52003PC0751

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione /* COM/2003/0751 def. */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Contesto

Nella risoluzione 55/61 del 4 dicembre 2000, l'assemblea generale delle Nazioni Unite ha deciso di costituire un comitato ad hoc aperto a tutti gli Stati con il compito di redigere uno strumento giuridico internazionale efficace contro la corruzione ed ha chiesto al segretario generale di riunire un gruppo aperto intergovernativo di esperti per esaminare e preparare un progetto di mandato per la negoziazione di tale strumento.

Nella risoluzione 55/188 del 20 dicembre 2000, l'assemblea generale ha ripetuto la richiesta rivolta al segretario generale contenuta nella risoluzione 55/61 ed ha invitato il gruppo di esperti ad esaminare la questione dei fondi trasferiti illecitamente e del ritorno di tali fondi nel paese d'origine

Tra il gennaio 2002 e l'ottobre 2003, il comitato ad hoc per la negoziazione di una convenzione contro la corruzione ha tenuto sette sessioni assolvendo così il mandato conferitogli dall'assemblea generale di preparare un progetto di convenzione entro la fine del 2003.

2. Risultato dei negoziati sulla convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

Il 31 ottobre 2003, la 58a assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione recante tra l'altro adozione della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. La convenzione sarà aperta alla firma alla conferenza politica ad alto livello che si terrà a Merida, Messico, dal 9 all'11 dicembre 2003.

Prima della terza sessione del comitato ad hoc per la negoziazione di una convenzione contro la corruzione, il Consiglio aveva autorizzato la Commissione a negoziare le disposizioni della convenzione che ricadevano nella competenza della Comunità ed aveva impartito delle direttive di negoziato.

La Commissione ha partecipato attivamente alle negoziazioni in seno al comitato ad hoc sulla base di tali direttive e in stretta cooperazione con gli Stati membri dell'UE, con i paesi in via di adesione e candidati e con i paesi del G8 non appartenenti all'UE.

La Commissione considera che gli obiettivi stabiliti dal Consiglio nelle sue direttive di negoziato siano stati conseguiti in modo soddisfacente. La convenzione, specie nei capi relativi alle misure preventive e all'assistenza tecnica, prevede misure adeguate nei settori nei quali la Comunità è competente, in particolare con riferimento alle disposizioni del trattato CE sul mercato interno.

Tra queste figurano misure sul riciclaggio di denaro, norme contabili per il settore privato e criteri di trasparenza e parità di accesso per tutti i candidati ai mercati dei contratti e dei servizi pubblici che contribuiscono a prevenire la corruzione. La politica comunitaria in materia di assistenza tecnica e di cooperazione allo sviluppo integra le politiche degli Stati membri e comprende disposizioni di lotta contro la corruzione.

Se la Comunità diventerà una parte contraente, sarà considerata come uno "Stato contraente" nei limiti delle sue competenze. Le disposizioni concernenti questioni quali la costituzione di organi di prevenzione della corruzione (articolo 6), regole sul personale e le assunzioni (articolo 7), codici di condotta per dipendenti pubblici (articolo 8), appalti pubblici (articolo 9) o rendiconti pubblici e trasparenza (articolo 10) sono suscettibili di applicazione nella Comunità. L'accettazione di tali impegni per l'amministrazione della Comunità stessa, che inciderebbe sugli atti interni di diritto comunitario, rientra nella competenza esclusiva della Comunità.

La Commissione considera che, visto il poco tempo disponibile prima della conferenza di firma, la precisa portata della partecipazione della Comunità non deve necessariamente definita all'atto della firma. Tuttavia la presente proposta non pregiudica i poteri della Comunità in base ai quali la convenzione sarà conclusa.

3. Conclusioni

L'articolo 67 della convenzione stabilisce che le organizzazioni regionali d'integrazione economica, e quindi la Comunità europea, possono aderire alla convenzione a condizione che almeno uno degli Stati membri l'abbia firmata.

Nella risoluzione 58/4 del 31 ottobre 2003, l'assemblea generale ha invitato tutti gli Stati e le organizzazioni regionali d'integrazione economica competenti a firmare e ratificare la convenzione al più presto per assicurare la sua rapida entrata in vigore.

Gli Stati membri hanno dichiarato la propria intenzione di procedere alla firma della convenzione fin dall'apertura alla firma a Merida, Messico, e occorre quindi che la Comunità europea sia in grado di fare altrettanto. A tal fine la presidenza del Consiglio deve designare le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità, la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

La proposta di decisione del Consiglio presentata dalla Commissione consta di un unico articolo che autorizza il presidente del Consiglio a designare le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità, la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

Per i motivi di cui sopra la Commissione propone al Consiglio di adottare la decisione in allegato.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, l'articolo 57, paragrafo 2 e gli articoli 95, 179 e 181 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C ..., ..., pag. ...

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare gli elementi della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione che ricadono sotto la competenza della Comunità e la Commissione ha quindi svolto tali negoziati,

(2) Il negoziato è stato condotto a buon fine e la convenzione che ne risulta sarà aperta alla firma degli Stati a Merida, Messico dal 9 all'11 dicembre 2003 e successivamente nella sede delle Nazioni Unite a New York fino al 9 dicembre 2005.

(3) Ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 2 la convenzione è anche aperta alla firma delle organizzazioni regionali d'integrazione economica, nel quadro delle rispettive competenze, a condizione che almeno uno degli Stati membri l'abbia firmata,

(4) Gli Stati membri hanno dichiarato la propria intenzione di procedere alla firma della convenzione fin dall'apertura alla firma a Merida e occorre quindi che la Comunità europea sia in grado di fare altrettanto,

(5) La portata esatta della partecipazione della Comunità alla convenzione è stabilita dalla decisione del Consiglio relativa alla conclusione della convenzione.

DECIDE:

Articolo unico

Fatta salva un'eventuale conclusione in una data successiva il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità, la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente


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