52004XC0323(01)

Rassegna commentata dei mercati regolamentati e delle disposizioni nazionali che attuano i requisiti pertinenti della DSI (direttiva 93/22/CEE del Consiglio)

Gazzetta ufficiale n. C 072 del 23/03/2004 pag. 0003 - 0007


Rassegna commentata dei mercati regolamentati e delle disposizioni nazionali che attuano i requisiti pertinenti della DSI (direttiva 93/22/CEE del Consiglio)(1)

(2004/C 72/03)

L'articolo 16 della direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento autorizza ciascuno Stato membro a conferire lo status di "mercato regolamentato" ai mercati costituiti sul suo territorio e conformi alla sua regolamentazione.

A norma dell'articolo 1, punto 13, della direttiva 93/22/CEE, per "mercato regolamentato" si intende il mercato degli strumenti finanziari di cui all'allegato, sezione B della direttiva:

- che sia riconosciuto tale dallo Stato membro d'origine [definito ai sensi dell'articolo 1, punto 6, lettera c), della direttiva],

- che funzioni regolarmente,

- che sia caratterizzato dal fatto che le disposizioni elaborate o approvate dalle autorità competenti definiscono le condizioni di funzionamento del mercato, le condizioni di accesso al mercato, nonché, qualora sia applicabile la direttiva 79/279/CEE (ammissione alla quotazione ufficiale), le condizioni di ammissione alla quotazione fissate dalla stessa, e, qualora la direttiva 79/279/CEE non sia applicabile, le condizioni che questi strumenti finanziari devono soddisfare per poter essere effettivamente negoziati sul mercato,

- che prescriva il rispetto di tutti gli obblighi di dichiarazione e di trasparenza prescritti in applicazione degli articoli 20 e 21 della medesima direttiva.

Sempre a norma dell'articolo 16 della direttiva 93/22/CEE, spetta a ciascuno Stato membro aggiornare l'elenco dei mercati regolamentati da esso autorizzati e comunicarlo per informazione agli altri Stati membri e alla Commissione. Lo stesso articolo stabilisce che, una volta l'anno, la Commissione pubblichi gli elenchi aggiornati dei mercati regolamentati. Il presente elenco è stato compilato a norma di tale disposizione.

L'elenco allegato riporta la denominazione dei singoli mercati riconosciuti dalle autorità nazionali competenti come conformi alla definizione di "mercato regolamentato", e indica l'ente responsabile della loro gestione e l'autorità competente a emanare e approvare le regole del mercato.

La riduzione delle barriere all'ingresso e la specializzazione dei segmenti di mercato impongono continui ritocchi all'elenco dei "mercati regolamentati". La Commissione europea provvederà pertanto, oltre a pubblicare annualmente l'elenco nella Gazzetta ufficiale del'Unione europea, a curare una versione aggiornata sul suo sito Internet ufficiale:

http://europa.eu.int/comm/ internal_market/en/finances/mobil/ isd/

Questa sarà modificata regolarmente sulla base delle informazioni comunicate dalle autorità degli Stati membri che, dal canto loro, sono invitati a comunicare alla Commissione ogni aggiunta o cancellazione che intervenga sui mercati regolamentati di cui essi costituiscano lo Stato membro d'origine.

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27.


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