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Document 52005PC0222

Proposta di decisione del Consiglio relativa al negoziato di adesione della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) ad un accordo quadro internazionale tra i membri del Forum Internazionale Generazione IV nel settore della ricerca nucleare

/* COM/2005/0222 def. */

52005PC0222

Proposta di decisione del Consiglio relativa al negoziato di adesione della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) ad un accordo quadro internazionale tra i membri del Forum Internazionale Generazione IV nel settore della ricerca nucleare /* COM/2005/0222 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 25.5.2005

COM(2005) 222 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

relativa al negoziato di adesione della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) ad un accordo quadro internazionale tra i membri del Forum Internazionale Generazione IV nel settore della ricerca nucleare

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa al negoziato di adesione della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) ad un accordo quadro internazionale tra i membri del Forum Internazionale Generazione IV nel settore della ricerca nucleare

(presentata dalla Commissione)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

relativa al negoziato di adesione della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) ad un accordo quadro internazionale tra i membri del Forum Internazionale Generazione IV nel settore della ricerca nucleare

L’iniziativa “Forum Internazionale Generazione IV” è stata lanciata dal Ministero dell’energia (DOE) degli USA all’inizio del 2000 allo scopo di sviluppare le opzioni tecnologiche per uno o più sistemi di energia nucleare il cui sfruttamento possa garantire un approvvigionamento energetico affidabile e a prezzi competitivi e, al contempo, soddisfare i requisiti in materia di sicurezza, rifiuti e proliferazione nucleare e tenere adeguatamente conto della percezione che l’opinione pubblica ha dell’energia nucleare. Alcuni paesi europei (Regno Unito, Francia e Svizzera) hanno aderito all’iniziativa, assieme a Giappone, Corea, Sudafrica, Argentina, Brasile e Canada, e hanno sottoscritto la Carta del Forum Internazionale “Generazione IV” (GIF). Il 4 novembre 2002 la Commissione ha deciso (decisione C (2002) 4287 della Commissione) l’adesione della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) alla Carta, che è stata firmata in nome di Euratom il 30 luglio 2003. Diversi Stati membri si erano fortemente espressi a favore di tale adesione in quanto anch’essi interessati a partecipare alla ricerca. Tale partecipazione, in qualità di Stati membri di Euratom, è ora resa possibile e permetterà a tutti gli Stati membri interessati, così come ai paesi associati ai programmi quadro di Euratom, di acquisire competenze e conoscenze ed ottenere informazioni sugli aspetti tecnici e di sicurezza relativi alla prossima generazione di reattori nucleari.

Il “percorso tecnologico” ( Technology Roadmap ), il principale documento che illustra il contenuto tecnico della ricerca da effettuare, individua sei diversi sistemi di energia nucleare in vista del loro ulteriore sviluppo. I lavori di ricerca vera e propria saranno effettuati nell’ambito di singoli progetti realizzati da istituti di ricerca, partner industriali, ecc. e l’integrazione dei risultati di detti progetti in un unico sistema d’energia nucleare dovrà essere monitorata e guidata al livello appropriato.

I lavori di ricerca devono essere effettuati nell’ambito di un’adeguata cornice normativa. Fin dall’avvio dell’iniziativa “Generazione IV” si sono svolte discussioni informali circa la natura che tale cornice dovesse assumere. Sono stati affrontati temi quali la gestione dei progetti di ricerca, l’utilizzo del “know-how” e dei diritti di proprietà intellettuale esistenti, la creazione di nuovi diritti di proprietà intellettuale, la composizione delle controversie, l’adesione di nuovi membri, ecc. In esito a tali discussioni le Parti hanno concluso che è necessario stipulare un accordo quadro giuridicamente vincolante, sulla base del quale saranno sottoscritti sei accordi, uno per ciascun sistema, così come gli accordi pratici relativi a ciascun progetto.

I progetti del testo dell’accordo quadro previsto e dei modelli per i sei accordi relativi ai sistemi sono stati fatti circolare e le Parti hanno formulato le loro osservazioni, pur senza pervenire ad alcun risultato conclusivo.

A fine novembre 2004, la presidenza USA del gruppo direttivo del GIF (“ GIF Policy Group ”), il comitato di gestione di più alto livello, ha dichiarato che sulla base delle discussioni svolte era possibile redigere un progetto di accordo quadro, che è stato approvato con procedura interna interdipartimentale degli USA. La presidenza del Policy Group ha presentato l’accordo quadro ancora in forma di progetto, benché i suoi principali elementi non fossero più considerati negoziabili. La discussione del testo si è prolungata per qualche tempo, ma con l’unico scopo di chiarire la formulazione di alcuni articoli.

Dopo essere stata rinviata due volte, la riunione invernale del Policy Group ha avuto luogo a metà gennaio 2005 e subito dopo, l’11 febbraio 2005, una versione finale dell’accordo quadro è stata aperta alla firma. Atteso che l’accordo quadro mirava unicamente a creare la cornice giuridicamente vincolante per permettere i lavori di ricerca e sviluppo a livello di progetto, nessuna delle altre Parti ha sollevato obiezioni all’apertura alla firma.

Tuttavia, nel corso della procedura la Commissione si è trovata confrontata con la richiesta sistematica del Dipartimento di Stato statunitense volta ad impedire alle organizzazioni multigovernative, compresa la Comunità, di prendere parte alle deliberazioni alle quali partecipano uno o più dei loro Stati membri. Alla fine, la Commissione ha informato le autorità americane che se tale disposizione non fosse stata eliminata né la Comunità né il Regno Unito e la Francia sarebbero stati autorizzati a firmare l’accordo. Conseguentemente, la firma dell’accordo è stata rinviata di due settimane. Giacché era necessario un compromesso per facilitare la firma da parte del Regno Unito e della Francia, la Commissione ha formulato la dichiarazione seguente, da rendere nell’eventualità della sua adesione all’accordo:

“Diventando Parte al presente accordo quadro, l’Euratom parteciperà pienamente a tutte le collaborazioni e a tutte le deliberazioni nell’ambito del presente accordo quadro e di qualsiasi accordo di cui sarà firmataria, ma non impedirà la formazione di un consenso tra le altre Parti al presente accordo quadro, o degli altri firmatari di accordi relativi ai sistemi di cui Euratom o uno o più dei suoi Stati membri siano firmatari.”

Questa dichiarazione sottolinea che la Comunità intende essere Parte di pieno diritto all’accordo, ma che sarà sistematicamente solidale con i suoi Stati membri. Per garantire questa solidarietà, la Commissione e gli Stati membri Parti al presente accordo quadro renderanno la seguente dichiarazione, che sarà allegata al verbale del Consiglio:

“La Commissione e gli Stati membri Parti al presente accordo quadro – attualmente la Francia e il Regno Unito – coordineranno strettamente e armonizzeranno le loro posizioni prima di qualsiasi decisione importante riguardante l’attuazione dell’accordo quadro e dei corrispondenti accordi relativi ai sistemi.”

La Commissione continuerà ad organizzare riunioni periodiche, almeno due volte all’anno, che saranno aperte a qualsiasi Stato membro o a qualsiasi organismo di ricerca desiderosi di contribuire alle attività di ricerca e sviluppo intraprese nell’ambito del GIF. Tale coordinamento sarà esteso ai paesi associati al programma quadro Euratom, e conseguentemente alla Svizzera che è parimenti membro del GIF.

La Commissione considera che l’accordo quadro proposto deve essere accettabile per la Comunità e ha pertanto deciso di presentarlo al Consiglio a norma dell’articolo 101, secondo comma, del trattato Euratom.

L’accordo quadro costituisce un progresso verso la definizione della cooperazione internazionale nel settore dei sistemi di “Generazione IV” e traduce in un documento giuridicamente vincolante le disposizioni della Carta GIF, il cui contenuto consisteva in un accordo politico senza implicazioni finanziarie e che è stata pertanto firmata direttamente dalla Commissione. L’adesione all’accordo quadro richiede l’approvazione del Consiglio, poiché costituirà la base di una collaborazione concreta nel settore della ricerca che non potrebbe essere intrapresa in mancanza di condizioni chiare che la disciplinino. Inoltre, la durata dell’accordo quadro si estende oltre il periodo di riferimento di più di due programmi quadro e, per orientare il contributo comunitario per il GIF, si renderanno necessarie almeno due decisioni del Consiglio, che dovranno essere adottate parallelamente alle decisioni del Consiglio sui programmi quadro esistenti e futuri.

Infine, giova osservare che non esistono disposizioni vincolanti in materia di scambio finanziario né di dotazioni speciali di bilancio tra le Parti. Le disposizioni esistenti a tale riguardo sono soggette alle norme particolari, alle pratiche ed alla volontà dei partner. Gli unici costi in questione non sono attinenti alla ricerca diretta, bensì quelli relativi ai servizi tecnici altamente specializzati della NEA, che assicurerà la gestione delle conoscenze del GIF. In massima parte, tali costi possono essere coperti con il distacco, su base volontaria, presso il Segretariato tecnico di adeguato personale appartenente agli organismi di ricerca e sviluppo interessati a partecipare a specifici progetti GIF. Potrebbe essere necessaria soltanto una dotazione limitata per coprire la parte restante dei costi sostenuti per i servizi di segretariato della NEA. Il contributo comunitario diretto per il GIF sarà pertanto stabilito dai programmi quadro di ricerca e sviluppo e limitato alle possibilità offerte dalla decisione del Consiglio relativa all’adozione di tali programmi. Sarà in tal modo possibile garantire che il contributo di Euratom alle attività di ricerca e sviluppo nell’ambito di progetti GIF corrisponda alle priorità definite nel programma quadro. Tuttavia, ciò non impedirà agli Stati membri o agli organismi di ricerca nazionali che intendono contribuire al GIF con risorse proprie di convogliare i loro contributi attraverso la Comunità, in particolare nei settori non contemplati dai finanziamenti Euratom.

L’ultimo punto sul quale la Commissione desidera richiamare l’attenzione del Consiglio è il regime linguistico. Tutti i partner erano disposti ad accettare come versione autentica unicamente la versione inglese redatta dal Ministero dell’energia USA. Tuttavia, la firma dell’accordo da parte del governo del Canada rendeva necessaria una versione in lingua francese, che è stata redatta dalle autorità canadesi e rivista dalla NEA.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la Commissione invita il Consiglio ad adottare l’allegato progetto di decisione.

RELAZIONE

L’iniziativa “Forum Internazionale Generazione IV” (GIF), che è stata lanciata all’inizio del 2000 dal Ministero dell’energia (DOE) degli USA, mira a sviluppare le opzioni tecnologiche per uno o più sistemi di energia nucleare il cui sfruttamento possa garantire un approvvigionamento energetico affidabile e a prezzi competitivi e, al contempo, soddisfare i requisiti in materia di sicurezza, rifiuti e proliferazione nucleare e tenere adeguatamente conto della percezione che l’opinione pubblica ha dell’energia nucleare. Attualmente, undici membri del GIF hanno firmato la Carta GIF: Argentina, Brasile, Canada, Euratom, Francia, Giappone, Corea, Sudafrica, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti d’America.

La Carta GIF è stata firmata in nome di Euratom il 30 luglio 2003 sulla base della decisione della Commissione C(2002) 4287. Diversi Stati membri si erano fortemente espressi a favore di tale adesione in quanto anch’essi interessati a partecipare alla ricerca. Tale partecipazione, in qualità di Stati membri di Euratom, è ora resa possibile e permetterà a tutti gli Stati membri interessati, così come ai paesi associati ai programmi quadro Euratom, di acquisire competenze e conoscenze ed ottenere informazioni sugli aspetti tecnici e di sicurezza relativi alla prossima generazione di reattori nucleari.

Gli aspetti tecnologici connessi al GIF sono trattati nella Technology Roadmap (“percorso tecnologico”), portato a termine alla fine del 2002, che individua sei sistemi d’energia nucleare sui quali si devono proseguire le ricerche.

La realizzazione dei lavori di ricerca richiede una cornice giuridica. L’architettura giuridica prevista per il GIF comprenderà tre livelli di accordi (un accordo quadro, sei accordi relativi ai sistemi e, per ciascun sistema, gli accordi pratici relativi ai progetti) per permettere la realizzazione dei lavori di ricerca e lo scambio dei risultati.

L’accordo quadro, concluso all’inizio del 2005, costituisce un progresso verso la definizione della cooperazione internazionale nel settore dei sistemi di “generazione IV” e traduce in un documento giuridicamente vincolante le disposizioni della Carta GIF. (La Carta, il cui contenuto consisteva in un accordo politico senza implicazioni finanziarie, è stata pertanto firmata direttamente dalla Commissione).

L’adesione all’accordo quadro richiede l’approvazione del Consiglio, che fornirà chiare condizioni atte a disciplinare la collaborazione concreta nel settore della ricerca nell’ambito del GIF. Inoltre, la durata dell’accordo quadro si estende oltre il periodo di riferimento di più di due programmi quadro e, per orientare il contributo comunitario per il GIF, si renderanno necessarie almeno due decisioni del Consiglio che dovranno essere adottate parallelamente alle decisioni del Consiglio sui programmi quadro esistenti e futuri.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa al negoziato di adesione della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) ad un accordo quadro internazionale tra i membri del Forum Internazionale Generazione IV nel settore della ricerca nucleare

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (nel prosieguo “Euratom”), in particolare l’articolo 101, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Gli Stati Uniti d’America, il Regno Unito, la Francia, la Svizzera, il Giappone, la Corea del Sud, il Sudafrica, l’Argentina ed il Canada hanno costituito il Forum Internazionale “Generazione IV” (GIF) allo scopo di sviluppare le opzioni tecnologiche per uno o più sistemi di energia nucleare il cui sfruttamento possa garantire un approvvigionamento energetico affidabile e a prezzi competitivi e, al contempo, soddisfare i requisiti in materia di sicurezza, rifiuti e proliferazione nucleare e tenere adeguatamente conto della percezione che l’opinione pubblica ha dell’energia nucleare.

(2) Euratom ha aderito al Forum Internazionale Generazione IV il 30 luglio 2003.

(3) La cooperazione e gli scambi internazionali relativi alle tecnologie di ricerca e sviluppo nel settore nucleare previsti nell’ambito del GIF richiedono un quadro giuridico per la gestione dei lavori di ricerca, in modo da garantire la certezza giuridica per i partecipanti e in particolare per tutelare i diritti derivanti dai lavori di ricerca, ad esempio i diritti di proprietà intellettuale.

(4) A tale scopo, le Parti al GIF hanno convenuto di concludere un accordo quadro che stabilisca le condizioni generali per la cooperazione e per i futuri accordi relativi ai sistemi e ai progetti.

(5) Il contributo comunitario ai progetti di ricerca e sviluppo del GIF deve rimanere entro i limiti del campo d’applicazione delle decisioni del Consiglio relative al programma quadro Euratom.

(6) Qualsiasi Stato membro, i suoi organismi di ricerca pubblici o privati o le sue imprese possono apportare il loro contributo diretto a detti lavori di ricerca e sviluppo tramite l’adesione della Comunità all’accordo quadro,

DECIDE:

Articolo 1

La Commissione europea è autorizzata a negoziare l’adesione della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) all’accordo quadro relativo al Forum Internazionale “Generazione IV”, che figura in allegato, al fine di permettere alla Comunità di contribuire direttamente alle attività di ricerca e sviluppo del GIF così come a qualsiasi Stato membro, ai suoi organismi di ricerca pubblici o privati o alle sue imprese, di apportare il proprio contributo ai lavori di ricerca e sviluppo del GIF.

Articolo 2

Qualora le Parti al Forum Internazionale “Generazione IV” accettino detta adesione senza formulare osservazioni, la Commissione è autorizzata a firmare in nome della Comunità l’accordo quadro che figura in allegato.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

ACCORDO QUADRO

PER

LA COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA DI RICERCA E SVILUPPO DEI SISTEMI DI ENERGIA NUCLEARE DI GENERAZIONE IV

Le Parti al presente Accordo quadro,

IN CONSIDERAZIONE del prevedibile incremento della domanda di energia a livello mondiale e del contributo che lo sviluppo e l’applicazione di tecnologie e combustibili innovativi possono apportare per soddisfare in modo sostenibile il fabbisogno globale futuro di energia;

CONSIDERANDO che la collaborazione di molti paesi in materia di ricerca e sviluppo finalizzata a sistemi avanzati di energia nucleare della prossima generazione aiuterà a progredire nella realizzazione di tali sistemi;

CONSIDERANDO che le Parti o i rispettivi ministeri, dipartimenti, agenzie o altri organismi hanno firmato la Carta del Forum Internazionale Generazione IV (di seguito denominato “GIF”) come base di collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo per la prossima generazione di sistemi di energia nucleare (di seguito denominati “sistemi di generazione IV”);

CONSIDERANDO che i membri del GIF hanno istituito una struttura permanente di gestione, composta da un Gruppo direttivo, un Gruppo di esperti e un Segretariato, per dare attuazione alla Carta;

CONSIDERANDO che il GIF ha completato un “percorso tecnologico” (“Technology Roadmap for Generation IV Nuclear Energy Systems: Technical Roadmap Report” del dicembre 2002, nel prosieguo “ Technology Roadmap ”) che individua i sei sistemi di generazione IV più promettenti così come le attività di ricerca e sviluppo necessarie per far raggiungere a tali sistemi la maturità tecnica;

OSSERVANDO che i sistemi di generazione IV sono: il reattore veloce raffreddato a gas, il reattore veloce raffreddato a piombo, il reattore a sali liquidi, il reattore veloce raffreddato a sodio, il reattore supercritico raffreddato ad acqua e il reattore ad alta temperatura;

DESIDEROSI di facilitare il proseguimento della collaborazione nelle attività di ricerca e sviluppo sui sistemi di generazione IV tra le Parti e i ministeri, dipartimenti, agenzie e altri organismi nonché di concerto con i settori industriali, accademici, governativi e non governativi della comunità internazionale di ricerca, allo scopo di far progredire i sistemi di generazione IV individuati nella Technology Roadmap ; e

IN CONSIDERAZIONE della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, rivista e modificata,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO I

Obiettivo

1. Il presente Accordo quadro stabilisce un quadro per la collaborazione internazionale volta a promuovere e facilitare il conseguimento della finalità e della visione del GIF: lo sviluppo di opzioni tecnologiche per uno o più sistemi di generazione IV che possano essere brevettati, costruiti e messi in esercizio in modo da fornire un approvvigionamento energetico affidabile e a prezzi competitivi al paese o ai paesi nei quali potranno essere realizzati, pur tenendo conto in modo soddisfacente delle questioni relative alla sicurezza, ai rifiuti, alla proliferazione e alla percezione del nucleare da parte dell’opinione pubblica.

2. La collaborazione nell’ambito del presente Accordo quadro è condotta a scopi esclusivamente pacifici e nel rispetto degli obiettivi di non proliferazione e delle relative obbligazioni internazionali delle Parti; essa si basa inoltre sui principi della parità, del vantaggio reciproco e della reciprocità.

ARTICOLO II

Forme di collaborazione

Le forme che la collaborazione nell’ambito del presente Accordo quadro può assumere includono, pur senza esservi limitate:

a) la ricerca e lo sviluppo tecnologico comune;

b) lo scambio di informazioni tecniche e di dati sulle attività e i metodi tecnici e sui risultati della ricerca e sviluppo;

c) sostegno all’organizzazione delle dimostrazioni tecnologiche;

d) conduzione di prove/esperimenti comuni;

e) partecipazione del personale (compresi scienziati, ingegneri e altri esperti) agli esperimenti, alle analisi, alla progettazione e altre attività di ricerca e sviluppo condotte nei centri di ricerca, istituzioni accademiche, laboratori e altre installazioni;

f) scambio o prestito di campioni, materiali o attrezzature per esperimenti, prove e valutazioni;

g) organizzazione di e partecipazione a seminari, conferenze scientifiche e altre riunioni;

h) contributi finanziari per la realizzazione delle installazioni sperimentali necessarie; e

i) formazione e perfezionamento delle competenze di scienziati e tecnici.

ARTICOLO III

Attuazione

1. Le Parti incoraggiano e agevolano, ove opportuno, i contatti diretti e la collaborazione tra agenzie governative, accademie scientifiche, università, centri scientifici e di ricerca, istituti e istituzioni, imprese del settore privato e le organizzazioni intergovernative.

2. All’atto della firma o del deposito dello strumento di adesione, ciascuna Parte designa se stessa o uno o più dei suoi ministeri, dipartimenti, agenzie o altri organismi quale agente esecutivo per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell’articolo I del presente Accordo quadro. Gli agenti esecutivi sono elencati nell’allegato, che forma parte integrante del presente Accordo quadro.

3. Una Parte può designare agenti esecutivi supplementari o sostituire il suo o i suoi agenti esecutivi previa notifica scritta al depositario (individuato all’articolo XI). Le designazioni degli agenti sostitutivi o supplementari prendono effetto conformemente all'articolo XII, paragrafo 4.

ARTICOLO IV

Accordi relativi ai sistemi

1. Gli agenti esecutivi di due o più Parti possono concludere un accordo relativo ad un sistema per ciascuno dei sei sistemi di generazione IV individuati nella Technology Roadmap, a condizione, tuttavia, che:

a) sia concluso un unico accordo relativo al sistema per ciascun sistema di generazione IV; e

b) se una Parte ha designato più di un agente esecutivo, soltanto uno di questi sia firmatario di un accordo relativo ad un sistema.

2. Ciascun accordo relativo ad un sistema, che sia conforme e disciplinato dalle disposizioni del presente Accordo quadro, istituisce un quadro di collaborazione per la pianificazione e conduzione dei lavori di ricerca e sviluppo necessari per stabilire la fattibilità e le prestazioni del sistema di generazione IV in questione.

3. Ciascun accordo relativo ad un sistema comprende le disposizioni di esecuzione concernenti, tra l’altro:

a) la collaborazione da instaurare;

b) la gestione delle attività di ricerca e sviluppo intraprese per realizzare gli obiettivi del GIF;

c) le disposizioni di carattere finanziario;

d) la protezione, l’utilizzo e la divulgazione delle informazioni di base protette; e

e) l’adeguata e effettiva protezione e concessione della proprietà intellettuale creata o fornita nel corso della collaborazione nell’ambito del presente Accordo quadro, comprese le disposizioni per la composizione delle controversie in tema di diritti di proprietà intellettuale.

4. Nell’eventualità di una divergenza tra un accordo relativo ad un sistema e il presente Accordo quadro, prevalgono le disposizioni di quest’ultimo.

ARTICOLO V

Accordi relativi ai progetti

1. Ciascun accordo relativo ad un sistema è attuato tramite uno o più accordi relativi ai progetti per i progetti di ricerca e sviluppo intesi a contribuire a stabilire la fattibilità e le prestazioni del sistema di generazione IV al quale il progetto è riferito.

2. Gli agenti esecutivi possono essere firmatari degli accordi relativi ai progetti. Altri organismi del settore pubblico e privato possono essere firmatari degli accordi relativi ai progetti, purché ottengano l’approvazione unanime di un comitato direttivo per il sistema, che sarà costituito dai firmatari di ciascun accordo relativo ad un sistema allo scopo di gestire la collaborazione di ricerca e sviluppo per ciascun sistema di generazione IV.

3. Ciascun accordo relativo ad un progetto deve trattare, come minimo, questioni quali l’ambito di applicazione dei lavori, la stima dei costi, il calendario proposto, le responsabilità di gestione del progetto, i diritti di proprietà intellettuale, gli obblighi in materia di informazione e le disposizioni applicabili al recesso dei firmatari.

4. Ciascun accordo relativo ad un progetto deve essere conforme a e disciplinato dalle disposizioni dell’accordo relativo al sistema al quale il progetto è riferito nonché dalle disposizioni del presente Accordo quadro.

5. Nell’eventualità di una divergenza tra l’accordo relativo ad un sistema e un accordo relativo ad un progetto prevalgono le disposizioni dell’accordo relativo al sistema. Nel caso di divergenze tra un accordo relativo ad un sistema o un accordo relativo ad un progetto, da un lato, e il presente Accordo quadro dall'altro, prevalgono le disposizioni di quest'ultimo.

ARTICOLO VI

Facilitazione della circolazione di persone, attrezzature e materiali; utilizzo dei dati

Con riferimento alla collaborazione nell’ambito del presente Accordo quadro, ciascuna Parte, nella misura consentita dalle sue obbligazioni internazionali e dalla legislazione e regolamentazione nazionale:

a) agevola l’ingresso e l’uscita dal suo territorio di personale, attrezzature e materiali appropriati delle altre Parti utilizzati in collaborazione nell’ambito del presente Accordo quadro; e

b) agevola lo scambio e l’utilizzo di dati scientifici e tecnici derivanti dalle attività di ricerca e sviluppo condotte nell’ambito del presente Accordo quadro.

ARTICOLO VII

Disponibilità delle risorse

Le attività di ciascuna Parte nell’ambito del presente Accordo quadro sono subordinate alla disponibilità di fondi, personale e altre risorse adeguati.

ARTICOLO VIII

Diritto applicabile

Ciascuna Parte pone in essere la collaborazione nell’ambito del presente Accordo quadro in conformità delle legislazioni e regolamentazioni applicabili alle quali è soggetta.

ARTICOLO IX

Diffusione delle informazioni

Le informazioni scientifiche e tecnologiche risultanti dalla collaborazione nell’ambito del presente Accordo quadro, diverse dalle informazioni che non sono pubbliche per motivi di sicurezza nazionale, commerciale o industriale, sono rese disponibili alla comunità scientifica mondiale tramite i canali abituali e in conformità delle procedure ordinarie delle Parti e dei rispettivi ministeri, dipartimenti, agenzie o altri organismi partecipanti.

ARTICOLO X

Composizione delle controversie

1. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo è risolta tramite consultazione tra le Parti interessate.

2. Qualsiasi controversia tra due o più firmatari di un accordo relativo ad un progetto può essere composta in applicazione di qualsiasi procedura stabilita nell’accordo in questione, che i firmatari dell’accordo approvino reciprocamente per iscritto.

ARTICOLO XI

Depositario

1. L’originale del presente Accordo quadro è depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, nominato depositario. Il depositario assolve i suoi compiti in conformità dell'articolo 77 della Convenzione di Vienna sulla Legge dei trattati, del 23 maggio 1969.

2. A seguito dell’entrata in vigore del presente Accordo quadro a norma dell’articolo XII, paragrafo 2, il depositario trasmette una copia certificata conforme del presente Accordo quadro al Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione e della pubblicazione a norma dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite; parimenti, trasmette copie certificate conformi di qualsiasi modificazione del presente Accordo quadro che entri in vigore.

ARTICOLO XII

Entrata in vigore, modificazione, proroga e estinzione

1. Il presente Accordo quadro è aperto alla firma il 28 febbraio 2005. Uno Stato, di cui uno o più ministeri, dipartimenti, agenzie o altri organismi siano membri del GIF, o un membro del GIF composto da più di uno Stato può diventare Parte al presente Accordo quadro:

a) con firma non soggetta a ratifica, accettazione o approvazione; o

b) con firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione seguita dal deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione; o

c) con deposito di uno strumento di adesione, in conformità dell’articolo XIV, paragrafo 1.

2. Il presente Accordo quadro entra in vigore quando tre Parti abbiano espresso il loro consenso ad esservi vincolate: con firma non soggetta a ratifica, accettazione o approvazione; o con deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione. Successivamente, il presente Accordo quadro entra in vigore, nei confronti di un firmatario, alla data del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione e, nei confronti delle nuove Parti aderenti, conformemente al disposto dell’articolo XIV, paragrafo 3.

3. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo, il presente Accordo quadro rimane in vigore per un periodo di 10 anni e può essere prorogato per successivi periodi previo accordo tra le Parti, conformemente alle procedure che saranno stabilite dalle Parti.

4. Il presente Accordo quadro può essere modificato in qualsiasi momento previo accordo di tutte le Parti. Eccetto quanto disposto all’articolo XIV, paragrafo 2, una modifica entra in vigore nei confronti di tutte le Parti il trentesimo giorno successivo alla data in cui il depositario ha ricevuto l’ultima notificazione scritta dell’accettazione della modifica.

5. Può essere posto termine al presente Accordo quadro in qualsiasi momento previo accordo di tutte le Parti. L’estinzione prende effetto il trentesimo giorno successivo alla data in cui il depositario riceve l’ultima notifica scritta dell’accettazione dell’estinzione dell’accordo.

ARTICOLO XIII

Denuncia

1. Una Parte può denunciare il presente Accordo quadro dandone notifica scritta al depositario con un preavviso di sei mesi. Successivamente, si procederà alla modificazione dell’allegato cancellando il nome della Parte denunciante e quello del suo o dei suoi agenti esecutivi, conformemente alle procedure che le Parti stabiliranno.

2. La denuncia del presente Accordo quadro di una Parte costituisce denuncia dei suoi agenti esecutivi di qualsiasi accordo relativo ad un sistema di cui siano firmatari.

ARTICOLO XIV

Nuove Parti aderenti

1. Dopo l’entrata in vigore del presente Accordo quadro, uno Stato di cui uno o più ministeri, dipartimenti, agenzie o altri organismi siano membri del GIF, o un membro del GIF composto da più di uno Stato può diventare Parte al presente Accordo quadro previo deposito presso il depositario di uno strumento di adesione e una notificazione scritta del suo agente o dei suoi agenti esecutivi che saranno designati in conformità dell’articolo III, paragrafo 2.

2. Quando una nuova Parte aderente deposita il suo strumento di adesione e notificazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il depositario fa circolare una proposta di modificazione dell’allegato con indicazione dell’agente o degli agenti esecutivi designati da detta Parte. Tale modificazione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui il depositario riceve la notificazione di detta Parte, sempre che nessun’altra Parte abbia comunicato al depositario la sua obiezione alla proposta di modificazione. Se il depositario riceve una tale obiezione, la proposta di modificazione non entra in vigore e la nuova Parte aderente è tenuta a trasmettere per iscritto al depositario una notificazione modificata con menzione del suo o dei suoi agenti esecutivi, che sarà sottoposta alla medesima procedura.

3. Nei confronti di ciascuna nuova Parte aderente, il presente Accordo quadro entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui il depositario riceve lo strumento di adesione di uno Stato di cui uno o più ministeri, dipartimenti, agenzie o altri organismi siano membri del GIF, o di un membro del GIF composto da più di uno Stato.

4. La Parte che aderisce al presente Accordo quadro dopo l’entrata in vigore di una modificazione diventa Parte all’Accordo quadro come modificato.

ARTICOLO XV

Disposizione finale

Qualsiasi collaborazione avviata nell’ambito del presente Accordo quadro che non sia stata ancora completata al momento della scadenza o dell’estinzione del presente Accordo quadro può essere proseguita fino al suo completamento in conformità delle disposizioni del presente Accordo quadro.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo quadro.

FATTO a Washington, addì ventotto febbraio duemilacinque, in un unico esemplare, nelle lingue inglese e francese, ciascun testo facente ugualmente fede.

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