Proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra
/* COM/2008/0182 def. - AVC 2008/0073 */
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[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |
Bruxelles, 8.4.2008
COM(2008)182 definitivo
2008/0073 (AVC)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Bosnia-Erzegovina a nome della Comunità europea
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE
relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra
(presentat e dalla Commissione)
RELAZIONE
1. Le due proposte allegate costituiscono gli strumenti giuridici per la firma e la conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra: i) proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo; ii) proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo.
2. Il 21 novembre 2005, il Consiglio ha deciso di autorizzare la Commissione a negoziare l'ASA con la Bosnia-Erzegovina. I negoziati, avviati ufficialmente il 25 novembre 2005, si sono svolti in stretta consultazione con il COWEB e con gli Stati membri dell'UE. Le discussioni tecniche si sono concluse nel dicembre 2006. Dopo le discussioni con gli Stati membri si è proceduto ad adeguamenti supplementari. Nel maggio 2007 si è arrivati alla versione definitiva dell'ASA.
3. I miglioramenti registrati nella cooperazione della Bosnia-Erzegovina con l'ICTY e i progressi compiuti nell'ultimo trimestre del 2007 per quanto riguarda l'attuazione della riforma della polizia hanno consentito alla Commissione di siglare l'accordo di stabilizzazione e di associazione il 4 dicembre 2007 a Sarajevo.
4. La decisione finale di firmare l'accordo di stabilizzazione e di associazione rimane subordinata al riesame congiunto previsto nelle conclusioni del Consiglio del 21 novembre 2005 e nella dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione[1] ad esse allegata, riguardante la riforma della polizia, la cooperazione con l'ICTY, lo sviluppo del quadro legislativo e della capacità amministrativa e la legislazione sull'emittenza pubblica. La presente proposta non pregiudica la valutazione del rispetto degli obblighi della Bosnia-Erzegovina al riguardo.
Come è stato dichiarato di comune accordo dalla Commissione e dal Consiglio nel novembre 2005, al momento di adottare le direttive di negoziato, la decisione finale potrà essere adottata solo una volta che:
- la Commissione avrà riferito al Consiglio in merito alle condizioni politiche e
- il Consiglio e la Commissione avranno riesaminato insieme i progressi compiuti dalla Bosnia-Erzegovina.
A tempo debito, e in linea con la dichiarazione comune, la Commissione riferirà pertanto al Consiglio e riesaminerà con il Consiglio i progressi compiuti prima che sia adottata la decisione finale di firmare l'ASA con la Bosnia-Erzegovina.
5. L'accordo di stabilizzazione e di associazione verte principalmente sui seguenti elementi:
6. instaurazione di un dialogo politico con la Bosnia-Erzegovina;
7. disposizioni volte ad intensificare la cooperazione regionale riguardanti, tra l'altro, le zone di libero scambio fra i paesi della regione;
8. prospettiva di creare una zona di libero scambio tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo;
9. disposizioni riguardanti la circolazione dei lavoratori, la libertà di stabilimento, la prestazione di servizi, i pagamenti correnti e i movimenti di capitali;
10. impegno della Bosnia-Erzegovina a ravvicinare la sua legislazione con quella comunitaria, soprattutto nei settori chiave del mercato interno;
11. disposizioni sulla cooperazione con la Bosnia-Erzegovina in numerosi settori, tra cui giustizia, libertà e sicurezza;
12. istituzione di un consiglio di stabilizzazione e di associazione incaricato di sorvegliare l'attuazione dell'accordo, di un comitato di stabilizzazione e di associazione e di un comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione.
6. Le concessioni commerciali a norma del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/1998, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000[2], continueranno ad applicarsi parallelamente all'accordo di stabilizzazione e di associazione.
7. La Commissione chiede al Consiglio di dare l'approvazione definitiva per il testo dell'ASA e di avviare le procedure per la firma e la conclusione dell'accordo sulla base delle due proposte allegate.
8. Le procedure per la firma e la conclusione dell'accordo differiscono per ciascuna delle due Comunità europee (la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica):
a) per quanto riguarda la firma, l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del trattato CE prevede una decisione separata del Consiglio in relazione alla firma dell'accordo a nome della Comunità europea, mentre il trattato CEEA non prevede un atto analogo;
b) per quanto riguarda la conclusione dell'accordo:
- il Consiglio conclude l'accordo a nome della Comunità europea, dopo aver ricevuto il parere conforme del Parlamento europeo, in forza dell'articolo 310 del trattato CE;
- il Consiglio approva l'accordo a nome della Comunità europea dell'energia atomica in forza dell'articolo 101, paragrafo 2, del trattato CEEA e l'accordo è poi concluso dalla Commissione.
9. In considerazione di quanto precede, la Commissione chiede al Consiglio di decidere, una volta che il Consiglio e la Commissione avranno riesaminato insieme, con esito positivo, le condizioni politiche di cui al paragrafo 4,
i) di firmare l'accordo a nome della Comunità europea;
ii) di concludere l'accordo a nome della Comunità europea e di approvarne la conclusione da parte dell'EURATOM.
Per l'entrata in vigore dell'accordo è necessaria la sua ratifica da parte di tutti gli Stati membri.
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Bosnia-Erzegovina a nome della Comunità europea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione[3],
considerando quanto segue:
13. I negoziati con la Bosnia-Erzegovina riguardanti l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, si sono conclusi.
14. Le disposizioni commerciali dell'accordo hanno carattere eccezionale, sono connesse con la politica attuata nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione e non costituiranno, per l'Unione europea, un precedente della politica commerciale comunitaria nei confronti di paesi terzi non appartenenti alla regione dei Balcani occidentali.
15. L'accordo siglato a Sarajevo il 4 dicembre 2007 deve quindi essere firmato a nome della Comunità europea fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva,
DECIDE:
Articolo unico
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.
Fatto a
Per il Consiglio
Il Presidente
2008/0073 (AVC)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE
relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, ultima frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere conforme del Parlamento europeo[4],
vista l'approvazione del Consiglio a norma dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
considerando quanto segue:
(1) L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, è stato firmato a nome della Comunità europea a [...] il […], fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, conformemente alla decisione .../.../CE del Consiglio del […][5].
(2) Le disposizioni commerciali contenute in tale accordo hanno carattere eccezionale, sono connesse con la politica attuata nell'ambito del processo di stabilizzazione e associazione e non costituiranno, per l'Unione europea, un precedente nella politica commerciale comunitaria nei confronti di paesi terzi non appartenenti alla regione dei Balcani occidentali.
(3) L'accordo deve essere approvato,
DECIDONO:
Articolo 1
Sono approvati, a nome della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica, l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, nonché i relativi allegati e protocolli, le dichiarazioni congiunte e la dichiarazione della Comunità accluse all'atto finale.
I testi di cui al primo comma sono acclusi alla presente decisione.
Articolo 2
1. La posizione che la Comunità deve adottare in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione e di comitato di stabilizzazione e di associazione, se quest'ultimo agisce su delega del consiglio di associazione e di stabilizzazione, è determinata dal Consiglio in base a una proposta della Commissione oppure, se del caso, dalla Commissione, ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei trattati.
2. A norma dell'articolo 117 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, il presidente del Consiglio presiede il consiglio di stabilizzazione e di associazione. Un rappresentante della Commissione presiede il comitato di stabilizzazione e di associazione ai sensi del suo regolamento interno.
3. La decisione di pubblicare le decisioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione e del comitato di stabilizzazione e di associazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea viene adottata, a seconda dei casi, dal Consiglio o dalla Commissione.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a depositare, a nome della Comunità europea, l'atto di approvazione di cui all'articolo 135 dell'accordo. Il presidente della Commissione deposita il suddetto atto di approvazione a nome della Comunità europea dell'energia atomica.
Fatto a
Per il Consiglio Per la Commissione
Il Presidente Il Presidente
[1] 14364/05 Limite.
[2] GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1946/2005 (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 1).
[3] GU C […] del […], pag. […].
[4] GU C […] del […], pag. […].
[5] GU C […] del […], pag. […].
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