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Document 52006PC0822

Proposta di regolamento del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli

/* COM/2006/0822 def. - CNS 2006/0269 */

52006PC0822

Proposta di regolamento del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli /* COM/2006/0822 def. - CNS 2006/0269 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 18.12.2006

COM(2006) 822 definitivo

2006/0269 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Contesto

- Motivazione e obiettivi della proposta: semplificare la disciplina giuridica della PAC – un’unica organizzazione comune di mercato orizzontale al posto di 21 OCM

L’obiettivo precipuo della presente proposta di regolamento è di rivedere i ventuno regolamenti in vigore relativi alle organizzazioni comuni di mercato (OCM) settoriali e riunirli in un unico regolamento generale, allo scopo di snellire e semplificare la disciplina giuridica senza cambiare politica.

La proposta intende così costituire un unico insieme di norme armonizzate nei classici settori della politica di mercato come l’intervento, l’ammasso privato, i contingenti tariffari di importazione, le restituzioni all’esportazione, le misure di salvaguardia, la normativa sugli aiuti di Stato e sulla concorrenza, nonché la comunicazione e la trasmissione dei dati. Le vigenti normative settoriali su tali questioni sono state riordinate per strumento o per tema e, ove possibile, unificate in disposizioni orizzontali. Il regolamento proposto, che si presenta come una sintesi delle vigenti normative sulle OCM a livello di Consiglio, si applicherebbe a tutti i prodotti agricoli attualmente disciplinati da una OCM.

- Contesto generale

La presente proposta costituisce una componente essenziale del progetto della Commissione per snellire e semplificare la politica agricola comune (PAC). I capisaldi di tale orientamento sono esposti nella comunicazione del 19 ottobre 2005 “Semplificazione e migliore regolamentazione per la politica agricola comune” (di seguito “la comunicazione”)[1]. Secondo questo documento, “rendere la normativa più trasparente, snella e comprensibile significa sfoltire la burocrazia nel settore agricolo, alleggerire i costi a carico delle aziende e assicurare al cittadino europeo un buon rapporto qualità/prezzo”.

- Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Buona parte dell’attuale disciplina giuridica della PAC è costituita dalle 21 OCM istituite sin dai primi tempi della sua esistenza (cfr. allegato 1 del presente documento ). Ciascuna OCM è retta da un regolamento di base del Consiglio, spesso corredato da un corollario di norme integrative, anch’esse del Consiglio.

La maggior parte dei regolamenti di base presentano una struttura identica e hanno numerose disposizioni in comune, come quelle sugli scambi con i paesi terzi e le disposizioni generali, oltre a un certo numero di norme relative al mercato interno. Spesso i regolamenti di base recano soluzioni diverse a problemi uguali o simili. La comunicazione rileva in proposito che “la riforma del 2003 ha semplificato il sostrato normativo della PAC istituendo una disciplina orizzontale di tutti i pagamenti diretti ed accorpando una molteplicità di dispositivi di sostegno in un regime di pagamento unico”. Nella stessa comunicazione, la Commissione dichiara la propria intenzione di estendere questo approccio orizzontale alle 21 OCM e di esaminare fino a che punto sia possibile un’armonizzazione e se le visuali settoriali possano essere sostituite da un approccio orizzontale.

- Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione

La presente proposta, concernente il settore dell’agricoltura, si inserisce nel piano generale della Commissione per una migliore regolamentazione e semplificazione, esplicitato nella comunicazione del 25 ottobre 2005 dal titolo “ Attuazione del programma comunitario di Lisbona – Una strategia per la semplificazione del contesto normativo ” [2] e avallato dall’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2003 sul tema “Legiferare meglio”[3].

2. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell’impatto

- Consultazione delle parti interessate

L’intenzione della Commissione di elaborare una proposta di regolamento su un’unica OCM globale era stata annunciata nella comunicazione del 19 ottobre 2005. Nel dicembre 2005 il Consiglio ha adottato, al termine di un dibattito, delle conclusioni che non vertevano specificamente su questo argomento. Nel corso dei lavori preparatori sulla proposta, sia gli Stati membri che le parti interessate hanno avuto l’occasione di esprimere le loro opinioni sul progetto. Gli Stati membri sono stati consultati nel corso di una riunione del gruppo di esperti sulla semplificazione, il 27 giugno 2006, mentre le parti interessate sono state sentite in una riunione ad hoc del comitato consultivo agricolo, il 30 giugno dello stesso anno, entrambi sulla base di una nota informativa che riassumeva le grandi linee della proposta.

I rappresentanti degli Stati membri hanno convenuto, in generale, che l’approccio poteva portare a una semplificazione della disciplina normativa della PAC, pur riservando la posizione dei loro governi fino al momento della presentazione di una proposta legislativa articolata.

I rappresentanti dei vari portatori di interessi erano ugualmente restii a pronunciarsi concretamente sull’impostazione scelta. Alcuni di essi erano disposti ad esaminare una proposta di OCM unica, a condizione che questa fosse limitata agli aspetti tecnici, senza comportare modifiche d’ordine politico. Sono state espresse preoccupazioni quanto alla creazione di un unico comitato di gestione per tutti i settori di mercato.

- Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- Valutazione dell’impatto

Non pertinente. La proposta non richiede una valutazione dell’impatto, non essendo inclusa nel programma legislativo e di lavoro della Commissione.

3. Aspetti giuridici e principali caratteristiche dell’OCM orizzontale

- Base giuridica

Articoli 36 e 37 del trattato.

- Contenuto della proposta

Semplificazione della disciplina normativa senza cambiamenti politici

Un progetto legislativo di così grande portata, consistente nel fondere un numero considerevole di atti normativi distinti in un unico regolamento generale, oltrepassa di gran lunga lo stadio di un semplice consolidamento di testi giuridici esistenti, richiedendo inevitabili rimaneggiamenti e riformulazioni di gran parte delle disposizioni considerate. L’operazione non va vista tuttavia come un tentativo di scalzare le decisioni politiche prese dal Consiglio nel corso degli anni nell’ambito della PAC e che configurano le attuali OCM. Benché non esista un modello universale e concordato di semplificazione, il regolamento proposto costituisce indubbiamente un atto di “semplificazione tecnica”, in quanto, come si afferma nella comunicazione, “lasciando invariato il quadro politico, implica una revisione della disciplina giuridica, delle procedure amministrative e dei meccanismi di gestione nel senso di uno snellimento e di una maggiore efficienza economica che consentano di realizzare gli obiettivi politici in modo più congruo ed efficace”. Secondo questo approccio, non si propone dunque di abrogare o modificare gli strumenti esistenti, salvo che siano diventati obsoleti o superflui o che, per loro stessa natura, non si prestino ad essere trattati a livello di Consiglio. Sempre nello stesso contesto, la proposta non implica né un’estensione del campo di applicazione delle OCM, né l’introduzione di nuovi strumenti o misure.

In sintonia con tali criteri, i regimi proposti si discostano solo in pochissimi punti da quelli previsti nei regolamenti vigenti. Ciò vale, in particolare, per alcune disposizioni che attualmente abilitano il Consiglio ad adottare atti normativi senza consultare il Parlamento (i cosiddetti atti della seconda generazione). In ossequio all’equilibrio istituzionale sancito dall’articolo 202, terzo trattino, del trattato, si propone di adottare tali atti secondo la procedura di cui all’articolo 37 del trattato, cioè previa consultazione del Parlamento, oppure di conferire le necessarie competenze alla Commissione.

Tuttavia, non essendo attualmente necessario modificare o abrogare i regolamenti della seconda generazione, in pratica la proposta li lascia intatti, ma conferisce espressamente alla Commissione la facoltà di modificare o abrogare tali atti, all’occorrenza, secondo la procedura del comitato di gestione. Inoltre, per certe materie di carattere prettamente tecnico che non si prestano ad essere trattate in un regolamento di base del Consiglio, si propone di deferire la competenza legislativa alla Commissione.

Campo di applicazione della proposta

Il campo di applicazione della proposta di regolamento rispecchia l’approccio graduale già illustrato nella comunicazione. Si propone pertanto che il nuovo regolamento di base si applichi sin dall’inizio a tutti i prodotti agricoli attualmente soggetti alle OCM. Inoltre, per essere più completo e coerente, il nuovo regolamento dovrebbe comprendere anche alcuni altri prodotti agricoli, come i bachi da seta, l’alcole etilico di origine agricola e i prodotti dell’apicoltura, che attualmente non formano oggetto di un’OCM vera e propria ma sono disciplinati da un insieme di norme specifiche, senza peraltro possedere lo statuto di OCM a pieno titolo. Va invece rilevato che il cotone, in quanto prodotto non incluso nell’allegato I del trattato[4], non è contemplato nella presente proposta.

Quanto ai settori per i quali è in corso o è prevista a breve scadenza una revisione della politica comunitaria (ortofrutticoli freschi e trasformati, settore vitivinicolo), sembra opportuno includere nella proposta soltanto le disposizioni che non saranno soggette a revisione. Si tratta, in particolare, delle norme orizzontali o comuni, come quelle concernenti gli aiuti di Stato e la concorrenza, le procedure di comitato e le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione. Di conseguenza, ciascuna revisione si baserà su una proposta indipendente e, una volta concluso il processo di revisione e adottati gli atti legislativi corrispondenti, questi dovranno essere incorporati, in una seconda fase, nel nuovo regolamento di base. In questa prospettiva, la Commissione presenterà a suo tempo opportune proposte al Consiglio. I singoli regolamenti che disciplinano queste OCM resteranno in vigore fino all’adozione di tali proposte, parallelamente al nuovo regolamento di base.

Atti giuridici incorporati

Oltre agli atti del Consiglio di cui al punto 1, si propone che nel nuovo regolamento di base vengano integrate anche altre normative del Consiglio che formalmente non fanno parte dei regolamenti sulle OCM, anche se si applicano ai prodotti agricoli disciplinati dalle attuali OCM e da altri atti del Consiglio. Rientrano in questa categoria, tra l’altro, la normativa sulle quote latte, disposizioni specifiche sull’ammasso privato e sull’intervento pubblico[5], nonché le disposizioni del regolamento (CE) n. 1184/2006[6] relative alla concorrenza e agli aiuti di Stato nel settore della produzione e del commercio dei prodotti agricoli. L’ allegato 2 del presente documento contiene l’elenco completo di tali atti.

Struttura

La struttura della nuova OCM ricalca sostanzialmente quella definita nella maggior parte dei regolamenti di base in vigore. Sembra tuttavia opportuno riservare una parte apposita alle norme sulla concorrenza, che rivestono particolare importanza. L’articolato del regolamento proposto presenta quindi la seguente suddivisione:

- disposizioni introduttive (campo di applicazione, definizioni, campagne di commercializzazione);

- disposizioni sul mercato interno (intervento pubblico, ammasso privato, misure speciali di intervento, quote, regimi di aiuto);

- disposizioni sugli scambi con i paesi terzi (titoli, dazi all’importazione, contingenti tariffari, misure speciali di salvaguardia, restituzioni all’esportazione, clausola di salvaguardia, regime di perfezionamento attivo e passivo);

- norme sulla concorrenza (antitrust, aiuti di Stato);

- disposizioni generali (turbative del mercato, comunicazioni, comitato di gestione, ecc.);

- disposizioni transitorie e finali (atti modificati, atti abrogati, disposizione transitoria, entrata in vigore).

La proposta di regolamento contiene inoltre una serie di allegati, molto simili a quelli dei vigenti regolamenti sulle OCM.

Competenze decisionali della Commissione

Come nelle attuali OCM, la proposta prevede, nella maggior parte dei casi, che la Commissione eserciti le proprie competenze decisionali secondo la procedura detta del comitato di gestione. Per evitare di ripetere in ogni singolo caso il riferimento alla disposizione sulla procedura di comitato, questa è stata inserita nella proposta a livello orizzontale.

Entrata in vigore e applicazione

Si propone che il nuovo regolamento entri in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Occorre tuttavia fissare le date di applicazione delle varie disposizioni del regolamento proposto, in modo da favorire una transizione graduale alla nuova disciplina. Ciò significa, da un lato, che le nuove disposizioni non devono entrare in applicazione nel corso delle campagne di commercializzazione e, dall’altro, che la Commissione deve disporre del tempo necessario per elaborare e adottare i regolamenti attuativi pertinenti. Nell’ipotesi che la proposta di regolamento sia formalmente adottata dal Consiglio nell’autunno 2007, le relative disposizioni devono applicarsi:

- nei settori in cui sono previste campagne di commercializzazione, a decorrere dall’inizio della rispettiva campagna 2008;

- nei settori in cui non sono previste campagne di commercializzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

In ottemperanza ai regimi vigenti, le disposizioni sulle quote zucchero e quelle sulle quote latte devono applicarsi sino alla fine della campagna 2014/2015.

- Principio di sussidiarietà

La proposta persegue l’obiettivo di semplificare la disciplina normativa delle OCM senza modificarne gli orientamenti politici soggiacenti.

- Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti sarebbero inadeguati, in quanto la proposta intende istituire un’OCM orizzontale che sia direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

4. Incidenza sul bilancio

La proposta non incide sul bilancio, poiché non comporta modifiche alle vigenti misure della PAC.

5. SEMPLIFICAZIONE

La proposta è intesa a semplificare sostanzialmente la legislazione in vigore. Essa permetterà:

- di ridurre drasticamente il numero di atti normativi e di disposizioni che disciplinano la PAC;

- di armonizzare e snellire gli strumenti e le misure della PAC;

- di rendere la disciplina giuridica della PAC più trasparente e più accessibile agli agricoltori, agli operatori economici e alle amministrazioni nazionali;

- di ridurre gli oneri amministrativi.

In ultima analisi, il grosso della PAC sarà disciplinato da soli quattro regolamenti del Consiglio:

- il regolamento sull’organizzazione comune dei mercati;

- il regolamento (CE) n. 1782/2003 sui pagamenti diretti;

- il regolamento (CE) n. 1698/2005 sullo sviluppo rurale e

- il regolamento (CE) n. 1290/2005 sul finanziamento della PAC.

La proposta rappresenta quindi un importante contributo al processo di semplificazione legislativa.

Tuttavia, il suo contributo alla semplificazione della PAC non va considerato isolatamente, bensì nel contesto globale dell’azione portata avanti in tal senso dalla Commissione. Dalla comunicazione emerge chiaramente che le attività della Commissione finalizzate a una migliore regolamentazione e semplificazione della PAC comprendono un’ampia gamma di misure e iniziative di carattere sia tecnico che politico, di cui la presente proposta rappresenta solo una componente, per quanto importante.

Abrogazione di disposizioni vigenti

L’adozione della proposta comporterà l’abrogazione di 35 regolamenti del Consiglio.

ALLEGATO 1

ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO INCORPORATE NELLA PROPOSTA DI OCM ORIZZONTALE

Regolamento | Oggetto |

1. | (CEE) n. 234/68 | Piante vive e prodotti della floricoltura |

2. | (CEE) n. 827/68 | “Scampoli” (OCM che raggruppa una serie di prodotti non contemplati da altre OCM) |

3. | (CEE) n. 2759/75 | Carni suine |

4. | (CEE) n. 2771/75 | Uova |

5. | (CEE) n. 2777/75 | Pollame |

6. | (CEE) n. 2075/92 | Tabacco greggio |

7. | (CE) n. 1254/1999 | Carni bovine |

8. | (CE) n. 1255/1999 | Latte e prodotti lattiero-caseari |

9. | (CE) n. 1673/2000 | Lino e canapa |

10. | (CE) n. 2529/2001 | Carni ovine e caprine |

11. | (CE) n. 1784/2003 | Cereali |

12. | (CE) n. 1785/2003 | Riso |

13. | (CE) n. 1786/2003 | Foraggi essiccati |

14. | (CE) n. 865/2004 | Olio d’oliva |

15. | (CE) n. 1947/2005 | Sementi |

16. | (CE) n. 1952/2005 | Luppolo |

17. | (CE) n. 318/2006 | Zucchero |

18. | (CEE) n. 404/93 | Banane |

19. | (CE) n. 2200/96 | Ortofrutticoli freschi |

20. | (CE) n. 2201/96 | Ortofrutticoli trasformati |

21. | (CE) n. 1493/1999 | Vino |

ALLEGATO 2

ATTI GIURIDICI INCORPORATI NELLA PROPOSTA DI OCM ORIZZONTALE DIVERSI DAI REGOLAMENTI DI BASE SULLE OCM

Prodotti non facenti parte di un’OCM

Regolamento | Oggetto |

(CEE) n. 845/72 | Bachi da seta |

(CEE) n. 707/76 | Associazioni di bachicoltori |

(CE) n. 670/2003 | Alcole etilico di origine agricola |

(CE) n. 797/2004 | Prodotti dell’apicoltura |

Disposizioni orizzontali

Regolamento | Oggetto |

(CE) n. 1184/2006 | Regolamento del Consiglio relativo all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio di prodotti agricoli (ex regolamento n. 26) |

(CEE) n. 1055/77 | Regolamento del Consiglio relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d’intervento |

(CEE) n. 2931/79 | Regolamento del Consiglio relativo ad un’assistenza all’esportazione di prodotti agricoli che possono beneficiare di un trattamento speciale all’importazione in un paese terzo |

(CEE) n. 386/90 | Regolamento del Consiglio relativo al controllo al momento dell’esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi |

Settore dello zucchero

Decisione | Oggetto |

74/583/CEE | Decisione del Consiglio, del 20 novembre 1974, relativa al controllo dei movimenti di zucchero |

Settore ortofrutticolo

Regolamento | Oggetto |

(CEE) n. 2517/69 | Regolamento del Consiglio che definisce alcune misure per il risanamento della produzione di frutta nella Comunità |

Settore delle carni suine

Regolamento | Oggetto |

(CEE) n. 2763/75 | Regolamento del Consiglio che fissa le norme generali per la concessione di aiuti all’ammasso privato nel settore delle carni suine |

Settore lattiero-caseario

Regolamento | Oggetto |

(CEE) n. 1898/87 | Regolamento del Consiglio relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all’atto della loro commercializzazione |

(CEE) n. 2204/90 | Regolamento del Consiglio recante norme generali complementari dell’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente ai formaggi (regimi di autorizzazione preventiva e controllo amministrativo) |

(CE) n. 2991/94 | Regolamento del Consiglio che stabilisce norme per i grassi da spalmare |

(CE) n. 2597/97 | Regolamento del Consiglio che fissa le disposizioni complementari dell’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare |

(CE) n. 2250/1999 | Regolamento del Consiglio relativo al contingente tariffario per il burro proveniente dalla Nuova Zelanda |

(CE) n. 1788/2003 | Regolamento del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari |

Settore delle uova

Regolamento | Oggetto |

(CE) n. 1028/2006 | Regolamento del Consiglio recante norme di commercializzazione applicabili alle uova (ex regolamento (CEE) n. 1907/90) |

Settore del pollame

Regolamento | Oggetto |

(CEE) n. 1906/90 | Regolamento del Consiglio che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame |

Settore della floricoltura

Regolamento | Oggetto |

(CEE) n. 4088/87 | Regolamento del Consiglio che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all’importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele e della Giordania |

Settore del tabacco

Regolamento | Oggetto |

(CEE) n. 2077/92 | Regolamento del Consiglio relativo alle organizzazioni e agli accordi interprofessionali nel settore del tabacco |

Classificazione delle carcasse

Regolamento | Oggetto |

(CEE) n. 1358/80 | Regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1980/1981, il prezzo d’orientamento e il prezzo d’intervento dei bovini adulti e che istituisce una tabella comunitaria di classificazione delle carcasse dei bovini adulti |

(CE) n. 1183/2006 | Regolamento del Consiglio relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti (ex regolamento (CEE) n. 1208/81) |

(CEE) n. 3220/84 | Regolamento del Consiglio che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino |

(CEE) n. 1186/90 | Regolamento del Consiglio che estende il campo di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti |

(CEE) n. 2137/92 | Regolamento del Consiglio relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini e alla qualità tipo comunitaria delle carcasse di ovini fresche o refrigerate, che proroga il regolamento (CEE) n. 338/91 |

2006/0269 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo[7],

INDICE

PARTE I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE 35

PARTE II MERCATO INTERNO 38

TITOLO I INTERVENTO SUL MERCATO 38

CAPO I INTERVENTO PUBBLICO E AMMASSO PRIVATO 38

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI 38

SEZIONE II INTERVENTO PUBBLICO 40

Sottosezione I Disposizioni generali 40

Sottosezione II Apertura e sospensione degli acquisti all’intervento 41

Sottosezione III Prezzo di intervento 42

Sottosezione IV Smercio dei prodotti acquistati all’intervento 44

SEZIONE III AMMASSO PRIVATO 45

Sottosezione I Aiuto obbligatorio 45

Sottosezione II Aiuto facoltativo 46

SEZIONE IV DISPOSIZIONI COMUNI 49

CAPO II MISURE SPECIALI DI INTERVENTO 52

SEZIONE I MISURE ECCEZIONALI DI SOSTEGNO DEL MERCATO 52

SEZIONE II MISURE RELATIVE AI SETTORI DEI CEREALI E DEL RISO 53

SEZIONE III MISURE RELATIVE AL SETTORE DELLO ZUCCHERO 53

SEZIONE IV ADEGUAMENTO DELL’OFFERTA 56

CAPO III REGIMI DI CONTENIMENTO DELLA PRODUZIONE 57

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI 57

SEZIONE II ZUCCHERO 57

Sottosezione I Ripartizione e gestione delle quote 57

Sottosezione II Superamento della quota 59

SEZIONE III LATTE 62

Sottosezione I Disposizioni generali 62

Sottosezione II Ripartizione e gestione delle quote 63

Sottosezione III Superamento della quota 68

SEZIONE IV DISPOSIZIONI PROCEDURALI 71

CAPO IV REGIMI DI AIUTO 72

SEZIONE I AIUTO ALLA TRASFORMAZIONE 72

Sottosezione I Foraggi essiccati 72

Sottosezione II Lino e canapa destinati alla produzione di fibre 74

SEZIONE II RESTITUZIONE ALLA PRODUZIONE 76

SEZIONE III AIUTI NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 77

SEZIONE IV AIUTI AL SETTORE DELLE OLIVE 78

SEZIONE V FONDO COMUNITARIO DEL TABACCO 79

SEZIONE VI DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE AL SETTORE DELL’APICOLTURA 80

SEZIONE VII AIUTI AL SETTORE DELLA BACHICOLTURA 81

TITOLO II NORME APPLICABILI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E ALLA PRODUZIONE 82

CAPO I NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE E CONDIZIONI DI PRODUZIONE 82

SEZIONE I NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE 82

SEZIONE II CONDIZIONI DI PRODUZIONE 84

SEZIONE III Norme procedurali 85

CAPO II ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI, ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI E ORGANIZZAZIONI DI OPERATORI 86

SEZIONE I PRINCIPI GENERALI 86

SEZIONE II NORME RELATIVE ALLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI DEL SETTORE DEL TABACCO 87

SEZIONE III NORME PROCEDURALI 88

PARTE III SCAMBI CON I PAESI TERZI 89

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI 89

CAPO II IMPORTAZIONI 89

SEZIONE I TITOLI DI IMPORTAZIONE 89

SEZIONE II PRELIEVI E DAZI ALL’IMPORTAZIONE 91

SEZIONE III GESTIONE DEI CONTINGENTI DI IMPORTAZIONE 93

SEZIONE IV DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE A DETERMINATI PRODOTTI 95

Sottosezione I Disposizioni particolari relative alle importazioni nei settori dei cereali e del riso 95

Sottosezione II Regimi relativi alle importazioni preferenziali di zucchero 96

Sottosezione III Disposizioni particolari per le importazioni di canapa 98

Sottosezione IV Disposizioni particolari per le importazioni di luppolo 98

SEZIONE V SALVAGUARDIA E PERFEZIONAMENTO ATTIVO 99

CAPO III ESPORTAZIONI 100

SEZIONE I TITOLI DI ESPORTAZIONE 100

SEZIONE II RESTITUZIONI ALL’ESPORTAZIONE 101

SEZIONE III GESTIONE DEI CONTINGENTI DI ESPORTAZIONENEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 105

SEZIONE IV TRATTAMENTO SPECIALE ALL’IMPORTAZIONE IN PAESI TERZI 106

SEZIONE V DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE PIANTE VIVE E I PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA 106

SEZIONE VI PERFEZIONAMENTO PASSIVO 106

PARTE IV NORME SULLA CONCORRENZA 107

CAPO I NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE 107

CAPO II NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO 109

PARTE V DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE A SINGOLI SETTORI 111

PARTE VI DISPOSIZIONI GENERALI 114

PARTE VII DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 116

CAPO I DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE 116

CAPO II DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 117

considerando quanto segue:

1. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli devono andare di pari passo con l’attuazione di una politica agricola comune (di seguito “PAC”), la quale deve comprendere, in particolare, un’organizzazione comune dei mercati agricoli (di seguito “OCM”), che può assumere, conformemente all’articolo 34 del trattato, forme diverse a seconda dei prodotti.

2. Da quando è stata introdotta la PAC, il Consiglio ha istituito ventuno organizzazioni comuni dei mercati per ogni prodotto o gruppo di prodotti, ciascuna delle quali è retta da un apposito regolamento di base del Consiglio:

3. regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura[8];

4. regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all’organizzazione comune dei mercati di taluni prodotti enumerati nell’allegato II del trattato[9];

5. regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine[10];

6. regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova[11];

7. regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame[12];

8. regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio[13];

9. regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana[14];

10. regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli[15];

11. regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli[16];

12. regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine[17];

13. regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari[18];

14. regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo[19];

15. regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre[20];

16. regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine[21];

17. regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali[22];

18. regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 23 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso[23];

19. regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati[24];

20. regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68[25];

21. regolamento (CE) n. 1947/2005 del Consiglio, del 23 novembre 2005, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2358/71 e (CEE) n. 1674/72[26];

22. regolamento (CE) n. 1952/2005 del Consiglio, del 23 novembre 2005, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1696/71, (CEE) n. 1037/72, (CEE) n. 879/73 e (CEE) n. 1981/82[27];

23. regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero[28].

24. Il Consiglio ha inoltre adottato tre regolamenti recanti norme specifiche per taluni prodotti, senza peraltro istituire un’organizzazione comune dei mercati per questi prodotti:

25. regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio, dell’8 aprile 2003, che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell’alcole etilico di origine agricola[29];

26. regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura[30];

27. regolamento (CE) n. 1544/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura[31].

28. I succitati regolamenti (di seguito “regolamenti di base”) sono spesso corredati da un corollario di altri regolamenti del Consiglio. La maggior parte dei regolamenti di base presentano una struttura identica e hanno numerose disposizioni in comune, come quelle sugli scambi con i paesi terzi e le disposizioni generali, oltre a un certo numero di norme relative al mercato interno. Spesso i regolamenti di base recano soluzioni diverse a problemi uguali o simili.

29. Da un certo tempo la Comunità persegue l’obiettivo di semplificare il contesto normativo della PAC. In questa prospettiva è stata istituita una disciplina orizzontale di tutti i pagamenti diretti, che accorpa una molteplicità di dispositivi di sostegno in un regime di pagamento unico, con l’adozione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori[32]. È opportuno applicare tale approccio a tutti i regolamenti di base. In questo contesto, le norme contenute in tali regolamenti dovrebbero essere accorpate in un’unica disciplina giuridica, sostituendo, ove possibile, l’impostazione settoriale con una orizzontale.

30. Semplificare non significa rimettere in discussione le decisioni politiche prese finora nell’ambito della PAC. Il presente regolamento deve perciò costituire essenzialmente un atto di semplificazione tecnica e non deve abrogare o modificare gli strumenti esistenti – salvo che siano diventati obsoleti o superflui o che, per loro stessa natura, non si prestino ad essere trattati a livello di Consiglio – né introdurre nuovi strumenti o misure.

31. In quest’ottica, il presente regolamento non deve includere quelle disposizioni delle OCM che sono attualmente soggette a revisione politica, come ad esempio una parte delle OCM ortofrutticoli, banane e vino. Le disposizioni dei rispettivi regolamenti (CEE) n. 404/93, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1493/1999 vanno quindi incorporate nel presente regolamento solo nella misura in cui non siano interessate dalla riforma della politica comunitaria in quei settori.

32. Alla luce delle considerazioni suesposte, i regolamenti di base devono essere abrogati e sostituiti da un unico regolamento.

33. Le OCM cereali, riso, zucchero, foraggi essiccati, sementi, olive, lino e canapa, banane, vino, latte e prodotti lattiero-caseari e bachi da seta prevedono campagne di commercializzazione che sono essenzialmente confacenti ai cicli biologici di produzione dei rispettivi prodotti. Per le OCM ortofrutticoli freschi e trasformati, la Commissione è abilitata a fissare le campagne di commercializzazione di propria iniziativa, visto che i cicli di produzione variano considerevolmente da un prodotto all’altro e in certi casi non è necessario fissare una campagna di commercializzazione. Nel presente regolamento si devono quindi inserire le campagne vigenti nei settori summenzionati, nonché la competenza della Commissione a fissare le campagne per i prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati.

34. Al fine di stabilizzare i mercati e garantire un equo tenore di vita alla popolazione agricola, in concomitanza con l’introduzione dei regimi di sostegno diretto, è stato messo a punto un sistema differenziato di sostegno dei prezzi per i vari settori, che tiene conto sia delle esigenze specifiche di ogni settore, sia delle interdipendenze tra i diversi settori. Tali misure di sostegno consistono nell’intervento pubblico o nell’erogazione di aiuti per l’ammasso privato di prodotti dei settori cereali, riso, zucchero, olive, carni bovine, latte e prodotti lattiero-caseari, carni suine, nonché carni ovine e caprine. Considerati gli obiettivi del presente regolamento, occorre mantenere in vigore le misure di sostegno dei prezzi previste dagli strumenti adottati in passato, senza modificare sostanzialmente la disciplina giuridica preesistente.

35. A fini di chiarezza e trasparenza, è opportuno conferire una struttura comune alle disposizioni concernenti le suddette misure, mantenendo peraltro invariata la politica intrinseca a ciascun settore. A tale scopo è necessario distinguere tra prezzi di riferimento e prezzi d’intervento.

36. Le OCM cereali, carni bovine e latte e prodotti lattiero-caseari prevedono che il Consiglio possa modificare il livello dei prezzi secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del trattato. Vista la sensibilità del sistema dei prezzi, è opportuno che tale possibilità sia mantenuta. D’altra parte, siccome questa possibilità non si applica soltanto ai settori summenzionati, sarebbe utile estenderla a tutti i settori contemplati dal presente regolamento.

37. Per poter disporre di dati attendibili sui prezzi dello zucchero sul mercato comunitario, il sistema di comunicazione dei prezzi istituito dall’OCM zucchero deve essere inserito nel presente regolamento, sulla base del quale deve essere determinato il livello dei prezzi di mercato dello zucchero bianco.

38. Per evitare che il regime di intervento per i cereali, il riso, il burro e il latte scremato in polvere diventi uno sbocco in sé, è opportuno mantenere la possibilità di limitare il ricorso all’intervento pubblico a determinati periodi dell’anno. Per le carni bovine e il burro, l’apertura e la chiusura dell’intervento devono dipendere dal livello dei prezzi di mercato durante un certo periodo. Nei settori del riso e dello zucchero, occorre mantenere la limitazione dei quantitativi massimi che possono essere acquistati all’intervento. Per il burro e il latte scremato in polvere, deve essere mantenuta la facoltà della Commissione di sospendere i normali acquisti all’intervento non appena viene raggiunta una data quantità o di sostituirli con acquisti mediante gara.

39. In passato il livello di prezzo che dà luogo agli acquisti all’intervento (“prezzo di intervento”) è stato abbassato nelle OCM cereali, riso e carni bovine e associato ai regimi di sostegno diretto introdotti in tali settori. Pertanto, i prezzi di intervento sono strettamente correlati agli aiuti previsti dai suddetti regimi. I prezzi di intervento del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati allo scopo di promuovere il consumo di tali prodotti e renderli più concorrenziali. Nei settori del riso e dello zucchero, i prezzi di intervento sono stati fissati nell’intento di stabilizzare il mercato qualora il prezzo di mercato in una data campagna scenda al di sotto del prezzo di riferimento fissato per la campagna successiva. Queste decisioni politiche del Consiglio sono tuttora valide.

40. I prezzi di intervento nei settori del riso e dello zucchero sono stati fissati finora per prodotti della qualità tipo definita dal Consiglio. Data l’alta tecnicità di questo concetto, è opportuno delegare alla Commissione la competenza a definire le qualità tipo. In tale definizione, la Commissione deve lasciarsi guidare, in particolare, dalla situazione del mercato e del commercio dei prodotti in questione.

41. Come le precedenti OCM, il presente regolamento deve prevedere la possibilità di smercio dei prodotti acquistati all’intervento. Tali misure devono essere concepite in modo da evitare turbative di mercato e da garantire un accesso non discriminatorio alla merce e la parità di trattamento degli acquirenti.

42. Grazie alle sue scorte d’intervento di prodotti agricoli, la Comunità possiede i mezzi potenziali per contribuire in misura determinante al benessere dei propri cittadini più indigenti. È nell’interesse della Comunità sfruttare questo potenziale in modo duraturo finché le scorte siano ridiscese a livelli normali, adottando idonei provvedimenti. Alla luce di tali considerazioni, il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità[33] ha consentito finora la distribuzione di alimenti da parte di enti caritativi. Questa importante misura sociale, che può essere di grande giovamento per i beneficiari, deve essere mantenuta e inserita nel presente regolamento.

43. Per contribuire a equilibrare il mercato del latte e a stabilizzare i prezzi di mercato, l’OCM latte e prodotti lattiero-caseari prevede la concessione di aiuti all’ammasso privato di alcuni tipi di burro e di formaggio. La Commissione ha inoltre la facoltà di disporre la concessione di aiuti all’ammasso privato per altri formaggi, per lo zucchero bianco, certi tipi di olio d’oliva, il latte scremato in polvere, alcune carni bovine, le carni suine e le carni ovicaprine. Considerati gli obiettivi del presente regolamento, tali misure devono essere mantenute e incorporate nel medesimo.

44. I regolamenti di base dei settori carni bovine, carni suine e carni ovicaprine hanno stabilito tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse. Questo dispositivo è essenziale per la rilevazione dei prezzi e per l’applicazione del regime di intervento nei settori delle carni bovine e suine, oltre a rispondere all’obiettivo di una migliore trasparenza del mercato. Questo metodo di classificazione delle carcasse va quindi mantenuto. Tuttavia, data la sua natura eminentemente tecnica, sembra opportuno affidare alla Commissione la competenza a legiferare in materia, sulla base dei criteri preposti al sistema vigente.

45. Le restrizioni alla libera circolazione di determinati prodotti risultanti dall’applicazione di misure destinate a prevenire la propagazione delle malattie degli animali possono provocare difficoltà sul mercato di uno o più Stati membri. L’esperienza dimostra che gravi perturbazioni del mercato, come un calo considerevole del consumo o dei prezzi, possono essere direttamente legate ad una perdita di fiducia del consumatore a causa dell’esistenza di rischi per la salute pubblica o animale.

46. Le misure eccezionali di sostegno del mercato intese ad ovviare a simili situazioni, previste dalle OCM carni bovine, latte e prodotti lattiero-caseari, carni suine, uova e pollame, devono essere pertanto integrate nel presente regolamento alle stesse condizioni prescritte finora. Tali misure eccezionali devono essere adottate dalla Commissione e direttamente correlate o conseguenti a provvedimenti veterinari e sanitari destinati ad impedire la propagazione di malattie. Per evitare gravi turbative sui mercati interessati, esse vanno adottate su richiesta degli Stati membri.

47. Occorre recepire nel presente regolamento la facoltà della Commissione di adottare misure speciali di intervento ove sia necessario per contrastare efficacemente le minacce di turbativa sui mercati cerealicoli o per evitare il ricorso massiccio all’intervento pubblico in talune regioni della Comunità nel settore del riso o per compensare una penuria di risone dovuta a calamità naturali, misure previste rispettivamente dalle OCM cereali e riso.

48. Al fine di garantire un tenore di vita equo ai produttori di barbabietole e di canna da zucchero della Comunità, è opportuno fissare un prezzo minimo delle barbabietole di quota corrispondenti a una qualità tipo da definire. La qualità tipo delle barbabietole di quota è stata finora definita nell’allegato I del regolamento (CE) n. 318/2006. Trattandosi di materia altamente tecnica, si ritiene più opportuno disciplinarla a livello di Commissione.

49. Per garantire un giusto equilibrio dei diritti e dei doveri tra gli zuccherifici e i produttori di barbabietole da zucchero, è necessario dotarsi di strumenti specifici. Giova pertanto trasporre nel presente regolamento le disposizioni generali dell’OCM zucchero che disciplinano i rapporti contrattuali tra acquirenti e venditori di barbabietole da zucchero. Quanto alle condizioni particolari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 318/2006, di natura altamente tecnica, si ritiene più opportuno disciplinarle a livello di Commissione.

50. Data la diversità delle condizioni naturali, economiche e tecniche, risulta difficile uniformare le condizioni di acquisto delle barbabietole nella Comunità. Attualmente già esistono accordi interprofessionali tra le associazioni di bieticoltori e le imprese produttrici di zucchero, per cui le disposizioni quadro dovrebbero limitarsi a definire le garanzie minime necessarie ai bieticoltori e agli industriali per il buon funzionamento del mercato dello zucchero, riservando agli accordi interprofessionali la possibilità di derogare a talune disposizioni.

51. È opportuno istituire una tassa sulla produzione che contribuirà al finanziamento delle spese inerenti all’OCM nel settore dello zucchero.

52. Per mantenere l’equilibrio strutturale dei mercati dello zucchero ad un livello di prezzo vicino al prezzo di riferimento, è opportuno autorizzare la Commissione a procedere al ritiro di zucchero dal mercato per il tempo necessario al ripristino dell’equilibrio del mercato.

53. Le OCM piante vive e prodotti della floricoltura, carni bovine, carni suine, carni ovine e caprine, uova e pollame prevedono la possibilità di adottare misure atte a facilitare l’adeguamento dell’offerta alle esigenze del mercato. Tali misure possono contribuire a stabilizzare i mercati e ad assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata. Considerati gli obiettivi del presente regolamento, questa possibilità deve essere mantenuta. Le disposizioni in questione autorizzano il Consiglio ad adottare le norme generali relative a tali misure secondo la procedura di cui all’articolo 37 del trattato. Le misure che possono essere adottate sono strettamente circoscritte, sia quanto alle finalità da perseguire, sia riguardo alla loro natura. Non è quindi necessario che il Consiglio adotti norme generali complementari e questa possibilità non deve essere più prevista.

54. Nel settore dello zucchero e in quello del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il contenimento della produzione disposto rispettivamente dal regolamento (CE) n. 318/2006 e dal regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari[34] si è rivelato per anni un prezioso strumento di politica di mercato. I motivi che in passato hanno giustificato l’introduzione di quote di produzione in entrambi i settori sono tuttora validi. Mentre il regime delle quote zucchero è stato recepito nel regolamento (CE) n. 318/2006[35], l’omologo regime nel settore lattiero rimane a tutt’oggi disciplinato da un atto giuridico distinto, cioè il regolamento (CE) n. 1788/2003. In considerazione della particolare importanza di questi dispositivi e degli obiettivi del presente regolamento, è opportuno integrare nel presente regolamento le pertinenti disposizioni in materia, senza apportare modifiche sostanziali ai regimi in oggetto o alle loro modalità di funzionamento rispetto alla disciplina preesistente.

55. Il regime delle quote zucchero di cui al presente regolamento deve quindi rifarsi a quello disciplinato dal regolamento (CE) n. 318/2006 e, in particolare, conservare la propria natura giuridica, in quanto, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il regime delle quote costituisce un meccanismo di regolazione del mercato nel settore dello zucchero rispondente a obiettivi di pubblico interesse.

56. Il presente regolamento deve inoltre consentire alla Commissione di adeguare le quote ad un livello sostenibile dopo la cessazione, nel 2010, del fondo di ristrutturazione istituito dal regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità[36].

57. Vista la necessità di predisporre una certa flessibilità a livello nazionale per quanto riguarda l’adeguamento strutturale dell’industria saccarifera e della coltura della barbabietola e della canna da zucchero durante il periodo di applicazione delle quote, gli Stati membri devono essere autorizzati a modificare le quote delle imprese entro certi limiti, senza limitare il funzionamento del fondo di ristrutturazione in quanto strumento.

58. Al fine di evitare eccedenze di zucchero distorsive del mercato, la Commissione deve essere autorizzata, nel rispetto di determinati criteri, a disporre il riporto delle eccedenze di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina alla quota di produzione della campagna successiva. Se, per determinati quantitativi, le condizioni non sono rispettate, è necessario imporre un prelievo sull’eccedenza per evitare che detti quantitativi si accumulino e compromettano la situazione di mercato.

59. Ai fini del presente regolamento, la struttura delle quote latte deve essere allineata con il regime vigente nel settore dello zucchero. Di conseguenza, il punto di partenza della normativa per il settore lattiero-caseario non deve essere più l’obbligo di sottostare a un prelievo supplementare quando viene superato il quantitativo di riferimento nazionale, bensì la fissazione di quote nazionali che, una volta superate, danno luogo alla riscossione di un prelievo di eccedenza.

60. In pratica, il regime delle quote latte deve essere configurato secondo il regolamento (CE) n. 1788/2003. Va mantenuta, in particolare, la distinzione tra consegne e vendite dirette e il regime deve essere applicato sulla base del tenore rappresentativo individuale di grassi e del tenore di riferimento nazionale. Occorre autorizzare gli agricoltori a cedere temporaneamente la loro quota individuale a determinate condizioni. Pur salvaguardando il principio secondo cui il quantitativo di riferimento di un’azienda è trasferito con corrispondente trasferimento di terra all’acquirente, al locatario o all’erede in caso di vendita, locazione o trasmissione per successione dell’azienda, è opportuno, per poter proseguire la ristrutturazione della produzione lattiera e migliorare l’ambiente, ammettere deroghe al principio del legame del quantitativo di riferimento con l’azienda. A seconda dei vari tipi di trasferimenti dei quantitativi di riferimento e in base a criteri obiettivi, è opportuno autorizzare gli Stati membri a devolvere, se del caso, una parte dei quantitativi trasferiti alla riserva nazionale.

61. È opportuno che il prelievo di eccedenza sia fissato ad un livello dissuasivo, sia dovuto dagli Stati membri non appena il quantitativo di riferimento nazionale viene superato e sia ripartito dallo Stato membro tra i produttori che hanno contribuito al superamento. Questi ultimi sono debitori nei confronti dello Stato membro del pagamento della loro parte del prelievo in proporzione al superamento dei rispettivi quantitativi di riferimento disponibili. Gli Stati membri sono tenuti a versare al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) il prelievo corrispondente al superamento del loro quantitativo di riferimento nazionale, ridotto di un importo forfettario dell’1 % per tener conto dei casi di fallimento o di incapacità definitiva di alcuni produttori di versare la loro parte del prelievo dovuto.

62. Ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune[37], gli importi riscossi o recuperati in applicazione del prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario sono considerati “entrate con destinazione specifica” da versare nel bilancio comunitario e, in caso di riutilizzazione, da destinare esclusivamente al finanziamento delle spese del FEAGA o del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR). Di conseguenza, l’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1788/2003, secondo il quale il prelievo è considerato parte degli interventi intesi a regolarizzare i mercati agricoli ed è destinato al finanziamento delle spese del settore lattiero-caseario, è diventato obsoleto e non viene ripreso nel presente regolamento.

63. Diverse OCM prevedono regimi di aiuto differenti.

64. L’OCM foraggi essiccati e l’OCM lino e canapa hanno introdotto un aiuto alla trasformazione in questi settori, inteso come strumento di regolazione del mercato interno dei prodotti in questione.

65. Considerata la particolare situazione del mercato dell’amido e della fecola ottenuti dai cereali e dalle patate, l’OCM cereali reca disposizioni che permettono, se necessario, la concessione di una restituzione alla produzione. Quest’ultima deve essere fissata in modo tale che i prodotti di base utilizzati dall’industria interessata possano essere acquistati ad un prezzo inferiore a quello risultante dall’applicazione dei prezzi comuni. L’OCM zucchero ha introdotto la possibilità di concedere una restituzione alla produzione qualora risulti necessario rendere disponibili taluni prodotti del settore dello zucchero per la fabbricazione di alcuni prodotti industriali, chimici o farmaceutici.

66. Il finanziamento comunitario costituito dalla percentuale degli aiuti diretti che gli Stati membri possono trattenere ai sensi dell’articolo 110 decies , paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è inteso a incoraggiare le organizzazioni di operatori riconosciute ad elaborare programmi di lavoro per il miglioramento della qualità dell’olio d’oliva e delle olive da tavola. In tale contesto, l’OCM olio d’oliva e olive da tavola dispone che l’aiuto comunitario sia assegnato secondo la scala di priorità attribuita alle varie attività previste nei suddetti programmi di lavoro.

67. Per contribuire a equilibrare il mercato del latte e a stabilizzare i prezzi di mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, occorrono misure atte ad aumentare le possibilità di smercio dei prodotti lattiero-caseari. L’OCM latte e prodotti lattiero-caseari prevede pertanto la concessione di aiuti per la commercializzazione di alcuni prodotti lattiero-caseari destinati a specifici usi e destinazioni. La stessa OCM prevede inoltre che, allo scopo di incentivare il consumo di latte tra i giovani, la Comunità partecipi alle spese relative agli aiuti per la fornitura di latte nelle scuole.

68. Il regolamento (CEE) n. 2075/92 ha istituito un fondo comunitario per il tabacco, finanziato mediante ritenute sugli aiuti concessi in questo settore e destinato a realizzare varie misure a favore del settore stesso. Il 2007 è l’ultimo anno in cui il fondo comunitario per il tabacco sarà alimentato con le ritenute sugli aiuti di cui al titolo IV, capitolo 10 quater , del regolamento (CE) n. 1782/2003. Benché il finanziamento del fondo si estingua prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, è tuttavia opportuno mantenere il disposto dell’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2075/92 come base giuridica dei programmi pluriennali che possono essere finanziati dal fondo comunitario per il tabacco.

69. L’apicoltura, che è un settore dell’agricoltura, è caratterizzata dalla diversità delle condizioni di produzione e delle rese e da una pluralità di operatori economici sparsi, sia a livello di produzione che di commercializzazione. L’intervento comunitario rimane necessario a causa della propagazione della varroasi in più Stati membri in questi ultimi anni e dei problemi che questa malattia comporta per la produzione di miele, tanto più che non si riesce a eradicarla completamente e va trattata con prodotti autorizzati. In queste circostanze e al fine di promuovere la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura nella Comunità, è opportuno elaborare programmi nazionali triennali comprendenti assistenza tecnica, lotta contro la varroasi, razionalizzazione della transumanza, gestione del ripopolamento degli alveari nella Comunità e cooperazione a programmi di ricerca sull’apicoltura e i prodotti dell’apicoltura, finalizzati al miglioramento delle condizioni di produzione e di commercializzazione di tali prodotti. Questi programmi nazionali devono essere cofinanziati dalla Comunità.

70. Il regolamento (CE) n. 1544/2006 ha istituito un regime di aiuto comunitario a favore della bachicoltura, che sostituisce tutti gli aiuti nazionali in questo settore e prevede l’erogazione di un importo fisso per telaino di uova messo in produzione.

71. Poiché le considerazioni politiche che hanno motivato l’introduzione dei regimi di aiuto summenzionati rimangono tuttora valide, tutti questi regimi di aiuto devono essere incorporati nel presente regolamento.

72. L’applicazione di norme di commercializzazione dei prodotti agricoli può contribuire a migliorare le condizioni economiche di produzione e di commercializzazione, nonché la qualità dei prodotti stessi. L’applicazione di tali norme risponde quindi agli interessi di produttori, commercianti e consumatori. Nell’ambito delle OCM banane, olio d’oliva e olive da tavola, piante vive e prodotti della floricoltura, uova e pollame, sono state infatti adottate norme di commercializzazione riguardanti, in particolare, la qualità, la classificazione, il peso, la calibrazione, il condizionamento, l’imballaggio, il magazzinaggio, il trasporto, la presentazione e l’etichettatura. È opportuno procedere allo stesso modo nel presente regolamento.

73. L’adozione delle disposizioni recanti norme di commercializzazione nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e in quello delle banane è stata finora di competenza della Commissione. Dato il carattere particolarmente tecnico di tali disposizioni e la necessità di renderle sempre più efficaci e di adattarle all’evoluzione della prassi commerciale, è opportuno seguire lo stesso metodo in tutti gli altri settori interessati, precisando nel contempo i criteri cui la Commissione deve attenersi nel definire le norme pertinenti. Può risultare peraltro necessario adottare misure speciali, in particolare metodi di analisi aggiornati e altri mezzi per determinare le caratteristiche delle norme in questione, onde evitare abusi quanto alla qualità e alla genuinità dei prodotti offerti al consumatore, con conseguenti turbative sui mercati.

74. Sono stati adottati diversi strumenti giuridici volti a disciplinare la commercializzazione e la designazione del latte, dei prodotti lattiero-caseari e di altre materie grasse. Il loro obiettivo è, da un lato, di migliorare la posizione di mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari e, dall’altro, di garantire un’equa concorrenza tra i grassi da spalmare derivati dal latte e quelli di altre origini, a vantaggio sia dei produttori che dei consumatori. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all’atto della loro commercializzazione[38] sono intese a tutelare il consumatore e a creare condizioni di concorrenza non distorsive tra i prodotti lattiero-caseari e i prodotti concorrenti in materia di designazione, etichettatura e pubblicità. Il regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa le disposizioni complementari dell’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare[39] reca norme intese a garantire la qualità del latte alimentare e dei prodotti da esso derivati, in modo da soddisfare le esigenze e le aspettative dei consumatori mediante un offerta di latte di buona qualità e, nel contempo, stabilizzare il mercato in questo comparto. Il regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio, del 5 dicembre 1994, che stabilisce norme per i grassi da spalmare[40] reca norme di commercializzazione per i prodotti in questione, sia derivati dal latte che di altre origini, introducendo una classificazione chiara e precisa, accompagnata da norme sulla designazione. Conformemente agli obiettivi del presente regolamento, giova mantenere invariate tali norme.

75. Come già avviene nell’ambito dell’OCM luppolo, è opportuno perseguire una politica della qualità sul piano comunitario applicando disposizioni relative alla certificazione, corredate da norme che vietino in linea di massima la commercializzazione dei prodotti per i quali non sia stato rilasciato il certificato o, per i prodotti importati, che non rispondano a caratteristiche qualitative equivalenti.

76. Le descrizioni, definizioni e denominazioni dell’olio d’oliva rappresentano un elemento essenziale della disciplina di mercato, in quanto fissano norme di qualità e forniscono al consumatore informazioni esaurienti sul prodotto.

77. Uno dei regimi di aiuto summenzionati, che contribuiscono a equilibrare il mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari e a stabilizzare i prezzi di mercato in questo settore, prevede un aiuto per il latte scremato in polvere trasformato in caseina e caseinati, di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1255/1999. Il regolamento (CEE) n. 2204/90 recante norme generali complementari dell’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente ai formaggi[41] ha disciplinato l’uso della caseina e dei caseinati per la fabbricazione dei formaggi allo scopo di contrastare gli effetti negativi del suddetto regime di aiuto, visto il rischio di sostituzione del formaggio con caseina e caseinati, intendendo con ciò stabilizzare il mercato. È necessario recepire tali norme nel presente regolamento.

78. La trasformazione di materie prime di origine agricola in alcole etilico è strettamente legata all’economia di tali materie prime: può contribuire in larga misura ad aumentarne il valore e può recare particolare beneficio, sul piano economico e sociale, a determinate regioni della Comunità, rivelandosi un’importante fonte di guadagno per i produttori delle materie prime in questione. Costituisce anche un utile sbocco per prodotti di qualità scadente e per eccedenze congiunturali che potrebbero danneggiare temporaneamente il mercato in alcuni settori.

79. Nei settori del luppolo, delle olive, del tabacco e dei bachi da seta, alcuni strumenti di politica di mercato sono messi in atto attraverso gli sforzi congiunti di organizzazioni di vario tipo, soprattutto al fine di stabilizzare i mercati e garantire una migliore qualità dei prodotti mediante un’azione collettiva. L’ordinamento che ha finora disciplinato il funzionamento di queste organizzazioni si basa sul riconoscimento delle organizzazioni stesse da parte degli Stati membri o, in certi casi, da parte della Commissione, in virtù di disposizioni adottate dalla Commissione. È opportuno mantenere questo sistema e armonizzare le disposizioni vigenti.

80. Per sostenere le attività delle organizzazioni interprofessionali che presentano particolare interesse alla luce dell’attuale normativa sull’OCM nel settore del tabacco, bisogna disporre che i provvedimenti adottati da un’organizzazione interprofessionale per i propri soci si applichino, a determinate condizioni, a tutti i produttori non soci e alle relative associazioni di una o più regioni. Lo stesso dicasi di altre attività poste in essere dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute, aventi un interesse economico o tecnico generale per il settore del tabacco e potenzialmente utili per tutti coloro che operano nei comparti interessati. Gli Stati membri e la Commissione devono collaborare strettamente in questo campo. La Commissione deve essere investita in via permanente di competenze di controllo, in particolare sugli accordi e le pratiche concordate di tali organizzazioni.

81. La realizzazione di un mercato unico comunitario implica l’instaurazione di un regime unico di scambi alle frontiere esterne della Comunità. Tale regime degli scambi, comprendente dazi all’importazione e restituzioni all’esportazione, dovrebbe permettere, in linea di massima, di stabilizzare il mercato comunitario. Il regime degli scambi deve basarsi sugli impegni assunti nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round.

82. Per tenere sotto controllo il volume degli scambi di prodotti agricoli con i paesi terzi, le OCM cereali, riso, zucchero, sementi, olive, lino e canapa, carni bovine, latte e prodotti lattiero-caseari, carni suine, carni ovine e caprine, uova e pollame, piante vive e prodotti della floricoltura, nonché alcole etilico hanno finora applicato un sistema obbligatorio di titoli di importazione e di esportazione o un sistema che conferisce alla Commissione la facoltà di esigere tali titoli.

83. Il controllo dei flussi commerciali è, più che altro, un’attività amministrativa che va gestita in modo flessibile. Alla luce di tali considerazioni e dell’esperienza acquisita in quelle OCM in cui la gestione dei titoli è già affidata alla Commissione, sembra opportuno adottare questo approccio in tutti i settori soggetti a titoli di importazione e di esportazione. La decisione di esigere un titolo di importazione deve essere presa dalla Commissione in base alla necessità di tali titoli per la gestione dei mercati e, in particolare, per il controllo delle importazioni dei prodotti in questione.

84. La maggior parte dei dazi doganali applicabili ai prodotti agricoli nell’ambito degli accordi dell’Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) sono fissati nella tariffa doganale comune. Tuttavia, per alcuni prodotti dei settori dei cereali e del riso, l’introduzione di meccanismi supplementari rende necessario prevedere la possibilità di deroghe.

85. Per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario conseguenti alle importazioni di taluni prodotti agricoli, è opportuno subordinare, a determinate condizioni, l’importazione di tali prodotti al pagamento di un dazio addizionale.

86. In presenza di determinate condizioni, è opportuno conferire alla Commissione la competenza ad aprire e gestire i contingenti tariffari previsti da accordi internazionali conclusi in conformità con il trattato o da altri atti del Consiglio.

87. Il regolamento (CEE) n. 2729/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo ai prelievi all’importazione applicabili ai miscugli di cereali, di riso e di rotture di riso[42] è inteso a garantire il corretto funzionamento del regime dei dazi in caso di importazioni di miscugli di cereali, di riso e di rotture di riso. Occorre inserire queste disposizioni nel presente regolamento.

88. La Comunità ha concluso con i paesi terzi vari accordi in materia di accesso preferenziale al mercato, che permettono a questi paesi di esportare zucchero di canna nella Comunità a condizioni di favore. È pertanto necessario valutare il fabbisogno di zucchero destinato alla raffinazione e riservare eventualmente dei titoli di importazione alle raffinerie specializzate che trattano ingenti quantità di zucchero di canna greggio importato e che sono considerate raffinerie a tempo pieno nella Comunità.

89. Affinché l’OCM della canapa destinata alla produzione di fibre non sia perturbata da coltivazioni illecite, occorre prevedere un controllo delle importazioni di canapa e di sementi di canapa, in modo da garantire che i prodotti in questione offrano determinate garanzie quanto al tenore in tetraidrocannabinolo. Inoltre, l’importazione di semi di canapa destinati a usi diversi dalla semina deve essere soggetta a un regime di controllo che preveda un sistema di riconoscimento degli importatori interessati.

90. Nell’insieme della Comunità viene perseguita una politica di qualità nel settore del luppolo. Riguardo alle importazioni, è necessario garantire che siano importati soltanto prodotti rispondenti a caratteristiche qualitative minime equivalenti.

91. Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità. In circostanze eccezionali il meccanismo del mercato interno e dei dazi doganali potrebbe rivelarsi inadeguato. In una simile evenienza, per non lasciare il mercato comunitario indifeso contro le turbative che rischiano di derivarne, è opportuno autorizzare la Comunità a prendere rapidamente tutte le misure necessarie, che dovranno essere conformi agli impegni internazionali assunti dalla Comunità.

92. Ai fini del corretto funzionamento delle OCM e, in particolare, per evitare turbative sui mercati, diverse OCM prevedono sistematicamente la possibilità di vietare il ricorso al regime di perfezionamento attivo e passivo. È una pratica che va mantenuta. Inoltre, come dimostra l’esperienza, di solito questo strumento di gestione del mercato deve essere applicato tempestivamente per poter raggiungere i suoi obiettivi. In alcuni settori, la competenza in materia è quindi affidata alla Commissione. È opportuno procedere allo stesso modo in tutti gli altri settori interessati.

93. La possibilità di concedere restituzioni all’esportazione verso i paesi terzi pari alla differenza tra i prezzi praticati nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale, entro i limiti stabiliti dagli impegni assunti dalla Comunità in sede OMC, è finalizzata a garantire la partecipazione della Comunità al commercio internazionale di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento. È necessario limitare, in termini di valore e di quantità, le esportazioni sovvenzionate.

94. Il rispetto delle limitazioni in valore deve essere garantito, in sede di fissazione delle restituzioni all’esportazione, mediante il controllo dei pagamenti nel quadro della normativa del Fondo europeo agricolo di garanzia. Il controllo può essere agevolato dall’obbligo di fissare in anticipo le restituzioni all’esportazione, senza che sia peraltro compromessa la possibilità, in caso di restituzioni differenziate, di modificare la specifica destinazione nell’ambito di una zona geografica cui si applica un’aliquota unica di restituzione all’esportazione. In caso di cambiamento di destinazione, deve essere versata la restituzione all’esportazione applicabile per la destinazione effettiva, nei limiti dell’importo applicabile per la destinazione prefissata.

95. Occorre garantire il rispetto dei limiti quantitativi mediante un sistema di monitoraggio attendibile ed efficace. A tale scopo, occorre subordinare la concessione delle restituzioni all’esportazione alla presentazione di un titolo di esportazione. Le restituzioni all’esportazione devono essere concesse, nei limiti disponibili, in funzione della particolare situazione di ciascuno dei prodotti considerati. Eventuali deroghe a tale regola possono essere ammesse solo per i prodotti trasformati che non rientrano nell’allegato I del trattato, ai quali non si applicano limiti quantitativi. È inoltre opportuno prevedere la possibilità di derogare alle norme rigorose di gestione quando le esportazioni con restituzione non rischiano di superare i limiti quantitativi fissati.

96. In caso di esportazione di bovini vivi, si deve disporre che la concessione e il pagamento delle restituzioni all’esportazione siano subordinati al rispetto della normativa comunitaria in materia di benessere animale, con particolare riguardo alla protezione degli animali durante il trasporto.

97. In alcuni casi i prodotti agricoli possono beneficiare di un trattamento speciale all’importazione in un paese terzo, a condizione che soddisfino determinati requisiti di qualità e/o di prezzo. Ai fini della corretta applicazione di tale regime, è necessaria una collaborazione amministrativa tra le autorità del paese terzo importatore e la Comunità. A questo scopo, i prodotti devono essere scortati da un certificato rilasciato nella Comunità.

98. Le esportazioni di bulbi da fiore verso i paesi terzi rivestono un interesse economico considerevole per la Comunità. Per proseguire e sviluppare tali esportazioni, occorre stabilizzare i prezzi all’esportazione. Occorre pertanto fissare prezzi minimi all’esportazione per i prodotti in questione.

99. Ai sensi dell’articolo 36 del trattato, le disposizioni del capo del trattato relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all’articolo 37, paragrafi 2 e 3. Le disposizioni sugli aiuti di Stato sono state dichiarate largamente applicabili nell’ambito delle varie OCM. In particolare, l’applicazione delle regole del trattato relative alle imprese è stata ulteriormente precisata nel regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli[43]. In sintonia con l’obiettivo di creare un unico insieme di norme in materia di politica di mercato, è opportuno recepire le disposizioni in parola nel presente regolamento.

100. Le norme sulla concorrenza relative agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all’articolo 81 del trattato, nonché all’abuso di posizione dominante, devono essere applicate alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli nella misura in cui la loro applicazione non ostacola il funzionamento delle organizzazioni nazionali dei mercati agricoli né compromette la realizzazione degli obiettivi della PAC.

101. Particolare attenzione deve essere prestata alle organizzazioni di produttori, il cui fine specifico è la produzione e la commercializzazione in comune di prodotti agricoli o l’utilizzazione di impianti comuni, a condizione che tale attività collettiva non escluda la concorrenza né comprometta la realizzazione degli obiettivi dell’articolo 33 del trattato.

102. Per non compromettere lo sviluppo della PAC e, allo stesso tempo, per assicurare la certezza del diritto e la parità di trattamento delle imprese interessate, è opportuno che la Commissione sia la sola competente – salvo ricorso alla Corte di giustizia – a determinare quali accordi, decisioni e pratiche di cui all’articolo 81 del trattato siano compatibili con gli obiettivi della PAC.

103. La concessione di aiuti di Stato potrebbe mettere a repentaglio il corretto funzionamento del mercato unico, basato su prezzi comuni. È pertanto opportuno che ai prodotti contemplati dal presente regolamento si applichino, in via generale, le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato. In alcune circostanze devono essere ammesse deroghe. In caso di applicazione di tali deroghe, la Commissione deve essere in grado di compilare un elenco degli aiuti di Stato esistenti, nuovi o proposti, in modo da rivolgere osservazioni pertinenti e raccomandare misure appropriate agli Stati membri.

104. Considerata la particolare situazione economica del settore, la Svezia e la Finlandia sono autorizzate, sin dalla loro adesione alla Comunità europea, a concedere aiuti alla produzione e alla commercializzazione di renne e di prodotti derivati. La Finlandia può inoltre concedere, previa autorizzazione della Commissione, aiuti per alcuni quantitativi di sementi e per alcuni quantitativi di sementi di cereali prodotte esclusivamente sul suo territorio. Tali deroghe devono essere mantenute.

105. Negli Stati membri la cui quota zucchero è sensibilmente ridotta, i bieticoltori dovranno affrontare problemi di adattamento particolarmente drammatici. In questi casi, l’aiuto comunitario transitorio ai produttori di barbabietola da zucchero, di cui al titolo IV, capo 10 septies , del regolamento (CE) n. 1782/2003, non sarà sufficiente a risolvere le difficoltà dei bieticoltori. Pertanto, gli Stati membri che hanno ridotto la loro quota di oltre il 50 % devono essere autorizzati a concedere aiuti di Stato ai bieticoltori durante il periodo di applicazione dell’aiuto comunitario transitorio. Per evitare che gli Stati membri concedano aiuti di Stato in misura superiore al fabbisogno dei bieticoltori, la fissazione dell’importo complessivo degli aiuti di Stato deve essere soggetta all’approvazione della Commissione, eccetto in Italia, dove l’importo massimo necessario per consentire ai bieticoltori più produttivi di adattarsi alle condizioni di mercato conseguenti alla riforma è stimato a 11 euro/t. Inoltre, in considerazione dei particolari problemi cui dovrà far fronte la bieticoltura italiana, occorre prevedere particolari modalità che consentano ai bieticoltori di beneficiare direttamente o indirettamente degli aiuti di Stato concessi.

106. In Finlandia la bieticoltura è soggetta a condizioni geografiche e climatiche particolarmente difficili, che aggraveranno ulteriormente gli effetti generali della riforma del settore dello zucchero. Per questo motivo occorre autorizzare la Finlandia a concedere in via permanente aiuti di Stato di congruo importo ai propri bieticoltori.

107. Considerata la particolare situazione esistente in Germania, dove un gran numero di piccoli produttori di alcole beneficiano attualmente di un sostegno nazionale alle condizioni dettate dal monopolio tedesco degli alcolici, è necessario consentire, per un periodo limitato, il proseguimento di tale sostegno. Occorre altresì prescrivere che, al termine di detto periodo, venga presentata una relazione sul funzionamento di questa deroga, corredata da opportune proposte.

108. Qualora uno Stato membro intenda sovvenzionare, sul proprio territorio, misure di promozione del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari nella Comunità, occorre prevedere la possibilità di finanziare tali misure mediante un prelievo a finalità promozionale a carico dei produttori di latte a livello nazionale.

109. In previsione dei possibili sviluppi della produzione di foraggi essiccati, la Commissione deve presentare al Consiglio, entro il 30 settembre 2008, una relazione sul settore dei foraggi essiccati, basata su una valutazione della relativa OCM. La relazione deve essere corredata, se necessario, da opportune proposte. La Commissione deve inoltre riferire periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sul regime di aiuto applicato nel settore dell’apicoltura.

110. È necessario disporre di informazioni esaurienti sulla situazione e sulle prospettive di evoluzione del mercato del luppolo nella Comunità. A questo fine è opportuno prescrivere la registrazione di tutti i contratti di fornitura del luppolo prodotto nella Comunità.

111. È opportuno prevedere, per taluni prodotti e a determinate condizioni, la possibilità di adottare misure in caso di turbativa, in atto o potenziale, dovuta a sensibili variazioni dei prezzi sul mercato interno o all’andamento delle quotazioni e dei prezzi sul mercato mondiale.

112. È necessario predisporre un insieme di misure specifiche per l’alcole etilico di origine agricola, che consenta di raccogliere e analizzare dati economici e statistici ai fini del monitoraggio del mercato. Dal momento che il mercato dell’alcole etilico di origine agricola è legato a quello dell’alcole etilico in generale, è utile disporre di informazioni anche sul mercato dell’alcole etilico di origine non agricola.

113. Le spese sostenute dagli Stati membri per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione del presente regolamento devono essere finanziate dalla Comunità a norma del regolamento (CE) n. 1290/2005.

114. È opportuno autorizzare la Commissione ad adottare le misure necessarie per risolvere particolari problemi pratici in caso di emergenza.

115. Data la costante evoluzione del mercato comune dei prodotti agricoli, è necessario che la Commissione e gli Stati membri si tengano reciprocamente informati degli sviluppi significativi.

116. Per evitare qualsiasi abuso dei benefici previsti dal presente regolamento, è necessario che tali benefici non vengano concessi o siano revocati, a seconda dei casi, qualora si riscontri che le condizioni per la fruizione degli stessi sono state create artificialmente, in contrasto con gli obiettivi del presente regolamento.

117. Per garantire il rispetto degli obblighi prescritti dal presente regolamento, è necessario effettuare controlli e irrogare sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi stessi. Occorre pertanto conferire alla Commissione la competenza a legiferare in materia, segnatamente riguardo al recupero delle somme indebitamente pagate e agli obblighi di rendicontazione degli Stati membri.

118. Le misure necessarie per l’applicazione del presente regolamento devono essere adottate, in linea di massima, a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[44]. Nondimeno, per alcune attribuzioni conferite dal presente regolamento che fanno parte delle competenze proprie della Commissione, che richiedono un’azione rapida o che sono di carattere puramente amministrativo, la Commissione deve essere autorizzata ad agire di propria iniziativa.

119. Il presente regolamento conferisce alla Commissione competenze che in passato erano attribuite al Consiglio, che le esercitava secondo la procedura di voto di cui all’articolo 37 del trattato. Gli atti adottati dal Consiglio secondo tale procedura devono rimanere in vigore fino all’adozione delle pertinenti disposizioni da parte della Commissione in virtù delle competenze attribuitele dal presente regolamento. Per evitare che, in simili casi, le disposizioni adottate dal Consiglio coesistano in parallelo con quelle adottate dalla Commissione, quest’ultima deve essere abilitata ad abrogare gli atti del Consiglio di cui trattasi.

120. In conseguenza del recepimento di vari elementi delle OCM vino e ortofrutticoli freschi e trasformati nel presente regolamento, è necessario apportare alcune modifiche alle OCM in questione.

121. Nel presente regolamento sono state inserite disposizioni sull’applicabilità delle regole di concorrenza previste dal trattato, che finora erano contenute nel regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio. Quest’ultimo regolamento deve essere quindi modificato in modo da precisare che le sue disposizioni si applicano ai prodotti elencati nell’allegato I del trattato che non sono contemplati dal presente regolamento.

122. Il presente regolamento recepisce il contenuto dei regolamenti citati nei considerando (2) e (3), eccetto quello dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1493/1999. Il presente regolamento recepisce inoltre il contenuto dei seguenti regolamenti:

123. regolamento (CEE) n. 2729/75;

124. regolamento (CEE) n. 707/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, relativo al riconoscimento delle associazioni di produttori di bachi da seta[45];

125. regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d’intervento[46];

126. regolamento (CEE) n. 2931/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo ad un’assistenza all’esportazione di prodotti agricoli che possono beneficiare di un trattamento speciale all’importazione in un paese terzo[47];

127. regolamento (CEE) n. 1898/87;

128. regolamento (CEE) n. 3730/87;

129. regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio, del 12 febbraio 1990, relativo al controllo al momento dell’esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi[48];

130. regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che estende il campo di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti[49];

131. regolamento (CEE) n. 2204/90;

132. regolamento (CEE) n. 2077/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo alle organizzazioni e agli accordi interprofessionali nel settore del tabacco[50];

133. regolamento (CE) n. 2991/94;

134. regolamento (CE) n. 2597/97;

135. regolamento (CE) n. 2250/1999 del Consiglio, del 22 ottobre 1999, relativo al contingente tariffario per il burro proveniente dalla Nuova Zelanda[51];

136. regolamento (CE) n. 1788/2003;

137. regolamento (CEE) n. 1183/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, che estende il campo di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti[52].

138. I suddetti regolamenti devono pertanto essere abrogati. Occorre tuttavia prevedere che il passaggio dalle OCM esistenti al presente regolamento abbia effetto soltanto a decorrere dall’inizio delle campagne di commercializzazione dei prodotti considerati. I rispettivi regolamenti devono quindi continuare ad applicarsi sino alla fine della corrispondente campagna 2007/2008. Se non è fissata alcuna campagna di commercializzazione, il presente regolamento deve entrare in applicazione il 1° gennaio 2008 e i regolamenti relativi alle OCM preesistenti devono continuare ad applicarsi fino a quella data. Il presente regolamento trasferisce alla Commissione la competenza a legiferare nella materia disciplinata dai regolamenti (CEE) n. 386/90, (CEE) n. 1186/90 e (CE) n. 1183/2006. La Commissione ha bisogno di un lasso di tempo più lungo per mettere a punto le rispettive normative. I precitati regolamenti devono quindi continuare ad applicarsi fino al 31 dicembre 2008.

139. I seguenti regolamenti sono diventati superflui e devono essere abrogati:

140. regolamento (CEE) n. 2517/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che definisce alcune misure per il risanamento della produzione di frutta nella Comunità[53];

141. regolamento (CEE) n. 2728/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo agli aiuti alla produzione e al commercio delle patate destinate alla fabbricazione di fecola, nonché della fecola di patate[54];

142. regolamento (CEE) n. 1358/80 del Consiglio, del 5 giugno 1980, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1980/1981, il prezzo d’orientamento e il prezzo d’intervento dei bovini adulti e che istituisce una tabella comunitaria di classificazione delle carcasse dei bovini adulti[55];

143. regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all’importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele e della Giordania[56];

144. decisione 74/583/CEE del Consiglio, del 20 novembre 1974, relativa al controllo dei movimenti di zucchero[57].

145. Il passaggio dalla normativa vigente a quella del presente regolamento può dare luogo a difficoltà non previste nel presente regolamento. Per far fronte a tali difficoltà è opportuno autorizzare la Commissione ad adottare misure transitorie.

146. Il presente regolamento deve applicarsi, in via generale, a decorrere dal 1° gennaio 2008. Tuttavia, per evitare che le nuove disposizioni interferiscano con le campagne di commercializzazione in corso a quella data, occorre prevedere deroghe alla data di applicazione del presente regolamento per alcuni prodotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1 Campo di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un’organizzazione comune dei mercati nei seguenti settori, per i prodotti elencati nell’ allegato I:

a) cereali: allegato I, parte I (di seguito “il settore dei cereali”);

b) riso: allegato I, parte II (di seguito “il settore del riso”);

c) zucchero: allegato I, parte III (di seguito “il settore dello zucchero”);

d) foraggi essiccati: allegato I, parte IV (di seguito “il settore dei foraggi essiccati”);

e) sementi: allegato I, parte V (di seguito “il settore delle sementi”);

f) luppolo: allegato I, parte VI (di seguito “il settore del luppolo”);

g) olio di oliva e olive da tavola: allegato I, parte VII (di seguito “il settore delle olive”);

h) lino e canapa: allegato I, parte VIII (di seguito “il settore del lino e della canapa”);

i) prodotti ortofrutticoli: allegato I, parte IX (di seguito “il settore degli ortofrutticoli freschi”);

j) prodotti trasformati a base di ortofrutticoli: allegato I, parte X (di seguito “il settore degli ortofrutticoli trasformati”);

k) banane: allegato I, parte XI (di seguito “il settore della banana”);

l) vino: allegato I, parte XII (di seguito “il settore del vino”);

m) piante vive e prodotti della floricoltura: allegato I, parte XIII (di seguito “il settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura”);

n) tabacco greggio: allegato I, parte XIV (di seguito “il settore del tabacco”);

o) carni bovine: allegato I, parte XV (di seguito “il settore delle carni bovine”);

p) latte e prodotti lattiero-caseari: allegato I, parte XVI (di seguito “il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”);

q) carni suine: allegato I, parte XVII (di seguito “il settore delle carni suine”);

r) carni ovine e caprine: allegato I, parte XVIII (di seguito “il settore delle carni ovine e caprine”);

s) uova: allegato I, parte XIX (di seguito “il settore delle uova”);

t) carni di pollame: allegato I, parte XX (di seguito “il settore del pollame”);

u) altri prodotti: allegato I, parte XXI.

2. Ai settori degli ortofrutticoli freschi, degli ortofrutticoli trasformati e del vino si applicano unicamente le seguenti disposizioni del presente regolamento:

a) articoli 3 e 4;

b) parte IV;

c) articolo 183;

d) articolo 184;

e) articolo 185;

f) articolo 188 e articolo 189, primo comma;

g) articolo 195, lettera a).

3. Il presente regolamento reca misure specifiche per i seguenti settori, elencati e/o definiti nell’allegato II:

a) alcole etilico di origine agricola: allegato II, parte I (di seguito “il settore dell’alcole etilico”);

b) prodotti dell’apicoltura: allegato II, parte II (di seguito “il settore dell’apicoltura”);

c) bachi da seta: allegato II, parte III (di seguito “il settore della bachicoltura”).

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, per alcuni settori si applicano le definizioni di cui all’ allegato III.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) “agricoltore”: l’agricoltore quale definito all’articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003;

b) “organismo pagatore”: l’organismo o gli organismi designati dagli Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Articolo 3 Campagne di commercializzazione

1. Sono fissate le seguenti campagne di commercializzazione:

a) dal 1° gennaio al 31 dicembre di un dato anno nel settore della banana;

b) dal 1° aprile al 31 marzo dell’anno successivo:

i) nel settore dei foraggi essiccati;

ii) nel settore della bachicoltura;

c) dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo:

i) nel settore dei cereali;

ii) nel settore delle sementi;

iii) nel settore delle olive;

iv) nel settore del lino e della canapa;

v) nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

d) dal 1° agosto al 31 luglio dell’anno successivo nel settore del vino;

e) dal 1° settembre al 31 agosto dell’anno successivo nel settore del riso;

f) dal 1° ottobre al 30 settembre dell’anno successivo nel settore dello zucchero;

2. La Commissione fissa, se necessario, le campagne di commercializzazione per i settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati.

Articolo 4 Norme di attuazione

La Commissione può stabilire le modalità di applicazione degli articoli 2 e 3, con particolare riguardo alla fissazione dei tassi di conversione del riso nelle diverse fasi di lavorazione, alle spese di lavorazione e al valore dei sottoprodotti.

La Commissione può modificare le definizioni concernenti il riso di cui all’allegato III, parte I, e la definizione di “zucchero ACP/India” di cui all’allegato III, parte II, punto 12.

PARTE IIMERCATO INTERNO

TITOLO I INTERVENTO SUL MERCATO

CAPO I INTERVENTO PUBBLICO E AMMASSO PRIVATO

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 5 Campo di applicazione

1. Il presente capo stabilisce le norme concernenti gli acquisti all’intervento e la concessione di aiuti all’ammasso privato, ove applicabili, relativamente ai seguenti settori:

a) cereali;

b) riso;

c) zucchero;

d) olive;

e) carni bovine;

f) latte e prodotti lattiero-caseari;

g) carni suine;

h) carni ovine e caprine;

2. Ai fini del presente capo si intende per:

a) “cereali”: i cereali raccolti nella Comunità;

b) “latte”: il latte di vacca prodotto nella Comunità;

c) “latte scremato”: il latte scremato ottenuto direttamente ed esclusivamente da latte di vacca prodotto nella Comunità;

d) “crema”: la crema ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte.

Articolo 6 Origine comunitaria

Fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 2, possono essere acquistati all’intervento o beneficiare di un aiuto all’ammasso privato soltanto i prodotti originari della Comunità.

Articolo 7 Prezzi di riferimento

1. Per i prodotti soggetti alle misure di intervento di cui all’articolo 5, paragrafo 1, sono fissati i seguenti prezzi di riferimento:

a) nel settore dei cereali:

101,31 EUR/t, con maggiorazioni mensili pari a:

- novembre: 0,46 EUR/t

- dicembre: 0,92 EUR/t

- gennaio: 1,38 EUR/t

- febbraio: 1,84 EUR/t

- marzo: 2,30 EUR/t

- aprile: 2,76 EUR/t

- maggio: 3,22 EUR/t

- giugno: 3,22 EUR/t.

Il prezzo applicabile al granturco e al sorgo da granella in giugno rimane valido nei mesi di luglio, agosto e settembre dello stesso anno;

b) per il risone, 150 EUR/t per la qualità tipo definita dalla Commissione sulla base della situazione del mercato e del commercio e dei suoi eventuali sviluppi significativi, con particolare riguardo alla qualità mercantile, alle caratteristiche di resa e al tenore di umidità;

c) nel settore dello zucchero:

i) per lo zucchero bianco:

- 541,5 EUR/t per la campagna 2008/2009,

- 404,4 EUR/t a decorrere dalla campagna 2009/2010;

ii) per lo zucchero greggio:

- 448,8 EUR/t per la campagna 2008/2009,

- 335,2 EUR/t a decorrere dalla campagna 2009/2010.

I prezzi di riferimento di cui ai punti i) e ii) si applicano allo zucchero sfuso, franco fabbrica, della qualità tipo definita dalla Commissione sulla base della situazione del mercato e del commercio e dei suoi eventuali sviluppi significativi, con particolare riguardo alla qualità mercantile per lo zucchero bianco e, per lo zucchero greggio, alla resa in zucchero bianco;

d) nel settore delle carni bovine: 2 224 EUR/t per le carcasse di bovini maschi della qualità tipo definita dalla Commissione sulla base della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera a);

e) nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari:

i) 246,39 EUR/100 kg per il burro,

ii) 174,69 EUR/100 kg per il latte scremato in polvere;

f) nel settore delle carni suine: 1 509,39 EUR/t per le carcasse di suino della qualità tipo definita dalla Commissione sulla base della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera b).

2. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del trattato, può modificare i prezzi di riferimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo in base all’andamento della produzione e dei mercati.

Articolo 8 Comunicazione dei prezzi di mercato dello zucchero

La Commissione istituisce un sistema di informazione sui prezzi di mercato dello zucchero, comprendente un dispositivo per la pubblicazione del livello dei prezzi sul mercato dello zucchero.

Tale sistema si basa sulle informazioni fornite dalle imprese produttrici di zucchero bianco o dagli operatori commerciali del settore dello zucchero. Queste informazioni sono trattate in modo riservato. La Commissione provvede affinché le informazioni pubblicate non consentano di identificare i prezzi praticati dalle singole imprese o dai singoli operatori.

SEZIONE IIINTERVENTO PUBBLICO

SOTTOSEZIONE IDISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 9 Prodotti ammessi all’intervento

L’intervento pubblico si applica ai seguenti prodotti, alle condizioni precisate nella presente sezione e fatti salvi i requisiti e le condizioni complementari stabiliti dalla Commissione ai sensi dell’articolo 40:

a) frumento tenero, frumento duro, orzo, granturco e sorgo;

b) risone;

c) zucchero bianco o zucchero greggio, purché sia stato prodotto entro quota e ottenuto da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità;

d) carni bovine fresche o refrigerate di cui ai codici NC 0201 10 00 e da 0201 20 20 a 0201 20 50;

e) burro prodotto direttamente ed esclusivamente con crema pastorizzata in un’impresa riconosciuta della Comunità ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell’82 % e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 %;

f) latte scremato in polvere ‘spray’ di prima qualità, ottenuto direttamente ed esclusivamente da latte scremato in un’impresa riconosciuta della Comunità ed avente un tenore minimo, in peso, di materia proteica del 35,6 % dell’estratto secco non grasso.

SOTTOSEZIONE IIAPERTURA E SOSPENSIONE DEGLI ACQUISTI ALL’INTERVENTO

Articolo 10 Cereali

1. L’intervento per i cereali è aperto:

a) dal 1° agosto al 30 aprile in Grecia, Spagna, Italia e Portogallo;

b) dal 1° dicembre al 30 giugno in Svezia;

c) dal 1° novembre al 31 maggio negli altri Stati membri.

2. Qualora il periodo di intervento in Svezia dia luogo a uno sviamento di cereali dagli altri Stati membri verso la Svezia, la Commissione adotta misure correttive per porre rimedio a tale situazione.

Articolo 11 Riso

L’intervento per il risone è aperto dal 1° aprile al 31 luglio. Tuttavia, gli acquisti all’intervento sono limitati a un massimo di 75 000 tonnellate nell’arco del periodo.

Articolo 12 Zucchero

1. L’intervento per lo zucchero è aperto durante le campagne di commercializzazione 2008/2009 e 2009/2010. Tuttavia, gli acquisti all’intervento sono limitati a un massimo di 600 000 tonnellate per campagna, espresse in zucchero bianco.

2. Lo zucchero immagazzinato a mente del paragrafo 1 durante una campagna di commercializzazione non può formare oggetto di altre misure di ammasso ai sensi degli articoli 29, 49 o 60.

Articolo 13 Carni bovine

1. La Commissione apre l’intervento per le carni bovine se, durante un periodo di due settimane consecutive, il prezzo medio di mercato rilevato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini di cui all’articolo 39, paragrafo 1, lettera a), è inferiore a 1 560 EUR/t.

2. La Commissione sospende gli acquisti all’intervento se per almeno una settimana non è più soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1.

Articolo 14 Burro

1. Se, durante un periodo di due settimane consecutive, il prezzo di mercato del burro in uno o più Stati membri è inferiore al 92 % del prezzo di riferimento, la Commissione apre l’intervento per il burro nello Stato membro o negli Stati membri interessati dal 1° marzo al 31 agosto di un dato anno.

2. La Commissione sospende gli acquisti all’intervento se, per due settimane consecutive, il prezzo di mercato del burro nello Stato membro o negli Stati membri interessati è pari o superiore al 92 % del prezzo di riferimento.

Inoltre, la Commissione può sospendere gli acquisti all’intervento se i quantitativi conferiti all’intervento durante il periodo di cui al primo comma superano le 30 000 tonnellate. In tal caso, gli acquisti all’intervento possono essere effettuati mediante gara, in base ai disciplinari definiti dalla Commissione.

3. La Commissione stabilisce le modalità per la rilevazione dei prezzi di mercato del burro.

Articolo 15 Latte scremato in polvere

L’intervento per il latte scremato in polvere è aperto dal 1° marzo al 31 agosto.

La Commissione può tuttavia sospendere gli acquisti all’intervento non appena i quantitativi conferiti all’intervento durante quel periodo superano le 109 000 tonnellate. In tal caso, gli acquisti all’intervento possono essere effettuati mediante gara, in base ai disciplinari definiti dalla Commissione.

SOTTOSEZIONE IIIPREZZO DI INTERVENTO

Articolo 16 Cereali

Il prezzo di intervento dei cereali, raggiunto il quale si procede agli acquisti all’intervento, è uguale al prezzo di riferimento.

Tuttavia, se la qualità dei prodotti conferiti all’organismo pagatore è diversa dalla qualità tipo, il prezzo di intervento viene maggiorato o ridotto, a seconda dei casi.

Articolo 17 Riso

Il prezzo di intervento del riso, raggiunto il quale si procede agli acquisti all’intervento, è uguale al prezzo di riferimento.

Tuttavia, se la qualità dei prodotti conferiti all’organismo pagatore è diversa dalla qualità tipo, il prezzo di intervento viene maggiorato o ridotto, a seconda dei casi.

La Commissione può inoltre maggiorare o ridurre il prezzo di intervento al fine di orientare la produzione verso determinate varietà.

Articolo 18 Zucchero

Lo zucchero è acquistato all’intervento ad un prezzo pari all’80 % del prezzo di riferimento fissato per la campagna successiva a quella in cui è presentata l’offerta.

Tuttavia, se la qualità dello zucchero conferito all’organismo pagatore è diversa dalla qualità tipo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), per la quale è fissato il prezzo di riferimento, il prezzo di intervento viene maggiorato o ridotto, a seconda dei casi.

Articolo 19 Carni bovine

1. Per le carni bovine, i prezzi di intervento e i quantitativi ammessi all’intervento sono determinati dalla Commissione mediante gara. In particolari circostanze, possono essere fissati per Stato membro o per regione di uno Stato membro in funzione dei prezzi medi di mercato rilevati.

2. Possono essere accettate soltanto le offerte uguali o inferiori al prezzo medio di mercato rilevato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro, maggiorato di un importo determinato dalla Commissione in base a criteri oggettivi.

Articolo 20 Burro

Ferma restando la possibilità di fissare il prezzo di intervento mediante gara nel caso previsto all’articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, il burro è acquistato all’intervento ad un prezzo pari all’90 % del prezzo di riferimento.

Articolo 21 Latte scremato in polvere

Ferma restando la possibilità di fissare il prezzo di intervento mediante gara nel caso previsto all’articolo 15, secondo comma, il prezzo di intervento del latte scremato in polvere, raggiunto il quale si procede agli acquisti all’intervento, è uguale al prezzo di riferimento.

Tuttavia, se il tenore effettivo di materia proteica è inferiore al tenore minimo del 35,6 % di cui all’articolo 9, lettera f), ma non inferiore al 31,4 % dell’estratto secco non grasso, il prezzo di intervento è uguale al prezzo di riferimento ridotto dell’1,75 % per punto percentuale inferiore al tenore del 35,6 % di materia proteica.

SOTTOSEZIONE IVSMERCIO DEI PRODOTTI ACQUISTATI ALL’INTERVENTO

Articolo 22 Principi generali

Lo smercio dei prodotti acquistati all’intervento si svolge in modo da evitare qualsiasi turbativa del mercato e da garantire un accesso non discriminatorio alla merce e la parità di trattamento degli acquirenti.

Articolo 23 Smercio di zucchero

Gli organismi pagatori possono vendere zucchero acquistato all’intervento soltanto ad un prezzo superiore al prezzo di riferimento fissato per la campagna in cui ha luogo la vendita.

La Commissione può tuttavia decidere, nel rispetto degli impegni derivanti da accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato, che gli organismi pagatori:

a) possono vendere zucchero ad un prezzo uguale o inferiore al prezzo di riferimento di cui al primo comma, se lo zucchero è destinato:

i) all’alimentazione degli animali, oppure

ii) all’esportazione tal quale o previa trasformazione in uno dei prodotti di cui all’allegato I del trattato o in una delle merci di cui all’allegato XVII, parte III, del presente regolamento;

b) mettano a disposizione di enti caritativi riconosciuti dallo Stato membro interessato, o dalla Commissione se detto Stato membro non ha accordato alcun riconoscimento, un quantitativo di zucchero da essi detenuto, tal quale, destinato alla distribuzione per il consumo umano nel mercato interno della Comunità, ad un prezzo inferiore al prezzo di riferimento corrente oppure gratuitamente nell’ambito di operazioni ad hoc di aiuti di emergenza.

Articolo 24 Distribuzione agli indigenti nella Comunità

1. I prodotti giacenti all’intervento sono messi a disposizione di taluni organismi designati ai fini della distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nella Comunità secondo un piano annuale.

La distribuzione viene effettuata:

a) gratuitamente, oppure

b) ad un prezzo in nessun caso superiore a quello giustificato dai costi sostenuti dagli organismi designati per realizzare l’operazione.

2. Un prodotto può essere prelevato sul mercato comunitario se:

a) è temporaneamente indisponibile nelle scorte di intervento della Comunità durante l’attuazione del piano annuale di cui al paragrafo 1, nella misura necessaria a consentire l’attuazione del piano stesso in uno o più Stati membri, oppure

b) l’attuazione del piano implica il trasferimento da uno Stato membro all’altro di quantitativi limitati di prodotti giacenti all’intervento in uno Stato membro diverso da quello o da quelli in cui è richiesto il prodotto.

3. Gli Stati membri interessati designano gli organismi di cui al paragrafo 1 e comunicano annualmente alla Commissione, in tempo utile, se intendono avvalersi del regime di cui al presente articolo.

4. I prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono consegnati gratuitamente agli organismi designati. Il loro valore contabile è pari al prezzo di intervento, a cui si applicano eventuali coefficienti per tener conto delle differenze qualitative.

5. Fatto salvo l’articolo 183, i prodotti forniti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono finanziati con gli stanziamenti della corrispondente voce di bilancio del FEAGA all’interno del bilancio delle Comunità europee. Può essere disposto altresì che il finanziamento contribuisca alla copertura delle spese di trasporto dei prodotti dai centri di intervento, nonché delle spese amministrative sostenute dagli organismi designati per la gestione dell’azione di cui al presente articolo, escluse le spese eventualmente sostenute dai beneficiari in relazione all’applicazione dei paragrafi 1 e 2.

SEZIONE IIIAMMASSO PRIVATO

SOTTOSEZIONE IAIUTO OBBLIGATORIO

Articolo 25 Prodotti sovvenzionabili

Sono concessi aiuti all’ammasso privato per i seguenti prodotti, alle condizioni precisate nella presente sezione e fatti salvi i requisiti e le condizioni complementari stabiliti dalla Commissione ai sensi dell’articolo 40:

a) per il burro:

i) crema;

ii) burro non salato prodotto con crema o latte in un’impresa riconosciuta della Comunità ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell’82 % e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 %;

iii) burro salato prodotto con crema o latte in un’impresa riconosciuta della Comunità ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell’80 %, un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 % e un tenore massimo, in peso, di sale del 2 %;

b) per i formaggi:

i) Grana padano di almeno nove mesi di età;

ii) Parmigiano reggiano di almeno quindici mesi di età;

iii) Provolone di almeno tre mesi di età.

Articolo 26 Condizioni e importo dell’aiuto per il burro

Il burro è differenziato secondo classi nazionali di qualità definite dalla Commissione e reca le diciture corrispondenti.

La Commissione fissa l’importo dell’aiuto in base alle spese di ammasso e all’andamento prevedibile dei prezzi del burro fresco e del burro immagazzinato.

Se al momento dello svincolo dall’ammasso le condizioni di mercato hanno subito un andamento sfavorevole, che era imprevedibile al momento dell’entrata all’ammasso, l’aiuto può essere maggiorato.

Articolo 27 Condizioni e importo dell’aiuto per i formaggi

La Commissione fissa l’importo dell’aiuto per i formaggi e le condizioni per la sua concessione. L’importo dell’aiuto è fissato in base alle spese di ammasso e all’andamento prevedibile dei prezzi di mercato.

All’esecuzione delle misure adottate dalla Commissione ai sensi del primo comma provvede l’organismo pagatore designato dallo Stato membro nel quale i formaggi sono stati prodotti e hanno diritto alla denominazione di origine.

SOTTOSEZIONE IIAIUTO FACOLTATIVO

Articolo 28 Prodotti sovvenzionabili

1. Possono essere concessi aiuti all’ammasso privato per i seguenti prodotti, alle condizioni precisate nella presente sezione e fatti salvi i requisiti e le condizioni complementari stabiliti dalla Commissione ai sensi dell’articolo 40:

a) zucchero bianco;

b) olio di oliva;

c) carni fresche o refrigerate di bovini adulti presentate in carcasse, mezzene, quarti compensati, quarti anteriori e quarti posteriori, classificate secondo la tabella comunitaria di cui all’articolo 39, paragrafo 1, lettera a);

d) latte scremato in polvere di prima qualità, ottenuto direttamente ed esclusivamente da latte scremato in un’impresa riconosciuta della Comunità;

e) formaggi a lunga conservazione e formaggi prodotti con latte di pecora e/o di capra che richiedono una stagionatura di almeno sei mesi;

f) carni suine;

g) carni ovine e caprine.

La Commissione può modificare l’elenco dei prodotti di cui al primo comma, lettera c), qualora lo richieda la situazione del mercato.

2. La Commissione fissa l’importo dell’aiuto all’ammasso privato di cui al paragrafo 1 anticipatamente o mediante gara.

Articolo 29 Condizioni per la concessione dell’aiuto per lo zucchero bianco

1. Se nel corso di un periodo rappresentativo il prezzo medio comunitario rilevato per lo zucchero bianco è inferiore al prezzo di riferimento ed è prevedibile che si mantenga a tale livello, tenuto conto della situazione del mercato, la Commissione può decidere di concedere un aiuto all’ammasso privato di zucchero bianco alle imprese detentrici di una quota di zucchero.

2. Lo zucchero immagazzinato a mente del paragrafo 1 durante una campagna di commercializzazione non può formare oggetto di altre misure di ammasso ai sensi degli articoli 12, 49 o 60.

Articolo 30 Condizioni per la concessione dell’aiuto per l’olio di oliva

La Commissione può autorizzare gli organismi riconosciuti dagli Stati membri, che offrano garanzie sufficienti, a stipulare contratti di ammasso dell’olio di oliva da essi commercializzato in caso di grave turbativa del mercato in talune regioni della Comunità, in particolare qualora il prezzo medio rilevato sul mercato nel corso di un periodo rappresentativo sia inferiore a:

a) 1 779 EUR/t per l’olio extra vergine di oliva;

b) 1 710 EUR/t per l’olio di oliva vergine;

c) 1 524 EUR/t per l’olio di oliva lampante avente due gradi di acidità libera; questo importo è ridotto di 36,70 EUR/t per ciascun grado di acidità in più.

Articolo 31 Condizioni per la concessione dell’aiuto per le carni bovine

Se il prezzo medio comunitario rilevato sul mercato in base alla tabella comunitaria di cui all’articolo 39, paragrafo 1, lettera a), è inferiore al 103 % del prezzo di riferimento ed è prevedibile che si mantenga a tale livello, la Commissione può decidere di concedere un aiuto all’ammasso privato.

Articolo 32 Condizioni per la concessione dell’aiuto per il latte scremato in polvere

La Commissione può decidere di concedere un aiuto all’ammasso privato di latte scremato in polvere, in particolare qualora l’andamento dei prezzi e delle scorte di tale prodotto evidenzi un grave squilibrio del mercato che possa essere ridotto o appianato mediante un ammasso stagionale.

Articolo 33 Condizioni per la concessione dell’aiuto per i formaggi

1. Qualora l’andamento dei prezzi e delle scorte d ei formaggi di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera e), evidenzi un grave squilibrio del mercato che possa essere ridotto o appianato mediante un ammasso stagionale, la Commissione può decidere di concedere un aiuto all’ammasso privato.

2. Se alla scadenza del contratto di ammasso i prezzi di mercato dei formaggi immagazzinati sono superiori a quelli rilevati al momento della stipulazione del contratto stesso, la Commissione può decidere di adeguare conseguentemente l’importo dell’aiuto.

Articolo 34 Condizioni per la concessione dell’aiuto per le carni suine

1. Se il prezzo medio comunitario di mercato dei suini macellati, determinato sulla base dei prezzi rilevati in ciascuno Stato membro sui mercati rappresentativi della Comunità e ponderati mediante coefficienti che riflettono la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ciascuno Stato membro, è inferiore al 103 % del prezzo di riferimento ed è prevedibile che si mantenga a tale livello, la Commissione può decidere di concedere un aiuto all’ammasso privato.

2. La Commissione compila un elenco dei mercati rappresentativi di cui al paragrafo 1.

Articolo 35 Condizioni per la concessione dell’aiuto per le carni ovine e caprine

La Commissione può decidere di concedere un aiuto all’ammasso privato di carni ovine e caprine in presenza di una situazione di mercato particolarmente critica in una o più delle seguenti zone di quotazione:

a) Gran Bretagna;

b) Irlanda del Nord;

c) ogni altro Stato membro, ad esclusione del Regno Unito, considerato separatamente.

SEZIONE IVDISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 36 Norme concernenti il magazzinaggio

1. Gli organismi pagatori possono immagazzinare fuori dal territorio dello Stato membro da cui dipendono i prodotti da essi acquistati all’intervento soltanto previa autorizzazione della Commissione.

Ai fini del presente articolo, i territori del Belgio e del Lussemburgo sono considerati come un unico Stato membro.

2. L’autorizzazione è concessa se il magazzinaggio è indispensabile e tenuto conto:

a) delle possibilità e delle condizioni di magazzinaggio nello Stato membro da cui dipende l’organismo pagatore e negli altri Stati membri;

b) delle eventuali spese supplementari occasionate dal magazzinaggio nello Stato membro da cui dipende l’organismo pagatore e dal trasporto.

3. L’autorizzazione per il magazzinaggio in un paese terzo viene concessa unicamente se, in considerazione dei criteri di cui al paragrafo 2, il magazzinaggio in un altro Stato membro presenta notevoli difficoltà.

4. Gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera a), sono definiti previa consultazione di tutti gli Stati membri.

5. Non si applicano dazi doganali né altri importi, da erogare o da riscuotere nell’ambito della politica agricola comune, ai prodotti:

a) trasportati dietro autorizzazione concessa ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3, oppure

b) trasferiti da un organismo pagatore a un altro.

6. L’organismo pagatore che si avvale di un’autorizzazione concessa ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 resta responsabile dei prodotti immagazzinati fuori dal territorio dello Stato membro da cui dipende.

7. I prodotti detenuti da un organismo pagatore fuori dal territorio dello Stato membro da cui dipende, che non siano riportati in questo Stato membro, vengono smerciati ai prezzi e alle condizioni stabiliti o da stabilirsi per il luogo di magazzinaggio.

Articolo 37 Norme concernenti le gare

Le gare devono garantire la parità di accesso di tutti gli interessati.

Gli aggiudicatari sono scelti, nell’ordine, in base alle offerte più vantaggiose per la Comunità. In ogni caso, alla gara non consegue necessariamente l’aggiudicazione di un contratto.

Articolo 38 Centri di intervento

1. La Commissione designa i centri di intervento presso i quali possono essere immagazzinati i prodotti dei settori dei cereali e del riso acquistati all’intervento e stabilisce le condizioni ad essi applicabili.

Per i prodotti del settore dei cereali, la Commissione può designare centri di intervento per ciascun prodotto.

2. La Commissione compila l’elenco dei centri di intervento tenendo conto in particolare:

a) della localizzazione dei centri in zone di eccedenza dei prodotti in questione;

b) della disponibilità di locali e attrezzature tecniche sufficienti;

c) della situazione favorevole dal punto di vista dei mezzi di trasporto.

Articolo 39 Classificazione delle carcasse

1. La Commissione stabilisce tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse, comprese le norme sulla comunicazione dei prezzi di taluni prodotti da parte degli Stati membri, nei seguenti settori:

a) carni bovine, relativamente ai bovini adulti;

b) carni suine;

c) carni ovine e caprine.

2. La Commissione stabilisce le tabelle di cui al paragrafo 1 tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri:

a) per le carcasse di bovini adulti, la tabella classifica le carcasse in base alla conformazione e allo stato di ingrassamento, criteri che permettono di suddividere le carcasse in classi e di identificare le carcasse così classificate;

b) per le carcasse di suino, la tabella classifica le carcasse in base al tenore di carne magra rispetto al peso, attenendosi al principio della constatazione diretta della percentuale di carne magra fondata su misure obiettive, e prevede la suddivisione delle carcasse in classi e la loro identificazione;

c) per le carcasse di ovini e caprini, la tabella classifica le carcasse in base alla conformazione e allo stato di ingrassamento, criteri che permettono di suddividere le carcasse in classi e di identificare le carcasse così classificate.

Per le carcasse di agnelli leggeri possono essere utilizzati altri criteri, come il peso, il colore della carne e il colore del grasso.

Articolo 39 Norme di attuazione

Fatte salve le eventuali competenze specifiche conferite alla Commissione dalle disposizioni del presente capo, la Commissione adotta le modalità di applicazione del presente capo con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) i requisiti e le condizioni che devono soddisfare i prodotti soggetti all’intervento pubblico ai sensi dell’articolo 9 o per i quali sono concessi aiuti all’ammasso privato ai sensi degli articoli 25 e 28, in particolare in materia di qualità, gruppi di qualità, classi di qualità, categorie, quantitativi, condizionamento – compresa l’etichettatura –, età massima, conservazione, fase alla quale si riferisce il prezzo di intervento, nonché durata dell’ammasso privato;

b) se del caso, la tabella delle maggiorazioni e delle riduzioni dei prezzi;

c) le procedure e le condizioni di presa in consegna da parte degli organismi pagatori e di erogazione degli aiuti all’ammasso privato, in particolare per quanto riguarda:

i) la stipulazione dei contratti e il loro contenuto;

ii) la durata dell’ammasso privato e le condizioni alle quali tale durata, se specificata nel contratto, può essere abbreviata o prolungata;

iii) le condizioni di un’eventuale reimmissione sul mercato o dello smercio dei prodotti oggetto di contratti di ammasso privato;

iv) lo Stato membro in cui può essere presentata una richiesta di ammasso privato;

d) le condizioni di smercio dei prodotti acquistati all’intervento, in particolare il prezzo di vendita, le condizioni di collocamento delle scorte e, se del caso, di successiva utilizzazione o destinazione dei prodotti svincolati, i controlli da effettuare e, se del caso, il regime di cauzioni applicabile;

e) la stesura del piano annuale di cui all’articolo 24, paragrafo 1;

f) le condizioni di prelievo sul mercato comunitario di cui all’articolo 24, paragrafo 2;

g) le autorizzazioni di cui all’articolo 36, comprese le deroghe – solo se strettamente necessarie – alle norme sugli scambi;

h) le procedure da seguire in caso di gara;

i) la designazione dei centri di intervento di cui all’articolo 38.

CAPO II MISURE SPECIALI DI INTERVENTO

SEZIONE I MISURE ECCEZIONALI DI SOSTEGNO DEL MERCATO

ARTICOLO 41 Malattie degli animali

1. Al fine di tener conto delle limitazioni agli scambi intracomunitari e agli scambi con i paesi terzi che dovessero risultare dall’applicazione di misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali, la Commissione può adottare misure eccezionali di sostegno del mercato colpito da tali limitazioni.

Le misure di cui al primo comma si applicano ai settori seguenti:

a) carni bovine;

b) latte e prodotti lattiero-caseari;

c) carni suine;

d) carni ovine e caprine;

e) uova;

f) pollame.

2. Le misure di cui al primo comma sono adottate su richiesta dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

Dette misure sono subordinate all’adozione, da parte degli Stati membri interessati, di misure veterinarie e sanitarie atte a debellare rapidamente le epizoozie e soltanto nei limiti e per il periodo strettamente necessari al sostegno del mercato in causa.

Articolo 42 Perdita di fiducia del consumatore

Per quanto riguarda le carni di pollame e le uova la Commissione può adottare misure eccezionali di sostegno del mercato per tener conto di gravi perturbazioni del mercato legate ad una perdita di fiducia del consumatore a causa dell’esistenza di rischi per la salute pubblica o animale.

Tali provvedimenti sono adottati su richiesta dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

Articolo 43 Finanziamento

1. Per le misure eccezionali previste agli articoli 41 e 42 la Comunità contribuisce al finanziamento fino al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri.

Tuttavia, con riguardo ai settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine e delle carni ovine e caprine, la Comunità contribuisce al finanziamento fino al 60 % delle spese in caso di lotta contro l’afta epizootica.

2. Gli Stati membri garantiscono che, nel caso in cui i produttori contribuiscano alle spese sostenute dagli Stati membri, ciò non determini una distorsione della concorrenza tra produttori di Stati membri diversi.

3. Gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano al contributo finanziario degli Stati membri a favore delle misure eccezionali previste agli articoli 41 e 42.

SEZIONE IIMISURE RELATIVE AI SETTORI DEI CEREALI E DEL RISO

ARTICOLO 44 Misure speciali di mercato nel settore dei cereali

1. Qualora la situazione di mercato lo esiga, la Commissione può adottare misure speciali di intervento nel settore dei cereali.

2. La natura e l’applicazione delle misure speciali di intervento, nonché le condizioni e le procedure per la vendita o per qualsiasi altra modalità di smaltimento dei prodotti oggetto di tali misure, sono adottate dalla Commissione.

Articolo 45 Misure speciali di mercato nel settore del riso

1. La Commissione può adottare misure speciali al fine di:

a) impedire un’applicazione su vasta scala dell’intervento pubblico nel settore del riso, conformemente alle disposizioni della sezione II, capo I, della presente parte in certe regioni della Comunità;

b) compensare penurie di risone dovute a calamità naturali.

2. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo.

SEZIONE IIIMISURE RELATIVE AL SETTORE DELLO ZUCCHERO

ARTICOLO 46 Prezzo minimo della barbabietola

1. Il prezzo minimo della barbabietola di quota è pari a:

a) 27,83 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2008/2009;

b) 26,29 EUR/t a partire dalla campagna di commercializzazione 2009/2010.

2. Il prezzo minimo indicato al paragrafo 1 si applica alla barbabietola da zucchero di qualità sana, leale e mercantile, quale definita dalla Commissione, avente un tenore di zucchero del 16 % all’atto del ricevimento.

Nel definire la qualità della barbabietola da zucchero di cui al primo comma la Commissione tiene conto del suo contesto commerciale e della relativa evoluzione e, in particolare, delle sue caratteristiche mercantili.

3. Le imprese produttrici di zucchero che acquistano barbabietole di quota atte ad essere trasformate in zucchero e destinate alla produzione di zucchero di quota sono tenute a pagare almeno il prezzo minimo, adattato applicando le maggiorazioni o le riduzioni corrispondenti alle differenze di qualità rispetto alla qualità tipo.

Le maggiorazioni e le riduzioni di cui al primo comma sono applicate conformemente alle modalità di applicazione che saranno stabilite dalla Commissione.

4. Per i quantitativi di barbabietole da zucchero corrispondenti ai quantitativi di zucchero industriale o di zucchero eccedente soggetti al prelievo sulle eccedenze di cui all’articolo 61, le imprese produttrici di zucchero adeguano il prezzo di acquisto in modo da farlo corrispondere almeno al prezzo minimo delle barbabietole di quota.

Articolo 47 Accordi interprofessionali

1. Gli accordi interprofessionali e i contratti di fornitura sono conformi alle disposizioni di cui al paragrafo 3 e alle condizioni di acquisto che saranno determinate dalla Commissione, segnatamente per quanto riguarda l’acquisto, la fornitura, il ricevimento e il pagamento delle barbabietole.

2. Le condizioni di compravendita delle barbabietole e della canna da zucchero sono disciplinate da accordi interprofessionali stipulati tra i produttori comunitari di queste materie prime e le imprese produttrici di zucchero comunitarie.

3. Nei contratti di fornitura si fa una distinzione tra le barbabietole a seconda che siano destinate a produrre quantitativi di:

a) zucchero di quota o

b) zucchero fuori quota.

4. Ogni impresa produttrice di zucchero comunica allo Stato membro nel cui territorio produce zucchero le seguenti informazioni:

a) i quantitativi di barbabietole di cui al paragrafo 3, lettera a), per i quali ha stipulato contratti di fornitura prima della semina, nonché il tenore di zucchero previsto come base nel contratto;

b) la resa corrispondente stimata.

Gli Stati membri possono esigere informazioni supplementari.

5. Le imprese produttrici di zucchero che non abbiano stipulato, prima della semina, contratti di fornitura per un quantitativo di barbabietole corrispondente al loro zucchero di quota, al prezzo minimo delle barbabietole di quota, sono tenute a pagare almeno il prezzo minimo delle barbabietole di quota per tutte le barbabietole da esse trasformate in zucchero.

6. Previa autorizzazione dello Stato membro interessato, gli accordi interprofessionali possono derogare ai paragrafi 3 e 4.

7. In assenza di accordi interprofessionali, lo Stato membro può prendere le misure necessarie compatibili con il presente regolamento per tutelare gli interessi delle parti.

Articolo 48 Tassa sulla produzione

1. È riscossa una tassa sulla produzione delle quote di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina detenute dalle imprese che producono tali prodotti.

2. La tassa sulla produzione è fissata a 12,00 euro per tonnellata di zucchero di quota e sciroppo di inulina di quota. Per l’isoglucosio la tassa sulla produzione è pari al 50 % della tassa applicabile allo zucchero.

3. Lo Stato membro addebita l’intero importo della tassa sulla produzione, versato in virtù del paragrafo 1, alle imprese stabilite sul suo territorio in proporzione alla quota da esse detenuta nel corso della rispettiva campagna di commercializzazione.

Le imprese effettuano i pagamenti entro la fine di febbraio della relativa campagna di commercializzazione.

4. Le imprese comunitarie produttrici di zucchero e di sciroppo di inulina hanno la facoltà di addebitare il 50 % della tassa sulla produzione ai produttori di barbabietole da zucchero o di canna da zucchero o ai fornitori di cicoria.

Articolo 49 Ritiro di zucchero dal mercato

1. Per salvaguardare l’equilibrio strutturale del mercato ad un livello di prezzo prossimo al prezzo di riferimento, in ottemperanza agli obblighi della Comunità che scaturiscono da accordi conclusi in conformità dell’articolo 300 del trattato, può essere ritirata dal mercato una percentuale, uniforme per tutti gli Stati membri, di zucchero di quota, di isoglucosio di quota e di sciroppo di inulina di quota fino all’inizio della campagna di commercializzazione successiva.

In tal caso, nella stessa campagna di commercializzazione il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di zucchero greggio di importazione destinato alla raffinazione, di cui all’articolo 147 del presente regolamento, è ridotto della stessa percentuale.

2. La percentuale di ritiro di cui al paragrafo 1 è fissata entro il 31 ottobre della relativa campagna di commercializzazione in base alle tendenze del mercato stimate per la stessa campagna.

3. Le imprese detentrici di quote immagazzinano a proprie spese, nel corso del periodo di ritiro, i quantitativi di zucchero corrispondenti all’applicazione della percentuale di cui al paragrafo 1 alla propria produzione entro quota nel corso della relativa campagna di commercializzazione.

I quantitativi di zucchero ritirati dal mercato nel corso di una campagna di commercializzazione si considerano i primi quantitativi prodotti entro quota della campagna di commercializzazione successiva. Tuttavia, tenendo conto delle prevedibili tendenze del mercato, la Commissione può decidere di considerare, per la campagna di commercializzazione in corso e/o per la campagna successiva, tutto o parte dello zucchero, dell’isoglucosio o dello sciroppo di inulina ritirati come:

a) zucchero eccedente, isoglucosio eccedente o sciroppo di inulina eccedente, atto a diventare zucchero industriale, isoglucosio industriale o sciroppo di inulina industriale, oppure

b) produzione entro quota temporanea, che può essere in parte riservata all’esportazione nel rispetto degli impegni della Comunità scaturiti dagli accordi conclusi in conformità dell’articolo 300 del trattato.

4. Se l’approvvigionamento di zucchero nella Comunità è inadeguato, la Commissione può decidere che un certo quantitativo di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina ritirati dal mercato possa essere venduto sul mercato comunitario prima della fine del periodo di ritiro.

5. Lo zucchero immagazzinato conformemente alle disposizioni del presente articolo durante una campagna di commercializzazione non può essere oggetto di altre misure di magazzinaggio ai sensi degli articoli 12, 29 o 60.

Articolo 50 Modalità di applicazione

La Commissione può adottare le modalità di applicazione della presente sezione, e segnatamente:

a) i criteri che le imprese produttrici di zucchero sono tenute ad applicare quando ripartiscono fra i venditori i quantitativi di barbabietole che devono essere coperti dai contratti di fornitura prima della semina, conformemente all’articolo 47, paragrafo 4;

b) la percentuale di zucchero di quota ritirata dal mercato di cui all’articolo 49, paragrafo 1;

c) le condizioni per il pagamento del prezzo minimo qualora lo zucchero ritirato sia venduto sul mercato comunitario ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 4.

SEZIONE IVADEGUAMENTO DELL’OFFERTA

ARTICOLO 51 Misure atte a facilitare l’adeguamento dell’offerta alle esigenze del mercato

Per incoraggiare le iniziative professionali ed interprofessionali atte a facilitare l’adeguamento dell’offerta alle esigenze del mercato, ad eccezione di quelle concernenti ritiri dal mercato, la Commissione può adottare le seguenti misure relative ai settori delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova e del pollame:

a) misure dirette a migliorare la qualità;

b) misure dirette a promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione;

c) misure intese ad agevolare l’accertamento dell’andamento dei prezzi sul mercato;

d) misure intese a consentire l’elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine tramite la conoscenza dei mezzi di produzione impiegati.

CAPO III REGIMI DI CONTENIMENTO DELLA PRODUZIONE

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 52 Regimi di quote

1. Un regime di quote disciplina i prodotti seguenti:

a) il latte e i prodotti lattiero-caseari definiti all’articolo 62, lettere a) e b);

b) lo zucchero, l’isoglucosio e lo sciroppo di inulina.

2. Se un produttore supera la quota in questione e, nel caso dello zucchero, non utilizza i quantitativi eccedenti secondo una delle modalità consentite, un prelievo di eccedenza viene riscosso su tali quantitativi.

SEZIONE II ZUCCHERO

SOTTOSEZIONE IRIPARTIZIONE E GESTIONE DELLE QUOTE

Articolo 53 Ripartizione delle quote

1. Le quote di produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina sono fissate a livello nazionale e regionale nell’ allegato IV.

2. Gli Stati membri assegnano una quota ad ogni impresa produttrice di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina stabilita sul loro territorio e riconosciuta a norma dell’articolo 54.

Per ciascuna impresa la quota attribuita è pari alla quota assegnata all’impresa a norma del regolamento (CE) n. 318/2006 per la campagna di commercializzazione 2007/2008.

3. In caso di assegnazione di una quota ad un’impresa produttrice di zucchero che possiede più stabilimenti, gli Stati membri adottano le misure che ritengono necessarie per tenere adeguatamente conto degli interessi dei produttori di barbabietole e di canna da zucchero.

Articolo 54 Imprese riconosciute

1. A richiesta, gli Stati membri riconoscono le imprese produttrici di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina ovvero le imprese che trasformano detti prodotti in uno dei prodotti elencati all’articolo 59, paragrafo 2, a condizione che queste:

a) comprovino la propria capacità professionale di produzione;

b) accettino di fornire le informazioni e di sottoporsi ai controlli di cui al presente capo;

c) non siano oggetto di un provvedimento di sospensione o revoca del riconoscimento.

2. Le imprese riconosciute forniscono le seguenti informazioni allo Stato membro nel cui territorio ha luogo il raccolto delle barbabietole o delle canne oppure la raffinazione:

a) i quantitativi di barbabietole o di canne per i quali è stato concluso un contratto di fornitura, nonché le corrispondenti rese stimate di barbabietola o di canna e di zucchero per ettaro;

b) dati relativi alle consegne previste ed effettive di barbabietola da zucchero, di canna da zucchero e di zucchero greggio, dati relativi alla produzione di zucchero e dichiarazioni delle scorte di zucchero;

c) i quantitativi di zucchero bianco venduto, con indicazione del relativo prezzo e delle condizioni di vendita.

Articolo 55 Quota aggiuntiva di isoglucosio

1. Nella campagna di commercializzazione 2008/2009 una quota supplementare di isoglucosio di 100 000 tonnellate è aggiunta alla quota della campagna di commercializzazione precedente.

Gli Stati membri assegnano alle imprese le quote aggiuntive in proporzione alla quota di isoglucosio loro assegnata in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 2.

2. L’Italia, la Lituania e la Svezia possono assegnare su richiesta alle imprese stabilite sul loro territorio una quota aggiuntiva di isoglucosio che si applica fino alla campagna di commercializzazione 2009/2010. Le quote aggiuntive massime per Stato membro sono fissate nell’allegato V.

3. Le quote aggiuntive assegnate alle imprese a norma del paragrafo 2 sono soggette ad un prelievo unico di 730 euro, che è prelevato per tonnellata di quota aggiuntiva assegnata.

Articolo 56 Gestione delle quote

1. La Commissione adegua le quote indicate nell’ allegato IV entro la fine di febbraio della campagna di commercializzazione precedente per ciascuna delle campagne di commercializzazione 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011. Gli adeguamenti risultano dall’applicazione del paragrafo 2 del presente articolo e dell’articolo 55 del presente regolamento nonché dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006.

2. Tenendo conto dei risultati del regime di ristrutturazione previsto dal regolamento (CE) n. 320/2006, entro il 28 febbraio 2010 la Commissione fissa la percentuale uniforme necessaria per ridurre le quote esistenti di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina per Stato membro o per regione al fine di evitare squilibri di mercato nella campagna di commercializzazione 2010/2011 e nelle successive.

3. Gli Stati membri adeguano di conseguenza la quota assegnata alle imprese.

Articolo 57 Riassegnazione della quota nazionale

1. Uno Stato membro può ridurre fino al 10 % per ciascuna campagna di commercializzazione la quota di zucchero o di isoglucosio assegnata ad un’impresa stabilita nel suo territorio.

2. Gli Stati membri possono effettuare trasferimenti di quote tra le imprese secondo le regole stabilite nell’allegato VI e prendendo in considerazione gli interessi di tutte le parti in causa, in particolare dei produttori di barbabietole e di canne da zucchero.

3. Lo Stato membro assegna i quantitativi detratti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 ad una o più imprese stabilite nel suo territorio, che detengano o non detengano quote.

SOTTOSEZIONE IISUPERAMENTO DELLA QUOTA

Articolo 58 Campo di applicazione

Lo zucchero, l’isoglucosio o lo sciroppo di inulina prodotti nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all’articolo 53 possono essere:

a) utilizzati per la trasformazione di alcuni prodotti indicati all’articolo 59;

b) riportati alla quota di produzione della campagna di commercializzazione successiva, conformemente all’articolo 60;

c) utilizzati ai fini del regime speciale di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche, conformemente al titolo II del regolamento (CE) n. 247/2006[58];

oppure

d) esportati entro il limite quantitativo fissato dalla Commissione nel rispetto degli impegni scaturiti dagli accordi conclusi in conformità dell’articolo 300 del trattato.

Gli altri quantitativi prodotti in eccesso sono soggetti al prelievo sulle eccedenze di cui all’articolo 61.

Articolo 59 Zucchero industriale

1. Lo zucchero industriale, l’isoglucosio industriale o lo sciroppo di inulina industriale sono riservati alla produzione di uno dei prodotti elencati al paragrafo 2 qualora:

a) siano oggetto di un contratto di fornitura concluso prima della fine della campagna di commercializzazione tra un produttore ed un utilizzatore entrambi riconosciuti a norma dell’articolo 54

e

b) siano stati consegnati all’utilizzatore entro il 30 novembre della campagna di commercializzazione successiva.

2. La Commissione redige un elenco dei prodotti per la fabbricazione dei quali sono utilizzati zucchero industriale, isoglucosio industriale o sciroppo di inulina industriale.

L’elenco comprende in particolare:

a) bioetanolo, alcole, rum, lieviti vivi e quantitativi di sciroppo da spalmare e sciroppo da trasformare in “Rinse appelstroop”;

b) alcuni prodotti industriali che non contengono zucchero, ma nella cui trasformazione sono utilizzati zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina;

c) alcuni prodotti dell’industria chimica o farmaceutica che contengono zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina.

Articolo 60 Riporto di zucchero eccedente

1. Ogni impresa può decidere di riportare alla produzione della campagna di commercializzazione successiva tutta o parte della produzione di zucchero eccedente, di isoglucosio eccedente o di sciroppo di inulina eccedente. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, tale decisione è irrevocabile.

2. Le imprese che prendono la decisione di cui al paragrafo 1:

a) informano lo Stato membro interessato prima di una data da stabilirsi da parte dello stesso:

- fra il 1° febbraio e il 30 giugno della campagna di commercializzazione in corso per i quantitativi di zucchero di canna riportati;

- fra il 1° febbraio e il 15 aprile della campagna di commercializzazione in corso per i quantitativi di zucchero o di sciroppo di inulina riportati;

b) si impegnano ad immagazzinare detti quantitativi a proprie spese fino alla fine della campagna di commercializzazione in corso.

3. Se la produzione definitiva della campagna di commercializzazione considerata è inferiore a quella stimata alla data della decisione di riporto di cui al paragrafo 1, entro il 31 ottobre della campagna di commercializzazione successiva il quantitativo riportato può essere adattato con efficacia retroattiva.

4. I quantitativi riportati si considerano i primi quantitativi prodotti della quota della campagna di commercializzazione successiva.

5. Lo zucchero immagazzinato conformemente alle disposizioni del presente articolo durante una campagna di commercializzazione non può essere oggetto di altre misure di magazzinaggio ai sensi degli articoli 12, 29 o 49.

Articolo 61 Prelievo sulle eccedenze

1. I seguenti quantitativi sono soggetti ad un prelievo sulle eccedenze:

a) lo zucchero eccedente, l’isoglucosio eccedente e lo sciroppo di inulina eccedente prodotti in qualsiasi campagna di commercializzazione, esclusi i quantitativi riportati alla quota di produzione della campagna di commercializzazione successiva ed immagazzinati a norma dell’articolo 60 o i quantitativi di cui all’articolo 58, lettere c) e d);

b) lo zucchero industriale, l’isoglucosio industriale e lo sciroppo di inulina industriale di cui non sia stata comprovata, entro una data stabilita dalla Commissione, la trasformazione in uno dei prodotti di cui all’articolo 59, paragrafo 2;

c) lo zucchero, l’isoglucosio e lo sciroppo di inulina ritirati dal mercato a norma dell’articolo 49 e per i quali non siano adempiuti gli obblighi di cui all’articolo 49, paragrafo 3.

2. Il prelievo sulle eccedenze è fissato dalla Commissione ad un livello sufficientemente elevato per evitare l’accumulo dei quantitativi di cui al paragrafo 1.

3. Lo Stato membro addebita il prelievo sulle eccedenze, versato in virtù del paragrafo 1, alle imprese stabilite sul suo territorio in proporzione ai quantitativi di cui al paragrafo 1 da esse prodotti, determinati per dette imprese per la relativa campagna di commercializzazione.

SEZIONE III LATTE

SOTTOSEZIONE IDISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 62 Definizioni

Ai fini della presente sezione si intende per:

a) “latte”: il prodotto della mungitura di una o più vacche;

b) “altri prodotti lattiero-caseari”: tutti i prodotti lattiero-caseari ad esclusione del latte, in particolare il latte scremato, la crema di latte, il burro, lo iogurt e i formaggi; se del caso, questi possono essere convertiti in “equivalente latte” applicando coefficienti che vengono fissati dalla Commissione;

c) “produttore”: l’imprenditore agricolo la cui azienda è situata sul territorio geografico di uno Stato membro, che produce e commercializza latte o si accinge a farlo nell’immediato futuro;

d) “azienda”: l’azienda definita all’articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003;

e) “acquirente”: un’impresa o un’associazione che acquista latte presso il produttore:

- per sottoporlo ad una o più operazioni di raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso il lavoro su ordinazione;

- per cederlo a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.

Tuttavia, si considera come acquirente qualsiasi associazione di acquirenti operanti in una stessa zona geografica, la quale effettui per conto dei propri aderenti le operazioni di gestione amministrativa e contabile necessarie al pagamento del prelievo. Ai fini dell’applicazione della prima frase del presente comma, la Grecia è considerata un’unica zona geografica e può assimilare un ente pubblico all’associazione di acquirenti summenzionata;

f) “consegna”: qualsiasi consegna di latte, ad esclusione di ogni altro prodotto lattiero-caseario, da parte di un produttore ad un acquirente, indipendentemente dal fatto che al trasporto provveda il produttore, l’acquirente, l’impresa dedita al trattamento o alla trasformazione di tali prodotti, o un terzo;

g) “vendita diretta”: qualsiasi vendita o cessione di latte da parte di un produttore direttamente al consumatore, nonché qualsiasi vendita o cessione, da parte di un produttore, di altri prodotti lattiero-caseari. La Commissione può adattare, nel rispetto della definizione di “consegna” di cui alla lettera f) del presente articolo, la definizione di “vendita diretta” al fine di garantire in particolare che nessun quantitativo di latte o di altri prodotti lattiero-caseari commercializzati sia escluso dal regime di quote;

h) “commercializzazione”: consegna di latte o vendita diretta di latte o di altri prodotti lattiero-caseari;

i) “quota individuale”: la quota di un produttore al 1° aprile di un qualsiasi periodo di dodici mesi;

k) “quota nazionale”: la quota di cui all’articolo 63, fissata per ciascuno Stato membro.

l) “quota disponibile”: la quota a disposizione del produttore al 31 marzo del periodo di dodici mesi per il quale la quota è fissata, tenuto conto dei trasferimenti, delle cessioni, delle conversioni e delle riassegnazioni temporanee previsti dal presente regolamento e intervenuti nel corso di tale periodo di dodici mesi.

SOTTOSEZIONE IIRIPARTIZIONE E GESTIONE DELLE QUOTE

Articolo 63 Quote nazionali

1. Le quote nazionali per la produzione di latte e altri prodotti lattiero-caseari commercializzati durante sette periodi consecutivi di dodici mesi a decorrere dal 1° aprile 2008 (di seguito denominati “periodi di dodici mesi” ) sono fissate al [punto 1 dell’allegato VII].

2. Le quote di cui al paragrafo 1 sono ripartite fra i produttori in conformità dell’articolo 64, distinguendo fra consegne e vendite dirette. Il superamento delle quote nazionali è stabilito a livello nazionale in ciascuno Stato membro ai sensi della presente sezione e separatamente per le consegne e le vendite dirette.

3. Le quote nazionali di cui all’allegato VII, punto 1, sono fissate fatto salvo un eventuale riesame alla luce della situazione generale del mercato e delle condizioni specifiche esistenti in taluni Stati membri.

4. Per la Bulgaria e la Romania è istituita una riserva speciale per la ristrutturazione, come indicato all’allegato VII, punto 2. Tale riserva è liberata dal 1° aprile 2009, a condizione che il consumo in azienda di latte e di prodotti lattiero-caseari in ciascuno di tali paesi sia diminuito dal 2002.

La decisione relativa alla liberazione della riserva e alla sua distribuzione tra le quote per le consegne e per le vendite dirette è adottata dalla Commissione sulla base di una relazione che la Bulgaria e la Romania dovranno presentarle entro il 31 dicembre 2008. Tale relazione esporrà in dettaglio i risultati e le tendenze dell’effettivo processo di ristrutturazione del settore lattiero-caseario del paese e, in particolare, il passaggio dalla produzione per il consumo in azienda alla produzione destinata al mercato.

5. Per la Bulgaria, la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia le quote nazionali includono tutto il latte o l’equivalente latte consegnato ad un acquirente o venduto direttamente per il consumo, indipendentemente dal fatto che sia prodotto o commercializzato nell’ambito di una misura transitoria applicabile in tali paesi.

Articolo 64 Quote individuali

1. Gli Stati membri stabiliscono la quota o le quote individuali dei produttori in base al quantitativo o ai quantitativi di riferimento individuali, attribuiti in base al capo 2 del regolamento (CEE) n. 1788/2003 per il periodo di dodici mesi che ha inizio il 1° aprile 2007.

2. I produttori possono disporre di una o di due quote individuali, rispettivamente per le consegne e per le vendite. La conversione da una quota all’altra dei quantitativi di un produttore può essere effettuata soltanto dall’autorità competente dello Stato membro, su richiesta debitamente giustificata del produttore.

3. Qualora un produttore disponga di due quote, il calcolo del suo contributo al prelievo eventualmente dovuto è effettuato separatamente per ciascuna quota.

4. La Commissione può aumentare fino a 200 000 tonnellate la parte della quota nazionale della Finlandia destinata alle consegne di cui all’articolo 63 per compensare i produttori “SLOM” finlandesi. Tale riserva, da assegnare conformemente alla normativa comunitaria, è utilizzata esclusivamente per i produttori il cui diritto a riprendere la produzione fosse compromesso in conseguenza dell’adesione.

5. Le quote individuali sono adattate, se del caso, per ciascuno dei periodi di dodici mesi di cui trattasi, in modo che, per ciascuno Stato membro, la somma delle quote individuali per le consegne e quella per le vendite dirette non superi la parte corrispondente della quota nazionale adattata a norma dell’articolo 66, tenuto conto delle eventuali riduzioni imposte per alimentare la riserva nazionale di cui all’articolo 68.

Articolo 65 Assegnazione di quote provenienti dalla riserva nazionale

Gli Stati membri stabiliscono le norme necessarie per l’assegnazione ai produttori di una parte o della totalità delle quote provenienti dalla riserva nazionale di cui all’articolo 68 in base a criteri oggettivi comunicati alla Commissione.

Articolo 66 Gestione delle quote

1. La Commissione adatta, per ciascuno Stato membro e per ciascun periodo, entro la fine del periodo in questione, la ripartizione tra “consegne” e “vendite dirette” delle quote nazionali, tenuto conto delle conversioni richieste dai produttori tra le quote individuali per le consegne e per le vendite dirette.

2. Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione, entro date e in base a modalità che la Commissione stabilisce secondo la procedura di cui all’articolo 185, paragrafo 2, i dati necessari per:

a) l’adattamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

b) il calcolo del prelievo sulle eccedenze che lo Stato membro deve pagare.

Articolo 67 Tenore di grassi

1. A ciascun produttore che dispone di una quota o di quote individuali per le consegne è assegnato un tenore di riferimento di grassi.

2. Per le quote attribuite ai produttori al 31 marzo 2008 a norma dell’articolo 64, paragrafo 1, il tenore di cui al paragrafo 1 del presente articolo è pari al tenore di riferimento di detta quota a tale data.

3. Tale tenore è modificato all’atto della conversione di cui all’articolo 64, paragrafo 2, e nel caso di acquisizione o cessione di quote.

4. Per i nuovi produttori che dispongono di una quota individuale per le consegne proveniente interamente dalla riserva nazionale, il tenore di grassi è fissato dalla Commissione.

5. Il tenore di riferimento individuale di cui al paragrafo 1 è adeguato, se del caso, all’entrata in vigore del presente regolamento e successivamente all’inizio del periodo di dodici mesi di cui trattasi, ogniqualvolta ciò sia necessario, in modo che, per ciascuno Stato membro, la media ponderata del tenore rappresentativo individuale non superi di più di 0,1 g/kg il tenore di riferimento di grassi di cui all’allegato VIII.

Per la Romania il tenore di riferimento di grassi fissato all’allegato VIII è riesaminato sulle base delle cifre relative all’intero anno 2004 e, se necessario, adattato dalla Commissione.

Articolo 68 Riserva nazionale

1. All’interno delle quote nazionali fissate nell’ allegato VII ciascuno Stato membro istituisce una riserva nazionale, in particolare ai fini delle assegnazioni di cui all’articolo 65. Questa riserva è alimentata, a seconda dei casi, riprendendo i quantitativi di cui all’articolo 69, effettuando una trattenuta sui trasferimenti di cui all’articolo 73 oppure effettuando una riduzione lineare dell’insieme delle quote individuali. Tali quote conservano la loro destinazione iniziale, ossia consegne o vendite dirette.

2. Le eventuali quote supplementari assegnate ad uno Stato membro sono versate automaticamente nella riserva nazionale e ripartite tra consegne e vendite dirette a seconda delle necessità prevedibili.

3. Le quote che rientrano nella riserva nazionale non hanno un tenore di riferimento di grassi.

Articolo 69 Casi di inattività

1. Se una persona fisica o giuridica che detiene quote individuali non soddisfa più i criteri di cui all’articolo 62, lettera c), nell’arco di un periodo di dodici mesi, tali quantitativi sono riversati nella riserva nazionale entro il 1° aprile dell’anno civile successivo, tranne se essa diventa nuovamente pr oduttore ai sensi dell’articolo 62, lettera c), entro tale data.

Se la persona fisica o giuridica diventa nuovamente produttore entro la fine del secondo periodo di dodici mesi successivo al ritiro, la quota individuale ritirata è restituita, in tutto o in parte, entro il 1° aprile successivo alla data della richiesta.

2. Se per almeno un periodo di dodici mesi un produttore non commercializza un quantitativo pari almeno al 70 % della sua quota individuale, lo Stato membro può decidere se e a quali condizioni la quota inutilizzata è riversata in tutto o in parte nella riserva nazionale.

Lo Stato membro può stabilire le condizioni alle quali una quota è riassegnata al produttore interessato qualora ripristini la commercializzazione.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano in caso di forza maggiore o in casi debitamente giustificati che compromettono temporaneamente la capacità produttiva dei produttori in questione, riconosciuti dalle autorità competenti.

Articolo 70 Cessioni temporanee

1. Entro la fine di ciascun periodo di dodici mesi gli Stati membri autorizzano, per il periodo di cui trattasi, cessioni temporanee di una parte delle quote individuali che non saranno utilizzate dal produttore che ne dispone.

Gli Stati membri possono disciplinare le operazioni di cessione in funzione delle categorie di produttori o delle strutture della produzione lattiera, limitarle al livello dell’acquirente o all’interno delle regioni, autorizzare la cessione totale nei casi di cui all’articolo 69, paragrafo 3, e determinare in che misura il cedente possa rinnovare le operazioni di cessione.

2. Ciascuno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1 sulla base di uno o di entrambi i seguenti criteri:

a) la necessità di facilitare le evoluzioni e gli adeguamenti strutturali;

b) imperative esigenze amministrative.

Articolo 71 Trasferimenti di quote con corrispondente trasferimento di terre

1. Le quote individuali sono trasferite con l’azienda ai produttori che la riprendono, in caso di vendita, locazione, trasmissione per successione effettiva o anticipata o qualsiasi altro trasferimento che produca effetti giuridici analoghi per i produttori secondo modalità che gli Stati membri definiscono tenendo conto delle superfici utilizzate per la produzione lattiera o di altri criteri oggettivi e, eventualmente, di un accordo tra le parti. La parte della quota eventualmente non trasferita con l’azienda è aggiunta alla riserva nazionale.

2. Se le quote sono state o sono trasferite a norma del paragrafo 1 in caso di affitto o altri casi aventi effetti giuridici analoghi, gli Stati membri possono decidere, in base a criteri obiettivi e affinché le quote siano attribuite esclusivamente ai produttori, che le quote di cui trattasi non siano trasferite con l’azienda.

3. In caso di trasferimento di terre alle autorità pubbliche e/o per motivi di pubblica utilità o allorché il trasferimento è effettuato a fini non agricoli, gli Stati membri prevedono che siano applicate le disposizioni necessarie alla salvaguardia degli interessi legittimi delle parti e in particolare che il produttore uscente sia in grado, se vuole farlo, di continuare la produzione lattiera.

4. Qualora non vi sia accordo tra le parti, nel caso di affitti rurali che scadono e non sono rinnovabili a condizioni analoghe, o in situazioni che abbiano analoghi effetti giuridici, le quote individuali di cui trattasi sono trasferite tutte o in parte ai produttori che le riprendono, secondo le disposizioni adottate dagli Stati membri, tenendo conto degli interessi legittimi delle parti.

Articolo 72 Misure specifiche di trasferimento

1. Per portare a termine la ristrutturazione della produzione lattiera o per migliorare l’ambiente, gli Stati membri possono, secondo modalità che essi definiscono tenendo conto degli interessi legittimi delle parti:

a) accordare ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente una parte o la totalità della loro produzione lattiera un’indennità, versata in una o più rate annuali, e alimentare la riserva nazionale con le quote individuali così liberate;

b) stabilire, in base a criteri obiettivi, le condizioni alle quali i produttori possono ottenere, all’inizio di un periodo di dodici mesi, dietro preventivo pagamento, la riassegnazione, da parte dell’autorità competente o dell’organismo da essa designato, di quote individuali liberate definitivamente alla fine del precedente periodo di dodici mesi da altri produttori dietro versamento, in una o più rate annuali, di un’indennità pari al pagamento anzidetto;

c) centralizzare e controllare i trasferimenti di quote senza corrispondente trasferimento di terre;

d) prevedere, nel caso di un trasferimento di terre destinato a migliorare l’ambiente, la messa a disposizione del produttore uscente, se intende proseguire la produzione lattiera, della quota individuale;

e) determinare, in base a criteri obiettivi, le regioni e le zone di raccolta all’interno delle quali sono autorizzati, allo scopo di migliorare la struttura della produzione lattiera, i trasferimenti definitivi di quote senza corrispondente trasferimento di terre;

f) autorizzare, dietro richiesta del produttore all’autorità competente o all’organismo da essa designato, allo scopo di migliorare la struttura della produzione lattiera a livello dell’impresa o di consentire l’estensivizzazione della produzione, il trasferimento definitivo di quote senza corrispondente trasferimento di terre o viceversa.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 possono essere applicate a livello nazionale, al livello territoriale appropriato o nelle zone di raccolta specificate.

Articolo 73 Trattenute sui trasferimenti

1. Nel caso dei trasferimenti di cui agli articoli 71 e 72, gli Stati membri possono trattenere per riversarla nella riserva nazionale una parte delle quote individuali in base a criteri obiettivi.

2. Se le quote sono state o sono trasferite ai sensi degli articoli 71 e 72 con o senza corrispondente trasferimento di terre in caso di affitto o altri casi aventi effetti giuridici analoghi, gli Stati membri possono decidere, in base a criteri obiettivi e affinché le quote siano attribuite esclusivamente ai produttori, che le quote di cui trattasi siano, in tutto o in parte, versate nella riserva nazionale definendone le condizioni.

Articolo 74 Aiuti per l’acquisizione di quantitativi di riferimento

La cessione, il trasferimento o l’assegnazione di quote a norma della presente sezione non possono beneficiare di alcun sostegno finanziario da parte delle autorità pubbliche direttamente connesso all’acquisizione di quote.

SOTTOSEZIONE IIISUPERAMENTO DELLA QUOTA

Articolo 75 Prelievo di eccedenza

1. Un prelievo sulle eccedenze è riscosso sul latte e i prodotti lattiero-caseari commercializzati in eccesso rispetto alla quota nazionale stabilità in conformità della sottosezione II.

Il prelievo è fissato a 27,83 euro per 100 kg di latte.

2. Gli Stati membri sono debitori verso la Comunità del prelievo di eccedenza risultante dal superamento della quota nazionale, stabilita a livello nazionale e separatamente per le consegne e le vendite dirette, e lo versano, entro il limite del 99 % dell’importo dovuto, al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) tra il 16 ottobre e il 30 novembre successivi al periodo di dodici mesi in questione.

3. Se il versamento di cui al paragrafo 1 non è stato effettuato entro la data fissata, e previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli, la Commissione detrae una somma equivalente al prelievo non pagato dai pagamenti mensili ai sensi dell’articolo 14 e dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005. Prima di prendere la sua decisione la Commissione informa lo Stato membro interessato, che comunica il suo parere entro una settimana. Non si applica l’articolo 14 del regolamento (CE) n. 2040/2000 del Consiglio[59].

4. La Commissione determina le modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 76 Contributo dei produttori al prelievo di eccedenza dovuto

Il prelievo di eccedenza è interamente ripartito, ai sensi degli articoli 77 e 80, tra i produttori che hanno contribuito a ciascun superamento delle quote nazionali di cui all’articolo 63, paragrafo 2.

Fatti salvi l’articolo 77, paragrafo 3, e l’articolo 80, paragrafo 1, i produttori sono debitori verso lo Stato membro del pagamento del contributo al prelievo di eccedenza dovuto, calcolato ai sensi degli articoli 66, 67 e 77, soltanto per il superamento delle rispettive quote disponibili.

Articolo 77 Prelievo di eccedenza sulle consegne

1. Per stabilire il computo finale del prelievo di eccedenza, i quantitativi consegnati da ciascun produttore sono aumentati o ridotti per tener conto delle eventuali differenze tra il tenore effettivo di grassi e il tenore di riferimento, applicando coefficienti e condizioni che verranno stabiliti dalla Commissione.

2. Se la somma a livello nazionale delle consegne adeguate a norma del paragrafo 1 è inferiore alle consegne effettive, il prelievo di eccedenza è calcolato sulle consegne effettive. In questo caso gli adeguamenti verso il basso sono ridotti proporzionalmente in modo da far coincidere la somma delle consegne adeguate con le consegne effettive.

Se la somma delle consegne adeguate conformemente al paragrafo 1 è superiore alle consegne effettive, il prelievo di eccedenza è calcolato sulle consegne adeguate.

3. A seconda della decisione dello Stato membro, il contributo dei produttori al pagamento del prelievo sulle eccedenze dovuto è stabilito, previa riassegnazione o meno della parte inutilizzata della quota nazionale destinata alle consegne, proporzionalmente alle quote individuali a disposizione di ciascun produttore o secondo criteri obiettivi che devono essere fissati dagli Stati membri,

a) a livello nazionale in base al superamento della quota a disposizione di ciascun produttore;

b) oppure in un primo tempo a livello dell’acquirente e successivamente, se del caso, a livello nazionale.

Articolo 78 Ruolo degli acquirenti

1. Gli acquirenti sono responsabili della riscossione presso i produttori dei contributi da essi dovuti a titolo del prelievo di eccedenza e versano all’organismo competente dello Stato membro, prima di una data e in base a modalità che verranno stabilite dalla Commissione, l’importo di tali contributi che trattengono sul prezzo del latte pagato ai produttori responsabili del superamento o che, in mancanza, riscuotono con ogni mezzo appropriato.

2. Se un acquirente si sostituisce in tutto o in parte a uno o più acquirenti, le quote individuali di cui dispongono i produttori sono presi in considerazione per il completamento del periodo di dodici mesi in corso, previa detrazione dei quantitativi già consegnati e tenuto conto del loro tenore di grassi.

Il paragrafo 2 si applica anche in caso di passaggio di un produttore da un acquirente ad un altro.

3. Qualora nel periodo di riferimento i quantitativi consegnati da un produttore superino la quota di cui dispone, lo Stato membro può decidere che l’acquirente trattenga a titolo di anticipo sul contributo del produttore al prelievo, secondo modalità determinate dallo Stato membro, una parte del prezzo del latte su ogni consegna di tale produttore che supera la quota di cui dispone per le consegne. Lo Stato membro può prevedere disposizioni specifiche che consentano agli acquirenti di trattenere tale anticipo qualora i produttori consegnino a più acquirenti.

Articolo 79 Riconoscimento

La qualifica di acquirente è subordinata al riconoscimento preliminare da parte dello Stato membro in base a criteri che verranno stabiliti dalla Commissione.

Le condizioni che il produttore deve soddisfare e i dati che deve fornire in caso di vendita diretta sono stabilite dalla Commissione.

Articolo 80 Prelievo di eccedenza sulle vendite dirette

1. In caso di vendite dirette il contributo di ciascun produttore al pagamento del prelievo di eccedenza è stabilito con decisione dello Stato membro, previa riassegnazione o meno della parte inutilizzata della quota destinata alle vendite dirette, al livello territoriale appropriato o a livello nazionale.

2. Gli Stati membri stabiliscono la base per il calcolo del contributo del produttore al prelievo di eccedenza dovuto sul quantitativo totale di latte venduto o ceduto o utilizzato per fabbricare i prodotti lattiero-caseari venduti o ceduti, applicando criteri fissati dalla Commissione.

3. Nessuna correzione connessa ai grassi è presa in considerazione per stabilire il computo finale del prelievo di eccedenza.

4. La Commissione fissa le modalità e la data di pagamento del prelievo all’organismo competente dello Stato membro.

Articolo 81 Importi pagati in eccesso o non pagati

1. Qualora, per le consegne o le vendite dirette, il prelievo sulle eccedenze sia dovuto e il contributo riscosso dai produttori sia superiore al prelievo, gli Stati membri possono:

a) destinare in tutto o in parte l’eccedenza riscossa al finanziamento delle misure di cui all’articolo 72, paragrafo 1, lettera a), e/o

b) ridistribuirla in tutto o in parte ai produttori che:

- rientrano in categorie prioritarie stabilite dallo Stato membro in base a criteri obiettivi e a un termine determinato dalla Commissione, oppure

- sono confrontati ad una situazione eccezionale risultante da una disposizione nazionale non avente alcun nesso con il regime delle quote per il latte e gli altri prodotti lattiero-caseari oggetto del presente capo.

2. Qualora il prelievo di eccedenza non sia dovuto, gli anticipi eventualmente riscossi dall’acquirente o dallo Stato membro sono rimborsati entro la fine del periodo di dodici mesi successivo.

3. Se l’acquirente non ha rispettato l’obbligo di riscuotere il contributo dei prodotti al prelievo di eccedenza a norma dell’articolo 78, lo Stato membro può riscuotere direttamente dal produttore gli importi non pagati, fatte salve le sanzioni che può applicare all’acquirente inadempiente.

4. Se il termine di pagamento non è rispettato dal produttore o dall’acquirente, a seconda dei casi, gli interessi di mora, che verranno fissati dalla Commissione, sono versati allo Stato membro.

SEZIONE IV DISPOSIZIONI PROCEDURALI

ARTICOLO 82 Modalità di applicazione

La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente capo, che possono riguardare in particolare:

a) le modalità di applicazione degli articoli 58, 59, 60 e 61, segnatamente le condizioni relative alla concessione di restituzioni alla produzione, gli importi delle suddette restituzioni e i quantitativi ammissibili;

b) le informazioni supplementari che le imprese riconosciute di cui all’articolo 54 devono fornire nonché i criteri per le sanzioni, le sospensioni e il ritiro di detto riconoscimento;

c) la fissazione degli importi di cui agli articoli 55 e 61;

d) le deroghe alle date fissate all’articolo 60.

CAPO IVREGIMI DI AIUTO

SEZIONE I AIUTO ALLA TRASFORMAZIONE

SOTTOSEZIONE IFORAGGI ESSICCATI

Articolo 83 Imprese beneficiarie

1. L’aiuto alla trasformazione dei prodotti del settore dei foraggi essiccati è concesso alle imprese trasformatrici di prodotti di detto settore che rientrano in almeno una delle seguenti categorie:

a) trasformatori che hanno stipulato contratti con produttori di foraggi da essiccare. Ove un contratto sia un contratto speciale di lavorazione di foraggi consegnati da un produttore, esso contiene una clausola che obbliga il trasformatore a versare al produttore l’aiuto ottenuto per il quantitativo trasformato in applicazione del contratto;

b) imprese che hanno lavorato la propria produzione ovvero, in caso di associazioni, quella dei loro soci;

c) imprese che hanno ricevuto le loro forniture da persone fisiche o giuridiche che hanno stipulato contratti con produttori di foraggi da essiccare.

2. L’aiuto di cui al paragrafo 1 è versato per i foraggi essiccati che hanno lasciato l’impianto di trasformazione e soddisfano i seguenti requisiti:

a) hanno un tenore massimo di umidità variabile tra l’11 e il 14 % in funzione del modo di presentazione del prodotto;

b) hanno un tenore minimo di proteine grezze totali rispetto alla materia grezza non inferiore:

i) al 15 % per i prodotti di cui all’allegato I, parte IV, punto a), e punto b), secondo trattino;

ii) al 45 % per i prodotti di cui all’allegato I, parte IV, punto b), primo trattino;

c) sono di qualità mercantile, sana e leale.

Articolo 84 Pagamento anticipato

1. Le imprese di trasformazione hanno diritto al pagame nto anticipato di un importo di 19,80 EUR/t o di 26,40 EUR/t se hanno costituito una cauzione di 6,60 EUR/t.

Gli Stati membri effettuano i controlli necessari per verificare il diritto all’aiuto. A verifica avvenuta, essi procedono al versamento dell’anticipo.

L’anticipo può tuttavia essere versato prima che ne venga riconosciuto il diritto, a condizione che il trasformatore costituisca una cauzione di importo pari all’anticipo stesso, maggiorata del 10 %. Tale cauzione è costituita anche a garanzia di quanto stabilito al primo comma. Essa è diminuita al livello specificato al primo comma non appena sia stato accertato il diritto all’aiuto e interamente svincolata al versamento del saldo dell’aiuto.

2. Nessun anticipo può essere versato prima che i foraggi essiccati abbiano lasciato l’impresa di trasformazione.

3. In caso di versamento di un anticipo, viene pagato un conguaglio pari alla differenza tra l’importo dell’anticipo stesso e l’ammontare totale dell’aiuto dovuto all’impresa di trasformazione, fatta salva l’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 2.

4. Se l’ammontare dell’anticipo supera l’importo totale dovuto all’impresa di trasformazione in applicazione dell’articolo 85, paragrafo 2, il trasformatore rimborsa all’autorità competente dello Stato membro, su richiesta, la quota eccedente.

Articolo 85 Aliquota dell’aiuto

1. L’aiuto di cui all’articolo 83 è fissato a 33 EUR/t.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora in una campagna di commercializzazione il quantitativo di foraggi essiccati per il quale viene chiesto l’aiuto superi il quantitativo massimo garantito di cui all’articolo 86, l’aiuto per gli Stati membri in cui la produzione supera il quantitativo nazionale garantito è ridotto mediante una diminuzione delle spese pari al rapporto percentuale tra il superamento dello Stato membro e la somma dei superamenti.

La diminuzione è fissata dalla Commissione a un livello tale da assicurare che le spese di bilancio non superino il livello che sarebbe stato raggiunto se il quantitativo massimo garantito non fosse stato superato.

Articolo 86 Quantitativo garantito

È fissato un quantitativo massimo garantito per singola campagna di commercializzazione di 4 960 723 tonnellate di foraggi disidratati e/o essiccati al sole per il quale può essere concesso l’aiuto di cui all’articolo 83. Detto quantitativo è ripartito fra gli Stati membri interessati come quantitativo nazionale garantito conformemente all’allegato IX, punto B.

Articolo 87 Modalità di applicazione

La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sottosezione, che possono in particolare comprendere disposizioni riguardanti:

a) le dichiarazioni che le imprese devono presentare all’atto della domanda di aiuto;

b) le condizioni da soddisfare per la determinazione dell’ammissibilità all’aiuto, in particolare per quanto riguarda la tenuta della contabilità di magazzino e altri documenti giustificativi;

c) la concessione dell’aiuto di cui alla presente sottosezione e il versamento dell’anticipo previsto nonché lo svincolo delle cauzioni di cui all’articolo 84, paragrafo 1;

d) le condizioni e i criteri che devono soddisfare le imprese di cui all’articolo 83 e, ove le imprese ricevano le loro forniture da persone fisiche o giuridiche, le norme relative alle garanzie che esse devono fornire;

e) le condizioni di riconoscimento degli acquirenti di foraggi da essiccare che devono essere applicate dagli Stati membri;

f) i criteri per la determinazione delle norme di qualità di cui all’articolo 83, paragrafo 2;

g) i criteri applicabili alla stipula dei contratti e gli elementi che essi che devono contenere;

h) l’applicazione del quantitativo massimo garantito di cui all’articolo 86;

i) i requisiti supplementari rispetto a quelli stabiliti all’articolo 83, in particolare quelli relativi al tenore di carotene e di fibra.

SOTTOSEZIONE IILINO E CANAPA DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI FIBRE

Articolo 88 Ammissibilità

1. L’aiuto per la trasformazione di lino e canapa destinati alla produzione di fibre è concesso al primo trasformatore riconosciuto in funzione della quantità di fibre effettivamente ottenute dalla paglia per la quale è stato stipulato un contratto di compravendita con un agricoltore.

Tuttavia, nel caso in cui l’agricoltore conservi la proprietà della paglia che fa trasformare sotto contratto da un primo trasformatore riconosciuto e provi di aver immesso sul mercato le fibre ottenute, l’aiuto è concesso all’agricoltore.

Nel caso in cui il primo trasformatore riconosciuto e l’agricoltore siano la medesima persona, il contratto di compravendita è sostituito da un impegno da parte dell’interessato ad effettuare personalmente la trasformazione.

2. Ai fini della presente sottosezione per “primo trasformatore riconosciuto” si intende la persona fisica o giuridica, o l’associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dal suo status giuridico secondo il diritto nazionale e da quello dei suoi membri, che è stato riconosciuto dall’autorità competente dello Stato membro sul cui territorio sono situati i suoi impianti per la produzione di fibre di lino.

Articolo 89 Aliquota dell’aiuto

1. L’importo dell’aiuto alla trasformazione previsto all’articolo 88 è fissato a 200 EUR/t di fibre lunghe di lino.

2. I quantitativi di fibre che possono beneficiare dell’aiuto sono limitati in funzione delle superfici che hanno formato oggetto di uno dei contratti o dell’impegno di cui all’articolo 88.

I limiti di cui al primo comma sono fissati dagli Stati membri in modo da rispettare i quantitativi nazionali garantiti di cui all’articolo 91.

Articolo 90 Pagamento anticipato

Su domanda del primo trasformatore riconosciuto, viene versato un anticipo sull’aiuto previsto all’articolo 88 in funzione dei quantitativi di fibre ottenute.

Articolo 91 Quantitativo garantito

1. È stabilito un quantitativo massimo garantito di 80 878 tonnellate per campagna di commercializzazione per le fibre lunghe di lino che possono beneficiare dell’aiuto. Detto quantitativo è ripartito fra alcuni Stati membri come quantitativo nazionale garantito conformemente all’ allegato IX, punto A.

2. Nel caso in cui le fibre ottenute in uno Stato membro provengano da paglia prodotta in un altro Stato membro, i quantitativi di fibre interessati vanno imputati al quantitativo nazionale garantito dello Stato membro in cui la paglia è raccolta. L’aiuto è versato dallo Stato membro il cui quantitativo nazionale garantito è imputato.

Articolo 92 Modalità di applicazione

La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sottosezione, che possono in particolare comprendere disposizioni riguardanti:

a) le condizioni di riconoscimento dei primi trasformatori di cui all’articolo 88;

b) le condizioni che i primi trasformatori riconosciuti devono rispettare per i contratti di compravendita e gli impegni di cui all’articolo 88, paragrafo 1;

c) le condizioni che gli agricoltori devono rispettare nel caso indicato all’articolo 88, paragrafo 1, secondo comma;

d) i criteri che le fibre lunghe di lino devono soddisfare;

e) le condizioni per la concessione dell’aiuto e dell’anticipo, in particolare gli elementi di prova della trasformazione della paglia;

f) le condizioni da rispettare per la determinazione dei limiti di cui all’articolo 89, paragrafo 2.

SEZIONE IIRESTITUZIONE ALLA PRODUZIONE

Articolo 93 Restituzione alla produzione di amido e di fecole

1. Una restituzione alla produzione può essere concessa:

a) per l’amido ottenuto dal granturco o dal frumento o per la fecola di patate, nonché per taluni prodotti derivati utilizzati nella fabbricazione di determinati prodotti, un elenco dei quali è redatto dalla Commissione;

b) in mancanza di una produzione nazionale significativa di altri cereali per la produzione di amidi e fecole, per i seguenti quantitativi di amidi e fecole ottenuti in ciascuna campagna di commercializzazione in Finlandia e Svezia da orzo e avena, purché ciò non comporti un aumento del livello di produzione di amidi e fecole ottenuti da questi due cereali, di cui:

i) 50 000 tonnellate in Finlandia e

ii) 10 000 tonnellate in Svezia.

2. Le restituzioni di cui al paragrafo 1 sono fissate periodicamente dalla Commissione.

Articolo 94 Restituzione alla produzione nel settore dello zucchero

1. I prodotti del settore dello zucchero elencati all’ allegato I, parte III, punti da b) ad e), possono beneficiare di una restituzione alla produzione qualora non sia disponibile zucchero eccedente o zucchero importato, isoglucosio eccedente o sciroppo di inulina eccedente ad un prezzo corrispondente al prezzo del mercato mondiale per la fabbricazione dei prodotti di cui all’articolo 59, paragrafo 2, lettere b) e c).

2. La restituzione alla produzione di cui al paragrafo 1 è fissata tenendo conto, in particolare, delle spese che l’industria dovrebbe sostenere per lo zucchero importato, in caso di approvvigionamento sul mercato mondiale, e del prezzo dello zucchero eccedente disponibile sul mercato comunitario, oppure del prezzo di riferimento in assenza di zucchero eccedente.

Articolo 95 Condizioni di concessione

La Commissione stabilisce le condizioni di concessione delle restituzioni alla produzione di cui alla presente sezione nonché i relativi importi e i quantitativi ammissibili.

SEZIONE III AIUTI NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

ARTICOLO 96 Aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere usati nell’alimentazione degli animali

1. Sono concessi aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere usati nell’alimentazione degli animali, a condizione che rispondano ai requisiti e alle norme di prodotto stabiliti dalla Commissione.

Ai fini del presente articolo sono considerati latte scremato e latte scremato in polvere anche il latticello e il latticello in polvere.

2. L’importo degli aiuti è fissato dalla Commissione tenendo conto degli elementi seguenti:

a) il prezzo di riferimento del latte scremato in polvere fissato all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii);

b) l’andamento dell’offerta di latte scremato e di latte scremato in polvere e l’evoluzione del loro impiego nell’alimentazione degli animali;

c) la tendenza dei prezzi dei vitelli,

d) la tendenza dei prezzi di mercato delle proteine concorrenti rispetto ai prezzi del latte scremato in polvere.

Articolo 97 Aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati

1. È concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina e caseinati, a condizione che detto latte e la caseina o i caseinati con esso fabbricati rispondano ai requisiti e alle norme di prodotto stabiliti dalla Commissione.

2. L’importo dell’aiuto è fissato dalla Commissione tenendo conto degli elementi seguenti:

a) il prezzo di riferimento del latte scremato in polvere o prezzo di mercato del latte scremato in polvere spray di prima qualità, se detto prezzo di mercato è superiore al prezzo di riferimento;

b) il prezzo di mercato della caseina e dei caseinati, sui mercati comunitari e mondiali.

L’aiuto può essere differenziato secondo che il latte scremato sia trasformato in caseina o in caseinati e in funzione della qualità di tali prodotti.

Articolo 98 Aiuto per l’acquisto a prezzo ridotto di crema, burro e burro concentrato

In caso di formazione, o rischio di formazione, di eccedenze di prodotti lattiero-caseari, la Commissione può decidere che un aiuto venga concesso, alle condizioni da essa determinate, per consentire l’acquisto a prezzo ridotto di crema, burro e burro concentrato da parte di:

a) istituzioni ed organizzazioni senza fini di lucro;

b) forze armate e corpi assimilati degli Stati membri;

c) fabbricanti di prodotti della pasticceria e di gelati alimentari;

d) fabbricanti di altri prodotti alimentari che sono stabiliti dalla Commissione;

e) per il consumo diretto di burro concentrato.

Articolo 99 Aiuto per la fornitura di prodotti lattiero-caseari agli allievi nelle scuole

1. È concesso , alle condizioni stabilite dalla Commissione, un aiuto comunitario per la distribuzione agli allievi delle scuole di taluni prodotti lattiero-caseari trasformati, determinati dalla Commissione, dei codici NC 0401, 0403, 0404 90 e 0406 o del codice NC 2202 90.

2. In deroga all’articolo 172, gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell’aiuto comunitario, aiuti nazionali per la distribuzione agli allievi delle scuole dei prodotti di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri possono finanziare il loro aiuto nazionale tramite un prelievo imposto al settore lattiero-caseario o tramite qualsiasi altro contributo del settore stesso.

3. Nel caso del latte intero l’aiuto comunitario è pari a 18,15 EUR/100 kg.

Nel caso di altri prodotti lattiero-caseari, esso viene fissato dalla Commissione tenendo conto dei componenti di latte del prodotto di cui trattasi.

4. L’aiuto di cui al paragrafo 1 è concesso per un quantitativo massimo di 0,25 litri di equivalente latte per allievo e per giorno.

SEZIONE IVAIUTI AL SETTORE DELLE OLIVE

ARTICOLO 100 Aiuti alle organizzazioni di operatori

1. La Comunità finanza, con gli importi trattenuti dagli Stati membri in conformità dell’articolo 110 decies , paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, programmi di attività triennali elaborati dalle organizzazioni di operatori indicate all’articolo 119 in uno o più dei seguenti settori:

a) monitoraggio e gestione amministrativa del mercato nel settore delle olive;

b) miglioramento dell’impatto ambientale dell’oleicoltura;

c) miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;

d) sistema di tracciabilità, certificazione e tutela della qualità dell’olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali, sotto l’autorità delle amministrazioni nazionali;

e) diffusione di informazioni sulle attività svolte da tali organizzazioni ai fini del miglioramento della qualità dell’olio di oliva.

2. Il finanziamento comunitario per i programmi di attività di cui al paragrafo 1 è al massimo pari alla quota degli aiuti trattenuta dagli Stati membri. Tale finanziamento riguarda le spese ammissibili fino a un massimo del:

a) 100 % per le attività nei settori di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1;

b) 100 % per investimenti in attività fisse e del 75 % per le altre attività nel settore di cui alla lettera c) del paragrafo 1;

c) 75 % per i programmi di attività realizzati in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di operatori riconosciute di almeno due Stati membri produttori nei settori di cui alle lettere d) ed e) del paragrafo 1, fino a un massimo del 50 % per le altre attività in questi settori.

Lo Stato membro assicura un finanziamento complementare non superiore al 50 % dei costi esclusi dal finanziamento comunitario.

La Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente articolo e, in particolare, le procedure per l’approvazione dei programmi adottati dagli Stati membri e le tipologie di attività ammissibili nell’ambito di tali programmi.

3. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 187, gli Stati membri verificano il rispetto delle condizioni di concessione del finanziamento comunitario. A tal fine essi procedono alla verifica dei programmi di attività e predispongono un piano di controlli da effettuarsi su un campione determinato in base all’analisi dei rischi e costituito da almeno il 30 % all’anno delle organizzazioni di produttori e da tutte le altre organizzazioni di operatori beneficiarie di un finanziamento comunitario a norma del presente articolo.

SEZIONE V FONDO COMUNITARIO DEL TABACCO

Articolo 101 Fondo del tabacco

1. È istituito un fondo comunitario del tabacco (in seguito denominato “fondo”) destinato al finanziamento di misure nei settori seguenti:

a) miglioramento delle conoscenze del pubblico sugli effetti nocivi del consumo di tabacco a prescindere dalla forma, in particolare mediante l’informazione e l’istruzione, sostegno alla raccolta di dati intesi a individuare le tendenze del consumo di tabacco e a elaborare studi epidemiologici in merito al tabagismo su scala comunitaria e uno studio sulla prevenzione del tabagismo;

b) azioni specifiche di riconversione dei produttori di tabacco greggio verso altre coltivazioni o altre attività economiche creatrici di posti di lavoro, nonché studi sulle possibilità di riconversione dei produttori di tabacco greggio verso altre coltivazioni o attività.

2. Il fondo è finanziato:

a) per il raccolto 2002 da una ritenuta del 2 % e per i raccolti 2003, 2004 e 2005 da una ritenuta del 3 % del premio di cui al titolo I del regolamento (CEE) n. 2075/92, applicabile fino al raccolto 2005 compreso, per il finanziamento delle misure previste al paragrafo 1;

b) per gli anni civili 2006 e 2007 in conformità dell’articolo 110 duodecies del regolamento (CE) n. 1782/2003.

3. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo.

SEZIONE VIDISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE AL SETTORE DELL’APICOLTURA

ARTICOLO 102 Campo di applicazione

1. Al fine di migliorare le condizioni generali della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura gli Stati membri possono predisporre un programma nazionale triennale, di seguito denominato “programma apicolo”.

2. In deroga all’articolo 172, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano:

a) al contributo finanziario degli Stati membri a favore delle misure che beneficiano di un sostegno comunitario ai sensi della presente sezione;

b) agli aiuti nazionali specifici per la protezione delle aziende apicole sfavorite da condizioni strutturali o naturali o nel quadro di programmi di sviluppo economico, ad eccezione di quelli che siano concessi a favore della produzione o del commercio.

Gli aiuti di cui alla lettera b) sono comunicati dagli Stati membri alla Commissione contestualmente al rispettivo programma apicolo previsto all’articolo 106.

Articolo 103 Misure che possono beneficiare dell’aiuto

Le misure che possono essere incluse nel programma apicolo sono le seguenti:

a) assistenza tecnica agli apicoltori e alle associazioni di apicoltori;

b) lotta contro la varroasi;

c) razionalizzazione della transumanza;

d) misure di sostegno ai laboratori di analisi delle caratteristiche fisico-chimiche del miele;

e) misure di sostegno del ripopolamento del patrimonio apicolo comunitario;

f) collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata nei settori dell’apicoltura e dei prodotti dell’apicoltura.

Sono escluse dal programma apicolo le azioni finanziate dal FEASR conformemente al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio[60].

Articolo 104 Studio sulla struttura del settore dell’apicoltura a livello della produzione e della commercializzazione

Per poter beneficiare del cofinanziamento di cui all’articolo 105, paragrafo 1, gli Stati membri effettuano uno studio sulla struttura del settore dell’apicoltura nei loro rispettivi territori a livello della produzione e della commercializzazione.

Articolo 105 Finanziamento

1. La Comunità partecipa al finanziamento dei programmi apicoli nella misura del 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri.

2. Le spese relative alle azioni realizzate nel quadro dei programmi apicoli sono effettuate dagli Stati membri entro il 15 ottobre di ogni anno.

Articolo 106 Consultazione

Il programma apicolo è elaborato in stretta collaborazione con le organizzazioni professionali rappresentative e con le cooperative del settore apicolo. Esso deve essere comunicato alla Commissione per approvazione.

SEZIONE VIIAIUTI AL SETTORE DELLA BACHICOLTURA

ARTICOLO 107 Aiuto a favore dei bachicoltori

1. È istituito un aiuto per i bachi da seta di cui al codice NC 0106 00 90 nonché per le uova di bachi da seta di cui al codice NC 0511 99 80, allevati nella Comunità.

2. L’aiuto è concesso ai bachicoltori per i telaini messi in produzione, a condizione che tali telaini contengano un quantitativo minimo di uova da determinarsi e che l’allevamento dei bachi sia stato portato a termine.

3. L’importo dell’aiuto per telaino messo in produzione è fissato a 133,26 EUR.

Articolo 108 Modalità di applicazione

La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sezione, che riguardano segnatamente il quantitativo minimo di cui all’articolo 107, paragrafo 2.

TITOLO IINORME APPLICABILI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E ALLA PRODUZIONE

CAPO I NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE E CONDIZIONI DI PRODUZIONE

SEZIONE I NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE

ARTICOLO 109 Norme di commercializzazione

1. La Commissione può prevedere norme di commercializzazione per uno o più prodotti dei seguenti settori:

a) olive,

b) banane,

c) piante vive e prodotti della floricoltura,

d) uova,

e) pollame.

2. Le norme di cui al paragrafo 1:

a) sono stabilite tenendo conto in particolare delle caratteristiche specifiche dei prodotti in questione, della necessità di assicurare le condizioni per agevolare lo smercio di tali prodotti sul mercato e dell’interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti;

b) possono in particolare riguardare la qualità, la classificazione, il peso, la calibrazione, il condizionamento, l’imballaggio, il magazzinaggio, il trasporto, la presentazione e l’etichettatura.

3. Salvo ove altrimenti disposto dalla Commissione secondo i criteri di cui al paragrafo 2, lettera a), i prodotti per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione possono essere commercializzati nella Comunità sono conformemente a tali norme.

Fatte salve disposizioni specifiche che possono essere adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 187, gli Stati membri si accertano della conformità di tali prodotti alle norme corrispondenti e comminano le sanzioni opportune.

Articolo 110 Norme di commercializzazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari

1. I prodotti alimentari possono essere commercializzati come latte e prodotti lattiero-caseari solo se sono conformi alle definizioni e alle denominazioni di cui all’ allegato X.

2. Fatte salve misure di protezione della sanità pubblica, il latte di cui al codice NC 0401 destinato al consumo umano può essere commercializzato nella Comunità solo conformemente alle disposizioni dell’allegato XI.

Articolo 111 Norme di commercializzazione dei grassi

Fatto salvo l’articolo 110, paragrafo 1, o eventuali disposizioni adottate nei settori veterinario e alimentare, per assicurare che i prodotti siano conformi alle norme igieniche e sanitarie e per proteggere la salute umana e animale, le norme di cui all’ allegato XII si applicano ai seguenti prodotti, destinati al consumo umano, aventi un tenore di grassi, in peso, pari o superiore al 10 % ma inferiore al 90 %:

a) grassi lattieri di cui ai codici NC 0405 ed ex 2106;

b) grassi di cui al codice NC ex 1517;

c) grassi composti da prodotti vegetali e/o animali di cui ai codici NC ex 1517 ed ex 2106.

Il tenore di grassi, escluso il sale, è pari almeno ai due terzi della sostanza secca.

Tali norme si applicano tuttavia solo ai prodotti che restano solidi a una temperatura di 20° C e che possono essere spalmati.

Articolo 112 Certificazione del luppolo

1. I prodotti del settore del luppolo, raccolti od ottenuti nella Comunità, sono soggetti ad una procedura di certificazione.

2. Il certificato può essere rilasciato soltanto per i prodotti che presentano le caratteristiche qualitative minime valide in una determinata fase di commercializzazione. Nel caso del luppolo in polvere, del luppolo in polvere arricchito di luppolina, dell’estratto di luppolo e dei prodotti miscelati di luppolo, il certificato può essere rilasciato soltanto se il tenore di acido alfa di questi prodotti non è inferiore a quello del luppolo da cui essi sono stati ottenuti.

3. Nel certificato devono essere indicati almeno:

a) il luogo di produzione del luppolo;

b) l’anno di raccolta;

c) le varietà.

4. I prodotti del settore del luppolo possono essere commercializzati o esportati solo su rilascio di un certificato di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Nel caso di prodotti importati del settore del luppolo, l’attestato di cui all’articolo 152, paragrafo 2, è considerato equivalente al certificato.

5. La Commissione può adottare misure in deroga al paragrafo 4:

a) per soddisfare le esigenze commerciali di taluni paesi terzi oppure

b) per prodotti destinati ad utilizzazioni particolari.

Le misure di cui al primo comma:

a) non arrecano danno allo smercio normale dei prodotti per i quali è stato rilasciato il certificato;

b) sono accompagnate da garanzie intese ad evitare qualsiasi confusione con detti prodotti.

Articolo 113 Norme di commercializzazione per gli oli di oliva e gli oli di sansa di oliva

1. L’impiego delle descrizioni e delle definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva di cui all’ allegato XIII è obbligatorio per la commercializzazione nella Comunità dei prodotti in questione, nonché nel commercio con i paesi terzi, sempreché sia compatibile con le norme internazionali vincolanti.

2. Solo gli oli indicati al punto 1, lettere a) e b), e ai punti 3 e 6 dell’allegato XIII possono essere commercializzati al dettaglio.

SEZIONE IICONDIZIONI DI PRODUZIONE

ARTICOLO 114 Impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi

L’impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi, definito al punto 2), parte V, dell’allegato III, è subordinato a preventiva autorizzazione che viene rilasciata soltanto se tale impiego è condizione necessaria per la fabbricazione dei prodotti.

Articolo 115 Metodo di produzione dell’alcole etilico

Il metodo di produzione e le caratteristiche dell’alcole etilico ottenuto da uno specifico prodotto agricolo elencato nell’ allegato I del trattato possono essere stabiliti dalla Commissione.

SEZIONE IIINorme procedurali

ARTICOLO 116 Adozione di norme, modalità di applicazione e deroghe

La Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente capo, che possono riguardare in particolare:

a) le norme di commercializzazione di cui all’articolo 109, comprese le disposizioni in materia di deroghe alle norme, di presentazione delle diciture previste dalle norme e di applicazione delle norme ai prodotti importati nella Comunità e ai prodotti esportati dalla Comunità;

b) disposizioni che consentano di determinare se i prodotti oggetto di norme possono essere commercializzati nella Comunità solo conformemente ad esse;

c) con riguardo alle definizioni e alle denominazioni che possono essere utilizzate nella commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari conformemente all’articolo 110, paragrafo 1:

i) l’elaborazione e, all’occorrenza, il completamento dell’elenco dei prodotti di cui all’allegato X, punto III, paragrafo 1, secondo comma, sulla base degli elenchi comunicati dagli Stati membri;

ii) il completamento, se necessario, dell’elenco delle denominazioni di cui all’allegato X, punto II, paragrafo 2, secondo comma;

d) con riguardo alle norme per i grassi da spalmare di cui all’articolo 111:

i) un elenco dei prodotti di cui al punto I. 2 a) dell’allegato XII sulla base degli elenchi inviati alla Commissione dagli Stati membri;

ii) i metodi di analisi necessari per verificare la composizione e le caratteristiche di fabbricazione dei prodotti di cui all’articolo 111;

iii) norme dettagliate per il prelevamento dei campioni;

iv) norme dettagliate per l’ottenimento di informazioni statistiche sui mercati dei prodotti di cui all’articolo 111;

e) le caratteristiche qualitative minime per i prodotti del settore del luppolo di cui all’articolo 112;

f) i metodi di analisi da applicare, ove pertinente;

g) con riguardo all’impiego di caseina e caseinati di cui all’articolo 114:

i) le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni da parte degli Stati membri, nonché le percentuali massime di incorporazione in base a criteri oggettivi fissati tenendo conto delle esigenze tecnologiche;

ii) gli obblighi che le imprese autorizzate ai sensi del punto i) devono rispettare.

CAPO II ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI, ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI E ORGANIZZAZIONI DI OPERATORI

SEZIONE I PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 117 Organizzazioni di produttori

Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori che:

a) sono costituite da produttori di uno dei seguenti settori:

i) settore del luppolo;

ii) settore delle olive;

iii) settore della bachicoltura;

b) sono costituite su iniziativa dei produttori;

c) perseguono un obiettivo specifico, segnatamente:

i) concentrare l’offerta e commercializzare i prodotti dei propri aderenti;

ii) adattare in comune la produzione alle esigenze del mercato e migliorarla;

iii) promuovere la razionalizzazione e la meccanizzazione della produzione.

Articolo 118 Organizzazioni interprofessionali

Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni interprofessionali che:

a) sono composte da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, al commercio o alla trasformazione di prodotti dei seguenti settori:

i) settore delle olive;

ii) settore del tabacco;

b) sono state costituite su iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o delle associazioni che le compongono e

c) perseguono un obiettivo specifico, segnatamente:

i) concentrare e coordinare l’offerta e la commercializzazione della produzione dei propri aderenti;

ii) adattare in comune la produzione e la trasformazione alle esigenze del mercato e migliorarla;

iii) promuovere la razionalizzazione e la meccanizzazione della produzione e della trasformazione;

iv) svolgere ricerche sui metodi di produzione sostenibili e sull’evoluzione del mercato.

Le organizzazioni interprofessionali sono tuttavia riconosciute dalla Commissione qualora svolgano le loro attività nel territorio di diversi Stati membri.

Articolo 119 Organizzazioni di operatori

Ai fini del presente regolamento per “organizzazioni di operatori” si intendono le organizzazioni di operatori riconosciute o le loro associazioni, incluse le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali, dedite alla produzione e alla trasformazione di olive.

SEZIONE IINORME RELATIVE ALLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI DEL SETTORE DEL TABACCO

ARTICOLO 120 Pagamento della quota associativa da parte di non aderenti

1. Quando una o più delle attività di cui al paragrafo 2 sono svolte da un’organizzazione interprofessionale riconosciuta del settore del tabacco e sono nell’interesse economico generale degli operatori economici le cui attività sono legate a uno o più dei prodotti in questione, lo Stato membro che ha concesso il riconoscimento, o la Commissione, qualora il riconoscimento sia stato da essa concesso, può decidere che i singoli operatori o le loro associazioni che non fanno parte dell’organizzazione, ma che traggono vantaggio dalle sue attività, versano alla stessa una parte o la totalità delle quote associative pagate dai suoi aderenti nella misura in cui tali quote sono destinate a coprire i costi direttamente connessi alla realizzazione di tali attività, escluse le spese amministrative di qualsiasi tipo.

2. Le attività di cui al paragrafo 1 presentano una delle seguenti finalità:

a) ricerca intesa a valorizzare i prodotti, segnatamente tramite nuovi impieghi che non mettano in pericolo la salute umana;

b) studi volti a migliorare la qualità del tabacco in foglia o in colli;

c) ricerca su metodi di coltivazione che consentano la riduzione dell’impiego di prodotti fitosanitari e assicurino la preservazione del suolo e dell’ambiente.

3. Gli Stati membri interessati notificano alla Commissione le decisioni che intendono prendere ai sensi del paragrafo 1. Tali decisioni possono essere applicate solo al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data della notifica alla Commissione. Entro tale periodo la Commissione può respingere in tutto o in parte il progetto di decisione qualora l’interesse economico generale invocato non appaia adeguatamente fondato.

4. Se le attività di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta dalla Commissione ai sensi del presente capo sono di interesse economico generale, la Commissione notifica il proprio progetto di decisione agli Stati membri interessati, che dispongono di un periodo di due mesi per formulare le loro osservazioni.

SEZIONE IIINORME PROCEDURALI

ARTICOLO 121 Modalità di applicazione

La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente capo, in particolare le condizioni e le procedure per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, delle organizzazioni interprofessionali e delle organizzazioni di operatori in singoli settori, inclusi:

a) le finalità specifiche perseguite da tali organizzazioni;

b) il loro statuto;

c) le loro attività;

d) le deroghe ai requisiti di cui agli articoli 117, 118 e 119;

e) la procedura di riconoscimento di tali organizzazioni;

f) se del caso, le conseguenze derivanti dal riconoscimento dello statuto di organizzazione interprofessionale.

PARTE III SCAMBI CON I PAESI TERZI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 122 Principi generali

Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

a) la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,

b) l’applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misure di effetto equivalente.

Articolo 123 Nomenclatura combinata

Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione. La nomenclatura tariffaria risultante dall’applicazione del presente regolamento, incluse, se del caso, le definizioni riportate nell’ allegato III, è inserita nella tariffa doganale comune.

CAPO II IMPORTAZIONI

SEZIONE I TITOLI DI IMPORTAZIONE

ARTICOLO 124 Regimi facoltativi di titoli di importazione

1. Fatti salvi i casi in cui i titoli di importazione sono richiesti in conformità del presente regolamento, la Commissione può subordinare le importazioni di uno o più dei prodotti appartenenti ai seguenti settori alla presentazione di un titolo di importazione:

a) cereali,

b) riso,

c) zucchero,

d) sementi,

e) olive, per quanto riguarda i prodotti di cui ai codici NC 1509, 1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31 e 1522 00 39,

f) lino e canapa, per quanto riguarda la canapa,

g) banane,

h) piante vive e prodotti della floricoltura,

i) carni bovine,

j) latte e prodotti lattiero-caseari,

k) carni suine,

l) carni ovine e caprine,

m) uova,

n) pollame,

o) alcole etilico.

2. Quando applica il paragrafo 1 la Commissione tiene conto della necessità dei titoli di importazione per la gestione dei mercato interessati e, in particolare, per il monitoraggio delle importazioni dei prodotti in questione.

Articolo 125 Rilascio dei titoli

Il titolo di importazione è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità, tranne qualora un regolamento o un altro atto del Consiglio dispongano diversamente, e fatte salve le disposizioni adottate per l’applicazione del presente capo.

Articolo 126 Validità

Il titolo di importazione è valido in tutta la Comunità.

Articolo 127 Sicurezza

1. Salvo diversa disposizione della Commissione, il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l’impegno di importare i prodotti durante il periodo di validità del titolo.

2. La cauzione resta acquisita in tutto o in parte, salvo in caso di forza maggiore, se l’importazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.

Articolo 128 Modalità di applicazione

La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sezione, inclusi i periodi di validità dei titoli.

SEZIONE IIPRELIEVI E DAZI ALL’IMPORTAZIONE

ARTICOLO 129 Dazi all’importazione

Salvo disposizione contraria della presente sezione, ai prodotti di cui all’articolo 1 si applicano le aliquote dei dazi all’importazione della tariffa doganale comune.

Articolo 130 Calcolo dei dazi all’importazione dei cereali

1. In deroga all’articolo 129, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, 1005 10 90 e 1007 00 90, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’ importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi convenzionali della tariffa doganale comune.

2. Ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1, per i prodotti elencati in tale paragrafo sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

Articolo 131 Calcolo dei dazi all’importazione del riso semigreggio

1. In deroga all’articolo 129, il dazio all’importazione del riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 è fissato dalla Commissione, in conformità dell’ allegato XIV, punto 1, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del periodo di riferimento di cui trattasi.

La Commissione fissa un nuovo dazio applicabile nei casi in cui dai calcoli effettuati in applicazione del suddetto allegato isulta necessario modificare il dazio suddetto. Fino alla fissazione della nuova aliquota si applica il dazio precedentemente fissato.

2. Per il calcolo degli importi indicati all’allegato XIV, punto 1, si tiene conto dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d’importazione per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 durante il periodo di riferimento corrispondente, ad esclusione dei titoli d’importazione di riso Basmati di cui all’articolo 132.

3. Il quantitativo di riferimento annuo è di 449 678 tonnellate.

Il quantitativo di riferimento parziale per ciascuna campagna di commercializzazione corrisponde alla metà del quantitativo annuo.

Articolo 132 Calcolo dei dazi all’importazione del riso Basmati semigreggio

In deroga all’articolo 129, le varietà di riso Basmati semigreggio di cui ai codici NC 1006 20 17 e 1006 208, specificate nell’ allegato XV, beneficiano di un dazio zero all’importazione, alle condizioni fissate dalla Commissione.

Articolo 133 Calcolo dei dazi all’importazione del riso semilavorato e lavorato

1. In deroga all’articolo 129, il dazio all’importazione del riso semilavorato o lavorato di cui al codice NC 1006 30 è fissato dalla Commissione, in conformità dell’ allegato XIV, punto 2, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del periodo di riferimento di cui trattasi.

La Commissione fissa un nuovo dazio applicabile nei casi in cui dai calcoli effettuati in applicazione di tale allegato risulta necessario modificare il dazio suddetto. Fino alla fissazione della nuova aliquota si applica il dazio precedentemente fissato.

2. Per il calcolo degli importi indicati all’allegato XIV, punto 2, si tiene conto dei quantitativi per i quali i titoli di importazione per il riso semilavorato o lavorato di cui al codice NC 1006 30 sono stati rilasciati nel periodo di riferimento corrispondente.

Articolo 134 Calcolo dei dazi all’importazione delle rotture di riso

In deroga all’articolo 129, il dazio all’importazione per le rotture di riso di cui al codice NC 1006 40 00 è di 65 EUR per tonnellata.

Articolo 135 Dazi addizionali all’importazione

1. Per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario conseguenti alle importazioni di determinati prodotti agricoli, un dazio addizionale è applicato alle importazioni, all’aliquota indicata agli articoli da 129 a 134, di uno o più prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova, del pollame e delle banane qualora:

a) le importazioni siano realizzate ad un prezzo inferiore al prezzo comunicato dalla Comunità all’Organizzazione mondiale del commercio (“prezzo limite”); oppure

b) il volume delle importazioni realizzate nel corso di un anno superi un determinato livello (“volume limite”).

Il volume limite è determinato in base alle opportunità di accesso al mercato, definite, se del caso, come importazioni in percentuale del consumo interno dei tre anni precedenti.

2. Non vengono applicati dazi addizionali all’importazione ove risulti improbabile che le importazioni perturbino il mercato comunitario o ove gli effetti sarebbero sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito.

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i prezzi all’importazione sono determinati in base ai prezzi all’importazione cif della spedizione considerata.

I prezzi all’importazione cif sono verificati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario di importazione del prodotto.

Articolo 136 Sospensione dei dazi all’importazione nel settore dello zucchero

La Commissione può sospendere in tutto o in parte i dazi all’importazione per determinati quantitativi dei prodotti seguenti al fine di garantire l’approvvigionamento necessario alla fabbricazione dei prodotti di cui all’articolo 59, paragrafo 2:

a) zucchero del codice NC 1701;

b) isoglucosio dei codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30.

Articolo 137 Modalità di applicazione

La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sezione, specificando in particolare:

a) con riguardo all’articolo 130:

i) i requisiti minimi per il frumento tenero di alta qualità;

ii) le quotazioni dei prezzi da prendere in considerazione;

iii) ove opportuno, la facoltà, in casi determinati, di accordare agli operatori la possibilità di conoscere, prima dell’arrivo delle spedizioni in questione, il dazio che sarà applicato;

b) con riguardo all’articolo 135, i prodotti a cui sono applicati i dazi addizionali all’importazione e gli altri criteri necessari a garantire l’applicazione del paragrafo 1 di detto articolo.

SEZIONE IIIGESTIONE DEI CONTINGENTI DI IMPORTAZIONE

ARTICOLO 138 Contingenti tariffari

1. I contingenti tariffari di importazione dei prodotti elencati all’ allegato I, istituiti in forza di accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato o in forza di qualsiasi altro atto del Consiglio, sono aperti e gestiti dalla Commissione in base a modalità adottate dalla stessa.

2. I contingenti tariffari sono gestiti in modo da evitare discriminazioni tra gli operatori applicando uno dei metodi seguenti, una loro combinazione o un altro metodo appropriato:

a) un metodo basato sull’ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio “primo arrivato, primo servito”);

b) un metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all’atto della presentazione delle domande (“metodo dell’esame simultaneo”);

c) un metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali (secondo il metodo detto “produttori tradizionali/nuovi arrivati”).

3. I metodi di gestione adottati tengono conto, ove occorra, del fabbisogno di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l’equilibrio.

Articolo 139 Apertura di contingenti tariffari

La Commissione prevede l’apertura dei contingenti tariffari annui, all’occorrenza adeguatamente scaglionati nel corso dell’anno, e stabilisce il metodo di gestione da applicare.

Articolo 140 Disposizioni specifiche

1. Per quanto riguarda il contingente d’importazione di 54 703 tonnellate di carni bovine congelate dei codici NC 0202 20 30, 0202 30 e 0206 29 91 e destinate alla trasformazione, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del trattato, può prevedere che tale contingente riguardi completamente o parzialmente quantitativi equivalenti di carni di qualità applicando un tasso di conversione di 4,375.

2. Nel caso del contingente tariffario di importazione in Spagna di 2 000 000 di tonnellate di granturco e di 300 000 tonnellate di sorgo e del contingente tariffario di importazione in Portogallo di 500 000 tonnellate di granturco, le modalità di cui all’articolo 142 comportano inoltre le necessarie disposizioni relative alla realizzazione delle importazioni di contingenti tariffari nonché, eventualmente, al magazzinaggio da parte degli organismi pubblici dei quantitativi importati dagli organismi pagatori degli Stati membri in questione e al loro smercio sul mercato di tali Stati membri.

Articolo 141 Aliquote tariffarie applicabili alle banane

Il presente capo si applica fatte salve le misure previste dal regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio [61].

Articolo 142 Modalità di applicazione

La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sezione, in particolare:

a) le disposizioni che garantiscono la natura, la provenienza e l’origine del prodotto;

b) le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare l’osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a);

c) le condizioni di rilascio e il periodo di validità dei titoli di importazione.

SEZIONE IVDISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE A DETERMINATI PRODOTTI

SOTTOSEZIONE IDISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE IMPORTAZIONINEI SETTORI DEI CEREALI E DEL RISO

Articolo 143 Importazioni di miscugli di cereali diversi

Il dazio all’importazione applicabile ai miscugli composti dai cereali di cui all’ allegato I, parte I, punti a) e b), è stabilito come segue:

a) se il miscuglio è composto da due di tali cereali, il dazio all’importazione è quello applicabile:

i) al principale componente in peso, se questo costituisce almeno il 90 % del peso del miscuglio;

ii) al componente soggetto al dazio più elevato, se nessuno dei due componenti costituisce almeno il 90 % del peso del miscuglio;

b) quando il miscuglio è composto da più di due di tali cereali e se molti fra questi cereali costituiscono ciascuno più del 10 % del peso del miscuglio, il dazio applicabile al miscuglio stesso è il più elevato di quelli applicabili a detti cereali, anche se questo dazio è identico per due o più cereali.

Se soltanto un cereale costituisce più del 10 % del peso del miscuglio, il dazio è quello applicabile a detto cereale.

c) in tutti i casi non coperti dalle lettere a) e b), il dazio è il più elevato di quelli applicabili ai cereali che compongono il miscuglio stesso, anche se questo dazio è identico per due o più cereali.

Articolo 144 Importazioni di miscugli di cereali e riso

Il dazio all’importazione applicabile ai miscugli composti, da un lato, da uno o più dei cereali di cui all’ allegato I, parte I, punti a) e b), e, dall’altro, da uno o più dei prodotti di cui all’allegato I, parte II, punti a) e b), è quello applicabile al componente soggetto al dazio più elevato.

Articolo 145 Importazioni di miscugli di riso

Il dazio all’importazione applicabile ai miscugli composti, da una parte, da riso classificabile in diversi gruppi o fasi di lavorazione oppure da riso classificabile in uno o più diversi gruppi o fasi di lavorazione e, dall’altra, da rotture di riso è quello applicabile:

a) al componente predominante in peso, ove tale componente rappresenti almeno il 90 % in peso del miscuglio;

b) al componente soggetto al dazio all’importazione più elevato, ove nessun componente rappresenti almeno il 90 % in peso del miscuglio.

Articolo 146 Applicabilità della classificazione tariffaria

Ove il metodo di fissazione del dazio all’importazione stabilito negli articoli da 143 a 145 non possa essere impiegato, il dazio da applicare ai miscugli indicati in tali articoli è quello determinato dalla classificazione tariffaria dei miscugli.

SOTTOSEZIONE IIREGIMI RELATIVI ALLE IMPORTAZIONI PREFERENZIALI DI ZUCCHERO

Articolo 147 Fabbisogno tradizionale di approvvigionamento per la raffinazione

1. In deroga all’articolo 49, paragrafo 1, è fissato un fabbisogno tradizionale comunitario di approvvigionamento di zucchero destinato alla raffinazione di 1 961 351 tonnellate per campagna di commercializzazione, espresse in zucchero bianco.

Durante la campagna di commercializzazione 2008/2009 il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento è ripartito come segue:

- 296 627 tonnellate per la Francia,

- 100 000 tonnellate per l’Italia;

- 356 633 tonnellate per il Portogallo, 65 000 delle quali riservate all’unico impianto di trasformazione delle barbabietole da zucchero in funzione in Portogallo nel 2005, considerato una raffineria a tempo pieno;

- 19 585 tonnellate per la Slovenia;

- 59 925 tonnellate per la Finlandia;

- 1 128 581 tonnellate per il Regno Unito.

2. I titoli di importazione dello zucchero destinato alla raffinazione sono rilasciati unicamente a raffinerie a tempo pieno, a condizione che i quantitativi in questione non superino quelli che possono essere importati nell’ambito del fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di cui al paragrafo 1. I titoli sono trasferibili solo tra raffinerie a tempo pieno e sono validi fino alla fine della campagna di commercializzazione per la quale sono stati rilasciati.

Il presente paragrafo si applica per la campagna di commercializzazione 2008/2009 e per i primi tre mesi di ciascuna delle campagne di commercializzazione successive.

3. L’applicazione di dazi all’importazione sullo zucchero di canna destinato alla raffinazione di cui al codice NC 1701 11 10, originario degli Stati elencati nell’allegato XVI, è sospesa per il quantitativo complementare necessario a permettere l’adeguato approvvigionamento delle raffinerie a tempo pieno per la campagna di commercializzazione 2008/2009.

Il quantitativo complementare è fissato dalla Commissione sulla base del bilancio fra il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di cui al paragrafo 1 e la stima del fabbisogno di zucchero da destinare alla raffinazione per la campagna di commercializzazione interessata. Tale bilancio può essere rivisto dalla Commissione durante la campagna di commercializzazione e può essere basato su stime forfettarie storiche dello zucchero greggio destinato al consumo.

Articolo 148 Prezzo garantito

1. I prezzi garantiti fissati per lo zucchero ACP/India si applicano alle importazioni di zucchero bianco e zucchero greggio della qualità tipo proveniente:

a) dai paesi meno sviluppati nell’ambito del regime di cui agli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio[62];

b) dagli Stati elencati nell’allegato XVI per il quantitativo complementare di cui all’articolo 147, paragrafo 4.

2. Le domande di titoli di importazione per lo zucchero che beneficia di un prezzo garantito sono accompagnate da un titolo di esportazione rilasciato dalle autorità del paese esportatore che certifica che lo zucchero risponde alle norme previste dal regime applicabile.

Articolo 149 Impegni nell’ambito del Protocollo sullo zucchero

La Commissione può adottare misure per garantire che lo zucchero ACP/India sia importato nella Comunità nel rispetto delle condizioni stabilite nel Protocollo n. 3 dell’ allegato V dell’accordo di partenariato ACP-CE e dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica dell’India sullo zucchero di canna. Se necessario, tali misure possono derogare all’articolo 147 del presente regolamento.

Articolo 150 Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione della presente sottosezione sono adottate dalla Commissione, in particolare per conformarsi ad accordi internazionali. Esse possono comprendere modifiche dell’ allegato XVI.

SOTTOSEZIONE IIIDISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE IMPORTAZIONI DI CANAPA

Articolo 151 Importazioni di canapa

1. I seguenti prodotti possono essere importati nella Comunità solo se le corrispondenti condizioni sono soddisfatte:

a) la canapa greggia di cui al codice NC 5302 10 00 soddisfa le condizioni previste all’articolo 52 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

b) le sementi destinate alla semina di varietà di canapa di cui al codice NC ex 1207 99 15 sono scortate dalla prova che il loro tasso di tetraidrocannabinolo non è superiore a quello fissato a norma dell’articolo 52 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

c) i semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina, di cui al codice NC 1207 99 91, possono essere importati solo da importatori riconosciuti dallo Stato membro in modo da assicurare che non siano destinati alla semina.

2. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche che possono essere adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 187, le importazioni nella Comunità dei prodotti indicati al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo sono oggetto di controlli intesi ad accertare che le condizioni previste al paragrafo 1 del presente articolo siano soddisfatte.

3. Il presente articolo si applica fatte salve disposizioni più restrittive adottate dagli Stati membri nel rispetto del trattato e degli obblighi derivanti dall’accordo OMC sull’agricoltura (“accordo sull’agricoltura”).

SOTTOSEZIONE IVDISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE IMPORTAZIONI DI LUPPOLO

Articolo 152 Importazioni di luppolo

1. I prodotti del settore del luppolo provenienti dai paesi terzi possono essere importati soltanto se presentano caratteristiche qualitative almeno equivalenti a quelle stabilite per gli stessi prodotti raccolti nella Comunità od ottenuti da tali prodotti.

2. I prodotti accompagnati da un attestato rilasciato dalle autorità del paese d’origine e riconosciuto equivalente al certificato previsto all’articolo 112 sono considerati prodotti aventi le caratteristiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Nel caso del luppolo in polvere, del luppolo in polvere arricchito di luppolina, dell’estratto di luppolo e dei prodotti miscelati di luppolo, l’attestato può essere riconosciuto equivalente al certificato soltanto se il tenore di acido alfa in questi prodotti non è inferiore a quello del luppolo da cui essi sono stati ottenuti.

L’equivalenza degli attestati è accertata secondo le modalità di applicazione adottate dalla Commissione.

SEZIONE V SALVAGUARDIA E PERFEZIONAMENTO ATTIVO

ARTICOLO 153 Misure di salvaguardia

1. La Commissione può adottare misure di salvaguardia contro le importazioni nella Comunità ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, conformemente ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 519/94 [63] e (CE) n. 3285/94[64]. Tuttavia, non si applicano gli articoli 3 e 18 del regolamento (CE) n. 519/94 e gli articoli 3 e 21 del regolamento (CE) n. 3285/94.

2. Salvo disposizione contraria contenuta in un qualsiasi altro atto del Consiglio, le misure di salvaguardia contro le importazioni nella Comunità previste negli accordi internazionali conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato sono adottate dalla Commissione in conformità del paragrafo 3 del presente articolo.

3. La Commissione può adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa adotta una decisione in proposito entro tre giorni lavorativi dalla ricezione.

Le misure vengono notificate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili.

Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le misure decise dalla Commissione a norma dei paragrafi 1 e 2 entro tre giorni lavorativi dalla data della loro notifica. Quest’ultimo si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o abrogare le misure di cui trattasi entro un mese dalla data in cui gli sono state deferite.

4. Ove la Commissione ritenga che una misura di salvaguardia adottata a norma dei paragrafi 1 o 2 debba essere revocata o modificata, essa procede nel modo seguente:

a) nel caso in cui la misura sia stata adottata dal Consiglio, la Commissione propone al Consiglio di revocarla o modificarla. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata;

b) in tutti gli altri casi le misure di salvaguardia comunitarie sono revocate o modificate dalla Commissione.

Articolo 154 Sospensione del regime di perfezionamento attivo

Nella misura in cui è necessario per il buon funzionamento dell’organizzazione comune dei mercati agricoli e, in particolare, se il mercato comunitario è o rischia di essere perturbato dal regime di perfezionamento attivo, la Commissione può vietare interamente o parzialmente il ricorso a tale regime per i prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, delle olive, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova, del pollame e dell’alcole etilico.

CAPO III ESPORTAZIONI

SEZIONE I TITOLI DI ESPORTAZIONE

ARTICOLO 155 Regimi facoltativi di titoli di esportazione

1. Fatti salvi i casi in cui i titoli di esportazione sono richiesti in conformità del presente regolamento, la Commissione può subordinare le esportazioni di uno o più dei prodotti appartenenti ai seguenti settori alla presentazione di un titolo di esportazione:

a) cereali,

b) riso,

c) zucchero,

d) olive, per quanto riguarda l’olio di oliva di cui all’allegato I, parte VII, punto a),

e) carni bovine,

f) latte e prodotti lattiero-caseari,

g) carni suine,

h) carni ovine e caprine,

i) uova,

j) pollame,

k) alcole etilico.

Ai fini del primo comma, la Commissione tiene conto della necessità dei titoli di esportazione per la gestione dei mercati interessati e, in particolare, per il controllo delle esportazioni dei prodotti in questione.

2. Gli articoli da 125 a 127 si applicano mutatis mutandis .

3. La Commissione adotta le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2, inclusi i periodi di validità dei titoli.

SEZIONE II RESTITUZIONI ALL’ESPORTAZIONE

ARTICOLO 156 Campo di applicazione delle restituzioni all’esportazione

1. Nella misura necessaria per consentire l’esportazione sulla base delle quotazioni o dei prezzi praticati sul mercato mondiale ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all’articolo 300 del trattato, la differenza tra queste quotazioni o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione per:

a) i prodotti dei settori seguenti da esportare come tali:

i) cereali,

ii) riso,

iii) zucchero, per quanto riguarda i prodotti elencati all’allegato I, parte III, punti b), c), d) e g),

iv) carni bovine,

v) latte e prodotti lattiero-caseari,

vi) carni suine,

vii) uova,

viii) pollame;

b) i prodotti di cui alla lettera a) da esportare sotto forma di merci elencate nell’allegato XVII.

Nel caso del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di prodotti elencati nell’allegato XVII, parte IV, le restituzioni all’esportazione possono essere concesse solo per i prodotti elencati nell’allegato I, parte XVI, lettere da a) ad e) e g).

2. La restituzione all’esportazione di prodotti trasformati elencati nell’allegato XVII non può essere superiore a quella applicata agli stessi prodotti esportati come tali.

3. Qualora sia necessario prendere in considerazione le particolari caratteristiche di produzione di talune bevande alcoliche ottenute dai cereali, i criteri per la concessione delle restituzioni all’esportazione di cui ai paragrafi 1 e 2 e la procedura di verifica possono essere adattati dalla Commissione a questa particolare situazione.

Articolo 157 Ripartizione della restituzione all’esportazione

I quantitativi che possono essere esportati col beneficio di una restituzione sono assegnati secondo il metodo:

a) più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato, che consente l’utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili e che tiene conto dell’efficacia e della struttura delle esportazioni comunitarie, senza creare discriminazioni fra gli operatori, in particolare fra piccoli e grandi operatori;

b) meno gravoso per gli operatori dal punto di vista amministrativo, tenuto conto delle esigenze di gestione.

Articolo 158 Fissazione della restituzione all’esportazione

1. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi in conformità dell’articolo 300 del trattato.

2. Le restituzioni sono fissate dalla Commissione.

In particolare, tale fissazione può aver luogo:

a) periodicamente,

b) mediante gara per i prodotti per i quali tale procedura era applicata in passato.

Tranne in caso di fissazione mediante gara, l’elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all’esportazione e l’importo di tali restituzioni sono fissati almeno una volta ogni tre mesi. Le restituzioni possono tuttavia essere mantenute allo stesso livello per più di tre mesi ed essere eventualmente modificate nel frattempo dalla Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

3. Le restituzioni per un determinato prodotto sono fissate tenendo conto di uno o più dei seguenti aspetti:

a) la situazione e le prospettive di evoluzione:

- sul mercato comunitario, dei prezzi del prodotto in questione e delle sue disponibilità,

- sul mercato mondiale, dei prezzi di tale prodotto;

b) gli obiettivi dell’organizzazione comune del mercato, volti a garantire a tale mercato una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi;

c) l’importanza di evitare perturbazioni tali da provocare uno squilibrio prolungato tra la domanda e l’offerta sul mercato della Comunità;

d) l’aspetto economico delle esportazioni previste;

e) i limiti che derivano dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato;

f) la necessità di stabilire un equilibrio tra l’utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell’esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi e l’utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al regime detto di perfezionamento;

g) le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese di resa ai paesi di destinazione;

h) la domanda sul mercato comunitario;

i) con riguardo ai settori delle carni suine, delle uova e del pollame, la differenza tra i prezzi nella Comunità e sul mercato mondiale del quantitativo di cereali da foraggio necessario per la produzione nella Comunità dei prodotti di tali settori.

4. La Commissione può fissare un importo correttivo applicabile alle restituzioni all’esportazione. Tuttavia, in caso di necessità, essa può modificare gli importi correttivi.

Le disposizioni del primo comma possono essere applicate anche ai prodotti esportati sotto forma di merci elencate nell’allegato XVII.

Articolo 159 Adattamento della restituzione all’esportazione per i cereali

Salvo deroga prevista dalla Commissione, per quanto concerne i prodotti di cui all’ allegato I, parte I, punti a) e b), la restituzione applicabile a norma dell’articolo 160, paragrafo 2, è adattata dalla Commissione in funzione del livello delle maggiorazioni mensili applicabili al prezzo d’intervento, e se del caso, delle sue variazioni.

Il primo comma può essere applicato, in tutto o in parte, ai prodotti elencati nell’allegato I, parte I, punti c) e d), nonché ai prodotti di cui all’allegato I, parte I, ed esportati sotto forma di merci indicate nell’allegato XVII, parte I. In tal caso l’adattamento di cui al primo comma è corretto applicando alla maggiorazione mensile un coefficiente che esprime il rapporto fra la quantità del prodotto di base e la quantità di quest’ultimo contenuta nel prodotto trasformato esportato o utilizzato per fabbricare la merce esportata.

Articolo 160 Concessione della restituzione all’esportazione

1. Le restituzioni per i prodotti elencati all’articolo 156, paragrafo 1, lettera a), esportati come tali senza ulteriore trasformazione, sono concesse solo su presentazione di un titolo di esportazione.

2. L’importo della restituzione applicabile ai prodotti elencati al paragrafo 1 è quello applicabile il giorno della domanda del titolo o, a seconda del caso, quello risultante dalla gara di cui trattasi e, in caso di restituzione differenziata, quello applicabile in tale data:

a) relativamente alla destinazione indicata nel titolo ovvero,

b) se del caso, per l’effettiva destinazione qualora sia diversa dalla destinazione indicata sul titolo; in questo caso l’importo applicabile non è superiore a quello applicabile alla destinazione indicata sul titolo.

Al fine di evitare l’utilizzazione abusiva della flessibilità di cui al presente paragrafo, la Commissione può adottare le misure appropriate.

3. In deroga al paragrafo 1, la Commissione può decidere che, nel caso delle uova da cova e dei pulcini di un giorno, i titoli di esportazione possono essere rilasciati a posteriori.

4. Conformemente alla procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio[65], può essere deciso di applicare i paragrafi 1 e 2 ai prodotti indicati all’articolo 156, paragrafo 1, lettera b).

5. La Commissione può concedere deroghe ai paragrafi 1 e 2 per i prodotti che beneficiano di restituzioni all’esportazione nel quadro di azioni di aiuto alimentare.

6. La restituzione è pagata allorché è fornita la prova che i prodotti:

a) sono stati esportati fuori della Comunità;

b) nel caso di una restituzione differenziata, hanno raggiunto la destinazione indicata nel titolo o un’altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione, fatto salvo il paragrafo 2, lettera b).

La Commissione può tuttavia prevedere deroghe a tale norma, purché siano stabilite condizioni che offrano garanzie equivalenti.

7. La Commissione può stabilire altre condizioni per la concessione di restituzioni all’esportazione per uno o più prodotti. Esse possono prevedere:

a) che le restituzioni siano versate solo per i prodotti di origine comunitaria;

b) che l’importo delle restituzioni per i prodotti importati sia limitato ai dazi riscossi al momento dell’importazione, se questi sono inferiori alla restituzione applicabile.

Articolo 161 Restituzioni all’esportazione di animali vivi nel settore delle cani bovine

Per quanto riguarda i prodotti del settore delle carni bovine, la concessione e il pagamento della restituzione all’esportazione di animali vivi sono subordinati al rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria in merito al benessere degli animali, in particolare quelle relative alla protezione degli animali durante il trasporto.

Articolo 162 Limiti delle esportazioni

Il rispetto degli impegni in termini di volume risultanti dagli accordi conclusi in forza dell’articolo 300 del trattato è garantito sulla scorta dei titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento applicabili ai prodotti di cui trattasi. Riguardo al rispetto degli obblighi derivanti dall’accordo sull’agricoltura, il termine di un periodo di riferimento non pregiudica la validità dei titoli di esportazione.

Articolo 163 Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione della presente sezione sono adottate dalla Commissione, in particolare:

a) le disposizioni relative alla ridistribuzione dei quantitativi esportabili;

b) le disposizioni in materia di qualità e di altre esigenze e condizioni specifiche dei prodotti ammissibili alla restituzione all’esportazione;

c) le disposizioni di controllo intese a verificare che le operazioni che danno diritto al pagamento delle restituzioni e di tutti gli altri importi inerenti alle transazioni di esportazione si siano effettivamente svolte e siano state eseguite correttamente, inclusi i controlli fisici e l’esame dei documenti.

La Commissione apporta all’allegato XVII le modifiche che si rivelino necessarie.

Le modalità di applicazione dell’articolo 160 per i prodotti indicati all’articolo 156, paragrafo 1, lettera b), sono tuttavia adottate secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3448/93.

SEZIONE IIIGESTIONE DEI CONTINGENTI DI ESPORTAZIONENEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

ARTICOLO 164 Gestione dei contingenti tariffari aperti dai paesi terzi

1. Con riguardo al latte e ai prodotti lattiero-caseari, qualora un accordo concluso a norma dell’articolo 300 del trattato preveda la gestione totale o parziale di un contingente tariffario aperto da un paese terzo, il pertinente metodo di gestione e le relative modalità d’applicazione sono adottati dalla Commissione.

2. I contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 sono gestiti in modo da evitare discriminazioni tra gli operatori interessati e da garantire la completa utilizzazione delle possibilità offerte dal contingente di cui trattasi applicando uno dei metodi seguenti, una loro combinazione o un altro metodo appropriato:

a) un metodo basato sull’ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio “primo arrivato, primo servito”);

b) un metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all’atto della presentazione delle domande (“metodo dell’esame simultaneo”);

c) un metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali (secondo il metodo detto “produttori tradizionali/nuovi arrivati”).

SEZIONE IVTRATTAMENTO SPECIALE ALL’IMPORTAZIONE IN PAESI TERZI

ARTICOLO 165 Certificati per i prodotti che beneficiano di un trattamento speciale all’importazione in un paese terzo

1. Qualora siano esportati prodotti che, in conformità degli accordi conclusi dalla Comunità in forza dell’articolo 300 del trattato, possono beneficiare di un trattamento speciale all’importazione in un paese terzo se sono rispettate talune condizioni, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano, su richiesta e dopo aver effettuato gli opportuni controlli, un certificato attestante che tali condizioni sono soddisfatte.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione.

SEZIONE VDISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE PIANTE VIVE E I PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA

ARTICOLO 166 Prezzi minimi all’esportazione

1. Ogni anno per ciascuno dei prodotti del settore delle piante vive e della floricoltura di cui al codice NC 0601 10 la Commissione può fissare uno o più prezzi minimi all’esportazione verso i paesi terzi in tempo utile prima della stagione di commercializzazione.

Le esportazioni di detti prodotti sono effettuate ad un prezzo uguale o superiore al prezzo minimo fissato per il prodotto in parola.

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate dalla Commissione tenendo conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300, paragrafo 2, del trattato.

SEZIONE VIPERFEZIONAMENTO PASSIVO

ARTICOLO 167 Sospensione del regime di perfezionamento passivo

Nella misura in cui è necessario per il buon funzionamento dell’organizzazione comune dei mercati agricoli e, in particolare, se il mercato comunitario è o rischia di essere perturbato dal regime di perfezionamento passivo, la Commissione può vietare interamente o parzialmente il ricorso a tale regime per i prodotti dei settori dei cereali, del riso, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine e del pollame.

PARTE IVNORME SULLA CONCORRENZA

CAPO I NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE

Articolo 168 Applicazione degli articoli da 81 a 86 del trattato

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, gli articoli da 81 a 86 del trattato e le relative modalità di applicazione si applicano, fatto salvo l’articolo 169 del presente regolamento, a tutti gli accordi, decisioni e pratiche di cui all’articolo 81, paragrafo 1, e all’articolo 82 del trattato che si riferiscono alla produzione o al commercio dei prodotti indicati all’articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 169 Eccezioni

1. L’articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, decisioni e pratiche di cui all’articolo 168 del presente regolamento che formino parte integrante di un’organizzazione comune di mercato o siano necessari per il conseguimento degli obiettivi fissati all’articolo 33 del trattato.

In particolare, l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, decisioni e pratiche di imprenditori agricoli, associazioni di imprenditori agricoli o associazioni di dette associazioni appartenenti ad un unico Stato membro nella misura in cui, senza che ne derivi l’obbligo di praticare un prezzo determinato, riguardino la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l’utilizzazione di impianti comuni per il deposito, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che la Commissione non accerti che in tal modo la concorrenza sia esclusa o che siano compromessi gli obiettivi dell’articolo 33 del trattato.

2. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri e sentito le imprese o associazioni di imprese interessate e qualsiasi altra persona fisica o giuridica che ritenga appropriato, ha competenza esclusiva, soggetta al controllo della Corte di giustizia, per determinare con decisione da pubblicare quali accordi, decisioni e pratiche soddisfano le condizioni specificate al paragrafo 1.

La Commissione procede a tale determinazione di propria iniziativa o su richiesta dell’autorità competente di uno Stato membro o di un’impresa o di un’associazione di imprese interessata.

3. La pubblicazione della decisione di cui al paragrafo 2, primo comma, riporta i nomi delle parti interessate e il contenuto principale della decisione. Essa tiene conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali.

Articolo 170 Accordi e pratiche concordate nel settore del tabacco

1. L’articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute del settore del tabacco intesi all’applicazione delle misure indicate all’articolo 117, lettera c), del presente regolamento, a condizione che:

a) gli accordi e le pratiche concordate siano stati notificati alla Commissione;

b) la Commissione, entro tre mesi dal ricevimento di tutti gli elementi richiesti, non abbia ritenuto tali accordi o pratiche concordate incompatibili con le norme comunitarie sulla concorrenza.

Gli accordi e le pratiche concordate non possono essere applicati durante detto periodo di tre mesi.

2. Gli accordi e le pratiche concordate sono dichiarati contrari alle norme comunitarie sulla concorrenza quando:

a) possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all’interno della Comunità;

b) possono nuocere al buon funzionamento dell’organizzazione dei mercati;

c) possono creare distorsioni di concorrenza che non siano indispensabili per raggiungere gli obiettivi della politica agricola comune perseguiti dall’azione interprofessionale;

d) prevedono la determinazione di prezzi o quote, senza pregiudizio di misure adottate dalle organizzazioni interprofessionali nel quadro dell’applicazione di specifiche disposizioni della normativa comunitaria;

e) possono creare discriminazione o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

3. La Commissione, qualora dopo la scadenza del termine di tre mesi di cui al paragrafo 1, lettera b), constati che le condizioni d’applicazione del presente capo non sono rispettate, adotta una decisione che dichiara l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato applicabile all’accordo o alla pratica concordata di cui trattasi.

La decisione non ha effetto prima del giorno della sua notifica all’organizzazione interprofessionale interessata, salvo che questa abbia fornito indicazioni inesatte o abbia abusato dell’esenzione di cui al paragrafo 1.

Articolo 171 Effetto vincolante degli accordi e delle pratiche concordate sui non aderenti del settore del tabacco

1. Le organizzazioni interprofessionali del settore del tabacco possono chiedere che alcuni dei loro accordi o pratiche concordate siano resi vincolanti, per un periodo limitato, per singoli operatori e loro associazioni del settore economico interessato non aderenti ai rami professionali da esse rappresentati, nelle zone in cui essi operano.

Ai fini dell’estensione delle regole, le organizzazioni interprofessionali rappresentano almeno i due terzi della produzione e/o del commercio in questione. Qualora la proposta estensione dell’efficacia delle regole riguardi più regioni, l’organizzazione interprofessionale comprova una rappresentatività minima per ciascuno dei rami raggruppati e in ognuna delle regioni interessate.

2. Le regole per le quali è chiesta l’estensione sono in vigore da almeno un anno e riguardano uno dei seguenti obiettivi:

a) conoscenza della produzione e del mercato;

b) definizione di norme qualitative minime;

c) utilizzazione di metodi di coltivazione compatibili con la protezione dell’ambiente;

d) definizione di norme minime in materia di imballaggio e presentazione;

e) uso di sementi certificate e controllo della qualità dei prodotti.

3. L’estensione delle regole è soggetta all’approvazione della Commissione.

CAPO II NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO

Articolo 172 Applicazione degli articoli 87, 88 e 89 del trattato

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, e in particolare ad eccezione degli aiuti di Stato di cui all’articolo 175, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti indicati all’articolo 1 del presente regolamento. Le disposizioni dell’articolo 88, paragrafo 1, e dell’articolo 88, paragrafo 3, prima frase, si applicano tuttavia senza eccezioni.

Articolo 173 Disposizioni specifiche per il settore del latte dei prodotti lattiero-caseari

Fatto salvo l’articolo 87, paragrafo 2, del trattato, sono vietati gli aiuti il cui importo è determinato in funzione del prezzo o della quantità dei prodotti lattiero-caseari.

Sono altresì vietate le misure nazionali intese ad attuare una perequazione tra i prezzi dei prodotti lattiero-caseari.

Articolo 174 Disposizioni specifiche per il settore del vino

Il capo II, titolo II, del regolamento (CE) n. 1493/1999 non osta alla concessione di aiuti nazionali destinati al conseguimento di obiettivi analoghi a quelli perseguiti da tale capo. L’articolo 172 del presente regolamento si applica tuttavia a tali aiuti.

Articolo 175 Disposizioni nazionali specifiche

1. Con riserva di autorizzazione da parte della Commissione, possono essere accordati aiuti alla produzione e all’immissione sul mercato di renne e di prodotti derivati (NC ex 0208 ed ex 0210) da parte della Finlandia e della Svezia, laddove non ne derivi un aumento dei livelli tradizionali di produzione.

2. Con riserva di autorizzazione da parte della Commissione, la Finlandia può concedere aiuti, rispettivamente, per alcuni quantitativi di sementi e per alcuni quantitativi di sementi di cereali prodotti solo in questo Stato membro a causa delle specifiche condizioni climatiche.

3. Gli Stati membri che riducono la loro quota di zucchero di più del 50 % possono accordare aiuti di Stato temporanei nel periodo per il quale l’aiuto transitorio per i bieticoltori è versato conformemente al titolo IV, capitolo 10, del regolamento (CE) n. 1782/2003. In funzione dell’applicazione da parte degli Stati membri interessati, la Commissione decide in merito all’importo totale degli aiuti di Stato disponibili per tale misura.

Per l’Italia l’aiuto temporaneo di cui al primo comma non supera un totale di 11 EUR per campagna di commercializzazione e per tonnellata di barbabietole da zucchero, da destinarsi ai bieticoltori e al trasporto delle barbabietole.

La Finlandia può concedere ai bieticoltori un aiuto massimo di 350 EUR per ettaro e per campagna di commercializzazione.

Entro trenta giorni dal termine di ciascuna campagna di commercializzazione gli Stati membri interessati informano la Commissione dell’importo degli aiuti di Stato effettivamente concessi in tale campagna.

4. Fino al 31 dicembre 2010 la Germania può accordare aiuti nell’ambito del monopolio statale sull’alcole per i prodotti elencati nell’allegato I del trattato commercializzati dal monopolio, dopo ulteriore trasformazione, come alcole etilico di origine agricola. L’importo complessivo di questo aiuto non supera i 110 milioni di EUR all’anno.

Ogni anno, anteriormente al 30 giugno, la Germania presenta alla Commissione una relazione sul funzionamento del regime. Anteriormente al 31 dicembre 2009 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della deroga, comprensiva di una valutazione degli aiuti concessi nell’ambito del monopolio statale tedesco sull’alcole e corredata di proposte appropriate.

PARTE VDISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE A SINGOLI SETTORI

Articolo 176 Prelievo a finalità promozionale nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Fatte salva l’applicazione degli articoli 87, 88, 89 del trattato secondo quanto previsto all’articolo 172 del presente regolamento, uno Stato membro può percepire dai produttori di latte un prelievo a finalità promozionale sui quantitativi di latte o equivalente latte da essi commercializzati, destinato a finanziare misure relative alla promozione del consumo nella Comunità, all’ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari e al miglioramento della qualità.

Articolo 177 Presentazione di relazioni relative ad alcuni settori

La Commissione presenta una relazione:

1) al Consiglio, anteriormente al 30 settembre 2008, sul settore dei foraggi essiccati elaborata sulla base di una valutazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento e riguardante in particolare lo sviluppo delle superfici di foraggi leguminosi e altri foraggi verdi, la produzione di foraggi essiccati ed i risparmi di combustibile fossile realizzati. La relazione è corredata, se necessario, di proposte appropriate;

2) al Parlamento europeo e al Consiglio, con frequenza triennale e per la prima volta entro il 31 dicembre 2010, sull’attuazione delle misure riguardanti il settore dell’apicoltura stabilite nel titolo I, parte II, capo IV, sezione VI.

Articolo 178 Registrazione dei contratti nel settore del luppolo

1. Ogni contratto per la fornitura di luppolo prodotto nella Comunità, concluso tra, da una parte, un produttore o produttori associati e, dall’altra, un acquirente, è registrato dagli organismi all’uopo designati da ciascuno Stato membro produttore.

2. I contratti per la fornitura di quantitativi determinati a prezzi convenuti per un periodo che copre uno o più raccolti e stipulati anteriormente al 1° agosto dell’anno del primo raccolto interessato sono denominati “contratti stipulati in anticipo”. Essi sono oggetto di registrazione separata.

3. I dati sottoposti a registrazione possono essere impiegati soltanto ai fini dell’applicazione del presente regolamento.

4. La Commissione stabilisce le modalità di applicazione relative alla registrazione dei contratti per la fornitura di luppolo.

Articolo 179 Perturbazioni dei prezzi sul mercato interno

La Commissione può adottare le misure necessarie qualora le situazioni seguenti si verifichino e rischino di persistere, causando o minacciando di causare perturbazioni dei mercati:

a) per quanto riguarda i prodotti dei settori dei cereali, dello zucchero, del luppolo, delle carni bovine e delle carni ovine e caprine, qualora i prezzi sul mercato comunitario di uno di tali prodotti aumentino o diminuiscano sensibilmente;

b) per quanto riguarda i prodotti dei settori delle olive, delle carni suine, delle uova e del pollame, qualora i prezzi sul mercato comunitario di uno di tali prodotti aumentino sensibilmente.

Articolo 180 Perturbazioni delle quotazioni o dei prezzi sul mercato mondiale

Qualora, con riguardo ai prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le quotazioni o i prezzi di uno o più prodotti sul mercato mondiale raggiungano un livello che perturbi o minacci di perturbare l’approvvigionamento del mercato comunitario e tale situazione rischi di persistere o di aggravarsi, la Commissione può adottare le misure appropriate per il settore colpito. In particolare essa può sospendere in tutto o in parte i dazi all’importazione per determinati quantitativi.

Articolo 181 Condizioni relative alle misure da applicare in caso di perturbazioni

Le misure di cui agli articoli 179 e 180 possono essere adottate a condizione che:

a) le altre misure previste dal presente regolamento appaiano insufficienti;

b) si tenga conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300, paragrafo 2, del trattato.

Articolo 182 Comunicazioni nel settore dell’alcole etilico

1. Con riguardo ai prodotti del settore dell’alcole etilico gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni:

a) la produzione di alcole etilico di origine agricola in ettolitri di alcole puro, ripartita per prodotto alcoligeno utilizzato;

b) il volume di alcole etilico di origine agricola smaltito, espresso in ettolitri di alcole puro, ripartito tra i diversi settori di destinazione;

c) le scorte di alcole etilico di origine agricola giacenti sul loro territorio alla fine dell’anno precedente;

d) la stima della produzione dell’anno in corso.

Le modalità di trasmissione delle suddette informazioni e, in particolare, la periodicità e la definizione dei settori di destinazione sono adottate dalla Commissione.

2. In base alle informazioni di cui al paragrafo 1 e ad altre informazioni disponibili, la Commissione redige un bilancio comunitario del mercato dell’alcole etilico di origine agricola relativo all’anno precedente ed un bilancio estimativo dell’anno in corso.

Il bilancio comunitario contiene altresì informazioni sull’alcole etilico di origine non agricola. Il contenuto preciso e le modalità di raccolta di tali informazioni sono stabiliti dalla Commissione.

Ai fini del presente paragrafo con “alcole etilico di origine non agricola” si intendono i prodotti di cui ai codici NC 2207, 2208 90 91 e 2208 90 99 non ottenuti da uno specifico prodotto agricolo menzionato nell’allegato I del trattato.

3. La Commissione comunica agli Stati membri i bilanci di cui al paragrafo 2.

PARTE VI DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 183 Disposizioni finanziarie

Il regolamento (CE) n. 1290/2005 e le disposizioni adottate per la sua attuazione si applicano alle spese sostenute dagli Stati membri nell’adempimento degli obblighi loro incombenti in virtù del presente regolamento.

Articolo 184 Emergenza

La Commissione adotta le misure necessarie e giustificabili per risolvere, in casi di emergenza, problemi pratici specifici.

Tali misure possono derogare a talune disposizioni del presente regolamento, ma soltanto se e per quanto strettamente necessario.

Articolo 185 Scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione

1. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari per l’applicazione del presente regolamento o per il controllo e l’analisi dei mercati nonché per l’osservanza degli obblighi internazionali inerenti ai prodotti di cui all’articolo 1.

2. La Commissione adotta le modalità per la determinazione dei dati necessari ai fini dell’applicazione del paragrafo 1 nonché le disposizioni relative alla forma, al contenuto, alla periodicità, alle scadenze e alle modalità di trasmissione o di messa a disposizione delle informazioni e dei documenti.

Articolo 186 Clausola di elusione

Fatte salve eventuali disposizioni specifiche, nessun beneficio previsto dal presente regolamento è concesso a favore di persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per ottenere tali benefici, in modo contrario ai loro obiettivi.

Articolo 187 Controlli e sanzioni e loro notifica

La Commissione determina:

a) le norme concernenti i controlli amministrativi e fisici che gli Stati membri devono effettuare per accertare il rispetto degli obblighi derivanti dall’applicazione del presente regolamento;

b) un sistema di irrogazione di sanzioni ove siano rilevati casi di inadempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione del presente regolamento;

c) le norme in materia di recupero dei pagamenti indebiti;

d) le norme relative alla notifica dei controlli svolti e dei relativi risultati.

Le sanzioni di cui alla lettera b) sono graduate in funzione della gravità, portata, durata e frequenza dei casi di inadempimento riscontrati.

PARTE VIIDISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE

Articolo 188 Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, in seguito denominato “il comitato”.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 189 Modalità di applicazione e competenze di esecuzione della Commissione

Ove il presente regolamento conferisce alla Commissione le competenze per l’adozione di misure, essa agisce conformemente alla procedura indicata all’articolo 188, paragrafo 2.

La Commissione agisce tuttavia di propria iniziativa, senza ricorrere alla procedura di cui all’articolo 188, paragrafo 2, per quanto attiene ai seguenti aspetti:

a) le decisioni di aprire l’intervento o di sospendere gli acquisti all’intervento di cui all’articolo 14, paragrafo 1, per quanto riguarda i prodotti a base di carni bovine e all’articolo 14, paragrafo 2, primo comma, per quanto riguarda il burro;

b) le decisioni in merito all’applicabilità dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato agli accordi e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali di cui all’articolo 170 del presente regolamento;

c) il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali di cui all’articolo 118, secondo comma;

d) le decisioni relative all’obbligo di pagamento della quota associativa delle organizzazioni interprofessionali da parte dei non aderenti, indicato all’articolo 120;

e) l’applicazione delle misure di salvaguardia conformemente all’articolo 153;

f) l’adeguamento dell’importo delle restituzioni all’esportazione nel periodo di cui all’articolo 158, paragrafo 2, secondo comma;

g) le modifiche agli importi correttivi applicabili alle restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 158, paragrafo 4, secondo comma;

h) la redazione dei bilanci comunitari di cui all’articolo 182, paragrafo 2.

Articolo 190 Abrogazione da parte della Commissione di alcuni regolamento adottati dal Consiglio

Nell’esercizio dei poteri conferitile in forza del presente regolamento la Commissione può abrogare o modificare i regolamento adottati dal Consiglio sulla base di uno dei regolamenti abrogati o di una delle disposizioni soppresse dagli articoli 191, 192, 193 e 195.

CAPO II DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 191 Modifiche del regolamento (CE) n. 1493/1999

Nel regolamento (CE) n. 1493/1999 l’articolo 71 e gli articoli da 73 a 77 sono soppressi.

Articolo 192 Modifiche del regolamento (CE) n. 2200/96

Nel regolamento (CE) n. 2200/96 gli articoli 43, 44, 46, 47, 48 e 52 sono soppressi.

Articolo 193 Modifiche del regolamento (CE) n. 2201/96

Nel regolamento (CE) n. 2201/96 gli articoli 23, 26, 27, 29 e 30 sono soppressi.

Articolo 194 Modifiche del regolamento (CE) n. 1184/2006

Il regolamento (CE) n. 1184/2006 è così modificato:

1) Il titolo è sostituito dal seguente:

“Regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio di taluni prodotti agricoli”.

2) L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

“Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le norme sull’applicabilità degli articoli da 81 a 86 del trattato e di alcune disposizioni dell’articolo 88 del trattato alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. [XXX] del Consiglio*, di cui all’articolo 1 del medesimo regolamento.

Articolo 1 bis

Gli articoli da 81 a 86 del trattato, nonché le disposizioni adottate per la loro applicazione, si applicano, fatte salve le disposizioni dell’articolo 2 del presente regolamento, a tutti gli accordi, decisioni e pratiche di cui all’articolo 81, paragrafo 1, e all’articolo 82 del trattato, riguardanti la produzione o il commercio dei prodotti di cui all’articolo 1.

* GU L xxxx, pag. xxx.”

3) L’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal seguente:

“1. L’articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica a quegli accordi e pratiche di cui all’articolo 1 bis del presente regolamento che formano parte integrante di un’organizzazione nazionale di mercato o sono necessari per la realizzazione degli obiettivi fissati all’articolo 33 del trattato.”

4) L’articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Articolo 3

Le disposizioni dell’articolo 88, paragrafo 1, e paragrafo 3, prima frase, del trattato si applicano agli aiuti concessi alla produzione o al commercio dei prodotti di cui all’articolo 1.”

Articolo 195 Abrogazioni

1. Sono abrogati i seguenti regolamenti:

a) i regolamenti (CEE) n. 234/68, (CEE) n. 827/68, (CEE) n. 2517/69, (CEE) n. 2728/75, (CEE) n. 2729/75, (CEE) n. 2759/75, (CEE) n. 2771/75, (CEE) n. 2777/75, (CEE) n. 1055/77, (CEE) n. 2931/79, (CEE) n. 1358/80, (CEE) n. 3730/87, (CEE) n. 4088/87, (CEE) n. 2075/92, (CEE) n. 2077/92, (CEE) n. 404/93, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 2529/2001, (CE) n. 670/2003, (CE) n. 797/2004 e (CE) n. 1952/2005 a decorrere dal 1° gennaio 2008;

b) i regolamenti (CEE) n. 707/76, (CE) n. 1786/2003, (CE) n. 1788/2003 e (CE) n. 1544/2006 a decorrere dal 1° aprile 2008;

c) i regolamenti (CEE) n. 1898/87, (CEE) n. 2204/90, (CEE) n. 2991/94, (CE) n. 2597/97, (CE) n. 1255/1999, (CE) n. 2250/1999, (CE) n. 1673/2000, (CE) n. 1784/2003, (CE) n. 865/2004 e (CE) n. 1947/2005 a decorrere dal 1° luglio 2008;

d) il regolamento (CE) n. 1785/2003 a decorrere dal 1° settembre 2008;

e) il regolamento (CE) n. 318/2006 a decorrere dal 1° ottobre 2008;

f) i regolamenti (CEE) n. 386/90, (CEE) n. 1186/90 e (CE) n. 1183/2006 a decorrere dal 1° gennaio 2009.

2. La decisione 74/583/CEE è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Articolo 196 Riferimenti

I riferimenti alle disposizioni e ai regolamenti modificati o abrogati dagli articoli da 191 a 195 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo le tavole di concordanza che figurano nell’ allegato XVIII.

Articolo 197 Disposizioni transitorie

La Commissione può adottare le misure necessarie ad agevolare la transizione dai regimi previsti nei regolamenti modificati o abrogati dagli articoli da 191 a 195 a quelli istituiti dal presente regolamento.

Articolo 198 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

2. Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Esso tuttavia si applica:

a) dal 1° luglio 2008 per quanto riguarda i settori dei cereali, delle sementi, delle olive e del lino e della canapa;

b) dal 1° settembre 2008 per quanto riguarda il settore del riso;

c) dal 1° ottobre 2008 per quanto riguarda il settore dello zucchero, ad eccezione dell’articolo 56, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008;

d) dal 1° aprile 2008 per quanto riguarda i settori dei foraggi essiccati e della bachicoltura;

e) dal 1° agosto 2008 per quanto riguarda il settore del vino nonché l’articolo 191;

f) dal 1° luglio 2008 per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ad eccezione delle disposizioni stabilite nella parte II, titolo I, capo III;

g) dal 1° aprile 2008 per quanto riguarda il regime di contenimento della produzione di latte istituito nella parte II, titolo I, capo III.

3. Nel settore dello zucchero le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, si applicano fino alla fine della campagna di commercializzazione 2014/2015.

4. Le disposizioni relative al regime di contenimento della produzione di latte istituito nella parte II, titolo I, capo III, si applicano, conformemente all’articolo 63, fino al 31 marzo 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO IELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

Parte I: Cereali

Nel settore dei cereali, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC | Designazione delle merci |

a) | 0709 90 60 | Granturco dolce, fresco o refrigerato |

0712 90 19 | Granturco dolce, secco, anche tagliato oppure tritato o polverizzato, ma non ulteriormente preparato, diverso da quello ibrido destinato alla semina |

1001 90 91 | Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina |

1001 90 99 | Farro, frumento (grano) tenero e frumento segalato, diversi da quelli destinati alla semina |

1002 00 00 | Segala |

1003 00 | Orzo |

1004 00 | Avena |

1005 10 90 | Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido |

1005 90 00 | Granturco non destinato alla semina |

1007 00 90 | Sorgo da granella, diverso al sorgo da granella ibrido destinato alla semina |

1008 | Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali |

b) | 1001 10 | Frumento duro |

c) | 1101 00 00 | Farine di frumento (grano) o di frumento segalato |

1102 10 00 | Farina di segala |

1103 11 | Semole e semolini di frumento (grano) |

1107 | Malto, anche torrefatto |

d) | 0714 | Radici di manioca, d’arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago |

ex 1102 | Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato: |

1102 20 | – Farina di granturco |

1102 90 | – Altra: |

1102 90 10 | – – Farina di orzo |

1102 90 30 | – – Farina di avena |

1102 90 90 | – – Altre |

ex 1103 | Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali, escluso di frumento (grano) della sottovoce 1103 11 e di riso delle sottovoci 1103 19 50 e 1103 20 50 |

ex 1104 | Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006 e fiocchi di riso della sottovoce 1104 19 91; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati |

1106 20 | Farine e semolini di sago, di radici o tuberi della voce 0714 |

ex 1108 | Amidi e fecole; inulina: |

– Amidi e fecole: |

1108 11 00 | – – Amido di frumento (grano) |

1108 12 00 | – – Amido di granturco |

1108 13 00 | – – Fecola di patate |

1108 14 00 | – – Fecola di manioca |

ex 1108 19 | – – Altri amidi e fecole: |

1108 19 90 | – – – Altri |

1109 00 00 | Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco |

1702 | Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati |

ex 1702 30 | – Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio: |

– – Altri: |

– – – Altri: |

1702 30 91 | – – – – In polvere cristallina bianca, anche agglomerata |

1702 30 99 | – – – – Altri |

ex 1702 40 | – Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito: |

1702 40 90 | – – Altri |

ex 1702 90 | – Altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio: |

1702 90 50 | – – Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina |

– – Zuccheri e melassi caramellati: |

– – – Altri: |

1702 90 75 | – – – – In polvere, anche agglomerati |

1702 90 79 | – – – – Altri |

2106 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: |

ex 2106 90 | – Altri |

– – Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati: |

– – – Altri |

2106 90 55 | – – – – Sciroppi di glucosio o di maltodestrina |

ex 2302 | Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altra lavorazione dei cereali |

ex 2303 | Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets: |

2303 10 | – Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili |

2303 30 00 | – Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli |

ex 2306 | Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305: |

2306 90 05 | – Di germi di granturco |

ex 2308 | Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove: |

2308 00 40 | - Ghiande di quercia e castagne d’India; residui della spremitura di frutta, diversa dall’uva |

2309 | Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali: |

ex 2309 10 | – Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto: |

2309 10 11 2309 10 13 2309 10 31 2309 10 33 2309 10 51 2309 10 53 | – – Contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari (1), esclusi gli alimenti e le preparazioni contenenti in peso 50 % o più di prodotti lattiero-caseari |

ex 2309 90 | – Altri: |

2309 90 20 | – – Prodotti di cui alla nota esplicativa complementare 5 del capitolo 23 della nomenclatura combinata |

– – Altri, comprese le premiscele: |

2309 90 31 2309 90 33 2309 90 41 2309 90 43 2309 90 51 2309 90 53 | – – – Altri contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari (1), esclusi gli alimenti e le preparazioni contenenti in peso 50 % o più di prodotti lattiero-caseari |

(1) Ai fini dell’applicazione della presente sottovoce, per “prodotti lattiero-caseari” si intendono i prodotti delle voci da 0401 a 0406 e delle sottovoci 1702 11, 1702 19 e 2106 90 51. |

Parte II: Riso

Nel settore del riso, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC | Designazione delle merci |

a) | Da 1006 10 21 a 1006 10 98 | Risone (riso “paddy”) |

1006 20 | Riso semigreggio (bruno) |

1006 30 | Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato: |

b) | 1006 40 00 | Rotture di riso |

c) | 1102 90 50 | Farina di riso |

1103 19 50 | Semole e semolini di riso |

1103 20 50 | Pellet di riso |

1104 19 91 | Fiocchi di riso |

ex 1104 19 99 | Grani di riso schiacciati |

1108 19 10 | Amido di riso |

Parte III: Zucchero

Nel settore dello zucchero, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC | Designazione delle merci |

a) | 1212 91 | Barbabietole da zucchero |

1212 99 20 | Canna da zucchero |

b) | 1701 | Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido |

c) | 1702 20 | Zucchero e sciroppo d’acero |

1702 60 95 e 1702 90 99 | Altri zuccheri allo stato solido e sciroppi di zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, esclusi il lattosio, il glucosio, la maltodestrina e l’isoglucosio |

1702 90 60 | Succedanei del miele, anche misti con miele naturale |

1702 90 71 | Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più di saccarosio |

2106 90 59 | Sciroppi di zucchero, aromatizzanti o colorati, esclusi gli sciroppi di isoglucosio, di lattosio, di glucosio e di maltodestrina |

d) | 1702 30 10 1702 40 10 1702 60 10 1702 90 30 | Isoglucosio |

e) | 1702 60 80 1702 90 80 | Sciroppo di inulina |

f) | 1703 | Melassi ottenuti dall’estrazione o dalla raffinazione dello zucchero |

g) | 2106 90 30 | Sciroppi di isoglucosio, aromatizzati o colorati |

h) | 2303 20 | Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero |

Parte IV: Foraggi essiccati

Nel settore dei foraggi essiccati, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC | Designazione delle merci |

a) | ex 1214 10 00 | – Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica essiccata artificialmente con il calore |

– Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica altrimenti essiccata e macinata |

ex 1214 90 90 | – Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio disidratati mediante essiccamento artificiale con il calore, esclusi il fieno e i cavoli da foraggio nonché i prodotti contenenti fieno |

– Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce, meliloto, tartufi di prato e ginestrino, altrimenti essiccati e macinati |

b) | ex 2309 90 99 | – Concentrati di proteine ottenuti da succo di erba medica e di erba |

– Prodotti disidratati ottenuti esclusivamente da residui solidi e da succhi risultanti dalla preparazione dei concentrati di proteine sopramenzionati. |

Parte V: Sementi

Nel settore delle sementi, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC | Designazione delle merci |

0712 90 11 | Granturco dolce ibrido: – destinato alla semina |

0713 10 10 | Piselli (Pisum sativum) – destinati alla semina |

ex 0713 20 00 | Ceci (garbanzos): – destinati alla semina |

ex 0713 31 00 | Fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek: – destinati alla semina |

ex 0713 32 00 | Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis): – destinati alla semina |

0713 33 10 | Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris): – destinati alla semina |

ex 0713 39 00 | Altri fagioli: – destinati alla semina |

ex 0713 40 00 | Lenticchie: – destinate alla semina |

ex 0713 50 00 | Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor): – destinate alla semina |

ex 0713 90 00 | Altri legumi da granella secchi: – destinati alla semina |

1001 90 10 | Spelta: – destinata alla semina |

ex 1005 10 | Granturco ibrido da semina |

1006 10 10 | Risone (riso “paddy”): – destinato alla semina |

1007 00 10 | Sorgo a grani ibrido: – destinato alla semina |

1201 00 10 | Fave di soia, anche frantumate: – destinate alla semina |

1202 10 10 | Arachidi non tostate né altrimenti cotte, con guscio: – destinate alla semina |

1204 00 10 | Semi di lino, anche frantumati: – destinati alla semina |

1205 10 10 | Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati: – destinati alla semina |

1206 00 10 | Semi di girasole, anche frantumati: – destinati alla semina |

ex 1207 | Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati: – destinati alla semina |

1209 | Semi, frutti e spore: – destinati alla semina |

Parte VI: Luppolo

1. Nel settore del luppolo, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC | Designazione delle merci |

1210 | Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina |

2. Le disposizioni del presente regolamento relative alla commercializzazione e agli scambi con i paesi terzi si applicano inoltre ai prodotti seguenti:

Codice NC | Designazione delle merci |

1302 13 00 | Succhi ed estratti vegetali di luppolo |

Parte VII: Olio di oliva e olive da tavola

Nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC | Designazione delle merci |

a) | 1509 | Olio d’oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |

1510 00 | Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509 |

b) | 0709 90 31 | Olive, fresche o refrigerate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio |

0709 90 39 | Altre olive, fresche o refrigerate |

0710 80 10 | Olive, non cotte o cotte in acqua o al vapore, congelate: |

0711 20 | Olive temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze idonee ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonee al consumo nello stato in cui sono presentate |

ex 0712 90 90 | Olive secche, intere, tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate |

2001 90 65 | Olive preparate o conservate nell’aceto o nell’acido acetico |

ex 2004 90 30 | Olive preparate o conservate ma non nell’aceto o acido acetico, congelate |

2005 70 | Olive preparate o conservate ma non nell’aceto o acido acetico, non congelate |

c) | 1522 00 31 1522 00 39 | Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali contenenti olio avente i caratteri dell’olio di oliva |

2306 90 11 – 2306 90 19 | Sanse di olive ed altri residui dell’estrazione dell’olio di oliva |

Parte VIII: Lino e canapa destinati alla produzione di fibre

Nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC | Designazione delle merci |

5301 | Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) |

5302 | Canapa (Cannabis sativa L.) greggia e preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) |

Parte IX: Ortofrutticoli freschi

Nel settore degli ortofrutticoli freschi, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC | Designazione delle merci |

0702 00 00 | Pomodori freschi o refrigerati |

0703 | Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati |

0704 | Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati |

0705 | Lattughe (Latuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.) , fresche o refrigerate |

0706 | Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati |

0707 00 | Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati |

0708 | Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati |

ex 0709 | Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi quelli delle sottovoci 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 e 0709 90 60 |

ex 0802 | Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola della sottovoce 0802 90 20 |

0803 00 11 | Banane da cuocere, fresche |

ex 0803 00 90 | Banane da cuocere, essiccate |

0804 20 10 | Fichi, freschi |

0804 30 00 | Ananassi |

0804 40 00 | Avocadi |

0804 50 00 | Guaiave, manghi e mangostani |

0805 | Agrumi, freschi o secchi |

0806 10 10 | Uve da tavola, fresche |

0807 | Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi |

0808 | Mele, pere e cotogne, fresche |

0809 | Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche |

0810 | Altra frutta fresca |

0813 50 31 0813 50 39 | Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802 |

1212 99 30 | Carrube |

Parte X: Ortofrutticoli trasformati

Nel settore degli ortofrutticoli trasformati, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC | Designazione delle merci |

a) | ex 0710 | Ortaggi e legumi, non cotti o cotti, in acqua o al vapore, congelati, esclusi il granturco dolce della sottovoce 0710 40 00, le olive della sottovoce 0710 80 10 e i pimenti del genere Capsicum e del genere Pimenta della sottovoce 0710 80 59 |

ex 0711 | Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonei all’alimentazione nello stato in cui sono presentati, esclusi le olive della sottovoce 0711 20, i pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta della sottovoce 0711 90 10 o il granturco dolce della sottovoce 0711 90 30 |

ex 0712 | Ortaggi o legumi secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le patate della sottovoce ex 0712 90 05, disidratati per essiccamento artificiale ed al calore, non atti all’alimentazione umana, il granturco dolce delle sottovoci 0712 90 11 e 0712 90 19 e le olive della sottovoce ex 0712 90 95 |

0804 20 90 | Fichi secchi |

0806 20 | Uve secche |

ex 0811 | Frutta non cotte o cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti, escluse le banane congelate della sottovoce ex 0811 90 90 |

ex 0812 | Frutta temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonee all’alimentazione nello stato in cui sono presentate, escluse le banane temporaneamente conservate della sottovoce ex 0812 90 99 |

ex 0813 | Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio del presente capitolo, esclusi i miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802 delle sottovoci 0813 50 31 e 0813 50 39 |

0814 00 00 | Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche |

0904 20 10 | Peperoni essiccati, non tritati né polverizzati |

b) | ex 0811 | Frutta non cotte o cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |

ex 1302 20 | Sostanze pectiche e pectinati |

ex 2001 | Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico, esclusi: – frutti del genere Capsicum diverse dai peperoni della sottovoce 2001 90 20 – granturco dolce (Zea Mays var. saccharata) della sottovoce 2001 90 30 – ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %, della sottovoce 2001 90 40 – cuori di palma della sottovoce 2001 90 60 – olive della sottovoce 2001 90 65 – foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex 2001 90 99 |

2002 | Pomodori preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico |

2003 | Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico |

ex 2004 | Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, esclusi il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce ex 2004 90 10, le olive della sottovoce ex 2004 90 30 e le patate preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2004 10 91 |

ex 2005 | Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, escluse le olive della sottovoce 2005 70, il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce 2005 80 00 e frutti del genere Capsicum diversi dai peperoni della sottovoce 2005 99 10 e le patate, preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2005 20 10 |

ex 2006 00 | Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, candite nelle zucchero (sgocciolate, diacciate o cristallizzate), escluse le banane candite delle sottovoci ex 2006 00 38 e ex 2006 00 99 |

ex 2007 | Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi: – preparati omogeneizzati di banane della sottovoce ex 2007 10 – confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di banane delle sottovoci ex 2007 99 39, ex 2007 99 57 ed ex 2007 99 98 |

ex 2008 | Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove, esclusi: – burro di arachidi della sottovoce 2008 11 10 – cuori di palma della sottovoce 2008 91 00 – granturco della sottovoce 2008 99 85 – ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %, della sottovoce 2008 99 91 – foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex 2008 99 99 – miscugli di banane altrimenti preparati o conservati delle sottovoci ex 2008 92 59, ex 2008 92 78, ex 2008 92 93 ed ex 2008 92 98 – banane altrimenti preparate o conservate delle sottovoci ex 2008 99 49, ex 2008 99 67 ed ex 2008 99 99 |

ex 2009 | Succhi di frutta o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i succhi e i mosti di uva delle sottovoci 2009 61 e 2009 69 e i succhi di banana della sottovoce ex 2009 80 |

Parte XI: Banane

Nel settore della banana, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codici NC | Designazione delle merci |

0803 00 19 | Banane fresche, escluse le banane da cuocere |

ex 0803 00 90 | Banane essiccate, escluse le banane da cuocere |

ex 0812 90 98 90 | Banane temporaneamente conservate |

ex 0813 50 99 | Miscugli contenenti banane essiccate |

1106 30 10 | Farine, semolini e polveri di banane |

ex 2006 00 99 | Banane cotte negli zuccheri o candite |

ex 2007 10 99 | Preparazioni omogeneizzate di banane |

ex 2007 99 39 ex 2007 99 57 ex 2007 99 98 | Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di banane |

ex 2008 92 59 ex 2008 92 78 ex 2008 92 93 ex 2008 92 98 | Miscugli di banane altrimenti preparate o conservate |

ex 2008 99 49 ex 2008 99 67 ex 2008 99 99 | Banane altrimenti preparate o conservate |

ex 2009 80 35 ex 2009 80 38 ex 2009 80 79 ex 2009 80 86 ex 2009 80 89 ex 2009 80 99 | Succhi di banane |

Parte XII: Vino

Nel settore del vino, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC | Designazione delle merci |

a) | 2009 61 2009 69 | Succhi di uve (compresi i mosti di uva) |

2204 30 92 2204 30 94 2204 30 96 2204 30 98 | Altri mosti di uva, diversi da quelli parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole |

b) | ex 2204 | Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati; mosti di uva diversi da quelli della voce 2009, esclusi gli altri mosti di uva delle sottovoci 2204 30 92, 2204 30 94, 2204 30 96 e 2204 30 98 |

c) | 0806 10 90 | Uve fresche diverse da quelle da tavola |

2209 00 11 2209 00 19 | Aceti di vino |

d) | 2206 00 10 | Vinello |

2307 00 11 2307 00 19 | Fecce di vino |

2308 00 11 2308 00 19 | Vinaccia |

Parte XIII: Piante vive e prodotti della floricoltura

Nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, il presente regolamento si applica ai prodotti di cui al capitolo 6 della nomenclatura combinata.

Parte XIV: Tabacco greggio

Nel settore del tabacco, il presente regolamento si applica ai tabacchi greggi o non lavorati e ai cascami di tabacco del codice NC 2401.

Parte XV: Carni bovine

Nel settore delle carni bovine, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC | Designazione delle merci |

a) | Da 0102 90 05 a 0102 90 79 | Animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura |

0201 | Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate |

0202 | Carni di animali della specie bovina, congelate |

0206 10 95 | Pezzi detti “onglets” e “hampes” freschi o refrigerati |

0206 29 91 | Pezzi detti “onglets” e “hampes” congelati |

0210 20 | Carni di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate |

0210 99 51 | Pezzi detti “onglets” e “hampes”, salati o in salamoia, secchi o affumicati |

0210 99 90 | Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie |

1602 50 10 | Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie della specie bovina non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte |

1602 90 61 | Altre preparazioni e conserve di carne contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte |

b) | 0102 10 | Animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura |

0206 10 91 | Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina esclusi i pezzi detti “onglets” e “hampes” fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici |

0206 10 99 |

0206 21 00 | Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, esclusi i pezzi detti “onglets” e “hampes”, congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici |

0206 22 00 |

0206 29 99 |

0210 99 59 | Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai pezzi detti “onglets” e “hampes” |

ex 1502 00 90 | Grassi di animali della specie bovina, greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi |

Da 1602 50 31 a 1602 50 80 | Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie della specie bovina, diverse da quelle non cotte e miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte |

1602 90 69 | Altre preparazioni e conserve di carne contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina, diverse da quelle non cotte e miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte |

Parte XVI: Latte e prodotti lattiero-caseari

Nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC | Designazione delle merci |

a) | 0401 | Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |

b) | 0402 | Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |

c) | da 0403 10 11 a 39 | Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, senza aggiunta di aromatizzanti e senza aggiunta di frutta o cacao |

da 0403 90 11 a 69 |

d) | 0404 | Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove |

e) | ex 0405 | Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 % |

f) | 0406 | Formaggi e latticini |

g) | 1702 19 00 | Lattosio e sciroppo di lattosio senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, contenenti, in peso, meno del 99 % di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca |

h) | 2106 90 51 | Sciroppo di lattosio, aromatizzato o colorato |

i) | ex 2309 | Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali: – Preparazioni e alimenti contenenti prodotti ai quali si applica il presente regolamento, direttamente o in virtù del regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, escluse le preparazioni e gli alimenti ai quali si applica la parte I del presente allegato. |

Parte XVII: Carni suine

Nel settore delle carni suine, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC | Designazione delle merci |

a) | ex 0103 | Animali vivi della specie suina domestica, diversi dai riproduttori di razza pura |

b) | ex 0203 | Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate |

ex 0206 | Frattaglie commestibili della specie suina domestica, diverse da quelle per la fabbricazione dei prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate o congelate |

ex 0209 00 | Lardo senza parti magre e grasso di maiale non fusi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati |

ex 0210 | Carni e frattaglie commestibili della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate |

1501 00 11 1501 00 19 | Grassi di maiale (compreso lo strutto) |

c) | 1601 00 | Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti |

1602 10 00 | Preparazioni omogeneizzate di carni, di frattaglie o di sangue |

1602 20 90 | Preparazioni e conserve di fegato di qualsiasi animale diverso dall’oca o dall’anatra |

1602 41 10 1602 42 10 da 1602 49 31 a 1602 49 50 | Altre preparazioni e conserve contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica |

1602 90 10 | Preparazioni di sangue di qualsiasi animale |

1602 90 51 | Altre preparazioni e conserve contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica |

1902 20 30 | Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) contenenti, in peso, più del 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni, di frattaglie di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine |

Parte XVIII: Carni ovine e caprine

Nel settore delle carni ovine e caprine, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC | Designazione delle merci |

a) | 0104 10 30 0104 10 80 0104 20 90 0204 0210 99 21 0210 99 29 | Agnelli (non ancora usciti dall’anno) Animali vivi della specie ovina, diversi dai riproduttori di razza pura e dagli agnelli Animali vivi della specie caprina, diversi dai riproduttori di razza pura Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate Carni di animali delle specie ovina e caprina, non disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate Carni di animali delle specie ovina e caprina, disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate |

b) | 0104 10 10 0104 20 10 0206 80 99 0206 90 99 0210 99 60 ex 1502 00 90 | Animali vivi della specie ovina, riproduttori di razza pura Animali vivi della specie caprina, riproduttori di razza pura Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate Grassi di animali della specie ovina e caprina, diversi da quelli di cui alla voce 1503 |

c) | 1602 90 72 1602 90 74 | Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini, non cotte Miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni e frattaglie non cotte |

d) | 1602 90 76 1602 90 78 | Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini, diverse da quelle non cotte o dai miscugli. |

Parte XIX: Uova

Nel settore delle uova, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC | Designazione delle merci |

a) | 0407 00 11 0407 00 19 0407 00 30 | Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, conservate o cotte |

b) | 0408 11 80 0408 19 81 0408 19 89 0408 91 80 0408 99 80 | Altre uova di volatili sgusciate e altri tuorli, diversi da quelli inadatti al consumo umano, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |

Parte XX: Pollame

Nel settore del pollame, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC | Designazione delle merci |

a) | 0105 | Pollame vivo, ossia pollame della specie Gallus domesticus, anatre, oche, tacchini e faraone |

b) | ex 0207 | Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105, esclusi i fegati di cui alla lettera c) |

c) | 0207 13 91 | Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati |

0207 14 91 |

0207 26 91 |

0207 27 91 |

0207 34 |

0207 35 91 |

0207 36 81 |

0207 36 85 |

0207 36 89 |

0210 99 71 | Fegati di volatili, salati, in salamoia, secchi o affumicati |

0210 99 79 |

d) | 0209 00 90 | Grasso di volatili non fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato |

e) | 1501 00 90 | Grasso di volatili |

f) | 1602 20 11 | Altre preparazioni o conserve di fegato d’oca o di anatra |

1602 20 19 |

1602 31 | Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili della voce 0105 |

1602 32 |

1602 39 |

Parte XXI: Altri prodotti

Codice NC | Designazione delle merci |

ex 0101 | Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi: |

0101 10 | – Riproduttori di razza pura: |

0101 10 10 | – – Cavalli (a) |

0101 10 90 | – – Altri |

0101 90 | – Altri: |

– – Cavalli: |

0101 90 19 | – – – Diversi da quelli destinati alla macellazione |

0101 90 30 | – – Asini |

0101 90 90 | – – Muli e bardotti |

ex 0102 | Animali vivi della specie bovina: |

ex 0102 90 | – Diversi dai riproduttori di razza pura: |

0102 90 90 | – – Diversi da quelli delle specie domestiche |

ex 0103 | Animali vivi della specie suina: |

0103 10 00 | – Riproduttori di razza pura (b) |

– Altri: |

ex 0103 91 | – – Di peso inferiore a 50 kg: |

0103 91 90 | – – – Diversi da quelli delle specie domestiche |

ex 0103 92 | – – Di peso uguale o superiore a 50 kg: |

0103 92 90 | – – Diversi da quelli delle specie domestiche |

0106 00 | Altri animali vivi |

ex 0203 | Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate: |

– Fresche o refrigerate: |

ex 0203 11 | – – In carcasse o mezzene: |

0203 11 90 | – – – Diverse da quelle della specie suina domestica |

ex 0203 12 | – – Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati: |

0203 12 90 | – – – Diversi da quelli della specie suina domestica |

ex 0203 19 | – – Altre: |

0203 19 90 | – – – Diverse da quelle della specie suina domestica |

– – Congelate: |

ex 0203 21 | – – In carcasse o mezzene: |

0203 21 90 | – – – Diverse da quelle della specie suina domestica |

ex 0203 22 | – – Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati: |

0203 22 90 | – – – Diversi da quelli della specie suina domestica |

ex 0203 29 | – – Altre: |

0203 29 90 | – – – Diverse da quelle della specie suina domestica |

ex 0205 00 | Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate: |

ex 0205 00 20 ex 0205 00 80 | – Delle specie asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate – Delle specie asinina o mulesca, congelate |

ex 0206 | Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate: |

ex 0206 10 | – Della specie bovina, fresche o refrigerate |

0206 10 10 | – – Destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (c) |

– Della specie bovina, congelate: |

ex 0206 22 00 | – – Fegati: |

– – – Destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici |

ex 0206 29 | – – Altre: |

0206 29 10 | – – – Destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (c) |

ex 0206 30 00 | – Della specie suina, fresche o refrigerate: |

– – Della specie suina domestica: |

– – – Destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici |

– – Altre |

– Della specie suina, congelate: |

ex 0206 41 00 | – – Fegati: |

– – – Della specie suina domestica: |

– – – – Destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici |

– – – Altri |

ex 0206 49 | – – Altre: |

ex 0206 49 20 | – – – Della specie suina domestica: |

– – – – Destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici |

0206 49 80 | – – – Altre |

ex 0206 80 | – Altre, fresche o refrigerate: |

0206 80 10 | – – Destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (c) |

– – Altre: |

0206 80 91 | – – – Delle specie equina, asinina o mulesca |

ex 0206 90 | – Altre, congelate: |

0206 90 10 | – – Destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (c) |

– – Altre: |

0206 90 91 | – – – Delle specie equina, asinina o mulesca |

0208 | Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate |

0210 | Carni e frattaglie commestibili, salate, in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie: |

– Carni della specie suina: |

ex 0210 11 | – – Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati: |

0210 11 90 | – – – Diversi da quelli della specie suina domestica |

ex 0210 12 | – – Pancette (ventresche) e loro pezzi: |

0210 12 90 | – – – Diverse da quelle della specie suina domestica |

ex 0210 19 | – – Altre: |

0210 19 90 | – – – Diverse da quelle della specie suina domestica |

– Altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie: |

0210 91 00 | – – Di primati |

0210 92 00 | – – Di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni) |

0210 93 00 | – – Di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine) |

ex 0210 99 | – – Altre: |

– – – Carni: |

0210 99 31 | – – – – Di renna |

0210 99 39 | – – – – Altre |

– – – Frattaglie: |

– – – – Diverse da quelle della specie suina domestica, bovina, ovina e caprina |

0210 99 80 | – – – – – Diverse dai fegati di volatili |

ex 0407 00 | Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte: |

0407 00 90 | – Diverse da quelle di volatili da cortile |

ex 0408 | Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: |

– Tuorli: |

ex 0408 11 | – – Essiccati: |

0408 11 20 | – – – Non atti ad uso alimentare (d) |

ex 0408 19 | – – Altri: |

0408 19 20 | – – – Non atti ad uso alimentare (d) |

– Altri: |

ex 0408 91 | – – Essiccati: |

0408 91 20 | – – – Non atti ad uso alimentare (d) |

ex 0408 99 | – – Altri: |

0408 99 20 | – – – Non atti ad uso alimentare (d) |

0410 00 00 | Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove |

0504 00 00 | Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati: |

ex 0511 | Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana: |

0511 10 00 | – Sperma bovino |

– Altri: |

0511 91 | – – Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3 |

ex 0511 99 | – – Altri: |

0511 99 31 e 0511 99 39 0511 99 85 | – – Spugne naturali di origine animale – – Altri |

ex 0709 | Altri ortaggi o legumi, freschi o refrigerati: |

ex 0709 60 | – Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta: |

– – Altri: |

0709 60 91 | – – – Del genere Capsicum destinati alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di Capsicum (c) |

0709 60 95 | – – – Destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi (c) |

0709 60 99 | – – – Altri |

ex 0710 | Ortaggi o legumi, (anche cotti in acqua o al vapore), congelati: |

ex 0710 80 | – Altri ortaggi o legumi: |

– – Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta: |

0710 80 59 | – – – Diversi dai peperoni |

ex 0711 | Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati: |

ex 0711 90 | – Altri ortaggi e legumi; miscele di ortaggi o legumi: |

– – Ortaggi o legumi: |

0711 90 10 | – – – Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, esclusi i peperoni |

0713 | Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati: |

ex 0713 10 | – Piselli (Pisum sativum): |

0713 10 90 | – – Diversi da quelli destinati alla semina |

ex 0713 20 00 | – Ceci (garbanzos): |

– – Diversi da quelli destinati alla semina |

– Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.): |

ex 0713 31 00 | – – Fagioli delle specie Vigna mungo (L) Hepper o Vigna radiata (L) Wilczek: |

– – – Diversi da quelli destinati alla semina |

ex 0713 32 00 | – – Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis): |

– – – Diversi da quelli destinati alla semina |

ex 0713 33 | – – Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris): |

0713 33 90 | – – – Diversi da quelli destinati alla semina |

ex 0713 39 00 | – – Altri: |

– – – Diversi da quelli destinati alla semina |

ex 0713 40 00 | – Lenticchie: |

– – – Diverse da quelle destinate alla semina |

ex 0713 50 00 | – Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor): |

– – Diverse da quelle destinate alla semina |

ex 0713 90 00 | – Altri: |

– – Diversi da quelli destinati alla semina |

0801 | Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate |

0802 | Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate: |

ex 0802 90 | – Altre: |

ex 0802 90 20 | – – Noci di arec (o di betel) e noci di cola |

ex 0804 | Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi: |

0804 10 00 | – Datteri |

0902 | Tè, anche aromatizzato |

ex 0904 | Pepe del genere Piper; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati, esclusi i peperoni della sottovoce 0904 20 10 |

0905 00 00 | Vaniglia |

0906 | Cannella e fiori di cinnamomo |

0907 00 00 | Garofani (antofilli, chiodi e steli) |

0908 | Noci moscate, macis, amomi e cardamomi |

0909 | Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi; bacche di ginepro |

0910 | Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre spezie |

ex 1106 | Farine e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8: |

1106 10 00 | – Dei legumi da granella secchi della voce 0713 |

ex 1106 30 | – Dei prodotti del capitolo 8: |

1106 30 90 | – – Diversi dalle banane |

ex 1108 | Amidi e fecole; inulina: |

1108 20 00 | – Inulina |

1202 10 90 | Arachidi non tostate né altrimenti cotte, con guscio, diverse da quelle destinate alla semina |

1202 20 00 | Arachidi non tostate né altrimenti cotte, sgusciate, anche frantumate |

1203 00 00 | Copra |

1206 00 91 | Semi di girasole, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina |

1206 00 99 |

1207 20 90 | Semi di cotone, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina |

1207 40 90 | Semi di sesamo, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina |

1207 50 90 | Semi di senapa, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina |

1207 91 90 | Semi di papavero nero o bianco, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina |

1207 99 91 | Semi di canapa, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina |

ex 1207 99 97 | Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina |

1208 | Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa |

1211 | Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati |

ex 1212 | Carrube, alghe, barbabietole da zucchero, fresche o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum), impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove: |

ex 1212 20 00 | – Alghe, utilizzate principalmente in medicina o impiegate nell’alimentazione umana |

– Altri: |

ex 1212 99 | – – Diversi dalle barbabietole e canne da zucchero: |

ex 1212 99 70 | – – – Altri, ad eccezione delle radici di cicoria |

1213 00 00 | Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets |

ex 1214 | Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets: |

ex 1214 10 | Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica essiccata artificialmente con il calore Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica altrimenti essiccata e macinata |

ex 1214 90 | – Altri: |

1214 90 10 | – – Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio |

ex 1214 90 90 | – – Altri, esclusi: |

– Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio disidratati mediante essiccamento artificiale con il calore, esclusi il fieno e i cavoli da foraggio nonché i prodotti contenenti fieno |

– Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce, meliloto, tartufi di prato e ginestrino, altrimenti essiccati e macinati |

ex 1502 00 | Grassi di animali della specie bovina, ovina e caprina, diversi da quelli della voce 1503: |

ex 1502 00 10 | – destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana, esclusi i grassi di ossa e di residui (c) |

1503 00 | Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati |

1504 | Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |

1507 | Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |

1508 | Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |

1511 | Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |

1512 | Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |

1513 | Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |

1514 | Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |

ex 1515 | Altri grassi ed oli vegetali (escluso l’olio di jojoba: 1515 90 15) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |

ex 1516 | Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati (esclusi gli oli di ricino idrogenati, detti “opalwax”: 1516 20 10) |

ex 1517 | Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516, escluse le sottovoci 1517 10 10,1517 90 10 e 1517 90 93 |

1518 00 31 | Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana (c) |

1518 00 39 |

1522 00 91 | Morchie o fecce di olio; paste di saponificazioni provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, escluse quelle contenenti olio aventi le caratteristiche dell’olio d’oliva |

1522 00 99 | Altri residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, escluse quelle contenenti olio avente le caratteristiche dell’olio di oliva |

ex 1602 | Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: |

– Della specie suina: |

ex 1602 41 | – – Prosciutti e loro pezzi: |

1602 41 90 | – – – Diversi da quelli della specie suina domestica |

ex 1602 42 | – – Spalle e loro pezzi: |

1602 42 90 | – – – Diverse da quelle della specie suina domestica |

ex 1602 49 | – – Altri, compresi i miscugli: |

1602 49 90 | – – – Diversi da quelli della specie suina domestica |

ex 1602 90 | – Altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale: |

– – Diverse dalle preparazioni di sangue di qualsiasi animale: |

1602 90 31 | – – – Di selvaggina o di coniglio |

1602 90 41 | – – – Di renna |

– – – Altre: |

– – – – Diverse da quelle contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica: |

– – – – – Diverse da quelle contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina: |

1602 90 98 | – – – – – – Diverse da quelle di ovini o caprini |

1603 00 | Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici |

1801 00 00 | Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto |

1802 00 00 | Gusci, pellicole (bucce) ed altri residui di cacao |

ex 2001 | Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico: |

ex 2001 90 | – Altri: |

2001 90 20 | – – Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni |

ex 2005 | Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: |

ex 2005 90 | – Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi: |

2005 99 10 | – – Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni |

ex 2206 | Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscele di bevande fermentate e miscele di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominate né comprese altrove: |

Da 2206 00 31 a 2206 00 89 | – Diverse dal vinello |

ex 2301 | Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all’alimentazione umana; ciccioli: |

2301 10 00 | – Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli |

ex 2302 | Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi: |

2302 50 00 | – Di legumi |

2304 00 00 | Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di soia |

2305 00 00 | Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide |

ex 2307 00 | Fecce di vino; tartaro greggio |

2307 00 90 | – Tartaro greggio |

ex 2308 00 | Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove: |

2308 00 90 | – – Diversi dalla vinaccia, dalle ghiande di querce e castagne d’India e da altri residui della spremitura di frutta |

ex 2309 | Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali: |

ex 2309 10 | – Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto: |

2309 10 90 | – – Diversi da quelli contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari |

ex 2309 90 | – Altri: |

2309 90 10 | – – Prodotti detti “solubili” di pesci o di mammiferi marini |

– – Altri, compresi i miscugli: |

ex Da 2309 90 91 a 2309 90 99 | – – – Diversi da quelli contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari, esclusi: |

– Concentrati di proteine ottenuti da succo di erba medica e di erba |

– Prodotti disidratati ottenuti esclusivamente dai residui solidi e dai succhi della preparazione dei concentrati indicati al primo trattino |

(a) L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate al riguardo [cfr. direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66); decisione 93/623/CEE della Commissione (GU L 298 del 3.12.1993, pag. 45)]. (b) L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate al riguardo [cfr. direttiva 88/661/CEE del Consiglio (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36); direttiva 94/28/CE; decisione 96/510/CE della Commissione (GU L 210 del 20.8.1996, pag. 53)]. (c) L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate al riguardo [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. (d) L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste alla sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari della nomenclatura combinata [allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87] |

ALLEGATO IIELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3

Parte I: Alcole etilico

1. Nel settore dell’alcole etilico, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC | Designazione delle merci |

ex 2207 10 00 | Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol., ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato |

ex 2207 20 00 | Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo, ottenuti a partire dai prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato |

ex 2208 90 91 e ex 2208 90 99 | Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol., ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato |

2. La parte III, capitolo II, sezione I, relativa ai titoli di importazione, e la parte III, capitolo III, sezione I si applicano anche ai prodotti a base di alcole etilico di origine agricola del codice NC 2208, presentati in recipienti di contenuto superiore a 2 litri, che presentino tutte le caratteristiche di un alcole etilico di cui al paragrafo 1.

Parte II: Prodotti dell’apicoltura

1. Nel settore dell’apicoltura, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC | Designazione delle merci |

0409 | Miele naturale |

ex 0410 00 00 | Pappa reale, propoli commestibile |

ex 0511 99 90 | Pappa reale, propoli non commestibile |

ex 1212 99 80 | Polline |

ex 1521 90 | Cera d’api |

Parte III: Bachi da seta

Nel settore della bachicoltura, il presente regolamento si applica ai bachi da seta di cui alla sottovoce NC 0106 90 00 nonché alle uova di bachi da seta di cui alla sottovoce NC 0511 99 85.

ALLEGATO IIIDEFINIZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

Parte I: Definizioni per il settore del riso

I. Per risone, riso semigreggio, riso semilavorato, riso lavorato, riso a grani tondi, riso a grani medi, riso a grani lunghi A o B e rotture di riso si intende:

1. a) risone: riso provvisto della lolla dopo trebbiatura;

b) riso semigreggio: il risone dal quale è stata asportata soltanto la lolla. In questa definizione rientrano tra l’altro i tipi di riso recanti le denominazioni commerciali “riso bruno”, “riso cargo”, “riso loonzain” e “riso sbramato”;

c) riso semilavorato: il risone dal quale sono stati asportati la lolla, parte del germe e, totalmente o parzialmente, gli strati esterni del pericarpo ma non quelli interni;

d) riso lavorato: il risone dal quale sono stati asportati la lolla, tutti gli strati esterni e interni del pericarpo, tutto il germe nel caso del riso a grani lunghi e a grani medi e almeno una parte del germe nel caso del riso a grani tondi, ma nel quale possono sussistere striature bianche longitudinali sul 10 % dei grani al massimo;

2. a) riso a grani tondi: riso i cui grani hanno una lunghezza pari o inferiore a 5,2 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2;

b) riso a grani medi: riso i cui grani hanno una lunghezza superiore a 5,2 millimetri e pari o inferiore a 6,0 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 3;

c) riso a grani lunghi:

i) categoria A: riso di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 ed inferiore a 3;

ii) categoria B: riso di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e con un rapporto lunghezza/larghezza pari o superiore a 3;

d) misurazione dei grani: la misurazione dei grani è effettuata su riso lavorato in base al seguente metodo:

i) prelevare un campione rappresentativo della partita;

ii) selezionare il campione per operare su grani interi, compresi quelli a maturazione incompleta;

iii) effettuare due misurazioni, ciascuna su 100 grani e stabilirne la media;

iv) determinare il risultato in millimetri, arrotondato ad un decimale;

3. rotture di riso: frammenti di grani aventi una lunghezza uguale o inferiore ai tre quarti della lunghezza media del grano interno.

II. Per quanto riguarda i grani e le rotture che non sono di qualità perfetta, si applicano le seguenti definizioni:

A. Grani interi

Grani ai quali è stata tolta, indipendentemente dalle caratteristiche proprie di ciascuna fase di lavorazione, al massimo una parte del dente.

B. Grani spuntati

Grani ai quali è stato tolto tutto il dente.

C. Grani rotti o rotture

Grani a cui è stata tolta una parte del volume superiore al dente; le rotture comprendono:

- le grosse rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o superiore alla metà di quella di un grano, ma che non costituiscono un grano intero);

- le medie rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o superiore al quarto di quella di un grano, ma che non raggiungono la taglia minima delle grosse rotture);

- le piccole rotture (frammenti di grano che non raggiungono il quarto di grano, ma che non passano attraverso un setaccio le cui maglie misurano 1,4 mm);

- i frammenti (piccoli frammenti o particelle di grano che devono poter passare attraverso un setaccio le cui maglie misurano 1,4 mm); sono assimilati ai frammenti i grani spaccati (frammenti di grano provocati dalla spaccatura longitudinale del grano).

D. Grani verdi

Grani a maturazione incompleta.

E. Grani che presentano deformità naturali

Sono considerate deformità naturali le deformità, di origine ereditaria o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche della varietà.

F. Grani gessati

Grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso.

G. Grani striati rossi

Grani che presentano, secondo diverse intensità e tonalità, striature longitudinali di colore rosso dovute a residui del pericarpo.

H. Grani vaiolati

Grani aventi un piccolo cerchio ben delimitato di colore scuro e di forma più o meno regolare; sono inoltre considerati come grani vaiolati i grani che presentano striature nere leggere e superficiali; le striature e le macchie non devono presentare un alone giallo o scuro.

I. Grani maculati

Grani che hanno subito, in un punto ristretto della superficie, un’evidente alterazione del colore naturale. Le macchie possono essere di diversi colori (nerastre, rossastre, brune); sono inoltre considerate come macchie le striature nere profonde. Se le macchie hanno un’intensità di colorazione (nero, rosa, bruno-rossastro) immediatamente visibile ed un’ampiezza pari o superiore alla metà dei grani, questi ultimi devono essere considerati alla stregua di grani gialli.

J. Grani gialli

Grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, una modifica totale o parziale del colore naturale assumendo diverse colorazioni, dal giallo limone al giallo arancio.

K. Grani ambrati

Grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, un’alterazione uniforme, leggera e generale del loro colore; tale alterazione cambia il colore dei grani in un colore paglierino chiaro.

Parte II: Definizioni per il settore dello zucchero

1. “zuccheri bianchi”: gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, il 99,5 % o più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico;

2. “zuccheri greggi”: gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 99,5 % di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico;

3. “isoglucosio”: il prodotto ottenuto dal glucosio o dai suoi polimeri di un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10 % di fruttosio;

4. “sciroppo di inulina”: il prodotto ottenuto immediatamente dall’idrolisi di inulina o di oligofruttosio, di un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio ed espresso in equivalente zucchero/isoglucosio. Per evitare restrizioni sul mercato dei prodotti a basso potere dolcificante fabbricati da imprese di lavorazione della fibra di inulina senza quote di sciroppo di inulina, la presente definizione può essere modificata dalla Commissione;

5. “zucchero di quota”, “isoglucosio di quota” e “sciroppo di inulina di quota”: la quantità di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione entro i limiti della quota dell’impresa;

6. “zucchero industriale”: la quantità di zucchero prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione superando il limite quantitativo di cui al punto 5, destinata alla produzione industriale di uno dei prodotti indicati all’articolo 59, paragrafo 2;

7. “isoglucosio industriale”e “sciroppo di inulina industriale”: la quantità di isoglucosio o di sciroppo di inulina prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione, destinata alla produzione industriale di uno dei prodotti indicati all’articolo 59, paragrafo 2;

8. “zucchero eccedente”, “isoglucosio eccedente” e “sciroppo di inulina eccedente”: la quantità di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione superando i rispettivi limiti quantitativi di cui ai punti 5, 6 e 7;

9. “barbabietole di quota”: le barbabietole trasformate in zucchero di quota;

10. “contratto di fornitura”: il contratto stipulato tra il venditore e l’impresa per la fornitura di barbabietole destinate alla fabbricazione di zucchero;

11. “accordo interprofessionale”:

a) l’accordo stipulato a livello comunitario tra un’unione di organizzazioni nazionali di imprese e un’unione di organizzazioni nazionali di vendita, prima della conclusione di contratti di fornitura, oppure

b) l’accordo stipulato, prima della conclusione di contratti di fornitura, da imprese o da un’organizzazione di imprese riconosciute dallo Stato membro interessato, da un lato, e, d’altro lato, da un’organizzazione di venditori anch’essa riconosciuta dallo Stato membro interessato, oppure

c) in assenza di accordi interprofessionali ai sensi delle lettere a) o b), le disposizioni di diritto delle società o di diritto delle cooperative, nella misura in cui regolano la fornitura delle barbabietole da zucchero da parte degli azionisti o soci di una società o cooperativa produttrice di zucchero, oppure

d) in assenza di accordi interprofessionali ai sensi delle lettere a) o b), gli accordi esistenti prima della conclusione di contratti di fornitura, se i venditori che accettano l’accordo forniscono almeno il 60 % del totale delle barbabietole acquistate dall’impresa per la fabbricazione di zucchero in uno o più stabilimenti;

12. “zucchero ACP/India”: zucchero di cui al codice NC 1701, originario degli Stati indicati nell’allegato XVI ed importato nella Comunità in forza:

- del protocollo n. 3 all’allegato V dell’accordo di partenariato ACP-CE oppure

- dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell’India sullo zucchero di canna[66];

13. “raffineria a tempo pieno”: un’unità di produzione:

- la cui unica attività consiste nella raffinazione di zucchero di canna greggio di importazione, oppure

- che ha raffinato una quantità pari ad almeno 15 000 tonnellate di zucchero di canna greggio di importazione nel corso della campagna di commercializzazione 2004/2005.

Parte III: Definizioni per il settore del luppolo

1. “luppolo”: le infiorescenze essiccate, dette anche coni, della pianta (femmina) del luppolo rampicante ( Humulus lupulus ); le infiorescenze, di colore verde-giallo e di forma ovoidale, sono provviste di peduncolo e la loro sezione maggiore varia generalmente tra 2 e 5 cm;

2. “luppolo in polvere”: il prodotto ottenuto mediante macinazione del luppolo e contenente tutti i suoi elementi naturali;

3. “luppolo in polvere arricchito di luppolina”: il prodotto ottenuto dalla macinazione del luppolo previa eliminazione meccanica di parte delle foglie, degli steli, delle brattee e delle rachidi;

4. “estratto di luppolo”: i prodotti concentrati ottenuti trattando il luppolo o il luppolo in polvere con un solvente;

5. “prodotti miscelati di luppolo”: la miscela di due o più dei prodotti di cui ai punti da 1 a 4.

Parte IV: Definizioni per il settore delle carni bovine

1. “bovini”: gli animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, dei codici NC ex 010210 e da 0102 90 05 a 0102 90 79;

2. “bovini adulti”: i bovini il cui peso vivo è superiore a 300 chilogrammi.

Parte V: Definizioni per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1. Ai fini dell’applicazione del contingente tariffario per il burro proveniente dalla Nuova Zelanda, la frase “fabbricato direttamente dal latte o dalla crema” non esclude il burro fabbricato dal latte o dalla crema, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto, nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o tale grasso può essere frazionato.

2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 114 sull’impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi, si intende per:

a) “formaggi”: i prodotti del codice NC 0406 fabbricati nel territorio della Comunità;

b) “caseina e caseinati”: i prodotti dei codici NC 3501 10 90 e 3501 90 90 utilizzati tal quali o in forma di miscela.

Parte VI: Definizioni per il settore delle uova

1. “uova in guscio”: le uova in guscio di volatili da cortile, fresche, conservate o cotte, diverse dalle uova da cova di cui al punto 2;

2. “uova da cova”: le uova di volatili da cortile destinate alla cova;

3. “prodotti sgusciati interi”: le uova sgusciate di volatili da cortile, atte ad usi alimentari, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti;

4. “prodotti sgusciati separati”: i gialli d’uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti.

Parte VII: Definizioni per il settore del pollame

1. “pollame vivo”: i volatili vivi da cortile di peso unitario superiore a 185 grammi;

2. “pulcini”: i volatili vivi da cortile di peso unitario non superiore a 185 grammi;

3. “pollame macellato”: i volatili morti da cortile interi, anche senza frattaglie;

4. “prodotti derivati”: i prodotti seguenti:

a) prodotti di cui all’allegato I, parte XX, lettera a);

b) prodotti di cui all’allegato I, parte XX, lettera b), salvo il pollame macellato e le frattaglie commestibili, denominati “parti di volatili”;

c) frattaglie commestibili di cui all’allegato I, parte XX, lettera b);

d) prodotti di cui all’allegato I, parte XX, lettera c);

e) prodotti di cui all’allegato I, parte XX, lettere d) ed e);

f) prodotti di cui all’allegato I, parte XX, lettera f), esclusi i prodotti dei codici NC 1602 20 11 e 1602 20 19.

Parte VIII: Definizioni per il settore dell’apicoltura

1. Per “miele” si intende la sostanza dolce naturale che le api ( Apis mellifera ) producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante, che esse bottinano, trasformano combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell’alveare.

Le principali varietà di miele sono:

a) secondo l’origine:

i) miele di fiori o miele di nettare: miele ottenuto dal nettare di piante;

ii) miele di melata: miele ottenuto principalmente dalle sostanze secrete da insetti succhiatori ( Hemiptera ) che si trovano su parti vive di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante;

b) secondo il metodo di produzione e/o di estrazione:

iii) miele di favo: miele immagazzinato dalle api negli alveoli opercolati di favi da esse appena costruiti o di sottili fogli cerei realizzati unicamente con cera d’api, non contenenti covata e venduto in favi anche interi;

iv) miele con pezzi di favo o sezioni di favo nel miele: miele che contiene uno o più pezzi di miele in favo;

v) miele scolato: miele ottenuto mediante scolatura dei favi disopercolati non contenenti covata;

vi) miele centrifugato: miele ottenuto mediante centrifugazione dei favi disopercolati non contenenti covata;

vii) miele torchiato: miele ottenuto mediante pressione dei favi non contenenti covata, senza riscaldamento o con riscaldamento moderato a un massimo di 45°C;

viii) miele filtrato: miele ottenuto eliminando sostanze organiche o inorganiche estranee in modo da avere come risultato un’eliminazione significativa dei pollini.

Per “miele per uso industriale” si intende:

a) miele adatto all’uso industriale o come ingrediente in altri prodotti alimentari destinati ad essere successivamente lavorati e

b) che può:

- avere un gusto o un odore anomali, oppure

- avere iniziato un processo di fermentazione, o essere effervescente, oppure

- essere stato surriscaldato.

2. Per “prodotti apicoli” si intende il miele, la cera di api, la pappa reale, la propoli o il polline destinati all’allevamento delle api.

ALLEGATO IVQUOTE NAZIONALI E REGIONALIdi cui agli articoli 53 e 56

(in t)

Stati membri o regioni(1) | Zucchero (2) | Isoglucosio (3) | Sciroppo di inulina (4) |

Belgio | 819 812 | 85 694 | 0 |

Repubblica ceca | 454 862 | – | – |

Danimarca | 420 746 | – | – |

Germania | 3 655 456 | 42 360 | – |

Grecia | 317 502 | 15 433 | – |

Spagna | 903 843 | 98 845 | – |

Francia (continentale) | 3 552 221 | 23 755 | 0 |

Dipartimenti francesi d’oltremare | 480 245 | – | – |

Irlanda | 0 | – | – |

Italia | 778 706 | 24 301 | – |

Lettonia | 66 505 | – | – |

Lituania | 103 010 | – |

Ungheria | 401 684 | 164 736 | – |

Paesi Bassi | 864 560 | 10 891 | 0 |

Austria | 387 326 | – | – |

Polonia | 1 671 926 | 32 056 | – |

Portogallo (continentale) | 34 500 | 11 870 | – |

Regione autonoma delle Azzorre | 9 953 | – | – |

Slovacchia | 207 432 | 50 928 | – |

Slovenia | 52 973 | – | – |

Finlandia | 146 087 | 14 210 | – |

Svezia | 325 700 | – | – |

Regno Unito | 1 138 627 | 32 602 | – |

TOTALE | 16 793 675 | 607 681 | 0 |

ALLEGATO V QUOTE AGGIUNTIVE PER L’ISOGLUCOSIO di cui all’articolo 55, paragrafo 2

(in t)

STATI MEMBRI | QUOTA AGGIUNTIVA |

ITALIA | 60 000 |

LITUANIA | 8 000 |

SVEZIA | 35 000 |

ALLEGATO VIMODALITÀ PER I TRASFERIMENTI DI QUOTE DI ZUCCHERO O DI ISOGLUCOSIOai sensi dell’articolo 57

Punto I

Ai fini del presente allegato si intende per:

a) “fusione di imprese”: l’unificazione di due o più imprese in un’unica impresa;

b) “cessione di un’impresa”: il trasferimento o l’assorbimento del patrimonio di un’impresa che detiene quote a beneficio di una o più imprese;

c) “cessione di uno stabilimento”: il trasferimento della proprietà di un’unità tecnica che comprende tutti gli impianti necessari alla fabbricazione del prodotto considerato a una o più imprese, con parziale o totale assorbimento della produzione dell’impresa che trasferisce la proprietà;

d) “affitto di uno stabilimento”: il contratto di affitto di un’unità tecnica che comprende tutti gli impianti necessari alla fabbricazione dello zucchero, ai fini del suo esercizio, concluso per una durata di almeno tre campagne di commercializzazione consecutive ed al quale le parti si impegnano a non porre fine prima del termine della terza campagna, con un’impresa stabilita nello stesso Stato membro in cui si trova lo stabilimento in causa, se dopo l’entrata in vigore dell’affitto l’impresa che prende in affitto tale stabilimento può essere considerata per tutta la sua produzione come un’unica impresa che produce zucchero.

Punto II

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, in caso di fusione o di cessione di imprese produttrici di zucchero e in caso di cessione di stabilimenti produttori di zucchero, le quote sono modificate come segue:

a) in caso di fusione di imprese produttrici di zucchero, lo Stato membro assegna all’impresa che risulta dalla fusione una quota pari alla somma delle quote assegnate, prima della fusione, alle imprese produttrici di zucchero partecipanti alla fusione;

b) in caso di cessione di un’impresa produttrice di zucchero, lo Stato membro assegna all’impresa cessionaria la quota dell’impresa ceduta per la produzione di zucchero; qualora vi siano più imprese cessionarie, l’assegnazione avviene in proporzione ai quantitativi di produzione di zucchero assorbiti da ciascuna di esse;

c) in caso di cessione di uno zuccherificio, lo Stato membro diminuisce la quota dell’impresa che trasferisce la proprietà dello stabilimento e aumenta la quota dell’impresa o delle imprese produttrici di zucchero che acquistano lo stabilimento proporzionalmente alla produzione assorbita.

2. Se una parte dei produttori di barbabietole o di canne da zucchero direttamente interessati da una delle operazioni di cui al paragrafo 1 dichiara esplicitamente di voler consegnare le sue barbabietole o canne a un’impresa produttrice di zucchero che non partecipa a tali operazioni, lo Stato membro può effettuare l’assegnazione in funzione dei quantitativi di produzione assorbiti dall’impresa alla quale tali produttori intendono consegnare le loro barbabietole o canne.

3. In caso di cessazione di attività in condizioni diverse da quelle contemplate dal paragrafo 1:

a) di un’impresa produttrice di zucchero;

b) di uno o più stabilimenti di un’impresa produttrice di zucchero;

lo Stato membro può assegnare le quote inerenti a tale cessazione a una o più imprese produttrici di zucchero.

Nel caso di cui al primo comma, lettera b), qualora una parte dei produttori interessati dichiari esplicitamente di voler consegnare le proprie barbabietole o canne ad una determinata impresa produttrice di zucchero, lo Stato membro può anche assegnare la parte delle quote corrispondente alle barbabietole o alle canne da zucchero in causa all’impresa alla quale intendono consegnare queste ultime.

4. In caso di applicazione della deroga di cui all’articolo 47, paragrafo 6, lo Stato membro può chiedere ai produttori di barbabietole e alle imprese produttrici di zucchero interessati da tale deroga di prevedere nei loro accordi interprofessionali clausole particolari che permettano allo stesso Stato membro di applicare i paragrafi 2 e 3 del presente punto.

5. In caso di affitto di uno stabilimento appartenente ad un’impresa produttrice di zucchero, lo Stato membro può diminuire le quote dell’impresa che dà in affitto tale stabilimento e attribuire la parte detratta della quota all’impresa che lo prende in affitto per la produzione di zucchero.

Se l’affitto termina durante il periodo di tre campagne di commercializzazione di cui al punto I, lettera d), l’adeguamento della quota effettuato a norma del primo comma del presente paragrafo è annullato dallo Stato membro retroattivamente alla data in cui ha preso effetto. Tuttavia, se l’affitto termina per motivi di forza maggiore, lo Stato membro non ha l’obbligo di annullare l’adeguamento.

6. Quando un’impresa produttrice di zucchero non è più in grado di rispettare gli obblighi impostile dalla normativa comunitaria nei confronti dei produttori di barbabietole o di canne da zucchero e tale situazione viene constatata dalle autorità nazionali competenti, lo Stato membro in causa può assegnare per una o più campagne di commercializzazione la parte delle relative quote ad una o più imprese produttrici di zucchero, proporzionalmente ai quantitativi di produzione assorbiti.

7. Lo Stato membro che concede ad un’impresa produttrice di zucchero garanzie di prezzi e di smercio per la trasformazione della barbabietola da zucchero in alcole etilico può, d’intesa con tale impresa ed i produttori di barbabietole interessati, assegnare per una o più campagne di commercializzazione la totalità od una parte delle quote ad una o più imprese diverse per la produzione di zucchero.

Punto III

In caso di fusione o cessione di imprese produttrici di isoglucosio o di cessione di uno stabilimento produttore di isoglucosio, lo Stato membro può assegnare le quote rispettive per la produzione d’isoglucosio a una o più imprese, che detengano o no una quota di produzione.

Punto IV

Le misure decise ai sensi dei punti II e III possono essere applicate soltanto se:

a) sono presi in considerazione gli interessi di ognuna delle parti interessate;

b) lo Stato membro interessato le considera idonee a migliorare la struttura dei settori della produzione della barbabietola o della canna e della fabbricazione dello zucchero;

c) riguardano imprese stabilite nello stesso territorio per il quale è fissata la quota nell’allegato IV.

Punto V

Se la fusione o la cessione hanno luogo tra il 1° ottobre e il 30 aprile dell’anno successivo, le misure previste ai punti II e III producono effetti per la campagna di commercializzazione in corso.

Se la fusione o la cessione hanno luogo tra il 1° maggio e il 30 settembre dello stesso anno, le misure previste ai punti II e III producono effetti per la campagna di commercializzazione successiva.

Punto VI

In caso di applicazione dell’articolo 56, paragrafo 3, gli Stati membri assegnano le quote modificate entro la fine del mese di febbraio affinché siano applicate nella campagna di commercializzazione successiva.

Punto VII

In caso di applicazione dei punti II e III, gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi quindici giorni dopo la scadenza dei termini di cui al Punto V, le quote modificate.

ALLEGATO VIIQUOTE NAZIONALI E QUANTITATIVI DELLA RISERVA SPECIALE PER LA RISTRUTTURAZIONEdi cui all’articolo 63

1. Quote nazionali

Stato membro | Quantitativi (tonnellate) |

Belgio | 3 360 087,000 |

Bulgaria | 979 000,000 |

Repubblica ceca | 2 737 931,000 |

Danimarca | 4 522 176,000 |

Germania | 28 282 788,000 |

Estonia | 646 368,000 |

Grecia | 820 513,000 |

Spagna | 6 116 950,000 |

Francia | 24 599 335,000 |

Irlanda | 5 395 764,000 |

Italia | 10 530 060,000 |

Cipro | 145 200,000 |

Lettonia | 728 648,000 |

Lituania | 1 704 839,000 |

Lussemburgo | 273 084,000 |

Ungheria | 1 990 060,000 |

Malta | 48 698,000 |

Paesi Bassi | 11 240 814,000 |

Austria | 2 790 642,000 |

Polonia | 8 980 143,000 |

Portogallo | 1 948 550,000 |

Romania | 3 057 000,000 |

Slovenia | 576 638,000 |

Slovacchia | 1 040 788,000 |

Finlandia | 2 443 069,324 |

Svezia | 3 352 545,000 |

Regno Unito | 14 828 597,000 |

2. Riserva speciale per la ristrutturazione

Stato membro | Quantitativi della riserva speciale per la ristrutturazione (tonnellate) |

Bulgaria | 39 180 |

Romania | 188 400 |

ALLEGATO VIIITENORE DI RIFERIMENTO DI GRASSIdi cui all’articolo 67

Stato membro | Tenore di riferimento di grassi (g/kg) |

Belgio | 36,91 |

Bulgaria | 39,10 |

Repubblica ceca | 42,10 |

Danimarca | 43,68 |

Germania | 40,11 |

Estonia | 43,10 |

Grecia | 36,10 |

Spagna | 36,37 |

Francia | 39,48 |

Irlanda | 35,81 |

Italia | 36,88 |

Cipro | 34,60 |

Lettonia | 40,70 |

Lituania | 39,90 |

Lussemburgo | 39,17 |

Ungheria | 38,50 |

Paesi Bassi | 42,36 |

Austria | 40,30 |

Polonia | 39,00 |

Portogallo | 37,30 |

Romania | 35,93 |

Slovenia | 41,30 |

Slovacchia | 37,10 |

Finlandia | 43,40 |

Svezia | 43,40 |

Regno Unito | 39,70 |

ALLEGATO IX

A. Ripartizione fra gli Stati membri del quantitativo massimo garantito di cui all’articolo 91, paragrafo 1

Belgio | 13 800 |

Bulgaria | 13 |

Repubblica ceca | 1 923 |

Germania | 300 |

Estonia | 30 |

Spagna | 50 |

Francia | 55 800 |

Lettonia | 360 |

Lituania | 2263 |

Paesi Bassi | 4800 |

Austria | 150 |

Polonia | 924 |

Portogallo | 50 |

Romania | 42 |

Slovacchia | 73 |

Finlandia | 200 |

Svezia | 50 |

Regno Unito | 50 |

B. Ripartizione fra gli Stati membri del quantitativo massimo garantito di cui all’articolo 86

Unione economica belgo-lussemburghese (UEBL) | 8 000 |

Repubblica ceca | 27 942 |

Danimarca | 334 000 |

Germania | 421 000 |

Grecia | 37 500 |

Spagna | 1 325 000 |

Francia | 1 605 000 |

Irlanda | 5 000 |

Italia | 685 000 |

Lituania | 650 |

Ungheria | 49 593 |

Paesi Bassi | 285 000 |

Austria | 4 400 |

Polonia | 13 538 |

Portogallo | 30 000 |

Slovacchia | 13 100 |

Finlandia | 3 000 |

Svezia | 11 000 |

Regno Unito | 102 000 |

ALLEGATO X DEFINIZIONI E DENOMINAZIONI RELATIVE AL LATTE E AI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI di cui all’articolo 110, paragrafo 1

I. Definizioni

Ai fini del presente allegato si intende per:

a) “commercializzazione”: la detenzione o l’esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la vendita, la fornitura o qualsiasi altra forma di immissione in commercio;

b) “denominazione”: la denominazione utilizzata in tutte le fasi della commercializzazione.

II. Utilizzo della denominazione “latte”

1. La denominazione “latte” è riservata esclusivamente al prodotto della secrezione mammaria normale, ottenuto mediante una o più mungiture, senza alcuna aggiunta o sottrazione.

La denominazione “latte” può tuttavia essere utilizzata:

a) per il latte che ha subito un trattamento che non comporta alcuna modifica nella sua composizione o per il latte di cui la materia grassa è stata standardizzata ai sensi dell’articolo 110, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato XI;

b) congiuntamente ad uno o più termini per designare il tipo, la classe qualitativa, l’origine e/o l’utilizzazione prevista del latte o per descrivere il trattamento fisico al quale è stato sottoposto o le modifiche che ha subito nella sua composizione, purché tali modifiche si limitino all’aggiunta e/o alla sottrazione dei suoi componenti naturali.

2. Ai sensi del presente allegato si intendono per “prodotti lattiero-caseari” i prodotti derivati esclusivamente dal latte, fermo restando che possono essere aggiunte sostanze necessarie per la loro fabbricazione, purché esse non siano utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei componenti del latte.

Sono riservate unicamente ai prodotti lattiero-caseari:

a) le seguenti denominazioni:

i) siero di latte

ii) crema di latte o panna

iii) burro

iv) latticello

v) butteroil

vi) caseina

vii) grasso del latte anidro (MGLA)

viii) formaggio

ix) iogurt

x) kefir

xi) kumiss

xii) viili/fil

xiii) smetana

xiv) fil

b) le denominazioni a norma dell’articolo 5 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura della presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità [67] , effettivamente utilizzate per i prodotti lattiero-caseari.

3. La denominazione “latte” e le denominazioni utilizzate per designare i prodotti lattiero-caseari possono essere usate anche insieme ad uno o più termini per designare prodotti composti in cui nessun elemento sostituisce o intende sostituire un componente qualsiasi del latte e di cui il latte o un prodotto lattiero-caseario costituisce una parte fondamentale per la quantità o per l’effetto che caratterizza il prodotto.

4. L’origine del latte e dei prodotti lattiero-caseari definiti dalla Commissione deve essere specificata quando essi non provengono dalla specie bovina.

III. Uso delle denominazioni con riguardo ai prodotti concorrenti

1. Le denominazioni di cui al punto II del presente allegato non possono essere utilizzate per prodotti diversi da quelli di cui al suddetto punto.

La presente disposizione non si applica tuttavia alla designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto.

2. Per quanto riguarda un prodotto diverso da quelli elencati al punto II del presente allegato non possono essere utilizzati etichette, documenti commerciale, materiale pubblicitario o altra forma di pubblicità, quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa[68], né alcuna forma di presentazione che indichi, implichi o suggerisca che il prodotto in questione è un prodotto lattiero-caseario.

Tuttavia, per un prodotto contenente latte o prodotti lattiero-caseari, il termine “latte” o le denominazioni di cui al punto II, paragrafo 2, secondo comma, del presente allegato possono essere utilizzati unicamente per descrivere le materie prime di base e per elencare gli ingredienti in conformità della direttiva 2000/13/CE.

IV. Elenchi di prodotti e comunicazioni

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco indicativo dei prodotti che essi considerano rispondenti, nel loro territorio, ai prodotti indicati al punto III, paragrafo 1, secondo comma, del presente allegato.

Se del caso, gli Stati membri completano successivamente tali elenchi e ne informano la Commissione.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni anno, anteriormente al 1° ottobre, una relazione sull’evoluzione del mercato dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti concorrenti nell’ambito dell’applicazione del presente allegato affinché essa possa riferirne al Consiglio entro il 1° marzo dell’anno successivo.

ALLEGATO XICOMMERCIALIZZAZIONE DEL LATTE DESTINATO AL CONSUMO UMANOdi cui all’articolo 110, paragrafo 2

I. Definizioni

Ai fini del presente allegato si intende per:

a) “latte”: il prodotto della mungitura di una o più vacche;

b) “latte alimentare”: i prodotti di cui al punto III del presente allegato destinati ad essere venduti come tali al consumatore;

c) “tenore di materia grassa”: il rapporto in massa delle parti di materia grassa del latte su 100 parti del latte in questione;

d) “tenore di materia proteica”: il rapporto in massa delle parti proteiche del latte su 100 parti del latte in questione, ottenuto moltiplicando per 6,38 il tenore totale di azoto del latte espresso in percentuale sulla massa.

II. Fornitura o cessione al consumatore finale

1. Soltanto il latte conforme ai requisiti stabiliti per il latte alimentare può essere fornito o ceduto senza trasformazione al consumatore finale, direttamente o tramite ristoranti, ospedali, mense o altre analoghe collettività.

2. Le denominazioni di vendita per questi prodotti sono quelle indicate al punto III del presente allegato. Tali denominazioni di vendita sono riservate ai prodotti ivi definiti, fatto salvo il loro impiego nelle denominazioni composte.

3. Lo Stato membro prevede misure dirette ad informare il consumatore sulla natura e sulla composizione dei prodotti in tutti i casi in cui l’omissione di tale informazione potrebbe generare confusione nella mente del consumatore.

III. Latte alimentare

1. I seguenti prodotti sono considerati latte alimentare:

a) latte crudo: latte non sottoposto ad una temperatura superiore a 40 °C né ad un trattamento avente un effetto equivalente;

b) latte intero: latte sottoposto a trattamento termico e che, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, è conforme ad una delle seguenti formule:

i) latte intero normalizzato: latte il cui tenore di materia grassa corrisponde almeno al 3,50 % (m/m); tuttavia, gli Stati membri possono prevedere una categoria supplementare di latte intero, il cui tenore di materia grassa sia superiore o uguale al 4,00 % (m/m);

ii) latte intero non normalizzato: latte il cui tenore di materia grassa non è stato modificato, dopo la mungitura, mediante aggiunta o prelievo di materia grassa del latte oppure mediante miscelazione con latte il cui tenore naturale di materia grassa è stato modificato; il tenore di materia grassa non può comunque essere inferiore al 3,50 % (m/m);

c) latte parzialmente scremato: latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa è stato portato ad un tasso compreso tra un minimo dell’1,50 % (m/m) ed un massimo dell’1,80 % (m/m);

d) latte scremato: latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa è stato portato ad un tasso massimo dello 0,50 % (m/m).

2. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera b), punto ii), sono autorizzate esclusivamente:

a) al fine di rispettare i tenori di materia grassa prescritti per il latte alimentare, la modifica del tenore naturale di materia grassa del latte tramite un prelievo o un’aggiunta di crema o un’aggiunta di latte intero, di latte parzialmente scremato o di latte scremato;

b) l’arricchimento del latte con proteine del latte, sali minerali o vitamine;

c) la riduzione del tenore di lattosio del latte, mediante conversione in glucosio e galattosio.

Le modifiche della composizione del latte di cui alle lettere b) e c) sono ammesse soltanto a condizione che siano indicate sull’imballaggio, in modo chiaramente visibile e leggibile e in caratteri indelebili. Tale indicazione non dispensa tuttavia dall’obbligo di un’etichettatura nutrizionale stabilito dalla direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari [69] . In caso di arricchimento con proteine, il tenore di proteine del latte arricchito deve essere superiore o uguale al 3,8 % (m/m).

Tuttavia, lo Stato membro può limitare o vietare le modifiche della composizione del latte di cui alle lettere b) e c).

3. Il latte alimentare deve soddisfare i seguenti requisiti:

a) avere un punto di congelazione che si avvicini al punto di congelazione medio constatato per il latte crudo nella zona di origine della raccolta;

b) avere una massa superiore o uguale a 1 028 grammi per litro, rilevata su latte con 3,5 % (m/m) di materia grassa e a una temperatura di 20°C o l’equivalente per litro per il latte con tenore di materia grassa diverso;

c) contenere almeno il 2,9 % (m/m) di materie proteiche, rilevato su latte con il 3,5 % (m/m) di materia grassa o una concentrazione equivalente per il latte con tenore di materia grassa diverso.

IV. Prodotti importati

I prodotti importati nella Comunità per essere venduti come latte alimentare sono conformi alle disposizioni del presente regolamento.

V. Si applicano le disposizioni della direttiva 2000/13/CEE, in particolare per quanto concerne le disposizioni nazionali relative all’etichettatura del latte alimentare.

VI. Controlli e sanzioni e loro notifica

Fatte salve eventuali disposizioni specifiche adottate dalla Commissione in conformità dell’articolo 187 del presente regolamento, gli Stati membri prendono tutte le disposizioni necessarie per garantire il controllo dell’applicazione del presente regolamento, sanzionare le infrazioni, prevenire e reprimere le frodi.

Queste misure, nonché le loro eventuali modifiche, sono comunicate alla Commissione nel mese successivo alla loro adozione.

ALLEGATO XIINORME RELATIVE AI GRASSI DA SPALMAREdi cui all’articolo 111

I. Denominazioni di vendita

1. Possono essere forniti o ceduti senza trasformazione al consumatore finale, direttamente o tramite ristoranti, ospedali, mense o altre analoghe collettività, soltanto i prodotti di cui all’articolo 111 conformi ai requisiti indicati nell’appendice.

2. Le denominazioni di vendita di tali prodotti sono definite nell’appendice, fatto salvo il punto II, paragrafo 2, o il punto IV del presente allegato.

Le denominazioni di vendita indicate nell’appendice sono riservate ai prodotti ivi definiti.

Tuttavia, il presente paragrafo non si applica:

a) alla designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto;

b) ai prodotti concentrati (burro, margarina, mélange) aventi un tenore in peso di grassi superiore o pari al 90 %.

II. Etichettatura e presentazione

1. A integrazione delle disposizioni della direttiva 2000/13/CE, l’etichettatura e la presentazione dei prodotti di cui al punto I, paragrafo 1, del presente allegato contengono le seguenti indicazioni:

a) la denominazione di vendita definita nell’appendice;

b) il tenore, in percentuale del peso, di grassi totale all’atto dell’impiego nella fabbricazione dei prodotti di cui all’appendice;

c) il tenore, in percentuale del peso totale, di grassi vegetali, lattieri o di altri grassi animali, in ordine di peso d’escrescente, all’atto dell’impiego nella fabbricazione dei grassi composti di cui alla parte C dell’appendice;

d) per i prodotti indicati nell’appendice la percentuale di sale deve figurare in maniera particolarmente leggibile nell’elenco degli ingredienti.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), per i prodotti di cui alla parte B, punto 3, dell’appendice possono essere utilizzate quali denominazioni di vendita le diciture “minarina” e “halvarina”.

3. La denominazione di vendita di cui al paragrafo 1, lettera a), può essere utilizzata congiuntamente a uno o più termini per designare la specie di pianta e/o tipo di animale da cui provengono i prodotti o l’utilizzazione prevista di questi ultimi, nonché ad altri termini relativi ai metodi di trasformazione, purché detti termini non siano incompatibili con altre disposizioni comunitarie, in particolare con il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari[70].

Possono inoltre essere utilizzate le indicazioni relative all’origine geografica, fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari[71].

4. Il termine “vegetale” può essere utilizzato congiuntamente alla denominazione di vendita di cui alla parte B dell’appendice, a condizione che il prodotto contenga solo grassi di origine vegetale, con una tolleranza del 2 % del tenore di grassi per i grassi di origine animale. Tale tolleranza è applicabile anche se si fa riferimento a una specie vegetale.

5. Le indicazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono facilmente comprensibili ed apposte in un punto evidente, in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili.

6. Per quanto riguarda le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), possono essere introdotte dalla Commissione misure particolari per talune forme di pubblicità.

III. Terminologia

1. La dicitura “tradizionale” può essere utilizzata congiuntamente alla denominazione “burro” prevista alla parte A, punto 1, dell’appendice quando il prodotto è ottenuto direttamente dal latte o dalla crema di latte o panna.

Ai fini del presente punto il termine “crema di latte o panna” designa il prodotto ottenuto dal latte, sotto forma di un’emulsione di grassi in acqua con un tenore minimo, in peso, di grassi lattieri del 10 %.

2. Per i prodotti menzionati nell’appendice sono vietate diciture che enunciano, implicano o suggeriscono un tenore di grassi diverso da quello ivi indicato.

3. In deroga al paragrafo 2 è permesso aggiungere:

a) le diciture “a tenore di grassi” o “alleggerito” per i prodotti indicati nell’appendice aventi un tenore di grassi superiore al 41 % e non superiore al 62 %;

b) le diciture “a basso tenore di grassi”, “light” e “leggero” per i prodotti indicati nell’appendice aventi un tenore di grassi inferiore o pari al 41 %.

Le diciture “a tenore di grassi” o “alleggerito”, “a basso tenore di grassi”, “light” o “leggero” possono, rispettivamente, sostituire i termini “tre quarti” e “metà” utilizzati nell’appendice.

IV. Disposizioni nazionali

1. Nel rispetto delle disposizioni del presente allegato, gli Stati membri possono adottare o lasciare in vigore disposizioni nazionali che stabiliscono livelli di qualità diversificati. Esse consentono la valutazione dei livelli di qualità diversificati in funzione di criteri relativi, in particolare, alle materie prime utilizzate, alle caratteristiche organolettiche dei prodotti e alla loro stabilità fisica e microbiologica.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale facoltà assicurano che i prodotti degli altri Stati membri conformi ai criteri stabiliti dalle presenti disposizioni possano utilizzare, in condizioni non discriminatorie, le diciture che, in virtù di dette disposizioni, attestano la conformità ai suddetti criteri.

2. Le denominazioni di vendita di cui al punto II, paragrafo 1, lettera a), possono essere completate da un riferimento al livello di qualità del prodotto in oggetto.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire il controllo dell’applicazione di tutti i criteri di cui al paragrafo 1, secondo comma, che consentono di determinare i livelli di qualità. Il controllo si estende al prodotto finale e deve essere eseguito in modo regolare e frequente, da uno o più enti di diritto pubblico designati dallo Stato membro, o da un ente riconosciuto e soggetto alla vigilanza del medesimo. Gli stati membri comunicano alla Commissione l’elenco degli enti da essi designati.

V. Prodotti importati

I prodotti importati nella Comunità devono essere conformi alle disposizioni del presente allegato nei casi previsti al punto I, paragrafo 1, dello stesso.

VI. Sanzioni

Fatte salve eventuali disposizioni specifiche adottate dalla Commissione in conformità dell’articolo 187 del presente regolamento, gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni dell’articolo 111 e del presente allegato e, eventualmente, dei relativi provvedimenti nazionali di esecuzione e ne informano la Commissione.

Appendice all’allegato XII

Gruppo di grassi | Denominazioni di vendita | Categoria(e) di prodotti |

Definizioni | Descrizione aggiuntiva della categoria con indicazione della percentuale, in peso, di grassi |

A. Grassi lattieri I prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile, principalmente di grassi in acqua, ottenuti esclusivamente dal latte e/o da taluni prodotti lattieri, di cui i grassi sono la parte valorizzante essenziale. Tuttavia possono essere aggiunte altre sostanze necessarie alla fabbricazione, purché le sostanze non siano utilizzate per sostituire, totalmente o parzialmente, uno qualsiasi dei costituenti del latte. | 1. Burro | Il prodotto con un tenore minimo di grassi lattieri dell’80 %, ma inferiore al 90 %, e tenori massimi di acqua del 16 % e di estratto secco non grasso del 2 %. |

2. Burro tre quarti (*) | Il prodotto con un tenore di grassi lattieri minimo del 60 % e massimo del 62 %. |

3. Burro metà (**) | Il prodotto con un tenore di grassi lattieri minimo del 39 % e massimo del 41 %. |

4. Grasso lattiero da spalmare X % | Il prodotto con i seguenti tenori di grassi lattieri: – inferiori al 39 %, – superiori al 41 % ed inferiori al 60 %, – superiori al 62 % ed inferiori all’80 %. |

(*) Corrispondente in lingua danese a “smoer 60”. (**) Corrispondente in lingua danese a “smoer 40”. |

Gruppo di grassi | Denominazione di vendita | Categoria(e) di prodotti |

Definizioni | Descrizione aggiuntiva della categoria con indicazione della percentuale, in peso, di grassi |

B. Grassi I prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile, principalmente di grassi in acqua ottenuti da grassi vegetali e/o animali solidi e/o liquidi idonei al consumo umano, con un tenore di grassi di origine lattiera non superiore al 3 % del tenore di grassi. | 1. Margarina | Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi pari o superiore all’80 %, ma inferiore al 90 % |

2. Margarina tre quarti (*) | Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 60 % e massimo del 62 %. |

3. Margarina metà (**) | Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 39 % e massimo del 41 %. |

4. Grasso da spalmare X % | Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con i seguenti tenori di grassi: – inferiori al 39 %, – superiori al 41 % ed inferiori al 60 %, – superiori al 62 % ed inferiori all’80 %. |

(*) Corrispondente in lingua danese a “margarine 60”. (**) Corrispondente in lingua danese a “margarine 40”. |

Gruppo di grassi | Denominazione di vendita | Categoria(e) di prodotti |

Definizioni | Descrizione aggiuntiva della categoria con indicazione della percentuale, in peso, di grassi |

C. Grassi composti da prodotti vegetali e/o animali | 1. Mélange | Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con un tenore minimo di grassi dell’80 % e inferiore al 90 %. |

2. Tre quarti mélange (*) | Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 60 % e massimo del 62 %. |

3. Metà mélange (**) | Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 39 % e massimo del 41 %. |

4. Miscela di grassi da spalmare X % | Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con i seguenti tenori di grassi: – inferiori al 39 %, – superiori al 41 % ed inferiori al 60 %, – superiori al 62 % ed inferiori all’80 %. |

(*) Corrispondente in lingua danese a “blandingsprodukt 60”. (**) Corrispondente in lingua danese a “blandingsprodukt 40”. |

Nota: i grassi lattieri dei prodotti menzionati nell’appendice possono essere modificati solo mediante procedimenti fisici

ALLEGATO XIIIDENOMINAZIONI E DEFINIZIONI DEGLI OLI DI OLIVA E DEGLI OLI DI SANSA DI OLIVAdi cui all’articolo 113

1. OLI DI OLIVA VERGINI

Gli oli ottenuti dal frutto dell’olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazioni dell’olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica, o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.

Detti oli di oliva vergini sono oggetto della classificazione e delle denominazioni seguenti:

a) Olio extra vergine di oliva:

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 0,8 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

b) Olio di oliva vergine:

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 2 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

c) Olio di oliva lampante:

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è superiore a 2 g per 100 g e/o avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

2. OLIO DI OLIVA RAFFINATO

Olio di oliva ottenuto dalla raffinazione dell’olio di oliva vergine, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

3. OLIO DI OLIVA – COMPOSTO DI OLI DI OLIVA RAFFINATI E OLI DI OLIVA VERGINI

Olio di oliva ottenuto dal taglio di olio di oliva raffinato con olio di oliva vergine diverso dall’olio lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

4. OLIO DI SANSA DI OLIVA GREGGIO

Olio ottenuto dalla sansa d’oliva mediante trattamento con solventi o mediante processi fisici, oppure olio corrispondente all’olio di oliva lampante, fatte salve talune specifiche caratteristiche, escluso l’olio ottenuto attraverso la riesterificazione e le miscele con oli di altra natura, e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

5. OLIO DI SANSA DI OLIVA RAFFINATO

Olio ottenuto dalla raffinazione dell’olio di sansa di oliva greggio, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

6. OLIO DI SANSA DI OLIVA

Olio ottenuto dal taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di olio di oliva vergine diverso dall’olio di oliva lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

ALLEGATO XIVDAZI ALL’IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI DEL SETTORE DEL RISOdi cui agli articoli 131 e 133

1. Dazi all’importazione del riso semigreggio

a) 30 EUR/t in uno dei seguenti casi:

aa) quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi non raggiungono il quantitativo di riferimento annuo di cui all’articolo 131, paragrafo 3, primo comma, diminuito del 15 %;

bb) quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione non raggiungono il quantitativo di riferimento parziale di cui all’articolo 131, paragrafo 3, secondo comma, diminuito del 15 %;

b) 42,5 EUR/t in uno dei seguenti casi:

aa) quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi sono superiori al quantitativo di riferimento annuo di cui all’articolo 131, paragrafo 3, primo comma, diminuito del 15 % e inferiori o pari al medesimo quantitativo di riferimento annuo aumentato del 15 %;

bb) quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione sono superiori al quantitativo di riferimento parziale di cui all’articolo 131, paragrafo 3, secondo comma, diminuito del 15 % e inferiori o pari allo stesso quantitativo di riferimento parziale aumentato del 15 %;

c) 65 EUR/t in uno dei seguenti casi:

aa) quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi sono superiori al quantitativo di riferimento annuo di cui all’articolo 131, paragrafo 3, primo comma, aumentato del 15 %;

bb) quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione sono superiori al quantitativo di riferimento parziale di cui all’articolo 131, paragrafo 3, secondo comma, aumentato del 15 %.

2. Dazi all’importazione del riso semilavorato e lavorato

a) 175 EUR/t in uno dei seguenti casi:

aa) quando si constata che le importazioni di riso semilavorato e lavorato effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusa sono superiori a 387 743 tonnellate;

bb) quando si constata che le importazioni di riso semilavorato e lavorato effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione sono superiori a 182 239 tonnellate;

b) 145 EUR/t in uno dei seguenti casi:

aa) quando si constata che le importazioni di riso semilavorato e lavorato effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusa non sono superiori a 387 743 tonnellate;

(bb) quando si constata che le importazioni di riso semilavorato e lavorato effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione non sono superiori a 182 239 tonnellate.

ALLEGATO XVVARIETÀ DI RISO BASMATIdi cui all’articolo 132

Basmati 217

Basmati 370

Basmati 386

Kernel (Basmati)

Pusa Basmati

Ranbir Basmati

Super Basmati

Taraori Basmati (HBC-19)

Tipo-3 (Dehradun)

ALLEGATO XVI STATI DI CUI ALL’ARTICOLO 147, PARAGRAFO 3, ALL’ARTICOLO 148, PARAGRAFO 1, LETTERA b), E ALL’ALLEGATO III, PARTE II, PUNTO 12

Barbados

Belize

Costa d’Avorio

Repubblica del Congo

Figi

Guyana

India

Giamaica

Kenia

Madagascar

Malawi

Maurizio

Mozambico

Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis — Anguilla

Suriname

Swaziland

Tanzania

Trinidad e Tobago

Uganda

Zambia

Zimbabwe

ALLEGATO XVII ELENCO DELLE MERCI di cui all’articolo 23, lettera a), punto ii), e alla parte III, capo III, sezione II

Parte I: Cereali

Codice NC | Designazione delle merci |

ex 0403 | Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte o creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao: |

0403 10 | - Iogurt: |

da 0403 10 51 a 0403 10 99 | - - aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao |

0403 90 | - altri: |

da 0403 90 71 a 0403 90 99 | - - aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao |

ex 0710 | Ortaggi o legumi (non cotti o cotti in acqua o al vapore), congelati: |

0710 40 00 | - Granturco dolce |

ex 0711 | Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati: |

0711 90 30 | - - - Granturco dolce |

ex 1704 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), esclusi gli estratti di liquirizia della sottovoce 1704 90 10 |

1806 | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao |

ex 1901 | Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: |

1901 10 00 | - Preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto |

1901 20 00 | - Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 |

1901 90 | - altri: |

da 1901 90 11 a 1901 90 19 | - - Estratti di malto |

- - altri: |

1901 90 99 | - - - altri: |

ex 1902 | Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: |

- Paste alimentari non cotte né farcite o altrimenti preparate: |

1902 11 00 | - - contenenti uova |

1902 19 | - - altre: |

ex 1902 20 | - Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate): |

- - altre: |

1902 20 91 | - - - cotte |

1902 20 99 | - - - altre |

1902 30 | - altre paste alimentari |

1902 40 | - Cuscus |

1903 00 00 | Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili |

1904 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio “corn flakes”); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove: |

1905 | Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |

ex 2001 | Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico: |

- altri: |

2001 90 30 | - - Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |

2001 90 40 | - - Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % |

ex 2004 | Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: |

- Patate: |

- - altre: |

2004 10 91 | - - - sotto forma di farina, semolino o fiocchi |

- altri ortaggi o legumi e miscugli di ortaggi o di legumi: |

2004 90 10 | - - Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |

ex 2005 | Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: |

- Patate: |

2005 20 10 | - - sotto forma di farina, semolino o fiocchi |

2005 80 00 | - Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |

ex 2008 | Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove : |

- altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19: |

- - altri: |

- - - senza aggiunta di alcole: |

- - - - senza aggiunta di zuccheri: |

2008 99 85 | - - - - - Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |

2008 99 91 | - - - - - Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % |

ex 2101 | Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: |

- - Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: |

2101 12 98 | - - - altre |

2101 20 | - Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate: |

2101 20 98 | - - - altri |

2101 30 | Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: |

- - Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè: |

2101 30 19 | - - - altri |

- - Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè: |

2101 30 99 | - - - altri |

ex 2102 | Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati: |

- Lieviti vivi |

2102 10 31 e 2102 10 39 | - - Lieviti da panificazione |

2105 00 | Gelati, anche contenenti cacao |

ex 2106 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: |

- altre: |

- - altre: |

2106 90 92 | - - - non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola |

2106 90 98 | - - - altre |

2202 | Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 |

2205 | Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche |

ex 2208 | Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: |

- Whisky: |

da 2208 30 32 a 2208 30 88 | - - altri, diversi da quello detto “Bourbon” |

2208 50 | - Gin e acquavite di ginepro (genièvre) |

2208 60 | - Vodka |

2208 70 | - Liquori |

- altri: |

- - altre acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità: |

- - - inferiore o uguale a 2 litri: |

2208 90 41 | - - - - Ouzo |

- - - - altre: |

- - - - - Acquaviti: |

- - - - - - altre: |

2208 90 52 | - - - - - - - Korn |

2208 90 54 | - - - - - - - Tequila |

2208 90 56 | - - - - - - - altre |

2208 90 69 | - - - - - altre bevande contenenti alcole di distillazione |

- - - superiore a 2 litri: |

- - - - Acquaviti: |

2208 90 75 | - - - - - Tequila |

2208 90 77 | - - - - - altre |

2208 90 78 | - - - - altre bevande contenenti alcole di distillazione |

2905 43 00 | - - Mannitolo |

2905 44 | - - D-glucitolo (sorbitolo) |

ex 3302 | Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: |

- dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: |

- - dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: |

- - - Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda: |

- - - - altre |

3302 10 29 | - - - - - altre |

3505 | Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, gli amidi e le fecole pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati |

ex 3809 | Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: |

3809 10 | - a base di sostanze amilacee |

3824 60 | - Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44 |

Parte II: Riso

Codice NC | Designazione delle merci |

ex 0403 | Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao: |

0403 10 | - Iogurt: |

da 0403 10 51 a 0403 10 99 | - - aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao |

0403 90 | - altri: |

da 0403 90 71 a 0403 90 99 | - - aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao |

ex 1704 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco): |

da 1704 90 51 a 1704 90 99 | - - altri |

ex 1806 | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, escluse le sottovoci 1806 10, 1806 20 70, 1806 90 60, 1806 90 70 e 1806 90 90 |

ex 1901 | Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: |

1901 10 00 | - Preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto |

1901 20 00 | - Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 |

1901 90 | - altri: |

da 1901 90 11 a 1901 90 19 | - - Estratti di malto |

- - altri: |

1901 90 99 | - - - altri: |

ex 1902 | Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: |

1902 20 91 | - - - cotte |

1902 20 99 | - - - altre |

1902 30 | - altre paste alimentari |

1902 40 90 | - - altre |

1904 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio “corn flakes”); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove |

ex 1905 | Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |

1905 90 20 | - - Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |

ex 2004 | Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: |

- Patate: |

- - altre: |

2004 10 91 | - - - sotto forma di farina, semolino o fiocchi |

ex 2005 | Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: |

- Patate: |

2005 20 10 | - - sotto forma di farina, semolino o fiocchi |

ex 2101 | Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: |

2101 12 | - - Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: |

2101 12 98 | - - - altri |

2101 20 | - Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate: |

2101 20 98 | - - - altri |

2105 00 | Gelati, anche contenenti cacao |

ex 2106 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: |

- altre: |

- - altre: |

2106 90 92 | - - - non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola |

2106 90 98 | - - - altre |

ex 3505 | Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, gli amidi e le fecole pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, esclusi amidi e fecole della sottovoce 3505 10 50 |

ex 3809 | Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: |

3809 10 | - a base di sostanze amilacee |

Parte III: Zucchero

Codice NC | Designazione delle merci |

ex 0403 | Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte o creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao: |

0403 10 | – Iogurt: |

da 0403 10 51 a 0403 10 99 | – – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao |

0403 90 | – altri: |

da 0403 90 71 a 0403 90 99 | – – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao |

ex 0710 | Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati: |

0710 40 00 | – Granturco dolce |

ex 0711 | Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati: |

0711 90 | – altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi: |

– – Ortaggi o legumi: |

0711 90 30 | – – – Granturco dolce |

1702 50 00 | – Fruttosio chimicamente puro |

ex 1704 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), esclusi gli estratti di liquirizia della sottovoce 1704 90 10 |

1806 | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao |

ex 1901 | Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: |

1901 10 00 | – Preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto |

1901 20 00 | – Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 |

1901 90 | – altri: |

– – altri: |

1901 90 99 | – – – altri |

ex 1902 | Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: |

1902 20 | – Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate): |

– – altre: |

1902 20 91 | – – – cotte |

1902 20 99 | – – – altre |

1902 30 | – Altre paste alimentari: |

1902 40 | – Cuscus: |

1902 40 90 | - - altre |

1904 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio “corn flakes”); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (esclusi farine e semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove |

ex 1905 | Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |

1905 10 00 | - Pane croccante detto «Knäckebrot» |

1905 20 | - Pane con spezie (panpepato) |

1905 31 | - - Biscotti con aggiunta di dolcificanti |

1905 32 | - - Cialde e cialdine |

1905 40 | - Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati |

1905 90 | - altri: |

- - altri: |

1905 90 45 | - - - Biscotti |

1905 90 55 | - - - Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati |

- - - altri |

1905 90 60 | - - - - con aggiunta di dolcificanti |

1905 90 90 | - - - - altri |

ex 2001 | Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico: |

2001 90 | - altri: |

2001 90 30 | - - Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |

2001 90 40 | - - Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % |

ex 2004 | Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: |

2004 10 | - Patate: |

- - altre: |

2004 10 91 | - - - sotto forma di farina, semolino o fiocchi |

2004 90 | - altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi: |

2004 90 10 | - - Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |

ex 2005 | Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: |

2005 20 | - Patate: |

2005 20 10 | - - sotto forma di farina, semolino o fiocchi |

2005 80 00 | - Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |

ex 2101 | Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: |

- Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: |

- - Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: |

2101 12 98 | - - - altri |

- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate: |

- - Preparazioni: |

2101 20 98 | - - - altri |

- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: |

- - Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè: |

2101 30 19 | - - - altri |

- - Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè: |

2101 30 99 | - - - altri |

2105 00 | Gelati, anche contenenti cacao |

ex 2106 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: |

2106 90 | - altre: |

2106 90 92 | - - - - - non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola |

2106 90 98 | - - - - - altre |

2202 | Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 |

2205 | Vermut ed altri vini di uve fresche, preparati con piante o con sostanze aromatiche |

ex 2208 | Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: |

2208 20 | - Acquaviti di vino o di vinacce: |

da 2208 50 91 a 2208 50 99 | Acquavite di ginepro (genièvre) |

2208 70 | - Liquori |

da 2208 90 41 a 2208 90 78 | - - altre acquaviti e bevande contenenti alcole di distillazione |

2905 43 00 | - - Mannitolo |

2905 44 | - D-glucitolo (sorbitolo) |

ex 3302 | Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: |

3302 10 | - dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: |

- - dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: |

- - - Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda: |

- - - - - altre (con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 0,5 % vol): |

3302 10 29 | - - - - - altre |

ex Capitolo 38 | Prodotti vari delle industrie chimiche: |

3824 60 | - Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44 |

Parte IV: Latte

Codice NC | Designazione delle merci |

ex 0405 | Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere: |

0405 20 | – Paste da spalmare lattiere: |

0405 20 10 | – – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 % |

0405 20 30 | – – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 % |

ex 1517 | Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516: |

1517 10 | – Margarina, esclusa la margarina liquida: |

1517 10 10 | – – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % |

1517 90 | – altre: |

1517 90 10 | – – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % |

ex 1704 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco): |

ex 1704 90 | – altri, esclusi gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie |

ex 1806 | Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao, esclusa la polvere di cacao dolcificata solamente con saccarosio della sottovoce 1806 10 |

ex 1901 | Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: |

1901 10 00 | – Preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto |

1901 20 00 | – Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 |

1901 90 | – altri: |

– – altri: |

1901 90 99 | – – – altri |

ex 1902 | Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: |

– Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate: |

1902 19 | – – altre |

1902 20 | – Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate): |

– – altre: |

1902 20 91 | – – – cotte |

1902 20 99 | – – – altre |

1902 30 | – altre paste alimentari |

1902 40 | – Cuscus |

1902 40 90 | – – altre |

1904 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio “corn flakes”); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove |

ex 1905 | Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |

1905 10 00 | Pane croccante detto «Knäckebrot» |

1905 20 | – Pane con spezie (panpepato) |

– Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdine: |

1905 31 | – – Biscotti con aggiunta di dolcificanti |

1905 32 | – – Cialde e cialdine |

1905 40 | – Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati |

1905 90 | – altri: |

– – altri: |

(…) | (…) |

1905 90 45 | – – – Biscotti |

1905 90 55 | – – – Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati: |

– altri |

1905 90 60 | – – – – con aggiunta di dolcificanti |

1905 90 90 | – – – – altri |

ex 2004 | Altri ortaggi o legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: |

2004 10 | – Patate: |

– – altre: |

2004 10 91 | – – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi |

ex 2005 | Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: |

2005 20 | – Patate: |

2005 20 10 | – sotto forma di farina, semolino o fiocchi |

2105 00 | Gelati, anche contenenti cacao |

ex 2106 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: |

2106 90 | – altre: |

– – altre: |

2106 90 92 | – – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola |

2106 90 98 | – – – altre |

ex 2202 | Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009: |

2202 90 | – altre: |

– – altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404: |

2202 90 91 | – – – inferiore a 0,2 % |

2202 90 95 | – – – uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 % |

2202 90 99 | – – – uguale o superiore a 2 % |

ex 2208 | Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: |

2208 70 | – Liquori |

2208 90 | – altri: |

– – altre acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità: |

– – – inferiore o uguale a 2 litri: |

– – – – altre: |

2208 90 69 | – – – – – altre bevande contenenti alcole di distillazione |

– – – superiore a 2 litri: |

2208 90 78 | – – – – altre bevande contenenti alcole di distillazione |

ex 3302 | Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: |

3302 10 | – dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: |

– – dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: |

3302 10 29 | – – – – – altri |

3501 | Caseina, caseinati ed altri derivati della caseina; colle di caseina |

ex 3502 | Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine: |

3502 20 | – Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte: |

– – altra: |

3502 20 91 | – – – essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.) |

3502 20 99 | – – – altra |

Parte V: Uova

Codice NC | Designazione delle merci |

ex da 0403 10 51 a ex 0403 10 99 ex da 0403 90 71 a ex 0403 90 99 | Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte o creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao: |

1806 | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao |

ex 1901 | Preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove |

– Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate |

1902 11 00 | – – contenenti uova |

ex 1904 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio “corn flakes”); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove, contenenti cacao |

ex 1905 | Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: |

1905 20 | -– Pane con spezie (panpepato) |

1905 31 | -– Biscotti con aggiunta di dolcificanti |

1905 32 | -– Cialde e cialdine |

1905 40 | -– Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati |

1905 90 | -– altri, esclusi i prodotti delle sottovoci da 1905 90 10 a 1905 90 30 |

ex 2105 00 | Gelati, contenenti cacao |

2208 | Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: |

2208 70 | -– Liquori |

3502 | Albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più dell’80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine |

3502 11 90 | -– -– -– altra ovalbumina essiccata |

3502 19 90 | -– -– -– altra ovalbumina |

ALLEGATO XVIII TAVOLE DI CONCORDANZA di cui all'articolo 196

1. Regolamento (CEE) n. 234/68

Regolamento (CEE) n. 234/68 | Presente regolamento |

Articolo 1 | Articolo 1, paragrafo 1, lettera m) |

Articolo 2 | Articolo 51 |

Articoli 3, 4 e 5 | Articolo 109 |

Articolo 6 | – |

Articolo 7 | Articolo 166 |

Articolo 8 | Parte III, capo II, sezione I |

Articolo 9 | Articolo 129 |

Articolo 10, paragrafo 1 | Articolo 123 |

Articolo 10, paragrafo 2 | Articolo 122 |

Articolo 10 bis | Articolo 153 |

Articolo 11 | Articolo 172 |

Articolo 12 | – |

Articolo 13 | Articolo 188 |

Articolo 14 | Articolo 188 |

Articolo 15 | – |

Articolo 16 | – |

Articolo 17 | – |

Articolo 18 | – |

2. Regolamento (CEE) n. 827/68

Regolamento (CEE) n. 827/68 | Presente regolamento |

Articolo 1 | Articolo 1, paragrafo 1, lettera u) |

Articolo 2, paragrafo 1 | Articolo 129 |

Articolo 2, paragrafo 2 | Articolo 123 |

Articolo 2, paragrafo 3 | Articolo 122 |

Articolo 3 | Articolo 153 |

Articolo 4 | – |

Articolo 5, primo comma | Articolo 172 |

Articolo 5, secondo comma | Articolo 175, paragrafo 1 |

Articolo 6 | Articolo 188 |

Articolo 7 | – |

Articolo 8 | – |

Articolo 9 | – |

3. Regolamento (CEE) n. 2729/75

Regolamento (CEE) n. 2729/75 | Presente regolamento |

Articolo 1 | Articolo 143 |

Articolo 2, paragrafo 1 | Articolo 144 |

Articolo 2, paragrafo 2 | Articolo 145 |

Articolo 3 | Articolo 146 |

4. Regolamento (CEE) n. 2759/75

Regolamento (CEE) n. 2759/75 | Presente regolamento |

Articolo 1 | Articolo 1, paragrafo 1, lettera q) |

Articolo 2 | Articolo 51 |

Articolo 3, primo comma, primo trattino | Articolo 28, paragrafo 1, lettera f) |

Articolo 3, primo comma, secondo trattino, e secondo e terzo comma | – |

Articolo 4, paragrafo 1 | Articolo 7, paragrafo 1, lettera f) |

Articolo 4, paragrafo 2 | Articolo 34 |

Articolo 4, paragrafo 5 | Articolo 39 |

Articolo 4, paragrafo 6, primo trattino | Articolo 34, paragrafo 1 |

Articolo 4, paragrafo 6, secondo trattino | Articolo 34, paragrafo 2 |

Articolo 4, paragrafo 6, primo trattino | Articolo 40 |

Articolo 5 | – |

Articolo 6 | – |

Articolo 7, paragrafo 1 | – |

Articolo 7, paragrafo 2 | Articolo 40 |

Articolo 8, paragrafo 1, primo comma | Articolo 124 e articolo 155, paragrafo 1 |

Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 125 e articolo 155, paragrafo 2 |

Articolo 8, paragrafo 1, terzo comma | Articoli 126 e 127 e articolo 155, paragrafo 2 |

Articolo 8, paragrafo 2 | Articolo 128 e articolo 155, paragrafo 3 |

Articolo 9 | Articolo 129 |

Articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3 | Articolo 135 |

Articolo 10, paragrafo 4 | Articolo 137 |

Articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3 | Articolo 138 |

Articolo 11, paragrafo 4 | Articolo 142 |

Articolo 12 | Articolo 179, lettera b) |

Articolo 13, paragrafo 1 | Articolo 156, paragrafo 1 |

Articolo 13, paragrafo 2 | Articolo 157 |

Articolo 13, paragrafi 3 e 4 | Articolo 158 |

Articolo 13, paragrafo 5 | Articolo 163 |

Articolo 13, paragrafi da 6 a 10 | Articolo 160 |

Articolo 13, paragrafo 11 | Articolo 162 |

Articolo 13, paragrafo 12 | Articolo 163 |

Articolo 14 | Articoli 154 e 167 |

Articolo 15, paragrafo 1 | Articolo 123 |

Articolo 15, paragrafo 2 | Articolo 122 |

Articolo 16 | Articolo 153 |

Articolo 19 | – |

Articolo 20, paragrafo 1 | Articolo 41 |

Articolo 20, paragrafi 2, 3 e 4 | Articolo 43 |

Articolo 21 | Articolo 172 |

Articolo 22 | Articolo 185 |

Articolo 24 | Articolo 188 |

Articolo 25 | – |

Articolo 26 | – |

Articolo 27 | – |

5. Regolamento (CEE) n. 2771/75

Regolamento (CEE) n. 2771/75 | Presente regolamento |

Articolo 1, paragrafo 1 | Articolo 1, paragrafo 1, lettera s) |

Articolo 1, paragrafo 2 | Articolo 2, paragrafo 1 |

Articolo 2, paragrafo 1 | Articolo 51 |

Articolo 2, paragrafo 2 | Articolo 109 |

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma | Articoli 124 e 155 |

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 125 e articolo 155, paragrafo 2 |

Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma | Articoli 126 e 127 e articolo 155, paragrafo 2 |

Articolo 3, paragrafo 2 | Articolo 128 e articolo 155, paragrafo 3 |

Articolo 4 | Articolo 129 |

Articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3 | Articolo 135 |

Articolo 5, paragrafo 4 | Articolo 137 |

Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3 | Articolo 138 |

Articolo 6, paragrafo 4 | Articoli 139 e 142 |

Articolo 7 | Articolo 179, lettera b) |

Articolo 8, paragrafo 1 | Articolo 156, paragrafo 1 |

Articolo 8, paragrafo 2 | Articolo 157 |

Articolo 8, paragrafi 3 e 4 | Articolo 158 |

Articolo 8, paragrafo 5 | Articolo 163 |

Articolo 8, paragrafi da 6 a 11 | Articolo 160 |

Articolo 8, paragrafo 12 | Articolo 162 |

Articolo 8, paragrafo 13 | Articolo 163 |

Articolo 9 | Articolo 154 |

Articolo 10, paragrafo 1 | Articolo 123 |

Articolo 10, paragrafo 2 | Articolo 122 |

Articolo 11 | Articolo 153 |

Articolo 13 | – |

Articolo 14, paragrafo 1 | Articolo 41 |

Articolo 14, paragrafi 2 e 3 | Articolo 43 |

Articolo 15 | Articolo 185 |

Articoli 16 e 17 | Articolo 188 |

Articolo 18 | – |

Articolo 19 | Articolo 172 |

Articolo 20 | – |

Articolo 21 | – |

6. Regolamento (CEE) n. 2777/75

Regolamento (CEE) n. 2777/75 | Presente regolamento |

Articolo 1, paragrafo 1 | Articolo 1, paragrafo 1, lettera t) |

Articolo 1, paragrafo 2 | Articolo 2, paragrafo 1 |

Articolo 2, paragrafo 1 | Articolo 51 |

Articolo 2, paragrafo 2 | Articolo 109 |

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma | Articoli 124 e 155 |

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 125 e articolo 155, paragrafo 2 |

Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma | Articoli 126 e 127 e articolo 155, paragrafo 2 |

Articolo 3, paragrafo 2 | Articolo 128 e articolo 155, paragrafo 3 |

Articolo 4 | Articolo 129 |

Articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3 | Articolo 135 |

Articolo 5, paragrafo 4 | Articolo 137 |

Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3 | Articolo 138 |

Articolo 6, paragrafo 4 | Articoli 139 e 142 |

Articolo 7 | Articolo 179, lettera b) |

Articolo 8, paragrafo 1 | Articolo 156, paragrafo 1 |

Articolo 8, paragrafo 2 | Articolo 157 |

Articolo 8, paragrafi 3 e 4 | Articolo 158 |

Articolo 8, paragrafo 5 | Articolo 163 |

Articolo 8, paragrafi da 6 a 10 | Articolo 160 |

Articolo 8, paragrafo 11 | Articolo 162 |

Articolo 8, paragrafo 12 | Articolo 163 |

Articolo 9 | Articoli 154 e 167 |

Articolo 10, paragrafo 1 | Articolo 123 |

Articolo 10, paragrafo 2 | Articolo 122 |

Articolo 11 | Articolo 153 |

Articolo 13 | – |

Articolo 14, paragrafo 1 | Articolo 41 |

Articolo 14, paragrafi 2 e 3 | Articolo 43 |

Articolo 15 | Articolo 185 |

Articoli 16 e 17 | Articolo 188 |

Articolo 18 | – |

Articolo 19 | Articolo 172 |

Articolo 20 | – |

Articolo 21 | – |

7. Regolamento (CEE) n. 707/76

Regolamento (CEE) n. 707/76 | Presente regolamento |

Articolo 1 | Articolo 117 |

Articoli 2 e 3 | Articolo 121 |

8. Regolamento (CEE) n. 1055/77

Regolamento (CEE) n. 1055/77 | Presente regolamento |

Articolo 1 | Articolo 36, paragrafi da 1 a 4 |

Articolo 2 | Articolo 36, paragrafo 5 |

Articolo 3 | Articolo 36, paragrafi 6 e 7 |

Articolo 4 | Articolo 40 |

Articolo 5 | Articolo 36, paragrafo 1, secondo comma |

9. Regolamento (CEE) n. 2931/79

Regolamento (CEE) n. 2931/79 | Presente regolamento |

Articolo 1 | Articolo 165 |

10. Regolamento (CEE) n. 1898/87

Regolamento (CEE) n. 1898/87 | Presente regolamento |

Articolo 1 | Articolo 110, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato X, punto I. |

Articolo 2 | Articolo 110, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato X, punto II. |

Articolo 3 | Articolo 110, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato X, punto III. |

Articolo 4, paragrafi 1 e 3 | Articolo 110, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato X, punto IV. |

Articolo 4, paragrafo 2 | Articolo 116 |

11. Regolamento (CEE) n. 3730/87

Regolamento (CEE) n. 3730/87 | Presente regolamento |

Articolo 1 | Articolo 24, paragrafo 1 |

Articolo 2 | Articolo 24, paragrafo 2 |

Articolo 3 | Articolo 24, paragrafo 3 |

Articolo 4 | Articolo 24, paragrafo 4 |

Articolo 5 | – |

Articolo 6 | Articolo 40 |

12. Regolamento (CEE) n. 2204/90

Regolamento (CEE) n. 2204/90 | Presente regolamento |

Articolo 1, paragrafo 1 | Articolo 114 |

Articolo 1, paragrafo 2 | Articolo 116, lettera g) |

Articolo 2 | Articolo 114 in combinato disposto con l’allegato III, parte V, punto 2 |

Articolo 3, paragrafo 1 | Articolo 116, lettera g), e articolo 187 |

Articolo 3, paragrafo 2 | Articoli 185 e 187 |

Articolo 4 | – |

Articolo 5 | Articolo 116 |

13. Regolamento (CEE) n. 2075/92

Regolamento (CEE) n. 2075/92 | Presente regolamento |

Articolo 1 | Articolo 1, paragrafo 1, lettera n) |

Articolo 13 | Articolo 101, paragrafi 1 e 2 |

Articolo 14 bis | Articolo 101, paragrafo 3 |

Articolo 15 | Articolo 129 |

Articolo 16, paragrafo 1 | Articolo 123 |

Articolo 16, paragrafo 2 | Articolo 122 |

Articolo 16 bis | Articolo 153 |

Articolo 17 | Articolo 187 |

Articolo 18 | Articolo 172 |

Articolo 20 | – |

Articolo 21 | Articolo 185 |

Articoli 22 e 23 | Articolo 188 |

Articolo 24 | – |

14. Regolamento (CEE) n. 2077/92

Regolamento (CEE) n. 2077/92 | Presente regolamento |

Articoli 1 e 2 | Articolo 118 |

Articoli da 3a 6 | Articolo 121 |

Articolo 7 | Articolo 170 |

Articolo 8 | Articolo 171 |

Articolo 9 | Articolo 121 |

Articolo 10 | Articolo 120 |

Articoli 11 e 12 | Articolo 121 |

15. Regolamento (CEE) n. 404/93

Regolamento (CEE) n. 404/93 | Presente regolamento |

Articolo 1, paragrafi 1 e 2 | Articolo 1, paragrafo 1, lettera k) |

Articolo 1, paragrafo 3 | Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) |

Articolo 2 | Articolo 109, paragrafi 1 e 2 |

Articolo 3 | Articolo 109, paragrafo 3 |

Articolo 4 | Articoli 116 e 187 |

Articolo 15, paragrafo 1 | Articolo 129 |

Articolo 15, paragrafi 2, 3 e 4 | Articolo 135 |

Articolo 15, paragrafo 5 | Articolo 137 |

Articolo 21 | Articolo 122 |

Articolo 22 | Articolo 123 |

Articolo 23 | Articolo 153 |

Articolo 24 | Articolo 172 |

Articolo 27 | Articolo 188 |

Articolo 28 | – |

Articolo 29 | Articolo 185 |

16. Regolamento (CE) n. 2991/94

Regolamento (CE) n. 2991/94 | Presente regolamento |

Articolo 1 | Articolo 111 |

Articolo 2 | Articolo 111 in combinato disposto con l’allegato XII, punto I. |

Articolo 3 | Articolo 111 in combinato disposto con l’allegato XII, punto II. |

Articolo 4 | Articolo 111 in combinato disposto con l’allegato XII, punto III, paragrafo 1. |

Articolo 5 | Articolo 111 in combinato disposto con l’allegato XII, punto III, paragrafi 2 e 3. |

Articolo 6 | Articolo 111 in combinato disposto con l’allegato XII, punto IV. |

Articolo 7 | Articolo 111 in combinato disposto con l’allegato XII, punto V. |

Articolo 8 | Articolo 116 |

Articolo 9 | – |

Articolo 10 | Articolo 111 in combinato disposto con l’allegato XII, punto VI. |

17. Regolamento (CE) n. 2200/96

Regolamento (CE) n. 2200/96 | Presente regolamento |

Articolo 1, paragrafi 1 e 2 | Articolo 1, paragrafo 1, lettera i) |

Articolo 1, paragrafo 3 | Articolo 3, paragrafo 2 |

Articolo 43 | Articolo 172 |

Articolo 44 | Articolo 185 |

Articolo 46 | Articolo 188 |

Articolo 47 | – |

Articolo 48 | – |

Articolo 52 | Articolo 183 |

18. Regolamento (CE) n. 2201/96

Regolamento (CE) n. 2201/96 | Presente regolamento |

Articolo 1, paragrafi 1 e 2 | Articolo 1, paragrafo 1, lettera j) |

Articolo 1, paragrafo 3 | Articolo 3, paragrafo 2 |

Articolo 23 | Articolo 172 |

Articolo 26 | – |

Articolo 27 | Articolo 185 |

Articolo 29 | Articolo 188 |

Articolo 30 | – |

19. Regolamento (CE) n. 2597/97

Regolamento (CE) n. 2597/97 | Presente regolamento |

Articolo 1, paragrafo 1 | Articolo 110, paragrafo 2 |

Articolo 1, paragrafo 2 | Articolo 110, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato XI, punto I. |

Articolo 2 | Articolo 110, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato XI, punto II. |

Articolo 3 | Articolo 110, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato XI, punto III, paragrafi 1 e 2. |

Articolo 4 | Articolo 110, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato XI, punto III, paragrafo 3. |

Articolo 5 | Articolo 110, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato XI, punto IV. |

Articolo 6 | Articolo 110, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato XI, punto V. |

Articolo 7, paragrafo 1 | Articolo 110, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato XI, punto VI. |

Articolo 7, paragrafo 2 | Articolo 116 |

20. Regolamento (CE) n. 1254/1999

Regolamento (CE) n. 1254/1999 | Presente regolamento |

Articolo 1, paragrafo 1 | Articolo 1, paragrafo 1, lettera o) |

Articolo 1, paragrafo 2 | Articolo 2, paragrafo 1 |

Articolo 2 | Articolo 51 |

Articolo 26, paragrafo 1 | Articolo 31 |

Articolo 26, paragrafo 2 | Articolo 7, paragrafo 1, lettera d) |

Articolo 26, paragrafo 3 | Articolo 28, paragrafo 1, lettera c) |

Articolo 26, paragrafo 4 | Articolo 7, paragrafo 2 |

Articolo 26, paragrafo 5 | Articolo 40 |

Articolo 27, paragrafo 1 | Articolo 6, articolo 9, lettera d), articolo 13 e articolo 40, lettera a) |

Articolo 27, paragrafo 2 | Articolo 19, paragrafo 2 |

Articolo 27, paragrafo 3 | Articolo 19, paragrafo 1, articolo 37 e articolo 40, lettera d) |

Articolo 27, paragrafo 4 | Articolo 40 |

Articolo 27, paragrafo 5 | Articolo 189, secondo comma, lettera a) |

Articolo 28 | Articolo 22 e articolo 40, lettera d) |

Articolo 29, paragrafo 1, primo comma | Articolo 124 |

Articolo 29, paragrafo 1, secondo comma | Articoli 124 e 155 |

Articolo 29, paragrafo 1, terzo comma | Articolo 125 e articolo 155, paragrafo 2 |

Articolo 29, paragrafo 1, quarto comma | Articoli 126 e 127 e articolo 155, paragrafo 2 |

Articolo 29, paragrafo 2 | Articolo 128 e articolo 155, paragrafo 3 |

Articolo 30 | Articolo 129 |

Articolo 31 | Articolo 135 |

Articolo 32, paragrafo 1, primo comma, e paragrafi 2 e 3 | Articolo 138 |

Articolo 32, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 140, paragrafo 1 |

Articolo 32, paragrafo 4 | Articolo 142 |

Articolo 33, paragrafo 1 | Articolo 156, paragrafo 1 |

Articolo 33, paragrafo 2 | Articolo 157 |

Articolo 33, paragrafi 3 e 4 | Articolo 158 |

Articolo 33, paragrafo 5 | Articolo 163 |

Articolo 33, paragrafi da 6 a 9, primo comma | Articolo 160 |

Articolo 33, paragrafo 9, secondo comma | Articolo 161 |

Articolo 33, paragrafo 10 | Articolo 160, paragrafo 7 |

Articolo 33, paragrafo 11 | Articolo 162 |

Articolo 33, paragrafo 12 | Articolo 163 |

Articolo 34 | Articoli 154 e 167 |

Articolo 35, paragrafo 1 | Articolo 123 |

Articolo 35, paragrafo 2 | Articolo 122 |

Articolo 36 | Articolo 153 |

Articolo 37 | Articolo 39 |

Articolo 38 | Articolo 179, lettera a) |

Articolo 39, paragrafo 1 | Articolo 41 |

Articolo 39, paragrafi 2, 3 e 4 | Articolo 43 |

Articolo 40 | Articolo 172 |

Articolo 41 | Articolo 185 |

Articoli 42 e 43 | Articolo 188 |

Articolo 44 | – |

Articolo 45 | Articolo 183 |

Articoli da 46 a 49 | – |

Articolo 50, primo trattino | – |

Articolo 50, secondo trattino | Articolo 184 |

21. Regolamento (CE) n. 1255/1999

Regolamento (CE) n. 1255/1999 | Presente regolamento |

Articolo 1 | Articolo 1, paragrafo 1, lettera p) |

Articolo 2 | Articolo 3, paragrafo 1, lettera c), punto v) |

Articolo 3, paragrafo 1 | Articolo 7, paragrafo 1, lettera e) |

Articolo 3, paragrafo 2 | Articolo 7, paragrafo 2 |

Articolo 5 | – |

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma | Articolo 14, paragrafo 1 |

Articolo 6, paragrafo 1, secondo e terzo comma | Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma |

Articolo 6, paragrafo 1, quarto comma | Articolo 14, paragrafo 2, primo comma |

Articolo 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), primo trattino | Articolo 9, lettera e) |

Articolo 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), secondo e terzo trattino, e lettera b) | Articolo 9 in combinato disposto con l’articolo 40, lettera a) |

Articolo 6, paragrafo 2, secondo e terzo comma | Articolo 9 in combinato disposto con l’articolo 40, lettera a) |

Articolo 6, paragrafo 3, primo comma | Articolo 25, lettera a) |

Articolo 6, paragrafo 3, secondo e terzo comma | Articolo 26 |

Articolo 6, paragrafo 3, quarto comma | Articolo 40, lettera c), punto i) |

Articolo 6, paragrafo 3, quinto comma | Articolo 40, lettera c), punto iii) |

Articolo 6, paragrafo 4, primo comma e secondo comma, prima frase | Articolo 22 e articolo 40, lettera d) |

Articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase | Articolo 40, lettera c), punto iii) |

Articolo 6, paragrafo 5 | – |

Articolo 6, paragrafo 6 | Articolo 5, paragrafo 2, lettere b) e d) |

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma | Articolo 9, lettera f), articolo 15, primo comma, e articolo 40, lettera a) |

Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 21, secondo comma |

Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma | Articolo 21, primo comma, e articolo 40, lettera a) |

Articolo 7, paragrafo 1, quarto comma | Articolo 38 e articolo 40, lettera i) |

Articolo 7, paragrafo 2 | Articolo 15, secondo comma |

Articolo 7, paragrafo 3, primo comma | Articolo 28, paragrafo 1, lettera d), articolo 32 e articolo 40, lettera a) |

Articolo 7, paragrafo 3, secondo comma | Articolo 28, paragrafo 2 |

Articolo 7, paragrafo 3, terzo comma | Articolo 40, lettera c), punti i) e iii) |

Articolo 7, paragrafo 4 | Articolo 22 e articolo 40, lettera d) |

Articolo 7, paragrafo 5 | Articolo 5, paragrafo 2, lettera c) |

Articolo 8, paragrafo 1 | Articolo 25, lettera b) |

Articolo 8, paragrafi 2 e 3 | Articolo 27 e articolo 40, lettera c), punti i) e iii) |

Articolo 9, paragrafo 1 | Articolo 28, paragrafo 1, lettera e), e articolo 33, paragrafo 1 |

Articolo 9, paragrafo 2 | Articolo 28, paragrafo 2 |

Articolo 9, paragrafo 3 | Articolo 40, lettera c), punto iii) |

Articolo 9, paragrafo 4 | Articolo 33, paragrafo 2 |

Articolo 10, lettera a) | Articolo 14, paragrafo 3, e articolo 40 |

Articolo 10, lettera b) | Articolo 26, secondo comma, articolo 27, primo comma, e articolo 28, paragrafo 2 |

Articolo 10, lettera c) | Articolo 40 |

Articolo 11 | Articolo 96 |

Articolo 12 | Articolo 97 |

Articolo 13 | Articolo 98 |

Articolo 14 | Articolo 99 |

Articolo 15 | Articoli da 96 a 99 |

Articolo 26, paragrafo 1 | Articoli 124 e 155 |

Articolo 26, paragrafo 2, primo comma | Articolo 125 e articolo 155, paragrafo 2 |

Articolo 26, paragrafo 2, secondo comma | Articoli 126 e 127 e articolo 155, paragrafo 2 |

Articolo 26, paragrafo 3 | Articolo 128 e articolo 155, paragrafo 3 |

Articolo 27 | Articolo 129 |

Articolo 28 | Articolo 135 |

Articolo 29, paragrafi 1, 2 e 3 | Articolo 138 |

Articolo 29, paragrafo 4 | Articoli 139 e 142 |

Articolo 30 | Articolo 164 |

Articolo 31, paragrafo 1 | Articolo 156, paragrafi 1 e 2 |

Articolo 31, paragrafo 2 | Articolo 157 |

Articolo 31, paragrafi 3 e 4 | Articolo 158 |

Articolo 31, paragrafo 5 | Articolo 163 |

Articolo 31, paragrafi da 6 a 12 | Articolo 160 |

Articolo 31, paragrafo 13 | Articolo 162 |

Articolo 31, paragrafo 14 | Articolo 163 |

Articolo 32 | Articolo 154 |

Articolo 33, paragrafo 1 | Articolo 123 |

Articolo 33, paragrafo 2 | Articolo 122 |

Articolo 34 | Articolo 180 |

Articolo 35 | Articolo 153 |

Articolo 36, paragrafo 1 | Articolo 41 |

Articolo 36, paragrafi 2, 3 e 4 | Articolo 43 |

Articolo 37 | Articolo 172 |

Articolo 38 | Articolo 173 |

Articolo 39 | Articolo 176 |

Articolo 40 | Articolo 185 |

Articoli 41 e 42 | Articolo 188 |

Articolo 43 | – |

Articolo 44 | – |

Articolo 45 | Articolo 183 |

Articolo 46 | – |

Articolo 47, primo trattino | – |

Articolo 47, secondo trattino | Articolo 184 |

22. Regolamento (CE) n. 2250/1999

Regolamento (CE) n. 2250/1999 | Presente regolamento |

Articolo 1 | Articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato III, parte V, punto I, paragrafo 1 |

23. Regolamento (CE) n. 1493/1999

Regolamento (CE) n. 1493/1999 | Presente regolamento |

Articolo 1, paragrafi 1 e 2 | Articolo 1, paragrafo 1, lettera l) |

Articolo 1, paragrafo 4 | Articolo 3, paragrafo 1, lettera d) |

Articolo 71, paragrafo 1 | Articolo 172 |

Articolo 71, paragrafo 2 | Articolo 174 |

Articolo 73 | Articolo 185 |

Articoli 74 e 75 | Articolo 188 |

Articolo 76 | – |

Articolo 77 | – |

24. Regolamento (CE) n. 1673/2000

Regolamento (CE) n. 1673/2000 | Presente regolamento |

Articolo 1, paragrafo 1 | Articolo 1, paragrafo 1, lettera h) |

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) | Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) |

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b) | Articolo 88, paragrafo 2 |

Articolo 1, paragrafo 3 | – |

Articolo 2, paragrafo 1 | Articolo 88, paragrafo 1 |

Articolo 2, paragrafo 2 | Articolo 186 |

Articolo 2, paragrafi 3 e 4 | Articolo 89 |

Articolo 2, paragrafo 5 | Articolo 90 |

Articolo 3, paragrafi 1 e 3 | Articolo 91 |

Articolo 3, paragrafi 2, 4 e 5 | – |

Articolo 4 | – |

Articolo 5 | Articolo 151 |

Articolo 6 | Articolo 122 |

Articolo 7 | Articolo 153 |

Articolo 8 | Articolo 172 |

Articolo 9, primo comma | Articolo 92 |

Articolo 9, secondo comma | Articolo 187 |

Articolo 10 | Articolo 188 |

Articolo 11 | Articolo 183 |

Articolo 12 | – |

Articolo 13 | – |

Articolo 14, primo trattino | – |

Articolo 14, secondo trattino | Articolo 184 |

Articolo 15 | – |

25. Regolamento (CE) n. 2529/2001

Regolamento (CE) n. 2529/2001 | Presente regolamento |

Articolo 1 | Articolo 1, paragrafo 1, lettera r) |

Articolo 2 | Articolo 51 |

Articolo 12 | Articolo 28, paragrafo 1, lettera g), e articolo 35 |

Articolo 13, paragrafo 1, primo comma | Articoli 124 e 155 |

Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 126 e articolo 155, paragrafo 2 |

Articolo 13, paragrafo 1, terzo comma | Articolo 125 e articolo 155, paragrafo 2 |

Articolo 13, paragrafo 1, quarto comma | Articolo 127 e articolo 155, paragrafo 2 |

Articolo 13, paragrafo 2 | Articolo 128 e articolo 155, paragrafo 3 |

Articolo 14 | Articolo 129 |

Articolo 15 | Articolo 135 |

Articolo 16, paragrafi 1, 2 e 3 | Articolo 138 |

Articolo 16, paragrafo 4, lettere a) e b) | Articolo 139 |

Articolo 16, paragrafo 4, lettere c), d), e) | Articolo 142 |

Articolo 17 | Articoli 154 e 167 |

Articolo 18, paragrafo 1 | Articolo 122 |

Articolo 18, paragrafo 2 | Articolo 121 |

Articolo 19 | Articolo 153 |

Articolo 20 | Articolo 39 |

Articolo 21 | Articolo 179, lettera a) |

Articolo 22, paragrafo 1 | Articolo 41 |

Articolo 22, paragrafi 2, 3 e 4 | Articolo 43 |

Articolo 23 | Articolo 172 |

Articolo 24 | Articolo 185 |

Articolo 25 | Articolo 188 |

Articolo 26 | Articolo 184 |

Articolo 27 | Articolo 183 |

Articolo 28 | – |

Articolo 29 | – |

Articolo 30 | – |

26. Regolamento (CE) n. 670/2003

Regolamento (CE) n. 670/2003 | Presente regolamento |

Articolo 1 | Articolo 1, paragrafo 3, lettera a) |

Articolo 2 | Articolo 115 |

Articolo 3 | Articolo 182 |

Articolo 4, paragrafo 1 | Articoli 124 e 155 |

Articolo 4, paragrafo 2 | Articoli 125 e 126 e articolo 155, paragrafo 2 |

Articolo 4, paragrafo 3 | Articolo 127 e articolo 155, paragrafo 2 |

Articolo 4, paragrafo 4 | Articolo 128 e articolo 155, paragrafo 3 |

Articolo 5 | Articolo 129 |

Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3 | Articolo 138 |

Articolo 6, paragrafo 4 | Articoli 139 e 142 |

Articolo 7 | Articolo 154 |

Articolo 8, paragrafo 1 | Articolo 123 |

Articolo 8, paragrafo 2 | Articolo 122 |

Articolo 9 | Articolo 153 |

Articolo 10, paragrafo 1 | Articolo 172 |

Articolo 10, paragrafi 2 e 3 | Articolo 175, paragrafo 4 |

Articolo 11 | Articolo 185 |

Articolo 12 | Articolo 188 |

Articolo 13 | – |

Articolo 14 | – |

Articolo 15, lettera a) | – |

Articolo 15, lettera b) | Articolo 184 |

27. Regolamento (CE) n. 1784/2003

Regolamento (CE) n. 1784/2003 | Presente regolamento |

Articolo 1 | Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) |

Articolo 2 | Articolo 3, paragrafo 1, lettera c), punto i) |

Articolo 3 | – |

Articolo 4, paragrafo 1 | Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) |

Articolo 4, paragrafo 2 | Articolo 40, lettera a) |

Articolo 4, paragrafo 3 | Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) |

Articolo 4, paragrafo 4 | Articolo 7, paragrafo 2 |

Articolo 5, paragrafo 1 | Articolo 5, paragrafo 2, lettera a), articolo 9, lettera a), e articolo 40, lettera a) |

Articolo 5, paragrafo 2 | Articolo 10 |

Articolo 5, paragrafo 3 | Articolo 16 |

Articolo 6, lettera a) | Articolo 38 e articolo 40, lettera i) |

Articolo 6, lettera b) | Articolo 40, lettera a) |

Articolo 6, lettera c) | Articolo 40, lettera b) |

Articolo 6, lettera d) | Articolo 40, lettera c) |

Articolo 6, lettera e) | Articolo 40, lettera d) |

Articolo 7 | Articolo 44 |

Articolo 8, paragrafi 1 e 2 | Articolo 93 |

Articolo 8, paragrafo 3 | Articolo 95 |

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma | Articoli 124 e 155 |

Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 125 e articolo 155, paragrafo 2 |

Articolo 9, paragrafo 1, terzo comma | Articoli 126 e 127 e articolo 155, paragrafo 2 |

Articolo 9, paragrafo 2 | Articolo 128 e articolo 155, paragrafo 3 |

Articolo 10, paragrafo 1 | Articolo 129 |

Articolo 10, paragrafi 2 e 3 | Articolo 130 |

Articolo 10, paragrafo 4 | Articolo 137 |

Articolo 11 | Articolo 135 |

Articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3 | Articolo 138 |

Articolo 12, paragrafo 4, primo comma | Articoli 139 e 142 |

Articolo 12, paragrafo 4, secondo comma | Articolo 140, paragrafo 2 |

Articolo 13, paragrafo 1 | Articolo 156, paragrafi 1 e 2 |

Articolo 13, paragrafo 2 | Articolo 157 |

Articolo 13, paragrafo 3 | Articolo 158 |

Articolo 14 | Articolo 160 |

Articolo 15, paragrafi 1 e 3 | Articolo 159 |

Articolo 15, paragrafo 2 | Articolo 158, paragrafo 4 |

Articolo 15, paragrafo 4 | Articolo 158, paragrafo 2, e articolo 163 |

Articolo 16 | Articolo 156, paragrafo 3 |

Articolo 17 | Articolo 162 |

Articolo 18 | Articolo 163 |

Articolo 19 | Articoli 154 e 167 |

Articolo 20, paragrafo 1 | Articolo 123 |

Articolo 20, paragrafo 2 | Articolo 122 |

Articolo 21 | Articolo 180 |

Articolo 22 | Articolo 153 |

Articolo 23 | Articolo 172 |

Articolo 24 | Articolo 185 |

Articolo 25 | Articolo 188 |

Articolo 26 | – |

Articolo 27 | Articolo 184 |

Articolo 28 | Articolo 183 |

Articolo 29 | – |

Articolo 30 | – |

28. Regolamento (CE) n. 1785/2003

Regolamento (CE) n. 1785/2003 | Presente regolamento |

Articolo 1 | Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) |

Articolo 2, paragrafo 1 | Articolo 2, paragrafo 1 |

Articolo 2, paragrafo 2 | Articolo 4 |

Articolo 3 | Articolo 3, paragrafo 1, lettera e) |

Articolo 4 | – |

Articolo 6, paragrafo 1 | Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) |

Articolo 6, paragrafo 2, prima frase | Articolo 40, lettera a) |

Articolo 6, paragrafo 2, seconda e terza frase | Articolo 38 e articolo 40, lettera i) |

Articolo 6, paragrafo 3 | Articolo 40, lettere a) e i) |

Articolo 7, paragrafo 1 | Articolo 9, lettera b), e articolo 11 |

Articolo 7, paragrafo 2 | Articolo 17 e articolo 40, lettera b) |

Articolo 7, paragrafo 3 | Articolo 22 e articolo 40, lettera d) |

Articolo 7, paragrafi 4 e 5 | Articolo 40 |

Articolo 8 | Articolo 45 |

Articolo 9 | Articolo 185 |

Articolo 10, paragrafo 1, primo comma | Articoli 124 e 155 |

Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 125 e articolo 155, paragrafo 2 |

Articolo 10, paragrafo 1, terzo comma | Articoli 126 e 127 e articolo 155, paragrafo 2 |

Articolo 10, paragrafo 1 bis | Articolo 124 |

Articolo 10, paragrafo 2 | Articolo 128 e articolo 155, paragrafo 3 |

Articolo 11, paragrafo 1 | Articolo 129 |

Articolo 11, paragrafo 4 | Articolo 137 |

Articolo 11 bis | Articolo 131 |

Articolo 11 ter | Articolo 132 |

Articolo 11 quater | Articolo 133 |

Articolo 11 quinquies | Articolo 134 |

Articolo 12 | Articolo 135 |

Articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3 | Articolo 138 |

Articolo 13, paragrafo 4 | Articolo 142 |

Articolo 14, paragrafo 1 | Articolo 156, paragrafi 1 e 2 |

Articolo 14, paragrafo 2 | Articolo 157 |

Articolo 14, paragrafi 3 e 4 | Articolo 158 |

Articolo 15 | Articolo 160 |

Articolo 16 | Articolo 158, paragrafo 4 |

Articolo 17, paragrafo 1, primo comma, lettera a) | Articolo 160, paragrafo 7 |

Articolo 17, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c) | Articolo 160, paragrafo 6 |

Articolo 17, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 163 |

Articolo 17, paragrafo 2 | Articolo 160, paragrafo 7 |

Articolo 18 | Articolo 162 |

Articolo 19 | Articolo 163 |

Articolo 20 | Articoli 154 e 167 |

Articolo 21, paragrafo 1 | Articolo 123 |

Articolo 21, paragrafo 2 | Articolo 122 |

Articolo 22 | Articolo 180 |

Articolo 23 | Articolo 153 |

Articolo 24 | Articolo 172 |

Articolo 25 | Articolo 185 |

Articolo 26 | Articolo 188 |

Articolo 27 | – |

Articolo 28 | Articolo 184 |

Articolo 29 | Articolo 183 |

Articolo 30 | – |

Articolo 31 | – |

Articolo 32 | – |

29. Regolamento (CE) n. 1786/2003

Regolamento (CE) n. 1786/2003 | Presente regolamento |

Articolo 1 | Articolo 1, paragrafo 1, lettera d) |

Articolo 2 | Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto i) |

Articolo 3 | – |

Articolo 4, paragrafo 1 | Articolo 83, paragrafo 1 |

Articolo 4, paragrafo 2 | Articolo 85, paragrafo 1 |

Articolo 5 | Articolo 86 |

Articolo 6 | Articolo 85, paragrafo 2 |

Articolo 7 | Articolo 84 |

Articolo 8 | Articolo 185 |

Articolo 9, primo comma | Articolo 83, paragrafo 2 |

Articolo 9, secondo comma | Articolo 87, lettera i) |

Articolo 10, lettere a) e b) | Articolo 87, lettera b) |

Articolo 10, lettera c) | Articolo 83, paragrafo 1, lettera a) e articolo 87, lettera e) |

Articolo 11 | Articolo 87, lettera a) |

Articolo 12 | Articolo 87, lettera g) |

Articolo 13 | Articolo 187 |

Articolo 14 | Articolo 129 |

Articolo 15, paragrafo 1 | Articolo 123 |

Articolo 15, paragrafo 2 | Articolo 122 |

Articolo 16 | Articolo 153 |

Articolo 17 | Articolo 172 |

Articolo 18 | Articolo 188 |

Articolo 19 | – |

Articolo 20, lettera a) | Articolo 87 |

Articolo 20, lettera b) | Articolo 187 |

Articolo 20, lettera c) | Articolo 87, lettera c) |

Articolo 20, lettera d) | Articolo 87, lettera f) |

Articolo 20, lettera e) | Articolo 87, lettera d) |

Articolo 20, lettera f) | Articolo 187 |

Articolo 20, lettera g) | Articolo 87, lettera g) |

Articolo 20, lettera h) | Articolo 87, lettera h) |

Articolo 21 | – |

Articolo 22 | Articolo 185 |

Articolo 23 | Articolo 177, paragrafo 1 |

Articolo 24 | Articolo 183 |

Articolo 25 | – |

30. Regolamento (CE) n. 1788/2003

Regolamento (CE) n. 1788/2003 | Presente regolamento |

Articolo 1 | Articolo 63 e articolo 75, paragrafo 1, primo comma |

Articolo 2 | Articolo 75, paragrafo 1, secondo comma |

Articolo 3 | Articolo 75, paragrafi 2, 3 e 4 |

Articolo 4 | Articolo 76 |

Articolo 5 | Articolo 62 |

Articolo 6 | Articolo 64 |

Articolo 7 | Articolo 65 |

Articolo 8 | Articolo 66 |

Articolo 9 | Articolo 67 |

Articolo 10 | Articolo 77 |

Articolo 11 | Articolo 78 |

Articolo 12 | Articolo 80 |

Articolo 13 | Articolo 81 |

Articolo 14 | Articolo 68 |

Articolo 15 | Articolo 69 |

Articolo 16 | Articolo 70 |

Articolo 17 | Articolo 71 |

Articolo 18 | Articolo 72 |

Articolo 19 | Articolo 73 |

Articolo 20 | Articolo 74 |

Articolo 21 | Articolo 79 |

Articolo 22 | – |

Articolo 23 | Articolo 188 |

Articolo 24 | Articolo 82 |

Articolo 25 | – |

Articolo 26 | – |

31. Regolamento (CE) n. 797/2004

Regolamento (CE) n. 797/2004 | Presente regolamento |

Articolo 1, paragrafo 1 | Articolo 102, paragrafo 1 |

Articolo 1, paragrafo 2 | Articolo 1, paragrafo 3, lettera b) |

Articolo 1, paragrafo 3, primo comma, prima frase | Articolo 172 |

Articolo 1, paragrafo 3, primo comma, seconda frase, e secondo comma | Articolo 102, paragrafo 2 |

Articolo 2 | Articolo 103 |

Articolo 3 | Articolo 104 |

Articolo 4, paragrafo 1 | Articolo 183 |

Articolo 4, paragrafi 2 e 3 | Articolo 105 |

Articolo 5 | Articolo 106 |

Articolo 6 | Articolo 188 |

Articolo 7 | Articolo 177, paragrafo 2 |

Articolo 8 | – |

32. Regolamento (CE) n. 865/2004

Regolamento (CE) n. 865/2004 | Presente regolamento |

Articolo 1 | Articolo 1, paragrafo 1, lettera g) |

Articolo 2 | Articolo 3, paragrafo 1, lettera c) |

Articolo 3 | – |

Articolo 4 | Articolo 113 |

Articolo 5, paragrafo 1 | Articolo 109 |

Articolo 5, paragrafo 2 | Articolo 187 |

Articolo 5, paragrafo 3 | Articolo 116, lettera f) |

Articolo 6 | Articoli 28 e 30 |

Articolo 7, paragrafo 1 | Articolo 119 |

Articolo 7, paragrafo 2 | Articolo 118 |

Articolo 8 | Articolo 100 |

Articolo 9, lettera a) | Articolo 121 |

Articolo 9, lettere b) e c) | Articolo 100, paragrafo 2, terzo comma |

Articolo 9, lettera d) | Articolo 187 |

Articolo 9, lettera e) | Articolo 121 |

Articolo 10, paragrafo 1, primo comma | Articolo 124 |

Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 125 |

Articolo 10, paragrafo 2 | Articoli 126 e 127 |

Articolo 10, paragrafo 3 | Articolo 155 |

Articolo 10, paragrafo 4 | Articolo 128 e articolo 155, paragrafo 3 |

Articolo 11, paragrafo 1 | Articolo 129 |

Articolo 11, paragrafo 2 | Articolo 179, lettera b) |

Articolo 12, paragrafo 1 | Articolo 123 |

Articolo 12, paragrafo 2 | Articolo 122 |

Articolo 13 | Articolo 154 |

Articolo 14 | Articolo 153 |

Articolo 15 | Articolo 172 |

Articolo 16 | – |

Articolo 17 | Articolo 185 |

Articolo 18 | Articolo 188 |

Articolo 19 | Articolo 184 |

Articolo 20 | Articolo 183 |

Articolo 24 | – |

Articolo 25 | – |

33. Regolamento (CE) n. 1947/2005

Regolamento (CE) n. 1947/2005 | Presente regolamento |

Articolo 1 | Articolo 1, paragrafo 1, lettera e) |

Articolo 2 | Articolo 3, paragrafo 1, lettera c) |

Articolo 3 | – |

Articolo 4, paragrafo 1 | Articolo 124 |

Articolo 4, paragrafo 2 | Articolo 125 |

Articolo 4, paragrafo 3 | Articoli 126 e 127 |

Articolo 5 | Articolo 129 |

Articolo 6, paragrafo 1 | Articolo 123 |

Articolo 6, paragrafo 2 | Articolo 122 |

Articolo 7 | Articolo 153 |

Articolo 8, paragrafo 1 | Articolo 172 |

Articolo 8, paragrafo 2 | Articolo 175, paragrafo 2 |

Articolo 9 | Articolo 185 |

Articolo 10 | Articolo 188 |

Articolo 11 | Articolo 128 e articolo 155, paragrafo 3 |

Articolo 12 | – |

34. Regolamento (CE) n. 1952/2005

Regolamento (CE) n. 1952/2005 | Presente regolamento |

Articolo 1 | Articolo 1, paragrafo 1, lettera f) |

Articolo 2 | Articolo 2, paragrafo 1 |

Articolo 3 | – |

Articolo 4 | Articolo 112, paragrafi 1, 2 e 3 |

Articolo 5 | Articolo 112, paragrafi 4 e 5 |

Articolo 6 | Articolo 117 |

Articolo 7 | Articolo 121 |

Articolo 8 | Articolo 129 |

Articolo 9 | Articolo 152 |

Articolo 10, paragrafo 1 | Articolo 123 |

Articolo 10, paragrafo 2 | Articolo 122 |

Articolo 11 | Articolo 153 |

Articolo 12 | Articolo 172 |

Articolo 13 | - |

Articolo 14 | Articolo 178, paragrafi 1, 2 e 3 |

Articolo 15 | Articolo 185 |

Articolo 16 | Articolo 188 |

Articolo 17, primo trattino | Articolo 116, lettera e) |

Articolo 17, secondo trattino | Articolo 121 |

Articolo 17, terzo trattino | Articolo 121 |

Articolo 17, quarto trattino | Articolo 178, paragrafo 4 |

Articolo 17, quinto trattino | Articolo 185 |

Articolo 18 | – |

Articolo 19 | – |

35. Regolamento (CE) n. 318/2006

Regolamento (CE) n. 318/2006 | Presente regolamento |

Articolo 1, paragrafo 1 | Articolo 1, paragrafo 1, lettera c) |

Articolo 1, paragrafo 2 | Articolo 3, paragrafo 1, lettera f) |

Articolo 2 | Articolo 2, paragrafo 1 |

Articolo 3 | Articolo 7, paragrafo 1, lettera c) |

Articolo 4 | Articolo 8 |

Articolo 5 | Articolo 46 |

Articolo 6 | Articolo 47 |

Articolo 7 | Articolo 53 |

Articolo 8 | – |

Articolo 9 | Articolo 55 |

Articolo 10 | Articolo 56 |

Articolo 11 | Articolo 57 |

Articolo 12 | Articolo 58 |

Articolo 13 | Articolo 59 |

Articolo 14 | Articolo 60 |

Articolo 15 | Articolo 61 |

Articolo 16 | Articolo 48 |

Articolo 17 | Articolo 54 |

Articolo 18, paragrafo 1 | Articolo 28, lettera a), e articolo 29, paragrafo 1 |

Articolo 18, paragrafo 2, primo comma, primo trattino | Articolo 9, lettera c), e articolo 12, paragrafo 1 |

Articolo 18, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino | Articolo 40, lettera c), punto i) |

Articolo 18, paragrafo 2, secondo comma | Articolo 18 |

Articolo 18, paragrafo 3 | Articolo 23 |

Articolo 19 | Articolo 49 |

Articolo 20 | Articolo 12, paragrafo 2, articolo 29, paragrafo 2, e articolo 60, paragrafo 5 |

Articolo 21 | Articolo 123 |

Articolo 22 | Articolo 122 |

Articolo 23, paragrafo 1 | Articoli 124 e 155 |

Articolo 23, paragrafo 2 | Articolo 125 e articolo 155, paragrafo 2 |

Articolo 23, paragrafo 3 | Articoli 126 e 127 e articolo 155, paragrafo 2 |

Articolo 23, paragrafo 4 | Articolo 128 e articolo 155, paragrafo 3 |

Articolo 24 | Articolo 154 |

Articolo 25 | Articolo 153 |

Articolo 26, paragrafo 1 | Articolo 129 |

Articolo 26, paragrafo 2 | Articolo 179, lettera a), e articolo 180 |

Articolo 26, paragrafo 3 | Articolo 136 |

Articolo 27 | Articolo 135 |

Articolo 28 | Articolo 138 |

Articolo 29 | Articolo 147 |

Articolo 30 | Articolo 148 |

Articolo 31 | Articolo 149 |

Articolo 32 | Articolo 156, paragrafi 1 e 2 |

Articolo 33, paragrafo 1 | Articolo 157 |

Articolo 33, paragrafo 2 | Articolo 158 |

Articolo 33, paragrafi 3 e 4 | Articolo 160 |

Articolo 34 | Articolo 162 |

Articolo 35 | Articoli 180 e 181 |

Articolo 36, paragrafo 1 | Articolo 172 |

Articolo 36, paragrafi 2, 3 e 4 | Articolo 175, paragrafo 3 |

Articolo 37 | Articolo 179, lettera a), e articolo 181 |

Articolo 38 | Articolo 185 |

Articolo 39 | Articolo 188 |

Articolo 40, paragrafo 1, lettera a) | Articolo 40, lettera b), e articolo 46, paragrafo 3, secondo comma |

Articolo 40, paragrafo 1, lettere b) e c) | Articolo 82 |

Articolo 40, paragrafo 1, lettera d) | Articoli 50, 82, e 185 |

Articolo 40, paragrafo 1, lettera e) | Articolo 137, articolo 138, paragrafo 1, e articoli 139 e 142 |

Articolo 40, paragrafo 1, lettera f) | Articolo 185, paragrafo 2 |

Articolo 40, paragrafo 1, lettera g) | Articoli 163 e 180 |

Articolo 40, paragrafo 2, lettera a) | Articolo 50, lettera a) |

Articolo 40, paragrafo 2, lettera b) | Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, articolo 46, paragrafo 2, e articolo 47, paragrafo 1 |

Articolo 40, paragrafo 2, lettera c) | Articolo 82, lettera d) |

Articolo 40, paragrafo 2, lettera d) | Articolo 40, articolo 50, lettere b) e c), e articolo 82, lettera b) |

Articolo 40, paragrafo 2, lettera e) | Articoli 124 e 155 |

Articolo 40, paragrafo 2, lettera f) | Articolo 4, secondo comma, e articolo 150 |

Articolo 40, paragrafo 2, lettera g) | Articolo 179, lettera a), e articolo 181 |

Articolo 41 | – |

Articolo 42 | Articolo 184 |

Articolo 43 | Articolo 183 |

Articolo 44 | – |

Articolo 45 | – |

36. Regolamento (CE) n. 1184/2006

Regolamento (CE) n. 1184/2006 | Presente regolamento |

Articolo 1 | Articolo 168 |

Articolo 2 | Articolo 169 |

Articolo 3 | – |

37. Regolamento (CE) n. 1544/2006

Regolamento (CE) n. 1544/2006 | Presente regolamento |

Articolo 1 | Articolo 107 |

Articolo 2 | Articoli 108, 185 e 187 |

Articolo 3 | Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii) |

Articolo 4 | Articolo 188 |

Articolo 5 | Articolo 183 |

Articolo 6 | – |

[1] COM(2005) 509 def.

[2] COM(2005) 535 def.

[3] GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

[4] Il regime di aiuto per il cotone si basa sul protocollo n. 4 del trattato di adesione della Grecia alla Comunità economica europea.

[5] Per esempio il regolamento (CEE) n. 2763/75 recante norme in materia di ammasso privato nel settore delle carni suine e il regolamento (CEE) n. 1055/77 recante norme orizzontali sul magazzinaggio e i movimenti dei prodotti sottoposti a regime d’intervento.

[6] Che codifica e sostituisce il regolamento n. 26 del Consiglio, del 4 aprile 1962.

[7] GU C … del …, pag. ...

[8] GU L 55 del 2.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

[9] GU L 151 del 30.6.1968, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97).

[10] GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

[11] GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

[12] GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006.

[13] GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1679/2005 (GU L 271 del 15.10.2005, pag. 1).

[14] GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

[15] GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

[16] GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

[17] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005.

[18] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005.

[19] GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

[20] GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 953/2006 (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 1).

[21] GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005.

[22] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1154/2005 (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

[23] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

[24] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 114. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 456/2006 (GU L 82 del 21.3.2006, pag. 1).

[25] GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97. Rettifica pubblicata nella GU L 206 del 9.6.2004, pag. 37.

[26] GU L 312 del 29.11.2005, pag. 3.

[27] GU L 314 del 30.11.2005, pag. 1.

[28] GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1585/2006 (GU L 294 del 24.10.2006, pag. 19).

[29] GU L 97 del 15.4.2003, pag. 6.

[30] GU L 125 del 28.4.2004, pag. 1.

[31] GU L 286 del 17.10.2006, pag. 1.

[32] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1156/2006 della Commissione (GU L 208 del 29.7.2006, pag. 3).

[33] GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).

[34] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1406/2006 (GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1).

[35] Titolo II, capitolo II, del regolamento (CE) n. 318/2006.

[36] GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42.

[37] GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

[38] GU L 182 del 3.7.1987, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 222/88 della Commissione (GU L 28 dell’1.2.1988, pag. 1).

[39] GU L 351 del 23.12.1997, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

[40] GU L 316 del 9.12.1994, pag. 2.

[41] GU L 201 del 31.7.1990, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2583/2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 6).

[42] GU L 281 dell’1.11.1975, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105).

[43] GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7.

[44] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

[45] GU L 84 del 31.3.1976, pag. 1.

[46] GU L 128 del 24.5.1977, pag. 1.

[47] GU L 334 del 28.12.1979, pag. 8.

[48] GU L 42 del 16.2.1990, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 163/94 (GU L 24 del 29.1.1994, pag. 2).

[49] GU L 119 dell’11.5.1990, pag. 32. Regolamento modificato dall’atto di adesione del 1994.

[50] GU L 215 del 30.7.1992, pag. 80.

[51] GU L 275 del 26.10.1999, pag. 4.

[52] GU L 214 del 4.8.2006, pag. 1.

[53] GU L 318 del 18.12.1969, pag. 15. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1153/78 (GU L 144 del 31.5.1978, pag. 4).

[54] GU L 281 dell’1.11.1975, pag. 17.

[55] GU L 140 del 5.6.1980, pag. 4.

[56] GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).

[57] GU L 317 del 27.11.1974, pag. 21.

[58] GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.

[59] GU L 244 del 29.9.2000, pag. 27.

[60] GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

[61] GU L 316 del 2.12.2005, pag. 1.

[62] GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.

[63] GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.

[64] GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53.

[65] GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

[66] GU L 190 del 23.7.1975, pag. 36.

[67] GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).

[68] GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/29/CE (GU L 149 del 11.6.2005, pag. 22) .

[69] GU L 276 del 6.10.1990, pag. 40 . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

[70] GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

[71] GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12 .

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