Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di cloruro di potassio originario della Russia
Gazzetta ufficiale n. C 093 del 17/04/2004 pag. 0003 - 0004
Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di cloruro di potassio originario della Russia (2004/C 93/03) La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 del Consiglio(2) (regolamento di base). 1. Domanda di riesame La richiesta è stata presentata dalla JSC Uralkali (il richiedente), un esportatore russo. 2. Prodotto Il prodotto oggetto dell'inchiesta è cloruro di potassio non contenente elementi fertilizzanti supplementari o contenente elementi fertilizzanti supplementari in miscugli speciali originario della Russia (il prodotto in esame), attualmente classificabile ai codici NC 3104 20 10, 3104 20 50, 3104 20 90, ex 3105 20 10, ex 3105 20 90, ex 3105 60 90, ex 3105 90 91 ed ex 3105 90 99. I codici NC sono indicati a titolo puramente informativo. 3. Misure in vigore Le misure attualmente in vigore sono un dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (CEE) n. 3068/92 del Consiglio(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 969/2000(4) sulle importazioni di cloruro di potassio originario della Russia. 4. Motivazione del riesame Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, la domanda si basa sugli elementi di prova forniti dal richiedente del fatto che le circostanze all'origine dell'istituzione delle misure sono cambiate e che tali cambiamenti sono di natura durevole. Sulla base degli elementi di prova forniti, il richiedente sostiene che un confronto tra il valore normale calcolato sui propri costi/prezzi interni e i prezzi all'esportazione per l'UE dimostrerebbe che il dumping è stato eliminato. Per controbilanciare il dumping, pertanto, non è più necessario mantenere le misure al loro livello attuale, stabilito sul precedente livello del dumping. 5. Procedura per la determinazione del dumping Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitando la portata dello stesso all'analisi del dumping per quanto riguarda l'attività del richiedente. L'inchiesta deve valutare la necessità di mantenere, abrogare o modificare le misure esistenti limitatamente a quanto concerne il richiedente. a) Questionari Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà un questionario al richiedente e alle autorità del paese esportatore in questione. Tali informazioni ed i relativi elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 6, lettera a), del presente avviso. b) Raccolta di informazioni e audizioni Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni diverse da quelle contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova pertinenti. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera a), del presente avviso. Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. La domanda deve essere presentata entro i termini di cui al punto 6, lettera b) del presente avviso. 6. Termini a) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base. b) Audizioni Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni. 7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata sono contrassegnate dalla dicitura "Diffusione limitata"(5) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, sono corredate di una versione non riservata, che sarà contrassegnata dalla dicitura "Consultabile da tutte le parti interessate". Indirizzo della Commissione per contatti e informazioni: Commissione delle Comunità europee Direzione generale Commercio Direzione B Ufficio: J-79 5/16 B - 1049 Bruxelles Fax (32-2) 295 65 05 Telex COMEU B 21877. 8. Omessa collaborazione Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini stabiliti o ancora ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Se si utilizzano i dati disponibili migliori, l'esito dell'inchiesta per la parte interessata che non collabora, o che collabora solo in parte, può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che sarebbero state eventualmente raggiunte se la parte in questione avesse collaborato. (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. (2) GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1. (3) GU L 308 del 24.10.1992, pag. 41. (4) GU L 112 del 11.5.2000, pag. 4. (5) Ciò significa che il documento è esclusivamente destinato ad un uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).