva si trova in altri Stati membri, sia gli Stati membri di ricevimento, sul cui territorio si trovano tali entità o dispositivi giuridici.
2. Elementi tecnici
2.1. Registrazioni
Per gli Stati membri che scambiano informazioni o hanno optato per il meccanismo di comunicazione volontaria di cui all’articolo 13, il numero di registrazioni inviate e ricevute. Una registrazione indica un pagamento a favore di un beneficiario effettivo.
2.2. Registrazioni trattate/corrette
Numero e percentuale di registrazioni non valide dal punto di vista sintattico che possono essere elaborate;
Numero e percentuale di registrazioni non valide dal punto di vista sintattico che non possono essere elaborate;
Numero e percentuale di registrazioni non trattate;
Numero e percentuale di registrazioni corrette su richiesta;
Numero e percentuale di registrazioni corrette spontaneamente;
Numero e percentuale di registrazioni trattate con esito positivo.
3. Elementi facoltativi
3.1 – Per gli Stati membri, l’importo dei pagamenti di interessi a entità o dispositivi giuridici che è oggetto di scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, ripartito per Stato membro della sede di direzione effettiva dell’entità.
3.2 – Per gli Stati membri, l’importo dei proventi delle cessioni a entità o dispositivi giuridici che è oggetto di scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, ripartito per Stato membro di stabilimento dell’entità.
3.3 – Le quote rispettive dell’imposta annua totale versata da soggetti passivi residenti su pagamenti di interessi effettuati a loro favore da agenti pagatori nazionali e stranieri. "[pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic]
[1] GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15.
[2] GU C XXX del XX.XX.2008, pag. XX.
[3] GU C XXX del XX.XX.2008, pag. XX.
[4] GU C XXX del XX.XX.2008, pag. XX.
[5] GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38.
[6] COM(2008) 552 definitivo, documento del Consiglio 13124/08 FISC 117.
[7] Documento del Consiglio n.13898/00 che adotta con modifiche il documento del Consiglio n. 13555/00.
[8] GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.
[9] GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3.
[10] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
[11] GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.
[12] Il numero di codice fiscale può cambiare se la persona cambia domicilio.
[13] A Malta, i non residenti ricevono un numero di identificazione, che viene riportato sugli estratti conto bancari.
[14] "9" indica una cifra;"L" indica una lettera;"GGMMAA" indica una data (giorno, mese, anno).
[15] Il numero di codice fiscale può cambiare quando la persona cambia domicilio.
[16] Il numero di codice fiscale nella carta di identità nazionale e nel passaporto è piuttosto difficile da individuare, mentre appare chiaramente nella patente. I lavoratori autonomi possono avere un secondo numero di codice fiscale.
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