Relazione della Commissione sull’applicazione delle disposizioni della direttiva 2003/88/CE applicabili ai lavoratori offshore
/* COM/2006/0853 def. */
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[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |
Bruxelles, 22.12.2006
COM(2006) 853 definitivo
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
sull’applicazione delle disposizioni della direttiva 2003/88/CE applicabili ai lavoratori offshore
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
sull’applicazione delle disposizioni della direttiva 2003/88/CE applicabili ai lavoratori offshore
1. INTRODUZIONE
1.1. Il contesto giuridico
La direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro[1] escludeva dal suo campo d’applicazione vari settori ed attività, fra cui la pesca e le altre attività in mare. I lavoratori offshore erano dunque esclusi dall’ambito di applicazione di questa direttiva.
Nel 2000 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2000/34/CE[2] che ha modificato la summenzionata direttiva 93/104/CE per coprire i settori e le attività esclusi dal campo d’applicazione di quest’ultima. In seguito a tale modifica, il diritto comunitario in materia di organizzazione dell’orario di lavoro è diventato applicabile ai lavoratori offshore . Gli Stati membri dovevano trasporre in diritto nazionale la direttiva 2000/34/CE al più tardi il 1° agosto 2003[3].
Nel 2003 le due direttive summenzionate sono state codificate ed abrogate dalla direttiva 2003/88/CE[4] (nel prosieguo “la direttiva”), che è attualmente il solo testo in vigore.
1.2. Le disposizioni applicabili
L’articolo 2, punto 8, della direttiva definisce l’attività offshore come l’attività svolta prevalentemente su un’installazione offshore (compresi gli impianti di perforazione) o a partire da essa, direttamente o indirettamente legata all’esplorazione, all’estrazione o allo sfruttamento di risorse minerali, compresi gli idrocarburi, nonché le attività d’immersione collegate a tali attività, effettuate sia a partire da un’installazione offshore che da una nave .
L’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), prevede che deroghe agli articoli 3 (riposo giornaliero), 4 (pausa), 5 (riposo settimanale), 8 (durata del lavoro notturno) e 16 (periodi di riferimento) possono essere concesse per le attività caratterizzate dalla distanza fra il luogo di lavoro e il luogo di residenza del lavoratore, compreso il lavoro offshore, oppure dalla distanza fra i diversi luoghi di lavoro del lavoratore . Tuttavia, a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo queste deroghe sono ammesse a condizione che vengano concessi ai lavoratori interessati periodi equivalenti di riposo compensativo oppure, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per ragioni oggettive, a condizione che venga loro concessa una protezione appropriata.
Infine, l’articolo 20, paragrafo 2, dispone che salvo il rispetto dei principi generali relativi alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori e fermi restando la consultazione delle parti sociali interessate e gli sforzi per incoraggiare il dialogo sociale in tutte le forme idonee, compresa, se le parti lo desiderano, la concertazione, gli Stati membri possono, per ragioni oggettive o tecniche o riguardanti l’organizzazione del lavoro, portare il periodo di riferimento di cui all’articolo 16, lettera b), a dodici mesi per i lavoratori che svolgono prevalentemente lavoro offshore .
Riassumendo, ai lavoratori offshore si applicano tutte le disposizioni della direttiva. Tuttavia, con riferimento a questi lavoratori gli Stati membri possono derogare agli articoli 3, 4, 5, 8 e 16 e prevedere per via legislativa o regolamentare, in deroga all’articolo 19, un periodo di riferimento non superiore ai dodici mesi per il calcolo della durata massima settimanale del lavoro.
Alcune attività offshore, come definite nella direttiva, sono realizzate a partire da navi o piattaforme nelle acque internazionali. In tale contesto può porsi la questione di quale sia la legge applicabile a questi contratti di lavoro.
La convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali[5] prevede, per i casi di conflitto di leggi, il principio della libertà di scelta delle parti. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della convenzione, il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti . Tuttavia, per quanto riguarda il contratto di lavoro, questo principio della libertà di scelta delle parti è soggetto ad alcune restrizioni. Anzitutto, la scelta della legge applicabile ad opera delle parti non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle norme imperative della legge che regolerebbe il contratto in mancanza di scelta (articolo 6, paragrafo 1) . Inoltre, la convenzione prevede norme sussidiarie in mancanza di scelta delle parti. Il paragrafo 2 dell’articolo 6 prevede che, in mancanza di scelta, il contratto di lavoro è regolato: a) dalla legge del paese in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto, compie abitualmente il suo lavoro, anche se è inviato temporaneamente in un altro paese, oppure b) dalla legge del paese dove si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore, qualora questi non compia abitualmente il suo lavoro in uno stesso paese, a meno che non risulti dall’insieme delle circostanze che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro paese. In questo caso si applica la legge di quest’altro paese .
1.3. Giustificazione della relazione
L’articolo 20, paragrafo 3, della direttiva prevede che entro il 1° agosto 2005 la Commissione, consultati gli Stati membri e le parti sociali a livello europeo, esamina l’applicazione delle disposizioni con riferimento ai lavoratori offshore sotto il profilo della salute e della sicurezza per presentare, ove occorra, le modifiche appropriate .
A tale scopo, la Commissione ha elaborato un questionario destinato agli Stati membri ed ha consultato le parti sociali a livello comunitario. La presente relazione costituisce dunque adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 20, paragrafo 3, della direttiva.
2. LE ATTIVITÀ OFFSHORE NELL’UNIONE EUROPEA
La maggior parte degli Stati membri non hanno attività offshore sul loro territorio, compreso il “mare territoriale”. È il caso dell’Austria, del Belgio, di Cipro, della Repubblica ceca, della Danimarca, della Grecia, dell’Estonia, della Finlandia, dell’Ungheria, dell’Italia, della Lettonia, della Lituania, del Lussemburgo, di Malta, del Portogallo, della Slovacchia, della Slovenia e della Svezia.
Tutti questi paesi, ad eccezione della Danimarca e del Portogallo, dichiarano inoltre che nessuna società nazionale sviluppa attività offshore al di fuori del loro mare territoriale.
Per quanto riguarda gli Stati membri aventi attività offshore sul loro territorio o società nazionali che conducono tali attività al di fuori del loro territorio, la situazione ed il numero di lavoratori interessati variano considerevolmente da un paese all’altro. Il Regno Unito appare chiaramente come lo Stato membro che occupa il maggior numero di lavoratori in attività offshore . La tabella qui di seguito riporta i dati sulle attività esistenti ed il numero di lavoratori interessati.
Stato membro | Nel mare territoriale | Al di fuori del mare territoriale |
Descrizione | Lavoratori | Descrizione | Lavoratori |
DE | Piattaforma di perforazione ed estrazione di petrolio nel Mar del Nord | ± 75 | Nessuna attività | - |
DK | Nessuna attività | 0 | - Maersk Oil and Gas AS - Dong Exploration and Production A/S - Amerada Hess ApS | ± 2 000 |
ES | Piattaforma fissa offshore Gaviota (Mare Cantabrico, di fronte alle coste di Biscaglia) | - | Piattaforme fisse offshore Casablanca (Mediterraneo, di fronte alle coste di Tarragona) e Poseidón (nel golfo di Cadice) | - |
IE | Marathon Oil Ireland Limited | ± 40 |
FR | Singole attività di perforazione | ± 50 |
NL | ± 50 | ± 2 300 |
PL | ± 330 | ± 580 |
PT | La Saipem Portugal gestisce 24 navi e piattaforme | 9 |
UK | - Liverpool Bay Complex, gestito dalla BHP Billiton - Piattaforma di produzione di petrolio “Beatrice” nel Moray Firth, gestita dalla Talisman | 86 | 85 piattaforme petrolifere, 18 impianti galleggianti e 167 piattaforme gassifere | 25 000 |
3. L’USO DELLE DEROGHE
Come già detto, la direttiva prevede che gli Stati membri possano derogare agli articoli 3, 4, 5, 8 e 16 della stessa. Inoltre, essi possono fissare, per via legislativa o regolamentare, un periodo di riferimento di non oltre dodici mesi per il calcolo della durata massima del tempo di lavoro settimanale.
Occorre dunque valutare in quale misura gli Stati membri sul cui territorio esistono attività offshore hanno usato la facoltà di derogare a queste disposizioni della direttiva.
3.1. Germania
L’orario di lavoro dei lavoratori della sola piattaforma esistente è disciplinato dalla legge sull’orario di lavoro, da un contratto collettivo d’impresa e da un accordo d’impresa relativo all’orario di lavoro.
L’organizzazione del lavoro varia a seconda delle categorie di lavoratori, ma è generalmente basata su un ritmo di quattordici giorni sulla piattaforma e quattordici giorni di riposo a terra.
Ai lavoratori si applicano disposizioni equivalenti agli articoli 3, 4, 5 e 8 della direttiva. In effetti, il riposo giornaliero è fissato a undici ore consecutive, i lavoratori devono beneficiare di una pausa di trenta minuti dopo un periodo di lavoro di sei ore, è garantito un giorno di riposo settimanale (di norma la domenica) e il lavoro notturno non può, in linea di principio, superare le otto ore.
La Germania non si è avvalsa della facoltà di fissare un periodo di riferimento di dodici mesi per il calcolo delle quarantotto ore. Il contratto collettivo applicabile non prevede neppure un periodo di riferimento più lungo del periodo normale di quattro mesi.
Benché l’articolo 22 della direttiva sia stato trasposto nella normativa tedesca (mediante una disposizione che può essere applicata solo previo recepimento in un contratto collettivo), nel settore in questione non ci si è avvalsi delle facoltà previste da tale articolo.
3.2. Danimarca
La Danimarca ha adottato un testo che disciplina l’orario di lavoro dei lavoratori offshore [6]. Esso prevede un riposo giornaliero di undici ore consecutive per ogni periodo di 24 ore (equivalente all’articolo 3 della direttiva), una pausa dopo ciascun periodo di lavoro di sei ore (equivalente all’articolo 4) e tre giorni consecutivi di riposo a terra per ogni periodo di due settimane in mare (equivalente all’articolo 5, combinato con l’articolo 16, lettera a)).
Il testo non prevede limitazioni della durata del lavoro notturno.
La legislazione danese permette che il riposo giornaliero sia rinviato o ridotto mediante contratto collettivo. Per i lavoratori non coperti da un contratto collettivo, il testo prevede la possibilità che il contratto individuale di lavoro consenta il rinvio o la riduzione (ad un minimo di otto ore) del riposo giornaliero. In caso di deroga, deve essere garantito un riposo compensativo.
La legislazione danese prevede un periodo di riferimento di un anno per i lavoratori offshore .
La Danimarca non si è avvalsa della facoltà di cui all’articolo 22 della direttiva (deroga individuale).
3.3. Spagna
Le disposizioni applicabili ai lavoratori offshore sono le disposizioni generali contenute nell’ Estatuto de los Trabajadores . Non esiste dunque un regime speciale per questo settore.
Le deroghe alle prescrizioni minime della legge sono permesse soltanto mediante contrattazione collettiva.
Anche l’estensione del periodo di riferimento ad un anno è permessa soltanto mediante contratto collettivo.
La Spagna non si è avvalsa della facoltà di cui all’articolo 22 della direttiva (deroga individuale) per quanto riguarda i lavoratori offshore .
3.4. Francia
Le attività di perforazione realizzate in Francia hanno carattere occasionale e sono di breve durata (uno a due mesi). Pertanto, non esistono disposizioni specifiche che riguardano i lavoratori offshore e che attuano le deroghe consentite dalla direttiva.
3.5. Irlanda
I lavoratori offshore della sola impresa che opera in Irlanda, la Marathon, beneficiano di un riposo giornaliero di dodici ore e di settantacinque minuti di pausa. Il lavoro notturno non è limitato.
Il ritmo di lavoro sembra essere basato sull’alternarsi di sette giorni d’attività in mare e sette giorni di riposo a terra.
Il periodo di riferimento per il calcolo della durata massima settimanale del lavoro è di dodici mesi.
L’Irlanda non si è avvalsa della facoltà di cui all’articolo 22 della direttiva (deroga individuale).
3.6. Paesi Bassi
I lavoratori offshore beneficiano di dodici ore di riposo giornaliero e di una pausa di un’ora. Il lavoro notturno non può superare le undici ore per periodo di ventiquattro ore e i periodi di lavoro notturno non possono essere superiori a ventotto per ciascun periodo di tredici settimane.
Il periodo di riferimento per il calcolo della durata massima settimanale del lavoro (fissata a quaranta ore) è, in linea di principio, di tredici settimane. Il periodo di riferimento è di ventisei settimane per i lavoratori che non hanno un orario di lavoro stabile e regolare e può essere portato a cinquantadue settimane soltanto quando il riposo a terra è interrotto da corsi di formazione sulla sicurezza.
3.7. Polonia
L’orario di lavoro nel settore è disciplinato dalle disposizioni generali del codice del lavoro. Non è stata prevista nessuna deroga specifica per il settore.
La Polonia non si è avvalsa della facoltà di cui all’articolo 22 della direttiva (deroga individuale).
3.8. Portogallo
In Portogallo, l’impresa Saipem Portugal gestisce ventiquattro navi e piattaforme che operano in diversi luoghi (Australia, India, Russia, Estremo Oriente). La società contava soltanto nove dipendenti cui si applica la normativa portoghese, la quale non contiene disposizioni specifiche per il settore.
3.9. Regno Unito
Il Regno Unito si è avvalso della facoltà di derogare agli articoli 3, 4, 5 e 8. In caso di deroga, i lavoratori devono beneficiare di un riposo adeguato.
Il Regno Unito ha anche introdotto, per via legislativa, il periodo di riferimento di un anno per i lavoratori offshore .
Questo paese ha usato la facoltà di cui all’articolo 22 (deroga individuale). A quanto sembra, tale deroga non è molto utilizzata per i lavoratori offshore in generale; essa è piuttosto applicata ad alcuni settori specializzati, come le attività di immersione e di costruzione marittima.
4. I CONTRATTI COLLETTIVI
L ’orario di lavoro è un aspetto tradizionalmente oggetto dei contratti collettivi, quando questi esistono. Dato che la direttiva stabilisce prescrizioni minime, i contratti collettivi fissano generalmente norme più favorevoli ai lavoratori, in particolare per quanto riguarda la durata massima settimanale del lavoro.
I contratti collettivi possono anche svolgere un ruolo importante nell’attuazione delle deroghe previste dalla direttiva per quanto riguarda il riposo giornaliero e settimanale, le pause, il lavoro notturno ed i periodi di riferimento (quando lo Stato membro non ha fissato il periodo di riferimento ad un anno per via legislativa).
Nel settore delle attività offshore il numero dei lavoratori interessati dalla contrattazione collettiva varia sensibilmente da un paese all’altro. Per esempio, sembra che non esistano contratti collettivi in Polonia ed in Irlanda. Nel Regno Unito sono stati firmati accordi collettivi a partire dal 1999, ma essi sono applicabili soltanto ai lavoratori membri dei sindacati firmatari e il tasso di sindacalizzazione è abbastanza basso (circa 4 500 lavoratori). Nei Paesi Bassi i lavoratori offshore sono quasi tutti dipendenti di una società alla quale non si applica nessun contratto collettivo. Per contro, i contratti collettivi esistenti in Danimarca e in Spagna sono applicati ad una proporzione elevata di lavoratori, dato che in questi due paesi la contrattazione collettiva interessa un numero rilevante di lavoratori (oltre l’80%). In Germania i lavoratori della sola piattaforma esistente sono oggetto di un contratto collettivo d’impresa, applicabile al personale regolare della piattaforma, e di un accordo d’impresa che disciplina i ritmi di lavoro.
La durata media del lavoro settimanale dei lavoratori offshore danesi oggetto di un contratto collettivo è di circa trentatré ore (invece delle quarantotto previste dalla direttiva). In Spagna il contratto collettivo dell’impresa Repsol introduce disposizioni più favorevoli riguardanti il tempo di riposo (giornaliero, settimanale, annuale). In Germania il contratto collettivo prevede una durata settimanale del lavoro che non supera le quaranta ore.
5. CONCLUSIONI
Le attività offshore interessano solo pochi Stati membri ed un numero di lavoratori stimato a ± 30 000. Un solo Stato membro, il Regno Unito, occupa la maggioranza (25 000) dei lavoratori offshore .
Dopo la modifica del 2000, la direttiva si applica ai lavoratori offshore ma lascia agli Stati membri la possibilità di derogare a varie disposizioni, purché ai lavoratori interessati siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo.
Si può tuttavia rilevare che la maggior parte degli Stati membri non ha usato questa facoltà e che ai lavoratori offshore si applicano dunque disposizioni legislative nazionali riguardanti il riposo giornaliero e settimanale, le pause e la durata del lavoro notturno. Il Regno Unito è il solo Stato membro ad avere pienamente utilizzato le possibilità di deroga per i lavoratori offshore .
Risulta anche che i contratti collettivi, quando esistono, prevedono regimi più favorevoli delle prescrizioni minime della direttiva, in particolare per quanto riguarda la durata massima del lavoro settimanale e le ferie annuali retribuite.
La malleabilità delle disposizioni della direttiva per quanto riguarda i lavoratori offshore spiega probabilmente come mai gli Stati membri dichiarino quasi unanimemente che le disposizioni della direttiva sono adeguate per il settore in causa e non dovrebbero essere modificate. Dal canto loro, le parti sociali non si sono pronunciate in seguito alla consultazione lanciata dalla Commissione.
Viste le posizioni espresse dagli Stati membri interessati e l’assenza di osservazioni delle parti sociali, la Commissione ritiene che non occorra nessun cambiamento delle norme riguardanti l’organizzazione dell’orario di lavoro dei lavoratori offshore .
[1] Direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 307 del 13.12.1993, pag. 18).
[2] Direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva (GU L 195 dell’1.8.2000, pag. 41).
[3] V. l’articolo 2 della direttiva 2000/34/CE.
[4] Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9).
[5] Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (versione consolidata; GU C 27 del 26.1.1998, pag. 34).
[6] Order No. 630 of 1 July 2003 on certain aspects of the organisation of working time on offshore installations.
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