52007DC0223

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo - Attuazione del programma comunitario per l’aumento della crescita e dell’occupazione e il miglioramento della competitività delle imprese europee: Ulteriori progressi compiuti nel 2006 e prossimi passi verso una proposta in materia di base imponibile consolidata comune per le società (CCCTB) /* COM/2007/0223 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 2.5.2007

COM(2007) 223 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

Attuazione del programma comunitario per l’aumento della crescita e dell’occupazione e il miglioramento della competitività delle imprese europee: Ulteriori progressi compiuti nel 2006 e prossimi passi verso una proposta in materia di base imponibile consolidata comune per le società (CCCTB)

INDICE

1. Contesto 3

2. Progressi compiuti 4

2.1. Attività del Gruppo di lavoro sulla base imponibile consolidata comune per le società (GL CCCTB) 4

2.2. Progressi all’esterno del gruppo di lavoro – Valutazione dell’impatto 5

3. Prossimi passi 6

4. Conclusioni 7

ALLEGATI 9

Allegato 1

Alcuni aspetti tecnici specifici esaminati nella riunione allargata del gruppo di lavoro CCCTB svoltasi nel dicembre 2006 9

Allegato 2

Alcune questioni tecniche dettagliate già esaminate dal gruppo di lavoro CCCTB e ancora all’esame della Commissione 9

1. Contesto

La presente comunicazione illustra i progressi compiuti finora in materia di CCCTB nel quadro del programma di lavoro delineato nel 2004. Essa si sofferma soprattutto sui lavori svolti nel corso del 2006, mettendo in luce alcuni degli aspetti più rilevanti emersi e ricapitolando alcune delle questioni strategiche essenziali relative alla CCCTB.

Nella comunicazione del 2006[1] si illustravano il contesto e gli obiettivi della CCCTB e si annunciava che nel 2007 sarebbe stata elaborata un’ulteriore relazione sull’avanzamento dei lavori. Gli obiettivi rimangono validi, in quanto da allora vi sono stati pochi sviluppi decisivi ai fini dell’abolizione degli ostacoli fiscali nel mercato interno.

Il Consiglio ha discusso la comunicazione nel giugno 2006, ma non ha adottato conclusioni. Successivamente, nel dicembre 2006, la Commissione ha presentato al Consiglio una relazione orale sui progressi compiuti. La CCCTB è un obiettivo ambizioso che comporta varie difficoltà tecniche per gli Stati membri. Occorre quindi adoperarsi ulteriormente per raggiungere un accordo. Sono stati fatti dei passi in avanti in alcuni settori molto specifici; ad esempio, sono stati adottati un codice di condotta sulla documentazione dei prezzi di trasferimento[2] e orientamenti in materia di accordi preventivi sui prezzi di trasferimento[3], e nel dicembre 2006 la Commissione ha pubblicato tre comunicazioni[4] sulla necessità di un maggiore coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda i loro sistemi impositivi e una sugli incentivi fiscali a favore della ricerca e sviluppo[5]. Tuttavia, la Commissione rimane del parere che, anche se queste misure mirate possono contribuire a ridurre alcuni degli ostacoli, un approccio globale basato sull’introduzione della CCCTB possa apportare complessivamente i maggiori vantaggi per quanto riguarda la tassazione degli utili delle società nel mercato interno. A tal fine occorre tuttavia una rigorosa preparazione.

L’attuazione della CCCTB potrebbe contribuire in misura significativa al successo del mercato interno, all’aumento della crescita e dell’occupazione e al miglioramento della competitività delle imprese europee a livello mondiale in linea con la nuova strategia di Lisbona[6]. Inoltre, l’UE potrebbe diventare un mercato più attraente per gli investimenti, il che dovrebbe tradursi in un aumento degli investimenti intracomunitari e degli investimenti diretti esteri.

Gli obiettivi della presente comunicazione sono:

- informare il Consiglio, il Parlamento, il Comitato economico e sociale europeo e il grande pubblico dei progressi compiuti,

- delineare il programma di proseguimento dei lavori, e

- riepilogare ed evidenziare alcuni degli aspetti tecnici specifici che richiedono una particolare attenzione e alcune questioni particolarmente importanti che hanno una dimensione più strategica.

2. PROGRESSI COMPIUTI

2.1. Attività del Gruppo di lavoro sulla base imponibile consolidata comune per le società (GL CCCTB)

Il GL CCCTB ha continuato a riunirsi su base trimestrale. Oltre ai primi quattro sottogruppi (immobilizzazioni e ammortamento, accantonamenti e riserve, reddito imponibile e aspetti internazionali) sono stati creati altri due sottogruppi, uno sulla tassazione di gruppo e l’altro sul meccanismo di ripartizione. Le principali questioni discusse in seno al GL (oltre alle relazioni dei sottogruppi) sono state riassunte in un documento di lavoro[7] presentato nella riunione del dicembre 2006.

Una parte di tale riunione (del dicembre 2006) si è svolta in forma “allargata”, con la partecipazione di rappresentanti del mondo imprenditoriale e accademico intervenuti per discutere della CCCTB. Una riunione allargata analoga si era svolta nel 2005. Una riunione allargata più specializzata aveva poi avuto luogo nel giugno 2006 con esperti del settore finanziario per discutere gli aspetti specifici di tale settore. Lo scopo di queste riunioni era quello di assicurare le necessarie consultazioni e far sì che gli esperti della Commissione e degli Stati membri potessero beneficiare della competenza collettiva di professionisti del mondo imprenditoriale e di esperti del mondo accademico.

Come spiegato nella comunicazione del 2006, nei sottogruppi e nel gruppo di lavoro non si persegue un accordo formale sulle varie questioni, ma si possono identificare i punti sui quali vi è un ragionevole livello di convergenza e quelli che richiederanno difficili decisioni quando la Commissione dovrà ultimare la sua proposta legislativa. Un parere supplementare su questi ultimi punti da parte di esperti esterni alla Commissione e alle amministrazioni degli Stati membri può essere particolarmente utile.

Il documento di lavoro illustrava lo stato di avanzamento dei lavori su reddito imponibile, aspetti internazionali, ambito soggettivo, istituti finanziari, consolidamento e quadro amministrativo, evidenziando, nell’ambito di ciascun tema, alcuni aspetti tecnici specifici da considerare con particolare attenzione. Alcuni di tali aspetti tecnici sono esposti in sintesi nell’allegato 1. Indicazioni dettagliate figurano nelle pertinenti pagine web.

Per consolidare la base occorre concordare un metodo per effettuarne la ripartizione. La questione è stata sollevata per la prima volta nella riunione del dicembre 2006 e ha cominciato ad essere esaminata soltanto di recente. Si deve assicurare che il meccanismo di ripartizione produca risultati chiari ed equi.

2.2. Progressi all’esterno del gruppo di lavoro – Valutazione dell’impatto

Conformemente alla prassi attuale, la proposta legislativa sarà preceduta da una valutazione dell’impatto redatta seguendo le principali tappe del processo analitico illustrato nelle “Linee direttrici sulla valutazione dell’impatto”[8]. La valutazione descriverà gli ostacoli inerenti all’imposta sulle società che scoraggiano le imprese europee dallo sfruttare, nelle loro attività transfrontaliere a livello dell’UE, tutte le opportunità di investimento esistenti nel mercato interno, e metterà in luce le possibilità di elusione ed evasione fiscale che il sistema attuale offre alle imprese. La differenza in termini di costi di conformità tra piccole e medie imprese e imprese multinazionali sarà uno degli elementi della valutazione. Essa inoltre definirà gli obiettivi da conseguire con la riforma fiscale, dall’obiettivo generale di rendere i sistemi di tassazione del reddito delle società più semplici ed efficienti, in modo da migliorare il funzionamento del mercato interno, agli obiettivi specifici e operativi come ridurre i costi di conformità/amministrativi della tassazione delle società per le imprese e le amministrazioni fiscali, favorire l’espansione dell’attività transfrontaliera, in particolare delle piccole e medie imprese, promuovere la neutralità fiscale tra investimenti puramente interni e investimenti a livello UE e ridurre al minimo le distorsioni relative alla ripartizione internazionale degli investimenti e delle basi imponibili.

Saranno individuate alcune opzioni politiche alternative e si esaminerà in modo approfondito il relativo impatto economico, ambientale e sociale, in termini qualitativi e ove possibile quantitativi. Tra le alternative considerate vi saranno almeno lo status quo, la base comune senza consolidamento e la base comune consolidata. Si valuteranno le ripercussioni macroeconomiche e microeconomiche più rilevanti delle varie alternative, nonché l’impatto di queste ultime sulle entrate fiscali. Verranno inoltre valutate varie vie percorribili per arrivare all’introduzione della CCCTB, in base ad una valutazione dei suoi elementi chiave. Si terrà debitamente conto del criterio secondo il quale ogni passo verso la CCCTB dovrebbe avere un impatto positivo sulle finanze pubbliche degli Stati membri, possibilmente favorendo un aumento complessivo delle entrate a fronte di un intensificato dinamismo dell’economia dell’UE.

I lavori sono iniziati nel 2006 e la valutazione d’impatto definitiva sarà pubblicata quando verrà presentata la proposta. L’esaustività della valutazione quantitativa dipenderà in una certa misura dalla quantità di dati quantitativi che le amministrazioni degli Stati membri e le società vorranno e potranno fornire in tempo utile.

3. Prossimi passi

Ora che i lavori sulla maggior parte dei principali elementi strutturali della base imponibile, sul consolidamento e sul meccanismo di ripartizione sono in corso di svolgimento, il prossimo passo dovrebbe essere un esame d’insieme di tali punti per analizzare come assicurare la coerenza tra le varie parti. Questa “seconda fase” dei lavori sarà intesa a garantire che non vi siano incoerenze e che la base, come messa a punto, possa essere considerata una proposta attuabile e “adeguata”.

Come indicato nella comunicazione del 2006, la creazione di una base unica inevitabilmente vuol dire che vi saranno differenze tra la nuova base e le singole basi imponibili attuali. Gli Stati membri dovranno accettare il fatto che la CCCTB non potrà presentare tutte le caratteristiche di tutte le loro basi imponibili attuali e in alcuni casi comporterà per particolari elementi un trattamento diverso rispetto alle loro basi.

Per molte delle questioni tecniche dettagliate la Commissione dovrà operare una scelta netta tra una o più possibilità e lo farà sulla base dei lavori in atto nel GL, della ricerca interna e delle consultazioni con il mondo imprenditoriale e accademico. Alcune questioni tecniche dettagliate già analizzate dal gruppo di lavoro e ancora all’esame della Commissione figurano nell’allegato 2.

Vi è inoltre una seconda categoria di scelte, che la Commissione dovrà fare quando vi sia chiaramente un elemento più “politico” da prendere in considerazione nel decidere se adottare l’uno o l’altro approccio. Elementi fondamentali di queste decisioni saranno sia la politica economica generale che l’interesse della Comunità europea, in particolare ai fini del programma per l’aumento della crescita e dell’occupazione e per il miglioramento della competitività delle imprese europee e di un costante sviluppo delle finanze pubbliche. Alcune delle scelte da operare sono state delineate nella comunicazione del 2006 e la Commissione ha esposto la sua posizione, spiegando in che modo era giunta a trarre le sue conclusioni. Tra le principali questioni evidenziate figuravano i punti seguenti:

- per un risultato ottimale di questo processo la base imponibile comune per le società dovrebbe essere accompagnata dal consolidamento,

- la CCCTB dovrebbe essere opzionale (le società dovrebbero poter continuare ad applicare le norme esistenti se gli Stati membri le mantengono insieme alla CCCTB, oppure optare per la CCCTB, purché siano rispettate le norme in materia di aiuti di Stato).

La Commissione ha inoltre confermato, e ribadisce, che non intende estendere i lavori sulla base al campo delle aliquote. Essa ha altresì dichiarato di ritenere che la CCCTB debba essere uniforme e debba in generale semplificare e ampliare la base imponibile delle società. Uniformità e semplificazione sono pertanto principi guida dei lavori e la nuova base dovrebbe essere “ampia” anziché “stretta”.

È generalmente riconosciuto da molti economisti che una base imponibile ampia con aliquote basse sia la soluzione economicamente più efficiente, che presenta gli effetti potenzialmente distorsivi più limitati per numero ed entità. Sul piano pratico con questo approccio si avranno meno incentivi ed eccezioni, dato in particolare che l’introduzione del consolidamento transfrontaliero comporterà una lieve diminuzione delle dimensioni della base imponibile in quanto consentirà la compensazione delle perdite in modo più coerente e rapido di quanto non sia possibile attualmente. Pertanto, sgravi e incentivi specifici dovrebbero essere limitati nel numero e adeguatamente mirati e giustificati nonché, come gli incentivi fiscali per la ricerca e sviluppo, esaminati dal gruppo di lavoro. Le ammende di carattere sanzionatorio non sarebbero deducibili.

Nel 2006 sono emerse due questioni politiche fondamentali riguardanti il settore finanziario e il quadro amministrativo per la CCCTB. Per quanto riguarda il settore finanziario, la riunione del giugno 2006 allargata agli esperti del settore ha confermato un atteggiamento piuttosto favorevole all’inclusione di quest’ultimo nella CCCTB. L’alternativa di un sistema separato o la completa esclusione non godono per il momento di grande sostegno. Il consenso è invece più limitato per quanto riguarda la natura delle specifiche norme necessarie nell’ambito della CCCTB per tener conto delle caratteristiche del settore. Questo aspetto deve essere ulteriormente esaminato. In particolare, molto probabilmente qualsiasi metodo generale usato per il meccanismo di ripartizione dovrebbe essere modificato in funzione delle particolarità del settore.

Per quanto riguarda il quadro amministrativo, i lavori sono ancora ad uno stadio relativamente iniziale. Il gruppo di lavoro ha iniziato ad esaminare i possibili approcci e alcuni settori del mondo imprenditoriale hanno fortemente auspicato una qualche forma di “sportello unico” che consenta ai gruppi di imprese europei di rivolgersi direttamente ad una sola autorità amministrativa. Nell’ambito dei singoli sottogruppi è stata anche sollevata la questione di quale autorità debba essere competente per questo o quell’aspetto dell’osservanza degli obblighi fiscali e nel 2007 l’argomento sarà ulteriormente approfondito. Le due questioni avranno un forte impatto sulla forma della proposta e la Commissione cercherà quindi di trarre conclusioni sui seguenti punti:

- in che misura e in che modo il settore finanziario debba essere incorporato nella CCCTB fin dall’inizio,

- il quadro amministrativo della CCCTB, in particolare in che modo si possano migliorare la cooperazione e l’assistenza reciproca e introdurre i necessari nuovi metodi di lavoro a livello comunitario.

La proposta che verrà presentata nel 2008 rispecchierà le conclusioni raggiunte al riguardo dalla Commissione alla luce dei lavori in atto.

4. Conclusioni

Il gruppo di lavoro CCCTB è stato istituito e fornisce i meccanismi necessari per le discussioni con esperti delle amministrazioni degli Stati membri e del mondo imprenditoriale e accademico. Inoltre, la Commissione continuerà a consultare esperti esterni su base ad hoc per portare avanti i lavori. Come osservato nel 2006, i lavori richiedono notevoli risorse di personale sia della Commissione europea che degli Stati membri. Questo dato permane, ma la Commissione europea continua a privilegiare per quanto possibile il ricorso a esperti degli Stati membri per gli aspetti tecnici.

In conclusione:

- La CCCTB rimane necessaria, sia per le piccole e medie imprese, per le quali i costi di conformità sono particolarmente rilevanti, che per le grandi imprese multinazionali. La Commissione intende progredire rapidamente verso l’abolizione degli ostacoli relativi all’imposta sulle società nel mercato interno, tenendo conto nel contempo delle preoccupazioni degli Stati membri in merito a questo processo, e conferma l’impegno a presentare una proposta legislativa nel 2008.

- La Commissione continuerà a lavorare con il gruppo di lavoro e con gli esperti esterni a livello tecnico per risolvere tali questioni specifiche e giungere ad una proposta equilibrata. Diverse questioni specifiche sono evidenziate qui sopra e nel documento di lavoro CCCTB/WP/046 del 20 novembre 2006 “Progress to date and future plans for the CCCTB”.

- La Commissione vorrebbe richiamare l’attenzione del Consiglio, del Parlamento e del Comitato economico e sociale europeo sui principali elementi generali della CCCTB, in particolare sui seguenti punti evidenziati nella presente comunicazione:

- consolidamento della CCCTB e necessario meccanismo chiaro ed equo di ripartizione, e relativo impatto sulle entrate degli Stati membri,

- carattere opzionale della CCCTB,

- trattamento del settore finanziario,

- quadro amministrativo e giudiziario per la CCCTB.

Sarebbero anche bene accette ulteriori indicazioni degli Stati membri su come si possa tener meglio conto delle loro preoccupazioni nel processo di creazione della CCCTB.

La proposta definitiva rispecchierà diverse decisioni relative all’approccio complessivo adottato riguardo alla CCCTB e ricevere indicazioni in questa fase è importante. La Commissione tuttavia conferma che non intende estendere i lavori al campo delle aliquote.

ALLEGATI

ALLEGATO 1

Alcuni aspetti tecnici specifici esaminati nella riunione allargata del gruppo di lavoro ccctb svoltasi nel dicembre 2006

Deducibilità di talune voci relative a specifiche situazioni interne quali contributi sociali e imposte diverse dalle imposte sul reddito delle società . Poiché la base sarà consolidata e ripartita tra gli Stati membri, si tratta di stabilire se queste voci specifiche debbano essere deducibili dalla base consolidata, e quindi ripartite, o deducibili soltanto dalle quote individuali degli Stati membri interessati.

Criterio principale per la tassazione dei residenti (ambito mondiale o territorialità) e metodo per eliminare la doppia imposizione (credito o esenzione) . Attualmente gli Stati membri non hanno un approccio comune; occorre trovare un metodo che fornisca una uniformità sufficiente per salvaguardare la base imponibile comune, tenendo nel contempo presente la rete di convenzioni bilaterali concluse dagli Stati membri con paesi terzi.

Definizione del gruppo CCCTB ai fini del consolidamento e meccanismo per il consolidamento delle società del gruppo . Quali società collegate dovrebbero essere autorizzate e/o tenute a consolidare i loro profitti e perdite? In che modo le operazioni infragruppo dovrebbero essere eliminate per evitare le complessità dei prezzi di libera concorrenza?

ALLEGATO 2

Alcune questioni tecniche dettagliate già esaminate dal gruppo di lavoro ccctb e ancora all’esame della Commissione

Questioni discusse nel 2005:

Immobilizzazioni e ammortamento . L’ammortamento dei beni in questione può essere effettuato su base individuale, il che richiede che la vita utile di ciascun bene sia stimata al momento dell’acquisizione (in linea con le norme comuni applicabili nell’UE) e che il bene sia ammortizzato individualmente nel corso della vita utile, oppure per categoria o serie di categorie di beni ai quali è attribuita una vita comune. La Commissione ritiene che sviluppare nella CCCTB il metodo per categoria presenti notevoli vantaggi.

Deduzioni per accantonamenti . Si possono avere accantonamenti generalmente non deducibili con un elenco di eccezioni deducibili, o accantonamenti generalmente deducibili con un elenco di eccezioni non deducibili. La Commissione ritiene che si dovrebbero definire gli accantonamenti fiscalmente deducibili, con un elenco di eccezioni non deducibili.

Metodologia generale . Per calcolare la base imponibile di una società si può partire dal confronto tra bilancio di apertura e di chiusura o dal conto economico. Il primo metodo richiede l’elaborazione di un “bilancio fiscale” secondo regole concordate, comprendente il conto economico. Il secondo richiede che la legislazione CCCTB fornisca una definizione comune soltanto del conto economico; i dati di bilancio possono essere verificati facendo riferimento ai rendiconti finanziari. La Commissione ritiene che un bilancio fiscale non sia necessario e rappresenti un onere amministrativo supplementare.

Questioni discusse nel 2006:

Imposte locali . In alcuni Stati membri vi sono imposte locali, fissate ad un livello relativamente elevato. Queste possono essere deducibili dalla base consolidata, e quindi incluse nel meccanismo di ripartizione, oppure trattenute a livello nazionale e dedotte soltanto dalla quota di base consolidata dello Stato membro interessato. La Commissione ritiene che sia generalmente preferibile prevedere una serie di norme più completa possibile, evitando per quanto possibile “deroghe” nazionali o imposte addizionali. Tuttavia, occorre esaminare ulteriormente tutte le implicazioni, in quanto “ripartire” le deduzioni relative alle imposte locali nell’ambito dell’UE ma non “ripartire” le imposte nazionali applicate sulla base potrebbe dar luogo ad incoerenze.

Redditi prodotti all’estero . I redditi prodotti all’estero possono essere completamente esclusi dalla CCCTB o esservi incorporati; in quest’ultimo caso occorre trovare un metodo per includerli nel meccanismo di consolidamento e di ripartizione. Il problema si pone poiché si deve tener conto dei diversi metodi per evitare le doppie imposizioni attualmente applicati dagli Stati membri in base alle loro normative e alle convenzioni bilaterali da essi concluse con paesi terzi. La Commissione ritiene che sia preferibile elaborare un metodo che incorpori i redditi prodotti all’estero nella CCCTB, integrato ove opportuno da una forma di esenzione per evitare la doppia imposizione. Le precise modalità di esenzione sono ancora all’esame della Commissione.

Definizione del gruppo . Sarà necessario definire in modo particolareggiato che cosa costituisca un gruppo di società ai fini del consolidamento. Oltre alla definizione di un livello accettabile comune di controllo, crea delle difficoltà la gamma di possibili strutture di controllo. Se, ad esempio, una società estera controlla una serie di società dell’UE ed è a sua volta controllata da una società dell’UE, sembra preferibile che tutte le società UE del gruppo siano consolidate. Tuttavia alcuni esperti preferiscono tenere le società UE separate quando la catena del controllo è interrotta da un soggetto estero; occorre quindi trovare un modo per risolvere la questione.

Operazioni infragruppo . Un grande vantaggio del consolidamento è il fatto che esso evita i problemi relativi ai prezzi di trasferimento. Tuttavia, vi sono diversi modi per eliminare le operazioni infragruppo quando la base viene consolidata. Esse possono essere ignorate, riconosciute al prezzo di costo o riconosciute al prezzo corrente di libera concorrenza. Ogni metodo presenta vantaggi e svantaggi e la Commissione deve decidere quale metodo sia preferibile o se sia possibile lasciare ad ogni gruppo la scelta tra più metodi.

Meccanismo di ripartizione . Oltre alla questione di fondo dell’approccio da adottare (macro, valore aggiunto, formula o combinazione), vi sono diverse questioni definizionali. Ad esempio, per l’approccio basato su una formula, prima di prendere qualsiasi decisione, occorre esaminare in modo più particolareggiato la ponderazione di ogni possibile fattore e gli elementi esatti da includere in ciascun fattore. Anche il fattore apparentemente “semplice” del lavoro suscita diverse questioni, ad esempio quale trattamento prevedere per il lavoro esternalizzato e in quale Stato membro il costo del lavoro debba essere riconosciuto come fattore per i dipendenti che lavorano in più Stati membri.

[1] Attuazione del programma comunitario di Lisbona: Progressi ottenuti finora e programma futuro per una base imponibile consolidata comune per le società (CCCTB) - COM(2006) 157.

[2] Codice di condotta relativo alla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell’UE (DPT UE), pubblicato con la comunicazione della Commissione relativa ai lavori svolti dal Forum congiunto dell’UE sui prezzi di trasferimento in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell’UE - COM(2005) 543, del 7.11.2005, adottato dal Consiglio il 27 giugno 2006.

[3] Comunicazione relativa ai lavori svolti dal Forum congiunto dell’UE sui prezzi di trasferimento nel settore delle procedure di prevenzione e soluzione delle controversie e agli orientamenti in materia di accordi preventivi sui prezzi di trasferimento nell’UE - COM(2007) 71.

[4] COM(2006) 823, COM(2006) 824 e COM(2006) 825, del 19.12.2006.

[5] COM(2006) 728 del 22.11.2006.

[6] Attuazione del programma comunitario di Lisbona - Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo - Il contributo delle politiche fiscali e doganali alla strategia di Lisbona - COM (2005) 532, del 25.11.2005.

[7] CCCTB/WP/046, del 20 novembre 2006, "Progress to date and future plans for the CCCTB"; disponibile nella seguente pagina web:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/common_tax_base/article_3147_en.htm.

[8] SEC(2005) 791, del 15.6.2005, con l’aggiornamento del marzo 2006.