Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento /* COM/2004/0173 def./3 - COD 2004/0055 */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. INTRODUZIONE E ANTEFATTI 1.1. Introduzione Con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam l'Unione europea si è posta l'obiettivo della progressiva creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, adottando misure, tra l'altro, nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile. Ai sensi dell'articolo 65, lettera c) del trattato che istituisce la Comunità europea, tra tali misure rientra l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri. Il piano d'azione di Vienna del Consiglio e della Commissione, adottato dal Consiglio nel 1998 [1], auspica l'individuazione delle norme di procedura civile che devono urgentemente essere ravvicinate al fine di agevolare l'accesso dei cittadini europei alla giustizia e l'esame della possibilità di elaborare misure aggiuntive per migliorare la compatibilità delle procedure civili. [1] GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1, punto 41, lettera d). Nelle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 1999 [2], il Consiglio e la Commissione sono stati invitati a predisporre una nuova legislazione sugli elementi di procedura civile funzionali ad una cooperazione agevole e ad un migliore accesso alla legislazione. Gli ordini di pagamento sono stati specificamente inseriti in un elenco di ambiti che garantiscono tali iniziative legislative. [2] Conclusioni della presidenza, punto 38. Il programma comune della Commissione e del Consiglio di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale, adottato dal Consiglio il 30 novembre 2000 [3], annovera la soppressione dell'exequatur per i crediti non contestati tra le priorità della Comunità. Il programma, che si concentra chiaramente sull'obiettivo di facilitare il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, fa inoltre riferimento all'armonizzazione o il ravvicinamento del diritto processuale come misura di accompagnamento che, in alcuni settori, potrebbe costituire una condizione preliminare per una graduale eliminazione della procedura di exequatur. In questo contesto il documento sottolinea che, in determinati settori, in particolare per quanto riguarda il recupero dei crediti non contestati, la soppressione dell'exequatur potrebbe tradursi nell'istituzione di un vero e proprio titolo esecutivo europeo, ottenuto al termine di un procedimento speciale, uniforme e armonizzato istituito in seno alla Comunità [4]. Va tuttavia evidenziato che l'abolizione dell'exequatur e l'armonizzazione del diritto processuale sono due questioni distinte, anche se sono state esaminate congiuntamente nella succitata sezione del programma. La prima presuppone la pronuncia di una decisione e riguarda la facilità di effettuarne l'esecuzione in un altro Stato membro, mentre la seconda mira a favorire l'accesso alla giustizia al fine di ottenere una decisione indipendentemente dal fatto che tale decisione debba essere eseguita all'estero. Si tratta di ambiti di natura diversa che possono essere affrontati singolarmente nel loro merito, come sottolineato nelle conclusioni di Tampere, che trattano entrambe le questioni senza necessariamente collegarle tra di loro. [3] GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1. [4] Si veda la sezione II A 2 b del programma. Benché in tale sezione non si faccia alcuna menzione del procedimento d'ingiunzione di pagamento (né di altro procedimento speciale), il successivo riferimento alla proposta di istituire un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati nell'ambito della prima fase di attuazione (cfr. sezione III A) conferma che un'armonizzazione secondo questi principi è stata prevista, in particolare, per il recupero dei crediti non contestati. La Commissione ha deciso di perseguire questi due obiettivi - il riconoscimento reciproco delle decisioni relative ai crediti non contestati, da un lato, e l'istituzione di un procedimento speciale per il conseguimento di decisioni relative ai crediti non contestati, dall'altro - mediante due strumenti legislativi diversi. Questo duplice approccio non comporta il rischio di sovrapposizioni o di contraddizioni tra i due progetti in quanto essi sono chiaramente definiti grazie alla rigida limitazione alle fasi precedenti (istituzione di un procedimento d'ingiunzione di pagamento) e successive (riconoscimento e esecuzione) all'emissione della decisione esecutiva. Al contrario, tale approccio offre una serie di significativi vantaggi rispetto ad un'iniziativa legislativa che combini entrambi gli aspetti. Consente, ad esempio un campo di applicazione più ampio per l'abolizione dell'exequatur, estendendolo a tutte le sentenze emesse in mancanza di una controversia sulla natura e sulla portata della domanda del ricorrente e non limitandolo alle decisioni adottate in una procedura specifica. Nell'aprile 2002 la Commissione ha presentato la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati [5], che prevede l'abolizione di misure intermedie per tutti i titoli esecutivi relativi ai crediti non contestati, subordinata all'osservanza di alcune norme minime di garanzia relative alla comunicazione e alla notificazione degli atti. La presente proposta rappresenta la seconda fase della strategia sopra delineata. [5] COM (2002) 159 def., GU C 203 E del 27.8.2002, pag. 86. 1.2. Il Libro verde sul procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e sulle misure atte a semplificare ed accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità L'adozione della presente proposta è stata preceduta da un'ampia consultazione sia degli Stati membri che di tutte le parti interessate della società civile. Il Libro verde sul procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e sulle misure atte a semplificare ed accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità, presentato dalla Commissione il 20 dicembre 2002 [6], offre una panoramica dei modelli d'ingiunzione di pagamento attualmente esistenti nella legislazione degli Stati membri. Il libro verde si basa su uno studio comparativo delle modalità secondo cui gli Stati membri disciplinano attualmente le questioni procedurali in quest'ambito e formula una serie di questioni relative al campo di applicazione e alle caratteristiche auspicabili di uno strumento europeo. Le principali questioni sollevate nel libro verde possono essere riassunte nel modo seguente: [6] COM(2002) 746 def. - Lo strumento europeo relativo al procedimento d'ingiunzione di pagamento dovrebbe applicarsi alle sole controversie transfrontaliere oppure anche alle controversie puramente interne? - Per quali i tipi di crediti si dovrebbe poter ricorrere all'ingiunzione di pagamento europea? Il campo di applicazione dovrebbe essere limitato alle controversie di natura pecuniaria e, in caso affermativo, dovrebbe essere escluse ulteriori sottocategorie di crediti pecuniari? - Vi è un'esigenza di regolamentazione specifica sulla competenza internazionale o sull'attribuzione della competenza all'interno degli Stati membri? - Il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento dovrebbe prevedere la presentazione di prove documentali a sostegno della domanda e comprendere un esame sommario del merito da parte del giudice o una semplice descrizione del credito e la mancanza di obiezioni dovrebbero essere sufficienti per l'emissione di una decisione esecutiva? - Il convenuto dovrebbe avere la possibilità di contestare il credito e di determinare il passaggio a un procedimento ordinario una volta o due volte? La Commissione ha ricevuto circa 60 risposte da parte degli Stati membri e di altre parti interessate che rappresentano gli interessi delle imprese, dei consumatori e degli operatori del diritto. Le reazioni al libro verde, ulteriormente discusse in un pubblico dibattito organizzato dalla Commissione il 26 giugno 2003, hanno evidenziato che l'introduzione di un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento è quasi unanimemente considerata un passo in avanti nella creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione sul libro verde [7], ha favorevolmente accolto l'iniziativa della Commissione, ricordando l'obiettivo politico, fissato dal Consiglio europeo di Tampere, di stabilire norme europee comuni per il recupero rapido ed efficace dei crediti non contestati e sottolineando l'enorme significato di questo progetto per tutti gli operatori economici interessati al corretto funzionamento del mercato interno. L'opinione del Parlamento riflette in larga parte le caratteristiche della presente proposta, ad esempio per quanto riguarda la scelta del regolamento come strumento appropriato e il fatto che l'ingiunzione di pagamento europea dovrebbe rappresentare un'alternativa alle procedure esistenti a norma delle legislazioni nazionali degli Stati membri. [7] Non ancora pubblicata. Il Comitato economico e sociale, nel suo parere sul libro verde [8], ha accolto con molto favore l'iniziativa della Commissione di avviare una consultazione su questo tema, considerando l'introduzione di un procedimento d'ingiunzione di pagamento rapido, efficiente ed equo una componente chiave del diritto fondamentale dell'accesso alla giustizia, ed ha incoraggiato e sollecitato la Commissione a presentare una proposta legislativa per l'istituzione di un procedimento europeo standard. [8] CESE 742/2003, adottato il 18 giugno 2003. Nelle sezioni seguenti della presente relazione, ed in particolare nei commenti ai singoli articoli, viene fatto riferimento alle reazioni alle questioni specifiche sollevate nel Libro verde e al modo in cui esse sono state prese in considerazione in sede di elaborazione della presente proposta. 2. OBIETTIVI E CAMPO D'APPLICAZIONE 2.1. Obiettivo generale 2.1.1. L'importanza di un meccanismo efficace per il recupero dei crediti non contestati È un dato di fatto consolidato che lo scopo principale di una parte rilevante dei procedimenti giudiziari negli Stati membri non è quello di ottenere una decisione autoritativa imparziale su questioni controverse di fatto o di diritto. Piuttosto, è sempre più spesso la norma, e non l'eccezione, che il creditore, pur in mancanza di una vera controversia, debba rivolgersi alla giustizia per ottenere un titolo esecutivo che gli consenta di recuperare, mediante esecuzione forzata, un credito che il debitore non intende o non è in grado di onorare. Nel 2000, la Commissione ha avviato uno studio sui procedimenti speciali nazionali relativi alle controversie di modesta entità. Il questionario distribuito agli Stati membri nell'ambito di tale studio conteneva anche delle domande sui crediti non contestati. Dalle risposte degli Stati membri emerge che, ove siano disponibili dei dati statistici esaustivi, la percentuale di crediti non contestati varia da circa il 50% ad oltre l'80% delle cause trattate dai giudici civili ordinari di primo grado [9]. [9] Evelyne Serverin (Directeur de recherche del CNRS IDHE-ENS CACHAN) "Des Procedures de traitement judiciares des demandes de faible importance ou non contestées dans les droits des Etats-Membres de l'Union Européenne", Cachan 2001, pag. 30. Il rapido recupero dei crediti la cui fondatezza non sia messa in discussione riveste un'importanza primaria per gli operatori economici dell'Unione europea e per il corretto funzionamento del mercato interno. Un quadro giuridico che non garantisca ai creditori un rapido recupero dei crediti non contestati potrebbe consentire ai cattivi debitori un certo grado di impunità, offrendo, di conseguenza, un incentivo ad omettere intenzionalmente il pagamento a proprio vantaggio [10]. I ritardi di pagamento rappresentano una delle principali cause di insolvenza che minacciano la sopravvivenza delle aziende (in particolare le piccole e medie imprese) e che sono all'origine della perdita di numerosi posti di lavoro. La necessità di impegnarsi in lunghi, gravosi e costosi procedimenti giudiziari anche per il recupero di crediti non contestati inevitabilmente peggiora questi deleteri effetti economici. [10] Basandosi sui risultati di uno studio condotto per suo conto nel 1994 ("European Late Payment Survey" - Intrum Justitia), la Commissione ha stimato intorno al 35% la percentuale dei pagamenti intenzionalmente morosi all'interno dell'Unione europea (si veda la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Verso una maggiore efficienza nell'ottenimento e nell'esecuzione delle decisioni nell'ambito dell'Unione europea", GU C 33 del 31.1.1998, pag. 3, punto 38). Tale situazione comporta una sfida molteplice per gli ordinamenti giudiziari degli Stati membri. È essenziale distinguere il prima possibile, nel corso dei procedimenti giudiziari, tra le cause caratterizzate da una controversia vera e propria e quelle in cui non vi è alcuna contestazione. Questa differenziazione è una condizione necessaria, anche se non sufficiente, per utilizzare in modo efficiente le limitate risorse assegnate agli uffici giudiziari. Essa consente di concentrarsi sulle controversie vere e proprie e di deciderle entro un ragionevole lasso di tempo. Tale risultato può essere conseguito, tuttavia, soltanto se esiste una procedura rapida ed efficiente per il recupero dei crediti non contestati e se questa produce quell'alleggerimento del carico di lavoro della magistratura che è indispensabile per evitare un notevole accumulo di lavoro arretrato. Di conseguenza, considerando semplicemente il numero di cause che non sono caratterizzate da una controversia vera e propria, l'esistenza di un procedimento che ne assicuri un'efficiente risoluzione rappresenta un fattore determinante per le prestazioni complessive di un ordinamento giudiziario. 2.1.2. Definizione del procedimento d'ingiunzione di pagamento Tutti gli Stati membri tentano di affrontare la questione del recupero in massa dei crediti non contestati mediante i propri organi giudiziari partendo da una prospettiva nazionale e cercando delle soluzioni nell'ambito dei propri ordinamenti giuridici e delle proprie tradizioni. Com'era prevedibile, le soluzioni elaborate differiscono tra loro notevolmente, sia nella loro natura tecnica che nel grado di successo di ciascuna. In alcuni Stati membri, i giudizi in contumacia, i procedimenti sommari speciali all'interno della struttura della procedura civile ordinaria o anche i provvedimenti cautelari, che sono quasi definitivi in quanto in pratica il procedimento principale non segue quasi mai, sono gli strumenti procedurali privilegiati per trattare i crediti non contestati. Nella maggior parte degli Stati membri, tuttavia, un procedimento speciale d'ingiunzione è risultato essere uno strumento utile per garantire il recupero rapido e poco costoso dei crediti che non sono oggetto di una controversia giuridica. Ad oggi, in undici Stati membri (Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Portogallo, Spagna e Svezia) tali procedimenti costituiscono parte integrante del diritto processuale civile - tra i più noti esempi, si possono citare l'injonction de payer francese e il Mahnverfahren tedesco. In effetti, negli ultimi anni si è assistito all'introduzione di procedimenti d'ingiunzione di pagamento in due Stati membri (Spagna e Portogallo) che prima non offrivano ai loro creditori un titolo esecutivo di questa natura. Questi sviluppi testimoniano il crescente apprezzamento per questo tipo di procedimenti in tutta l'Unione europea. I procedimenti d'ingiunzione di pagamento esistenti negli Stati membri variano considerevolmente tra loro in funzione di aspetti fondamentali come l'ambito di applicazione, la competenza ad emettere un'ingiunzione o le condizioni formali e sostanziali per ottenere una decisione favorevole. Nonostante queste differenze tra i modelli legislativi esistenti, questi procedimenti possiedono tutti caratteristiche distintive, che rappresentano altrettanti possibili elementi ai fini di una definizione del procedimento d'ingiunzione di pagamento. Su richiesta del ricorrente, il giudice, o altra autorità competente, pronuncia una decisione sulla domanda inaudita altera parte, ossia senza preventiva audizione del debitore. Questa decisione viene notificata al debitore con l'avvertimento che egli può o conformarsi all'ingiunzione o contestare il credito entro un certo termine. Se il debitore non agisce né in un senso né nell'altro, l'ingiunzione diventa esecutiva. Solo se il debitore propone opposizione, la causa viene trasferita in un procedimento ordinario. Pertanto, a differenza di quanto avviene nell'ambito delle norme processuali ordinarie, l'onere di instaurare il contraddittorio grava sull'ingiunto. Quest'inversione dell'onere dell'iniziativa (definito in francese con l'espressione "inversion du contentieux") e la tutela del diritto di difesa, rappresentata dalla possibilità di evitare che l'ingiunzione dia origine a un titolo esecutivo, costituiscono le caratteristiche fondamentali del procedimento d'ingiunzione di pagamento. 2.2. Campo di applicazione 2.2.1. Necessità di un'azione a livello comunitario È evidente che la durata e il costo di procedimenti civili ordinari non adatti a cause caratterizzate dall'assenza di una controversia giuridica vera e propria tendono a crescere ancora più a dismisura nelle cause che presentano implicazioni transfrontaliere. La scarsa conoscenza dell'ordinamento giuridico degli altri Stati membri e la conseguente necessità di rivolgersi a un avvocato, le lungaggini derivanti dalla notificazione degli atti giudiziari a parti domiciliate in uno Stato membro diverso da quello in cui si svolge il procedimento e le spese di traduzione rappresentano soltanto i fattori più rilevanti che complicano la vita dei creditori coinvolti in una controversia transfrontaliera. Si tratta di problemi insiti in ogni controversia transfrontaliera, indipendentemente dal fatto che il credito sia contestato o meno. Tuttavia, il contrasto tra una rapida procedura di recupero prevista per cause puramente interne e una procedura lunga e costosa che è necessario esperire quando le parti sono domiciliate in Stati membri diversi assume una portata intollerabile se il credito non è neanche contestato dal debitore. Si tratta di una situazione che, nei rapporti transfrontalieri, privilegia i cattivi debitori e che potrebbe scoraggiare gli operatori economici dall'estendere la propria attività al di fuori del proprio Stato membro d'origine, limitando, in tal modo, gli scambi commerciali tra Stati membri. Neanche l'esistenza, in ogni Stato membro, di una procedura nazionale efficace per il recupero dei crediti non contestati (situazione da cui siamo molto lontani in quanto perfino negli Stati membri che dispongono di un procedimento di ingiunzione di pagamento esso è spesso inammissibile o impraticabile qualora il debitore sia domiciliato all'estero) garantirebbe in ogni caso un miglioramento decisivo, poiché le profonde differenze tra tali procedure e la loro scarsa conoscenza costituiscono di per sé degli ostacoli considerevoli alla risoluzione delle controversie transfrontaliere. Un'ingiunzione di pagamento europea uniforme rappresenterà un notevole passo avanti verso un accesso più agevole a una giustizia efficiente. 2.2.2. Ambito di applicazione della proposta Per le ragioni sopra esposte, l'esigenza di un procedimento europeo uniforme per il recupero dei crediti non contestati è maggiormente sentita relativamente alle controversie transfrontaliere. La Commissione considererebbe tuttavia non solo inappropriato ma anche controproducente limitare l'ambito di applicazione del procedimento in oggetto ai soli casi transfrontalieri. L'articolo 65 del trattato che istituisce la Comunità europea attribuisce alla Comunità poteri legislativi per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti implicazioni transfrontaliere, per quanto necessario al corretto funzionamento del mercato interno. Anche se l'esistenza di implicazioni transfrontaliere è un presupposto per la competenza comunitaria, questo non significa che le norme che possono essere adottate su tale base si possano applicare solo a controversie transfrontaliere, ossia a casi a carattere transfrontaliero concreto. Si tratterebbe di un'interpretazione eccessivamente restrittiva di detta disposizione, non richiesta dal suo disposto. L'uso conscio della terminologia meno limitata, relativa a questioni con implicazioni transfrontaliere nel contesto specifico dell'articolo 65, consente un certo grado di flessibilità per adottare una legislazione che non regolamenti soltanto le controversie transfrontaliere, in particolare se uno strumento comune, applicabile sia ai casi interni che a quelli transfrontalieri, svolge un ruolo utile per il funzionamento del mercato interno. Questa seconda condizione è soddisfatta vista la fondamentale importanza economica di una procedura efficace per il recupero dei crediti non contestati e le ripercussioni sul mercato interno delle ampie differenze tra sistemi nazionali, come illustrato sopra (punto 2.1.1) e nella presente sezione. Date le circostanze, la legislazione prevista è sufficientemente caratterizzata da un elemento transfrontaliero e l'articolo 65 permette che tale legislazione non resti confinata alle controversie transfrontaliere in concreto ma che possa essere utilizzata anche in situazioni puramente interne; in questo contesto, occorrerebbe anche tener conto del fatto che questo strumento si applicherà su base facoltativa. Il carattere facoltativo del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e le sue implicazioni per gli Stati membri sono illustrati più dettagliatamente in appresso (punto 2.2.3). Inoltre, la distinzione tra le questioni "transfrontaliere" e quelle "interne" è molto più difficile di quanto possa sembrare a prima vista e conterrebbe inevitabilmente un elemento di arbitrarietà. Ad esempio, qualora due persone entrambe domiciliate in Francia avessero un incidente automobilistico in Germania e avviassero un contenzioso per il pagamento dei danni dinanzi un tribunale francese, si tratterebbe di una situazione puramente interna perché le due parti e il tribunale sono situati nel medesimo Stato membro o la questione esulerebbe dal contesto interno a causa del collegamento ad un altro Stato membro i cui tribunali sarebbero competenti qualora il ricorrente avesse preferito ricorrere in giudizio in detto Stato? Nel primo caso si potrebbe far dipendere la natura transfrontaliera del caso dalla scelta soggettiva del ricorrente: a seconda della sua decisione sul tribunale a cui rivolgersi, la medesima situazione dovrebbe essere considerata di dimensione internazionale o puramente interna malgrado l'esistenza di aspetti che la collegano a due Stati membri. In teoria, tutti i casi con elementi di collegamento a più di uno Stato membro dovrebbero essere considerati di carattere transfrontaliero. Innanzi tutto, tuttavia, sarebbe inevitabile una complicata analisi per definire che cosa costituisca un fattore di collegamento sufficiente. L'applicabilità del diritto sostanziale di uno Stato membro diverso dallo Stato in cui ha sede il foro competente dovrebbe essere sufficiente per stabilire un tale collegamento? Inoltre un'ingiunzione di pagamento europea con l'obiettivo esplicito di accelerare e semplificare il recupero dei crediti non contestati non sembra essere la procedura più adatta per l'analisi di questioni così complesse quali le questioni accessorie relative all'ammissibilità di una domanda. Queste ambiguità, unite alla possibilità che ogni sentenza assuma un carattere transfrontaliero qualora debba essere eseguita in un altro Stato membro, mettono in questione i meriti della distinzione tra questioni "interne" e questioni "transfrontaliere". Inoltre, nel contesto specifico del procedimento per il recupero dei crediti non contestati, la limitazione ai casi transfrontalieri avrebbe risultati politici ed economici indesiderati. Innanzi tutto, l'accesso degli operatori economici a meccanismi con livelli di efficacia sostanzialmente diversi determina una distorsione della concorrenza nel mercato interno indipendentemente dal fatto che gli interessati siano domiciliati in Stati membri diversi o nel medesimo Stato membro. Se su due imprese in concorrenza in un determinato Stato membro una sola è domiciliata in detto Stato membro, esse non sono in situazione di parità se solo quella domiciliata all'estero può fare un uso efficace del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento. Analogamente, un'impresa che abbia la maggioranza della propria clientela all'estero può godere di un vantaggio significativo, grazie alla disponibilità di un tale procedimento, rispetto ad un concorrente domiciliato nel medesimo Stato membro che svolge la maggior parte della propria attività nel paese. Inoltre, in particolare per quanto riguarda gli Stati membri che non forniscono attualmente strumenti molto efficienti per il recupero dei crediti non contestati, sarebbe difficile spiegare, dal punto di vista politico, sia ai creditori che ai debitori perché essi abbiano accesso o siano soggetti ad un meccanismo più efficiente in una situazione di tipo transfrontaliero piuttosto che interno. L'ampia maggioranza delle osservazioni fatte al libro verde, presentate da operatori economici o dalle organizzazioni che li rappresentano, nonché il parere del Comitato economico e sociale, confermano la richiesta di un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento che sia universalmente applicabile senza differenziazioni tra casi interni e casi transfrontalieri. 2.2.3. Sussidiarietà e proporzionalità È evidente che l'obiettivo stesso della proposta, ossia la creazione di una procedura uniforme europea per il veloce conseguimento di una decisione esecutiva riguardante crediti non contestati, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto essi non possono garantire l'equivalenza delle norme applicabili in tutta la Comunità. Questo obiettivo può dunque essere conseguito solo a livello comunitario. La presente proposta è perfettamente coerente con il principio di proporzionalità in quanto è strettamente limitata a quanto necessario per raggiungere detto obiettivo. In questo contesto è essenziale, in particolare, sottolineare gli effetti della combinazione dello strumento giuridico scelto (regolamento) con la natura facoltativa del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento rispetto a meccanismi comparabili previsti dalle norme processuali nazionali degli Stati membri. Pur garantendo l'uniformità e l'applicabilità diretta della procedura, la presente proposta di regolamento obbligherebbe gli Stati membri soltanto a rendere disponibile il procedimento europeo per il recupero crediti come strumento aggiuntivo. Essi non sarebbero tenuti a rinunciare alle norme preesistenti in materia di ingiunzioni di pagamento o a qualsiasi altra procedura per il ricupero di crediti non contestati, né a modificare tali norme al fine di allinearle con le norme comunitarie. Di conseguenza, la presente proposta di regolamento, lasciando immutato il diritto degli Stati membri di applicare le disposizioni nazionali accanto a quelle dell'ingiunzione di pagamento europea, incide molto meno sui loro sistemi procedurali rispetto ad una direttiva, che richiederebbe un adeguamento delle legislazioni nazionali alle norme stabilite in detto strumento. Questa tecnica legislativa assicura in effetti un livello minimo di efficienza nel recupero dei crediti non contestati, permettendo tuttavia agli Stati membri che hanno sviluppato un sistema nazionale più efficiente di conservarlo. In ultima analisi, spetterà ai creditori valutare quale procedura ritengano garantisca migliori risultati o sia più conveniente in termini di accessibilità; in quest'ultimo caso, tale criterio ha una particolare rilevanza per coloro che operano in vari Stati membri e che, grazie all'esistenza di una procedura uniforme europea, non hanno la necessità di acquisire familiarità con il diritto processuale di ciascuno di loro. Va infine ricordato che un procedimento di ingiunzione di pagamento è, per definizione, particolarmente adatto per rispettare i principi di sussidiarietà e proporzionalità, poiché questo tipo di procedimento non è inestricabilmente correlato con le altre norme che disciplinano la procedura civile ma costituisce piuttosto un capitolo a parte. È solo la conclusione del procedimento d'ingiunzione di pagamento causata dall'opposizione del debitore ingiunto a provocare un trasferimento della causa in un procedimento civile ordinario. Di conseguenza, l'introduzione di un'ingiunzione di pagamento europea non comporta la necessità di un ulteriore ravvicinamento delle norme processuali nazionali e mantiene pertanto le interferenze al minimo possibile. 3. COMMENTO AGLI ARTICOLI Articolo 1 - Campo di applicazione L'ambito generale di applicazione, limitato a controversie di carattere civile e commerciale, come definito al paragrafo 1, coincide con quello del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Il paragrafo 2 esclude dal campo di applicazione determinati tipi di crediti di carattere civile e commerciale. I diritti patrimoniali derivanti dal matrimonio e regimi assimilati (ad esempio unioni di fatto registrate) sono stati esclusi, in quanto molto spesso nelle cause inerenti il diritto di famiglia i giudici sono obbligati ad esaminare i fatti di loro iniziativa e non possono dunque contentarsi della mancanza di obiezioni da parte del convenuto alle affermazioni dell'attore. Come nel regolamento n. 44/2001, le questioni relative all'insolvenza e alla sicurezza sociale non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento. A parte questi ambiti, la Commissione non ha trovato motivi per escludere altri crediti dal campo di applicazione. La mera competenza di tribunali specializzati (ad esempio tribunali del lavoro per crediti derivanti da rapporti di lavoro) anziché di giudici civili ordinari non costituisce un argomento convincente per la non ammissione di un procedimento d'ingiunzione di pagamento. Qualsiasi altra limitazione dell'applicabilità del procedimento relativa alla natura o alla base giuridica del credito non sembra essere giustificata da motivi imprescindibili; al contrario, qualsiasi restrizione di questo tipo determinerebbe inevitabilmente problemi complessi di individuazione delle richieste ammissibili ed inammissibili. Infine, come espresso nella maggior parte delle osservazioni al Libro verde, la presente proposta non introduce un massimale per l'importo del credito che può essere vantato nel procedimento d'ingiunzione di pagamento poiché il fatto che un credito venga contestato o meno non sembra essere collegato al valore del credito in modo tale da richiedere la limitazione della procedura al recupero di importi inferiori ad un determinato massimale. Se, come sostenuto da alcuni, la probabilità di contenziosi giudiziari aumentasse con il valore del credito vantato, questo non giustificherebbe un massimale in quanto spetta al creditore decidere se ritiene la probabilità di una mancata opposizione sufficientemente alta da rendere interessante il ricorso al procedimento d'ingiunzione di pagamento; se così non fosse egli intenterebbe direttamente un procedimento ordinario. La discordanza tra l'elenco degli ambiti esclusi dal campo di applicazione della presente proposta e l'analoga disposizione del regolamento n. 44/2001 è dovuta al fatto che i due atti regolamentano materie differenti che richiedono un approccio sostanzialmente diverso ed una diversa prospettiva. Il presente progetto di strumento giuridico si concentra sulle norme procedurali e sulle condizioni necessarie per il conseguimento di una decisione esecutiva e non affronta nessuna delle questioni trattate nel regolamento n. 44/2001. Non si occupa della competenza internazionale per il procedimento d'ingiunzione di pagamento in quanto il regolamento n. 44/2001 mantiene tra ricorrenti e convenuti un equilibrio tale non determinare alcuna giustificazione per discostarsi da tali norme realizzando un regime speciale di competenza per l'ingiunzione di pagamento europea. Le questioni di riconoscimento ed esecuzione in uno Stato membro diverso da quello i cui tribunali hanno emesso l'ingiunzione di pagamento sono regolamentate esclusivamente dal regolamento n. 44/2001 e, a partire dalla sua entrata in vigore, dal futuro regolamento che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati. È pertanto manifesto che le considerazioni che sono alla base dell'esclusione dal campo di applicazione del regolamento n. 44/2001 di alcuni tipi di crediti o di procedimenti, alcuni dei quali non possono neanche in teoria comprendere i debiti pecuniari, sono irrilevanti o addirittura prive di senso nel contesto della presente proposta. Articolo 2 - Procedimento europeo di ingiunzione di pagamento Il paragrafo 1 limita l'applicabilità del procedimento europeo di ingiunzione di pagamento ai crediti certi, liquidi ed esigibili che hanno per oggetto il pagamento di una somma di denaro. Non è pertanto disponibile per le controversie pecuniarie che non possono essere specificate in termini di importo concreto (come in caso di danni immateriali, ad esempio) e per richieste relative ad obblighi di fare o di non fare, quali la consegna o restituzione di beni o lo sfratto. In linea teorica, il principio alla base dell'individuazione dei crediti non contestati potrebbe essere esteso ad altri tipi di crediti rispetto a quelli che comportano il pagamento di una somma di denaro; i sistemi di alcuni Stati membri si applicano in effetti anche ad alcune controversie non pecuniarie. È tuttavia opinione comune, come confermato dalle osservazioni presentate sul libro verde, che tali crediti, che rappresenterebbero solo una percentuale minima dei casi oggetto del procedimento in questione, sono comunque molto meno adatte ad un trattamento standardizzato. A titolo di esempio, la semplice formulazione della richiesta in modo tale da soddisfare i requisiti di precisione di un titolo esecutivo rappresenterà spesso un ostacolo insormontabile, almeno per i non esperti in questioni legali, determinando il rigetto di una parte considerevole delle domande solo per questa ragione o creando per i tribunali una mole di lavoro sproporzionata. Il paragrafo 2 precisa la natura facoltativa del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento. Spetta interamente al creditore decidere se preferisce perseguire il recupero di un credito che rientra nel campo d'applicazione della presente proposta richiedendo un'ingiunzione di pagamento europea o ricorrendo ad un procedimento sommario o ordinario previsto dalla legislazione dello Stato membro in cui ha sede il foro competente. Articolo 3 - Domanda di ingiunzione di pagamento europea Questa disposizione elenca gli elementi che deve contenere la domanda di ingiunzione di pagamento europea per quanto riguarda l'individuazione delle parti del procedimento e la descrizione del credito nonché la sua giustificazione. La maggior parte delle voci indicate nell'articolo sono di immediata comprensione. Va sottolineato che la presente proposta evita di rendere indispensabile la presentazione di prove documentali per l'emissione di un'ingiunzione di pagamento europea. Alla luce dell'analisi delle risposte al Libro verde su questa determinante distinzione tra i due modelli esistenti di procedimenti d'ingiunzione di pagamento (definite nel Libro verde come la tradizione dell'ingiunzione "con prova" e quella dell'ingiunzione "senza prova"), la Commissione è giunta alla conclusione che una tale condizione implicherebbe un rischio sostanziale per l'applicazione uniforme del regolamento per quanto riguarda i tipi di documenti considerati prova soddisfacente del credito. Ancora più importante, inoltre, è ricordare che l'unico scopo della prova scritta allegata alla domanda consiste nel servire come base per l'esame sommario del merito previsto dalle norme degli Stati membri che si attengono al modello di ingiunzione "con prova". La presente proposta non prevede un esame sistematico ed esaustivo o sommario della giustificazione della richiesta. La Commissione ha tentato piuttosto di individuare una soluzione che combini i vantaggi dell'ingiunzione di pagamento "senza prova" in termini di semplicità e di efficienza con una tutela adeguata dei diritti del convenuto. Un elemento di quest'ultimo obiettivo è il fatto che si richieda al ricorrente, conformemente al paragrafo 2, lettera e), non di presentare effettivamente ma di descrivere la prova su cui si potrebbe basare in un procedimento ordinario qualora il credito venisse contestato. Questa condizione, che permette al ricorrente di fare riferimento a tutti i mezzi di prova ammissibili anziché ai soli documenti ma non lo obbliga a fornire un elenco esaustivo delle prove, costituisce soprattutto una condizione formale per l'emissione di un'ingiunzione di pagamento europea che è facile da controllare. Il ricorrente deve fornire al tribunale una descrizione del fondamento dell'azione conformemente al paragrafo 2, lettera d). Questa dichiarazione può e dovrebbe essere breve e concisa, ma dovrebbe tuttavia chiarire il rapporto giuridico tra le parti, la giustificazione del credito concreto e del suo importo ed il collegamento tra il credito e le prove presentate. Il paragrafo 3 permette, come alternativa alla firma autografa, una firma elettronica se, in conformità all'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche, è connessa in maniera unica al firmatario ed è idonea ad identificarlo, se è creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare il proprio controllo esclusivo e se è collegata ai dati cui si riferisce in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di detti dati. Questa disposizione, ripresa in altre parti della proposta di regolamento, riflette l'intenzione generale di consentire il ricorso all'elaborazione automatizzata dei dati e alla comunicazione elettronica nel procedimento a condizione di garantire una protezione adeguata dei diritti delle parti. Articolo 4 - Condizioni per l'emissione di un'ingiunzione di pagamento europea Questo articolo è destinato a comprendere, al paragrafo 1, un elenco completo ed esaustivo delle condizioni per l'emissione di un'ingiunzione di pagamento europea, il cui rispetto va esaminato dal tribunale dinanzi al quale presentata la domanda. L'esame deve riguardare esclusivamente (1) il campo di applicazione del procedimento come definito agli articoli 1 e 2; e (2) le condizioni formali per il ricorso come stabilite all'articolo 3. Oltre a queste questioni, che devono essere esaminate d'ufficio, spetta al convenuto giudicare, in base alle informazioni fornite nella domanda che gli consentono di identificare chiaramente il credito vantato nei suoi confronti e di valutarne il merito, se vuole contestare o meno il credito. In quest'ultimo caso, non vi è alcuna altra ragione valida per rifiutare al ricorrente una decisione favorevole. Il paragrafo 2 consente al giudice una certa flessibilità, senza implicare l'obbligo di rinviare la domanda al ricorrente per consentirgli di rimediare agli eventuali difetti della sua richiesta, qualora il ricorrente non abbia soddisfatto tutte le condizioni formali previste dall'articolo 3 e l'errore sembri essere facilmente rettificabile, ad esempio qualora non abbia semplicemente indicato un dato obbligatorio nel modulo della domanda. Lo scopo di questa disposizione non è assolutamente quello di ostacolare una gestione rapida ed efficace del procedimento. In ogni modo, in caso di rigetto il ricorrente conserva il diritto di intentare una nuova azione legale avviando un procedimento ordinario conformemente all'articolo 5. Articolo 5 - Rigetto della domanda Lo scopo principale del paragrafo 1 è chiarire, onde mantenere la semplicità e l'uniformità del procedimento e per evitare la sua potenziale suddivisione in due componenti distinte, che, per quanto riguarda il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4, il tribunale può solamente emettere l'ingiunzione di pagamento o rigettare la domanda nel suo complesso. Di conseguenza, qualora soddisfi solo parzialmente queste condizioni, la domanda deve essere rigettata in toto. Per evitare un tale rigetto ove ciò non sembri opportuno, il tribunale può ricorrere alla possibilità prevista all'articolo 4, paragrafo 2. In linea con le osservazioni sul Libro verde e con gli esistenti procedimenti nazionali di ingiunzione di pagamento, il paragrafo 3 chiarisce che il rifiuto di una domanda non ha valore di sentenza passata in giudicato. Tale procedimento rappresenta soltanto uno strumento facoltativo per il creditore che presume che il credito resti non contestato. Qualora questa presunzione si riveli errata e il convenuto contesti il credito, il trasferimento al procedimento in contraddittorio è automatico. Deve tuttavia essere possibile proseguire il recupero del credito in un procedimento civile ordinario qualora la domanda venga respinta a norma del paragrafo 1 per ragioni che non sono, in generale, affatto collegate alla giustificazione del credito ma a circostanze formali o procedurali quali il campo di applicazione del procedimento in causa. Il corollario logico della possibilità di proseguire il recupero del credito è che non è necessario prevedere un appello contro il rigetto della domanda, rendendo il procedimento inutilmente complicato. Articolo 6 - Avviso di pagamento europeo La presente proposta rappresenta un procedimento d'ingiunzione di pagamento "a due fasi" in quanto l'atto emesso dal tribunale in caso di decisione favorevole sulla domanda non è ancora l'ingiunzione di pagamento stessa, che diventa esecutiva solo dopo la scadenza del termine per presentare una replica del convenuto, ma solo un avviso di pagamento che comunica al debitore la richiesta e lo informa sui suoi diritti ed obblighi processuali, compresa la futura emissione di un'ingiunzione di pagamento esecutiva in caso di mancata contestazione. Occorre ricordare, tuttavia, che negli Stati membri che applicano un tipo di procedimento "ad una fase" un secondo intervento del tribunale è generalmente inevitabile al fine di verificare che il credito non sia stato contestato ed apporre una formula esecutiva (formule exécutoire). Se, come avviene nella presente proposta, la seconda fase non implica alcun esame della richiesta ma l'ingiunzione di pagamento viene emessa automaticamente in caso di mancata replica, le differenze in termini di efficienza del procedimento sono tutt'al più marginali. Il vantaggio principale è dovuto all'esistenza di una decisione distinta soggetta ad un appello che solitamente non è disponibile negli Stati membri che hanno scelto un procedimento "ad una fase" ma che è considerato necessario dalla Commissione nel contesto dell'ingiunzione di pagamento europea, come ulteriormente illustrato nei commenti all'articolo 11. Il contenuto dell'avviso di pagamento europeo è identico a quello del modulo della domanda ma è completato dalle informazioni sul significato del documento stesso, come previsto ai paragrafi 3 e 4, in una posizione ben visibile ed in termini che siano facilmente comprensibili anche per i destinatari non esperti di questioni giuridiche. Dovrebbero essere presi i necessari accordi pratici per copiare automaticamente le informazioni contenute nella domanda nell'avviso di pagamento e, infine, nell'ingiunzione di pagamento. Le informazioni supplementari per il convenuto dovrebbero essere parte integrante dell'avviso stesso e non un semplice allegato onde evitare ogni possibile errore che potrebbe determinare difficoltà procedurali. La proposta non contiene alcuna norma specifica sulla notifica dell'avviso di pagamento al debitore, che è pertanto regolamentata dal diritto nazionale e, ove applicabile, dal regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale. Il paragrafo 2 prevede tuttavia che i metodi di notifica che non prevedono alcun avviso di ricevimento da parte del debitore in persona non siano ammissibili ai fini della presente proposta di regolamento qualora non sia noto l'indirizzo del debitore. Il termine di tre settimane per la replica tiene conto del tempo ritenuto necessario per il convenuto per stabilire se desidera che la controversia venga trattata in base alla legislazione degli Stati membri. Vista la semplicità della presentazione della replica conformemente all'articolo 7, questo periodo di tempo dovrebbe essere sufficiente sia in casi transfrontalieri che in casi puramente interni. Il paragrafo 5 è destinato a garantire che nessun creditore sia scoraggiato dal ricorso al procedimento di ingiunzione di pagamento, pur considerandolo appropriato in linea di principio, dal timore che il suo credito cada in prescrizione se non la interrompe avviando un procedimento civile ordinario. Detto paragrafo conferisce all'avviso di pagamento lo status di un atto di citazione in un procedimento civile ordinario. Articolo 7 - Replica del convenuto Conformemente alla logica del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, che si concentra sull'identificazione di crediti non contestati e sull'emissione di decisioni esecutive in merito, evitando nel contempo un esame della giustificazione della richiesta, questo articolo mantiene le condizioni di ammissibilità della replica del convenuto al minimo indispensabile. L'imputato deve soltanto comunicare inequivocabilmente al tribunale, entro il termine previsto e in forma scritta - o a determinate condizioni in forma elettronica - con qualsiasi modalità, che intende presentare contestare l'intera richiesta o contro una parte di essa. Non è necessaria alcuna ulteriore spiegazione; la presentazione degli argomenti di fatto e di diritto e delle prove può avvenire nel successivo procedimento ordinario. Il debitore può utilizzare il modulo standard di risposta che gli viene consegnato con l'avviso di pagamento ma non è obbligato a farlo. Articolo 8 - Effetti della replica del convenuto Questa disposizione precisa che la presentazione di una replica ammissibile da parte del convenuto conclude automaticamente il procedimento di ingiunzione di pagamento e comporta il trasferimento della causa ad un procedimento civile ordinario senza che sia necessaria a tal fine alcuna richiesta specifica. Ci si basa sul presupposto che, di norma, i creditori che richiedono un'ingiunzione di pagamento scelgono questo procedimento perché prevedono che il credito non venga contestato ma sono disposti, se necessario, ad intentare una nuova azione legale avviando un procedimento ordinario. Il paragrafo 1 prevede tuttavia la possibilità per il ricorrente di specificare nella domanda se vuole che la controversia venga interrotta qualora il debitore presenti una replica. Una tale richiesta potrebbe essere fatta, dal punto di vista del ricorrente, ogni qualvolta il valore del credito in causa è troppo basso per giustificare lo sforzo e le spese di un contenzioso giudiziario ordinario. Il paragrafo 2 è destinato a chiarire che le modalità tecniche esatte in base alle quali la questione viene trasferita ad un procedimento ordinario sono stabilite dalla legislazione dalla legge dello Stato membro in cui ha sede il foro competente. Articolo 9 - Ingiunzione di pagamento europea Qualora il debitore abbia ammesso il debito o non lo abbia contestato interamente o in parte entro il termine previsto, il tribunale emette l'ingiunzione di pagamento di sua iniziativa, ossia senza che sia necessaria una richiesta distinta da parte del ricorrente. La struttura di questa disposizione è analoga a quella dell'articolo 6 relativa all'avviso di pagamento per quanto riguarda le norme sulla notifica e sulle informazioni al convenuto, anche se in questo caso riguardano un'opposizione anziché la replica del convenuto di cui all'articolo 7. Articolo 10 - Esecutorietà dell'ingiunzione di pagamento europea Questo articolo prevede che un'ingiunzione di pagamento europea, una volta notificata, sia esecutiva senza che venga fornita una cauzione anche se il convenuto ha ancora la possibilità di contestarla ed eventualmente chiedere la costituzione di una cauzione. Il fatto che il convenuto abbia scelto di non contestare la richiesta con piena conoscenza delle conseguenze di tale comportamento, fornisce una ragione sufficiente per concludere prima facie che il credito è e rimarrà non contestato e decidere dunque l'esecutorietà senza restrizioni. Il paragrafo 2 evidenzia che questa proposta non intende interferire con la legislazione di esecuzione degli Stati membri né introdurre una serie completa e distinta di regole specifiche per il procedimento d'ingiunzione di pagamento. I dettagli dei presupposti formali per l'esecutorietà e delle condizioni per il sospensione o la limitazione dell'esecuzione sono lasciati alla legge nazionale. Questo comprende, ad esempio, l'effetto che può avere per l'esecutorietà l'opposizione contro l'ingiunzione di pagamento. Articolo 11 - Opposizione contro l'ingiunzione di pagamento europea Le condizioni per la presentazione dell'opposizione contro l'ingiunzione di pagamento coincidono con quelle previste per la replica. È pertanto possibile fare riferimento alle osservazioni fatte in merito all'articolo 7. La Commissione è convinta che nel contesto specifico di questa proposta si debba dare al convenuto una seconda possibilità di contestare il credito determinando il trasferimento della controversia ad un procedimento ordinario anche se egli non ha dichiarato la sua intenzione di contestare il credito, pur essendo stato informato dal tribunale sui suoi diritti e sui suoi obblighi nell'avviso di pagamento. Una decisione definitiva irrevocabile sembrerebbe rappresentare una sanzione eccessivamente dura, in particolare in considerazione dei giudizi in contumacia che vengono emessi in una simile situazione, ossia dopo che l'imputato è stato convocato ad un'udienza ed informato delle conseguenza della mancata comparizione, e che sono generalmente ancora soggetti ad appello o ad altro ricorso. Questa tesi è ulteriormente supportata dal fatto che, a differenza dei sistemi della maggior parte degli Stati membri che conoscono un procedimento di ingiunzione di pagamento ad "una fase" e che non ammettono un ulteriore appello, l'ingiunzione di pagamento europea non presuppone alcun esame sommario generale della fondatezza della domanda. Questa semplificazione del procedimento nell'interesse dell'efficienza e di conseguenza del ricorrente autorizza un controbilanciamento sotto forma di diritto di ricorso. Il paragrafo 4 contiene una garanzia aggiuntiva per il debitore che la Commissione considera essenziale data la mancanza, nella presente proposta, di norme specifiche sulla notificazione dei documenti. Nel corso delle trattative per il regolamento che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati è stato ritenuto indispensabile dare al convenuto la possibilità di ricorrere contro una sentenza indipendentemente dai termini generali d'impugnazione qualora - sia stato utilizzato un metodo di notifica senza prova del ricevimento da parte del debitore in persona e il documento non sia pervenuto al debitore in modo tale da consentirgli di presentare una replica. o - il debitore non ha potuto presentare una replica per cause di forza maggiore o per circostanze straordinarie. La relativa disposizione del regolamento succitato è stata trasferita ed adattata al contesto della presente proposta. Articolo 12 - Effetti dell'opposizione Per quanto riguarda il passaggio al procedimento ordinario, questo articolo prevede disposizioni analoghe a quelle relative agli effetti della replica del convenuto di cui all'articolo 8. Il fatto che il convenuto scelga di contestare il credito in una fase precedente o successiva del procedimento non ha effetti sul passaggio al procedimento ordinario. La differenza di status tra l'avviso di pagamento e l'ingiunzione di pagamento consiste nell'esecutorietà di quest'ultima. Le questioni relative all'esecutorietà sono regolamentate dall'articolo 10. Il paragrafo 3 chiarisce che la replica del convenuto presentata al tribunale tardivamente, dopo che questo ha già emesso l'ingiunzione di pagamento ma prima della scadenza del termine per presentare opposizione, va considerata tale in quanto indica chiaramente l'intenzione di contestare il credito. Articolo 13 - Assistenza legale Visto che la presente proposta si prefigge di fornire ai creditori un meccanismo di recupero dei crediti non contestati semplice ed efficace sotto il profilo dei costi, sarebbe una contraddizione in termini subordinare l'utilizzo del procedimento al ricorso all'assistenza di un legale. In primo luogo, le condizioni per richiedere un'ingiunzione di pagamento e, ancor più, per contestare il credito sono sufficientemente dirette da non richiedere le competenze di un professionista del settore legale. In secondo luogo, tale rappresentanza farebbe inevitabilmente salire i costi del procedimento. Anche se il ricorso all'assistenza legale rimane ovviamente possibile per coloro che lo ritengano utile, ciò non dovrebbe tuttavia diventare un obbligo. Come specificato al paragrafo 2 a fini di chiarezza, questa disposizione si applica soltanto al procedimento di ingiunzione di pagamento ma non al procedimento civile ordinario avviato a seguito della replica o dell'opposizione. Articolo 14 - Spese I creditori potrebbero essere dissuasi dal ricorso a questo procedimento se, in caso di opposizione del convenuto, dovessero affrontare il rischio di spese di giudizio più alte di quelle che insorgono qualora decidano di optare immediatamente per un procedimento civile ordinario. Analogamente, non sembrerebbe giustificato imporre al convenuto spese di giudizio più elevate soltanto perché il ricorrente ha deciso, per prima cosa, di tentare di ottenere una decisione attraverso un procedimento semplificato, seppure senza successo. Questo articolo stabilisce il principio della neutralità del procedimento di ingiunzione di pagamento rispetto all'importo globale delle spese di giudizio del procedimento civile ordinario, ma lascia agli Stati membri il compito di assicurare il rispetto di tale principio. Una soluzione immaginabile potrebbe essere l'assorbimento delle spese per il procedimento di ingiunzione di pagamento, se del caso, in quelle per il successivo procedimento ordinario. Articolo 15 - Rapporto con le norme processuali nazionali In diversi articolo della presente proposta si fa riferimento alla legislazione nazionale per specifici aspetti della procedura. Onde evitare tutti i possibili fraintendimenti, questa disposizione specifica chiaramente che tutte le questioni procedurali che non sono trattate nella presente proposta e per le quali non è esplicitamente prevista l'applicabilità della normativa nazionale sono regolamentate dalla legislazione nazionale dello Stato membro nel quale ha luogo il procedimento. Articolo 16- Informazioni sui tribunali competenti Questa disposizione è volta a facilitare l'accesso alle informazioni sui tribunali dinanzi ai quali i cittadini devono presentare la domanda per un'ingiunzione di pagamento europea. Gli Stati membri dovrebbero indicare nella loro comunicazione alla Commissione quali categorie di tribunali hanno competenza per questo procedimento, per esempio i tribunali di primo grado superiori o inferiori negli Stati membri in cui esiste tale distinzione. In alcuni Stati membri potrebbe essere necessario elencare più di una categoria di tribunali, specificando tra l'altro se esistono tribunali specializzati competenti per determinati crediti (ad esempio tribunali del lavoro per i crediti derivanti da contratti di lavoro). Questo offrirebbe inoltre un'opportunità per specificare se le norme generali sulla competenza territoriale si applicano a questo procedimento (senza doverle illustrare nei dettagli) o se esistono norme specifiche come la competenza esclusiva del tribunale per il domicilio del convenuto o la centralizzazione della competenza presso un tribunale o un numero limitato di tribunali. La Commissione metterà a disposizione queste informazioni nella forma più adatta, compresa la pubblicazione su Internet, possibilmente nel quadro del progetto attualmente in corso per la creazione di un Atlante giudiziario europeo in materia civile, una base dati destinata a fornire agli utenti un facile accesso in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea. Articolo 17 e articolo 18 - Modalità d'applicazione e comitato L'articolo 18 fa riferimento al comitato consultivo previsto dal regolamento n. 44/2001 che assisterà la Commissione, secondo necessità, ai fini dell'attuazione del regolamento ai sensi dell'articolo 17, in particolare per l'aggiornamento dei moduli standard allegati o le relative modifiche tecniche. Il comitato si riunirà solo se tali modifiche sono necessarie. 2004/0055 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), vista la proposta della Commissione [11], [11] GU C [...] del [...], pag. [...]. visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [12], [12] GU C [...] del [...], pag. [...]. deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato [13], [13] GU C [...] del [...], pag. [...]. considerando quanto segue: (1) La Comunità si prefigge l'obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. A tal fine, la Comunità adotta, tra l'altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile necessarie al corretto funzionamento del mercato interno. (2) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha invitato il Consiglio e la Commissione a predisporre una nuova legislazione sugli elementi funzionali ad una cooperazione agevole e ad un migliore accesso alla legislazione, facendo specifico riferimento, in tale contesto, agli ordini di pagamento. (3) Il 30 novembre 2000, il Consiglio ha adottato un progetto di programma della Commissione e del Consiglio relativo all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale [14]. Il programma prevede la possibilità di un procedimento speciale, uniforme e armonizzato volto ad ottenere una decisione giudiziaria, istituito in seno alla Comunità in settori specifici compreso quello dei crediti non contestati. [14] GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1. (4) La Commissione ha adottato il libro verde sul procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e sulle misure atte a semplificare ed accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità il 20 dicembre 2002. Il Libro verde ha avviato una consultazione sui possibili obiettivi e sulle possibili caratteristiche di un procedimento europeo uniforme per il recupero dei crediti non contestati. (5) Il recupero rapido ed efficace dei crediti che non sono oggetto di una controversia giuridica riveste un'importanza primaria per gli operatori economici dell'Unione europea, in quanto i ritardi di pagamento rappresentano una delle principali cause di insolvenza che minacciano la sopravvivenza delle aziende (in particolare le piccole e medie imprese) e che sono all'origine della perdita di numerosi posti di lavoro. (6) Anche se tutti gli Stati membri tentano di affrontare la questione del recupero in massa dei crediti non contestati elaborando un procedimento di ingiunzione di pagamento semplificato, sia il contenuto delle legislazioni nazionali che i risultati dei procedimenti nazionali varia in misura sostanziale. I procedimenti attualmente vigenti, inoltre, sono spesso inammissibili o impraticabili in contesti transfrontalieri. (7) I conseguenti ostacoli all'accesso ad una giustizia efficiente, in particolare nei casi di natura transfrontaliera, e la distorsione di concorrenza nel mercato interno causata dallo squilibrio nel funzionamento dei mezzi procedurali a disposizione dei creditori nei diversi Stati membri determinano l'esigenza di una normativa comunitaria che garantisca parità di condizioni per i creditori ed i debitori in tutta l'Unione europea. (8) Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento non deve sostituire o armonizzare i meccanismi per il recupero di crediti non contestati previsti dalle legislazioni nazionali ma costituisce un'opzione supplementare per il creditore che rimane libero di ricorrere ad un procedimento previsto dal diritto interno. (9) L'ingiunzione di pagamento europea deve essere disponibile per tutti i crediti pecuniari, contrattuali e non contrattuali, in materia civile ad eccezione dei diritti patrimoniali tra coniugi o assimilati, nei quali anche in mancanza di contestazione i tribunali spesso non possono basarsi sulle affermazioni del ricorrente ma devono esaminare loro stessi i fatti. È opportuno che il procedimento non sia limitato ai crediti sotto un determinato massimale. Non deve tuttavia applicarsi ai crediti non ancora scaduti al momento dell'applicazione ed in particolare ai pagamenti periodici futuri. (10) Il procedimento deve basarsi il più possibile sull'utilizzo di moduli standard nella comunicazione tra il tribunale e le parti per facilitarne la gestione e consentire il ricorso all'elaborazione automatizzata dei dati. (11) Nella domanda per un'ingiunzione di pagamento europea, il ricorrente deve essere obbligato a fornire informazioni sufficienti ad identificare chiaramente la richiesta e la relativa giustificazione in modo da consentire al convenuto di scegliere in piena cognizione di causa se presentare opposizione o non contestare il credito. In tale contesto, è opportuno che sia obbligatorio che il ricorrente citi alcuni elementi di prova a sua disposizione tali da comprovare l'esattezza delle sue affermazioni senza dover effettivamente presentare al tribunale le prove documentarie. (12) Il tribunale deve emettere un avviso di pagamento europeo dopo aver valutato il rispetto delle condizioni formali stabilite nel presente regolamento, evitando una valutazione del merito della domanda. (13) L'avviso di pagamento europeo deve informare il convenuto della possibilità di saldare il debito oppure, in caso di contestazione, di presentare una replica entro il termine di tre settimane. Oltre alle informazioni complete sul credito fornite dal ricorrente, il convenuto deve essere informato dell'importanza giuridica dell'avviso ed in particolare delle conseguenze derivanti dalla mancata contestazione del credito. (14) La replica presentata entro il termine deve interrompere il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e determinare il trasferimento automatico del caso ad un procedimento civile ordinario agli atti civili ordinari a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto di interrompere in tal caso il procedimento. (15) L'ingiunzione di pagamento europea emessa in assenza di replica deve essere immediatamente esecutiva nei confronti del convenuto. È opportuno che essa sia soggetta ad un'opposizione che comporti essenzialmente le stesse conseguenze della replica. In mancanza di opposizione, l'ingiunzione di pagamento deve avere lo stesso status di sentenza passata in giudicato in un procedimento civile ordinario. (16) Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [15] o del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale [16]. [15] GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. [16] GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37. (17) Dato che gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l'introduzione di un meccanismo rapido ed efficiente per il recupero dei crediti pecuniari non contestati in tutta l'Unione europea, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo; in particolare, riduce al minimo le interferenze con le norme processuali nazionali poiché non sostituisce le procedure semplificate nazionali ma propone un'alternativa supplementare. (18) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea quali principi generali del diritto comunitario. Intende garantire in particolare il pieno rispetto del diritto a un processo equo, in linea con l'articolo 47 della Carta. (19) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento devono essere adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [17]. [17] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (20) [A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, questi Stati non partecipano all'adozione del presente regolamento, che non è pertanto vincolante né applicabile nel Regno Unito e in Irlanda.]/[A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, questi Stati hanno notificato che intendono partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento.] (21) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, questo Stato non partecipa all'adozione del presente regolamento, che non è pertanto vincolante né applicabile in Danimarca. HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Campo di applicazione 1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa. 2. Il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento non è applicabile in materia di: a) diritti patrimoniali derivanti da matrimonio o da regimi assimilati; b) procedimenti fallimentari relative alla liquidazione di imprese o altre persone giuridiche insolventi, accordi giudiziari, composizioni ed altri procedimenti analoghi; c) sicurezza sociale. 3. Agli scopi del presente regolamento, il termine "tribunale" comprende il "Servizio di esecuzione svedese" (kronofogdemyndighet). 4. Nel presente regolamento per "Stato membro" si intende qualsiasi Stato membro ad eccezione della Danimarca. [Regno Unito, Irlanda] Articolo 2 Procedimento europeo di ingiunzione di pagamento 1. Viene istituito il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento per il recupero di crediti pecuniari non contestati per un importo specifico che siano giunti in scadenza nel momento in cui è presentata la domanda di ingiunzione di pagamento europea. 2. Il creditore può intentare un procedimento per ottenere il pagamento di un credito a norma del paragrafo 1 utilizzando qualunque altro procedimento, sia ordinario che sommario, disponibile ai sensi della legislazione di uno Stato membro. Articolo 3 Domanda di ingiunzione di pagamento europea 1. La domanda di ingiunzione di pagamento europea viene effettuata utilizzando il modulo standard cui all'allegato 1. 2. Nella domanda vanno indicati: a) il nome e l'indirizzo delle parti e la denominazione del tribunale davanti al quale è presentata la domanda; b) l'importo del credito; c) qualora siano richiesti interessi sul credito, il tasso d'interesse ed il periodo di tempo per il quale gli interessi sono richiesti, a meno che non venga aggiunto al capitale un tasso d'interesse legale senza richiesta ai sensi della legislazione dello Stato membro davanti ai cui tribunali è presentata la domanda; d) il fondamento dell'azione, compresa una descrizione sommaria delle circostanze invocate come la base del credito e, ove applicabile, degli interessi richiesti; e) la descrizione sommaria di almeno un elemento significativo di prova che potrebbe essere addotto in un procedimento civile ordinario a sostegno della richiesta; 3. La domanda deve recare la firma autografa o una firma elettronica avanzata, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche, del ricorrente o del suo rappresentante. Articolo 4 Condizioni per l'emissione di un'ingiunzione di pagamento europea 1. Il tribunale dinanzi al quale è presentata la domanda valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 1, all'articolo 2 e all'articolo 3. 2. Qualora il tribunale ritenga che la domanda debba essere rigettata, in quanto le condizioni di cui all'articolo 3 non sono soddisfatte, esso può dare al ricorrente la possibilità di completare o di rettificare la domanda. Articolo 5 Rigetto della domanda 1. Il tribunale respinge la domanda in toto qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4 per il credito in causa o per parte di esso. 2. Il rigetto di una richiesta di ingiunzione di pagamento europea non è soggetto ad alcun mezzo d'impugnazione. 3. Il rigetto non impedisce al ricorrente di avviare un procedimento ordinario per il recupero del medesimo credito. Articolo 6 Avviso di pagamento europeo 1. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4, il tribunale emette un avviso di pagamento europeo utilizzando il modulo standard di cui all'allegato 2. 2. L'avviso di pagamento europeo viene notificato al debitore. I metodi di notifica che non prevedono alcun avviso di ricevimento da parte del debitore in persona non sono ammissibili qualora non sia noto con certezza l'indirizzo del debitore stesso. 3. Nell'avviso di pagamento il debitore viene informato delle alternative di cui dispone: a) pagare l'importo richiesto comprensivo degli interessi e delle spese richieste al ricorrente e presentare una dichiarazione per informare dell'avvenuto pagamento; o b) presentare una replica in merito alla richiesta o a parte di essa dinanzi al tribunale entro tre settimane dalla data di notifica dell'avviso di pagamento europeo, a norma della legislazione dello Stato membro nel quale è effettuata la notifica. 4. Nell'avviso il debitore viene informato che a) il tribunale non ha esaminato la giustificazione del credito prima di emettere l'avviso di pagamento; b) il tribunale emetterà una decisione esecutiva a meno il debitore non presenti una replica o una dichiarazione che informi il tribunale dell'avvenuto pagamento del debito entro la scadenza precisata al paragrafo 3. 5. Ai fini dell'interruzione del periodo di prescrizione, l'avviso di pagamento europeo si considera equivalente ad un decreto di convocazione in un procedimento civile ordinario. Articolo 7 Replica del convenuto 1. Il debitore può presentare una replica utilizzando il modulo standard di risposta di cui all'allegato 2, che gli viene consegnato unitamente all'avviso di pagamento, o in altra forma scritta. 2. Il debitore indica chiaramente se contesta il credito interamente o solo in parte. Non deve precisare le ragioni per le quali contesta il credito. 3. La replica deve recare la firma autografa o una firma elettronica avanzata, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche, del convenuto o del suo rappresentante. Articolo 8 Effetti della replica del convenuto 1. Se la replica viene presentata entro il termine stabilito all'articolo 6, paragrafo 3, il procedimento prosegue applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto, nella propria domanda, di interrompere in tal caso il procedimento. 2. Il trasferimento della controversia ad un procedimento ordinario ai sensi del paragrafo 1 viene regolamentato dalla legge dello Stato membro nel quale viene emesso l'avviso di pagamento europeo. Articolo 9 Ingiunzione di pagamento europea 1. In assenza di una replica o di una dichiarazione dell'avvenuto pagamento del debito presentate entro la scadenza stabilita dall'articolo 6, paragrafo 3, il tribunale emette di sua iniziativa un'ingiunzione di pagamento europea utilizzando il modulo standard di cui all'allegato 3. 2. L'ingiunzione di pagamento europea viene notificata al debitore. I metodi di notifica che non prevedono alcun avviso di ricevimento da parte del debitore in persona non sono ammissibili qualora non sia noto con certezza l'indirizzo del debitore stesso. 3. Con l'ingiunzione di pagamento europea il convenuto viene informato del fatto che può presentare opposizione contro l'ingiunzione di pagamento europea dinanzi al tribunale che ha emesso l'ingiunzione di pagamento entro tre settimane dalla data di notifica di detta ingiunzione, a norma della legislazione dello Stato membro nel quale è effettuata la notifica. Articolo 10 Esecutorietà dell'ingiunzione di pagamento europea 1. L'ingiunzione di pagamento europea è esecutiva senza che sia necessario versare una cauzione. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, le condizioni di esecutorietà e la sua sospensione o limitazione, in particolare in caso di opposizione ai sensi dell'articolo 11, sono regolamentate dalla legge dello Stato membro nel quale è emessa l'ingiunzione. Articolo 11 Opposizione contro l'ingiunzione di pagamento europea 1. Il debitore può presentare opposizione contro l'ingiunzione di pagamento europea utilizzando il modulo standard di cui all'allegato 3, che gli viene consegnato unitamente alla suddetta ingiunzione, o in altra forma. 2. Il debitore indica chiaramente se contesta il credito interamente o solo in parte e, in tal caso, quali parti del credito contesta. Non deve precisare le ragioni per le quali contesta il credito. 3. La replica deve recare la firma autografa o una firma elettronica avanzata, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche, del convenuto o del suo rappresentante. 4. Dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 9, paragrafo 3, il debitore ha diritto, alle condizioni fissate dalla normativa dello Stato membro nel quale l'ordine di pagamento è stato emesso e comunicato alla Commissione ai sensi dell'articolo - (19 A) del regolamento ----/--/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, di richiedere un riesame dell'ingiunzione di pagamento qualora a) i) l'ingiunzione di pagamento non sia stata notificata con un metodo che consenta la prova del ricevimento da parte del debitore in persona; e ii) la notifica non sia stata effettuata con preavviso sufficiente o in modo tale da consentire al debitore di presentare una replica, per motivi non a lui imputabili; o b) il debitore non abbia potuto contestare il credito per cause di forza maggiore o per circostanze straordinarie non a lui imputabili, a condizione che agisca tempestivamente. Articolo 12 Effetti dell'opposizione 1. Se l'opposizione viene presentata entro il termine stabilito all'articolo 9, paragrafo 3, il procedimento prosegue applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto, nella propria domanda, di interrompere in tal caso il procedimento. 2. Il trasferimento della controversia ad un procedimento ordinario ai sensi del paragrafo 1 viene regolamentato dalla legge dello Stato membro nel quale è stata emessa l'ingiunzione di pagamento europea. 3. La replica del convenuto presentata dopo la scadenza stabilita dall'articolo 6, paragrafo 3, ma entro il termine di cui all'articolo 9, paragrafo 4, lettera a), produce gli stessi effetti dell'opposizione. Articolo 13 Assistenza legale 1. La rappresentanza da parte di un avvocato o di altro professionista del settore legale non è obbligatoria a) per il ricorrente relativamente all'ingiunzione di pagamento europea; b) per il debitore relativamente alla replica o all'opposizione contro un'ingiunzione di pagamento europea. 2. Le modalità per la rappresentanza legale nel procedimento civile ordinario avviato a seguito della replica o dell'opposizione contro un'ingiunzione di pagamento europea sono regolamentate dalla legge dello Stato membro nel quale ha luogo il procedimento stesso. Articolo 14 Spese Le spese di giudizio combinate dell'ingiunzione di pagamento europea e del procedimento civile ordinario avviato a seguito della replica o dell'opposizione contro detta ingiunzione non superano le spese di un procedimento civile ordinario non preceduto dal procedimento europeo di ingiunzione di pagamento. Articolo 15 Rapporto con le norme processuali nazionali Tutte le questioni procedurali non trattate specificamente dal presente regolamento sono regolamentate dalla legge dello Stato membro nel quale ha luogo il procedimento di ingiunzione di pagamento europea. Articolo 16 Informazioni sui tribunali competenti 1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione, entro il 1° luglio 2005, quali tribunali sono competenti per l'emissione di ingiunzioni di pagamento europee. Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni. 2. La Commissione pubblica ed aggiorna, ove necessario, le informazioni fornite dagli Stati membri conformemente al paragrafo 1. Articolo 17 Modalità d'applicazione I moduli standard contenuti negli allegati sono aggiornati o modificati in conformità alla procedura di cui all'articolo 19. Articolo 18 Comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato previsto dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio. 2. Quando si fa riferimento al presente articolo, si applica la procedura di cui agli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 di detta decisione. Articolo 19 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il presidente Il presidente ALLEGATO 1 DOMANDA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO EUROPEA 1. Tribunale 1.1 Denominazione: 1.2 Indirizzo: 2. Ricorrente 2.1 Denominazione: 2.2 Indirizzo: 3. Rappresentante del ricorrente 3.1 Denominazione: 3.2 Indirizzo: 4. Convenuto: 4.1 Denominazione: 4.2 Indirizzo: 5. Credito 5.1 Importo del capitale (esclusi interessi e spese): 5.2 Valuta: | | EUR | | Corona svedese | | [Lira sterlina] 6. Interesse 6.1 Tasso di interesse (richiesto sul capitale fino all'avvenuto pagamento) 6.1.1 % | | 6.1.2 % superiore al tasso base della BCE | | 6.1.3 Tasso di interesse legale | | 6.2 Interessi da riscuotere con decorrenza: 7. Spese (importi nella stessa valuta di cui al punto 5.2) 7.1 Spese relative alla presente procedura 7.1.1 Spese di presentazione della domanda: 7.1.2 Spese del rappresentante del ricorrente 7.1.3 Altro (precisare): 7.2 Spese preprocessuali (specificare): 7.3 Totale spese richieste: 8. Il credito si riferisce a 8.1 Contratto di compravendita | | 8.2 Contratto di locazione - bene immobile | | 8.3 Contratto di locazione - bene mobile | | 8.4 Contratto di assicurazione | | 8.5 Contratto di servizi - elettricità gas, acqua, telefono | | 8.6 Contratto di servizi - altro | | 8.7 Prestito/garanzia | | 8.8 Danni - sinistro stradale | | 8.9 Danni - altro | | 8.10 Altro | | 9. Breve descrizione degli elementi su cui si basa del credito principale: 10. Breve descrizione degli elementi su cui si basa l'interesse richiesto: 10.1 Tasso di interesse legale | | 10.2 Tasso di interesse concordato dalle parti | | 10.3 Tasso di interesse di un prestito concesso dal ricorrente corrispondente almeno all'importo del credito principale | | 10.4 Altro (precisare): 11. Breve descrizione dei motivi della competenza internazionale qualora il convenuto non sia domiciliato nello Stato membro in cui ha sede il giudice adito: 12. Mezzi di prova Acronimi: PD: prova documentale PT: prova testimoniale PZ: perizia IS: ispezione di un oggetto o di un sito AL: altro Tipo di prova Descrizione della prova fornita 12.1 12.2 12.3 13. Qualora il convenuto presenti replica o opposizione, il procedimento viene interrotto | | (NOTA BENE: QUALORA LA CASELLA DI CUI SOPRA NON VENGA BARRATA, IN CASO DI REPLICA O OPPOSIZIONE VERRÀ AUTOMATICAMENTE AVVIATO UN PROCEDIMENTO CIVILE ORDINARIO) 14. Firma del ricorrente/del suo rappresentante: ALLEGATO 2 AVVISO DI PAGAMENTO EUROPEO Riferimento: 1. Tribunale di emissione: Indirizzo: Tel./fax/posta elettronica: 2. NOTA IMPORTANTE ALL'ATTENZIONE DEL CONVENUTO: Mediante il presente avviso il ricorrente richiede al convenuto il pagamento dell'importo specificato in appresso. Il convenuto può - pagare al ricorrente l'intero importo specificato in appresso, comprese spese ed interessi, e presentare al tribunale una dichiarazione dell'avvenuto pagamento - o, se intende contestare il credito, presentare una replica al tribunale di emissione entro tre settimane dalla notifica dell'avviso di pagamento. Per rispettare il termine fissato, la replica o la dichiarazione di avvenuto pagamento devono pervenire al tribunale prima della scadenza del termine stesso. Il debitore può utilizzare il modulo standard di risposta allegato al presente avviso ma non è obbligato a farlo. Il tribunale di emissione non ha esaminato la giustificazione del credito prima di emettere il presente avviso. Qualora tuttavia non venga presentata alcuna dichiarazione dell'avvenuto pagamento né alcuna replica entro il termine fissato, verrà emessa un'ingiunzione di pagamento europea che può essere eseguita nei confronti del convenuto senza ulteriore esame o avviso. La replica o la dichiarazione di avvenuto pagamento rappresentano l'unico mezzo per evitare l'emissione di un'ingiunzione di pagamento. 3. Ricorrente 3.1 Denominazione: 3.2 Indirizzo: 4. Rappresentante del ricorrente 4.1 Denominazione: 4.2 Indirizzo: 5. Convenuto 5.1 Denominazione: 5.2 Indirizzo: 6. Credito 6.1 Importo del capitale (esclusi interessi e spese): 6.2 Valuta: | | EUR | | Corona svedese | | [Lira sterlina] 7. Interest 7.1 Tasso di interesse (richiesto sul capitale fino all'avvenuto pagamento) 7.1.1 % | | 7.1.2 % superiore al tasso base della BCE | | 7.1.3 Tasso di interesse legale | | 7.2 Interessi da riscuotere con decorrenza: 8. Spese (importi nella stessa valuta di cui al punto 6,2) 8.1 Spese relative alla presente procedura 8.1.1 Spese di ricorso: 8.1.2. Spese del rappresentante del ricorrente 8.1.3 Altro (precisare) 8.2 Spese preprocessuali (specificare): 8.3 Totale spese richieste: 9. Il credito si riferisce a 9.1 Contratto di compravendita | | 9.2 Contratto di locazione - bene immobile | | 9.3 Contratto di locazione - bene mobile | | 9.4 Contratto di assicurazione | | 9.5 Contratto di servizi - elettricità gas, acqua, telefono | | 9.6 Contratto di servizi - altro | | 9.7 Prestito/garanzia | | 9.8 Danni - sinistro stradale | | 9.9 Danni - altro | | 9.10 Altro | | 10. Breve descrizione degli elementi su cui si basa del credito principale: 11. Breve descrizione degli elementi su cui si basa l'interesse richiesto: 11.1 Tasso di interesse legale | | 11.2 Tasso di interesse concordato dalle parti | | 11.3 Tasso di interesse di un prestito concesso dal ricorrente corrispondente almeno all'importo del credito principale | | 11.4 Altro (precisare): 12. Breve descrizione dei motivi della competenza internazionale qualora il convenuto non sia domiciliato nello Stato membro in cui ha sede il giudice adito: 13. Mezzi di prova Acronimi: PD: prova documentale PT: prova testimoniale PZ: perizia IS: ispezione di un oggetto o di un sito AL: altro Tipo di prova Descrizione della prova fornita 13.1 13.2 13.3 Fatto a Data Firma e/o timbro MODULO DI RISPOSTA - AVVISO DI PAGAMENTO EUROPEO Riferimento: 1. Il credito come indicato nell'avviso di pagamento europeo è giustificato; nel frattempo ho effettuato il pagamento. | | 2. Presento replica contro il credito nella sua interezza. | | 3. Presento replica relativamente ai seguenti elementi 3.1 del credito principale: | | 3.2 degli interessi: | | 3.3 delle spese: | | 4. Firma del convenuto/del suo rappresentante ALLEGATO 3 INGIUNZIONE DI PAGAMENTO EUROPEA Riferimento: 1. Tribunale di emissione: Indirizzo: Tel./fax/posta elettronica: 2. NOTA IMPORTANTE ALL'ATTENZIONE DEL CONVENUTO: Con la presente decisione il tribunale intima il pagamento al ricorrente dell'intero importo indicato in appresso, compresi interessi e spese. Il ricorrente ha diritto all'esecuzione dell'ingiunzione senza ulteriore avviso. Il convenuto può presentare al tribunale una dichiarazione dell'avvenuto pagamento o presentare opposizione contro l'ingiunzione dinanzi il tribunale che l'ha emessa entro tre settimane dalla notificazione di detta ingiunzione. Per rispettare il termine fissato, l'opposizione deve pervenire al tribunale prima della scadenza del termine stesso. Il debitore può utilizzare il modulo standard di risposta allegato alla presente ingiunzione di pagamento ma non è obbligato a farlo. Qualora tuttavia non venga presentata alcuna dichiarazione dell'avvenuto pagamento né alcuna opposizione entro il termine fissato, l'ingiunzione di pagamento europea passa in giudicato e non è più contestabile. 3. Ricorrente 3.1 Denominazione: 3.2 Indirizzo: 4. Rappresentante del ricorrente 4.1 Denominazione: 4.2 Indirizzo: 5. Convenuto 5.1 Denominazione: 5.2 Indirizzo: 6. Credito 6.1 Importo del capitale (esclusi interessi e spese): 6.2 Valuta: | | EUR | | Corona svedese | | [Lira sterlina] 7. Interesse 7.1 Tasso di interesse (richiesto sul capitale fino all'avvenuto pagamento) 7.1.1 % | | 7.1.2 % superiore al tasso base della BCE | | 7.1.3 Tasso di interesse legale | | 7.2 Interessi da riscuotere con decorrenza: 8. Spese (importi nella stessa valuta di cui al punto 6.2) 8.1 Spese relative alla presente procedura 8.1.1 Spese di ricorso: 8.1.2. Spese del rappresentante del ricorrente 8.1.3 Altro (precisare) 8.2 Spese preprocessuali (specificare): 8.3 Totale spese richieste: 9. Il credito si riferisce a 9.1 Contratto di compravendita | | 9.2 Contratto di locazione - bene immobile | | 9.3 Contratto di locazione - bene mobile | | 9.4 Contratto di assicurazione | | 9.5 Contratto di servizi - elettricità gas, acqua, telefono | | 9.6 Contratto di servizi - altro | | 9.7 Prestito/garanzia | | 9.8 Danni - sinistro stradale | | 9.9 Danni - altro | | 9.10 Altro | | 10. Breve descrizione degli elementi su cui si basa del credito principale: 11. Breve descrizione degli elementi su cui si basa l'interesse richiesto: 11.1 Tasso di interesse legale | | 11.2 Tasso di interesse concordato dalle parti | | 11.3 Tasso di interesse di un prestito concesso dal ricorrente corrispondente almeno all'importo del credito principale | | 11.4 Altro (precisare): 12. Breve descrizione dei motivi della competenza internazionale qualora il convenuto non sia domiciliato nello Stato membro in cui ha sede il giudice adito: 13. Mezzi di prova Acronimi: PD: prova documentale PT: prova testimoniale PZ: perizia IS: ispezione di un oggetto o di un sito AL: altro Tipo di prova Descrizione della prova fornita 13.1 13.2 13.3 Fatto a Data Firma e/o timbro MODULO DI RISPOSTA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO EUROPEA Riferimento: 1. Il credito come indicato nell'ingiunzione di pagamento europea è giustificato; nel frattempo ho effettuato il pagamento. | | 2. Presento opposizione contro il credito nella sua interezza. | | 3. Presento opposizione contro i seguenti elementi 3.1 del credito principale: | | 3.2 degli interessi: | | 3.3 delle spese: | | 4. Firma del convenuto/del suo rappresentante