52006PC0701

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo ai sensi dell’articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili /* COM/2006/0701 def. - COD 2004/0270B */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 24.11.2006

COM(2006) 701 definitivo

2004/0270B (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO ai sensi dell’articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla

posizione comune del Consiglio in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

2004/0270B (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO ai sensi dell’articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla

posizione comune del Consiglio in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

1. ANTECEDENTI

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio(documento COM(2004) 775 def. - 2004/0270/COD): | 6.12.2004 |

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo | 9.03.2005 |

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: | 17.05.2006 |

Data di adozione della posizione comune: | 23.11.2006 |

2. OB IETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Il 6 dicembre 2004 la Commissione ha proposto al Consiglio e al Parlamento europeo di prolungare il periodo di validità delle misure transitorie relative alle EST per consentire un'intesa a livello internazionale sul sistema semplificato di classificazione. Parallelamente sono state introdotte altre modifiche riguardo a questioni quali la fissazione di norme relative alla fabbricazione di prodotti di origine animale, la sorveglianza delle EST, l'organizzazione di ispezioni nei paesi terzi e la messa a punto di programmi di allevamento. Le misure transitorie previste dal regolamento sulle EST sono scadute il 30 giugno 2005.

La proposta della Commissione era stata suddivisa in due parti. La prima prorogava di due anni, fino al 1° luglio 2007, la validità delle misure transitorie in corso, mentre la seconda doveva essere oggetto di un esame più approfondito da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1. OSSERVAZIONI GENERALI

La posizione comune adottata a maggioranza qualificata dal Consiglio rappresenta un approfondimento equilibrato della proposta della Commissione, nella quale sono state inserite diverse disposizioni volute dal Consiglio ed è stato tenuto conto di vari emendamenti proposti dal Parlamento europeo in prima lettura.

In seguito all'adozione della decisione 2006/512/CE del Consiglio, è necessario introdurre nuove disposizioni relative all'adozione di strumenti giuridici d'applicazione di atti del Consiglio e del Parlamento europeo adottati in codecisione, secondo la procedura "di regolamentazione con esercizio di controllo", disciplinata dalle disposizioni del nuovo articolo 5bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio.

In attesa dell'adozione della proposta di codecisione sulle EST, il Consiglio ha apportato le modifiche necessarie al fine di incorporare, se del caso, la procedura di regolamentazione con esercizio di controllo negli articoli citati nella proposta della Commissione. Si tratta dell'articolo 6, paragrafi 1 e 1ter, dell'articolo 7, paragrafi 3, 4 e 4bis, dell'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 5, dell'articolo 9, paragrafo 1 e dell'articolo 15, paragrafo 3.

La Commissione concorda con la posizione comune del Consiglio in merito alle disposizioni contemplate dalla procedura di regolamentazione con esercizio di controllo. Essa dovrà dunque approvare la posizione comune.

3.2. EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO IN PRIMA LETTURA

Al termine di consultazioni intensive tra i colegislatori, il Consiglio ha inserito nella posizione comune diversi emendamenti di carattere tecnico, adottati dal Parlamento europeo in prima lettura e accettati dalla Commissione.

4. CONCLUSIONI

Per le ragioni di cui sopra, la Commissione sostiene la posizione comune adottata dal Consiglio.

5. DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE E DEL CONSIGLIO

La Commissione ha fatto la seguente dichiarazione:

Dichiarazione della Commissione riguardante le autorizzazioni di cui all'articolo 7.

Essa è allegata alla presente comunicazione.

ALLEGATO

DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE E DEL CONSIGLIO

relative all'articolo 7: Dichiarazione della Commissione

La Commissione accorderà le autorizzazioni di cui all'articolo 7 solo dopo aver esaminato i rischi. Allo stesso tempo prenderà in considerazione gli strumenti di controllo esistenti per valutare e garantire la corretta attuazione di tali deroghe. Quanto all'utilizzo della farina di pesce nell'alimentazione dei giovani ruminanti, potranno essere previste talune restrizioni legate alla produzione o alla natura di tali alimenti per animali. Per quanto riguarda la deroga per le farine di pesce, la Commissione si baserà sui risultati del metodo d'analisi microscopica che consente fin d'ora di differenziare le proteine di pesce da quelle dei mammiferi, nonché sull'esito del prossimo “proficiency testing” organizzato dal laboratorio comunitario di riferimento.