52007DC0604


Titolo e riferimento

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa alle pratiche di pesca distruttive in alto mare e alla protezione degli ecosistemi vulnerabili delle profondità marine {SEC(2007) 1314}

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[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 17.10.2007

COM(2007) 604 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

relativa alle pratiche di pesca distruttive in alto mare e alla protezione degli ecosistemi vulnerabili delle profondità marine

{SEC(2007) 1314}

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

relativa alle pratiche di pesca distruttive in alto mare e alla protezione degli ecosistemi vulnerabili delle profondità marine

1. INTRODUZIONE

1.1. Campo di applicazione e contesto generale

La distruzione di habitat vulnerabili delle profondità marine ad opera dell’attività umana è una delle catastrofi ambientali invisibili del nostro tempo. Benché non si sappia molto di questi ecosistemi, molti dei quali devono essere ancora localizzati e identificati, risultano sempre più evidenti i danni che essi possono subire, soprattutto a causa di alcune pratiche di pesca.

Dalle conoscenze scientifiche attuali emerge inoltre che la biodiversità delle profondità marine non è uniformemente distribuita, ma si concentra all’interno di alcune strutture ben distinte dei fondali marini, quali montagne sottomarine, scogliere coralline e camini idrotermali, o intorno ad esse. Si tratta di veri e propri punti caldi di biodiversità circondati da ampie distese di fondali relativamente deserti. Proprio per questa ragione, tali ecosistemi tendono ad attirare numerosi predatori, tra cui pesci, il che li rende estremamente interessanti sia per le imprese di pesca commerciale che per altri soggetti (bioprospettori o turisti che praticano l’esplorazione subacquea). Benché producano innegabili vantaggi, attività di questo tipo possono nel contempo cagionare danni incalcolabili dal punto di vista sia biologico che economico. È ormai noto che la progressiva distruzione di habitat vulnerabili delle profondità marine rischia fortemente di compromettere il conseguimento dell’obiettivo di “ridurre significativamente il tasso di perdita di biodiversità entro il 2010”, concordato a livello mondiale in occasione del Vertice di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile.

L’8 dicembre 2006 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 61/105 sulla pesca sostenibile, rivolgendo un pressante appello agli Stati e alle organizzazioni competenti per le profondità marine affinché l’esercizio della pesca nelle zone che ospitano ecosistemi marini vulnerabili sia soggetto a una disciplina volta a proteggere tali ecosistemi. La Commissione europea ha offerto un contributo determinante per l’adozione della risoluzione e, subito dopo la sua approvazione, ha annunciato l’intenzione di proporre quanto prima una strategia d’azione concreta.

1.2. Meccanismi di gestione esistenti

Nelle zone costiere compete agli Stati costieri adottare misure volte a preservare gli ecosistemi vulnerabili dall’impatto esercitato dalla pesca di fondo. Molti di essi, tra cui l’Unione europea e i suoi Stati membri, hanno già promosso iniziative in questo senso. Nelle acque internazionali la protezione dell’ambiente marino è generalmente di competenza di convenzioni marittime regionali, laddove esistono, mentre spetta alle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) adottare misure per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche marine e disciplinare gli impatti della pesca sugli ecosistemi vulnerabili. Nonostante taluni abbiano criticato gli interventi di tali organizzazioni e ne abbiano contestato l’efficacia, le ORGP presentano un inestimabile vantaggio rispetto ad altri sistemi di regolamentazione, in quanto il diritto del mare conferisce loro l’autorità necessaria per adottare misure concrete e vincolanti associate a un sistema di controllo e di applicazione. L’Unione europea sostiene quindi con decisione, benché non in modo incondizionato, le organizzazioni regionali di gestione della pesca e si adopera affinché esse possano disporre delle necessarie prerogative. Di fatto, la maggior parte delle misure destinate a regioni specifiche e volte a proteggere gli ecosistemi dei fondali marini, adottate da ORGP su scala mondiale, erano basate su proposte presentate dall’UE.

Tuttavia il fatto che esistano ancora zone d’alto mare non soggette a regolamentazione costituisce una grave lacuna del sistema internazionale di governance marittima. Ciò rappresenta un esplicito invito a mantenere ed eventualmente a intensificare il ricorso a pratiche di pesca distruttive, tanto più che lo sforzo di pesca rischia di spostarsi dalle zone di divieto alle zone non regolamentate. La risoluzione 61/105 delle Nazioni Unite invita espressamente i singoli Stati ad accelerare la creazione di ORGP in tali regioni e a porre in essere misure transitorie volte a proteggere gli ecosistemi vulnerabili dall’impatto delle loro navi. L’UE intende svolgere un ruolo trainante in questo contesto, da un lato favorendo la creazione di ORGP in tutte le zone non ancora regolamentate in cui opera la propria flotta (principalmente l’Atlantico sudoccidentale) e dall’altro adottando quanto prima restrizioni spaziali provvisorie volte a proteggere la biodiversità marina in tali zone, in attesa che siano istituti opportuni organismi di regolamentazione. La carta geografica riportata in appendice rappresenta le regioni oceaniche che rientrano nell’ambito di competenza delle varie ORGP.

1.3. Obiettivi e sfide

La presente comunicazione passa in rassegna e analizza i principi emersi dal recente dibattito internazionale sulle pratiche distruttive della pesca in acque profonde. Essa descrive inoltre le lacune della situazione attuale e propone un programma d’azione ambizioso per la realizzazione degli impegni internazionali della Comunità, in una prospettiva che tiene conto degli aspetti multilaterali, regionali e delle zone d’alto mare.

2. PRATICHE DISTRUTTIVE NELLA PESCA D’ALTURA: UNA MINACCIA PER GLI ECOSISTEMI DI PROFONDITÀ

In occasione del Vertice mondiale di Johannesburg del 2002, la comunità internazionale ha incluso “l’eliminazione delle pratiche di pesca distruttive” tra i requisiti fondamentali di qualsiasi strategia rigorosa di sviluppo sostenibile.

L’impegno assunto a Johannesburg colloca il problema delle pratiche di pesca distruttive in un contesto globale e lo trasforma in una sfida condivisa da tutte le nazioni del mondo. La gestione della pesca deve essere pienamente integrata in una prospettiva più ampia di sostenibilità degli oceani del pianeta. La Commissione ha formalmente adottato tale approccio olistico con le sue recenti proposte per una politica marittima integrata[1].

La dimensione globale della sfida che ci troviamo ad affrontare è particolarmente evidente nel caso delle zone d’alto mare. I principi fondamentali che definiscono le libertà e i doveri nelle acque d’altura, sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), prevedono l’adozione di misure concordate a livello internazionale per la conservazione delle risorse biologiche marine nelle acque non soggette a giurisdizione nazionale.

D’altro canto l’attenzione accordata alle zone d’altura consente nel contempo di tener conto degli straordinari ecosistemi presenti nelle profondità del mare, dal momento che lo spazio marittimo situato al di là della giurisdizione nazionale degli Stati costieri è principalmente costituito da acque profonde. Altre pratiche di pesca ritenute distruttive, come quelle che prevedono l’utilizzo di esplosivi o di cianuro, sono in linea di massima limitate alle zone costiere poco profonde e sono già state vietate dall’UE.

Molto resta ancora da scoprire sugli ecosistemi delle profondità marine: in questo settore sono in corso ricerche specifiche, in buona parte patrocinate dall’Unione europea[2]. Le conoscenze di cui disponiamo ci permettono comunque di affermare che alcuni ecosistemi marini profondi costituiscono veri e propri punti caldi di biodiversità. Sappiamo inoltre che si tratta di ecosistemi estremamente vulnerabili a causa del lento ritmo di crescita che caratterizza la vita nei grandi fondali marini. Tale fragilità è particolarmente evidente nel caso degli organismi che forniscono un sostegno strutturale all’habitat, quali i coralli d’acqua fredda, le spugne che formano strutture e le comunità di invertebrati che prosperano intorno ai camini idrotermali. Numerosi studi scientifici hanno dimostrato che la pesca praticata con attrezzi di fondo può produrre gravi danni all’integrità di tali ecosistemi. Tra le cause accertate e potenziali di degrado figurano le reti a strascico, le draghe, le reti da posta ancorate, i palangari fissi, le nasse e le trappole. Gli effetti prodotti da tali attrezzi possono essere aggravati dall’impatto esercitato da attività diverse dalla pesca, quali la prospezione di idrocarburi, la posa di cavi sottomarini o lo scarico di rifiuti. Nell’Atlantico nordorientale, nell’Atlantico occidentale, nel Mar di Tasmania e in altri mari è stato documentato un reale degrado delle scogliere coralline di acque profonde. Una volta distrutte, le scogliere coralline impiegano un tempo estremamente lungo per rigenerarsi, ammesso che vi riescano. Studi di questo tipo rappresentano una prova inequivocabile della gravità del problema e dell’urgente necessità di adottare efficaci misure di protezione.

3. LA RISPOSTA INTERNAZIONALE E IL RUOLO DELL’UE

Con la risoluzione 59/25 del 2004 l’Assemblea generale della Nazioni Unite aveva lanciato un appello esplicito affinché fossero adottate misure urgenti volte a eliminare le pratiche distruttive nella pesca d’altura e si era impegnata a procedere, nel 2006, all’esame dei provvedimenti adottati dagli Stati e dalle ORGP in risposta a tale appello. L’UE ha fornito un contributo significativo a tale esame, in particolare con il suo rapporto dell’aprile 2006[3] sulle misure da essa adottate in risposta all’invito delle Nazioni Unite, sia nel contesto della cooperazione internazionale che nelle acque europee.

Sulla scorta di tale esame, l’8 dicembre 2006 l’Assemblea generale ha adottato la risoluzione 61/105. I paragrafi 80-95 forniscono agli Stati e alle ORGP orientamenti sugli elementi fondamentali di cui è necessario tener conto quando si adottano misure destinate a contrastare le pratiche di pesca distruttive che minacciano gli ecosistemi marini vulnerabili.

In questo contesto vale inoltre la pena ricordare i lavori svolti nell’ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (CDB). Già nel 2004 le Parti alla CDB hanno riconosciuto, nelle decisioni VII/5 e VIII/21 della CdP, le gravi minacce alla biodiversità nelle zone marine situate fuori delle giurisdizioni nazionali, sottolineando la necessità di una reazione tempestiva, soprattutto nelle zone che ospitano montagne sottomarine, camini idrotermali o coralli d’acqua fredda. Allo stesso modo, le convenzioni marittime regionali hanno deciso di procedere all’inventario di tali habitat marini profondi al fine di adottare misure di protezione adeguate nelle rispettive zone di competenza.

Infine, anche l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) ha partecipato all’elaborazione di orientamenti tecnici per la pesca in acque profonde nell’ambito del Codice di condotta per una pesca responsabile. Un programma di lavoro dettagliato è stato concordato a questo scopo nel marzo 2007.

L’UE ha svolto un ruolo guida nell’ambito di tutte queste organizzazioni, offrendo un contributo attivo e costruttivo a un dibattito complesso e talvolta controverso. Ciò è nell’ordine delle cose: la flotta peschereccia dell’UE opera infatti nella maggior parte dei mari del pianeta. Tale massiccia presenza conferisce una particolare responsabilità alla Comunità, che deve dare impulso ai processi internazionali e nel contempo servire da esempio attraverso la disciplina che impone alle proprie flotte internazionali. L’UE ha inoltre messo la sua influenza al servizio di una buona causa. L’attuale consenso internazionale rispecchia l’approccio equilibrato promosso dall’Unione, che prevede l’adozione di misure risolute in tutte le acque, a prescindere dal loro statuto giuridico (acque soggette o non soggette a giurisdizione nazionale), senza tuttavia penalizzare i pescatori che dimostrano di esercitare la loro attività nel rispetto dell’ambiente.

La risoluzione 61/105 delle Nazioni Unite scaturisce da queste diverse iniziative internazionali e fornisce quindi alla comunità internazionale un’eccellente base di lavoro. Il fatto che, nonostante le difficoltà incontrate in sede negoziale, le raccomandazioni formulate nella risoluzione abbiano potuto raccogliere un consenso costituisce un dato molto incoraggiante. Alcune delle misure sostenute dall’UE, quali il congelamento immediato dell’”impronta” (estensione spaziale) delle attività di pesca di fondo, non sono state accolte. Tuttavia i rimanenti elementi di consenso hanno un peso decisivo e consentiranno di modificare radicalmente la gestione della pesca di fondo e, in particolare, il modo in cui in futuro sarà applicato il principio di precauzione.

La sfida più importante riguarda ora l’attuazione pratica di queste misure.

4. LE RACCOMANDAZIONI DELL’ASSEMBLEA GENERALE: UN APPROCCIO EQUILIBRATO ED EFFICACE

La risoluzione 61/105 esorta le ORGP e gli Stati “ad adottare e attuare opportune misure, con la massima priorità, nel rispetto del principio di precauzione, dell’approccio ecosistemico e del diritto internazionale”, tenendo conto di una serie di elementi chiave che configurano un regime di gestione rigoroso per la pesca di fondo in alto mare. L’Assemblea generale chiede che tali misure siano adottate ed attuate entro il 31 dicembre 2008 (entro il 31 dicembre 2007 nel caso di disposizioni provvisorie, cfr. punto 5.3).

Il testo integrale della risoluzione può essere scaricato dal seguente sito: http://www.un.org/Depts/los/general_assembly/general_assembly_resolutions.htm.

La presente sezione passa in rassegna i suddetti elementi definendone le modalità pratiche di attuazione.

4.1. Valutazione preventiva degli impatti della pesca: un’innovazione radicale nella gestione della pesca

L’obbligo di procedere a una valutazione dell’impatto ambientale prima di autorizzare singole attività di pesca costituisce l’elemento primario ed essenziale della serie di raccomandazioni formulate dall’Assemblea generale. Si tratta di un principio assolutamente innovativo nella gestione della pesca. Diversamente da altre attività di sfruttamento delle risorse che vengono svolte nei mari e negli oceani, per le quali è prassi consolidata chiedere una valutazione preliminare dell’impatto (si pensi all’installazione di piattaforme offshore petrolifere o gassifere), gli effetti della pesca sugli habitat marini vengono generalmente valutati soltanto a posteriori, e non in modo sistematico. Le raccomandazioni dell’Assemblea generale contribuiranno pertanto a far sì che la gestione della pesca di fondo in zone vulnerabili sia resa conforme alle norme ambientali applicabili alle altre attività marittime.

In pratica gli operatori saranno tenuti a presentare piani di pesca che definiscano con una certa precisione le zone in cui intendono svolgere la loro attività. Su tale base, le autorità dello Stato di bandiera dovranno esaminare l’estensione spaziale delle attività previste e valutare, alla luce dei pareri scientifici e dei dati disponibili, i rischi potenziali, noti o probabili, per gli ecosistemi marini vulnerabili presenti nei fondali di pesca.

4.2. Identificazione degli ecosistemi marini vulnerabili grazie al potenziamento delle attività di ricerca e di raccolta dei dati

Per poter effettuare valutazioni efficaci dell’impatto, le autorità competenti dovranno migliorare le informazioni e le analisi a cui hanno accesso. Identificare gli ecosistemi marini vulnerabili non significa soltanto stabilirne la localizzazione. Si tratta anche di migliorare le conoscenze riguardo alla loro composizione, alle loro caratteristiche ecologiche e alle dinamiche dei condizionamenti ambientali che ne derivano, e di conseguenza alla loro probabile risposta ai vari impatti. Particolare attenzione va dedicata allo sviluppo di tecniche di modellizzazione che aiutino a localizzare i coralli di acque profonde ed altri ecosistemi marini vulnerabili.

Un’altra implicazione importante della raccomandazione è la necessità di disciplinare le attività di pesca nuove o sperimentali, affinché in tale ambito siano realizzati opportuni programmi di ricerca e di raccolta dati che contribuiscano al lavoro di identificazione.

4.3. Chiusura delle zone vulnerabili alla pesca di fondo

Infine, dalle raccomandazioni dell’Assemblea generale emerge con chiarezza che il principale strumento per proteggere gli ecosistemi marini vulnerabili è l’adozione di provvedimenti di chiusura su base geografica o di zone di gestione speciale. Tali provvedimenti di chiusura possono essere adottati e applicati mediante una decisione collettiva degli Stati nel contesto di un’ORGP. In questi ultimi anni le ORGP competenti per la disciplina della pesca di fondo (vedi appendice) hanno dato notevole impulso all’attuazione di tali provvedimenti. Esse dovranno esaminare attentamente l’efficacia delle misure finora adottate e valutare se sono sufficienti, in numero e portata, per conseguire gli obiettivi auspicati. Tale aspetto riveste grande importanza anche per i pescatori, in quanto contribuirà a fugare le attuali incertezze sulla sicurezza dei fondali di pesca. Facendo della protezione degli habitat dalle pratiche di pesca distruttive una componente essenziale di un corretto regime di gestione della pesca, le ORGP amplieranno in misura significativa il loro mandato tradizionale e aggiorneranno i loro standard per rispondere alle aspettative sociali attuali. L’UE sostiene senza riserve tale evoluzione e farà quanto in suo potere per incoraggiarla.

Per quanto riguarda le zone non soggette a giurisdizione nazionale che non sono attualmente regolamentate da un’ORGP, in mancanza di un’autorità internazionale collettiva che possa adottare provvedimenti di chiusura spetta ai singoli Stati, in conformità dell’articolo 117 dell’UNCLOS, applicare restrizioni spaziali alle navi battenti la loro bandiera e subordinare la validità dei permessi di pesca al rispetto di tali restrizioni. Poiché non esistono meccanismi specifici di controllo della conformità analoghi a quelli applicati dalle ORGP, l’Assemblea generale ha invitato la FAO a garantire la trasparenza delle misure adottate dagli Stati di bandiera attraverso la creazione di una base di dati globale sull’ubicazione degli ecosistemi marini vulnerabili. Gli Stati potranno quindi avvalersi di tali informazioni sulla localizzazione degli ecosistemi che condividono con altri Stati di bandiera in una determinata zona e procedere a una valutazione inter pares delle misure adottate da altri Stati per imporre alle rispettive flotte le restrizioni eventualmente necessarie.

5. COME APPLICARE LE RACCOMANDAZIONI DELL’ASSEMBLEA GENERALE

5.1. L’UE deve continuare a stimolare il dibattito internazionale

- Nei prossimi due anni saranno messe alla prova la volontà e la capacità politica degli Stati: nell’ambito del processo di revisione che avrà luogo nel 2009, infatti, saranno attentamente analizzati gli interventi attuati dai singoli paesi in risposta all’appello lanciato dalle Nazioni Unite. L’UE deve utilizzare l’influenza conferitale dal ruolo di primo piano che essa svolge a livello mondiale nel settore della pesca per garantire una revisione onesta e rigorosa che sia all’altezza delle legittime aspettative dei cittadini.

- La trasparenza e la revisione inter pares delle misure adottate dagli Stati e dalle ORGP svolgeranno un ruolo essenziale per garantire che all’appello lanciato dall’Assemblea generale faccia riscontro un’azione continua e permanente. L’Assemblea generale delle Nazioni unite ha sottolineato l’importanza di questi aspetti e il ruolo che la FAO è chiamata a svolgere per quanto riguarda l’elaborazione di orientamenti tecnici e la raccolta e diffusione delle informazioni. L’UE ha il compito di sostenere e agevolare tali processi, in primo luogo assicurando un accesso adeguato alle informazioni sulle misure e sulle iniziative da essa promosse.

- L’UE deve continuare a sostenere i lavori della Convenzione sulla diversità biologica (CDB) e delle Convenzioni marittime regionali ai fini dell’istituzione di zone marine protette nelle acque situate al di fuori delle giurisdizioni nazionali e partecipare attivamente a tali lavori.

Azioni:

- All’inizio del 2009, presentazione al Segretario generale delle Nazioni Unite di un rapporto che illustri il punto di vista dell’UE sui progressi compiuti nella lotta contro le pratiche di pesca distruttive e formuli proposte volte a realizzare ulteriori progressi. Nell’ambito dei lavori preparatori sarà realizzata una consultazione delle parti interessate e della società civile.

- Collaborazione con la FAO per la raccolta e la diffusione delle informazioni sulle misure adottate dagli Stati, la creazione di basi di dati sulle zone protette o di chiusura e l’elaborazione di orientamenti tecnici sulla pesca in acque profonde.

- Collaborazione con la CDB e con le Convenzioni marittime regionali per l’identificazione di habitat marini di interesse ecologico o biologico che devono essere protetti nelle acque oceaniche o nei fondali marini.

- Avvio di consultazioni e di iniziative con le controparti delle Nazioni Unite al fine di promuovere un accurato processo di revisione nel 2009.

5.2. Applicazione a livello delle ORGP

La maggior parte delle misure di protezione degli ecosistemi finora adottate dalle ORGP a favore di regioni specifiche sono basate su proposte presentate dall’UE. È necessario mantenere questa impostazione proattiva. Tuttavia l’Assemblea generale ha chiesto espressamente alla comunità internazionale di andare ben oltre questo particolare tipo di intervento. Le ORGP dovrebbero lavorare all’elaborazione di programmi che consentano di integrare la valutazione dell’impatto ambientale nei loro sistemi di regolamentazione. Dovrebbero inoltre intensificare gli sforzi congiunti profusi nella ricerca scientifica, in modo da creare progressivamente una base affidabile per la gestione spaziale. Qualsiasi attività di pesca nuova o sperimentale dovrebbe essere soggetta a una severa regolamentazione che imponga rigorosi requisiti scientifici, di raccolta dei dati e di controllo. Entro il 2009 le strategie di gestione dei rischi ambientali adottate dalle ORGP nelle rispettive zone di competenza dovranno includere i principi e gli obiettivi identificati dall’Assemblea generale quali parte integrante di qualsiasi sistema di regolamentazione soddisfacente. L’UE deve contribuire alla realizzazione di tali cambiamenti.

È importante sottolineare che, se lo ritengono opportuno, i membri delle ORGP hanno la facoltà di applicare norme più rigorose alle loro navi e ai loro operatori. L’obiettivo dell’UE è garantire che le misure adottate dalle ORGP assicurino un livello elevato di protezione e di efficacia nella prevenzione degli impatti derivanti da pratiche di pesca distruttive. Tuttavia l’Unione europea deve riservarsi il diritto di adottare norme comunitarie più severe se ritiene che le misure delle ORGP non siano sufficientemente efficaci.

Azioni:

Le azioni di seguito elencate dovrebbero diventare parte integrante di una politica stabile per l’UE nei prossimi anni, con riserva di una prima revisione nel 2009.

- Attuazione di un programma di lavoro coerente in tutte le ORGP cui partecipa l’UE, al fine di garantire l’applicazione di un approccio ecosistemico alla gestione della pesca. A questo riguardo saranno fondamentali i seguenti elementi: a) rafforzamento dei meccanismi di consulenza scientifica onde integrare aspetti ambientali e misure specifiche di protezione degli ecosistemi e b) introduzione del concetto di valutazione ambientale nella gestione della pesca di fondo.

- Partecipazione al completamento delle procedure di revisione dei risultati conseguiti dalle ORGP e al lavoro di identificazione degli ecosistemi marini vulnerabili presenti nelle varie zone di regolamentazione, ai fini della loro protezione.

5.3. Disposizioni transitorie

Nel corso degli ultimi anni sono stati compiuti progressi significativi nella realizzazione di una copertura mondiale degli oceani del pianeta da parte di ORGP incaricate di regolamentare la pesca di fondo. Si pensi alla creazione dell’Organizzazione per la pesca nell’Atlantico sudorientale (SEAFO), che è già operativa nella sua zona di competenza, all’adozione dell’Accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale (SIOFA) e al processo in corso per l’istituzione di nuove ORGP nel Pacifico settentrionale e meridionale.

Vista la lunghezza delle procedure da espletare per l’entrata in vigore di accordi internazionali, gli Stati dovrebbero essere pronti a farsi carico delle loro responsabilità e impegnarsi quindi a cooperare, in forma provvisoria, per garantire la conservazione e la gestione delle zone interessate. L’UE ha sostenuto vigorosamente questa impostazione, ora pienamente condivisa anche dall’Assemblea generale.

Le misure provvisorie recentemente adottate (aprile 2007) nell’ambito dei negoziati per la creazione dell’ORGP per il Pacifico meridionale dimostrano quanto questo approccio sia facile da applicare. Le misure sono state decise dai partecipanti in piena conoscenza e accettazione delle raccomandazioni dell’Assemblea generale. L’UE deve ora proseguire in questa direzione e contribuire attivamente all’elaborazione di disposizioni provvisorie per l’Oceano Indiano. Essa si deve quindi impegnare a recepire nel diritto comunitario le misure concordate in tali ambiti, anche se hanno carattere volontario. L’UE deve nel contempo adoperarsi affinché siano espletate le procedure formali necessarie per garantire l’operatività di tali organizzazioni nel più breve tempo possibile.

Azioni:

- Recepimento nel diritto comunitario delle misure provvisorie adottate per il Pacifico meridionale entro la fine del 2007.

- Negoziazione di misure provvisorie per l’Oceano Indiano meridionale in attesa dell’entrata in vigore dell’Accordo SIOFA (fine 2007/inizio 2008). Conclusione dell’accordo nel 2008. Avvio di iniziative volte a promuovere la partecipazione a questo strumento e ad accelerarne l’entrata in vigore.

- Ripresa dei contatti esplorativi con gli Stati terzi che potrebbero essere interessati ad istituire accordi regionali in zone che non sono ancora regolamentate da ORGP.

5.4. Navi europee che praticano la pesca di fondo in zone d’alto mare non regolamentate da un’ORGP

5.4.1. Definizione del problema

Le flotte dell’UE dedite alla cattura di stock di acque profonde in alto mare operano principalmente nell’Atlantico nordorientale; alcune operazioni sono effettuate a sud dell’Atlantico centro-orientale. Queste attività sono soggette a un regime comunitario di gestione degli stock di acque profonde che comprende la fissazione di totali ammissibili di cattura (TAC), limitazioni dello sforzo di pesca, misure tecniche e disposizioni specifiche di controllo e di esecuzione[4]. Si tratta quindi di attività ampiamente regolamentate per le quali si sta valutando l’efficacia del regime di gestione[5]. Per quanto riguarda l’impatto ambientale, tali attività di pesca rientrano nel campo di applicazione di varie disposizioni dell’UE, e segnatamente delle misure che istituiscono zone di chiusura o altri requisiti tecnici adottati dalla NEAFC dal 2004.

Al di fuori di queste zone l’attività delle flotte dell’UE dedite alla cattura di specie di acque profonde in alto mare è relativamente limitata e viene svolta in zone regolamentate da un’ORGP (SEAFO e CCAMLR).

Tuttavia un numero non trascurabile di pescherecci a strascico dell’UE opera nelle acque dell’Atlantico sudoccidentale. L’annoso conflitto tra il Regno Unito e l’Argentina per le Isole Falkland/Malvine non ha consentito di istituire un regime regionale di gestione per gli stock transzonali in questa zona ed è poco probabile che tale situazione possa risolversi in un prossimo futuro.

Gli attrezzi di fondo utilizzati dai pescherecci comunitari operanti in questa regione potrebbero costituire un rischio per i coralli di acque profonde e per le spugne che formano strutture presenti sui bordi esterni della scarpata continentale. Come è già stato osservato al punto 1.2, si tratta di una regione in cui non esiste un sistema internazionale di gestione sufficientemente efficace. Per prevenire tali rischi occorre pertanto che gli Stati di bandiera adottino misure rigorose in attesa dell’istituzione di un’ORGP o di un sistema di regolamentazione. L’UE deve quindi rispondere all’appello delle Nazioni Unite adottando una disciplina applicabile alle proprie flotte.

5.4.2. Proposta politica

L’UE deve includere nel regime di conservazione e di gestione istituito nell’ambito della politica comune della pesca tutte le attività di pesca praticate da navi comunitarie in acque d’altura non disciplinate da un’ORGP o per le quali un’ORGP non abbia adottato misure di gestione pertinenti. A tal fine la Commissione propone un regolamento del Consiglio che attua, per le navi suddette, i principi definiti dell’Assemblea generale; il regolamento si basa sui requisiti generali definiti dalla PCP e istituisce disposizioni appropriate in materia di autorizzazione, controllo e sorveglianza.

In particolare, il regolamento attuerà rigorosamente le raccomandazioni dell’Assemblea generale circa la necessità di subordinare il rilascio delle autorizzazioni di pesca a una valutazione preventiva dell’impatto ambientale. Stabilirà inoltre requisiti complementari, segnatamente in materia di monitoraggio e di controllo delle attività di pesca. La Commissione ritiene che tali requisiti dovrebbero comprendere la presenza di osservatori a bordo di tutti i pescherecci e disposizioni rigorose in materia di VMS. Occorrerebbe inoltre limitare a 1 000 metri la profondità di immersione degli attrezzi di fondo per istituire, a titolo precauzionale, una zona protetta in funzione della profondità[6]. Nonostante non figurino tra le raccomandazioni dell’Assemblea generale, la Commissione ritiene che tali prescrizioni siano necessarie per garantire che le misure adottate dall’UE nella zona considerata assicurino una protezione efficace degli ecosistemi vulnerabili dei quali non è stata ancora stabilita l’esatta localizzazione.

Azione:

- Adozione, quanto prima possibile e comunque entro dicembre 2008, di un regolamento del Consiglio concernente l’attuazione delle raccomandazioni dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite per le navi dell’UE operanti in alto mare in zone non regolamentate da un’organizzazione regionale di gestione della pesca. Tale proposta di regolamento sarà presentata dalla Commissione contemporaneamente all’adozione della presente comunicazione.

6. CONCLUSIONE: SFIDE FUTURE

Nel 2009 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite valuterà i progressi compiuti per rispondere all’appello, contenuto nella risoluzione 61/105, ad adottare misure volte a contrastare le pratiche di pesca distruttive. L’UE dovrebbe assumersi un impegno analogo e valutare, all’incirca nello stesso periodo, l’efficacia della strategia e delle azioni specifiche contemplate nella presente comunicazione. La proposta di regolamento del Consiglio citata al punto 5.4.2 conterrà a tal fine una clausola di revisione. Nel 2009, quindi, la Commissione valuterà i risultati prodotti dalle varie misure, comunicherà le sue conclusioni al Consiglio, al Parlamento europeo, alle parti interessate e alla società civile e presenterà proposte per il proseguimento della strategia alla luce di tali conclusioni e dei pareri formulati dai vari attori del processo di revisione.

Non saranno le grandi dichiarazioni di intenti ad arrestare la distruzione dei fragili e preziosi ecosistemi delle profondità marine. Le considerazioni formulate nella presente comunicazione intendono creare le premesse affinché l’Unione europea possa promuovere una politica risoluta in questa materia. Nel 2009 l’UE avrà l’opportunità e l’obbligo di dimostrare alla comunità internazionale che è in grado di tener fede ai propri impegni e di dare un contributo determinante all’eliminazione della pesca distruttiva. Ciò potrà essere realizzato soltanto attraverso un’azione concreta, sia nelle acque comunitarie che in quelle d’altura.

La Commissione chiede al Consiglio e al Parlamento europeo di approvare gli orientamenti strategici e le azioni specifiche illustrate nella presente comunicazione. Essa invita inoltre tutte le istituzioni europee e le parti interessate a collaborare con la Commissione per far fronte a questa sfida.

Appendice

Copertura degli oceani del pianeta da parte di organizzazioni regionali di gestione della pesca competenti in materia di pesca di fondo (demersale) in alto mare

[pic]

La carta mostra i confini delle varie ORGP sovrapposti alle zone statistiche utilizzate dalla FAO per la raccolta di dati statistici sulla pesca.

- NAFO: Organizzazione per la pesca nell’Atlantico nordoccidentale

- NEAFC: Organizzazione per la pesca nell’Atlantico nordorientale

- COPACO: Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-occidentale (consultivo)

- COPACE: Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale

- CCAMLR: Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico.

- SEAFO: Organizzazione per la pesca nell’Atlantico sudorientale

- SIOFA: Accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale

[1] Comunicazione della Commissione "Una politica marittima integrata per l’Unione europea", COM(2007) 575 del 10 ottobre 2007.

[2] Tra cui i progetti HERMES (http://www.eu-hermes.net) e OASIS (http://www1.uni-hamburg.de/OASIS/), finanziati nell’ambito del 6º programma quadro di ricerca della CE. Cfr. anche i lavori svolti dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) http://www.ices.dk.

[3] http://ec.europa.eu/fisheries/publications/factsheets/legal_texts/ec_report59-25paras66to69final.pdf.

[4] Regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde, GU L 351 del 28.12.2002.

[5] Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo - Esame della gestione degli stock di acque profonde, COM(2007) 30.

[6] Si veda a questo proposito la raccomandazione GFCM/29/2005/1 relativa alla gestione di talune attività di cattura di specie demersali e di acque profonde (Recommendation GFCM/29/2005/1 on the management of certain fisheries exploiting demersal and deepwater species).

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