Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi {SEC(2006) 894} {SEC(2006) 914}
/* COM/2006/0373 def. - COD 2006/0132 */
| BG | ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | GA | IT | LV | LT | HU | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | FI | SV |
| html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | |||
| doc | doc | doc | doc | doc | doc | doc | doc | doc | doc | doc | doc | doc | doc | doc | doc | doc | doc | doc | doc |
| Doppia visualizzazione: CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT SK SL SV |
IT
Bruxelles, 12.7.2006
COM(2006) 373 definitivo
2006/0132 (COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi
(presentata dalla Commissione)
{SEC(2006) 894}
{SEC(2006) 914}
RELAZIONE
1. Contesto della proposta
· Motivazione e obiettivi della proposta
I pesticidi sono sostanze o principi attivi e prodotti destinati ad influenzare i processi di base degli organismi viventi e possono pertanto uccidere o controllare gli organismi nocivi come i parassiti. Allo stesso tempo possono provocare effetti negativi indesiderati su organismi non bersaglio, sulla salute umana e sull’ambiente. Viste le condizioni particolari di utilizzo dei pesticidi (in particolare a fini di fitoprotezione) – cioè l’immissione deliberata nell’ambiente -, questi prodotti sono soggetti a regolamentazione negli Stati membri e a livello comunitario. Nel corso degli anni è stato istituito un sistema altamente specializzato per valutare i rischi per la salute umana e per l’ambiente connessi all’impiego dei pesticidi.
Nonostante il quadro normativo in vigore, è ancora possibile ritrovare quantitativi indesiderati di alcuni pesticidi in varie matrici ambientali (e soprattutto nel suolo, nell’aria e nelle acque) e nei prodotti agricoli sono ancora presenti residui superiori ai limiti stabiliti per legge. Nuovi ed emergenti risultati scientifici – come le potenzialità di alcune sostanze chimiche, tra cui i pesticidi, di alterare il sistema endocrino anche a basse concentrazioni – mettono in luce i rischi che possono derivare alla salute umana e all'ambiente dall'impiego di tali sostanze.
Con l’adozione del Sesto programma d’azione in materia di ambiente, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno preso atto che occorre ridurre ulteriormente l’impatto dei pesticidi sulla salute umana e sull’ambiente, ed in particolare quello dei prodotti fitosanitari. Hanno pertanto sottolineato la necessità di giungere ad un uso più sostenibile dei pesticidi proponendo un duplice approccio:
– la piena attuazione della normativa applicabile e il suo adeguato riesame,
– l’elaborazione di una strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi.
Nella comunicazione “Strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi” (COM(2006) 372), la Commissione presenta le varie misure che potrebbero rientrare nella strategia e che vengono, per quanto possibile, integrate negli strumenti giuridici e nelle politiche esistenti. La presente proposta di direttiva è finalizzata a dare attuazione alle parti della strategia tematica che comportano l'adozione di una nuova normativa.
Anche se in tutti i documenti che rientrano nella strategia tematica viene utilizzato il termine “pesticidi”, l’attuale proposta è, per il momento, incentrata sui prodotti fitosanitari. Questa scelta è motivata da molti fattori, compreso il fatto che i prodotti fitosanitari sono il gruppo più importante di pesticidi che sono regolamentati da più lungo tempo. La normativa sull'immissione in commercio dei biocidi è stata invece introdotta solo di recente, con la direttiva 98/8/CE, e l’esperienza maturata dalla Commissione e dagli Stati membri non è ancora sufficiente per proporre nuove misure. Dalla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta il Sesto programma d’azione per l’ambiente si evince inoltre chiaramente che i timori più consistenti riguardano i prodotti fitosanitari, anche se viene usato il termine “pesticidi”. Questo aspetto è messo in evidenza all’articolo 7, paragrafo 1, quinto trattino, che invoca “una significativa riduzione globale dei rischi e dell'impiego di pesticidi, coerentemente con la necessaria protezione dei raccolti” e all’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), che indica nella direttiva 91/414/CEE il quadro normativo applicabile che la strategia tematica deve integrare. Per questi motivi per il momento la presente proposta sarà incentrata sui prodotti fitosanitari, ma se in futuro dovessero risultare necessari provvedimenti comparabili per i biocidi, questi saranno inseriti nella strategia tematica come opportuno.
· Contesto generale
Nonostante i rischi che i pesticidi creano per la salute umana e per l’ambiente, il loro impiego produce anche vari benefici, soprattutto economici, in particolare per gli agricoltori. I pesticidi, infatti, ottimizzano le rese agricole e la qualità dei prodotti agricoli, minimizzando l’apporto di manodopera. Possono inoltre contribuire a limitare l’erosione del suolo riducendo la lavorazione del terreno e servono a garantire forniture affidabili e a prezzi accessibili di un'ampia serie di prodotti agricoli. I prodotti fitosanitari sono anche uno strumento importante per contribuire alla salute dei vegetali e consentono lo scambio internazionale di prodotti agricoli. Quelli elencati sono, in sintesi, i principali motivi che determinano l’ampia diffusione dei pesticidi in agricoltura; ma questi prodotti sono molto utilizzati anche al di fuori dell’ambito agricolo, ad esempio per la preservazione del legno e dei tessuti o per la protezione della salute pubblica.
Le prime politiche e normative comunitarie oggi in vigore risalgono al 1979 e nel corso degli anni hanno subito una forte evoluzione, per culminare nell’adozione della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e della direttiva 98/8/CE sull’immissione in commercio dei biocidi. Questi due atti impongono la valutazione e il rilascio di un’autorizzazione per tutti i prodotti fitosanitari e i biocidi che devono essere immessi in commercio. Nonostante i costi sempre più ingenti dell’intero processo e il calo delle sostanze attive sul mercato, il consumo e l’utilizzo effettivi dei pesticidi all’interno dell’UE non si sono ridotti negli ultimi dieci anni. Allo stesso tempo, non diminuisce la percentuale di prodotti alimentari e di mangimi nei quali permangono residui di pesticidi che superano i limiti di legge, che è ancora del 5% circa. Alcuni pesticidi, inoltre, si ritrovano comunemente nell’ambiente acquatico a concentrazioni molto superiori ai limiti consentiti e non c’è alcun segno di riduzione. Negli ultimi quindici anni si sono registrati cambiamenti notevoli, ma difformi, nell’uso dei pesticidi tra i vari Stati membri: in alcuni il loro impiego è calato, mentre in altri è aumentato drasticamente. Tendenze così divergenti mettono in evidenza la diversità delle politiche in atto nei vari Stati membri e impongono pertanto un intervento in ambito comunitario, volto soprattutto ad armonizzare il livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.
A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, della decisione n. 1600/2002/CE che istituisce il Sesto programma d’azione per l’ambiente, la strategia tematica persegue l’obiettivo globale di ridurre l’impatto dei pesticidi sulla salute umana e sull’ambiente e, più in generale, di ottenere un uso più sostenibile dei pesticidi e una sensibile riduzione dei rischi, oltre che dell’utilizzo dei pesticidi coerentemente con la necessità di garantire il giusto livello di protezione contro i parassiti.
Secondo l’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), della decisione n. 1600/2002/CE, gli obiettivi specifici della strategia tematica sono:
– minimizzare i pericoli e i rischi per la salute e l'ambiente derivanti dall'impiego dei pesticidi;
– migliorare i controlli sull'utilizzo e sulla distribuzione dei pesticidi;
– ridurre i livelli di sostanze attive nocive anche mediante la sostituzione di quelle più pericolose con alternative più sicure, incluse le alternative non chimiche;
– incentivare l'utilizzo di coltivazioni con un impiego ridotto o nullo di pesticidi, fra l'altro mediante una maggiore sensibilizzazione degli utilizzatori, promuovendo l'uso di codici di buone pratiche e l'esame dell'eventuale applicazione di strumenti finanziari;
– pervenire a un sistema trasparente di segnalazione e controllo dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi strategici, compreso lo sviluppo di indicatori appropriati.
Le strategie tematiche sono strumenti nuovi che seguono un’impostazione olistica nel trattare un argomento specifico; l’elemento che le caratterizza è, in particolare, l’integrazione delle misure che le compongono nelle politiche e nelle normative esistenti. I provvedimenti necessari verranno, pertanto, adottati nel quadro di tali politiche. A tale proposito, sono già previste misure specifiche che incentivano un’agricoltura a basso apporto di pesticidi nell’ambito della politica agricola comune (PAC), ed in particolare nel contesto del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale. Il regolamento (CE) n. 396/2005, adottato di recente e riguardante i livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari presenti nei prodotti alimentari e nei mangimi, rafforza i programmi di monitoraggio annuali. Il monitoraggio dei pesticidi nell’ambiente è inoltre una delle attività di monitoraggio previste dalla direttiva quadro sulle acque.
Tuttavia, nel corso della preparazione della strategia tematica, ed in particolare dal processo di consultazione e dalla valutazione d’impatto, è emerso che alcune delle misure previste non possono essere integrate nella normativa o nelle politiche esistenti. Per alcune di tali misure è stato dimostrato che le proposte legislative sono lo strumento più efficace di attuazione. La proposta di direttiva allegata contiene tutte le misure per le quali si è ritenuto necessario proporre una nuova legislazione, con due eccezioni:
– la raccolta e la comunicazione dei dati statistici sull’immissione in commercio e l’uso dei prodotti fitosanitari, per i quali la Commissione proporrà un regolamento distinto,
– la certificazione delle attrezzature per l’applicazione dei pesticidi immesse in commercio, per la quale la Commissione proporrà una direttiva distinta che dovrebbe modificare la direttiva 2006/42/CE, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) [1].
Oltre a queste tre proposte la Commissione presenterà una revisione esaustiva della direttiva 91/414/CEE che realizzi, tra gli altri, almeno due dei cinque obiettivi della strategia tematica per l’uso sostenibile dei pesticidi, cioè 1) il rafforzamento delle disposizioni sui controlli ufficiali della conformità a tutte le condizioni connesse all’uso dei prodotti fitosanitari a livello di mercato e di utilizzatori e 2) le disposizioni per l’applicazione della valutazione comparativa e del principio di sostituzione nell’ambito del processo di autorizzazione dei prodotti fitosanitari.
· Disposizioni vigenti nel settore della proposta
La legislazione comunitaria sui pesticidi è incentrata in particolare sull’inizio e sulla fine del ciclo di vita di questi prodotti; gli atti più pertinenti in questo campo sono:
(1) la direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari,
(2) il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale.
Le direttive 91/414/CEE e 98/8/CE sono finalizzate a prevenire i rischi alla fonte grazie ad una valutazione molto esaustiva dei rischi di ogni principio attivo e prodotto che contiene tale principio, che deve essere svolta prima di autorizzare l’immissione in commercio e l’uso del pesticida. Il regolamento (CE) n. 396/2005 definisce i livelli massimi di residui (LMR) delle sostanze attive presenti nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale, al fine di limitare l’esposizione dei consumatori al termine della catena alimentare. Anche la verifica del rispetto degli LMR è uno strumento importante per valutare se gli agricoltori dell’UE applicano correttamente le raccomandazioni e le restrizioni definite nelle autorizzazioni concesse ai prodotti fitosanitari.
Una delle carenze del quadro normativo in vigore è il fatto che la fase dell'uso effettivo - elemento fondamentale per determinare i rischi complessivi che i pesticidi comportano – è scarsamente trattata. Considerato il loro ambito di applicazione, gli strumenti esistenti non saranno in grado, nemmeno dopo una revisione, di realizzare tutti gli obiettivi fissati nel Sesto programma d’azione per l’ambiente. La strategia tematica - e la proposta di direttiva in particolare - propone pertanto misure finalizzate a colmare questa lacuna.
· Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione
La proposta è interamente coerente con gli obiettivi e le finalità del Sesto programma d’azione per l’ambiente, ad esempio la tutela della natura e della biodiversità, dell’ambiente e della salute e la qualità della vita. La strategia è anche in linea con la strategia di Lisbona, con la strategia dell’Unione europea per lo sviluppo sostenibile, con altre strategie tematiche (in particolare quelle sul suolo e sull’ambiente marino), con la politica dell’UE in materia di tutela delle acque, sicurezza dei prodotti alimentari e tutela dei consumatori.
2. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto
· Consultazione delle parti interessate
Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti
In base alle indicazioni contenute nel Sesto programma d’azione per l'ambiente, le strategie tematiche devono essere formulate secondo un processo in due fasi che coinvolga tutti gli interessati. Con la comunicazione "Verso una strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi” [2], la Commissione ha avviato un ampio esercizio di consultazione.
La comunicazione ricordava le carenze del quadro normativo in vigore riguardo alla fase di utilizzo nell’ambito del ciclo di vita dei prodotti fitosanitari. Il testo presentava ampie informazioni di base sui rischi e sui benefici connessi all’impiego dei pesticidi e inseriva un elenco di aspetti essenziali che dovevano essere affrontati. Infine, discuteva eventuali misure finalizzate ad invertire le tendenze negative in atto e a trattare la fase dell’uso dei prodotti in maniera più specifica.
Alla consultazione hanno partecipato rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio, del Comitato economico e sociale europeo e del pubblico più vasto (via Internet). Alla Commissione sono pervenuti oltre 150 contributi. Nel novembre 2002 la Commissione ha inoltre organizzato una Conferenza dei soggetti interessati che ha riunito più di 200 partecipanti di tutti i vari gruppi di interesse come l’industria dei pesticidi, le organizzazioni degli agricoltori, le autorità e le organizzazioni dei consumatori e ambientaliste.
Altre consultazioni sono avvenute attraverso la partecipazione della Commissione a numerose conferenze esterne dedicate a vari argomenti specifici (ad esempio valutazione comparativa/principio di sostituzione, attrezzature di applicazione dei pesticidi, concetto di gestione integrata o contenimento integrato delle specie nocive) e a riunioni specifiche organizzate dalla Commissione stessa (ad esempio sull’irrorazione aerea). Nell’ultima fase di consultazione la Commissione ha inoltre avviato una consultazione via Internet attraverso il portale “La vostra voce in Europa” riguardante le misure che avrebbero dovuto costituire la proposta di direttiva presentata in questa sede.
Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione
Gli obiettivi e i possibili provvedimenti proposti nel capitolo VI della comunicazione del 2002 hanno ottenuto l’ampio sostegno dei soggetti e delle istituzioni consultati. Tutte le osservazioni pervenute sono consultabili al sito:
http://europa.eu.int/comm/environment/ppps/1st_step_consul.htm.
I documenti e i rapporti conseguenti alla consultazione dei soggetti interessati sono pubblicati sul sito: http://europa.eu.int/comm/environment/ppps/1st_step_conf.htm.
Per una sintesi più dettagliata del processo di consultazione e dei risultati ottenuti, consultare la valutazione d’impatto che correda la presente proposta di direttiva. Tutti i contributi sono stai presi attentamente in esame nella fase di preparazione della strategia tematica nei suoi vari elementi, compresa la direttiva allegata e la valutazione d’impatto.
Dal 17 marzo 2005 al 12 maggio 2005 è stata organizzata una consultazione aperta via Internet, a seguito della quale sono pervenute circa 1 800 risposte. I risultati sono consultabili al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/environment/ppps/pdf/stats_consult.pdf.
· Ricorso al parere di esperti
Settori scientifici/di competenza interessati
Agricoltura, settore fitosanitario, macchine e ingegneria (attrezzature per l'applicazione dei pesticidi, in particolare irroratori e relativi accessori), irrorazione aerea, analisi degli impatti economici, sociali e ambientali.
Metodologia applicata
Consultazioni bilaterali con i soggetti interessati, organizzazione di riunioni, partecipazione a conferenze, esecuzione di studi da parte di consulenti esterni.
Principali organizzazioni/esperti consultati
Amministrazioni degli Stati membri, industria dei pesticidi, organizzazioni degli agricoltori, mondo accademico, Comitato europeo di normalizzazione (CEN), organizzazioni ambientaliste.
Sintesi dei pareri pervenuti e utilizzati
I pareri pervenuti hanno confermato la necessità di prevedere ulteriori provvedimenti per quanto concerne l'irrorazione aerea, la normazione e l'ispezione periodica delle attrezzature di applicazione dei pesticidi, gli indicatori e lo smaltimento degli imballaggi vuoti; tali misure sono state inserite nella proposta di direttiva.
Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti
Come avvenuto per tutti gli altri contributi pervenuti, anche il parere degli esperti è consultabile sul sito web della Commissione al seguente indirizzo:
http://europa.eu.int/comm/environment/ppps/2nd_step_tech.htm.
· Valutazione dell'impatto
Per ciascuna delle misure presentate nella proposta di direttiva sono state esaminate da tre a cinque alternative d’intervento possibili, partendo da provvedimenti di carattere facoltativo a misure vincolanti, tenendo conto dei vari impatti economici, sociali e ambientali di ognuna per i soggetti interessati e le autorità coinvolte.
È stata anche presa in esame la possibilità di non intervenire: tale soluzione è stata usata a titolo di riferimento per valutare i costi e i benefici stimati delle misure proposte.
La Commissione ha anche svolto una valutazione d’impatto, di cui è presentata una sintesi a corredo della presente proposta sotto forma di documento di lavoro dei servizi della Commissione. Anche questo documento è consultabile al seguente indirizzo:
http://europa.eu.int/comm/environment/ppps/1st_step_conf.htm.
3. Elementi giuridici della proposta
· Sintesi delle misure proposte
La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio darà esecuzione alle disposizioni previste dalla strategia tematica che non possono essere integrate negli strumenti o nelle politiche esistenti; rimane esclusa la raccolta di informazioni statistiche sull’immissione in commercio e sull’uso dei prodotti fitosanitari. La direttiva proposta contiene disposizioni riguardanti i seguenti elementi:
– istituzione di piani d’azione nazionali (o PAN) che dovranno fissare obiettivi per ridurre i pericoli, i rischi e la dipendenza dalla lotta chimica a fini di fitoprotezione; tali piani garantiranno la flessibilità necessaria per adeguare le misure alle specificità dei singoli Stati membri;
– partecipazione dei soggetti interessati alla definizione, attuazione e adeguamento dei PAN;
– creazione di un sistema di formazione e sensibilizzazione per i distributori e gli utilizzatori professionali dei pesticidi, in modo da garantire che siano pienamente consapevoli dei rischi connessi a tale uso. Migliore informazione del pubblico più vasto attraverso campagne di sensibilizzazione, divulgazione di informazioni tramite i rivenditori e altre misure opportune;
– ispezione periodica delle attrezzature per l’applicazione di pesticidi per ridurre le ripercussioni negative di questi prodotti sulla salute umana (soprattutto in termini di esposizione degli operatori) e sull’ambiente durante l’applicazione;
– divieto di ricorrere all’irrorazione aerea (con possibilità di deroghe) onde contenere il rischio di provocare effetti negativi importanti sulla salute umana e sull’ambiente, dovuti, in particolare, alla dispersione dei prodotti irrorati;
– misure specifiche per la tutela dell’ambiente acquatico contro l’inquinamento da pesticidi;
– designazione di zone a utilizzo molto ridotto o nullo di pesticidi conformemente alle misure adottate nell’ambito di altre normative (ad esempio la direttiva quadro sulle acque, la direttiva Habitat e la direttiva sugli uccelli selvatici) o finalizzate a tutelare le categorie sensibili;
– gestione e stoccaggio dei pesticidi, dei loro imballaggi e dei residui;
– elaborazione di norme comunitarie specifiche sulla gestione integrata delle specie nocive (Integrated Pest Management o IPM) e definizione delle condizioni necessarie per attuare tale strategia di gestione;
– quantificazione dei progressi realizzati per ridurre il rischio grazie ad adeguati indicatori armonizzati;
– istituzione di un sistema di scambio di informazioni per la formulazione e lo sviluppo costanti di linee guida, buone pratiche e raccomandazioni adeguate.
· Base giuridica
La base giuridica è l’articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE.
· Principio di sussidiarietà
Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui la proposta non ricade nell’ambito di competenza esclusiva della Comunità.
Gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri per i seguenti motivi.
Attualmente alcuni Stati membri hanno già adottato misure che trattano (in tutto o in parte) gli aspetti proposti nella direttiva, mentre altri non sono ancora intervenuti in tal senso. Ciò fa sì che non ci sia parità di condizioni per gli agricoltori e l’industria dei pesticidi, con la possibile conseguenza di creare concorrenza sleale per i soggetti economici che operano nei diversi Stati membri. Inoltre, all’interno della Comunità non esiste uno stesso livello di tutela della salute umana e dell’ambiente e lo stesso impiego dei pesticidi registra tendenze divergenti tra uno Stato membro e l’altro.
L’intervento comunitario consentirà di realizzare con maggiore efficacia gli obiettivi della proposta per i motivi esposti di seguito.
Solo un’azione a livello comunitario può superare le attuali disparità che caratterizzano i vari Stati membri, perché permette di attuare disposizioni armonizzate e garantisce un analogo livello di tutela della salute umana e dell’ambiente e completa il mercato interno delle attrezzature di applicazione dei pesticidi.
L’immissione in commercio dei pesticidi è già armonizzata dalla legislazione comunitaria e per questo anche altri aspetti della politica sui pesticidi devono essere armonizzati. Al momento attuale gli Stati membri stanno elaborando le rispettive politiche nazionali seguendo direzioni diverse e fissando diversi gradi di rigorosità e ambizione.
La definizione di obblighi e obiettivi uniformi applicabili in tutti gli Stati membri può avvenire solo a livello comunitario; in assenza di intervento, verrebbe a protrarsi l’attuale situazione che vede l’imposizione di obblighi diversi agli operatori economici. Lo scambio continuo di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione, che la proposta istituisce, consentirà di definire linee guida, buone pratiche e raccomandazioni adeguate che tengano conto dell’evoluzione scientifica e tecnica. Altre informazioni saranno raccolte attraverso i programmi di monitoraggio e controllo istituiti in altre direttive e regolamenti interessati dalla strategia tematica. Tutti questi obiettivi non possono essere realizzati dai singoli Stati membri.
La proposta è quindi conforme al principio di sussidiarietà.
· Principio di proporzionalità
La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi illustrati di seguito.
La proposta di direttiva istituisce il quadro giuridico che fissa le prescrizioni essenziali e gli obiettivi. Gli Stati membri mantengono una notevole flessibilità perché definiscono le modalità specifiche delle misure di attuazione necessarie e più adatte alle rispettive situazioni geografiche, agricole e climatiche. La Commissione intende istituire un apposito gruppo di esperti costituito da rappresentanti degli Stati membri e di tutti gli altri soggetti interessati, che dovrà esaminare regolarmente le informazioni e i dati riferiti e successivamente formulare le linee guida e le raccomandazioni del caso. Questo “Gruppo di esperti sulla strategia tematica per l’uso sostenibile dei pesticidi” (di seguito “Gruppo di esperti”) sarà costituito con decisione ufficiale della Commissione in una fase successiva del processo. Se necessario, la Commissione modificherà gli allegati della direttiva proposta secondo la procedura del comitato di regolamentazione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.
Grazie all’analisi dettagliata degli impatti di carattere economico, sociale e ambientale (ivi compreso l’onere amministrativo) svolta per tutte le misure presentate la Commissione ha potuto individuare le alternative che comportano il minimo costo per tutti i soggetti interessati; nel complesso, tali costi sono inferiori ai benefici stimati che dovrebbero derivare dalla proposta.
· Scelta dello strumento
Strumento proposto: direttiva quadro.
Altri strumenti non sarebbero opportuni per i motivi illustrati di seguito.
Un regolamento o una direttiva molto prescrittivi non sarebbero strumenti opportuni, visto che gli Stati membri partono da situazioni molto diverse, ad esempio in termini di struttura del settore agricolo, condizioni climatiche e geografiche, programmi e legislazioni nazionali in vigore. D’altro canto, una semplice raccomandazione non sarebbe efficace per conseguire gli obiettivi previsti, perché tale strumento non è vincolante. Dove si ritiene praticabile (cioè nell’ambito della raccolta degli imballaggi vuoti) la direttiva lascia ai soggetti interessati coinvolti la possibilità di autoregolamentarsi.
4. Incidenza sul bilancio
Viene proposto di creare un posto permanente alla Commissione per gestire e coordinare la strategia e organizzare tutte le riunioni del Gruppo di esperti per la formulazione delle linee guida, di altre misure e per il calcolo e la trasmissione dei dati sugli indicatori. Altre spese connesse alle attività previste dalla presente direttiva saranno coperte dallo strumento finanziario per l’ambiente (LIFE+) per il periodo 2007-2013. Non sono richiesti altri stanziamenti.
5. Informazioni supplementari
· Simulazione, fase pilota e periodo transitorio
La proposta non contempla un periodo transitorio.
· Riesame/revisione/cessazione dell’efficacia
La proposta prevede una clausola di riesame.
· Spazio economico europeo
L’atto proposto riguarda un settore contemplato dall’accordo SEE e va pertanto esteso allo Spazio economico europeo.
· Illustrazione dettagliata della proposta
L’articolo 1 definisce l’oggetto della direttiva.
L’articolo 2 riguarda il campo di applicazione.
L’articolo 3 contiene le definizioni ritenute necessarie ai fini della direttiva.
L’articolo 4 prescrive che gli Stati membri istituiscano piani d’azione nazionali (PAN) per individuare i tipi di colture, le attività o le aree in cui i rischi destano preoccupazione e che dunque devono essere affrontati in via prioritaria; nei piani vengono anche definiti gli obiettivi e le scadenze entro cui realizzarli. Dall’esperienza maturata in vari Stati membri è emerso che dei piani d’azione coerenti sono lo strumento migliore per conseguire gli obiettivi prefissati. Viste le situazioni estremamente variabili che caratterizzano gli Stati membri e in linea con il principio della sussidiarietà, i PAN devono essere adottati a livello nazionale e/o regionale. In occasione della formulazione o della modifica dei piani nazionali, il pubblico avrà la possibilità di partecipare tempestivamente e con efficacia al processo, come stabilito dalla direttiva 2003/35/CE che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale [3]; questo elemento sarà estremamente importante per garantire il successo e l'efficacia dell'attuazione. Gli Stati membri dovranno garantire la coerenza con le disposizioni previste da altri piani attinenti e che potrebbero incidere sull’impiego dei pesticidi: si pensi, ad esempio, ai piani di gestione dei bacini idrografici o ai programmi di sviluppo rurale.
L’articolo 5 stabilisce che gli Stati membri istituiscano sistemi di formazione per i distributori e gli utilizzatori professionali dei pesticidi, per sensibilizzarli del tutto sui rischi che tali prodotti comportano. La partecipazione alle formazioni, comprovata da certificati, non dovrebbe essere un requisito obbligatorio per l'assunzione di utilizzatori professionali di pesticidi o lo svolgimento di queste attività. La definizione delle procedure e delle disposizioni amministrative precise è demandata agli Stati membri; nell’allegato I vengono tuttavia elencati gli argomenti dei programmi di formazione.
A norma dell’articolo 6, gli Stati membri devono far sì che, presso i distributori di pesticidi tossici o molto tossici, ci sia almeno una persona in grado di dare informazioni ai clienti e che solo gli utilizzatori professionali che soddisfano i requisiti necessari possano avere accesso ai pesticidi. Gli Stati membri devono inoltre prescrivere che, per gli utilizzatori non professionali, siano messi in vendita solo prodotti autorizzati appositamente allo scopo, perché questo tipo di utilizzatore non è ben consapevole dei rischi dei prodotti come lo è il professionista.
L’articolo 7 impone agli Stati membri di agevolare e promuovere la definizione di programmi di sensibilizzazione e di mettere a disposizione del pubblico informazioni sui pesticidi e sulle alternative a tali prodotti, per far sì che gli utilizzatori non professionali siano a conoscenza di tutti i rischi del caso e delle misure di precauzione da prendere.
L’articolo 8 stabilisce che gli Stati membri devono istituire un sistema di ispezione tecnica e manutenzione periodiche delle attrezzature di applicazione dei pesticidi in uso. Poter disporre di attrezzature sottoposte a una corretta manutenzione e ben funzionanti è indispensabile per garantire costantemente un livello elevato di tutela della salute umana (soprattutto per gli operatori) e dell’ambiente quando si applicano i pesticidi. Per garantire che in tutta la Comunità vengano eseguite ispezioni tecniche di pari tenore è necessario applicare alcune norme comuni e armonizzate basate sui requisiti essenziali proposti nell'allegato II. Gli aspetti organizzativi (come l’istituzione di sistemi d’ispezione pubblici o privati, il controllo qualità degli organismi di ispezione coinvolti, la frequenza delle ispezioni, gli aspetti finanziari e altro) sono demandati agli Stati membri, che dovranno riferire in merito alla Commissione.
L’articolo 9 impone il divieto di irrorazione aerea, seppure con qualche deroga. L’irrorazione aerea deve essere vietata perché può avere effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente, dovuti sostanzialmente alla dispersione dei prodotti irrorati. Sono ammesse deroghe se l’irrorazione aerea presenta evidenti vantaggi e benefici ambientali rispetto ad altri tipi di irrorazione o se non esistono alternative praticabili. Le disposizioni specifiche per la concessione delle deroghe saranno adottate dagli Stati membri, che le comunicheranno alla Commissione.
Secondo quanto dispone l'articolo 10, gli Stati membri devono imporre agli agricoltori e ad altri utilizzatori professionali di prestare particolare attenzione alla tutela dell'ambiente acquatico, ad esempio mantenendo fasce di rispetto o piantando siepi divisorie lungo i corsi d’acqua o ancora applicando misure adeguate finalizzate a limitare la dispersione dei prodotti.
L’articolo 11 impone agli Stati membri di designare aree a utilizzo estremamente ridotto o nullo di pesticidi, in linea con i provvedimenti contemplati da altre normative (come la direttiva quadro sulle acque, la direttiva sugli uccelli selvatici o la direttiva Habitat). Queste aree devono inoltre garantire la tutela specifica dei gruppi di popolazione vulnerabili come i bambini. Gli Stati membri devono comunicare i provvedimenti adottati per formulare le linee guida, i criteri applicati per la selezione delle aree in questione e le buone pratiche.
L’articolo 12 stabilisce che gli Stati membri devono intervenire nei confronti delle emissioni da "fonte puntuale", in particolare quelle conseguenti alle operazioni di miscela, manipolazione e pulizia delle attrezzature. Dovranno inoltre adottare provvedimenti per evitare pericolose operazioni di manipolazione da parte di utilizzatori non professionali. Verrà organizzato uno scambio di informazioni tra gli Stati membri riguardo alle rispettive iniziative nazionali e ai progressi conseguiti sotto forma di presentazione di relazioni; lo scambio coinvolgerà anche i soggetti interessati particolarmente attivi in questo settore.
L’articolo 13 impone agli Stati membri di definire le condizioni essenziali per mettere in atto la gestione integrata delle specie nocive (IPM). Per il 2014 dovranno essere elaborate e rese obbligatorie norme generali IPM; per colture particolari saranno anche predisposte norme IPM specifiche a livello comunitario, ma queste saranno facoltative. Gli Stati membri dovranno riferire in merito alle misure adottate per fissare le condizioni di attuazione della IPM, per garantire l’attuazione delle norme generali IPM e per incentivare l’adozione delle norme IPM facoltative e specifiche da parte degli utilizzatori dei pesticidi.
L’articolo 14 istituisce la raccolta e la rendicontazione obbligatoria dei dati sull’immissione in commercio e sull’utilizzo dei pesticidi; le modalità precise sono definite nel regolamento riguardante i dati statistici relativi ai prodotti fitosanitari. Questi dati saranno il punto di partenza per calcolare gli indicatori di rischio armonizzati più adeguati e necessari per monitorare i progressi registrati nella riduzione dei rischi complessivi derivanti dall'impiego dei pesticidi. Le attività sulla formulazione degli indicatori di rischio sono ancora in corso; una volta ultimate, la Commissione e gli Stati membri dovranno approvare una serie comune di indicatori di rischio. Fino a quel momento gli Stati membri potranno continuare a utilizzare gli indicatori disponibili. Per valutare l’impatto che questa direttiva e altri provvedimenti della strategia tematica avranno in termini di riduzione dei rischi complessivi, la Commissione preparerà dei rapporti dove saranno analizzate le tendenze nello sviluppo degli indicatori riferite dagli Stati membri.
L’articolo 15 impone alla Commissione di presentare relazioni periodiche al Parlamento europeo e al Consiglio sulla base dei rapporti che gli Stati membri trasmetteranno sulle misure adottate per conseguire gli obiettivi della direttiva quadro presentata in questa sede.
Gli articoli da 16 a 22 contengono le disposizioni standard sulle procedure di comitato, sulla normazione, le sanzioni e l’entrata in vigore.
Allegati
Gli allegati contengono disposizioni più specifiche sulle varie misure che gli Stati membri devono adottare secondo quanto stabilito nell’articolato della direttiva. Gli allegati possono essere modificati a norma dell’articolo 18, sulla base delle esperienze e delle esigenze che emergono dallo scambio di informazioni e dal dibattito in seno al Gruppo di esperti.
L’allegato I illustra gli elementi che devono rientrare nei programmi di formazione.
L’allegato II contiene i requisiti essenziali per l'esecuzione delle ispezioni e delle verifiche della manutenzione delle attrezzature di applicazione dei pesticidi in uso.
2006/0132 (COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione [4],
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [5],
visto il parere del Comitato delle regioni [6],
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:
(1) In conformità con quanto stabilito dagli articoli 2 e 7 della decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente [7], deve essere istituito un quadro normativo comune per un utilizzo sostenibile dei pesticidi.
(2) Le misure istituite dalla presente direttiva devono essere complementari ma non incidere sulle misure fissate da altre normative comunitarie, in particolare dal regolamento (CE) n. [...] relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari [8], dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque [9] e dal regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio [10].
(3) Al fine di agevolare l’attuazione della presente direttiva è opportuno che gli Stati membri applichino piani d’azione nazionali finalizzati a definire gli obiettivi di riduzione dei rischi e dei pericoli e della dipendenza dall’uso di pesticidi e a promuovere una fitoprotezione non chimica. I piani d’azione nazionali possono essere coordinati con i piani di attuazione previsti da altri atti comunitari e potrebbero essere utilizzati per raggruppare gli obiettivi da conseguire nell’ambito di altre normative comunitarie in materia di pesticidi.
(4) Lo scambio d’informazioni sugli obiettivi e sulle azioni che gli Stati membri istituiscono nel contesto dei rispettivi piani nazionali è un elemento determinante ai fini degli obiettivi della presente direttiva. È pertanto opportuno che gli Stati membri riferiscano periodicamente alla Commissione e agli altri Stati membri, in particolare in merito all’attuazione e ai risultati ottenuti dai rispettivi piani d’azione nazionali, e alle esperienze maturate.
(5) Ai fini della preparazione e della modifica dei piani d’azione nazionali è opportuno che venga applicata la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia [11].
(6) È auspicabile che gli Stati membri istituiscano sistemi di formazione per i distributori, i consulenti e gli utilizzatori professionali dei pesticidi, in modo che chi utilizza o utilizzerà i pesticidi sia pienamente consapevole dei rischi potenziali per la salute umana e per l’ambiente e delle misure più opportune che permettono di ridurre il più possibile tali rischi. Le attività di formazione per gli utilizzatori professionali possono essere coordinate con quelle organizzate nell’ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [12].
(7) Visti i possibili rischi connessi all’impiego dei pesticidi, sarebbe opportuno informare il pubblico più vasto su tali rischi attraverso campagne di sensibilizzazione, informazioni trasmesse dai rivenditori e altri provvedimenti adeguati.
(8) Nella misura in cui la manipolazione e l’applicazione dei pesticidi impongano la definizione di prescrizioni minime di salute e sicurezza sul lavoro per i rischi derivanti dall’esposizione dei lavoratori a tali prodotti, nonché l’adozione di misure di prevenzione generali e particolari per ridurre tali rischi, queste sono disciplinate dalla direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro [13] e dalla direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro [14].
(9) Poiché la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) [15] contempla disposizioni sull’immissione in commercio di attrezzature per l’applicazione dei pesticidi che garantiranno il rispetto di requisiti ambientali, al fine di ridurre ulteriormente l’impatto negativo dei pesticidi sulla salute umana e sull’ambiente dovuto all’impiego di tali attrezzature, è opportuno istituire sistemi che consentano l’ispezione tecnica periodica delle attrezzature già in uso.
(10) L’irrorazione aerea dei pesticidi può avere notevoli ripercussioni negative sulla salute umana e sull’ambiente, in particolare per la dispersione del prodotto. Per questo motivo è opportuno che questo tipo di irrorazione sia generalmente vietato; sono ammesse eventuali deroghe nei casi in cui essa rappresenta un evidente vantaggio e offre anche benefici ambientali rispetto ad altre forme di irrorazione, o nel caso in cui non ci siano alternative praticabili.
(11) L’ambiente acquatico è una matrice particolarmente sensibile ai pesticidi. È pertanto necessario intervenire opportunamente per evitare l’inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, ad esempio creando delle fasce di rispetto o piantando siepi lungo i corsi d’acqua superficiali che consentano di ridurre l’esposizione dei corpi idrici alla dispersione dei prodotti. Le dimensioni delle fasce di rispetto devono dipendere, in particolare, dalle caratteristiche del suolo, dal clima, dalla dimensione del corso d’acqua e dalle caratteristiche agricole delle aree interessate. L’impiego di pesticidi in zone destinate all’estrazione di acqua potabile, su o lungo vie di trasporto come le linee ferroviarie, su superfici impermeabilizzate o molto permeabili, può comportare rischi più elevati di inquinamento dell’ambiente acquatico. Nelle suddette aree è pertanto opportuno ridurre il più possibile o preferibilmente eliminare il ricorso ai pesticidi.
(12) L’uso dei pesticidi può rivelarsi particolarmente pericoloso in zone molto sensibili, come i siti appartenenti alla rete Natura 2000 che sono protetti a norma della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici [16] e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche [17]. In altre zone come i parchi pubblici, i terreni sportivi o i parchi gioco per bambini, i rischi derivanti dall’esposizione ai pesticidi del pubblico più vasto sono elevati. L’impiego di questo sostanze deve essere pertanto ridotto il più possibile o eventualmente eliminato.
(13) La manipolazione dei pesticidi, comprese le operazioni di diluizione e miscela di sostanze chimiche e la pulizia delle attrezzature di applicazione dopo l’impiego, e lo smaltimento dei residui rimasti nei serbatoi, delle confezioni vuote e dei pesticidi non utilizzati sono operazioni particolarmente suscettibili di provocare un'esposizione indesiderata delle persone e dell'ambiente. È pertanto opportuno prevedere misure specifiche riguardanti tali attività a integrazione dei provvedimenti previsti dagli articoli 4 e 8 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti [18] e dagli articoli 2 e 5 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi [19]. Queste misure specifiche devono anche rivolgersi agli utilizzatori non professionali, visto che è molto probabile che questo gruppo di persone manipoli queste sostanze in maniera inadeguata non disponendo di conoscenze sufficienti.
(14) L’applicazione di norme generiche per la gestione integrata (o contenimento integrato) delle specie nocive (IPM) da parte di tutti gli agricoltori dovrebbe comportare un utilizzo maggiormente mirato di tutte le misure disponibili di lotta ai parassiti, compresi i pesticidi, contribuendo così a ridurre ulteriormente i rischi per la salute umana e per l’ambiente. Gli Stati membri devono promuovere un’agricoltura a basso apporto di pesticidi, ed in particolare le tecniche di gestione integrata delle specie nocive, fissando le condizioni necessarie per l’applicazione di tali tecniche. Gli Stati membri devono inoltre incentivare l’uso di norme per la gestione integrata delle specie nocive specifiche per le varie colture.
(15) È necessario quantificare i progressi realizzati per la riduzione dei rischi e degli impatti negativi derivanti dall’uso dei pesticidi alla salute umana e all’ambiente. Strumenti adeguati a tal fine sono indicatori di rischio armonizzati, che saranno definiti a livello comunitario. È opportuno che gli Stati membri ricorrano a tali indicatori per la gestione dei rischi in ambito nazionale e a fini di comunicazione; la Commissione deve invece calcolare indicatori per valutare i progressi a livello comunitario. Fino a quando non saranno disponibili indicatori comuni gli Stati membri devono essere autorizzati ad applicare indicatori nazionali.
(16) Gli Stati membri devono adottare e far applicare norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
(17) Poiché gli obiettivi della presente direttiva – cioè la tutela della salute umana e dell’ambiente contro i potenziali rischi connessi all’uso dei pesticidi – non possono essere conseguiti sufficientemente dagli Stati membri e possono pertanto essere realizzati con maggiore efficacia a livello comunitario, vista l’entità e gli effetti dell’azione, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato CE. In base al principio di proporzionalità di cui a detto articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto è necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.
(18) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare è finalizzata a promuovere l’integrazione nelle politiche comunitarie di un elevato livello di protezione ambientale secondo il principio dello sviluppo sostenibile di cui all’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
(19) Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva sono adottate in conformità alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [20],
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva istituisce un quadro per realizzare un uso più sostenibile dei pesticidi riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull’ambiente compatibilmente con la necessità di garantire il necessario livello di protezione delle colture.
Articolo 2
Campo di applicazione
1. La presente direttiva si applica ai pesticidi intesi come prodotti fitosanitari secondo la definizione del regolamento (CE) n. […] relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari.
2. La presente direttiva si applica fatte salve altre normative comunitarie pertinenti.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) “uso”: tutte le operazioni eseguite con un pesticida, quali lo stoccaggio, la manipolazione, la diluizione, la miscela e l’applicazione;
b) ”utilizzatore professionale”: persona fisica o giuridica che utilizza i pesticidi nell’ambito di un’attività professionale, compresi gli operatori, i tecnici, gli imprenditori, i lavoratori autonomi del settore agricolo e non agricolo;
c) “distributore”: persona fisica o giuridica che rende disponibile sul mercato un pesticida, compresi i rivenditori all’ingrosso, al dettaglio, i venditori, i fornitori;
d) “consulente”: persona fisica o giuridica che fornisce consulenze sull’impiego dei pesticidi compresi, se pertinente, i servizi privati di consulenza in proprio, gli agenti commerciali, i produttori o i rivenditori di prodotti alimentari;
e) “attrezzatura per l’applicazione di pesticidi”: apparecchio progettato appositamente per l’applicazione di pesticidi o di prodotti contenenti pesticidi;
f) “accessori per l’applicazione di pesticidi”: dispositivi che possono essere montati sull’attrezzatura per l’applicazione di pesticidi e che sono fondamentali per il suo funzionamento corretto, quali ugelli, manometri, filtri, vagli e dispositivi di pulizia del serbatoio;
g) “irrorazione aerea”: l’applicazione di pesticidi da un aereo o un elicottero;
h) “gestione integrata delle specie nocive”: il contenimento integrato delle specie nocive definito nel regolamento (CE) n. […];
i) “indicatore di rischio”: parametro utilizzabile per valutare l’impatto dell’uso dei pesticidi sulla salute umana e sull’ambiente.
Articolo 4
Piani d’azione nazionali per la riduzione dei rischi, dei pericoli e della dipendenza dai pesticidi
1. Gli Stati membri adottano piani d’azione nazionali per definire gli obiettivi, le misure e i tempi per la riduzione dei rischi, compresi i pericoli, connessi ai pesticidi e della dipendenza da tali sostanze.
Nelle fasi di redazione e di revisione dei rispettivi piani d'azione nazionali, gli Stati membri tengono in dovuto conto gli impatti sociali, economici e ambientali delle misure previste.
2. Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente direttiva gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri i rispettivi piani d’azione nazionali.
Tali piani sono riesaminati almeno ogni cinque anni e le eventuali modifiche apportate sono comunicate tempestivamente alla Commissione.
3. Se opportuno, la Commissione rende disponibili le informazioni trasmesse ai sensi del paragrafo 2 a paesi terzi.
4. Nell’ambito della preparazione e della modifica dei piani d’azione nazionali si applicano le disposizioni relative alla partecipazione del pubblico istituite dall'articolo 2 della direttiva 2003/35/CE.
Capo II
Formazione, programmi di sensibilizzazione, vendita di pesticidi
Articolo 5
Formazione
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti abbiano accesso ad una formazione adeguata.
La formazione è finalizzata a garantire l’acquisizione di conoscenze sufficienti sugli argomenti elencati nell’allegato I.
2. Entro due anni dalla data indicata all’articolo 20, paragrafo 1, gli Stati membri istituiscono regimi di certificazione che attestino la partecipazione ad una sessione completa di formazione riguardante almeno gli argomenti elencati nell’allegato I.
3. La Commissione può modificare, secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 3, l’allegato I per adeguarlo al progresso scientifico e tecnico.
Articolo 6
Prescrizioni per la vendita di pesticidi
1. Gli Stati membri provvedono affinché tra il personale dei distributori che vendono pesticidi classificati come tossici o molto tossici a norma della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [21] figuri almeno una persona in possesso del certificato di cui all’articolo 5, paragrafo 2, che sia presente e disponibile nel luogo della vendita per fornire informazioni ai clienti sull’uso dei pesticidi.
2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per far sì che la vendita di pesticidi non autorizzati per uso non professionale sia limitata ai soli utilizzatori professionali in possesso del certificato di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri impongono ai distributori che immettono in commercio pesticidi destinati ad un uso non professionale di fornire informazioni sui rischi connessi all’uso dei pesticidi, ed in particolare sui pericoli, l’esposizione, le condizioni per uno stoccaggio, una manipolazione e un’applicazione corretti e per lo smaltimento.
Le misure citate ai paragrafi 1 e 2 sono istituite entro quattro anni dalla data indicata all’articolo 20, paragrafo 1.
Articolo 7
Programmi di sensibilizzazione
Gli Stati membri promuovono e agevolano la formulazione di programmi di sensibilizzazione e la disponibilità di informazioni per il pubblico più vasto riguardanti i pesticidi, in particolare gli effetti che questi hanno sulla salute umana e sull’ambiente e le alternative non chimiche.
Capo III
Attrezzature per l’applicazione di pesticidi
Articolo 8
Ispezione delle attrezzature in uso
1. Gli Stati membri assicurano che le attrezzature per l’applicazione di pesticidi e i relativi accessori impiegati per uso professionale siano sottoposti a ispezioni periodiche.
A tal fine, istituiscono sistemi di certificazione destinati a consentire la verifica delle ispezioni.
2. Le ispezioni devono verificare che le attrezzature per l’applicazione di pesticidi e i relativi accessori siano conformi ai requisiti essenziali in materia di salute, sicurezza e ambiente contenuti nell’allegato II.
Le attrezzature per l’applicazione di pesticidi e i relativi accessori conformi alle norme armonizzate elaborate a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, sono ritenuti conformi ai requisiti essenziali in materia di salute, sicurezza e ambiente contemplati dalle norme armonizzate in questione.
3. Entro cinque anni dalla data di cui all’articolo 20, paragrafo 1, gli Stati membri fanno in modo che tutte le attrezzature per l’applicazione di pesticidi e i relativi accessori adibiti a uso professionale siano stati ispezionati almeno una volta e che solo le attrezzature per l’applicazione di pesticidi e i relativi accessori risultati conformi dopo l’ispezione siano effettivamente utilizzati a scopo professionale.
4. Gli Stati membri designano gli organismi incaricati di svolgere le ispezioni e ne informano la Commissione.
5. La Commissione può modificare, secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 3, l’allegato II per adeguarlo al progresso scientifico e tecnico.
Capo IV
Pratiche e usi specifici
Articolo 9
Irrorazione aerea
1. Gli Stati membri vietano l’irrorazione aerea in applicazione delle disposizioni dei paragrafi da 2 a 6.
2. Gli Stati membri stabiliscono e rendono pubbliche le colture, le zone e le prescrizioni particolari di applicazione alle quali, in deroga al paragrafo 1, può essere consentita l’irrorazione aerea.
3. Gli Stati membri designano le autorità incaricate di concedere le deroghe e ne informano la Commissione.
4. Le deroghe possono essere accordate solo se sussistono le seguenti condizioni:
a) non devono esistere alternative praticabili all’irrorazione aerea, o questa deve presentare evidenti vantaggi in termini di impatti ridotti sulla salute e sull’ambiente rispetto all’applicazione di pesticidi da terra;
b) i pesticidi utilizzati devono essere esplicitamente autorizzati all’impiego nell’irrorazione aerea;
c) l’operatore che effettua l’irrorazione aerea deve essere in possesso del certificato di cui all’articolo 5, paragrafo 2.
L’autorizzazione indica le misure necessarie per avvertire le persone residenti e le persone che transitano o sostano nelle vicinanze della zona in cui avviene l'irrorazione e per tutelare l'ambiente nei pressi di tali zone.
5. Se un utilizzatore professionale intende irrorare pesticidi per via aerea presenta una domanda all’autorità competente, corredandola di dati che attestino il rispetto delle condizioni stabilite al paragrafo 4.
6. Le autorità competenti conservano una documentazione delle deroghe concesse.
Articolo 10
Misure specifiche per la tutela dell’ambiente acquatico
1. Gli Stati membri garantiscono che, nei casi in cui si utilizzano pesticidi in prossimità di corpi idrici, si privilegino:
a) i prodotti che non sono pericolosi per l’ambiente acquatico;
b) le tecniche di applicazione più efficienti, comprese le attrezzature di applicazione a bassa dispersione.
2. Gli Stati membri provvedono a creare opportune zone di rispetto, nelle quali sia vietato applicare o stoccare pesticidi, nei terreni adiacenti ai corsi d’acqua, in particolare al fine di salvaguardare le zone destinate all’estrazione di acqua potabile istituite a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE.
L’estensione delle zone di rispetto è definita in funzione del rischio di inquinamento e delle caratteristiche agricole dell’area interessata.
3. Gli Stati membri garantiscono che siano adottati provvedimenti adeguati per limitare la dispersione aerea dei pesticidi almeno nelle colture verticali, in particolare orchidee, vigne e luppolo, direttamente adiacenti ad un corso d’acqua.
4. Gli Stati membri provvedono affinché l’applicazione dei pesticidi sia ridotta il più possibile o sia eventualmente eliminata sulle o lungo le strade, le linee ferroviarie, le superfici molto permeabili o altre infrastrutture in prossimità di acque superficiali o sotterranee, oppure su superfici impermeabilizzate che presentano un rischio elevato di dilavamento nelle acque superficiali o nei sistemi fognari.
Articolo 11
Riduzione dell’uso di pesticidi in zone sensibili
Gli Stati membri garantiscono che vengano adottate le seguenti misure, tenuto conto dei necessari requisiti di igiene e sicurezza pubblica:
a) l’uso di pesticidi deve essere vietato o limitato allo stretto necessario nelle aree utilizzate dal pubblico in generale o da gruppi di popolazione sensibili, e almeno nei parchi, nei giardini pubblici, nei terreni sportivi, nei cortili delle scuole e nei parchi gioco;
b) l’uso di pesticidi deve essere vietato o limitato nelle zone di conservazione speciale o in altre aree designate a fini di conservazione a norma degli articoli 3 e 4 della direttiva 79/409/CEE e degli articoli 6, 10 e 12 della direttiva 92/43/CEE.
Il divieto o le limitazioni di cui alla lettera b) possono fondarsi sui risultati delle valutazioni del rischio pertinenti.
Articolo 12
Manipolazione e stoccaggio dei pesticidi, dei relativi imballaggi e dei resti
1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che le operazioni elencate di seguito non rappresentino un pericolo per la salute o la sicurezza delle persone e per l’ambiente:
a) stoccaggio, manipolazione, diluizione e miscela di pesticidi prima dell’applicazione;
b) manipolazione degli imballaggi e dei resti di pesticidi;
c) trattamento delle miscele rimanenti dopo l’applicazione;
d) pulizia delle attrezzature impiegate per l’applicazione.
2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per i pesticidi autorizzati per uso non professionale al fine di evitare operazioni di manipolazione pericolose.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le aree destinate allo stoccaggio dei pesticidi siano costruite in modo tale da evitare fuoriuscite indesiderate.
Articolo 13
Gestione integrata delle specie nocive
1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per incentivare un’agricoltura a basso apporto di pesticidi, ivi compresa la gestione integrata delle specie nocive, e per garantire che gli utilizzatori professionali dei pesticidi passino ad un utilizzo più ecocompatibile di tutti i mezzi disponibili di protezione delle colture, privilegiando, ove possibile, le alternative a basso rischio, e secondariamente i prodotti che esercitano un impatto minimo sulla salute umana e sull'ambiente tra tutti quelli disponibili per trattare lo stesso problema.
2. Gli Stati membri definiscono o aiutano a definire tutte le condizioni necessarie per mettere in atto la gestione integrata delle specie nocive.
3. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché gli agricoltori dispongano di sistemi, come la formazione di cui all’articolo 5, e di strumenti per il monitoraggio delle specie nocive e l’adozione di decisioni, nonché di servizi di consulenza per la gestione integrata delle specie nocive.
4. Entro il 30 giugno 2013 gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito all’attuazione dei paragrafi 2 e 3, ed in particolare in merito all’esistenza delle necessarie condizioni di applicazione della gestione integrata delle specie nocive.
5. Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 1° gennaio 2014, tutti gli utilizzatori professionali di pesticidi applichino le norme generali per la gestione integrata delle specie nocive.
6. Gli Stati membri istituiscono tutti gli incentivi necessari per incoraggiare gli agricoltori ad applicare le norme di gestione integrata delle specie nocive specifiche per coltura.
7. Le norme generali per la gestione integrata delle specie nocive citate al paragrafo 5 devono essere formulate secondo la procedura descritta all’articolo 52 del regolamento (CE) n. […].
8. Le norme IPM specifiche per coltura di cui al paragrafo 6 possono essere formulate secondo la procedura istituita dall’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 98/34/CE.
Capo V
Indicatori, comunicazione delle informazioni e scambio di informazioni
Articolo 14
Indicatori
1. La Commissione formula, secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 3, indicatori di rischio armonizzati. Finché tali indicatori non saranno disponibili, gli Stati membri possono continuare ad utilizzare gli indicatori nazionali esistenti o adottarne altri adeguati.
2. Gli Stati membri utilizzano i dati statistici raccolti secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. [ESTAT…] ai seguenti fini:
a) calcolo di indicatori di rischio comuni e armonizzati a livello nazionale;
b) individuazione delle tendenze nell’impiego delle singole sostanze attive, in particolare quando a livello comunitario sono state decise delle restrizioni d’uso a norma del regolamento (CE) n. […];
c) individuazione dei principi e delle sostanze attive prioritarie o delle colture prioritarie o delle pratiche insostenibili che richiedono particolare attenzione, o delle buone pratiche che possono essere ritenute esemplari per conseguire gli obiettivi di riduzione del rischio e della dipendenza dai prodotti fitosanitari istituiti dalla presente direttiva.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle valutazioni svolte a norma del paragrafo 2.
4. La Commissione utilizza i dati statistici rilevati secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. [ESTAT…] e le informazioni indicate al paragrafo 3 per calcolare gli indicatori di rischio a livello comunitario, al fine di stimare l'andamento del rischio connesso all’uso dei pesticidi.
La Commissione utilizza i suddetti dati e informazioni anche per valutare i progressi realizzati nel raggiungimento degli obiettivi di altre politiche comunitarie finalizzate a ridurre l’impatto dei pesticidi sulla salute umana e animale e sull’ambiente.
5. Ai fini del paragrafo 2, lettera a), e del paragrafo 3, gli indicatori di rischio sono calcolati in base ai dati forniti relativamente al pericolo e all’esposizione, ai dati sull’uso dei pesticidi, ai dati sulle caratteristiche dei pesticidi, e ai dati meteorologici e sul suolo.
Articolo 15
Comunicazione delle informazioni
La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi realizzati nell’attuazione della presente direttiva, corredata delle proposte di modifica eventualmente necessarie.
Capo VI
Disposizioni finali
Articolo 16
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù della presente direttiva e prendono i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione entro dodici mesi dalla data indicata all’articolo 20, paragrafo 1, e la informano tempestivamente di eventuali modifiche successive.
Articolo 17
Normazione
1. Le norme di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della presente direttiva sono istituite secondo la procedura dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 98/34/CE.
La domanda riguardante la formulazione delle norme può essere definita in consultazione con il comitato di cui all'articolo 18, paragrafo 1.
2. La Commissione pubblica i riferimenti delle norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
3. Se uno Stato membro o la Commissione ritiene che una norma non soddisfi interamente i requisiti essenziali che tratta, la Commissione o lo Stato membro interessato sottopone la questione al comitato istituito dalla direttiva 98/34/CE con le relative motivazioni. Il comitato esprime il proprio parere quanto prima.
Sulla base del parere espresso dal comitato, la Commissione decide se pubblicare, non pubblicare o pubblicare parzialmente, mantenere, mantenere parzialmente o eliminare i riferimenti alla norma armonizzata interessata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 18
Comitati
1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito a norma dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio [22].
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell'articolo 8 della medesima.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell'articolo 8 della medesima.
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
Articolo 19
Spese
Per sostenere la formulazione di una politica armonizzata e l'istituzione di sistemi armonizzati ai fini dell’uso sostenibile dei pesticidi, la Commissione può finanziare:
a) la creazione di un sistema armonizzato, compreso un adeguato database per la raccolta e l’archiviazione di tutte le informazioni riguardanti gli indicatori di rischio dei pesticidi, che consenta di mettere tali informazioni a disposizione delle autorità competenti, di altre parti interessate e del pubblico più vasto;
b) l’esecuzione degli studi necessari alla preparazione e alla formulazione della legislazione, compreso l'adeguamento al progresso tecnico degli allegati della presente direttiva;
c) l’elaborazione di linee guida e buone pratiche per agevolare l’attuazione della presente direttiva.
Articolo 20
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [data di entrata in vigore + 2 anni]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 21
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il [ ] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 22
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il […]
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il Presidente Il Presidente
[…] […]
ALLEGATO I
Programmi di formazione
I programmi di formazione devono essere concepiti per garantire l’acquisizione di conoscenze sufficienti sui seguenti argomenti:
1. tutta la legislazione applicabile in materia di pesticidi e loro uso;
2. pericoli e rischi associati ai pesticidi nonché modalità di identificazione e controllo degli stessi, in particolare:
a) rischi per le persone (operatori, persone residenti e persone che transitano o sostano nella zona, persone che entrano nella zona trattata e persone che manipolano o si cibano degli elementi trattati) e modalità di intervento dei fattori che acuiscono tali rischi, come il fumo,
b) sintomi di avvelenamento da pesticidi e interventi di primo soccorso,
c) rischi per le piante non bersaglio, gli insetti benefici, la flora e la fauna selvatiche, la biodiversità e l’ambiente in generale;
3. nozioni sulle strategie e le tecniche di gestione integrata delle specie nocive (IPM), sulle strategie e tecniche di gestione integrata delle colture e sui principi dell’agricoltura biologica; informazioni sulle norme IPM generali e su quelle specifiche per coltura;
4. introduzione alla valutazione comparativa a livello di utilizzatori per aiutare gli utilizzatori professionali a scegliere il prodotto più opportuno tra tutti i prodotti autorizzati per un determinato problema, in una situazione determinata;
5. provvedimenti per ridurre al minimo i rischi per le persone, le specie non bersaglio e l'ambiente: sicurezza delle pratiche di lavoro per lo stoccaggio, la manipolazione e la miscela dei pesticidi nonché per lo smaltimento degli imballaggi vuoti, di altro materiale contaminato e dei pesticidi in eccesso (comprese le miscele contenute nei serbatoi), sia in forma concentrata che diluita; modalità raccomandata di controllo dell’esposizione dell’operatore (dispositivi di protezione personale);
6. procedure di preparazione delle attrezzature per l’applicazione di pesticidi prima delle operazioni, ad esempio la taratura, e per un funzionamento che comporti il minimo rischio per l’utilizzatore, le altre persone, le specie animali e vegetali non bersaglio, la biodiversità e l’ambiente;
7. impiego e manutenzione delle attrezzature per l’applicazione e tecniche specifiche di irrorazione (ad esempio irrorazione a basso volume, ugelli a bassa dispersione) e obiettivi del controllo tecnico degli irroratori in uso, nonché modalità per migliorare la qualità dell’irrorazione;
8. interventi di emergenza per tutelare la salute umana e l’ambiente in caso di fuoriuscite accidentali e di contaminazione;
9. monitoraggio sanitario e accesso alle strutture per riferire eventuali incidenti o timori;
10. conservazione delle informazione sull’uso dei pesticidi in conformità con quanto previsto dalla legislazione applicabile.
ALLEGATO II
Requisiti riguardanti la salute, la sicurezza e l'ambiente con riferimento all'ispezione delle attrezzature per l'applicazione di pesticidi
L’ispezione delle attrezzature per l’applicazione di pesticidi deve riguardare tutti gli aspetti importanti per ottenere un livello elevato di sicurezza e di tutela della salute e dell’ambiente e la totale efficacia dell’operazione di applicazione, garantendo che i dispositivi e le funzionalità descritti di seguito funzionino adeguatamente, ove presenti.
(1) Elementi di trasmissione
La protezione dell’albero di trasmissione e la protezione della connessione di alimentazione elettrica devono essere montate e in buono stato; i dispositivi di protezione e tutte le parti rotanti o in movimento della trasmissione non devono subire impedimenti durante il funzionamento per garantire la protezione dell'operatore.
(2) Pompa
La capacità della pompa deve corrispondere alle esigenze dell’attrezzatura e la pompa deve funzionare correttamente per garantire un'erogazione stabile e affidabile del prodotto. La pompa non deve presentare perdite.
(3) Agitatore
I dispositivi di agitazione della miscela devono garantire un adeguato ricircolo per poter ottenere una concentrazione omogenea dell’intero volume della miscela liquida da irrorare contenuta nel serbatoio.
(4) Serbatoio per l'irrorazione di prodotti liquidi
I serbatoi degli irroratori, compresi l’indicatore di livello, i dispositivi di riempimento, i filtri e i vagli, i dispositivi di svuotamento e i dispositivi di miscelazione, devono funzionare in modo da ridurre al minimo il rischio di fuoriuscite accidentali, di distribuzione eterogenea della concentrazione, di esposizione dell’operatore e limitare al massimo la presenza di residui nel serbatoio.
(5) Sistemi di misura, controllo e regolazione
Tutti i dispositivi di misura, accensione e spegnimento e di regolazione della pressione e/o della portata devono funzionare correttamente e non devono presentare perdite. Durante l’applicazione l’operatore deve poter agevolmente controllare la pressione e il funzionamento dei dispositivi di regolazione della pressione. Questi ultimi dispositivi devono mantenere una pressione di esercizio costante a giri costanti della pompa per garantire un tasso di erogazione stabile.
(6) Tubi
I tubi (rigidi e flessibili) devono essere in buono stato per evitare ostruzioni al flusso di liquido o fuoriuscite accidentali in caso di guasto. I tubi non devono presentare perdite alla pressione massima consentita dal sistema di irrorazione.
(7) Filtri
Per evitare turbolenze e un’erogazione non omogenea, i filtri devono essere in buono stato e la dimensione delle maglie deve corrispondere alla dimensione degli ugelli montati sull’irroratore. Il sistema di indicazione di ostruzione del filtro deve funzionare correttamente.
(8) Barra irrorante (per le attrezzature che irrorano pesticidi mediante una barra orizzontale situata in prossimità della coltura o del materiale da trattare)
La barra irrorante deve essere in buono stato e stabile in tutte le direzioni. I sistemi di fissaggio e di regolazione e i sistemi destinati ad ammortizzare movimenti involontari e compensare eventuali dislivelli devono funzionare correttamente.
(9) Ugelli
Gli ugelli devono funzionare correttamente per controllare la gocciolatura al termine dell’irrorazione. Per garantire un’erogazione omogenea, la portata di ogni singolo ugello non deve divergere di oltre il 5% rispetto ai dati indicati dal fabbricante.
(10) Distribuzione
La distribuzione in senso trasversale e verticale (in caso di applicazione su colture verticali) della miscela da irrorare e la distribuzione nel senso di avanzamento devono essere uniformi. È necessario garantire una quantità e una distribuzione adeguate della miscela irrorata nell’area interessata.
(11) Ventilatore (per le attrezzature che distribuiscono i pesticidi con sistema pneumatico)
Il ventilatore deve essere in buono stato e deve garantire un flusso d’aria stabile e affidabile.
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
Il presente documento accompagna e integra la relazione della proposta legislativa. Pertanto andrebbe compilato evitando, per quanto possibile, di ripetere le informazioni già contenute nella relazione, senza tuttavia pregiudicarne la leggibilità. Prima di compilare la scheda, si consiglia di consultare gli Orientamenti che sono stati redatti per fornire indicazioni e precisazioni sulle voci sotto riportate.
1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi
2. QUADRO ABM/ABB (Gestione per attività/Suddivisione per attività)
Indicare la politica dell'UE e le relative attività oggetto dell'iniziativa:
Ambiente (Codice ABB 07 03—Attuazione delle politiche e della normativa comunitaria in materia di ambiente).
3. LINEE DI BILANCIO
3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione:
Strumento finanziario per l’ambiente (LIFE+ per il 2007-2013) (07.03.07).
3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:
Per il periodo 2007-2013 gli stanziamenti necessari saranno coperti dalle risorse già previste per il programma LIFE+, senza necessità di ulteriori stanziamenti.
3.3. Caratteristiche di bilancio (aggiungere le righe necessarie):
Linea di bilancio | Tipo di spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie |
07 03 07 | SNO | SD | NO | NO | NO | n. [2] |
4.
SINTESI DELLE RISORSE
4.1. Risorse finanziarie
4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)
Mio EUR (al terzo decimale)
Tipo di spesa | Sezione n. | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 e segg. | Totale |
Spese operative [23] | | | | | | | | |
Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1 | A | 0,227 | 0,161 | 0,161 | 0,134 | 0,134 | 0,107 | 0,924 |
Stanziamenti di pagamento (SP) | | B | 0,151 | 0,153 | 0,170 | 0,143 | 0,129 | 0,109 | 0,855 |
Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento [24] | | | | |
Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND) | 8.2.4 | C | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO | | | | | | | |
Stanziamenti di impegno | | A+c | 0,227 | 0,161 | 0,161 | 0,134 | 0,134 | 0,107 | 0,924 |
Stanziamenti di pagamento | | B+c | 0,151 | 0,153 | 0,170 | 0,143 | 0,129 | 0,109 | 0,855 |
Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento [25] | | |
Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5 | D | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,648 |
Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND) | 8.2.6 | E | 0,000 | 0,111 | 0,031 | 0,111 | 0,031 | 0,111 | 0,395 |
Costo totale indicativo dell'intervento
TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | | a+c+d+e | 0,335 | 0,380 | 0,300 | 0,353 | 0,273 | 0,326 | 1,967 |
TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | | b+c+d+e | 0,259 | 0,372 | 0,309 | 0,362 | 0,268 | 0,328 | 1,898 |
Cofinanziamento
Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi (precisare quali), indicare nella tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento (aggiungere altre righe se è prevista la partecipazione di diversi organismi):
Mio EUR (al terzo decimale)
Organismo di cofinanziamento | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 e segg. | Totale |
…………………… | f | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento | a+c+d+e+f | 0,335 | 0,380 | 0,300 | 0,353 | 0,273 | 0,326 | 1,967 |
4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria
X La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore
La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie
La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale [26] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie)
4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate
X Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate
La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:
NB: tutte le precisazioni e osservazioni relative al metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate devono figurare in un allegato alla presente scheda finanziaria.
Mio EUR (al primo decimale)
| | Prima dell’azione[2007] | | Situazione a seguito dell'azione |
Linea di bilancio | Entrate | | | [2008] | [2009] | [2010] | [2011] | [2012] | [2013] [27] |
| a) Entrate in valore assoluto | | | | | | | | |
| b) Variazione delle entrate | | | | | | | | |
(Precisare le pertinenti linee di bilancio delle entrate, aggiungendo alla tabella il numero necessario di righe se l'incidenza riguarda più di una linea di bilancio)
4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.
Fabbisogno annuo | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 e segg. |
Totale risorse umane | 1A*/ AD | 1A*/ AD | 1A*/ AD | 1A*/ AD | 1A*/ AD | 1A*/ AD |
5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI
Il contesto circostanziato della proposta deve essere illustrato nella relazione. Nella presente sezione della scheda finanziaria devono essere fornite le informazioni complementari seguenti:
5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine
Migliore tutela della salute umana e dell’ambiente contro gli effetti negativi dei pesticidi (cfr. la relazione al punto “Motivazione e obiettivi della proposta”). A tal fine servono risorse finanziarie per:
lo sviluppo di un sistema armonizzato comprendente un database adeguato per la raccolta e l'archiviazione di tutte le informazioni sugli indicatori di rischio dei pesticidi e per mettere tali informazioni a disposizione delle autorità competenti, di altri soggetti interessati e del pubblico più vasto;
l’esecuzione degli studi necessari per la preparazione e la formulazione della legislazione, compreso l’adeguamento al progresso tecnico degli allegati della direttiva;
la formulazione di linee guida e di buone pratiche per favorire l’attuazione della direttiva.
I principi del regolamento (CE) n. 1605/2002 del Consiglio sul regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee sono rispettati integralmente.
5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari
Senza un intervento in ambito comunitario persisterebbe l’attuale disparità di condizioni che caratterizza i vari Stati membri (cfr. punto 3 della relazione).
Sono previste spese operative nell’ambito della parte del bilancio LIFE+ soggetta a gestione centralizzata diretta.
5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori
Lo strumento è finalizzato a ridurre l’impatto dei pesticidi sulla salute umana e sull’ambiente e, più in generale, a conseguire un utilizzo più sostenibile dei pesticidi e una riduzione globale consistente dei rischi e un uso dei pesticidi in linea con la necessità di proteggere le colture. In particolare si perseguono i seguenti obiettivi:
(i) minimizzare i pericoli e i rischi per la salute e l'ambiente derivanti dall'impiego dei pesticidi;
(ii) migliorare i controlli sull'utilizzo e sulla distribuzione dei pesticidi;
(iii) ridurre i livelli di sostanze attive nocive anche mediante la sostituzione di quelle più pericolose con alternative più sicure, incluse le alternative non chimiche;
(iv) incentivare l'utilizzo di coltivazioni con un impiego ridotto o nullo di pesticidi, anche attraverso una maggiore sensibilizzazione degli utilizzatori, promuovendo l'uso di codici di buone pratiche e riflettendo sulla possibilità di applicare strumenti finanziari;
(v) pervenire a un sistema trasparente di segnalazione e controllo dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi della strategia, compreso lo sviluppo di indicatori appropriati.
Devono essere formulati anche indicatori armonizzati, che saranno adottati in una fase successiva e quindi utilizzati per verificare l’attuazione e gli effetti della normativa.
5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)
Indicare di seguito la scelta [28] delle modalità di attuazione:
X Gestione centralizzata
X diretta da parte della Commissione
ٱ indiretta, con delega a:
ٱ agenzie esecutive
ٱ organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario
ٱ organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico
Gestione concorrente o decentrata
ٱ con Stati membri
ٱ con paesi terzi
Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)
Osservazioni:
6. CONTROLLO E VALUTAZIONE
6.1. Sistema di controllo
Gli Stati membri dovranno riferire in merito a tutte le azioni e le misure che adottano per attuare la direttiva e, una volta che la legislazione necessaria sarà in vigore, sull'impiego effettivo dei pesticidi.
I contratti firmati dalla Commissione ai fini del controllo dell’attuazione della direttiva devono includere la sorveglianza e il controllo finanziario della Commissione (o di qualsiasi rappresentato autorizzato di quest’ultima) e la revisione contabile della Corte dei conti, anche in loco.
6.2. Valutazione
6.2.1. Valutazione ex-ante
Si veda la valutazione d’impatto che correda la presente proposta (documento di lavoro dei servizi della Commissione). Gli impatti di tutte le misure proposte sono stati esaminati dal punto di vista economico, sociale, sanitario e ambientale.
6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)
I provvedimenti proposti nella direttiva quadro si basano sulla valutazione della situazione e sull’esperienza degli Stati membri. Tali aspetti sono stati presi in considerazione nella valutazione d’impatto.
6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive
Il “Gruppo di esperti sulla strategia tematica” provvederà alla valutazione periodica dell’efficacia della direttiva, raccomandando le linee guida e le buone pratiche adeguate nonché le modifiche che riterrà opportuno apportare alla direttiva e alla sua attuazione.
7. MISURE ANTIFRODE
Applicazione integrale delle norme di controllo interno nn. 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 e dei principi del regolamento n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.
In sede di attuazione delle azioni finanziate in virtù del presente programma, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l’applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli efficaci e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l’applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 e (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, e dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio.
8. DETTAGLI SULLE RISORSE
8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari
Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)
(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati) | Tipo di risultato | Costo medio | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 e segg. | TOTALE |
| | | N. di risultati | Costo totale | N. di risultati | Costo totale | N. di risultati | Costo totale | N. di risultati | Costo totale | N. di risultati | Costo totale | N. di risultati | Costo totale | N. di risultati | Costo totale |
obiettivo operativo 1 Sviluppo e manutenzione di un database | | | | | | | | | | | | | | | | |
Azione 1: creazione del database | | 0,100 | 1 | 0,100 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 1 | 0,100 |
Azione 2: manutenzione del database | | 0,030 | 0 | 0,000 | 1 | 0,030 | 1 | 0,030 | 1 | 0,030 | 1 | 0,030 | 1 | 0,030 | 5 | 0,150 |
Totale parziale Obiettivo 1 | | | | 0,100 | | 0,030 | | 0,030 | | 0,030 | | 0,030 | | 0,030 | | 0,250 |
OBIETTIVO OPERATIVO N. 2 Esecuzione di studi per la formulazione di normative (adeguamento degli allegati tecnici al progresso tecnico, preparazione di linee guida) | | | | | | | | | | | | | | | | |
Azione 1: studi di consulenti esterni | | 0,050 | 1 | 0,050 | 2 | 0,100 | 1 | 0,050 | 1 | 0,050 | 1 | 0,050 | 1 | 0,050 | 7 | 0,350 |
Azione 2: riunioni della rete di esperti | | 0,027 | 1 | 0,027 | 3 | 0,081 | 3 | 0,081 | 2 | 0,054 | 2 | 0,054 | 1 | 0,027 | 12 | 0,324 |
Totale parziale Obiettivo 2 | | | | 0,077 | | 0,181 | | 0,131 | | 0,104 | | 0,104 | | 0,077 | | 0,674 |
COSTO TOTALE | | | | 0,177 | | 0,211 | | 0,161 | | 0,134 | | 0,134 | | 0,107 | | 0,924 |
8.2. Spese amministrative
8.2.1. Risorse umane: numero e tipo
Tipo di posto | | Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (numero di posti/ETP) |
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Funzionari o agenti temporanei [29] (XX 01 01) | A*/AD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B*, C*/AST | | | | | | |
Personale finanziato [30] con l'art. XX 01 02 | | | | | | |
Altro personale [31] finanziato con l'art. XX 01 04/05 | | | | | | |
TOTALE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione
Verifica dell’attuazione negli Stati membri e organizzazione di un sistema di scambio delle informazioni come previsto dall’articolo 16 della proposta, con l’adozione di misure finalizzate ad adeguare il testo della direttiva o degli allegati al progresso tecnico, se necessario.
8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)
(Se sono indicate più origini, specificare il numero di posti per origine)
Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare
Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n
Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB
X Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)
Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato
8.2.4.
Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)
Mio EUR (al terzo decimale)
Linea di bilancio(numero e denominazione) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013e segg. | TOTALE |
1 Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi gli afferenti costi del personale) | | | | | | | |
Agenzie esecutive [32] | | | | | | | |
Altra assistenza tecnica e amministrativa | | | | | | | |
- intra muros | | | | | | | |
- extra muros | | | | | | | |
Totale assistenza tecnica e amministrativa | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento
Mio EUR (al terzo decimale)
Tipo di risorse umane | Anno n | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n + 5e segg. |
Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01) | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.)(specificare la linea di bilancio) | | | | | | |
Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento) | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
Calcolo – Funzionari e agenti temporanei
Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1
Il salario standard per un posto 1A*/AD è, come previsto al punto 8.2.1, di 0,108 mio di EUR.
Calcolo – Personale finanziato con l'art. XX 01 02
Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1
Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimentoMio EUR (al terzo decimale) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013e segg. | TOTALE |
XX 01 02 11 01 – Missioni | 0,000 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,020 |
XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze | 0,000 | 0,080 | 0,000 | 0,080 | 0,000 | 0,080 | 0,240 |
XX 01 02 11 03 – Comitati [33] | 0,000 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,135 |
XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) | | | | | | | |
3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) | | | | | | | |
Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento) | 0,000 | 0,111 | 0,031 | 0,111 | 0,031 | 0,111 | 0,395 |
Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento
Quattro missioni annue dal costo unitario di 1 000 € per il periodo 2009-2013, finalizzate ad illustrare gli obiettivi e le misure previste dalla strategia tematica e ad agevolarne l’attuazione negli Stati membri.
Sempre nel periodo 2009-2013 sarà organizzata una conferenza (costo unitario: 80 000 €) ogni due anni per consultare i soggetti interessati e le autorità competenti riguardo all’attuazione delle misure previste dalla strategia tematica.
Riunioni del Comitato (costo unitario: 27 000 €). È prevista una riunione l’anno a partire dal 2009 finalizzata a scambiare informazioni in vista dell’adozione di linee guida e raccomandazioni adeguate per giungere ad una maggiore armonizzazione tra Stati membri.
Il fabbisogno in termini di risorse umane e amministrative è soddisfatto dalla dotazione concessa alla DG incaricata della gestione nell’ambito della procedura annuale di assegnazione.
[1] GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.
[2] COM(2002)349.
[3] GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.
[4] GU C […] del […], pag. […].
[5] GU C […] del […], pag. […].
[6] GU C […] del […], pag. […].
[7] GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.
[8] GU L […]
[9] GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).
[10] GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 178/2006 della Commissione (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 3).
[11] GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.
[12] GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.
[13] GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11. Direttiva modificata dall’atto di adesione del 2003.
[14] GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50.
[15] GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.
[16] GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 6.5.2003, pag. 36).
[17] GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
[18] GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.
[19] GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).
[20] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
[21] GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.
[22] GU L 31 dell’1.2.2002, pag.1.
[23] Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx interessato.
[24] Spesa che rientra nell'articolo xx 01 04 del Titolo xx.
[25] Spesa che rientra nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.
[26] Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.
[27] Se la durata dell'azione supera i 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne.
[28] Se sono indicate più modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni" della presente sezione.
[29] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.
[30] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.
[31] Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.
[32] Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate.
[33] Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.
--------------------------------------------------
| In alto |