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Document 52004DC0288

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Prima relazione sull'andamento dei lavori relativi alla direttiva 1999/5/CE (direttiva RTTE)

/* COM/2004/0288 def. */

52004DC0288

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Prima relazione sull'andamento dei lavori relativi alla direttiva 1999/5/CE (direttiva RTTE) /* COM/2004/0288 def. */


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO - PRIMA RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA DIRETTIVA 1999/5/CE (DIRETTIVA RTTE)

sintesi

antecedenti

1. La direttiva 1999/5/CE (in appresso denominata "la direttiva") definisce nuove norme per garantire il mercato interno delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione. Sostituisce la direttiva 98/13/CE e oltre 1000 disposizioni nazionali di omologazione.

2. La direttiva investe la maggior parte delle apparecchiature che utilizzano lo spettro radio e tutte le apparecchiature connesse alle reti pubbliche di telecomunicazione (un mercato di circa 80 miliardi di euro nell'UE). Copre inoltre gli apparecchi cellulari GSM e UMTS, le antenne utilizzate per le reti della telefonia mobile, i telefoni normali e i modem per la trasmissione di dati. Ha semplificato i requisiti tecnici e ha agevolato l'accesso al mercato dei fabbricanti, che ora possono loro stessi valutare la conformità dei loro prodotti.

Osservazioni

3. La semplificazione delle disposizioni contenute nella direttiva, applicata attualmente nei paesi del SEE, nella maggior parte dei paesi candidati e in Svizzera, si è dimostrata nel complesso positiva. Essa ha contribuito all'instaurarsi di un mercato interno per le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali con ostacoli minimi all'accesso al mercato. Oltre a non essersi riscontrato alcun aumento delle perturbazioni radioelettriche, non è stata alterata l'integrità delle reti di telecomunicazione. Le disposizioni amministrative della direttiva non sono state tuttavia sufficientemente rispettate, il che mette in dubbio la proporzionalità di tali disposizioni e l'efficacia dei mezzi utilizzati per comunicarle al settore.

4. I problemi segnalati con più frequenza dall'industria manifatturiera sono i seguenti:

(a) informazione degli utenti (marcatura, etichettatura e istruzioni);

(b) burocrazia e assenza di armonizzazione per quanto concerne la notifica di apparecchiature radio che utilizzano uno spettro non armonizzato;

(c) assenza di norme pubblicate sulle interfacce radio;

(d) assenza di armonizzazione dell'uso dello spettro e difficoltà di reperire informazioni sull'uso dello spettro.

5. Sebbene il comitato permanente istituito dalla direttiva (TCAM) abbia composto in modo pragmatico le interpretazioni divergenti del testo di base, la direttiva manca di disposizioni che rendano tali interpretazioni giuridicamente vincolanti. Il comitato ha istituito un gruppo di cooperazione amministrativa (ADCO), incaricato di esaminare il tema della sorveglianza e altre questioni che toccano da vicino gli Stati membri. Il comitato principale ha constatato sempre più spesso un'equivalenza delle norme sulle interfacce, ad esempio, le norme nazionali sull'utilizzo dello spettro a livello comunitario e i problemi connessi con l'accesso allo spettro e la sua armonizzazione. Tali questioni sono state inizialmente comunicate al comitato per le comunicazioni elettroniche (ECC) della CEPT. Con l'adozione della decisione sullo spettro, che definisce un quadro adeguato per l'armonizzazione dell'assegnazione dello spettro nell'Unione europea per soddisfare le condizioni poste dalle politiche comunitarie, la Commissione può ora adottare misure d'attuazione tecnica che rispondano a tali condizioni.

6. La direttiva è stata adottata allo scopo di superare gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione del mercato unico dei prodotti. Ciò malgrado, il mercato unico per le apparecchiature radio continua ad essere ostacolato dalla frammentazione dello spettro delle radiofrequenze e dalle difficoltà nel fornire l'accesso alle frequenze armonizzate per nuovi dispositivi e servizi. Nonostante gli sforzi degli Stati membri che operano in seno alla CEPT, e con alcune grandi eccezioni come le bande per i servizi di telefonia mobile, è stato difficile armonizzare completamente l'uso dello spettro delle radiofrequenze nel territorio europeo e predisporre in tempo utile uno spettro adeguato alle nuove tecnologie. Ciò ha impedito al settore dell'UE di trarre vantaggio dai primi sviluppi del mercato e da significative economie di scala.

7. Le norme per ottenere l'accesso allo spettro e il processo decisionale, lungo e imprevedibile, che conduce alle nuove assegnazioni non sono stati armonizzati nell'UE. Questi impedimenti si ripercuotono in special modo sugli attori minori e inibiscono l'innovazione. La Commissione osserva che in nuovi settori importanti le decisioni armonizzate a livello comunitario sono in ritardo rispetto a quelle di altre grandi economie. Nell'ambito della politica dello spettro, la Commissione e gli Stati membri devono discutere in che modo si possono semplificare e accelerare le decisioni in materia di gestione dello spettro, prevedendo possibilità di sperimentazione pratica all'interno dell'UE, a complemento degli studi sulla compatibilità dello spettro, finora in larga misura teorici.

8. Sarebbe importante che suddette discussioni affrontassero anche il tema delle condizioni per le quali l'uso dello spettro dovrebbe essere regolato tramite autorizzazioni esplicite concesse agli utenti e/o ai dispositivi e una forte segmentazione dello spettro. In alternativa, uno spettro che non richiede licenze generiche (spettro "free ways"), con norme di coabitazione (definite in norme armonizzate) per cui i dispositivi condividono di comune accordo lo spettro, si è dimostrata una soluzione propizia all'innovazione nel settore dei dispositivi a corto raggio. Il rilascio di licenze individuali "esclusive" a condizioni più flessibili e meno dipendenti dalla tecnologia è un ulteriore elemento che favorisce l'innovazione. Inoltre, i nuovi sviluppi tecnologici (dispositivi cognitivi, sistemi radio definiti via software - Software Defined Radio -, sistemi a larghissima banda - Ultra Wide Band) consentiranno alle autorità di regolamentazione di essere più flessibili e di fare maggiore affidamento sulla tecnologia per garantire un uso dello spettro efficiente e privo di interferenze. È importante che l'UE disponga di una politica comune e permissiva, fondata su norme chiare, che consenta a tali tecnologie di svilupparsi, dando luogo a norme chiare (e norme armonizzate) per la costruzione dei prodotti.

9. Le autorità di regolamentazione in materia di radio di alcuni Stati membri mostrano qualche difficoltà nell'attuare le disposizioni emananti dai concetti di base della direttiva e ad accettare pienamente il ruolo degli organismi notificati quali strumenti di armonizzazione adeguati a definire le condizioni tecniche per il funzionamento delle apparecchiature. Talvolta si osserva inoltre la tendenza a mantenere le decisioni sull'accesso al mercato di tecnologie specifiche quale prerogativa delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di radio. Ciò è contrario alle disposizioni della direttiva e ai principi dell'OMC e del trattato.

10. Gli organismi di normalizzazione europei, in particolare l'ETSI, hanno saputo cogliere la sfida di mettere a punto le norme armonizzate per la presente direttiva. A sostegno dell'applicazione della direttiva, è stato pubblicato nella GU un elenco esaustivo che copre il 95% delle apparecchiature sul mercato.

11. A titolo dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), la Commissione ha adottato ulteriori decisioni, le quali prescrivono che determinati tipi di apparecchi "support[ino] funzioni speciali che consentano l'accesso a servizi d'emergenza". Le altre disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, non sono ancora state messe in atto. I servizi d'emergenza oggetto delle decisioni adottate a titolo dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), non sono forse quelli previsti in origine dalla direttiva. Essi riguardano i servizi di "salvaguardia della vita umana", quali gli apparecchi di ricerca in valanga e alcune funzioni radio per il soccorso marittimo. In alcuni casi esistono specifiche normative per settori paralleli, che investono altri impieghi dello stesso apparecchio o di apparecchi simili, per cui si dovrebbe riconsiderare la necessità che essi siano disciplinati dalla direttiva.

12. È stato introdotto un sistema semplice di classificazione delle apparecchiature. Le apparecchiature appartenenti alla "categoria 1" non recano alcun marchio particolare e possono essere utilizzate in tutto il territorio comunitario senza licenza. Le apparecchiature di "categoria 2" recano un marchio "d'allerta", che indica l'assoggettamento a restrizioni nazionali relative all'uso dello spettro radio. È stato deciso di non creare una categoria speciale per le apparecchiature che sono tecnicamente armonizzate ma per il cui impiego gli utenti devono ottenere una licenza. Esse rientrano pertanto nella "categoria 2". Uno studio condotto per stabilire le bande di frequenza che sono state effettivamente armonizzate nell'UE ha dimostrato che l'armonizzazione è minore del previsto. L'allargamento non influirà sul tipo di apparecchiature di categoria 1.

13. Malgrado il ruolo oltremodo ridotto, il numero di organismi notificati (valutazione della conformità) è aumentato dall'entrata in vigore della direttiva. Ciò si deve, in parte, alla concomitante riduzione delle competenze richieste e, in parte, a fattori di mercato, che attribuisce importanza all'intervento di tali organismi (ad esempio, al di fuori dell'UE). La procedura di valutazione della conformità indicata nell'allegato IV, che prevede il parere di un organismo notificato, è condotta volontariamente su una scala più vasta del previsto. Gli organismi notificati hanno istituito l'Associazione per la conformità alla direttiva "Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione", per favorire lo scambio di informazioni sull'applicazione della direttiva e i contatti con il TCAM. Occorre potenziare la collaborazione tra gli organismi notificati e le autorità nazionali in materia di apparecchiature radio.

14. L'aumento previsto di notifiche di apparecchiature non conformi, in seguito alla riduzione dei controlli previ all'immissione sul mercato, non si è ancora verificato. Ciò può essere in parte dovuto al fatto che la maggioranza degli Stati membri sta ancora mettendo a punto strategie di sorveglianza del mercato. Si riscontra un livello elevato di non conformità amministrativa, senza che ciò comporti un incremento delle interferenze. Il fatto che molte azioni nazionali non risultino visibili a livello comunitario o agli altri Stati membri desta preoccupazioni sull'efficacia dell'attuale sistema di sorveglianza del mercato e dimostra ulteriormente che le procedure ufficiali per trattare le misure di salvaguardia sono oltremodo complesse e lente. Ciò richiede una revisione delle disposizioni sul trattamento delle apparecchiature non conformi.

15. I potenziali effetti dannosi dell'esposizione ai campi elettromagnetici sono coperti dai requisiti essenziali della direttiva. La Commissione esige che l'elaborazione di norme armonizzate si basi sui limiti di esposizione fissati dalla raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE. Per i cellulari GSM tali norme sono disponibili, mentre non sono ancora state ultimate quelle per le stazioni base. Questo aspetto continua a preoccupare il pubblico. La direttiva consente agli Stati membri di introdurre norme che limitino la messa in servizio di stazioni base per motivi d'ordine sanitario. In alcuni Stati membri i notevoli ritardi che si verificano nell'avvio delle reti mobili sono causati dalla legislazione e dalle procedure locali relative alla pianificazione dei piloni. L'armonizzazione delle norme per la tutela della salute dovrebbe consentire di superare questo genere di problemi in futuro. Molte considerazioni alla base di talune decisioni sull'ubicazione delle stazioni base sono prive di fondamento scientifico e non hanno l'effetto di ridurre l'esposizione del pubblico ai campi elettromagnetici.

16. L'UE e alcuni paesi terzi hanno concluso accordi di riconoscimento reciproco che contengono un allegato relativo alle apparecchiature oggetto della direttiva. Tali accordi riconoscono la competenza degli organismi nazionali di valutazione della conformità, ma mantengono in vigore le distinte procedure nazionali o regionali per l'immissione sul mercato e/o per la messa in servizio. Tali accordi non fomentano un livello di deregolamentazione nei paesi terzi paragonabile a quello dell'UE, ma richiedono notevoli risorse alla Commissione e alle autorità degli Stati membri per la loro attuazione. Hanno sì potenziato la cooperazione con le autorità di regolamentazione in questi paesi, ma occorre rivedere le politiche intese a ridurre gli ostacoli all'accesso al mercato nei paesi terzi. Nel caso della Svizzera, l'accordo di riconoscimento reciproco armonizza le procedure per l'accesso al mercato svizzero con quelle del SEE. Per quanto concerne gli Stati aderenti, si prevede che al momento dell'adesione abbiano recepito completamente la direttiva.

17. La direttiva investe le interferenze prodotte dai radiotrasmettitori e dalle apparecchiature terminali, ma la direttiva sulla compatibilità magnetica copre le interferenze prodotte da altre apparecchiature. In entrambi i casi, la finalità è la stessa, e le apparecchiature, a seconda della loro applicazione specifica, in particolare alcune ad accesso a banda larga, possono rientrare nel campo d'applicazione dell'una o dell'altra direttiva. Le apparecchiature possono essere considerate parte della rete o di un terminale in base al punto di demarcazione della rete del gestore o in base a una decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione.

Conclusioni

Occorre portare avanti la politica istituita dalla direttiva. Per ottimizzarne l'applicazione si propone una serie di azioni.

18. Per quanto concerne la direttiva stessa, si dovrebbe effettuare una revisione minima delle disposizioni, che dovrebbe abbordare i seguenti aspetti:

* studiare le possibilità di rendere giuridicamente vincolanti le modalità specifiche di attuazione e le interpretazioni della direttiva, tramite una procedura di comitato;

* riconsiderare l'impiego delle decisioni adottate a titolo dell'articolo 3, paragrafo 3, per finalità connesse alla "salvaguardia della vita umana" e considerarne l'inclusione in regolamenti settoriali specifici;

* discutere i confini del suo campo d'applicazione: copertura delle apparecchiature aeronautiche, delle apparecchiature radio non utilizzate per le radiocomunicazioni;

* rivedere le disposizioni sul trattamento delle apparecchiature non conformi, in modo da garantire una vigilanza efficace del mercato, evitando, tuttavia, laddove possibile, che sia necessario il parere alla Commissione;

* razionalizzare le esigenze in materia d'informazione degli utenti e di marcatura che scaturiscono dalla presente direttiva e da altre direttive "Nuovo approccio" (in particolare le direttive sulla bassa tensione e sulla compatibilità magnetica), in modo che si abbiano obblighi proporzionali agli obiettivi; vagliare le modalità per mettere a disposizione di tutti i tipi di utenti, in particolare dei disabili, se del caso, le informazioni pertinenti;

* rivedere le disposizioni che obbligano i gestori a pubblicare le caratteristiche delle loro reti e considerare l'eventuale soppressione di alcune di esse per i gestori più piccoli;

* valutare se le apparecchiature terminali che non sono apparecchiature radio vanno eliminate dalla direttiva, per essere pertanto unicamente coperte dalle direttive sulla bassa tensione e sulla compatibilità magnetica; in tal caso, occorrerebbe rivolgere l'attenzione all'esistenza di operatori dominanti, all'eventuale reintroduzione di regolamenti nazionali, ai pacchetti di attrezzature abbinate a servizi di rete e all'esigenza di stabilità dei fabbricanti;

* studiare il modo in cui garantire un quadro giuridico coerente per evitare le interferenze dannose dalle apparecchiature radio e di altro genere;

* garantire la coerenza della direttiva, delle relative disposizioni e terminologia con il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche;

* valutare se applicare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera f), per includere requisiti in materia di accessibilità per determinati tipi di terminali; si tratta di un aspetto particolarmente importante per le apparecchiature d'emergenza, per le quali dovrebbe essere garantita l'accessibilità; a tal fine, occorrerebbe lanciare un dibattito con gli Stati membri per chiarire la linea di demarcazione tra le apparecchiature e le reti per quanto riguarda gli aspetti legati all'accessibilità e intraprendere azioni congiunte che conducano a soluzioni armonizzate a livello europeo.

19. Per quanto concerne la gestione della direttiva, si propone di mettere in atto una serie di azioni:

* migliorare la cooperazione tra gli organismi notificati (Associazione per la conformità alla direttiva "Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione") e le autorità di regolamentazione nazionali in materia di spettro, in modo da garantire che gli orientamenti sui prodotti innovativi non siano controversi;

* la Commissione dovrebbe esaminare se le disposizioni tecniche dei regolamenti sulla pianificazione locale delle stazioni base sono compatibili con la direttiva.

20. Per quanto concerne l'armonizzazione e la gestione dello spettro:

* trasferire un maggior numero di apparecchiature dalla categoria 2 (assoggettamento a restrizioni nazionali) alla categoria 1 (impiego in tutto il territorio comunitario); la decisione sullo spettro radio [1] dovrebbe essere impiegata per ottenere uno spettro più armonizzato, in special modo per i prodotti destinati ai consumatori e i dispositivi a corto raggio;

[1] Le attività condotte a titolo della decisione sullo spettro radio (676/2002/CE), fin dalla sua adozione nel marzo 2002, devono essere presentate al Parlamento europeo nel corso del primo trimestre del 2004, e includeranno un'ulteriore analisi del rapporto tra il regolamento sullo spettro e la presente direttiva.

* lanciare un dibattito con gli Stati membri nell'ambito della decisione sullo spettro radio, su come semplificare il processo decisionale che conduce all'assegnazione delle frequenze per le applicazioni emergenti, che includa possibilità di sperimentazione nell'UE, in modo da creare un ambiente più permissivo, che fomenti la competitività dell'industria comunitaria;

* dibattere, nello stesso contesto, i benefici strategici derivanti dal ridurre gli ostacoli all'accesso allo spettro e il potenziale di nuovi sviluppi tecnologici per limitare la necessità di licenze individuali e una rigida segmentazione dello spettro.

21. Per quanto concerne il commercio internazionale:

* dato l'attuale livello di deregolamentazione e le risorse notevoli richieste per gestire gli accordi di riconoscimento reciproco, il valore aggiunto reale di tali accordi per i fabbricanti dell'UE e per gli interessi di certificazione è dubbio. La Commissione sta esaminando modi più efficaci di abbordare i problemi legati all'accesso al mercato per i fabbricanti dell'UE.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO PRIMA RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA DIRETTIVA 1999/5/CE (DIRETTIVA RTTE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Introduzione

Il mercato delle telecomunicazioni e delle apparecchiature radio ha rappresentato nel 2000 circa 80 miliardi di euro. Dopo anni di crescita è subentrato un periodo di stagnazione, in particolare nel settore delle apparecchiature di telecomunicazione, poiché, sotto il peso di un forte indebitamento, molti operatori hanno ridotto al minimo gli investimenti. L'industria europea è competitiva in taluni settori, in particolare quello delle comunicazioni mobili, ma per continuare ad esserlo ha bisogno di un ambiente normativo favorevole all'innovazione e di un mercato interno ben funzionante.

La direttiva 1999/5/CE favorisce la creazione di un mercato aperto e competitivo all'interno della Comunità, istituendo un quadro normativo per la commercializzazione, la libera circolazione e la messa in servizio delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione. Investe una vasta gamma di apparecchiature, tra cui i dispositivi di apertura per garage, i radiotelefoni portatili, i telefoni normali, i modem per la trasmissione di dati e le antenne utilizzate per le reti della telefonia mobile. Il regime precedente (direttiva 98/13/CE), fondato principalmente su norme obbligatorie, oltre a non essersi dimostrato in grado di tenere il passo con le evoluzioni della tecnologia e dei mercati, non copriva una notevole porzione di mercato delle apparecchiature radio, lasciandola soggetta a oltre 1000 norme nazionali negli Stati membri.

La presente direttiva è entrata in vigore il 7 aprile 1999 e le disposizioni transitorie sono rimaste in vigore fino all'8 aprile 2001. Gli Stati membri erano tenuti a recepire ed applicarne le disposizioni entro l'8 aprile 2000.

La direttiva, che abborda gli aspetti legati all'armonizzazione dello spettro nella misura in cui vi è una base comune per trattare le interferenze dannose, non prevede però alcun meccanismo per affrontare il problema fondamentale della frammentazione dell'allocazione e dell'assegnazione dello spettro, con ripercussioni sull'obiettivo generale inteso a sostenere il mercato unico delle apparecchiature radio.

La presente relazione, redatta in conformità dell'articolo 17 della direttiva, che richiede alla Commissione di rivedere l'applicazione della direttiva e di riferirne regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio, esamina in particolare i seguenti aspetti:

- i progressi compiuti nella elaborazione di norme pertinenti;

- i problemi eventualmente insorti nel corso dell'attuazione;

- le attività del TCAM;

- i progressi compiuti nella realizzazione di un mercato aperto e concorrenziale degli apparecchi;

- lo sviluppo del quadro normativo per l'immissione sul mercato e la messa in servizio degli apparecchi in modo da:

* garantire la realizzazione di un sistema coerente a livello comunitario per tutti gli apparecchi;

* agevolare la convergenza dei settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo e delle tecnologie dell'informazione; e

* consentire l'armonizzazione delle misure normative a livello internazionale.

- la necessità o meno di mantenere requisiti essenziali per tutte le categorie di apparecchi;

- l'adeguatezza delle procedure di cui all'allegato IV (sentendo il parere di un organismo notificato in merito a un dossier tecnico di fabbricazione) per gli apparecchi contemplati da detto allegato; e

- proposte di ulteriori misure per realizzare a pieno l'obiettivo della direttiva.

La seconda parte della presente relazione riferisce gli aspetti concreti relativi all'applicazione della direttiva fin dalla sua adozione, mentre nella terza parte si valuta in che misura la direttiva è stata efficace nel conseguire i suoi obiettivi. La quarta parte delinea gli aspetti internazionali, mentre la quinta parte conclude con una serie di raccomandazioni inerenti e non al contesto della direttiva, al fine di conseguire la piena realizzazione dell'obiettivo della direttiva.

2. Relazione sull'applicazione della direttiva

2.1. Situazione attuale dell'attuazione

La direttiva si applica attualmente in tutto il territorio del SEE, in Svizzera e nella maggior parte dei nuovi Stati membri. Ben pochi Stati membri hanno adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il termine ultimo del 7 aprile 2000. Alcuni hanno ritenuto necessario introdurre disposizioni transitorie in attesa di disposizioni nazionali che ne diano piena attuazione.

La Commissione ha condotto un'analisi delle misure d'attuazione nazionali, non riscontrando alcuna divergenza sostanziale dei testi di base. Ciò si deve in gran parte al gruppo direttivo e ai gruppi ad hoc istituti dalla Commissione, i quali, con un'ampia rappresentanza delle amministrazioni, degli organismi di regolamentazione nazionali, dell'industria e di esperti, hanno contribuito ad interpretare i punti ambigui ed hanno esaminato gli elementi chiave su cui adottare decisioni (requisiti essenziali, categorie di apparecchiature, pubblicazione delle interfacce e sorveglianza) prima della prima riunione del TCAM.

Nel sito Europa si possono trovare informazioni sulle misure d'attuazione nazionali [2]. Gli strumenti primari paiono essere soddisfacenti in tutti gli Stati membri, ma le misure secondarie che portano alla pubblicazione di norme sulle interfacce (articolo 4, paragrafo1) e le specifiche tecniche per le interfacce di rete (articolo 4, paragrafo 2) non paiono ancora pienamente efficaci.

[2] http://europa.eu.int/comm/enterprise/ rtte

2.2. Attività del TCAM

Il comitato permanente (comitato per la valutazione della conformità e per la sorveglianza del mercato nel settore delle telecomunicazioni - TCAM) si è riunito 14 volte nei primi quattro anni della sua attività. Il comitato ha invitato a partecipare ai propri lavori, in qualità di osservatori, i rappresentanti dei nuovi Stati membri, dei fabbricanti, dei gestori di reti, degli organismi di normalizzazione e degli organismi notificati, ma esso si riunisce, se necessario, in seduta ristretta.

Nella sua veste consultiva, il comitato si è dedicato alla ricerca di soluzioni concrete alle ambiguità e alle interpretazioni del testo di base della direttiva. I risultati di tale attività sono a disposizione del pubblico nel sito Europa. Mentre molti di questi problemi hanno potuto essere risolti con interpretazioni unanimi, per alcuni aspetti secondari della direttiva (ad esempio, i tipi di apparecchiature da notificare alle autorità preposte allo spettro, il livello delle informazioni da fornire, l'elenco dei parametri delle norme nazionali sulle interfacce radio) permane l'assenza di un'attuazione armonizzata. Tale situazione, che complica l'applicazione della direttiva e crea un clima di incertezza per i fabbricanti, potrebbe essere evitata introducendo nella direttiva meccanismi che consentano di rendere giuridicamente vincolanti tali interpretazioni.

Nella sua veste normativa, il comitato ha convenuto su una classificazione semplice delle apparecchiature a titolo dell'articolo 4, paragrafo 1, e ha tenuto conto di una serie di proposte intese a prescrivere i requisiti essenziali a titolo dell'articolo 3, paragrafo 3.

È necessario che all'interno del comitato formale si continui a dare preminenza alle questioni strategiche, facendo sì che vi sia un adeguato dibattito preliminare nei sottogruppi opportunamente costituiti. I gruppi ad hoc temporanei hanno fornito consulenza sulle definizioni delle interfacce radio e sulla classificazione delle apparecchiature, mentre un sottogruppo di carattere più permanente, il gruppo di cooperazione amministrativa, si occupa delle questioni che toccano da vicino le amministrazioni nazionali, quali la sorveglianza e le notifiche di impiego dello spettro non armonizzato.

Ora che le prime questioni relative all'applicazione sono state abbordate, il comitato permanente concentra sempre più la propria attività sui problemi inerenti all'accesso al mercato, che derivano dalla mancanza di armonizzazione dell'uso dello spettro radio. Ciò fornisce l'opportunità di applicare le disposizioni della direttiva per individuare i settori in cui esiste una frammentazione dello spettro a livello comunitario e in cui l'armonizzazione andrebbe a beneficio del mercato unico. A tale riguardo, è importante stringere una collaborazione efficace con il comitato per lo spettro radio e con le amministrazioni nazionali preposte alla regolamentazione in materia.

2.3. Norme armonizzate

Gli organismi di normalizzazione, in particolare l'ETSI, hanno colto la sfida di mettere a punto una serie di norme armonizzate a sostegno della direttiva Un elenco di titoli e numeri di riferimento delle norme armonizzate pertinenti è pubblicato nella Gazzetta ufficiale e aggiornato all'incirca trimestralmente [3].

[3] http://europa.eu.int/comm/enterprise/rtte/ harstand.htm http://europa.eu.int/comm/enterprise/ rtte/harstand.htm, le norme pubblicate a titolo della direttiva sulla bassa tensione (73/23/CEE, http://europa.eu.int/comm/enterprise/ electr_equipment/lv/index.htm) e della direttiva sulla compatibilità magnetica (89/336/CEE, http://europa.eu.int/comm/enterprise/ electr_equipment/emc/index.htm) possono anche essere utilizzate per dimostrare la conformità con i requisiti essenziali pertinenti della direttiva.

Non vi sono elementi che provino che l'assenza di norme armonizzate ostacola l'applicazione della direttiva, ad eccezione, forse, delle norme sull'esposizione a campi a radiofrequenza, che sono richieste dalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio [4]. In generale, sarebbe utile studiare modalità per razionalizzare e ridurre il numero di norme.

[4] Raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz, GU L 199 del 30.7.1999.

La Commissione registra le preoccupazioni delle autorità di regolamentazione nazionali di fronte alla prospettiva di ridurre gli ostacoli all'accesso allo spettro assegnando porzioni maggiori di spettro ad applicazioni esenti da licenza. Talvolta tali autorità si dicono preoccupate dalla diffusione dell'"abuso" di tale sistema e dalla situazione ingestibile che ne deriva. Si nota una tendenza ad introdurre norme dettagliate per talune applicazioni operanti nelle bande ISM (ad esempio, banda a 2,4 GHz), sebbene, in generale, queste bande dimostrino che la presenza di ostacoli minimi allo spettro favorisce l'innovazione. Un'applicazione più efficace della direttiva, e in particolare dell'articolo 3, paragrafo 2, potrebbe ottenersi istituendo norme più eque e chiare in materia di coabitazione dello spettro, tramite norme armonizzate. È questo un elemento del dibattito più esteso sulla riduzione degli ostacoli allo spettro, di cui si tratta nella terza parte della presente relazione.

Non è stata constatata ufficialmente alcuna lacuna nelle norme armonizzate pubblicate, a titolo dell'articolo 5 della direttiva. I difetti riscontrati hanno potuto essere trattati direttamente a livello della normalizzazione e non è mai stato necessario invocare la procedura formale di salvaguardia. Di conseguenza, la Commissione non ha pubblicato alcun orientamento per l'interpretazione o alcuna condizione per la conformità, come prevede l'articolo 5, paragrafo 1. Per lo stesso motivo, non è stata pubblicata alcuna comunicazione di revoca di norme armonizzate.

2.4. Decisioni della Commissione

2.4.1. Ulteriori requisiti per i prodotti

La Commissione ha consultato il TCAM in merito a una serie di proposte intese a introdurre requisiti essenziali specifici a titolo dell'articolo 3, paragrafo 3. Sono stati concordati vari requisiti e sono state pubblicate le relative decisioni della Commissione [5] in materia di: apparecchi di ricerca in valanga, apparecchiature radio utilizzate in imbarcazioni per talune vie di navigazione interna, alcune apparecchiature destinate a partecipare al Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM) e apparecchiature destinate a far parte dei sistemi AIS (identificazione automatica delle navi). In tutti i casi, le decisioni poggiano sull'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), secondo cui le apparecchiature in questione sono costruite in modo da "supportare funzioni speciali che consentano l'accesso a servizi d'emergenza". Essendo intese, in particolare, a garantire servizi specifici di salvaguardia della vita umana, sono in tal senso marginali rispetto alla finalità originaria della direttiva. Si sta inoltre attualmente dibattendo sulla possibilità offerta dalla direttiva (articolo 3, paragrafo 3, lettera d) per combattere l'uso fraudolento dei telefoni cellulari rubati.

[5] L'elenco completo delle decisioni adottate a titolo della direttiva è consultabile nel sito: http://europa.eu.int/comm/enterprise/rtte/ decision/present.htm

Altre proposte di requisiti essenziali a titolo dell'articolo 3, paragrafo 3, si sono dimostrate più controverse. Si è discusso, ad esempio, sulla possibilità di un accesso d'emergenza a partire dai terminali nel caso di un arresto della corrente elettrica e sulla sensibilità dei sistemi di sicurezza ai falsi allarmi. Dopo il dibattito in seno al TCAM, la Commissione è giunta alla conclusione che tali requisiti non erano giustificati e rischiavano di frenare l'innovazione. Le forze di mercato sono tali da permettere di compiere scelte informate in questi casi.

Sono stati inoltri istituiti gruppi ad hoc che esaminano, in particolare, quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 3, lettera f), "funzioni speciali che facilitino il loro uso da parte di utenti disabili". Il gruppo ha analizzato un numero considerevole di problemi di accessibilità che si presentano alle persone disabili di fronte alle apparecchiature di telecomunicazione, alcuni dei quali sconfinano nell'ambito delle reti. È stato constatato che:

- occorre un requisito obbligatorio affinché le apparecchiature assistive siano interoperabili in Europa [n.d.t.: l'espressione "tecnologie assistive" è stata introdotta nell'ordinamento italiano dalla legge Stanca, del 9.1.2004, "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici"]

- l'accessibilità deve essere un requisito per i terminali d'emergenza e i terminali pubblici.

Non vi sono requisiti a titolo dell'articolo 3, paragrafo 3, per le apparecchiature terminali di telecomunicazione (ovvero le apparecchiature non radio). L'assenza di requisiti a titolo dell'articolo 18, paragrafo 3 (si veda oltre), implica che tutti i requisiti essenziali per tali apparecchiature sono coperti dell'articolo 3, paragrafo 1. A tal fine, le norme armonizzate a titolo delle direttive sulla bassa tensione e sulla compatibilità magnetica sono sufficienti.

A titolo dell'articolo 18, paragrafo 3, la Commissione ha accolto una richiesta di ulteriori requisiti tecnici presentata dalla Francia, per preservare taluni aspetti del servizio nazionale di telefonia vocale. È stata pubblicata la relativa decisione della Commissione, decisione che, scaduta il 7 ottobre 2002, riveste attualmente scarsa rilevanza pratica. Nessun altro Stato membro ha fatto ricorso a questa possibilità.

2.4.2. Classificazione delle apparecchiature

Assegnare un identificatore di categoria delle apparecchiature in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, si è rivelato un compito lungo e arduo. Un gruppo ad hoc è stato incaricato di tale compito ed ha raccomandato una classificazione molto semplice delle apparecchiature radio, a due categorie, che è stata resa effettiva mediante la decisione 2000/299/CE della Commissione. [6]. Le apparecchiature appartenenti alla categoria 1 non recano alcun marchio particolare e possono essere commercializzate e messe in servizio in tutto il territorio comunitario. Le apparecchiature di categoria 2 recano un simbolo particolare, che indica l'assoggettamento a specifiche restrizioni nazionali. Un'indagine ha dimostrato che i nuovi Stati membri hanno adottato il proprio spettro delle radiofrequenze in modo che sia compatibile con le attuali definizioni della categoria 1. La Commissione intende inoltre fornire certezza giuridica all'attuale elenco della categoria 1 ed ampliarlo, approvando le misure d'attuazione tecnica di armonizzazione tramite decisioni della Commissione adottate a titolo della decisione sullo spettro radio.

[6] Decisione 2000/299/CE della Commissione, del 6 aprile 2000, che stabilisce la classificazione iniziale delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione e dei relativi identificatori, GU L 97 del 19.4.2000.

La riflessione in corso sugli identificatori di categoria pare aver messo in risalto le differenze, invece di individuare modi di ampliare la categoria 1. La proposta di suddividere la categoria 1 delle apparecchiature in maniera armonizzata sul piano tecnico ma prevedendo disposizioni amministrative nazionali, quali diritti per licenze individuali, non è stata appoggiata. È stato tuttavia convenuto che l'elenco indicativo delle apparecchiature di categoria 2 pubblicato nel sito Europa segnali se è richiesta la notifica di tali apparecchiature a titolo dell'articolo 6, paragrafo 4. La mancanza di allineamento tra le categorie e la richiesta di notifica delle apparecchiature hanno causato alcune difficoltà e vanno pertanto esaminate più a fondo. Vi è tuttavia il rischio che una classificazione oltremodo complessa ostacoli il formarsi di un mercato aperto e competitivo e sia di difficile comprensione per i consumatori e i fabbricanti.

2.5. Funzionamento degli organismi notificati

La direttiva ha ridotto notevolmente il ruolo degli organismi notificati. La procedure di valutazione della conformità fondata sulla garanzia qualità totale (modulo H dell'approccio globale) è ripresa dal regime precedente. Per il resto, non vi sono prove o attività di certificazione esplicite. Gli organismi notificati possono essere consultati in merito alle serie di prove da condurre sulle apparecchiature radio o essere invitati ad esprimere un parere sul dossier tecnico di fabbricazione.

Sebbene i fabbricanti abbiano sempre la facoltà di fare ricorso a un organismo notificato, non sono tenuti a farlo per le apparecchiature terminali che non sono anche apparecchiature radio e per le apparecchiature che sono coperte da una norma armonizzata che faccia riferimento a una serie di prove [7]. Pur tuttavia, è prevista la partecipazione volontaria di un organismo notificato mediante la procedura dell'allegato IV (dossier tecnico di fabbricazione). Ciò suggerisce che tale partecipazione potrebbe continuare in assenza di norme e mette in discussione la necessità di mantenere i pareri volontari o perfino di mantenere la partecipazione obbligatoria in ogni circostanza. Occorre tuttavia esaminare se vi è sufficiente armonizzazione nel modo in cui i pareri sono espressi. Vi è mancanza di trasparenza nel modo in cui gli organismi notificati vengono designati a tale scopo e nella procedura che conduce alla formulazione del loro parere. Dal momento che la maggior parte dei prodotti è attualmente coperta da norme armonizzate, il lavoro degli organismi notificati può vertere sempre più sui prodotti radio innovativi. La collaborazione tra gli organismi notificati e le autorità di regolamentazione nazionali in materia di spettro deve garantire che gli orientamenti su tali prodotti non siano controversi.

[7] L'assenza di norme armonizzate che coprano gli shock acustici e i rischi dei campi elettromagnetici sulla salute ha dato luogo a un dibattito sulla necessità di un intervento degli organismi notificati per questi requisiti. Dal punto di vista giuridico è questo il caso, anche se il legislatore non l'ha mai inteso in tal senso.

Dato che per la maggior parte dei prodotti vi sono norme armonizzate, può forse sorprendere che il numero degli organismi notificati sia aumentato in modo significativo dall'entrata in vigore della direttiva. In molti casi, le organizzazioni in precedenza designate quali organismi competenti a titolo della direttiva sulla compatibilità magnetica hanno richiesto una designazione a titolo della presente direttiva. Vi sono due ragioni che possono spiegare tale aumento.

In primo luogo, poiché i compiti di un organismo notificato sono più semplici, vi sono più organismi in grado di svolgerli e inoltre non è necessario investire in apparecchiature per le prove o altre strutture costose. La designazione di organismo notificato è perciò una qualifica secondaria per un'organizzazione che opera già nel campo delle prove o della certificazione radio e della telecomunicazione, sia che si tratti di un'iniziativa volontaria, sia che rientri nell'ambito di altre direttive.

In secondo luogo vi sono ragioni legate alle forze di mercato. Per gli organismi notificati, la designazione di organismo notificato è percepita come un vantaggio in un mercato altamente competitivo. I fabbricanti contribuiscono a rafforzare tale percezione, in quanto, dal momento in cui possono scegliere di implicare una terza parte nella valutazione della conformità dei loro prodotti, è naturale che siano inclini a scegliere chi può intervenire anche in veste di organismo notificato, seppure tale intervento non sia specificamente richiesto. S'instaura così un circolo virtuoso che favorisce il ricorso a un organismo notificato, anche quanto non sussiste tale obbligo. Una tendenza analoga, se non più accentuata, è stata osservata rispetto alla direttiva sulla bassa tensione, per la quale agli organismi notificati non viene attribuita alcuna funzione di valutazione della conformità previamente all'immissione sul mercato e nonostante ciò le forze di mercato conferiscono valore a tale attribuzione.

Per quanto concerne i paesi terzi, vi è un ulteriore aspetto legato a questo secondo punto. I pareri degli organismi notificati, corredati di documenti ufficiali, si presentano spesso sotto forma di un tipo precedente di schede di omologazione e sono in ampia misura riconosciuti come sostituti di tali schede.

In risposta al documento di certificazione 94/6 [8], gli organismi notificati hanno costituito l'Associazione per la conformità alla direttiva "Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione", che ha un funzionario di collegamento nel TCAM. L'associazione, il cui obiettivo principale è di garantire la coerenza tra i pareri formulati dagli organismi notificati, invita a una maggiore partecipazione dei fabbricanti, dei laboratori e degli organismi di valutazione della conformità dei paesi terzi, riservando comunque agli organismi notificati la possibilità di lavorare con la Commissione in veste privata, se necessario. Si sostiene interamente grazie agli autofinanziamenti e si riunisce circa due volte all'anno. Ha pubblicato una serie di documenti orientativi per gli associati, che possono essere scaricati gratuitamente dal sito dell'associazione [9].

[8] Framework for Coordination and Cooperation between Notified Bodies, Member States and the European Commission under the Community Harmonisation Directives based on the New Approach and the Global Approach (Quadro di coordinamento e cooperazione tra organismi notificati, Stati membri e Commissione europea ai sensi delle direttive comunitarie di armonizzazione fondate sul nuovo approccio e sull'approccio globale)

[9] http://www.rtteca.comhttp:// www.rtteca.com/

2.6. Sorveglianza del mercato

La direttiva, scostandosi da un sistema di omologazione a priori, fa della sorveglianza efficace del mercato il suo elemento fondamentale. Gli Stati membri hanno responsabilità specifiche nel trattamento dei prodotti non conformi e sono tenuti a notificare alla Commissione le autorità preposte alla sorveglianza. Pur tuttavia, l'assegnazione dei compiti specifici alle singole autorità e le modalità di funzionamento sono di competenza nazionale.

In alcuni Stati membri è stato difficile organizzare il finanziamento della sorveglianza del mercato, data l'impossibilità di trasferirne i costi ai fabbricanti, mentre in altri Stati membri tale possibilità è prevista, laddove i prodotti risultino non conformi.

Date tali premesse, è fondamentale che vi sia collaborazione tra le amministrazioni, per scambiare buone prassi sul trattamento dei prodotti non conformi. Il gruppo di cooperazione amministrativa nel quadro della presente direttiva (ADCO) è stato istituito in seno al TCAM con questa precisa finalità, anche se inizialmente la sua attività era incentrata su altre questioni. In certa misura, l'ADCO opera in parallelo al gruppo di lavoro RR11 della CEPT ECC, che ha elaborato una relazione sugli aspetti connessi all'esecuzione della sorveglianza del mercato. Il campo d'azione di RR11 è più vasto della sorveglianza del mercato nell'ambito della direttiva, in quanto include, ad esempio, i meccanismi destinati a verificare il rispetto delle condizioni di licenza. La collaborazione tra l'ADCO e RR11 si è fatta sempre più stretta, come si è visto di recente in occasione della campagna sulla non conformità amministrativa.

I risultati di un'indagine a sostegno della relazione RR11 mostrano una grande varietà di pratiche di sorveglianza vigenti negli Stati membri. Alcuni intervengono solo a partire da un reclamo, altri hanno invece programmi strutturati per attività di sorveglianza casuali e regolari, attività la cui portata è chiaramente limitata dal bilancio disponibile. Non si è ancora del tutto sviluppata una collaborazione efficace tra le varie autorità che garantisca una sorveglianza altrettanto efficace e uniforme nell'UE. Sono stati adottati strumenti elettronici per lo scambio delle informazioni, ma non paiono di grande utilità.

Considerata la portata dei cambiamenti introdotti dalla direttiva, in particolar modo la riduzione dei controlli previ all'immissione sul mercato delle apparecchiature radio, ci si sarebbe potuto aspettare un numero significativo di notifiche di salvaguardia. Ma ciò non si è verificato. Al 1° giugno 2003, solo 20 azioni di questo tipo erano state notificate da soli 3 Stati membri, di cui una riguardava unicamente la conformità alla compatibilità magnetica. Si prevede, tuttavia, che una volta stabile, il numero di salvaguardie sarà paragonabile a quello relativo alla direttiva sulla compatibilità magnetica, ovvero da 100 a 200 all'anno. La campagna sulla conformità amministrativa ha rivelato un livello elevato di non conformità, dimostrando che i fabbricanti non sono sufficientemente consapevoli dei loro obblighi rispetto alla direttiva, che possono quindi essere troppo complessi.

L'esperienza acquisita con le azioni di salvaguardia notificate ha dimostrato chiaramente che la procedura ufficiale dell'articolo 9 è troppo pesante e il tempo per ottenere un parere ufficiale troppo lungo (di norma tra i 6 e i 12 mesi). Le disposizioni della direttiva non sono realistiche. Obbligano la Commissione ad emettere un parere su tutte le azioni di salvaguardia notificate. Quando i prodotti non sono più sul mercato comunitario in seguito a un'azione nazionale e i fabbricanti non sollevano obiezioni contro tale azione, il valore aggiunto di tale parere è discutibile. Tale parere, inoltre, dovrebbe essere adottato nei due mesi successivi alla notifica, dopo avere consultato il comitato permanente. Poiché in realtà gli Stati membri impiegano anch'essi dai 6 ai 12 mesi per notificare le misure nazionali, va da sé che quando la Commissione adotta il proprio parere il prodotto non è più sul mercato da uno o due anni.

Tale situazione richiede una revisione di fondo dell'obiettivo e delle modalità di procedura della direttiva, con le quali s'intende garantire una sorveglianza efficace del mercato e un trattamento efficiente dei prodotti non conformi. Questa situazione non si è verificata esclusivamente con la presente direttiva. Il Consiglio, nella risoluzione sulla comunicazione "Nuovo approccio" invoca una revisione orizzontale di tali disposizioni.

2.7. Campi elettromagnetici

La raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio istituisce un quadro inteso a limitare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz. In precedenza erano stati assegnati dei mandati al CEN, al CENELEC e all'ETSI per elaborare norme che coprissero gli effetti delle bande di frequenza più comunemente utilizzate, in particolare quelle utilizzate dagli apparecchi GSM.

Il livello di preoccupazione del pubblico in merito ai campi elettromagnetici trova riscontro nel numero di interrogazioni parlamentari presentate al riguardo (oltre 30 interrogazioni scritte [10] fino ad agosto 2003). In generale, le interrogazioni sulle stazioni base (spesso correntemente chiamate "piloni") sono state più frequenti di quelle sugli apparecchi cellulari, probabilmente a causa del maggiore impatto visivo dei piloni.

[10] http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/ rtte/questions.htm http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/ rtte/questions.htm

L'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva prevede il seguente requisito essenziale: "la protezione della salute e della sicurezza dell'utente o di qualsiasi altra persona, compresi gli obiettivi per quanto riguarda i requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 73/23/CEE [11], ma senza applicazione dei limiti minimi di tensione [12]." Il requisito essenziale fornisce chiaramente protezione da tutte le apparecchiature investite dalla direttiva, comprese le apparecchiature radio a batteria quali i radiotelefoni portatili che non sono coperti dalla stessa direttiva 73/23/CEE.

[11] Direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione, GU L 77/29 del 26.3.1973.

[12] Il termine "tensione" si applica qui all'alimentazione dell'apparecchio.

I primi mandati non hanno condotto a grandi progressi. I mandati sono stati aggiornati nel 2000 con riferimento alla raccomandazione del Consiglio e alla presente direttiva. In particolare, è stato dato maggior rilievo all'urgenza di disporre di norme armonizzate per i cellulari GSM, norme che sono divenute disponibili nell'estate 2001. Da allora ne sono state adottate altre relative ai dispositivi a bassa potenza e ai dispositivi antifurto.

Le norme per le stazioni base riguarderanno le apparecchiature, l'installazione e la misurazione in loco, e dovrebbero così fornire una copertura completa degli effetti dovuti all'esposizione ai piloni delle reti mobili. Nell'ambito della presente direttiva, tali norme attribuiscono agli apparecchi una presunzione di conformità ai requisiti essenziali "quando sono installati e opportunamente mantenuti nonché utilizzati conformemente alla loro destinazione." Dal momento che i piloni spesso ospitano più apparecchi, anche appartenenti a vari gestori di reti, è evidente che la "messa in servizio" di ogni apparecchio deve tenere conto dell'effetto cumulativo dell'insieme degli apparecchi. Nell'attesa di disporre di tutte le norme pertinenti da parte del CENELEC, gli Stati membri sono liberi di applicare norme nazionali [13] che interpretino i requisiti essenziali della direttiva. L'articolo 7, paragrafo 2, consente agli Stati membri di limitare la messa in servizio di stazioni base e di altre apparecchiature radio per ragioni d'ordine sanitario. La Commissione sottolinea il fatto che gli aspetti tecnici di norme di questo tipo devono essere notificati a titolo della direttiva 98/34/CE. Tali norme non dovrebbero cercare di imporre limiti più gravosi di quelli previsti dalla direttiva. Molte di queste norme sono emesse quali norme di pianificazione locale o regionale e non è chiaro se vanno notificate. In linea di massima, esse fissano obblighi relativi alla coubicazione, per ridurre al minimo il numero di piloni, stabiliscono la distanza minima dei piloni dal pubblico, o vietano la costruzione di piloni nelle vicinanze di scuole e ospedali. L'obiettivo principale di tali norme è di rispondere alla preoccupazione del pubblico circa i rischi presunti per la salute derivanti dai piloni. Con poche eccezioni, l'esposizione dovuta alle stazioni base è in realtà molto al di sotto (dell'ordine di 1.000-100.000) dei limiti raccomandati dal Consiglio, e si ritiene che fornisca perciò una protezione elevata dagli effetti dannosi. Si dovrebbe tuttavia considerare che collocare i piloni a grande distanza dal pubblico comporta livelli di esposizione più elevati, in quanto la potenza richiesta per le comunicazioni aumenta con la distanza, e ciò va contro l'obiettivo inteso ad abbassare i livelli d'esposizione.

[13] Si veda, ad esempio, Implementation report on the Council Recommendation limiting the public exposure to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz) (Relazione sull'attuazione della raccomandazione del Consiglio volta a limitare l'esposizione del pubblico ai campi elettromagnetici (O Hz fino a 300 GHz), consultabile nel sito http://europa.eu.int/comm/health/ph/ programmes/pollution/implement_rep_en.pdf

Alla fine del 2001, la direzione generale per la Salute e la tutela dei consumatori ha riveduto la congruità della raccomandazione del Consiglio quale quadro per l'attività di normalizzazione in corso sui campi elettromagnetici. Il comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente ha formulato a Bruxelles, il 30 ottobre 2001, un parere sui possibili effetti dei campi elettromagnetici (EMF), delle radiofrequenze (RF) e delle radiazioni da microonde sulla salute umana, in cui dichiara che i nuovi dati raccolti negli ultimi anni non giustificano una revisione dei limiti d'esposizione fissati nella raccomandazione del Consiglio e che vi sono insufficienti prove scientifiche per proporre un'alternativa. Un'ulteriore revisione della raccomandazione è prevista per il 2004.

2.8. Dispositivi d'inattivazione (jammers)

Con l'ampia diffusione dei servizi mobili, in particolare i GSM, è sorta l'esigenza di affrontare non solo i problemi sociali causati dall'uso improprio (utilizzo e suonerie che arrecano disturbo), ma anche gli aspetti legati alla sicurezza (ad esempio, nelle prigioni o negli ospedali). Sebbene, per risolvere questo genere di problemi, di norma si faccia assegnamento su meccanismi volontari (cartelli che ne proibiscono l'uso, controlli sociali, divieto di cellulari), alcune parti interessate hanno espresso il desiderio di porvi rimedio impedendo le comunicazioni con mezzi tecnici. Tale propensione ha destato profonde preoccupazioni in seno al comitato permanente e ad altre istanze di regolamentazione, in quanto si legalizzerebbero le vendite e la diffusione incontrollata dei cosiddetti "dispositivi d'inattivazione semplici". Questi potrebbero avere l'effetto di creare numerosi buchi nella copertura GSM, abbassare la qualità del servizio, ridurre l'accesso ai servizi d'emergenza e annullare parte della copertura assegnata legalmente ai gestori mediante le licenze.

Attualmente (novembre 2003) tali dispositivi restano illegali, poiché nessuno Stato membro ha introdotto vere e proprie norme che ne disciplinino le condizioni d'impiego. È inoltre indispensabile che le autorità pubbliche nell'UE s'impegnino in un dibattito di informazione con le organizzazioni propense a imporre un divieto generale delle comunicazioni GSM in alcuni luoghi. Occorre trovare soluzioni efficaci per raggiungere lo scopo voluto, ma che non minino la diffusa possibilità d'impiego delle comunicazioni mobili.

3. Apprezzamento dell'efficacia della direttiva

3.1. Osservazioni generali

La direttiva ha dato finora esiti positivi. Il mercato unico delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione è migliorato notevolmente con la soppressione delle procedure amministrative nazionali divergenti e con il maggiore ricorso alle norme armonizzate, piuttosto che alle disposizioni nazionali di omologazione. Le procedure semplificate riducono gli oneri amministrativi a carico dei fabbricanti, delle amministrazioni e delle agenzie di certificazione. Il conseguente consolidamento dell'industria di certificazione dell'UE ha causato la perdita di posti di lavoro, dato tuttavia poco significativo rispetto ad altri fattori economici importanti che hanno influito sul settore delle telecomunicazioni.

3.2. Conformità delle apparecchiature radio

Non è stato rilevato alcun aumento delle interferenze radio dannose. I primi risultati della sorveglianza indicano alcuni casi di non conformità tecnica, ma nulla dimostra che vi sia stato un aumento rispetto ai regimi precedenti. Alla fine del 2002 in vari Stati membri è stata avviata una campagna speciale per la sorveglianza del mercato, imperniata sulla non conformità amministrativa (marcatura scorretta, informazioni imprecise ecc.). La campagna ha dimostrato l'esistenza di un livello elevato di non conformità, sebbene non pare che la non conformità amministrativa sia da mettere in relazione con la non conformità tecnica, con un incremento delle interferenze o con problemi per i consumatori. Ciò mette in dubbio la proporzionalità di tali disposizioni. Alcuni fabbricanti paiono supporre, a torto, che il parere di un organismo notificato non sia richiesto in assenza di norme armonizzate che coprano i requisiti di salute e sicurezza.

3.3. Assenza di effetti sull'integrità delle reti

L'integrità delle reti pubbliche di telecomunicazione non è stata compromessa e, di conseguenza, non è stato necessario imporre alcun requisito d'interoperabilità per le apparecchiature terminali. In base ad indicazioni, alcuni gestori di reti hanno introdotto requisiti precedenti per la valutazione della conformità quale parte delle loro specifiche d'appalto o hanno collocato il punto di demarcazione della rete in modo da mantenere alcune apparecchiature all'interno della rete stessa. È soprattutto nel settore mobile che diviene apparente la diffusione di pacchetti di attrezzature abbinate a servizi (in particolare multimedia), con il rischio di influenzare le scelte dei consumatori.

3.4. Problemi individuati dalle parti in causa

Un'indagine condotta dal TCAM ha individuato i problemi riscontrati dagli Stati membri e dalle altre parti interessate. Le questioni emerse con maggiore frequenza vertevano sull'informazione degli utenti (marcatura, etichettatura e istruzioni), a titolo dell'articolo 6, paragrafo 3, sulla notifica delle apparecchiature radio che utilizzano lo spettro non armonizzato, a titolo dell'articolo 6, paragrafo 4 (obbligo ritenuto superfluo da alcuni Stati membri), e sulla notifica di interfacce, a titolo dell'articolo 4 della direttiva. Numerose osservazioni riguardavano inoltre vari aspetti delle procedure di valutazione della conformità, senza che tuttavia ne sia prevalso uno in particolare.

Le questioni emerse a proposito dell'articolo 4, paragrafo 1, riguardano soprattutto le preoccupazioni delle amministrazioni per quanto concerne l'eventuale sovrapposizione con obblighi analoghi di notifica delle norme tecniche a titolo della direttiva 98/34/CE. Gli interrogativi sull'articolo 4, paragrafo 2, provengono dalla rappresentanza molto più ristretta dei fabbricanti e dei gestori, preoccupati dalla divulgazione delle informazioni vitali, dal contenuto richiesto e dall'impatto potenziale sul vantaggio commerciale. Tenuto conto di questi ultimi punti e del fatto che non tutti gli Stati membri hanno garantito la pubblicazione di tutte le interfacce di rete, la pubblicazione delle informazioni sulle interfacce di rete ad opera dei gestori di reti pubbliche di telecomunicazione è ritenuta sproporzionata per i gestori più piccoli. Occorre esaminare se vada limitata ai gestori che possiedono un potere di mercato significativo. I fabbricanti auspicano che esse siano tempestivamente disponibili, se possibile su Internet.

Nei testi della direttiva nelle lingue ufficiali sono state constatate alcune differenze linguistiche, che sono state corrette.

Le questioni legate all'informazione degli utenti (che alcuni non considerano proporzionale) e alla valutazione della conformità sono di carattere orizzontale e trovano migliore soluzione nell'ambito dell'esame globale delle direttive "Nuovo approccio". Per quanto concerne le apparecchiature che non sono apparecchiature radio, non vi sono altre questioni.

Quanto alle apparecchiature radio, l'indagine del TCAM ha individuato alcuni aspetti che rivestono una certa rilevanza pratica e che contrastano con gli aspetti nel complesso positivi della direttiva. Si tratta per lo più di misure secondarie di attuazione nazionale e di questioni al di fuori del campo d'applicazione vero e proprio della direttiva, quali la pianificazione nazionale dello spettro e le relative restrizioni.

3.5. Divergenze tra gli obiettivi e le disposizioni della direttiva e le norme nazionali in materia di radio

Le norme armonizzate messe a punto dall'ETSI tengono del tutto conto degli studi di compatibilità e un memorandum d'intesa tra ETSI e CEPT ECC garantisce che gli elementi della regolamentazione radio siano presi in considerazione a tal fine. In alcuni Stati membri, le autorità di regolamentazione in materia di radio si trovano tuttavia in difficoltà quanto al ruolo della normalizzazione e delle norme armonizzate quali elementi dell'ambiente normativo delle apparecchiature radio. Varie norme sulle interfacce sono state notificate alla Commissione a titolo delle procedure istituite dalla direttiva 98/34/CE, norme che disciplinavano le materie coperte dalla direttiva e sulle quali la Commissione doveva formulare osservazioni o pareri dettagliati. In vari casi, tali norme definivano condizioni d'uso che contrastavano con i requisiti delle norme armonizzate. Alcune autorità di regolamentazione in materia di radio paiono avere scarsa fiducia nell'infrastruttura di normalizzazione, il che si traduce nella tendenza a mantenere le decisioni sull'accesso al mercato per tecnologie specifiche quali prerogativa della regolamentazione in materia di radio. Ciò genera una tensione con gli obiettivi della direttiva, che prevede norme trasparenti per l'uso dello spettro e un ambiente favorevole all'innovazione.

Le norme che disciplinano l'accesso allo spettro e il processo decisionale che conduce alle nuove allocazioni sono da sempre non armonizzati nell'UE. Per ottenere lo spettro per nuove tecnologie, occorrono attualmente notevoli investimenti in attività di "lobby", studi di compatibilità tecnica, tempo e talvolta diritti d'uso o d'accesso. Questi ostacoli si ripercuotono in particolare sulle piccole e medie imprese e frenano l'innovazione. La Commissione osserva che in nuovi settori tecnologici di grande potenziale, l'elaborazione di decisioni normative armonizzate in Europa, che autorizzino l'accesso allo spettro radio, è in ritardo rispetto a quanto accade in altre grandi economie. Vi è il rischio che un quadro normativo inflessibile faccia apparire l'Unione europea meno attraente per i prodotti innovativi rispetto agli Stati Uniti, dove vige una procedura normativa più trasparente e integrata e dove vi è una maggiore urgenza di convalidare le nuove tecnologie. La Commissione ha istituito un gruppo per la politica dello spettro radio [14], che potrebbe essere l'ambito adeguato per far nascere una discussione politica sulla razionalizzazione e sull'accelerazione del processo decisionale. Tale discussione dovrebbe anche prendere in esame le possibilità di un impiego sperimentale nell'UE che affianchi gli studi di compatibilità, finora in larga misura teorici, e la messa a punto di procedure più trasparenti che portino all'adozione di decisioni armonizzate a livello dell'UE sull'accesso allo spettro.

[14] http://europa.eu.int/information_society/ topics/ecomm/doc/shortcuts/ radiospectrum/word/radio_spectrum_policy_group_decision/en.doc http://europa.eu.int/information_society/ topics/ecomm/doc/shortcuts/radiospectrum/word/radio_spectrum_policy_group_decision/en.doc

Un aspetto importante di tale discussione sarà quello di definire le condizioni per le quali l'uso dello spettro dovrà essere regolato tramite autorizzazioni esplicite concesse agli utenti e/o ai dispositivi e una forte segmentazione dello spettro in termini di norme diverse, in funzione delle tecnologie, in materia d'uso dello spettro nei diversi Stati membri. L'esperienza delle bande ISM ha dimostrato che uno spettro messo a disposizione senza licenze generiche (spettro "free ways"), con norme di coabitazione (le "norme di circolazione" definite con norme armonizzate) per cui i dispositivi condividono di comune accordo lo spettro, può promuovere l'innovazione. Ciò si applica indubbiamente ai dispositivi a corto raggio, che costituiscono una parte del mercato delle apparecchiature radio in continuo aumento. Nel contempo, per le bande dello spettro soggette a licenza, va presa in considerazione la possibilità di ricorrere maggiormente a condizioni d'uso più flessibili e meno dipendenti dalla tecnologia. I nuovi sviluppi tecnologici (dispositivi cognitivi, sistemi radio definiti via software - Software Defined Radio, sistemi a larghissima banda - Ultra Wide Band) consentiranno alle autorità di regolamentazione di essere più flessibili e di fare maggiore affidamento sulla tecnologia per garantire un uso dello spettro efficiente e privo di interferenze. È importante che l'UE disponga di una politica comune e permissiva che consenta a tali tecnologie di svilupparsi, dando luogo a norme chiare (e norme armonizzate) per la costruzione dei prodotti.

3.6. Difficoltà nel reperimento delle informazioni sullo spettro

Dal punto di vista del fabbricante, le informazione sull'uso dello spettro non sono di facile accesso. Si è dovuto attendere fino al 2003 per armonizzare il formato delle notifiche delle apparecchiature che utilizzano lo spettro non armonizzato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 4. Si nota una reticenza ad applicare i principi del mercato interno a tali questioni. Sono stati pubblicati molti piani di spettro radio, che non forniscono tuttavia le informazioni essenziali necessarie alla concezione e alla commercializzazione delle apparecchiature, quali le condizioni di licenza. Vi è inoltre una mancanza di armonizzazione delle condizioni per la licenza tecnica. Ne deriva che i fabbricanti hanno "messo alla prova" gli Stati membri notificando la loro intenzione di commercializzare attrezzature per ottenere informazioni sullo spettro e certezza giuridica. Sebbene la procedura di notifica funga in tal modo da mezzo d'informazione dei fabbricanti, ciò dimostra che le misure scelte per divulgare le informazioni sull'uso dello spettro a livello europeo (in particolare mediante il progetto EFIS [15]) sono state insufficienti.

[15] http://www.efis.dk/search/ general

È stato redatto unicamente un elenco ristretto delle bande di frequenza armonizzate per le quali non vi è obbligo di notifica delle apparecchiature. Il cammino è ostacolato da dettagli divergenti nelle norme d'uso dello spettro, anche quando la banda di frequenza stessa è armonizzata. Vi è la necessità di un meccanismo che consenta di mettere a confronto ogni norma notificata con la norma degli altri Stati membri e occorre rendere effettivamente obbligatorie le misure d'armonizzazione dello spettro della CEPT nell'UE mediante la decisione sullo spettro radio [16]. Suddetta decisione riconosce la necessità di migliorare la comunicazione delle informazioni sulle condizioni d'uso dello spettro nell'UE, pertanto sarebbe opportuno che vi fosse una sinergia costruttiva tra i requisiti sull'informazione contenuti nei due atti.

[16] Decisione 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione "Spettro radio"), GU L 108 del 24.4.2002.

In ogni caso, a causa della relativa assenza di informazioni, i fabbricanti hanno difficoltà ad individuare tutte le condizioni da soddisfare prima che un prodotto possa essere utilizzato in un determinato Stato membro.

3.7. Le apparecchiature terminali devono continuare ad essere disciplinate dalla presente direttiva?

L'assenza di requisiti essenziali a titolo dell'articolo 3, paragrafo 3, per le apparecchiature terminali di telecomunicazione che non sono apparecchiature radio e lo scadere della possibilità di prevedere requisiti particolari per tali apparecchiature a titolo dell'articolo 18, paragrafo 3, fanno sì che gli unici requisiti essenziali pertinenti applicabili a tali apparecchiature sono quelli dell'articolo 3, paragrafo 1. Questo articolo rinvia direttamente ai requisiti di protezione delle direttive 73/23/CEE e 89/336/CEE. Si pone pertanto la questione se le apparecchiature terminali di telecomunicazione possano essere eliminate dalla presente direttiva e rientrare nel diritto generale della concorrenza e nelle disposizioni orizzontali fornite dalla direttive sulla bassa tensione e sulla compatibilità magnetica (presupponendo che il limite minimo di tensione previsto dalla relativa direttiva sia soppresso nel corso della revisione). A tale proposito, occorre notare che esistono sempre operatori dominanti in questo mercato e che le disposizioni amministrative delle direttive summenzionate sono diverse da quelle previste nella presente direttiva. Oltre a vigilare affinché non vengano reintrodotte norme nazionali in materia di terminali, occorrerebbe tenere conto della necessità di stabilità dell'industria e dei pacchetti di attrezzature abbinate a servizi di rete, ad esempio, mantenendo gli obblighi esistenti in materia di pubblicazione delle interfacce di rete a titolo dei regolamenti sui servizi. Ciò sarà compensato dall'ulteriore liberalizzazione di questa categoria di apparecchiature e dalla soppressione dell'ambiguità che sorge in presenza di apparecchiature che hanno applicazioni sia come terminali che come componenti di infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione [17].

[17] Le apparecchiature di infrastruttura (diverse dalle apparecchiature radio) utilizzate nelle reti di telecomunicazione non rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva e non dovrebbero essere regolamentate al di là dei requisiti imposti dalla direttiva sulla bassa tensione ((73/23/CEE) e dalla direttiva sulla compatibilità magnetica (89/336/CEE). Pur tuttavia, vi è uno Stato membro che tollera un regime d'omologazione nazionale per attrezzature d'infrastruttura non radio, frammentando così il mercato dei modem d'accesso a banda larga xDSL.

Un'altra questione da considerare prima di decidere di escludere dalla presente direttiva le apparecchiature terminali di telecomunicazione è di sapere se l'accessibilità che può essere promossa tramite l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera f), potrebbe invece essere debitamente salvaguardata dall'impiego di altre direttive.

3.8. I confini del campo d'applicazione della direttiva

Occorre rivedere l'applicazione della direttiva alle apparecchiature che operano nelle bande aeronautiche. Le esclusioni indicate nell'allegato I sono ambigue e vengono interpretate in modi diversi dagli Stati membri. La Commissione ha presentato alcune proposte al Consiglio intese a trattare tali apparecchiature in direttive distinte.

La restrizione della direttiva alle sole apparecchiature di "radiocomunicazione" ha fatto sorgere discussioni sulla copertura, ad esempio, dei dispositivi d'inattivazione, dei radar e dei rilevatori radar. Anche se l'applicazione della direttiva è stata chiarita rispetto a tali apparecchiature, sarebbe ulteriormente favorita se la copertura fosse definita nel seguente modo: "attrezzature in grado di emettere e/o ricevere onde radio".

3.9. Necessità di rivedere le disposizioni applicabili alla mancanza di conformità

La corretta applicazione della direttiva dipende da un sistema di sorveglianza del mercato efficiente ed efficace, applicato in modo uniforme negli Stati membri. Non si è ancora giunti alla completa messa a punto di tale sistema, così come non si è ancora delineata un'immagine chiara dell'attività di sorveglianza e dei suoi risultati. La mancata esecuzione degli aspetti relativi alla sorveglianza indicati nella direttiva rischia di minare il livello di conformità, in particolare dei prodotti radio. L'analisi complessiva delle direttive "Nuovo approccio" verterà sugli aspetti generali, ma finora i meccanismi su cui poggia la collaborazione quotidiana sono insufficienti.

3.10. Nessi e sovrapposizioni con altre direttive

Per ragioni storiche, vige una distinzione nel trattamento normativo delle interferenze prodotte da radiotrasmettitori intenzionali (ora coperti dalla direttiva, in passato da disposizioni nazionali di omologazione) e delle interferenze generate da sorgenti di emissioni involontarie (coperte dalla direttiva sulla compatibilità magnetica). Lo scopo principale di entrambe le direttive è di evitare le interferenze dei servizi di radio e telecomunicazione. Si tratta di verificare se le disposizioni divergenti nelle due direttive sono giustificate. La situazione attuale non è favorevole allo sviluppo del mercato per i dispositivi radio a bassa potenza: ne sono un esempio le apparecchiature mediche, in particolare i dispositivi medici ad accoppiamento induttivo a 175 kHz. In aprile 2001, il TCAM ha chiesto al gruppo ECC della CEPT di esaminare tale questione e di trovare una soluzione generale per questo tipo di dispositivi. È stato compiuto un passo avanti con l'introduzione di modifiche nella raccomandazione ECC 70-03 di luglio 2002. Alla data di stesura della presente relazione, la raccomandazione non è ancora attuata in alcuni Stati membri, per cui occorre considerare una soluzione basata sulle disposizioni della decisione sullo spettro radio.

Alcuni Stati membri hanno iniziato ad introdurre norme nazionali in materia di interferenze generate dai cavi impiegati nelle reti di telecomunicazione che utilizzano la telecomunicazione per linee elettriche (Power Line Telecommunication), xDSL, cavo coassiale o tecnologie LAN, al di fuori del contesto della presente direttiva e di quella sulla compatibilità magnetica. Dopo averne dibattuto, è stato concordato che si tratta di fenomeni connessi alla compatibilità magnetica, già coperti dalle direttive vigenti. L'elaborazione di norme armonizzate adeguate a titolo di suddette direttive si è dimostrato un compito difficile e talvolta controverso. La Commissione continua a discuterne con gli Stati membri in seno a tutte le istanze competenti [18].

[18] Gli atti di un seminario tenutosi di recente su tale tema sono consultabili al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/enterprise/ electr_equipment/emc/plcworkshop.htm

Le ripercussioni sulla presente direttiva del quadro normativo per i servizi di comunicazioni elettroniche non sono ancora chiare. Il quadro va oltre il tradizionale campo d'applicazione delle telecomunicazioni pubbliche, che rimangono il fondamento della presente direttiva. La soppressione del termine "rete pubblica di telecomunicazione" e il trattamento non armonizzato delle nuove tecnologie da parte degli Stati membri sono stati visti dall'industria quali possibili aspetti problematici. Il prossimo riesame del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche, nel 2006, fornirà l'occasione per abbordarli.

Vi è una sovrapposizione dei requisiti prescritti dalla presente direttiva e dalla direttiva sulla compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature destinate ad essere utilizzate nei veicoli a motore (95/54/CEE). La Commissione intende affrontare tale questione in sede di revisione di suddetta direttiva.

4. Aspetti internazionali

L'articolo 16 della direttiva riguarda le difficoltà relative all'immissione nel mercato di paesi terzi, difficoltà che vanno dalla valutazione della conformità ad ostacoli amministrativi e tariffari. Sono state perseguite varie strategie per ridurre gli ostacoli che si frappongono all'accesso ai mercati per l'industria dell'UE.

I protocolli degli accordi europei sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA) intendono integrare i mercati dei paesi candidati prima dell'adesione. A titolo di suddetti accordi, i paesi candidati sono tenuti a ravvicinare la loro legislazione a quella comunitaria. Sebbene vari accordi in corso di negoziato prevedessero d'includere la presente direttiva, soltanto un accordo l'ha di fatto inclusa (Malta).

Uno speciale accordo di riconoscimento reciproco, fondato sulla presente direttiva, è stato concluso con la Svizzera, che integra il suo regime con le disposizioni in vigore nell'UE.

Altri accordi di questo tipo sono stati conclusi tra l'UE e l'Australia, il Canada, il Giappone, la Nuova Zelanda e gli Stati Uniti, ognuno dei quali include un allegato settoriale sulle telecomunicazioni, che autorizza lo svolgimento di talune procedure di valutazione della conformità da parte di organismi designati (organismi di valutazione della conformità) nell'UE e viceversa. Per quanto concerne l'UE, le procedure in questione sono quelle della presente direttiva, mentre per i paesi terzi, sono le rispettive procedure nazionali.

L'UE è riuscita a far riconoscere molti organismi di valutazione della conformità a titolo di suddetti accordi, favorendo in tal modo l'accesso ai mercati di questi paesi terzi. Pur tuttavia, l'approccio fondato sugli accordi di riconoscimento reciproco ha mostrato seri limiti. In primo luogo, pone in evidenza le differenze a livello di norme tecniche, lasciando ben poche possibilità di armonizzazione anche in presenza di compatibilità tecnica. Mantenere tali differenze richiede l'investimento di grandi risorse sia da parte della Commissione, sia degli Stati membri.

A ciò si somma il contrasto tra l'approccio totalmente integrato per la sicurezza, la compatibilità magnetica e la conformità degli apparecchi radio, a titolo della presente direttiva, e le singole disposizioni sull'insieme o su alcuni di questi punti nella legislazione dei paesi terzi. Ciò significa che per i prodotti di telecomunicazione che entrano nei paesi terzi in provenienza dall'Europa, occorre applicare più di un allegato settoriale dell'accordo di riconoscimento reciproco (di norma quelli sulla sicurezza e sulla compatibilità magnetica, oltre a quello sulle telecomunicazioni). Un caso tipico è rappresentato dagli Stati Uniti, in cui è stata sospesa la discussione con l'Occupational Health and Safety Agency (OSHA) sull'attuazione dell'allegato sulla sicurezza, richiesto anche per le apparecchiature di telecomunicazione. I notevoli sforzi compiuti per far passare gli accordi in materia di telecomunicazioni alla fase operativa si sono quindi vanificati per quanto concerne le esportazioni dall'UE verso gli Stati Uniti.

L'approccio della direttiva è invece integrato e diretto. La deregolamentazione in alcuni mercati quali l'Australia e la Nuova Zelanda ha ridotto notevolmente gli ostacoli all'accesso al mercato e mette in dubbio l'utilità di proseguire i lavori sugli accordi di riconoscimento reciproco. D'altro canto, i requisiti tecnici e i regimi di certificazione volontari de facto, quali VCCI in Giappone, possono presentare ostacoli che non rientrano nel campo d'applicazione di un accordo di riconoscimento reciproco.

Per tutte queste ragioni, il valore aggiunto reale degli accordi per i fabbricanti comunitari e per gli interessi di certificazione resta da dimostrare. Un effetto indiretto degli accordi è di stimolare l'armonizzazione tramite lo scambio di buone prassi e favorire la comprensione dei problemi causati dalle differenze tra i sistemi giuridici. Vari sistemi sono già stati semplificati, anche grazie a tali contatti. Purtroppo la carenza di risorse della Commissione e delle autorità di regolamentazione dell'UE non ha permesso di disporre di un bilancio adeguato per dare seguito ai fascicoli degli accordi.

Al di fuori degli accordi di riconoscimento reciproco, l'Organizzazione mondiale del commercio ha istituito un programma di lavoro sulle misure non tariffarie, nell'ambito dell'accordo sulle tecnologie dell'informazione. Esso investe non solo la valutazione della conformità e altre misure tecniche, ma anche aspetti quali il regime doganale, le licenze d'importazione, gli appalti pubblici ecc. Per quanto concerne le misure tecniche, è stato condotto uno studio approfondito delle questioni relative alla compatibilità magnetica, che dimostra come gli ostacoli all'accesso al mercato siano ben più legati alle procedure di valutazione della conformità che non alle norme tecniche divergenti.

La commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite dispone di un gruppo di lavoro sulle politiche di armonizzazione e normalizzazione tecniche, il quale, oltre a formulare raccomandazioni per armonizzare le politiche, costituisce un'opportunità per scambiare informazioni sull'attuazione delle varie politiche normative e di normalizzazione. Sono state prese iniziative per applicare il modello globale di valutazione della conformità proposto da suddetto gruppo, modello compatibile con il Nuovo approccio [19], ad una determinata serie di prodotti oggetto della presente direttiva.

[19] http://www.unece.org/trade/tips/docs/ wp6_01/model-17r4e.dochttp://www.unece.org/trade/tips/docs/ wp6_01/model-17r4e.doc

L'OCSE ha condotto uno studio intitolato Standards-Related Barriers and Trade Liberalisation: Telecommunications Sector (Ostacoli derivanti dalle norme e liberalizzazione degli scambi: il settore delle telecomunicazioni) [20], in cui si osserva che si potrebbe ottenere una semplificazione normativa aumentando l'impiego delle norme internazionali, sopprimendo i requisiti d'interoperabilità, in particolare per le interfacce radio, e facendo assegnamento sulla dichiarazione di conformità presentata dal fornitore per la valutazione della conformità.

[20] http://www.olis.oecd.org/olis/2001doc.nsf/ LinkTo/td-tc-wp(2001)11-finalhttp://www.olis.oecd.org/olis/2001doc.nsf/ LinkTo/td-tc-wp(2001)11-final

Occorre rivedere le strategie per ridurre gli ostacoli al commercio che si pongono all'industria dell'UE. Concentrare l'azione sugli accordi di riconoscimento reciproco, come si sta attualmente facendo, pare inefficace.

5. Conclusioni

La direttiva ha raggiunto pienamente gli obiettivi prefissati. Pur tuttavia, la creazione di un mercato interno per le apparecchiature radio e di telecomunicazione, propizio all'innovazione e alla competitività, continua ad essere ostacolata da questioni estranee al suo campo d'applicazione. I prossimi passi in direzione di tali obiettivi dipendono dall'armonizzazione e dalla semplificazione delle norme che regolano l'accesso allo spettro radio per le nuove applicazioni e il suo uso.

La natura delle difficoltà incontrate nell'applicazione della direttiva non giustifica alcun mutamento della linea politica. Dalle lacune rilevate e dall'esperienza acquisita, tuttavia, si conclude che è necessaria una revisione minima delle sue disposizioni giuridiche:

* si dovrebbero creare possibilità di rendere giuridicamente vincolanti le modalità specifiche di attuazione e le interpretazioni della direttiva, tramite una procedura di comitato;

* si dovrebbe esaminare l'opportunità di sostituire con norme settoriali specifiche l'attuale ricorso alle decisioni adottate a titolo dell'articolo 3, paragrafo 3, per fini connessi alla "salvaguardia della vita umana" e per altre finalità d'interesse pubblico;

* occorre chiarirne l'applicazione alle apparecchiature aeronautiche ed esaminare l'opportunità di includere le apparecchiature radio che non sono utilizzate per la radiocomunicazione;

* vanno migliorate le disposizioni relative al trattamento di prodotti non conformi. Occorre far sì che tali disposizioni garantiscano una sorveglianza efficace del mercato, l'uso delle risorse sia ottimizzato, i pareri ufficiali della Commissione siano richiesti solo nei casi controversi di non conformità;

* si dovrebbero rivedere e allineare i requisiti in materia d'informazione agli utenti, di marcatura e di altre disposizioni amministrative che scaturiscono dalla presente direttiva e da altre direttive "Nuovo approccio" (in particolare le direttive sulla bassa tensione e sulla compatibilità magnetica), in modo che gli obblighi in tali ambiti fossero proporzionali all'obiettivo; occorre studiare il modo per rendere le informazioni pertinenti accessibili a tutti i tipi di utenti, in particolare i disabili, se del caso;

* è necessario esaminare se talune disposizioni che obbligano gli operatori a pubblicare le caratteristiche delle loro reti possono essere soppresse per gli operatori più piccoli;

* occorre valutare se le apparecchiature terminali che non sono apparecchiature radio potrebbero essere eliminate dalla direttiva ed essere pertanto unicamente coperte dalle direttive sulla bassa tensione e sulla compatibilità magnetica; in tal caso, occorrerebbe considerare l'esistenza di operatori dominanti, l'eventuale reintroduzione di norme nazionali, i pacchetti di attrezzature abbinate a servizi di rete e l'esigenza di stabilità dei fabbricanti;

* si dovrebbero studiare le modalità per garantire un sistema coerente applicabile alle interferenze dello spettro delle radiofrequenze emesse sia dai prodotti radio, sia da prodotti di altro genere;

* è necessario garantire che le disposizioni e la terminologia della direttiva siano coerenti con il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche.

Valutare l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera f), per includere requisiti in materia di accessibilità per determinati tipi di terminali. Si tratta di un aspetto particolarmente importante per le apparecchiature d'emergenza, delle quali dovrebbe essere garantita l'accessibilità. A tal fine, occorrerebbe lanciare un dibattito con gli Stati membri per chiarire la linea di demarcazione tra le apparecchiature e le reti per quanto concerne gli aspetti legati all'accessibilità e intraprendere azioni congiunte che portino a soluzioni armonizzate a livello europeo. Nel quadro della presente direttiva, si propone una serie di azioni intese a migliorarne l'applicazione:

* potenziare la collaborazione tra gli organismi notificati (Associazione per la conformità alla direttiva "Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione") e le autorità di regolamentazione nazionali in materia di spettro, in modo da garantire che gli orientamenti sui prodotti innovativi non siano controversi;

* incaricare la Commissione di esaminare se la direttiva è compatibile con le disposizioni tecniche delle norme sulla pianificazione locale delle stazioni base.

Tra le altre misure intese a raggiungere il pieno conseguimento dell'obiettivo di creare un mercato interno per le apparecchiature radio e di telecomunicazione, che promuove l'innovazione e fomenta la competitività, si propongono le seguenti azioni:

* trasferire un maggior numero di apparecchiature dalla categoria 2 (assoggettamento a restrizioni nazionali) alla categoria 1 (impiego in tutto il territorio comunitario); la decisione sullo spettro radio dovrebbe essere utilizzata per ottenere uno spettro più armonizzato, in special modo per i prodotti destinati ai consumatori e i dispositivi a corto raggio, offrendo benefici sostanziali del mercato unico per i fabbricanti e per i consumatori;

* lanciare un dibattito con gli Stati membri nell'ambito della decisione sullo spettro radio, su come semplificare il processo decisionale che conduce all'assegnazione delle frequenze per le applicazioni emergenti, prevedendo possibilità di sperimentazione nell'UE, in modo da creare un ambiente più permissivo, che promuova la competitività dell'industria manifatturiera comunitaria e i benefici societari nell'UE;

* nello stesso contesto, dibattere con gli Stati membri i benefici strategici derivanti dal ridurre gli ostacoli all'accesso allo spettro e le opportunità di nuovi sviluppi tecnologici per limitare la necessità di licenze individuali e una rigida segmentazione dello spettro.

Per quanto concerne gli aspetti internazionali, va esaminato il valore aggiunto reale dell'attuale serie di accordi di riconoscimento reciproco. La Commissione dovrebbe studiare forme più efficaci di abbordare i problemi legati all'accesso al mercato per l'industria dell'UE.

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