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Document 52008PC0040

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori {SEC(2008) 92} {SEC(2008) 93} {SEC(2008) 94} {SEC(2008) 95}

/* COM/2008/0040 def. - COD 2008/0028 */

52008PC0040




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 30.1.2008

COM(2008) 40 definitivo

2008/0028 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori

(presentata dalla Commissione){SEC(2008) 92}{SEC(2008) 93}{SEC(2008) 94}{SEC(2008) 95}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

( Motivazione e obiettivi della proposta

Il progetto di proposta consolida e aggiorna due settori della legislazione in materia di etichettatura, vale a dire l'etichettatura generale dei prodotti alimentari e l'etichettatura nutrizionale, rispettivamente disciplinati dalle direttive 2000/13/CE e 90/496/CEE. La direttiva 2000/13/CE è stata modificata più volte e l'evoluzione del mercato dei prodotti alimentari e delle aspettative dei consumatori ne rende necessari l'aggiornamento e la modernizzazione.

La direttiva 90/496/CE stabilisce che la Commissione deve presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva. Le procedure interistituzionali sono cambiate e, in alcuni casi, la Commissione deve presentare una valutazione d'impatto insieme alle proposte di nuova legislazione. La valutazione d'impatto che accompagna la revisione della legislazione in materia di etichettatura nutrizionale offre un panorama dell'applicazione della direttiva 90/496/CEE. Di conseguenza, l'applicazione della direttiva non è stata oggetto di una relazione separata.

( Contesto generale

Etichettatura generale – La principale motivazione politica del primo strumento legislativo "orizzontale" in materia di etichettatura alimentare (la direttiva 79/112/CE) era di fissare le regole applicabili all'etichettatura dei prodotti alimentari al fine di agevolare la libera circolazione di tali prodotti nella Comunità. Col tempo, la tutela dei diritti dei consumatori è emersa quale obiettivo specifico della Comunità europea.

Nel 2003, la DG SANCO, in stretta collaborazione con le parti interessate, ha lanciato una valutazione della legislazione relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari al fine di riesaminare la sua efficacia e la sua base giuridica e di identificare le esigenze e le aspettative dei consumatori di oggi in materia di informazione alimentare, tenuto conto dei vincoli tecnici e logistici. Le conclusioni, pubblicate nel 2004, hanno consentito di definire gli elementi sui quali avrebbe dovuto concentrarsi una futura proposta.

Etichettatura nutrizionale – Il consumatore deve avere accesso ad informazioni chiare, coerenti e sostenute da elementi concreti. Questa necessità è stata sottolineata nel Libro bianco, di recente pubblicazione, intitolato "Una strategia europea per i problemi di salute legati all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità". L'etichettatura nutrizionale è uno strumento tradizionale di informazione dei consumatori che agevola la presa in considerazione del fattore salute nelle scelte alimentari. Vi è un vasto consenso nell'ammettere che occorre rafforzare l'efficacia dell'etichettatura nutrizionale in quanto strumento in grado di aiutare il consumatore nello scegliere un'alimentazione equilibrata.

Alcune parti interessate hanno preso l'iniziativa di incoraggiare l'inserimento delle informazioni nutrizionali sulla parte anteriore degli imballaggi. I sistemi di etichettatura utilizzati variano e ciò può creare ostacoli al commercio.

( Disposizioni vigenti nel settore della proposta

La proposta fonde e modifica la seguente legislazione:

- Direttiva 2000/13/CE del 20 marzo 2000 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

Questa direttiva stabilisce i requisiti di etichettatura comuni applicabili a tutti i prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché a quelli destinati a collettività. Determina inoltre le informazioni che devono figurare obbligatoriamente sull'etichetta.

La proposta introduce alcuni principi generali relativi alle informazioni alimentari che devono essere fornite e sviluppa un meccanismo di governance che ha il fine di tenere conto delle evoluzioni in grado di aiutare i consumatori ad effettuare scelte informate in materia alimentare. In grandi linee, i requisiti obbligatori rimangono gli stessi ma la Commissione può proporne di nuovi in rapporto a questioni specifiche.

- Direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.

La proposta introduce l'obbligo di menzionare gli elementi nutrizionali essenziali nel principale campo visivo.

Oltre alla fusione delle direttive 2000/13/CE e 90/496/CEE, i seguenti testi sono rifusi nel testo:

- Direttiva 87/250/CEE della Commissione, del 15 aprile 1987, relativa all'indicazione del titolo alcolometrico volumico nell'etichettatura di bevande alcoliche destinate al consumatore finale

- Direttiva 94/54/CE della Commissione, del 18 novembre 1994, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio

- Direttiva 1999/10/CE della Commissione, dell'8 marzo 1999, che introduce deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 7 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari

- Direttiva 2002/67/CE della Commissione, del 18 luglio 2002, relativa all'etichettatura dei generi alimentari contenenti chinino e di prodotti alimentari contenenti caffeina

- Regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, del 31 marzo 2004, relativo all'etichettatura di prodotti e ingredienti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo

- Direttiva 2004/77/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 94/54/CE per quanto riguarda l'etichettatura di taluni prodotti alimentari contenenti acido glicirrizico e il suo sale di ammonio.

( Coerenza con le altre politiche e gli altri obiettivi dell'Unione

La proposta si inquadra nell'azione "meglio legiferare" della Commissione, nella strategia di Lisbona, nonché nella strategia dell'UE a favore dello sviluppo sostenibile. L'accento è posto sulla semplificazione del procedimento regolamentare e consente di ridurre gli oneri amministrativi e di migliorare la competitività del settore alimentare europeo, garantendo al tempo stesso la sicurezza dei prodotti alimentari, mantenendo un livello elevato di protezione della salute pubblica e tenendo conto degli aspetti globali. Informazioni pertinenti potrebbero essere disponibili al termine di un'azione attualmente in corso, volta a misurare i costi amministrativi generati dalle disposizioni orizzontali sull'etichettatura.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO

( Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione utilizzati, principali settori analizzati e profilo generale degli interpellati

Sono state effettuate inchieste su vasta scala presso tutte le parti interessate al fine di raccogliere i loro pareri sulle disposizioni e sull'applicazione della legislazione vigente e sulla necessità di modificarle. Gli interpellati appartenevano a organizzazioni governative e non governative, al settore industriale interessato o erano semplici cittadini. Alcune consultazioni hanno riguardato specificamente gli Stati membri, l'industria o i consumatori.

Sintesi delle risposte ricevute e del modo in cui sono state prese in considerazione

Il consumatore richiede un'etichetta che rechi informazioni più numerose e di migliore qualità e auspica che tali informazioni siano precise, semplici, comprensibili, normalizzate e non contestabili. Le imprese del settore ritengono che vi sia un eccesso di requisiti in materia di etichettatura che implicano l'applicazione di norme tecniche particolareggiate. Il volume e l'eccessiva diversificazione dei testi intaccano la chiarezza e la coerenza delle norme. I costi delle modifiche preoccupano l'industria. Gli Stati membri auspicano che sia trovato un equilibrio tra le esigenze dei consumatori e quelle dell'industria, tenuto conto eventualmente delle considerazioni specifiche a ciascun paese.

Gli aspetti specifici messi in luce nel corso della consultazione sull'etichettatura generale sono stati i seguenti:

- i consumatori incontrano difficoltà nel leggere e comprendere le etichette;

- per alcuni prodotti alimentari mancano le informazioni sugli allergeni;

- l'etichettatura di origine è un settore problematico;

- vi è un limbo giuridico in materia di elencazione degli ingredienti delle bevande alcoliche.

Quanto all'etichettatura nutrizionale, l'integrazione delle informazioni nutrizionali sembra essere una fonte importante di informazioni per i consumatori. Le parti interessate non sono soddisfatte dell'attuale normativa, ma i loro pareri divergono sui modi di migliorare la legislazione.

- Alcuni consumatori richiedono o preferiscono una presentazione completa del contenuto nutrizionale, altri si preoccupano invece solo di alcuni elementi. I consumatori e le ONG attivi nel settore della salute pubblica auspicano che sia resa obbligatoria un'etichettatura nutrizionale completa e facilmente comprensibile.

- L'industria è preoccupata per la natura vincolante della legislazione e l'incidenza sulla configurazione degli imballaggi. Chiede un approccio volontario più flessibile.

- Gli Stati membri sono consapevoli della necessità di ridurre gli ostacoli al mercato interno e auspicano a loro volta un approccio armonizzato. Alcuni insistono tuttavia sempre più affinché aumenti la flessibilità a livello nazionale, in particolare laddove sono già utilizzati sistemi di etichettatura nutrizionale innovativi.

Una consultazione pubblica via internet è stata organizzata dal 13 marzo 2006 al 13 giugno 2006. La Commissione ha ricevuto 175 risposte. I risultati possono essere consultati al seguente indirizzo:http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/betterregulation/index_en.htm.

( Raccolta e utilizzazione dei pareri degli esperti

Non è stato necessario ricorrere ad esperti esterni.

( Valutazione d'impatto

Sono stati presi in considerazione alcuni approcci alternativi di base:

Nessun intervento – Questo approccio manterrebbe la situazione attuale, caratterizzata da una legislazione frammentaria e dai seguenti effetti negativi:

- una regolamentazione scoordinata e confusa che riduce l'efficacia della sua applicazione;

- oneri ingiustificati per gli operatori del settore alimentare, sotto forma di requisiti superati, ridondanti o poco chiari;

- un'utilizzazione incoerente delle etichette per i consumatori;

- inefficacia dell'etichettatura in quanto strumento di comunicazione;

- mancato adeguamento della legislazione all'evoluzione dei mercati e alle legittime aspettative dei consumatori.

Gli interventi previsti vanno dalla deregolamentazione all'aggiornamento della legislazione comunitaria, passando per l'adozione di misure legislative nazionali e un approccio non legislativo.

Deregolamentazione – Questo approccio comporterebbe l'abolizione degli strumenti di base della regolamentazione orizzontale dell'etichettatura alimentare cha hanno un'incidenza diretta sulla regolamentazione verticale in materia.

Anche se i fabbricanti dei prodotti alimentari continuerebbero ad applicare la regolamentazione attuale durante un breve periodo di tempo, essi eliminerebbero progressivamente le informazioni che considerano come un onere. Le norme non armonizzate ostacolerebbero il funzionamento del mercato interno, impoverirebbero le informazioni fornite e ridurrebbero il livello di tutela dei consumatori. Le regole esistenti hanno provato i loro meriti: esse consentono la libera circolazione dei beni e garantiscono la tutela dei consumatori. Il loro smantellamento provocherebbe la resistenza della maggior parte degli Stati membri e dei consumatori, abituati ai requisiti attuali e che vedrebbero qualunque modifica come l'abbandono di preziose conquiste. Di conseguenza, la deregolamentazione non è stata presa in considerazione come approccio valido.

Legislazione nazionale – L'abrogazione delle norme armonizzate genererebbe l'adozione di normative nazionali, con le conseguenze seguenti:

- le differenze tra le legislazioni nazionali impedirebbero il buon funzionamento del mercato interno;

- si avrebbero distorsioni della concorrenza;

- aumenterebbe l'onere amministrativo del settore;

- si avrebbe un approccio incoerente per quanto riguarda il contenuto delle informazioni fornite e la loro disponibilità, che creerebbe confusione tra i consumatori;

- vi sarebbero livelli di protezione diversi per i cittadini europei.

Approccio alternativo non legislativo (autoregolamentazione, coregolamentazione, orientamento) – Le varie caratteristiche delle informazioni fornite ai consumatori e le attuali tendenze all'elaborazione di una "nuova cultura legislativa" hanno portato alla valutazione di una via che consente di trovare un equilibrio tra flessibilità e obbligatorietà e tra un'azione a livello nazionale e un'azione a livello comunitario. Una governance a più livelli, dalla base al vertice (locale/nazionale/comunitario) basata sul principio dell'impegno al rispetto delle migliori prassi formali e misurabili e alla scambio di dati tra le parti interessate potrebbe costituire una soluzione valida.

Sostituire un approccio di questo tipo ai requisiti particolareggiati già armonizzati non genererebbe alcun valore aggiunto dal momento che complicherebbe inutilmente la comprensione attuale tra le parti interessate e rischierebbe di passare per una deregolamentazione. D'altro canto, in rapporto ad eventuali nuovi settori di azione, l'adottare un approccio più elaborato e più sostenibile in materia d'informazione, derivante dalle migliori prassi e da un dialogo costante con le parti interessate, potrebbe essere vantaggioso per l'industria e per i consumatori.

La valutazione d'impatto ha consentito di esaminare gli effetti delle principali opzioni previste per modificare la normativa che disciplina l'etichettatura generale e nutrizionale, vale a dire il non intervento, un approccio volontario o l'introduzione di requisiti comunitari obbligatori.

La Commissione ha effettuato una valutazione d'impatto nell'ambito del suo programma di lavoro. La relativa relazione può essere consultata sul sito web della Commissione. La Commissione ha completato le relazioni sulle valutazioni d'impatto relative alle opzioni che consentono rispettivamente la revisione della direttiva 2000/13/CE e quella della direttiva 90/496/CEE. Tali relazioni sono presentate parallelamente alla presente proposta sotto forma di documenti di lavoro dei servizi della Commissione.

L'impatto per i fabbricanti potrebbe essere ridotto al minimo se saranno previsti periodi di transizione, in modo che le etichette possano essere modificate in occasione dei cambiamenti di etichetta che intervengono regolarmente nel ciclo di vita di un prodotto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

( Riassunto delle misure proposte

Adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori. La proposta modernizza, semplifica e chiarisce l'attuale scenario del settore dell'etichettatura dei prodotti alimentari. In particolare:

- rifonde le varie disposizioni orizzontali in materia di etichettatura. La fusione di questi testi (direttive) in un unico atto legislativo (regolamento) massimizzerà le sinergie e migliorerà la precisione e la coerenza della regolamentazione comunitaria. Tale metodo consente una profonda semplificazione, in grado di offrire agli operatori economici e alle autorità di controllo un quadro regolamentare più preciso e più razionale;

- garantisce la coerenza norme orizzontali e verticali;

- razionalizza (aggiorna e chiarisce) le disposizioni sulle informazioni obbligatorie stabilite dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/13/CE.

- crea un meccanismo flessibile "dal basso verso l'alto" (attraverso i sistemi nazionali) suscettibile di favorire l'innovazione dell'industria per quanto riguarda l'etichettatura alimentare e l'adeguamento della regolamentazione in materia di etichettatura a mercati e aspettative dei consumatori diversi e in constante evoluzione.

Introduce inoltre principi chiari che consentono di distinguere in modo più preciso tra informazioni obbligatorie e volontarie. I principali cambiamenti per quanto riguarda le questioni di etichettatura generale sono i seguenti:

- in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, sono chiarite le responsabilità dei vari operatori del settore alimentare lungo la catena di approvvigionamento;

- al fine di migliorare la leggibilità delle informazioni fornite nelle etichette, viene stabilita una dimensione minima dei caratteri per le informazioni obbligatorie;

- i prodotti alimentari non preimballati venduti nel commercio al dettaglio e nei punti di ristoro collettivo devono d'ora in poi recare indicazioni sugli ingredienti allergenici;

- considerando le caratteristiche specifiche del vino, delle bevande spiritose e della birra, la proposta prevede che la Commissione elabori una relazione sull'applicazione delle norme vigenti in materia di elencazione degli ingredienti e di etichettatura nutrizionale obbligatoria per questi prodotti, con la possibilità di adottare norme specifiche;

- Per quanto riguarda l'indicazione sull'etichetta del paese d'origine o del luogo di provenienza di un prodotto alimentare, il requisito fondamentale posto dalla normativa rimane lo stesso. Tale indicazione rimane pertanto facoltativa; tuttavia, se l'omissione di tale informazione potrebbe indurre in errore il consumatore, l'indicazione diviene obbligatoria. In ogni caso, l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di un prodotto alimentare in quanto strumento di commercializzazione, sia essa facoltativa od obbligatoria, non deve ingannare il consumatore e deve essere basata su criteri armonizzati. Il paese d' origine deve essere determinato conformemente alle disposizioni relative all'origine non preferenziale del Codice Doganale Comunitario. Per luogo di provenienza si intenderà qualunque luogo diverso dal paese d'origine specificato dal Codice Doganale Comunitario. Le regole che disciplinano la determinazione del luogo di provenienza saranno adottate nel quadro della procedura di comitatologia. Vengono inoltre introdotti criteri concernenti la dichiarazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dei prodotti che contengono più ingredienti e il paese d'origine e il luogo di provenienza della carne diversa da quella di manzo o di vitello. Tali criteri si applicano anche all'indicazione facoltativa di origine "CE".

- La proposta chiarisce le condizioni alle quali gli Stati membri possono adottare norme nazionali sull'etichettatura di origine.

Le norme sull'etichettatura nutrizionale sono rifuse con le disposizioni orizzontali in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. La proposta impone, nel caso di un'etichetta di prodotti alimentari, il posizionamento di un'etichettatura nutrizionale nel campo visivo principale. Essa consente la diffusione di buone prassi in materia di presentazione delle informazioni nutrizionali, comprese forme alternative di espressione delle informazioni nutrizionali in correlazione con le esigenze quotidiane globali di elementi nutritivi, ovvero forme grafiche di presentazione.

Gli aspetti principali della proposta per quanto riguarda l'etichettatura nutrizionale sono i seguenti:

- La dichiarazione obbligatoria riguarda il contenuto calorico (energia), i grassi, i grassi saturi, i carboidrati con specifico riferimento agli zuccheri e il sale, espressi come quantità per 100g o per 100 ml o per porzione nel campo visivo principale (parte anteriore dell'imballaggio) mentre gli elementi nutritivi di un elenco determinato possono essere dichiarati volontariamente. Nel selezionare gli elementi obbligatori si è tenuto conto: delle ricerche da cui risulta che i consumatori possono sentirsi sopraffatti da un eccesso di informazioni; dei pareri scientifici riguardanti i più importanti elementi nutritivi che hanno un rapporto con il rischio dell'insorgere dell'obesità e di malattie non trasmissibili; della necessità di evitare oneri eccessivi per l'industria alimentare, e in particolare per le piccole e medie imprese;

- nel caso delle bevande alcoliche, sono previste deroghe per il vino, le bevande spiritose e la birra; la materia sarà oggetto di una futura relazione della Commissione.

- gli elementi obbligatori devono essere dichiarati anche in rapporto ai consumi di riferimento, mentre possono essere messe a punto altre forme di presentazione nel quadro dei sistemi nazionali instaurati a titolo volontario.

Al fine di risolvere i problemi derivanti da una legislazione frammentaria, la nuova proposta modificherà, rifonderà e sostituirà disposizioni già vigenti nel contesto dell'attuale legislazione orizzontale sull'etichettatura dei prodotti alimentari e porterà all'abrogazione dei seguenti atti:

Direttive 2000/13/CE, 90/496/CEE, 87/250/CEE, 94/54/CE, 1999/10/CE, 2002/67/CE, 2004/77/CE e regolamento (CE) n. 608/2004.

( Base giuridica

Articolo 95

( Principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà si applica, dal momento che la proposta non verte su un settore che rientra nella competenza esclusiva della Comunità,.

Gli obiettivi della proposta non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri per i seguenti motivi.

L'etichettatura dei prodotti alimentari protegge i consumatori e consente loro di adottare decisioni consapevoli. Si ritiene che un'azione a livello comunitario avrebbe risultati migliori che una serie di misure adottate individualmente dagli Stati membri poiché:

(i) un approccio armonizzato dovrebbe consentire di semplificare l'onere amministrativo delle imprese del settore alimentare attive sia a livello transnazionale che a livello comunitario, e

(ii) un'azione uniforme garantisce l'applicazione a livello comunitario di norme minime che riducono le iniquità per i cittadini in tutta l'Unione. L'esistenza di diversi requisiti in materia di etichettatura potrebbe ridurre l'ambito delle possibilità che offre oggi il mercato unico per la catena alimentare con gravi ripercussioni sugli scambi. In effetti gli scambi intracomunitari, molto intensi in questo settore, hanno rappresentato più del 75% dell'insieme degli scambi nel 2003, con flussi aventi un valore totale pari a circa 120 miliardi di euro. Dall'inchiesta effettuata nel settore alimentare risulta che il 65% delle imprese esportano i loro prodotti verso altri Stati membri e più del 60% delle imprese interrogate si sono dichiarate favorevoli ad un'armonizzazione, attraverso una legislazione europea, dell'etichettatura generale dei prodotti alimentari.

Il nucleo dell'azione comunitaria consiste nella fissazione di condizioni applicabili all'etichettatura dei prodotti alimentari nell'UE, dal momento che gli Stati membri non possono da soli trovare una soluzione adeguata a questo problema se si vuole che il mercato interno funzioni in modo efficace. Quanto ai dettagli del regolamento applicabile, il modello di governance basato sulla messa a punto di sistemi nazionali proporrà un modo più partecipativo e flessibile di elaborare le modalità di applicazione del regolamento e di controllarne l'esecuzione.

L'azione comunitaria perseguirà in modo più efficace gli obiettivi della proposta per i seguenti motivi.

L'esperienza mostra che gli Stati membri non possono generare un mercato comune armonizzato in modo soddisfacente e che l'azione dell'UE può essere migliore e più efficace nel garantire l'informazione dei consumatori. La nuova proposta lascia inoltre spazio per meccanismi di intervento più flessibili a livello nazionale e comunitario.

La proposta si basa su competenze comunitarie nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e riconoscendo il fatto che, per quanto riguarda taluni aspetti, una totale uniformità delle etichette nell'Unione europea non è necessariamente il solo modo di perseguire gli obiettivi indicati né la via auspicabile da percorrere. Al contrario, un simile approccio ridurrebbe il potenziale di rapido adeguamento della regolamentazione applicabile ad esigenze e circostanze in continua evoluzione.

Il testo prevede un'armonizzazione per i prodotti alimentari preimballati suscettibili di essere oggetto di scambi intracomunitari. Gli Stati membri possono introdurre regole applicabili ai prodotti che non sono oggetto di tali scambi, come i prodotti alimentari non preimballati o quelli forniti da collettività.

Di conseguenza, la proposta è conforme al principio di sussidiarietà.

( Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i seguenti motivi.

La proposta armonizza il quadro di riferimento regolamentare delle disposizioni orizzontali relative all'etichettatura dei prodotti alimentari e contribuisce in tal modo alla tutela dei consumatori, facendo in modo che essi ricevano informazioni adeguate in grado di consentire loro di effettuare scelte consapevoli, sicure, sostenibili e benefiche per la salute. Le misure proposte sono sufficienti a raggiungere gli obiettivi di garantire scelte consapevoli da parte dei consumatori e assicurare il corretto funzionamento del mercato interno. Tali misure, al tempo stesso, non impongono oneri eccessivi o ingiustificati.

Una mancata armonizzazione comporterebbe una proliferazione di regolamentazioni nazionali e pertanto maggiori oneri per l'industria e una mancanza di chiarezza per i consumatori. L'onere finanziario è minimizzato dal momento che la maggior parte delle disposizioni sono già vigenti e sono previsti termini sufficienti per inserire eventuali nuovi requisiti in occasione delle periodiche modifiche delle etichette da parte dei fabbricanti.

( Scelta degli strumenti

Strumenti proposti: regolamento, coregolamentazione.

Qualunque altro strumento non sarebbe adeguato per i seguenti motivi.

La regolamentazione esistente è in linea generale vincolante e consente una limitata flessibilità agli Stati membri sulle modalità di applicazione. Una direttiva avrebbe provocato situazioni eterogenee nella Comunità che sarebbero state fonti di incertezza sia per i consumatori che per l'industria. Un regolamento stabilisce un quadro di riferimento omogeneo che l'industria deve seguire e riduce gli oneri amministrativi in quanto esime i responsabili dal bisogno di familiarizzarsi con le singole regolamentazioni degli Stati membri. L'adozione di orientamenti, un approccio autoregolamentare o volontario avrebbero generato una mancanza di omogeneità o la riduzione della quantità di informazioni fornite ai consumatori, e ciò non sarebbe stato accettabile. Si è tuttavia ritenuto più opportuno prevedere una maggiore flessibilità per alcuni aspetti della legislazione per i quali il progetto di proposta integra un'altra forma di governance basata su un diritto meno vincolante e impegni volontari.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRE INFORMZIONI

( Simulazione, fase pilota e periodo transitorio

La proposta prevederà un periodo transitorio

( Semplificazione

La proposta consente una semplificazione della legislazione.

La scelta di un regolamento come strumento giuridico è conforme all'obiettivo della semplificazione: il regolamento garantisce infatti che tutte le parti coinvolte debbano contemporaneamente rispettare la stessa normativa.

L'integrazione della direttiva 2000/13/CE e della direttiva 90/496/CEE relativa all'etichettatura nutrizionale in un unico strumento semplifica il contesto regolamentare. La proposta semplifica inoltre la struttura della direttiva 2000/13/CE di cui rifonde e sostituisce le disposizioni già in vigore in applicazione dell'attuale legislazione orizzontale che disciplina l'etichettatura dei prodotti alimentari. La proposta riguarda talune questioni particolari in materia e contribuisce in tal modo a facilitare notevolmente il rispetto di una legislazione più precisa da parte dei soggetti interessati.

La proposta è inserita nel programma di lavoro aperto della Commissione in materia di modernizzazione e di semplificazione, nonché nel suo programma legislativo e di lavoro, con il riferimento 2006/SANCO/001.

( Abrogazione di disposizioni legislative vigenti

L'adozione della proposta comporterà l'abrogazione delle disposizioni legislative vigenti.

( Rifusione legislativa

La proposta comporta una rifusione legislativa.

( Spazio economico europeo

Il testo proposto presenta una rilevanza per l'SEE; è di conseguenza opportuno che sia esteso a tale spazio.

( Spiegazione particolareggiata della proposta

Il regolamento fissa la base che consente di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori per quanto riguarda i prodotti alimentari adottando principi generali e requisiti applicabili alla legislazione riguardante l'informazione sui prodotti alimentari (capitoli II e III).

Il capitolo IV (informazioni obbligatorie) semplifica la legislazione esistente mantenendo le menzioni obbligatorie essenziali che devono figurare sull'etichetta. Dal momento che le definizioni e le regole particolareggiate o specifiche figurano negli allegati, il testo è più comprensibile e più facilmente modificabile.

Vengono precisate le regole relative all'etichettatura del luogo d'origine.

Il capitolo IV, sezione 3, precisa le informazioni che devono essere obbligatoriamente fornite in merito alle proprietà nutrizionali degli alimenti relative al valore energetico e alla quantità di grassi, di acidi grassi saturi, di carboidrati con specifico riferimento agli zuccheri e di sale, e stabilisce che tali informazioni siano presentate sull'etichetta nel campo visivo principale.

Nel capitolo VII viene creato un sistema di governance in materia d'informazione sui prodotti alimentari per i sistemi nazionali, al fine di incoraggiare un processo di scambio d'informazioni interattivo e costante a livello nazionale in grado di consentire la messa a punto di sistemi nazionali non vincolanti basati sulle buone prassi. Al livello comunitario, la Commissione incoraggerà e organizzerà lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione sulle attività connesse allo sviluppo dei sistemi nazionali.

2008/0028 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori

(Testo rilevante ai fini dell'SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2],

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato[3],

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 153 del trattato stabilisce che la Comunità deve contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori mediante gli strumenti che adotta in virtù dell'articolo 95.

(2) La libera circolazione di alimenti sicuri e sani costituisce un aspetto essenziale del mercato interno e contribuisce in modo significativo alla salute e al benessere dei cittadini, nonché alla realizzazione dei loro interessi sociali ed economici.

(3) Per ottenere un elevato livello di tutela della salute dei consumatori e garantire il loro diritto all'informazione, si deve garantire che i consumatori siano adeguatamente informati sugli alimenti che consumano. Le scelte dei consumatori possono essere influenzate, tra l'altro, da considerazioni di salute, economiche, ambientali, sociali ed etiche.

(4) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare[4] stabilisce che è un principio generale della legislazione alimentare di costituire una base per consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano e di prevenire qualunque pratica in grado di indurre in errore il consumatore.

(5) La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno[5] comprende taluni aspetti della fornitura d'informazioni ai consumatori al fine specifico di prevenire azioni in grado di indurre in errore e omissioni di informazioni. I principi generali sulle pratiche commerciali sleali devono essere integrati da norme specifiche relative alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori.

(6) Nella direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità[6] si stabiliscono norme comunitarie sull'etichettatura alimentare applicabile a tutti gli alimenti. La maggior parte delle disposizioni previste da tale direttiva risalgono al 1978 e devono pertanto essere aggiornate.

(7) La direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari[7] stabilisce norme sul contenuto e la presentazione delle informazioni sulle proprietà nutritive negli alimenti preimballati. L'inserimento di informazioni sulle proprietà nutritive è volontaria, a meno che non figuri una dichiarazione nutrizionale in rapporto con l'alimento. La maggior parte delle disposizioni stabilite da tale direttiva risalgono al 1990 e debbono pertanto essere aggiornate.

(8) I requisiti generali di etichettatura sono integrati da una serie di disposizioni applicabili a tutti i prodotti alimentari in particolari circostanze o a talune categorie di alimenti. Vi sono inoltre alcune norme specifiche applicabili a specifici alimenti.

(9) Anche se gli obiettivi originari e i principali componenti dell'attuale legislazione sull'etichettatura continuano ad essere validi, è necessario che essa sia razionalizzata al fine di agevolarne il rispetto e aumentare la chiarezza per le parti interessate, modernizzandola allo scopo di tenere conto dei nuovi sviluppi nel settore delle informazioni alimentari.

(10) Vi è un sempre maggiore interesse del pubblico nel rapporto tra l'alimentazione e la salute e la scelta di una dieta adeguata alle esigenze individuali. Nel Libro bianco riguardante una strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità[8] si segnala che l'etichettatura nutrizionale è uno strumento importante per informare i consumatori sulla composizione degli alimenti e aiutarli ad adottare decisioni consapevoli. La strategia comunitaria di politica dei consumatori 2007-2013 ha sottolineato che consentire ai consumatori di effettuare scelte informate è essenziale per garantire al tempo stesso una concorrenza efficace e il benessere dei consumatori stessi. La conoscenza dei principi base della nutrizione e un'adeguata informazione nutrizionale sugli alimenti aiuterebbe in particolare i consumatori nell'adozione di tali decisioni.

(11) Al fine di aumentare la certezza giuridica e garantire un'applicazione razionale e coerente, è opportuno abrogare le direttive 90/496/CEE e 2000/13/CE e sostituirle con un unico regolamento in grado di garantire la sicurezza sia dei consumatori che dell'industria, riducendo al tempo stesso gli oneri amministrativi.

(12) A fini di chiarezza, è opportuno abrogare e inserire nel presente regolamento altri atti orizzontali, in particolare la direttiva 87/250/CEE della Commissione, del 15 aprile 1987, relativa all'indicazione del titolo alcolometrico volumico nell'etichettatura di bevande alcoliche destinate al consumatore finale[9], la direttiva 94/54/CE della Commissione, del 18 novembre 1994, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio[10], la direttiva 1999/10/CE della Commissione, dell'8 marzo 1999, che introduce deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 7 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari[11], la direttiva 2002/67/CE della Commissione, del 18 luglio 2002, relativa all'etichettatura dei generi alimentari contenenti chinino e dei prodotti alimentari contenenti caffeina[12], il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, del 31 marzo 2004, relativa all'etichettatura di prodotti e ingredienti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo[13] e la direttiva 2004/77/CE della Commissione, del 29 Aprile 2004, che modifica la direttiva 94/54/CE per quanto riguarda l'etichettatura di taluni prodotti alimentari contenenti acido glicirrizico e il suo sale di ammonio[14].

(13) È necessario stabilire definizioni, principi, requisiti e procedimenti comuni per determinare un quadro di riferimento chiaro e una base comune per le misure comunitarie e nazionali che disciplinano il settore dell'informazione alimentare.

(14) Per seguire un approccio completo ed evolutivo delle informazioni fornite ai consumatori sugli alimenti che essi consumano, si deve stabilire una definizione generale della legislazione in materia d'informazione alimentare che comprenda norme di carattere orizzontale e specifico, nonché una definizione generale delle informazioni alimentari che comprenda le informazioni fornite utilizzando anche strumenti diversi dall'etichetta.

(15) Le regole comunitarie devono applicarsi unicamente alle imprese la cui natura implica una certa continuità delle attività e un certo grado di organizzazione. Operazioni quali la manipolazione, il servizio, la vendita di prodotti alimentari da parte di privati a titolo occasionale durante manifestazioni – vendite di beneficienza, fiere o riunioini locali – non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

(16) La legislazione sulle informazioni alimentari deve offrire una flessibilità sufficiente per mantenersi aggiornata sui nuovi requisiti in materia d'informazione ritenuti necessari dai consumatori e garantire l'equilibrio tra la protezione del mercato interno e le differenze nella percezione dei consumatori e degli Stati membri.

(17) La considerazione principale per richiedere informazioni alimentari obbligatorie deve essere quella di consentire ai consumatori di identificare e di fare un uso adeguato di un alimento e di effettuare scelte adatte alle esigenze dietetiche individuali.

(18) Affinché la legislazione sulle informazioni alimentari possa adattarsi alle mutevoli necessità dei consumatori per quanto riguarda tali informazioni, qualunque considerazione sulla necessità di informazioni alimentari obbligatorie deve tenere conto dell'interesse che ha chiaramente dimostrato la maggior parte dei consumatori nella diffusione di determinate informazioni.

(19) Tuttavia, nuovi requisiti obbligatori in materia di informazioni alimentari debbono essere stabiliti solo laddove ciò sia necessario, in conformità con i principi di sussidiarietà, proporzionalità e sostenibilità.

(20) Le norme sulle informazioni alimentari devono proibire l'utilizzazione di informazioni che possono indurre in errore il consumatore o attribuire proprietà medicinali agli alimenti. Per essere efficace, tale divieto deve applicarsi anche alla pubblicità e alla presentazione degli alimenti.

(21) Per evitare la frammentazione delle norme relative alla responsabilità degli operatori del settore alimentare rispetto alle informazioni alimentari, è opportuno chiarire le responsabilità di tali operatori in questo ambito.

(22) Dev'essere elaborato un elenco comprendente tutte le informazioni obbligatorie che, in linea di principio, devono essere fornite in rapporto con tutti gli alimenti destinati al consumatore finale e alle collettività. Tale elenco deve mantenere le informazioni già richieste conformemente alla legislazione vigente, che sono generalmente considerate come un prezioso acquis per l'informazione destinata ai consumatori.

(23) Per tenere conto dei cambi e dei progressi nell'ambito delle informazioni alimentari, dev'essere prevista la modifica dell'elenco delle informazioni obbligatorie aggiungendo o eliminando dettagli e consentendo che alcuni di tali dettagli siano disponibili attraverso strumenti alternativi. La consultazione delle parti interessate deve facilitare modifiche tempestive e precise dei requisiti in materia d'informazione alimentare.

(24) Determinati ingredienti o altre sostanze, quando sono utilizzati nella produzione di alimenti e sono presenti nel prodotto finito, possono provocare allergie o intolleranze nei consumatori, e alcune di queste allergie o intolleranze costituiscono un pericolo per la salute delle persone colpite. È importante fornire informazioni sulla presenza di additivi alimentari, ausiliari di fabbricazione e altre sostanze con effetti allergenici, in modo da consentire ai consumatori che soffrono di allergie o intolleranze alimentari di adottare decisioni sicure e informate.

(25) Le etichette alimentari devono essere chiare e comprensibili per aiutare i consumatori che intendono effettuare scelte alimentari e dietetiche meglio informate. Gli studi dimostrano che la leggibilità costituisce un elemento importante per far sì che l'informazione contenuta nell'etichetta influenzi al massimo il pubblico e che le piccole dimensioni dei caratteri sono una delle cause principali dell'insoddisfazione dei consumatori nei confronti delle etichette alimentari.

(26) Al fine di garantire la disponibilità di informazioni alimentari, è necessario prendere in considerazione tutte le forme in cui gli alimenti vengono forniti ai consumatori, compresa la vendita di alimenti mediante tecniche di comunicazione a distanza. Anche se è evidente che qualunque alimento fornito mediante la vendita a distanza deve rispettare gli stessi requisiti di informazione degli alimenti venduti nei negozi, è necessario chiarire che, in tali casi, le informazioni alimentari obbligatorie devono essere disponibili anche prima che sia effettuato l'acquisto.

(27) Al fine di fornire ai consumatori le informazioni alimentari necessarie per effettuare una scelta informata, anche le miscele di bevande alcoliche devono fornire informazioni sui loro ingredienti.

(28) E' inoltre importante fornire ai consumatori informazioni sulle altre bevande alcoliche. Esistono già disposizioni particolari sull'etichettatura dei vini. Il regolamento (CE) n° 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo[15] prevede un insieme esaustivo di norme tecniche che coprono la totalità delle pratiche enologiche, dei metodi di fabbricazione e delle modalità di presentazione e di etichettatura dei vini; garantisce pertanto la presa in considerazione di tutte le fasi della catena e un'adeguata protezione e informazione dei consumatori. Questo atto descrive in particolare con precisione e completezza, nell'ambito di un elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati, le sostanze suscettibili di rientrare nel processo di produzione e le loro condizioni di utilizzazione; qualunque pratica che non sia compresa nell'elenco è vietata. Di conseguenza, l'obbligo di elencare gli ingredienti e di fornire una dichiarazione nutrizionale non deve applicarsi in questa fase al vino. Per quanto riguarda la birra e le bevande spiritose , come definite all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n[…] del Parlamento Europeo e del Consiglio, del […], relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CE) n. 1576/89 del Consiglio[16], e al fine di garantire un approccio coerente in rapporto alle condizioni stabilite per il vino, è opportuno prevedere lo stesso tipo di esenzioni. La Commissione elaborerà tuttavia una relazione dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e potrà proporre, se necessario, specifici requisiti nel contesto del presente regolamento.

(29) Le indicazioni relative al paese d'origine o al luogo di provenienza di un alimento devono essere fornite ogni volta che la loro assenza può indurre in errore i consumatori per quanto riguarda il reale paese origine o luogo di provenienza del prodotto. In altri casi, l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza viene lasciata alla valutazione degli operatori del settore alimentare. In tutti i casi, l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dev'essere fornita in modo tale da non trarre in inganno il consumatore e sulla base di criteri chiaramente definiti in grado di garantire condizioni eque di concorrenza per l'industria e di far sì che i consumatori comprendano meglio le informazioni relative al paese d'origine e al luogo di provenienza degli alimenti. Tali criteri non devono applicarsi ad indicatori collegati al nome o all'indirizzo dell'operatore del settore alimentare.

(30) In alcuni casi, gli operatori del settore alimentare possono voler indicare che l'origine di un alimento è la Comunità europea, in modo tale da richiamare l'attenzione dei consumatori sulle qualità del loro prodotto e sugli standard di produzione dell'Unione europea. Anche tali indicazioni devono essere conformi a criteri armonizzati.

(31) Le regole della Comunità europea sull'origine non preferenziale sono stabilite nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario[17] e le sue disposizioni di applicazione nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce il Codice doganale comunitario[18]. La determinazione del paese d'origine degli alimenti si baserà su queste regole, ben note agli operatori commerciali e alle amministrazioni, che dovrebbero agevolare l'applicazione della normativa.

(32) La dichiarazione nutrizionale di un alimento fa riferimento alle informazioni sulla presenza di calorie e di alcuni elementi nutritivi negli alimenti. La presentazione obbligatoria di informazioni sulle proprietà nutritive dovrebbe aiutare ad agire nell'ambito dell'educazione nutrizionale per il pubblico e garantire scelte alimentari informate.

(33) Il Libro bianco della Commissione concernente una strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità ha sottolineato alcuni elementi nutrizionali importanti per la salute pubblica. È quindi opportuno che i requisiti sulla presentazione obbligatoria di informazioni nutrizionali tengano conto di tali elementi.

(34) In generale, i consumatori non sono consapevoli del contributo potenziale delle bevande alcoliche alla loro dieta in generale. È quindi opportuno garantire la fornitura di informazioni sul contenuto nutritivo in particolare delle miscele di bevande alcoliche.

(35) A fini di coerenza della legislazione comunitaria, l'inserimento volontario di dichiarazioni nutrizionali relative alle proprietà salutari degli alimenti nelle etichette dev'essere conforme a quanto stabilito nel regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle dichiarazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari[19].

(36) Per evitare oneri non necessari all'industria, è opportuno esentare alcune categorie di prodotti non trasformati o per i quali le informazioni nutrizionali non sono un fattore determinante per la scelta dei consumatori dall'obbligo di esibire dichiarazioni nutrizionali, a meno che l'obbligo di fornire tali informazioni non sia previsto da altre norme comunitarie.

(37) Per interessare il consumatore medio ed essere conformi alle finalità informative cui devono corrispondere, e considerato l'attuale livello di conoscenze relative alla nutrizione, le informazioni fornite devono essere semplici e facilmente comprensibili. La ricerca ha indicato che i consumatori ritengono utili, al momento di adottare decisioni di acquisto, le informazioni che si trovano nel principale campo visivo o nella "parte anteriore dell'imballaggio". Pertanto, al fine di garantire che i consumatori vedano facilmente le informazioni nutrizionali essenziali al momento di acquistare gli alimenti, tali informazioni devono figurare nel campo visivo principale dell'etichetta.

(38) Le recenti evoluzioni dell'espressione delle dichiarazioni nutrizionali, sotto una forma diversa dal valore per 100g/100ml/porzione, in taluni Stati membri e in talune organizzazioni del settore alimentare, mostra che i consumatori apprezzano tali sistemi, che possono aiutarli a decidere rapidamente in modo pienamente consapevole. Non disponiamo tuttavia di alcun elemento, per l'intera Comunità, sul modo in cui il consumatore medio comprende e utilizza le espressioni alternative delle informazioni. È quindi opportuno autorizzare lo sviluppo di vari sistemi, nonché il proseguimento degli studi sulla loro comprensione da parte dei consumatori dei vari Stati membri, affinché possano essere introdotti, se necessario, sistemi armonizzati.

(39) La dichiarazione nel principale campo visivo delle quantità di elementi nutrizionali e di indicatori comparativi in una forma facilmente identificabile che consenta di valutare le proprietà nutrizionali di un prodotto alimentare dev'essere considerata nel suo insieme come una parte delle dichiarazioni nutrizionali e non dev'essere trattata come un gruppo di dichiarazioni distinte.

(40) L'esperienza dimostra che spesso i dati forniti volontariamente sui prodotti alimentari nuocciono alla chiarezza delle informazioni che devono essere fornite obbligatoriamente. È quindi opportuno stabilire criteri che aiutino gli operatori del settore alimentare e le autorità incaricate di far applicare la legislazione a trovare un equilibrio tra informazioni obbligatorie e informazioni facoltative sui prodotti alimentari.

(41) È opportuno che gli Stati membri mantengano il diritto di stabilire norme che disciplinano le informazioni sugli alimenti non preimballati, in funzione delle condizioni pratiche e della situazione sul loro territorio. Anche se in tal caso i consumatori chiedono poche informazioni supplementari, l'indicazione dei potenziali allergeni è ritenuta estremamente importante. Risulta che la maggior parte dei problemi derivanti da allergie alimentari hanno origine negli alimenti non preimballati. Di conseguenza, questo tipo di informazioni deve sempre essere fornito ai consumatori.

(42) Salvo esplicita indicazione nel presente regolamento, gli Stati membri non devono adottare disposizioni diverse da quelle da esso stabilite nel settore che armonizza.

(43) Le regole relative all'informazione sui prodotti alimentari devono poter essere adattate all'evoluzione rapida dell'ambiente sociale, economico e tecnologico.

(44) Per quanto riguarda taluni aspetti delle informazioni sui prodotti alimentari che danno origine a pratiche commerciali innovative e moderne, dobbiamo disporre di esperienze e di studi sufficienti presso i consumatori e determinare i migliori sistemi sulla base di prove solide. Pertanto, in tali casi, la legislazione comunitaria concernente l'informazione sui prodotti alimentari deve limitarsi a fissare i requisiti essenziali obbligatori che determinano il livello di protezione e di informazione dei consumatori e autorizzare una certa flessibilità nell'applicazione di tali requisiti, in modo compatibile con le disposizioni sul mercato interno.

(45) Al fine di garantire che i requisiti sulle informazioni più particolari riguardanti gli alimenti siano elaborati e stabiliti in modo dialettico, tenendo conto delle migliori prassi, è opportuno disporre a livello comunitario e nazionale di meccanismi flessibili basata su una consultazione aperta e trasparente della popolazione e su un'interazione permanente tra un'ampia gamma di parti interessate rappresentative. Tali meccanismi possono portare all'elaborazione di sistemi nazionali non vincolanti, basati su solidi studi realizzati presso i consumatori e su una vasta consultazione delle parti coinvolte. Si dovrebbe disporre di meccanismi tali da consentire ai consumatori di identificare i prodotti alimentari etichettati in conformità con un sistema nazionale, ad esempio mediante un numero d'identificazione o un simbolo.

(46) Per garantire la coerenza dei risultati ottenuti nei vari Stati membri, è necessario promuovere lo scambio e la condivisione costanti di buone prassi e di esperienze tra gli Stati membri e la Commissione, favorendo la partecipazione delle parti interessate a tali scambi.

(47) Gli Stati membri devono effettuare controlli ufficiali per garantire il rispetto del presente regolamento, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004.

(48) È opportuno aggiornare i riferimenti alla direttiva 90/496/CEE nel regolamento (CE) n. 1924/2006 e nel regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti[20], in modo da tener conto del presente regolamento. I regolamenti (CE) n. 1924/2006 e n. 1925/2006 devono pertanto essere modificati di conseguenza.

(49) Affinché le parti interessate, in particolare le piccole e medie imprese, possano fornire informazioni di ordine nutrizionale sui loro prodotti, l'applicazione delle misure che rendono obbligatorie tali informazioni dev'essere effettuata progressivamente ricorrendo a lunghi periodi di transizione; un periodo di transizione supplementare dev'essere inoltre concesso alle microimprese.

(50) Poiché gli obiettivi delle azioni da adottare non possono essere realizzati in modo sufficiente dagli Stati membri, e possono quindi essere meglio perseguiti a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà stabilito all'articolo 5 del trattato. In virtù del principio di proporzionalità enunciato in tale articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto è necessario per raggiungere tali obiettivi.

(51) Al fine di semplificare ed accelerare la procedura, è opportuno affidare alla Commissione il compito di adottare le misure di applicazione di carattere tecnico.

(52) Le misure necessarie all'applicazione del presente regolamento devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[21].

(53) È opportuno in particolare attribuire alla Commissione il potere di modificare e aggiornare gli allegati del presente regolamento. Dal momento che tali misure hanno una portata generale e sono destinate a modificare elementi non essenziali del presente regolamento e completarlo mediante l'aggiunta di elementi nuovi non essenziali, esse devono essere adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo prevista all'articolo 5bis della decisione 1999/468/CE.

(54) Per motivi di urgenza, è necessario applicare la procedura d'urgenza prevista all'articolo 5bis, punto 6, della decisione 1999/468/CE per l'adozione di modifiche concernenti gli allegati II e III del presente regolamento.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e campo d'applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le basi che garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sui prodotti alimentari, tenendo conto delle differenze di percezione dei consumatori e delle loro esigenze in materia di informazione, garantendo al tempo stesso il buon funzionamento del mercato interno.

2. Il presente regolamento definisce in modo generale i principi, i requisiti e le responsabilità che disciplinano l'informazione sui prodotti alimentari e, in particolare, l'etichettatura dei prodotti alimentari. Fissa gli strumenti volti a garantire il diritto dei consumatori all'informazione e le procedure per la fornitura di informazioni sui prodotti alimentari, tenendo conto dell'esigenza di prevedere una flessibilità sufficiente in grado di rispondere alle evoluzioni future e ai nuovi requisiti di informazione.

3. Il presente regolamento si applica a tutte le fasi della catena alimentare quando le attività delle imprese del settore riguardano l'informazione dei consumatori sui prodotti alimentari.

Si applica a tutti i prodotti alimentari destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività o quelli destinati alla fornitura delle collettività.

4. Il presente regolamento si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche norme comunitarie per particolari prodotti alimentari.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

a) le definizioni di "alimento" (o "prodotto alimentare"), "legislazione alimentare", "impresa alimentare", "operatore del settore alimentare", "commercio al dettaglio", "immissione sul mercato" e "consumatore finale" all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3, 7, 8 e 18, del regolamento (CE) n. 178/2002;

b) le definizioni di "trattamento", "prodotti non trasformati" e "prodotti trasformati", all'articolo 2, paragrafo 1, lettere m), n) e o), del regolamento n 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari[22];

c) le definizioni di "additivi alimentari" e "ausiliari di fabbricazione" all'articolo 1, paragrafo 2, e alla nota 1 della direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano[23];

d) la definizione di "aroma" all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 88/388/CEE, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione[24];

e) le definizioni di "carni" e "carni separate meccanicamente" ai punti 1.1 e 1.14 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004;

f) le definizioni di "indicazione", "sostanza nutritiva", "sostanza di altro tipo", "dichiarazione nutrizionale" e "indicazione sulla salute" all'articolo 2, paragrafo 2, punti a 1 a 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) "informazione sui prodotti alimentari": qualunque informazione concernente un prodotto alimentare e messa a disposizione del consumatore finale mediante un'etichetta, altri materiali di accompagnamento o qualunque altro mezzo, compresi gli strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale. Tale definizione non comprende le comunicazioni commerciali, così come definite nella direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno[25];

b) "legislazione concernente l'informazione sui prodotti alimentari": disposizioni comunitarie che disciplinano l'informazione sui prodotti alimentari e in particolare l'etichettatura, comprese le norme generali applicabili alla totalità o ad alcuni prodotti alimentari e le norme che si applicano unicamente a specifici alimenti;

c) "informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari": indicazioni che la legislazione comunitaria o nazionale impone di fornire al consumatore finale;

d) "collettività": qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole e ospedali in cui, nel quadro di un'attività imprenditoriale, vengono preparati prodotti alimentari destinati al consumatore finale che sono pronti al consumo senza ulteriore preparazione;

e) "prodotto alimentare preimballato": l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio nel quale è stato confezionato prima della sua presentazione alla vendita, sia che l'imballaggio lo ricopra completamente o solo parzialmente, ma in ogni caso in modo tale che il contenuto non può essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio;

f) "ingrediente": qualunque sostanza, compresi gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; i residui non sono considerati come ingredienti;

g) "luogo di provenienza": qualunque luogo da cui si indica che il prodotto alimentare proviene, ma che non è il "paese d'origine" così come definito conformemente agli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92;

h) "ingrediente composto": qualunque ingrediente che è esso stesso il prodotto di più ingredienti;

i) "etichetta": qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampinato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta su un recipiente che contiene un prodotto alimentare o che lo accompagna;

j) "etichettatura": qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o segno che si riferisce a un prodotto alimentare e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento;

k) "campo visivo": tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale, consentendo un accesso rapido ed agevole alle informazioni contenute nell'etichetta nel senso che il consumatore non ha bisogno, per leggere tali informazioni, di esaminare l'imballaggio su più facce;

l) "denominazione legale": la denominazione di un prodotto alimentare prescritta dalle disposizioni comunitarie che gli sono applicabili o, in mancanza di tali disposizioni, la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili nello Stato membro nel quale il prodotto alimentare è venduto al consumatore finale o alle collettività;

m) "denominazione usuale": una denominazione che è accettata quale nome dell'alimento dai consumatori dello Stato membro nel quale tale alimento è venduto, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni;

n) "denominazione descrittiva": denominazione che descrive il prodotto alimentare e, se necessario, la sua utilizzazione, ed è sufficientemente chiaro affinché i consumatori determinino la sua reale natura e la distinguano da altri prodotti con i quali potrebbe essere confuso;

o) "ingrediente primario": l'ingrediente significativo e/o caratteristico di un prodotto alimentare;

p) "ingrediente significativo": l'ingrediente di un alimento che rappresenta più del 50% di tale alimento;

q) "ingrediente caratteristico": qualunque ingrediente di un alimento associato abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per il quale, nella maggior parte dei casi, è richiesta un'indicazione quantitativa;

r) "requisiti essenziali": requisiti che determinano il livello di protezione e d'informazione dei consumatori in materia di prodotti alimentari rispetto ad una questione data e sono stabiliti in un atto comunitario che consente l'elaborazione dei sistemi nazionali di cui all'articolo 44;

s) "termine minimo di conservazione di un prodotto alimentare": la data fino alla quale tale prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione;

t) "migliori prassi": norme, sistemi, iniziative o qualunque altra attività approvati dalle autorità competenti e che si sono rivelati, grazie all'esperienza e alla ricerca, come i più efficaci per la maggior parte dei consumatori e sono considerati come modelli da seguire.

3. Ai fini del presente regolamento, il paese di origine di un prodotto alimentare si riferisce all'origine di tale prodotto, come definita conformemente agli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92.

4. Si applicano inoltre le definizioni specifiche dell'allegato I.

C APITOLO II

PRINCIPI GENERALI DELL'INFORMAZIONE SUI PRODOTTI ALIMENTARI

Articolo 3 Obiettivi generali

1. La fornitura di informazioni sui prodotti alimentari tende ad un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori, fornendo ai consumatori finali le basi a partire dalle quali essi possono adottare scelte informate e utilizzare i prodotti alimentari in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ecologiche, sociali ed etiche.

2. La legislazione concernente le informazioni sui prodotti alimentari intende stabilire nella Comunità le condizioni per la libera circolazione dei prodotti alimentari legalmente prodotti e commercializzati, tenuto conto, eventualmente, della necessità di proteggere gli interessi legittimi dei produttori e di promuovere la fabbricazione di prodotti di qualità.

3. Quando la legislazione concernente l'informazione sui prodotti alimentari stabilisce nuovi requisiti, è opportuno tenere conto della necessità di stabilire un periodo transitorio dopo l'entrata in vigore di tali requisiti, durante il quale i prodotti alimentari la cui etichetta non soddisfa i nuovi requisiti possono essere immessi sul mercato e gli stock dei prodotti alimentari immessi sul mercato prima della scadenza del periodo transitorio possono continuare ad essere venduti sino ad esaurimento.

Articolo 4 Principi che disciplinano le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari

1. Le eventuali informazioni obbligatorie richieste in rapporto a prodotti alimentari dalla legislazione concernente le informazioni sui prodotti alimentari rientrano, in particolare, in una delle seguenti categorie:

a) informazioni sull'identità e la composizione, le proprietà o altre caratteristiche del prodotto alimentare;

b) informazioni sulla protezione della salute dei consumatori e un'utilizzazione sicura del prodotto alimentare; tali informazioni riguardano in particolare:

i) gli attributi collegati alla composizione del prodotto che possono avere un effetto nocivo sulla salute di alcune categorie di consumatori;

ii) la durata, le condizioni di conservazione e utilizzazione sicura;

iii) l'impatto sulla salute, compresi i rischi e le conseguenze collegati ad un consumo nocivo e pericoloso del prodotto alimentare;

c) informazioni sulle caratteristiche nutrizionali che consentono ai consumatori, compresi quelli che devono seguire un regime alimentare speciale, di effettuare scelte informate.

2. Nel prendere in considerazione l'opportunità di imporre informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari, è opportuno tenere conto del fatto che la maggior parte dei consumatori ritengono in generale necessarie alcune informazioni cui attribuiscono un valore significativo, o di taluni vantaggi per i consumatori che sono ampiamente riconosciuti come in grado di consentire l'adozione di decisioni informate.

Articolo 5 Consultazione dell'Autorità

Qualunque misura adottata nell'ambito della legislazione concernente l'informazione sui prodotti alimentari e suscettibile di avere un impatto sulla salute pubblica è adottata previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

C APITOLO III

REQUISITI GENERALI RELATIVI ALL'INFORMAZIONE SUI PRODOTTI ALIMENTARI E RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE

Articolo 6 Requisito di base

Qualunque prodotto alimentare destinato al consumatore finale o alle collettività è accompagnato da informazioni conformi al presente regolamento.

Articolo 7 Pratiche leali d'informazione

1. Le informazioni fornite sui prodotti alimentari non devono indurre in errore su elementi essenziali, in particolare:

a) per quanto riguarda le caratteristiche dell'alimento e, in particolare, la natura, l'identità, le qualità, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d'origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione;

b) attribuendo al prodotto alimentari effetti o proprietà che non possiede;

c) suggerendo che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, mentre tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono le stesse caratteristiche.

2. Le informazioni sui prodotti alimentari devono essere precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore.

3. Fatte salve le deroghe previste dalla legislazione comunitaria applicabile alle acque minerali naturali e ai prodotti alimentari destinati ad una particolare utilizzazione nutrizionale, le informazioni sui prodotti alimentari non devono attribuire a tali prodotti la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana, né fare riferimento a tali proprietà.

4. Il divieto di cui al paragrafo 3 si applica anche:

a) alla pubblicità;

(b) alla presentazione dei prodotti alimentari e in particolare alla loro forma, aspetto o imballaggio, al materiale d'imballaggio utilizzato, al modo in cui sono disposti o al contesto nel quale sono esposti.

Articolo 8 Responsabilità

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, garantiscono e verificano la conformità con i requisiti della legislazione concernente i prodotti alimentari che sono relativi alle loro attività.

2. Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, non possono modificare le informazioni che accompagnano un prodotto alimentare se tale modifica può trarre in inganno il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori, in particolare per quanto riguarda la salute.

3. Gli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato per la prima volta un prodotto alimentare destinato all'approvvigionamento del consumatore finale o di una collettività vigilano affinché le informazioni previste dalla legislazione applicabile concernente l'informazione sui prodotti alimentari siano presenti ed accurate.

4. Gli operatori del settore alimentare incaricati di attività, nel settore del commercio al dettaglio o della distribuzione, che non hanno un impatto sulle informazioni relative ai prodotti alimentari, prendono adeguatamente cura di garantire, nei limiti delle loro rispettive attività, la presenza delle informazioni pertinenti, in particolare non fornendo alimenti di cui conoscono o presumono la non conformità, sulla base delle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti.

5. Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, vigilano affinché le informazioni relative ai prodotti alimentari non preimballati siano trasmesse all'operatore che riceve tali prodotti affinché siano fornite eventualmente al consumatore finale le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari specificate all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a c) e f).

6. Nei seguenti casi, gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, vigilano affinché le menzioni obbligatorie richieste in virtù dell'articolo 9 appaiano sull'imballaggio esterno nel quale il prodotto alimentare è commercializzato, o sui documenti commerciali che si riferiscono a tale prodotto se si può garantire che tali documenti accompagnano il prodotto alimentare cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna:

a) quando il prodotto alimentare preimballato è destinato al consumatore finale, ma commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale e quando questa fase non è la vendita a una collettività;

b) quando il prodotto alimentare preimballato è destinato ad essere fornito a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato.

Fatte salve le disposizioni del primo capoverso, gli operatori del settore alimentare vigilano affinché le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), f) e h) figurino anche sull'imballaggio esterno nel quale il prodotto alimentare è presentato al momento della commercializzazione.

C APITOLO IV

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE SUI PRODOTTI ALIMENTARI

SEZIONE 1

CONTENUTO E PRESENTAZIONE

Articolo 9 Elenco delle indicazioni obbligatorie

1. Conformemente agli articoli da 10 a 34 e fatte salve le eccezioni previste nel presente capitolo, le seguenti indicazioni sono obbligatorie:

a) la denominazione del prodotto alimentare;

b) l'elenco degli ingredienti;

c) qualunque ingrediente elencato nell'allegato II che provoca allergie o intolleranze e qualunque sostanza da esso derivata;

d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;

e) la quantità netta di prodotto alimentare;

f) la durata minima di conservazione o la data limite di consumo;

g) le condizioni particolari di conservazione o di utilizzazione;

h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante o del confezionatore, o di un venditore stabilito all'interno della Comunità;

i) il paese d'origine o il luogo di provenienza nel caso in cui l'omissione di questa indicazione sarebbe suscettibile di indurre in errore materiale il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali del prodotto alimentare, in particolare se le informazioni che accompagnano il prodotto alimentare o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero far pensare che l'alimento ha un differente paese d'origine o luogo di provenienza; in tali casi l'indicazione deve essere conforme a quanto stabilito dall'articolo 35, paragrafi 3, 4 e 5;

j) istruzioni sull'utilizzazione, nel caso in cui la loro omissione non consentirebbe di fare un uso adeguato del prodotto alimentare;

k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;

l) una dichiarazione nutrizionale.

2. I dati di cui al paragrafo 1 sono indicati mediante parole e numeri a meno che i consumatori non siano informati, in merito a una o più indicazioni, ricorrendo ad altre forme di espressione stabilite in esecuzione delle misure adottate dalla Commissione. Tali misure destinate a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

3. La Commissione può modificare l'elenco delle indicazioni obbligatorie stabilite al paragrafo 1. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Articolo 10 Indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di prodotti alimentari

1. Oltre alle indicazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, indicazioni obbligatorie complementari sono previste all'allegato III per tipi o categorie specifici di prodotti alimentari.

2. La Commissione può modificare l'allegato III. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 4.

Articolo 11 Deroghe al requisito relativo alle indicazioni obbligatorie

Per tipi o categorie specifici di prodotti alimentari, la Commission può in casi eccezionali prevedere deroghe ai requisiti indicati all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e f), nella misura in cui tali deroghe non provochino un'inadeguata informazione del consumatore finale e delle collettività. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Articolo 12 Metrologia

L'articolo 9 si applica fatte salve le disposizioni comunitarie più specifiche in materia di metrologia.

Articolo 13 Messa a disposizione e posizionamento delle informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari

1. Per tutti i prodotti alimentari, le informazioni obbligatorie fornite devono essere conformi alle disposizioni del presente regolamento e facilmente accessibili.

2. Le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari preimballati appaiono sull'imballaggio o su un'etichetta ad esso apposta.

3. La Commissione può autorizzare che alcune indicazioni obbligatorie siano fornite ricorrendo a mezzi diversi dal confezionamento o dall'etichetta, purché i principi generali e i requisiti fissati al capitolo II del presente regolamento siano rispettati. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

4. Le disposizioni dell'articolo 41 si applicano ai prodotti alimentari non preimballati.

Articolo 14 Presentazione delle indicazioni obbligatorie

1. Fatta salva la specifica legislazione comunitaria applicabile a particolari prodotti alimentari per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a k), le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, che appaiono sull'imballaggio o sull'etichetta apposta sono stampate in caratteri di almeno 3 mm e sono presentate in modo da garantire un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo.

2. Le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), e) e k) appaiono nello stesso campo visivo.

3. La Commissione può adottare norme particolareggiate di presentazione delle indicazioni obbligatorie ed estendere i requisiti del paragrafo 2 alle indicazioni obbligatorie complementari per i tipi o categorie specifici di prodotti alimentari di cui agli articoli 10 e 38. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui 49, paragrafo 3.

4 Le disposizioni relative alle dimensioni minime di cui al paragrafo 1 non si applicano nei casi in cui la superficie maggiore dell'imballaggio o del contenitore ha una superficie inferiore a 10cm2.

5. Il paragrafo 2 non si applica ai prodotti alimentari specificati all'articolo 17, paragrafi 1 e 2.

6. Le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari sono posizionate in modo evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. In nessun caso tali informazioni devono essere nascoste, oscurate, troncate o separate da altre indicazioni o immagini o da qualunque altro elemento suscettibile di interferire.

Articolo 15 Vendita a distanza

Fatti salvi i requisiti d'informazione posti dall'articolo 9, per i prodotti alimentari proposti alla vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, come definite all'articolo 2 della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza[26]:

a) le informazioni obbligatorie sono fornite prima della conclusione dell'acquisto e appaiono sul supporto della vendita a distanza o sono trasmesse mediante qualunque altro mezzo adeguato;

b) le indicazioni previste all'articolo 9, paragrafo1, lettere d), f), g), h) e k) sono obbligatorie unicamente al momento della consegna.

Articolo 16 Requisiti linguistici

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari appaiono in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali il prodotto alimentare è commercializzato.

2. Sul loro territorio, gli Stati membri nei quali un prodotto alimentare è commercializzato possono imporre che tali indicazioni siano fornite in una o più lingue ufficiali della Comunità.

3. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che tali indicazioni figurino in più lingue.

Articolo 17 Omissione di alcune indicazioni obbligatorie

1. Nel caso di bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate che sono marcate in modo indelebile e che pertanto non recano né etichetta, né anello, né fascetta, sono obbligatorie solo le indicazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e), f) e l).

2. Nel caso di imballaggi o recipienti la cui superficie più larga è inferiore a 10 cm2, sono obbligatorie sull'imballaggio o sull'etichetta solo le indicazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) ed f). Le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), sono fornite ricorrendo al altri mezzi o sono messe a disposizione del consumatore su sua richiesta.

3. Fatte salve altre disposizioni legislative comunitarie che prevedono informazioni obbligatorie di ordine nutrizionale, le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera l) non sono obbligatorie per i prodotti alimentari elencati all'allegato IV.

SEZIONE 2

DISPOSIZIONI PARTICOLAREGGIATE SULLE INDICAZIONI OBBLIGATORIE

Articolo 18 Denominazione del prodotto alimentare

1. La denominazione del prodotto alimentare è la sua denominazione legale. In mancanza di tale denominazione, il nome dell'alimento è il suo nome usuale; se il nome usuale manca o non è utilizzato, viene fornito un nome descrittivo.

2. L'allegato V comprende disposizioni specifiche sull'utilizzazione della denominazione del prodotto alimentare e alle indicazioni che devono accompagnarla.

Articolo 19 Elenco degli ingredienti

1. L'elenco degli ingredienti ha un titolo o è preceduto da un'adeguata indicazione che consiste nella parola "ingredienti" o la comprende. L'elenco comprende tutti gli ingredienti del prodotto alimentare, in ordine decrescente di peso, così come registrati al momento della loro utilizzazione nella fabbricazione del prodotto alimentare.

2. Gli ingredienti sono designati, se del caso, con il loro nome specifico, conformemente alle regole previste all'articolo 18 e all'allegato V.

3. Le prescrizioni tecniche che disciplinano l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono stabilite nell'allegato VI.

Articolo 20 Omissione dell'elenco degli ingredienti

Un elenco di ingredienti non è richiesto per i seguenti prodotti alimentari:

a) ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi;

b) le acque gassificate, dalla cui denominazione si rilevi tale caratteristica;

c) gli aceti di fermentazione provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base, purché non siano stati aggiunti altri ingredienti:

d) formaggi, burro, latte e creme di latte fermentati, purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi dalle sostanze del latte, enzimi e colture di microrganismi necessari alla fabbricazione o ingredienti diversi dal sale necessario alla fabbricazione di formaggi che non siano freschi o fusi;

e) il vino quale definito dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la birra e le bevande spiritose, come definite all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. […] del Parlamento Europeo e del Consiglio, del […], relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CE) n. 1576/89 del Consiglio. La Commissione elaborerà una relazione dopo [ cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento ], concernente l'applicazione dell'articolo 19 a tali prodotti e potrà accompagnare tale relazione con specifiche misure per la determinazione delle regole di etichettatura degli ingredienti. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

f) prodotti che comprendono un solo ingrediente a condizione che la denominazione del prodotto alimentare:

i) sia identica al nome dell'ingrediente, o

ii) consenta di determinare chiaramente la natura dell'ingrediente.

Articolo 21 Omissione dei costituenti di un prodotto alimentare dall'elenco degli ingredienti

L'indicazione dei seguenti costituenti di un prodotto alimentare nell'elenco degli ingredienti non è richiesta:

a) i costituenti di un ingrediente che sono stati temporaneamente separati durante il processo di fabbricazione e successivamente reintrodotti in quantità che non supera la proporzione iniziale;

b) gli additivi e gli enzimi alimentari:

i) la cui presenza in un determinato alimento è dovuta unicamente al fatto che essi erano contenuti in uno o più ingredienti di questo alimento, purché essi non svolgano una funzione tecnologica nel prodotto finito; o

ii) che sono utilizzati come ausiliari di fabbricazione;

c) le sostanze utilizzate in dosi strettamente necessarie come solventi o supporti per le sostanze nutrizionali, gli additivi alimentari e gli aromi;

d) le sostanze che non sono additivi alimentari, ma che sono utilizzate nello stesso modo e allo stesso scopo degli ausiliari di fabbricazione e sono ancora presenti nel prodotto finito, anche sotto forma modificata;

e) l'acqua:

i) quando è utilizzata, nel corso del processo di fabbricazione, solo per consentire la ricostituzione di un ingrediente utilizzato sotto forma concentrata o disidratata, o

ii) nel caso di un liquido di copertura che non è normalmente consumato.

Articolo 22 Etichettatura di alcune sostanze che provocano allergie o intolleranza

1. Qualunque ingrediente elencato nell'allegato II o qualunque sostanza proveniente da un ingrediente elencato in tale allegato, tranne le eccezioni previste nell'allegato stesso, è indicato sull'etichetta mediante un riferimento preciso al nome di tale ingrediente.

Tale indicazione non è richiesta se:

a) la denominazione del prodotto alimentare fa chiaramente riferimento al nome dell'ingrediente, o

b) l'ingrediente elencato nell'allegato II e dal quale deriva una sostanza è già menzionato nell'elenco degli ingredienti.

2. L'elenco di cui all'allegato II è sistematicamente riesaminato e, ove necessario, aggiornato dalla Commissione sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche più recenti.

Le misure volte a modificare elementi non essenziali dal presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 4.

3. Ove necessario, l'elenco contenuto nell'allegato II può essere oggetto di orientamenti tecnici per la sua interpretazione, in conformità con la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

Articolo 23 Indicazione quantitativa degli ingredienti

1. L'indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti utilizzati nella fabbricazione o nelle preparazione di un prodotto alimentare è richiesta quando tale ingrediente o categoria di ingredienti:

a) figura nella denominazione del prodotto alimentare o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore; o

b) è evidenziato nell'etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica, o

c) è essenziale per caratterizzare un prodotto alimentare e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto.

2. La Commissione può modificare il paragrafo 1 aggiungendo altri casi. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

3. Le norme tecniche per l'applicazione del paragrafo 1, compresi i casi particolari nei quali l'indicazione della quantità di taluni ingredienti non è richiesta, sono stabilite nell'allegato VII.

Articolo 24 Quantità netta

1. La quantità netta di un prodotto alimentare è espressa utilizzando, a seconda dei casi, il litro, il centilitro, il millilitro o il chilogrammo o il grammo:

a) in unità di liquido per i prodotti liquidi;

b) in unità di massa per gli altri prodotti.

2. La Commissione può disporre che la quantità netta di alcuni prodotti alimentari sia espressa in modo diverso da quello descritto al paragrafo 1. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

3. Le norme tecniche per l'applicazione del paragrafo 1, compresi i casi particolari nei quali l'indicazione della quantità netta non è richiesta, sono stabiliti nell'allegato VIII.

Articolo 25 Termine minimo di conservazione e data limite di consumo

1. Nel caso di prodotti alimentari molto deperibili dal punto di vista microbiologico e pertanto suscettibili di costituire, dopo un breve periodo, un pericolo immediato per la salute umana, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data limite di consumo.

2. La data da menzionare è indicata conformemente all'allegato IX.

3. Il modo d'indicare il termine minimo di conservazione di cui al punto 1, lettera c), dell'allegato IX può essere determinato conformemente alla procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

Articolo 26 Istruzioni per l'uso

1. Le istruzioni per l'uso di un prodotto alimentare devono essere indicate in modo da consentire un uso adeguato di tale prodotto.

2. La Commissione può fissare le modalità di indicare le istruzioni per l'uso di taluni prodotti alimentari. Le misure volte a modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Articolo 27 Titolo alcolometrico

1. Le modalità di indicazione del titolo alcolometrico volumico sono determinate, per quanto riguarda i prodotti classificati alle voci 22.04 e 22.05 della tariffa doganale comune, da disposizioni comunitarie specifiche applicabili a tali prodotti.

2. Il titolo alcolometrico volumico delle bevande con contenuto alcolico superiore all' 1,2 % in volume diverse da quelle di cui al paragrafo 1 è indicato conformemente all'allegato X.

SEZIONE 3

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

Articolo 28 Rapporto con altri atti legislativi

1. Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai prodotti alimentari che rientrano nel campo d'applicazione dei seguenti atti legislativi:

a) Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari[27];

b) Direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento della legislazione degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali[28].

2. Le disposizioni della presente sezione si applicano fatte salve le disposizioni della direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare[29] e le direttive specifiche di cui all'articolo 4, paragrafo 1 di tale direttiva.

Articolo 29 Contenuto

1. Le dichiarazioni nutrizionali comprendono i seguenti elementi (d'ora in poi le "dichiarazioni nutrizionali obbligatorie"):

a) valore energetico;

b) eccettuate le bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume, la quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale.

Il presente paragrafo non si applica al vino quale definito dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, alla birra e alle bevande spiritose , come definite all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. […] del Parlamento Europeo e del Consiglio, del […], relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CE) n. 1576/89 del Consiglio. La Commissione elaborerà dopo [ cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento ] una relazione concernente l'applicazione del presente paragrafo a tali prodotti e potrà accompagnare tale relazione con specifiche misure per la determinazione delle regole di etichettatura nutrizionale obbligatoria per questi prodotti. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

2. Le dichiarazioni nutrizionali possono inoltre precisare le quantità di uno o più dei seguenti elementi:

a) acidi grassi trans;

b) acidi grassi monoinsaturi;

c) acidi grassi polinsaturi;

d) polioli;

e) amido;

f) fibre alimentari;

g) proteine;

h) tutti i sali minerali o vitamine elencati alla parte A, punto 1, dell'allegato XI e presenti in quantità significativa conformemente alle disposizioni della parte A, punto 2, di tale allegato.

3. È obbligatorio dichiarare la quantità di sostanze che appartengono a una delle categorie di sostanze nutritive di cui al paragrafo 2 o ne sono componenti, quando tali sostanze sono oggetto di una dichiarazione nutrizionale e/o di una dichiarazione sulla salute.

4. La Commissione può modificare gli elenchi di cui ai paragrafi 1 e 2. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Articolo 30 Calcolo

1. Il valore energetico è calcolato mediante coefficienti in conversione indicati nell'allegato XII.

2. La Commissione può determinare e inserire nell'allegato XII i coefficienti di conversione di cui alla parte A, punto 1, dell'allegato XI che consentono di calcolare in modo più preciso il tenore di vitamine e sali minerali dei prodotti alimentari. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottati in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

3. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, si riferiscono al prodotto alimentare così come è venduto.

Se del caso, è possibile fornire tali informazioni per il prodotto alimentare dopo la preparazione, a condizione che le modalità di preparazione siano descritte in modo sufficientemente particolareggiato e le informazioni riguardino il prodotto alimentare pronto al consumo.

4. I valori dichiarati sono valori medi stabiliti sulla base, a seconda dei casi:

a) dell'analisi del prodotto alimentare effettuata dal fabbricante; o

b) del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; o

c) del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati.

Le modalità d'applicazione relative all'indicazione del valore energetico e delle sostanze nutritive per quanto riguarda la precisione dei valori dichiarati e in particolare gli scarti tra i valori dichiarati e quelli constatati in occasione di controlli ufficiali possono essere decise conformemente alla procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

Articolo 31 Forme di espressione

1. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive o dei loro componenti di cui all'articolo 29 paragrafi 1 e 2, sono espressi ricorrendo alle unità di misura indicate alla parte A dell'allegato XIII.

2. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 sono espresse per 100 g o per 100 ml o, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 32, paragrafi 2 e 3, per porzione.

3. Se del caso, le dichiarazioni nutrizionali obbligatorie sono espresse, per 100 g, 100 ml o per porzione, quali percentuali degli apporti di riferimento fissati nella parte B dell'allegato XI. Anche le eventuali indicazioni relative alle vitamine o ai sali minerali sono espresse quali percentuali dei consumi di riferimento fissati nella parte A, punto 1, dell'allegato XI.

4. L'indicazione dei polioli e/o dell'amido e la dichiarazione del tipo di acidi grassi, diverse dalle dichiarazioni obbligatorie degli acidi grassi saturi di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), sono presentate conformemente alla parte B dell'allegato XIII.

Articolo 32 Espressione per porzione

1. Oltre alle dichiarazioni nutrizionali per 100g o 100ml di cui all'articolo 31, paragrafo 2, le informazioni fornite possono essere espresse per porzione, secondo la quantificazione precisata sull'etichetta, a condizione che il numero di porzioni contenute nell'imballaggio sia indicato.

2. Le dichiarazioni nutrizionali possono essere espresse unicamente per porzione se il prodotto alimentare è preimballato in porzioni individuali.

3. La Commissione decide in merito ad un'eventuale espressione unicamente sulla base della porzione per i prodotti alimentari che sono presentati negli imballaggi contenenti più porzioni, ma non sono stati preimballati in porzioni individuali. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Articolo 33 Forme di espressione complementari

1. Le dichiarazioni nutrizionali possono essere espresse sotto forme diverse da quelle previste all'articolo 31, paragrafi 2 e 3, purché siano rispettati i seguenti requisiti essenziali:

a) la forma di espressione è volta a facilitare la comprensione da parte del consumatore del contributo o dell'importanza del prodotto alimentare nell'ambito dell'apporto calorico e nutritivo di una dieta; e

b) si basi sia sui consumi di riferimento armonizzati, sia, in mancanza di tali valori, su pareri scientifici generalmente ammessi riguardanti i consumi calorici o nutritivi; e

c) sia sostenuta da elementi in grado di provare che il consumatore medio comprende il modo in cui è presentata l'informazione e vi fa ricorso.

2. Tali forme di espressione complementari di cui al paragrafo 1 sono definite nell'ambito di un sistema nazionale, secondo quanto indicato all'articolo 44.

Articolo 34 Presentazione

1. Le indicazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, che riguardano le dichiarazioni nutrizionali obbligatorie figurano nel campo visivo principale. Se del caso, tali indicazioni sono presentate insieme in un formato chiaro nel seguente ordine: valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati con specifico riferimento agli zuccheri e sale.

2. La dichiarazione nutrizionale collegata alle sostanze nutritive di cui all'articolo 29, paragrafo 2, figura insieme nella stessa posizione e, se del caso, nell'ordine di presentazione di cui alla parte C dell'allegato XIII.

Se tale dichiarazione nutrizionale non appare nel campo visivo principale, è presentata sotto forma di tabella, con allineamento delle cifre se lo spazio lo consente. In mancanza di spazio sufficiente, la dichiarazione appare sotto forma lineare.

3. Se la dichiarazione nutrizionale obbligatoria appare insieme alla dichiarazione sulle sostanze nutritive di cui all'articolo 29, paragrafo 2, l'ordine di presentazione del valore energetico e delle sostanze nutrienti è, se del caso, quello previsto alla parte C dell'allegato XIII.

4. Nei casi in cui il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodotto sono trascurabili, la dichiarazione nutrizionale relativa a questi elementi può essere sostituita dalla menzione "contiene quantità trascurabili di …", situata nelle immediate vicinanze della dichiarazione nutrizionale, se tale dichiarazione è presente.

5. Possono essere utilizzati grafici o simboli per la presentazione della dichiarazione nutrizionale in virtù di un sistema nazionale, secondo quanto indicato all'articolo 44, purché siano rispettati i seguenti requisiti essenziali:

a) tali presentazioni non devono indurre in errore il consumatore; e

b) dev'essere provata la loro comprensione da parte del consumatore medio.

6. La Commissione può stabilire regole relative ad altri aspetti della presentazione della dichiarazione nutrizionale diversi da quelli indicati al paragrafo 5. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

C APITOLO V

INFORMAZIONI VOLONTARIE SUI PRODOTTI ALIMENTARI

Articolo 35 Requisiti applicabili

1. Nel caso in cui informazioni sui prodotti alimentari coperte dal presente regolamento sono fornite su base volontaria, tali informazioni devono essere conformi ai relativi requisiti specifici posti dal presente regolamento.

2. Fatta salva l'etichettatura in conformità con la specifica normativa comunitaria, i paragrafi 3 e 4 si applicano nei casi in cui il paese di origine o il luogo di provenienza di un prodotto alimentare è indicato volontariamente per informare i consumatori che un alimento ha origine o proviene dalla Comunità europea o da un determinato paese o luogo.

3. Nel caso in cui il paese di origine o il luogo di provenienza di un prodotto alimentare non sono gli stessi di uno dei suoi ingredienti primari, dev'essere indicato anche il paese di origine o il luogo di provenienza di tali ingredienti.

4. Per quanto riguarda la carne diversa dalla carne di manzo e di vitello, l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza può essere fornita in rapporto ad un unico luogo solo nel caso in cui gli animali siano nati, allevati e macellati nello stesso paese o luogo. Negli altri casi devono essere fornite informazioni su ciascuno dei differenti luoghi di nascita, allevamento e macellazione.

5. La Commissione può stabilire norme di attuazione concernenti l'applicazione del paragrafo 3. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

6. La Commissione può stabilire norme di attuazione concernenti le condizioni e i criteri di utilizzazione delle indicazioni facoltative. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Articolo 36 Presentazione

Le informazioni volontarie non devono occupare spazi destinati alle informazioni obbligatorie.

C APITOLO VI

DISPOSIZIONI NAZIONALI

Articolo 37 Principio

Gli Stati membri possono adottare disposizioni nel settore delle informazioni sui prodotti alimentari solo nei casi stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 38 Disposizioni nazionali sulle indicazioni obbligatorie complementari

1. Conformemente alla procedura stabilita all'articolo 42, gli Stati membri possono richiedere indicazioni obbligatorie complementari che si aggiungono a quelle di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 10, per tipi o categorie specifici di prodotti alimentari, per motivi:

a) di protezione della salute pubblica;

b) di protezione dei consumatori;

c) di prevenzione delle frodi;

d) di protezione della proprietà industriale e commerciale, di indicazioni di provenienza, di denominazioni d'origine controllata e di repressione della concorrenza sleale.

2. In applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri possono introdurre misure concernenti l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza dei prodotti alimentari, solo nei casi in cui sia provato un collegamento tra talune qualità del prodotto alimentare e la sua origine o provenienza. Al momento di notificare tali misure alla Commissione, gli Stati membri documentano che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.

Articolo 39 Latte e prodotti derivati dal latte

Gli Stati membri possono adottare misure che derogano all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 10, paragrafo 2, per il latte e i prodotti derivati dal latte presentati in bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate.

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il contenuto di tali misure.

Articolo 40 Bevande alcoliche

In attesa dell'adozione delle disposizioni comunitarie di cui all'articolo 20, lettera e), gli Stati membri possono applicare regole nazionali per quanto riguarda l'elencazione degli ingredienti delle bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume.

Articolo 41 Misure nazionali per i prodotti alimentari non preimballati

1. Nel caso in cui i prodotti alimentari sono offerti alla vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio, o nei casi in cui i prodotti alimentari siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta, gli Stati membri possono stabilire le modalità secondo le quali devono essere mostrate le indicazioni specificate agli articoli 9 e 10.

2. Gli Stati membri possono non rendere obbligatorie alcune delle indicazioni di cui al paragrafo 1, diverse da quelle di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), a condizione che il consumatore o la collettività continuino a ricevere informazioni sufficienti.

3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 42 Procedura di notifica

1. Quando viene fatto riferimento al presente articolo, gli Stati membri che ritengono necessario adottare una nuova legislazione concernente l'informazione sui prodotti alimentari notificano previamente alla Commissione e agli altri Stati membri le misure previste, precisando i motivi che le giustificano.

2. La Commissione consulta gli Stati membri nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, se ritiene tale consultazione utile o su richiesta di uno Stato membro.

3. Lo Stato membro interessato può adottare le misure previste solo tre mesi dopo la notifica di cui al paragrafo 1, purché non abbia ricevuto un parere negativo dalla Commissione.

4. Se il parere della Commissione è negativo, essa avvia, prima della scadenza del periodo di tre mesi, la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2, al fine di determinare se le misure previste possono essere applicate. La Commissione può richiedere che siano apportate modifiche alle misure previste. Lo Stato membro interessato non può adottare le misure previste prima che la Commissione abbia espresso la sua decisione finale.

5. La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche[30] non si applica alle misure che rientrano nella procedura di notifica di cui ai paragrafi da 1 a 4.

Articolo 43 Modalità di applicazione particolareggiate

La Commissione può fissare modalità di applicazione particolareggiate per il presente capitolo. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

CAPITOLO VII

ELABORAZIONE DEI SISTEMI NAZIONALI

Articolo 44 Sistemi nazionali

1. Gli Stati membri possono adottare, raccomandare o sostenere in qualunque altro modo sistemi nazionali consistenti esclusivamente in norme non vincolanti quali raccomandazioni, orientamenti, norme tecniche o qualunque altra regola non vincolante (d'ora in poi i "sistemi nazionali") volti a garantire l'applicazione delle disposizioni seguenti, in conformità con i requisiti essenziali che esse impongono:

a) l'articolo 33, paragrafo 2, concernente le forme di espressione complementari delle dichiarazioni nutrizionali;

b) l'articolo 34, paragrafo 5, concernente la presentazione delle dichiarazioni nutrizionali.

2. La Commissione può decidere che i sistemi nazionali applichino altre disposizioni della legislazione concernente l'informazione sui prodotti alimentari, oltre a quelle di cui al paragrafo 1, nonché i requisiti essenziali applicabili. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

3. Gli Stati membri possono elaborare tali sistemi nazionali di propria iniziativa o su richiesta delle parti interessate conformemente ai requisiti e ai principi generali stabiliti ai capitoli II e III del presente regolamento e:

a) come risultato di approfondite ricerche presso i consumatori; e

b) previa un'approfondita consultazione con un'ampia gamma di parti interessate basata sulle migliori prassi.

4. I sistemi nazionali comprendono meccanismi adeguati volti ad assistere il consumatore nel riconoscere i prodotti alimentari etichettati conformemente ai sistemi nazionali, a controllare il livello di conformità al sistema e a valutarne l'impatto.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i particolari dei sistemi nazionali di cui al paragrafo 1, compreso un identificante per i prodotti alimentari etichettati conformemente a tali sistemi. La Commissione pone tali informazioni a disposizione del pubblico, in particolare mediante una pagina Internet specificamente dedicata alla diffusione di tali informazioni.

6. La Commissione incoraggia e organizza lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione sulle questioni collegate all'adozione e all'applicazione dei sistemi nazionali. Incoraggia la partecipazione delle parti interessate a tale scambio, in particolare attraverso il gruppo consultivo istituito dalla decisione 2004/613/CE della Commissione, del 6 agosto 2004, relativa alla costituzione di un gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale[31].

7. La Commissione, previa consultazione con gli Stati membri, può adottare orientamenti concernenti l'applicazione del presente articolo.

Articolo 45 Presunzione di conformità

1. Si presume che le informazioni sui prodotti alimentari fornite conformemente a un sistema nazionale siano conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 44, paragrafi 1 e 2.

2. L'applicazione dei sistemi nazionali non dovrà generare ostacoli al libero movimento dei prodotti.

Articolo 46 Misure comunitarie

1. Se ritiene che un sistema nazionale non sia conforme alle disposizioni del presente regolamento, la Commissione, dopo aver informato il Comitato di cui all'articolo 49, paragrafo 1, può adottare una decisione che richiede allo Stato membro di modificare o abrogare il suo sistema nazionale.

2. La Commissione può adottare le misure d'applicazione comunitarie collegate alle disposizioni di cui all'articolo 44, paragrafi 1 e 2. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Articolo 47 Modalità di applicazione

La Commissione può stabilire modalità particolareggiate d'applicazione per il presente capitolo. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

C APITOLO VIII

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, DISPOSIZIONI MODIFICATRICI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 48 Adeguamenti tecnici

Fatte salve le disposizioni relative alle modifiche degli allegati II e III di cui all'articolo 10, paragrafo 2 e all'articolo 22, paragrafo 2, la Commissione può modificare gli allegati. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Articolo 49 Comitato

1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

2. Nel caso in cui sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 di tale decisione.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nel caso in cui sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8 di tale decisione.

4. Nel caso in cui sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8 di tale decisione.

Articolo 50 Modifiche al regolamento (CE) n. 1924/2006

All'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1924/2006, il primo e il secondo paragrafo sono sostituiti dal testo seguente:

“L'obbligo di fornire informazioni a norma del [capitolo IV, sezione 3, del regolamento (CE) n…. del Parlamento europeo e del Consiglio]* e le relative modalità, si applica mutatis mutandis allorché è formulata una dichiarazione nutrizionale sulla salute, ad eccezione della pubblicità generica.

Inoltre, secondo i casi, anche la quantità della sostanza cui fa riferimento una dichiarazione nutrizionale o sulla salute che non figura nell'etichettatura nutrizionale è indicata nello stesso campo visivo della dichiarazione nutrizionale ed è espressa a norma degli articoli da 30 a 32 del [regolamento (CE) n....].

* GU L …,gg/mm/aaaa, pag. ...”.

Articolo 51 Modifiche al regolamento (CE) n. 1925/2006

1. All'articolo 6 del regolamento (CE) 1925/2006, il paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

“6. L'aggiunta di una vitamina o di un minerale all'alimento risulta nella presenza della vitamina o del minerale in questione nell'alimento almeno in una quantità significativa, ove definita, in conformità con [l'allegato XI, parte A, punto 2, del regolamento (CE) n....]*. Le quantità minime, comprese eventuali quantità inferiori, per specifici alimenti o categorie di alimenti sono adottate, in deroga alle quantità significative sopra menzionate, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

* GU L …,gg/mm/aaaa, pag. ...”.

2. All'articolo 7 del regolamento (CE) 1925/2006 il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

“3. L'etichettatura nutrizionale dei prodotti ai quali siano stati aggiunti vitamine e minerali e che sono disciplinati dal presente regolamento è obbligatoria. Le informazioni da fornire consistono in quanto specificato all'articolo 29, paragrafo 1 del [regolamento (CE) n….] e nelle quantità totali di vitamine e minerali qualora essi siano aggiunti all'alimento.”.

Articolo 52 Abrogazione

1. Le direttive 2000/13/CE, 87/250/CE, 94/54/CE, 1999/10/CE, 2002/67/CE, 2004/77/CE e il regolamento (CE) n. 608/2004 sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. La direttiva 90/496/CEE è abrogata [5 anni dopo la sua entrata in vigore].

3. I riferimenti fatti agli atti abrogati s'intendono come fatti al presente regolamento.

Articolo 53 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 14, paragrafo 1, si applica a decorrere [ dal primo giorno del mese che segue un periodo di 3 anni a decorrere dalla sua entrata in vigore ].

Gli articoli da 29 a 34 si applicano a partire [ dal primo giorno del mese successivo a un periodo di 3 anni a decorrere dalla sua entrata in vigore ] o, per i prodotti alimentari etichettati da operatori del settore alimentare che, alla data dell'entrata in vigore, hanno meno di 10 dipendenti e il cui fatturato annuo e/o il bilancio annuale non superano i 2 milioni di euro, a partire [ dal primo giorno del mese che segue un periodo di 5 anni a decorrere dalla sua entrata in vigore ].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ALLEGATO I

DEFINIZIONI SPECIFICHE di cui all'articolo 2, paragrafo 4

1. per "dichiarazione nutrizionale" o "etichettatura nutrizionale" s'intende le informazioni comprendenti:

a) il valore energetico, o

b) il valore energetico e una o più delle sostanze nutritive seguenti:

- grassi,

- carboidrati,

- fibre alimentari,

- proteine,

- sale,

- vitamine e minerali elencati nell'allegato XI, parte A, punto 1, quando sono presenti in quantità significativa conformemente all'allegato XI, parte A, punto 2.

2. "grassi": i lipidi totali, compresi i fosfolipidi;

3. "acidi grassi saturi": gli acidi grassi che non presentano doppi legami;

4. "acidi grassi trans": gli acidi grassi che presentano almeno un doppio legame non coniugato (vale a dire interrotto da almeno un gruppo metilene) tra atomi di carbonio in configurazione trans;

5. "acidi grassi monoinsaturi": gli acidi grassi con doppio legame cis;

6. "acidi grassi polinsaturi": gli acidi grassi con doppia interruzione cis, cis- metilenica;

7. "carboidrati": qualsiasi carboidrato metabolizzato dall'uomo, compresi i polioli;

8. "zuccheri": tutti i monosaccaridi e i disaccaridi presenti in un alimento, esclusi i polioli;

9. "polioli": gli alcoli comprendenti più di due gruppi idrossili;

10. "proteine": il tenore in proteine calcolato mediante la formula: proteine = azoto totale (Kjeldahl) × 6,25;

11. "sale": il contenuto di sale calcolato mediante la formula: sale = sodio × 2,5;

12. "valore medio": il valore che rappresenta meglio la quantità di una sostanza nutritiva contenuta in un prodotto alimentare dato e che tiene conto delle tolleranze dovute alle variazioni stagionali, alle abitudini di consumo e agli altri fattori che possono influenzare il valore effettivo;

13. "parte principale del campo visivo": la parte del campo visivo più suscettibile di essere esposta o visibile nelle condizioni di vendita o di utilizzazione normali o abituali.

ALLEGATO II

INGREDIENTI CHE CAUSANO ALLERGIE O INTOLLERANZE

1. Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne:

a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio[32];

b) maltodestrine a base di grano1;

c) sciroppi di glucosio a base di orzo;

d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande aventi un contenuto di alcol superiore all' 1,2 % in volume.

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.

3. Uova e prodotti a base di uova.

4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:

a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;

b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.

6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:

a) olio e grasso di soia raffinato1;

b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;

c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;

d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:

a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori e bevande aventi un contenuto di alcol superiore all' 1,2 % in volume;

b) lattiolo.

8. Frutta a guscio, vale a dire mandorle ( Amygdalus communis L. ), nocciole ( Corylus avellana ), noci ( Juglans regia ), noci di acagiù ( Anacardium occidentale ), noci di pecan ( Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch ), noci del Brasile ( Bertholletia excelsa ), pistacchi ( Pistacia vera ), noci macadamia e noci del Queensland ( Macadamia ternifolia ), e i loro prodotti, tranne:

a) la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori e altre bevande aventi un contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume.

9. Sedano e prodotti a base di sedano.

10. Senape e prodotti a base di senape.

11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro espressi come SO2.

13. Lupini e prodotti a base di lupini.

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

ALLEGATO III

PRODOTTI ALIMENTARI LA CUI ETICHETTATURA DEVE COMPRENDERE UNA O PÙ INDICAZIONI OBBLIGATORIE COMPLEMENTARI

TIPO O CATEGORIA DI PRODOTTI ALIMENTARI | INDICAZIONI |

1. PRODOTTI ALIMENTARI IMBALLATI IN TALUNI GAS |

1.1 Prodotti alimentari la cui conservazione è stata prolungata mediante gas d'imballaggio autorizzati dalla direttiva 89/107/CEE del Consiglio[33] | "Confezionato in atmosfera protettiva" |

2. PRODOTTI ALIMENTARI CONTENENTI EDULCORANTI |

2.1 Prodotti alimentari contenenti uno o più edulcoranti autorizzati dalla direttiva 89/107/CEE | la denominazione del prodotto alimentare è accompagnata dall'indicazione "con edulcorante/i" |

2.2 Prodotti alimentari contenenti sia uno o più zuccheri aggiunti, sia uno o più edulcoranti autorizzati dalla direttiva 89/107/CEE | la denominazione del prodotto alimentare è accompagnata dall'indicazione "con zucchero/i ed edulcorante/i" |

2.3 Prodotti alimentari contenenti aspartame autorizzato dalla direttiva 89/107/CEE | "contiene una fonte di fenilalanina" |

2.4 Prodotti alimentari contenenti più del 10 % di polioli aggiunti autorizzati dalla direttiva 89/107/CEE | "un consumo eccessivo può avere effetti lassativi" |

3. PRODOTTI ALIMENTARI CONTENENTI ACIDO GLICIRRIZICO O IL SUO SALE DI AMMONIO |

3.1 Dolciumi o bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio per l'aggiunta della/e sostanza/e stessa/e o di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a una concentrazione pari o superiore a 100 mg/kg o 10 mg/litro. | la dicitura "contiene liquirizia" va aggiunta subito dopo l'elenco degli ingredienti, salvo nel caso in cui il termine "liquirizia" figuri già nell'elenco di ingredienti o nella denominazione del prodotto alimentare. In mancanza di un elenco di ingredienti, la dicitura deve accompagnare la denominazione del prodotto alimentare. |

3.2 Dolciumi contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio per l'aggiunta della/e sostanza/e stessa/e o di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a una concentrazione pari o superiore a 4 g/kg. | La dicitura "contiene liquirizia – evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione" dev'essere aggiunta immediatamente dopo l'elenco degli ingredienti. In mancanza di elenco di ingredienti, la dicitura deve accompagnare la denominazione del prodotto alimentare. |

3.3 Bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio a seguito dell'aggiunta della/e sostanza/e stessa/e o di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a una concentrazione pari o superiore a 50 mg/l o 300 mg/l in caso di bevande contenenti più di 1,2 % per volume di alcol[34]. | La dicitura "contiene liquirizia – evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione" dev'essere aggiunta immediatamente dopo l'elenco degli ingredienti. In mancanza di elenco di ingredienti, la dicitura deve accompagnare la denominazione del prodotto alimentare. |

4. BEVANDE CON ELEVATO CONTENUTO DI CAFFEINA |

4.1 Bevande, ad eccezione di quelle a base di caffè, di tè o di estratto di caffè o di tè la cui denominazione comprende il termine "caffè" o "tè: destinate ad essere consumate senza modifiche e contenenti caffeina, quale che sia la fonte, in una proporzione superiore a 150 mg/l, o che si presentano sotto forma concentrata o essiccata e, dopo la ricostituzione, contengono caffeina, quale che sia la fonte, in una proporzione superiore a 150 mg/l. | La dicitura "elevato tenore di caffeina" figura nello stesso campo visivo della denominazione della bevanda, seguita, e in conformità con l'articolo 14, paragrafo 5, del presente regolamento, da un riferimento al tenore di caffeina espresso in mg/100 ml. |

5. PRODOTTI ALIMENTARI CON AGGIUNTA DI FITOSTEROLI, ESTERI DI FITOSTEROLO, FITOSTANOLI E/O ESTERI DI FITOSTANOLO |

5.1 Prodotti alimentari o ingredienti alimentari con aggiunta di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli o esteri di fitostanolo | 1) la dicitura "addizionato di steroli vegetali" o "addizionato di stanoli vegetali" deve figurare nello stesso campo visivo della denominazione del prodotto alimentare; 2) il tenore di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli o esteri di fitostanolo aggiunti (espressi in percentuale o in grammi di steroli vegetali/stanoli vegetali liberi in 100 g o 100 ml di prodotto alimentare) va dichiarato nell'elenco degli ingredienti; 3) viene segnalato che il prodotto alimentare è destinato esclusivamente alle persone che intendono ridurre i livello di colesterolo nel sangue; 4) viene segnalato che i pazienti che seguono un trattamento ipocolesterolemizzante devono consumare il prodotto solo sotto controllo medico; 5) viene segnalato, in modo visibile, che il prodotto potrebbe risultare inadeguato dal punto di vista nutrizionale per le donne in gravidanza, le donne che allattano e i bambini di età inferiore a cinque anni; 6) il prodotto deve recare l'indicazione che la sua assunzione va prevista nel quadro di una dieta varia e bilanciata, che comporti il consumo regolare di frutta e verdura così da contribuire a mantenere i livelli di carotenoidi; 7) nello stesso campo visivo recante la dicitura di cui al punto 3, occorre indicare che va evitato il consumo di oltre 3 g/giorno di steroli vegetali/stanoli vegetali aggiunti; 8) la porzione del prodotto alimentare o dell'ingrediente alimentare interessato va definita (di preferenza in g o ml), con un'indicazione del tenore di steroli/stanoli vegetali di ogni porzione. |

ALLEGATO IV

PRODOTTI ALIMENTARI AI QUALI NON SI APPLICA L'OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

- i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;

- i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente ad affumicatura o maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;

- le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi;

- le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele;

- il sale e i succedanei del sale;

- i prodotti coperti dalla direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria[35], i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati;

- le infusioni a base di erbe, tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza ingredienti;

- gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi;

- gli aromi;

- gli additivi alimentari;

- gli ausiliari di fabbricazione;

- gli enzimi alimentari;

- la gelatina;

- i composti di gelificazione per marmellate;

- i lieviti;

- i prodotti alimentari confezionati in imballaggi o recipienti la cui faccia più grande ha una superficie inferiore a 25 cm2;

- i prodotti alimentari venduti da privati nel contesto di attività occasionali, e non nel quadro di un'impresa che suppone una certa continuità delle attività e un certo grado di organizzazione;

- i prodotti alimentari forniti direttamente dal fabbricante in piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente il consumatore finale;

- i prodotti alimentari confezionati in un imballaggio interno non destinato alla vendita senza l'imballaggio esterno (le informazioni nutrizionali sono fornite sull'imballaggio esterno, a meno che il prodotto in questione non rientri nelle categorie esentate a titolo del presente allegato).

ALLEGATO V

DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI E INDICAZIONI SPECIFICHE CHE LI ACCOMPAGNANO

PARTE A – DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO ALIMENTARE

1. L'utilizzazione nello Stato membro di commercializzazione della denominazione del prodotto alimentare sotto la quale il prodotto è legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato di produzione è ammessa.

Tuttavia, quando l'applicazione delle altre disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle di cui all'articolo 9, non consentirebbe ai consumatori dello Stato membro di commercializzazione di conoscere la natura reale del prodotto alimentare e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbero confonderlo, la denominazione del prodotto in questione è accompagnata da altre informazioni descrittive che devono apparire in prossimità della denominazione del prodotto alimentare.

2. In casi eccezionali, la denominazione del prodotto alimentare dello Stato membro di produzione non è utilizzata nello Stato membro di commercializzazione quando il prodotto che essa designa è talmente diverso, dal punto di vista della sua composizione o fabbricazione, dal prodotto conosciuto sotto tale denominazione che le disposizioni del punto 1 non sono sufficienti a garantire, nello Stato membro di commercializzazione, un'informazione corretta per l'acquirente.

3. Nessuna denominazione protetta come proprietà intellettuale, marchio di fabbrica o denominazione di fantasia può sostituirsi alla denominazione del prodotto alimentare.

Part E B – INDICAZIONI OBBLIGATORIE CHE DEVONO ACCOMPAGNARE LA DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO ALIMENTARE

1. La denominazione del prodotto alimentare comprende o è accompagnata da un'indicazione dello stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subito (ad esempio: in polvere, liofilizzato, congelato, surgelato, concentrato, affumicato), nel caso in cui l'omissione di tale indicazione potrebbe indurre in errore l'acquirente.

2. I prodotti alimentari trattati con radiazioni ionizzanti recano una delle seguenti indicazioni:

"irradiato" o "trattato con radiazioni ionizzanti".

Part E C – REQUISITI SPECIFICI RELATIVI ALLA DESIGNAZIONE DELLE "CARNI MACINATE"

1. Criteri di composizione controllati sulla base di una media giornaliera:

Tenore in materie grasse | Rapporto tra tessuto connettivo e proteine di carne |

— carni macinate magre | ≤ 7 % | ≤ 12 |

— carni macinate di puro manzo | ≤ 20 % | ≤ 15 |

— carni macinate contenenti carne di maiale | ≤ 30 % | ≤ 18 |

— carni macinate di altre specie | ≤ 25 % | ≤ 15 |

2. In deroga ai requisiti posti dall'allegato III, sezione V, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 853/2004, l'etichettatura reca le seguenti diciture:

- "percentuali di grassi inferiore a…",

- "rapporto "tessuto connettivo-proteine della carne" inferiore a…".

3. Gli Stati membri possono autorizzare l'immissione sul mercato nazionale di carni macinate che non sono conformi ai criteri fissati al punto 1 della presente parte mediante l'apposizione di un marchio nazionale che non può essere confuso con i marchi definiti all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004.

ALLEGATO VI

INDICAZIONE E DESIGNAZIONE DEGLI INGREDIENTI

PARTE A – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'INDICAZIONE DEGLI INGREDIENTI IN ORDINE DECRESCENTE DI PESO

Categoria di ingredienti | Disposizione relativa all'indicazione con riferimento al peso |

1. Acqua aggiunta e ingredienti volatili | Sono indicati nell'elenco in funzione del loro peso nel prodotto finito. La quantità d'acqua aggiunta come ingrediente in un prodotto alimentare è determinata sottraendo dalla quantità totale del prodotto finito la quantità totale degli altri ingredienti utilizzati. Questa quantità può non essere presa in considerazione se, in termini di peso, non supera il 5% del prodotto finito. |

2. Ingredienti utilizzati sotto forma concentrata o disidratata e ricostituiti durante la fabbricazione | Possono essere indicati nell'elenco in ordine di peso così come sono stati registrati prima della concentrazione o della disidratazione.. |

3. Ingredienti utilizzati in prodotti alimentari concentrati o disidratati che sono destinati ad essere ricostituiti mediante l'aggiunta di acqua | Possono essere indicati nell'elenco secondo l'ordine delle proporzioni nel prodotto ricostituito, purché l'elenco degli ingredienti sia accompagnato dalle seguenti diciture: "ingredienti del prodotto ricostituito" o "ingredienti del prodotto pronto al consumo". |

4. Ortofrutticoli o funghi nessuno dei quali predomina in termini di peso in modo significativo e che sono utilizzati in proporzioni suscettibili di variare, utilizzati in una miscela come ingredienti di un prodotto alimentare | Possono essere raggruppati nell'elenco degli ingredienti sotto la designazione "frutta", "legumi" o "funghi" seguiti dalla dicitura "in proporzione variabile", immediatamente seguita dall'enumerazione dei frutti, legumi o funghi presenti. In questo caso, la miscela è indicata nell'elenco degli ingredienti, conformemente all'articolo 19, paragrafo1, sulla base del peso totale della frutto, dei legumi o dei funghi presenti. |

5. Miscele di spezie o piante aromatiche, nessuna delle quali predomina in peso in modo significativo | Possono essere enumerate secondo un ordine diverso, purché l'elenco di tali ingredienti sia accompagnato da una dicitura come "in proporzione variabile". |

6. Ingredienti che costituiscono meno del 2 % del prodotto finito | Possono essere elencati in un ordine diverso dopo gli altri ingredienti. |

7. Ingredienti simili o sostituibili tra di loro, suscettibili di essere utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare senza alterarne la composizione, la natura o il valore percepito, e nella misura in cui costituiscono meno del 2 % del prodotto finito | Possono essere indicati nell'elenco degli ingredienti mediante la dicitura "contiene … e/o …", nel caso in cui almeno uno di non più di due ingredienti sia presente nel prodotto finito. Questa disposizione non si applica agli additivi alimentari né agli ingredienti enumerati nel presente allegato, parte C. |

PARTE B – INGREDIENTI CHE POSSONO ESSERE DESIGNATI CON IL NOME DI UNA CATEGORIA PIUTTOSTO CHE CON UN NOME SPECIFICO

Gli ingredienti che appartengono a una delle categorie di prodotti alimentari sottoelencati e che sono componenti di un altro prodotto alimentare possono essere designati con il solo nome di tale categoria.

Definizione della categoria di prodotto alimentare | Designazione |

1. Oli raffinati diversi dall'olio d'oliva | "Olio" accompagnato o dall'aggettivo, a seconda dei casi, "vegetale" o "animale", o dall'indicazione dell'origine specifica vegetale o animale L'aggettivo "idrogenato" deve accompagnare l'indicazione di un olio idrogenato, a meno che le quantità di acidi grassi saturi e di acidi grassi trans figurino nella dichiarazione nutrizionale. |

2. Grassi raffinati | "Grasso" o "materia grassa", completata o dall'aggettivo qualificativo "vegetale" o "animale", a seconda dei casi, o dall'indicazione dell'origine specifica vegetale o animale. L'aggettivo "idrogenato" deve accompagnare la menzione di un grasso idrogenato, a meno che le quantità di acidi grassi saturi e di acidi grassi trans figurino nella dichiarazione nutrizionale |

3. Miscele di farine provenienti da due o più specie di cereali | "Farine", seguita dall'enumerazione delle specie di cereali da cui provengono, in ordine decrescente di peso |

4. Amidi e fecole naturali e amidi e fecole modificati per via fisica o da enzimi | "Amido(i)/fecola(e)" |

5. Qualsiasi specie di pesce quando il pesce costituisce un ingrediente di un altro prodotto alimentare, purché la denominazione e la presentazione non facciano riferimento ad una precisa specie di pesce | "Pesce(i)" |

6. Qualsiasi specie di formaggio quando il formaggio o una miscela di formaggi costituisce un ingrediente di un altro prodotto alimentare, purché la denominazione e la presentazione di quest'ultimo non facciano riferimento ad una precisa specie di formaggio | "Formaggio(i)" |

7. Tutte le spezie che non superino il 2 % in peso del prodotto | "Spezia(e)" o "miscela di spezie" |

8. Tutte le piante o parti di piante aromatiche che non superino il 2 % in peso del prodotto | "Pianta(e) aromatica(che)" o "miscela di piante aromatiche" |

9. Qualsiasi preparazione di gomma utilizzata nella fabbricazione della gomma base per le gomme da masticare | "Gomma base" |

10. Pangrattato di qualsiasi origine | "Pangrattato" |

11. Qualsiasi categoria di saccarosio | "Zucchero" |

12. Destrosio anidro e monoidrato | "Destrosio" |

13. Sciroppo di glucosio e sciroppo di glucosio disidratato | "Sciroppo di glucosio" |

14. Tutte le proteine del latte (caseine, caseinati e proteine del siero di latte) e loro miscele | "Proteine del latte" |

15. Burro di cacao di pressione o di torsione o raffinato | "Burro di cacao" |

16. Tutti i tipi di vino quali definiti nel regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio. | "Vino" |

17. I muscoli scheletrici[36] delle specie di mammiferi e di uccelli riconosciute idonee al consumo umano con i tessuti che vi sono contenuti o vi aderiscono, per i quali il tenore totale di grassi e tessuto connettivo non supera i valori qui di seguito indicati e quando la carne costituisce un ingrediente di un altro prodotto alimentare. I prodotti coperti dalla definizione di "carni separate meccanicamente" sono esclusi dalla presente definizione. Limiti massimi di grassi e tessuto connettivo per gli ingredienti designati dal termine di "carne(i) di…". | "carne(i) di…" e il(i) nome(i)[37] della(e) specie animale(i) da cui proviene(provengono) |

Specie | Grassi (percen-tuale) | Tessuto connet-tivo[38] (percen-tuale) |

Mammiferi (esclusi conigli e suini) e miscugli di specie con predominanza di mammiferi | 25 | 25 |

Suini | 30 | 25 |

Volatili e conigli | 15 | 10 |

Quando questi tenori limite in materie grasse e/o in tessuto connettivo sono superati e tutti gli altri criteri della definizione di "carne(i) di..." sono rispettati, il tenore in "carne(i) di…" dev'essere adeguato al ribasso di conseguenza e l'elenco degli ingredienti deve menzionare, oltre al termine "carne(i) di…", la presenza di materie grasse e/o di tessuto connettivo. |

18. Tutti i tipi di prodotti che rientrano nella definizione di "carni separate meccanicamente". | La dicitura "carni di… separate meccanicamente " e il nome o i nomi(3) delle specie o delle specie animali da cui provengono |

PARTE C – INGREDIENTI DESIGNATI CON IL NOME DELLA LORO CATEGORIA SEGUITO DAL LORO NOME SPECIFICO O DAL LORO NUMERO CE

Gli additivi e gli enzimi alimentari diversi da quelli precisati all'articolo 21, lettera b), che appartengono a una delle categorie elencate nella presente parte sono designati obbligatoriamente mediante il nome di questa categoria seguito dal loro nome specifico o eventualmente dal loro numero CE. Nel caso di un ingrediente che appartiene a più categorie, viene indicata quella corrispondente alla sua funzione principale nel caso del prodotto alimentare in questione. Tuttavia, la designazione "amido modificato" deve sempre essere completata dall'indicazione della sua origine vegetale specifica, quando questo ingrediente può contenere glutine.

Acidi |

Regolatori di acidità |

Agenti antiagglomeranti |

Agenti antischiumogeni |

Antiossidanti |

Agenti di carica |

Coloranti |

Emulsionanti |

Sali di fusione[39] |

Agenti rassodanti |

Esaltatori di sapidità |

Agenti di trattamento della farina |

Agenti gelificanti |

Agenti di rivestimento |

Agenti umidificanti |

Amidi modificati[40] |

Conservanti |

Gas propulsore |

Agenti lievitanti |

Stabilizzanti |

Edulcoranti |

Addensanti |

Part E D – DESIGNAZIONE DEGLI AROMI NELL'ELENCO DEGLI INGREDIENTI

1. Gli aromi sono designati sia con il termine "aroma(i)", sia con una denominazione più specifica o una descrizione dell'aroma.

2. La chinina e/o la caffeina che sono utilizzate come aromi nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare sono designate nell'elenco degli ingredienti con la denominazione specifica, immediatamente dopo il termine "aroma(i)".

3. Il termine "naturale" o qualunque espressione che ha un significato sostanzialmente equivalente può essere utilizzata solo per gli aromi nei quali la componente aromatizzante contiene esclusivamente sostanze aromatizzate definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i) della direttiva 88/388/CEE e/o preparati aromatizzanti definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), di tale direttiva.

4. Se la designazione dell'aroma contiene un riferimento alla natura o all'origine vegetale o animale delle sostanze utilizzate, il termine "naturale" o qualunque altra espressione avente un significato sostanzialmente equivalente può essere utilizzata solo se la componente aromatizzante è stata isolata mediante procedimenti fisici adeguati o procedimenti enzimatici o microbiologici, o procedimenti tradizionali di preparazione dei prodotti alimentari unicamente o quasi unicamente a partire dal prodotto alimentare o dalla fonte di aromi interessata.

Part E E – DESIGNAZIONE DEGLI INGREDIENTI COMPOSTI

1. Un ingrediente composto può figurare nell'elenco degli ingredienti sotto la sua denominazione, nella misura in cui essa è prevista dalla regolamentazione o fissata dall'uso, in rapporto al suo peso globale, e dev'essere immediatamente seguita dall'elenco dei suoi ingredienti.

2. L'elencazione degli ingredienti prevista per gli ingredienti composti non è obbligatoria:

a) quando la composizione dell'ingrediente composto è definita nel quadro di una regolamentazione comunitaria vigente e nella misura in cui l'ingrediente composto interviene per meno del 2 % nel prodotto finito; tuttavia, tale disposizione non si applica agli additivi alimentari, fatte salve le disposizioni dell'articolo 21, lettere da a) a d); o

b) per gli ingredienti composti che consistono in miscele di spezie e/o di piante aromatiche che costituiscono meno del 2 % del prodotto finito, ad eccezione degli additivi alimentari, fatto salvo quanto disposto all'articolo 21, lettere da a) a d); o

c) quando l'ingrediente composto è un prodotto alimentare per il quale l'elenco degli ingredienti non è richiesto dalla legislazione comunitaria.

ALLEGATO VII

INDICAZIONE QUANTITATIVA DEGLI INGREDIENTI

1. L'indicazione quantitativa non è richiesta:

a) per un ingrediente o una categoria di ingredienti:

i) il cui peso netto sgocciolato è indicato conformemente all'allegato VIII, punto 5; o

ii) la cui quantità deve già figurare obbligatoriamente sull'etichettatura in virtù delle disposizioni comunitarie; o

iii) che è utilizzato in piccole quantità a fini di aromatizzazione; o

iv) che, pur figurando nella denominazione del prodotto alimentare, non è suscettibile di determinare la scelta del consumatore dello Stato membro di commercializzazione poiché la variazione di quantità non è essenziale per caratterizzare il prodotto alimentare o tale da distinguerlo da altri prodotti simili; o

b) quando disposizioni comunitarie specifiche determinano in modo preciso la quantità degli ingredienti o della categoria d'ingredienti senza prevederne l'indicazione sull'etichettatura; o

c) nei casi di cui all'allegato VI, parte A, punti 4 e 5.

2. L'articolo 23, paragrafo 1, lettere a) e b), non si applica nel caso:

a) di ingredienti o di categorie d'ingredienti coperti dalla dicitura "con edulcorante(i)" o "con zucchero(i) ed edulcorante(i)" quando la denominazione del prodotto alimentare è accompagnata da tale dicitura conformemente all'allegato III; o

b) di vitamine o di sali minerali aggiunti, quando tali sostanze devono essere oggetto di una dichiarazione nutrizionale.

3. L'indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria d'ingredienti:

a) è espressa in percentuale e corrisponde alla quantità dell'ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione; e

b) figura sia nella denominazione del prodotto alimentare, sia immediatamente accanto a tale denominazione, o nella lista degli ingredienti in rapporto con l'ingrediente o la categoria d'ingredienti in questione.

4. In deroga al punto 3,

a) per i prodotti alimentari che hanno subito una perdita di umidità in seguito al trattamento termico o di altro tipo, la quantità è indicata in percentuale corrispondente alla quantità dell'ingrediente o degli ingredienti utilizzati, in relazione col prodotto finito, tranne quando tale quantità o la quantità totale di tutti gli ingredienti menzionati sull'etichettatura supera il 100 %, nel qual caso la quantità è indicata in funzione del peso dell'ingrediente o degli ingredienti utilizzati per preparare 100 g di prodotto finito;

b) la quantità degli ingredienti volatili è indicata in funzione della loro proporzione ponderale nel prodotto finito;

c) la quantità degli ingredienti utilizzati sotto forma concentrata o disidratata e ricostituiti durante la fabbricazione può essere indicata sulla base della loro proporzione ponderale così come registrata prima della loro concentrazione o disidratazione;

d) quando si tratta di prodotti alimentari concentrati o disidratati cui occorre aggiungere acqua, la quantità degli ingredienti può essere indicata sulla base della loro proporzione ponderale nel prodotto ricostituito.

ALLEGATO VIII

INDICAZIONE DELLA QUANTITÀ NETTA

1. L'indicazione della quantità netta non è obbligatoria per i prodotti alimentari:

a) che sono soggetti a notevoli perdite del loro volume o della loro massa e che sono venduti al pezzo o pesati davanti all'acquirente; o

b) la cui quantità netta è inferiore a 5 g o 5 ml; questa disposizione non si applica tuttavia nel caso delle spezie e delle piante aromatiche.

2. Quando l'indicazione di un certo tipo di quantità (come ad esempio la quantità nominale, la quantità minima o la quantità media) è prevista da disposizioni comunitarie e, in loro assenza, da disposizioni nazionali, questa quantità è la quantità netta nel senso del presente regolamento.

3. Quando un preimballaggio è costituito da due o più preimballaggi individuali contenenti la stessa quantità dello stesso prodotto, l'indicazione della quantità netta è data indicando la quantità netta contenuta in ciascun imballaggio individuale e il loro numero totale. Tali indicazioni non sono tuttavia obbligatorie quando il numero totale degli imballaggi individuali può essere chiaramente visto e facilmente contato dall'esterno e quando almeno un'indicazione della quantità netta contenuta in ciascun imballaggio individuale può essere chiaramente vista dall'esterno.

4. Quando un preimballaggio è costituito da due o più imballaggi individuali che non sono considerati come unità di vendita, l'indicazione della quantità netta è fornita indicando la quantità netta totale e il numero totale degli imballaggi individuali.

5. Quando un prodotto alimentare solido è presentato in un liquido di copertura, viene indicato anche il peso netto sgocciolato di questo prodotto alimentare.

Ai sensi del presente punto, per "liquido di copertura" s'intendono i seguenti prodotti, eventualmente mescolati e anche quando si presentano congelati o surgelati, purché il liquido sia soltanto accessorio rispetto agli elementi essenziali della preparazione in questione e non sia pertanto decisivo per l'acquisto: acqua, soluzioni acquose di sali, salamoia, soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto, soluzioni acquose di zuccheri, soluzioni acquose di altre sostanze o materie edulcoranti, succhi di frutta e ortaggi nei casi delle conserve di frutta e ortaggi.

ALLEGATO IX

TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE

1. Il termine minimo di conservazione è indicato come segue:

a) La data è preceduta dai termini:

- "Da consumarsi preferibilmente entro il…" quando la data comporta l'indicazione del giorno,

- "Da consumarsi preferibilmente entro fine…" negli altri casi.

b) I termini di cui alla lettera a) sono accompagnati:

- dalla data stessa, o

- dall'indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichetta.

Ove necessario, tali indicazioni sono completate dall'enunciazione delle condizioni che garantiscono la conservazione indicata.

c) La data si compone dell'indicazione, in lettere e nell'ordine, del giorno, del mese e dell'anno.

Tuttavia, per i prodotti alimentari

- conservabili per meno di tre mesi, è sufficiente l'indicazione del giorno e del mese,

- conservabili per più di tre mesi ma non oltre 18 mesi, è sufficiente l'indicazione del mese e dell'anno,

- conservabili per più di 18 mesi, è sufficiente l'indicazione dell'anno.

d) Fatte salve le disposizioni comunitarie che prescrivono altre indicazioni di data, l'indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta nei casi:

- degli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi; questa deroga non si applica ai semi germinali e prodotti analoghi quali i germogli di leguminose,

- dei vini, vini liquorosi, vini spumanti, vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti a base di frutta diversa dall'uva, nonché delle bevande dei codici 22060091, 22060093 e 22060099, ottenute da uva o mosto di uva,

- delle bevande con un contenuto di alcol pari o superiore al 10 % in volume,

- delle bevande rinfrescanti non alcolizzate, succhi di frutta, nettari di frutta e bevande alcoliche aventi un contenuto di alcol superiore a 1,2 % in volume, in recipienti individuali di oltre cinque litri, destinati alle collettività,

- dei prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le 24 ore successive alla fabbricazione,

- degli aceti,

- del sale da cucina,

- degli zuccheri allo stato solido,

- dei prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri aromatizzati e/o colorati,

- delle gomme da masticare e prodotti analoghi,

- delle porzioni individuali di gelati alimentari.

2. La data limite di consumo è indicata nel modo seguente:

a) È preceduta dai termini "da consumare entro...";

b) I termini di cui alla lettera a) sono seguiti:

- dalla data stessa, o

- dall'indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichetta.

Tali indicazioni sono seguite dalla descrizione delle condizioni di conservazione da rispettare.

c) La data comprende il giorno, il mese ed eventualmente l'anno, nell'ordine e in forma chiara.

ALLEGATO X

TITOLO ALCOLOMETRICO

Il titolo alcolometrico volumico effettivo delle bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2% in volume è indicato da una cifra con non più di un decimale. È seguita dal simbolo "% vol" e può essere preceduta dal termine "alcol" o dall'abbreviazione "alc.".

Il titolo alcolometrico è determinato a 20°C.

Le tolleranze consentite, positive o negative, rispetto all'indicazione del titolo alcolometrico volumico ed espresse in valori assoluti, sono indicate conformemente alla seguente tabella. Esse si applicano fatte salve le tolleranze risultanti dal metodo d'analisi utilizzato per la determinazione del titolo alcolometrico.

Descrizione delle bevande | Tolleranza positiva o negativa |

1. Birre con contenuto alcolometrico volumico non superiore a 5,5 % vol.; bevande della sottovoce 22.07 B II della Tariffa doganale comune ricavate dall'uva | 0,5 % vol. |

2. Birre con contenuto alcolometrico superiore a 5,5 % vol.; bevande della sottovoce 22.07 B I della Tariffa doganale comune e ricavate dall'uva; sidri, vini di frutta e altri prodotti fermentati simili, derivati da frutta diversa dall'uva, eventualmente frizzanti o spumanti; bevande a base di miele fermentato | 1 % vol. |

3. Bevande contenenti frutta o parte di piante in macerazione | 1,5 % vol. |

4. Eventuali altre bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume | 0,3 % vol. |

ALLEGATO XI

CONSUMI DI RIFERIMENTO

PARTE A – CONSUMI DI RIFERIMENTO PER VITAMINE E SALI MINERALI ( ADULTI)

1. Vitamine e sali minerali che possono essere dichiarati e relative razioni giornaliere raccomandate (RDA)

Vitamina A (µg) Vitamina D (µg) Vitamina E (mg) Vitamina C (mg) Tiammina (mg) Riboflavina (mg) Niacina (mg) Vitamina B6 (mg) Folacina (µg) | 800 5 10 60 1,4 1,6 18 2 200 | Vitamina B12 (µg) Biotina (mg) Acido pantotenico (mg) Calcio (mg) Fosforo (mg) Ferro (mg) Magnesio (mg) Zinco (mg) Iodio (µg) | 1 0,15 6 800 800 14 300 15 150 |

2. Quantità significative di vitamine e di sali minerali

In linea generale, la quantità da prendere in considerazione per decidere ciò che costituisce la quantità significativa corrisponde al 15 % del consumo raccomandato specificato al punto 1 per 100 g o 100 ml o per imballaggio, se quest'ultimo contiene una sola porzione.

Part E B – CONSUMI DI RIFERIMENTO DI ELEMENTI NUTRITIVI ED ENERGETICI DIVERSI DALLE VITAMINE E DAI SALI MINERALI ( ADULTI )

Elementi nutritivi ed energetici | Consumo di riferimento |

Energia | 8400 kJ (2000 kcal) |

Grassi totali | 70g |

Acidi grassi saturi | 20g |

Carboidrati | 230g |

Zuccheri | 90g |

Sale | 6g |

ALLEGATO XII

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE PER IL CALCOLO DELL'ENERGIA

Per la dichiarazione il valore energetico dev'essere calcolato usando i seguenti coefficienti di conversione :

— carboidrati (ad esclusione dei polioli) | 4 kcal/g —17 kJ/g |

— polioli | 2,4 kcal/g —10 kJ/g |

— proteine | 4 kcal/g —17 kJ/g |

— grassi | 9 kcal/g —37 kJ/g |

— salatrim | 6 kcal/g — 25 kJ/g |

— alcol (etanolo) | 7 kcal/g —29 kJ/g |

— acidi organici | 3 kcal/g — 13 kJ/g |

ALLEGATO XIII

ESPRESSIONE E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

PARTE A – ESPRESSIONE DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

Le unità da utilizzare nella dichiarazione nutrizionale sono le seguenti:

— energia | kJ e kcal |

— grassi | grammi (g) |

— carboidrati |

— fibre alimentari |

— proteine |

— sale |

— vitamine e sali minerali | le unità specificate nell'allegato XI, parte A, punto 1 |

— altre sostanze | l'unità appropriata a seconda della sostanza interessata |

PARTE B – ORDINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE RELATIVA AI COMPONENTI DEI CARBOIDRATI E DEI GRASSI

1. Quando sono dichiarati i polioli e/o l'amido, la dichiarazione è presentata nell'ordine seguente:

carboidrati | g |

di cui: |

— zuccheri | g |

— polioli | g |

— amido | g |

2. Quando viene dichiarata la quantità e/o il tipo di acidi grassi, la dichiarazione è presentata nell'ordine seguente:

grassi | g |

di cui: |

— acidi grassi saturi | g |

— acidi grassi trans | g |

— acidi grassi monoinsaturi | g |

— acidi grassi polinsaturi | g |

Part E C – ORDINE DI PRESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI ENERGETICI E NUTRITIVI CHE APPAIONO IN UNA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

Le informazioni relative agli elementi energetici nutritivi sono, se del caso, presentate nell'ordine seguente:

energia | kJ e kcal |

grassi | g |

di cui: |

— acidi grassi saturi | g |

— acidi grassi trans | g |

— acidi grassi monoinsaturi | g |

— acidi grassi polinsaturi | g |

carboidrati | g |

di cui: |

— zuccheri | g |

— polioli | g |

— amido | g |

fibre alimentari | g |

proteine | g |

sale | g |

vitamine e sali minerali | Le unità indicate nell'allegato XI, parte A, punto 1 |

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori.

2. QUADRO ABM / ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ)

Settori politici interessati e attività associate: salute e protezione dei consumatori – sicurezza alimentare, polizia sanitaria, benessere degli animali e settore fitosanitario.

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa (ex linee B e A)) e loro denominazione:

Nessuna implicazione finanziaria.

3.2. Durata dell'azione e dell'impatto finanziario:

Durata indeterminata

3.3. Caratteristiche di bilancio:

Linea di bilancio | Natura della spesa | Nuova | Partecipa-zione EFTA | Partecipa-zioni di paesi candidati | Rubrica delle pro-spettive finanziarie |

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti d'impegno(SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Milioni di euro (al terzo decimale)

Tipo di spesa | Sezio-ne n. | An-no n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 e se-guenti | Totale |

Spese operative[41] |

Stanziamenti d'impegno (SI) | 8.1. | a |

Stanziamenti di pagamento (SP) | b |

Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento[42] |

Assistenza tecnica e amministrativa (SND) | 8.2.4. | c |

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO |

Stanziamenti d'impegno | a+c |

Stanziamenti di pagamento | b+c |

Spesa amministrativa non inclusa nell'importo di riferimento[43] |

Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5. | d |

Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane ed altre spese connesse non incluse nell'importo di riferimento (SND) | 8.2.6. | e |

Costo finanziario totale indicativo dell'intervento |

TOTALE SI, comprensivo del costo delle risorse umane | a+c+d+e |

TOTALE SP, comprensivo del costo delle risorse umane | b+c+d+e |

Se la proposta prevede un cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi (precisare quali), indicare nella tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento (si aggiungano altre righe se è prevista la partecipazione di diversi organismi):

Milioni di euro (al terzo decimale)

Organismo di cofinanziamento | An-no n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 e se-guenti | Totale |

…………………… | f |

TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento | a+c +d +e +f |

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

X La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

( La proposta impone una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie.

( La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale[44] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie).

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

X Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

( La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Milioni di euro (al terzo decimale)

Prima dell'a-zione [Anno n-1] | Situazione a seguito dell'azione |

Totale numero delle risorse umane |

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

Il contesto circostanziato della proposta dev'essere illustrato nella relazione. La presente sezione della scheda finanziaria legislativa deve contenere le seguenti informazioni specifiche complementari:

5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine

Il regolamento proposto concernente la fornitura di informazioni alimentari ai consumatori costituisce una rifusione e un aggiornamento dell'attuale regolamentazione in materia di etichettatura dei prodotti alimentari applicabile ai prodotti alimentari in generale. Instaura un meccanismo flessibile dal basso verso l'alto in grado di favorire l'innovazione delle parti interessate in materia di etichettatura dei prodotti alimentari e l'adeguamento della regolamentazione a mercati e aspettative dei consumatori diversi e in costante evoluzione.

La regolamentazione in materia di etichettatura nutrizionale è oggetto di una rifusione con le disposizioni che disciplinano l'etichettatura generale dei prodotti alimentari. La proposta impone, per le etichette dei prodotti alimentari, il posizionamento di un'etichettatura nutrizionale nella parte principale del campo visivo e consente lo sviluppo di buone prassi in materia di presentazione delle informazioni nutrizionali.

L'applicazione del nuovo regolamento è prevista al termine di un periodo transitorio di tre anni.

5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

5.3. Obiettivi, risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

I principali obiettivi della legislazione sono i seguenti:

- consentire ai consumatori di effettuare scelte informate, sicure, sane e sostenibili;

- fornire ai consumatori informazioni pertinenti, utili e legittimamente prevedibili;

- garantire il corretto funzionamento del mercato unico;

- favorire la creazione di un ambiente commerciale favorevole per la concorrenza.

Tenuto conto di questo obiettivo, la revisione dovrebbe nel suo insieme riflettere i seguenti obiettivi specifici:

- garantire la coerenza e la precisione della fornitura d'informazioni;

- proteggere la salute dei consumatori e rispondere alle loro richieste di informazioni specifiche;

- prevenire le indicazioni ingannevoli;

- consentire l'innovazione del settore consentendo all'industria di utilizzare l'etichettatura per vendere meglio i suoi prodotti.

Gli indicatori seguenti saranno oggetto di controllo: la notifica da parte degli Stati membri dei sistemi nazionali relativi alle informazioni sui prodotti alimentari fornite ai consumatori.

5.4. Modalità di attuazione (indicativa)

Indicare di seguito la scelta delle modalità[46] di attuazione.

X Gestione centralizzata

X diretta dalla Commissione

( indiretta con delega a:

( agenzie esecutive

( organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario

( organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

( Gestione concorrente o decentrata

( con Stati membri

( con paesi terzi

( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Osservazioni:

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

Il controllo generale della legislazione in materia di etichettatura è inserito nel regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali in materia di mangimi e di alimenti. Il regolamento prevede che gli Stati membri applichino i requisiti della legislazione sui prodotti alimentari con efficacia. La Commissione (Ufficio alimentare e veterinario) verifica se gli Stati membri ne controllano correttamente l'applicazione.

Il controllo sarà garantito dalla Commissione e dagli Stati membri, ad esempio mediante relazioni elaborate dagli Stati membri e dalle ONG, nonché da attività di autocontrollo del settore.

6.2. Valutazione

6.2.1. Valutazione ex-ante

6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

È opportuno che la Commissione proceda con la valutazione della nuova legislazione entro 5-7 anni che seguono la piena applicazione di tale legislazione per valutare la pertinenza rispetto ai bisogni delle parti interessate. In particolare, è opportuno che tale valutazione riguardi l'interesse e l'efficacia dei sistemi nazionali al fine di valutare la necessità di adottare norme comunitarie su aspetti per i quali sono stati adottati sistemi nazionali non vincolanti.

7. MISURE ANTIFRODE

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti d'impegno in milioni di euro (al terzo decimale)

Anno n | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n+5 |

Funzionari e agenti tempo-ranei[48] (XX 01 01) | A*/AD | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

B*, C*/AST | 1/0.2 | 1/0.2 | 1/0.2 | 1/0.2 | 1/0.2 | 1/0.2 |

Personale finanziato[49] con l'articolo XX 01 02 |

Altro personale[50] finanziato con l'articolo XX 01 04/05 |

TOTALE | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |

8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

Esecuzione del regolamento, vale a dire in particolare adozione degli orientamenti e delle modalità di applicazione, gestione della notificazione delle misure nazionali in consultazione con il Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. La Commissione faciliterà inoltre lo scambio d'informazioni tra gli Stati membri e tra se stessa e questi ultimi a proposito dei sistemi nazionali, metterà a disposizione del pubblico particolari relativi a tali sistemi e controllerà la loro attuazione e la loro applicazione.

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

Se sono indicate più origini, specificare il numero di posti per origine

X Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare

( Posti preassegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB per l'anno n

( Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB

( Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

( Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 Spese di gestione amministrativa)

Milioni di euro (al terzo decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione) | Anno n | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n+5 e se-guenti | TOTALE |

Altra assistenza tecnica e amministrativa |

- intra muros |

- extra muros |

Totale assistenza tecnica e amministrativa |

8.2.5. Costo finanziario delle risorse umane e costi associati non inclusi nell'importo di riferimento. Milioni di euro (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane | Anno n | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n+5 e seguenti |

Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01) |

Personale finanziato con l'articolo XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) |

Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento) |

Calcolo – Funzionari e agenti temporanei

Fare riferimento, se del caso, al punto 8.2.1

Calcolo – Personale finanziato a titolo dell'articolo XX 01 02

Fare riferimento, se del caso, al punto 8.2.1

8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento Milioni di euro (al terzo decimale) |

Anno n | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Annon+5 e se-guenti | TOTALE |

XX 01 02 11 01 – Missioni |

XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze |

XX 01 02 11 03 – Comitati[52] |

XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze |

XX 01 02 11 05 – Sistemi d'informazione |

2. Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) |

3. Altre spese di natura amministrativa (precisare indicando la linea di bilancio) |

Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento) |

Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

[1] GU C xxx, xx.xx.xxxx. pag. xx.

[2] GU C xxx, xx.xx.xxxx. pag. xx.

[3] Parere del Parlamento europeo del …………….., posizione comune del Consiglio del …………..

[4] GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 3).

[5] GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.

6 GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/142/CE della Commissione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 110).

[6] GU L 276 del 6.10.1990, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/120/CE della Commissione (GU L 333 del 20.12.2003, pag. 51.)

[7] COM(2007) 279.

[8] GU L 113 del 30.4.1987, pag. 57.

[9] GU L 300 del 23.11.1994, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/77/CE (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 76).

[10] GU L 69 del 16.3.1999, pag. 22.

[11] GU L 191 del 19.7.2002, pag. 20.

[12] GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 44.

[13] GU L 162 del 30.4.2004, pag. 76.

[14] GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

[15] GU L […] del […], pag. […].

[16] GU L 302 del 19.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

[17] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell'11.6.2005, pag. 5).

[18] GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9. Regolamento modificato da …

[19] GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.

[20] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/512/EC (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

[21] GU L139 del 30.4.2004, pag.1.

[22] GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27.

[23] GU L 184 del 15.7.1988, pag. 61.

[24] GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

[25] GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

[26] GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.

[27] GU L 229 del 30.8.1980, pag. 1.

[28] GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27.

[29] GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

[30] GU L 275 del 25.8.2004, pag. 17.

[31] E i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile di elevare il livello di allergenicità valutato dall'Autorità per il prodotto di base da cui sono derivati.

[32] GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27.

[33] Il livello si applica ai prodotti così come proposti pronti per il consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.

[34] GU L 66 del 13.3.1999, pag. 26.

[35] Il diaframma e i masseteri fanno parte dei muscoli scheletrici, mentre il cuore, la lingua, i muscoli della testa (diversi dai masseteri), del carpo, del tarso e della coda ne sono esclusi.

[36] Per l'etichettatura in inglese, la denominazione può essere sostituita dal nome generico dell'ingrediente per la specie animale interessata.

[37] Il tenore di tessuto connettivo si calcola facendo il rapporto tra i tenori di collagene e di proteine di carne. Il tenore di collagene è pari ad otto volte il tenore di idrossiprolina.

[38] Soltanto per i formaggi fusi e i prodotti a base di formaggio fuso.

[39] L'indicazione di un nome specifico o di un numero CE non è richiesta.

[40] Spesa che non rientra nel capitolo xx 01 del titolo xx interessato.

[41] Spesa relativa all'articolo xx 01 04 del titolo xx.

[42] Spesa relativa al capitolo xx 01, eccettuati gli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

[43] Vedi punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

[44] Devono essere eventualmente aggiunte colonne supplementari se la durata dell'azione supera i 6 anni.

[45] Se sono indicate più modalità, si prega di fornire particolari nella parte "Osservazioni" del presente punto.

[46] Come descritto nella sezione 5.3.

[47] Il cui costo NON è compreso nell'importo di riferimento.

[48] Il cui costo NON è compreso nell'importo di riferimento.

[49] Il cui costo è compreso nell'importo di riferimento.

[50] È opportuno menzionare la scheda finanziaria legislativa che si riferisce specificamente all'agenzia/alle agenzie esecutive interessate.

[51] Specificare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.

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