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Document 52005PC0305

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale

52005PC0305




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 07.07.2005

COM(2005) 305 definitivo

2005/0126 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA E CONSULTAZIONI

Il 29 maggio 2000 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1348/2000 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale[1]. Il regolamento si prefigge di accelerare la trasmissione degli atti, che deve avvenire direttamente tra gli organi locali designati dagli Stati membri (organi emittenti e organi riceventi). Dall’entrata in vigore del regolamento stesso, in data 31 maggio 2001, la Commissione si è adoperata per riunire il maggior numero di informazioni in merito alla sua applicazione, della quale ha discusso a più riprese. Essa ha inoltre commissionato all’esterno uno studio sull’applicazione del regolamento. Da ultimo, la Commissione ha adottato il rapporto relativo all’applicazione del regolamento, conformemente all’articolo 24 del medesimo.

- Nel dicembre 2002 la Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale ha dedicato una sessione del suo primo convegno a dibattere delle prime esperienze di applicazione del regolamento. In quell’occasione sono stati segnalati problemi di varia natura, che possono riassumersi come segue: dato che il regolamento è stato adottato solo di recente, sussistevano dei problemi pratici (come il mancato uso dei moduli-tipo o l’erronea interpretazione delle disposizioni relative all’uso delle lingue); le amministrazioni nazionali talvolta omettevano di attivarsi entro i termini stabiliti dal regolamento; le spese erano elevate e la loro composizione risultava poco trasparente.

- Quale tappa successiva del processo di consultazione, nel luglio 2003 la Commissione ha organizzato un’audizione pubblica sull’applicazione del regolamento. L’audizione ha dato modo alle autorità e agli operatori che intervengono in sede di applicazione del regolamento di procedere a uno scambio di opinioni. Gli aspetti che hanno maggiormente destato interesse nel corso della discussione sono stati i tempi necessari a trasmettere e a notificare o comunicare gli atti, l’efficienza degli organi mittenti, degli organi riceventi e delle amministrazioni centrali, nonché le spese di notificazione o comunicazione. Vari Stati membri hanno espresso viva preoccupazione per il fatto che i moduli non venivano usati correttamente, per non parlare di quando non venivano usati affatto.

- Un consulente esterno ha poi approntato uno studio in merito all’applicazione del regolamento , su richiesta della Commissione[2]. Lo studio giunge alla conclusione che il regolamento ha accelerato la trasmissione e la notificazione o comunicazione degli atti, contribuendo inoltre in modo significativo – grazie alla migliore cooperazione giudiziaria tra Stati membri – a creare uno spazio giudiziario europeo. Gli operatori che intervengono attualmente in sede di applicazione del regolamento sono però tuttora in fase di adeguamento, e non padroneggiano ancora a sufficienza le varie disposizioni. Lo studio insiste sulla necessità di formare gli operatori coinvolti.

- Da ultimo, nell’aprile 2004, la Commissione ha convocato una riunione del comitato consultivo in materia di notificazione e comunicazione di documenti (ai sensi dell’articolo 18 del regolamento), per discutere dei risultati dello studio, nonché di eventuali modifiche al regolamento, e per raccogliere informazioni complementari presso gli Stati membri sul funzionamento del regolamento stesso.

Basandosi sui dati raccolti grazie allo studio commissionato e alle varie fasi del processo di consultazione, il 1º ottobre 2004 la Commissione ha adottato un rapporto sull’applicazione del regolamento (CE) n. 1348/2000[3] corredato di un allegato. Il rapporto giunge alla conclusione che il regolamento, dall’entrata in vigore nel 2001, nel complesso ha migliorato e accelerato la trasmissione e la notificazione o comunicazione di atti fra gli Stati membri. Tuttavia, tra le persone che concorrono all’applicazione del regolamento – con particolare riferimento agli organi locali – nella fase di adeguamento in atto molte non dispongono ancora di una sufficiente padronanza dello strumento. Inoltre, l’applicazione di determinate disposizioni del regolamento non è del tutto soddisfacente.

- Nel febbraio 2005 la Commissione ha organizzato una pubblica audizione dedicata al rapporto, sulla scorta di un documento di lavoro che elencava un certo numero di proposte concrete in ordine a eventuali modifiche del regolamento.

2. SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Il nuovo regolamento si prefigge di migliorare e accelerare ulteriormente la trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale a fini di notificazione o comunicazione fra Stati membri, nonché di snellire l’applicazione di determinate disposizioni del regolamento e di rafforzare la certezza giuridica per il richiedente non meno che per il destinatario.

Questo obiettivo s’inquadra nel Programma dell’Aia – Rafforzare la libertà, la sicurezza e la giustizia nell’Unione europea , adottato dal Consiglio europeo del 4-5 novembre 2004. Il programma sottolinea la necessità di garantire la coerenza della legislazione e di migliorarla, nonché di procedere a una valutazione dell’ acquis comunitario per renderne più incisiva l’efficacia.

L’obiettivo della proposta non può essere realizzato in modo soddisfacente dagli Stati membri medesimi, in quanto non sono in grado di garantire l’equipollenza di disposizioni applicabili nell’intera Comunità, un risultato conseguibile solo a livello comunitario.

La proposta risulta altresì pienamente conforme al principio di proporzionalità, in quanto si limita allo stretto necessario per il raggiungimento dell’obiettivo perseguito.

3. COMMENTO ARTICOLO PER ARTICOLO

Articolo 1

1. Paragrafo 1 (articolo 7)

Stando al rapporto della Commissione, rispetto alla convenzione dell’Aia del 1965, relativa alla notificazione e comunicazione all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, il regolamento ha permesso di accelerare la trasmissione degli atti e la loro notificazione o comunicazione. Se i tempi necessari a trasmettere e a notificare o comunicare gli atti sono stati ridotti, e in genere oscillano tra 1 e 3 mesi, in alcuni casi è ancora necessario attendere fino a 6 mesi. Tempi del genere sono inaccettabili all’interno di uno spazio europeo di giustizia in materia civile e commerciale. Questo paragrafo istituisce pertanto l’obbligo di provvedere alla notificazione o comunicazione entro un mese dalla ricezione.

Esso prevede inoltre che l’organo ricevente, ove non sia possibile provvedere alla notificazione o alla comunicazione, debba informarne l’organo mittente immediatamente .

Occorre sopprimere la frase “Il termine è calcolato secondo la legislazione dello Stato membro richiesto” , dato che, per calcolare i tempi e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1348/2000, è d’applicazione il regolamento (CE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (si veda il considerando 10).

2. Paragrafo 2 (articolo 8)

a) Articolo 8, paragrafo 1

Date le differenze d’impostazione fra Stati membri in ordine al termine previsto per rifiutare la ricezione di un atto[4], onde garantire un’applicazione uniforme del regolamento in tutti gli Stati membri occorre instaurare un medesimo lasso di tempo di una settimana, durante il quale il destinatario può rifiutare la ricezione dell’atto, rispedendolo al mittente. Sarebbe del pari opportuno precisare che il destinatario può esercitare altresì il proprio diritto di rifiuto immediato, al momento stesso della notificazione o della comunicazione, nonché direttamente presso la persona che notifica o comunica l’atto.

Va poi introdotto un obbligo di informare per iscritto il destinatario del suo diritto di rifiutare l’atto, dato che oggi non sempre il destinatario è al corrente di tale diritto, come si evince dal rapporto della Commissione. L’organo ricevente informerà il destinatario di questo diritto mediante un formulario il cui modello figura in allegato e, ove sia possibile, altresì a voce.

All’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) occorre sopprimere le parole “ dello Stato membro mittente ”. È sufficiente che il destinatario comprenda la lingua dell’atto, si tratti o no di una lingua dello Stato membro d’origine.

I termini “se non è corredato di una traduzione in una di tali lingue” vengono aggiunti per precisare che, ove l’atto non sia stilato in una delle lingue di cui all’articolo 8, paragrafo 1, oltre alla traduzione va notificato o comunicato anche l’atto originale (ovvero, non è sufficiente notificare o comunicare la sola traduzione dell’atto originale).

b) Articolo 8, paragrafo 3

Dato che il regolamento non contiene esplicite disposizioni relative alle conseguenze giuridiche di un rifiuto giustificato di ricezione dell’atto, ai sensi del paragrafo 1, attualmente è pendente dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso al riguardo[5].

Per motivi inerenti alla certezza del diritto, il regolamento vero e proprio deve comportare una disposizione esplicita applicabile in casi del genere. Questo paragrafo permette di ovviare a tali situazioni di rifiuto, notificando o comunicando una traduzione dell’atto in conformità delle disposizioni del regolamento. Onde tutelare efficacemente i diritti sia del richiedente che del destinatario, la data di notificazione o di comunicazione dell’atto deve essere in tal caso la data di notificazione o di comunicazione della traduzione. Qualora tuttavia, a norma della legislazione di uno Stato membro, un atto vada notificato o comunicato entro un dato termine per tutelare i diritti del richiedente, la data da prendere in considerazione nei confronti di quest’ultimo dovrebbe essere quella di notificazione o di comunicazione dell’atto originale.

3. Paragrafo 3 (articolo 9)

Il regime di doppia data previsto dall’articolo 9 si prefiggeva di tutelare i diritti del richiedente non meno che del destinatario. Il paragrafo 1 sancisce il principio secondo cui la data di notificazione o di comunicazione deve essere quella alla quale l’atto è stato notificato o comunicato in conformità della legislazione dello Stato membro richiesto. Tale sistema mira a tutelare i diritti del destinatario. Il paragrafo 2 vuole a sua volta tutelare i diritti del richiedente, che può avere interesse ad agire entro un determinato termine o una determinata data. In casi del genere, è logico consentirgli di far valere i propri diritti a una data che possa liberamente scegliere, anziché basarsi su una circostanza (la notificazione o la comunicazione di un atto in un altro Stato membro) su cui non è in grado di influire direttamente e che può intervenire dopo la data prevista.

Attualmente, vari Stati membri[6] hanno chiesto deroghe ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, in quanto il loro diritto procedurale nazionale non prevede un regime di doppia data. Questi Stati membri applicano tuttavia disposizioni equivalenti per tutelare i diritti del richiedente (contemplando ad esempio che, in caso di ricorso, i termini di prescrizione vengano sospesi).

Al paragrafo 1, l’espressione “ effettuata a norma dell’articolo 7 ” va soppressa, giacché l’articolo 9 si applica anche alla notificazione o alla comunicazione di un atto in conformità della sezione 2 (vale a dire degli articoli 12-15; si veda il nuovo articolo 15 bis ).

L’attuale formulazione del paragrafo 2 in merito ai termini di notificazione o di comunicazione “ nell’ambito di un procedimento da avviare o pendente nello Stato membro mittente ” risulta troppo restrittiva e non sufficientemente chiara. È preferibile specificare “ entro un dato termine per tutelare i diritti del richiedente ”.

È inoltre opportuno aggiungere l’espressione “ conformemente alla legislazione di uno Stato membro ”, in quanto il riferimento alla legislazione nazionale permette di garantire che il paragrafo 2 sia d’applicazione solo negli Stati membri che hanno previsto il regime di doppia data nella propria legislazione nazionale. Il paragrafo 3 può quindi cadere e il complesso meccanismo di comunicazione che esso prevede attualmente può essere sostituito da una disposizione più semplice e più chiara.

4. Paragrafo 4 (articolo 11)

Il problema delle spese di notificazione o di comunicazione era già stato segnalato alla Commissione poco dopo l’entrata in vigore del regolamento, e ha formato oggetto a più riprese di discussioni approfondite. Stando al rapporto della Commissione, l’applicazione di tale norma non risulta soddisfacente, soprattutto per il fatto che, in alcuni Stati membri, le spese fatturate per notificare o comunicare un atto sono molto elevate (superiori a 150 €) e poco trasparenti (in quanto gli importi non sono preventivamente noti al richiedente).

I sistemi posti in essere dagli Stati membri in materia di notificazione o di comunicazione degli atti presentano sensibili differenze. In numerosi Stati membri gli atti vengono notificati o comunicati dalla giurisdizione, che spesso provvede a comunicare gli atti per posta, col risultato che i costi sono contenuti, ove non vi sia addirittura gratuità. In alcuni Stati membri gli ufficiali giudiziari sono invece iscritti a un albo professionale, ed esercitano una libera professione che abilita alla notificazione degli atti. I membri di tale professione fatturano onorari per questa prestazione.

Il regolamento è concepito per funzionare con vari sistemi di notificazione o di comunicazione degli atti, e non deve incentivare o dissuadere il ricorso all’uno o all’altro sistema. Peraltro è incontestabile che il regolamento abbia causato problemi ad alcuni Stati membri, dato che le spese non sono del tutto trasparenti e, in determinati casi, si considera siano molto elevate.

Per agevolare l’accesso alla giustizia, questo paragrafo prevede che le spese occasionate dall’intervento di un ufficiale giudiziario o di una persona competente a norma della legislazione dello Stato membro richiesto devono corrispondere a un diritto forfettario, il cui importo è fissato preventivamente dal paese in questione nel rispetto dei principi di proporzionalità e di non discriminazione.

Quanto alla proporzionalità di un diritto forfettario del genere, occorre tener conto dell’importo dei diritti forfettari vigenti per notificare o comunicare degli atti[7].

5. Paragrafo 5 (articolo 14)

Questo paragrafo mira ad agevolare ulteriormente l’applicazione del regolamento, istituendo per tutti gli Stati membri una disposizione uniforme relativa ai servizi postali. Attualmente non è facile conoscere le condizioni d’applicazione in un determinato Stato membro. Il paragrafo prevede una condizione uniforme (lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tipo equivalente di invio), che è già d’applicazione in numerosi Stati membri. Si tratta di una condizione che garantisce un grado consono di certezza che il destinatario ha ricevuto l’atto e che si disponga di una prova sufficiente.

Onde garantire una maggiore chiarezza, l’espressione “per posta” dell’articolo 14 è stata sostituita da “tramite i servizi postali”. In applicazione della direttiva postale[8], gli Stati membri possono organizzare, in conformità della rispettiva legislazione, il servizio di invii raccomandati usato nell’ambito di procedure giudiziarie o amministrative, il che offre la possibilità di designare l’organismo o gli organismi preposti alla fornitura di tali servizi. In quest’ambito, per “servizi postali” s’intendono pertanto (a seconda della soluzione adottata dai singoli paesi) i servizi proposti da operatori sia pubblici che privati, siano essi soggetti o no all’obbligo di servizio universale.

6. Paragrafo 6 (articolo 15)

La soppressione del paragrafo 2, che riconosce agli Stati membri la facoltà di rifiutare una richiesta diretta di notificazione o di comunicazione, dovrebbe agevolare ulteriormente l’applicazione del regolamento, introducendo una norma uniforme per tutti gli Stati membri. Attualmente molti[9] sono contrari a permettere richieste dirette di notificazione o di comunicazione. Purché siano rispettate le prerogative degli ufficiali giudiziari, dei funzionari o di altre persone competenti, nulla giustifica che si rifiuti alle persone interessate ad adire una giurisdizione la possibilità di far procedere direttamente alla notificazione o alla comunicazione degli atti. In alcuni casi, questo modo di procedere può sveltire notevolmente la notificazione o la comunicazione.

7. Paragrafo 7 (articolo 15 bis )

Per dare maggiore certezza giuridica al richiedente non meno che al destinatario, nonché per ragioni di coerenza – oltre che di chiarezza –, questo paragrafo prevede che le disposizioni relative al rifiuto di ricezione dell’atto (articolo 8) e quelle relative alla data di notificazione o di comunicazione (articolo 9) si applichino alle modalità di trasmissione e di notificazione o comunicazione stabilite in questa sezione (ovvero negli articoli 12-15). La modifica precisa altresì che il regime linguistico dell’articolo 8 si applica parimenti alla comunicazione tramite i servizi postali[10].

8. Paragrafo 8 (articoli 17 e 23)

È opportuno sopprimere l’obbligo di adottare con decisione della Commissione un manuale per gli organi riceventi e un repertorio (articolo 17), nonché quello di pubblicare nella Gazzetta ufficiale le informazioni trasmesse dagli Stati membri (articolo 23). Questo paragrafo prevede piuttosto che si introduca una disposizione equivalente a quella degli articoli 19 e 22 del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale[11], dato che gli articoli 17 e 23 complicano inutilmente la diffusione delle informazioni comunicate dagli Stati membri.

Tali informazioni sono ormai disponibili nell’Atlante giudiziario europeo in materia civile[12], dove formano oggetto di un aggiornamento costante. Occorre che nell’Atlante resti una registrazione delle modifiche e dei successivi periodi di validità delle varie dichiarazioni.

9. Paragrafo 9 (Allegato)

Questo paragrafo serve a uniformare i moduli con la nuova formulazione degli articoli 7 e 8, oltre a introdurre un modulo supplementare, relativo all’informazione del destinatario sul suo diritto di rifiutare la ricezione di un atto (si veda l’articolo 8, paragrafo 1). Nei moduli si sono poi aggiunti i numeri di riferimento degli organi mittenti e riceventi, nonché i riferimenti alle nuove lingue, che nella versione originaria non figuravano.

2005/0126 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 61, lettera c) e l’articolo 67, paragrafo 5, secondo trattino,

vista la proposta della Commissione[13],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[14],

deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 251 del trattato[15],

considerando quanto segue:

(1) In data 1º ottobre 2004 la Commissione ha adottato un rapporto[16] sull’applicazione del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale[17]. Il rapporto giunge alla conclusione che il regolamento suddetto, dalla sua entrata in vigore nel 2001, nel complesso ha migliorato e accelerato la trasmissione e la notificazione o comunicazione degli atti fra gli Stati membri, ma che persistono delle lacune nell’applicazione di alcune disposizioni del regolamento.

(2) Il buon funzionamento del mercato interno esige che la trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, a fini di notificazione o comunicazione fra Stati membri, venga ulteriormente migliorata e accelerata, e che l’applicazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1348/2000 venga semplificata, onde dare al richiedente non meno che al destinatario maggiore certezza giuridica.

(3) La notificazione o la comunicazione vanno effettuate con la massima tempestività, e comunque entro un mese dalla data alla quale una richiesta perviene all’organo ricevente.

(4) L’organo ricevente deve informare il destinatario per iscritto, tramite un apposito formulario, della possibilità che ha di rifiutare la ricezione dell’atto da notificare o da comunicare, al momento stesso della notificazione o della comunicazione, oppure rispedendo l’atto entro una settimana.

(5) Occorre prevedere la possibilità di ovviare a un eventuale rifiuto di ricezione di un atto, notificando o comunicando la traduzione dell’atto medesimo.

(6) La data di notificazione o di comunicazione deve essere quella alla quale l’atto è stato notificato o comunicato in conformità della legislazione dello Stato membro richiesto. Qualora tuttavia, a norma della legislazione di uno Stato membro, un atto vada notificato o comunicato entro un dato termine per tutelare i diritti del richiedente, la data da prendere in considerazione nei confronti di quest’ultimo deve essere quella fissata dalla legislazione dello Stato membro in questione.

(7) Per agevolare l’accesso alla giustizia, le spese occasionate dall’intervento di un ufficiale giudiziario o di una persona competente in base alla normativa dello Stato membro richiesto, devono corrispondere a un diritto forfettario il cui importo va fissato preventivamente dallo Stato membro in questione, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di non discriminazione.

(8) Ciascuno Stato membro deve avere la facoltà di procedere direttamente, tramite i servizi postali, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o invio di tipo equivalente, a notificare o a comunicare atti giudiziari alle persone residenti in un altro Stato membro.

(9) Il presente regolamento non deve ostare alla facoltà, per chiunque sia interessato a un procedimento giudiziario, di far notificare o comunicare atti giudiziari direttamente ad opera di ufficiali giudiziari, funzionari o altre persone competenti dello Stato membro richiesto.

(10) Al fine del calcolo dei tempi e termini di cui al regolamento (CE) n. 1348/2000, è d’applicazione il regolamento (CE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini[18].

(11) Dato che gli obiettivi dei provvedimenti prospettati non possono essere realizzati in modo sufficiente dagli Stati membri e possono quindi essere conseguiti più efficacemente a livello comunitario, la Comunità può disporre misure, in conformità del principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. In applicazione del principio di proporzionalità, quale enunciato nel medesimo articolo, il presente regolamento non travalica quanto necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti.

(12) Occorre adottare le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento, in conformità della decisione n. 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[19].

(13) Il Regno Unito e l’Irlanda, a norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, hanno notificato che intendono partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.

(14) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all’adozione del presente regolamento. Di conseguenza, non è vincolata da esso né soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Artic olo 1

Il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio è modificato come segue:

(1) All’articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

“ 2. La notificazione o la comunicazione sono espletate nel più breve tempo possibile, e comunque entro un mese dalla ricezione. Ove non sia stato possibile procedere alla notificazione o alla comunicazione, l’organo ricevente ne informa immediatamente l’organo mittente mediante il certificato il cui modello figura in allegato, compilato secondo il disposto dell’articolo 10, paragrafo 2.”

(2) L’articolo 8 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

“1. L’organo ricevente informa il destinatario, se possibile a voce, e in ogni caso per iscritto, mediante il formulario di cui figura in allegato un modello, della facoltà che gli è riconosciuta di rifiutare la ricezione dell’atto da notificare o da comunicare, al momento stesso della notificazione o della comunicazione, oppure rispedendo l’atto entro una settimana, qualora sia stilato in una lingua diversa da una delle lingue elencate qui di seguito e non sia corredato di traduzione in una di tali lingue:

(a) la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto oppure, qualora lo Stato membro abbia più lingue ufficiali, la lingua o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione; oppure

(b) una lingua compresa dal destinatario.”

b) Viene aggiunto il seguente paragrafo 3:

“3. Ove il destinatario abbia rifiutato la ricezione dell’atto ai sensi del paragrafo 1, è possibile ovviare a tale situazione notificando o comunicando al destinatario una traduzione dell’atto in una delle lingue di cui al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

In tal caso, la data di notificazione o di comunicazione dell’atto è quella alla quale la traduzione è stata notificata o comunicata in conformità della legislazione dello Stato membro richiesto. Qualora tuttavia, in conformità della legislazione di uno Stato membro, un atto vada notificato o comunicato entro un dato termine per tutelare i diritti del richiedente, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella di notificazione o di comunicazione dell’atto originale.”

(3) L’articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

“Articolo 9

Data della notificazione o della comunicazione

1. Fatto salvo l’articolo 8, la data della notificazione o comunicazione di un atto è quella alla quale l’atto è stato notificato o comunicato in conformità della legislazione dello Stato membro richiesto.

2. Se tuttavia, a norma della legislazione di uno Stato membro, un atto va notificato o comunicato entro un dato termine per tutelare i diritti del richiedente, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella fissata dalla legislazione dello Stato membro in questione.”

(4) All’articolo 11, paragrafo 2 viene aggiunto il capoverso seguente:

“Le spese occasionate dall’intervento di un ufficiale giudiziario o di altra persona competente in base alla legislazione dello Stato membro richiesto corrispondono a un diritto forfettario il cui importo è fissato preventivamente dallo Stato membro in questione, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di non discriminazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’importo di questo diritto forfettario.”

(5) L’articolo 14 è sostituito dal testo seguente:

“Articolo 14

Notificazione o comunicazione tramite i servizi postali

Ciascuno Stato membro ha la facoltà di procedere direttamente tramite i servizi postali, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o invio di tipo equivalente, alla notificazione o comunicazione di atti giudiziari alle persone che risiedono in un altro Stato membro.”

(6) L’articolo 15 è sostituito dal testo seguente:

“Articolo 15

Richiesta diretta di notificazione o di comunicazione

Il presente regolamento non osta alla facoltà, per chiunque sia interessato a un procedimento giudiziario, di far notificare o comunicare atti giudiziari direttamente ad opera di ufficiali giudiziari, funzionari o altre persone competenti dello Stato membro richiesto.”

(7) Viene inserito il seguente articolo 15 bis :

“Articolo 15 bis

Disposizioni applicabili

Le disposizioni dell’articolo 8 relative al rifiuto di ricezione dell’atto e quelle dell’articolo 9 relative alla data della notificazione o della comunicazione si applicano alle modalità di trasmissione e di notificazione o comunicazione previste nella presente sezione.”

(8) L’articolo 17 è sostituito dal testo seguente:

“Articolo 17

Modalità d’attuazione

Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento con riferimento all’aggiornamento o alla modifica tecnica dei modelli che figurano nell’allegato vengono adottate in conformità della procedura consultiva di cui all’articolo 18, paragrafo 2.”

(9) L’articolo 23 è sostituito dal testo seguente:

“Articolo 23

Comunicazione

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 10, 11, 13 e 19.

2. La Commissione elabora e aggiorna a intervalli regolari un manuale, disponibile anche per via elettronica, contenente le informazioni di cui al paragrafo 1.

(10) L’allegato è sostituito dall’allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entro in vigore in data […].

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

A LLEGATO

DOMANDA DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DI UN ATTO

(Articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ( 1 ))

N. di riferimento:

1. SERVIZIO MITTENTE

1.1. Nome:

1.2. Indirizzo:

1.2.1. Via + numero/C.P.:

1.2.2. Luogo + codice:

1.2.3. Paese:

1.3. Tel.:

1.4. Fax (*):

1.5. Posta elettronica (*)

2. SERVIZIO RICEVENTE

2.1. Nome:

2.2. Indirizzo:

2.2.1. Via + numero/C.P.:

2.2.2. Luogo + codice:

2.2.3. Paese:

2.3. Tel.:

2.4. Fax (*):

2.5. Posta elettronica (*):

_________

(1) GU L 160, 30.6.2000, pag. 37.

(*) Voce facoltativa.

3. RICHIEDENTE

3.1. Nome:

3.2. Indirizzo:

3.2.1. Via + numero/C.P.:

3.2.2. Luogo + codice:

3.2.3. Paese:

3.3. Tel. (*):

3.4. Fax (*):

3.5. Posta elettronica (*):

4. DESTINATARIO

4.1. Nome:

4.2. Indirizzo:

4.2.1. Via + numero/C.P.:

4.2.2. Luogo + codice:

4.2.3. Paese:

4.3. Tel. (*):

4.4. Fax (*):

4.5. Posta elettronica (*):

4.6. Numero di identificazione/codice di previdenza sociale/numero di organismo o equivalente (*):

5. FORMA DELLA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE

5.1. Secondo la legge dello Stato membro richiesto:

5.2. Secondo la forma particolare seguente:

5.2.1. Se questa forma di notificazione o comunicazione è incompatibile con la legge dello Stato membro richiesto, l’atto/gli atti dovranno essere notificati o comunicati a norma di tale legge:

5.2.1.1. sì

5.2.1.2. no

_________

(*) Voce facoltativa.

6. ATTO DA NOTIFICARE

(a) 6.1. Natura dell’atto

6.1.1. Atto giudiziario

6.1.1.1. Atto introduttivo

6.1.1.2. Sentenza

6.1.1.3. Atto di impugnazione

6.1.1.4. Altro

6.1.2. Atto extragiudiziale

(b) 6.2. Data o scadenza indicata nell’atto (*):

(c) 6.3. Lingua dell’atto:

6.3.1. Originale ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV, altra:

6.3.2. Traduzione (*) ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV, altra:

6.4. Numero dei documenti:

7. RESTITUZIONE DI UN ESEMPLARE DELL’ATTO CORREDATO DEL CERTICATO DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE (articolo 4, paragrafo 5 del regolamento)

7.1. Sì (in questo caso trasmettere l’atto da notificare in duplice copia)

7.2. No

1. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento, le procedure necessarie alla notificazione o comunicazione devono essere espletate nel più breve tempo possibile. Comunque, in caso di impossibilità a procedere alla notificazione o comunicazione entro un mese dalla ricezione, si informi questo servizio mediante il certificato previsto al punto 13.

2. In caso di impossibilità a dar seguito alla domanda di notificazione o comunicazione a causa dello stato delle informazioni o dei documenti trasmessi, l’articolo 6, paragrafo 2 del regolamento prevede che ci si metta in contatto il più rapidamente possibile con questo servizio per ottenere le informazioni o i documenti mancanti.

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro:

_________

(*) Voce facoltativa.

N. di riferimento del servizio mittente:

N. di riferimento del servizio ricevente:

DICHIARAZIONE DI RICEZIONE

(Articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1348/2000)

A ricezione dell’atto, la presente dichiarazione va spedita con la massima tempestività, utilizzando i mezzi di trasmissione più rapidi e comunque entro sette giorni.

8. DATA DI RICEZIONE:

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro:

N. di riferimento del servizio mittente:

N. di riferimento del servizio ricevente:

AVVISO DI RESTITUZIONE DI UNA DOMANDA E DI UN ATTO

(Articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1348/2000)

La domanda e l’atto devono essere restituiti non appena ricevuti.

9. MOTIVO DELLA RESTITUZIONE:

9.1. La domanda esula in maniera manifesta dal campo di applicazione del regolamento:

9.1.1. l’atto non è di natura civile o commerciale

9.1.2. la notificazione o comunicazione non è tra uno Stato membro e un altro

9.2. Il mancato rispetto delle condizioni formali richieste rende impossibile la notificazione o comunicazione:

9.2.1. l’atto è compilato in una lingua non prevista

9.2.2. l’atto non è facilmente leggibile

9.2.3. l’atto ricevuto non è una copia certificata conforme

9.2.4. Altro (da precisare):

9.3. La forma della notificazione o comunicazione è incompatibile con la legge dello Stato membro (articolo 7, paragrafo 1 del regolamento)

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro:

N. di riferimento del servizio mittente:

N. di riferimento del servizio ricevente:

AVVISO DI RITRASMISSIONE DI UNA DOMANDA E DI UN ATTO AL SERVIZIO RICEVENTE COMPETENTE

(Articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1348/2000)

La domanda e l’atto sono stati ritrasmessi al servizio ricevente, territorialmente competente per la notificazione o comunicazione:

10.1. Nome:

10.2. Indirizzo:

10.2.1. Via + numero/C.P:

10.2.2. Luogo + codice:

10.2.3. Paese:

10.3. Tel.:

10.4. Fax (*):

10.5. Posta elettronica (*):

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro:

_________

(*) Voce facoltativa.

N. di riferimento del servizio emittente:

N. di riferimento del servizio ricevente:

AVVISO DI RICEZIONE DAL SERVIZIO RICEVENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE AL SERVIZIO MITTENTE

(Articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1348/2000)

A ricezione dell’atto, il presente avviso deve essere spedito al più presto, usando i mezzi di trasmissione più rapidi, e comunque entro sette giorni dalla data di ricezione.

11. DATA DI RICEZIONE:

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro:

INFORMAZIONE AL DESTINATARIO SUL SUO DIRITTO DI RIFIUTARE O ACCETTARE UN ATTO

(Articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio)

ES:El documento adjunto se notifica o traslada de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1348/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil

Puede usted negarse a aceptar el documento si no está redactado en una lengua oficial del lugar de notificación o traslado o en una lengua que usted comprenda y si no va acompañado de una traducción a alguna de esas lenguas. Si desea usted ejercitar este derecho, debe negarse a aceptar el documento en el momento de la notificación o traslado directamente ante la persona que notifique o traslade el documento o devolver el documento dentro del plazo de una semana contado a partir de ese momento, declarando que se niega a aceptarlo.

CS: Přiložená písemnost se doručuje v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1348/2000 ze dne 29. května 2000 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních.

Jste oprávněn/a odmítnout přijetí písemnosti, jestliže tato není v úředním jazyce místa doručení ani v jazyce, kterému rozumíte, a není k ní připojen překlad do některého z těchto jazyků.

Jestliže si přejete uplatnit toto právo, musíte přijetí písemnosti odmítnout v okamžiku doručení přímo u osoby, která ji doručuje, nebo musíte písemnost vrátit do jednoho týdne od tohoto okamžiku s prohlášením, že ji odmítáte přijmout.

DA:Vedlagte dokument forkyndes hermed i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000 af 29. maj 2000 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager.

De kan nægte at modtage dokumentet, hvis det ikke er affattet på forkyndelsesstedets officielle sprog eller på et sprog, De forstår, eller ikke er ledsaget af en oversættelse til et af disse sprog.

Hvis De ønsker at gøre brug af denne ret, skal De nægte at modtage dokumentet ved forkyndelsen direkte over for den person, der forkynder det, eller returnere det senest en uge efter forkyndelsen med angivelse af, at De nægter modtagelse.

DE:Die Zustellung des beigefügten Schriftstücks erfolgt im Einklang mit der Verordnung (EG) Nr. 1348/2000 des Rates vom 29. Mai 2000 über die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen in den Mitgliedstaaten.

Sie können die Annahme dieses Schriftstücks verweigern, wenn es nicht in einer Amtssprache des Zustellungsortes oder nicht in einer Sprache abgefasst ist, die Sie verstehen, oder wenn ihm keine Übersetzung in einer dieser Sprachen beigefügt ist.

Wenn Sie von ihrem Annahmeverweigerungsrecht Gebrauch machen wollen, müssen Sie dies entweder sofort bei der Zustellung gegenüber der das Schriftstück zustellenden Person erklären oder das Schriftstück binnen einer Woche nach der Zustellung mit der Angabe zurücksenden, dass Sie die Annahme verweigern.

ET:Lisatud dokument antakse kätte vastavalt nõukogu 29. mai 2000. aasta määrusele nr 1348/2000 tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide kätteandmise kohta.

Te võite keelduda dokumenti vastu võtmast, kui see ei ole kätteandmise koha ametlikus keeles või Teile arusaadavas keeles ning dokumendile ei ole lisatud tõlget ühte nimetatud keeltest.

Kui Te soovite nimetatud õigust kasutada, peate Te keelduma dokumenti vastu võtmast vahetult selle kätteandmisel, tagastades dokumendi seda kätteandvale isikule, või tagastama dokumendi ühe nädala jooksul alates kätteandmisest, märkides, et Te keeldute dokumenti vastu võtmast.

EL:Η συνημμένη πράξη επιδίδεται ή κοινοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2000 περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις.

Έχετε δικαίωμα να αρνηθείτε την παραλαβή της πράξης εφόσον δεν είναι συνταγμένη σε μία επίσημη γλώσσα του τόπου επίδοσης ή κοινοποίησης ή σε γλώσσα την οποία κατανοείτε και εφόσον δεν συνοδεύεται από μετάφραση σε μία από αυτές τις γλώσσες.

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, πρέπει είτε να δηλώσετε την άρνηση παραλαβής κατά τη χρονική στιγμή της επίδοσης ή κοινοποίησης απευθείας στο πρόσωπο που επιδίδει ή κοινοποιεί την πράξη, είτε να επιστρέψετε την πράξη εντός μιας εβδομάδας από τη χρονική αυτή στιγμή, δηλώνοντας ότι αρνείστε την παραλαβή της.

EN:The enclosed document is served in accordance with Council Regulation (EC) No 1348/2000 of 29 May 2000 on the service of judicial and extrajudicial documents in civil and commercial matters.

You may refuse to accept the document if it is not in an official language of the place of service or in a language which you understand and if it is not accompanied by a translation into one of those languages.

If you wish to exercise this right, you must refuse to accept the document at the time of service directly with the person serving the document or return the document within one week of that time stating that you refuse to accept it.

FR:L'acte ci-joint est signifié ou notifié conformément au règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.

Vous pouvez refuser de recevoir l’acte s’il n'est pas rédigé dans une langue officielle du lieu de signification ou de notification ou dans une langue que vous comprenez, et s’il n’est pas accompagné d’une traduction dans l’une de ces langues.

Si vous souhaitez exercer ce droit de refus, vous devez soit faire part de votre refus de recevoir l’acte au moment de la signification ou de la notification directement à la personne signifiant ou notifiant l’acte, soit renvoyer l'acte dans un délai d’une semaine en indiquant que vous refusez de le recevoir.

IT:L’atto accluso viene notificato o comunicato in conformità del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale.

È prevista la facoltà di non accettare l’atto se non è stilato in una lingua ufficiale del luogo da cui avviene la notificazione o la comunicazione, oppure in una lingua compresa dal destinatario, e se l’atto non è corredato di una traduzione in una di queste lingue.

Chi desideri avvalersi di tale diritto, può rifiutare di accettare l’atto direttamente al momento della notificazione o della comunicazione, attraverso la persona che consegna l’atto medesimo, oppure rispedirlo entro una settimana dalla ricezione, dichiarando il proprio rifiuto di accettarlo.

LV:Pievienoto dokumentu izsniedz saskaņā ar Padomes 2000. gada 29. maija Regulu (EK) Nr. 1348/2000 par tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentu izsniegšanu.

Jums ir tiesības atteikties pieņemt dokumentu, ja tas nav tās vietas oficiālajā valodā, kurā veic izsniegšanu, vai valodā, kuru jūs saprotat, kā arī ja tam nav pievienots tulkojums vienā no minētajām valodām.

Ja vēlaties īstenot šīs tiesības, jums no personas, kas izsniedz dokumentu, jāatsakās to pieņemt izsniegšanas brīdī vai jānosūta dokuments atpakaļ nedēļas laikā no saņemsanas brīža, norādot, ka jūs to atsakāties pieņemt.

LT:Pridedamas dokumentas įteikiamas pagal 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1348/2000 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse.

Jūs galite atsisakyti priimti šį dokumentą, jeigu jis neparengtas įteikimo vietos oficialia kalba arba jūsų suprantama kalba ir jeigu prie jo nepridėtas vertimas į tas kalbas.

Jeigu norite pasinaudoti savo teise, turite atsisakyti priimti dokumentą iš tiesiogiai jį įteikiančio asmens įteikimo metu arba grąžinti dokumentą per vieną savaitę nuo to momento, kai jūs atsisakėte jį priimti.

HU:A mellékelt irat kézbesítése a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló, 2000. május 29-i 1348/2000/EK tanácsi rendelet szerint történik.

Joga van megtagadni az irat átvételét, amennyiben az nem a kézbesítés foganatosítási helyének egyik hivatalos nyelvén vagy nem az Ön számára érthető nyelven készült, és nem mellékeltek hozzá ezen nyelvek egyikén készült fordítást.

Amennyiben e jogával élni kíván, az irat átvételét megtagadhatja közvetlenül az iratkézbesítést végző személlyel szemben az iratkézbesítés alkalmával, vagy az iratot ezen időponttól számított egy héten belül vissza kell küldenie az átvétel megtagadásának feltüntetésével.

MT:Id-dokument mehmuż qed ikun innotifikat skond ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 1348/2000 dwar in-notifika ta' dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali.

Tista’ tirrifjuta d-dokument jekk ma jkunx f’lingwa uffiċjali tal-post tan-notifika jew ma jkunx f'lingwa li tifhem u jekk mhux akkumpanjat minn traduzzjoni f’waħda minn dawk il-lingwi.

Jekk trid teżerċita dan id-dritt, għandek tirrifjuta d-dokument fil-ħin tan-notifika direttament mal-persuna li tinnotifika d-dokument jew għandek tibgħat id-dokument lura fi żmien ġimgħa minn dak il-ħin u tgħid li qed tirrifjutah.

NL:De betekening of kennisgeving van het bijgevoegde stuk is geschied overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad van 29 mei 2000 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken.

U kunt weigeren het stuk in ontvangst te nemen indien het niet in de officiële taal van de plaats van betekening of kennisgeving dan wel in een taal die u begrijpt is gesteld en het niet vergezeld gaat van een vertaling in een van deze talen.

Indien u dat recht wenst uit te oefenen, moet u onmiddellijk bij de betekening of kennisgeving van het stuk en rechtstreeks ten aanzien van de persoon die de betekening of kennisgeving verricht de ontvangst ervan weigeren of moet u het stuk binnen een week na die datum terugzenden en verklaren dat u de ontvangst ervan weigert.

PL:Załączony dokument doręcza się zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1348/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych w Państwach Członkowskich.

Odbiorcy przysługuje prawo odmowy przyjęcia dokumentu, jeżeli dokument nie jest w języku urzędowym miejsca doręczenia lub w języku, który odbiorca rozumie i nie towarzyszy mu tłumaczenie na jeden z tych języków.

Jeżeli odbiorca chce skorzystać z tego prawa, musi odmówić przyjęcia dokumentu w momencie jego doręczenia bezpośrednio wobec osoby doręczającej lub odesłać dokument w ciągu jednego tygodnia od tego czasu, informując o odmowie jego przyjęcia.

PT:O acto junto é citado ou notificado em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1348/2000 do Conselho, de 29 de Maio de 2000, relativo à citação e à notificação dos actos judiciais e extrajudiciais em matérias civil e comercial nos Estados-Membros.

Pode recusar a recepção do acto se este não estiver redigido na língua oficial do local de citação ou notificação ou numa língua que compreenda e se não for acompanhado de uma tradução numa dessas línguas.

Se pretender exercer este direito, deve recusar a recepção do acto no próprio momento, directamente com a pessoa que procede à citação ou notificação do acto, ou devolver o acto no prazo de uma semana a contar dessa data, declarando que recusa a sua recepção.

SK:Priložený dokument sa doručí v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1348/2000 z 29. mája 2000 o doručovaní súdnych a mimosúdnych dokumentov v občianskoprávnych a obchodných veciach.

Môžete odmietnuť prevziať tento dokument, ak nie je v úradnom jazyku miesta doručenia alebo v jazyku, ktorému rozumiete, a ak nie je doložený prekladom do jedného z týchto jazykov.

Ak si želáte využiť toto právo, musíte odmietnuť prevziať tento dokument v čase doručenia priamo u osoby, ktorá dokument doručuje, alebo vrátiť dokument do jedného týždňa od tohto času s konštatovaním, že ho odmietate prevziať.

SL:Priložena listina se vroči v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1348/2000 z dne 29. maja 2000 o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah.

Pravico imate, da zavrnete sprejem listine, če le-ta ni napisana v uradnem jeziku kraja vročitve ali v jeziku, ki ga razumete, in ji ni priložen prevod v enega od teh jezikov.

Če želite uresničiti to pravico, morate zavrniti sprejem listine v času vročitve neposredno osebi, ki listino vroča, ali vrniti listino v roku enega tedna od vročitve z izjavo, da zavračate njen sprejem.

FI:Oheinen asiakirja annetaan tiedoksi oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 29 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1348/2000 mukaisesti.

Voitte kieltäytyä vastaanottamasta asiakirjaa, jollei se ole jollakin tiedoksiantopaikan virallisista kielistä tai kielellä, jota ymmärrätte, ja jollei mukana ole käännöstä jollekin näistä kielistä.

Jos haluatte käyttää tätä oikeuttanne, teidän on kieltäydyttävä vastaanottamasta asiakirjaa tiedoksiannon yhteydessä ilmoittamalla tästä suoraan asiakirjan toimittavalle henkilölle tai palautettava asiakirja viikon kuluessa kyseisestä päivämäärästä todeten, että kieltäydytte vastaanottamisesta.

SV:Den bifogade handlingen har delgivits i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1348/2000 av den 29 maj 2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.

Adressaten har rätt att vägra att ta emot handlingen om den inte är avfattad på delgivningsplatsens officiella språk, eller på ett språk som adressaten inte förstår, och om det inte åtföljs av översättning till ett av dessa båda språk.

Om adressaten önskar utöva denna rättighet, skall denne vägra att emot handlingen vid delgivningen genom att direkt vända sig till delgivningsmannen eller genom att återsända nämnda handling inom en vecka därefter och ange att den inte tas emot.

N. di riferimento del servizio mittente:

N. di riferimento del servizio ricevente:

CERTIFICATO DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE O DI MANCATA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DI UN ATTO

(Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1348/2000)

La notificazione o comunicazione viene effettuata al più presto, e comunque entro un termine di un mese dalla data di ricezione. Ove non sia stato possibile procedere alla notificazione o alla comunicazione, il servizio ricevente ne informa il servizio mittente (a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento)

12. ATTUAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE O DELLA COMUNICAZIONE

a) 12.1. Data e luogo della notificazione o comunicazione:

b) 12.2. L’atto è stato

A) 12.2.1. notificato o comunicato a norma della legislazione dello Stato membro richiesto, ossia:

12.2.1.1. consegnato

12.2.1.1.1. personalmente al destinatario

12.2.1.1.2. ad altra persona

12.2.1.1.2.1. Nome:

12.2.1.1.2.2. Indirizzo:

12.2.1.1.2.2.1. Via + numero/C.P.:

12.2.1.1.2.2.2. Località + codice postale:

12.2.1.1.2.2.3. Paese:

12.2.1.1.2.3. Legame con il destinatario:

familiare – dipendente - altro

12.2.1.1.3. al domicilio del destinatario

12.2.1.2. notificato o comunicato per posta

12.2.1.2.1. senza ricevuta di ritorno

12.2.1.2.2. con l’acclusa ricevuta di ritorno

12.2.1.2.2.1. del destinatario

12.2.1.2.2.2. di un’altra persona

12.2.1.2.2.2.1. Nome:

12.2.1.2.2.2.2. Indirizzo:

12.2.1.2.2.2.2.1. Via + numero/C.P.:

12.2.1.2.2.2.2.2. Località + codice postale:

12.2.1.2.2.2.2.3. Paese:

12.2.1.2.2.2.3. Legame con il destinatario:

familiare – dipendente – altro

12.2.1.3. notificato o comunicato in altra forma (precisare):

(B) 12.2.2. notificato o comunicato nella forma particolare seguente (precisare):

(c) 12.3. Il destinatario dell’atto è stato informato per iscritto che può rifiutare di riceverlo se non è redatto in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o comunicazione o in una lingua ufficiale di sua comprensione, e se l’atto è corredato di una traduzione in una di queste lingue.

13. COMUNICAZIONE A NORMA DELL’ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2

Non è stato possibile effettuare la notificazione o comunicazione entro un mese dalla ricezione

14. RIFIUTO DELL’ATTO

Il destinatario ha rifiutato di accettare l’atto a causa della lingua utilizzata. Si allega l’atto al presente certificato.

15. MOTIVO DELLA MANCATA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DELL’ATTO

15.1. Indirizzo sconosciuto

15.2. Destinatario irreperibile

15.3. Impossibilità di notificare l’atto entro la data o la scadenza di cui al punto 6.2

15.4. Altro (precisare):

Si allega l’atto al presente certificato

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro:

[1] GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37.

[2] http://europa.eu.int/comm/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc/study_ec1348_2000_en.pdf

[3] COM/2004/603 def.; allegato: SEC(2004) 1145.

[4] Contrariamente agli altri Stati membri, Austria e Germania hanno previsto nelle rispettive legislazioni nazionali termini (diversi) per rifiutare la ricezione di un atto.

[5] Causa C-443/03, Götz Leffler/Berlin Chemie AG.

[6] Spagna, Irlanda, Lituania, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovenia, Finlandia, Svezia, Regno Unito.

[7] Tale diritto ammonta a 69 € in Francia e a 89 $ negli Stati Uniti.

[8] Direttiva 97/67/CE, GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14, quale modificata dalla direttiva 2002/39/CE, GU L 176 del 5.7.2002, pag. 21.

[9] Austria, Repubblica ceca, Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord, Estonia, Germania, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Repubblica slovacca e Slovenia.

[10] L’introduzione del Primo aggiornamento delle comunicazioni degli Stati membri a norma dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio dispone quanto segue: “Riguardo all’articolo 14, ove uno Stato membro non abbia comunicato disposizioni linguistiche particolari, si applicano implicitamente le disposizioni linguistiche dell’articolo 8” (GU C 202, 18.7.2001, pag. 10).

[11] GU L 174, 27.6.2001, pag. 1.

[12] http://europa.eu.int/comm/justice_home/judicialatlascivil/html/docservinformation_en.htm

[13] GU C , , pag. .

[14] GU C , , pag. .

[15] GU C , , pag. .

[16] COM/2004/603 def.; SEC(2004) 1145

[17] GU L 160, 30.6.2000, pag. 37.

[18] GU L 124, 8.6.1971, pag. 1.

[19] GU L 184, 17.7.1999, pag. 23.

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