52006DC0514


Titolo e riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato economico e sociale europeo relativa all'attuazione della direttiva 1997/7/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza

/* COM/2006/0514 def. */

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IT

Bruxelles, 21.9.2006

COM(2006) 514 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

relativa all'attuazione della direttiva 1997/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza

INTRODUZIONE

La presente Comunicazione intende informare il Consiglio, il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale europeo dello stato di attuazione da parte degli Stati membri della direttiva 1997/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.

Nell’allegato II essa presenta inoltre un questionario destinato alla consultazione pubblica. Gli obiettivi del questionario e la procedura di compilazione figurano nell'allegato.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

relativa all'attuazione della direttiva 1997/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza

(Testo rilevante ai fini del SEE)

INDICE

INTRODUZIONE (...)2

1. Introduzione (...)4

2. Principali disposizioni della direttiva (...)5

3. Definizioni - Articolo 2 (...)6

4. Campo di applicazione – Articolo 3 eccezioni (...)7

5. Informazioni preliminari - Articolo 4 (...)8

6. Conferma scritta delle informazioni – Articolo 5 (...)9

7. Diritto di recesso – Articolo 6 (...)10

8. Esecuzione del contratto - Articolo 7 (...)12

9. Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza – Articolo 10 (...)12

10. Conclusioni (...)13

ALLEGATO I (...)14

ALLEGATO II (...)16

ALLEGATO III (...)20

ALLEGATO IV (...)21

1. Introduzione

Tutti gli Stati membri hanno attuato nel diritto nazionale (si veda l’allegato I) la direttiva 1997/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza [1] (“la direttiva”). Nel presente documento (la “Comunicazione”) la Commissione presenta lo stato di applicazione della direttiva, conformemente all’articolo 15, paragrafo 4 della stessa [2]. I ritardi nell’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 4 da parte della Commissione risultano, inizialmente, dal ritardo nell’attuazione della direttiva da alcuni dei 15 Stati membri. La Commissione ha quindi deciso di posticipare la pubblicazione della Comunicazione fino a dopo l’adesione dei 10 Stati membri in modo da produrre un documento che coprisse la situazione in tutti i 25 Stati membri.

Un questionario (il “questionario”) è allegato alla presente Comunicazione (allegato II). Il suo obiettivo è quello di consultare le parti interessate su una serie di questioni connesse alla direttiva. La Commissione esaminerà in particolare se le divergenze nazionali nell'attuazione della direttiva, derivanti dalle opzioni normative previste dalla direttiva stessa, e l'utilizzo della clausola minima di cui all'articolo 14, in base alla quale gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più severe compatibili con il trattato per garantire una maggiore tutela del consumatore, abbiano avuto un impatto sul mercato interno e sulla fiducia delle imprese e dei consumatori nel commercio transfrontaliero.

La Commissione non ritiene opportuno presentare proposte di modifica della direttiva prima della conclusione della fase analittica della revisione dell’acquis comunitario relativo al consumatore (“l’acquis”) (si veda l’allegato III). La revisione mira a valutare le possibili mancanze in termini di tutela del consumatore, in particolare alla luce delle nuove prassi e tecnologie di commercializzazione quali internet e commercio mobile, e ad individuare le incoerenze tra le diverse direttive di tutela del consumatore oggetto della revisione. In base ai risultati della consultazione mediante il questionario e della revisione, la Commisione valuterà la necessità di ulteriori iniziative legislative nel settore delle vendite a distanza, conformemente agli obiettivi di una migliore regolamentazione perseguiti dalla Commissione in termini di semplificazione del contesto normativo [3].

Esaminando i testi nazionali di attuazione della direttiva la Commissione ha spesso fatto uso di traduzioni. Quindi alcuni dei problemi di attuazione individuati nella presente relazione potrebbero essere dovuti a problemi di traduzione.

2. Principali disposizioni della direttiva

La direttiva mira a garantire che i consumatori che acquistano beni o servizi a distanza, quindi senza un contatto diretto faccia a faccia con il fornitore, non si trovino in una posizione peggiore di quella dei consumatori che acquistano avendo un contatto faccia a faccia con il fornitore.

La direttiva copre sia i beni che i servizi. Tuttavia, l’articolo 3 limita l’applicazione della direttiva escludendo alcuni tipi di contratti da tutte o da alcune disposizioni della direttiva. Tali eccezioni sono giustificate in base alla natura dei beni o servizi interessati. I servizi finanziari, visti la loro complessità e il loro valore, sono inclusi nelle eccezioni e sono stati disciplinati dalla direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori [4] che sarà sottoposta a revisione nel prossimo futuro [5]. Per questo motivo i servizi finanziari non vengono trattati nel presente documento. La revisione della direttiva 2002/65/CE terrà tuttavia conto dei risultati pertinenti della revisione di tale direttiva (ad esempio, i risultati relativi al "supporto duraturo").

L’articolo 4 della direttiva elenca le informazioni che vanno fornite al consumatore prima della sottoscrizione di un contratto a distanza. Tali informazioni corrispondono a quelle che sarebbero disponibili al consumatore se stesse acquistando direttamente, vale a dire caratteristiche principali dei beni o servizi e prezzo inclusa IVA. La direttiva prescrive inoltre le modalità di informazione del consumatore ed i tempi.

Al fine di tutelare i consumatori dopo la conclusione del contratto l’articolo 5 stabilisce che al consumatore va sempre fornito un indirizzo a cui può presentare reclami. Tale prescrizione va adempiuta per iscritto o su un altro supporto duraturo entro un periodo di tempo specifico. Inoltre, a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, nella maggioranza dei casi va confermata in questo modo gran parte delle informazioni preliminari, nonché le informazioni supplementari pertinenti dopo la sottoscrizione del contratto (servizi di assistenza e di garanzia).

Poiché un consumatore che acquista beni o servizi a distanza non può valutare completamente se il suo acquisto corrisponde alle sue esigenze al momento dell'ordine, la direttiva prevede un diritto di recesso di almeno 7 giorni lavorativi. Nell’esercizio di questo diritto il consumatore non è tenuto a motivare la sua decisione, non deve essere soggetto a penalità e va rimborsato immediatamente. Le uniche spese eventualmente a carico del consumatore sono le spese di rispedizione al mittente. A norma dell’articolo 6, paragrafo 3 taluni beni e servizi sono esenti dal diritto di recesso a causa della loro natura (merci deperibili).

La direttiva tutela inoltre i consumatori dai ritardi eccessivi nell’esecuzione del contratto. A norma dell’articolo 7 il fornitore deve eseguire l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al fornitore. In base alla direttiva gli Stati membri possono introdurre, a loro discrezione, disposizioni su beni o servizi equivalenti qualora non fossero disponibili quelli ordinati originariamente. Nei casi in cui non è stata esercitata questa discrezionalità oppure in cui un fornitore non fornisca beni o servizi equivalenti, il consumatore ha diritto ad un rimborso integrale entro 30 giorni.

L’articolo 10 prescrive il consenso preventivo del consumatore qualora il fornitore impieghi un fax o un sistema automatizzato di chiamata senza intervento di un operatore. Altri mezzi di comunicazione a distanza possono essere utilizzati soltanto se il consumatore non si dichiara contrario.

La presente Comunicazione non copre le disposizioni dell’articolo 9 sulle forniture non richieste poiché esse saranno sostituite e completamente armonizzate dall’articolo 15 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali [6]. Le disposizioni dell’articolo 8 sul pagamento mediante carta inoltre non saranno trattate nell’ambito della presente Comunicazione, viste le negoziazioni in corso sulla proposta della Commissione relativa ai servizi di pagamento [7] che propone la soppressione dell’articolo 8. Le disposizioni sui mezzi di ricorso (articolo 11) saranno trattate nel contesto più ampio della revisione e nell’ambito dei lavori della Commissione sui ricorsi.

3. Definizioni - Articolo 2

L’articolo 2 definisce i termini principali utilizzati in tutta la direttiva. Le definizioni di “consumatore” e di “fornitore” non sono specifiche alla regolamentazione delle vendite a distanza e saranno esaminate nel più ampio contesto della revisione dell’acquis.

La definizione di “contratto a distanza” di cui all’articolo 2, paragrafo 1 non presenta problemi specifici. Gli Stati membri generalmente hanno seguito fedelmente la dicitura della direttiva. Sebbene la Commissione non abbia ricevuto reclami specifici relativi al concetto di “sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore”, ritiene che i consumatori potrebbero non essere a conoscenza del fatto che la direttiva non è applicabile qualora il fornitore venda a distanza su base ad hoc. Diversi Stati membri, inclusi Francia, Lettonia e Slovacchia, non hanno recepito questo concetto, forse per ovviare a questo problema.

La Commissione ritiene che l’attuale definizione di “tecnica di comunicazione a distanza” sia abbastanza flessibile per coprire nuove tecniche di comunicazione a distanza quali l'm-commercio (il commercio mediante SMS (servizio messaggi brevi)). Tuttavia, la sua applicazione deve essere chiarita in alcuni Stati membri. La Repubblica ceca, ad esempio, sembra aver escluso “corrispondenza”.

Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Francia, Grecia, Lettonia, Polonia, Svezia, Austria, Slovacchia e Slovenia non hanno fornito alla Commissione il testo di attuazione della definizione di “operatore di tecnica di comunicazione”, mentre deve essere chiarito il testo di attuazione di Spagna, Lituania, Malta e Paesi Bassi.

Ulteriori questioni relative alle definizioni saranno discusse nelle altre parti della presente Comunicazione.

4. Campo di applicazione – Articolo 3 eccezioni

L’articolo 3 limita il campo di applicazione della direttiva escludendo alcuni tipi di contratti da tutte o da alcune disposizioni della direttiva. La Commissione deve stabilire se le eccezioni sono ancora appropriate, se devono essere riviste, estese o revocate. La presente Comunicazione prende in considerazione una serie di problemi incontrati dalla Commissione.

Gli Stati membri hanno attuato le eccezioni in modi diversi. Ad esempio, i Paesi Bassi sembrano aver escluso solo la costruzione di proprietà immobili, ma non la vendita.

La Commissione ha riscontrato diverse questioni che richiedono una chiarificazione. Ad esempio, il Belgio non ha fornito alla Commissione il testo di attuazione delle eccezioni di cui all’articolo, tranne per i servizi finanziari. La Commissione è a conoscenza del fatto che almeno alcune di queste eccezioni sono state attuate.

Oltre alle eccezioni di cui all’articolo 3, Spagna e Lussemburgo prevedono nella loro legislazione nazionale sulle vendite a distanza eccezioni generali per i contratti sottoscritti elettronicamente sebbene la direttiva sul commercio elettronico [8] specifichi che non viene pregiudicata la direttiva.

Potrebbe essere necessario chiarire il rapporto tra la direttiva sulla multiproprietà [9] e la direttiva e il significato di “diritti reali immobiliari”. Alcuni Stati membri, tra cui Ungheria, Danimarca, Slovenia e Regno Unito, hanno esplicitamente escluso completamente o parzialmente la multiproprietà dal campo di applicazione dell’attuazione delle eccezioni, mentre altri non l’hanno fatto.

Dopo l’adozione della direttiva l’accresciuta popolarità delle aste on-line ha comportato un aumento significativo di reclami da parte dei consumatori. Mentre all’origine siti web come eBay erano destinati alle transazioni C2C di beni di seconda mano, ora vengono utilizzati sempre di più per transazioni B2C di merci nuove. La Commissione è a conoscenza della giurisprudenza nazionale riguardante la questione della qualificazione di siti web come eBay come case d’aste e la conseguente esenzione dalla direttiva. I controlli dell’attuazione hanno confermato l’esigenza di esaminare il significato di “asta” nel diritto nazionale. In Francia, ad esempio, l’eccezione è stata limitata alle aste “pubbliche”; in Danimarca l’eccezione si applica alle aste “organizzate in modo da incoraggiare la partecipazione di una grande proporzione di offerenti normalmente presenti al luogo dell’asta”. Alcuni Stati membri sembrano aver recepito solo parzialmente l’eccezione (ad esempio in Estonia l’eccezione per le aste è limitata alla non applicazione del diritto di recesso).

Taluni Stati membri sembrano aver esteso le eccezioni parziali di cui all’articolo 3, paragrafo 2 a tutte le disposizioni della direttiva (ad esempio Slovenia, Repubblica ceca e Grecia). Le leggi di altri non sono chiare in quest’ambito (ad esempio, Lettonia, Finlandia, Lituania, Paesi Bassi, Slovenia, Danimarca, Grecia, Polonia e Ungheria). Ad esempio l’eccezione per i “distributori che effettuano giri frequenti e regolari” di cui al primo trattino dell’articolo 3, paragrafo 2 potrebbe aver causato problemi di interpretazione. La traduzione della Commissione della legge finlandese sulle vendite a distanza si riferisce a “sistema di distribuzione regolare” che potrebbe essere più ampia. L’attuazione ungherese si applica a merci fornite giornalmente al consumatore. Nuovi sviluppi quali l’aumento degli acquisti di alimentari su internet suggeriscono che tale eccezione dovrebbe essere riesaminata. Nell’ambito di tali eccezioni è stata utilizzata anche la clausola minima. Ad esempio, l'attuazione polacca non si riferisce a bevande o beni di consumo quotidiano.

L’eccezione di cui al secondo trattino dell’articolo 3, paragrafo 2 potrebbe inoltre aver causato problemi di interpretazione in una serie di Stati membri. Ad esempio, Lettonia, Lituania e Polonia hanno esteso l’eccezione ai contratti in cui la data di esecuzione è determinata dopo la sottoscrizione del contratto. La sentenza della Corte di giustizia europea nel caso Easycar [10], in cui la Corte ha deciso che il noleggio di automobili equivale a “trasporto” ai sensi della direttiva, indica che la direttiva non copre alcuni contratti a distanza che la Commissione e almeno alcuni Stati membri intendevano includere [11]. Inoltre, anche il concetto di “servizi relativi al tempo libero" potrebbe risultare poco chiaro. Questo potrebbe spiegare perché il diritto dei fornitori di non applicare l’articolo 7, paragrafo 2 ai servizi riguardanti le attività del tempo libero all'esterno in circostanze specifiche sia stato attuato soltanto da Cipro, Irlanda, Portogallo e Regno Unito. Negli Stati membri in cui tale eccezione è stata applicata l’imprecisione del termine “circostanze specifiche” potrebbe creare un’incertezza giuridica sia per i consumatori che per le imprese.

5. Informazioni preliminari - Articolo 4

Le prescrizioni relative alle informazioni preliminari di cui all’articolo 4 della direttiva sollevano alcune questioni di interpretazione importanti.

Sebbene un numero significativo di Stati membri abbia attuato letteralmente l’articolo 4, paragrafo 1, la maggioranza ha anche utilizzato la clausola minima per migliorare la tutela dei consumatori. I controlli dell’attuazione hanno rivelato che alcune prescrizioni sono state attuate in modo insufficiente in alcuni Stati membri. La presente Comunicazione s’incentra sulle prescrizioni che potrebbero essere state attuate in modo insufficiente a causa di possibili problemi di interpretazione della direttiva.

Potrebbe essere necessario riconsiderare i tempi e le modalità delle informazioni preliminari per garantire che i consumatori siano informati adeguatamente al momento della decisione di effettuare un’operazione. I concetti di “in tempo utile prima della conclusione di qualsiasi contratto” di cui all’articolo 4, paragrafo 1 e di “in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata” di cui all’articolo 4, paragrafo 2 hanno portato a interpretazioni divergenti. Ad esempio, sembra che in Polonia le informazioni preliminari debbano essere fornite prima di utilizzare una tecnica di comunicazione a distanza.

Le informazioni preliminari relative al prezzo di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c) sono un buon esempio di come le informazioni preliminari possano determinare se un consumatore accetterà o no un contratto. Alcuni Stati membri, tra cui Belgio e Svezia, non hanno fatto esplicitamente riferimento alle imposte nel loro testo di attuazione. La Commissione chiarirà con loro se si tratta di un principio di diritto nazionale che le imposte siano sempre incluse nei riferimenti ai prezzi. Inoltre, essa esaminerà se sia opportuno che la direttiva faccia riferimento esplicito ad altre forme di costi per il consumatore, ad esempio costi di prenotazione/amministrativi, tenendo conto dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera c) della direttiva sulle pratiche commerciali sleali.

La Commissione è consapevole anche dei problemi relativi alla trasparenza dei prezzi e al funzionamento dei servizi a sovrapprezzo. La Commissione valuterà se le disposizioni della direttiva riguardanti i servizi a sovrapprezzo debbano essere rafforzate, vale a dire l'articolo 4, paragrafo 1, lettera g) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base.

La maggioranza degli Stati membri hanno impiegato la clausola minima per prescrivere l’indicazione obbligatoria di un indirizzo per i reclami (ad es. Austria, Repubblica ceca, Danimarca, Finlandia, Lussemburgo, Malta, Slovacchia, Slovenia) e molti hanno scelto di far indicare se sia applicabile o no il diritto di recesso (ad es. Belgio, Germania, Italia, Paesi Bassi, Slovenia, Spagna).

La clausola minima è stata impiegata anche in una serie di modi diversi. Ad esempio, in Italia il consumatore puo richiedere informazioni preliminari in italiano qualora vengano utilizzate tecniche di comunicazione personale. Estonia e Spagna hanno introdotto prescrizioni di ulteriori informazioni riguardanti la sostituzione di merci.

Un numero significativo di Stati membri non ha espressamente attuato la prescrizione di buona fede di cui all’articolo 4, paragrafo 2 e/o non fanno riferimento esplicito alla tutela di taluni tipi di consumatori, inclusi i minori. Tali disposioni saranno prese ulteriormente in considerazione nel corso della revisione.

6. Conferma scritta delle informazioni – Articolo 5

L’articolo 5 prescrive la conferma scritta di talune informazioni, inclusa la maggior parte delle informazioni di cui all'articolo 4. Per questo motivo l’articolo 5 deve essere preso in considerazione insieme all’articolo 4. Occore discutere con diversi Stati membri i tempi della conferma scritta (Danimarca, Germania, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia).

Inoltre, va chiarita con alcuni Stati membri la questione delle informazioni da confermare per iscritto, in quanto alcuni Stati membri hanno omesso di prescrivere la conferma di tutte o di parte delle informazioni (ad es. nella Repubblica ceca solo le informazioni riguardanti l’identità e l’ubicazione geografica del fornitore devono essere confermate per iscritto).

Anche la clausola minima ha portato a divergenze nelle normative nazionali, ad esempio riguardanti le prescrizioni relative alla lingua (Cipro, Grecia, Spagna) o le informazioni supplementari da fornire per iscritto. La conferma delle informazioni riguardanti il diritto di recesso in particolare ha generato regole nazionali supplementari. Cipro ha prescritto un modello di avviso di recesso che va comunicato al consumatore insieme alla conferma scritta. In Spagna un fornitore deve allegare alla conferma scritta un documento di recesso/cancellazione contenenti le informazioni prescritte. Il Belgio è andato oltre prescrivendo clausole standard in un dato formato e le conseguenze in caso di non adempienza.

Alcuni Stati membri e parti interessate hanno sollevato l’esigenza di chiarire il concetto di “supporto duraturo” di cui all’articolo 5, paragrafo 1 alla luce della direttiva 2002/65/CE e delle nuove tecnologie. L’Italia ha evitato i problemi di interpretazione introducendo norme più severe, vale a dire la conferma può avvenire mediante un altro supporto duraturo soltanto con il consenso del consumatore. Lituania, Repubblica ceca, Slovacchia e Polonia hanno scelto di non fare riferimento al “supporto duraturo”.

7. Diritto di recesso – Articolo 6

Il diritto di recesso introdotto in quattro direttive di tutela del consumatore, incluso l'articolo 6 della direttiva, è spesso utilizzato come esempio primario di incoerenza con l'acquis (vale a dire che il cosiddetto "periodo di riflessione" varia da una direttiva all'altra) [12] e di divergenze nazionali risultanti dall'impiego della clausola minima. Nel campo delle vendite a distanza la direttiva fissa un periodo minimo di sette giorni lavorativi per consentire al consumatore di rescindere il contratto. Gli Stati membri hanno applicato questa disposizione in vari modi, spesso indicando sette giorni lavorativi o 14 giorni di calendario (si veda l’allegato IV).

L’attuazione dell’articolo 6, paragrafo 1 che prescrive la durata e il termine del periodo di riflessione non ha generato molti problemi. Il periodo di riflessione francese è calcolato in “jours francs” e il significato esatto di questo termine deve essere chiarito con le autorità francesi. Il momento in cui inizia a decorrere il periodo solleva questioni più fondamentali. Ad esempio, il “ricevimento” delle merci può essere soggetta ad interpretazioni diverse negli Stati membri. La questione di quando avviene il ricevimento è già stata sollevata (ad es. se un pacco è consegnato quando il consumatore è assente, il ricevimento è avvenuto al momento in cui il postino lascia la cartolina di avviso oppure quando il consumatore ritira il pacco dall'ufficio postale) e sarà presa in considerazione nell'ambito dei lavori più ampi della revisione. La Commissione si chiede inoltre se nel corso della revisione vada riesaminata la questione delle consegne in lotti. In Germania, Estonia, Lettonia e Svezia le normative nazionali specificano che il periodo decorre dalla prima consegna di parte delle merci. Il considerando 10 sembra permettere questa interpretazione. Secondo la Commissione, se un ordine comprende prodotti diversi il consumatore dovrebbe aver diritto ad un periodo di riflessione dopo la consegna per ciascun prodotto. Invece non dovrebbe avere lo stesso diritto se si tratta di un ordine di un singolo prodotto che è consegnato in lotti. Ad esempio, un ordine di libri diversi fatto su internet (ad es. un romanzo e una biografia) che non può essere consegnato in una sola volta a causa della non disponibilità di uno dei prodotti non dovrebbe essere trattato nello stesso modo di un contratto per la fornitura di un'enciclopedia mediante diverse consegne in un dato periodo di tempo.

Le conseguenze finanziarie del recesso da un contratto e/o i tempi di rimborso (articolo 6, paragrafi 1 e 2) vanno inoltre discussi con diversi Stati membri (ad es. la Repubblica ceca sembra non aver attuato l’articolo 6, paragrafo 2); Germania e Lituania non hanno fatto riferimento al limite di tempo per il rimborso). Il testo di attuazione dell’Ungheria non è chiaro, come non lo è quello di Austria e Svezia in materia delle sanzioni. In Finlandia il rimborso deve avvenire entro 30 giorni dalla restituzione del prodotto. Poiché la direttiva non determina se il periodo di 30 giorni decorre dalla data di avviso del recesso o dalla data di ricevimento delle merci da parte del fornitore, non è chiaro se questa interpretazione sia accettabile.

L’articolo 6, paragrafo 3 elenca eccezioni al diritto di recesso. In generale tali eccezioni sembrano essere state attuate in modo adeguato, nonostante la necessità di alcuni chiarimenti (ad es. l’eccezione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, quarto trattino potrebbe essere più ampia di quella consentita in Spagna, Lussemburgo, Italia e Portogallo). Le eccezioni saranno esaminate con attenzione nel contesto della revisione in modo da stabilire se siano ancora aggiornate.

Di nuovo la clausola minima è stata utilizzata per l’attuazione dell’articolo 6. Alcune delle eccezioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3 non sono state attuate in modo armonizzato in tutta Europa (ad es. in Belgio le eccezioni non sono applicabili se il fornitore non ha specificato nelle informazioni preliminari che il diritto di recesso non esiste; in Danimarca l’eccezione per i giornali si applica soltanto in circostanze specifiche). Le divergenze nazionali sono particolarmente chiare se si esaminano le modalità di esercizio del diritto di recesso: in Portogallo le merci vanno restituite entro 30 giorni; la forma del avviso di recesso è prescritto in alcuni Stati membri; diversi Stati membri, tra cui Regno Unito, Finlandia e Portogallo, hanno disposto l’obbligo di cura delle merci mentre sono in possesso del consumatore. Gli Stai membri hanno inoltre utilizzato in modo diverso l’opzione normativa riguardante il costo di restituzione delle merci, tra cui il pagamento da parte del consumatore in tutti i casi (Cipro), spese a carico del consumatore in alcuni casi (Regno Unito); spese a carico del consumatore a discrezione del fornitore (Estonia, Malta) e spese a carico del fornitore se la restituzione non può avvenire per posta ordinaria (Finlandia). In Estonia esiste un massimo di 10 euro per le spese a carico del consumatore per la restituzione delle merci.

Non tutti gli Stati membri hanno notificato alla Commissione l’attuazione dell’articolo 6; paragrafo 4 riguardante la cancellazione degli accordi di credito al momento dell’esercizio del diritto di recesso (Slovenia) e per alcuni altri il testo di attuazione deve essere chiarito (Repubblica ceca, Cipro, Polonia).

Infine, vale la pena notare che il testo di attuazione belga consente l’introduzione di norme specifiche per le piccole e medie imprese. Sebbene la Commissione non abbia prove che tale potere sia stato utilizzato, norme di questo tipo potrebbero essere in violazione della direttiva.

8. Esecuzione del contratto - Articolo 7

In generale l’attuazione dell’articolo 7 riguardante l’esecuzione del contratto solleva problemi relativi ai tempi. Va sottolineato che né la Repubblica ceca né la Germania hanno notificato l’attuazione dell’articolo 7, paragrafo 1.

La principale osservazione in merito all’articolo 7 riguarda l’utilizzo incoerente della terminologia in tutta la direttiva e in particolare all’interno dell’articolo 7. In effetti, l’articolo 7 fa riferimento a “giorni” mentre l’articolo 6 fa riferimento a “giorni lavorativi”. Inoltre, il momento di decorrenza del periodo è specificato nell'articolo 7, paragrafo 1 ("dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione”), ma non è specificato nell'articolo 7, paragrafo 2. Nella sua forma attuale l’articolo 7, paragrafo 2 è stato interpretato in diversi modi. Alcuni Stati membri hanno interpretato la prescrizione relativa ai tempi in modo che sia applicabile soltanto al rimborso, mentre altri in modo che sia applicabile sia al rimborso che all'avviso di non disponibilità. Tali questioni devono essere discusse con Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Austria e Regno Unito. Al contrario alcuni Stati membri, quali Finlandia, Cipro, Slovenia e Slovacchia, hanno reso più severe tutte o alcune delle prescrizioni riguardanti i tempi. Altri, come Francia e Danimarca, impongono una penalità finanziaria sotto forma di interessi.

Inoltre, in alcuni Stati membri il testo di attuazione dell'articolo 7, paragrafo 3 è debole. Ad esempio, in Italia non viene fatto alcun riferimento al “modo chiaro e comprensibile” in cui il consumatore deve essere informato della possibilità del fornitore di fornire beni o servizi equivalenti. L’Estonia ha evitato questo tipo di problema incorporando la prescrizione di informazione nelle disposizioni che attuano gli articoli 4 e 5. Belgio, Lussemburgo, Danimarca, Germania e Austria sembrano aver esercitato la propria discrezione non attuando le disposizioni riguardanti le merci equivalenti di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

9. Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza – Articolo 10

Molti Stati membri non hanno notificato tutte o parti delle loro disposizioni nazionali di attuazione di questo articolo. Ciò può essere giustificato dal fatto che anche la legislazione comunitaria successiva copre tali limiti. La direttiva sulla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche 2002/58/CE [13] impone agli Stati membri di garantire che l’impiego di sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di un operatore, fax o posta elettronica sia consentito per scopi di invio di materiale pubblicitario unicamente nei confronti di abbonati che abbiano dato il loro previo consenso (sistema “opt-in”). Per quanto riguarda altre forme di comunicazione a distanza spetta agli Stati membri decidere se adottare un sistema di "opt-in" oppure "opt-out".

10. Conclusioni

L’attuazione della direttiva negli Stati membri solleva una serie di problemi confermati o apparenti. Molti potrebbero derivare dalla dicitura della direttiva. Sebbene la direttiva sembri essere abbastanza flessibile da coprire le nuove tecnologie e le nuove forme di commercializzazione, l’applicazione pratica della direttiva potrebbe risultare non adeguata con il passare del tempo. L’esecuzione corretta dei diritti e degli obblighi di cui alla direttiva non è sempre possibile. Inoltre, i controlli dell’attuazione hanno rivelato divergenze significative tra le normative nazionali che risultano dall’impiego della clausola minima. In questa fase non è chiaro in quale misura tali divergenze si ripercuotano sul corretto funzionamento del mercato interno e sulla fiducia dei consumatori. La Commissione deve chiarire questo punto per poter decidere se occorre modificare la direttiva.

Tali questioni saranno esaminate nel corso della revisione dell’acquis. Ai fini della revisione la Commissione dovrà tenere conto non solo della legislazione sulla tutela dei consumatori, ma anche di altri campi della legislazione comunitaria, tra cui il commercio elettronico e la tutela della vita privata.

ALLEGATO I

Tabella delle misure di attuazione degli Stati membri

Stato membro | Misure di attuazione note alla Commissione in data 1 aprile 2006 | Data di entrata in vigore della legge |

Österreich | Bundesgesetz, mit dem Bestimmungen über den Vertragsabschluß in Fernabsatz in das Konsumentenschutzgesetz eingefügt und das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 1984 sowie das Produkthaftungsgesetz geändert werden (Fernabsatz-Gesetz) BGBI. Nr. 185/1999 | 1 giugno 2000 |

Belgique | Loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur, modifiée par la loi du 25 mai 1999 transposant la directive européenne concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance. | 1 novembre 1999? |

Κypros | Ο περί της Σύναψης Καταναλωτικών Συμβάσεων εξ Αποστάσεως Νόμος του 2000 (Ν.14(Ι)/2000) | 28 marzo 2000 |

Česká republika | Zákon č. 367/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony | 1 gennaio 2001 |

Danmark | Bekendtgørelse af lov om visse forbrugeraftaler (Dørsalg mv., fjernsalg og løbende tjenesteydelser) (Forbrugeraftaleloven), som ændret ved lov nr 262 af 6. maj 1993, lov nr. 1098 af 21.december og lov nr. 442 af 31. maj 2000. | 1 giugno 2000 e 1 luglio 2000 |

Eesti | Võlaõigusseadus RT I 2004, 37, 255 | 1 maggio 2004 |

Suomi | Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta, 15.12.2000 (Suomen säädöskokoelma 2000 N° 1072)Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 15.12.2000 (Suomen säädöskokoelma 2000 N° 1073). | 1 marzo 2001 |

France | Articles 5 à 15 de l’ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 et Article 36 de la Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne | 25 agosto 2001 |

Deutschland | Gesetz über Fernabsatzverträge und andere Fragen des Verbraucherrechts sowie zur Umstellung von Vorschriften auf Euro vom 27. Juni 2000 | 30 giugno 2000 |

Ellás | Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1-496/2000 περί πωλήσεων από απόσταση και συγκριτικής διαφήμισης, τροποποιητική του Ν.2251/94 για την Προστασία των Καταναλωτών | 18 dicembre 2000 |

Magyarország | 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollévők között kötött szerződésekről | Nessuna informazione |

Ireland | European Communities (Protection of Consumers in Respect of Contracts made by Means of Distance Communication) Regulations 2001 (S.I. 207 of 2001) | 15 maggio 2001 |

Italia | Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n.206, “Codice del consumo, a norma dell’ articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n.229”. | 23 ottobre 2005(originariamente proposta come decreto legge con entrata in vigore in ottobre 1999) |

Latvija | Patērētāju tiesību aizsardzības likums, Grozījumi: 22.11.2001. likums Miniostru kabineta 2002.gada.28 maija noteikumi Nr 207 “Noteikumi par distances lîgumi” | Nessuna informazione |

Lietuva | Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. VIII – 1946 (nauja redakcija)Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymas Nr.258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo | Nessuna informazione |

Luxembourg | Loi du 16 avril 2003 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance et abrogeant l’article 7 de la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur | 11 maggio 2003 |

Malta | Distance Selling Regulations (LN186/01)Consumer Affairs Act (Chapter 378) | 1 gennaio 2002 |

Nederland | Wet van 21.12.2000 tot aanpassing van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek aan richtlijn nr. 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten (PbEG L 144) (21.12.2000) | 1 febbraio 2001 |

Polska | Ustawa z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrzadzoną przez produkt niebezpieczny | 30 giugno 2000 |

Portugal | Decreto-Lei nº 143/2001 de 26 de Abril 2000 | 25 maggio 2001 |

Slovenska republika | Zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji | 1 aprile 2000 |

Slovenija | Zakon o varstvu potrošnikov - uradno prečiščeno besedilo (N 700-01/190-6/24 (ZVPot-UPB1)) | 2003 |

España | Ley 47/2002, de 19 de diciembre, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, para la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 97/7/CE, en materia de contratos a distancia, y para la adaptación de la Ley a diversas Directivas comunitarias | 1 gennaio 2003 |

Sverige | Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemforsaljningsavtal | 1 giugno 2000 |

United Kingdom | The Consumer Protection (Distance Selling) Regulations 2000 (SI 2000 No. 2334) as amended by The Consumer Protection (Distance Selling) (Amendment) Regulations 2005 (SI 2005 No. 689) | 31 ottobre 2000 |

ALLEGATO II

Domande per la consultazione pubblica

La Commissione intende raccogliere i pareri degli Stati membri e delle parti interessate sull’applicazione della direttiva e sulla sua adeguatezza alle nuove condizioni di mercato e/o ai prodotti nuovi. A tale fine è stato compilato un elenco di domande per la consultazione pubblica, che vanno lette insieme alla Comunicazione in cui figura il questionario in modo da avere una panoramica completa delle questioni che la Commissione ha individuato finora nel campo delle vendite a distanza. Sono benvenuti contributi su problemi che non sono stati sollevati nella Comunicazione o nel questionario.

Dopo il termine del periodo di consultazione la Commissione pubblicherà un riassunto delle risposte sul suo sito web. Anche le risposte e le osservazioni degli interessati saranno pubblicati sul sito internet della Commissione europea, se il rispondente non indica esplicitamente la sua opposizione. Le risposte saranno introdotte nella base dati apposita in modo da continuare i lavori più ampi della revisione del quadro normativo riguardante i consumatori.

La Commissione valuterà anche la necessità di organizzare un’udienza pubblica per ampliare il dibattito sulle questioni sollevate nella Comunicazione e nel questionario. La Commissione terrà conto anche dei risultati della consultazione pubblica che sarà avviata dal Libro verde sulla revisione più ampia del quadro normativo relativo al consumatore. Il Libro verde esaminerà lo stato di avanzamento della revisione dell’acquis. In base ai dati raccolti finora, proporrà possibili alternative per la riforma del quadro normativo relativo al consumatore e chiederà i pareri degli Stati membri e delle parti interessate sul modo più appropriato di procedere. L’adozione del Libro verde è programmata per l'autunno del 2006.

Tutti gli interessati che desiderano rispondere al questionario devono inviare le loro risposte alla Commissione europea entro il 21.11.2006. Siete pregati di rispondere nel modo più completo possibile e di inviare le vostre osservazioni (contrassegnate dalla dicitura “prima consultazione sulla direttiva di contratti a distanza”) a:

Commissione europea

Direzione generale Salute e tutela dei consumatori

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

Belgio

oppure per posta elettronica a: SANCO-B2@ec.europa.eu.

Articolo 2 - Definizioni

1. Le attuali definizioni di “consumatore” e di “fornitore” sono adeguate ai fini del campo disciplinato dalla direttiva 97/7/CE? (questo punto sarà preso in considerazione anche nei lavori più ampi della revisione dell’acquis relativo al consumatore)2. L’attuale definizione di “contratto a distanza” è abbastanza chiara? In particolare il termine “sistema organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza” è chiaro oppure è opportuno estendere la tutela dei consumatori a tutti i contratti a distanza indipendentemente dal fatto che il fornitore commercializzi abitualmente o no beni o servizi a distanza? 3. L’attuale definizione di “tecnica di comunicazione a distanza” è abbastanza chiara? 4. Il fatto di definire il termine “operatore di tecnica di comunicazione” comporta un valore aggiunto? 5. Le definizioni sono poco chiare in relazione ad altri concetti o esiste la necessità di definire altri concetti riguardanti le vendite a distanza? |

Articolo 3 - Eccezioni

6. Occorre rivedere, estendere o revocare le eccezioni attuali alla luce di nuovi sviluppi del mercato (ad es. scaricamento di musica o altri servizi) e/o tecnologie (ad es. emergenza del m-commercio) oppure di problemi di interpretazione (sentenza della Corte di giustizia sul caso Easycar in cui è stato deciso che il noleggio di automobili è equivalente a "servizi di trasporto" ed è di conseguenza escluso dal campo di applicazione della direttiva; utilizzo di terminologia vaga come “servizi per il tempo libero”)?7. L’inserimento nella direttiva di una definizione di servizi finanziari mediante l’articolo 18 della direttiva 2002/65 ha risolto eventuali problemi di attuazione che gli Stati membri potrebbero aver incontrato nell’attuazione della direttiva? (questo punto sarà preso in considerazione in maggiore dettaglio nel corso della revisione della direttiva 2002/65)8. L’esenzione che copre la costruzione e la vendita di beni immobiliari o diritti reali immobiliari causa problemi di interpretazione, vale a dire l’interazione di questa direttiva con la direttiva sulla multiproprietà? 9. La direttiva dovrebbe coprire le aste o tipi specifici di aste? |

Articolo 4 - Informazioni preliminari

10. L’articolo 4 può essere migliorato (disposizioni più chiare riguardanti i tempi e/o il formato delle informazioni preliminari; introduzione di disposizioni supplementari o revoca di talune prescrizioni)?11. Tutti i gruppi di consumatori (ad es. i minori) sono protetti sufficientemente dalla direttiva? In caso contrario, come si può migliorare la loro protezione? |

Articolo 5 – Conferma scritta delle informazioni

12. È possibile migliorare l’articolo 5, ad esempio mediante la definizione di “supporto duraturo” come nella direttiva 2002/65/CE, l’introduzione di ulteriori informazioni che vanno confermate per iscritto oppure la soppressione di alcune informazioni?13. La fusione delle prescrizioni di informazione di cui agli articoli 4, paragrafo 1 e 5, paragrafo 1 semplificherebbe queste norme sia per i consumatori che per i fornitori? |

Articolo 6 - Diritto di recesso

14. Ritenete che la durata del periodi di riflessione per le vendite a distanza dovrebbe essere armonizzato in tutti gli Stati membri e, in caso affermativo, quale dovrebbe essere la durata di questo periodo (la questione dell’opportunità di armonizzare i periodi di riflessione nelle diverse direttive di tutela dei consumatori sarà esaminata nel quadro più ampio della revisione dell’acquis relativo ai consumatori. Tuttavia, desiderate fare delle osservazioni in merito)?15. Le norme riguardanti l’esercizio del diritto di recesso e le sue conseguenze devono essere chiarite?16. Le attuali eccezioni al diritto di recesso devono essere riviste, estese o revocate alla luce dei nuovi sviluppi di mercato e/o tecnologie?17. Le disposizioni riguardanti le spese di restituzione delle merci devono essere armonizzate nel campo delle vendite a distanza e, in caso affermativo, a carico di chi devono essere queste spese? (questo punto sarà preso in considerazione anche nei lavori più ampi della revisione dell’acquis relativo al consumatore) |

Articolo 7 – Esecuzione del contratto

18. Le disposizioni dell’articolo 7 garantiscono un’esecuzione corretta dei contratti a distanza, in altre parole le norme riguardanti i tempi e la forma sono chiare?19. Occorre rendere obbligatoria la disposizione opzionale riguardante le merci equivalenti di cui all’articolo 7, paragrafo 3 in modo da aumentare e armonizzare il livello di protezione della tutela dei consumatori in tutto il mercato interno? |

Articolo 10

20. L’articolo 10 dovrebbe essere espressamente revocato in modo da chiare il rapporto tra l’articolo 10 e la direttiva 2002/58/CE sulla tutela della vita privata e le comunicazioni elettroniche? |

Domande di carattere generale

21. Quali ripercussioni ha avuto l’impiego della clausola minima (la possibilità per gli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni che offrono una maggiore tutela dei consumatori) sul commercio transfrontaliero e sulla concorrenza? Ha costituito un ostacolo per il commercio transfrontaliero oppure per l'esercizio del diritto di stabilimento? In caso affermativo, indicare gli esempi.22. Avete incontrato altri problemi con la normativa delle vendite a distanza nella sua forma attuale? 23. Ritenete che vi siano altri aspetti delle vendite a distanza che richiedano una regolamentazione? |

ALLEGATO III

Direttive a tutela dei consumatori sottoposte a revisione

Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, GU L 372 del 31.12.1985, pag. 31.

Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, vacanze e circuiti «tutto compreso», GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.

Direttiva del Consiglio 93/13/CEE, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.

Direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili, GU L 280 del 29.10.1994, pag. 83.

Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, GU L 144, 4.6.1997, pag. 19.

Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori, GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27.

Direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, GU L166 dell'11.6.98, pag. 51.

Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12.

ALLEGATO IV

Durata del periodo di riflessione negli Stati membri

Stato membro | Durata del periodo di riflessione |

Austria | 7 giorni lavorativi (esclude esplicitamente il sabato) |

Belgio | 7 giorni lavorativi |

Cipro | 14 giorni |

Repubblica ceca | 14 giorni |

Danimarca | 14 giorni |

Estonia | 14 giorni |

Finlandia | 14 giorni |

Francia | 7 giorni lavorativi? (occore chiarire il significato di “jours francs”) |

Germania | 2 settimane |

Grecia | 10 giorni lavorativi |

Ungheria | 8 giorni lavorativi |

Irlanda | 7 giorni lavorativi |

Italia | 10 giorni lavorativi |

Lettonia | almeno 14 giorni |

Lituania | 7 giorni lavorativi |

Lussemburgo | 7 giorni lavorativi |

Malta | 15 giorni |

Paesi Bassi | 7 giorni lavorativi |

Polonia | 10 giorni |

Portogallo | 14 giorni |

Slovacchia | 7 giorni lavorativi |

Slovenia | 15 giorni |

Spagna | 7 giorni lavorativi in base alla legislazione del paese di consegna |

Svezia | 14 giorni |

Regno Unito | 7 giorni lavorativi |

[1] GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

[2] A norma dell’articolo 15, paragrafo 4 “al più tardi entro un termine di quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'applicazione della stessa, corredata, se del caso, di una proposta di revisione.”

[3] Si veda la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 16 marzo 2005 - Una migliore regolamentazione per la crescita e l’occupazione nell’Unione europea (COM(2005) 97 definitivo e la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 25 ottobre 2005 - Attuazione del programma comunitario di Lisbona - Una strategia per la semplificazione del contesto normativo (COM(2005) 535 definitivo). La revisione dell’acquis relativo alla tutela del consumatore figura nel programma modulato di semplificazione allegato a quest’ultima Comunicazione.

[4] Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica le direttive 90/619/CEE del Consiglio, 97/7/CE e 98/27/CE(271), GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16.

[5] Comunicazione della Commissione del 6 aprile 2006 - Riesame della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (COM(2006) 161 definitivo).

[6] Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), GU L 149 del 11.6.2005, pag. 22.

[7] Articolo 81 proposto da COM(2005) 603 definitivo.

[8] Articolo 1, paragrafo 3 letto insieme al considerando n. 11 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

[9] Direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili, GU L 280 del 29.10.1994, pag. 83.

[10] Causa C-336/03 Easycar (UK) Ltd contro Office of Fair Trading, ECR 2005, pag. I-1947.

[11] Francia, Spagna e Regno Unito.

[12] La direttiva sulla multiproprietà indica un minimo di 10 giorni di calendario mentre la direttiva sulle vendite porta a porta 85/577/CEE si riferisce ad un minimo di 7 giorni (Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, GU L 372 del 31.12.1985, pag. 31). La direttiva sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari indica 14 giorni di calendario.

[13] Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

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