Libro verde - Successioni e testamenti {SEC(2005) 270}
/* COM/2005/0065 def. */
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[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |
Bruxelles, 01.03.2005
COM(2005) 65 definitivo
LIBRO VERDE
Successioni e testamenti{SEC(2005) 270}
(PRESENTATO DALLA COMMISSIONE)
Introduzione
Il presente libro verde avvia un'ampia consultazione relativa alle successioni ab intestato o testamentarie che presentano aspetti internazionali.
La Commissione invita tutte le persone interessate a trasmettere le loro risposte e ogni ulteriore contributo utile, entro il 30 settembre 2005, al seguente indirizzo:
Commissione europea
Direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza
Unità C1 - Giustizia civileB-1049 Bruxelles.Fax: (+320) 2 299 64 57Indirizzo e-mail: jls-coop-jud-civil@cec.eu.int
Le persone che risponderanno al presente questionario dovranno precisare se si oppongono alla diffusione delle loro risposte e osservazioni sul sito Internet della Commissione.
* * *
LESSICO
« Atto autentico »: documento che attesta un fatto o un atto giuridico e la cui autenticità è stabilita da una pubblica autorità (ad es. un atto notarile).
« Apostilla »: formalità prevista dalla convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 per il riconoscimento dei documenti stranieri.
« Commorienti »: persone aventi reciprocamente la qualità di erede (ad es. padre e figlio) che muoiono in condizioni tali da rendere impossibile stabilire l'ordine dei decessi.
« Competenza giudiziaria internazionale »: potere dei tribunali di un paese in particolare di giudicare un procedimento giuridico avente carattere internazionale.
« Competenza residuale »: norme di competenza internazionale dei tribunali che non sono state armonizzate a livello comunitario.
« De cuius »: la persona dalla cui morte trae origine la successione ereditaria (il defunto).
« Exequatur »: formalità necessaria al riconoscimento e all’esecuzione di una sentenza straniera.
« Foro »: tribunale competente o adito.
« Patti successori »: accordi conclusi prima del decesso relativi a una o più successioni future.
« Successione ab intestato »: successione senza testamento.
« Testamenti congiuntivi »: testamenti redatti da due o più persone con lo stesso atto, sia a vantaggio di un terzo che a titolo di disposizione reciproca.
* * *
L’adozione di uno strumento europeo in materia di successioni era già prevista nelle priorità del Piano d’azione di Vienna[1] del 1998. Il programma relativo alle misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale[2] adottato dal Consiglio e dalla Commissione alla fine del 2000 prevede l'elaborazione di uno specifico strumento in questo settore. Più recentemente, il Programma dell’Aia[3] invita la Commissione a presentare un Libro verde relativo alla problematica nel suo complesso: diritto applicabile, competenza e riconoscimento, provvedimenti amministrativi (certificati di eredità, registrazione dei testamenti).
L’aumentata mobilità delle persone fisiche in uno spazio sprovvisto di frontiere interne e l'aumento del numero di unioni tra cittadini di differenti Stati membri, spesso accompagnato dall’acquisizione di beni situati sul territorio di diversi paesi dell'Unione, complicano ulteriormente la successione.
Le difficoltà cui sono confrontati i protagonisti di una successione internazionale attengono, nella maggior parte dei casi, alla disparità delle norme sostanziali, procedurali e di risoluzione dei conflitti di legge che disciplinano la materia negli Stati membri.
Le successioni sono escluse dalle norme comunitarie di diritto internazionale privato adottate sino ad oggi. È quindi indispensabile l'adozione di regole armonizzate a livello europeo.
La maggior parte delle successioni sono disciplinate in modo non contenzioso. Sarebbe pertanto insufficiente adottare una normativa comunitaria che si limiti a disciplinare la designazione delle giurisdizioni competenti per risolvere i conflitti successori e il riconoscimento e l'esecuzione delle loro decisioni.
Per semplificare il compito dei protagonisti di una successione internazionale e per rispondere efficacemente ai problemi concreti dei cittadini, uno strumento comunitario deve necessariamente prevedere anche il riconoscimento dei documenti e degli atti extragiudiziari (testamenti, atti notarili, atti amministrativi). Visto che un’armonizzazione completa delle regole di diritto materiale degli Stati membri non è prevedibile, è opportuno agire nell’ambito delle norme sul conflitto di leggi. La Commissione quindi ritiene che non sarà realizzato alcun progresso a livello comunitario relativamente alla materia delle successioni fino a quando non si affronterà in via prioritaria il problema della norma applicabile.
A questo proposito, è opportuno domandarsi in primo luogo quale è il campo di applicazione delle regole sui conflitti di legge che costituirebbero il nucleo centrale di un'iniziativa legislativa e che potenzialmente potrebbero riguardare settori molto ampi: validità dei testamenti, qualità di erede, riserve successorie, liquidazione e suddivisione dell’eredità, indivisibilità... ecc.
Il problema del criterio di collegamento deve anche essere considerato molto attentamente. Come spesso accade in diritto internazionale privato, sarebbe grande la tentazione di voler trovare il criterio di collegamento capace di risolvere tutti i problemi. Tale potrebbe essere la nazionalità, che è stato un criterio privilegiato per molto tempo, o la residenza abituale, quest'ultimo attualmente più utilizzato.
Tuttavia, in materia di successioni, non esiste un criterio privo di inconvenienti. L’ultimo domicilio del defunto, utilizzato come criterio di collegamento, potrebbe ad esempio comportare l’applicazione di una legge avente scarso rilievo pratico con la successione: se il de cuius non ha la nazionalità del paese in cui muore e la maggior parte dei sui beni si trovano in un altro paese. È veramente necessario insistere a trovare un unico criterio di collegamento? È preferibile accettare un certo grado di flessibilità anche dando un ruolo alla libera determinazione delle parti?
Infatti, indipendentemente dal criterio di collegamento scelto dalla futura norma comunitaria per la determinazione della legge applicabile, non si può escludere che questo criterio sarà, in alcune situazioni, poco adatto alle legittime aspettative degli attori implicati nella successione. Tali aspettative costituiscono un parametro che è necessario prendere in considerazione nell’ambito di un mercato unico che garantisce alle persone la libertà di circolazione. Così, un soggetto può soggiornare per un certo tempo in un paese senza acquisire il benché minimo patrimonio, dato che intende ritornare successivamente nel suo paese d’origine, dove del resto la sua famiglia continua a risiedere e laddove si trovano i suoi beni. Il fatto che questa persona muoia nel suo paese di residenza potrebbe giustificare la disciplina della successione secondo la legge della sua nazionalità. In compenso, il collegamento alla legge nazionale è privo di legittimità nel caso in cui il de cuius abbia lasciato da molto tempo il suo paese d’origine e risieda in uno Stato membro dove si trovano tutti i suoi legami familiari e patrimoniali.
* * *
Se la determinazione della legge applicabile è fondamentale, non bisogna tuttavia trascurare il problema della competenza giudiziaria. In alcuni Stati membri è obbligatorio l'intervento di un giudice, in altri, esso rimane indispensabile per liquidare le successioni complesse o controverse.
Per legiferare in materia di competenza giudiziaria occorre sapere, del resto, se è necessario stabilire un criterio unico di collegamento o, al contrario, consentire una certa flessibilità.
Inoltre, visto che in molti Stati membri la maggior parte delle successioni sono regolate in sede extragiudiziale, a volte con la partecipazione di pubblici ufficiali o di altri professionisti del diritto, occorre analizzare le eventuali regole sulla competenza internazionale di queste pubbliche autorità e professioni.
Nel valutare tutti questi aspetti sarà necessario affrontare molti istituti particolari, come i patti successori, la legittima e i “trust” oggetto di successione. Quest’ultimo istituto, sconosciuto nella maggior parte dei sistemi giuridici, è tuttavia spesso utilizzato in diversi Stati membri.
Infine, in materia di successioni, l’intervento legislativo della Comunità deve anche avere ad oggetto l’eliminazione di ostacoli amministrativi e pratici. In questa prospettiva occorre prevedere la creazione di un “certificato di eredità europeo”. Questa richiesta è espressamente contenuta nel Programma dell’Aia, al pari della registrazione dei testamenti.
NORME IN MATERIA DI CONFLITTO DI LEGGI
2.1. Problemi di carattere generale
Il carattere universale di queste future norme non dovrà essere contestato: limitare l'applicazione delle norme in caso di conflitto di leggi armonizzate alle situazioni internazionali strettamente “intracomunitarie”, escludendo quelle che implicano gli ordinamenti giuridici di paesi terzi, renderebbe più complicato il compito dei singoli e dei giuristi.
In primo luogo occorre interrogarsi sulla portata del collegamento in materia di successioni nella misura in cui le stesse materie non sono necessariamente rette dal diritto delle successioni in tutti i sistemi giuridici. L’armonizzazione delle regole sul conflitto di leggi dovrebbe accompagnarsi anche ad una definizione del campo d’applicazione della legge in materia di successioni.
In secondo luogo è necessario determinare uno o più criteri di collegamento.
Infine, occorre sapere se la futura legislazione comunitaria, al di là della determinazione degli eredi e dei loro diritti, si occuperà anche delle modalità di trasmissione agli eredi dell’eredità.
Domanda n. 1: Quali sono gli aspetti che devono essere connessi al diritto delle successioni? In particolare, le regole per la risoluzione dei conflitti di legge dovrebbero limitarsi alla determinazione degli eredi e dei loro diritti oppure occuparsi anche della liquidazione o della suddivisione dell’asse ereditario? Domanda n. 2: Qual è il criterio di collegamento utilizzabile per determinare la legge applicabile? Dovrà essere utilizzato lo stesso criterio per tutte le materie cui la legge fa riferimento o si potranno utilizzare differenti criteri per aspetti diversi della successione? In particolare, la norma comunitaria sul conflitto deve distinguere tra beni mobili e immobili? È necessario riservare un certo ruolo alla legge del paese in cui si trova l'immobile? |
2.2. Testamenti e patti successori
Per quanto attiene la validità dei testamenti, gli Stati membri hanno adottato soluzioni molto diverse, rispetto alla capacità di testare, alle forme del testamento, alla validità del contenuto del testamento, ai testamenti congiuntivi[4], ai patti successori[5] o alla revocabilità del testamento. Anche le regole sul conflitto di leggi sono diverse.
Domanda n. 3: Qual è la legge che disciplina: - la capacità generale di testare? - la validità della forma del testamento? del contenuto del testamento? dei testamenti congiuntivi? dei patti successori? della revoca dei testamenti? In che modo è possibile formulare la norma di conflitto per considerare l'eventuale modifica del collegamento tra la data di redazione del testamento e quella del decesso? |
- 2.3. Commorienti
L'ordine nel quale due persone in grado di ereditare reciprocamente decedono, può avere incidenza sui diritti dei rispettivi eredi. Quando due persone muoiono in una stessa circostanza, alcuni Stati membri presumono che siano decedute nello stesso momento, mentre altri stabiliscono l'ordine secondo il quale si presume esse abbiano perso la vita. Nel caso in cui le successioni di commorienti siano disciplinate da leggi diverse, può essere impossibile procedere alla loro liquidazione.
Domanda n. 4: Come risolvere il problema dell'eventuale incompatibilità delle leggi applicabili alle successioni dei commorienti? |
2.4. Scelta del diritto applicabile alla successione
Anche se la maggior parte degli Stati membri dell’Unione europea non ammette che il de cuius o gli eredi possano scegliere la legge applicabile alla successione, il problema resta tuttavia pertinente. Indipendentemente dal criterio di collegamento scelto, non si può infatti escludere che in talune situazioni esso sarà inadatto alle legittime aspettative dei soggetti di una successione. Si può quindi prevedere un certo livello di flessibilità.
Domanda n. 5: Sarà necessario ammettere la possibilità per il futuro de cuius (in caso di successione testamentaria o ab intestato) di scelta della legge applicabile alla sua successione con o senza l’accordo degli eredi presunti? Sarà necessario estendere questa possibilità agli eredi dopo l’apertura della successione? Domanda n. 6: Ammettendo la scelta della legge applicabile alla successione, è necessario limitare le possibilità di scelta e determinarne le modalità? Fatto salvo il caso che non siano stati scelti elementi di connessione obiettiva, occorre ammettere i seguenti criteri: cittadinanza, domicilio, residenza abituale o altri? Domanda n. 7: In che momento i suddetti criteri di collegamento devono sussistere? È necessario sottoporli a condizioni particolari (durata, mantenimento alla data del decesso…)? Domanda n. 8: Deve essere consentita la scelta della legge applicabile ai testamenti congiuntivi e ai patti successori? È necessario regolamentare questa scelta? In caso affermativo, in che modo? Domanda n. 9: Deve essere consentito a un coniuge la scelta della legge applicabile al suo regime matrimoniale per disciplinare la sua successione? |
2.5. Legittima
I sistemi giuridici di tutti gli Stati membri prevedono la tutela dei parenti prossimi di un defunto che avrebbe voluto diseredarli. Spesso questa protezione ha la forma di una riserva ereditaria ma questo meccanismo non è riconosciuto in modo unanime nei paesi dell'Unione europea.
Domanda n. 10: Qualora la norma applicabile in caso di conflitto di norme non riconosca l'istituto della legittima o ne definisca la portata in modo diverso, è necessario preservare l'applicazione della legittima? In caso affermativo, in che modo? |
2.6. I trust che fanno parte di una successione
Se un trust riveste carattere internazionale, i tribunali e le altre autorità competenti chiamate ad occuparsene devono poter determinare le leggi applicabili. Oltre a consentire ai costituenti del trust la scelta della legge applicabile, potrebbe essere necessario elaborare norme particolari di conflitto di leggi applicabili ai trust.
Domanda n. 11: È necessario adottare norme particolari in caso di conflitto di leggi in materia di trust? In caso affermativo, quali? |
2.7. Rinvio
L'unificazione delle norme che disciplinano il conflitto di leggi a livello comunitario renderà inutile il rinvio una volta che gli elementi di collegamento saranno presenti in uno Stato membro. Invece si porrà tale problema quando le regole sul conflitto di legge designeranno la legge di uno Stato terzo.
Domanda n. 12: Il futuro strumento comunitario dovrà consentire il rinvio nel caso in cui le regole armonizzate sul conflitto di legge designino la legge di uno Stato terzo. In caso affermativo in che modo e con che limiti? |
2.8. Questioni preliminari
Talvolta la legge applicabile alla successione condiziona la disciplina di quest’ultima alla risposta di una questione, denominata preliminare, che può essere disciplinata da un’altra legge: validità di un matrimonio o di un partenariato, accertamento di una filiazione ....
Domanda n. 13: Quale regola sul conflitto di legge occorre adottare per determinare la legge applicabile alla questioni preliminari agli effetti della successione? |
NORME IN MATERIA DI COMPETENZA
Gli Stati membri hanno adottato criteri molto diversi: ultimo domicilio del defunto, domicilio del difensore o dell’attore, ubicazione di alcuni beni o ancora nazionalità del defunto o dell'una o dell'altra parte del contenzioso. In questa materia devono essere presi in considerazione interessi notevolmente divergenti: quelli degli eredi presunti, residenti talvolta in paesi diversi, ma anche quelli dei diversi Stati interessati, visto che i beni si trovano sul loro territorio.
3.1. Determinazione di un’autorità competente in materia giudiziaria
Una prima possibilità sarebbe quella di stabilire un unico foro competente, ignorando anche la distinzione effettuata secondo la natura dei beni dell’asse ereditario, tra mobili e immobili. Ma analogamente a come potrebbe essere fatto per la legge applicabile, si potrebbe prevedere l’adozione di norme più flessibili, e con modalità diverse.
Domanda n. 14: È auspicabile giungere ad un foro unico in materia di successione? È possibile ritenere non competente il foro dove si trova l’immobile? Nel caso in cui debba essere adottato un criterio unico generale, quale deve essere? Domanda n. 15: Si può prevedere la possibilità di permettere agli eredi di adire il tribunale di uno Stato membro diverso da quello designato da un'eventuale norma principale sul conflitto di competenza? In caso affermativo a che condizioni? Domanda n. 16: Nel corso di un procedimento successorio in uno Stato membro, è necessario ammettere la possibilità di chiedere al tribunale di un altro Stato membro dove si trovano i beni della successione e adottare misure provvisorie e cautelari? Domanda n. 17: È necessario introdurre nel futuro strumento comunitario delle disposizioni che permettono il trasferimento di una causa da un tribunale di uno Stato membro a uno di un altro Stato membro, e in caso affermativo a che condizioni? |
L’applicazione dei criteri definiti dal futuro strumento può prevedere la designazione di un tribunale di uno Stato terzo. In tal caso, non è necessariamente auspicabile rinunciare unilateralmente alla competenza dei tribunali degli Stati membri, mentre altri criteri di collegamento, scartati a livello intracomunitario, sarebbero pertinenti per delimitare unilateralmente la competenza di tali giurisdizioni rispetto a quelle degli Stati terzi. Lasciare alle legislazioni nazionali degli Stati membri, in quanto "competenza residua" il compito di rispondere a questa domanda, impedisce una soluzione comune e può creare altri conflitti di competenza.
Supponiamo che il criterio della competenza comunitaria sia l’ultimo domicilio del defunto. Un cittadino dello Stato membro A muore in un paese terzo in cui recentemente ha eletto domicilio. Tutti i suoi eredi vivono nello Stato membro A e la maggior parte dei suoi beni si trovano nello Stato membro B. In tal caso il diritto comunitario (ultimo domicilio del defunto) non designa alcun Stato membro, né A né B, mentre la successione ha un legame molto più stretto con questi due Stati che con lo Stato terzo, ultimo domicilio del defunto. Il rinvio alle norme nazionali per risolvere questa questione potrebbe far sorgere un nuovo problema. Se lo Stato membro A applica il criterio della nazionalità e lo Stato membro B quello del luogo in cui i beni si trovano si avrebbe un conflitto positivo di competenza. Nel caso inverso si avrebbe un conflitto negativo di competenza.
Domanda n. 18: Quali elementi sarebbero pertinenti per stabilire la competenza dei tribunali degli Stati membri in una situazione come quella sopra citata? Domanda n. 19: Queste regole speciali di competenza, dovranno applicarsi anche ai beni situati sul territorio di uno Stato terzo che rivendica una competenza esclusiva nei loro confronti? |
3.2. Procedure relative al trasferimento di beni immobili
Il trasferimento di proprietà di beni immobili dà luogo a un’iscrizione in diversi registri. In alcuni Stati membri le iscrizioni in questi registri sono fatte soltanto sulla base di una sentenza o di un atto redatto dalle autorità nazionali. Si potrebbe prevedere che la modifica dei registri possa effettuarsi sulla base dei documenti emessi in un altro Stato membro.
Domanda n. 20: È necessario riservare la competenza delle autorità del luogo dove sono ubicati i beni immobili della successione, quando la competenza principale è attribuita alle autorità di un altro Stato membro per: - stabilire i documenti necessari alla modifica dei registri di proprietà? - compiere atti di amministrazione e di trasferimento della proprietà? Domanda n. 21: Possono essere elaborati documenti comunitari standardizzati da utilizzare in tutti gli Stati membri in cui si trovano i beni? In caso affermativo, quali sono i documenti esistenti che potrebbero essere uniformati? Si possono eliminare o semplificare alcune fasi del procedimento attualmente necessarie nelle successioni internazionali? In caso affermativo, quali? |
3.3. Competenza delle autorità non giudiziarie
Tenuto conto dell’importanza delle funzioni esercitate dalle autorità non giudiziarie - notai o funzionari di amministrazioni diverse - si potrebbe permettere agli eredi di compiere talune formalità presso le autorità vicine a loro, nel caso in cui essi non risiedano nel luogo designato dalla regola sulla competenza principale.
Domanda n. 22: È necessario prevedere che la regola della competenza armonizzata si applichi anche alle altre autorità suscettibili di intervenire nella materia delle successioni? Domanda n. 23: È necessario prevedere che alcune formalità possano essere effettuate dinanzi le autorità di uno Stato membro diverso da quello designato dalla regola principale sul conflitto di competenza? È necessario regolamentare questa scelta? |
3.4. I trust
Poiché la materia delle successioni è esclusa dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 44/201 non esistono norme di competenza comunitarie per le controversie relative ai trust facenti parte di successioni.
Domanda n. 24: Quali regole di competenza dovrebbero essere previste dal futuro strumento comunitario per i trust che fanno parte di una successione? |
Norme di RICONOSCIMENTO E DI ESECUZIONE
LA FUTURA NORMATIVA COMUNITARIA DEVE SEMPLIFICARE IL COMPITO DEGLI EREDI, PERMETTENDO IL RICONOSCIMENTO E L’ESECUZIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI NECESSARI AL RICONOSCIMENTO DEI LORO DIRITTI: DECISIONI GIUDIZIARIE, ATTI NOTARILI, TESTAMENTI, DOCUMENTI ATTESTANTI LA QUALITÀ DI EREDE, I POTERI CONFERITI ALLE PERSONE INCARICATE DI AMMINISTRARE E DI liquidare le successioni, ecc.
Riconoscimento ed esecuzione delle sentenze
Stabilendo norme armonizzate sulla legge applicabile e sulla competenza, la futura normativa raggiungerà un grado molto elevato di fiducia reciproca, rendendo così inutile il mantenimento di misure intermedie per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze. Tuttavia, nel caso in cui valessero taluni motivi di rifiuto, essi dovrebbero essere uguali in tutti gli Stati membri.
Domanda n. 25: Si può eliminare l’exequatur per il riconoscimento delle sentenze? Occorre, al contrario includere i motivi di rifiuto del riconoscimento e dell’esecuzione delle sentenze? In caso affermativo, quali? Domanda n. 26: Si può prevedere che una sentenza pronunciata in uno Stato membro in materia successoria sia direttamente riconosciuta e consenta la modifica senza procedimento dei registri immobiliari in un altro Stato membro? È necessario ispirarsi all'articolo 21, paragrafo n. 3 del regolamento (CE) n. 2201/2003? |
4.2. Riconoscimento ed esecuzione degli atti e dei testamenti
In taluni Stati membri i notai e le altre autorità redigono atti autentici sulla delazione e sulla liquidazione dell’asse ereditario. Devono essere previsti il riconoscimento e l'esecuzione di questi atti.
Occorre inoltre interrogarsi su eventuali norme applicabili ai testamenti stranieri, che spesso non possono produrre appieno i loro effetti.
Domanda n. 27: È possibile applicare agli atti autentici redatti nel settore delle successioni lo stesso regime di riconoscimento e di esecuzione delle sentenze? Si può quindi prevedere che gli atti notarili redatti in uno Stato membro in materia successoria permettano la modifica dei registri immobiliari senza alcun altro procedimento negli altri Stati membri? Occorre ispirarsi all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 2201/2003? Domanda n. 28: È necessario prevedere norme particolari per facilitare il riconoscimento e l’esecuzione in uno Stato membro dei testamenti redatti in un altro Stato membro? |
4.3. I terzi amministratori (compresi i trust che fanno parte di una successione)
La designazione dei terzi incaricati di amministrare o di liquidare le successioni è facoltativa o obbligatoria secondo gli Stati membri. La scelta di questi soggetti e le loro prerogative, differenti da un sistema giuridico all'altro, non sono sempre riconosciute negli altri Stati membri.
Trattandosi del riconoscimento e dell'esecuzione di decisioni pronunciate su trust facenti parte di una successione, occorre interrogarsi sugli effetti del loro riconoscimento per quanto attiene la modifica dei registri immobiliari.
Domanda n. 29: Si può prevedere il riconoscimento diretto in tutti gli Stati membri della designazione e dei poteri degli amministratori terzi? È necessario prevedere motivi che permettono di contestare questa designazione e questi poteri? Domanda n. 30: È necessario istituire un certificato che attesta la designazione di amministratori terzi e che ne descrive i poteri? Quale persona o autorità dovrebbe essere incaricata della redazione di questo certificato? Quale dovrebbe essere il contenuto del certificato? Domanda n. 31:Il riconoscimento dei trust facenti parte di una successione permetterebbe l’iscrizione dei beni di un trust e dei titoli che si riferiscono nei registri immobiliari? Nel caso contrario, quali disposizioni occorrerebbe adottare? Domanda n. 32: Occorre adottare disposizioni che preservano l’applicazione della riserva successoria (legittima) prevista dalla legge sulla successioni o da un'altra legge che rivendicherebbe l’applicazione di tale protezione, nonostante l’esistenza di un trust? In caso affermativo, quali sono? |
Prove della qualità di erede: il certificato di eredità europeo
LA PROVA DELLA QUALITÀ DI EREDE È DISCIPLINATA DIVERSAMENTE NEI VARI SISTEMI GIURIDICI. PER GLI EREDI È DI GRANDE IMPORTANZA POTER ACCERTARE I LORO DIRITTI PER ENTRARE IN POSSESSO DEI BENI DELLA SUCCESSIONE DI LORO SPETTANZA SENZA la necessità di iniziare un procedimento a tal fine. In presenza di regole armonizzate sul conflitto di norme è possibile utilizzare un certificato con effetti uniformi in tutta la Comunità. Tale risultato costituirebbe un innegabile valore aggiunto.
A tal fine dovranno essere chiariti numerosi aspetti: le condizioni di redazione del certificato, il suo contenuto e le sue conseguenze.
Domanda n. 33 : Quali potrebbero essere gli effetti che il certificato potrebbe produrre?
Domanda n. 34 : Quale deve essere il contenuto del certificato?
Domanda n. 35 : In che Stato membro deve essere emesso? È necessario lasciare a ogni Stato membro la libera scelta delle autorità che possono redigere il certificato oppure sulla base del contenuto e delle sue funzioni, bisogna stabilire alcuni criteri?
Registrazione dei testamenti
La ricerca dei testamenti, in particolare quando sono stati redatti all'estero, costituisce un ostacolo a volte insormontabile.
Domanda n. 36: È necessario prevedere l’attuazione di un sistema di registrazione dei testamenti in tutti gli Stati membri? È necessario prevedere l'istituzione di un registro centralizzato? Domanda n. 37: Quali modalità dovrebbero essere stabilite per agevolare l’accesso agli elementi nazionali del sistema o al registro centralizzato da parte degli eredi presunti e della autorità competenti? (anche a partire dal loro Stato membro)? |
Legalizzazione
L’attuazione di uno spazio giudiziario europeo implica la scomparsa o la semplificazione delle formalità.
Domanda n. 38: L’eliminazione di tutte le formalità relative alla legalizzazione o all'apposizione di postille di atti pubblici redatti in uno Stato membro e relativi a una successione porrebbe delle difficoltà? |
Approccio legislativo
Alla luce di quando sopra esposto, l’elaborazione di un corpo di regole comunitarie relative alle successioni e ai testamenti costituirà un settore di attività particolarmente vasto e complesso.
Domanda n. 39: È possibile prevedere l’elaborazione di uno strumento unico e completo? In caso contrario in che ordine e con che tabella di marcia è necessario organizzare i lavori? |
[1] GU C 19 del 23.1.1999.
[2] GU C 12 del 15.1.2001.
[3] Si vedano le conclusioni della presidenza, Consiglio europeo di Bruxelles, 4 e 5 novembre 2004.
[4] Testamento reso da due persone con lo stesso atto.
[5] Accordi relativi a una o più successioni non ancora aperte.
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