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Document 52006XC1208(04)

Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ C 298, 8.12.2006, p. 17–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ C 144, 23.4.2016, p. 23–28 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 08 Volume 005 P. 3 - 8
Special edition in Romanian: Chapter 08 Volume 005 P. 3 - 8
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 004 P. 62 - 67

8.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 298/17


Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/C 298/11)

I.   INTRODUZIONE

(1)

La presente comunicazione stabilisce le linee generali per ricompensare la cooperazione all'indagine della Commissione fornita da imprese che fanno o hanno fatto parte di cartelli segreti aventi ripercussioni negative sulla Comunità. I cartelli sono intese e/o pratiche concordate tra due o più concorrenti, volte a coordinare il loro comportamento competitivo sul mercato e/o ad influire sui pertinenti parametri della concorrenza mediante pratiche consistenti nel fissare i prezzi di acquisto o di vendita od altre condizioni di transazione, nell'assegnare quote di produzione o di vendita, nel ripartire i mercati, anche mediante manipolazione delle gare d'appalto, restrizioni delle importazioni o delle esportazioni e/o azioni anticoncorrenziali dirette contro altre imprese concorrenti. Queste pratiche si configurano tra le violazioni più gravi dell'articolo 81 CE (1).

(2)

Nel limitare artificialmente la concorrenza che normalmente esisterebbe tra loro, le imprese si sottraggono proprio a quegli stimoli che le inducono a innovare, sia in termini di sviluppo dei prodotti sia in termini d'introduzione di processi produttivi più efficienti. Dette pratiche provocano inoltre un rincaro dei prezzi delle materie prime e dei componenti per le imprese comunitarie che acquistano da questi produttori. In ultima analisi, hanno come risultato prezzi artificiosi e riduzione della scelta per i consumatori. A lungo termine, esse indeboliscono la competitività e hanno un effetto negativo sull'occupazione.

(3)

Per la loro stessa natura, i cartelli segreti sono spesso difficili da scoprire e da investigare senza la cooperazione delle imprese o delle persone che vi partecipano. Di conseguenza, la Commissione ritiene che sia nell'interesse della Comunità ricompensare le imprese implicate in questo tipo di pratiche illecite, le quali siano disposte a porre fine alla loro partecipazione ed a cooperare all'indagine condotta dalla Commissione stessa, indipendentemente dalle altre imprese coinvolte nel cartello. Il vantaggio che i consumatori e i cittadini traggono dalla certezza che le intese segrete siano scoperte e sanzionate è primario rispetto all'interesse d'infliggere sanzioni pecuniarie alle imprese che consentono alla Commissione di scoprire e vietare pratiche di questo tipo.

(4)

La Commissione ritiene che la collaborazione di un'impresa alla scoperta di un caso di cartello abbia un valore intrinseco. Un contributo decisivo all'avvio di un'indagine o alla constatazione di un'infrazione può giustificare la concessione all'impresa in questione di un'immunità dalle ammende, a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni supplementari.

(5)

Inoltre, la collaborazione di una o più imprese può giustificare la riduzione di un'ammenda da parte della Commissione. Ogni riduzione di un'ammenda deve corrispondere all'effettivo contributo fornito da un'impresa, in termini di qualità e di tempi dell'intervento, alla constatazione dell'infrazione da parte della Commissione. Le riduzioni devono essere limitate alle imprese che forniscono alla Commissione prove che presentano un valore aggiunto significativo rispetto a quelle già in suo possesso.

(6)

Ai fini del programma di clemenza qui descritto, oltre a presentare documentazione preesistente, le imprese possono mettere volontariamente a disposizione della Commissione la conoscenza che esse hanno di un cartello e rivelarle il ruolo che esse hanno svolto nel cartello in questione. Simili iniziative si sono rivelate utili ai fini dell'efficacia delle indagini e per porre fine alle infrazioni costituite dai cartelli, e non vanno scoraggiate con ordini di esibizione delle prove documentali nell'ambito di procedimenti giudiziari in sede civile. I potenziali interessati a chiedere l'applicazione della clemenza potrebbero essere dissuasi dal cooperare con la Commissione ai sensi della presente comunicazione se ne possa risultare indebolita la loro posizione, rispetto alle imprese che non cooperano, nell'ambito di procedimenti giudiziari in sede civile. Un tale inauspicabile effetto danneggerebbe gravemente il pubblico interesse ad assicurare l'effettiva applicazione dell'articolo 81 CE da parte dell'autorità pubblica nei casi di cartelli e, quindi, la sua effettiva applicazione, conseguente o parallela, in sede privata.

(7)

La funzione di vigilanza nelle questioni di concorrenza, conferita alla Commissione dal trattato, non include soltanto il dovere d'indagare sulle singole infrazioni e di punirle mediante sanzioni, ma comprende anche il dovere di perseguire una politica generale. La tutela, nel pubblico interesse, delle dichiarazioni ufficiali di un'impresa non costituisce un ostacolo perché esse vengano rese note agli altri destinatari della comunicazione degli addebiti, allo scopo di salvaguardarne i diritti alla difesa nel procedimento dinanzi alla Commissione. Nondimeno, occorre restare entro i limiti in cui sia tecnicamente possibile combinare entrambi gli interessi, consentendo l'accesso alle dichiarazioni ufficiali di un'impresa soltanto presso gli uffici della Commissione e, di norma, un'unica volta dopo la notifica formale degli addebiti. Inoltre, la Commissione tratta i dati personali nel quadro della presente comunicazione in conformità con i suoi obblighi a norma del Regolamento (CE) n. 45/2001 (2).

II.   IMMUNITÀ DALL'AMMENDA

A.   Condizioni per qualificarsi ai fini dell'immunità dall'ammenda

(8)

La Commissione concede l'immunità da qualsiasi ammenda, che le sarebbe altrimenti stata inflitta,a un'impresa che riveli la sua partecipazione a un presunto cartello avente ripercussioni negative sulla Comunità, se l'impresa in questione è la prima a fornire informazioni ed elementi probatori che consentano alla Commissione, a giudizio di questa, di:

(a)

effettuare un'ispezione mirata riguardo al presunto cartello (3), oppure

(b)

constatare una violazione dell'articolo 81 CE in correlazione con il presunto cartello.

(9)

Per consentire alla Commissione di effettuare un'ispezione mirata ai sensi del precedente punto (8), lettera (a), l'impresa deve fornire alla Commissione le informazioni ed elementi probatori indicati qui di seguito, nella misura in cui, a giudizio della Commissione, questo non arrechi pregiudizio alle ispezioni:

(a)

una dichiarazione ufficiale (4) comprendente, nella misura in cui i dati sono noti al richiedente al momento della presentazione della domanda

la descrizione particolareggiata del presunto accordo di cartello, inclusi per esempio gli scopi, le attività e il funzionamento, il prodotto o servizio che ne forma oggetto, l'ambito geografico, la durata e la stima dei quantitativi di mercato in questione, le date, i luoghi, il contenuto dei presunti contatti di cartello ed i partecipanti specifici e tutte le pertinenti spiegazioni inerenti agli elementi probatori forniti in appoggio alla domanda;

la denominazione e indirizzo della persona giuridica che presenta la domanda d'immunità e la denominazione e indirizzo di tutte le altre imprese che partecipano o hanno partecipato al presunto cartello;

il nome e cognome, la funzione, l'indirizzo professionale e ove necessario l'indirizzo privato di tutte le persone che, a conoscenza del richiedente, sono o sono state implicate nel presunto cartello, comprese le persone implicate per conto del richiedente stesso;

l'indicazione delle altre autorità di concorrenza, all'interno e all'esterno dell'UE, alle quali il richiedente si è rivolto o intende rivolgersi in relazione al presunto cartello; nonché

(b)

gli altri elementi probatori riguardanti il presunto cartello dei quali il richiedente è in possesso o dispone al momento della presentazione della domanda, inclusi in particolare ogni altro elemento probatorio contemporaneo al'infrazione.

(10)

L'immunità in virtù del punto (8), lettera (a) non è concessa se, al momento della domanda, la Commissione è già in possesso di elementi probatori sufficienti per decidere di effettuare un'ispezione riguardo al presunto cartello o se essa ha già effettuato tale ispezione.

(11)

L'immunità in virtù del punto (8), lettera (b) è concessa soltanto alle condizioni cumulative che la Commissione non sia in possesso, al momento della domanda, di elementi probatori sufficienti per constatare un'infrazione all'articolo 81 CE in correlazione con il presunto cartello e che a nessuna impresa sia stata accordata l'immunità dall'ammenda in virtù del punto (8), lettera (a) in correlazione con il presunto cartello. Per qualificarsi, l'impresa deve essere la prima che fornisca elementi probatori contemporanei, incriminanti, riguardanti il presunto cartello, nonché una dichiarazione ufficiale comprendente il tipo d'informazioni precisato al punto 9, lettera (a), i quali consentano alla Commissione di constatare un'infrazione all'articolo 81 CE.

(12)

Oltre alle condizioni di cui ai punti (8), lettera (a), (9) e (10) oppure al punto (8), lettera (b) e al punto 11, per qualificarsi ai fini dell'immunità dall'ammenda devono essere soddisfatte in ogni caso tutte le seguenti condizioni.

(a)

L'impresa deve cooperare effettivamente (5), integralmente, su base continua e sollecitamente, dal momento in cui presenta la domanda e per tutto il corso del procedimento amministrativo della Commissione. Il che comporta quanto segue:

fornire prontamente alla Commissione tutte le pertinenti informazioni ed elementi probatori, riguardanti il presunto cartello, di cui l'impresa venga in possesso o di cui disponga;

restare a disposizione della Commissione per rispondere prontamente a ogni richiesta che possa contribuire a stabilire i fatti;

mettere a disposizione della Commissione, per i colloqui a scopo d'indagine, gli attuali (e se possibile gli ex) dipendenti e dirigenti;

non distruggere, falsificare o celare informazioni pertinenti o elementi probatori riguardanti il presunto cartello;

non far sapere di aver presentato la domanda né render nota nessuna parte del suo contenuto prima che la Commissione abbia inviato una comunicazione degli addebiti, a meno che non sia stato convenuto altrimenti.

(b)

L'impresa deve aver posto fine alla sua partecipazione al presunto cartello immediatamente dopo aver presentato la domanda, tranne per quanto, a giudizio della Commissione, sia ragionevolmente necessario allo scopo di preservare l'integrità delle ispezioni.

(c)

Al momento in cui intende presentare la domanda alla Commissione, l'impresa non deve aver distrutto, falsificato o celato elementi probatori riguardanti il presunto cartello né aver informato di voler presentare la domanda né aver reso nota nessuna parte del suo contenuto, tranne ad altre autorità garanti della concorrenza.

(13)

Un'impresa che abbia esercitato coercizione su altre imprese perché aderissero al cartello o continuassero a parteciparvi non puo' beneficiare dell'immunità dall'ammenda. Essa può tuttavia qualificarsi ai fini di una riduzione dell'ammenda, se soddisfa ai pertinenti requisiti e risponde a tutte le condizioni a tale scopo, indicate più oltre.

B.   Procedura

(14)

Un'impresa che voglia presentare domanda d'immunità dall'ammenda deve prendere contatto con la Direzione Generale Concorrenza della Commissione. L'impresa in questione può chiedere inizialmente che le venga attribuito un numero d'ordine (il cosiddetto marker) oppure presentare immediatamente alla Commissione la richiesta formale di concederle l'immunità dall'ammenda, se è già in grado di soddisfare le condizioni di cui al punto (8), lettera (a) o eventualmente lettera (b). La Commissione può non tener conto di una domanda d'immunità dall'ammenda se le è stata presentata dopo che essa ha inviato la comunicazione degli addebiti.

(15)

I servizi della Commissione possono accordare all'impresa un numero d'ordine che, per un periodo da determinare caso per caso, ne salvaguardi il posto nell'elenco di coloro che chiedono l'immunità, in modo da consentire all'impresa di raccogliere le necessarie informazioni ed elementi probatori. Per poter ricevere il numero d'ordine, il richiedente deve indicare alla Commissione la sua denominazione e indirizzo, i partecipanti al presunto cartello, il o i prodotti e il o i territori che ne formano oggetto, la durata del presunto cartello e la natura del suo operato. Inoltre, il richiedente deve informare la Commissione se ha già presentato o prevede di presentare in futuro, ad altre autorità di concorrenza, altre domande di clemenza in relazione al presunto cartello e deve spiegare perché chiede il numero d'ordine. Quando un numero d'ordine viene concesso, i servizi della Commissione determinano il periodo entro il quale il richiedente deve essere in grado di regolarizzare la sua situazione (perfezionare il marker), presentando le informazioni e gli elementi probatori necessari per raggiungere la pertinente soglia d'immunità. Le imprese alle quali viene concesso il numero d'ordine non possono regolarizzare la loro situazione presentando una domanda formale in termini ipotetici. Se il richiedente regolarizza la propria situazione entro il periodo stabilito dai servizi della Commissione, si riterrà che abbia presentato le informazioni e gli elementi probatori alla data alla quale gli è stato attribuito il numero d'ordine.

(16)

L'impresa che presenta alla Commissione una domanda formale d'immunità deve:

(a)

fornire alla Commissione tutte le informazioni ed elementi probatori di cui dispone riguardo al presunto cartello, indicati ai punti (8) e (9), comprese dichiarazioni ufficiali, oppure

(b)

presentare in un primo tempo tali informazioni ed elementi probatori sotto forma di ipotesi, nel qual caso deve fornire una lista contenente una descrizione degli elementi probatori che intende divulgare in un secondo momento prestabilito. Tale lista deve riflettere con esattezza la natura e il contento degli elementi probatori, salvaguardando al tempo stesso il carattere ipotetico delle informazioni. Per mostrare la natura e il contenuto degli elementi probatori, si possono utilizzare copie di documenti dalle quali siano state espunte le informazioni sensibili, ma, finché non siano stati presentati gli elementi probatori descritti nella domanda, non è necessario rendere pubblico l'identità dell'impresa richiedente e delle altre imprese implicate nel presunto cartello. Tuttavia, devono essere indicati con precisione il prodotto o servizio formante oggetto del presunto cartello nonché la suaestensione geografica e la sua durata stimata.

(17)

Se le viene chiesta, la Direzione Generale Concorrenza rilascia una ricevuta della domanda d'immunità dall'ammenda presentata dall'impresa, confermandovi la data e, se necessario, l'ora della presentazione.

(18)

Quando la Commissione ha ricevuto le informazioni e gli elementi probatori presentati dall'impresa ai termini del punto (16), lettera (a) ed ha verificato che essi soddisfano le condizioni di cui al punto (8), lettera (a) o eventualmente lettera (b), essa informa per iscritto l'impresa di averle concesso l'immunità condizionale dall'ammenda.

(19)

Se l'impresa ha presentato le informazioni e gli elementi probatori in termini ipotetici, la Commissione verifica se la natura e il contenuto degli elementi probatori descritti nella lista dettagliata di cui al punto (16), lettera (b) soddisfino le condizioni di cui al punto (8), lettera (a) o eventualmente lettera (b), e informa l'impresa di conseguenza. Dopo che, non oltre la data convenuta, le sono stati presentati gli elementi probatori e dopo aver verificato che essi corrispondano alla descrizione figurante nella lista, la Commissione informa per iscritto l'impresa di averle concesso l'immunità condizionale dall'ammenda.

(20)

Se la Commissione constata che l'immunità non può essere accordata o che l'impresa non ha soddisfatto alle condizioni di cui al punto (8), lettera (a) o eventualmente lettera (b), ne informa l'impresa per iscritto. In tale evenienza, l'impresa può ritirare gli elementi probatori da essa trasmessi ai fini della sua domanda d'immunità oppure può chiedere alla Commissione di esaminare la domanda ai sensi della parte III della presente comunicazione. Cio' non impedisce alla Commissione di avvalersi dei suoi normali poteri d'indagine per ottenere le informazioni.

(21)

La Commissione non esamina altre domande d'immunità dall'ammenda prima di aver preso posizione riguardo a una domanda, già presentatale, riguardante la medesima presunta infrazione, indipendentemente dal fatto che detta domanda sia stata presentata in modo formale o mediante la richiesta di un numero d'ordine.

(22)

Se al termine del procedimento amministrativo l'impresa risulta soddisfare le condizioni definite al precedente punto (12), la Commissione le accorda un'immunità dalle ammende nella relativa decisione. Se invece, alla conclusione del procedimento amministrativo, risulta che l'impresa non ha soddisfatto le condizioni di cui al punto (12), essa non beneficerà di nessun trattamento favorevole ai sensi della presente comunicazione. Se, dopo aver concesso l'immunità condizionale, la Commissione scopre che il richiedente ha esercitato coercizione, gli ritira l'immunità.

III.   RIDUZIONE DELL'AMMENDA

A.   Condizioni per qualificarsi ai fini di una riduzione dell'ammenda

(23)

Le imprese che rivelano la loro partecipazione a un presunto cartello avente ripercussioni negative sulla Comunità, ma che non soddisfano i requisiti indicati nella precedente parte II, possono eventualmente beneficiare di una riduzione dell'importo dell'ammenda, rispetto a quello che altrimenti sarebbe loro inflitto.

(24)

Al fine di poter beneficiare di un simile trattamento, un'impresa deve fornire alla Commissione elementi probatori della presunta infrazione che costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi probatori già in possesso della Commissione.. Inoltre, l'impresa deve soddisfare le condizioni cumulative indicate al punto (12), lettere (a), (b) e (c).

(25)

Il concetto di «valore aggiunto» si riferisce alla misura in cui gli elementi probatori forniti rafforzano, per la loro stessa natura e/o per il loro grado di precisione, la capacità della Commissione di provare l'esistenza del presunto cartello. Nel procedere a tale valutazione, la Commissione ritiene di norma che elementi probatori documentali risalenti al periodo cui si riferiscono i fatti abbiano maggior valore rispetto a elementi probatori venuti ad esistenza successivamente. Gli elementi probatori direttamente legati ai fatti in questione vengono in genere considerati come più importanti di quelli che hanno solo un legame indiretto. Allo stesso modo, sul valore degli elementi probatori presentati influisce la misura in cui altre fonti li corroborano, il che è necessario per poterli ritenere affidabili come prove a carico delle altre imprese implicate nel caso: agli elementi probatori concludenti è attribuito maggior valore rispetto a elementi probatori quali le dichiarazioni, che devono essere corroborate in caso di contestazione.

(26)

Nella decisione finale che adotta alla conclusione del procedimento amministrativo, la Commissione determina l'entità della riduzione dell'importo dell'ammenda di cui beneficerà l'impresa, rispetto a quello che altrimenti le sarebbe stato imposto. Rispettivamente per

la prima impresa che fornisca elementi probatori aventi un valore aggiunto significativo: riduzione del 30-50 %,

la seconda impresa che fornisca elementi probatori aventi un valore aggiunto significativo: riduzione del 20-30 %,

le altre imprese che forniscano elementi probatori aventi un valore aggiunto significativo: riduzione fino al massimo del 20 %.

Al fine di definire il livello della riduzione all'interno di queste forcelle, la Commissione tiene conto della data in cui gli elementi probatori che soddisfano le condizioni menzionate al punto (24) le sono stati comunicati e del grado di valore aggiunto che detti elementi hanno rappresentato.

Se l'impresa che chiede una riduzione dell'ammenda è la prima a presentare elementi probatori concludenti ai termini del punto (25), che serviranno alla Commissione per accertare altri fatti tali da accrescere la gravità o la durata dell'infrazione, la Commissione non terrà conto di questi elementi nel determinare l'importo di eventuali ammende da infliggere all'impresa che li ha forniti..

B.   Procedura

(27)

Un'impresa che intenda beneficiare di una riduzione dell'ammenda deve presentarne domanda formale alla Commissione e produrre sufficienti elementi probatori del presunto cartello per qualificarsi ai fini di una riduzione dell'ammenda ai termini del punto (24) della presente comunicazione. La presentazione volontaria di elementi probatori alla Commissione, dei quali l'impresa richiedente desidera che si tenga conto ai fini del trattamento favorevole di cui in questa parte III, deve essere indicata chiaramente, al momento stesso della presentazione, come facente parte della domanda formale di riduzione dell'ammenda.

(28)

Se le viene chiesta, la Direzione Generale Concorrenza rilascia una ricevuta della domanda di riduzione dell'ammenda presentata dall'impresa e di ogni successivo elemento probatorio da questa fornito, confermando nella ricevuta la data e, se necessario, l'ora di ogni presentazione. La Commissione non prende posizione su una domanda di riduzione dell'ammenda prima di aver preso posizione su tutte le domande d'immunità condizionale dall'ammenda già presentatele in relazione al medesimo presunto cartello.

(29)

Se la Commissione giunge alla conclusione preliminare che gli elementi probatori presentati dall'impresa costituiscono un valore aggiunto significativo ai termini dei punti (24) e (25) e che l'impresa ha soddisfatto le condizioni di cui ai punti (12) e (27), informa per iscritto l'impresa, al più tardi entro la data della notifica della comunicazione degli addebiti, della propria intenzione di applicare una riduzione dell'ammenda all'interno di una specifica forcella, come indicato al punto (26). Entro il medesimo termine, la Commissione informa per iscritto l'impresa se giunge alla conclusione preliminare che essa non si qualifica ai fini di una riduzione dell'ammenda. La Commissione può non tener conto di una domanda di riduzione dell'ammenda che le è stata presentata dopo l'invio della comunicazione degli addebiti.

(30)

La Commissione valuta la posizione finale di ogni impresa che abbia presentato una richiesta di riduzione dell'importo dell'ammenda al termine del procedimento amministrativo in ogni decisione finale adottata. In tale decisione finale, la Commissione determina:

(a)

se gli elementi probatori forniti dall'impresa costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi probatori di cui la Commissione stessa era in possesso al medesimo momento;

(b)

se siano state soddisfatte le condizioni di cui al precedente punto (12), lettere (a) (b) e (c);

(c)

l'entità esatta della riduzione di cui beneficerà l'impresa all'interno delle forcelle indicate al punto (26).

Se la Commissione constata che l'impresa non ha soddisfatto le condizioni di cui al punto (12), l'impresa non beneficerà di nessun trattamento favorevole ai sensi della presente comunicazione.

IV.   LE DICHIARAZIONI UFFICIALI EFFETTUATE PER QUALIFICARSI AI SENSI DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE

(31)

Una dichiarazione ufficiale è la presentazione volontaria alla Commissione, preparata appositamente ai sensi della presente comunicazione ed effettuata da un'impresa o in suo nome, della conoscenza che tale impresa ha di un cartello e del ruolo che essa vi ha svolto. Ogni dichiarazione presentata alla Commissione ai sensi della presente comunicazione entra a fare parte del fascicolo istruttorio della Commissione e può quindi essere utilizzata come prova.

(32)

Se lo chiede il richiedente, la Commissione può accettare che le dichiarazioni ufficiali siano effettuate oralmente, a meno che il richiedente abbia già reso noto a terzi il contenuto della dichiarazione ufficiale. Le dichiarazioni ufficiali orali vengono registrate e trascritte negli uffici della Commissione. A norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (6) e degli articoli 3 e 17 del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione (7), alle imprese che effettuano dichiarazioni ufficiali orali è data la possibilità di verificare l'accuratezza tecnica della registrazione, disponibile presso gli uffici della Commissione, e di correggere, entro un determinato termine, gli elementi sostanziali delle loro dichiarazioni orali. Le imprese possono rinunciare a tali diritti entro il medesimo termine e, in tal caso, da quel momento si riterrà che la registrazione sia stata approvata. Dopo l'approvazione esplicita o implicita della dichiarazione orale o dopo la presentazione di eventuali correzioni, entro un determinato termine l'impresa ascolta le registrazioni presso gli uffici della Commissione e verifica l'accuratezza della trascrizione. L'inottemperanza a quest'ultima condizione può comportare la perdita di ogni trattamento favorevole ai sensi della presente comunicazione.

(33)

L'accesso alle dichiarazioni ufficiali è accordato soltanto ai destinatari della comunicazione degli addebiti, purché s'impegnino — e insieme con loro i consulenti legali ai quali sia consentito l'accesso in loro rappresentanza — a non copiare con qualsiasi mezzo meccanico od elettronico nessuna informazione contenuta nella dichiarazione ufficiale alla quale è loro consentito l'accesso e ad utilizzare le informazioni ottenute mediante la dichiarazione ufficiale unicamente per gli scopi indicati più oltre. Alle altre parti, quali i ricorrenti, non è accordato l'accesso alle dichiarazioni ufficiali. La Commissione considera che questa specifica protezione delle dichiarazioni ufficiali non è più giustificata dal momento in cui il richiedente rende noto a terzi il contenuto di dette dichiarazioni ufficiali.

(34)

Secondo la comunicazione della Commissione riguardante le regole per l'accesso al fascicolo istruttorio della Commissione (8), l'accesso è accordato soltanto ai destinatari della comunicazione degli addebiti, a condizione che le informazioni in tal modo ottenute siano utilizzate soltanto ai fini dei procedimenti giudiziari o amministrativi per l'applicazione delle regole comunitarie di concorrenza sulle quali verte il relativo procedimento amministrativo. L'utilizzo di tali informazioni per uno scopo diverso nel corso del procedimento può essere considerato quale mancanza di cooperazione ai sensi dei punti (12) e (27) della presente comunicazione. Inoltre, se le informazioni vengono utilizzate in tal modo dopo che la Commissione ha già adottato una decisione di divieto nell'ambito del procedimento, la Commissione stessa può, in un procedimento intentato dinanzi agli organi giudiziari comunitari, chiedere che sia aumentato l'importo dell'ammenda da infliggere all'impresa responsabile. Se in qualsiasi momento le informazioni vengono utilizzate per uno scopo diverso con la partecipazione di un legale esterno, la Commissione può segnalare il fatto, ai fini di un provvedimento disciplinare, al tribunale presso il quale esercita il legale.

(35)

Le dichiarazioni ufficiali effettuate ai sensi della presente comunicazione sono trasmesse soltanto alle autorità di concorrenza negli Stati membri, a norma dell'articolo 12 del regolamento n. 1/2003, purché siano soddisfatte le condizioni di cui nella comunicazione sulla cooperazione all'interno della rete (9) e purché il livello di salvaguardia contro la loro diffusione assicurato dall'autorità di concorrenza che riceve tali informazioni sia equivalente a quello applicato dalla Commissione.

V.   CONSIDERAZIONI GENERALI

(36)

La Commissione non decide se accordare o no l'immunità condizionale o se dare seguito o meno in altro modo a una domanda, se constata che la domanda riguarda infrazioni alle quali si applica, per l'irrogazione di sanzioni, il periodo di prescrizione di cinque anni previsto all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 1/2003. Tali domande, infatti, sarebbero prive di scopo.

(37)

Dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, la presente comunicazione sostituisce la comunicazione del 2002 della Commissione, relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese, per tutti i casi nei quali nessuna impresa si è rivolta alla Commissione per beneficiare del trattamento favorevole previsto in tale comunicazione. Tuttavia, i punti da (31) a (35) della presente comunicazione si applicano dal momento della sua pubblicazione non soltanto a tutte le nuove domande d'immunità dall'ammenda o di riduzione del suo importo, ma anche a quelle che sono ancora in esame.

(38)

La Commissione è consapevole del fatto che la presente comunicazione crea aspettative legittime sulle quali faranno affidamento le imprese che intendono informarla dell'esistenza di un cartello.

(39)

Conformemente alla prassi della Commissione, il fatto che un'impresa abbia cooperato con questa nel corso di un procedimento amministrativo sarà indicato in ogni decisione, in modo da spiegare le ragioni di un'immunità da un'ammenda o della riduzione del suo importo. La concessione dell'immunità da un'ammenda o della riduzione del suo importo non sottrae l'impresa alle conseguenze sul piano del diritto civile derivanti dalla sua partecipazione ad un'infrazione dell'articolo 81 del trattato CE.

(40)

La Commissione ritiene che in generale la divulgazione pubblica di documenti o dichiarazioni orali o scritte ricevuti nel quadro della presente comunicazione arrechi pregiudizio ad alcuni interessi pubblici o privati quali, ad esempio, la tutela degli obiettivi delle attività ispettive e di indagine ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, anche dopo l'adozione di una decisione (10).


(1)  Il riferimento nel presente testo all'articolo 81 CE si applica anche all'articolo 53 SEE, quando questo viene applicato dalla Commissione secondo il disposto dell'articolo 56 dell'accordo SEE.

(2)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1

(3)  La valutazione di tale requisito dovrà essere effettuata ex-ante, cioè senza prendere in considerazione qualora una determinata ispezione abbia prodotto esiti positivi o qualora un'ispezione sia stata portata a termine. La valutazione verrà fatta esculsivamente sulla base della natura e della qualità delle informazioni comunicate dal richiedente.

(4)  Le dichiarazioni ufficiali possono avere la forma di documenti scritti, firmati dall'impresa o in suo nome, oppure possono essere effettuate oralmente.

(5)  Questo comporta in particolare che il richiedente fornisca un'informazione accurata, non fuorviante e completa. Si veda la sentenza della Corte Europea di Giustizia del 29 giugno 2006 nella causa C-301/04 P, Commissione contro SGL Carbon AG a.o., ai punti 68-70 e la sentenza della Corte Europea di Giustizia del 28 giugno 2005 nella cause C-182/02 P, C-202/02 P, C-205/02P, C-208/02 P e C-213/02 P Dansk Roindustri A/S a.o. contro Commissione, ai punti 395-399.

(6)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(7)  GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18.

(8)  GU C 325 del 22.12.2005, pag. 7.

(9)  Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza, GU C 101 del 27.4.2004, pag. 43.

(10)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.


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